Documento di ricerca n. 62 ASPETTI CONTABILI DELLE
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Documento di ricerca n. 62 ASPETTI CONTABILI DELLE
Documento di ricerca n. 62 ASPETTI CONTABILI DELLE NUOVE NORME FISCALI Scopo del presente documento In quest’ultimo periodo sono stati emanati dal Governo, in attuazione di apposite deleghe, Decreti Legislativi recanti importanti novità fiscali che introducono nuove imposte o che modificano la tassazione delle operazioni straordinarie ed il regime del credito d’imposta sui dividendi. Scopo di questo documento è quello di analizzare gli aspetti contabili e di bilancio che conseguono a queste disposizioni. Pertanto, questo documento non intende costituire un’analisi dei provvedimenti stessi dal punto di vista strettamente tributario. Sintesi delle nuove disposizioni fiscali Le novità fiscali esaminate nel documento sono le seguenti: • • • • 1) Introduzione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) Introduzione della Dual income tax (DIT) Modificazione dell’imposizione sulle operazioni di cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, conferimenti di aziende, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni Modificazione del regime del credito di imposta sui dividendi. Introduzione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) Il decreto legislativo n. 446/1997 ha previsto che a partire dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla sua data di entrata in vigore (1998 per i soggetti il cui periodo di imposta coincide con l’anno sociale) verrà introdotta l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che si applica sul valore della produzione netta derivante da una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla produzione di servizi. Determinazione della base imponibile Per le società manifatturiere, la base imponibile è così determinata: A) Valore della produzione 2 meno B) Costi della produzione: 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) Costi per servizi (con l’esclusione dei compensi erogati a terzi in esecuzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) 8) Costi per godimento di beni di terzi 10) a) e b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14) Oneri diversi di gestione (con l’esclusione di eventuali costi relativi al personale ivi classificati). Non è ammesso in deduzione il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo modalità di calcolo stabilite con decreto del ministro delle Finanze. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, le componenti negative e positive sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili.1 Regole diverse sono previste per la determinazione della base imponibile delle banche, società finanziarie ed imprese di assicurazione. Nella determinazione della base imponibile ai componenti positivi e negativi di cui sopra occorre apportare le variazioni in aumento o in diminuzione secondo le stesse regole di determinazione previste dal TUIR per l’imponibile IRPEG. Determinazione dell’imposta L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 4,25% per le imprese manifatturiere e del 5,4% (5% nel 1999 e 4,75% nel 2000) per le banche, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame, le Regioni hanno facoltà di maggiorare l’aliquota fino a un massimo di un punto percentuale. Abolizione di altri tributi e contributi Con l’entrata in vigore dell’IRAP sono aboliti: • • • • • 1 i contributi per il servizio sanitario nazionale; l’ILOR; l’ICIAP; l’imposta sul patrimonio netto delle imprese; la tassa sulla concessione governativa per l’attribuzione del numero IVA. Per corretti principi contabili si intendono i principi contabili emanati dalla Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che, secondo la Relazione che riporta i pareri delle Commissioni Parlamentari al Decreto Legislativo n. 127/91, hanno un ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo e integrativo delle norme di legge, che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili. 3 Disposizioni transitorie L’articolo 45 delle nuove disposizioni introduce una clausola di salvaguardia per l’anno 1998 prevedendo che per tale anno l’IRAP da versare non dovrà eccedere un ammontare determinato applicando ai tributi e contributi soppressi dal decreto legislativo in esame (che sarebbero stati dovuti per l’anno 1998 in assenza della nuova norma) una maggiorazione percentuale che verrà stabilita con decreto del ministro delle Finanze. Questa clausola di salvaguardia si applica solamente ai soggetti per i quali l’applicazione delle disposizioni transitorie determina un ammontare dell’acconto IRAP 1998 diverso da quello ordinario (120% dell’IRAP virtuale calcolata sull’anno 1997). La differenza tra l’IRAP dovuta in via ordinaria per l’anno 1998 (imponibile per l’aliquota IRAP) e l’imposta effettivamente pagata in base alla clausola di salvaguardia sopra citata costituisce credito d’imposta, ai fini del versamento dell’IRAP, nella misura del 50% per l’anno 1999 e del 25% per l’anno 2000. 