Dipartimento di Economia e Diritto Sez. Diritto dell`economia Facoltà
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Dipartimento di Economia e Diritto Sez. Diritto dell’economia Facoltà di Economia Dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell’economia Osservatorio sulla giurisprudenza comunitaria Anno accademico 2010/2011 Decisioni della Corte di Giustizia delle comunità Europee Ottobre 2010 Elenco C 224/09 C-227/09 7/10/2010 2010-10-21 C-356/09 C-232/09 2010-09-16 2010-09-08 C-242/09 2010-10-21 C-243/09 2010-10-14 C-428/09 2010-10-14 C-499/08 2010-10-12 C-45/09 2010-10-12 C-482/08 2010-10-26 C-205/09 2010-10-21 C-306/09 2010-10-21 C-203/09 2010-10-28 Estensore scheda Causa Ambito tematico Parole chiave Oggetto Parametro Esito Sintesi Causa C- 224 del 7/10/2010 ELONA DOKO Causa: c-244/09 Quinta sezione Parti: Martha Nussbaumer, Giudice relatore: Sig. J.-J. Kasel Avvocato generale: Sig. J. Mazák POLITICA SOCIALE Direttiva 92/57/CEE – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – Art. 3 – Obblighi di designare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nonché di redigere un piano di sicurezza e di salute Domanda di pronuncia pregiudiziale L’interpretazione della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili La Corte dichiara che l’art. 3 della direttiva 92/57/CEE del consiglio, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretato come segue: – il n. 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori; – il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva. La sig.ra Nussbaumer aveva iniziato i lavori avente ad oggetto il rifacimento della copertura del tetto di una casa di abitazione, ad un’altezza di circa 6-8 metri. Il materiale e la manodopera erano forniti da tre imprese diverse presenti contemporaneamente nel cantiere. Il permesso non era richiesto secondo la legge italiana anche se la sig.ra aveva avvertito il comune per l’inizio dei lavori. Il 20 giugno 2008 gli ispettori tecnici del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano hanno effettuato un’ispezione. Nell’ambito di tale ispezione si è posta la questione se, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere nominato un coordinatore della sicurezza, tanto per la fase progettuale quanto per quella esecutiva, così come previsto non soltanto dall’art. 3, n. 1, della direttiva 92/57, ma anche dall’art. 3 del decreto legislativo n. 494/96, e ciò a prescindere dal fatto che l’art. 90, undicesimo comma, del decreto legislativo n. 81/08 non esige tale designazione. Al riguardo, il giudice del rinvio constata che, ai sensi dell’art. 90, 3 e 4 comma, del decreto legislativo n. 81/08, un coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato per ogni cantiere nel quale sono presenti più imprese. Tuttavia, in forza del 11 comma di detto art. 90, le disposizioni di cui al 3 comma dello stesso articolo non si applicano ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire. Sulla base di tali premesse, il Tribunale di Bolzano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la normativa nazionale di cui al decreto legislativo [n. 81/08], con riguardo in particolare alla disciplina introdotta dall’art. 90, undicesimo comma, violi la disciplina prevista dall’art. 3 della direttiva [92/57]. 2) Se la normativa nazionale di cui al decreto legislativo [n. 81/08], in particolare con la disciplina introdotta con l’art. 90, undicesimo comma, violi la disciplina prevista dall’art. 3 della direttiva [92/57] con riguardo all’obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di nominare in ogni caso un coordinatore durante la realizzazione dell’opera nei cantieri, indipendentemente dalla tipologia dei lavori, quindi anche nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, potendo comportare i rischi di cui all’allegato II della direttiva. 3) Se la disposizione introdotta con l’undicesimo comma dell’art. 90 del decreto legislativo [n. 81/08], nella parte in cui prevede l’obbligo in capo al coordinatore dell’esecuzione di redigere un piano di sicurezza solo nell’ipotesi in cui, in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruzione, intervengano altre imprese in corso d’opera, oltre alla prima originariamente affidataria dei lavori, violi l’art. 3 della direttiva [92/57], che pone in ogni caso l’obbligo di nominare un coordinatore dell’esecuzione a prescindere dalla tipologia dei lavori e che esclude la deroga all’obbligo di redigere un piano di sicurezza e di salute qualora si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali quelli enumerati all’allegato II della direttiva». Note Bibliografia Estensore scheda Causa Ambito tematico Parole chiave Oggetto Parametro Esito Sintesi causa C-504/06, Commissione/Italia, Causa C – 458 del 2008 ELONA DOKO Causa: C-458/08 Prima Sezione Parti: Commissione Europea contro Repubblica Portoghese Giudice relatore: sigg. M. Ilešič Avvocato generale: sig. J. Mazák Libertà di stabilimento. «Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 49 CE – Settore dell’edilizia – Requisito di un’autorizzazione per l’esercizio di un’attività in tale settore – Giustificazione» Inadempimento Violazione dell’art. 49 CE La Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1)La Repubblica portoghese, pretendendo dai prestatori di servizi di edilizia stabiliti in un altro Stato membro il soddisfacimento dell’insieme delle condizioni che il sistema nazionale di cui trattasi, e in particolare il decreto legge 9 gennaio 2004, n. 12, impone per ottenere l’autorizzazione ad esercitare in Portogallo un’attività nel settore edilizio ed escludendo in tal modo che si tenga debitamente conto degli obblighi equivalenti ai quali tali prestatori sono soggetti nello Stato membro in cui sono stabiliti nonché delle verifiche già effettuate al riguardo dalle autorità di detto Stato membro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 49 CE. 2)La Repubblica portoghese è condannata alle spese. 3)La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese Il 18 ottobre 2006, la Commissione con una lettera di diffida ha informato la Repubblica portoghese di considerare incompatibili con l’art. 49 CE le regole di tale Stato membro relative all’accesso all’attività edilizia e al suo esercizio in Portogallo, in quanto tali regole impongono gli stessi requisiti per la prestazione di servizi di natura temporanea e per lo stabilimento di prestatori di servizi di edilizia. In particolare, la Commissione ha sottolineato a questo proposito che il fatto che l’esame dell’idoneità professionale, da cui dipende il rilascio del permesso o del titolo di registrazione, non faccia distinzione tra fornitori di servizi le cui competenze e qualità professionali, tecniche ed economiche sono state controllate nello Stato membro di stabilimento, e prestatori di servizi che non sono stati sottoposti a tale controllo, ostacola la libertà di prestazione di servizi dei fornitori stabiliti in altri Stati membri nei quali essi soddisfano già i requisiti di stabilimento e nei quali forniscono servizi identici o analoghi. Con una lettera del 24 gennaio 2007 la Repubblica portoghese ha risposto che in Portogallo l’attività edilizia è un’attività espressamente riservata ad imprese e a persone che soddisfano determinati requisiti. L’attività edilizia non potrebbe né dovrebbe essere esercitata liberamente, poiché ciò rappresenterebbe un rischio per la qualità del patrimonio edilizio e per la sicurezza degli utenti. Le condizioni di accesso a tale attività previste dalla legge portoghese riguarderebbero quindi la tutela dell’interesse pubblico, e in particolare la difesa dei consumatori, la sicurezza, la lotta alla frode e la tutela dell’ambiente. Di conseguenza, le restrizioni alla libera prestazione di servizi derivanti da dette condizioni sarebbero giustificate da motivi imperativi di interesse generale. La Commissione non condividendo tale posizione ha inviato alla Repubblica portoghese un parere motivato, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi. La Repubblica portoghese ha risposto a detto parere spiegando innanzitutto i motivi per i quali riteneva che le disposizioni controverse della sua normativa nazionale fossero compatibili con l’art. 49 CE. Non soddisfatta di tale risposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso. Con ordinanza 23 aprile 2009, il presidente della Corte ha autorizzato l’intervento della Repubblica di Polonia a sostegno delle conclusioni della Commissione. Note Bibliografia Causa C-232/09 del 11/11/2010 Estensore scheda Causa Ambito tematico Arianna Cascelli Causa : C-232/09, Seconda Sezione Pubblicazione (causa): in GUCE C 220 12.09.2009 pag. 20 Parti: Dita Danosa contro LKB Līzings SIA Giudice relatore: A. Ó Caoimh; Avvocato generale: Y. Bot POLITICA SOCIALE Parole chiave Politica sociale − Direttiva 92/85/CEE − Misure dirette a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento − Divieto di licenziamento di una lavoratrice gestante durante il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità − Direttiva 76/207/CEE − Parità di trattamento fra uomini e donne − Membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali − Normativa nazionale che consente il licenziamento di un tale soggetto senza alcuna limitazione Oggetto Parametro Domanda di pronuncia pregiudiziale Direttiva 92/85/CEE - Artt. 2, lett. a), e 10; Direttiva 76/207/CEE come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE Un membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali deve essere considerato un lavoratore ai fini della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, se svolge la sua attività, per un certo periodo di tempo, sotto la direzione o il controllo di un altro organo di detta società e se, come contropartita per detta attività, riceve una retribuzione. Spetta al giudice del rinvio procedere a verificare gli elementi di fatto necessari per poter valutare se tali circostanze ricorrano nella controversia di cui è investito. L’art. 10 della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, che consente la revoca di un membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali senza limitazioni, quando la persona interessata abbia la qualità di «lavoratrice gestante» ai sensi della direttiva in parola e la decisione di revoca adottata nei suoi confronti sia basata essenzialmente sul suo stato di gravidanza. Anche volendo supporre che il membro di cui trattasi di un consiglio di amministrazione non abbia detta qualità, ciò nondimeno la revoca di un membro di un consiglio di amministrazione, che svolge funzioni come quelle descritte nella controversia principale, a causa dello stato di gravidanza o per una causa basata essenzialmente su tale stato può riguardare unicamente le donne, e, pertanto, costituisce una discriminazione diretta basata sul sesso, contraria agli artt. 2, nn. 1 e 7, e 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne. Esito Sintesi Nella controversia principale, la sig.ra Danosa contesta alla LKB Līzings SIA di essere stata licenziata dalle funzioni di membro del consiglio di amministrazione di detta società in quanto lavoratrice gestante. In merito, la Corte rimanda al giudice nazionale la verifica dell’applicabilità di tale definizione alla sig.ra Danosa, nonché quella delle circostanze pertinenti della controversia. Egli deve in particolare verificare se, come presupposto dalle questioni pregiudiziali presentate, la decisione di revoca fosse basate essenzialmente sullo stato di gravidanza della ricorrente. In caso di soluzione affermativa, poco importa secondo la Corte accertare se la ricorrente rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 92/85, di quello della direttiva 76/207, o, qualora il giudice del rinvio la qualificasse come «lavoratore autonomo», ai sensi della direttiva 86/613, che si applica ai lavoratori autonomi e che, come risulta dal suo art. 1, completa la direttiva 76/207 per quanto concerne l’applicazione del principio di parità di trattamento a tali lavoratori, vietando, analogamente a quest’ultima direttiva, qualsiasi discriminazione basata, sia direttamente che indirettamente, sul sesso. A prescindere da quale sia la direttiva applicabile infatti, è importante garantire all’interessata la tutela concessa dal diritto dell’Unione alle donne gestanti nel caso in cui il rapporto giuridico che la lega ad un altro soggetto sia stato risolto a causa della sua gravidanza. Note / Bibliografia Sul fatto che il licenziamento nel periodo di gestazione equivalga a una discriminazione basata sul sesso, cfr. sentenze 8 novembre 1990, causa C-179/88, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, Racc. pag. I-3979, punto 13; 30 giugno 1998, causa C-394/96, Brown, Racc. pag. I-4185, punti 24-27 e 11 ottobre 2007, causa C-460/06, Paquay, Racc. pag. I-8511, punto 29. Causa C-356/09 del 18/11/2010 Estensore scheda Causa Arianna Cascelli Causa: C-356/09, Seconda Sezione Pubblicazione (causa): in GUCE C 282 del 21.11.2009. Parti: Pensionsversicherungsanstalt contro Christine Kleist Giudice relatore: A. Arabadjiev; Avvocato generale: J. Kokott Ambito tematico POLITICA SOCIALE Parole chiave Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e lavoro – Direttiva 76/207/CEE – Art. 3, n. 1, lett. c) – Normativa nazionale che agevola il licenziamento dei lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia – Obiettivo di promuovere l’inserimento professionale di persone più giovani – Normativa nazionale che stabilisce l’età pensionabile a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini Oggetto Parametro Domanda di pronuncia pregiudiziale Direttiva 76/207/CEE – Art. 3, n. 1, lett. c) Esito L’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale la quale, per promuovere l’inserimento professionale di persone più giovani, consente ad un datore di lavoro di licenziare gli impiegati che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, laddove tale diritto è maturato dalle donne ad un’età inferiore di cinque anni rispetto a quella in cui tale diritto è maturato per gli uomini, costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata da tale direttiva. Per giungere a tale conclusione, la Corte rileva innanzitutto che in base all’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 76/207 non vi deve essere discriminazione né diretta né indiretta in base al sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico. La cessazione obbligatoria del rapporto di lavoro, fissato nell’ambito della politica generale di pensionamento seguita da un datore di lavoro, anche ove implichi la concessione di una pensione, rientra nella nozione di licenziamento prevista dalla direttiva in questione: la normativa nazionale in questione, che permette di applicare il licenziamento ai lavoratori di sesso femminile a partire dall’età di 60 anni, mentre ai lavoratori di sesso maschile a partire dall’età di 65 anni, costituisce in base Sintesi alla normativa comunitaria una discriminazione fondata sul sesso. Poiché secondo costante giurisprudenza della Corte l’eccezione al divieto di discriminazioni fondate sul sesso di cui l’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, dev’essere interpretata restrittivamente, nel senso che essa può applicarsi soltanto alla fissazione dell’età del pensionamento e alle conseguenze che ne derivano e non al licenziamento, la discriminazione in questione non è giustificabile e quindi è vietata dalla direttiva. Note / Bibliografia Sull’interpretazione restrittiva delle eccezioni al divieto di discriminazioni fondate sul sesso cfr., sentenze Marshall, cit., punto 36; 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, Racc. pag. I-7453, punto 33, e 27 aprile 2006, causa C-423/04, Richards, Racc. pag. I-3585, punto 36. Causa C - 428/09 del 14.10.2010 Estensore scheda DANIELE STANZIONE Causa Causa: C -428/09, Seconda sezione Pubblicazione (causa): in GUCE C 24 del 30 gennaio 2010 Parti: Ricorrente: Union Syndicale «Solidaires Isère» Convenuti: Premier ministre, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministre de la santé et des sports Giudice relatore: Ó Caoimh; Avvocato generale: sig. J. Mazák Ambito tematico POLITICA SOCIALE – TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI Parole chiave Attività occasionale e stagionale dei titolari di un “contratto di assistenza educativa”. Periodo minimo di riposo giornaliero. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Francia), Oggetto Parametro Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Artt. 1, 3 e 17 – Ambito di applicazione – Deroghe previste all’art. 17. Esito “I titolari di contratti di assistenza educativa che esercitano attività occasionali e stagionali in centri di vacanza e ricreativi, occupati per un massimo di 80 giorni lavorativi annui, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88/CE e di conseguenza anche nell’ambito di applicazione della deroga di cui all’art.17, n. 3, lett. b) e/o lett. c), della direttiva 2003/88. Una normativa nazionale che limiti a 80 giorni lavorativi annui l’attività dei titolari di tali contratti non soddisfa le condizioni di cui all’art. 17, n. 2, di tale direttiva per l’applicazione di detta deroga, secondo le quali devono essere concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo, oppure, qualora ciò non sia possibile per ragioni oggettive, deve essere loro concessa una protezione appropriata”. Con ricorso proposto il 29 gennaio 2007, l’Union syndicale chiedeva al Conseil d’État l’annullamento del decreto n. 2006-950 sostenendo che tale decreto è contrario alla direttiva 2003/88 in quanto esclude i titolari di contratti di assistenza educativa che esercitano attività occasionali e stagionali in centri di vacanza e ricreativi dal diritto ad un periodo minimo di riposo giornaliero concesso ai lavoratori dal code du travail. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede se i titolari dei contratti sopra descritti e occupati per un massimo di 80 giorni lavorativi annui, rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88. Con la seconda questione, posto che i titolari di tali contratti possano rientrare nella deroga di cui all’art. 17 della direttiva 2003/88, il giudice del rinvio chiede se una normativa nazionale che limiti a 80 giorni lavorativi annui l’attività di tali lavoratori soddisfi le condizioni stabilite al n. 2 dello stesso articolo, secondo le quali sono concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, è loro concessa una protezione appropriata. La Corte si è pronunciata positivamente su entrambe le questioni ed ha confermato che 1) i titolari dei summenzionati contratti rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2003/88; 2) i medesimi rientrano nell’ambito di applicazione della deroga di cui all’art. 17 e pertanto una normativa nazionale che limiti a 80 gg. lavorativi annui l’attività dei titolari in parola non soddisfa le condizioni necessarie all’applicazione della deroga. Tali lavoratori, che svolgono attività di educazione e di animazione rivolte ai minori accolti in detti centri, devono attuare una sorveglianza costante volta a garantire la sicurezza dei minori; per tale motivo deve essere prevista, di Sintesi regola, un’alternanza di un periodo di lavoro e di un periodo di riposo. Ne consegue che una disposizione di diritto nazionale. quale quella controversa nella causa principale, la quale prevede che la durata cumulativa di contratti di assistenza educativa stipulati da uno stesso titolare non può superare gli 80 giorni su un periodo di 12 mesi consecutivi, non adempie all’obbligo, che incombe agli Stati membri e, eventualmente, alle parti sociali, di garantire la concessione dei periodi equivalenti di riposo compensativo richiesti dall’art. 17, n. 2, della direttiva 2003/88. Note Bibliografia http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:346:0020:0020:IT:PDF Causa C-45/09 del 12-10-2010 Estensore scheda LINDA CECCONI Causa Causa: Causa C-45/09 grande sezione Pubblicazione (causa): in GUCE 346 del 18.12.2010 Parti: Gisela Rosenbladt contro Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH Giudice relatore: P. Lindh Avvocato generale: V. Trstenjak Ambito tematico Parole chiave POLITICA SOCIALE – Discriminazioni fondate sull’età – Cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell’età pensionabile Domanda di pronuncia pregiudiziale Oggetto Parametro Esito Direttiva 2000/78/CE Domanda ricevibile; la Corte ritiene che l’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione nazionale come l’art. 10, punto 5, della legge generale sulla parità di trattamento in forza della quale sono considerate valide le clausole di cessazione automatica dei rapporti di lavoro per raggiungimento da parte del lavoratore subordinato dell’età pensionabile, nei limiti in cui, da un lato, detta disposizione sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima relativa alla politica dell’occupazione e di mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Sintesi La Corte è chiamata ad esprimersi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Rosenbladt e la Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH in merito alle condizioni di cessazione del suo rapporto di lavoro. Secondo la direttiva il divieto di discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell’occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell’età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate. La direttiva 2000/78 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico tedesco con la legge generale 14 agosto 2006 sulla parità di trattamento. La ricorrente ha visto terminato il proprio rapporto di lavoro al compimento del 65esimo anno di età ed ha fatto ricorso contro quello che appare a suo avviso una discriminazione in base all'età. Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se dopo l’entrata in vigore dell’AGG, le disposizioni di contratti collettivi di lavoro che operano una differenziazione in funzione del requisito dell’età, siano compatibili con il divieto di discriminazione in base all’età di cui agli artt. 1 e 2, n. 1, della direttiva 2000/78, allorché da decenni vengono regolarmente applicate clausole di cessazione automatica del lavoro al compimento del 65esimo anno di età ai rapporti di lavoro di quasi tutti i lavoratori, indipendentemente dalla situazione economica, sociale e demografica nonché dalle condizioni concrete del mercato del lavoro di volta in volta esistenti. Secondo la Corte l’ammissibilità delle clausole di cessazione automatica dei rapporti di lavoro per il fatto che il lavoratore subordinato ha raggiunto l’età pensionabile non può essere considerata, in linea di principio, eccessivamente pregiudizievole per i legittimi interessi dei lavoratori di cui trattasi,infatti, una normativa come quella oggetto della causa principale non si basa unicamente su un’età determinata, ma prende altresì in considerazione la circostanza che gli interessati beneficino al termine della loro carriera lavorativa di una compensazione economica per mezzo di un reddito sostitutivo sotto forma di una pensione. Resta comunque legittimo un controllo giurisdizionale effettivo alla luce delle disposizioni della direttiva 2000/78 e del principio della parità di trattamento, al fine di verificare, per ciascun contratto collettivo che preveda il meccanismo di cessazione automatica del rapporto di lavoro, il rispetto di una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e di mercato del lavoro. Nel caso specifico sono considerate ammissibili le finalità del contratto collettivo in oggetto, in quanto esso ha lo scopo di agevolare l’occupazione giovanile, pianificare le assunzioni e consentire una buona gestione, equilibrata secondo le età, del personale delle imprese, ed inoltre la clausola di cessazione automatica dei rapporti di lavoro è il frutto di un accordo negoziato tra i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro che hanno così esercitato il loro diritto di contrattazione collettiva riconosciuto come diritto fondamentale. Considerati tali elementi, secondo la Corte si deve ritenere che una misura come quella contenuta nell'accordo collettivo non ecceda quanto necessario per la realizzazione delle finalità perseguite, tenuto conto dell’ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri ed alle parti sociali in materia di politica sociale e dell’occupazione. Note Bibliografia L’art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 2000/78 non comprende le clausole di cessazione automatica dei rapporti di lavoro tra quelle riportate nell’elenco delle disparità di trattamento fondate sull’età che possono essere giustificate e, a tale titolo, non essere considerate discriminatorie. Tuttavia, tale circostanza non è in sé determinante. Infatti, detto elenco ha un valore meramente indicativo. Pertanto, gli Stati membri, nell’attuare tale direttiva, non sono tenuti a redigere un elenco specifico delle disparità di trattamento che possono essere giustificate da un obiettivo legittimo. Vedi fra tutte: sentenza 16 ottobre 2007, causa C‑411/05, Palacios de la Villa Causa C-242/09 del 2010-10-21 Estensore scheda LINDA CECCONI Causa Causa: Causa C-242/09 terza sezione Pubblicazione (causa): in GUCE C 346 del 18.12.2010 Parti: Albron Catering BV contro FNV Bondgenoten, John Roest Giudice relatore: G. Arestis e J. Malenovský Avvocato generale: Y. Bot Ambito tematico POLITICA SOCIALE Parole chiave Politica sociale – Trasferimenti di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Gruppo di società in cui i dipendenti sono impiegati da una società “datrice di lavoro” e assegnati permanentemente ad una società di “gestione” – Trasferimento di una società di gestione Domanda di pronuncia pregiudiziale Oggetto Parametro Esito Direttiva 2001/23/CE Domanda ricevibile; La Corte ha stabilito in caso di trasferimento, ai sensi della direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, di un’impresa appartenente ad un gruppo ad un’impresa esterna al gruppo, può essere considerata un «cedente» anche l’impresa del gruppo cui i lavoratori erano permanentemente assegnati senza essere tuttavia vincolati ad essa da un contratto di lavoro, sebbene vi sia in seno al gruppo un’impresa alla quale i lavoratori interessati erano vincolati da siffatto contratto di lavoro. Sintesi La Corte è chiamata ad esprimersi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, nell’ambito di una controversia che vede la Albron Catering BV contrapposta alla FNV Bondgenoten e al sig. Roest, affinché si stabilisca se, nel contesto di un gruppo di società in cui uno degli enti giuridici svolge il ruolo di datore di lavoro centrale e distacca i suoi lavoratori presso le varie società che costituiscono il gruppo, il trasferimento delle attività di una società appartenente a detto gruppo ad una società esterna al gruppo stesso, cioè la Albron, debba essere considerato rientrante nella sfera di applicazione delle disposizioni a tutela dei lavoratori sancite dalla direttiva 2001/23. La direttiva è finalizzata a proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti; principio recepito dal diritto nazionale olandese, che prevede che In conseguenza del trasferimento di un’impresa, i diritti e gli obblighi che risultano per il datore di lavoro, alla data del trasferimento, da un contratto di lavoro concluso tra quest’ultimo e il lavoratore occupato in tale impresa sono trasferiti ipso iure al cessionario. In sintesi il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, in caso di trasferimento, ai sensi della direttiva 2001/23, di un’impresa che appartiene ad un gruppo ad un’impresa esterna a tale gruppo, possa, del pari, essere considerata un «cedente» l’impresa del gruppo alla quale i lavoratori erano permanentemente assegnati senza tuttavia essere collegati a quest’ultima da un contratto di lavoro. La Corte ha ritenuto che se, in seno ad un gruppo di società, coesistono due datori di lavoro, uno avente rapporti contrattuali con i lavoratori di detto gruppo e l’altro avente rapporti non