pdf 453,79 kB

Transcript

pdf 453,79 kB
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
A NNO 2009
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1 A ISTANZA
DECISIONE 9 aprile 2009, n. 1
Procedimento disciplinare – Mancanza di prove - Responsabilità disciplinare - Non sussiste
Ai sensi dell’art. 4 del regolamento per lo svolgimento delle prove di traccia su sangue
artificiale per bassotti tedeschi, pur in presenza di una denuncia volta ad affermare l’utilizzo
illegittimo di sangue di bue mescolato a concime organico, anziché sangue di ungulati per le
prove su traccia, non sussiste responsabilità disciplinare in capo al socio in assenza di precisi
elementi di prova volti a dimostrare quanto asserito (nel caso di specie mancava la prova certa
che i reperti esaminati fossero stati prelevati nel luogo in cui si svolsero le prove e in occasione
delle stesse, nonché che si trattasse di una mescolanza non consentita o del risultato di quanto
si trovasse sul terreno agricolo)
Decisione 9 aprile 2009, n. 2
Socio allevatore - Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto – Illecito
disciplinare – Censura
Sussiste responsabilità disciplinare in capo a un socio allevatore che venda un cucciolo senza
la consegna del pedigree, inviato poi a distanza di oltre due anni e solo a seguito di
contestazione di addebito (circostanza questa che ha comportato l’applicazione della sola
censura).
Decisione 9 aprile 2009, n. 3
Socio allevatore – Comportamento scorretto in sede di esposizioni canine a danno di un
esperto giudice di gara - Illecito disciplinare – Sospensione
L’inveire contro un esperto giudice nel corso di una esposizione nazionale rappresenta un
fatto gravemente scorretto e costituisce oggetto di responsabilità disciplinare, con conseguente
applicazione della sanzione della sospensione per quattro mesi.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
1
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 9 aprile 2009, n. 4
Procedimento disciplinare – Dichiarazione non veritiera – Errore scusabile – Illecito
disciplinare – Non sussiste
Non sussiste responsabilità disciplinare in capo al presidente di un gruppo cinofilo regionale
per aver comunicato all’Enci un fax nel quale dichiarava di rilasciare il nulla osta all’esposizione
nazionale di altro gruppo cinofilo, senza indicare alcuna delibera dell’organo competente, fax di
due mesi anteriore alla pubblicazione, su una rivista specifica, di un articolo che qualificava
l’esposizione in questione come “regionale” (e non “nazionale”, modifica della quale non
poteva essere a conoscenza essendo intervenuta posteriormente).
Decisione 9 aprile 2009, n. 5
Procedimento disciplinare - Azionabilità
Socio allevatore – Comportamento scorretto in sede di esposizioni canine a danno di un
esperto giudice di gara - Illecito disciplinare – Sospensione
1. Ai sensi dell’art 36.1 del regolamento attuazione statuto Enci, il procedimento disciplinare
si instaura a seguito della segnalazione da parte del presidente, dei membri del consiglio
direttivo, nonché dei rispettivi responsabili degli uffici dell’Enci, ma non necessariamente a
seguito di denuncia del socio, attesa la natura del procedimento stesso volta alla tutela
dell’ente e del corretto svolgimento della vita sociale.
2. La violazione degli artt. 35 e 36 del regolamento speciale delle esposizioni canine, che
fanno obbligo ai concorrenti del massimo rispetto e deferenza nei confronti dell’esperto giudice
e vietano qualsiasi atto di indisciplina o mancanza verso di essi, comporta responsabilità
disciplinare in capo al concorrente che vi abbia trasgredito, con conseguente irrogazione della
sanzione della sospensione per quattro mesi (nel caso di specie, una concorrente aveva inveito
contro un esperto giudice della gara con frasi fortemente offensive e lesive dell'onore del
medesimo).
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
2
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 9 aprile 2009, n. 6
Socio allevatore – Comportamento scorretto in sede di esposizioni canine a danno di un
esperto giudice di gara - Illecito disciplinare – Sospensione
La violazione degli artt. 35 e 36 del regolamento speciale delle esposizioni canine, che fanno
obbligo ai concorrenti del massimo rispetto e deferenza nei confronti degli esperti giudici e
vietano qualsiasi atto di indisciplina o mancanza verso di essi, comporta responsabilità
disciplinare in capo al concorrente che vi abbia trasgredito, con conseguente irrogazione della
sanzione della sospensione per sei mesi (nel caso di specie, alcune concorrenti avevano
dapprima invitato un partecipante a sottrarsi al giudizio dell’esperto giudice e, in un secondo
momento, inveito contro lo stesso con frasi fortemente offensive e lesive dell'onore del
medesimo).
Decisione 9 aprile 2009, n. 7
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito
disciplinare - Sospensione
Sussiste la responsabilità disciplinare per scorrettezza particolarmente grave nella
contrattazione - che avrebbe potuto dar luogo anche a responsabilità penali -, con conseguente
sospensione per tre anni, in capo a una allevatrice per aver consegnato, a corredo della vendita
di un cucciolo, un pedigree sudafricano con dati diversi da quelli riportati sui modelli A/B della
denunzia di cucciolata consegnati in copia al momento dell’acquisto, nonché di aver consegnato
il suddetto pedigree e il modello B contraffatti rispetto agli originali presentati al gruppo
cinofilo.
Decisione 9 aprile 2009, n. 8
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito
disciplinare - Sospensione
Sussiste grave responsabilità disciplinare in capo a un’allevatrice che abbia posto in essere
non solo una scorretta contrattazione in una compravendita di cani, ma che abbia pure
presentato documenti inveritieri, con conseguente sospensione per un anno (nel caso di specie
è stata applicata la previsione dell’art. 35.2 del regolamento attuazione statuto Enci, atteso che
l’allevatrice aveva già subito una sanzione di sospensione per tre anni in altro procedimento).
