CONVEGNO “Nuove norme UCP 600”
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CONVEGNO “Nuove norme UCP 600”
CONVEGNO “Nuove norme UCP 600” Cremona, 15 giugno 2007 DEFINIZIONE DI CREDITO DOCUMENTARIO IMPEGNO IRREVOCABILE DELLA BANCA EMITTENTE E DELL’EVENTUALE BANCA CONFERMANTE EMESSO A FAVORE DEL BENEFICIARIO/VENDITORE SU INCARICO DELL’ORDINANTE/COMPRATORE segue... Cremona, 15 giugno 2007 1 …continua AD ONORARE IL CREDITO (PAGARE O ACCETTARE) O A NEGOZIARLO ACQUISTARE TRATTE E/O DOCUMENTI) A SECONDA DEI CASI ENTRO UNA DATA DI SCADENZA (data di validità) CONTRO PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL CREDITO IN CONFORMITÀ A QUANTO STABILITO DALLE NUU, PUBBL. 600 DELLA CCI Cremona, 15 giugno 2007 FASI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TRA VENDITORE E COMPRATORE INCARICO DEL COMPRATORE ALLA BANCA PER EMISSIONE CREDITO EMISSIONE DEL CREDITO DOCUMENTARIO NOTIFICA DEL CREDITO DOCUMENTARIO segue... Cremona, 15 giugno 2007 2 …continua CONFERMA DEL CREDITO DOCUMENTARIO SE RICHIESTA MODIFICA EVENTUALE DEL CREDITO DOCUMENTARIO UTILIZZO DEL CREDITO DOCUMENTARIO ESAME DEI DOCUMENTI REGOLAMENTO DEL CREDITO DOCUMENTARIO Cremona, 15 giugno 2007 OBIETTIVI DELLE PARTI VENDITORE COMPRATORE Non intende correre il rischio che la merce ordinata e spedita venga ritirata dal compratore senza il pagamento; Vuole evitare di effettuare un pagamento anticipato prima, cioè, che la merce gli sia spedita; Vuole essere “rassicurato” l’incasso del proprio credito; circa Vuole essere sicuro di ricevere la merce ordinata nei tempi e nei modi concordati contrattualmente; Vuole evitare che l’acquirente possa ostacolare il pagamento; Vuole avere un Istituto di credito come debitore nei suoi confronti e non più il compratore che viene sostituito dalla banca nel debito; Vuole migliorare la propria liquidità attraverso un eventuale finanziamento bancario; Vuole ridurre il rischio di pagare merce non conforme a quanto ordinato; segue... Cremona, 15 giugno 2007 3 …continua VENDITORE COMPRATORE Vuole evitare il rischio di produzione predisponendo la merce solo nel momento in cui, ricevuta la notifica dell’apertura di credito, avrà la certezza di poterne rispettare tutte le condizioni; Sa che con il credito documentario la banca si assume l’obbligo autonomo ed indipendente ad eseguire la prestazione stabilita nel momento in cui avrà verificato la conformità dei documenti presentati; Sa che con il credito documentario confermato viene coperto il rischio di insolvenza della banca emittente ed il rischio paese viene spostato nel paese della banca confermante. Sa che la banca a cui ha affidato l’incarico di emettere il credito documentario eseguirà la prestazione a favore del beneficiario solo se i documenti presentati saranno conformi al testo del credito. Cremona, 15 giugno 2007 CARATTERISTICHE AUTONOMIA i crediti sono, per loro natura, operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi. ASTRATTEZZA il credito è svincolato dalla causa che l'ha originato, cioè dal contratto sottostante. FORMALISMO le banche dovranno esaminare esclusivamente i documenti presentati per accertare che, nella forma, essi appaiano conformi ai termini e alle condizioni del credito, in quanto la prestazione promessa dalle stesse è vincolata (subordinata) alla presentazione dei soli documenti prescritti. IMPEGNO INDEROGABILE della banca emittente e/o confermante, subordinato alla dei documenti prescritti entro validità nel rispetto di tutti i condizioni stabilite nel credito. della banca presentazione una data di termini e le Cremona, 15 giugno 2007 4 RAFFRONTO DEGLI OBBLIGHI IN UNA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE OBBLIGHI DEL VENDITORE CONSEGNARE QUANDO DOVE IN UN CREDITO DOCUMENTARIO La merce ordinata dal compratore I documenti richiesti dal credito documentario Entro e/o alla data concordata contrattualmente Entro una data di validità stabilita nel credito documentario emesso dalla banca emittente In un luogo definito secondo gli Incoterms 2000 della CCI In un luogo indicato nel testo del credito documentario (presso una banca) segue... Cremona, 15 giugno 2007 …continua OBBLIGHI DEL VENDITORE IN UNA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE IN UN CREDITO DOCUMENTARIO COME Secondo le modalità (mezzo, luogo di partenza e arrivo, tragitto, ecc.) di trasporto concordate Secondo le modalità (termini e condizioni) stabilite nel testo del credito documentario emesso Senza difetti, conforme a quanto stabilito nell’ordine d’acquisto Privi di irregolarità/ discrepanze Alla legge applicabile al contratto di compravendita stipulato dalle parti Alle Norme ed Usi Uniformi (NUU) relative ai crediti documentari della CCI, pubbl. 