contrattuali con essi, può essere considerato un «cedente» ai sensi della direttiva 2001/23 anche il datore di lavoro responsabile dell’attività economica dell’entità trasferita che, a tale titolo, stabilisce rapporti di lavoro con i lavoratori di tale entità, e ciò malgrado l’assenza di rapporti contrattuali con i lavoratori in parola. Pertanto secondo la Corte le questioni presentate dichiarando che, in caso di trasferimento, ai sensi della direttiva 2001/23, di un’impresa appartenente ad un gruppo ad un’impresa esterna al gruppo, può essere considerata un «cedente», ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), di detta direttiva, anche l’impresa del gruppo cui i lavoratori erano permanentemente assegnati senza essere tuttavia vincolati ad essa da un contratto di lavoro, sebbene vi sia in seno al gruppo un’impresa alla quale i lavoratori interessati erano vincolati da siffatto contratto di lavoro. Note Bibliografia Il convenuto ha chiesto alla Corte di limitare la propria decisione soltanto alle cause tuttora pendenti, dato l’alto numero di ricorsi che il precedente aprirebbe. La Corte ha rigettato la richiesta affermando che solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti. Più specificamente, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa comunitaria in ragione di una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni comunitarie, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione. Causa C-243/09 del 2010-10-14 Estensore scheda LINDA CECCONI Causa Causa: Causa C-243/09 seconda sezione Pubblicazione (causa): in GUCE C 346 del 18.12.2010 Parti: Günter Fuß contro Stadt Halle Giudice relatore: A. Ó Caoimh Avvocato generale: P. Mengozzi Ambito tematico POLITICA SOCIALE Parole chiave Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico – Servizi di pronto intervento - Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Rifiuto di effettuare un lavoro che superi tale durata – Trasferimento coatto presso un altro servizio – Effetto diretto – Conseguenze per i giudici nazionali Domanda di pronuncia pregiudiziale Oggetto Parametro Esito Direttiva 2003/88/CE – Artt. 6, lett. b), e 22, n. 1, primo comma, lett. b) – Domanda ricevibile; La corte ha ritenuto che l’art. 6, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che consente ad un datore di lavoro del settore pubblico di procedere al trasferimento coatto, presso un altro servizio, di un lavoratore occupato come vigile del fuoco in un servizio di pronto intervento, a causa della richiesta del medesimo di rispettare, in quest’ultimo servizio, la durata media massima del lavoro settimanale prevista da suddetta disposizione. La circostanza che tale lavoratore non subisca, per via di questo trasferimento, alcun danno specifico diverso da quello risultante dalla violazione di suddetto art. 6, lett. b), è irrilevante al riguardo. Sintesi La Corte è chiamata ad esprimersi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 22, n. 1, primo comma, lett. b), della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Fuß e il suo datore di lavoro, la Stadt Halle, in merito al suo trasferimento coatto presso un servizio diverso da quello in cui era precedentemente assegnato come vigile del fuoco. La direttiva stabilisce gli orari massimi di lavoro, prevedendo deroghe soltanto quando la durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi o per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta di servizi antincendio o di protezione civile, e sempre che nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto che non è disposto ad accettare di effettuare tale lavoro. La controversia nasce dal trasferimento del ricorrente presso un altro ufficio ove lo stesso svolge un lavoro meno gravoso in termini di orario (al di sotto delle 48 ore) ma anche meno remunerativo, fatto questo che il ricorrente ritiene un danno nei suoi confronti. Secondo la Corte un trasferimento coatto, come quello in esame nella causa principale, produce l’effetto di privare di ogni sostanza il diritto, conferito dall’art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88, a un vigile del fuoco occupato in un servizio di pronto intervento, di essere sottoposto ad una durata massima settimanale di 48 ore lavorative in tale impiego e, pertanto, una tale misura vanifica l’effetto utile della disposizione in esame nei confronti del lavoratore di cui trattasi. È dunque manifesto che suddetto provvedimento non garantisce né l’applicazione integrale del suddetto art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88 né la protezione dei diritti che la disposizione in parola conferisce ai lavoratori nello Stato membro interessato. Inoltre il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, garantita dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sarebbe sostanzialmente compromesso qualora un datore di lavoro, in reazione ad una denuncia o ad un’azione giudiziaria intentata da un lavoratore al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di una direttiva tese a proteggere la sua sicurezza e la sua salute, fosse legittimato ad adottare un provvedimento come quello in esame nella causa principale. Infatti, il timore di un simile provvedimento di ritorsione, contro il quale non sarebbe esperibile alcun ricorso giurisdizionale, rischierebbe di dissuadere i lavoratori che si ritengono lesi da un provvedimento adottato dal loro datore di lavoro di fare valere i loro diritti in giudizio e, pertanto, sarebbe idoneo a compromettere gravemente la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva. Note Bibliografia Benché la direttiva 2003/88 al suo art. 22, n. 1, primo comma, consente agli Stati membri di derogare alle disposizioni dell’art. 6 della medesima, tale circostanza non incide sul carattere preciso e incondizionato di quest’ultimo articolo, lett. b). Infatti, la facoltà degli Stati membri di non applicare tale art. 6 è subordinata al rispetto di tutte le condizioni enunciate all’art. 22, n. 1, primo comma, cosicché è possibile determinare la tutela minima che deve in ogni caso essere applicata, soddisfacendo così tutte le condizioni necessarie per produrre un effetto diretto. Per analogia: sentenza 22 settembre 1998, causa C‑185/97, Coote. Causa C-203/09 del 28 ottobre 2010 Estensore scheda Sokol Bana Causa Causa: C-203/09, Prima Sezione Pubblicata in G.U. C 180 dell'1.8.2009 Parti: Volvo Car Germany GmbH (ricorrente), Volvo Car Germany GmbH (convenuta). Giudice relatore: M. Safjan, Avvocato generale: Y. Bot Ambito tematico Parole chiave Direttiva 86/653/CEE – Agenti commerciali indipendenti – Scioglimento del contratto di agenzia da parte del preponente – Diritto dell’agente ad un’indennità Oggetto Domanda di pronuncia pregiudiziale Parametro Esito Art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE L'art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta a che un agente commerciale indipendente venga privato della sua indennità di clientela qualora il preponente dimostri l'esistenza di un inadempimento di tale agente, verificatosi dopo la notifica del recesso dal contratto mediante preavviso e prima della scadenza di quest'ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto in parola. Ai sensi dell’art. 18, lett. a), della direttiva, l’indennità da questa prevista non è dovuta qualora il preponente risolva il contratto «per» un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto. L’utilizzo, da parte del legislatore dell’Unione, della preposizione «per» è idoneo a supportare la tesi, fatta valere in particolare dalla Commissione, secondo cui il suddetto legislatore intendeva esigere l’esistenza di una causalità diretta tra l’inadempimento imputabile all’agente commerciale e la decisione del preponente di porre fine al contratto affinché l’agente commerciale potesse essere privato dell’indennità prevista dall’art. 17 della direttiva. Tale interpretazione risulta corroborata dalla genesi storica della direttiva. Infatti, come risulta dalla proposta relativa all’adozione di quest’ultima la Commissione aveva inizialmente proposto che l’indennità di clientela non fosse dovuta qualora il preponente avesse sciolto il contratto o «avrebbe potuto scioglierlo» a motivo di una colpa dell’agente tale da escludere che detto preponente potesse mantenere in vita il rapporto contrattuale. Orbene, è giocoforza constatare che il legislatore dell’Unione non ha accolto la seconda causa di decadenza dall’indennità che era stata proposta. Tale interpretazione trova inoltre conforto nel fatto che la stessa preposizione viene utilizzata nelle varie versioni linguistiche dell’art. 18, lett. a), della direttiva, ed in particolare in quella spagnola («por un incumplimiento imputable al agente comercial»), tedesca («wegen eines schuldhaften Verhaltens des Handelsvertreters»), inglese («because of default attributable to the commercial agent»), francese («pour un manquement imputable à l’agent commercial»), italiana («per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale») e polacca («z powodu uchybienia przypisywanego przedstawicielowi handlowemu»). È opportuno aggiungere che, costituendo un’eccezione al diritto dell’agente ad ottenere un’indennità, l’art. 18, lett. a), della direttiva va interpretato restrittivamente. Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata in un senso che finirebbe per aggiungere una causa di decadenza dal diritto all’indennità da essa non prevista espressamente. Stanti tali circostanze, qualora il preponente prenda conoscenza dell’inadempimento dell’agente commerciale soltanto dopo la fine del contratto, non è più possibile applicare il meccanismo previsto dall’art. 18, Sintesi lett. a), della direttiva. Di conseguenza, l’agente commerciale non può essere privato del suo diritto all’indennità sulla scorta di tale disposizione qualora il preponente, dopo avergli notificato il recesso dal contratto mediante preavviso, dimostri l’esistenza di un inadempimento di tale agente che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto in parola. Occorre nondimeno aggiungere che, ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. a), secondo trattino, della direttiva, l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso. Non può dunque escludersi che del comportamento di detto agente si tenga conto nell’ambito della valutazione intesa a stabilire il carattere equo dell’indennità che gli spetta. L’art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta a che un agente commerciale indipendente venga privato della sua indennità di clientela qualora il preponente dimostri l’esistenza di un inadempimento di tale agente, verificatosi dopo la notifica del recesso dal contratto mediante preavviso e prima della scadenza di quest’ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto in parola. Note Bibliografia Causa C-482/08 del 26 ottobre 2010 Estensore scheda Sokol Bana Causa Causa: C-482/08, Grande sezione Pubblicata in G.U. C 32 del 7.2.2009 Parti: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (ricorrenti), Consiglio dell'Unione europea (convenuta), Regno di Spagna, Commissione europea (intervenienti). Giudice relatore: J.-C. Bonichot, Avvocato generale: P. Mengozzi Ambito tematico Parole chiave Cooperazione di polizia Ricorso di annullamento - Decisione 2008/633/GAI - Accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi Sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen - Esclusione del Regno Unito dalla procedura di adozione della decisione – Validità. Oggetto Ricorso di annullamento Parametro Decisione 2008/633/GAI Esito Sintesi Rigetto del Ricorso La decisione 2008/633 è strettamente connessa al regolamento VIS, di cui costituisce l’applicazione riguardo a tale punto, e quindi alla politica comune in materia di visti fondata sul titolo IV del Trattato CE. La partecipazione di uno Stato membro all’adozione di una misura presa in applicazione dell’art. 5, n. 1, del protocollo di Schengen, alla luce del sistema di cooperazione rafforzata ai sensi dell’acquis di Schengen come descritto dal punto 47 della presente sentenza, è ipotizzabile soltanto a condizione che tale Stato abbia aderito al settore dell’acquis di Schengen nel quale si inserisce la misura da adottare o del quale quest’ultima costituisce uno sviluppo. La questione se una misura costituisca uno sviluppo dell’acquis di Schengen è diversa dalla questione relativa a quale fondamento giuridico debba essere legittimamente posto alla base di tale sviluppo. Ogni atto dell’Unione deve essere infatti fondato su una disposizione dei trattati che conferisce alle istituzioni dell’Unione il potere di adottarlo. Secondo una giurisprudenza consolidata, la scelta del fondamento normativo di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto. Il Consiglio, poiché intendeva sviluppare l’acquis di Schengen, permettendo, a condizioni ben precise, l’utilizzo del VIS a fini di cooperazione di polizia, doveva, a tal fine, fondarsi sulle disposizioni del Trattato UE che gli consentivano di legiferare in tale ambito della cooperazione di polizia. Di conseguenza, tenuto conto della finalità e del contenuto della decisione 2008/633, non risulta che il Consiglio abbia errato nel considerare, per quanto riguarda specificamente la scelta del fondo normativo di tale decisione, che essa rientrasse nell’ambito della cooperazione di polizia. Peraltro l’argomento avanzato dal Regno Unito, a sostegno del motivo che ha presentato in via principale, corrobora la fondatezza di tale scelta. Pertanto, il ricorso di annullamento della decisione 2008/633 è respinto. Vedi le sentenze del 18 dicembre 2007, causa C-77/05, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-11459, 23 ottobre 2007, causa C-440/05, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-909 e 10 febbraio 2009, causa C-301/06, Irlanda/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-593. Note Bibliografia Sugli Accordi Schengen in generale tra i tanti vedi K.Hailbronner, Immigration and Asylum Law and Policy of the European Union, Aia, 