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SEZIONE
N't
REGGENERALE
REPUBBLICA ITALIANA
N.
18o:t8/t
I
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UOIENZA OEL
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI
ROMA
SEZIONE
1
riunita con l'intervento dei Signori:
30l01l2o12
or.09:30
SENTENZA
tr
SANIARONI
MARIO
Presidsnte
D
CLEMENTE
ALESSANDRO
Relatorc
!
MAUGERI
vtTloRto
Giudice
O+
IL
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D
PRONUNCIAIA lLr
D
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DEPOSITATA IN
SEGNETEBIA IL
1r
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n" 18038/i 1
depositato 2710712011
-
AWETSO INVITO A PAGAIVIENTO N' PROT. 58621201'I
ASSENTE CONT,UNIFICATO
contTo TBIBUNALE AI\4MINISTRATIVo FEGIoNALE DEL LAzIo
.oposto dal rlcorrente:
terzl chiamell in causa:
TRIBUNALE AMMINISTBATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZ. SECONDA C/O AVVOCATURA GENERALE DELLO SIATO
VIA FLAMINIA 189 00196 HOMA RM
pag.
1
l'lA6
FATTO
uItIl--oNLUsimpugnaconricorsointerminil'attodiinvito
al pagamento del contributo unifrcato (per Euro
2.0O0,O0)
ed irrogazione di
sanzioni relativo al giudizio Rg. N.9837/2010, emesso dal Tar Lazio Sezione II
notificato in data
21
giugno
e
2O 1 1.
La ricorrente eccepisce innanzitutto la violazione degli
artt. 10 del D.P.R. n.
115
del2OO2 e 27 bis allegato B del D.P.R' 642 del 1972'
In particolare tra i procedimenti e gli atti esenti dall'imposta di bolto e quindi,
oggi, da-l contributo unificato, vi sono anche quelli posti in essere dalle oNLUS
per fini connessi allo svolgimento delle loro attività statutarie, proprio in virttì
delle predette norrne.
La ricorrente ritiene che anche gli atti processuali devono Pertanto ritenersi
rientranti in tale previsione, posto che il generico riferimento agli atti si deve
ritenere comprensivo anche degli atti giudiziari'
Inoltre la ricorrente eccepisce anche il difetto di motivazione'
L,atto impugrrato difetterebbe infatti di motivazione, atteso che non fa riferimento
alcuno alle ragioni giuridiche in virtù delle quali una oNLUS, quale è lbdierna
ricorrente, nonostante la normativa di esenzione vigente in materia, sarebbe
tenuta a corrispondere
narrativa.
I1
-
nel caso di specie
- il contributo
unificato di cui in
3
TAR del Lazio non si é costituito in giudizio'
l,a commissione si riservava la decisione ex art. 35 del D. I4s.vo 54611992.
DIRITTO
La Commissione scioglie la riserva ed osserva quanto segue'
Innanzitutto non
vi è dubbio che ìa
presente controversia rientre nella
giurisdizione del giudice tributario; a tal proposito la corte suprema a sezioni
unite si è chiaramente espressa, affermando che il contributo unificato ha natura
di entrata tributaria (Cass. Civ., SS' UU', O5 Maggio 2011 n' 984O)'
Non vi è dubbio poi che f invito al pagamento del contributo uniflcato, notilicato
'
in questo caso dal Tar lazio, sia un atto impugnabile'
z
Per quanto riguarda infatti
il
tema dell'impugnabilità degli atti, nell,ambito del
contenzioso tributario, sono ormai qualificabili come awisi di accertamento o di
liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lg. 31 dicembre 1992 a. s46, tutti
quegli
atti con cui
l'Amministrazione comunica aI contribuente una pretesa
tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una
formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi
dell'attività esecutiva, bensi con un invito bonario a versare quanto dovuto, non
assumendo a-lcun rilievo la mancalza della formale dizione ,,awiso di
liquidazione" o "awiso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle
forme
da
osservare
per
I'impugnazione
o della
commissione tributaria
competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell,atto o renderlo
inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in
termini del contribuente per errore scusabile (Cassazione civile. sez. un.. 24 luslio
2OO7.
n.
162931.
La Corte di Cassazione, peraltro, è andata ben oltre in questo campo, sino a
statuire che sono ricorribili davanti aI giudice tributario tutti gti atti adottati
dall'ente impositore che, con I'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e
giuridiche) che la sorreggono, portino a conoscenza del contribuente una ben
individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta
della forma autcitativa di uno degli atti di cui al d.lg. n. 546 del Lgg2, art. lg,
atteso l'indubbio sorgere in capo al contribuente destinatario, già al momento
della ricezione della notizia, dell'interesse ex art. loo c.p.c., a chiarire la sua
posizione e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale
di controllo della
legittimita sostanziale della pretesa impositiva vantata dall,ente pubblico
(Cassazione civile, sez. tnb., 06/0Z /2OtO,
Sempre
n. f 5946).
la Corte Suprema, conformemente a tale orientamentor ha
espressamente giudicato impugnabile
una semplice comunicazione
poi
dell,ente
impositore contenente lhwertenza che "in mancanza di pagamento seguirà
l'iscrizione a ruolo", proprio perché atto contenente elementi dai quali è
ragionevole dedurre che
ci si trovi di fronte alla comunicazione di una
3
pretesa
impositiva, di guisa che l atto si atteggia come una vera e propria
riquidazione
delf imposta, che incide sura posizione patrimoniare del
contribuente (cfr. cass.
Civ., Sez. Trib.,
tSl6l2Ot0 n.
14373).
Pertanto non vi è alcun dubbio che
il
presente prowedimento rientra tra gli atti
impugnabili in materia tributaria.
Ciò premesso,
il
Collegio deve ora esaminare
i motivi di doglianza sollevati dalla
ricorrente.
A parere della commissione non sussiste il lamentato difetto di
dell atto impugrrato, posto che
motivazione
il riferimento contenuto nell,atto medesimo allhrt.
13, comma 6-bis del D.p.R. 115 del 2002 fa intendere chiaramente
come si sia
ritenuto, da parte del rar der Lazio, che l'esenzione invocata non potesse
essere
applicata agli atti processuali posti in essere dalle organizzaztom non lucrative
di
utilità sociale; la doglianza è quindi infondata poiché la ricorrente ha fondato in
parte il suo ricorso proprio su tare aspetto, dimostrando in tar
modo di avere
piena conoscenza dei presupposti dell,imposizione, per averli appunto
puntualmente contestati, ed avendo peraltro omesso di allegare e
specificamente
provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il presun
to vizio delr,atto
abbia determinato a.l suo diritto di difesa.
Quanto all'altro motivo di ricorso nel merito de a controversia, la ricorrente, come
detto, eccepisce ia violazione e farsa applicazione degri artt. 10 del D.p.R.
n. I15
del 2OO2 e 27 bis allegato B del D.p.R. 642 del 7972.
si
sostiene che tra gti atti e rlstanze poste
esenti dalllmposta
in
essere dalle ONLUS che vanno
di bollo, vanno chiaramente
ricompresi anche
gli
atti
processuali.
il Collegio la suddetta doglianza non è meritevole di accoglimento.
Esaminando, infatti, tali disposizioni di legge, la cui violazione
Per
si
assume
rilevante nella fattispecie oggetto del presente giudizio, si osserva che
lart. 1o det
D.P.R. 115 del 2oo2 recita testualmente che "non è soggetto ar contributo
unificato il processo già esente ... darf imposta di bolro o da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie
\
e natura...,,
L
l,t"
Ebbene, a giudizio de1la commissione, tare articolo non ha niente a che vedere
con lbggetto de1 presente giudizio, posto che si riferisce ai processi già esenti
dall'imposta di bollo per tassativa indicazione di legge.
Tali processi, oltre a quelli espressamente specificati dalla norma stessa e cioè il
processo di rettificazione delÌo stato civile, il processo in materia tavolare, il
processo esecutivo per consegna e rilascio ed
il processo per equa riparazione
(cd.
Pinto), sono quelli relativi alltscrizione dei giornali e periodici nel registro
della stampa (nota ministeriale prot. i/339s deÌ 22.r0.2oo3), al trattamento
t egge
sanitario obbligato (Legge 13.05.1978 n. 1g0), al decreto di espulsione dello
straniero (D. Lgs. 286/L9gB), alra correzione di errori materiali di sentenze
(Circolare 18 marzo 2003),
ai
procedimenti elettorali (Dl
recupero crediti professionali difensori d,ufficio (art.
lgs.
lO4 l2OtOl, al
32 disp. Att.
C.p.p.),
all'affrancazione di fondi enfiteutici (Legge 22.o7.1966 n. 60z), alla responsabilità
dei magistrati (Legge 13.04.1988 n. 117) ed ai procedimenti con patrocinio a
spese dello Stato.
A nulla vale poi il richiamo alla disposizione di cui all'art. 2z bis della Tabella B
allegata al D.P.R. 642 del t9z2 d,e esenra dall'imposta di bollo gli "atti,
documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti
certificazioni, dichiarazioni
&
organizzazioni rion lucrative
e
attestazioni poste
in
essere
o richiesti da
di utilità sociale (oNLUS)" poiché la stessa non ha
alcuna influenza suila regolamentazione fiscale degli atti processuali.
Da una parte, infatti, come già detto, l'elencazione degli atti esenti, effettuata
nella citata Tabella B, deve ritenersi tassativa, atteso che le esenzioni, per gli atti
posti
in
essere nell'ambito
di
procedimenti giudiziari, sono disciplinate dal
legislatore in maniera assolutamente esplicita; dall altra l,esenzione prevista a sua
volta dall'art.
8 della Legge 266 del
199
1
riguarda unicamente lhttività
sostanziale ed extraprocessuale delle associazioni
di volontariato, vale a dire le
loro attività procedimentali, e non anche le loro attività processuali.
In tal senso depone anche l'orientamento del
recentemente, richiamandosi
Consiglio
di Stato,
alla circolare del segretariato Generaie
,
che
della
[ytL
Giustizia Amministrativa 29 gennaio 2oo4 n. 56, ha appunto riconfermeto tare
orientamento (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.02.2011 n. 996).
Tale tesi è stata poi ripresa e confermata ancora dalla nota 23 marzo 20 1 1 prot.
n. 2011/31185 dell Agenzia delte Entrate e dalle nuove istruzioni dettate dal
segretariato Generale della Giustizia Amminrstrativa con la circolare del
18. 10.2011,
punto E. 1O).
il rar sicilia ha ribadito tale posizione, negando i1 diritto all,esenzione
per le onlus e confermando solo il diritto all'eventuale refusione del contributo
Da ultimo,
unilrcato (Cfr. Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 07.12.2011 n. 2304).
Pertanto si ritiene che il ricorso deve essere respinto, senza statuizione sulle
spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Commissione respinge
il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, 14 Maggio 2072
IL PRESIDEN
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