Avv. Franceso Tartini

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Avv. Franceso Tartini
IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:
ACCESSO EFFETTIVO ALLA GIUSTIZIA - CRITICITA’ E BUONE
PRASSI
Avv. Francesco Tartini
Foro di Treviso
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
A) FONTI DI RANGO PRIMARIO:
Costituzione della Repubblica Italiana – art. 24 1
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – art. 6
Carta di Nizza – art. 47 3
2
B) FONTI U.E.
Direttiva 2002/8/ce del Consiglio del 27 gennaio 2003
1
art. 24 comma 3° Cost. Italiana
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
2
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – aperta alla firma a Roma il 04.1.1950
ARTICOLO 6 - Diritto a un equo processo
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine
ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle
controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi
confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa
e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza
nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle
parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità
possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della
natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire
un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a
discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.
3
Carta di Nizza (proclamata a Nizza il 07.12.2000 e una seconda volta a Strasburgo il 12.12.2007 – Dal
01.12.2009, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha assunto il medesimo valore giuridico dei trattati)
Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine
ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi
consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia
necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
1
intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la
definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie
C) LEGISLAZIONE INTERNA
1) DPR n. 115/2002 Testo Unico sulle Spese di Giustizia (TUSG)
Artt. 74 – 145
2) Legge 29.03.2001 n. 134 (dopo l’approvazione del TUSG sopravvivono artt. 19, 20 e 21)
3) D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 116 – Attuazione della Direttiva 2003/8/CE
4) Art. 98 e 613 n.5 Codice di Procedura Penale
5) D. Lgs. n. 150/2011 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della
legge 18 giugno 2009, n. 69” (cd. Tagliariti) – art. 15 (opposizione a decreto pagamento spese
di giustizia) e art. 18 (controversie in materia di espulsione)
6) D. Lgs. n. 286/98 – Testo Unico sull’Immigrazione – art. 13 comma 5 bis (convalida espulsione
con accompagnamento alla frontiera);
7) D.M. 20 luglio 2012 n. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente
vigilate dal Ministero della Giustizia “ - art. 9
(in attesa della pubblicazione ed entrata in vigore del nuovo DM la cui bozza contiene oggi all'art.
12 una previsione relativa alla riduzione percentuale degli onorari standard per le difese penali
assistite da PSS) 4
8) Art. 17 D. Lgs. 28/2010 - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia
di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
9) Regio Decreto 09/07/1939 n. 1238: Ordinamento dello stato civile – art. 167
5
10) Decreti ministeriali di aggiornamento dei livelli di reddito ex art. 77 TUSG
** ** **
Filo conduttore di questa mia comunicazione vuol essere la verifica, attraverso l’esame di alcuni
casi pratici, della corrispondenza o meno tra i principi che sono a fondamento dell’istituto del
patrocinio a spese dello stato (PSS) e la disciplina che in concreto né è data nel nostro
4
Newsletter CNF 09.10.2013 n. 166: Il Ministero della giustizia ha varato la bozza di DM recante i parametri per
i compensi degli avvocati, dopo la proposta formulata a maggio dal CNF sulla base dell’art. 13 del nuovo ordinamento
della professione forense (legge 247/2012).
Sulla bozza si pronunzieranno il Consiglio di Stato (per i profili di legittimità) e lo stesso Consiglio nazionale, che dovrà al
riguardo ascoltare i Consigli dell’ordine territoriali e le Associazioni forensi maggiormente rappresentative (cfr. art. 1,
comma 3, e art. 13, comma 6, L. 247/2012).
5
5
Art. 167 RD n. 1238/1939:
La parte interessata, che intende promuovere una rettificazione, deve farne domanda al tribunale nella cui
circoscrizione si trova l'ufficio dello stato civile, nei registri del quale è inserito o si sarebbe dovuto inserire l'atto da
rettificare.
Il pubblico ministero, oltre che nei casi preveduti negli art. 165 e 166, promuove la rettificazione degli atti dello
stato civile nell'interesse delle persone povere che gliene fanno richiesta direttamente, ovvero per mezzo del pretore o
dell'ufficiale dello stato civile, e presentano i certificati occorrenti per l'ammissione al gratuito patrocinio.
2
ordinamento, e delle prassi applicative adottate in vari Tribunali per migliorare l’erogazione del
servizio.
L’evidenziazione di alcuni punti critici dell’istituto, tutt’ora aperti a interpretazioni e prassi
applicative del tutto differenti, mira anche a sottolineare l’importanza della fase informativa che il
professionista deve affrontare con il cliente (art. 13 comma 5 l. 31.12.2012 n. 247 3 art. 4 del
Codice Deontologico Forense), al fine di sfatare alcuni falsi miti sulla assoluta gratuità delle
procedure giudiziali in regime di PSS, specie in relazione all’intervento di figure ausiliarie del
Giudice o del difensore, quali i consulenti tecnici d’ufficio o di parte.
Con l'occasione si sottolinea, ancorchè l'argomento non venga trattato in questa relazione, che
analoga attenzione va data, in sede di informazione al cliente, anche alle ipotesi di rivalsa delle
spese erogate dallo stato e di revoca del provvedimento di ammissione di cui agli artt. 134 – 136
TUSG.
Vi è infine l’intenzione di dare alcune indicazioni pratiche rispetto all’annosa problematica degli
insostenibili tempi di pagamento delle parcelle liquidate e di alcune soluzioni applicative concertate
in varie sedi giudiziarie da avvocati e magistrati con lo strumento dei protocolli di intesa.
FINALITA’
L’istituto del patrocinio a spese dello stato è lo strumento adottato dall’ordinamento italiano per
dare attuazione al principio di effettività dell’accesso alla giustizia e dell’esercizio del diritto alla
difesa per i soggetti meno abbienti. Sull’onda dell’emotività e della pubblica opinione l’accesso
gratuito alla giustizia è stato successivamente allargato, in forma piuttosto atipica, anche alle
vittime di reati di particolare gravità,
Oggi infatti l’art.76 del DPR 115/2002 “condizioni per l’ammissione” contempla il comma 4 ter
che indica tra i soggetti ammessi al beneficio:
•
•
•
Art. 76 DPR115/2002
omissis
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 612-bis, 609-bis, 609quater e 609-octies, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli
600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice
penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal
presente decreto. 6
NATURA PUBBLICISTICA DEL SERVIZIO
La Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare, con l’ordinanza 28.06.2002 n. 229 che ha
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata in relazione all’art. 17 bis
della l. 134/2001 (ora art. 80 del T.U)
«nella parte in cui prevede che l’imputato, istante per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, possa nominare il proprio difensore solo nell’ambito di uno speciale elenco»
che la limitazione della nomina ai soli avvocati che il competente COA ha deliberato di inserire
nell’elenco, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità:
6
il D.L. 14 agosto 2013 n. 93 convertito in legge 15.10.2013 n. 119 ha aggiunto i primi tre articoli di legge
(572, 583 bis e 612 bis);
il D.L. 23 febbraio 2009 n 11 detto “pacchetto sicurezza” convertito con L. 23 aprile 2009 n 38 aveva aggiunto il
comma “4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis,609-quater e 609-octies del codice penale puo'
essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto” ;
•
il comma era poi stato novellato con l’art 9 della legge 1 ottobre 2012, n. 172 “Ratifica ed esecuzione
della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso
sessuale” fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007
3
“rivela piuttosto l’esigenza di particolare dignità e qualità che, nella prospettiva del legislatore, deve
permeare l’esercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi particolari di carattere
pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in
relazione al quale, per un verso, vengono impiegate risorse economiche della collettività e la cui
necessità, sotto altro profilo origina da una situazione economica del singolo».
Trattandosi di servizio di natura pubblicistica, ancorchè reso avvalendosi dell’attività di un libero
professionista, il patrocinio a spese dello stato dovrebbe soggiacere anche ai tradizionali principi di
efficienza, efficacia ed economicità di cui all’art. 97 Cost e alla l. 241/90
LE DIVERSE DISCIPLINE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO
Il nostro ordinamento conosce in buona sostanza tre diverse discipline del patrocinio a spese dello
stato, a seconda che il procedimento giudiziario abbia natura:
Penale (artt. 90 – 118 del DPR 115/2002)
Civile, amministrativa, tributaria e contabile (artt. 119 -144 del DPR 115/2002)
Transfrontaliera civile e commerciale in ambito U.E (D. Lgs. 116/2005)
con la precisazione che in ambito civile vi sono ulteriori diversificazioni per procedure particolari:
opposizione ad espulsione; interdizione e inabilitazione a richiesta del PM; affido, adozione,
declaratoria adottabilità ed altre procedure minorili ex l. 184/83; processi in cui è parte un
fallimento incapiente, procedure fallimentari incapienti, eredità giacente, restituzione e vendita
beni sequestrati.
Queste diverse declinazioni del PSS divergono per condizioni di ammissibilità e ampiezza della
tutela offerta, con conseguenti disparità di trattamento tra soggetti aventi identiche condizioni
economiche e che devono accedere all’una o all’altra tipologia di procedimento.
Si segnalano di seguito i maggiori elementi di diversità e le conseguenze per la parte e per il suo
difensore:
1) verifica preventiva sul merito della controversia – esclusioni
La difesa in ambito penale è garantita tout court al soggetto non abbiente (art. 74 comma 1 T.U.) ,
e così pure allo straniero irregolare nei procedimenti di convalida dell’accompagnamento coattivo
alla frontiera.
In ambito civile, amministrativo, tributario è contabile è prevista invece una verifica preventiva sulla
non manifesta infondatezza delle ragioni da far valere in giudizio (art. 74 comma 2 T.U.) . In caso
di soccombenza in primo grado serve una nuova ammissione, e quindi una nuova valutazione di
non manifesta infondatezza, per l’impugnazione.
