Regolamento attivita` di acconciatore
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Regolamento attivita` di acconciatore
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/04/2013 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1 Oggetto del Regolamento 2 Definizione 3 Requisito professionale 4 Responsabile Tecnico 5 Luogo e modalità di svolgimento dell'attività 6 Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività 7 Avvio, sospensione, cessazione e trasferimento in titolarità dell'attività 8 Attività a fini didattici o di dimostrazione CAPO II - NORME PER L'AVVIO E L’ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' Art. 9 Titolo abilitativo - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA Art. 10 Modifiche, trasferimento, sospensione volontaria e subingresso dell'attività Art. 11 Partecipazione al procedimento amministrativo CAPO III – ORARI E TARIFFE Art. 12 Orari e Tariffe – Modalità di esposizione al pubblico CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI Art. 13 Vigilanza e controlli Art. 14 Regime sanzionatorio Art. 15 Cessazione degli effetti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività Art. 16 Sospensione, revoca, decadenza e cessazione dell’attività abusiva Art. 17 Divieto di prosecuzione dell'attività CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI Art. 18 Abrogazione norme precedenti Art. 19 Entrata in vigore 2 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina, in tutto il territorio comunale, l'attività di acconciatore, secondo i principi della Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i., del Regolamento Regionale Lombardia 28 novembre 2011, n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo") , del D.Lgs. n°59 del 2 010, dell’art. 4 della L.R. n°3 del 2012 e dal D.Lgs. n°147 del 2012. Art. 2 Definizione 1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, è definita dall'art. 2, comma 1, della l. 174/2005. 2. Le imprese di acconciatura, oltre alle prestazioni di cui al precedente comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società; è comunque necessario in ogni caso il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. 3. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normativa nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere". 4. L'esposizione per la vendita o cessione alla clientela di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per lo svolgimento dell'attività e comunque non può superare, in ogni caso, il massimo consentito di 10 mq. 5. Nel caso di superficie di vendita o cessione di beni accessori eccedente il suddetto limite dimensionale, l'attività di vendita è soggetta a preventiva segnalazione al SUAP, ai sensi del decreto legislativo 114/1998. Art. 3 Requisito professionale 1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005 e s.m.i. 3 L’accertamento della corretta presenza dei requisiti professionali è compito del S.U.A.P. come previsto dal D.Lgs. n. 147/2012. 2. Il possesso del requisito di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex. 3. L’attestato relativo al possesso del requisito professionale deve essere esposto all’interno dei locali di esercizio in modo ben visibile al pubblico ed esibita su richiesta dei Funzionari pubblici o degli Agenti della forza pubblica, nonché dei soggetti preposti al controllo igienico-sanitario e di sicurezza. Art. 4 Responsabile Tecnico 1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. 2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, deve essere designato un responsabile tecnico per ogni singola sede. 3. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività e deve essere iscritto nel repertorio delle notizie economiche-amministrative ( REA) contestualmente alla trasmissione della S.C.I.A. 4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, non superiore a giorni 10 (dieci), il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma precedente. Limitatamente ai casi di assenza temporanea ed eccezionale nell’arco della singola giornata, la continuità della prestazione di servizi potrà essere garantita dalla presenza di un dipendente con abilitazione professionale ovvero da un familiare coadiuvante o da un associato in partecipazione solo se muniti di abilitazione professionale. Se l’assenza non ha carattere di occasionalità si rende necessario la designazione di un sostituto con i suddetti requisiti e secondo le modalità sopraindicate. 5. Ogni variazione relativa alla figura del responsabile tecnico deve essere comunicata al SUAP del Comune di Varese, secondo le modalità indicate nei successivi artt. 9 e 10. Art. 5 Luogo e modalità di svolgimento dell'attività 1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di destinazione d'uso commerciale o compatibile secondo le disposizioni del vigente strumento urbanistico. 2. Nell'ambito del territorio comunale è vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o con utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico. 4 3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in manifestazioni sportive, legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali. Tale attività ha natura esclusivamente occasionale. 