Dipartimento di Economia e Diritto Sez. Diritto dell`economia Facoltà

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Dipartimento di Economia e Diritto Sez. Diritto dell`economia Facoltà
Dipartimento di Economia e Diritto
Sez. Diritto dell’economia
Facoltà di Economia
Dottorato di ricerca in Diritto pubblico
dell’economia
Osservatorio sulla giurisprudenza comunitaria
Anno accademico 2010/2011
Decisioni della Corte di Giustizia delle comunità Europee
Ottobre 2010
Elenco
C 224/09
C-227/09
7/10/2010
2010-10-21
C-356/09
C-232/09
2010-09-16
2010-09-08
C-242/09
2010-10-21
C-243/09
2010-10-14
C-428/09
2010-10-14
C-499/08
2010-10-12
C-45/09
2010-10-12
C-482/08
2010-10-26
C-205/09
2010-10-21
C-306/09
2010-10-21
C-203/09
2010-10-28
Estensore scheda
Causa
Ambito tematico
Parole chiave
Oggetto
Parametro
Esito
Sintesi
Causa C- 224 del 7/10/2010
ELONA DOKO
Causa: c-244/09 Quinta sezione
Parti: Martha Nussbaumer,
Giudice relatore: Sig. J.-J. Kasel
Avvocato generale: Sig. J. Mazák
POLITICA SOCIALE
Direttiva 92/57/CEE – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili – Art. 3 – Obblighi di designare un coordinatore
in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e
di salute
Domanda di pronuncia pregiudiziale
L’interpretazione della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE,
riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili
La Corte dichiara che l’art. 3 della direttiva 92/57/CEE del consiglio,
riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato come
segue:
– il n. 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un
cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono
presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al
committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la
sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o,
comunque, prima dell’esecuzione dei lavori;
– il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda
l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un
piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati
non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non
assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali
contemplati all’allegato II di detta direttiva.
La sig.ra Nussbaumer aveva iniziato i lavori avente ad oggetto il rifacimento
della copertura del tetto di una casa di abitazione, ad un’altezza di circa 6-8
metri. Il materiale e la manodopera erano forniti da tre imprese diverse
presenti contemporaneamente nel cantiere. Il permesso non era richiesto
secondo la legge italiana anche se la sig.ra aveva avvertito il comune per
l’inizio dei lavori. Il 20 giugno 2008 gli ispettori tecnici del lavoro della Provincia
autonoma di Bolzano hanno effettuato un’ispezione. Nell’ambito di tale
ispezione si è posta la questione se, nel caso di specie, avrebbe dovuto
essere nominato un coordinatore della sicurezza, tanto per la fase
progettuale quanto per quella esecutiva, così come previsto non soltanto
dall’art. 3, n. 1, della direttiva 92/57, ma anche dall’art. 3 del decreto
legislativo n. 494/96, e ciò a prescindere dal fatto che l’art. 90, undicesimo
comma, del decreto legislativo n. 81/08 non esige tale designazione. Al
riguardo, il giudice del rinvio constata che, ai sensi dell’art. 90, 3 e 4 comma,
del decreto legislativo n. 81/08, un coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori deve essere nominato per ogni cantiere nel quale
sono presenti più imprese. Tuttavia, in forza del 11 comma di detto art. 90, le
disposizioni di cui al 3 comma dello stesso articolo non si applicano ai lavori
privati non soggetti a permesso di costruire. Sulla base di tali premesse, il
Tribunale di Bolzano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la normativa nazionale di cui al decreto legislativo [n. 81/08], con
riguardo in particolare alla disciplina introdotta dall’art. 90, undicesimo
comma, violi la disciplina prevista dall’art. 3 della direttiva [92/57].
2)
Se la normativa nazionale di cui al decreto legislativo [n. 81/08], in
particolare con la disciplina introdotta con l’art. 90, undicesimo comma, violi
la disciplina prevista dall’art. 3 della direttiva [92/57] con riguardo all’obbligo
da parte del committente o del responsabile dei lavori di nominare in ogni
caso un coordinatore durante la realizzazione dell’opera nei cantieri,
indipendentemente dalla tipologia dei lavori, quindi anche nel caso di lavori
privati non soggetti a permesso di costruire, potendo comportare i rischi di cui
all’allegato II della direttiva.
3)
Se la disposizione introdotta con l’undicesimo comma dell’art. 90 del
decreto legislativo [n. 81/08], nella parte in cui prevede l’obbligo in capo al
coordinatore dell’esecuzione di redigere un piano di sicurezza solo nell’ipotesi
in cui, in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruzione,
intervengano altre imprese in corso d’opera, oltre alla prima originariamente
affidataria dei lavori, violi l’art. 3 della direttiva [92/57], che pone in ogni caso
l’obbligo di nominare un coordinatore dell’esecuzione a prescindere dalla
tipologia dei lavori e che esclude la deroga all’obbligo di redigere un piano
di sicurezza e di salute qualora si tratti di lavori che comportano rischi
particolari quali quelli enumerati all’allegato II della direttiva».
Note
Bibliografia
Estensore scheda
Causa
Ambito tematico
Parole chiave
Oggetto
Parametro
Esito
Sintesi
causa C-504/06, Commissione/Italia,
Causa C – 458 del 2008
ELONA DOKO
Causa: C-458/08 Prima Sezione
Parti: Commissione Europea contro Repubblica Portoghese
Giudice relatore: sigg. M. Ilešič
Avvocato generale: sig. J. Mazák
Libertà di stabilimento.
«Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 49 CE – Settore dell’edilizia –
Requisito di un’autorizzazione per l’esercizio di un’attività in tale settore –
Giustificazione»
Inadempimento
Violazione dell’art. 49 CE
La Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)La Repubblica portoghese, pretendendo dai prestatori di servizi di edilizia
stabiliti in un altro Stato membro il soddisfacimento dell’insieme delle condizioni
che il sistema nazionale di cui trattasi, e in particolare il decreto legge 9 gennaio
2004, n. 12, impone per ottenere l’autorizzazione ad esercitare in Portogallo
un’attività nel settore edilizio ed escludendo in tal modo che si tenga
debitamente conto degli obblighi equivalenti ai quali tali prestatori sono soggetti
nello Stato membro in cui sono stabiliti nonché delle verifiche già effettuate al
riguardo dalle autorità di detto Stato membro, è venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti in forza dell’art. 49 CE.
2)La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
3)La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese
Il 18 ottobre 2006, la Commissione con una lettera di diffida ha informato la
Repubblica portoghese di considerare incompatibili con l’art. 49 CE le regole di
tale Stato membro relative all’accesso all’attività edilizia e al suo esercizio in
Portogallo, in quanto tali regole impongono gli stessi requisiti per la prestazione di
servizi di natura temporanea e per lo stabilimento di prestatori di servizi di edilizia.
In particolare, la Commissione ha sottolineato a questo proposito che il fatto che
l’esame dell’idoneità professionale, da cui dipende il rilascio del permesso o del
titolo di registrazione, non faccia distinzione tra fornitori di servizi le cui
competenze e qualità professionali, tecniche ed economiche sono state
controllate nello Stato membro di stabilimento, e prestatori di servizi che non sono
stati sottoposti a tale controllo, ostacola la libertà di prestazione di servizi dei
fornitori stabiliti in altri Stati membri nei quali essi soddisfano già i requisiti di
stabilimento e nei quali forniscono servizi identici o analoghi.