Per le controversie trasfrontaliere è prevista sia l’esclusione per le azioni manifestamente infondate
sia la valutazione di altre condizioni legate al merito della controversia 7.
7
D. Lgs. N. 116/2005 .
art. 5 - Condizioni legate al merito della controversia
1. La domanda di patrocinio relativa ad un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata è respinta.
2. Ai fini del comma 1, quando il richiedente chiede il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver
sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguarda una pretesa derivante direttamente dall'attività
4
In ambito penale sono esclusi dal PSS i reati fiscali (art. 91 TUSG 8) e la giurisprudenza ha chiarito
che l’esclusione è riferita solo ai reati per i quali si procede, e non anche ai precedenti penali 9
In ambito civile sono invece escluse le cause per cessione di crediti e ragioni altrui (art. 121
TUSG 10).
2) Disparità di trattamento in relazione ai requisiti di reddito previsti per
l’ammissione:
Penale
Civile, ammin., trib., contab.
Trasfrontaliero
DPR 115/2002
ART.
76
(Condizioni
per
l'ammissione)
1. Può essere ammesso al
patrocinio chi è titolare di un
reddito
imponibile
ai
fini
dell'imposta personale sul reddito,
risultante dall'ultima dichiarazione,
non superiore a euro 10.766,33 (1).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo
92, se l'interessato convive con il
coniuge o con altri familiari, il reddito
è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da
ogni componente della famiglia,
compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei
limiti di reddito, si tiene conto anche
dei redditi che per legge sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito
personale quando sono oggetto della
causa diritti della personalità, ovvero
nei processi in cui gli interessi del
richiedente sono in conflitto con quelli
degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti già condannati
con sentenza definitiva per i reati di
DPR 115/2002
ART.
76
(Condizioni
per
l'ammissione)
1. Può essere ammesso al
patrocinio chi è titolare di un
reddito
imponibile
ai
fini
dell'imposta personale sul reddito,
risultante dall'ultima dichiarazione,
non superiore a euro 10.766,33 (1).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo
92, se l'interessato convive con il
coniuge o con altri familiari, il reddito
è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da
ogni componente della famiglia,
compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei
limiti di reddito, si tiene conto anche
dei redditi che per legge sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito
personale quando sono oggetto della
causa diritti della personalità, ovvero
nei processi in cui gli interessi del
richiedente sono in conflitto con quelli
degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti già condannati
con sentenza definitiva per i reati di
D. Lgs. 116/2005
Art. 4. - Condizioni di reddito
1. Può essere ammesso al
patrocinio chi è titolare di un
reddito complessivo annuo lordo
dichiarato ai fini fiscali non
superiore a euro 9.296,22.
2. Se l'interessato convive con il
coniuge o con altri familiari, il reddito
è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da
ogni componente della famiglia,
compreso l'istante. In tale caso, i
limiti di reddito sono elevati di euro
1.032,91 per ognuno dei familiari
conviventi.
3. Si tiene conto del solo reddito
personale quando sono oggetto della
causa diritti della personalità, ovvero
nei processi in cui gli interessi del
richiedente sono in conflitto con quelli
degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4. I limiti fissati dai commi 1 e 2
non ostano a che il patrocinio a
spese dello Stato sia accordato al
richiedente che supera il limite se
egli dimostra di non poter
sostenere le spese processuali di
cui all'articolo 6, comma 2, a causa
della differenza del costo della vita
tra lo Stato membro del domicilio o
della dimora abituale e quello del
autonoma o commerciale del richiedente sono valutate l'importanza del caso specifico per il richiedente e la natura della
causa.
8
Art. 91 DRP 115/202 Esclusione dal patrocinio.
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:
a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal
momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i
casi di cui all'articolo 100.
9
L'esclusione dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevista dall'art. 91, comma 1, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115 per chi sia indagato, imputato o condannato per taluno dei reati fiscali ivi indicati opera solo in
quanto tali reati siano quelli stessi per i quali si procede a carico del richiedente. (Nella specie, in applicazione di tale
principio, la Corte ha censurato la decisione con la quale il giudice di merito aveva negato l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato per la sola ragione che il richiedente aveva già subito una condanna per reato fiscale).
Cassazione penale sez. IV 05 giugno 2012 n. 39042 Arch. nuova proc. pen. 2013, 1, 65
10
5
cui agli
articoli 416-bis del cui agli articoli 416-bis del
codice penale, 291-quater del codice penale, 291-quater del
testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23
gennaio
1973,
n.
43,
73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonchè per i reati
commessi
avvalendosi
delle
condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, ai soli
fini del presente decreto, il reddito si
ritiene superiore ai limiti previsti (2)
(3).
4-ter. La persona offesa dai reati di
cui agli articoli 609-bis, 609-
quater
e
609-octies,
nonche',
ove commessi in danno di minori, dai
reati di cui agli articoli 600, 600-
testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23
gennaio
1973,
n.
43,
73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonchè per i reati
commessi
avvalendosi
delle
condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, ai soli
fini del presente decreto, il reddito si
ritiene superiore ai limiti previsti (2)
(3).
4-ter. La persona offesa dai reati di
cui agli articoli 609-bis, 609-
quater
e
609-octies,
nonche',
ove commessi in danno di minori, dai
reati di cui agli articoli 600, 600-
bis, 600-ter, 600-quinquies, bis, 600-ter, 600-quinquies,
601, 602, 609-quinquies e 601, 602, 609-quinquies e
609-undecies del codice penale, 609-undecies del codice penale,
puo' essere ammessa al patrocinio
anche in deroga ai limiti di reddito
previsti dal presente decreto (4)(5).
(1) Comma modificato dall'articolo
unico del D.M. 29 dicembre
puo' essere ammessa al patrocinio
anche in deroga ai limiti di reddito
previsti dal presente decreto (4)(5).
(1) Comma modificato dall'articolo
unico del D.M. 29 dicembre
e
successivamente 2005
e
successivamente
2005
dall'articolo unico del D.M. 20 dall'articolo unico del D.M. 20
gennaio 2009. A norma gennaio 2009. A norma
dell'articolo unico del D.M. 2 dell'articolo unico del D.M. 2
luglio 2012, l'importo di euro luglio 2012, l'importo di euro
10.628,16, indicato nel presente
comma, e' aggiornato in euro
10.766,33.
(2) Comma aggiunto dall' articolo
10.628,16, indicato nel presente
comma, e' aggiornato in euro
10.766,33.
(2) Comma aggiunto dall' articolo
12-ter del D.L. 23 maggio 12-ter del D.L. 23 maggio
2008 n.92.
2008 n.92.
(3) La Corte Costituzionale, con
sentenza 16 aprile 2010, n. 139 (in
Gazz. Uff., 21 aprile, n. 16), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in
cui, stabilendo che per i soggetti gia'
condannati con sentenza definitiva
per i reati indicati nella stessa norma
il reddito si ritiene superiore ai limiti
previsti per l'ammissione al patrocino
a spese dello Stato, non ammette la
prova contraria.
(4) Comma inserito dall'articolo 4,
comma 1, del
febbraio 2009,
(3) La Corte Costituzionale, con
sentenza 16 aprile 2010, n. 139 (in
Gazz. Uff., 21 aprile, n. 16), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in
cui, stabilendo che per i soggetti gia'
condannati con sentenza definitiva
per i reati indicati nella stessa norma
il reddito si ritiene superiore ai limiti
previsti per l'ammissione al patrocino
a spese dello Stato, non ammette la
prova contraria.
(4) Comma inserito dall'articolo 4,
D.L. 23 comma 1, del
n. 11e febbraio 2009,
successivamente
sostituito
dall'articolo articolo 9, comma 1, della
Legge 1° ottobre 2012, n. 172.
(5) Per le modifiche al presente
D.L. 23
n. 11e
successivamente
sostituito
dall'articolo articolo 9, comma 1, della
Legge 1° ottobre 2012, n. 172.
(5) Per le modifiche al presente
6
foro.
5. Il patrocinio non è concesso al
richiedente che può, nella fattispecie,
disporre di un accesso effettivo ad
altri meccanismi che coprono le spese
processuali di cui all'articolo 3.
6.
Si
applica
l'articolo
77
del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115.
comma vedi l'articolo
2, comma comma vedi l'articolo 2, comma
3 del D.L. 14 agosto 2013, 3 del D.L. 14 agosto 2013,
n. 93, non ancora convertito in n. 93, non ancora convertito in
legge.
Disposizioni particolari sul Patrocinio
a Spese dello Stato nel processo
penale
legge.
.
Disposizioni particolari sul Patrocinio
a Spese dello Stato nel processo
ART. 92 (Elevazione dei limiti di
reddito per l'ammissione)
1. Se l'interessato all'ammissione
al patrocinio convive con il
coniuge o con altri familiari, si
applicano le disposizioni di cui
all'articolo 76, comma 2, ma i limiti
di reddito indicati dall'articolo 76,
comma 1, sono elevati di euro
1.032,91 per ognuno dei familiari
conviventi.
ART. 91 Esclusione dal patrocinio.
1. L'ammissione al patrocinio è
esclusa:
a) per l'indagato, l'imputato o il
condannato di reati commessi in
violazione delle norme per la
repressione dell'evasione in materia
di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più di
un difensore; in ogni caso gli effetti
dell'ammissione cessano a partire dal
momento in cui la persona alla quale
il beneficio è stato concesso nomina
un secondo difensore di fiducia,
eccettuati i casi di cui all'articolo 100.
Art.96 Decisione sull'istanza di
ammissione al patrocinio.
1. Omissis
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi
sono fondati motivi per ritenere che
l'interessato
non
versa
nelle
condizioni di cui agli articoli 76 e 92,
tenuto conto delle risultanze del
casellario giudiziale, del tenore di vita,
delle condizioni personali e familiari, e
delle
attività
economiche
eventualmente svolte. A tale fine,
prima di provvedere, il magistrato può
trasmettere l'istanza, unitamente alla
relativa dichiarazione sostitutiva, alla
Guardia di finanza per le necessarie
verifiche (2).
3. Il magistrato, quando si procede
per uno dei delitti previsti dall'articolo
51, comma 3-bis, del codice di
procedura
penale,
ovvero
nei
confronti di persona proposta o
sottoposta a misura di prevenzione,
deve chiedere preventivamente al
questore, alla Direzione investigativa
antimafia (DIA) ed alla Direzione
nazionale
antimafia
(DNA)
le
informazioni necessarie e utili relative
al tenore di vita, alle condizioni
7
personali e familiari e alle attività
economiche eventualmente svolte dai
soggetti richiedenti, che potranno
essere acquisite anche a mezzo di
accertamenti da richiedere alla
Guardia di finanza.
4. Omissis.
DPR 115/2002
ART. 77 (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)
1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Fa eccezione anche in questo caso la procedura di convalida dell’espulsione con
accompagnamento coattivo alla frontiera, essendo la parte ammessa ex lege senza alcuna
verifica delle sua capacità di reddito (art. 13 n. 5 bis del T.U. Immigrazione);
Sulla possibilità di desumere ex art. 96 comma 2° TUSG che le condizioni reali di reddito sono
diverse da quelle previste per l’ammissione al PSS la giurisprudenza è più volte intervenuta per
delimitare l’ambito di discrezionalità del giudice 11
Ancorare le condizioni soggettive di ammissibilità al solo livello di reddito non garantisce l’effettivo
esercizio del diritto alla difesa.
Nel penale c’è un temperamento per i familiari a carico (art. 92), e così nel transfrontaliero, nel
civile no, ma a parità delle condizioni di reddito la capacità di spesa di chi vive da solo è ben
diversa da quella di chi ha tre figli da mantenere!
La diversità di trattamento viene giustificata, nella Relazione Illustrativa del Testo Unico, alla luce
dei “beni e valori di diverso rilievo tutelati nei diversi procedimenti”;
Una giustificazione che non convince quantomeno in relazione ad alcune tipologie di controversie
civili, contenziose o di volontaria giurisdizione: questioni di status (riconoscimento /
disconoscimento paternità) , procedimenti de protestate e in generale tutti quelli che incidono sulla
vita e sui diritti dei minori, ricongiungimenti familiari, protezione internazionale;
che non appaiono meno rilevanti di molti reati contravvenzionali.
11
Cassazione penale sez. IV 20 febbraio 2013 n. 18591 S. CED Cass. pen. 2013
In tema di patrocinio dei non abbienti, è illegittimo il diniego del beneficio fondato su una condanna non
definitiva dalla quale possa inferirsi l'esistenza di redditi illeciti, in quanto ai fini dell'indagine sui redditi - che non può
avvalersi di automatismi e richiede la disamina della fattispecie concreta - nessun rilievo può attribuirsi a sentenze non
irrevocabili, pena il "vulnus" della presunzione di innocenza. (Nella specie il richiedente era stato condannato in primo
grado per il reato di rapina da cui aveva tratto un profitto illecito di 27.500 euro e la sentenza non era ancora divenuta
definitiva).
Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Pisa, 02/02/2008
Cassazione penale sez. IV 14 marzo 2012
n. 19611 N.C.
Diritto & Giustizia 2012, 25 maggio (nota di:
FOTI)
In tema di ammissione al gratuito patrocinio, l'ammissione deve essere revocata quando, pur in presenza dei
requisiti reddituali, il richiedente abbia dichiarato il falso.
Cassazione penale sez. IV 21 dicembre 2011 n. 6419 CED Cass. pen. 2011
In tema di gratuito patrocinio, la legge n. 125 del 2008 - che ha introdotto una presunzione di reddito superiore a
quello di legge per alcuni gravi reati e segnatamente per i soggetti condannati in ordine ai reati di cui agli art. 73 e 80 d.
P.R. n. 309 del 1990 - si applica, in virtù del principio "tempus regit actum", a tutte le situazioni pendenti, trattandosi di
normativa processuale. Spetta al richiedente il beneficio fornire la prova contraria - anche alla luce della sentenza della
Corte costituzionale n. 139 del 2010 - idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge, fermo restando che
nell'ambito della ponderazione effettuata dal giudice non vi è automatismo quanto agli effetti dell'eventuale revoca
giacché la carenza dei requisiti reddituali può configurarsi ad origine o essere, per contro, sopravvenuta, con la
conseguenza che occorre accertare, anche alla luce della prova contraria eventualmente offerta dall'interessato, se
l'accertata attività illecita consenta di ritenere l'esistenza di redditi esorbitanti già al momento della domanda di
ammissione al gratuito patrocinio, o solo in epoca successiva.
Annulla con rinvio, Trib. Milano, 28/03/2009
8
Nel transfrontaliero è addirittura prevista la possibilità di dimostrare che la situazione in concreto
non consente di sostenere le spese processuali, soluzione certamente più idonea per garantire
l’effettivo esercizio del diritto alla difesa. La diversità di trattamento stenta a trovare una
giustificazione, perché anche all’interno del territorio nazionale sono riscontrabili sensibili
differenze nel costo della vita (es. costo di una locazione in città o in aree extraurbane).
Altra disparità di trattamento, in ambito penale, riguarda l’allargamento dell’istituto alle vittime di
reati a sfondo sessuale, stalking e, da ultimo violenza domestica, che indubbiamente provocano
grande allarme sociale ma che non sono meno gravi di un omicidio o di altri reati violenti.
E’ probabile la violazione dell’art. 3 Cost.
Si possono verificare in concreto situazioni paradossali:
a) il coniuge penalmente responsabile di violazione degli obblighi familiari (art. 570 c.p) o di
maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) potrà avvalersi, per l’ammissione al beneficio in sede
penale, dell’innalzamento dei limiti previsto per i figli a carico.
L’altro coniuge qualora per gli stessi fatti intendesse promuovere in sede civile una separazione o
un’azione per alimenti (art. 148 c.c.) contro gli ascendenti, o ancora un’azione risarcitoria per
danno endofamiliare, non godrà invece di alcun innalzamento.
b) Se un soggetto con figli a carico e residente in Italia promuove una causa civile incontra il limite
tassativo del proprio reddito. Se si trasferisce all’estero per lavoro e promuove la stessa causa in
Italia beneficia invece dell’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 16/2005. Anche in questo caso è probabile la
violazione dell’art. 3 Cost.
c) Se la vittima di un reato agisce per il ristoro dei danni all’interno del processo penale, e quindi
con costituzione di parte civile, beneficia dell’innalzamento dei limiti previsto per i familiari a carico
e del CTU e CTP con spese anticipate dallo stato. . Se l’imputato patteggia, e quindi la vittima è
costretta ad agire in sede civile, senza possibilità di scelta, il limite di reddito è insuperabile e per i
consulenti c’è solo la prenotazione a debito.
Sempre in tema di reddito familiare giova ricordare che la giurisprudenza è sempre più orientata a
considerarlo come la somma dei redditi di tutti i soggetti stabilmente conviventi con il richiedente,
indipendentemente dall’esistenza di un legame di coniugio o parentela:
Tra le pronunce più recenti Cass. Penale 20.09.2012 n. 44121 che ha computato anche il reddito
della madre della convivente more uxorio dell’istante 12
3) attività difensive che precedono il giudizio
In sede penale l’attività defensionale è ricompresa nel PSS fin dalle indagini preliminari, anche se
queste non dovessero dar luogo ad un processo. Non è compresa la stesura della querela perché
antecedente al radicamento del procedimento.
In giurisprudenza, ancorchè nella vigenza del vecchio tariffario, l’attività ricompresa nel PSS è
stata fatta risalire al momento della consulenza ed assistenza per la redazione dell’istanza di
ammissione 13.
12
In tema di gratuito patrocinio, l'uso del termine "familiare" nell'art. 76 d.P.R. 115/2002 ha una sua specifica
pregnanza avendo il legislatore, al fine di riconoscere il beneficio di cui trattasi a colui che non può far fronte al costo
economico della difesa in un procedimento penale, voluto tener conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro
che, per legami giuridici o di fatto, comunque, concorrono a formare il reddito familiare (nella specie, la Corte ha
confermato il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, ritenendo di dover cumulare il reddito
dell'istante con quello della madre della sua convivente, la quale coabitava con la figlia ed il suo compagno).
Cassazione penale sez. IV 20 settembre 2012 n. 44121 Diritto & Giustizia 2012, 13 novembre
13
In tema di patrocinio a spese dello Stato, tra le somme liquidabili al difensore rientra anche il compenso per la
redazione dell'istanza di ammissione. Cio è confermato da un contesto normativo che depone per la necessità di
ricorrere all'assistenza tecnica del difensore anche per la redazione dell'istanza, recando l'art. 78 d.P.R. 30 maggio 2002
9
In sede civile l’istituto si riferisce alla sola fase processuale, restando esclusa ogni attività
preliminare che, in ipotesi, portasse alla composizione della lite prima di adire il giudice 14.
Di conto, la recentissima sentenza 19.04.2013 n. 9529 delle Sezioni Unite ha confermato la
legittimità della sanzione disciplinare inflitta dal CNF ad un avvocato che, dopo aver ottenuto per la
propria assistita l’ammissione al PSS, aveva chiesto un compenso, deducendo che fosse riferibile
all’attività stragiudiziale 15.
Se il difensore svolge attività propedeutica al giudizio, ed in tale sede trova il modo di comporre la
controversia non potendo quindi chiedere la liquidazione della parcella, rischia una sanzione
disciplinare se chiede un compenso all’assistito?
Si riporta in proposito l’articolato parere reso recentemente dal COA di Pordenone
16
:
Il Consiglio dell’Ordine, letta la richiesta dell’iscritta avvocato, la quale, premesso:
- di essere stata nominata difensore di fiducia di un imputato in un procedimento penale;
- di avere successivamente presentato in nome e per conto del cliente istanza per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato;
Ciò premesso, rilevato che ai sensi dell’art. 109 D.P.R. n. 115/2002 gli effetti dell’ammissione al
patrocinio decorrono dalla data di presentazione dell’istanza, l’iscritta ha chiesto se per l’attività
svolta anteriormente alla data di ammissione al beneficio sia possibile chiedere il relativo
compenso direttamente al cliente senza incorrere nell’infrazione disciplinare di cui all’art. 11 del
Codice Deontologico.
--ooo-Il Consiglio dell’Ordine preliminarmente osserva come l’intera disciplina del patrocinio a spese
dello Stato sia ispirata da intenti solidaristici volti ad assicurare una effettiva tutela giurisdizionale,
eliminando gli ostacoli di ordine economico che, limitando di fatto l’uguaglianza tra i cittadini,
impediscono una piena attuazione della tutela stessa, costituzionalmente garantita. La disciplina
ora prevista dagli artt. 74 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle
Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di spese di Giustizia), riguarda espressamente
n. 115 l'indicazione che la sottoscrizione dell'istanza da parte dell'interessato deve essere, a pena di inammissibilità,
«autenticata dal difensore». In questa prospettiva, in senso contrario alla retribuibilità anche di tale attività, non potrebbe
invocarsi l'art. 109 d.P.R. n. 115 del 2002, che fa decorrere gli effetti dell'ammissione dalla data di presentazione
dell'istanza, giacché l'istanza di ammissione si inserisce, nella procedura "de qua", come atto necessariamente
propedeutico all'esercizio del diritto e in siffatta materia il sistema prevede e impone la necessità di dover retribuire
l'attività legittimamente svolta dal difensore.
Cassazione penale sez. IV 02 luglio 2008 n. 37545; Guida al diritto 2008, 47, 91 (s.m.)
14
Il patrocinio a spese dello Stato è previsto esclusivamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente,
avendo il legislatore inteso in tal modo dare attuazione al dettato dell'art. 24 cost., sicchè non trova applicazione per
l'attività stragiudiziale.
…devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal
mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che
siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio (e sulla base di
tale presupposto è stato riconosciuto dovuto il compenso per l'assistenza e l'attività svolta dal difensore per la
transazione della controversia instaurata dal medesimo).
Cassazione civile sez. II 23 novembre 2011 n. 24723 E.C.F. C. Min. Giust. Diritto & Giustizia 2011, 26
novembre (nota di: TARANTINO), Foro amm. CDS 2012, 1, 34 (s.m.) (nota di: BERTOLDINI, MORELLO)
15
L’attività stragiudiziale svolta nell’interesse dell’assistito non è ammessa al patrocinio e pertanto il relativo
compenso si pone a carico del cliente; al contrario, quando l’attività sia svolta in vista della successiva azione giudiziaria,
essa deve essere ricompresa nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato.
Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 9529 del 19 Aprile 2013
Ordine Avvocati Pescara - Lettera informativa n. 88/13 del 18.05.13 News Giurisprudenza 11
http://www.ordineavvocatipescara.it/?page_id=4659
16
http://www.ordineavvocatipordenone.it/public/faq/412/parere%20patrocinio%20spese%20stato.pdf
10
il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e
riguarda, quindi, i vari aspetti della rilevanza di detto beneficio nell’ambito del procedimento, tra
quelli menzionati, che sia stato promosso. All’interno della menzionata normativa, oltre all’espressa
previsione per cui l’onorario e le spese del difensore sono liquidati dall’Autorità Giudiziaria con
decreto di pagamento (art. 82), deve essere menzionata la previsione dell’art. 85 (divieto di
percepire compensi o rimborsi), che dispone come il difensore della persona ammessa a
patrocinio a spese dello Stato non possa chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o
rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal predetto Testo Unico, che ogni patto
contrario è nullo, e che la violazione di detto divieto costituisce grave illecito disciplinare
professionale. Ciò valga, ovviamente, nel caso di richieste proposte direttamente
al cliente, di compensi per l’attività svolta successivamente al provvedimento di ammissione, che
costituirebbero, in aggiunta alle richieste conseguenti all’ammissione stessa, un’illegittima
duplicazione del compenso, in palese violazione di legge, con conseguente integrazione
dell’evidenziata, grave infrazione disciplinare. La normativa, per altro verso, nulla dispone in
ordine all’attività professionale esperita antecedentemente al provvedimento di
ammissione.
---ooo--Il Consiglio ha già espresso un parere in ordine all’attività stragiudiziale che l’Avvocato renda in
favore di persona che sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, attività esperibile,
ovviamente, anche nel campo dei procedimenti penali (si pensi, ad esempio, alla redazione di un
atto di denuncia querela o all’attività finalizzata alla composizione transattiva prodromica alla
remissione della querela stessa). Si è scritto come la mancata previsione, con espresso
riferimento all’attività stragiudiziale, si differenzi dalla più recente disciplina di
cui al Decreto Legislativo 17 maggio 2005 n. 116 (Attuazione della Direttiva 2003/8/CE intesa a
migliorare l’accesso alla Giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso al definizione di
norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie), la quale,
nell’ambito delle controversie transfrontaliere, espressamente stabilisce che il patrocinio a spese
dello Stato garantisce anche “la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere ad
una soluzione prima di intentare un’azione legale”. Atteso tale rilievo, il Consiglio ha ritenuto che
l’Avvocato, il quale abbia prestato la propria attività professionale stragiudiziale in favore di
persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato (attività esperibile, come detto, anche nel
campo del diritto penale), abbia diritto, in virtù dei principi e delle norme afferenti al contratto di
prestazione d’opera professionale, a essere compensato dal Cliente per l’attività svolta e che la
richiesta di compenso e la percezione dello stesso da parte del Cliente medesimo non costituisce,
pertanto, illecito disciplinare.
---ooo--Ciò premesso, non si ravvisano apprezzabili ragioni per discostarsi dal richiamato, espresso
principio, per quanto attiene all’attività svolta in fase non strettamente stragiudiziale, ma in tempo
antecedente al giudiziale provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (la stessa
fase stragiudiziale, per sua natura, spesso è antecedente a tale provvedimento);
conseguentemente, l’Avvocato avrà diritto di chiedere il compenso professionale per l’attività svolta
direttamente al cliente.
Anche nel campo dei procedimenti penali, infatti (sia in fase stragiudiziale, che nella fase delle
indagini preliminari e nella fase processuale), il cliente nomina un professionista fiduciario, ovvero
“accetta” il difensore d’ufficio assegnatogli, con ciò integrando una fattispecie negoziale regolata
dai principi che disciplinano il contratto di prestazione d’opera professionale.
Considerata la peculiarità della disciplina processuale penale, però (ad esempio, l’indagato, e
successivamente l’imputato, viene reso edotto, fin dal primo atto di cui è destinatario, della
possibilità di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in presenza di determinati
parametri reddituali), l’Avvocato avrà comunque cura di rendere edotto il cliente meno attento al
contenuto complesso degli atti che vengono notificati, del diritto di accedere al beneficio a
determinate
condizioni,
impegnandosi
diligentemente
nell’esperimento
dell’attività,
sostanzialmente autocertificativa,
finalizzata ad ottenere il provvedimento giudiziale di
ammissione; la richiesta, infatti, può essere fatta in qualunque stato e grado del
11
procedimento, anche con mera dichiarazione a verbale e contestuale richiesta di termine per
eventuali integrazioni che il giudicante può sempre richiedere. Escludendo la possibilità di chiedere
l’onorario per la predisposizione dell’istanza (atto non certo di natura processuale),
l’Avvocato, anche nelle richieste di compenso proposte direttamente al cliente, applicherà con
massimo scrupolo e rigore i criteri di determinazione degli onorari, così come fissati dalla Tariffa
Professionale, rispettando gli stessi parametri prescritti per la fase di ammissione al beneficio.
Come ricordato dal COA di Pordenone, diversa è la disciplina riservata alle controversie
trasfrontaliere, per le quali è espressamente prevista anche la fase precontenziosa e i
procedimenti stragiudiziali obbligatori per legge o disposti con rinvio dal giudice.
Civile
DPR 115/2002
ART. 131 Effetti dell'ammissione al patrocinio.
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente
alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono
prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario (1);
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel
processo contabile [e tributario] (2);
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta
d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1,
lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e
all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a
domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non
è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale
sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte
ammessa, per vittoria della causa o per revoca
dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli
onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi
demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e
all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati,
agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le
trasferte relative al compimento di atti del processo fuori
dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a
notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del
magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento
dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei
provvedimenti del magistrato nel processo civile; e) le
spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la
distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo
33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di
spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli
atti di esecuzione a richiesta di parte.
(1) Lettera sostituita dall'articolo 37, comma 6,
Stragiudiziale
D.LGS. 27 maggio 2005 n.116
Art. 6 Effetti dell'ammissione al patrocinio
1. La persona fisica, che sia parte in un processo ai sensi
dell'articolo 1, ha diritto al patrocinio a spese dello Stato
che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in
conformità delle condizioni stabilite dal presente decreto.
2. Il patrocinio a spese dello Stato garantisce:
a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al
fine di giungere a una soluzione prima di intentare
un'azione legale;
b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di
giudizio, nonché l'esonero dalle spese processuali,
comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle
persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il
procedimento.
3. Il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese
sostenute dalla parte avversa qualora il beneficiario perda
la causa ed il giudice pronunci sentenza di condanna della
parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte.
4. Si applicano gli articoli 133, 134 e 136 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115.
Art. 10 1. Il patrocinio è, altresì, esteso ai procedimenti
stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente
decreto, qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come
obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi
abbia rinviato le parti in causa.
lettere z), numero 1), del D.L. 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15
12
luglio 2011, n. 111 .
(2) Lettera modificata dall'articolo
37, comma 6,
lettere z), numero 2), del D.L. 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15
luglio 2011, n. 111.
La norma peraltro non spiega quale organo dovrà in concreto liquidare le competenze del
difensore per la consulenza che ha portato ad una soluzione di una controversia trasfrontaliera
prima di intentare una causa.
Si sottolinea l’ulteriore disparità del contenzioso transfrontaliero rispetto alle controversie interne
subordinate a tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale come quelle agrarie (art. 11 D.
Lgs,. 150/2011) oppure a mediazione obbligatoria, per le quali ai sensi dell’art. 17 comma 5° e 5
bis D. Lgs. 28/2010 il beneficio è limitato al mancato pagamento dell’indennità di mediazione in
favore dell’organismo, restando implicitamente escluso ogni compenso al difensore, ancorchè la
sua presenza sia oggi obbligatoria 17.
Ciò a meno di non ricondurre la mediazione al novero delle attività stragiudiziali strumentali o
complementari alle prestazioni giudiziali richiamate dalla citata sent. 24723/11 della Cassazione
Civile, soluzione che però stride rispetto al chiaro tenore letterale dell’art. 17 del D. Lgs. 28/10
4) Onorari dei consulenti di parte e di ufficio – spese vive per la loro
attività e altre spese per gli ausiliari del Giudice o per la pubblicità
legale dei provvedimenti
L’attività difensiva è sempre più connotata da una dimensione multidisciplinare, necessitando
l’avvocato dell’apporto specialistico di altri professionisti, dall’investigatore privato al consulente di
parte. Si pensi ad esempio all’importanza del consulente psicologo di parte nel contenzioso
familiare, e come la sua attività possa risultare fondamentale nel portare due genitori in lite ad una
soluzione condivisa ed accettabile che rimetta al centro l’interesse del minore, e quindi con
indubbie ricadute di pubblico interesse. Quante volte, nei convegni sul diritto di famiglia, si parla
della funzione sociale del difensore e dei suoi consulenti?
17
Art. 17 del D. Lgs. 28/2010 – commi 5 e 5 bis
5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A
tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se
l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato (3).
5-bis. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis,
ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna
indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo
76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte e'
tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo'
essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo richiede, la
documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato (4).
13
La concreta possibilità di avvalersi di un consulente è quindi parte integrante dell’esercizio del
diritto alla difesa, come del resto già riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella vigenza del
vecchio R.D. n. 3282 del 1923 18.
Anche in ordine ai costi di consulenza di parte e di ufficio la tripartizione del sistema del patrocinio
a spese dello stato porta ad oggettive disparità di trattamento e, in concreto ad una maggior
difficoltà di esercitare il diritto alla difesa in sede civile, con conseguente minore efficacia della
funzione sociale attribuita al difensore.
PENALE
CIVILE
DPR 115/2002
Art. 83 Onorario e spese dell'ausiliario
del magistrato e del consulente
tecnico di parte.
1. L'onorario e le spese spettanti al
difensore, all'ausiliario del magistrato
e al consulente tecnico di parte sono
liquidati dall'autorità giudiziaria con
decreto di pagamento, secondo le
norme del presente testo unico (1) .
2. La liquidazione è effettuata al
termine di ciascuna fase o grado del
processo e, comunque, all'atto della
cessazione dell'incarico, dall'autorità
giudiziaria che ha proceduto; per il
giudizio
di
cassazione,
alla
liquidazione procede il giudice di
rinvio, ovvero quello che ha
pronunciato la sentenza passata in
giudicato. In ogni caso, il giudice
competente può provvedere anche
alla liquidazione dei compensi dovuti
per le fasi o i gradi anteriori del
processo, se il provvedimento di
ammissione
al
patrocinio
è
intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è
comunicato al beneficiario e alle parti,
compreso il pubblico ministero.
(1) Comma modificato dall'articolo
DPR 115/2002
Art. 131 Effetti dell’ammissione al
patrocinio
1. Per effetto dell'ammissione al
patrocinio e relativamente alle spese
a carico della parte ammessa, alcune
sono prenotate a debito, altre sono
anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo
civile, nel processo amministrativo e
nel processo tributario (1);
b) l'imposta di bollo, ai sensi
dell'articolo
17,
decreto
del
Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, nel processo
contabile [e tributario] (2);
c) le spese forfettizzate per le
notificazioni a richiesta d'ufficio nel
processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi
dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e
b), decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel
processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai
sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera e), decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente
tecnico di parte e all'ausiliario del
magistrato, sono prenotati a
debito, a domanda, anche nel caso
di transazione della lite, se non è
possibile la ripetizione dalla parte a
carico della quale sono poste le
spese processuali, o dalla stessa
parte ammessa, per vittoria della
causa
o
per
revoca
dell'ammissione.
Lo
stesso
trattamento si applica agli onorari
di notaio per lo svolgimento di
funzioni ad essi demandate dal
magistrato nei casi previsti dalla
legge e all'indennità di custodia del
bene sottoposto a sequestro.
4.
Sono
spese
anticipate
dall'erario:
3 della legge 24 febbraio
2005, n. 25.
18
D. Lgs. 116/2005
Art. 6
Effetti dell'ammissione al
patrocinio
1. La persona fisica, che sia parte in
un processo ai sensi dell'articolo 1,
ha diritto al patrocinio a spese dello
Stato che le garantisca un accesso
effettivo alla giustizia in conformità
delle condizioni stabilite dal presente
decreto.
2. Il patrocinio a spese dello Stato
garantisce:
a) la consulenza legale nella fase
precontenziosa al fine di giungere a
una soluzione prima di intentare
un'azione legale;
b)
l'assistenza
legale
e
la
rappresentanza in sede di giudizio,
nonché l'esonero dalle spese
processuali, comprese le spese
previste all'articolo 7 e gli onorari
delle persone incaricate dal giudice
di compiere atti durante il
procedimento.
3. Il patrocinio a spese dello Stato non
copre le spese sostenute dalla parte
avversa qualora il beneficiario perda
la causa ed il giudice pronunci
sentenza di condanna della parte
soccombente al rimborso delle spese
a favore dell'altra parte.
4. Si applicano gli articoli 133,
134 e 136 del decreto del
Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.
La Corte Costituzionale con Sentenza n. 149 dell’8 giugno 1983 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 11 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del gratuito patrocinio si
estendesse alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici. I principi costituzionali della difesa in giudizio
sarebbero violati dalla mancata previsione della possibilità di nomina di un consulente di parte, in quanto costituisce una
grave menomazione del diritto di difesa del non abbiente rispetto alla controparte.
14
a) gli onorari e le spese dovuti al
difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio
spettanti
ai
magistrati,
agli
appartenenti agli uffici e agli ufficiali
giudiziari per le trasferte relative al
compimento di atti del processo fuori
dalla sede in cui si svolge, nel
processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio
spettanti a testimoni, a notai, a
consulenti tecnici di parte e
ausiliari del magistrato, nonché le
spese
sostenute
per
l'adempimento dell'incarico da
parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di
pubblicità legale dei provvedimenti
del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento
dell'opera non eseguita o per la
distruzione di quella compiuta nel
processo civile;
f) le spese per le notificazioni a
richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati
ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le
indennità di trasferta o le spese di
spedizione degli ufficiali giudiziari per
le notificazioni e gli atti di esecuzione
a richiesta di parte.
(1) Lettera sostituita dall'articolo
37, comma 6, lettere z),
numero 1), del D.L. 6 luglio
2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla Legge 15
luglio 2011, n. 111 .
(2) Lettera modificata dall'articolo
37, comma 6, lettere z),
numero 2), del D.L. 6 luglio
2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla Legge 15
luglio 2011, n. 111.
Ai fini del pagamento delle spese di consulenza tecnica e di parte l’art. 131 del T.U.S.G opera i
una distinzione tra onorari e spese
a) gli onorari “dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a
debito, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico
della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa
o per revoca dell’ammissione”.
b) Sono invece anticipate dall’erario “le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a
notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per
l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi”.
Fanno eccezione alcune procedure civilistiche di natura speciale per le quali anche l’onorario
dell’ausiliario del giudice (CTU, interprete) sono liquidati con le modalità dirette previste dall’art. 83
TUSG:
15
art. 142 TUSG processo avverso provvedimento di espulsione; art. 143 TUSG provvedimenti
minorili di cui alla l. 184/83; art. 145 TUSG provvedimenti di interdizione e inabilitazione promossi
dal PM dove l’anticipazione dell’onorario è estesa anche al CTP (tale articolo sembra escludere i
provvedimenti di nomina di ADS).
Occorre a questo punto chiarire la differenza tra “spese anticipate dall’Erario” (termine del tutto
infelice stanti i tempi medi di liquidazione) e “spese prenotate a debito”.
Ai sensi dell’articolo 3 “definizioni”, lettere s) e t ) del Testo Unico Spese di Giustizia:
- Prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi
è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero.
Si tratta in genere di imposte, tasse e tributi vari, ma non solo, che in alcuni casi espressamente
previsti dalla legge lo Stato non percepisce immediatamente, ma che si limita semplicemente ad
annotare (non avendo senso un’anticipazione in favore di se stesso), ai fini dell’eventuale
successivo recupero.
- Anticipazione è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla
legge, è recuperabile.
E quindi palese la differenza tra i due istituti, dato che solo l’anticipazione della spesa da parte
dell’erario indica un vero e proprio pagamento, e comporta quindi un materiale esborso di danaro
(salva la possibilità, ricorrendone i presupposti di legge, dì recuperarle 19.
Per le controverse civili e commerciali trasfrontaliere l’art. 6 comma 2 lett. b) afferma che il
patrocinio a spese dello stato garantisce:
l’assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l’esonero dalle spese
processuali, comprese le spese previste dall’art. 7 20 e gli onorari delle persone incaricate dal
giudice di compiere atti durante il procedimento.
Problema interpretativo: incaricato dal giudice è solo il CTU o anche il CTP?
La terminologia è in ogn i caso diversa dall’art. 131 TUSG. Essendo il termine “garantisce” riferito
all’esonero dalle spese processuali, tra le quali sono espressamente indicati gli onorari delle
persone incaricate dal giudice, sembra chiaro che la parte ammessa non paga, ma non è
altrettanto chiaro se il pagamento venga concretamente erogato dallo stato, o se si intenda un
meccanismo analogo alla prenotazione a debito.
Cosa significhi in concreto per il CTU e per il CTP la prenotazione a debito non è chiarissimo, tanto
che negli anni vari giudici di merito, dubitando della concreta possibilità per i consulenti di
conseguire il pagamento dei propri onorari, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 131 del TUSG, tra l’altro per il diverso trattamento rispetto al procedimento di liquidazione
degli onorari per il difensore, consulente tecnico di parte e l’ausiliario del giudice in materia
penale, nella parte in cui non si prevede il diritto del consulente tecnico d’ufficio, o dell’ausiliario
del magistrato, di ottenere, anche nel processo civile, l’anticipazione dei propri onorari a carico
dell’erario.
Veniva eccepita, in particolare, che “in applicazione della disposizione censurata, sia possibile che
l’opera svolta dal consulente tecnico d’ufficio possa essere gratuita nei casi in cui risulti preclusa la
possibilità di recuperare l’ onorario dal soccombente 21”.
19
http://www.cancemiles.altervista.org/Monografie/PreDeb.htm
20
Spese di interpretariato, di traduzione documenti e di viaggio del richiedente qualora il Giudice ne richieda la
presenza fisica in aula
21
ordinanza tribunale di Palermo del 27 maggio 2008
16
Con la sentenza n 287 del 18/7/2008 e le ordinanze n. 408 del 3/12/2008 e n 195 del 26/6/2009 la
Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionali statuendo
che “il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 131del D.P.R. n. 115 del 2002, da un lato,
consente al consulente tecnico d'ufficio,mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito,
di ottenere il pagamento delle somme a lui dovute, dall'altro, non pone in essere alcuna disparità di
trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti
che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la eterogeneità delle figure processuali e la
diversità dei giudizi messi a confronto
Si legge nell’ordinanza n 408/2008 che “questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008 , ha
affermato che l’art. 131, comma 3,del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di
liquidazione degli onorari dell’ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito
(con conseguente pagamento da parte dell’Erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro
percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti processuali”.
I dubbi sulla concreta possibilità per i consulenti di percepire i propri onorari sono stati sollevati
anche negli anni successivi, da ultimo dal tribunale di Caltanissetta, restando peraltro immutata la
posizione della Corte Costituzionale in ordine alla legittimità dell’art. 131 TUSG 22
In ordine alla procedura che CTU e CTP devono seguire in sede civile per conseguire la
liquidazione dei propri compensi riportiamo il parere del dr. Gaetano Walter Caglioti, dirigente del
Tribunale di Vibo Valentia 23:
Inquadrati correttamente ai principi costituzionali gli articoli 3 e 131 T.U. spese di giustizia , quello
che deriva dalle richiamate pronunce costituzionali è che il professionista, sia esso consulente di
parte ammessa o ausiliario del giudice, esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della
parte, ha diritto alla liquidazione, anche del suo onorario, a carico dell’erario. Liquidazione non
subordinata al previo recupero da parte dell’Erario stesso. Infatti il subordinare l’effettivo
pagamento al recupero da parte dell’erario delle somme prenotate a debito vanificherebbe
l’interpretazione della Corte Costituzionale quando ad esempio soccombente è la parte ammessa
al patrocinio, nei confronti della quale nessuna azione di recupero può essere azionata, o quando
la parte non ammessa soccombente nel giudizio si rivelasse incapiente. Venendo alla procedura di
liquidazione perché venga azionato quanto disposto dal richiamato articolo 131 T.U. spese di
giustizia si necessita, conditio sine qua non, il provvedimento che di fatto, e di diritto, quantifichi
22
Non è fondata la q.l.c. dell'art. 131, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli art.
3 e 36 cost., nella parte in cui, per un verso, esclude che, nei giudizi civili in cui vi è ammissione al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti agli ausiliari del giudice siano anticipati dall'Erario e, per altro verso,
consente che i medesimi compensi siano prenotati a debito, a domanda, solo ove non ne sia possibile la ripetizione o
dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali ovvero dalla stessa parte ammessa, stante la vittoria di
questa nella causa o data la revoca dell'ammissione al predetto beneficio. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 36
cost., il rimettente non ha considerato che le spese giudiziali relative all'accertamento tecnico preventivo sono
ordinariamente liquidabili, in base al principio della soccombenza, o al termine del relativo procedimento, ogniqualvolta il
ricorso introduttivo non sia stato accolto, ovvero al termine del conseguente giudizio di merito, il che consente di
superare i dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri
compensi (potendo questi o gravare sui soggetti di cui al citato art. 131 d.lg. n. 115 del 2002 ovvero
potendosene chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell'Erario, laddove sia
impossibile ripeterli da costoro), mentre, quanto alla dedotta violazione del principio di uguaglianza - conseguente alla
mancata previsione dell'anticipazione dei compensi a carico dell'Erario - non sussiste disparità di trattamento in ragione
della diversa normativa applicabile, in materia di spese in giudizi in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai soggetti operanti, con distinti compiti, attribuzioni e funzioni, nell'ambito dei singoli giudizi, ovvero nell'ambito dei
giudizi civili o penali (ordd. n. 195 del 2009, 203 del 2010, 270 del 2012).
Corte Costituzionale ordinanza 06 febbraio 2013 n. 12 C.M. C. M.C. Giust. civ. 2013, 34, I, 554, Giur. cost. 2013, 1, 259
In senso conforme ordinanza 16.05.2013 n. 88 in http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0088o13.html
23
http://www.anvag.it/portal/articoli/CAGLIOTI-CONSULENTE-10apr2012.pdf
17
quanto dovuto al consulente sia a titolo di onorario che a titolo di spese. Ricordiamo che tutte le
liquidazioni in cui sia presente una valutazione discrezionale (consulenti tecnici, custodi, avvocati
ecc) sono di competenza del magistrato in tutti gli altri casi (esempio: testimoni) dove manchi ogni
pur minima discrezionalità la competenza alla liquidazione è a carico del funzionario addetto al
servizio. Ai sensi del richiamato articolo 83 T.U. spese di giustizia “ l’onorario e le spese spettanti
al difensore , all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità
giudiziaria con decreto di pagamento secondo le norme del presente testo unico”.
Il richiamo operato, dall’articolo 83 testo unico spese di giustizia, alle norme del testo unico,
comporta:
in materia di liquidazione delle spese anche per i consulenti tecnici di parte trovi applicazione
l’onere di presentare una “ nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico”
allegando “ la corrispondente documentazione” e che “ il magistrato accerta le spese sostenute ed
esclude dal rimborso quelle non necessarie”, in materia di onorario il magistrato deve tenere conto
“delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”.
Ottenuto il decreto di liquidazione ex articolo 83 TU 23 spese di giustizia il consulente tecnico ha
titolo per azionare il recupero ai sensi del richiamato articolo 131 Testo Unico spese di giustizia.
Per le spese, che sono anticipate dall’Erario, può ottenere immediatamente dalla cancelleria la
liquidazione.
Per gli onorari deve chiederne la prenotazione a debito esperito, infruttuosamente, il tentativo di
recuperarle nei confronti dei soggetti tenuti (parte soccombente diversa dall’ammessa al patrocinio
o parte ammessa nel caso di revoca dell’ammissione). Secondo la relazione al testo unico gli
onorari al consulente dovrebbero essere prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la
vana escussione del condannato non ammesso e dell’ammesso in caso di revoca dell’ammissione.
Sulle modalità di dimostrazione dell’infruttuosità nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento, a
favore del consulente tecnico di parte, il Ministero della Giustizia ha evidenziato come ” ..il citato
articolo non parla affatto di vana esecuzione termine che starebbe ad indicare, secondo la comune
eccezione, l’esperimento di procedure esecutive, ma si limita a precisare che gli onorari..sono
prenotati a debito, a domanda,...se non è possibile la ripetizione... senza precisare cosa debba
intendersi per impossibilità della ripetizione.
In considerazione che quando il decreto ha subordinato il pagamento all’esperimento di una
particolare procedura lo ha espressamente previsto ( art. 116 sul pagamento dell’onorario al
difensore d’ufficio) sembra doversi ritenere che il legislatore abbia voluto lasciare autonomia al
consulente nel richiedere l’annotazione successivamente, anche, al semplice invito bonario ad
adempiere ( ad esempio la classica raccomandata a/r) o all’esperimento infruttuoso di parte o
addirittura di tutta la procedura esecutiva sino al pignoramento negativo”
Nel caso di provvedimento che dispone la compensazione delle spese la richiesta di prenotazione
avviene senza bisogno di dimostrare alcunché visto che non vi è soccombenza di parte non
ammessa e gli onorari non possono essere richiesti alla parte ammessa al patrocinio. Prenotati gli
onorari a debito sarà poi compito della cancelleria procedere, ove vi siano i presupposti, ai sensi
dell’articolo 134 testo unico spese di Giustizia.
Recentissima è la sentenza 03.05.2013 n. 194 del Tribunale di Rovereto 24 che, pronunciandosi in
materia di volontaria giurisdizione in una procedura di rettifica di attribuzione di sesso, ha dato
impulso innovativo non solo al merito della vicenda (rettifica del sesso da maschile a femminile
senza necessità di intervento chirurgico) ma anche alla problematica dell’onorario del CTU
(consulenza psicologica).
Ravvisando infatti l’insussistenza di una soccombenza tra le parti in causa (ricorrente e Comune
chiamato alla rettifica) e ponendo le spese di CTU a carico del richiedente, nel cui interesse era
stata disposta, il giudice ha ordinato direttamente in sentenza la prenotazione a debito, senza
necessità per il consulente di formalizzare la relativa domanda.
La possibilità di avvalersi in concreto di CTU e CTP in regime di PSS resta comunque complicata:
24
http://www.certidiritti.it/notizie/comunicati-stampa/item/1717-certi-diritti-pubblica-il-comunicato-stampa-dellavvalexander-schuster-sulla-sentenza-del-tribunale-di-rovereto-che-consente-la-riattribuzione-del-genere-anagrafico-senzalobbligo-di-sottoporsi-a-sterilizzazione-chirurgica-e-la-sentenza-integrale
18
non esiste per CTU e CTP un elenco dei professionisti disposti ad operare in regime di PSS, e
quantomeno i CTP non hanno alcun obbligo di accettare l’incarico;
diversamente dall’avvocato, per consulenti ed ausiliari la preventiva necessità di esperire un
tentativo di recupero verso la parte tenuta al pagamento potrebbe comportare dei costi;
per qualche tribunale (a chi scrive è capitato a Treviso) la parte ammessa e dichiarata
soccombente è comunque tenuta al pagamento delle spese di CTU.
Anche in materia di rimborso delle spese i problemi non mancano, specie in relazione a
consulenze che richiedono esami costosi, come il test del DNA nei procedimenti di accertamento
giudiziale di paternità.
In base all’art. 131 TUSG il CTU dovrebbe anticipare la relativa spesa (se posta anticipatamente a
carico della parte ammessa al PSS) e poi ottenere il rimborso solo ad incarico esperito.
Ipotesi ovviamente difficilmente realizzabile, con conseguente vulnus al diritto ad agire in giudizio a
tutela di un minore.
Il Tribunale di Bolzano ha sollevato in proposito questione di legittimità costituzionale, che la Corte
ha respinto con ordinanza 09.06.2008 n. 209 25.
A chi scrive è capitata una vicenda del tutto identica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia
nel 2012. Nell’ambito di un procedimento per riconoscimento giudiziale di paternità il giudice ha
disposto il test del DNA. Il CTU ha comunicato che il costo vivo da sostenere presso la clinica
universitaria di Padova era di circa 1.800 euro e che la struttura pretendeva il pagamento in
anticipo. Né la madre ricorrente, ammessa al PSS, né il padre resistente, e sedicente non abbiente
ancorchè non avesse richiesto il PSS, erano in grado di anticipare la somma. La vicenda si è
sbloccata solo grazie all’intervento di un terzo che ha anticipato la spesa, altrimenti l’ostacolo si
sarebbe rivelato insuperabile.
Questioni analoghe si ravvisano per le spese degli annunci legali in ambito di esecuzione
immobiliare o in caso di notifica per pubblici proclami.
5 ONORARI DEI DIFENSORI
La disciplina previgente all’abolizione dl tariffario professionale ed all’entrata in vigore dei parametri
di cui al DM 140/ 2012 prevedeva, in sede penale, la liquidazione in misura non superiore ai valori
medi del tariffario stesso (art. 81 TUSG).
In sede civile, amministrativa, tributaria e contabile per i compensi del difensore, del CTU e del
CTP non vi è indicazione tra minimi e massimi tariffari, ma solo la previsione della riduzione della
metà di quanto spettante (art. 130 TUSG). Nella prassi quando il giudice era generoso liquidava la
metà dei valori medi, altrimenti anche meno.
25
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lettera c), d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui, prevedendo che le spese
sostenute dall'ausiliario del magistrato per l'adempimento dell'incarico sono anticipate dall'erario, implicherebbe il previo
esborso da parte dell'ausiliario della somma corrispondente alle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico. La
previsione che l'anticipazione a carico dell'erario delle spese sostenute dall'ausiliario venga disposta solo dopo che il
professionista nominato dal magistrato abbia fornito la prova di averle effettivamente affrontate non contrasta con i
principi sanciti dall'art. 24 Cost., in quanto la prevista anticipazione da parte dello Stato delle spese già sostenute dal
consulente non preclude a quest'ultimo di adempiere al proprio incarico, senza assumere definitivamente su di sé l'onere
di dette spese, e di conseguenza alle parti coinvolte nel procedimento di esercitare il loro diritto di difesa, mentre è
inconferente l'evocato parametro di cui all'art. 111 Cost., non incidendo il procedimento di liquidazione delle spese
sostenute dall'ausiliario del magistrato sui tempi di celebrazione del processo cui lo stesso procedimento è accessorio.
Corte costituzionale 13 giugno 2008 n. 209 Ce C. D.D. Giur. cost. 2008, 3, 2347
19
Per le controversie trasfrontaliere vi è unicamente la previsione che il PSS garantisce la
consulenza e l’assistenza legale, senza alcuna previsione o richiamo alla dimidiazione di cui all’art.
130 TUSG.
Con l’introduzione dei parametri il divario tra penale e civile sembra colmarsi al ribasso,
prevedendo l’art. 9 del DM 140/2012 che i compensi sono di regola ridotti alla metà anche in
materia penale. 26
Nella bozza del nuovo DM appena licenziato dal Ministero della Giustizia si legge all’art. 12, la cui
portata è comunque limitata all’attività penale, che gli importi sono di regola ridotti del 30%.
Nell’uno e nell’altro caso il riferimento è comunque ai compensi per l’attività forense, restando
esclusi dalla riduzione gli onorari di CTP CTU.
** ** **
TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E POSSIBILITA’ DI
ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
E’ noto come le ristrettezze di bilancio dell’Amministrazione della Giustizia comportino ritardi anche
di due o tre anni tra il completamento dell’attività difensiva e la concreta erogazione delle somme
liquidate dal giudice.
In pratica una quota non secondaria del welfare italiano viene “scaricata” sull’Avvocatura, senza
che i suoi organi rappresentativi, pure estremamente attivi e reattivi rispetto ad altre questioni che
toccano gli interessi della categoria (mediazione obbligatoria, abolizione tariffe, riforma forense),
abbiano preso posizioni significative.
Il TUSG prevede, all’art. 294, che il Ministero della Giustizia trasmetta ogni due anni una relazione
al Parlamento sull’applicazione della normativa in materia di PSS.
In concreto la relazione viene predisposta solo per il processo penale 27.
Mancano pertanto anche dati attendibili sulla portata complessiva dei ritardi.
Le fasi del procedimento di liquidazione:
Periodicamente il Ministero della Giustizia, attraverso i capitoli di spesa n. 1360 e 1363,
destina proprie risorse al pagamento delle c.d. spese di giustizia.
Su tali capitoli gravano:
1) gli onorari degli avvocati,
2) gli onorari dei difensori d’ufficio (ex art. 116 TU 115/2002),
3) gli onorari dei difensori degli irreperibili (ex art. 117 TU 115/2002),
4) i Consulenti tecnici d’ufficio,
5) i Consulenti tecnici,
6) gli interpreti,
7) i testimoni,
8) le intercettazioni telefoniche, telematiche, ambientali e traffico telefonico,
26
DM 140/2012 - Art. 9 Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio
1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso puo' essere ridotto fino
alla meta'. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse
equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.
115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona
difesa, e gli importi sono di regola ridotti della meta' anche in materia penale.
27
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=1_5_28&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST77
6183
20
9) le spese di missione del personale di Polizia giudiziaria per gli atti delegati dal
Magistrato.
Gli invii delle somme da parte del Dicastero della Giustizia ai 26 Distretti di Corte d’Appello
presenti sul territorio nazionale, sono scaglionati nel tempo.
Il fabbisogno di ogni singolo Distretto è stabilito dal Ministero, sulla base di proiezioni di spesa e
fabbisogno.
Presso ogni Distretto di Corte di Appello esistono Uffici, con a capo dirigenti amministrativi,
in veste di Funzionari delegati, che si occupano di provvedere ai pagamenti relativi alle c.d. spese
di giustizia.
Gli Uffici, presso i quali è incardinato il Funzionario delegato al pagamento delle spese, sono dotati
di contabilità autonome e separate.
Relativamente al civile, le fasi per giungere al pagamento sono le seguenti:
1) Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
2) Richiesta di liquidazione presentata al Giudice;
3) Liquidazione del Giudice;
4) Emissione del Modello di pagamento da parte dell’Ufficio spese anticipate;
5) Trasmissione del Modello di pagamento al Funzionario delegato;
6) Emissione dell’ordinativo di pagamento.
I pagamenti (ad Avvocati, periti, interpreti etc.) vengono effettuati seguendo l’ordine temporale di
registrazione e trasmissione al funzionario delegato dei Modelli di pagamento.
Le liquidazioni avvengono seguendo il c.d. “criterio di competenza”: con i fondi del 2012, per
esempio, possono essere pagate solamente le richieste relative a tale anno e non eventuali
richieste, seppure ancora inevase, relative al 2011, per le quali occorre attendere l’invio di ulteriori
fondi dal Ministero, specificamente destinati al pagamento di quello specifico anno.
Quali iniziative può assumere l’avvocato che lamenta crediti anche consistenti verso lo stato,
stante la comprovata inutilità dei solleciti agli uffici preposti alle liquidazioni, a loro volta sprovvisti
di capitoli di bilancio capienti.
