CONDIZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PANTAENIUS (CRCP)

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CONDIZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PANTAENIUS (CRCP)
CONDIZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PANTAENIUS (CRCP)
17.11016/EU/0413
1. Copertura assicurativa
1.1.1. Copertura di base
a)
Il contratto di assicurazione di responsabilità civile
copre, in conformità al D. L.vo 7 settembre 2005,
n. 209 Codice delle assicurazioni private (Titolo X
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed
i natanti) e successive modifiche ed integrazioni, i
rischi della responsabilità civile per i quali è
obbligatoria
l’assicurazione
nonché
la
responsabilità dell’assicurato verso terzi in caso di
danni fisici, materiali o patrimoniali conseguenti
alla proprietà o all’utilizzo dell’imbarcazione
indicata in polizza.
La presente assicurazione copre in particolare: la
responsabilità civile derivante dalla proprietà o
dall’utilizzo
dei
tenders
di
pertinenza
dell’imbarcazione, di attrezzature per sport
acquatici o immersioni subacquee, di pertinenza
dell’imbarcazione, la responsabilità civile derivante
dalla pratica dello sci nautico o del paracadutismo
ascensionale, la responsabilità civile derivante
dalle
conseguenze
dirette
o
indirette
dell’inquinamento accidentale delle acque e delle
falde acquifere, la responsabilità civile derivante
dai danni occorsi agli appaltatori e agli operai
nello svolgimento dei lavori sull’imbarcazione.
b)
La polizza garantisce inoltre i costi per ricerca e
salvataggio derivanti dall’attivazione involontaria
di misure di soccorso e di emergenza quali EPIRB
o GMDSS, quando non esiste situazione di
emergenza, purché gli stessi costi non
possano essere recuperati altrimenti.
tenders, non indicati nella presente polizza, che
l’Assicurato abbia noleggiato o preso in prestito per uso
personale e che siano sotto la sua responsabilità in
qualità di skipper (assicurazione per responsabilità civile
dello skipper).
1.2.2. L’assicurazione per responsabilità civile dello
skipper garantirà anche la copertura per la responsabilità
civile derivante da danni occorsi all’imbarcazione
noleggiata o presa in prestito, alle sue dotazioni,
pertinenze
e
accessori,
che
siano
direttamente
conseguenti a colpa grave dell’Assicurato o delle persone
egualmente assicurate ai sensi della presente polizza. In
questa ipotesi, la franchigia prevista sarà di
€ 2.500,00.
1.2.3. L’assicurazione per la responsabilità civile
dello skipper riconoscerà l’indennizzo solo per
quella parte di perdita, danno o responsabilità che
non sia coperta da altra polizza ed in particolare da
qualsiasi
polizza
relativa
all’imbarcazione
noleggiata
o
presa
in
prestito
(copertura
assicurativa supplementare per responsabilità
civile dello skipper).
2. Ambito territoriale della copertura assicurativa
La copertura assicurativa
navigazione seguente:
-
1.1.2. Sono soggetti a copertura assicurativa:
a)
l’Assicurato, intendendosi per tale il soggetto
indicato nel frontespizio di polizza - “slip”, nonché
qualsiasi persona che abbia al momento
dell’evento il controllo dell’unità con il consenso
dell’Assicurato;
b)
l'armatore,
il
proprietario,
l’usufruttuario,
l’acquirente con patto di riservato dominio e il
locatario in caso di locazione finanziaria (anche se
non sono l’Assicurato);
c)
lo skipper e i membri dell’equipaggio, come pure
qualsiasi altra persona che sia ospite a bordo
dell’imbarcazione con il consenso dell’armatore o
dell’Assicurato;
d)
qualsiasi
persona
che,
con
il
consenso
dell'armatore o dell'Assicurato, utilizzi i tenders
indicati in polizza o le attrezzature per sport
acquatici o per immersioni subacquee di
pertinenza dell'imbarcazione;
e)
gli sciatori nautici o paracadutisti ascensionali
trainati dall’imbarcazione o dai suoi tenders; la
presente copertura assicurativa si applicherà
esclusivamente qualora il rischio non sia
coperto
da
altra
polizza
(copertura
assicurativa sussidiaria).
1.2.
Copertura
assicurativa
supplementare
responsabilità civile dello skipper:
per
1.2.1. La copertura assicurativa di cui al punto I n. 1 è
estesa anche all’Assicurato, se persona fisica, ed ai
membri del suo equipaggio in qualità di persone
egualmente assicurate, per la responsabilità civile
derivante dall’utilizzo di qualsiasi imbarcazione, inclusi
ha
effetto
nella
zona
di
Se l’assicurato ha sottoscritto anche la polizza Corpi
Yacht Pantaenius quella dell’art. 2.1 delle condizioni
corpi yacht Pantaenius (CCYP)
Negli altri casi quella riportata nelle condizioni
particolari della polizza di Responsabilità Civile
Pantaenius (CRCP)
3. Estensione della copertura assicurativa
3.1.
L’obbligazione
dell’Assicuratore
include
la
valutazione delle cause della responsabilità, la difesa da
richieste di risarcimento infondate e la liquidazione degli
indennizzi inerenti ai danni accertati in forza di sentenza
esecutiva di un Tribunale, o definiti con una transazione
promossa
o
autorizzata
dall’Assicuratore
ovvero
riconosciuti e approvati dall’Assicuratore.
3.2. L’Assicuratore è autorizzato a definire e/o a
difendersi dalle richieste di risarcimento come
indicati all’art. 3.1 per conto dell’Assicurato o delle
persone egualmente assicurate ai sensi della
polizza. Nel caso in cui la persona assicurata
impedisca la definizione di una controversia che
l'Assicuratore ha intenzione di definire con il
riconoscimento,
il
pagamento
o
l’accordo,
l’Assicuratore non sarà responsabile delle ulteriori
spese inerenti alla controversia, ivi inclusi interessi
e costi.
3.3. Il massimale garantito dall’Assicuratore per
ogni sinistro è costituito dalle somme indicate nella
polizza. Più richieste di risarcimento inerenti al
medesimo evento dovranno essere considerate un
unico sinistro. I costi sostenuti dall’Assicuratore, ivi
inclusi costi e spese per evitare o diminuire il danno, non
saranno dedotti dalle somme indicate nella polizza.
Queste condizioni non si applicano a tutte le
richieste di risarcimento per responsabilità civile
Pantaenius GmbH & Co. KG  Grosser Grasbrook 10  20457 Hambourg  Allemagne
Succursale de Monaco  34, quai Jean-Charles Rey  98000 Monaco  Tel. +377 97 70 12 00  Fax +377 97 70 12 07
www.pantaenius.it  [email protected]
soggette alla legge americana o canadese,
indipendentemente dalla giurisdizione. In questo
caso nei massimali indicati nella polizza sono da
intendersi inclusi tutti i costi e le spese derivanti
dal sinistro (spese peritali, legali, condanne
giudiziarie,
etc.).
Il
massimale
globale
suscettibile di essere rimborsato per l’insieme dei
sinistri avvenuti nel periodo annuale di copertura
si eleva al doppio dell’ammontare della garanzia.
3.4. Nel caso in cui l’imbarcazione assicurata venga
sequestrata in conseguenza di una richiesta di
risarcimento coperta dalle presenti condizioni, l’obbligo
di provvedere al risarcimento si estende anche al
provvedimento
di
deposito
di
una
garanzia
ufficialmente o legalmente stabilita e/o concordata fino
all’ammontare massimo di € 100.000,00.
4. ESCLUSIONI
Sono escluse dalla copertura assicurativa:
4.1. le richieste di risarcimento per responsabilità
civile se al momento dell’evento che dà luogo alla
responsabilità, l’imbarcazione è usata a scopi
diversi da quelli sportivi o di piacere (incluso
l’intrattenimento aziendale), a meno che tale
altro uso (es. noleggio a scafo nudo/noleggio
skipper) sia stato specificatamente concordato
con l’Assicuratore in anticipo;
4.2. le richieste di risarcimento per responsabilità
civile, se al momento dell’evento che dà luogo
alla responsabilità l’imbarcazione:
a) è condotta da una persona che non possiede
la
necessaria
licenza
richiesta
dalle
competenti
autorità,
laddove
i
doveri
dell’Assicuratore verso le altre persone
assicurate continuano, e l’Assicurato o il
proprietario hanno ragionevoli motivi di
credere che l’imbarcazione fosse guidata da
una persona non autorizzata;
b) partecipa o si allena a gare per motoscafi che
comportano unicamente il raggiungimento di
elevate velocità;
4.3.
le
richieste
di
risarcimento
per
la
responsabilità
civile
derivanti
dall’utilizzo
dell’attrezzatura per immersioni subacquee, se la
persona che utilizza detta attrezzatura non è in
possesso di idoneo brevetto;
4.4. le richieste di risarcimento per responsabilità
civile dell’Assicurato o dell’armatore nei confronti
delle persone egualmente assicurate ai sensi
delle presente polizza;
4.5.
le
richieste
di
risarcimento
per
la
responsabilità civile fra persone egualmente
assicurate ai sensi della presente polizza inerenti
ai danni materiali inferiori a € 150,00. Ciò si
applica anche alle richieste di risarcimento per
responsabilità civile promosse dalle persone
egualmente assicurate ai sensi della presente
polizza
nei
confronti
dell’Assicurato
o
dell’armatore;
4.6. le richieste di risarcimento per responsabilità
assunte in base ad un impegno contrattuale o
extra contrattuale che superano il limite della
responsabilità civile;
4.7. le richieste di risarcimento per responsabilità
civile per un risarcimento di natura sanzionatoria,
in particolare i Danni Punitivi;
4.8. le richieste di risarcimento per responsabilità
civile derivanti in particolare da incidenti sul
lavoro, promossi dai membri dell’equipaggio
impiegati
sull’imbarcazione
nei
confronti
dell’Assicurato o dell’armatore. Tuttavia, i diritti di
regresso da parte delle assicurazioni sociali sono
coperti in conformità alle presenti condizioni e
termini;
4.9. le richieste di risarcimento per responsabilità
civile derivanti da inquinamento delle acque, come
indicato nell’art. 1.1.1.a), se detto inquinamento è
causato dall’emissione o dallo scarico di sostanze
dannose nelle acque o da qualsiasi azione
intenzionale che le inquini, dallo sgocciolamento o
dalla fuoriuscita di olio o altri liquidi dai tappi dei
serbatoi,
dagli
ingranaggi
o
macchine
dell’imbarcazione in funzione dell’imbarcazione e
del tender, da violazione intenzionale delle leggi,
regolamenti e direttive ufficiali a salvaguardia
dell’acqua come pure le richieste di risarcimento
derivanti da guerre, insurrezioni civili o sommosse,
atti emanati da autorità pubbliche o terremoti;
4.10. le richieste di risarcimento da parte di tutte le
persone che hanno intenzionalmente o illecitamente causato danni a terzi.
In tutti i casi in cui sia applicabile l’art. 144 del
Codice, l’Assicuratore eserciterà diritto di rivalsa
per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in
conseguenza
dell’inopponibilità
di
eccezioni
previste da questo articolo.
5. Stato legale delle persone soggette a copertura
assicurativa
Gli obblighi dell’Assicurato definiti nelle presenti
clausole
si
applicano
anche
alle
persone
egualmente assicurate ai sensi della polizza come
da art. 1.1.2. L’Assicurato e le persone egualmente
assicurate ai sensi della polizza devono osservare
gli obblighi di cui alla presente polizza.
6. Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente previsto dalle Condizioni
di Responsabilità Civile Pantaenius (CRCP) si rimanda alle
Condizioni Generali Pantaenius (CGP).