Con una lettera del 24 gennaio 2007 la Repubblica portoghese ha risposto che in
Portogallo l’attività edilizia è un’attività espressamente riservata ad imprese e a
persone che soddisfano determinati requisiti. L’attività edilizia non potrebbe né
dovrebbe essere esercitata liberamente, poiché ciò rappresenterebbe un rischio
per la qualità del patrimonio edilizio e per la sicurezza degli utenti. Le condizioni di
accesso a tale attività previste dalla legge portoghese riguarderebbero quindi la
tutela dell’interesse pubblico, e in particolare la difesa dei consumatori, la
sicurezza, la lotta alla frode e la tutela dell’ambiente. Di conseguenza, le
restrizioni alla libera prestazione di servizi derivanti da dette condizioni sarebbero
giustificate da motivi imperativi di interesse generale.
La Commissione non condividendo tale posizione ha inviato alla Repubblica
portoghese un parere motivato, invitandola ad adottare i provvedimenti
necessari per conformarvisi entro due mesi.
La Repubblica portoghese ha risposto a detto parere spiegando innanzitutto i
motivi per i quali riteneva che le disposizioni controverse della sua normativa
nazionale fossero compatibili con l’art. 49 CE.
Non soddisfatta di tale risposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Con ordinanza 23 aprile 2009, il presidente della Corte ha autorizzato l’intervento
della Repubblica di Polonia a sostegno delle conclusioni della Commissione.
Note
Bibliografia
Causa C-232/09 del 11/11/2010
Estensore scheda
Causa
Ambito tematico
Arianna Cascelli
Causa : C-232/09, Seconda Sezione
Pubblicazione (causa): in GUCE C 220 12.09.2009 pag. 20
Parti: Dita Danosa contro LKB Līzings SIA
Giudice relatore: A. Ó Caoimh; Avvocato generale: Y. Bot
POLITICA SOCIALE
Parole chiave
Politica sociale − Direttiva 92/85/CEE − Misure dirette a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento − Divieto di licenziamento di
una lavoratrice gestante durante il periodo che va dall’inizio della
gravidanza fino al termine del congedo di maternità − Direttiva 76/207/CEE −
Parità di trattamento fra uomini e donne − Membro di un consiglio di
amministrazione di una società di capitali − Normativa nazionale che
consente il licenziamento di un tale soggetto senza alcuna limitazione
Oggetto
Parametro
Domanda di pronuncia pregiudiziale
Direttiva 92/85/CEE - Artt. 2, lett. a), e 10; Direttiva 76/207/CEE come
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23
settembre 2002, 2002/73/CE
Un membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali deve
essere considerato un lavoratore ai fini della direttiva del Consiglio 19 ottobre
1992, 92/85/CEE, se svolge la sua attività, per un certo periodo di tempo,
sotto la direzione o il controllo di un altro organo di detta società e se, come
contropartita per detta attività, riceve una retribuzione. Spetta al giudice del
rinvio procedere a verificare gli elementi di fatto necessari per poter valutare
se tali circostanze ricorrano nella controversia di cui è investito.
L’art. 10 della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che osta ad
una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale,
che consente la revoca di un membro di un consiglio di amministrazione di
una società di capitali senza limitazioni, quando la persona interessata abbia
la qualità di «lavoratrice gestante» ai sensi della direttiva in parola e la
decisione di revoca adottata nei suoi confronti sia basata essenzialmente sul
suo stato di gravidanza. Anche volendo supporre che il membro di cui trattasi
di un consiglio di amministrazione non abbia detta qualità, ciò nondimeno la
revoca di un membro di un consiglio di amministrazione, che svolge funzioni
come quelle descritte nella controversia principale, a causa dello stato di
gravidanza o per una causa basata essenzialmente su tale stato può
riguardare unicamente le donne, e, pertanto, costituisce una discriminazione
diretta basata sul sesso, contraria agli artt. 2, nn. 1 e 7, e 3, n. 1, lett. c), della
direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del
principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne.
Esito
Sintesi
Nella controversia principale, la sig.ra Danosa contesta alla LKB Līzings SIA di
essere stata licenziata dalle funzioni di membro del consiglio di
amministrazione di detta società in quanto lavoratrice gestante. In merito, la
Corte rimanda al giudice nazionale la verifica dell’applicabilità di tale
definizione alla sig.ra Danosa, nonché quella delle circostanze pertinenti
della controversia. Egli deve in particolare verificare se, come presupposto
dalle questioni pregiudiziali presentate, la decisione di revoca fosse basate
essenzialmente sullo stato di gravidanza della ricorrente. In caso di soluzione
affermativa, poco importa secondo la Corte accertare se la ricorrente rientri
nell’ambito di applicazione della direttiva 92/85, di quello della direttiva
76/207, o, qualora il giudice del rinvio la qualificasse come «lavoratore
autonomo», ai sensi della direttiva 86/613, che si applica ai lavoratori
autonomi e che, come risulta dal suo art. 1, completa la direttiva 76/207 per
quanto concerne l’applicazione del principio di parità di trattamento a tali
lavoratori, vietando, analogamente a quest’ultima direttiva, qualsiasi
discriminazione basata, sia direttamente che indirettamente, sul sesso. A
prescindere da quale sia la direttiva applicabile infatti, è importante
garantire all’interessata la tutela concessa dal diritto dell’Unione alle donne
gestanti nel caso in cui il rapporto giuridico che la lega ad un altro soggetto
sia stato risolto a causa della sua gravidanza.
Note
/
Bibliografia
Sul fatto che il licenziamento nel periodo di gestazione equivalga a una
discriminazione basata sul sesso, cfr. sentenze 8 novembre 1990, causa
C-179/88, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, Racc. pag. I-3979,
punto 13; 30 giugno 1998, causa C-394/96, Brown, Racc. pag. I-4185,
punti 24-27 e 11 ottobre 2007, causa C-460/06, Paquay, Racc. pag. I-8511,
punto 29.
Causa C-356/09 del 18/11/2010
Estensore scheda
Causa
Arianna Cascelli
Causa: C-356/09, Seconda Sezione
Pubblicazione (causa): in GUCE C 282 del 21.11.2009.
Parti: Pensionsversicherungsanstalt contro Christine Kleist
Giudice relatore: A. Arabadjiev; Avvocato generale: J. Kokott
Ambito tematico
POLITICA SOCIALE
Parole chiave
Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
occupazione e lavoro – Direttiva 76/207/CEE – Art. 3, n. 1, lett. c) – Normativa
nazionale che agevola il licenziamento dei lavoratori che hanno maturato il
diritto alla pensione di vecchiaia – Obiettivo di promuovere l’inserimento
professionale di persone più giovani – Normativa nazionale che stabilisce
l’età pensionabile a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini
Oggetto
Parametro
Domanda di pronuncia pregiudiziale
Direttiva 76/207/CEE – Art. 3, n. 1, lett. c)
Esito
L’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE,
relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e
le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002,
2002/73/CE, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale
la quale, per promuovere l’inserimento professionale di persone più giovani,
consente ad un datore di lavoro di licenziare gli impiegati che abbiano
maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, laddove tale diritto è maturato
dalle donne ad un’età inferiore di cinque anni rispetto a quella in cui tale
diritto è maturato per gli uomini, costituisce una discriminazione diretta
fondata sul sesso vietata da tale direttiva.
