Studio legale Iannitti
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Documento di consultazione n. 2/2013 Provvedimento su “Gestione dei rapporti assicurativi via web” Attuativo dell’art. 22, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 Legenda Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata. Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale. Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo e il comma a cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica. (La numerazione dovrà riferirsi ai nuovi articoli 38 bis, 38 ter e 38 quater del Regolamento n. 35; i commenti sulla disciplina dell’entrata in vigore dovranno riferirsi all’articolo 3 del Provvedimento). Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni e le proposte di modifica. Commentatore Avv.ti N. Juvara e S. Iannitti (Norton Rose Studio Legale) Sul piano generale si sottopongo all’Autorità le seguenti osservazioni: Osservazioni generali Applicabilità nei confronti delle imprese comunitarie: come riconosciuto dalla Relazione di presentazione (Relazione) nonché previsto dalla norma primaria, il Provvedimento viene emanata nell’ambito dei requisiti di organizzazione di cui all’art. 30 del Codice delle Assicurazioni Private. Si ritiene pertanto che (in conformità al principio generale dell’home country control) il Provvedimento non trovi applicazione nei confronti delle imprese comunitarie operanti in Italia in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi (come del resto già previsto in relazione agli obblighi di pubblicazione sul sito web previsti dal Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010 - Regolamento Trasparenza). Al fine di scongiurare l’illegittimità parziale del Provvedimento, si suggerisce pertanto di escludere espressamente l’applicazione del provvedimento nei confronti delle imprese comunitarie. Struttura dell’area riservata: si suggerisce di lasciare alle compagnie la libertà (sulla base delle politiche aziendali e dei sistemi adottati) di scegliere se strutturare un’area riservata per ciascuna tipologia di contratto assicurativo o copertura stipulata dal contraente (con più aree riservate riferibili allo stesso cliente), ovvero in alternativa un’unica area riservata per ciascun contraente, indipendentemente dal numero di contratti stipulati MIL-#1167129-v3 dallo stesso (che verrebbero dunque tutti visualizzati nell’ambito della medesima area assicurativa). In ogni caso si ritiene che, considerata la finalità della norma di semplificare la gestione dei rapporti, le informazioni e la documentazione presente nell’area riservata debba essere unicamente quella relativa ai rapporti in essere, senza necessità dunque di mantenere nell’area riservata le informazioni e la documentazione storica. Generazione dell’area privata sul sito della compagnia: le compagnie dovrebbero avere la facoltà di generare l’area privata unicamente laddove il contraente faccia richiesta delle credenziali, al fine di evitare gli inutili costi associati alla generazione di aree di cui nessuno usufruirebbe; ciò in particolare con riferimento ai rapporti già in essere, per i quali il reperimento della documentazione dagli archivi risulterebbe particolarmente gravoso (v. infra commento sub art. 3 comma 3). Semplificazione dei rapporti con la clientela: in conformità con l’obiettivo di “semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei” previsto dall’art. 15 bis del Decreto Legge 179/2012, si propone che (laddove il contraente abbia fatto specifica richiesta delle credenziali di accesso all’area riservata) possano essere efficacemente effettuati mediante la pubblicazione nell’apposita area riservata (in alternativa alla spedizione in formato cartaceo e previo eventuale invio di un alert via email): - i riscontri alle richieste di chiarimento di cui agli artt. 16 e 35 del Regolamento Trasparenza, - le comunicazioni relative agli aggiornamenti ed alle modifiche dei fascicoli informativi di cui agli artt. 13 e 37 del Trasparenza, nonché - le notifiche dovute ai sensi dell’art. 20 e 36 del Regolamento Trasparenza, - i riscontri ai reclami (di cui al Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008). La richiesta di credenziali dovrebbe peraltro essere considerata equivalente alla scelta da parte del cliente di utilizzare l’area riservata come mezzo di comunicazione per ricevere qualsivoglia comunicazione effettuata durante la vigenza del contratto assicurativo concluso a distanza, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento IVASS n. 34 del 19 marzo 2010 (Regolamento in materia di vendita a distanza), e degli articoli 21 e 38 del Regolamento Trasparenza. Accesso all’area riservata da parte delle persone giuridiche: si osserva che la rubrica dell’art. 22 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 fa riferimento all’introduzione di “Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”, così restringendo ai soli consumatori l’ambito di efficacia delle