Una prima precauzione che il difensore deve assumere è l’emissione di fattura con Iva ad
esigibilità differita, in modo da evitare almeno di anticipare l’imposta 28
Rispetto a possibili iniziative di recupero credito si segnala che:
ai sensi dell’art. 131 n. 4 del DPR n. 115/02 e delle norme generali sul bilancio dello stato, il
soggetto tenuto al pagamento dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a
spese dello stato è l’Erario, e quindi nel casi di specie il Ministero della Giustizia, ancorché la
28
Fatturazione con I.V.A. ad esigibilità differita nei casi di pagamento a carico dello Stato
Il noto gravissimo ritardo nei pagamenti a carico dello Stato dei compensi degli avvocati, comporta un ulteriore
aggravio, in quanto il legale sarebbe tenuto ad anticipare l’I.V.A sulla fattura emessa per un importo non ancora
incassato. Onde evitare tale iniquità si suggerisce l’applicazione dell’art. 178 del T.U. Spese di Giustizia (D.P.R.
30.05.2002 n. 115) che prevede al facoltà di emettere la fattura con I.V.A. ad esigibilità differita. Questo consente di
pagare l’I.V.A. solo dopo l’effettivo incasso anche quando questo dovesse avvenire dopo mesi o anni dall’emissione
della fattura. Si suggerisce, pertanto, nei casi di fatturazione per compensi a carico dello Stato di emettere sempre la
fattura con la clausola di opzione “fattura emessa con I.V.A. ad esigibilità differita a norma dell’art. 178 2° comma
T.U.S.G. dato con D.P.R. 30.05.2002 n. 115 secondo istruzioni fornite dal Ministero delle Finanze con C.M. 24.12.1997
n. 328/E.”
Circolare 22.11.2007 Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine
http://www.avvocati.ud.it/public/comunicazioni/patrocinio%20a%20spese%20dello%20stato.pdf
21
procedura di liquidazione preveda che le singole fatture siano intestate all’ufficio giudiziario che ha
emesso il decreto di liquidazione
29
;
Proprio al fine di evitare le azioni esecutive che vari professionisti avevano iniziato ad avviare nei
confronti del Ministero della Giustizia,
l’art. 1 comma 294 bis della legge 23.12.2005 n. 266
(disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato) ha disposto l’assoluta
impignorabilità dei fondi del Ministero stesso. L’impignorabilità dei fondi destinati alla Giustizia è
stata poi confermata al comma 1351 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007.
Idem per il D.L. 143/2008, convertito in legge n. 181/08, che all’art. 2 ha reso impignorabili tutte le
somme destinate al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria e
penitenziaria e gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della
Giustizia.
La legge n. 14/2009 all’art. 42 ha reso impignorabili tutte le somme incassate da Equitalia Giustizia
nonché titoli, valori, crediti, conti libretti ecc. intestati al Fondo Unico Giustizia
30
.
Una solitaria “falla” nella blindatura dei cespiti ministeriali sembra essere stata individuata dal
Tribunale di La Spezia nel fondo in cui l’IVG deposita i proventi della vendita dei beni confiscati
31
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA AVANTI AL TAR
A fronte della generale impignorabilità delle poste attive del Ministero della Giustizia un’alternativa
percorribile appare quella del giudizio di ottemperanza avanti al TAR, ai sensi dell’art. 122 del
Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 02 luglio 2010 n. 104)
29
cfr anche sezioni unite della Cassazione sentenza n. 8516 del 29 maggio 2012 in tema di legittimazione
passiva del ministero di Giustizia nel giudizio di opposizione a decreto di liquidazione
30
note sull’esecuzione forzata nei confronti del ministero della giustizia
http://www.consulting-crediti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=60
31
Nel caso di *pignoramento presso terzi *contro il Ministero della Giustizia, si possono aggredire le somme da
quest’ultimo vantate nei confronti dell’I.V.G. (Istituto Vendite Giudiziarie). Ad affermarlo è stato il Tribunale di La Spezia
che, lo scorso 23 gennaio 2013, ha accolto la richiesta di una cittadina a cui era stato riconosciuto un indennizzo per
l’irragionevole durata di un processo civile per un importo di 5.800 euro. Ad essa sono state assegnate le somme che il
Ministero accreditava nei confronti dell’I.V.G. per *aste andate a buon fine L’ordinanza ha infatti stabilito che il
creditore può soddisfarsi sui conti correnti dell’Istituto Vendite Giudiziarie e, in particolare, sulle provviste ottenute dalle
aste dei beni *confiscati*. Dette somme confluiscono, infatti, su un conto corrente intestato all’I.V.G., in attesa di essere
poi girate alla Giustizia. I ricavi incassati dall’IVG a seguito dei procedimenti di vendita, infatti, non sono soggetti ad
una specifica destinazione per legge e, inoltre, *non esistono norme* che ne vietino il pignoramento.
http://www.laleggepertutti.it/23153_esecuzioni-contro-il-ministero-pignorabili-i-ricavi-dellivg-per-le-aste
22
Presupposto per l’avvio del giudizio di ottemperanza
è l’esistenza di una sentenza passata in
giudicato o di un provvedimento ad essa equivalente e,
presumibilmente per ritardare simili
iniziative, il Ministero della Giustizia si è premurato di precisare, con circolare 19.10.2009, che il
decreto di liquidazione
emesso ai sensi dell’art. 82 del DPR 115/02 non ha natura di titolo
esecutivo, e che lo stesso costituisce soltanto titolo per ottenere il pagamento.
Di qui la necessità di azionare i crediti vantati verso il Ministero della Giustizia con un decreto
ingiuntivo, da far valere successivamente avanti al Tar per la nomina di un commissario ad acta.
CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
Un’importante novità è stata introdotta nell’ordinamento con la legge di conversione del D.L. 08
aprile 2013 n. 35 “disposizioni Urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della P.A. …”
Art. 5 – Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato
Rispetto al testo originario del DL la legge di conversione ha esteso anche ai debiti dei Ministeri
per prestazioni professionali giuridicamente perfezionate l’obbligo di predisposizione di un elenco
dei debiti scaduti .
Il medesimo articolo prevede anche l’incremento per il 2013 di 500 milioni di
euro dell’apposito Fondo istituito con l’art. 1 comma 50 della l. 266/2005 per il pagamento dei debiti
maturati sino al 31.12.2012.
Per i debiti eccedenti le somme assegnate con il riparto del Fondo ciascun Ministero deve definire
un piano di rientro
Art. 7 – Ricognizione dei debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni
Viene similmente estesa alle prestazioni professionali la disciplina, in precedenza limitata a
somministrazioni, forniture ed appalti, della certificazione delle somme dovute dalla P.A. di cui ai
comma 3 bis dell’art. 9 del D.L. 185/2008. e ai commi 11 quater e 11 quinques dell’art. 12 del D.L.
02 marzo 2012 n. 16.
Il meccanismo della certificazione è finalizzato alla successiva cessione del credito ad istituti
bancari o intermediari finanziari, o
per ottenere dagli stessi un’anticipazione, nonché per la
compensazione con eventuali somme dovute dal creditore per effetto dell’iscrizione a ruolo.
23
Per la procedura di certificazione è previsto il ricorso alla cd. “piattaforma elettronica per la
certificazione
dei
crediti”
-
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
I PROTOCOLLI DI INTESA
Presso vari Tribunali sono stati adottati dei protocolli di intesa volti a semplificare le procedure per
il deposito delle istanze e la successiva liquidazione, chiarire dubbi interpretativi e adottare per
quanto possibile criteri uniformi di liquidazione.
Tra i più articolati segnaliamo quello adottato presso il Tribunale di Torino
32
Tra le buone prassi più diffuse per semplificare ed accelerare i tempi di liquidazione dell’istanza
vanno ricordate:
a) il deposito dell’istanza contestualmente all’ultimo atto difensivo, e quindi con la conclusionale o
replica in sede civile, dopo la discussione nel procedimento penale ed in quelli civili camerali;
Tale accorgimento consente al Giudice di provvedere sul PSS contestualmente alla decisione sul
merito, evitando a sé stesso, alle parti ed alle cancellerie ulteriori passaggi del fascicolo.
In sede civile c’è inoltre il vantaggio di provvedere contestualmente sia alla decisione sulle spese
(che in caso di vittoria della parte ammessa vanno liquidate in favore dell’erario ex art. 133 TUSG)
sia alla liquidazione del PSS, riducendo il rischio di errori (es. il giudice dimentica di liquidarle in
favore dell’erario e la parte è poi costretta a sobbarcarsi l’onere di un’istanza di correzione) o di
difformità tra gli importi (es. condanna piena del soccombente e liquidazione dimidiato in favore
della parte ammessa).
33
32
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/4
33
si segnala in proposito questa recente decisione:
Corte Costituzionale , 28 novembre 2012 - Pres. Quaranta - Est. Morelli.
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Compenso spettante al difensore della
persona ammessa – Corrispondenza con la somma rifusa in favore dello Stato.
Deve essere escluso che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte
del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell’Erario,
atteso che, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che la somma che, ai sensi
dell’art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida
al difensore del soggetto non abbiente. http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/8164.php
24
b) in alternativa la possibilità di trasmissione dell’istanza per via telematica tramite piattaforma
SIAMM (Sistema Informativo dell'Amministrazione), previa registrazione presso l'apposita sezione
del portale del Ministero della Giustizia
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c) La lettura in udienza del provvedimento di liquidazione, con efficacia di notifica per tutte le parti
presenti;
d) l’adozione di criteri di liquidazione standard per procedimenti omogenei, fatta salva per il
difensore la possibilità di discostarsi dai suddetti valori con richiesta motivata.
Treviso – Piacenza, 11.10.2013
Avv. Francesco Tartini
Testo revisionato il 27.10.2013
Siti di interesse:
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-cittadino/patrocinio-a-spese-dellostato/per-lavvocato.html
http://patrocinio.avvocatitriveneto.it/
www.anvag.it
http://www.cittadinanzattiva.it/aree-di-interesse/giustizia/121-patrocinio-gratuito.html
34
www.giustizia.it/servizion-line/liquidazionespesedigiustizia
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