Per giungere a tale conclusione, la Corte rileva innanzitutto che in base
all’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 76/207 non vi deve essere discriminazione
né diretta né indiretta in base al sesso nei settori pubblico o privato, compresi
gli enti di diritto pubblico. La cessazione obbligatoria del rapporto di lavoro,
fissato nell’ambito della politica generale di pensionamento seguita da un
datore di lavoro, anche ove implichi la concessione di una pensione, rientra
nella nozione di licenziamento prevista dalla direttiva in questione: la
normativa nazionale in questione, che permette di applicare il licenziamento
ai lavoratori di sesso femminile a partire dall’età di 60 anni, mentre ai
lavoratori di sesso maschile a partire dall’età di 65 anni, costituisce in base
Sintesi
alla normativa comunitaria una discriminazione fondata sul sesso. Poiché
secondo costante giurisprudenza della Corte l’eccezione al divieto di
discriminazioni fondate sul sesso di cui l’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7,
dev’essere interpretata restrittivamente, nel senso che essa può applicarsi
soltanto alla fissazione dell’età del pensionamento e alle conseguenze che
ne derivano e non al licenziamento, la discriminazione in questione non è
giustificabile e quindi è vietata dalla direttiva.
Note
/
Bibliografia
Sull’interpretazione restrittiva delle eccezioni al divieto di discriminazioni
fondate sul sesso cfr., sentenze Marshall, cit., punto 36; 21 luglio 2005, causa
C-207/04, Vergani, Racc. pag. I-7453, punto 33, e 27 aprile 2006, causa
C-423/04, Richards, Racc. pag. I-3585, punto 36.
Causa C - 428/09 del 14.10.2010
Estensore scheda
DANIELE STANZIONE
Causa
Causa: C -428/09, Seconda sezione
Pubblicazione (causa): in GUCE C 24 del 30 gennaio 2010
Parti:
Ricorrente: Union Syndicale «Solidaires Isère»
Convenuti: Premier ministre, Ministre du travail, des relations sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville, Ministre de la santé et des sports
Giudice relatore: Ó Caoimh; Avvocato generale: sig. J. Mazák
Ambito tematico
POLITICA SOCIALE – TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI
Parole chiave
Attività occasionale e stagionale dei titolari di un “contratto di assistenza
educativa”. Periodo minimo di riposo giornaliero.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Francia),
Oggetto
Parametro
Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Artt. 1, 3 e 17 –
Ambito di applicazione – Deroghe previste all’art. 17.
Esito
“I titolari di contratti di assistenza educativa che esercitano attività
occasionali e stagionali in centri di vacanza e ricreativi, occupati per un
massimo di 80 giorni lavorativi annui, rientrano nell’ambito di applicazione
della direttiva 2003/88/CE e di conseguenza anche nell’ambito di
applicazione della deroga di cui all’art.17, n. 3, lett. b) e/o lett. c), della
direttiva 2003/88. Una normativa nazionale che limiti a 80 giorni lavorativi
annui l’attività dei titolari di tali contratti non soddisfa le condizioni di cui
all’art. 17, n. 2, di tale direttiva per l’applicazione di detta deroga, secondo le
quali devono essere concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di
riposo compensativo, oppure, qualora ciò non sia possibile per ragioni
oggettive, deve essere loro concessa una protezione appropriata”.
Con ricorso proposto il 29 gennaio 2007, l’Union syndicale chiedeva al Conseil
d’État l’annullamento del decreto n. 2006-950 sostenendo che tale decreto
è contrario alla direttiva 2003/88 in quanto esclude i titolari di contratti di
assistenza educativa che esercitano attività occasionali e stagionali in centri
di vacanza e ricreativi dal diritto ad un periodo minimo di riposo giornaliero
concesso ai lavoratori dal code du travail. Con la sua prima questione il
giudice del rinvio chiede se i titolari dei contratti sopra descritti e occupati
per un massimo di 80 giorni lavorativi annui, rientrino nell’ambito di
applicazione della direttiva 2003/88.
Con la seconda questione, posto che i titolari di tali contratti possano
rientrare nella deroga di cui all’art. 17 della direttiva 2003/88, il giudice del
rinvio chiede se una normativa nazionale che limiti a 80 giorni lavorativi annui
l’attività di tali lavoratori soddisfi le condizioni stabilite al n. 2 dello stesso
articolo, secondo le quali sono concessi ai lavoratori interessati equivalenti
periodi di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la
concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia
possibile per ragioni oggettive, è loro concessa una protezione appropriata.
La Corte si è pronunciata positivamente su entrambe le questioni ed ha
confermato che 1) i titolari dei summenzionati contratti rientrano nell’ambito
di applicazione della Direttiva 2003/88; 2) i medesimi rientrano nell’ambito di
applicazione della deroga di cui all’art. 17 e pertanto una normativa
nazionale che limiti a 80 gg. lavorativi annui l’attività dei titolari in parola non
soddisfa le condizioni necessarie all’applicazione della deroga.
Tali lavoratori, che svolgono attività di educazione e di animazione rivolte ai
minori accolti in detti centri, devono attuare una sorveglianza costante volta
a garantire la sicurezza dei minori; per tale motivo deve essere prevista, di
Sintesi
regola, un’alternanza di un periodo di lavoro e di un periodo di riposo.
Ne consegue che una disposizione di diritto nazionale. quale quella
controversa nella causa principale, la quale prevede che la durata
cumulativa di contratti di assistenza educativa stipulati da uno stesso titolare
non può superare gli 80 giorni su un periodo di 12 mesi consecutivi, non
adempie all’obbligo, che incombe agli Stati membri e, eventualmente, alle
parti sociali, di garantire la concessione dei periodi equivalenti di riposo
compensativo richiesti dall’art. 17, n. 2, della direttiva 2003/88.
Note
Bibliografia
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:346:0020:0020:IT:PDF
Causa C-45/09 del 12-10-2010
Estensore scheda
LINDA CECCONI
Causa
Causa: Causa C-45/09 grande sezione
Pubblicazione (causa): in GUCE 346 del 18.12.2010
Parti: Gisela Rosenbladt contro Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH
Giudice relatore: P. Lindh
Avvocato generale: V. Trstenjak
Ambito tematico
Parole chiave
POLITICA SOCIALE
– Discriminazioni fondate sull’età – Cessazione del rapporto di lavoro per
raggiungimento dell’età pensionabile
Domanda di pronuncia pregiudiziale
Oggetto
Parametro
Esito
Direttiva 2000/78/CE
Domanda ricevibile; la Corte ritiene che l’art. 6, n. 1, della direttiva
2000/78/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una
disposizione nazionale come l’art. 10, punto 5, della legge generale sulla
parità di trattamento in forza della quale sono considerate valide le clausole
di cessazione automatica dei rapporti di lavoro per raggiungimento da parte
del lavoratore subordinato dell’età pensionabile, nei limiti in cui, da un lato,
detta disposizione sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una
finalità legittima relativa alla politica dell’occupazione e di mercato del
lavoro e, dall’altro, i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano
appropriati e necessari.
