delibera n. 110 ricorso Lanzerotti

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delibera n. 110 ricorso Lanzerotti
COMUNITA’ DELLA VAL DI NON
con sede in CLES
Verbale di deliberazione N. 110
della Giunta della Comunità della Val di Non
OGGETTO: Art. 76 della Legge provinciale 04.03.2008, n. 1 e ss.mm. ("Pianificazione urbanistica e governo del
territorio"). Ricorso presentato in data 28.04.2015 dal signor LANZEROTTI FERNANDO avverso
il diniego di autorizzazione assunto dalla Commissione per la pianificazione territoriale e il
paesaggio della Comunità della Val di Non relativo alla richiesta per la bonifica agraria e cambio di
coltura sulle pp.ff. 577/1-2-3-4-5-6-7-8-9, 1476/1, 1473/1 e 586/2 C.C. in SALTER-MALGOLO.
ACCOGLIMENTO CONDIZIONATO (ricorso n. 4/2015).
L’anno duemilaquindici addì SETTE del mese di LUGLIO REFERTO DI PUBBLICAZIONE
alle ore 17.15 nella sala riunioni, in seguito a convocazione disposta (Art. 79, comma 1, T.U. leggi
nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta della Comunità della Val regionali sull’Ordinamento dei
di Non.
Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato
Presenti i Signori:
Assenti con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
MENAPACE
CLAUSER
CRETTI
DAPOZ
GRAIFF
NOLDIN
VALENTINI
SERGIO
WALTER
LAURA
GIUSEPPE
STEFANO
CARMEN
ROLANDO
Presidente
Vicepresidente
X
Presiede la seduta il Presidente Menapace Sergio
Assenti i Signori: Dapoz Giuseppe
Assiste il Segretario: Guazzeroni Marco
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare in merito
all’oggetto:
Si certifica che copia del presente
verbale è pubblicato all’Albo
telematico della Comunità per
dieci giorni consecutivi
dal 08.07.2015 al 18.07.2015 .
Cles 08.07.2015
IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco
OGGETTO: Art. 76 della Legge provinciale 04.03.2008, n. 1 e ss.mm. ("Pianificazione urbanistica
e governo del territorio"). Ricorso presentato in data 28.04.2015 dal signor
LANZEROTTI FERNANDO avverso il diniego di autorizzazione assunto dalla
Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Val
di Non relativo alla richiesta per la bonifica agraria e cambio di coltura sulle pp.ff.
577/1-2-3-4-5-6-7-8-9, 1476/1, 1473/1 e 586/2 C.C. in SALTER-MALGOLO.
ACCOGLIMENTO CONDIZIONATO (ricorso n. 4/2015)
Il Relatore comunica:
Il signor LANZEROTTI FERNANDO ha richiesto alla Commissione per la Pianificazione Territoriale e
il Paesaggio della Comunità della Val di Non, in seguito denominata semplicemente CPC,
l’autorizzazione paesaggistica per la richiesta di bonifica agraria e cambio di coltura sulle pp.ff.
577/1-2-3-4-5-6-7-8-9, 1476/1, 1473/1 e 586/2 C.C. in SALTER-MALGOLO.
La CPC, con verbale di deliberazione n. 24/2015 di data 19.02.2015, ha negato il rilascio
dell’autorizzazione richiesta per i seguenti motivi:
“ per la domanda in esame, con delibera n. 3/2015, di data 22 gennaio 2015, la Commissione
ha espresso il seguente preavviso di provvedimento negativo:
la richiesta in oggetto è volta a realizzare la trasformazione di coltura e la bonifica a scopo
agrario delle pp.ff. 557/1-2-3-4-5-6-7-8-9, 1476/1, 1473/1 e 586/2 in C.C. SALTER-MALGOLO
ed interessa una vasta superficie boscata di circa 16.000 mq. collocata tra gli abitati di
Romeno e Salter, ad un'altitudine di circa 960 m.s.l.m.. Dette realtà fondiarie, ben visibili dalla
strada provinciale che collega i due centri abitati, occupano la parte quasi sommitale di una
dolcissima dorsale collinare, con andamento leggermente irregolare e sono caratterizzate, allo
stato attuale, dalla presenza di bosco costituito, principalmente, da una perticaia di pino
silvestre e abete rosso, seppur contrassegnati da diversi schianti dovuti alla neve.
