ITA - KSA Screen template - Università degli Studi della Basilicata

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ITA - KSA Screen template - Università degli Studi della Basilicata
Seminario sul tema
Il contratto di acquisto di
partecipazioni societarie
discusso da
Francesco Salerno
Potenza, 14 maggio 2015
Università degli Studi della Basilicata
Il contratto di acquisto di partecipazioni sociali
Con il contratto di acquisto di partecipazioni sociali (in seguito anche solo
"CONTRATTO") le parti di un'operazione di vendita di azioni o di quote di una
società perfezionano il proprio accordo di trasferimento della partecipazione
definendone le condizioni
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indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.
1
Le fasi che possono precedere il Contratto e (successivo o contestuale)
formale trasferimento
Il Contratto di trasferimento di partecipazioni sociali (se pur non necessariamente) è solitamente
proceduto da talune altre fasi. E' inoltre seguito dalle formalità di trasferimento della
partecipazione (c.d. closing, che può anche avvenire contestualmente al perfezionamento del
Contratto)
Lettera
d’intenti
Due
diligence
Contratto
preliminare
Contratto
definitivo
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Closing
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Le fasi che possono precedere il Contratto
Lettera di intenti
Lettera
di intenti
Due
diligence
Contratto
preliminare
Contratto
definitivo
Closing

Strumento precontrattuale: definisce gli accordi tra le parti sulla conduzione delle
trattative, le caratteristiche e il perimetro dell’operazione.

Rappresenta il collegamento tra fase la fase verbale della negoziazione e la sottoscrizione
di un vero e proprio documento contrattuale.

Di norma, non ha carattere vincolante.

Se non costituiscono oggetto di separati accordi, la lettera d’intenti contiene anche
previsioni di carattere vincolante, quali clausole di:
Dalla lettera d’intenti non sorge l’obbligo
per le parti di giungere alla stipulazione
del contratto di acquisizione.
 confidenzialità;
 esclusiva.
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Le fasi che possono precedere il Contratto
Due diligence (1/4)
Lettera
d’intenti
Due
diligence
Contratto
preliminare
Contratto
definitivo
Closing

Indagine volta alla conoscenza della target, focalizzata sulla rilevazione di punti di forza e di
debolezza della società e, in particolare, di eventuali rischi che potrebbero compromettere
la creazione di valore per l'investitore.

Attività di raccolta e studio della documentazione nonché di verifica delle informazioni
relative alla target da parte degli advisor dell’acquirente (buy-side due diligence) o del
venditore (sell-side due diligence) o degli altri soggetti interessati all’operazione.

È indispensabile ai fini della redazione del contratto di compravendita, per quanto riguarda
la definizione di:
 dichiarazioni e garanzie;
 disclosure schedules;
 obblighi di indennizzo.
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.
Le fasi che possono precedere il Contratto
Due diligence (3/4)
Lettera
d’intenti

Due
diligence
Contratto
preliminare
Contratto
definitivo
Closing
L’attività di due diligence rileva per:
 l’Acquirente, che potrà:
 ottenere una fotografia aggiornata
della situazione della target;
 raccogliere eventuali elementi di
criticità per (ri)negoziare e pattuire
con il venditore il prezzo (determinato
e/o determinabile) e l’inserimento di:
• eventuali condizioni all’acquisto;
• specifiche rappresentazioni e
garanzie nel contratto di
acquisizione.

il Venditore, che potrà:
 fornire ai potenziali acquirenti molteplici
informazioni in modo da aumentare le
proprie chance di ottenere una pluralità
di offerte di acquisto.
 evitare eventuali future contestazioni o
azioni legali portando a conoscenza
dell’acquirente le situazioni, i rapporti e
le caratteristiche dei beni, direttamente
o indirettamente, oggetto del contratto;
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Le fasi che possono precedere il Contratto
Due diligence (4/4)
Lettera
d’intenti
Due
diligence
Contratto
preliminare
Contratto
definitivo
Closing
Al termine dell’attività di due diligence
 Exceptions only Report;
Redazione del Due Diligence Report
Evidenza dei principali
aspetti rilevati all’esito
della due diligence.
 Report completo.
(in base alle richieste del cliente)
e dell’Executive Summary
Consegnati al cliente e/o
ad altri soggetti.
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Le fasi che possono precedere il Contratto
Contratto preliminare (1/2)
Lettera
d’intenti
Due
diligence
Contratto
preliminare
Contratto
definitivo
Closing

Contratto ad effetti obbligatori, dal quale sorge l’obbligazione di concludere il successivo
contratto definitivo (del quale deve contenere tutti gli elementi essenziali).