2) Introduzione della Dual income tax (DIT) Il Decreto Legislativo n. 466 del 18 dicembre 1997 stabilisce l’introduzione già dal 1997 di una nuova norma, che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta (19%) per la parte di reddito corrispondente alla rimunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 30 settembre 1996. L’agevolazione per le imprese bancarie e assicurative si applica a partire dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 (anno 2000). In sintesi, con riferimento alle società che hanno chiuso il loro ultimo bilancio al 31 dicembre 1996, gli elementi che determinano il reddito agevolato sono sostanzialmente tre: • • • il patrimonio netto del bilancio chiuso al 31 dicembre 1996; gli incrementi netti di patrimonio netto rispetto a quelli del bilancio di cui sopra verificatesi nel periodo; il coefficiente di rimunerazione ordinaria del capitale. Patrimonio netto di riferimento – Il patrimonio netto di riferimento è in sostanza il patrimonio netto al 31 dicembre 1996 al netto dell’utile dello stesso esercizio. Ne deriva che l’utile 1996 non distribuito è già un incremento di patrimonio netto agevolabile. Incremento di patrimonio netto – Per la determinazione dell’incremento di patrimonio netto a cui applicare la rimunerazione ordinaria del capitale investito si deve effettuare la somma algebrica dei seguenti elementi: 4 • • • con segno positivo (+) gli incrementi di patrimonio netto determinati da conferimenti in denaro a qualunque titolo e quindi per aumenti di capitale sociale, per versamenti a titolo di fondo sovrapprezzo azioni o anche per versamenti in conto capitale o in conto copertura perdite da parte dei soci; i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento; sempre con segno positivo (+) gli incrementi di patrimonio netto derivanti dagli accantonamenti di utili a riserve, ivi inclusa la quota destinata a riserva legale, con l’esclusione degli utili destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto; questi incrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui è stata presa la delibera; con segno negativo (-) i decrementi di patrimonio netto derivanti dalle riduzioni di capitale o dalle distribuzioni di riserve. I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui è stata presa la delibera. In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l’utile del medesimo periodo. E’ da notare che gli utili di bilancio costituiscono incremento di patrimonio netto valido ai fini della DIT solamente per la parte non distribuita e nell’esercizio successivo a quello del loro conseguimento. Inoltre, gli incrementi netti di patrimonio netto calcolati secondo le modalità sopra indicate si cumulano negli anni, con la conseguenza che, in assenza di distribuzione di riserve pregresse, l’agevolazione DIT (ossia l’ammontare di reddito assoggettabile ad aliquota ridotta) tende ad incrementarsi nel tempo. Coefficiente di rimunerazione ordinaria del capitale – Tale coefficiente è determinato con decreto del Ministro delle Finanze (di concerto con il Ministro del Tesoro) tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3% a titolo di compensazione del maggior rischio. Altre disposizioni • Per evitare la moltiplicazione del vantaggio DIT, quale si può realizzare nell’ambito di un gruppo con aumenti di capitale a cascata che economicamente replicano l’utilizzo delle stesse risorse finanziarie, è stata inserita una disposizione che prevede che l’incremento di patrimonio netto soggetto ad agevolazione debba essere ridotto di un importo pari all’incremento della consistenza dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni ed al corrispettivo per l’acquisizione di aziende già appartenenti a impresa controllata o comunque facenti capo allo stesso soggetto economico. L’incremento di patrimonio netto agevolabile deve essere altresì ridotto, fino a concorrenza del suo ammontare, per conferimenti in denaro effettuati a favore di soggetti controllati o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento, per conferimenti in denaro provenienti da non residenti, se controllati da residenti, per incrementi di 5 crediti da finanziamento e per conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi non indicati nel D.M. 4/9/96. • La norma prevede inoltre l’estensione delle nuove disposizioni antielusione contenute nell’articolo 37-bis del DPR 600/73 a eventuali comportamenti scorretti da parte dei contribuenti tesi a moltiplicare il beneficio della Dit a fronte della stessa immissione di risorse finanziarie. • Qualora l’agevolazione DIT sia superiore al reddito imponibile, per la differenza vi è la possibilità di riporto nei successivi cinque esercizi del diritto ad un reddito agevolato. • Per ciascun periodo di imposta l’agevolazione DIT non può comunque determinare un’aliquota media IRPEG inferiore al 27%. • Per le società che si quotano in Borsa successivamente all’entrata in vigore di questa norma, per i primi tre esercizi successivi alla prima quotazione, l’aliquota agevolata è pari al 7%, con un’aliquota media IRPEG minima del 20%. Per le società costituite dopo il 30 settembre 1996, anche il patrimonio di costituzione viene considerato incremento valido ai fini della DIT. 