2000 p. 53 ss; K.Hailbronner European immigration and asylum law under the Amsterdam Treaty, in Common Market Law Review, 1998, p. 1059 ss; E-Guild-C.Harlow, Implementing Amsterdam. Immigration and Asylum Rights in EC Law, Oxford, 2001 p. 39 ss, Nascimbene B., Da Schengen a Maastricht. Apertura delle frontiere, cooperazione giudiziaria e di polizia, Milano, 1998. Estensore scheda Causa Ambito tematico Parole chiave Oggetto Parametro Esito Sintesi Causa C – 205 / 2009 del 21/10/2010 ELONA DOKO Causa: C-205/09 Seconda Sezione Pubblicazione: in GUCE del 18/12/2010 Parti: Szombathelyi Városi Ügyészség contro Emil Eredics e Mária Vassné Sápi Giudice relatore: sig. J. N. Cunha Rodrigues. Avvocato generale: sig.ra J. Kokott Cooperazione di polizia Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale- Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale- Nozione di “vittima “- Persona giuridica – Mediazione penale nell'ambito del procedimento penale – Modalità d'applicazione Domanda di pronuncia pregiudiziale L' interpretazione dell'art 1 e l'art 10 della decisione quadro 2001/220/GAI 1)Gli art 1, lett. a), e 10 della decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretato nel senso che, ai fini della promozione della mediazione nel procedimenti penali prevista al art 10 , n. 1, la nozione di “vittima” non include le persone giuridiche 2)L'art 10 della decisione quadro 2001/220/GAI deve essere interpretato nel senso che non obblighi gli Stati membri a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento oggettivo, come definito dalla normativa nazionale, corrisponda in sostanza a quello dei reati per i quali la mediazione è espressamente prevista da tale normativa. Tale domanda è stata presentata nel contesto di un procedimento penale promosso contro il sig. Eredics e la sig.ra Sápi per lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee. Il sig. Eredics, dirige la scuola materna e primaria generale di Apátistvánfalva. La sig.ra Sápi, è amministratrice dell’«Hotel Apát kft») e direttrice dell’Hotel Apát, gestito dalla Hotel Apát kft. 11 Nel contesto del contratto quadro stipulato il 30 giugno 2003 tra la scuola e il Fondo ungherese per i piccoli progetti del programma PHARE quest’ultimo ha accordato alla scuola un aiuto al fine di coprire l’80,15% dell’importo necessario alla realizzazione di un progetto di percorso forestale, guidato dal sig. Eredics in qualità di capo progetto. In base a un contratto concluso tra il sig. Eredics e la sig.ra Sápi, designata a seguito di una gara d’appalto, la sig.ra Sápi si è impegnata, a fronte del pagamento di HUF 1 200 000 (circa EUR 4 270), a organizzare, preparare e porre a disposizione gli spazi per una formazione preparatoria al corso di base per micologi nonché a organizzare viaggi di studio e incontri. Al fine di giustificare l’esecuzione delle disposizioni di tale contratto, la sig.ra Sápi ha predisposto, a nome della Hotel Apát kft, un resoconto relativo all’esecuzione del progetto, dalla stessa inoltrato al sig. Eredics, il quale ha liquidato la fattura finale utilizzando il conto corrente della scuola. Lo svolgtimento effettivo del corso non si e realizzato si è ritenuto che la fattura e il registro, predisposti per attestare l’esecuzione del contratto di cui trattasi, contenessero indicazioni false. Il sig. Eredics ha depositato nel fascicolo del progetto i documenti presunti falsi.Tale fascicolo è stato inviato alla VÁTI kht per giustificare l’esecuzione degli obblighi previsti nel succitato contratto. 16 Il 20 giugno 2006 un privato ha presentato denuncia contro il sig. Eredics e la sig.ra Sápi a causa di un ingiustificato pagamento di un importo pari a circa HUF 1 200 000. Il 2 settembre 2008 la Procura presso il Szombathelyi Városi Bíróság (Tribunale municipale di Szombathely) ha investito tale Tribunale di un procedimento penale, con accusa presentata contro il sig. Eredics e la sig.ra Sápi, qualificando l’operato del sig. Eredics come «reato di lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee», ai sensi dell’art. 314, n. 1, lett. a), del CP, commesso in un solo caso come autore. Il 24 novembre 2008, su invito del giudice del rinvio, il sig. Eredics ha ammesso i fatti gli erano imputati e ha presentato istanza per lo svolgimento della mediazione, al fine di ottenere l’archiviazione del procedimento o una riduzione della pena ai sensi dell’art. 221/A del CPP. Note Bibliografia Causa C - 499/08 Estensore scheda DANIELE STANZIONE Causa Causa: C - 499/08 Pubblicazione causa: in GUCE C 24 del 30 gennaio 2010 Sentenza del 12 ottobre 2010 (Grande Sezione) Parti: Ricorrente : Ingeniørforeningen i Danmark, per conto del sig. Ole Andersen, Convenuto; Region Syddanmark Giudice relatore: Lindh; Avvocato generale: Kokott Ambito tematico Parole chiave POLITICA SOCIALE Discriminazione fondata sull’età. Indennità di licenziamento. Oggetto Domanda di pronuncia pregiudiziale. Parametro Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Esito “Qualora ai lavoratori con un’anzianità pluriennale venga concessa, in caso di licenziamento, un’indennità prevista dalla legge al fine agevolare finanziariamente il loro passaggio ad un nuovo impiego, la negazione di tale indennità ai lavoratori che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, possono percepire una pensione di anzianità è incompatibile con gli artt. 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE”. Un’indennità speciale di licenziamento è attribuita, secondo il diritto danese, a coloro che abbiano prestato servizio alle dipendenze della medesima impresa per un periodo non inferiore a 12 anni: ove però i lavoratori in questione possano beneficiare, al momento del loro licenziamento, di una pensione di vecchiaia, in virtù di un regime pensionistico professionale, la suddetta indennità non è dovuta anche nell’ipotesi in cui il soggetto interessato abbia intenzione di continuare a lavorare. Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Region Syddanmark (Regione della Danimarca meridionale) a far data 1979 sino al suo licenziamento, avvenuto nel 2006 in cui egli aveva 63 anni e, non intendendo richiedere il pensionamento, si è iscritto come disoccupato presso l’ufficio del lavoro ed ha contestualmente richiesto il riconoscimento dell’indennità speciale di licenziamento. Potendo però il ricorrente beneficiare di una pensione di vecchiaia, la sua domanda è stata rigettata e il sindacato che lo rappresentava, i.e. l’Ingeniørforeningen i Danmark, ha pertanto proposto ricorso dinanzi al Vestre Landsret (corte d’appello dell’Ovest) denunciando la sussistenza, in base alla su descritta normativa danese, di una discriminazione fondata sull’età, come tale vietata dalla direttiva 2000/78/CE. Il giudice del rinvio sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale: se il divieto di discriminazione di cui alla direttiva 2000/78/CE osta al mantenimento di una normativa nazionale che non riconosce l’indennità di licenziamento al lavoratore che percepisce una pensione di anzianità. La Corte ha statuito che la normativa in questione contiene effettivamente una disparità di trattamento fondata sull’età dal momento che i lavoratori di cui all’art. 2a, n. 3, della legge danese, pur trovandosi tutti nella medesima situazione in quanto licenziati dal loro datore di lavoro dopo un’anzianità pluriennale continuativa pari ad almeno 12 anni, vengono tuttavia trattati in modo diverso con riguardo all’indennità di licenziamento controversa nella specie, in dipendenza del fatto che essi possono già percepire o meno una pensione di anzianità cofinanziata dal datore di lavoro. La Corte osserva inoltre che, ai sensi dell’art. 6 n. 1 della Direttiva, la protezione dei lavoratori che hanno maturato una rilevante anzianità di Sintesi servizio nell’impresa e l’aiuto al loro reinserimento professionale prestato dall’indennità costituirebbero finalità legittime di politica dell’occupazione e di mercato del lavoro, consistente nella fattispecie nell’agevolare sotto il profilo finanziario il passaggio ad un nuovo impiego dei lavoratori anziani che, dopo essere stati licenziati, necessitano ancora di un posto di lavoro. La legge danese, al contrario, negando l’indennità di licenziamento a lavoratori che già beneficiano di una pensione di anzianità ma che intendono proseguire l’attività lavorativa, impedisce a tali lavoratori di essere sostenuti finanziariamente nel passaggio ad un nuovo impiego. Una siffatta legge pone in essere una palese discriminazione tra lavoratori e pregiudica i loro interessi. Secondo la Corte, quindi, gli artt. 2 e 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di una normativa nazionale in virtù della quale non possono beneficiare di un’indennità speciale di licenziamento volta a contribuire al reinserimento professionale dei lavoratori con un’anzianità di servizio superiore ai dodici anni nella stessa impresa, coloro che abbiano diritto a beneficiare di una pensione di vecchiaia corrisposta dal proprio datore di lavoro in forza di un regime previdenziale al quale hanno aderito prima di aver raggiunto i 50 anni di età. Note Bibliografia sentenza 16 ottobre 2007, causa C-411/05, Palacios de la Villa; sentenza 5 marzo 2009, causa C-388/07, Age Concern England; http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CJE/10/102&form at=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008C0499:IT:HTML http://eulabour.it/archivio-entenze/78-sentenza-della-corte-12-ottobre-2010direttiva-200078ce--parita-di-trattamento-in-materia-d Causa C-227/09 del 21 ottobre 2010 Estensore scheda Gaia Cozzolino Causa Causa: C-227/09, Seconda Sezione Pubblicazione (causa): in GUCE xxx del xxx Parti: Antonino Accardo e altri c. Comune di Torino Giudice relatore: A. Ó Caoimh Avvocato generale: P. Cruz Villalón Ambito tematico Parole chiave Politiche sociali. Orario di lavoro. Oggetto Parametro Domanda di pronuncia pregiudiziale. Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE. Esito L’art. 17, n. 3, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, tanto nella versione originale quanto in quella modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, ha una portata autonoma rispetto al n. 2 di questo stesso articolo, cosicché la circostanza che una professione non sia menzionata in detto n. 2 non impedisce che essa possa rientrare nella deroga prevista all’art. 17, n. 3, della direttiva 93/104, nelle due versioni summenzionate. Le deroghe facoltative previste dall’art. 17 delle direttive 93/104 e 93/104 come modificata dalla direttiva 2000/34 nonché, eventualmente, dagli artt. 17 e/o 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, non possono essere invocate contro singoli come i ricorrenti nella causa principale. Inoltre, tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che consentono oppure vietano di applicare contratti collettivi come quelli di cui alla causa principale, poiché l’applicazione di questi ultimi dipende dal diritto interno. Sintesi L’art. 17, n. 3, della direttiva 93/104, concernente taluni aspetti dell’orario di lavoro, ha una portata autonoma rispetto al n. 2 del medesimo articolo; ne deriva che la circostanza che una professione non sia menzionata in detto n. 2 non impedisce che essa possa rientrare nella deroga prevista all’art. 17, n. 3 della direttiva 93/104. In particolare, le deroghe facoltative previste dall’art. 17 della direttiva 93/104 nonché, eventualmente, dagli artt. 17 e/o 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, non possono essere invocate contro singoli. Ciò in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza della CGCE, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. Pertanto, in assenza di trasposizione delle suddette disposizioni derogatorie – circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio - le autorità di uno Stato membro che non si avvale di tale facoltà non possono invocare l’omissione attuata da tale Stato per rifiutare a singoli il beneficio di un periodo di riposo settimanale conforme ai requisiti dell’art. 5 delle direttive «orario di lavoro». Occorre inoltre rilevare che le deroghe previste dalle disposizioni di cui trattasi sono facoltative, in quanto il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di attuare le stesse nell’ambito del diritto nazionale. Pertanto, per poter beneficiare della facoltà di derogare prevista da tali disposizioni, gli Stati membri sono preliminarmente tenuti ad operare la scelta di avvalersene. Conseguentemente, deve escludersi che il giudice nazionale sia tenuto ad interpretare il diritto interno alla luce delle disposizioni derogatorie di cui all’art. 17 della direttiva 93/104 in assenza di previa trasposizione delle stesse. Note La Corte conferma l’orientamento secondo il quale una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48; 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 20; 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells, Racc. pag. I-723, punto 56; 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto 108, nonché 19 gennaio 2010, causa C-555/07, Kücükdeveci, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46), nonché l’orientamento in base al quale l’obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato previsto da quest’ultima, e il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi di detti Stati, ivi compresi, nell’ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali (v., in particolare, sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, von Colson et Kamann, Racc. pag. 1891, punto 26, nonché Kücükdeveci, cit., punto 47 e giurisprudenza ivi citata). Bibliografia Sulla direttiva n. 93/104/CE si veda A. Russo, La disciplina dell'orario di lavoro: un inventario critico per la trasposizione della direttiva n. 1993/104/UE , in Dir. Relaz. ind., 2002, 03, 445. Più in generale, sull’attuazione del diritto comunitario si veda D. Boni Recenti sviluppi in tema di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento italiano, in Dir. Un. Eur., 2001, 04, 641.