CONDIZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PANTAENIUS (CRCP)
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CONDIZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PANTAENIUS (CRCP)
CONDIZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PANTAENIUS (CRCP) 17.11016/EU/0413 1. Copertura assicurativa 1.1.1. Copertura di base a) Il contratto di assicurazione di responsabilità civile copre, in conformità al D. L.vo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private (Titolo X Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti) e successive modifiche ed integrazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione nonché la responsabilità dell’assicurato verso terzi in caso di danni fisici, materiali o patrimoniali conseguenti alla proprietà o all’utilizzo dell’imbarcazione indicata in polizza. La presente assicurazione copre in particolare: la responsabilità civile derivante dalla proprietà o dall’utilizzo dei tenders di pertinenza dell’imbarcazione, di attrezzature per sport acquatici o immersioni subacquee, di pertinenza dell’imbarcazione, la responsabilità civile derivante dalla pratica dello sci nautico o del paracadutismo ascensionale, la responsabilità civile derivante dalle conseguenze dirette o indirette dell’inquinamento accidentale delle acque e delle falde acquifere, la responsabilità civile derivante dai danni occorsi agli appaltatori e agli operai nello svolgimento dei lavori sull’imbarcazione. b) La polizza garantisce inoltre i costi per ricerca e salvataggio derivanti dall’attivazione involontaria di misure di soccorso e di emergenza quali EPIRB o GMDSS, quando non esiste situazione di emergenza, purché gli stessi costi non possano essere recuperati altrimenti. tenders, non indicati nella presente polizza, che l’Assicurato abbia noleggiato o preso in prestito per uso personale e che siano sotto la sua responsabilità in qualità di skipper (assicurazione per responsabilità civile dello skipper). 1.2.2. L’assicurazione per responsabilità civile dello skipper garantirà anche la copertura per la responsabilità civile derivante da danni occorsi all’imbarcazione noleggiata o presa in prestito, alle sue dotazioni, pertinenze e accessori, che siano direttamente conseguenti a colpa grave dell’Assicurato o delle persone egualmente assicurate ai sensi della presente polizza. In questa ipotesi, la franchigia prevista sarà di € 2.500,00. 1.2.3. L’assicurazione per la responsabilità civile dello skipper riconoscerà l’indennizzo solo per quella parte di perdita, danno o responsabilità che non sia coperta da altra polizza ed in particolare da qualsiasi polizza relativa all’imbarcazione noleggiata o presa in prestito (copertura assicurativa supplementare per responsabilità civile dello skipper). 2. Ambito territoriale della copertura assicurativa La copertura assicurativa navigazione seguente: - 1.1.2. Sono soggetti a copertura assicurativa: a) l’Assicurato, intendendosi per tale il soggetto indicato nel frontespizio di polizza - “slip”, nonché qualsiasi persona che abbia al momento dell’evento il controllo dell’unità con il consenso dell’Assicurato; b) l'armatore, il proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria (anche se non sono l’Assicurato); c) lo skipper e i membri dell’equipaggio, come pure qualsiasi altra persona che sia ospite a bordo dell’imbarcazione con il consenso dell’armatore o dell’Assicurato; d) qualsiasi persona che, con il consenso dell'armatore o dell'Assicurato, utilizzi i tenders indicati in polizza o le attrezzature per sport acquatici o per immersioni subacquee di pertinenza dell'imbarcazione; e) gli sciatori nautici o paracadutisti ascensionali trainati dall’imbarcazione o dai suoi tenders; la presente copertura assicurativa si applicherà esclusivamente qualora il rischio non sia coperto da altra polizza (copertura assicurativa sussidiaria). 1.2. Copertura assicurativa supplementare responsabilità civile dello skipper: per 1.2.1. La copertura assicurativa di cui al punto I n. 1 è estesa anche all’Assicurato, se persona fisica, ed ai membri del suo equipaggio in qualità di persone egualmente assicurate, per la responsabilità civile derivante dall’utilizzo di qualsiasi imbarcazione, inclusi ha effetto nella zona di Se l’assicurato ha sottoscritto anche la polizza Corpi Yacht Pantaenius quella dell’art. 2.1 delle condizioni corpi yacht Pantaenius (CCYP) Negli altri casi quella riportata nelle condizioni particolari della polizza di Responsabilità Civile Pantaenius (CRCP) 3. Estensione della copertura assicurativa 3.1. L’obbligazione dell’Assicuratore include la valutazione delle cause della responsabilità, la difesa da richieste di risarcimento infondate e la liquidazione degli indennizzi inerenti ai danni accertati in forza di sentenza esecutiva di un Tribunale, o definiti con una transazione promossa o autorizzata dall’Assicuratore ovvero riconosciuti e approvati dall’Assicuratore. 3.2. L’Assicuratore è autorizzato a definire e/o a difendersi dalle richieste di risarcimento come indicati all’art. 3.1 per conto dell’Assicurato o delle persone egualmente assicurate ai sensi della polizza. Nel caso in cui la persona assicurata impedisca la definizione di una controversia che l'Assicuratore ha intenzione di definire con il riconoscimento, il pagamento o l’accordo, l’Assicuratore non sarà responsabile delle ulteriori spese inerenti alla controversia, ivi inclusi interessi e costi. 3.3. Il massimale garantito dall’Assicuratore per ogni sinistro è costituito dalle somme indicate nella polizza. Più richieste di risarcimento inerenti al medesimo evento dovranno essere considerate un unico sinistro. I costi sostenuti dall’Assicuratore, ivi inclusi costi e spese per evitare o diminuire il danno, non saranno dedotti dalle somme indicate nella polizza. Queste condizioni non si applicano a tutte le richieste di risarcimento per responsabilità civile Pantaenius GmbH & Co. KG Grosser Grasbrook 10 20457 Hambourg Allemagne Succursale de Monaco 34, quai Jean-Charles Rey 98000 Monaco Tel. +377 97 70 12 00 Fax +377 97 70 12 07 www.pantaenius.it [email protected] soggette alla legge americana o canadese, indipendentemente dalla giurisdizione. In questo caso nei massimali indicati nella polizza sono da intendersi inclusi tutti i costi e le spese derivanti dal sinistro (spese peritali, legali, condanne giudiziarie, etc.). Il massimale globale suscettibile di essere rimborsato per l’insieme dei sinistri avvenuti nel periodo annuale di copertura si eleva al doppio dell’ammontare della garanzia. 3.4. Nel caso in cui l’imbarcazione assicurata venga sequestrata in conseguenza di una richiesta di risarcimento coperta dalle presenti condizioni, l’obbligo di provvedere al risarcimento si estende anche al provvedimento di deposito di una garanzia ufficialmente o legalmente stabilita e/o concordata fino all’ammontare massimo di € 100.000,00. 4. ESCLUSIONI Sono escluse dalla copertura assicurativa: 4.1. le richieste di risarcimento per responsabilità civile se al momento dell’evento che dà luogo alla responsabilità, l’imbarcazione è usata a scopi diversi da quelli sportivi o di piacere (incluso l’intrattenimento aziendale), a meno che tale altro uso (es. noleggio a scafo nudo/noleggio skipper) sia stato specificatamente concordato con l’Assicuratore in anticipo; 4.2. le richieste di risarcimento per responsabilità civile, se al momento dell’evento che dà luogo alla responsabilità l’imbarcazione: a) è condotta da una persona che non possiede la necessaria licenza richiesta dalle competenti autorità, laddove i doveri dell’Assicuratore verso le altre persone assicurate continuano, e l’Assicurato o il proprietario hanno ragionevoli motivi di credere che l’imbarcazione fosse guidata da una persona non autorizzata; b) partecipa o si allena a gare per motoscafi che comportano unicamente il raggiungimento di elevate velocità; 4.3. le richieste di risarcimento per la responsabilità civile derivanti dall’utilizzo dell’attrezzatura per immersioni subacquee, se la persona che utilizza detta attrezzatura non è in possesso di idoneo brevetto; 4.4. le richieste di risarcimento per responsabilità civile dell’Assicurato o dell’armatore nei confronti delle persone egualmente assicurate ai sensi delle presente polizza; 4.5. le richieste di risarcimento per la responsabilità civile fra persone egualmente assicurate ai sensi della presente polizza inerenti ai danni materiali inferiori a € 150,00. Ciò si applica anche alle richieste di risarcimento per responsabilità civile promosse dalle persone egualmente assicurate ai sensi della presente polizza nei confronti dell’Assicurato o dell’armatore; 4.6. le richieste di risarcimento per responsabilità assunte in base ad un impegno contrattuale o extra contrattuale che superano il limite della responsabilità civile; 4.7. le richieste di risarcimento per responsabilità civile per un risarcimento di natura sanzionatoria, in particolare i Danni Punitivi; 4.8. le richieste di risarcimento per responsabilità civile derivanti in particolare da incidenti sul lavoro, promossi dai membri dell’equipaggio impiegati sull’imbarcazione nei confronti dell’Assicurato o dell’armatore. Tuttavia, i diritti di regresso da parte delle assicurazioni sociali sono coperti in conformità alle presenti condizioni e termini; 4.9. le richieste di risarcimento per responsabilità civile derivanti da inquinamento delle acque, come indicato nell’art. 1.1.1.a), se detto inquinamento è causato dall’emissione o dallo scarico di sostanze dannose nelle acque o da qualsiasi azione intenzionale che le inquini, dallo sgocciolamento o dalla fuoriuscita di olio o altri liquidi dai tappi dei serbatoi, dagli ingranaggi o macchine dell’imbarcazione in funzione dell’imbarcazione e del tender, da violazione intenzionale delle leggi, regolamenti e direttive ufficiali a salvaguardia dell’acqua come pure le richieste di risarcimento derivanti da guerre, insurrezioni civili o sommosse, atti emanati da autorità pubbliche o terremoti; 4.10. le richieste di risarcimento da parte di tutte le persone che hanno intenzionalmente o illecitamente causato danni a terzi. In tutti i casi in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice, l’Assicuratore eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste da questo articolo. 5. Stato legale delle persone soggette a copertura assicurativa Gli obblighi dell’Assicurato definiti nelle presenti clausole si applicano anche alle persone egualmente assicurate ai sensi della polizza come da art. 1.1.2. L’Assicurato e le persone egualmente assicurate ai sensi della polizza devono osservare gli obblighi di cui alla presente polizza. 6. Disposizioni Finali Per quanto non espressamente previsto dalle Condizioni di Responsabilità Civile Pantaenius (CRCP) si rimanda alle Condizioni Generali Pantaenius (CGP).