3) Modificazione dell’imposizione sulle operazioni di cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, conferimenti di aziende, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni L’obiettivo di questa norma, che è divenuta definitiva dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1997 del Decreto Legislativo n. 358/97, è quello di una riduzione degli oneri tributari relativi alle operazioni di riorganizzazione dell’assetto produttivo al fine di non ostacolare le esigenze imprenditoriali. Le tipologie di operazioni esaminate sono le seguenti: Cessioni di aziende o di partecipazioni di controllo e di collegamento Requisiti: aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci. E’ stato introdotta un’opzione per la tassazione delle plusvalenze realizzate: oltre al regime fiscale ordinario ai sensi dell’art.54/DPR 917/86, è previsto l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 27%. Tale imposta può essere versata in cinque periodi di imposta senza applicazione di interessi e può essere compensata con i crediti di imposta o con le eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo e di collegamento Requisiti: conferimenti di aziende effettuati tra imprese residenti e, se l’azienda è localizzata in Italia, anche se il soggetto conferente o il conferitario è non residente; conferimenti di partecipazioni tra imprese residenti. 6 La novità delle disposizioni è rappresentata dalla possibilità di conferire le aziende o le partecipazioni di controllo e di collegamento a valori inferiori a quelli “normali” e quindi anche a valori di libro. Secondo le nuove disposizioni, ai fini fiscali (1° comma dell’articolo 3) “si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all’azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario”. In altre parole, il valore di realizzo nei conferimenti di aziende o di partecipazioni per le autorità fiscali non è più il valore“normale”, ma quello che risulta nella contabilità del conferente (come valore della partecipazione ricevuta in cambio) o, se superiore, il valore attribuito al ramo conferito nella contabilità del conferitario. Ne consegue la possibilità di effettuare i conferimenti anche a valori contabili o comunque a valori inferiori a quelli “normali”. Le plusvalenze, nei casi di conferimenti soggetti al nuovo regime fiscale, saranno assoggettabili o al regime fiscale ordinario di cui all’art.54 DPR 917/86 oppure ad imposta sostitutiva del 27%. Conferimenti di aziende in regime di sospensione Requisiti : conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni effettuati da società di capitale ed enti commerciali. Secondo le nuove disposizioni, ai fini fiscali (1° comma dell’articolo 4): “I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni ….. omissis …. non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze”. In altre parole, è stata introdotta la possibilità di effettuare conferimenti di aziende in regime di sospensione d’imposta: la società conferitaria eredita i valori fiscali dell’azienda conferita, mentre la società conferente li trasferisce sulla partecipazione ricevuta. Ne consegue la possibilità sia per il conferente che per il conferitario di iscrivere nelle proprie scritture contabili maggiori valori (plusvalenze latenti, avviamento), senza che questi abbiano rilevanza fiscale. Si tratta di un’operazione del tutto simile a quella introdotta alcuni anni fa per le banche dalla Legge Amato (“conferimenti Legge Amato”). Si determina un doppio binario sia per la conferente (maggior valore della partecipazione iscritta ai fini civilistici rispetto al suo costo fiscale) che per la conferitaria (maggiori valori dei beni conferiti ai fini civilistici che non sono deducibili ai fini fiscali). Per evitare la potenziale doppia tassazione sia della partecipazione in capo alla conferente che dei maggiori valori iscritti in capo alla conferitaria, l’aumento di patrimonio netto della società conferitaria a fronte dei beni conferiti viene considerato ai fini fiscali, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, riserva di utile. Scambi di partecipazioni La prima operazione agevolabile per le società di capitale è quella della permuta di azioni proprie con azioni o quote che consentono al soggetto che le ha trasferite di acquisire o integrare una partecipazione di controllo in società di capitale. Anche in 7 questo caso è consentita la neutralità fiscale, ossia il valore fiscale delle azioni proprie si trasferisce sulla partecipazione ricevuta in permuta. Se però la partecipazione ricevuta in permuta viene iscritta in bilancio ad un maggiore valore, la plusvalenza iscritta è tassabile. L’eventuale conguaglio in denaro è tassabile per il percepiente. La seconda operazione agevolabile è quella del conferimento di azioni o quote che consentono alla società conferitaria di acquisire o integrare una partecipazione di controllo. Le azioni o quote ricevute in cambio sono valutate in capo al conferente in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione I maggiori valori iscritti in sede di allocazione del disavanzo da annullamento ( e nel primo caso sotto indicato anche di quelli da concambio) nelle operazioni di fusione e di scissione si considerano fiscalmente riconosciuti (ossia sono in futuro deducibili) se: • • sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 27%; oppure le società che li iscrivono nel proprio bilancio dimostrano che essi scaturiscono da plusvalori assoggettati in precedenza a tassazione in quanto realizzati da soggetti che hanno pagato l’imposta sostitutiva sui capital gains, hanno pagato l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze prevista dal decreto in esame oppure agiscono nell’esercizio dell’impresa ed in tale ambito la plusvalenza è stata assoggettata a tassazione. 