L'appezzamento di proprietà confina da un lato con aree prative e da sfalcio, dall'altro con
differenti proprietà boscate.
La valenza paesaggistica dell'area appare del tutto evidente, proprio per la sua esposizione
alle principali direttrici e visuali panoramiche e per i suoi indiscutibili connotati figurativi che
caratterizzano, peraltro, in buona parte quasi tutto il territorio dell'alta Valle di Non, laddove i
prati si alternano e si susseguono ai boschi, formando un quadro d'insieme molto piacevole,
sotto l'aspetto della percezione visiva, altresì, assai delicato dal punto di vista ambientale.
Lo stesso piano regolatore generale del Comune di Romeno, recentemente approvato,
sottolinea la particolare qualità dell'area in esame, definendola zona a bosco di particolare
pregio paesaggistico-ambientale e ne definisce le norme, i vincoli e le modalità, per la corretta
valorizzazione e salvaguardia, seppur, ammettendo, in leggera contraddizione con le finalità
annunciate, il cambio colturale destinato al prato stabile se questo risultasse necessario al
supporto delle attività zootecniche già esistenti sul territorio comunale -art. 46, norme di
attuazione del PRG-.
Va sottolineato che l'assemblea della Comunità della Val di Non, con deliberazione n. 19 di
data 18.11.2014, ha approvato, nell'ambito del processo di formazione del Piano Territoriale di
Comunità, il documento preliminare definitivo di cui alla L.P. n.1/2008 e s.m., tale documento
individua tra i vari temi prioritari e strategici, quello della vocazione agricola integrata e
dell'equilibrio fra territorio antropizzato, agricolo e boschivo, da definire, appunto, tramite un
opportuno piano stralcio per i paesaggi rappresentativi, l'agricoltura e l'ambiente. Negli indirizzi
approvati vi è quello di individuare azioni coerenti ed omogenee su tutto il territorio della valle
per mantenere migliorare e, ove possibile, recuperare gli equilibri che governano il rapporti fra
il territorio agricolo e boschivo, ed, inoltre, l'introduzione di un criterio di perimetrazione
flessibile, per le suddette aree, che tenga conto dell'evoluzione dinamica dei soprassuoli e
delle fasce di transizione fra diversi tipi di colture.
In questa fase transitoria, nell'attesa della stesura ed approvazione definitiva del Piano
Territoriale di Comunità, unico elemento di certezza, atto ad attestare in maniera inconfutabile
lo stato di massima espansione del territorio coltivato in rapporto con quello boschivo, resta
quello individuato dalle mappe catastali storiche risalenti agli anni 1859-1860 (catasto AustroUngarico), mappe che, nel caso in questione, certificano l'esistenza consolidata del bosco
sull'area oggetto dell'intervento richiesto.
La Commissione, dopo un'attenta analisi del progetto presentato, completata in fase istruttoria
con la ricognizione collettiva dei luoghi, ha valutato negativamente la proposta presentata,
proprio perché la stessa verrebbe ad alterare sotto l'aspetto paesaggistico un'area, i cui
caratteri figurativi, determinati da uno storico e consolidato rapporto tra superfici coltivate e
suoli forestali, appaiono, invece, meritevoli di essere conservati, soprattutto in questa precisa
fase che, come già ampliamente illustrato, indica nella preventiva approvazione del Piano
Territoriale della Comunità, o, previo mirati studi di settori, individuati nei piani stralcio dello
stesso PTC, gli strumenti urbanistici indispensabili e preposti ad ogni specifica decisione in
materia, così come consigliano in via prudenziale le norme giuridiche di salvaguardia.
Si evidenzia, infine, come il progetto presentato proponga, tramite consistenti scavi e riporti, la
perfetta regolarizzazione del terreno secondo un'unica livelletta, operazione, quest'ultima,
senz'altro non necessaria, né, tantomeno, indispensabile sotto l'aspetto funzionale ed
agronomico, ma altrettanto e del tutto inopportuna dal punto di vista paesaggistico, in quanto
verrebbe ad amplificare in maniera ancor più fortemente negativa, l'artificiosità e la forzatura
dell'intervento proposto nei confronti dell'ambiente naturale attualmente esistente,
caratterizzato, appunto, da una conformazione morfologica leggermente ondulata ed
irregolare.
Al preavviso di provvedimento negativo sopra richiamato, il richiedente, con lettera pervenuta
in data 18 febbraio 2015, ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali in sintesi
osserva che:
- il Comitato Tecnico Forestale con deliberazione n. 24 di data 08 aprile 2013, si è espresso
positivamente in merito alla realizzazione dell'intervento;
- il Comune di Romeno con licenza edilizia n. 13/2014, ha autorizzato gli stessi lavori di
bonifica e cambio di coltura;
- elenca, infine, tutta una serie di elementi costituiti da convenzioni ed accordi intercorsi con
l'amministrazione comunale per rendere fattibile la bonifica in questione.
La Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Val di
Non, dopo aver valutato attentamente la richiesta presentata, la documentazione depositata
agli atti, comprensiva delle controdeduzioni e le argomentazioni degli interessati, ritiene
prevalenti le argomentazioni di ordine negativo alla richiesta presentata, rispetto alle
motivazioni avanzate dal richiedente.
Vengono, pertanto, confermate le motivazioni già espresse in sede di preavviso di
provvedimento negativo, mentre per quanto attiene le osservazioni presentate, si fa presente
quanto segue:
-
nella valutazione è stata data, comunque, priorità primaria alla tutela dei valori
paesaggistici e ambientali dell'area in esame, in piena sintonia con i provvedimenti in
materia urbanistica, recentemente adottati dall'assemblea della Comunità della Val di Non;
-
la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Romeno, in difetto della preventiva
autorizzazione paesaggistica alle opere richieste, non ha alcuna validità giuridica.
In conclusione, l'area boscata storicamente esistente, per la sua ampia esposizione visiva,
costituisce elemento di forte connotazione figurativa e di composizione del paesaggio,
mantenere questa peculiarità paesaggistica ed ambientale, appare motivazione sufficiente per
esprimere parere negativo alla richiesta presentata.”
L’articolo 76, commi 2 e 3, della legge provinciale 04.03.2008, n. 1 e ss.mm. “Pianificazione
urbanistica e governo del territorio” prevede che avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione
per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), gli interessati possano proporre ricorso
all’organo esecutivo della Comunità entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione dei
relativi provvedimenti. I ricorsi devono essere decisi entro novanta giorni dalla presentazione.
In data 28.04.2015 è pervenuto alla Comunità della Val di Non (protocollo dell’ente n. 4279.17.3) il
ricorso del signor LANZEROTTI FERNANDO, avverso il provvedimento di diniego di autorizzazione
assunto dalla CPC in data 19.02.2015 (determina n. 24/2015), ricevuto dal richiedente in data
29.03.2015.
In data 20.05.2015 il ricorso, con la relativa documentazione, è stato trasmesso al Servizio
urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento ai fini dell’acquisizione del
parere consultivo previsto dal comma 2 dell’art. 76 della L.P. 04.03.2015 n. 1 e ss.mm.
Il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, con nota prot. n.
SO13-2015/325009/ES di data 19.06.2015, ha espresso in merito il parere di seguito riportato:
“Il ricorso in esame è relativo alla richiesta volta ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica per il
cambio di coltura da bosco a prato e la bonifica del terreno a scopo agrario, di una consistente
superficie boscata (circa 1600 mq.), posta a sud del paese di Romeno, nell’alta valle di Non, nei
pressi del Dos de Marz, nella Comunità territoriale della Valle di Non. Il proponente svolge attività
agricola a livello imprenditoriale e conduce un’azienda zootecnica, la cui sede è ai margini nordoccidentali del nucleo abitato, poco sopra il nucleo storico di San Bartolomeo, lungo la strada
comunale che conduce in direzione del nucleo abitato di Dambel.