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
3
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 9 aprile 2009, n. 9
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito
disciplinare – Sospensione
Sussiste responsabilità disciplinare in capo a un socio allevatore che, nella vendita di una
cucciolata, abbia omesso la presentazione del mod. B, necessario per l’iscrizione nel libro
genealogico della cucciolata della razza di appartenenza, con conseguente applicazione della
sanzione della sospensione per due anni.
Decisione 9 aprile 2009, n. 10
Procedimento disciplinare – Denuncia tardiva – Improcedibilità
Procedimento disciplinare – Competenza dei probiviri – Improcedibilità
1. Ai sensi dell’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, è improcedibile l’azione
disciplinare per tardività della denuncia.
2. E’ improcedibile l’azione promossa dinanzi alla commissione di disciplina di I° istanza
inerente a materia appartenente alla competenza dei probiviri
Decisione 9 aprile 2009, n. 11.
Procedimento disciplinare – Disagio nella compresenza in una giuria determinato da
pregresse denuncie - Responsabilità disciplinare – Non sussiste
Ove un socio di un gruppo cinofilo abbia presentato una serie di denuncie, sia in sede
penale, sia in sede civile, a carico del presidente di altro gruppo cinofilo e quest’ultimo abbia
deliberato di non far più parte del comitato organizzatore di una prova (nel caso di specie
quella classica su quaglie) nella cui giuria era presente il socio denunziante, informando del
fatto altri gruppi cinofili nonché l’Enci stesso, detto comportamento non comporta
responsabilità disciplinare in capo al presidente stesso, attesa la portata dell’art. 26.2 del
regolamento attuazione statuto Enci, e tenendo conto delle caratteristiche della situazione in
cui le iniziative giudiziali del socio hanno indubbiamente posto le condizioni quanto meno di un
forte disagio nella compresenza in giuria.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
4
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 9 aprile 2009, n. 12
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito
disciplinare - Sospensione
Sussiste responsabilità disciplinare in capo a un allevatore che abbia posto in essere una
scorretta contrattazione in una compravendita di cuccioli, con conseguente sospensione per un
anno (nel caso di specie, è stato venduto come prodotto di un allevamento italiano un cucciolo
di razza bulldog proveniente dalla Lituania)
Decisione 9 aprile 2009, n. 13
Socio allevatore – Comportamento di discredito nei confronti di altri allevatori - Illecito
disciplinare - Sospensione
Procedimento disciplinare - Dichiarazione di recesso di una denuncia - Irrilevanza
1. Sussiste la responsabilità disciplinare di un socio allevatore che abbia posto in essere un
comportamento di discredito nei confronti di altri allevamenti (dichiarando che i cani erano
tutti malati, con problemi di cuore e maltrattati), con conseguente applicazione della sanzione
della sospensione per un mese.
2. La dichiarazione di recesso di una denuncia è irrilevante in quanto oggetto della tutela
disciplinare non è il singolo bene, bensì l’ente, la tutela della vita sociale del medesimo.
Decisione 9 aprile 2009, n. 14
Procedimento disciplinare – Mancanza di prove - Illecito disciplinare - Non sussiste
Non sussiste responsabilità disciplinare per violazione del divieto sancito dall’art. 10, lett. f)
d.m. 20 febbraio 2004 n. 20633 (disciplinare del corpo degli esperti del libro genealogico del
cane di razza) ove, nel procedimento disciplinare, non siano state fornite prove sufficienti a
generare una ragionevole convinzione che l’illecito disciplinare sia avvenuto.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
5
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 9 aprile 2009, n. 15
Procedimento disciplinare - Violazione dell’art. 26.2 regolamento di attuazione statuto Enci Improcedibilità
Ai sensi dell’art. 26.2 del regolamento attuazione statuto Enci, è improcedibile il
procedimento disciplinare promosso nei confronti di singoli soci che, in qualità di presidente,
vice presidente e consiglieri, si siano limitati a dare attuazione alla delibera del consiglio
direttivo del club di appartenenza (nel caso di specie i soci avevano provveduto alla nomina
della squadra partecipante a un campionato mondiale secondo quanto stabilito dalla delibera
del proprio consiglio direttivo).
Decisione 9 aprile 2009, n. 16
Procedimento disciplinare – Denuncia tardiva – Improcedibilità
Ai sensi dell’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, è improcedibile l’azione
disciplinare per tardività della denuncia.
Decisione 9 aprile 2009, n. 17
Procedimento disciplinare – Denuncia tardiva – Improcedibilità
Procedimento disciplinare – Infrazione al codice deontologico posta in essere da un esperto
giudice – Incompetenza
1. Ai sensi dell’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, è improcedibile l’azione
disciplinare per tardività della denuncia.
2. Rientra nella competenza del comitato consultivo esperti l’infrazione al codice
deontologico posta in essere da un esperto giudice.
Decisione 9 aprile 2009, n. 18
Procedimento disciplinare - Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie - Improcedibilità
La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.1 del regolamento di attuazione
statuto Enci non costituisce denuncia (nel caso di specie, le denunzie mancavano
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
6
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
dell’indicazione dei fatti da addebitare al denunziato e non proponevano lamentele di ordine
disciplinare, limitandosi a chiedere informazioni sull’accesso ai servizi Enci), con conseguente
declaratoria di improcedibilità dell’azione disciplinare.
Decisione 9 aprile 2009, n. 19.
Procedimento disciplinare - Art. 15 regolamento speciale delle esposizioni canine –
Fattispecie - Illecito disciplinare - Non sussiste
Ai sensi dell'art. 18 (ora 15) u.c. del regolamento speciale delle esposizioni canine, il divieto
di iscrivere e presentare i propri cani investe solo i presidenti, i consiglieri dei gruppi cinofili e i
componenti dei comitati organizzatori di esposizioni canine, risultando pertanto esclusi da tale
limitazione i consiglieri di un club che abbiano presentato soggetti di loro proprietà al raduno
del club di appartenenza.
Decisione 9 aprile 2009, n. 20
Procedimento disciplinare - Denuncia anonima – Fattispecie - Improcedibilità
Ai sensi dell’art. 36.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, la denuncia priva dei
requisiti di cui all’art. 37.1 non attiva il procedimento disciplinare (nel caso di specie
trattavasi di denunzia anonima).
Decisione 9 aprile 2009, n. 21.
Procedimento disciplinare – Contratto di compravendita- Vizi - Incompetenza
Esulano dalla competenza della commissione disciplinare di I° istanza le questioni attinenti i
vizi di un contratto di compravendita, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del giudice
ordinario.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
7
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 28 luglio 2009, n. 22.
Procedimento disciplinare – Pendenza di un procedimento penale per associazione a
delinquere – Sospensione cautelativa
Ai sensi dell’art. 39.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, la pendenza di un
procedimento penale (nel caso di specie viene contestato il reato di associazione per
delinquere) nei confronti di alcuni soci, attesa la rilevanza delle acquisizioni giudiziali
istruttorie, comporta la sospensione cautelativa degli indagati fino all’esito del procedimento
disciplinare.
Decisione 28 luglio 2009, n. 23.
Socio allevatore – Comportamento scorretto di particolare gravità – Fattispecie - Illecito
disciplinare – Sospensione cautelativa
Ai sensi dell’art. 39.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, deve essere disposta la
sospensione cautelativa nei confronti del socio allevatore che abbia posto in essere un
comportamento di particolare gravità per aver adottato, all’interno del proprio allevamento,
metodi crudeli versi i cani (sofferenti, malati e denutriti).
Decisione 28 luglio 2009, n. 24.
Presidente di una associazione specializzata – Comportamento scorretto di particolare
gravità – Fattispecie - Illecito disciplinare – Sospensione cautelativa
Ai sensi dell’art. 39.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, deve essere disposta la
sospensione cautelativa nei confronti del presidente di una associazione specializzata che abbia
posto in essere un comportamento di sostegno a metodi di allevamento riconosciuti dallo
stesso come contrari alle disposizioni di legge, attesa l’incompatibilità di tale comportamento
con i principi e le finalità perseguite dall’Enci (nel caso di specie il presidente era a conoscenza
del comportamento di particolare gravità di un socio allevatore che aveva adottato, all’interno
del proprio allevamento, metodi crudeli versi cani sofferenti, malati e denutriti),
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
8
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 28 luglio 2009, n. 25.
Procedimento disciplinare – Gravi irregolarità contabili – Fattispecie - Illecito disciplinare –
Esclusione e sospensione
Sussiste la responsabilità disciplinare in capo a un presidente, vicepresidente, consiglieri e
sindaci di un gruppo cinofilo che abbiano gestito o consentito la gestione del predetto gruppo
con grave disordine contabile, gestione finanziaria fuori controllo, indebita appropriazione di
corrispettivi destinati all’Enci, cagionando così una grave situazione debitoria nei confronti
dell’ente stesso, con la conseguente applicazione della sanzione dell’esclusione in capo al
soggetto responsabile e gestore, nonché della sospensione di un anno nei confronti degli altri
soci che abbiano omesso i controlli interni che avevano l’obbligo di porre in essere.
Decisione 28 luglio 2009, n. 26.
Procedimento disciplinare - Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie - Improcedibilità
La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.1 del regolamento di attuazione statuto
Enci non costituisce denuncia (nel caso di specie, una denunzia mancava della sottoscrizione,
essendo stati allegati alla stessa meri elenchi di soci che si assumevano firmatari; l’altra
mancava delle generalità dell’incolpato, dell’indicazione specifica dei fatti che avrebbero dato
luogo a illecito disciplinare e dell’indicazione degli elementi di prova), con conseguente
declaratoria di improcedibilità dell’azione disciplinare.
Decisione 28 luglio 2009, n. 27.
Procedimento disciplinare - Archiviazione
Deve essere archiviato un procedimento disciplinare ove con riferimento allo stesso vi sia
una decisione della commissione di disciplina di 2° istanza che abbia confermato e condiviso
una decisione del collegio dei probi viri, limitandosi a una riduzione della sanzione.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
9
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 28 luglio 2009, n. 28.
Procedimento disciplinare – Iscrizione al libro genealogico - Illecito disciplinare – Non
sussiste
In assenza della verifica del DNA non può essere aperto alcun procedimento disciplinare in
capo a una allevatrice che abbia regolarmente iscritto il proprio cane al libro genealogico e
abbia consegnato il certificato di iscrizione con voltura in capo all’acquirente.
Decisione 28 luglio 2009, n. 29.
Procedimento disciplinare – Modifica dei regolamenti- Illecito disciplinare – Non sussiste
A seguito di una modifica dei regolamenti, non può sussistere una responsabilità
disciplinare in capo a chi abbia fatto affidamento su una qualifica che appariva idonea, pur non
essendo tale.
Decisione 28 luglio 2009, n. 30.
Procedimento disciplinare – Modifica dei regolamenti- Illecito disciplinare – Non sussiste
A seguito di una modifica dei regolamenti, non può sussistere una responsabilità
disciplinare in capo a chi abbia fatto affidamento su una qualifica che appariva idonea pur non
essendo tale.
Decisione 28 luglio 2009, n. 31.
Procedimento disciplinare – Mancanza di prove - Illecito disciplinare – Non sussiste
Non può essere aperto alcun procedimento disciplinare in assenza di idonea
documentazione che consenta di accertare la proprietà di un cane iscritto, se vi sia stata una
iscrizione erronea o presentazione di un cane diverso, ovvero se si sia trattato di una
mistificazione.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
10
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 28 luglio 2009, n. 32.
Procedimento disciplinare – Incertezza legislativa - Illecito disciplinare – Non sussiste
Ove una allevatrice abbia erroneamente indicato quale codice identificato del proprio
cane quello dell’ASL anziché quello dell’allevamento, non può disporsi procedimento
disciplinare, attesa la singolare condizione legislativa che prevede due codici identificati dello
stesso cane.
Decisione 28 luglio 2009, n. 33.