600, alle Opinions della CCI e alla Prassi Bancaria Internazionale (PBIU), pubbl. 645 della CCI CONFORME ASSOGGETTATA Cremona, 15 giugno 2007 5 FORMA DEL CREDITO DOCUMENTARIO CON DESIGNAZIONE SENZA DESIGNAZIONE SENZA CONFERMA CON CONFERMA SENZA CONFERMA (without confirm) (with confirm) (without confirm) Con le UCP 600 il credito documentario è SEMPRE considerato IRREVOCABILE Cremona, 15 giugno 2007 CREDITO DOCUMENTARIO IRREVOCABILE CREDITO DOCUMENTARIO SENZA CONFERMA CON CONFERMA (without confirm) (with confirm) impegno alla prestazione solo della banca emittente impegno alla prestazione di banca diversa dall’emittente (confermante) che si aggiunge all’impegno della banca emittente eliminazione del rischio commerciale (rischio cliente) eliminazione del rischio paese e del rischio banca Cremona, 15 giugno 2007 6 LE NORME ED USI UNIFORMI - NUU Cremona, 15 giugno 2007 • nel marzo 1926 si acquisisce la consapevolezza che l’unificazione dei regolamenti relativi ai crediti documentari avrebbe portato notevoli vantaggi sia agli operatori commerciali che bancari internazionali; • nel maggio 1931 viene costituito il Comitato Bancario per i crediti documentari che elaborò il progetto di Regole ed Usi Uniformi relativi ai Crediti documentari. Tali norme di fatto entrarono in vigore nel maggio del 1933; • nel 1984 entra in vigore la pubblicazione n. 400; • il 1° gennaio 1994 entra in vigore la pubblicazione n. 500 + eUCP 500; • il 1° luglio 2007 entrerà in vigore la pubblicazione n. 600 + eUCP 600. Cremona, 15 giugno 2007 7 MOTIVI DELLA REVISIONE Le nuove norme sono state il frutto del lavoro di revisione delle NUU 500, iniziata nel maggio del 2003 dalla Commissione della ICC sulla tecnica e pratica bancaria, i cui lavori si conclusero il 25 ottobre 2006 con l’approvazione della pubblicazione 600, in vigore dal 1° luglio 2007. Obiettivo della revisione è stato quello di adeguare la regolamentazione riguardante i documenti di trasporto e quelli assicurativi allo sviluppo e all’evoluzione che ha caratterizzato il trasporto e l’assicurazione della merce, sempre più parte di un “sistema di logistica integrata”. segue... Cremona, 15 giugno 2007 …continua Era necessario, inoltre, rivisitare il linguaggio e lo stile usato nelle precedenti NUU per eliminare i termini che potevano generare interpretazioni e applicazioni incoerenti o poco chiare tanto da lasciare spazio ad un crescente aumento delle irregolarità (discrepanze) rilevate dalle banche nell’esame dei documenti presentati ad utilizzo del credito documentario. La nuova pubblicazione vuole contribuire a ridurre le situazioni di incertezza che spingono le banche a sollevare le riserve causando così costi aggiuntivi per le imprese, ritardi nel regolamento del credito e, a volte, contestazioni da parte del mondo imprenditoriale. Obiettivo è favorire una riduzione delle tante discrepanze che vengono rilevate dall’esame dei documenti presentati ad utilizzo del credito documentario. segue... Cremona, 15 giugno 2007 8 …continua Proprio a tal fine sono stati introdotti rilevanti cambiamenti tra i quali i più significativi sono i seguenti: Snellimento normativo: dai 49 articoli delle UCP 500 a 39 delle UCP 600; Introduzione di nuovi concetti riguardanti le definizioni, le interpretazioni, l’avviso, le modifiche dei crediti, la designazione e i documenti originali ed in copia; Definizione dei termini “onorare”, “negoziare”, “presentazione in regola”; Sostituzione dell’espressione “ragionevole periodo di tempo”; Ridefinizione dei criteri di accettazione dei documenti; Revisione completa degli