L’ambito interessato dalle opere è collocato a monte (in direzione est) della strada comunale che
collega l’abitato di Romeno a quello di Salter, in un contesto ambientale agricolo totalmente
aperto ed esposto ad ampie visuali panoramiche e integro, privo cioè di qualsiasi forma
insediativa. La visibilità dell’area oggetto di intervento è amplificata dalla sua collocazione in un
contesto pianeggiante e sulla piccola dorsale collinare che degrada dolcemente verso la strada,
visibile da più parti del territorio circostante, in particolare dalle ultime appendici dell’abitato di
Romeno.
Il quadro paesaggistico della località è caratterizzato da un’ampia, lunga e ondulata fascia prativa
– interrotta solamente da qualche raro lotto arativo coltivato a rotazione a patate o mais ceroso –
che si sviluppa dalla periferia nord del paese di Salter fino alla periferia sud di Romeno, delimitata
verso est da un piccolo rilievo boscato e da una fascia boschiva che scende verso la valle incisa
dal corso del Rio di San Romedio. L’ambito presenta una marcata esposizione panoramica,
soprattutto verso nord e nord-ovest. Il territorio è estremamente integrato sia sotto il profilo
paesaggistico che per quanto riguarda gli assetti morfologici e culturali che sono
ininterrottamente integri ed uniformi.
L’intervento oggetto del ricorso consiste sostanzialmente nel taglio del bosco di conifere – di
scarso valore produttivo e relativamente recente – su tutta la superficie di proprietà (circa 16.000
mq. Successivamente è prevista la scarificazione del terreno con accantonamento della terra
superficiale che verrà riutilizzata nella sistemazione finale dei profili. Poi verranno effettuati degli
sterri e dei riporti praticamente sull’intera area, allo scopo di creare dei profili regolari e pendenze
adatti alla coltivazione foraggiera meccanizzata. Una volta sistemati definitivamente i profili si
provvederà alla stesura della terra accantonata. L’intervento prevede anche lo spostamento al
margine della proprietà così come bonificata della strada agricola/forestale che attualmente
attraversa l’angolo più orientale del lotto, per ripristinare la funzionalità dell’infrastruttura, interrotta
a seguito del cambio di coltura e della bonifica. L’intervento prevede un riporto massimo di
materiale nella parte centrale del lotto pari a circa 120 cm. Il progetto non quantifica peraltro
l’entità complessiva dei movimenti di terra che comunque verranno completamente compensati
sul posto, con eventuale riporto di materiale di provenienza esterna. Per la realizzazione
dell’intervento sono previste due fasi attuative che interessano ciascuna una superficie di circa
8.000 mq, la prima fase interesserà la parte di lotto più orientale, la seconda quella occidentale.
Sotto il profilo urbanistico si osserva che il lotto in esame ricade per il PUP in area di tutela
ambientale e in area a bosco posta a confine con l’area agricola di pregio. Per la Carta del
paesaggio ricade nei sistemi complessi di paesaggio di interesse rurale e forestale. Sia il PGUAP
che la carta di sintesi geologica non evidenziano problematicità particolari sotto il profilo
idrogeologico. Per il PRG comunale le particelle su cui viene proposto il cambio di coltura
ricadono in area a bosco, con vincolo idrogeologico forestale. Nella fascia territoriale compresa
tra l’abitato di Romeno e quello di Salter, il P.R.G. comunale individua inoltre un ambito unitario di
particolare pregio paesaggistico-ambientale, parte ricadente in area agricola di interesse primario
(pari a circa 31,89 ha), parte in area a bosco per circa 22,98 ha), all’interno della quale ricade
interamente l’area oggetto di cambio di coltura e di bonifica. L’ambito è normato rispettivamente
dagli articoli 46 e 45 bis delle norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale. Per le
aree boscate – all’interno delle quali ricadono le particelle oggetto di combio di coltura – la norma
precisa che: “il cambio di coltura delle aree a bosco individuate sulla cartografia del PRG con
apposito simbolo è consentito, previa autorizzazione ai sensi della specifica legge provinciale, nel
rispetto delle indicazioni contenute al precedente articolo 54 bis.” L’articolo 45 bis stabilisce in
sostanza ”la in edificabilità quale elemento di garanzia del mantenimento dei caratteri esistenti,
nonché attraverso il divieto di attivare iniziative agricole di carattere intensivo per non
danneggiare da un lato l’attività foraggiera e compromettere le iniziative esistenti del settore
zootecnico e dall’altro snaturare o svilire i caratteri paesaggistici di quel territorio. Sono sempre
ammesse le attività orticole e quelle a seminativo connesse con la normale rotazione colturale.