Sintesi
La Corte è chiamata ad esprimersi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della
direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra
Rosenbladt e la Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH in merito alle
condizioni di cessazione del suo rapporto di lavoro. Secondo la direttiva il
divieto di discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale
per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di
occupazione e la promozione della diversità nell’occupazione. Tuttavia in
talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell’età possono
essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono
variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale
distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare,
da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercato del lavoro e
formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate. La
direttiva 2000/78 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico tedesco con la
legge generale 14 agosto 2006 sulla parità di trattamento. La ricorrente ha
visto terminato il proprio rapporto di lavoro al compimento del 65esimo anno
di età ed ha fatto ricorso contro quello che appare a suo avviso una
discriminazione in base all'età. Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se
dopo l’entrata in vigore dell’AGG, le disposizioni di contratti collettivi di lavoro
che operano una differenziazione in funzione del requisito dell’età, siano
compatibili con il divieto di discriminazione in base all’età di cui agli artt. 1 e
2, n. 1, della direttiva 2000/78, allorché da decenni vengono regolarmente
applicate clausole di cessazione automatica del lavoro al compimento del
65esimo anno di età ai rapporti di lavoro di quasi tutti i lavoratori,
indipendentemente dalla situazione economica, sociale e demografica
nonché dalle condizioni concrete del mercato del lavoro di volta in volta
esistenti. Secondo la Corte l’ammissibilità delle clausole di cessazione
automatica dei rapporti di lavoro per il fatto che il lavoratore subordinato ha
raggiunto l’età pensionabile non può essere considerata, in linea di principio,
eccessivamente pregiudizievole per i legittimi interessi dei lavoratori di cui
trattasi,infatti, una normativa come quella oggetto della causa principale
non si basa unicamente su un’età determinata, ma prende altresì in
considerazione la circostanza che gli interessati beneficino al termine della
loro carriera lavorativa di una compensazione economica per mezzo di un
reddito sostitutivo sotto forma di una pensione. Resta comunque legittimo un
controllo giurisdizionale effettivo alla luce delle disposizioni della direttiva
2000/78 e del principio della parità di trattamento, al fine di verificare, per
ciascun contratto collettivo che preveda il meccanismo di cessazione
automatica del rapporto di lavoro, il rispetto di una finalità legittima relativa
alla politica del lavoro e di mercato del lavoro. Nel caso specifico sono
considerate ammissibili le finalità del contratto collettivo in oggetto, in quanto
esso ha lo scopo di agevolare l’occupazione giovanile, pianificare le
assunzioni e consentire una buona gestione, equilibrata secondo le età, del
personale delle imprese, ed inoltre la clausola di cessazione automatica dei
rapporti di lavoro è il frutto di un accordo negoziato tra i rappresentanti dei
lavoratori e quelli dei datori di lavoro che hanno così esercitato il loro diritto di
contrattazione collettiva riconosciuto come diritto fondamentale. Considerati
tali elementi, secondo la Corte si deve ritenere che una misura come quella
contenuta nell'accordo collettivo non ecceda quanto necessario per la
realizzazione delle finalità perseguite, tenuto conto dell’ampio margine
discrezionale riconosciuto agli Stati membri ed alle parti sociali in materia di
politica sociale e dell’occupazione.
Note
Bibliografia
L’art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 2000/78 non comprende le clausole di
cessazione automatica dei rapporti di lavoro tra quelle riportate nell’elenco
delle disparità di trattamento fondate sull’età che possono essere giustificate
e, a tale titolo, non essere considerate discriminatorie. Tuttavia, tale
circostanza non è in sé determinante. Infatti, detto elenco ha un valore
meramente indicativo. Pertanto, gli Stati membri, nell’attuare tale direttiva,
non sono tenuti a redigere un elenco specifico delle disparità di trattamento
che possono essere giustificate da un obiettivo legittimo.
Vedi fra tutte: sentenza 16 ottobre 2007, causa C‑411/05, Palacios de la Villa
Causa C-242/09 del 2010-10-21
Estensore scheda
LINDA CECCONI
Causa
Causa: Causa C-242/09 terza sezione
Pubblicazione (causa): in GUCE C 346 del 18.12.2010
Parti: Albron Catering BV contro FNV Bondgenoten, John Roest
Giudice relatore: G. Arestis e J. Malenovský
Avvocato generale: Y. Bot
Ambito tematico
POLITICA SOCIALE
Parole chiave
Politica sociale – Trasferimenti di imprese - Mantenimento dei diritti dei
lavoratori – Gruppo di società in cui i dipendenti sono impiegati da una
società “datrice di lavoro” e assegnati permanentemente ad una società di
“gestione” – Trasferimento di una società di gestione
Domanda di pronuncia pregiudiziale
Oggetto
Parametro
Esito
Direttiva 2001/23/CE
Domanda ricevibile; La Corte ha stabilito in caso di trasferimento, ai sensi
della direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, di
un’impresa appartenente ad un gruppo ad un’impresa esterna al gruppo,
può essere considerata un «cedente» anche l’impresa del gruppo cui i
lavoratori erano permanentemente assegnati senza essere tuttavia vincolati
ad essa da un contratto di lavoro, sebbene vi sia in seno al gruppo
un’impresa alla quale i lavoratori interessati erano vincolati da siffatto
contratto di lavoro.
Sintesi
La Corte è chiamata ad esprimersi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale
vertente sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23/CE,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, nell’ambito di una
controversia che vede la Albron Catering BV contrapposta alla FNV
Bondgenoten e al sig. Roest, affinché si stabilisca se, nel contesto di un
gruppo di società in cui uno degli enti giuridici svolge il ruolo di datore di
lavoro centrale e distacca i suoi lavoratori presso le varie società che
costituiscono il gruppo, il trasferimento delle attività di una società
appartenente a detto gruppo ad una società esterna al gruppo stesso, cioè
la Albron, debba essere considerato rientrante nella sfera di applicazione
delle disposizioni a tutela dei lavoratori sancite dalla direttiva 2001/23. La
direttiva è finalizzata a proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di
imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti;
principio recepito dal diritto nazionale olandese, che prevede che In
conseguenza del trasferimento di un’impresa, i diritti e gli obblighi che
risultano per il datore di lavoro, alla data del trasferimento, da un contratto di
lavoro concluso tra quest’ultimo e il lavoratore occupato in tale impresa sono
trasferiti ipso iure al cessionario. In sintesi il giudice del rinvio chiede
sostanzialmente se, in caso di trasferimento, ai sensi della direttiva 2001/23, di
un’impresa che appartiene ad un gruppo ad un’impresa esterna a tale
gruppo, possa, del pari, essere considerata un «cedente» l’impresa del
gruppo alla quale i lavoratori erano permanentemente assegnati senza
tuttavia essere collegati a quest’ultima da un contratto di lavoro. La Corte ha
ritenuto che se, in seno ad un gruppo di società, coesistono due datori di
lavoro, uno avente rapporti contrattuali con i lavoratori di detto gruppo e
l’altro avente rapporti non contrattuali con essi, può essere considerato un
«cedente» ai sensi della direttiva 2001/23 anche il datore di lavoro
responsabile dell’attività economica dell’entità trasferita che, a tale titolo,
stabilisce rapporti di lavoro con i lavoratori di tale entità, e ciò malgrado
l’assenza di rapporti contrattuali con i lavoratori in parola. Pertanto secondo
la Corte le questioni presentate dichiarando che, in caso di trasferimento, ai
sensi della direttiva 2001/23, di un’impresa appartenente ad un gruppo ad
un’impresa esterna al gruppo, può essere considerata un «cedente», ai sensi
dell’art. 2, n. 1, lett. a), di detta direttiva, anche l’impresa del gruppo cui i
lavoratori erano permanentemente assegnati senza essere tuttavia vincolati
ad essa da un contratto di lavoro, sebbene vi sia in seno al gruppo
un’impresa alla quale i lavoratori interessati erano vincolati da siffatto
contratto di lavoro.