articoli relativi ai documenti di trasporto. Cremona, 15 giugno 2007 NOVITÀ INTRODOTTE DALLE NUU600 (UCP600) Definizioni; Interpretazioni; Impegno della banca emittente; Impegno della banca confermante; Modifiche del credito; Designazione; Criteri generali per l’esame dei documenti; Presentazione in regola; Documenti discordanti; Documenti originali e copie; Documento di trasporto relativo ad un trasporto che utilizza almeno due modi di trasporto; Trasporto pulito. Cremona, 15 giugno 2007 9 DEFINIZIONI BANCA CONFERMANTE Indica la banca che aggiunge la propria conferma ad un credito su autorizzazione o su richiesta della banca emittente. BANCA EMITTENTE Indica la banca che emette un credito su richiesta di un ordinante o per conto proprio. BANCA DESIGNATA Indica la banca presso la quale il credito è utilizzabile oppure una qualsiasi banca nel caso di un credito utilizzabile presso qualsiasi banca. segue... Cremona, 15 giugno 2007 …continua GIORNO BANCARIO Indica il giorno in cui la banca è regolarmente aperta nel luogo in cui dovrà essere svolto un atto soggetto alle NUU. PRESENTAZIONE IN REGOLA Indica una presentazione dei documenti secondo i termini e le condizioni del credito in conformità a quanto previsto dalle NUU e dalla Prassi bancaria internazionale uniforme (PBIU). CONFERMA Significa un impegno inderogabile della banca confermante in aggiunta a quello della banca emittente ad onorare o negoziare una presentazione in regola. CREDITO Significa qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta, che è irrevocabile e nel contempo costituisce un impegno definitivo della banca emittente ad onorare una presentazione regolare. segue... Cremona, 15 giugno 2007 10 ONORARE Significa: a) Pagare a vista se il credito è utilizzabile per pagamento a vista; b) Impegnarsi ad un pagamento differito e pagare alla scadenza se il credito è utilizzabile con pagamento differito; c) Accettare una tratta (draft) emessa dal beneficiario e pagare alla scadenza se il credito è utilizzabile per accettazione. PRESENTAZIONE Significa sia la consegna dei documenti di un credito alla banca emittente o alla banca designata e/o confermante, sia i documenti oggetto di tale consegna. PRESENTATORE Sta ad indicare il beneficiario, la banca o altro soggetto che esegue la presentazione segue... dei documenti. …continua Cremona, 15 giugno 2007 …continua NEGOZIAZIONE Significa l’acquisto, da parte della banca designata, di tratte (spiccate su un’altra banca rispetto alla banca designata) e/o documenti a fronte di una presentazione in regola; mettendo il corrispettivo a disposizione (cioè anticipando i fondi), o accettando di metterlo a disposizione del beneficiario (cioè anticipare i fondi), entro il giorno lavorativo bancario nel quale il rimborso è dovuto alla banca designata. Cremona, 15 giugno 2007 11 INTERPRETAZIONI IRREVOCABILITÀ Un credito è SEMPRE IRREVOCABILE anche se questo non fosse indicato nel testo del credito. FIRME Se non espressamente prescritto nel testo del credito, un documento può essere firmato a mano, tramite facsimile di firma, con firma perforata, con timbro, con simbolo o in qualunque altro metodo di sottoscrizione elettronico o meccanico. LEGALIZZAZIONE Salvo che non sia espressamente prescritto nel testo del credito, la richiesta di legalizzazione, visto certificazione o richieste similari di un documento sarà soddisfatta da ogni firma, segno, timbro o altro che appare soddisfare tale richiesta. segue... Cremona, 15 giugno 2007 …continua TERMINI AL SINGOLARE E AL PLURALE I termini al singolare includono il plurale ed i termini al plurale includono il singolare. FILIALI Filiali di banche in paesi diversi saranno considerate come banche separate. segue... Cremona, 15 giugno 2007 12 …continua “di prim’ordine”, “ben conosciuto”, “qualificato”, “indipendente”, “ufficiale”, “competente” o “locale” usate con riferimento all’emittente di un documento, consentono che il documento sia emesso da chiunque tranne che dal beneficiario. ESPRESSIONI “il o intorno al” sta ad indicare che un evento debba verificarsi nell’intervallo di tempi comprendente cinque giorni di calendario precedenti o