Consente alle parti di:
 vincolarsi immediatamente alla conclusione dell’accordo, rinviando l’integrazione di
aspetti secondari del contratto definitivo;
 ovviare all’impossibilità di prevedere tutti gli elementi del contratto definitivo ovvero di
ottenere eventuali autorizzazioni e/o finanziamenti per la realizzazione dell’operazione.
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Le fasi che possono precedere il Contratto
Contratto preliminare (2/2)
Lettera
d’intenti

Due
diligence
Contratto
preliminare
Contratto
definitivo
Closing
Spesso il contratto preliminare non si limita a contenere l’obbligazione di concludere il
contratto definitivo e i suoi elementi essenziali, ma disciplina ogni aspetto relativo
all’operazione, senza che siano necessarie ulteriori integrazioni/contrattazioni.
Difficoltà di distinzione dal contratto definitivo
Criteri interpretativi:
Effettiva intenzione delle parti

Completezza del contenuto
Nella prassi è inoltre frequente che venga definito “preliminare” un contratto definitivo ad
effetti differiti ad un momento successivo alla sottoscrizione.
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Il Contratto di trasferimento
Lettera
d’intenti
Due
diligence
Contratto
preliminare
Contratto
definitivo
Closing
 Vedasi infra
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La fase successiva al Contratto
Closing (1/2)
Lettera
d’intenti

Due
diligence
Contratto
preliminare
Contratto
definitivo
Closing
Fase finale del processo di acquisizione caratterizzata da:
 esecuzione delle formalità necessarie per l’effettivo trasferimento della titolarità
giuridica delle partecipazioni sociali;
 svolgimento di altre attività (ad esempio, la sottoscrizione di accordi ancillari).

Il closing può essere:
 contestuale alla sottoscrizione del contratto definitivo;
 differito ad un momento successivo (ad esempio, quando sono previste delle
condizioni sospensive).
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Fasi del procedimento di trasferimento di partecipazioni sociali
Closing (2/2)
Lettera
d’intenti
Due
diligence
Contratto
preliminare
Contratto
definitivo
Closing
Attività principali

Adempimento delle formalità per il trasferimento delle partecipazioni:
AZIONI
girata autenticata da notaio (o altre forme di trasferimento)
+ iscrizione a libro soci (art. 2355 c.c.).
QUOTE
contratto autenticato da notaio
+ deposito presso il Registro delle Imprese (art. 2470 c.c.).
Attività eventuali

Stipula o perfezionamento di altre pattuizioni ancillari (e.g. sottoscrizione di patti
parasociali, accordi con il management, contratti di locazione, consegna di garanzie
bancarie a garanzia di obblighi di indennizzo).

Sostituzione dei membri degli organi sociali.
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Il Contratto

Struttura del contratto di acquisizione

Premesse, definizioni ed oggetto del contratto

Determinazione del prezzo e aggiustamento

Condizioni sospensive/risolutive

Gestione dell’interim period

Dichiarazioni e garanzie

Clausola di indennizzo

Non concorrenza
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Il Contratto
Una possibile struttura del contratto di acquisizione
Premesse
Definizioni
Oggetto del contratto
Determinazione del prezzo e aggiustamento
Condizioni sospensive/risolutive
Gestione dell’interim period
Dichiarazioni e garanzie
Indennizzo
Obblighi successivi al closing (obbligo di non concorrenza)
Disposizioni finali
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Il Contratto
Premesse, definizioni e oggetto del contratto
 Identificano le parti e le rispettive attività.
Premesse
 Descrivono il contesto in cui sono avvenute le trattative.
 Manifestano le intenzioni delle parti e i risultati da raggiungere.
 Identificano puntualmente il significato di alcuni elementi o
termini ricorrenti nel contratto.
Definizioni
 Consentono di evitare ripetizioni nel testo rinviando al concetto
definito.
 Eliminano l’incertezza derivante da significati ambigui attribuibili a
termini chiave del contratto.
Oggetto del
contratto
 Trasferimento di partecipazioni sociali contro il pagamento del
prezzo.
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Il Contratto
Determinazione del prezzo e aggiustamento (1/4)
 determinato;
Il prezzo può essere
 determinabile;
 in parte determinato e in parte
determinabile (l’earn out).
Il prezzo si determina in base alla presenza o meno di
 criticità, scoperte durante la fase di due diligence, che possono avere un impatto sulla
futura performance della target.
 rischi/eventi che possono influenzare negativamente la struttura patrimoniale e finanziaria
della target.
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Il Contratto
Determinazione del prezzo e aggiustamento (2/4)
Prezzo determinato


Le parti stabiliscono che il prezzo è fisso e
non soggetto ad aggiustamento.
Caratteristiche:
 il contratto contiene dichiarazioni e garanzie, obblighi interinali e un meccanismo
di indennizzo in capo al venditore più gravose rispetto alla normale prassi.

Vantaggi:
 maggiore semplicità della documentazione contrattuale e rapidità dell’operazione;
 eliminazione del rischio di aggiustamenti del prezzo in favore di una o dell’altra parte.
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Il Contratto
Determinazione del prezzo e aggiustamento (3/4)

Nel corso delle trattative le parti pervengono alla
definizione di un prezzo provvisorio riferito ad
uno o più parametri determinati (ad esempio,
situazione patrimoniale, EBITDA, PFN, tutti a
una certa data anteriore al signing o al closing).

Successivamente al closing, l’acquirente opera
una verifica dei valori utilizzati per la
determinazione del prezzo provvisorio,
eseguita applicando regole, criteri ed elementi
indicati dalle parti nel contratto.

All’esito della verifica, il prezzo viene rettificato,
secondo il meccanismo definito in contratto, in
favore dell’acquirente o del venditore (nella
prassi è frequente prevedere un aggiustamento
esclusivamente a favore dell’acquirente).
Prezzo determinabile
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Il Contratto
Determinazione del prezzo e aggiustamento (4/4)
Prezzo in parte
determinato e in
parte determinabile

Differisce (e ‘spalma’ su più esercizi) il
pagamento di una porzione del prezzo al
venditore, a condizione che la target
raggiunga determinati
obiettivi
(i.e.
raggiungimento di certi parametri di
performance economica) nel periodo
successivo al closing.
Clausola di earn-out

L’acquirente riduce il rischio di pagare un
prezzo eccessivo e si protegge in caso di
performance negative della target.

Il venditore viene premiato nel caso di
performance
positive
della
target,
beneficiando
delle
sinergie
post
acquisizione.
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Il Contratto
Dichiarazioni e garanzie (1/12 )
Perché è necessario inserire nel contratto di acquisizione di partecipazioni
societarie espresse clausole di dichiarazioni e garanzie (c.d. R&W) circa le
caratteristiche delle partecipazioni compravendute e la consistenza del
patrimonio sociale della target?

Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie
solamente le partecipazioni trasferite
ha per oggetto immediato
NON

il patrimonio sociale della target, oggetto mediato del contratto.
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Il Contratto
Dichiarazioni e garanzie (2/12)

Pertanto, in assenza di inserimento nel contratto di espresse R&W, l’acquirente è
tutelato:

SOLO IN ALCUNI CASI, tra cui:
 il venditore si dimostri non titolare delle partecipazioni;
 le partecipazioni si rivelino gravate da pegni di cui l’acquirente non era a
conoscenza;
 il venditore subisca l’evizione da parte di terzi legittimati.

ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE I RIMEDI PREVISTI PER LEGGE:
 risoluzione/annullamento del contratto e risarcimento del danno.

CON IL RISCHIO DEGLI STRINGENTI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE:
 denuncia del vizio entro 8 giorni dalla scoperta;
 prescrizione della relativa azione in 1 anno dal closing (art. 1495 c.c.).
In caso di scoperta post-closing di eventi negativi che colpiscono il
patrimonio sociale o attività comunque pregiudizievoli degli interessi della
target, l’acquirente avrebbe difficoltà ad invocare tutela.
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20
Il Contratto
Dichiarazioni e garanzie (3/12)
Al contrario, la predisposizione di espresse e puntuali R&W realizza:

un adeguato strumento di tutela per le ipotesi in cui la consistenza patrimoniale della
target si dimostri, post closing, diversa da quella su cui l’acquirente aveva fatto
affidamento al momento della sottoscrizione del contratto.

le «warranties» si riferiscono a promesse con riguardo ad eventi futuri;

le «representations» si riferiscono esclusivamente a situazioni esistenti al momento in
cui queste vengono pronunciate;
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21
Il Contratto
Dichiarazioni e garanzie (4/12)
Con le R&W:

il venditore assume la responsabilità per la corrispondenza al vero delle
dichiarazioni rese;

il venditore si fa carico di un obbligo di garanzia;

l’acquirente ha diritto ad essere indennizzato per eventuali violazioni delle R&W

il venditore fornisce all’acquirente sia una rappresentazione - assumendosene la
responsabilità – circa la titolarità delle partecipazioni compravendute (cd. «legal
warranties») che un'informativa completa circa la situazione economica-finanziaria e
patrimoniale, l’assenza di violazioni di legge o inadempimenti contrattuali relativamente
alle società target (cd. «business warranties»).
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Il Contratto
Dichiarazioni e garanzie (5/12)
R&W
Business Warranties
Legal Warranties
(sul patrimonio e sulle
caratteristiche dei beni della
target)
 Sulle caratteristiche della
target:
 regolare costituzione e
good standing.
 Sulle
caratteristiche
delle partecipazioni:





esistenza del titolo;
piena proprietà;
liberazione integrale;
libera trasferibilità;
percentuale
di
capitale
sociale
rappresentata.
Sintetiche:
Analitiche
 sul bilancio;
 sulla sussistenza di un
determinato patrimonio
netto.
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23
Il contratto
Dichiarazioni e garanzie (6/12)

Esempi di alcune principali garanzie analitiche
TIPOLOGIA
CREDITI
MAGAZZINO
BENI SOCIALI
RISCHI PER L’ACQUIRENTE
GARANZIE FORNITE DAL VENDITORE
 Inesistenza dei crediti.
 Insolvibilità del creditore.
 Adeguatezza del fondo rischi iscritto
a bilancio.
 Quantificazione delle scorte.
 Che
le
scorte
rimangano
invendute.
 Criterio di stima utilizzato.
 Vendibilità delle scorte ad un certo
prezzo.
 Evizione.
 Esistenza di vincoli o diritti altrui.
 Condizione dei beni.
 Piena proprietà e libera disponibilità.
 Assenza di vincoli.
 Rispondenza alla normativa di
sicurezza.
 Idoneità all’uso e condizioni di buon
funzionamento.
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24
Il contratto
Dichiarazioni e garanzie (7/12)
(segue)
TIPOLOGIA
FISCALI E
PREVIDENZIALI
LAVORISTICHE
ECOLOGICHE
RISCHI PER L’ACQUIRENTE
GARANZIE FORNITE DAL VENDITORE
 Mancato
assolvimento
degli
obblighi fiscali e previdenziali (e
correlate sanzioni).
 Regolare adempimento di detti
obblighi.
 Esistenza di fondi sufficienti a
bilancio.
 Azioni giudiziarie dei lavoratori.
 Regolare adempimento degli obblighi
inerenti i rapporti di lavoro.
 Esistenza di fondi sufficienti a
bilancio (es. TFR).
 Accertamento di violazioni della
normativa
ambientale
(provvedimenti amministrativi e
azioni risarcitorie).
 Inesistenza di contestazioni e di
violazioni.
 Rispetto della normativa ambientale.
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25
Il contratto
Dichiarazioni e garanzie (8/12)
(segue)
TIPOLOGIA
RISCHI PER L’ACQUIRENTE
GARANZIE FORNITE DAL VENDITORE
CONTRATTI
 Invalidità, inefficacia.
 Condizioni contrattuali.
 Esistenza di clausole di c.d.
change of control.
 Inesistenza di inadempimenti
della società o della controparte.
 Validità, efficacia.
 Conclusione “a condizioni di mercato”.
 Inesistenza
di
clausole
o
comportamenti che diano motivo di
scioglimento.
CONTENZIOSO
 Condanna della società al
pagamento di somme di denaro.
 Inesistenza di contestazioni o azioni
giudiziarie.
 Iscrizione in bilancio di fondi sufficienti
a coprire il rischio di soccombenza.
GESTIONE
INTERINALE
 Alterazioni del valore della
società tra la data della
situazione
patrimoniale
di
riferimento ed il preliminare e tra
il preliminare ed il closing.
 Attività della società nei limiti
dell’ordinaria gestione.
 Nessuna operazione di straordinaria
amministrazione senza il consenso
dell’acquirente.
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26
Il contratto
Dichiarazioni e garanzie (9/12)
PROBLEMA