Note
Bibliografia
Il convenuto ha chiesto alla Corte di limitare la propria decisione soltanto alle
cause tuttora pendenti, dato l’alto numero di ricorsi che il precedente
aprirebbe. La Corte ha rigettato la richiesta affermando che solo in via
eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del
diritto inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a
limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa
interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona
fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che
siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti
interessati e il rischio di gravi inconvenienti. Più specificamente, la Corte ha
fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise,
in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche
dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in
buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e
quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un
comportamento non conforme alla normativa comunitaria in ragione di una
obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni comunitarie,
incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi
comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione.
Causa C-243/09 del 2010-10-14
Estensore scheda
LINDA CECCONI
Causa
Causa: Causa C-243/09 seconda sezione
Pubblicazione (causa): in GUCE C 346 del 18.12.2010
Parti: Günter Fuß contro Stadt Halle
Giudice relatore: A. Ó Caoimh
Avvocato generale: P. Mengozzi
Ambito tematico
POLITICA SOCIALE
Parole chiave
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori –
Organizzazione dell’orario di lavoro – Vigili del fuoco occupati nel settore
pubblico – Servizi di pronto intervento - Durata massima dell’orario
settimanale di lavoro – Rifiuto di effettuare un lavoro che superi tale durata –
Trasferimento coatto presso un altro servizio – Effetto diretto – Conseguenze
per i giudici nazionali
Domanda di pronuncia pregiudiziale
Oggetto
Parametro
Esito
Direttiva 2003/88/CE – Artt. 6, lett. b), e 22, n. 1, primo comma, lett. b) –
Domanda ricevibile; La corte ha ritenuto che l’art. 6, lett. b), della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE,
concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve
essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come
quella di cui trattasi nella causa principale, che consente ad un datore di
lavoro del settore pubblico di procedere al trasferimento coatto, presso un
altro servizio, di un lavoratore occupato come vigile del fuoco in un servizio di
pronto intervento, a causa della richiesta del medesimo di rispettare, in
quest’ultimo servizio, la durata media massima del lavoro settimanale prevista
da suddetta disposizione. La circostanza che tale lavoratore non subisca, per
via di questo trasferimento, alcun danno specifico diverso da quello risultante
dalla violazione di suddetto art. 6, lett. b), è irrilevante al riguardo.
Sintesi
La Corte è chiamata ad esprimersi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale
vertente sull’interpretazione dell’art. 22, n. 1, primo comma, lett. b), della
direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro, presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Fuß e
il suo datore di lavoro, la Stadt Halle, in merito al suo trasferimento coatto
presso un servizio diverso da quello in cui era precedentemente assegnato
come vigile del fuoco. La direttiva stabilisce gli orari massimi di lavoro,
prevedendo deroghe soltanto quando la durata dell’orario di lavoro, a
causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o
predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi o per le attività
caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della
produzione, in particolare, quando si tratta di servizi antincendio o di
protezione civile, e sempre che nessun lavoratore possa subire un danno per
il fatto che non è disposto ad accettare di effettuare tale lavoro. La
controversia nasce dal trasferimento del ricorrente presso un altro ufficio ove
lo stesso svolge un lavoro meno gravoso in termini di orario (al di sotto delle 48
ore) ma anche meno remunerativo, fatto questo che il ricorrente ritiene un
danno nei suoi confronti.
Secondo la Corte un trasferimento coatto, come quello in esame nella causa
principale, produce l’effetto di privare di ogni sostanza il diritto, conferito
dall’art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88, a un vigile del fuoco occupato in un
servizio di pronto intervento, di essere sottoposto ad una durata massima
settimanale di 48 ore lavorative in tale impiego e, pertanto, una tale misura
vanifica l’effetto utile della disposizione in esame nei confronti del lavoratore
di cui trattasi. È dunque manifesto che suddetto provvedimento non
garantisce né l’applicazione integrale del suddetto art. 6, lett. b), della
direttiva 2003/88 né la protezione dei diritti che la disposizione in parola
conferisce ai lavoratori nello Stato membro interessato. Inoltre il diritto
fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, garantita dall’art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sarebbe
sostanzialmente compromesso qualora un datore di lavoro, in reazione ad
una denuncia o ad un’azione giudiziaria intentata da un lavoratore al fine di
assicurare il rispetto delle disposizioni di una direttiva tese a proteggere la sua
sicurezza e la sua salute, fosse legittimato ad adottare un provvedimento
come quello in esame nella causa principale. Infatti, il timore di un simile
provvedimento di ritorsione, contro il quale non sarebbe esperibile alcun
ricorso giurisdizionale, rischierebbe di dissuadere i lavoratori che si ritengono
lesi da un provvedimento adottato dal loro datore di lavoro di fare valere i
loro diritti in giudizio e, pertanto, sarebbe idoneo a compromettere
gravemente la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva.
Note
Bibliografia
Benché la direttiva 2003/88 al suo art. 22, n. 1, primo comma, consente agli
Stati membri di derogare alle disposizioni dell’art. 6 della medesima, tale
circostanza non incide sul carattere preciso e incondizionato di quest’ultimo
articolo, lett. b). Infatti, la facoltà degli Stati membri di non applicare tale art.
6 è subordinata al rispetto di tutte le condizioni enunciate all’art. 22, n. 1,
primo comma, cosicché è possibile determinare la tutela minima che deve in
ogni caso essere applicata, soddisfacendo così tutte le condizioni necessarie
per produrre un effetto diretto.
Per analogia: sentenza 22 settembre 1998, causa C‑185/97, Coote.
Causa C-203/09 del 28 ottobre 2010
Estensore scheda
Sokol Bana
Causa
Causa: C-203/09, Prima Sezione
Pubblicata in G.U. C 180 dell'1.8.2009
Parti: Volvo Car Germany GmbH (ricorrente), Volvo Car Germany GmbH
(convenuta).