4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici - in regola con le vigenti normative siano separati dagli altri locali adibiti a civile abitazione, e abbiano idonea sala d'attesa. I locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività devono possedere la conformità urbanistica, i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. In tal caso il titolare deve consentire i controlli da parte di personale addetto alla vigilanza e al controllo, nonché rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia. 5. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici. 6. Come previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 1/1990, l'attività di acconciatore può essere svolta anche unitamente all'attività di estetista, nella stessa sede, ma in locali separati, attigui e comunicanti tra loro, in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista, purché per ogni specifica attività l'impresa sia in possesso delle rispettive qualifiche professionali o, nel caso di impresa artigiana, sia rispettato il disposto dell'art. 3 della L. 443/1985. 7. I titolari dell' impresa, i soci, i responsabili tecnici devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 decreto legislativo 59/2010. Art. 6 Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività 1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti enunciati nei successivi commi. 2. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. 3. Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti, e se previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza. 4. Gli esercizi sono dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature utilizzate, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo. 5 5. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone e durante il lavoro deve indossare una sopraveste pulita. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della legge n. 713/1986 e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 6. Il personale deve, inoltre: a) essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale; b) assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad es. guanti in lattice). 7. La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia stata lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori chiusi da idoneo coperchio a tenuta, distinti dai contenitori che devono essere appositamente destinati alla diversificazione dei rifiuti, questi ultimi secondo le modalità del Regolamento comunale vigente in materia di smaltimento degli stessi. 8. Per ogni sede operativa dell'impresa, in caso di nuova apertura e sub-ingresso, deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell'esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell'esercizio e degli stessi operatori. 9. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso. 10. I locali di esercizio oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere: a) una superficie di almeno 5 mq per ogni posto di lavoro con un minimo di 15 mq per il primo posto; b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino all’altezza di m. 2 dal pavimento; il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone; c) lavabi fissi con acqua corrente e potabile; d) arredamento di facile pulizia; e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti; f) eventuali mezzi sussidiari di ventilazione -per gli esercizi che fanno uso di caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e dell’attività svolta; g) essere dotati di almeno un servizio igienico per gli operatori, accessibile dall'interno e servito da regolamentare antibagno con lavabo. Le attrezzature del servizio igienico( lavabo con erogatore a pedale o fotocellula e wc forniti di pedale ) per le nuove aperture , ivi compresi i sub-ingressi, devono essere conformi a quanto previsto dal vigente Regolamento locale d’Igiene. 11. In ogni esercizio, ove sia previsto un numero di addetti, compresi titolari e/o soci, fino a 3 sarà necessaria la presenza di un servizio igienico; ove sia previsto un numero di addetti, come sopra specificato, maggiore a 3 si dovranno prevedere due vani per servizi igienici con relativo antibagno con lavabo. 6 12. Nel caso di svolgimento dell'attività di estetista in forma congiunta a quella di acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore con pareti a tutta altezza o con altre soluzioni tecniche tali da garantire la necessaria riservatezza, nonché essere dotati di attrezzature conformi alla normativa vigente. Possono essere utilizzati i medesimi servizi igienici previsti per l’attività di acconciatore e gli addetti del servizio di estetica rientrano nel calcolo per la definizione del numero dei vani da adibire ai suddetti servizi . Art. 7 Avvio, sospensione, cessazione e trasferimento in titolarità dell'attività 1. Come meglio precisato negli articoli di cui al successivo Capo II, l'avvio, la sospensione, la cessazione e il trasferimento in titolarità (subingresso) dell'attività di acconciatore è soggetto alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività -SCIA - al Comune di Varese -Sportello Unico per le Attività Produttive -SUAP sede di via Foresio n. 5, ai sensi dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e del DPR 7 settembre 2010 n. 160 recante Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giungo 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica unica regionale, reperibile sul sito web del SUAP. 2. In caso di subingresso il subentrante deve adeguare i locali alle disposizioni previste dalla normativa vigente, salva la possibile concessione di deroghe, previo parere dell'ASL per la materia di competenza, esclusivamente per esigenze tecniche documentate. 3. La cessazione dell'attività deve essere segnalata al SUAP entro trenta giorni dalla data di effettiva cessazione. Art. 8 Attività a fini didattici o di dimostrazione 1. E' ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore a fini didattici o di dimostrazione. 2. Le attività esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitata temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al SUAP, con indicazione dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla l. 174/2005 in possesso della qualifica professionale. 3. Le prestazioni, qualora siano effettuate da persone non abilitate alla professione, sono svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo. 4. Le attività didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio dell'attività, salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo personale dipendente dell'impresa titolare dell'esercizio stesso. In tal caso gli aggiornamenti o corsi sono effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse, previa comunicazione scritta al SUAP. 7 CAPO II - NORME PER L'AVVIO E L’ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' Art. 9 Titolo abilitativo - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA 1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività - d'ora in poi denominata SCIA -deve essere presentata in via telematica al SUAP, (le modalità e l'indirizzo sono pubblicati sul sito web comunale/SUAP) utilizzando la modulistica unica regionale reperibile sul sito web SUAP Varese. 2. Alla SCIA devono essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti: - autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali secondo le normative vigenti in materia, alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della l. n. 575/1965, al rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria, edilizi ed igienico sanitari, nonché alla disponibilità dei locali; - nel caso di nomina del/dei responsabile/i tecnico/i ( se diverso dai soggetti di cui al primo punto) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali secondo le normative vigenti in materia; - n. 3 planimetrie in scala 1:100 dei locali nei quali si intende svolgere l'attività, firmata da tecnico abilitato; - copia del documento di riconoscimento per ognuno dei soggetti indicati nella SCIA; - copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extra-comunitari; - n. 2 copie del protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate; - comunicazione degli orari e delle giornate di apertura e chiusura dell'attività. 3. L'attività può avere inizio dal momento del ricevimento della ricevuta rilasciata dal SUAP a seguito di prima verifica formale della SCIA presentata e risultante essere conforme alle previsioni del presente regolamento. Nel caso di inizio attività differita rispetto alla data di presentazione della SCIA, il titolare dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al SUAP competente. 4. La ricevuta ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990. 5. La SCIA e la relativa ricevuta rilasciata dal SUAP, deve essere esposta nei locali destinati l'attività ed esibita su richiesta dei Funzionari pubblici o degli Agenti della forza pubblica, nonché dei soggetti preposti al controllo igienico-sanitario e di sicurezza. Deve essere parimenti esposto l’attestato di riconoscimento dei requisiti professionali. 6. Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni ovvero, al domicilio del cliente, devono recare con la copia della SCIA e della ricevuta rilasciata dal SUAP ed esibirla ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza. 7. L'attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di presentazione della SCIA al SUAP, a pena di decadenza del titolo abilitativo. 8. I controlli sulle SCIA, ex DPR 445/2000 a seguito di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., verranno effettuati, entro 60 giorni dal 8 ricevimento della segnalazione. Come previsto dall’art. 19, comma 3, della legge 241/1990 e s.m.i. entro detto termine il Dirigente del SUAP adotterà “motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.” Decorso detto termine di 60 giorni il Dirigente del SUAP potrà comunque intervenire nei seguenti casi: a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies della legge 241/1990; b) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo di cui al primo periodo del comma 3, dell’art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i., purché si sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false e mendaci; c) mediante la procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3, dell’art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i. in presenza del pericolo di danno per l’ambiente, per la salute e per al sicurezza pubblica e previo accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. Art. 10 Modifiche, trasferimento, sospensione volontaria e subingresso dell'attività 1. In caso di ampliamento, modifica o trasferimento dei locali o dell'attività, rispetto a quanto autocertificato con la SCIA di inizio attività, dovrà essere presentata una nuova SCIA di modifica di attività esistente, con le modalità indicate al precedente articolo. 2. La sospensione dell'attività, per un periodo superiore a 30 giorni, è soggetta a presentazione della SCIA modulistica unica regionale di comunicazione del periodo di sospensione. 3. Il titolare può riprendere l'attività in qualsiasi momento, previa presentazione della SCIA -modulistica unica regionale di comunicazione di riapertura dell'attività. L'attività può essere sospesa volontariamente per un periodo massimo di 12 mesi. 4. Per gravi motivi, il titolare dell'attività può presentare eventuale richiesta di autorizzazione alla proroga del termine di sospensione, quindi per un periodo superiore a 12 mesi, al SUAP, mediante istanza iscritta e con assolvimento dell'imposta di bollo, almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine in questione. Per gravi motivi si intende gravi motivi di salute, debitamente comprovati e certificati dagli organismi sanitari competenti, oppure per i casi in cui non dipenda dalla volontà dell'impresa, ma da soggetti terzi e per comprovata necessità, naturalmente adeguatamente documentati. 5. Qualora il titolare non riattivi l'attività entro il termine di sospensione volontaria consentito o autorizzato in deroga dal SUAP, il titolo abilitativo sarà dichiarato decaduto e ne verrà data comunicazione all'interessato. 6. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività - subingresso -per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla presentazione della SCIA -modulistica unica regionale secondo le modalità stabilite all'articolo precedente, corredata da idonea documentazione comprovante l'effettivo trasferimento dell'attività ed il possesso, in capo al subentrante, dei requisiti di onorabilità e professionali. 9 7. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare l'attività, previa presentazione al SUAP della SCIA -modulistica unica regionale - secondo le modalità precisate all'articolo precedente, a titolo provvisorio e per il periodo strettamente necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale ed in presenza di un responsabile tecnico. Decorso il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale, il titolo abilitativo viene dichiarato decaduto se almeno un erede legittimo non comprovi di essere in possesso della qualifica professionale di acconciatore. Il SUAP darà comunicazione agli interessati della decadenza del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i. Art. 11 Partecipazione al procedimento amministrativo La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita, oltre che all'interessato, anche alle Organizzazioni di categoria e sindacali e dei consumatori, secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990. CAPO III – ORARI E TARIFFE Art. 12 Orari e Tariffe – Modalità di esposizione al pubblico 1. Gli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura delle attività di cui al presente Regolamento sono adottati con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria e sindacali. 2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, in modo ben visibile all'esterno e all'interno dei locali di esercizio, il cartello che riporta gli orari di apertura e le eventuali giornate di chiusura infrasettimanali. Copia degli orari di apertura e chiusura deve essere consegnata al competente sportello SUAP. 3. Qualora l’attività sia esercitata all’interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitano anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all’esterno della struttura, in posto ben visibile. 4. Le eventuali modifiche degli orari di esercizio devono essere comunicati, almeno due giorni prima dalla data di variazione, al SUAP competente. 5. E' consentita la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario comunicati al SUAP. 6. Nel mese di dicembre è consentita l'apertura facoltativa dell'attività nelle domeniche e nei giorni festivi (con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre) con orario riconducibile a quello settimanale; l'apertura facoltativa ed il rispettivo orario deve essere comunque reso noto al pubblico, secondo le modalità di cui al precedenti commi 2 e 3. Eventuali ulteriori aperture facoltative nelle giornate festive saranno individuate annualmente con ordinanza di cui al comma 1. 10 6. Le attività di acconciatura che si trovano all'interno dei Centri Commerciali devono osservare gli orari di apertura del Centro Commerciale stesso. 7. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'attenzione della clientela, all’interno dell'esercizio. CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI Art. 13 Vigilanza e controlli Gli Agenti delle Forze di Polizia ed il personale dell'ASL, competenti per territorio, incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio del titolare, in cui si svolgono le attività suddette. Art. 14 Regime sanzionatorio 1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge n. 174/2005, del regolamento regionale Lombardia n. 6/2011 e del presente regolamento comunale che disciplinano l'esercizio dell'attività, sono irrogate le sanzioni amministrative di cui all'art. 5 della legge n. 174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" ( vedi tab. A). 2. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n, 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". 3. L'utilizzo e la commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 recante "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici". 4. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle norme speciali di cui ai punti 2 e 3, le infrazioni alle disposizioni recate dal presente regolamento o da ordinanze attuative dello stesso sono punite con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie specificate dalle allegate tabelle A) e B). Per le violazioni non espressamente previste dalle citate tabelle, vengono applicate sanzioni pecuniarie amministrative di importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000). Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 15 Cessazione degli effetti della Segnalazione Certificata di Inizio Attività 1. L’efficacia della SCIA di cui al precedente art. 9 cessa qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: a) per perdita da parte del titolare anche di uno solo dei requisiti morali e professionali; 11 b) per mancata comunicazione di ripresa dell’attività, entro dodici mesi, in caso di sospensione di cui al precedente art. 10, comma 3; c) per reiterate violazioni delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria o assenza dei requisiti igienico sanitari dei locali prescritti dal Regolamento locale d’igiene o dal Regolamento edilizio del Comune di Varese accertati dalla ASL di Varese. Art. 16 Sospensione, revoca, decadenza e cessazione dell’attività abusiva 1. Le attività di cui al presente regolamento sono sospese: a) qualora vengano meno i requisiti di cui alla normativa vigenti in materia igienicosanitaria, di sicurezza e ambientale; l’attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l’attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al Comune di Varese – SUAP; b) qualora il titolare o il responsabile tecnico non risultino più in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento; l’attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l’attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al Comune di Varese – SUAP. 2. L’Amministrazione si riserva di revocare o annullare la SCIA, per motivi di pubblico interesse, ai sensi degli artt. 22 quinquies, 21 octies e 21 nonies della legge 241/1990 e s.m.i. ed in particolare: a) qualora il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell’attività, disposti ai sensi del comma 1 del precedente articolo; b) qualora il titolare non ripristini i presupposti di fatto relativi ai requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. a); c) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente in materia. 3. Gli effetti prodotti dalla SCIA di cui al presente regolamento decadono: a) in caso di mancato inizio dell’attività entro un anno dalla presentazione della SCIA; b) in caso di sospensione dell’attività per oltre un anno, salvo giustificati motivi debitamente documentati; c) nel caso in cui il titolare dell’attività non ripristini i requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1. lett. b). 4. Lo svolgimento di prestazioni di acconciatore al domicilio del cliente di natura non occasionale o il mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all’esercizio dell’attività, anche se svolta presso il domicilio dell’esercente, comporta la sospensione dell’attività per due giorni - per ogni giorno di accertata violazione - fino ad un massimo di cinque violazioni, oltre le quali il Dirigente del SUAP avvia la procedura di cui al successivo art. 17. 5. Verrà disposta l’immediata cessazione dell’attività e la chiusura dell’esercizio, anche forzosa, nei seguenti casi: a) attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli abilitativi; b) uso diverso della destinazione d’uso dei locali di esercizio rispetto a quella dichiarata nella SCIA. 12 6. Nei casi di accertata violazione alle disposizioni normative vigenti in materia nelle fattispecie non specificatamente indicate ai precedenti commi, il Dirigente del SUAP può adottare, previa diffida, motivato provvedimento di sospensione dell’attività per un periodo massimo di 20 giorni a seconda della gravità dell’accertata violazione. In tal caso, decorso il termine di sospensione stabilito nel provvedimento, ad avvenuta regolarizzazione, il titolare può riattivare l’esercizio. 7. Il SUAP dà notizia agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'avvio dei procedimenti di sospensione o revoca del titolo all'esercizio dell'attività. Art. 17 Divieto di prosecuzione dell'attività In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni della normativa di settore, del regolamento regionale Lombardia n. 6/2011 e del presente regolamento che disciplinano l'esercizio dell'attività, il Dirigente del SUAP può adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della legge n. 689/1981. CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI Art. 18 Abrogazione norme precedenti Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24 gennaio 2008. Art. 19 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge. 13