Procedimento disciplinare – Denuncia tardiva – Improcedibilità
Ai sensi dell’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, è improcedibile l’azione
disciplinare per tardività della denuncia.
Decisione 28 luglio 2009, n. 34.
Procedimento disciplinare – Inesistenza presupposti - Illecito disciplinare – Non sussiste
Ove il denunziante attesti di aver appurato che il ritardo nel passaggio di proprietà di un
cane fu dovuto a un disguido burocratico e non a una responsabilità disciplinare del denunziato,
il procedimento disciplinare non può più essere proseguito.
Decisione 28 luglio 2009, n. 35.
Procedimento disciplinare – Elementi della denuncia - Fattispecie - Improcedibilità
La denunzia che non contenga la specifica indicazione delle infrazioni disciplinari contestate
e sia priva di elementi probatori, è di per sé inidonea a configurare una infrazione disciplinare
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
11
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 28 luglio 2009, n. 36.
Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunziante - Assenza della qualità di socio
o associato Enci - Incompetenza
L'azione disciplinare promossa da un soggetto che non sia socio dell’Enci comporta
l’incompetenza della commissione di disciplina di I° istanza a pronunciarsi, atteso la
mancanza di potere disciplinare nei suoi confronti.
Decisione 28 luglio 2009, n. 37.
Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunziante - Assenza della qualità di socio
o associato Enci - Incompetenza
L'azione disciplinare promossa da un soggetto che non sia socio dell’Enci comporta
l’incompetenza della commissione di disciplina di I° istanza a pronunciarsi, atteso la
mancanza di potere disciplinare nei suoi confronti.
Decisione 28 luglio 2009, n. 38.
Procedimento disciplinare - Denuncia generica – Fattispecie - Improcedibilità
L’addebito di infrazione disciplinare assolutamente generico (nel caso di specie si
attestava la contemporanea presentazione di denuncia al collegio dei probi viri) non
consente l’apertura di un procedimento disciplinare.
Decisione 28 luglio 2009, n. 39.
Procedimento disciplinare - Istruttoria preliminare di cui all’art. 23.2 del regolamento di
attuazione statuto Enci – Incompetenza
L’istruttoria preliminare di cui all’art. 23.2 del regolamento di attuazione statuto Enci
esula dalle competenze della commissione di disciplina di I° istanza.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
12
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 28 luglio 2009, n. 40.
Procedimento disciplinare – Utilizzo di espressioni grossolane - Illecito disciplinare - Non
sussiste
Non costituisce illecito disciplinare la pubblicazione di un testo contenente l’enunciazione,
in un italiano molto approssimativo, di alcuni commenti grossolani.
Decisione 28 luglio 2009, n. 41.
Procedimento disciplinare – Richiesta risarcimento danni - Incompetenza
Non costituisce valida denunzia una richiesta di risarcimento danni inviata per conoscenza
alla commissione di disciplina di I° istanza e priva di specifiche violazioni disciplinari, attesa
l’incompetenza di detto organo in materia.
Decisione 28 luglio 2009, n. 42.
Procedimento disciplinare - Denuncia generica – Fattispecie - Improcedibilità
Non costituisce valida denunzia un esposto che non contenga l’indicazione di infrazioni
disciplinari né dei relativi responsabili, limitandosi ad attestare la presenza di una situazione
conflittuale all’interno di una società cinofila.
Decisione 28 luglio 2009, n. 43.
Socio – Utilizzo di espressioni critiche – Fattispecie - Illecito disciplinare – Non sussiste
Non sussiste responsabilità disciplinare in capo a un soggetto che, nell’ambito di una
riunione di un comitato organizzatore, abbia tenuto un comportamento agitato con
argomentazioni futili e termini pesanti, atteso che trattasi di atteggiamenti interni ad una
riunione collegiale.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
13
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 28 luglio 2009, n. 44.
Procedimento disciplinare – Utilizzo di espressioni grossolane - Illecito disciplinare – Non
sussiste
Non genera responsabilità disciplinare l’utilizzo di espressioni di critica molto grossolane
(nel caso di specie “famigerata commissione di disciplina” e “un doppio modo d’agire”).
Decisione 28 luglio 2009, n. 45.
Procedimento disciplinare – Denuncia di disorganizzazione degli uffici - Incompetenza
Non rientra nella competenza della commissione di disciplina di I° grado la denuncia
attinente un asserito mancato funzionamento del’ufficio centrale del libro genealogico,
atteso che la materia dell’organizzazione degli uffici è questione amministrativa che esula
dalla materia disciplinare concernente specifici comportamenti contrari alle norme
deontologiche.
Decisione 28 luglio 2009, n. 46.
Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunziato - Assenza della qualità di socio
o associato Enci - Incompetenza
L'azione disciplinare promossa nei confronti di un soggetto che non sia socio dell’Enci
comporta l’incompetenza della commissione di disciplina di I° istanza a pronunciarsi, attesa
la mancanza di potere disciplinare nei suoi confronti.
Decisione 28 luglio 2009, n. 47.
Procedimento disciplinare – Denuncia tardiva – Fattispecie - Improcedibilità
Ai sensi dell’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, è improcedibile l’azione
disciplinare per tardività della denuncia.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
14
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 28 luglio 2009, n. 48.
Procedimento disciplinare – Richiesta chiarimenti contabili - Incompetenza
Non costituisce valida denunzia un esposto non contenente l’indicazione di specifiche
violazioni disciplinari, né dei relativi responsabili, ma semplici chiarimenti relativi al bilancio
approvato, attesa l’incompetenza dell’organo di disciplina in materia.
Decisione 28 luglio 2009, n. 49.
Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunziato - Assenza della qualità di socio
o associato Enci - Incompetenza
L'azione disciplinare promossa nei confronti di un soggetto che non sia socio dell’Enci
comporta l’incompetenza della commissione di disciplina di I° istanza a pronunciarsi, attesa
la mancanza di potere disciplinare nei suoi confronti.
Decisione 28 luglio 2009, n. 50.