Secondo un’opinione giurisprudenziale, le R&W NON sono garanzie autonome, bensì sono
qualità promesse delle partecipazioni compravendute. La conseguenza pratica è che,
aderendo a tale opinione, le R&W si prescrivono nel termine (inderogabile) di un anno
dal closing.
L’acquirente decade dal diritto di chiedere indennizzi per
eventuali violazioni delle R&W scoperti dopo 1 anno dal closing.
POSSIBILI SOLUZIONI

Specificare nel contratto che alle R&W si applica ESCLUSIVAMENTE la disciplina del
contratto, con esclusione di quella prevista dal codice civile.

Inserire una clausola compromissoria (demandando alla competenza esclusiva di un
collegio arbitrale la decisione su eventuali controversie in materia di violazione di R&W).

Sottoporre le R&W e la clausola di indennizzo ad una legge diversa da quella italiana.
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27
Il Contratto
Dichiarazioni e garanzie (10/12)
Approfondimento del problema
Gli artt. 1490 ss. disciplinano la garanzia dovuta dal venditore per i vizi della cosa venduta
Ad esempio:
l'art. 1490 c.c. prevede che:
<<Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano
inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
[omissis]
l'art. 1495 c.c. prevede che:
<<Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto
giorni dalla scoperta salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge
[Omissis]
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna [omissis]
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Il Contratto
Dichiarazioni e garanzie (11/12)
La sentenza del 24 luglio 2014 n. 16963
Da ultimo questa sentenza ha affrontato la questione dell'applicabilità o meno della disciplina
degli art. 1490 -1497 c.c. alle cessioni di partecipazioni sociali facendo notare che:
 nella cessione di azioni o quote di società, oggetto della vendita, sono le partecipazioni
sociali e non i beni sociali costituenti il patrimonio della società;
 la titolarità delle partecipazioni sociale non conferisce al proprietario di esse anche la
titolarità (proquota) dei beni sociali
 i beni costituenti il patrimonio sociale appartengono alla società quale ente dotato di distinta
autonomia giuridica rispetto ai soci
 «La consistenza patrimoniale della società garantita non integra qualità promesse dei beni
venduti (Ie partecipazioni), tenuto conto che, ai sensi dell' art. 1497 c.c., tali sono quelle che
attengono alla struttura materiale, alla funzionalità o anche alla mancanza di attributi
giuridici della cosa venduta»;
 La corrispondenza o meno del valore del bene venduto al prezzo pattuito non attiene alle
qualità intriseche previste all' art. 1497 c.c.
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Il Contratto
Dichiarazioni e garanzie (12/12)
Conclusioni:
 inapplicabilità nelle cessioni di partecipazioni sociali delle garanzia legali previste dagli artt.
1490 - 1497 c.c. che concernono solo i vizi e le qualità intrinseche alla cosa venduta, quali
esistenti e verificabili al momento della conclusione del contratto;
 peraltro, I' art. 1497 c.c. postula che Ie difformità tra Ie qualità promesse e Ie caratteristiche
effettive del bene venduto si manifestino in un ragionevole lasso di tempo. Ne consegue che
"sono insussistenti i presupposti della disciplina codicistica quando si tratti di garanzia fornita
per Ie sopravvenienze passive della società che ( ... ) si potranno manifestare anche a
distanza di anni, senza alle I' acquirente ne avesse potuto avere conoscenza prima"
 «Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a
tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad
oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497
cod. civ., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della
conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta
clausola, non è soggetto alia prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 cod. civ., bensì alia
prescrizione ordinaria decennale».
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Il Contratto
Condizioni sospensive/risolutive (1/4)

Il contratto può subordinare il closing dell’operazione all’avveramento di uno o più eventi
futuri. Ad esempio:
Antitrust
clearance
MAC
(material adverse
change) clause
Veridicità delle
dichiarazioni e
garanzie
alla data del closing
Ottenimento di waiver
(e.g. in presenza di
clausole di change of
control)
Solitamente prevista
una long stop date
entro la quale la
clearance deve essere
ottenuta.