Giudice relatore: M. Safjan, Avvocato generale: Y. Bot
Ambito tematico
Parole chiave
Direttiva 86/653/CEE – Agenti commerciali indipendenti – Scioglimento del
contratto di agenzia da parte del preponente – Diritto dell’agente ad
un’indennità
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale
Parametro
Esito
Art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE
L'art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE,
relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti, osta a che un agente commerciale indipendente
venga privato della sua indennità di clientela qualora il preponente dimostri
l'esistenza di un inadempimento di tale agente, verificatosi dopo la notifica
del recesso dal contratto mediante preavviso e prima della scadenza di
quest'ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal
contratto in parola.
Ai sensi dell’art. 18, lett. a), della direttiva, l’indennità da questa prevista non
è dovuta qualora il preponente risolva il contratto «per» un’inadempienza
imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della
legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto. L’utilizzo, da
parte del legislatore dell’Unione, della preposizione «per» è idoneo a
supportare la tesi, fatta valere in particolare dalla Commissione, secondo cui
il suddetto legislatore intendeva esigere l’esistenza di una causalità diretta tra
l’inadempimento imputabile all’agente commerciale e la decisione del
preponente di porre fine al contratto affinché l’agente commerciale potesse
essere privato dell’indennità prevista dall’art. 17 della direttiva.
Tale interpretazione risulta corroborata dalla genesi storica della direttiva.
Infatti, come risulta dalla proposta relativa all’adozione di quest’ultima la
Commissione aveva inizialmente proposto che l’indennità di clientela non
fosse dovuta qualora il preponente avesse sciolto il contratto o «avrebbe
potuto scioglierlo» a motivo di una colpa dell’agente tale da escludere che
detto preponente potesse mantenere in vita il rapporto contrattuale.
Orbene, è giocoforza constatare che il legislatore dell’Unione non ha accolto
la seconda causa di decadenza dall’indennità che era stata proposta.
Tale interpretazione trova inoltre conforto nel fatto che la stessa preposizione
viene utilizzata nelle varie versioni linguistiche dell’art. 18, lett. a), della
direttiva, ed in particolare in quella spagnola («por un incumplimiento
imputable al agente comercial»), tedesca («wegen eines schuldhaften
Verhaltens des Handelsvertreters»), inglese («because of default attributable
to the commercial agent»), francese («pour un manquement imputable à
l’agent commercial»), italiana («per un’inadempienza imputabile all’agente
commerciale») e polacca («z powodu uchybienia przypisywanego
przedstawicielowi handlowemu»). È opportuno aggiungere che, costituendo
un’eccezione al diritto dell’agente ad ottenere un’indennità, l’art. 18, lett. a),
della direttiva va interpretato restrittivamente. Pertanto, tale disposizione non
può essere interpretata in un senso che finirebbe per aggiungere una causa
di decadenza dal diritto all’indennità da essa non prevista espressamente.
Stanti tali circostanze, qualora il preponente prenda conoscenza
dell’inadempimento dell’agente commerciale soltanto dopo la fine del
contratto, non è più possibile applicare il meccanismo previsto dall’art. 18,
Sintesi
lett. a), della direttiva. Di conseguenza, l’agente commerciale non può
essere privato del suo diritto all’indennità sulla scorta di tale disposizione
qualora il preponente, dopo avergli notificato il recesso dal contratto
mediante preavviso, dimostri l’esistenza di un inadempimento di tale agente
che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto in
parola. Occorre nondimeno aggiungere che, ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. a),
secondo trattino, della direttiva, l’agente commerciale ha diritto ad
un’indennità se e nella misura in cui il pagamento di tale indennità sia equo,
tenuto conto di tutte le circostanze del caso. Non può dunque escludersi che
del comportamento di detto agente si tenga conto nell’ambito della
valutazione intesa a stabilire il carattere equo dell’indennità che gli spetta.
L’art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE,
relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti, osta a che un agente commerciale indipendente
venga privato della sua indennità di clientela qualora il preponente dimostri
l’esistenza di un inadempimento di tale agente, verificatosi dopo la notifica
del recesso dal contratto mediante preavviso e prima della scadenza di
quest’ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal
contratto in parola.
Note
Bibliografia
Causa C-482/08 del 26 ottobre 2010
Estensore scheda
Sokol Bana
Causa
Causa: C-482/08, Grande sezione
Pubblicata in G.U. C 32 del 7.2.2009
Parti: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (ricorrenti), Consiglio
dell'Unione europea (convenuta), Regno di Spagna, Commissione europea
(intervenienti).
Giudice relatore: J.-C. Bonichot, Avvocato generale: P. Mengozzi
Ambito tematico
Parole chiave
Cooperazione di polizia
Ricorso di annullamento - Decisione 2008/633/GAI - Accesso per la
consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità
designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione,
dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi Sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen - Esclusione del Regno
Unito dalla procedura di adozione della decisione – Validità.
Oggetto
Ricorso di annullamento
Parametro
Decisione 2008/633/GAI
Esito
Sintesi
Rigetto del Ricorso
La decisione 2008/633 è strettamente connessa al regolamento VIS, di cui
costituisce l’applicazione riguardo a tale punto, e quindi alla politica comune
in materia di visti fondata sul titolo IV del Trattato CE.
La partecipazione di uno Stato membro all’adozione di una misura presa in
applicazione dell’art. 5, n. 1, del protocollo di Schengen, alla luce del sistema
di cooperazione rafforzata ai sensi dell’acquis di Schengen come descritto
dal punto 47 della presente sentenza, è ipotizzabile soltanto a condizione che
tale Stato abbia aderito al settore dell’acquis di Schengen nel quale si
inserisce la misura da adottare o del quale quest’ultima costituisce uno
sviluppo.
La questione se una misura costituisca uno sviluppo dell’acquis di Schengen
è diversa dalla questione relativa a quale fondamento giuridico debba
essere legittimamente posto alla base di tale sviluppo. Ogni atto dell’Unione
deve essere infatti fondato su una disposizione dei trattati che conferisce alle
istituzioni dell’Unione il potere di adottarlo.
Secondo una giurisprudenza consolidata, la scelta del fondamento
normativo di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di
sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il
contenuto dell’atto.
Il Consiglio, poiché intendeva sviluppare l’acquis di Schengen, permettendo,
a condizioni ben precise, l’utilizzo del VIS a fini di cooperazione di polizia,
doveva, a tal fine, fondarsi sulle disposizioni del Trattato UE che gli
consentivano di legiferare in tale ambito della cooperazione di polizia.
Di conseguenza, tenuto conto della finalità e del contenuto della decisione
2008/633, non risulta che il Consiglio abbia errato nel considerare, per quanto
riguarda specificamente la scelta del fondo normativo di tale decisione, che
essa rientrasse nell’ambito della cooperazione di polizia. Peraltro l’argomento
avanzato dal Regno Unito, a sostegno del motivo che ha presentato in via
principale, corrobora la fondatezza di tale scelta.
Pertanto, il ricorso di annullamento della decisione 2008/633 è respinto.
Vedi le sentenze del 18 dicembre 2007, causa C-77/05, Regno
Unito/Consiglio, Racc. pag. I-11459, 23 ottobre 2007, causa C-440/05,
Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-909 e 10 febbraio 2009, causa C-301/06,
Irlanda/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-593.