successivi alla data iniziale, ivi compresi il giorno iniziale o quello finale. segue... Cremona, 15 giugno 2007 …continua “al”, “fino al”, “sino al”, “da” e “tra” riferiti per determinare un periodo di tempo per la spedizione comprendono la o le data/e indicate. “prima”, “dopo”, “da” escludono la data indicata. ESPRESSIONI “prima metà” e “seconda metà” di un mese sono da interpretarsi rispettivamente come dal 1° al 15 e dal 16 all’ultimo giorno del mese, date incluse. “inizio”, “metà” e “fine” di un mese sono da interpretarsi rispettivamente come dal 1° al 10, dall’11 al 20 e dal 21 all’ultimo giorno del mese, date incluse. Cremona, 15 giugno 2007 13 UTILIZZO DEL CREDITO MODALITÀ DI UTILIZZO Per pagamento a vista (at sight), per pagamento differito (deffered payment), per accettazione o per negoziazione. DATA DI UTILIZZO La data di scadenza (expiry date) prevista per onorare o negoziare, è da considerarsi data di scadenza per la presentazione. LUOGO DI UTILIZZO Il luogo in cui è ubicata la banca presso la quale il credito è utilizzabile è da considerarsi luogo di presentazione dei documenti. PRESENTAZIONE AD UTILIZZO La presentazione dei documenti deve essere effettuata entro la data di scadenza del credito. Cremona, 15 giugno 2007 IMPEGNO DELLA BANCA EMITTENTE La Banca emittente è tenuta ad onorare (pagare o accettare) il credito in caso di presentazione in regola nei seguenti casi: In caso di utilizzo presso la banca emittente per pagamento a vista, differito o accettazione; In caso di utilizzo presso una banca designata e quest’ultima non paga (pagamento a vista) o, nel caso di pagamento differito, non si assume l’impegno a pagare o, ancora, pur avendolo assunto, non paga alla scadenza; In caso di accettazione presso la banca designata e quest’ultima non accetta la tratta oppure, avendola accettata, non la paga alla scadenza; In caso di negoziazione presso una banca designata e quest’ultima non lo negozia; L’impegno della banca emittente ad onorare il credito nasce dal momento in cui lo emette. Cremona, 15 giugno 2007 14 IMPEGNO DELLA BANCA CONFERMANTE La Banca confermante è tenuta ad onorare (pagare o accettare) il credito in caso di presentazione in regola nei seguenti casi: In caso di utilizzo presso la banca confermante per pagamento a vista, differito o accettazione o in caso di negoziazione presso sé stessa; In caso di utilizzo presso un’altra banca designata e questa non paga (pagamento a vista) o, nel caso di pagamento differito non si assume l’impegno a pagare oppure, pur avendolo assunto, non paga alla scadenza; In caso di accettazione presso un’altra banca designata e quella designata non accetta una tratta oppure, pur avendola accettata, non paga alla scadenza; In caso di negoziazione presso un’altra banca designata e quella designata non lo negozia; L’impegno della banca confermante ad onorare il credito o a negoziarlo nasce al momento in cui aggiunge la conferma. Cremona, 15 giugno 2007 MODIFICHE DEL CREDITO Un credito non può essere modificato o annullato senza il consenso della banca emittente, dell’eventuale banca confermante e del beneficiario. La banca confermante può decidere di avvisare una modifica senza estendere alla stessa la propria conferma e, in tal caso, dovrà informare di ciò la banca emittente ed il beneficiario nell’avviso di modifica. Affinché la modifica sia efficace il beneficiario deve comunicare la propria accettazione della modifica alla banca che l’ha avvisato di tale modifica. Presentando, quindi, una sua notifica di accettazione o un suo rifiuto. segue... Cremona, 15 giugno 2007 15 …continua Se il beneficiario non rilascia tale notifica di accettazione, una presentazione in regola con il credito originario e con ogni modifica non ancora accettata, sarà considerata come una notifica di accettazione della modifica. La banca avvisante una modifica deve informare la banca da cui ha ricevuto la modifica di ogni notifica di accettazione o di rifiuto. Accettazioni parziali di modifiche non sono permesse e verranno considerate come notifica di rifiuto. Cremona, 15 giugno 2007 DESIGNAZIONE La banca designata, salvo che non sia anche banca confermante, non è obbligata ad onorare o negoziare eccetto nei casi in cui manifesta espressamente il proprio obbligo comunicandolo al beneficiario. La banca designata, che non sia anche banca confermante, non assume la responsabilità di onorare o negoziare così come la ricezione o l’esame e il successivo inoltro dei documenti da parte della stessa non costituiscono l’atto di onorare o di negoziare. Nel caso di un pagamento differito rispetto al momento dell’utilizzo del credito, la banca designata che abbia considerato la presentazione dei documenti in regola, cioè, perfettamente conformi, comporta per la stessa l’assunzione del rischio banca emittente e del rischio paese per il periodo del differimento con l’obbligo di pagare alla scadenza il credito anche se non perviene il rimborso dello stesso. segue... Cremona, 15 giugno 2007 16 …continua La banca designata dovrà, di volta in volta e caso per caso, valutare se accettare o meno la designazione. In caso affermativo verrà calcolata una commissione simile alla commissione di conferma per l’assunzione del rischio banca emittente e del rischio paese. Nel caso di accettazione di tratta (draft) a scadenza e sempre che la banca designata sia disposta a farlo, le nuove norme affermano che la stessa sia già implicitamente autorizzata dalla banca emittente ad eseguire un pagamento anticipato al beneficiario dell’importo dovuto alla scadenza. L’impegno della banca emittente a rimborsare la banca designata che abbia accettato documenti conformi, permane comunque e verrà eseguito alla scadenza, indipendentemente dal fatto che la banca designata abbia o meno provveduto ad anticipare al beneficiario i fondi. Viene, quindi, rafforzato il principio di autonomia dell’impegno della banca emittente rispetto a quello della banca designata. Cremona, 15 giugno 2007 CRITERI GENERALI PER L’ESAME DEI DOCUMENTI Nell’esame dei documenti per determinare la conformità vengono presi in considerazione: 1. I termini prescritti nel testo del credito documentario emesso e delle sue eventuali modifiche; 2. Le Norme ed Usi Uniformi (NUU 600); 3. Le “Opinions” che sono pareri sull’interpretazione delle NUU emessi dalla Commissione Bancaria della ICC relativamente a casi specifici; 4. Le PBIU 645 che riportano la prassi corrente a livello mondiale in materia di crediti documentari. segue... Cremona, 15 giugno 2007 17 …continua L’accertamento della conformità dei documenti dovrà basarsi esclusivamente sui documenti che, nella forma, appaiano come una presentazione in regola, cioè, corrispondenti ai termini e alle condizioni del credito, alle NUU e alla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU). La conformità dei documenti deve essere accertata entro un massimo di CINQUE giorni lavorativi bancari successivi alla presentazione dei documenti. Rispetto alla pubblicazione n. 500 è stato eliminato il riferimento al “ragionevole periodo di tempo” in quanto a tale concetto può essere attribuito un termine diverso a seconda degli usi vigenti nei diversi paesi. I documenti, pur dovendo apparire, nella forma, corrispondenti alle prescrizioni del credito documentario, se letti nel contesto del credito, del documento stesso e della Prassi bancaria internazionale uniforme, non devono necessariamente essere identici a quelli presenti in quello stesso documento, in qualunque altro documento richiesto o nel credito, ma è sufficiente che non confliggano tra di loro. segue... Cremona, 15 giugno 2007 …continua La presentazione di un documento non richiesto non verrà considerata ma, anzi, verrà restituito al presentatore, così come, nel caso in cui il credito contenga una condizione senza indicare il documento che soddisferà tale condizione, le banche considereranno tale condizione come non prescritta. I documenti diversi dal documento di trasporto, dal documento di assicurazione o dalla fattura commerciale, saranno accettati dalle banche così come presentati, purché il credito non indichi da chi debba essere emesso tale documento o i dati contenuti e sempre che il loro contenuto sembri soddisfare la funzione del documento richiesto. La descrizione della merce nella fattura commerciale deve corrispondere a quanto indicato nel testo del credito documentario, mentre in tutti i documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizione della merce o dei servizi può essere riportata anche con espressioni generiche che non siano in contrasto con quella riportata nel credito. segue... Cremona, 15 giugno 2007 18 …continua Gli indirizzi del beneficiario e dell’ordinante necessariamente essere gli stessi del credito. non devono I dettagli per i contatti (telefono, telefax, e-mail e simili) indicati come parti degli indirizzi del beneficiario e dell’ordinante non saranno considerati. Se, però, l’indirizzo e i dettagli per i contatti dell’ordinante appaiono come parte dei dettagli del destinatario o della parte cui è notificato in un documento di trasporto, essi devono corrispondere a quelli indicati nel credito. Le banche accetteranno un documento di trasporto emesso da spedizionieri o da altri soggetti, purché il sottoscrittore si qualifichi come vettore (carrier), capitano (master), noleggiatore (charterer), proprietario (owner). Lo spedizioniere o il mittente della merce indicato su qualsivoglia documento non deve necessariamente essere il beneficiario del credito. Cremona, 15 giugno 2007 PRESENTAZIONE IN REGOLA Se dall’esame dei documenti la presentazione appare in regola le banche dovranno: - Onorare il credito (banca emittente o banca confermante) - Negoziare (banca designata ed eventuale banca confermante) Se la banca designata determina che la presentazione è in regola e onora il credito o lo negozia deve inoltrare i documenti alla banca emittente o confermante. Un documento di trasporto può essere emesso da qualsiasi parte diversa dal trasportatore a condizione che siano rispettati i termini degli articoli sui documenti di trasporto. Cremona, 15 giugno 2007 19 DOCUMENTI DISCORDANTI Entro i cinque giorni bancari successivi alla presentazione dei documenti, la banca designata, la banca confermante e la banca emittente devono notificare al presentatore dei documenti l’eventuale rifiuto di onorare o negoziare a mezzo telecomunicazione, ove ciò non fosse possibile, con altri mezzi. Se una banca emittente o una banca confermante non agisse in conformità a quanto sopra non potrà obiettare una presentazione non in regola. Cremona, 15 giugno 2007 DOCUMENTI ORIGINALI E COPIE Se un credito richiede la presentazione di copie di documenti è permessa la presentazione sia di originali che di copie. Se un credito richiede la presentazione di più documenti usando termini quali “in duplicato”, “in doppia copia”, ciò sarà soddisfatto presentando almeno un originale e il restante numero in copie. Verrà considerato “originale” un documento che presenti una firma, un simbolo, una stampiglia o un’etichetta dell’emittente che appaiano “originali”. Se non previsto diversamente, verrà accettato come “originale” un documento che appaia scritto, dattilografato, perforato o timbrato dall’emittente o che riporti la dicitura “originale” (original). Cremona, 15 giugno 2007 20 DOCUMENTO DI TRASPORTO RELATIVO AD UN TRASPORTO CHE UTILIZZA ALMENO DUE MODI DI TRASPORTO Nell’elenco di documenti di trasporto la polizza di carico marittima viene affrontata dopo il documento di trasporto multimodale o combinato. Sarà considerato documento di trasporto multimodale o combinato un documento di trasporto relativo ad almeno due modi di trasporto diversi, indipendentemente da come sarà denominato. Viene prevista la possibilità che in un documento siano riportate due destinazioni finali in quanto in alcune aree geografiche i documenti di trasporto Multimodale possono contenere specifiche caselle ove il vettore annota, per sua propria evidenza, il percorso effettivo della merce. segue... Cremona, 15 giugno 2007 …continua È presumibile che una delle due destinazioni finali indicate nel documento rappresenti in realtà un punto intermedio del trasporto della merce che è stato inserito in uno spazio prestampato. Per l’accettabilità del documento si ritiene necessario che debba essere desumibile che una delle due destinazioni finali si riferisca ad un luogo intermedio e l’altra all’effettiva destinazione finale. Se il documento di trasporto indica, mediante annotazione o stampiglia, una data di invio, presa in carico o caricamento diversa dalla data di emissione del documento, tale data sarà considerata data di spedizione. Cremona, 15 giugno 2007 21 DOCUMENTI DI TRASPORTO PULITO Il termine “pulito” non deve apparire sul documento di trasporto, anche se un credito ha il requisito che quel documento deve essere “clean on board”. Cremona, 15 giugno 2007 GESTIONE PRATICO-OPERATIVA CONTATTARE LA PROPRIA BANCA per conoscere in via preventiva se è possibile ottenere la conferma del credito e a quali condizioni VERIFICARE CON L’OPERATORE DI TRASPORTO le modalità di trasporto per conoscere, in via preventiva, come verrà spedita la merce (mezzo, luogo, tragitto, eventuali trasbordi, documenti relativi, ecc.) FORNIRE AL COMPRATORE/ORDINANTE LE ISTRUZIONI che lo stesso dovrà dare alla banca emittente su come dovrà essere emesso il credito ed entro quando dovrà essere notificato segue.. Cremona, 15 giugno 2007 22 …continua FARSI INVIARE DAL COMPRATORE, in alternativa a quanto sopra, LA DOMANDA DI RICHIESTA DI APERTURA DEL CREDITO DOCUMENTARIO per verificare la possibilità di rispettare le condizioni richieste EVITARE DI ACCETTARE RICHIESTE DI DOCUMENTI la cui esibizione dipende dall’ordinante e accertarsi che i documenti richiesti possano essere prodotti nella forma e secondo i contenuti prescritti ESAMINARE IL TESTO DEL CREDITO non appena si riceve la notifica da parte della banca, utilizzando preferibilmente una lista di controllo segue... Cremona, 15 giugno 2007 …continua RICHIEDERE EVENTUALI MODIFICHE nel caso in cui non si sia in grado di ottemperare anche ad una sola condizione prescritta dal credito PREDISPORRE LA MERCE PER TEMPO con contemporaneo avviso allo spedizioniere per il ritiro della stessa, entro i termini previsti per la spedizione PREPARARE I DOCUMENTI previsti dal credito secondo quanto indicato nel credito stesso nel rispetto delle norme internazionali segue... Cremona, 15 giugno 2007 23 ..continua CONTROLLARE CHE TUTTI I DOCUMENTI SIANO CONFORMI a quanto indicato nel credito e che i dati contenuti in essi non siano contrastanti PRESENTARE I DOCUMENTI ALLA BANCA (emittente o confermante o designata) entro i termini di validità del credito stesso CONSIDERARE che la banca emittente, designata e/o confermante controllerà i documenti ad essa presentati secondo i termini e le condizioni stabilite nel credito, basandosi esclusivamente sull’apparente conformità formale degli stessi e sulla “Prassi Bancaria Internazionale” richiamata dalle NUU, pubbl. n. 600, codificata nella pubbl. n. 645 (PBIU) della CCI segue... Cremona, 15 giugno 2007 …continua NON DIMENTICARE che l’impegno alla prestazione assunto dalla banca emittente e/o dall’eventuale banca confermante decade quando il beneficiario non adempie anche ad una sola delle condizioni prescritte dal credito NON SOTTOVALUTARE MAI i rischi che comporta un accredito “salvo buon fine” (sbf) e “sotto riserva” NON DIMENTICARE che la presentazione dei documenti nella forma, nella modalità e nei tempi prescritti nel credito documentario è il presupposto necessario ed essenziale affinché l’astratta certezza, caratterizzante il credito documentario, si trasformi in sicurezza reale Cremona, 15 giugno 2007 24 CONCLUSIONI Le nuove norme (UCP 600) rafforzano la funzione che il credito documentario da sempre svolge nel commercio internazionale offrendo al beneficiario uno strumento di pagamento sicuro e all’ordinante un mezzo che gli evita un pagamento anticipato della fornitura. Affinché, però, l’astratta sicurezza che lo strumento offre alle parti, si trasformi in certezza di pagamento per il beneficiario e in certezza circa il ritiro della merce descritta nell’ordine di acquisto per l’ordinante, occorrerà una maggiore conoscenza dell’operazione e una gestione operativa attenta in tutte le fasi dal momento della negoziazione dell’accordo, all’emissione del credito documentario fino al suo utilizzo, al regolamento e al ritiro della merce. Cremona, 15 giugno 2007 25
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