Vengono solitamente convenute nell’interesse esclusivo di uno solo dei
contraenti, il quale sarà quindi libero di:
 rinunciarvi;
 risolvere il contratto qualora una o più condizioni non si siano avverate.
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31
Il Contratto
Condizioni sospensive/risolutive (2/4)
L’autorizzazione antitrust

La condizione relativa alla antitrust clearance è connessa all’eventuale necessità che
l’operazione sia soggetta alla preventiva comunicazione e autorizzazione da parte
dell’autorità antitrust competente.

Sono vietate le concentrazioni che comportino costituzione/rafforzamento di posizione
dominante sul mercato europeo o nazionale tale da eliminare/ridurre in modo sostanziale e
durevole la concorrenza (Regolamento CEE n. 139/2004 e, sul piano nazionale, la legge 10 ottobre 1990, n. 287).

Obbligo comunicazione operazione a AGCM o Commissione Europea a seconda delle
dimensioni dell’operazione, i.e. al superamento di determinate soglie di fatturato nazionale
e comunitario (a seconda dei casi) della target o del gruppo a cui appartiene l’acquirente.
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32
Il Contratto
Condizioni sospensive/risolutive (3/4)

Nella maggior parte dei casi, la comunicazione alle autorità garanti della concorrenza viene
predisposta e gestita dal possibile acquirente.

Il rischio relativo all’ottenimento dell’autorizzazione antitrust può essere diversamente
“bilanciato” tra acquirente e venditore.
Distribuzione rischio autorizzazione antitrust
A carico del venditore:
l’esecuzione del contratto
l’esecuzione del contratto
resta sospesa (condizione
resta sospesa (condizione
sospensiva) fino a quando
sospensiva) fino a quando
non intervenga l’(eventuale)
non intervenga l’(eventuale)
autorizzazione
dell’autorità
autorizzazione
dell’autorità
antitrust.
antitrust.
Tra venditore e acquirente:
l’esecuzione del contratto resta
sospesa (condizione sospensiva)
fino a quando non intervenga
l’(eventuale)
autorizzazione
dell’autorità antitrust, con obbligo
per acquirente di accettare le
eventuali
condizioni
imposte
dall’autorità, purché le stesse non
abbiano un effetto negativo,
sostanziale e concreto.
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A carico dell’acquirente
(possibile in caso di antitrust
:
l’acquisto nazionale)
delle partecipazioni
si
l’acquisto
delle
partecipazioni
si
realizza prima dell’ottenimento
realizza
prima dell’ottenimento
dell’autorizzazione
antitrust, con
dell’autorizzazione
antitrust, con
l’obbligo
dell’acquirente
di
l’obbligo
dell’acquirente
di
accettare eventuali condizioni
accettare
eventuali condizioni
imposte dall’autorità
(compresi
imposte
dall’autorità
(compresi
eventuali obblighi di dismissione)
eventuali obblighi di dismissione)
33
Il Contratto
Condizioni sospensive/risolutive (4/4)
Material adverse change (c.d. MAC)

La clausola consente alle parti di allocare in capo al venditore il rischio di un eventuale
mutamento significativo delle situazioni di fatto o di diritto relative alla target nel periodo tra il
signing e il closing che, se avverate prima del signing, avrebbero determinato la volontà
dell’acquirente di non procedere al completamento dell’operazione.

E’ importante inserire una esatta definizione di MAC, al fine di definire la soglia di
“materiality” che fa scattare il diritto dell’acquirente a non procedere al closing. Sul punto vi
sono due interessi/tensioni opposte:
Acquirente
Venditore

esclusione delle “industry/market MAC”; e

inclusione nel concetto di MAC solo di determinati e
specifici eventi relativi al core business della target.

esigenza
di
coprire
qualsivoglia
imprevisto/genericamente definito.
evento
(“any matters affecting [or reasonably likely to affect] the
business, operations, liabilities, prospects…”)

Alternative alla MAC come condizione risolutiva:
 price adjustment nel caso di MAC (con arbitratore/perito); o
 garanzia che al closing non sussistono MAC (con diritto all’indennizzo).
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34
Il Contratto
Gestione dell’interim period

Nei casi in cui vi è un (significativo) sfasamento temporale tra signing e closing, per tutelare
l’acquirente da eventuali diminuzioni patrimoniali in capo alla target, vengono inserite
nel contratto clausole che regolano la gestione della target nel periodo intercorrente tra il
signing (o la data del bilancio /situazione patrimoniale di riferimento) e il closing.
Solitamente, tali clausole prevedono:
Diritti dell’acquirente
Obblighi di gestione in capo al venditore
 Obbligo di gestire la target:
- in maniera ordinaria e diligente;
- in linea con la prassi precedente;
- nei limiti dell’ordinary course of business.
 Preventiva autorizzazione di ogni attività che
esuli dagli obblighi imposti al venditore.
 Divieto di:
- distribuire utili o riserve;
- stipulare/sciogliere contratti sopra una determinata
soglia;
- assumere/licenziare/modificare le politiche
retributive;
- porre in essere attività che possano creare una
MAC.
 Diritto di ottenere informazioni, avere
accesso ai libri, alle scritture contabili, agli
atti e/o alle sede/unità operative della target.
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35
Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie
Clausola di indennizzo (1/4)

Il venditore si obbliga a tenere indenne e manlevare l’acquirente in relazione ad ogni
conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare alla target per la non veridicità delle
R&W.
FUNZIONE
Ripristino della situazione patrimoniale della
target – inficiata dalle sopravvenienze passive –
quale era stata rappresentata dal venditore con
la stipula del contratto.
Il venditore è tenuto a versare all’acquirente una
somma pari alla passività emersa.
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36
Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie
Clausola di indennizzo (2/4)

La previsione delle clausole di indennizzo è necessaria perché:

fa scattare l’obbligo di risarcimento anche nell’ipotesi in cui la difformità non sia
imputabile ad un inadempimento del venditore;

il risarcimento degli eventi negativi realizzatisi in capo alla target richiederebbe
altrimenti anche la prova del nesso causale (immediato e diretto) con il danno
dell’acquirente;

rappresenta una forma di tutela economica che si aggiunge a quelle legali;

aiuta parzialmente a risolvere la questione del termine di prescrizione annuale
previsto per legge.
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37
Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie
Clausola di indennizzo (3/4)

Limitazioni all’obbligo di indennizzo:
Temporali
Quantitative
 Diversificazione della durata
delle garanzie (12/24 mesi),
salvo per le garanzie fiscali,
previdenziali, lavoristiche ed
ambientali, la cui durata
viene fatta coincidere con I
termini di prescrizione.
 Franchigia
(threshold/basket),
ovvero una somma determinata o
percentuale (basket amount) al di
sotto della quale tutti i danni
derivanti da inesattezze delle R&W
non
vengono
considerati
(solitamente in misura pari all’1/5%
del valore dell’acquisto).
 Termine di decadenza per la
notice of claim.
 Massimale.

“Oggettive”
 Esclusioni pattuite.
 Inesistenza di un obbligo
di indennizzo per le
passività
già
note
all’acquirente
(tema
negoziale tra venditore e
acquirente).
Garanzia per la soddisfazione degli obblighi di indennizzo: escrow o fideiussione bancaria
escutibile a prima richiesta con durata fino al periodo di efficacia delle garanzie.
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38
Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie
Clausola di indennizzo (4/4)

Quantum dell’indennizzo:


comprende danni diretti e indiretti (danno emergente, lucro cessante e danno da
perdita di chance).
Beneficiario dell’indennizzo:

acquirente;

società;

terzo (es. creditori sociali).
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39
Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie
Non concorrenza

Ratio

Necessità di tutelare l’acquirente delle partecipazioni sociali, al fine di evitare che
venga azzerato l’avviamento, da lui stesso pagato al momento della cessione, a
seguito dell’attività concorrenziale del venditore.
 Attività svolta, sfruttando la notorietà acquisita presso il pubblico durante l’esercizio dell’impresa,
attraverso la costituzione di una nuova azienda al fine di “riprendersi” la clientela dell’impresa le
cui partecipazioni sono state cedute.

Limiti legali:

il patto di non concorrenza non può eccedere 5 anni (con automatica riduzione a
tale termine in caso sia previsto un termine maggiore);

il patto non può, in ogni caso, comportare la preclusione a carico del venditore di
qualsiasi attività di impresa.
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40
Grazie per la cortese attenzione