4. Modificazione del regime dei crediti di imposta sui dividendi Le nuove disposizioni in tema di credito d’imposta sui dividendi contenute nel D. Lgs. N. 467 del 18 dicembre 1997 prevedono modifiche agli articoli 14 e 105 del TUIR. Il nuovo articolo 14 prevede l’adeguamento della misura del credito d’imposta (58,73% pari ai 37/63) a quello che è il carico fiscale ordinario che grava su un dividendo distribuito. Se infatti il reddito imponibile della società che distribuisce il dividendo è pari a 100, la relativa IRPEG è di 37 e l’utile distribuibile è pari a 63, all’azionista spetterà un credito di imposta pari a 37 (pari appunto al 58,73% di 63) che sommato al dividendo di 63 determinerà un reddito imponibile di 100, la cui IRPEG di competenza pari a 37 sarà pertanto interamente compensata dal credito d’imposta. L’attuale disciplina della maggiorazione di conguaglio prevede che se la società che distribuiva dividendi aveva assolto un’IRPEG ordinaria inferiore al credito d’imposta di cui avrebbe beneficiato il socio, essa doveva integrare, dopo la distribuzione del dividendo, un’IRPEG aggiuntiva a titolo di maggiorazione di conguaglio. La nuova disciplina prevede che la società distributrice non sarà più obbligata ad effettuare l’integrazione tramite la maggiorazione di conguaglio; conseguentemente al socio spetterà il credito d’imposta solamente nei limiti delle imposte assolte dalla società partecipata. Nei casi in cui un’impresa abbia fruito di redditi esenti od 8 agevolati (esempi: dual income tax, dividendi esteri, redditi del Mezzogiorno), la nuova legislazione, intendendo conservare tale agevolazione anche al socio, prevede che si attribuisca al socio stesso un “credito d’imposta virtuale (o limitato)” avente le seguenti caratteristiche: • • conserva in capo al socio la non tassazione del dividendo; non attribuisce al socio il diritto al rimborso del credito d’imposta, nel caso in cui lo stesso socio non debba versare IRPEG (ad esempio, la sua dichiarazione dei redditi chiude in perdita). In altre parole, le imprese partecipanti non hanno diritto al rimborso di crediti di imposta non generati da un effettivo pagamento di IRPEG. Nella nuova disciplina le riserve non sono più suddivise in funzione dell’entità della maggiorazione di conguaglio da assolvere in sede di distribuzione, ma si prevede che vengano costituiti dei cosiddetti “panieri o basket di IRPEG”, nei quali confluiscano, da un lato, i redditi e l’IRPEG effettivamente assolta in dichiarazione o per accertamenti definitivi o l’imposta sostitutiva (basket A) e, dall’altro, i redditi e l’IRPEG virtuale (basket B), ossia l’IRPEG che ha fruito di una agevolazione, che si intende trasferire al socio secondo le modalità precedentemente descritte. La distribuzione dei dividendi comporta l’obbligo per la società distributrice di consumare l’IRPEG (pagata o virtuale) allocata nei basket; la stessa società può però scegliere quale dei due basket consumare (scelta espressa nella delibera di distribuzione). Per finalità di raccordo fra le nuove disposizioni e le vecchie, le società di capitale sono chiamate a pagare un’imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio sulle riserve che erano soggette alla stessa in caso di distribuzione. Le nuove disposizioni, che prevedono preliminarmente di imputare la franchigia disponibile (rigo 12 del prospetto), richiedono: • • il pagamento di un’imposta sostitutiva del 5,60% sul saldo del rigo 8 (riserve formate con utili non assoggettati a IRPEG); il pagamento di un’imposta sostitutiva del 2,20% sul saldo del rigo 9 (riserve formate con utili in esercizi chiusi prima del 1.12.1983). Non è possibile affrancare con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 5,6% le riserve di rivalutazione ed i contributi in conto capitale, in quanto riserve in sospensione di imposta. Tali categorie di riserve sono quelle che risultano dal bilancio 1997; le imposte sono liquidate nella dichiarazione dei redditi relativa a tale esercizio. Il pagamento dell’imposta è rateizzato, senza interessi, nella misura del 9% con la prossima dichiarazione dei redditi, del 50% con la successiva e del 41% con la terza dichiarazione. 9 L’imposta sostituiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, a qualsiasi riserva o fondo, e addirittura al capitale sociale, per la cui riduzione è sufficiente un’assemblea ordinaria. Aspetti contabili e di bilancio 1. Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) Il primo problema di natura contabile che si pone con l’introduzione dell’IRAP è quale linea di conto economico debba essere usata per il relativo costo, trattandosi di un’imposta “ibrida” che grava sul valore aggiunto al lordo dei costi del personale e non sull’utile netto. Rimangono quindi esclusi dal calcolo dell’imponibile gli interessi passivi ed in genere tutti gli altri costi/proventi classificati per le imprese manifatturiere al di sotto della Differenza tra valore della produzione e costi della produzione. La soluzione preferibile, in linea con la dottrina più accreditata, è la classificazione dell’IRAP tra le “Imposte sul reddito” (rigo 22) per far emergere tutto il carico fiscale di un’impresa in tale linea di conto economico. In tal modo è anche agevolata la comparazione dei bilanci delle imprese italiane con quelli di imprese estere. D’altronde l’alternativa possibile sarebbe quella della classificazione dell’onere per IRAP tra gli Oneri diversi di gestione, voce destinata ad accogliere costi per servizi di diversa natura connessi al Valore della produzione, quale sicuramente l’IRAP non è. Inoltre, l’introduzione dell’IRAP produce degli effetti sul calcolo delle imposte differite o prepagate. Innanzitutto, la nuova aliquota IRAP dovrà essere presa in considerazione, con le precisazioni che verranno fatte successivamente, ai fini del calcolo delle imposte differite già nei bilanci al 31 dicembre 1997; infatti, il provvedimento introduttivo dell’IRAP fissa la nuova aliquota che sarà in vigore negli esercizi in cui le differenze temporanee (su cui vengono calcolate le imposte differite) si annulleranno. La nuova normativa non chiarisce però in modo esplicito come debbano essere trattate le variazioni in dichiarazione dei redditi di esercizi precedenti che hanno originato le differenze temporanee (ad esempio plusvalenze differite od accantonamenti tassati) ossia se siano assoggettabili alla nuova imposta o a quella in vigore negli esercizi in cui le variazioni erano sorte. L’attuale interpretazione ritenuta più probabile è che, non avendo la nuova normativa previsto norme transitorie al riguardo, si debbano utilizzare le nuove aliquote e le nuove regole di determinazione dell’imponibile anche per le vecchie differenze temporanee; se quest’interpretazione troverà conferma, si dovranno utilizzare le nuove aliquote IRAP e le nuove regole per allineare i fondi imposte differite o prepagate. Nell’effettuare i ricalcoli dell’adeguamento di detti fondi, occorrerà pertanto tener presente che le differenze temporanee su cui calcolare le imposte differite o prepagate dovranno seguire le regole di imponibilità o deducibilità proprie dell’IRAP (ad esempio un provento straordinario non è imponibile, una svalutazione crediti non è deducibile). Ne consegue l’opportunità di effettuare un calcolo separato delle imposte differite ai fini IRPEG ed ai fini IRAP, in quanto il primo calcolo dovrà essere effettuato su tutte le differenze temporanee, mentre il 10 secondo riguarderà solamente le differenze temporanee imponibili e deducibili ai fini IRAP. Una complicazione per il calcolo delle imposte differite o prepagate al 31 dicembre 1997 deriva dalla norma transitoria indicata in precedenza prevista dall’articolo 45. La clausola di salvaguardia, peraltro applicabile solamente per i soggetti per i quali l’applicazione delle disposizioni transitorie determina un ammontare dell’acconto IRAP diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, prevede, come detto in precedenza, che l’IRAP 1998 da versare sarà quella che risulterà dal minore tra l’IRAP calcolata con i nuovi criteri ed i tributi e contributi soppressi virtualmente dovuti nel 1998 aumentati di una percentuale determinata dal ministro delle Finanze. Ne consegue che l’IRAP da versare a titolo definitivo per l’esercizio 1998 sarà o quella determinata con i nuovi criteri o un ammontare inferiore calcolato secondo le regole della clausola di salvaguardia. Considerando queste regole di determinazione dell’IRAP, appare corretto effettuare il calcolo delle imposte differite e prepagate al 31 dicembre 1997 utilizzando l’aliquota ordinaria dell’IRAP (4,25% per le imprese manufatturiere) e le relative regole di determinazione dell’imposta. Per motivi di prudenza, ai soli fini del calcolo delle imposte prepagate, se si conosceranno in tempo utile per la redazione del bilancio 1997 tutti gli elementi necessari per il calcolo del minor ammontare di IRAP 1998 in applicazione della clausola di salvaguardia, si potrà utilizzare l’aliquota ridotta IRAP risultante da detto calcolo alle differenze temporanee annullabili nel 1998. Per la banche e le imprese di assicurazione per le quali l’aliquota IRAP varia per i prossimi tre esercizi (5,4% per il 1998, 5% per il 1999 e 4,75% per il 2000), si potrà utilizzare, se il calcolo risulta praticabile, l’aliquota IRAP prevista per i singoli anni di annullamento delle differenze temporanee, altrimenti l’aliquota IRAP dell’esercizio 1998. L’adeguamento del fondo imposte differite nel bilancio al 31 dicembre 1997 dovrà essere effettuato con accredito delle minori imposte (IRAP al posto dell’ILOR) a conto economico nel rigo 22 “Imposte sul reddito”. L’accredito delle minori imposte potrà essere effettuato con contropartita patrimonio netto, solamente nei rari casi in cui le imposte differite originarie risultanti dal calcolo al 53,2% erano state addebitate direttamente a patrimonio netto, come nel caso delle imposte differite stanziate a fronte dei contributi in conto capitale, anch’essi imputati direttamente a patrimonio netto. Oltre che sulle imposte differite e prepagate iscritte in bilancio, si dovrà tener conto degli effetti dell’IRAP, secondo le modalità sopra indicate, anche nell’informativa che viene fornita in nota integrativa sull’interferenza fiscale (ad esempio, ammortamenti anticipati) e sui relativi effetti fiscali. Per quanto riguarda gli ammortamenti anticipati, si ritiene che l’introduzione dell’IRAP non dovrebbe modificare le attuali prassi contabili seguite, in quanto entrambe le impostazioni (iscrizione degli ammortamenti anticipati a conto economico insieme agli ammortamenti ordinari o effettuazione di una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi) sono deducibili ai fini IRAP. 11 E’ da sottolineare l’importanza che assumerà, dopo l’introduzione dell’IRAP, la classificazione dei proventi e dei costi nelle voci di conto economico. Si pensi al diverso impatto che avrà ai fini IRAP la classificazione di un provento tra i Proventi straordinari (non imponibile) oppure tra gli Altri ricavi e proventi (imponibile), di un onere tra gli Oneri straordinari (non deducibile) oppure tra gli Oneri diversi di gestione (deducibile), di una differenza cambio originata da un’operazione di copertura tra i Proventi od oneri finanziari oppure a rettifica dei Ricavi o dei Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, del costo della mensa e di altri costi accessori al costo del personale tra i Costi per servizi (deducibili) oppure tra i Costi per il personale (non deducibile). Per evitare comportamenti non uniformi tra le imprese nel trattamento delle predette voci (e di altre che possono presentare problemi di interpretazione ai fini IRAP) di conto economico, il punto di riferimento deve essere costituito, come peraltro ribadito dalla norma introduttiva dell’IRAP nella versione definitiva, dai principi contabili ed in particolare dal Principio contabile n. 12 “Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi” dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Il fatto che l’IRAP sostituisca non solo l’ILOR, ma anche altre imposte o contributi, quali i contributi per il servizio sanitario nazionale e l’imposta patrimoniale, classificati nell’esercizio precedente in diverse linee di conto economico o nel patrimonio netto, renderà necessario fornire in nota integrativa la spiegazione delle variazioni delle voci fra un anno e l’altro, nei casi in cui tale variazione sia di ammontare significativo. 2. Dual income tax (DIT) L’introduzione della Dual income tax non determina particolari aspetti contabili, trattandosi di un’imposta agevolativa sul reddito, che permette una riduzione del carico fiscale di un’impresa contabilizzato nel rigo 22 del conto economico. Per quanto riguarda l’impatto della DIT sul calcolo delle imposte differite e prepagate, un utile punto di riferimento potrà essere costituito dallo IAS n. 12 (paragrafo 49), che stabilisce che, quando differenti aliquote fiscali si applicano a differenti livelli di reddito, le imposte differite e prepagate devono essere calcolate utilizzando le aliquote medie che ci si aspetta di applicare agli utili imponibili dei periodi in cui si prevede che le differenze temporanee si annullino. Applicando questo principio, le imposte differite o prepagate dovrebbero essere determinate utilizzando l’aliquota IRPEG media (che tiene conto dell’agevolazione DIT) prevista per ciascun anno di annullamento delle differenze temporanee. Per le difficoltà di determinare l’aliquota IRPEG media prevista per gli esercizi futuri, dipendendo tale stima sia dall’ammontare di reddito assoggettabile ad aliquota ridotta in base all’agevolazione DIT che da quello assoggettabile ad aliquota ordinaria, e tenendo conto che la quota parte di reddito agevolabile non dovrebbe essere significativa, si può ritenere accettabile utilizzare, ai fini del calcolo delle imposte differite al 31 dicembre 1997, l’aliquota IRPEG ordinaria dell’esercizio 1997. Nei casi in cui un’impresa usufruisce dell’agevolazione DIT, essa avrà un carico fiscale inferiore a quello ordinario: si dovrà pertanto spiegare e quantificare in nota integrativa 12 le motivazioni e gli effetti dell’agevolazione. Similmente si ritiene che potrà essere opportuno indicare in nota integrativa, nei casi di non completo utilizzo dell’agevolazione nell’esercizio a causa di insufficiente reddito imponibile, gli effetti del riporto a nuovo di tale agevolazione. L’introduzione della DIT potrebbe influenzare le modalità di iscrizione degli ammortamenti anticipati in bilancio; infatti, in base ad una prima interpretazione della norma, le imprese potrebbero usufruire di un maggiore reddito agevolabile ai fini DIT se registrassero gli ammortamenti anticipati ad incremento del patrimonio netto seguendo la metodologia che prevede l’effettuazione di una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi e la destinazione degli ammortamenti anticipati ad una specifica riserva in sede di destinazione dell’utile. . 3. Operazioni di cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, conferimenti di aziende, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni ° Cessioni di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento rispettivamente possedute per un triennio od iscritte in bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre esercizi – La plusvalenza derivante da tali operazioni, determinata ai fini civilistici come differenza fra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile dei beni ceduti, va iscritta a conto economico fra i “Proventi straordinari”, trattandosi di operazioni di ristrutturazione estranee all’attività ordinaria dell’impresa. L’imposta sostitutiva del 27% va iscritta a conto economico tra le “Imposte sul reddito” con contropartita a “Debiti tributari”; il fatto che sia possibile effettuare il pagamento in cinque esercizi costituisce solamente un fatto finanziario e pertanto le relative imposte vanno iscritte tra le imposte correnti e non tra quelle differite. Nel bilancio consolidato, se la cessione di azienda o di partecipazioni di controllo è stata effettuata nei confronti di una società appartenente al gruppo, la plusvalenza deve essere eliminata, e l’imposta sostitutiva differita tramite l’iscrizione di una posta attiva. Tale posta attiva dovrà essere assoggettata a valutazione circa la sua recuperabilità come ogni altra imposta differita attiva. Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo e di collegamento a valori contabili od a valori inferiori a quelli normali – Non vi sono particolari problemi contabili, in quanto se il conferimento viene effettuato a valori contabili, non si generano plusvalenze, mentre se esso viene effettuato a valori più elevati, si genererà una plusvalenza in capo alla conferente pari alla differenza tra il valore della partecipazione ricevuta ed il valore netto contabile dei beni conferiti. Per l’iscrizione in bilancio delle plusvalenze e dell’imposta sostitutiva, valgono le stesse considerazioni già fatte per le cessioni. In capo alla conferitaria si iscriveranno i valori dei beni conferiti al loro valore di conferimento. Nel caso di beni conferiti a valori contabili, essi verranno iscritti a saldi aperti (valore lordo dei beni nell’attivo, separato dal fondo ammortamento) come erano registrati nell’impresa conferente; se, invece, tali beni vengono conferiti ad un valore rivalutato e su tale maggior valore si pagano le imposte, essi verranno iscritti a 13 saldi chiusi (valore rivalutato dei beni nell’attivo). In quest’ultimo caso si pone il problema di determinare la vita utile residua di tali beni trattandosi comunque di beni già utilizzati dalla conferente. Conferimenti di aziende in regime di sospensione – Come detto in precedenza nella parte che sintetizza gli aspetti fiscali, si crea un doppio binario civilistico - fiscale, sia in capo alla conferente che alla conferitaria. In capo alla conferente, si genera civilisticamente una plusvalenza, pari alla differenza fra il valore della partecipazione ricevuta ed il valore contabile dei beni conferiti; fiscalmente l’operazione è in sospensione di imposta, nel senso che alla partecipazione ricevuta si attribuisce un costo fiscale pari a quello dei beni conferiti. Ai fini civilistici, secondo l’interpretazione prevalente in dottrina, la plusvalenza di cui sopra è realizzata e pertanto va iscritta a conto economico tra i Proventi straordinari, con successiva attribuzione in sede di destinazione dell’utile a specifica riserva in sospensione di imposta. Il trattamento civilistico della riserva in questione è però subordinato a chiarimenti fiscali sui vincoli della riserva in sospensione (es. iscrizione in una specifica riserva, come Riserva da legge Amato per le banche). In analogia con l’impostazione contabile prevista dai principi contabili italiani per i contributi in conto capitale accantonati a riserva in sospensione di imposta, impostazione peraltro suggerita anteriormente all’emanazione del principio contabile internazionale IAS n. 12 sulle imposte, si potrebbe sostenere la tesi che su detta plusvalenza non sia necessario effettuare l’accantonamento per imposte differite, essendo l’operazione di conferimento in sospensione d’imposta, a condizione che non siano previste operazioni che comportino la tassazione della plusvalenza; in questo caso, della decisione di non stanziare imposte occorre dare menzione in nota integrativa. Nell’esercizio in cui verranno meno queste condizioni, occorrerà stanziare le relative imposte. Quest’impostazione non è però coerente con quella suggerita dal nuovo IAS n. 12 (paragrafo 20) che prevede lo stanziamento delle imposte differite quando le attività sono contabilmente rivalutate, mentre non lo sono ai fini fiscali. Stesso approccio è suggerito dai principi contabili statunitensi (FASB. In capo alla conferitaria, verranno iscritti civilisticamente i valori correnti dei beni ricevuti a saldi aperti; la loro rilevanza fiscale è però pari al costo fiscale che i beni stessi avevano presso la conferente. Ne consegue che nei successivi esercizi gli ammortamenti dei maggiori valori dei beni ricevuti in conferimento non saranno deducibili. In questo caso, è suggerito, in linea con quanto previsto dallo IAS n. 12, il non stanziamento delle imposte differite, trattandosi per la conferitaria dell’iscrizione iniziale di attività che non influenzano né il risultato civistico né quello fiscale Nel bilancio consolidato, se il conferimento avviene nei confronti di una società controllata, la plusvalenza deve essere eliminata e le eventuali imposte vengono rinviate a futuri esercizi, in modo analogo alle cessioni infragruppo. Se, invece, a seguito del conferimento la conferente perde la maggioranza della società conferitaria, in quanto nella stessa vengono conferiti altri beni da parte di terzi, la plusvalenza da eliminare in sede di bilancio consolidato sarà limitata alla quota di possesso della conferente nella conferitaria dopo l’operazione di conferimento. 14 Scambi di partecipazioni – Si è detto che queste operazioni possono essere fiscalmente neutrali, purché il costo delle azioni date in permuta sia attribuito a quelle ricevute od il costo delle partecipazioni conferite sia pari all’incremento del patrimonio netto della società conferitaria. I principi contabili (seppur con riferimento ai titoli ed alle immobilizzazioni tecniche, ma non vi sono motivi per cui tali principi non siano validi anche per le partecipazioni) stabiliscono che nelle permute vada riconosciuto l’utile o la perdita sulla base del valore di mercato dei beni ricevuti, se la permuta rappresenta nell’aspetto sostanziale una compravendita. Se le imprese sceglieranno l’impostazione consentita dalla normativa fiscale, dovranno trattarla come interferenza fiscale, fornendo di essa informativa in nota integrativa. Regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione – Sotto il profilo contabile si pone il problema di dove iscrivere l’imposta sostitutiva assolta per permettere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti ad utilizzo del disavanzo da annullamento e da concambio nelle operazioni di fusione e di scissione. La soluzione che si ritiene preferibile è quella del risconto del relativo onere e successiva imputazione a conto economico lungo il periodo dei previsti benefici futuri (in termini di deducibilità degli ammortamenti dei maggiori valori). Se, invece, i maggiori valori iscritti non sono deducibili, per analogia con il trattamento contabile suggerito dal Principio contabile n. 17 sul Bilancio consolidato, per tener conto di quest’effetto di indeducibilità, si devono iscrivere le singole voci dell’attivo al netto dei relativi effetti fiscali. L’alternativa suggerita dal suddetto principio contabile di contabilizzare i valori lordi all’attivo e una passività per imposte differite al passivo risulta invece, secondo l’attuale prassi contabile, scarsamente seguita.. 4. Nuovo regime del credito di imposta sui dividendi Il nuovo meccanismo dei crediti di imposta sui dividendi non crea particolari problemi contabili alla società distributrice, se non per il fatto che dal 1998 il prospetto delle riserve da indicare in nota integrativa non conterrà più le varie tipologie di riserve soggette a maggiorazione di conguaglio, ma solamente, oltre alle riserve che hanno scontato imposte, quelle in sospensione di imposta e quelle che non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Nel bilancio d’esercizio non vi sono problemi circa l’imputazione dell’imposta sostitutiva da assolvere per affrancare le riserve di cui sopra: tale imposta, come previsto dalle disposizioni di legge che hanno introdotto l’imposta sostitutiva, potrà essere iscritta in riduzione delle riserve di patrimonio netto. Qualche problema può sorgere per quanto riguarda l’iscrizione dell’imposta sostitutiva nel bilancio consolidato, nei casi in cui essa derivi dall’affrancamento di riserve di imprese controllate: l’impostazione che si ritiene preferibile, seguendo la normale impostazione prevista dai principi contabili in materia di bilancio consolidato per le imposte gravanti sugli utili indivisi delle imprese controllate, è quella che prevede l’iscrizione dell’imposta sostitutiva a conto economico. In alternativa, per estensione della norma prevista per il bilancio d’esercizio, si può ritenere accettabile l’impostazione basata sull’iscrizione dell’imposta sostitutiva a patrimonio netto anche in sede di bilancio consolidato, specificando in nota integrativa l’impostazione contabile prescelta. 15 Per quanto riguarda gli aspetti contabili in capo alla società che riceve i dividendi, nessun problema si presenta per i casi in cui essa fruisce di un credito d’imposta pieno, mentre nei casi di credito d’imposta limitato essa potrà iscriversi un credito d’imposta su dividendi solamente in misura pari alle imposte pagate e non potrà più iscriversi l’eccedenza, in quanto non rimborsabile. Febbraio 1998 16