Sanzione estinta, effetti ampi - Istituto Nazionale Revisori Legali
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Sanzione estinta, effetti ampi - Istituto Nazionale Revisori Legali
34 Mercoledì 21 Dicembre 2016 G IU STIZIA E SOCIETÀ La Corte di cassazione conferma il principio presente nella normativa antiriciclaggio Sanzione estinta, effetti ampi Intermediari bancari e finanziari soggetti a multe DI FABRIZIO VEDANA L’ estinzione della sanzione in capo al trasgressore determina i suoi effetti anche sull’intermediario bancario o finanziario, quale soggetto obbligato solidale al pagamento della multa comminata nei confronti di un proprio dipendente. È la Corte di cassazione, seconda sezione civile, a chiedere che venga definitivamente confermato il principio di cui sopra con l’ordinanza del 12 dicembre scorso. Il provvedimento giudiziario con il quale la Corte è stata chiamata a decidere sul ricorso presentato nei confronti del ministero dell’economia e delle finanze chiede che la questione venga rimessa alla decisione delle sezioni unite. Nel merito la Corte di cassazione ha preso in esame il ricorso presentato da una società nei confronti di un’ordinanza di ingiunzione emanata dal ministero dell’economia e delle finanze che la condannava al pagamento quale obbligata in AVVOCATURA Elezioni forensi bloccate DI MARIO VALDO Non si sbloccano le elezioni forensi. La discussione del ddl Falanga, prevista ieri in commissione giustizia al senato, non si è svolta. E il provvedimento che rivede il regolamento per le elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati, dopo la bocciatura del Tar Lazio del testo predisposto da via Arenula (dm 170/2014) resta ancora bloccato all’esame degli emendamenti. Peraltro, è prevista per oggi la camera di consiglio del Tar Lazio dove il ministero della giustizia è stato chiamato, con un’ordinanza ad hoc, a fornire chiarimenti sullo stato dell’arte del nuovo regolamento per le elezioni forensi, a oltre un anno dalla stroncatura da parte della giustizia amministrativa (si veda ItaliaOggi del 15 novembre scorso). Via Arenula arriverà dunque al Tar senza alcun provvedimento approvato, essendo al momento il ddl Falanga l’unica proposta sul rinnovo dei consigli dell’ordine. Il ddl, nella sua seconda versione, stabilisce che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere. solido ai sensi dell’art. 6 della legge 689/81 di una sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo di cui all’articolo 1 del decreto legge 143/1991 (convertito con legge 197/1991) ovvero la normativa antiriciclaggio in vigore al tempo della commissione dell’illecito contestato. La sanzione relativa alla normativa antiriciclaggio risulta comminata alla società per l’effettuazione da parte del legale rappresentante della medesima di transazioni finanziarie in contanti presso un intermediario sprovvisto delle previste abilitazioni al ricevimento e/o trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore per valore complessivo superiore agli allora venti milioni di lire. Diversi sono i motivi del ricorso ma quello più rilevante risulta essere riferibile alla possibile estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione ai sensi della legge 689/81 nei confronti dell’autore della violazione anche all’obbligato in solido. La conclusione REVISORI LEGALI Contributo unico entro il 31 gennaio Revisori legali pronti al contributo unico 2017. A partire dal 1° gennaio, infatti, gli iscritti al registro saranno tenuti a versare 26,85 euro. A stabilirlo il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre scorso. Nel dettaglio, l’importo del contributo annuale, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio. Al pagamento sono tenuti i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando, però, che il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società’ di revisione che in corso d’anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali, saranno tenuti a pagarlo a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione. dell’ordinanza in ordine alla questione della natura della responsabilità dell’obbligato solidale ex art. 6 legge 689/81 evidenzia un contrasto giurisprudenziale relativo a diversi aspetti, in particolare visto che tale responsabilità è generalmente definita nella giurisprudenza di legittimità in termini di sussidiarietà o accessorietà, dipendenza, e la funzione di tale responsabilità, è stata ricondotta in alcuni casi alla figura dell’obbligazione solidale nell’interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali (art. 1298 c.c.), cioè dell’autore della violazione ma in altri precedenti è stata ritenuta funzionale alla garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione e in altri precedenti ancora è stata ritenuta funzionale all’esigenza di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare il trasgressore e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente. Inoltre la Corte evidenzia l’opportunità di un chiarimento sulla consistenza dei presupposti sistema- tici della differenziazione degli effetti, riguardo all’obbligato solidale, dell’estinzione dell’obbligazione, a seconda che tale estinzione derivi dalla morte del trasgressore o dalla mancanza o intempestività della contestazione nei confronti del trasgressore e un chiarimento anche sulla effettiva sovrapponibilità della ipotesi di mancata identificazione del trasgressore e della ipotesi in cui il trasgressore sia stato identificato e l’amministrazione abbia omesso, volontariamente o meno, di contestargli tempestivamente l’illecito; ciò anche alla luce della diversa decorrenza del termine per la contestazione nei confronti della società e nei confronti del rappresentante o dipendente della stessa che ha commesso l’illecito, allorquando l’identificazione di costui intervenga dopo l’identificazione della società. La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti Sì a modifiche alla direttiva 849/2015 Ue, unita contro il riciclaggio DI TANCREDI CERNE L’ Europa unita si mobilita contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il Consiglio europeo ha dato il via libera a una serie di modifiche alla direttiva 2015/849 adottata nel mese di maggio 2015 per prevenire il finanziamento di attività criminali e rafforzare le regole di trasparenza per impedire l’occultamento dei capitali su larga scala. Nello specifico, il Consiglio ha deciso di abbassare la soglia per l’identificazione dei titolari di carte prepagate portandola a 150 euro dai 250 attuali. Allo stesso tempo, si è deciso di estendere i requisiti di verifica del cliente. Non solo. Le piattaforme di cambio valuta virtuali e i provider di portafogli elettronici dovranno applicare controlli più stringenti sulla propria clientela mettendo fine alla possibilità di detenere conti online del tutto anonimi. Le modifiche alla direttiva comunitaria approvate ieri dal Consiglio Ue prevedono poi di incrementare la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli stati membri garantendo loro l’accesso alle informazioni contenute nei registri bancari e consentendo di identificare i titolari dei conti. A questo si aggiunga la volontà di potenziare i controlli sui paesi a rischio. La Commissione ha istituito e aggiornato regolarmente (mediante atti delegati) un elenco armonizzato di paesi non Ue che presentano carenze nei regimi di prevenzione del riciclaggio di denaro. La lista ricalca fedelmente quella definita dal Gruppo di azione finanziaria - Gafi. Per i flussi finanziari provenienti da questi stati, il Consiglio ha richiesto l’applicazione di ulteriori misure di due diligence. Infi ne, la revisione della direttiva 2015/849 così come richiesto dal Consiglio europeo al Parlamento Ue prevede un maggiore accesso ai registri relativi ai beneficiari delle società in modo da migliorare la trasparenza sulla proprietà delle imprese e dei trust. I registri saranno interconnessi per facilitare la cooperazione tra gli stati membri. © Riproduzione riservata Armi tracciabili Un altro passo in avanti verso una nuova direttiva Ue sul possesso e acquisto delle armi da fuoco. Il Consiglio Ue ha confermato l’accordo con l’Europarlamento per la modifica della direttiva 91/477 attualmente in vigore. Tra le principali novità l’aumento della tracciabilità degli armi, con l’applicazione del numero di serie sui singoli pezzi che le compongono. Oltre all’armonizzazione e mutuo riconoscimento delle norme che regoleranno il modo di apporre sui singoli pezzi i numeri di serie. L’obiettivo è tracciare al meglio le armi utilizzate dalle organizzazioni criminali, anche quando queste acquistano e compongono gli armamenti con partite acquistate sul mercato nero di singoli pezzi componenti. È prevista anche la creazione di archivi nazionali, che terranno traccia di tutte le armi detenute regolarmente nell’Unione. E gli stati membri dovranno assicurare che tutte le transazioni tra i rivenditori e gli acquirenti (anche elettroniche) siano registrate e archiviate. Giro di vite anche sulle misure di disattivazione, riattivazione o conversione delle armi da fuoco. Le disattivazioni o riconversioni da tracciare verranno allargate anche alle armi di categoria «C» (cioè quelle soggette a dichiarazione di possesso), alla luce del fatto che le armi utilizzate negli attacchi terroristici di Parigi erano tutte riconvertite. Novità anche sul fronte del divieto di possesso per i civili di alcune tipologie di armi, tra cui quelle semiautomatiche di categoria «A», dai caricatori contenenti più di 20 proiettili e le semiautomatiche lunghe con caricatori da più di 10 proiettili. Il Consiglio ha sottolineato come la nuova direttiva prevede il sistematico scambio di informazioni (su base digitale) tra le autorità giudiziarie degli stati membri di tutte le informazioni sensibili in materia. Paolo Bozzacchi Riproduzione riservata La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti