crediti di firma italia/estero
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FOGLIO INFORMATIVO Data release 22/08/2014 N° release 0020 Pagina 1 di 7 CREDITI DI FIRMA ITALIA/ESTERO INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. Sede legale: P.za Ferrari 15 – 47921 Rimini Nr. di iscriz. Albo delle banche 5175.5.0 Codice ABI 06285 Nr. di telefono 0541-701.111 Nr. Fax 0541-701.337 Sito Internet www.bancacarim.it Indirizzo di posta elettronica: [email protected] OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE: Nome e Cognome ___________________________________________________________ Qualifica _____________________________ Indirizzo _____________________________ Nr. Telefonico _________________________ E-mail _______________________________ Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto ______________________ N° Iscrizione _______ COSA SONO I CREDITI DI FIRMA ITALIA/ESTERO Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un’obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l’obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Il credito di firma può essere espresso come garanzia “a prima richiesta” ovvero come garanzia con “beneficio di preventiva escussione” nei confronti del cliente per il quale il credito di firma è rilasciato. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell’ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell’interesse di un proprio cliente. Per il finanziamento la Banca potrà richiedere l’acquisizione della Garanzia del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, attualmente gestito dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale (MCC) in qualità di banca mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il Fondo. Per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda alle Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 22/08/2014 N° release 0020 Pagina 2 di 7 CREDITI DI FIRMA ITALIA/ESTERO Disposizioni Operative reperibili (www.fondidigaranzia.it). sul sito internet del Fondo di Garanzia Si distinguono: garanzie a fronte di prestazioni “di fare”: garantiscono al beneficiario l’esecuzione di una prestazione, per esempio la consegna di un certo quantitativo di merce entro una certa data; garanzie a fronte di prestazioni “di dare”: garantiscono al beneficiario l’erogazione di una somma di denaro, per esempio il pagamento di un corrispettivo a fronte di una fornitura di merce; garanzie Italia: è la situazione in cui tutte e tre le parti interessate (Banca, Cliente, Beneficiario) sono residenti; garanzie estero: si tratta di garanzie rilasciate per conto di residenti / non residenti a favore di non residenti o di garanzie rilasciate per conto di non residenti a favore di residenti. Principali rischi tipici (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato; variabilità del tasso di cambio, qualora il credito di firma estero sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA). INFORMAZIONI SULLA BANCA CHE COS’È IL CONTO CORRENTE CONDIZIONI ECONOMICHE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Di seguito vengono riepilogate suddivise in sezioni le condizioni economiche applicate al servizio. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente. COMMISSIONI APPLICATE A: CREDITI DI FIRMA ITALIA/ESTERO APERTURE DI CREDITO IRREVOCABILI ACCETTAZIONI BANCARIE POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE Commissione percentuale annua (*) 3,60% (0,30 per mese o frazione) addebitate in via anticipata in ragione d’anno al momento della registrazione dell’atto Commissione minima annua (*) Spese di istruttoria e di compilazione pratica € 52,00 1% dell’importo min. € 65,00 addebitate in via anticipata al momento della registrazione dell’atto Commissione per la predisposizione testo personalizzato € 25,00 per ore impiegata o frazione € 16,50 Dititto fisso rilascio credito di firma estero Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 22/08/2014 N° release 0020 Pagina 3 di 7 CREDITI DI FIRMA ITALIA/ESTERO Diritto fisso per notifica e o modifica su fideiussione ricevuta estero Spese fisse su fideiussione ricevuta estero Commissione per rilascio C.V.S. su crediti di firma estero € 42,60 € 11,00 € 6,50 € 0,30 invio cartaceo € 0,00 invio elettronico € 1,10 invio cartaceo € 0,00 invio elettronico Spese per invio e documento di sintesi Spese per invio rendiconto Commissione per revisione fidi Valore in funzione del totale degli affidamenti accordati (**) - accordato fino a € 25.000,00 - accordato compreso tra € 25.000,01 e € 50.000,00 - accordato oltre € 50.000,00 € 15,00 € 50,00 € 100,00 Modalità di applicazione Punta massima registrata nel trimestre di riferimento Addebito unico trimestrale Modalità di addebito Spese di istruttoria per pratica di affidamento e aumento temporaneo dei fidi Recupero spese sostenute per accertamenti ipo-catastali - Fino a 10 note consultate - Su ogni nota aggiuntiva consultata Commissione per recupero spese sostenute per richieste di informazioni creditizie (Visure camerali e dossier informativi) € 15,00 € 20,00 per ciascuna visura incremento di € 2,00 fino al costo effettivamente sostenuto per la visura € 15,00 per le persone fisiche € 30,00 per gli altri soggetti (*) a fronte della restituzione dell’originale del credito di firma emesso ovvero sottoscrizione di lettera liberatoria da parte del beneficiario, la Banca restituirà al Cliente il rateo della commissione calcolata, in ragione d’anno, a partire dalla data di estinzione del credito di firma. L’estinzione del credito di firma, di norma, avverrà entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione completa sopra citata. (**) pari all’importo massimo rilevato nel trimestre di riferimento per quanto riguarda gli affidamenti relativi ad apertura di credito in conto corrente, smobilizzo crediti, affidamenti per estero finanziario e commerciale e per rilascio di crediti di firma Italia (nell’importo sono ricompresi gli eventuali aumenti temporanei concessi). RECUPERO SPESE PER SPEDIZIONE CORRIERE PARTICOLARE Primo ½ Kg Europa Occidentale Europa Orientale Stati Uniti d’America e Canada Altri Paesi Successivi ½ KG oppure frazioni Europa Occidentale e Orientale Stati Uniti d’America e Canada Altri Paesi Euro SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI, DUPLICATI RICERCHE E EFFETTI/DOCUMENTI € € € € IMPORT/EXPORT A MEZZO 41,32 67,16 67,14 87,80 € 25,82 € 36,15 € 51,65 Per le condizioni economiche non espressamente indicate nel presente Foglio Informativo, si rimanda allo specifico Foglio Informativo RILASCIO CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI, DUPLICATI E RICERCHE ALTRE SPESE Costo garanzia del Fondo di Garanzia PMI (MCC legge 662/96) Gratuito Il costo, una tantum, viene sostenuto dalla Banca e non richiesto al cliente (*) (*) Tale costo varia a seconda della dimensione dell'impresa e della sua localizzazione e viene calcolato sul valore garantito. La commissione non è dovuta per le operazioni relative a: • Imprese a prevalente partecipazione femminile; • soggetti beneficiari finali ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale; Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 22/08/2014 N° release 0020 Pagina 4 di 7 CREDITI DI FIRMA ITALIA/ESTERO • soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti d'area o Patti territoriali • soggetti beneficiari finali operanti nel settore di cui alla classe Istat 1991 60.25; • soggetti beneficiari finali a valere sulla Riserva PON; • soggetti beneficiari finali a valere sulla Riserva POI e relative sottoriserve; Alle operazioni relative alle Microimprese si applica la commissione prevista per le operazioni relative alle piccole imprese ridotta del 50%. La commissione è altresì ridotta del 50% per le Partecipazioni e per i Prestiti partecipativi per i quali il tasso applicato per la parte fissa non è superiore al 75% del Costo di provvista. In caso di riduzione dell'importo effettivamente garantito, rinuncia o inefficacia dell'intervento del Fondo, la commissione dovuta è proporzionalmente ridotta. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Qualora l'ordinante si renda inadempiente alle obbligazioni assunte con il presente contratto ovvero a qualsiasi altra obbligazione verso la Banca nonché nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. ovvero al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito, è espressamente riconosciuta alla Banca la facoltà recedere senza preavviso dal presente contratto. In caso di recesso, fermo restando che non possono aver luogo nuovi utilizzi dell’affidamento, e, in ogni altro caso, a semplice richiesta della Banca, il Cliente è tenuto a liberare la Banca stessa dalle obbligazioni nascenti dalle garanzie prestate o dagli impegni assunti oppure, ove ciò non sia possibile, è obbligato a costituire immediatamente presso la Banca un deposito cauzionale in titoli o in denaro di ammontare corrispondente a quello delle citate obbligazioni, anche se non ancora scadute, comunque idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di credito vantate dalla Banca medesima in via di regresso, fatta salva la successiva restituzione al Cliente di quelle somme che la Banca non potesse essere più chiamata a corrispondere in relazione ai medesimi impegni/garanzie. Ove la Banca lo consenta espressamente, il Cliente, In alternativa alla costituzione del deposito cauzionale, è tenuto a prestare o a procurare a favore della Banca adeguate garanzie reali e/o personali, anche in aggiunta o ad integrazione di quelle già fornite, al fine di assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso. Tempi massimi di chiusura A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del rapporto, qualora non siano presenti anomalie, la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 15 giorni lavorativi. Reclami Il Cliente può presentare reclamo alla Banca: con consegna agli sportelli delle Filiali della Banca; a mezzo posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo: BANCA CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. SEDE CENTRALE – U.O. Customer Care e Reclami Oggetto "Reclamo" P.zza Ferrari 15 – 47921 Rimini RN tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected]; tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected]; tramite fax al numero 0541-701.294. Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 22/08/2014 N° release 0020 Pagina 5 di 7 CREDITI DI FIRMA ITALIA/ESTERO La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari ovvero entro 90 giorni nel caso di reclamo relativo ai servizi e alle attività di investimento. Se non è soddisfatto dalla risposta della Banca o se non ha avuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il Cliente, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all’arbitro si può: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it; rivolgersi alle sedi dell’A.B.F. (i) Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5 - 20123 Milano (Telefono: 02-724241); (ii) Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma (Telefono: 06-47921); (iii) Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli (Telefono: 081-7975111); chiedere alla Banca; chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia. Prima di far ricorso all’Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Banca possono rivolgersi a: l’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo Regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it ; oppure un altro Organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 22/08/2014 N° release 0020 Pagina 6 di 7 CREDITI DI FIRMA ITALIA/ESTERO LEGENDA Avallo Cessione di credito Cessione pro solvendo Commissione per revisione fidi Compensazione Comunicazione Valutaria Statistica (CVS) Garanzia bancaria Giustificato motivo Informativa Precontrattuale Insolvenza Nota di pegno Spese di Istruttoria Valuta Visura camerale Responsabilità solidale assunta con la firma dal garante cambiario o avallante per l’obbligo del vero e proprio debitore cambiario. Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto) Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento. Commissione per la verifica periodica circa la permanenza delle condizioni di merito di credito applicata trimestralmente in misura fissa per scaglioni di importo considerando il totale degli affidamenti in essere. Rappresenta l’estinzione, tra due soggetti, di due debiti reciproci: è legale se si tratta di debiti ugualmente determinati nel loro ammontare ed esigibili. E’ volontaria nel caso in cui le parti concordano di procedere alla compensazione dei debiti reciproci anche se non ricorrono le condizioni della compensazione legale. E’ un modello standardizzato per effettuare la segnalazione all’Ufficio Italiano Cambi, per finalità conoscitive statistiche, dei dati relativi ai rapporti economici e finanziari con l’estero Impegno irrevocabile di una banca ad effettuare un pagamento qualora un terzo non esegua una determinata prestazione. Le garanzie vengono assunte dalla banca principalmente in relazione a operazioni di importazione ed esportazione. I più importanti tipi di garanzia bancaria sono la garanzia di offerta, di adempimento, la garanzia per la restituzione di un pagamento parziale anticipato, la garanzia di pagamento Evento di ordine generale che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali e/o condizioni economiche applicate. Si tratta di un documento previsto dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria che rappresenta un esemplare del contratto idoneo per la stipula che i clienti possono richiedere alle banche. Situazione in cui il debitore non è più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte E’ un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido Moneta di una nazione. Nella maggior parte dei casi viene utilizzato per indicare solo le monete estere Documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio Italiane (una per ogni provincia). Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia) FOGLIO INFORMATIVO Data release 22/08/2014 N° release 0020 Pagina 7 di 7 CREDITI DI FIRMA ITALIA/ESTERO FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER LE PMI EX LEGGE 662/96I Visura ipotecaria e visura catastale ll Fondo Nazionale di Garanzia, ex legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da Banca del Mezzogiorno - Medio CreditoCentrale,quale banca mandataria di un RTI, che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta per il sistema bancario al fine di agevolare l'accesso al credito delle MICRO PICCOLE E MEDIE imprese economicamente e finanziariamente sane. Le finalità cui sono destinati i finanziamenti possono essere diverse: investimenti, scorte, ecc La garanzia viene prestata dal Fondo sulla base di un sistema di valutazione riferito a dati oggettivi; la sua presenza facilita l'accesso al credito da parte dell'Impresa ma per la Banca rimane un elemento accessorio e pertanto, indipendentemente da cio', viene effettuata la consueta valutazione del possibile rientro dei capitali prestati. La garanzia concessa dallo Stato non è gratuita, il costo varia a seconda della dimensione dell'impresa e della sua localizzazione e viene calcolato sul valore garantito una tantum La visura catastale è un documento, rilasciato dall'Agenzia del Territorio (Catasto), che identifica un bene immobile o un terreno sito sul territorio nazionale. La visura identifica la posizione di un immobile sul territorio di uno specifico Comune, e ne definisce categoria (abitazione o ufficio, negozio, ecc.), classe e consistenza (superficie netta e la superficie lorda). La visura ipotecaria consente di accertare la titolarità di un immobile e la presenza di ipoteche, pignoramenti e altri tipi di gravami sull'immobile stesso. È possibile verificare: i contratti di vendita e di acquisto (ricerca nominativa o per dati catastali dell'immobile), l'accensione di mutui o di ipoteche a carico di determinati beni immobili e i passaggi di proprietà avvenuti attraverso dichiarazione di successione. (5) Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)