Procedimento disciplinare- Comportamento tenuto da un esperto giudice – Applicabilità di
norme sopravvenute – Fattispecie - Incompetenza
Non rientra nella competenza della commissione disciplinare di I° grado la denuncia
relativa all’applicazione di norme sopravvenute, con riferimento al comportamento tenuto
da un esperto giudice per il quale sussiste la competenza del comitato consultivo degli
esperti.
Decisione 28 luglio 2009, n. 51.
Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunziato - Assenza della qualità di socio
o associato Enci - Incompetenza
L'azione disciplinare promossa nei confronti di un soggetto che non sia socio dell’Enci
comporta l’incompetenza della commissione di disciplina di I° istanza a pronunciarsi, attesa
la mancanza di potere disciplinare nei suoi confronti.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
15
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 28 luglio 2009, n. 52.
Procedimento disciplinare – Contratto di compravendita- Vizi - Incompetenza
Esulano dalla competenza della commissione disciplinare di I° istanza le questioni attinenti i
vizi di un contratto di compravendita, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del
esperto giudice ordinario (nel caso di specie, si denunziava la responsabilità di un socio
allevatore, venditore di una femmina, per non aver dato garanzia scritta di vizi, essersi riservato
la proprietà della prima cucciolata e aver pattuito la consegna del certificato genealogico dopo
l’iscrizione della cucciolata stessa).
Decisione 28 luglio 2009, n. 53.
Procedimento disciplinare – Pubblicazione di una lettera – Illecito disciplinare – Non sussiste
Non costituisce illecito disciplinare la pubblicazione di una lettera di un socio di una società
cinofila riconosciuta, indirizzata ad un ente collettivo e non personalmente ai singoli membri,
sul sito della associazione stessa senza la sua autorizzazione.
Decisione 28 luglio 2009, n. 54.
Procedimento disciplinare – Mancanza di prove - Illecito disciplinare - Non sussiste
Non sussiste responsabilità disciplinare per somministrazione a un cane di sostanze vietate,
ove nella denuncia non venga fornita alcuna prova, neppure indiziaria (nel caso di specie si
denunciava il decesso di un cane alla fine di un turno di prova, affermando che insistenti voci
nell’ambiente avrebbero indotto a ritenere che fossero state somministrate sostanze vietate).
Decisione 28 luglio 2009, n. 55.
Procedimento disciplinare – Mancanza requisiti denuncia - Fattispecie - Improcedibilità
Ove un esposto non contenga la specifica indicazione delle infrazioni disciplinari contestate,
dei nominativi dei relativi responsabili e sia privo della sottoscrizione non costituisce denuncia.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
16
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 28 luglio 2009, n. 56.
Procedimento disciplinare – Mancanza requisiti denuncia - Fattispecie - Improcedibilità
La mera prova della proprietà di un cane è circostanza di per sé inidonea a configurare una
infrazione disciplinare
Decisione 14 dicembre 2009, n. 57.
Procedimento disciplinare -Appello - Incompetenza
Non sussiste la competenza in capo alla commissione di disciplina di I° istanza a decidere un
ricorso con cui si chiede la revocazione delle decisioni assunte in via di autotutela, attesa la
pendenza di un giudizio di appello promosso dalla ricorrente stessa.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 58.
Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunziato - Assenza della qualità di socio
o associato Enci - Incompetenza
L'azione disciplinare promossa nei confronti di un soggetto che non sia socio dell’Enci
comporta l’incompetenza della commissione di disciplina di I° istanza a pronunciarsi, attesa
la mancanza di potere disciplinare nei suoi confronti.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 59.
Procedimento disciplinare - Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie - Improcedibilità
Non costituisce denuncia la comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.1 del
regolamento di attuazione dello statuto Enci.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 60
Procedimento disciplinare – Denuncia tardiva – Fattispecie - Improcedibilità
Procedimento disciplinare – Esistenza di una decisione del collegio dei probiviri – Ne bis in
idem
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
17
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
1. Ai sensi dell’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, è improcedibile l’azione
disciplinare per tardività della denuncia.
2. Ove un fatto denunziato sia stato oggetto di decisione disciplinare del collegio dei
probiviri, per il principio del ne bis in idem, la commissione disciplinare di I° grado non può più
pronunciarsi sullo stesso.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 61.
Procedimento disciplinare – Contratto di compravendita - Adempimento - Incompetenza
Esulano dalla competenza della commissione disciplinare di I° istanza le questioni attinenti il
contratto di compravendita, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del giudice
ordinario (nel caso di specie, si trattava di questione di adempimento contrattuale inerente alla
misura del prezzo).
Decisione 14 dicembre 2009, n. 62.
Procedimento disciplinare – Controversia sui giudizi resi da un esperto giudice Incompetenza
Esula dalla competenza della commissione disciplinare di I° istanza la controversia attinente alla
materia dei giudizi resi da un esperto giudice, attesa la competenza del comitato consultivo
esperti.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 63.
Procedimento disciplinare – Contratto di compravendita - Responsabilità - Incompetenza
Esulano dalla competenza della commissione disciplinare di I° istanza le questioni attinenti
al contratto di compravendita, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del giudice
ordinario (nel caso di specie si trattava di questione contrattuale relativa alla pattuizione e alla
esecuzione per la consegna di un cucciolo, nonché di uno scambio di insulti non relativi però a
una attività soggetta al controllo dell’Enci, in quanto inerenti alle questioni contrattuali
predette).
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
18
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 14 dicembre 2009, n. 64.
Procedimento disciplinare – Denuncia tardiva – Improcedibilità
Ai sensi dell’art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto Enci, è improcedibile l’azione
disciplinare per tardività della denuncia.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 65.
Procedimento disciplinare - Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie - Improcedibilità
Non costituisce denuncia la comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.1 del
regolamento di attuazione dello statuto Enci.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 66.
Procedimento disciplinare - Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie - Improcedibilità
Non costituisce denuncia la comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.1 del
regolamento di attuazione dello statuto Enci (nel caso di specie il documento allegato alla
denuncia, che si chiede sia oggetto di sanzione disciplinare, non contiene specifiche
attribuzioni idonee a costituire infrazioni disciplinari, consistendo invece in una generica
lamentela sullo stato attuale della cinofilia).
Decisione 14 dicembre 2009, n. 67.
Procedimento disciplinare – Contratto di compravendita- Vizi - Incompetenza
Esulano dalla competenza della commissione disciplinare di I° istanza le questioni attinenti
vizi del contratto di compravendita, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del giudice
ordinario (nel caso di specie la denunziante si lamentava della asserita mancanza di qualità
contrattualmente pattuite).
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
19
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 14 dicembre 2009, n. 68.
Socio – Comportamento scorretto nei confronti di un esperto giudice di gara - Illecito
disciplinare – Sospensione
La violazione dell’art. 35 del regolamento speciale delle esposizioni canine, che fa obbligo ai
concorrenti del massimo rispetto e deferenza nei confronti di un esperto giudice e vieta
qualsiasi atto di indisciplina o mancanza, comporta responsabilità disciplinare in capo al
concorrente che vi abbia trasgredito, con conseguente irrogazione della sanzione della
sospensione per mesi sei (nel caso di specie, un concorrente, nel corso di una esposizione
internazionale, aveva tenuto un comportamento plateale e inveito con frasi ingiuriose e
minacciose contro i giudizi di un esperto giudice).
Decisione 14 dicembre 2009, n. 69.
Procedimento disciplinare – Durata – Responsabilità disciplinare – Non sussiste
Non sussiste la responsabilità disciplinare del presidente di un collegio di probiviri che abbia
proceduto a definire l’istruttoria di una pratica entro un anno dall’inizio del procedimento,
attesa la ragionevolezza di detto periodo, tenuto conto delle nozioni di comune esperienza sui
tempi che occorrono all’istruzione dei procedimenti disciplinari.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 70.
Socio allevatore – Comportamento scorretto - Fattispecie – Illecito disciplinare – Sospensione
Sussiste la responsabilità disciplinare di un socio allevatore -con conseguente applicazione
della sanzione della sospensione per dodici mesi- che abbia presentato false denuncie di nascita
relative a due cucciolate, indicando come fattrice una femmina di razza che era stata venduta
prima della nascita delle cucciolate stesse, atteso che l’iscrizione con nome della madre erroneo
è un fatto estremamente grave in quanto inerisce alla tenuta dei registri che affidano alla
pubblica fede i caratteri di specifica tutela delle razze canine.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
20
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 14 dicembre 2009, n. 71.
Socio allevatore – Compravendita di cani - Comportamento scorretto – Mancata consegna
del certificato di iscrizione e del microchip - Illecito disciplinare - Non sussiste
Non sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione (mancata consegna
del pedigree e mancato inserimento del microchip) nell’ipotesi in cui il socio allevatore fornisca
adeguate prove a sua discolpa (nel caso di specie è stata provata sia l’esistenza di un patto che
dilazionava la consegna del pedigree al pagamento integrale del prezzo, non avvenuto, sia la
certificazione dell’avvenuto inserimento del microchip).
Decisione 14 dicembre 2009, n. 72.
Procedimento disciplinare - Socio sospeso con sanzione disciplinare – Violazione della
sanzione – Insussistenza - Illecito disciplinare - Non sussiste
Non sussiste la responsabilità disciplinare di un socio, sospeso a seguito di un procedimento
disciplinare, che dimostri di non aver violato la sanzione irrogatagli (nel caso di specie, il socio
sospeso ha dimostrato di non aver iscritto un cane a una esposizione internazionale).
Decisione 14 dicembre 2009, n. 73.
Socio allevatore – Affidamento di cani - Comportamento contrattuale – Mancata consegna
del pedigree e dei documenti attestanti il trasferimento di proprietà - Illecito disciplinare - Non
sussiste
Non sussiste la responsabilità disciplinare per scorretta contrattazione, imputata alla
mancata consegna del pedigree e dei documenti attestanti il trasferimento di proprietà,
nell’ipotesi in cui il socio allevatore fornisca adeguata prova a sua discolpa (nel caso di specie, il
contratto stipulato tra le parti non era una compravendita, bensì un affidamento con
disponibilità a vita, in capo all’allevatore del diritto di monta e pedigree, nonché di utilizzo del
cane per concorsi di bellezza).
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
21
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 14 dicembre 2009, n. 74.
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto – Illecito
disciplinare - Sospensione
Dà luogo a responsabilità disciplinare per violazione del dovere di comportamento
deontologico ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci, una scorretta contrattazione in sede di
compravendita di un animale, con l’applicazione della sanzione di sospensione per sei mesi (nel
caso di specie, si è verificata la mancata consegna del pedigree che rappresenta uno degli
obblighi di esecuzione della compravendita che spettano a un allevatore iscritto all’Enci).
Decisione 14 dicembre 2009, n. 75.
Socio allevatore – Comportamento scorretto tenuto durante alcune esposizioni - Illecito
disciplinare – Censura
Sussiste la responsabilità disciplinare di un socio che abbia presentato e iscritto ad alcune
esposizioni cani di proprietari e allevatori diversi (nel caso di specie, l’incolpato ha invocato a
propria difesa la sua inesperienza in quanto non assiduo frequentatore di esposizioni), con la
conseguente applicazione della sanzione della censura.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 76.
Socio allevatore – Comportamento scorretto nei confronti di un esperto giudice di gara Illecito disciplinare – Sospensione
La violazione dell’art. 35 del regolamento speciale delle esposizioni canine, che fa obbligo ai
concorrenti del massimo rispetto e deferenza nei confronti del esperto giudice e vieta qualsiasi
atto di indisciplina o mancanza verso lo stesso, comporta responsabilità disciplinare in capo al
concorrente che vi abbia trasgredito, con conseguente irrogazione della sanzione della
sospensione per mesi uno (nel caso di specie, un concorrente aveva tenuto un comportamento
di contestazione del giudizio espresso da un esperto giudice inoltrando via internet una
dichiarazione).
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
22
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 14 dicembre 2009, n. 77.
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto – Illecito
disciplinare - Sospensione
Dà luogo a responsabilità disciplinare per violazione del dovere di comportamento
deontologico ai sensi dell’art. 27 dello statuto Enci, una scorretta contrattazione in sede di
compravendita di un animale, con l’applicazione della sanzione di sospensione per ventiquattro
mesi (nel caso di specie, dall’esame del DNA è emerso che il cane venduto fosse diverso da
quello dichiarato, fenomeno questo di grave inosservanza agli obblighi deontologici che
spettano all’allevatore sia in ordine alla corretta contrattazione, sia in ordine all’iscrizione nei
libri di origine che affida alla pubblica fede i fatti attestati).
Decisione 14 dicembre 2009, n. 78.
Procedimento disciplinare – Natura
Socio allevatore – Comportamento tenuto nei confronti di un esperto giudice di gara - Illecito
disciplinare – Non sussiste
1. Il giudizio disciplinare non è un procedimento giurisdizionale mirante a risolvere una lite,
ovvero a reprimere un reato, bensì un semplice procedimento amministrativo a tutela dell’ente
per reprimere eventuali infrazioni disciplinari degli associati.
1. Non sussiste responsabilità disciplinare per violazione dell’art. 35 del regolamento
speciale delle esposizioni canine in capo al concorrente che abbia avuto una discussione a toni
alti (esprimendo un suo giudizio anziché presentando dei fatti sui quali la commissione potesse
giudicare) con un esperto giudice di gara durante una esposizione internazionale, ma priva di
atteggiamenti violenti e offensivi.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 79.
Socio allevatore – Comportamento tenuto in occasione di una gara - Illecito disciplinare –
Non sussiste
Non sussiste responsabilità disciplinare in capo a un concorrente che abbia proferito una
frase a un esperto giudice di gara, durante una esposizione internazionale, che per la sua
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
23
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
assoluta genericità non può in alcun modo essere considerata lesiva dell’obbligo sancito
dall’art. 35 del regolamento speciale delle esposizioni canine.
Decisione14 dicembre 2009, n. 80.
Socio allevatore – Comportamento scorretto nei confronti di un esperto giudice di gara Illecito disciplinare – Sospensione
La violazione degli artt. 35 e 36 del regolamento speciale delle esposizioni canine, che fanno
obbligo ai concorrenti del massimo rispetto e deferenza nei confronti di un esperto giudice e
vietano di pronunciare pubblicamente parole offensive sia nei confronti degli esperti giudici e
dei loro collaboratori, sia nei confronti degli altri concorrenti, comporta responsabilità
disciplinare in capo al concorrente che vi abbia trasgredito, con conseguente irrogazione della
sanzione della sospensione per mesi otto (nel caso di specie, durante una esposizione
internazionale, un concorrente aveva ripetutamente ingiuriato contro l’assistente di un esperto
giudice con frasi ingiuriose e aggettivi spregiativi).
Decisione 14 dicembre 2009, n. 81.
Socio allevatore – Comportamento scorretto nei confronti di un esperto giudice e di un
gruppo cinofilo - Illecito disciplinare – Sospensione
Sussiste responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 27 dello statuto Enci, con applicazione
della sanzione della sospensione per dodici mesi, in capo a un socio che abbia divulgato
notizie false e diffamatorie nei confronti di un esperto giudice e di un gruppo cinofilo (nel
caso di specie, sono stati distribuiti a numerosi partecipanti a una esposizione canina alcuni
fogli nei quali venivano riportate specifiche e dettagliate notizie diffamatorie sia in ordine alla
esistenza di un procedimento penale nei confronti del presidente di un gruppo cinofilo, sia in
ordine alla asserita esistenza di falsi giudici).
Decisione 14 dicembre 2009, n. 82.
Procedimento disciplinare - Mancanza requisiti denuncia – Fattispecie - Improcedibilità
La comunicazione priva dei requisiti di cui all’art. 37.1 e 2 del regolamento di attuazione
dello statuto Enci non costituisce denuncia (nel caso di specie, la denunzia mancava della
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
24
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
sottoscrizione e dell’indicazione del denunziante), con conseguente declaratoria di
improcedibilità dell’azione disciplinare.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 83.
Procedimento disciplinare – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto
- Illecito disciplinare - Non sussiste
In tema di esecuzione contrattuale si ha responsabilità disciplinare per il caso di scorretta
contrattazione, con la conseguenza che esula da questo ambito la questione attinente la
circostanza se la denunziata abbia o meno dato esecuzione a un impegno contrattuale
sottoscritto (nel caso di specie, si trattava un contratto di compravendita contenente la frase
“pagherò per l’operazione di ernia all’età di dodici mesi).
Decisione 14 dicembre 2009, n. 84.
Procedimento disciplinare – Contratto di compravendita- Vizi - Incompetenza
Esulano dalla competenza della commissione disciplinare di I° istanza le questioni di
adempimento contrattuale, trattandosi di materia devoluta alla cognizione del giudice
ordinario.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 85.
Socio allevatore – Comportamento scorretto nei confronti di un esperto giudice –
Insufficienza di prove – Illecito disciplinare – Non sussiste
Non sussiste responsabilità disciplinare in capo a un socio accusato di aver proferito, in
occasione di una prova di caccia, frasi offensive e irriguardose nei confronti di un esperto
giudice in assenza di precise indicazioni probatorie a supporto dei fatti denunciati (nel caso di
specie l’accusato ha sostenuto di aver avuto, dopo lo svolgimento della prova di caccia, un
diverbio con altra persona che aveva assistito l’esperto esperto giudice e che questi aveva
partecipato intervenendo al diverbio).
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
25
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
Decisione 14 dicembre 2009, n. 86.
Procedimento disciplinare – Presupposti – Nozione di scorrettezza deontologica
La scorrettezza deontologica che comporta responsabilità disciplinare deontologica
consiste nel presentare circostanze non veritiere, ovvero tenere nascoste circostanze essenziali
e decisive, ovvero, in generale, prospettare situazioni tali da indurre in errore i destinatari di un
esposto.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 87.
Socio – Comportamento scorretto nei confronti dell’ente – Illecito disciplinare – Sospensione
Sussiste responsabilità disciplinare in capo a un socio accusato di aver scritto, in una
lettera indirizzata a vari destinatari (tra cui il Direttore Generale dell’Enci e il MiPAAF),
espressioni diffamatorie nei confronti dell’Enci stesso, con conseguente irrogazione della
sanzione della sospensione per dodici mesi.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 88.
Procedimento disciplinare – Comunicazione delle proprie difese al soggetto denunziante Illecito disciplinare - Non sussiste
Non costituisce oggetto di responsabilità disciplinare per violazione del dovere di
correttezza la comunicazione delle proprie difese, oltre che alla commissione giudicante, al
soggetto denunziante.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 89.
Procedimento disciplinare – Esperti giudici – Comportamento scorretto – Illecito disciplinare
– Sospensione
Il divieto sancito dall’art. 23, 2° comma, del disciplinare del corpo degli esperti del libro
genealogico del cane di razza, secondo cui “l’esperto giudice non può giudicare in
manifestazioni non riconosciute dall’Enci e dalla FCI salvo specifica autorizzazione”, riguarda in
generale tutte le manifestazioni e tutti gli esperti giudici, non solo gli esperti giudici “di
esposizione”: ne consegue la sussistenza di responsabilità disciplinare in capo a un esperto
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
26
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
giudice che, senza specifica autorizzazione, abbia giudicato in una esposizione amatoriale, con
irrogazione della sanzione della sospensione per un mese.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 90.
Socio allevatore – Comportamento scorretto – Illecito disciplinare – Sospensione
Sussiste responsabilità disciplinare in capo a un socio che abbia reso una denuncia di
monta e di nascita non rispondente al vero, in quanto dall’esame del DNA è stato accertato
non essere esatta l’attestazione di paternità del cane, con conseguente irrogazione della
sanzione della sospensione per ventiquattro mesi, atteso che trattasi di una infrazione
particolarmente grave in quanto inerente l’iscrizione ai libri genealogici, cioè a uno degli
elementi costitutivi delle tutele affidate all’Enci.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 91.
Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto - Illecito
disciplinare - Sospensione
Sussiste la responsabilità disciplinare per scorrettezza nella contrattazione, con
conseguente sospensione per due mesi, in capo a un allevatore che non abbia restituito la
somma ricevuta dall’acquirente (€ 2.000) per l’acquisto di un cane, anche se successivamente
sia stato esercitato il diritto di recesso dal contratto da parte dell’acquirente, atteso che detta
somma, anche ove il recesso fosse illegittimo (nel caso di specie la denuncia verte
esclusivamente sul problema della mancata restituzione dell’importo versato), è chiaramente
eccedente le eventuali conseguenze risarcitorie.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 92.
Procedimento disciplinare – Falsificazione firme – Illecito disciplinare - Non sussiste Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciato – Espulsione dall’Enci Improcedibilità
1. Non sussiste responsabilità disciplinare in capo ad alcuni soci accusati di aver scritto
lettere contenenti affermazioni ingiuriose e calunniose nei confronti degli organi dell’Enci,
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
27
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
ove emerga che le sottoscrizioni di tali atti sono tutte uguali, ovvero opera di una medesima
persona, disvelandosi in tal modo una grossolana falsificazione delle stesse.
2. E’ improcedibile l'azione disciplinare promossa nei confronti di un soggetto che non sia
più socio dell’Enci a causa di espulsione dall’ente stesso, con la conseguente incompetenza
della commissione di disciplina di I° istanza a pronunciarsi.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 93.
Socio allevatore– Comportamento scorretto nei confronti di un esperto giudice - Illecito
disciplinare – Sospensione
In considerazione del fatto che, in caso di lamentele sia nei confronti di esperti giudici, sia
nei confronti di società specializzate esistono, nei regolamenti Enci, strumenti idonei di
garanzia, quali il reclamo, il rapporto al comitato consultivo esperti e le procedure di
commissariamento, sussiste responsabilità disciplinare in capo ai soci che abbiano trasgredito al
dovere sancito dall’art. 35 del regolamento speciale delle esposizioni canine, ponendo in
essere, mediante lettere aperte sul sito internet, affermazioni ingiuriose e diffamatorie nei
confronti di un esperto giudice con riferimento al comportamento tenuto in occasione di un
raduno, con conseguente irrogazione della sanzione della sospensione per mesi otto.
Decisione 14 dicembre 2009, n. 94.
Socio allevatore – Comportamento scorretto nei confronti di un esperto giudice - Illecito
disciplinare – Sospensione
Procedimento disciplinare – Attività di segnalazione - Termini
1. Sussiste responsabilità disciplinare, per violazione degli artt. 35 e 36 del regolamento
speciale delle esposizioni canine, in capo a un socio che, in occasione di un esposizione
nazionale, abbia tenuto un comportamento scorretto nei confronti di un esperto giudice
pronunciando ad alta voce parole offensive, con conseguente irrogazione della sanzione della
sospensione per due mesi.
2. Attesa la portata dell’art. 36.1 che contempla una previsione di "denuncia" del socio
ovvero di "segnalazione" da parte degli organi o uffici dell'Ente, ne consegue che l'attività di
segnalazione non è soggetta al termine di decadenza sancito dall’art. 37.2 del regolamento
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
28
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI 1A ISTANZA -
MASSIMARIO 2009
attuazione statuto Enci, espressamente previsto soltanto per l'esposto da inviarsi per lettera
raccomandata all’ente.
Documento scaricato dal sito ENCI: www.enci.it/istituzionale/commissionidisciplina.php
29