Note
Bibliografia
Sugli Accordi Schengen in generale tra i tanti vedi K.Hailbronner, Immigration
and Asylum Law and Policy of the European Union, Aia, 2000 p. 53 ss;
K.Hailbronner European immigration and asylum law under the Amsterdam
Treaty, in Common Market Law Review, 1998, p. 1059 ss; E-Guild-C.Harlow,
Implementing Amsterdam. Immigration and Asylum Rights in EC Law, Oxford,
2001 p. 39 ss, Nascimbene B., Da Schengen a Maastricht. Apertura delle
frontiere, cooperazione giudiziaria e di polizia, Milano, 1998.
Estensore scheda
Causa
Ambito tematico
Parole chiave
Oggetto
Parametro
Esito
Sintesi
Causa C – 205 / 2009 del 21/10/2010
ELONA DOKO
Causa: C-205/09 Seconda Sezione
Pubblicazione: in GUCE del 18/12/2010
Parti: Szombathelyi Városi Ügyészség contro Emil Eredics e Mária Vassné Sápi
Giudice relatore: sig. J. N. Cunha Rodrigues. Avvocato generale: sig.ra J. Kokott
Cooperazione di polizia
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale- Decisione quadro
2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale- Nozione di
“vittima “- Persona giuridica – Mediazione penale nell'ambito del procedimento
penale – Modalità d'applicazione
Domanda di pronuncia pregiudiziale
L' interpretazione dell'art 1 e l'art 10 della decisione quadro 2001/220/GAI
1)Gli art 1, lett. a), e 10 della decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla
posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretato nel
senso che, ai fini della promozione della mediazione nel procedimenti penali
prevista al art 10 , n. 1, la nozione di “vittima” non include le persone giuridiche
2)L'art 10 della decisione quadro 2001/220/GAI deve essere interpretato nel senso
che non obblighi gli Stati membri a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i
reati il cui elemento oggettivo, come definito dalla normativa nazionale,
corrisponda in sostanza a quello dei reati per i quali la mediazione è
espressamente prevista da tale normativa.
Tale domanda è stata presentata nel contesto di un procedimento penale
promosso contro il sig. Eredics e la sig.ra Sápi per lesione degli interessi finanziari
delle Comunità europee. Il sig. Eredics, dirige la scuola materna e primaria
generale di Apátistvánfalva. La sig.ra Sápi, è amministratrice dell’«Hotel Apát kft»)
e direttrice dell’Hotel Apát, gestito dalla Hotel Apát kft. 11 Nel contesto del
contratto quadro stipulato il 30 giugno 2003 tra la scuola e il Fondo ungherese per
i piccoli progetti del programma PHARE quest’ultimo ha accordato alla scuola un
aiuto al fine di coprire l’80,15% dell’importo necessario alla realizzazione di un
progetto di percorso forestale, guidato dal sig. Eredics in qualità di capo
progetto. In base a un contratto concluso tra il sig. Eredics e la sig.ra Sápi,
designata a seguito di una gara d’appalto, la sig.ra Sápi si è impegnata, a fronte
del pagamento di HUF 1 200 000 (circa EUR 4 270), a organizzare, preparare e
porre a disposizione gli spazi per una formazione preparatoria al corso di base
per micologi nonché a organizzare viaggi di studio e incontri. Al fine di giustificare
l’esecuzione delle disposizioni di tale contratto, la sig.ra Sápi ha predisposto, a
nome della Hotel Apát kft, un resoconto relativo all’esecuzione del progetto,
dalla stessa inoltrato al sig. Eredics, il quale ha liquidato la fattura finale utilizzando
il conto corrente della scuola. Lo svolgtimento effettivo del corso non si e
realizzato si è ritenuto che la fattura e il registro, predisposti per attestare
l’esecuzione del contratto di cui trattasi, contenessero indicazioni false. Il sig.
Eredics ha depositato nel fascicolo del progetto i documenti presunti falsi.Tale
fascicolo è stato inviato alla VÁTI kht per giustificare l’esecuzione degli obblighi
previsti nel succitato contratto. 16 Il 20 giugno 2006 un privato ha presentato
denuncia contro il sig. Eredics e la sig.ra Sápi a causa di un ingiustificato
pagamento di un importo pari a circa HUF 1 200 000. Il 2 settembre 2008 la
Procura presso il Szombathelyi Városi Bíróság (Tribunale municipale di
Szombathely) ha investito tale Tribunale di un procedimento penale, con accusa
presentata contro il sig. Eredics e la sig.ra Sápi, qualificando l’operato del sig.
Eredics come «reato di lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee»,
ai sensi dell’art. 314, n. 1, lett. a), del CP, commesso in un solo caso come autore.
Il 24 novembre 2008, su invito del giudice del rinvio, il sig. Eredics ha ammesso i
fatti gli erano imputati e ha presentato istanza per lo svolgimento della
mediazione, al fine di ottenere l’archiviazione del procedimento o una riduzione
della pena ai sensi dell’art. 221/A del CPP.
Note
Bibliografia
Causa C - 499/08
Estensore scheda
DANIELE STANZIONE
Causa
Causa: C - 499/08
Pubblicazione causa: in GUCE C 24 del 30 gennaio 2010
Sentenza del 12 ottobre 2010 (Grande Sezione)
Parti:
Ricorrente : Ingeniørforeningen i Danmark, per conto del sig. Ole Andersen,
Convenuto; Region Syddanmark
Giudice relatore: Lindh; Avvocato generale: Kokott
Ambito tematico
Parole chiave
POLITICA SOCIALE
Discriminazione fondata sull’età. Indennità di licenziamento.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale.
Parametro
Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro.
Esito
“Qualora ai lavoratori con un’anzianità pluriennale venga concessa, in caso
di licenziamento, un’indennità prevista dalla legge al fine agevolare
finanziariamente il loro passaggio ad un nuovo impiego, la negazione di tale
indennità ai lavoratori che, al momento della cessazione del rapporto di
lavoro, possono percepire una pensione di anzianità è incompatibile con gli
artt. 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE”.
Un’indennità speciale di licenziamento è attribuita, secondo il diritto danese,
a coloro che abbiano prestato servizio alle dipendenze della medesima
impresa per un periodo non inferiore a 12 anni: ove però i lavoratori in
questione possano beneficiare, al momento del loro licenziamento, di una
pensione di vecchiaia, in virtù di un regime pensionistico professionale, la
suddetta indennità non è dovuta anche nell’ipotesi in cui il soggetto
interessato abbia intenzione di continuare a lavorare.
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Region Syddanmark (Regione
della Danimarca meridionale) a far data 1979 sino al suo licenziamento,
avvenuto nel 2006 in cui egli aveva 63 anni e, non intendendo richiedere il
pensionamento, si è iscritto come disoccupato presso l’ufficio del lavoro ed
ha contestualmente richiesto il riconoscimento dell’indennità speciale di
licenziamento.
Potendo però il ricorrente beneficiare di una pensione di vecchiaia, la sua
domanda è stata rigettata e il sindacato che lo rappresentava, i.e.
l’Ingeniørforeningen i Danmark, ha pertanto proposto ricorso dinanzi al Vestre
Landsret (corte d’appello dell’Ovest) denunciando la sussistenza, in base alla
su descritta normativa danese, di una discriminazione fondata sull’età, come
tale vietata dalla direttiva 2000/78/CE.
Il giudice del rinvio sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
se il divieto di discriminazione di cui alla direttiva 2000/78/CE osta al
mantenimento di una normativa nazionale che non riconosce l’indennità di
licenziamento al lavoratore che percepisce una pensione di anzianità.
La Corte ha statuito che la normativa in questione contiene effettivamente
una disparità di trattamento fondata sull’età dal momento che i lavoratori di
cui all’art. 2a, n. 3, della legge danese, pur trovandosi tutti nella medesima
situazione in quanto licenziati dal loro datore di lavoro dopo un’anzianità
pluriennale continuativa pari ad almeno 12 anni, vengono tuttavia trattati in
modo diverso con riguardo all’indennità di licenziamento controversa nella
specie, in dipendenza del fatto che essi possono già percepire o meno una
pensione di anzianità cofinanziata dal datore di lavoro.
La Corte osserva inoltre che, ai sensi dell’art. 6 n. 1 della Direttiva, la
protezione dei lavoratori che hanno maturato una rilevante anzianità di
Sintesi
servizio nell’impresa e l’aiuto al loro reinserimento professionale prestato
dall’indennità costituirebbero finalità legittime di politica dell’occupazione e
di mercato del lavoro, consistente nella fattispecie nell’agevolare sotto il
profilo finanziario il passaggio ad un nuovo impiego dei lavoratori anziani che,
dopo essere stati licenziati, necessitano ancora di un posto di lavoro.
La legge danese, al contrario, negando l’indennità di licenziamento a
lavoratori che già beneficiano di una pensione di anzianità ma che
intendono proseguire l’attività lavorativa, impedisce a tali lavoratori di essere
sostenuti finanziariamente nel passaggio ad un nuovo impiego. Una siffatta
legge pone in essere una palese discriminazione tra lavoratori e pregiudica i
loro interessi.
Secondo la Corte, quindi, gli artt. 2 e 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE
devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di una
normativa nazionale in virtù della quale non possono beneficiare di
un’indennità speciale di licenziamento volta a contribuire al reinserimento
professionale dei lavoratori con un’anzianità di servizio superiore ai dodici
anni nella stessa impresa, coloro che abbiano diritto a beneficiare di una
pensione di vecchiaia corrisposta dal proprio datore di lavoro in forza di un
regime previdenziale al quale hanno aderito prima di aver raggiunto i 50 anni
di età.
Note
Bibliografia
sentenza 16 ottobre 2007, causa C-411/05, Palacios de la Villa; sentenza 5
marzo
2009,
causa
C-388/07,
Age
Concern
England;
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CJE/10/102&form
at=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C0499:IT:HTML
http://eulabour.it/archivio-entenze/78-sentenza-della-corte-12-ottobre-2010direttiva-200078ce--parita-di-trattamento-in-materia-d
Causa C-227/09 del 21 ottobre 2010
Estensore scheda
Gaia Cozzolino
Causa
Causa: C-227/09, Seconda Sezione
Pubblicazione (causa): in GUCE xxx del xxx
Parti: Antonino Accardo e altri c. Comune di Torino
Giudice relatore: A. Ó Caoimh Avvocato generale: P. Cruz Villalón
Ambito tematico
Parole chiave
Politiche sociali.
Orario di lavoro.
Oggetto
Parametro
Domanda di pronuncia pregiudiziale.
Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE.
Esito
L’art. 17, n. 3, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE,
concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, tanto
nella versione originale quanto in quella modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, ha una
portata autonoma rispetto al n. 2 di questo stesso articolo, cosicché la
circostanza che una professione non sia menzionata in detto n. 2 non
impedisce che essa possa rientrare nella deroga prevista all’art. 17, n. 3,
della direttiva 93/104, nelle due versioni summenzionate.
Le deroghe facoltative previste dall’art. 17 delle direttive 93/104 e 93/104
come modificata dalla direttiva 2000/34 nonché, eventualmente, dagli
artt. 17 e/o 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4
novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro, non possono essere invocate contro singoli come i
ricorrenti nella causa principale. Inoltre, tali disposizioni non possono essere
interpretate nel senso che consentono oppure vietano di applicare contratti
collettivi come quelli di cui alla causa principale, poiché l’applicazione di
questi ultimi dipende dal diritto interno.
Sintesi
L’art. 17, n. 3, della direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell’orario di
lavoro, ha una portata autonoma rispetto al n. 2 del medesimo articolo; ne
deriva che la circostanza che una professione non sia menzionata in detto
n. 2 non impedisce che essa possa rientrare nella deroga prevista all’art. 17,
n. 3 della direttiva 93/104.
In particolare, le deroghe facoltative previste dall’art. 17 della direttiva
93/104 nonché, eventualmente, dagli artt. 17 e/o 18 della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, non
possono essere invocate contro singoli. Ciò in quanto, secondo la
consolidata giurisprudenza della CGCE, una direttiva non può di per sé
creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in
quanto tale nei suoi confronti. Pertanto, in assenza di trasposizione delle
suddette disposizioni derogatorie – circostanza che deve essere verificata
dal giudice del rinvio - le autorità di uno Stato membro che non si avvale di
tale facoltà non possono invocare l’omissione attuata da tale Stato per
rifiutare a singoli il beneficio di un periodo di riposo settimanale conforme ai
requisiti dell’art. 5 delle direttive «orario di lavoro».
Occorre inoltre rilevare che le deroghe previste dalle disposizioni di cui
trattasi sono facoltative, in quanto il diritto dell’Unione non impone agli Stati
membri di attuare le stesse nell’ambito del diritto nazionale. Pertanto, per
poter beneficiare della facoltà di derogare prevista da tali disposizioni, gli
Stati membri sono preliminarmente tenuti ad operare la scelta di
avvalersene. Conseguentemente, deve escludersi che il giudice nazionale
sia tenuto ad interpretare il diritto interno alla luce delle disposizioni
derogatorie di cui all’art. 17 della direttiva 93/104 in assenza di previa
trasposizione delle stesse.
Note
La Corte conferma l’orientamento secondo il quale una direttiva non può di
per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta
valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze 26
febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48; 14 luglio
1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 20; 7 gennaio
2004, causa C-201/02, Wells, Racc. pag. I-723, punto 56; 5 ottobre 2004,
cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835,
punto 108, nonché 19 gennaio 2010, causa C-555/07, Kücükdeveci, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46), nonché l’orientamento in
base al quale l’obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di
raggiungere il risultato previsto da quest’ultima, e il loro dovere di adottare
tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di
tale obbligo, valgono per tutti gli organi di detti Stati, ivi compresi,
nell’ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali (v., in particolare,
sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, von Colson et Kamann,
Racc. pag. 1891, punto 26, nonché Kücükdeveci, cit., punto 47 e
giurisprudenza ivi citata).
Bibliografia
Sulla direttiva n. 93/104/CE si veda A. Russo, La disciplina dell'orario di lavoro:
un inventario critico per la trasposizione della direttiva n. 1993/104/UE , in Dir.
Relaz. ind., 2002, 03, 445. Più in generale, sull’attuazione del diritto
comunitario si veda D. Boni Recenti sviluppi in tema di attuazione del diritto
comunitario nell'ordinamento italiano, in Dir. Un. Eur., 2001, 04, 641.