Sono comunque ammessi i manufatti di limitate dimensioni di cui all’articolo 3 del DPP 8 marzo
2010 n. 8-40/Leg., a condizione che il proprietario richiedente non sia proprietario e non possa
realizzare i manufatti in altre aree agricole non di particolare pregio ambientale.”
Quindi, in via di principio secondo le norme del PRG, non è esclusa la possibilità di una
trasformazione di coltura da bosco – seppur definito di particolare pregio paesaggisticoambientale – in area agricola-prativa.
La Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità della Val di Non,
richiamati i criteri di tutela del paesaggio contenuti nella relazione illustrativa del Piano urbanistico
provinciale, le norme provinciali concernenti la tutela paesaggistico-ambientale, la carta del
paesaggio e le relative linee guida del PUP , dopo attenta valutazione non ha concesso
l’autorizzazione alla realizzazione del cambio di coltura con bonifica agraria, in sintesi per i
seguenti motivi di carattere generale e puntuale in ordine alle osservazioni prodotte a seguito
dell’invio del preavviso di negativo:
•
le realtà fondiarie oggetto di intervento sono visibili dalla strada provinciale che collega gli
abitati di Romeno e di Salter, occupando la parte quasi sommitale di una dolcissima dorsale
collinare con andamento irregolare e sono caratterizzate dalla presenza di un bosco costituito
principalmente da perticaie di pino silvestre e abete rosso. L’appezzamento di proprietà
confina da un lato con aree prative da sfalcio, dall’altro con altre proprietà boschive;
•
la valenza paesaggistica dell’area è del tutto evidente, proprio per la sua esposizione alle
principali direttrici visuali panoramiche e per i suoi indiscutibili connotati figurativi, che
caratterizzano quasi tutto il territorio dell’alta Val di Non, formando un quadro d’insieme
piacevole;
•
lo stesso Piano regolatore di Romeno, recentemente approvato, sottolinea la particolare
qualità dell’area in esame, definendola di particolare pregio paesaggistico-ambientale,
indicando i vincoli e le modalità per la corretta valorizzazione, seppur ammettendo il cambio
di coltura a prato;
•
l’Assemblea della comunità di Valle, con deliberazione n. 19 del 18 novembre 2014 ha
approvato, nell’ambito del processo di formazione del Piano territoriale di comunità, il
documento preliminare che individua i vari temi prioritari e strategici tra cui quelli a vocazione
agricola integrata e dell’equilibrio tra il territorio antropizzato, agricolo e boschivo. Negli
indirizzi vi è quello di individuare azioni coerenti ed omogenee su tutto il territorio della valle
per mantenere, migliorare e, ove possibile, recuperare gli equilibri che governano i rapporti fra
il territorio agricolo e boschivo, con l’introduzione di un criterio di perimetrazione flessibile tra
le due aree, che tenga conto dell’evoluzione dinamica dei soprassuoli e delle fasce di
transizione fra i diversi tipi di coltura. In questa fase transitoria, nell’attesa della stesura
definitiva del Piano territoriale della comunità, l’unico elemento di certezza atto a garantire il
rapporto di espansione tra territorio coltivato e quello boschivo, rimane quello individuato dalle
mappe storiche risalenti all’istituzione del catasto austro-ungarico, mappe che in questo caso
certificano l’esistenza storica del bosco sugli ambiti in oggetto della richiesta;
•
la Commissione ha valutato negativamente la proposta proprio perché essa verrebbe ad
alterare sotto l’aspetto paesaggistico un’area i cui caratteri figurativi – consolidati da uno
storico rapporto tra superfici coltivate e suoli forestali – appaiono invece meritevoli di
conservazione, soprattutto in questa fae indicata nella preventiva approvazione del Piano
territoriale della Comunità;
•
il progetto propone inoltre, tramite consistenti scavi e riporti, la perfetta regolarizzazione del
terreno secondo un’unica livelletta, operazione questa non necessaria, né tantomeno
indispensabile sotto l’aspetto funzionale e agronomico, ma altrettanto inopportuna dal punto
di vista paesaggistico, in quanto determinerebbe una forzatura e una artificiosità nei confronti
dell’ambiente naturale circostante, caratterizzato da una conformazione leggermente
ondulata ed irregolare.
A seguito del preavviso di diniego la Commissione ha inoltre contro dedotto alle osservazioni del
proponente in sintesi nel modo seguente:
-
nella valutazione è stata data priorità primaria alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali
dell’area in esame, in piena sintonia con i provvedimenti in materia urbanistica recentemente
adottati dall’assemblea della Comunità;
-
la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Romeno, in difetto della preventiva
autorizzazione paesaggistica, non ha alcuna validità giuridica.
In conclusione l’area boscata storicamente esistente, per la sua ampia esposizione visiva,
costituisce elemento di connotazione figurativa e di composizione del paesaggio. Mantenere
questa peculiarità appare motivazione sufficiente per esprimere una valutazione negativa sulla
richiesta in esame.
Il proponente, avverso tale diniego, ha opposto ricorso alla Giunta della competente Comunità di
valle, in sintesi per le seguenti ragioni:
•
si tratta del taglio della vegetazione boschiva su una superficie di circa 16.000 mq. Rimozione
delle ceppaie, scarifica del terreno, modesti scavi e riporti per complessivi 5.000 mc, in modo
da ottenere una superficie prativa per la produzione di foraggio ad uso dell’azienda
zootecnica del richiedente;
•
l’intervento è suddiviso in due fasi ciascuna di 8.000 mq, completando la prima di procedere
alla seconda fase, il tutto per ridurre al minimo l’impatto ambientale;
•
negli anni scorsi, sia a monte che a valle dell’intervento sono state effettuate delle bonifiche
agrarie e realizzata una nuova viabilità con pavimentazione in conglomerato bituminoso.
L’intervento interessa un’area con andamento planimetrico variabile caratterizzato da leggera
pendenza con alcuni tratti pianeggianti. La richiesta è quella di livellare l’intera area in modo
da creare un fondo adatto alle coltivazioni meccanizzate del prato stabile. L’intervento è
dettato anche da regole e norme provinciali e nazionali sulla sicurezza del lavoro che dettano
regole molto rigorose in materia;
•
in accordo col Comune di Romeno si è modificato il tracciato della strada forestale, il cui
tracciato è già stato individuato ed intavolato;
•
il Servizio Foreste e fauna ha autorizzato la trasformazione di coltura a scopo agrario e la
successiva bonifica. Il Comune di Romeno ha staccato una concessione edilizia per
l’esecuzione dei lavori (concessione n. 13/2014, del 27 maggio 2014). Tutte le autorizzazioni
e il deposito cauzionale sono state rilasciate prima della deliberazione n. 19 del 18 novembre
2014 del processo di formazione del Piano Territoriale di Comunità;
•
l’intervento è volto a realizzare un appezzamento foraggiero di vitale importanza per l’azienda
agricola che opera nel settore lattiero-caseario del Trentingrana, in una zona dove la
frutticoltura intensiva sta invadendo i terreni coltivati a prato stabile, mettendo in seria
difficoltà le aziende zootecniche che si vedono costrette a reperire nuove superfici per lo
sfalcio.
Detto questo, entrando nel merito delle opere proposte e del loro rapporto col paesaggio del
contesto, valutate attentamente sia le argomentazioni del ricorrente che i motivi a sostegno delle
prescrizioni di primo grado, si ritiene che:
innanzitutto si deve richiamare l’attenzione sul fatto che l’intervento in esame – pur ricadendo in
aree boscate – interessa ambiti marginali e adiacenti ad aree di rilevante interesse sia agricolo
che paesaggistico. Il sistema delle aree prative di questa parte della valle di Non connota in modo
significativo il paesaggio di riferimento, creando l’imprescindibile quadro di riferimento dei centri
abitati. In tal senso i Criteri di tutela ambientale allegati al PUP ’87 sottolineano l’ambiente vasto e
significativo dell’alta valle di Non dove “partendo da Castelfondo verso Cloz e Dambel, lungo il rio
Pescara da una parte e verso Fondo, Cavareno e Romeno fino a Sfruz dall’altra vi è poi una fitta
sequenza di centri abitati separati da vasti prati, anch’essi di grande pregio ambientale.”
Proprio considerato questo valore paesaggistico il piano urbanistico di molti comuni dell’alta Valle
e, nello specifico, del Comune di Romeno è stato integrato con una precisa disciplina per la tutela
delle aree prative salvaguardando i caratteri anche colturali delle medesime. L’intervento
proposto si inserisce peraltro coerentemente in un disegno di recupero paesaggistico di ambiti
interessati dal bosco e dalle sue dinamiche evolutive, perseguito anche dagli strumenti di
programmazione provinciale, nell’ottica della valorizzazione del paesaggio attraverso la
ponderazione delle relazioni tra bosco, aree agricole e abitati.
Nel merito specifico del progetto si osserva che l’intervento proposto si inserisce tra la strada
comunale che da Romeno porta a Salter e una strada forestale, ridefinendo il margine del bosco
in un ambito caratterizzato da una pendenza leggera. Se la strada forestale esistente segna
coerentemente il limite dell’intervento verso sud-est, sul lato ovest il cambio di coltura si ferma al
limite catastale, richiedendo invece una conformazione più organoca rispetto alla naturalità delle
componenti. Si ritiene quindi che con lì opportuna ridefinizione dei questo limite, il progetto
presentato possa risultare compatibile, sotto il profilo paesaggistico, con gli obiettivi di tutela posti
dal Piano urbanistico provinciale.
A fronte di tutte queste considerazioni, esaminati attentamente gli elementi oggetto del ricorso, i
motivi che hanno determinato la decisione espressa dalla Commissione per la Painificazione
Territoriale e il Paesaggio della Comunità della Val di Non, oltre alle ragioni sostenute dal
ricorrente, questa Struttura ritiene che dal punto di vista paesaggistico-ambientale il ricorso in
argomento possa essere accolto subordinatamente alla ridefinizione del limite ovest del progetto,
al fine di una configurazione più organica del cambio di coltura previsto.”
Premesso quanto sopra e ritenute le motivazioni espresse dal Servizio urbanistica e tutela del
paesaggio della provincia Autonoma di Trento condivisibili in rapporto ai criteri di tutela
ambientale contenuti sia nel Piano Urbanistico Provinciale che nello strumento urbanistico
comunale, laddove l’intervento proposto può inserirsi coerentemente in un disegno di
recupero paesaggistico di ambiti interessati da bosco e dalle sue dinamiche evolutive, in
un’ottica di valorizzazione del paesaggio attraverso una equilibrata e preordinata relazione tra
zone boscate, aree agricole e centri abitati.
Evidenziato inoltre che:
•
un’apposita e recente variante al Piano regolatore generale del comune di Romeno
ammette, per l’area in esame, la trasformazione colturale del bosco, purché la stessa non
sia finalizzata ad attivare iniziative agricole di carattere intensivo, questo per non
danneggiare da una parte l’attività foraggiera e compromettere le iniziative esistenti del
settore zootecnico e dall’altro snaturare o svilire i caratteri paesaggistici del territorio;
•
sia il Comitato tecnico forestale, con deliberazione n. 34 di data 08.04.2013, che la
commissione edilizia comunale, nella seduta di data 15.05.2014, si sono espressi
positivamente in merito alla realizzazione dell’intervento;
•
tutti gli iter procedurali per la richiesta delle istanze autorizzative risultano avviati
dall’interessato antecedentemente alla data di approvazione del Documento preliminare
definitivo al Piano Territoriale di Comunità e comunque la finalità delle opere è quella di
recuperare a prato stabile un’area boschiva preesistente in un’ottica di riequilibrio
dinamico dei rapporti tra territorio agricolo, boschivo e insediativo che non contrasta, in
termini generali, con i contenuti specifici del già richiamato Documento preliminare
definitivo al PTC.
Si propone, pertanto, l’accoglimento condizionato del ricorso in oggetto con le prescrizioni di
seguito riportate:
•
sia mantenuta la conformazione morfologica del terreno attualmente esistente, che appare
leggermente ondulata ed irregolare, soluzione, questa, che non pregiudica in alcun modo
la funzionalità dell’intervento sotto l’aspetto agronomico e permette di mantenere, nel
contempo, inalterate le peculiarità paesaggistiche del conteso naturale esistente;
•
al fine di non alterare la percezione visiva del paesaggio e quale elemento di mimetismo
nei confronti della viabilità forestale, sul confine sud-est del lotto, venga conservata una
opportuna fascia del bosco esistente per una larghezza minima di ml. 8,00 che dovrà
raccordarsi verso il limite sud-ovest della proprietà in modo da stabilire una
conformazione più omogenea in relazione alla naturalità delle componenti, il tutto così
come appare schematicamente indicato con il colore blu sulla copia fotostatica della
planimetria di progetto allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale.
LA GIUNTA DELLA COMUNITA’
Udita l’esposizione del Relatore;
Vista la documentazione citata in premessa e in particolare il verbale di deliberazione della
Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio n. 24/2015 di data 19.02.2015, il ricorso
del signor LANZEROTTI FERNANDO, pervenuto alla Comunità della Val di Non in data 28.04.2015
(protocollo dell’ente n. 4279/17.3) ed il parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della
Provincia Autonoma di Trento trasmesso alla Comunità della Val di Non con nota prot. n. SO132015/325009/ES di data 19.06.2015;
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa di cui all’art. 81 del Testo Unico delle regionali sull’ordinamento dei Comuni della
Regione Autonoma di Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/Leg.;
Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta
di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria;
Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.;
Vista la L.P. 04.03.2008 n. 1, ed in particolare l’art. 76, commi 2 e 3;
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/Leg.;
Visto il Piano Urbanistico Provinciale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di accogliere, condizionatamente alle prescrizioni esplicitate in premessa e di seguito riportate, il
ricorso presentato in data 30.12.2014 dal signor LANZEROTTI FERNANDO avverso il
provvedimento di diniego di autorizzazione assunto dalla Commissione per la Pianificazione
territoriale e il paesaggio della Comunità della Val di Non – verbale di deliberazione n. 24/2015 di
data 19.02.2015 – relativo alla richiesta per la bonifica agraria e cambio di coltura sulle pp.ff.
577/1-2-3-4-5-6-7-8-9, 1476/1, 1473/1 e 586/2 C.C. SALTER-MALGOLO:
2.
•
sia mantenuta la conformazione morfologica del terreno attualmente esistente, che appare
leggermente ondulata ed irregolare, soluzione, questa, che non pregiudica in alcun modo la
funzionalità dell’intervento sotto l’aspetto agronomico e permette di mantenere, nel contempo,
inalterate le peculiarità paesaggistiche del conteso naturale esistente;
•
al fine di non alterare la percezione del paesaggio esistente e creare un elemento di
mascheramento e mimetismo visivo nei confronti della viabilità forestale sul confine sud-est
del lotto, venga conservata una opportuna fascia del bosco esistente per una larghezza
minima di ml. 8,00; la stessa fascia dovrà, altresì, raccordarsi sul lato sud-ovest in modo da
stabilire una conformazione più omogenea in relazione alla naturalità delle componenti verso
il limite sud-ovest della proprietà, il tutto così come appare schematicamente indicato con il
colore blu sulla copia fotostatica della planimetria di progetto allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
di trasmettere copia della presente deliberazione:
a) al ricorrente, signor Lanzerotti Fernando;
b) al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
3. di pubblicare copia della presente deliberazione all’albo telematico della Comunità;
4. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di
impugnativa:
•
opposizione alla Giunta della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/Leg.;
•
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29
del D.Les. 02.07.2010 n. 104;
•
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Verbale letto, approvato e sottoscritto
L’ASSESSORE DESIGNATO
f.to Valentini Rolando
IL PRESIDENTE
f.to Menapace Sergio
IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 3, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
Cles, lì 20.07.2015
IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco
IMMEDIATA ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 4, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
Cles, lì
IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco
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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cles, lì
IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco