Regolamento attivita` di acconciatore

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Regolamento attivita` di acconciatore
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/04/2013
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1 Oggetto del Regolamento
2 Definizione
3 Requisito professionale
4 Responsabile Tecnico
5 Luogo e modalità di svolgimento dell'attività
6 Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività
7 Avvio, sospensione, cessazione e trasferimento in titolarità dell'attività
8 Attività a fini didattici o di dimostrazione
CAPO II - NORME PER L'AVVIO E L’ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Art. 9 Titolo abilitativo - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA
Art. 10 Modifiche, trasferimento, sospensione volontaria e subingresso dell'attività
Art. 11 Partecipazione al procedimento amministrativo
CAPO III – ORARI E TARIFFE
Art. 12 Orari e Tariffe – Modalità di esposizione al pubblico
CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI
Art. 13 Vigilanza e controlli
Art. 14 Regime sanzionatorio
Art. 15 Cessazione degli effetti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Art. 16 Sospensione, revoca, decadenza e cessazione dell’attività abusiva
Art. 17 Divieto di prosecuzione dell'attività
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 Abrogazione norme precedenti
Art. 19 Entrata in vigore
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina, in tutto il territorio comunale, l'attività di acconciatore,
secondo i principi della Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i., del Regolamento Regionale
Lombardia 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione
dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 "Disciplina istituzionale
dell'artigianato lombardo") , del D.Lgs. n°59 del 2 010, dell’art. 4 della L.R. n°3 del 2012 e
dal D.Lgs. n°147 del 2012.
Art. 2 Definizione
1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle
norme vigenti, è definita dall'art. 2, comma 1, della l. 174/2005.
2. Le imprese di acconciatura, oltre alle prestazioni di cui al precedente comma, possono
svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. L’attività di
acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di impresa
esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società; è
comunque necessario in ogni caso il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento
delle distinte attività.
3. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti
cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi
effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami,
lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati
e garantiti ai sensi delle vigenti normativa nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano
applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59" e della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo
unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
4. L'esposizione per la vendita o cessione alla clientela di tali beni accessori può essere
soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una
superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per lo svolgimento dell'attività e
comunque non può superare, in ogni caso, il massimo consentito di 10 mq.
5. Nel caso di superficie di vendita o cessione di beni accessori eccedente il suddetto
limite dimensionale, l'attività di vendita è soggetta a preventiva segnalazione al SUAP, ai
sensi del decreto legislativo 114/1998.
Art. 3 Requisito professionale
1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo
gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui
all'art. 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005 e s.m.i.
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L’accertamento della corretta presenza dei requisiti professionali è compito del S.U.A.P.
come previsto dal D.Lgs. n. 147/2012.
2. Il possesso del requisito di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.
3. L’attestato relativo al possesso del requisito professionale deve essere esposto
all’interno dei locali di esercizio in modo ben visibile al pubblico ed esibita su richiesta dei
Funzionari pubblici o degli Agenti della forza pubblica, nonché dei soggetti preposti al
controllo igienico-sanitario e di sicurezza.
Art. 4 Responsabile Tecnico
1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere
designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare
coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
dell'abilitazione professionale.
2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile
tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno
o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi,
deve essere designato un responsabile tecnico per ogni singola sede.
3. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante gli orari di
apertura e svolgimento dell'attività e deve essere iscritto nel repertorio delle notizie
economiche-amministrative ( REA) contestualmente alla trasmissione della S.C.I.A.
4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, non superiore a
giorni 10 (dieci), il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea
abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma precedente.
Limitatamente ai casi di assenza temporanea ed eccezionale nell’arco della singola
giornata, la continuità della prestazione di servizi potrà essere garantita dalla presenza di
un dipendente con abilitazione professionale ovvero da un familiare coadiuvante o da un
associato in partecipazione solo se muniti di abilitazione professionale. Se l’assenza non
ha carattere di occasionalità si rende necessario la designazione di un sostituto con i
suddetti requisiti e secondo le modalità sopraindicate.
5. Ogni variazione relativa alla figura del responsabile tecnico deve essere comunicata al
SUAP del Comune di Varese, secondo le modalità indicate nei successivi artt. 9 e 10.
Art. 5 Luogo e modalità di svolgimento dell'attività
1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle
vigenti normative urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di destinazione d'uso
commerciale o compatibile secondo le disposizioni del vigente strumento urbanistico.
2. Nell'ambito del territorio comunale è vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o
con utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
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3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore possono esercitare l'attività
anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento
fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in manifestazioni sportive, legate alla
moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o
promozionali. Tale attività ha natura esclusivamente occasionale.
4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a
condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici - in regola con le vigenti normative siano separati dagli altri locali adibiti a civile abitazione, e abbiano idonea sala d'attesa. I
locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività devono possedere la conformità urbanistica, i
requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. In tal caso il titolare deve consentire i controlli da
parte di personale addetto alla vigilanza e al controllo, nonché rispettare tutte le
disposizioni vigenti in materia.
5. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di
riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate
convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
6. Come previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 1/1990, l'attività di acconciatore può
essere svolta anche unitamente all'attività di estetista, nella stessa sede, ma in locali
separati, attigui e comunicanti tra loro, in conformità a quanto disposto dal vigente
Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista, purché per ogni specifica
attività l'impresa sia in possesso delle rispettive qualifiche professionali o, nel caso di
impresa artigiana, sia rispettato il disposto dell'art. 3 della L. 443/1985.
7. I titolari dell' impresa, i soci, i responsabili tecnici devono essere in possesso dei
requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 decreto legislativo 59/2010.
Art. 6 Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività
1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti enunciati nei
successivi commi.
2. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l'assenza di
situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del
microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.
3. Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti, e se previsto,
sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio
dell'attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli
impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e
sicurezza.
4. Gli esercizi sono dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione
delle attrezzature utilizzate, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli
attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi
monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro
utilizzo.
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5. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con
acqua e sapone e durante il lavoro deve indossare una sopraveste pulita. I prodotti
cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della legge n. 713/1986 e
conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze
deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di
sicurezza dei prodotti utilizzati.
6. Il personale deve, inoltre:
a) essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es.
allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
b) assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme
allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con
la cute (ad es. guanti in lattice).
7. La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia stata lavata con prodotto
detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque
conservata in contenitori chiusi da idoneo coperchio a tenuta, distinti dai contenitori che
devono essere appositamente destinati alla diversificazione dei rifiuti, questi ultimi
secondo le modalità del Regolamento comunale vigente in materia di smaltimento degli
stessi.
8. Per ogni sede operativa dell'impresa, in caso di nuova apertura e sub-ingresso, deve
essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione,
sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi
nell'esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e
sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell'esercizio e degli stessi operatori.
9. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.
10. I locali di esercizio oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente
ventilati e illuminati, devono avere:
a) una superficie di almeno 5 mq per ogni posto di lavoro con un minimo di 15 mq per il
primo posto;
b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile
fino all’altezza di m. 2 dal pavimento; il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con
sifone;
c) lavabi fissi con acqua corrente e potabile;
d) arredamento di facile pulizia;
e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
f) eventuali mezzi sussidiari di ventilazione -per gli esercizi che fanno uso di caschi, in
relazione alle caratteristiche dei locali e dell’attività svolta;
g) essere dotati di almeno un servizio igienico per gli operatori, accessibile dall'interno e
servito da regolamentare antibagno con lavabo.
Le attrezzature del servizio igienico( lavabo con erogatore a pedale o fotocellula e wc
forniti di pedale ) per le nuove aperture , ivi compresi i sub-ingressi, devono essere
conformi a quanto previsto dal vigente Regolamento locale d’Igiene.
11. In ogni esercizio, ove sia previsto un numero di addetti, compresi titolari e/o soci, fino a
3 sarà necessaria la presenza di un servizio igienico; ove sia previsto un numero di
addetti, come sopra specificato, maggiore a 3 si dovranno prevedere due vani per servizi
igienici con relativo antibagno con lavabo.
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12. Nel caso di svolgimento dell'attività di estetista in forma congiunta a quella di
acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati
all'attività di acconciatore con pareti a tutta altezza o con altre soluzioni tecniche tali da
garantire la necessaria riservatezza, nonché essere dotati di attrezzature conformi alla
normativa vigente. Possono essere utilizzati i medesimi servizi igienici previsti per l’attività
di acconciatore e gli addetti del servizio di estetica rientrano nel calcolo per la definizione
del numero dei vani da adibire ai suddetti servizi .
Art. 7 Avvio, sospensione, cessazione e trasferimento in titolarità dell'attività
1. Come meglio precisato negli articoli di cui al successivo Capo II, l'avvio, la sospensione,
la cessazione e il trasferimento in titolarità (subingresso) dell'attività di acconciatore è
soggetto alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio
attività -SCIA - al Comune di Varese -Sportello Unico per le Attività Produttive -SUAP sede di via Foresio n. 5, ai sensi dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e del DPR 7 settembre 2010 n. 160 recante Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive,
ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giungo 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica unica regionale, reperibile
sul sito web del SUAP.
2. In caso di subingresso il subentrante deve adeguare i locali alle disposizioni previste
dalla normativa vigente, salva la possibile concessione di deroghe, previo parere dell'ASL
per la materia di competenza, esclusivamente per esigenze tecniche documentate.
3. La cessazione dell'attività deve essere segnalata al SUAP entro trenta giorni dalla data
di effettiva cessazione.
Art. 8 Attività a fini didattici o di dimostrazione
1. E' ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore a fini didattici o di dimostrazione.
2. Le attività esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitata
temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al
SUAP, con indicazione dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui
alla l. 174/2005 in possesso della qualifica professionale.
3. Le prestazioni, qualora siano effettuate da persone non abilitate alla professione, sono
svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non
devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso
per l'uso di materiali di consumo.
4. Le attività didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio
dell'attività, salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al
solo personale dipendente dell'impresa titolare dell'esercizio stesso. In tal caso gli
aggiornamenti o corsi sono effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di
attività a porte chiuse, previa comunicazione scritta al SUAP.
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CAPO II - NORME PER L'AVVIO E L’ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Art. 9 Titolo abilitativo - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA
1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività - d'ora in poi denominata SCIA -deve
essere presentata in via telematica al SUAP, (le modalità e l'indirizzo sono pubblicati sul
sito web comunale/SUAP) utilizzando la modulistica unica regionale reperibile sul sito web
SUAP Varese.
2. Alla SCIA devono essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti
documenti:
- autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali
secondo le normative vigenti in materia, alla non sussistenza di cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della l. n. 575/1965, al rispetto dei
regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria, edilizi ed igienico sanitari, nonché
alla disponibilità dei locali;
- nel caso di nomina del/dei responsabile/i tecnico/i ( se diverso dai soggetti di cui al
primo punto) autocertificazione relativa al possesso dei
requisiti di onorabilità e
professionali secondo le normative vigenti in materia;
- n. 3 planimetrie in scala 1:100 dei locali nei quali si intende svolgere l'attività, firmata da
tecnico abilitato;
- copia del documento di riconoscimento per ognuno dei soggetti indicati nella SCIA;
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extra-comunitari;
- n. 2 copie del protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle
attrezzature utilizzate;
- comunicazione degli orari e delle giornate di apertura e chiusura dell'attività.
3. L'attività può avere inizio dal momento del ricevimento della ricevuta rilasciata dal SUAP
a seguito di prima verifica formale della SCIA presentata e risultante essere conforme alle
previsioni del presente regolamento. Nel caso di inizio attività differita rispetto alla data di
presentazione della SCIA, il titolare dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al
SUAP competente.
4. La ricevuta ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l.
241/1990.
5. La SCIA e la relativa ricevuta rilasciata dal SUAP, deve essere esposta nei locali
destinati l'attività ed esibita su richiesta dei Funzionari pubblici o degli Agenti della forza
pubblica, nonché dei soggetti preposti al controllo igienico-sanitario e di sicurezza. Deve
essere parimenti esposto l’attestato di riconoscimento dei requisiti professionali.
6. Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni ovvero, al domicilio del
cliente, devono recare con la copia della SCIA e della ricevuta rilasciata dal SUAP ed
esibirla ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.
7. L'attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di presentazione della SCIA al
SUAP, a pena di decadenza del titolo abilitativo.
8. I controlli sulle SCIA, ex DPR 445/2000 a seguito di comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., verranno effettuati, entro 60 giorni dal
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ricevimento della segnalazione. Come previsto dall’art. 19, comma 3, della legge 241/1990
e s.m.i. entro detto termine il Dirigente del SUAP adotterà “motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non
inferiore a 30 giorni.” Decorso detto termine di 60 giorni il Dirigente del SUAP potrà
comunque intervenire nei seguenti casi:
a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies, 21 octies e 21
nonies della legge 241/1990;
b) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo di cui al primo periodo del
comma 3, dell’art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i., purché si sia verificato che siano state
rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false
e mendaci;
c) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, dell’art. 19 della
legge 241/1990 e s.m.i. in presenza del pericolo di danno per l’ambiente, per la salute e
per al sicurezza pubblica e previo accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali
interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
Art. 10 Modifiche, trasferimento, sospensione volontaria e subingresso dell'attività
1. In caso di ampliamento, modifica o trasferimento dei locali o dell'attività, rispetto a
quanto autocertificato con la SCIA di inizio attività, dovrà essere presentata una nuova
SCIA di modifica di attività esistente, con le modalità indicate al precedente articolo.
2. La sospensione dell'attività, per un periodo superiore a 30 giorni, è soggetta a
presentazione della SCIA modulistica unica regionale di comunicazione del periodo di
sospensione.
3. Il titolare può riprendere l'attività in qualsiasi momento, previa presentazione della SCIA
-modulistica unica regionale di comunicazione di riapertura dell'attività. L'attività può
essere sospesa volontariamente per un periodo massimo di 12 mesi.
4. Per gravi motivi, il titolare dell'attività può presentare eventuale richiesta di
autorizzazione alla proroga del termine di sospensione, quindi per un periodo superiore a
12 mesi, al SUAP, mediante istanza iscritta e con assolvimento dell'imposta di bollo,
almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine in questione. Per gravi motivi si
intende gravi motivi di salute, debitamente comprovati e certificati dagli organismi sanitari
competenti, oppure per i casi in cui non dipenda dalla volontà dell'impresa, ma da soggetti
terzi e per comprovata necessità, naturalmente adeguatamente documentati.
5. Qualora il titolare non riattivi l'attività entro il termine di sospensione volontaria
consentito o autorizzato in deroga dal SUAP, il titolo abilitativo sarà dichiarato decaduto e
ne verrà data comunicazione all'interessato.
6. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività - subingresso -per atto tra vivi o a
causa di morte è soggetto alla presentazione della SCIA -modulistica unica regionale
secondo le modalità stabilite all'articolo precedente, corredata da idonea documentazione
comprovante l'effettivo trasferimento dell'attività ed il possesso, in capo al subentrante, dei
requisiti di onorabilità e professionali.
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7. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare
dell'attività, gli eredi possono continuare l'attività, previa presentazione al SUAP della
SCIA -modulistica unica regionale - secondo le modalità precisate all'articolo precedente,
a titolo provvisorio e per il periodo strettamente necessario a conseguire l'abilitazione
professionale di acconciatore, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in
possesso dell'abilitazione professionale ed in presenza di un responsabile tecnico.
Decorso il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale, il titolo abilitativo
viene dichiarato decaduto se almeno un erede legittimo non comprovi di essere in
possesso della qualifica professionale di acconciatore. Il SUAP darà comunicazione agli
interessati della decadenza del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai sensi e per gli
effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Art. 11 Partecipazione al procedimento amministrativo
La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita, oltre che all'interessato,
anche alle Organizzazioni di categoria e sindacali e dei consumatori, secondo le modalità
previste dalla Legge n. 241/1990.
CAPO III – ORARI E TARIFFE
Art. 12 Orari e Tariffe – Modalità di esposizione al pubblico
1. Gli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura delle attività di cui al presente
Regolamento sono adottati con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni di
categoria e sindacali.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, in modo ben visibile all'esterno e
all'interno dei locali di esercizio, il cartello che riporta gli orari di apertura e le eventuali
giornate di chiusura infrasettimanali. Copia degli orari di apertura e chiusura deve essere
consegnata al competente sportello SUAP.
3. Qualora l’attività sia esercitata all’interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si
esercitano anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche
sulla porta condominiale ovvero all’esterno della struttura, in posto ben visibile.
4. Le eventuali modifiche degli orari di esercizio devono essere comunicati, almeno due
giorni prima dalla data di variazione, al SUAP competente.
5. E' consentita la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse, per l'ultimazione delle
prestazioni in corso oltre i limiti di orario comunicati al SUAP.
6. Nel mese di dicembre è consentita l'apertura facoltativa dell'attività nelle domeniche e
nei giorni festivi (con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre) con orario
riconducibile a quello settimanale; l'apertura facoltativa ed il rispettivo orario deve essere
comunque reso noto al pubblico, secondo le modalità di cui al precedenti commi 2 e 3.
Eventuali ulteriori aperture facoltative nelle giornate festive saranno individuate
annualmente con ordinanza di cui al comma 1.
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6. Le attività di acconciatura che si trovano all'interno dei Centri Commerciali devono
osservare gli orari di apertura del Centro Commerciale stesso.
7. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in
modo ben visibile all'attenzione della clientela, all’interno dell'esercizio.
CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI
Art. 13 Vigilanza e controlli
Gli Agenti delle Forze di Polizia ed il personale dell'ASL, competenti per territorio, incaricati
della vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad
accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio del
titolare, in cui si svolgono le attività suddette.
Art. 14 Regime sanzionatorio
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o
più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge n. 174/2005, del
regolamento regionale Lombardia n. 6/2011 e del presente regolamento comunale che
disciplinano l'esercizio dell'attività, sono irrogate le sanzioni amministrative di cui all'art. 5
della legge n. 174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.
689 "Modifiche al sistema penale" ( vedi tab. A).
2. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è
sanzionato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n, 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
3. L'utilizzo e la commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente
normativa nazionale e comunitaria è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla legge
11 ottobre 1986, n. 713 recante "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità
economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici".
4. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle norme speciali di cui ai punti 2 e 3, le infrazioni alle
disposizioni recate dal presente regolamento o da ordinanze attuative dello stesso sono
punite con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie specificate dalle allegate
tabelle A) e B). Per le violazioni non espressamente previste dalle citate tabelle, vengono
applicate sanzioni pecuniarie amministrative di importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00,
ai sensi dell’art. 7 bis T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000). Il procedimento sanzionatorio è
disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 15 Cessazione degli effetti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
1. L’efficacia della SCIA di cui al precedente art. 9 cessa qualora si verifichi una delle
seguenti ipotesi:
a) per perdita da parte del titolare anche di uno solo dei requisiti morali e professionali;
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b) per mancata comunicazione di ripresa dell’attività, entro dodici mesi, in caso di
sospensione di cui al precedente art. 10, comma 3;
c) per reiterate violazioni delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria o assenza dei
requisiti igienico sanitari dei locali prescritti dal Regolamento locale d’igiene o dal
Regolamento edilizio del Comune di Varese accertati dalla ASL di Varese.
Art. 16 Sospensione, revoca, decadenza e cessazione dell’attività abusiva
1. Le attività di cui al presente regolamento sono sospese:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui alla normativa vigenti in materia igienicosanitaria, di sicurezza e ambientale; l’attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine
entro il quale il titolare potrà riprendere l’attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone
preventiva comunicazione al Comune di Varese – SUAP;
b) qualora il titolare o il responsabile tecnico non risultino più in possesso dei requisiti
professionali di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento; l’attività è sospesa da trenta
a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l’attività, ripristinati i
requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al Comune di Varese – SUAP.
2. L’Amministrazione si riserva di revocare o annullare la SCIA, per motivi di pubblico
interesse, ai sensi degli artt. 22 quinquies, 21 octies e 21 nonies della legge 241/1990 e
s.m.i. ed in particolare:
a) qualora il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell’attività, disposti ai
sensi del comma 1 del precedente articolo;
b) qualora il titolare non ripristini i presupposti di fatto relativi ai requisiti di cui alla
normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, entro il termine
concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. a);
c) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa
vigente in materia.
3. Gli effetti prodotti dalla SCIA di cui al presente regolamento decadono:
a) in caso di mancato inizio dell’attività entro un anno dalla presentazione della SCIA;
b) in caso di sospensione dell’attività per oltre un anno, salvo giustificati motivi
debitamente documentati;
c) nel caso in cui il titolare dell’attività non ripristini i requisiti professionali di cui agli artt. 3
e 4 del presente Regolamento, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma
1. lett. b).
4. Lo svolgimento di prestazioni di acconciatore al domicilio del cliente di natura non
occasionale o il mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all’esercizio dell’attività,
anche se svolta presso il domicilio dell’esercente, comporta la sospensione dell’attività per
due giorni - per ogni giorno di accertata violazione - fino ad un massimo di cinque
violazioni, oltre le quali il Dirigente del SUAP avvia la procedura di cui al successivo art.
17.
5. Verrà disposta l’immediata cessazione dell’attività e la chiusura dell’esercizio, anche
forzosa, nei seguenti casi:
a) attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli
abilitativi;
b) uso diverso della destinazione d’uso dei locali di esercizio rispetto a quella dichiarata
nella SCIA.
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6. Nei casi di accertata violazione alle disposizioni normative vigenti in materia nelle
fattispecie non specificatamente indicate ai precedenti commi, il Dirigente del SUAP può
adottare, previa diffida, motivato provvedimento di sospensione dell’attività per un periodo
massimo di 20 giorni a seconda della gravità dell’accertata violazione. In tal caso, decorso
il termine di sospensione stabilito nel provvedimento, ad avvenuta regolarizzazione, il
titolare può riattivare l’esercizio.
7. Il SUAP dà notizia agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n.
241/1990 e s.m.i., dell'avvio dei procedimenti di sospensione o revoca del titolo
all'esercizio dell'attività.
Art. 17 Divieto di prosecuzione dell'attività
In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni della normativa di settore, del
regolamento regionale Lombardia n. 6/2011 e del presente regolamento che disciplinano
l'esercizio dell'attività, il Dirigente del SUAP può adottare motivato provvedimento di
divieto di prosecuzione dell'attività.
Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della legge n. 689/1981.
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 Abrogazione norme precedenti
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare,
il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24 gennaio
2008.
Art. 19 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e
pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.
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