disposizioni in esso contenute; tale interpretazione è del resto confermata dall’autorità laddove ha precisato di MIL-#1167129-v3 avere intenzionalmente “prevista la facoltà per le imprese di non attivare il servizio per le coperture relative a particolari rischi, non standardizzati e oggetto di negoziazione ad hoc: flotte di veicoli, “grandi rischi” ai sensi dell’art. 1 del Codice delle assicurazioni; rischi agricoli stipulati in forma collettiva”. Conformemente, si suggerisce di estendere la predetta facoltà di cui all’art. 38 bis comma 3 a “e) contratti assicurativi conclusi da persone giuridiche“. Articolo Art. 38 bis Comma 1 Osservazioni e proposte Considerato il valore probatorio attribuito dal Codice dell’Amministrazione Digitale alle scritture formate elettronicamente ed alle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico (ad es. cartaceo), si propone di specificare che quanto pubblicato nell’area riservata ha finalità meramente informativa, con la conseguenza che: - per la ricostruzione del rapporto contrattuale bisognerà fare riferimento a quanto effettivamente pattuito tra le parti, da provarsi per iscritto ai sensi dell’art. 1888 del Codice Civile; - quanto indicato nell’area riservata in merito allo stato dei pagamenti non avrà in ogni caso l’effetto di liberare il cliente dal pagamento del premio o delle rate di premio (ove ancora dovuti), né potrà considerarsi equivalente ad una quietanza rilasciata dalla compagnia. Laddove non si accolga la richiesta di escludere l’accesso all’area riservata per i contratti non standardizzati (v. infra commento sub art. 38 bis comma 3), si propone altresì di precisare la possibilità per la compagnia, laddove ancora in attesa della trasmissione da parte dell’intermediario della specifica documentazione contrattuale sottoscritta dal contraente, di pubblicare le condizioni contrattuali corrispondenti alla versione standard del MIL-#1167129-v3 prodotto, indicando che la documentazione contrattuale completa sarà resa disponibile non appena ricevuta dall’intermediario (presso cui il contraente potrà nel frattempo ottenere una copia della documentazione da lui sottoscritta). Andrà conseguentemente modificata, in senso uniforme, anche la previsione di cui all’art. 38 bis comma 4, prevedendo che la tempistica di aggiornamento tenga conto anche della effettiva remissione della documentazione da parte dell’intermediario. In alternativa, si potrà prevedere anche nel Provvedimento quanto già precisato in Relazione, circa la possibilità di rendere “disponibile l’immagine del contratto firmato dal cliente, ovvero, in alternativa, il testo delle condizioni di polizza corrispondenti a quelle che regolano il contratto sottoscritto”. In relazione ai punti d) ed e) ed in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento Trasparenza, si suggerisce, con riferimento ai contratti unit linked ed index linked, di prevedere unicamente la pubblicazione dei valori previsti dal medesimo articolo, eventualmente mediante rinvio ad una pagina nella quale sono pubblicati i relativi valori. Diversamente si prevederebbe un onere troppo gravoso e di difficile implementazione a carico della compagnia, più gravoso rispetto a quanto previsto dalla normativa attualmente vigente. Art. 38 bis 2 Si propone di operare le seguenti modifiche: - sostituire “valore del bene oggetto di copertura” con “somma assicurata in relazione al bene oggetto di copertura”; - sostituire “oltre ad ogni altro elemento utile a fornire al contraente un’informativa completa e personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa” con “oltre ad ogni altra elemento oggetto di opzione da parte del cliente, utile a fornire un’informativa completa in relazione al contratto sottoscritto”. Art. 38 bis 3 Si formulano le seguenti osservazioni: - in relazione alla let. d): si suggerisce di definire il “limitato arco temporale” cui si fa riferimento. In particolare, considerata l’intenzione di escludere le polizze relativa ai rischi relativi ai viaggi di breve durata, si propone di far riferimento ad un periodo di almeno 4 mesi (conformemente al criterio di cui all’art. 1 paragrafo 1 let. fff) del Codice delle Assicurazioni Private); - in aggiunta a quanto osservato in via generale con riferimento all’applicazione del provvedimento alle persone giuridiche, considerata la volontà (evidenziata nella Relazione) di escludere l’applicazione del Provvedimento nei MIL-#1167129-v3 confronti di tutti i contratti “non standardizzati ed oggetto di negoziazione ad hoc”, si suggerisce di aggiungere all’elenco la seguente let. f) “contratti non standardizzati, laddove le parti abbiano pattuito una o più modifiche su richiesta del contraente”. In alternativa, si potrà prevedere il rinvio alla documentazione cartacea per le eventuali pattuizioni concordate in deroga alla versione standardizzata del prodotto. Art. 38 bis Art. 38 ter Art. 38 ter 4 2 3 Si suggerisce di precisare che la data di aggiornamento che deve essere indicata è semplicemente quella dell’ultimo aggiornamento disponibile, sì da eliminare il dubbio che nell’area riservata debbano essere mantenute anche la documentazione e le informazioni storiche relative al rapporto contrattuale ancora in essere. Si propone di aggiungere l’inciso “, su richiesta del contraente”, in conformità a quanto indicato nella Relazione. Con riguardo ai contratti in forma collettiva, si ritiene ultroneo il riferimento agli assicurati che vantano “un interesse alla prestazione”, dal momento che: (i) la norma primaria ha fatto riferimento unicamente alla figura del “contraente”, così escludendo qualsiasi soggetto assicurato che non abbia assunto obblighi direttamente nei confronti della compagnia assicurativa (quali ad esempio gli aderenti ad una polizza collettiva). Se la disposizione fosse confermata, gli assicurati di una polizza collettiva godrebbero dunque di una maggior tutela rispetto agli assicurati delle polizze individuali in cui vi sono assicurati diversi dal contraente (es. polizza per conto altrui); e (ii) nella maggior parte dei casi, i soggetti assicurati aventi un interesse alla prestazione sono sconosciuti e non risultano censiti dalla compagnia. Si suggerisce pertanto di limitare la previsione agli assicurati delle polizze collettive noti e censiti dalle compagnie assicurative, con esclusione innanzitutto delle posizioni ed applicazioni assicurative per le quali vi è una deroga all’annotazione nei registri delle compagnie assicurative, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento IVASS n. 27 del 14 ottobre 2008. Art. 38 ter Art. 38 ter 4 6 Il paragrafo risulta mancante. Si formulano le seguenti osservazioni e proposte: MIL-#1167129-v3 - la gratuità del servizio dovrebbe essere al netto dei costi di connessione, a carico del contraente; - in relazione all’utilizzo delle aree riservate per scopo pubblicitario, si propone di ammettere la sola possibilità di pubblicizzare prodotti assicurativi della compagnia o di altre società del medesimo gruppo assicurativo. La soluzione proposta appare essere il giusto contemperamento tra gli interessi contrapposti di compagnie e contraenti, considerato che: (a) la finalità di garantire “una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica” non è affatto frustrata dalla presenza di una pubblicità avente ad oggetto i prodotti assicurativi della compagnia; (b) l’introduzione di messaggi pubblicitari consentirebbe alla compagnia di generare ricavi utili a sostenere i costi per l’implementazione dell’infrastruttura tecnologica richiesta; (c) i contraenti sarebbero comunque garantiti dal necessario rispetto dalle norme in materia di pubblicità previste dalle norme in materia di trasparenza, nonché da quelle in materia di vendita a distanza (che disciplinano la fase eventuale del successivo acquisto). L’Autorità potrebbe peraltro ulteriormente rafforzare tali tutele, prevedendo che eventuali pubblicità siano collocate solo a margine o in chiusura di pagina, in ogni caso non eccedendo alcune dimensioni; (d) l’accesso all’area riservata è del tutto facoltativo e volontario da parte del cliente, il quale (considerate le norme sopra richiamate) giammai potrebbe peraltro addivenire ad un acquisto involontario di un prodotto assicurativo nell’ambito dell’area riservata; (e) il Regolamento in materia di vendita a distanza già prevede la possibilità per le compagnie di proporre ai contraenti prodotti appartenenti ai medesimi rami di quelli già acquistati, senza necessità di raccogliere uno specifico consenso relativo all’uso di mezzi di comunicazione a distanza. Appare quindi incoerente che alla compagnia sia proposta qualsiasi possibilità di promozione di nuovi prodotti, proprio nei casi in cui il cliente accede all’area riservata gestita dalla stessa; (f) il divieto appare particolarmente penalizzante per le compagnie operanti prevalentemente (o esclusivamente) a mezzo del canale web (in particolare nel settore R.C.A.), limitando fortemente le politiche di marketing di tali compagnie, nonché la stessa possibilità del cliente in portafoglio di accedere utilmente alle offerte vantaggiose lui riservate (offerte di particolare rilevanza nel settore R.C.A., considerato l’elevato livello dei premi più volte lamentato dai consumatori e dalle Autorità). I clienti di una compagnia diretta, difatti, sono già abituati ad accedere direttamente all’area clienti loro riservata, senza passare per la “home page” del sito (solitamente visitata dai soli nuovi clienti); ciò che, in presenza del divieto, determinerebbe una ingiusta ed incomprensibile MIL-#1167129-v3 discriminazione a danno dei clienti esistenti; - l’accessibilità all’area riservata “da qualsiasi postazione” appare tecnicamente di difficile ed onerosa implementazione, richiedendo inoltre un continuo aggiornamento dei sistemi, al passo con l’evolversi delle tecnologie. Si suggerisce quindi di limitare il perimetro obbligatorio della fruibilità del servizio area riservata ai soli computer (con esclusione di smartphone, tablet, ecc.) ed ai soli browser comunemente utilizzati sul mercato, lasciando alle compagnie l’eventuale facoltà di estendere il servizio a tutti i possibili canali di comunicazione. Art. 3 2 Il termine di adeguamento previsto dalla legge è di 60 giorni. Considerato che tale termine si riferisce al compimento di un’attività da parte delle compagnie nell’ambito dei propri requisiti organizzativi, appare tuttavia ragionevole che tale termine si riferisca all’avvio dei processi interni (eventualmente con un termine massimo, più lungo, entro cui completare l’intera procedura con la disponibilità concreta dell’infrastruttura tecnologica). Non si può difatti trascurare che l’implementazione della misura comporterà rilevantissimi oneri a carico delle compagnie, le quali in brevissimo tempo dovranno provvedere a: - Modificare le procedure di emissione e conservazione dei prodotti, anche impartendo apposite istruzioni alla rete degli intermediari, al fine di garantire la corretta alimentazione del sistema che gestisce le aree riservate (la concretezza delle informazioni da pubblicare sul sito rende difatti necessario un raccordo con la rete degli intermediari); - Individuare il soggetto cui affidare la gestione del servizio in caso di esternalizzazione, ovvero individuare e formare il personale che si dedicherà alla gestione del servizio; - Negoziare la necessaria contrattualistica con il soggetto di cui al punto precedente; - Esperire le formalità previste in materia di esternalizzazione. In particolare si ritiene che il servizio sia da considerarsi essenziale ed importante, richiedendo pertanto la preventiva notifica all’IVASS 45 giorni prima della sua esecuzione; - Prevedere la migrazione sul sito web della documentazione già esistente (laddove l’obbligo si riferisca ai contratti già in essere); - Testare, per un periodo transitorio adeguato alla complessità del servizio, le funzionalità del sistema; - Adeguare il sistema e le procedure dei controlli interni, al fine di comprendere tale servizio nel perimetro delle verifiche e dei monitoraggi. MIL-#1167129-v3 Ciò peraltro dovrà avvenire in un contesto in cui non tutte le compagnie assicurative posseggono già un’area riservata nel proprio sito web, ragion per cui un termine troppo breve finirebbe per avvantaggiare le compagnie già attrezzate a danno delle altre (in particolari quelle straniere, nella maggior parte dei casi non tenute a tali misure nel proprio paese d’origine, salvo il caso in cui, in coerenza con il suggerimento di cui sopra, le compagnie comunitarie siano esentate dagli obblighi di cui al presente provvedimento). Art. 3 3 Si suggerisce di eliminare la previsione e di prevedere che l’obbligo non sia riferibile ai “contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento”. Prescrivere la necessità di un’area riservata per tutti i contratti sin qui stipulati (con un’indicazione dettagliata e personalizzata delle posizioni dei singoli) determinerebbe difatti un onere enorme a carico delle compagnie, che sarebbero costrette a richiamare dagli archivi tutte le polizze rilevanti ed a censire tutti i dati in esse contenuti, polizza per polizza, posizione per posizione. Al contrario, la continuazione della gestione dei rapporti secondo la modalità tradizionale (da sempre adottata dal mercato assicurativo) non può essere considerata dannosa nei confronti dei contraenti, i quali hanno sin qui fatto affidamento su di una gestione “fisica” e “cartacea” del rapporto contrattuale, anche con l’ausilio dell’intermediario, ed hanno sottoscritto già sottoscritto un contratto che non prevedeva alcuna facoltà di accedere ad un’area riservata. Laddove l’Autorità dovesse ritenere di mantenere l’impostazione attuale, si suggerisce: - in via subordinata, di prevedere che l’obbligo valga unicamente in relazione a quei contratti per i quali sia giunta una specifica richiesta di ottenimento delle credenziali di accesso all’area riservata; - in via ulteriormente subordinata, di precisare che nell’ambito dei “contratti in corso” vadano considerate anche le posizioni riguardanti polizze collettive o convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore della disciplina in commento, sebbene l’adesione o l’applicazione del contratto collettivo avvenga successivamente alla medesima data. Non vi è difatti alcuna ragione per determinare una discriminazione tra le due categorie di soggetti, solo in ragione della data della loro adesione alla polizza collettiva. In relazione alla comunicazione agli assicurati del loro diritto di “richiedere le credenziali di accesso all’area riservata”, si suggerisce di modificare il wording come segue: “in occasione dell’eventualea prima comunicazione da inviare in adempimento degli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente o da disposizioni contrattuali“. Ciò in quanto per taluni prodotti assicurativi danni potrebbe non essere richiesta alcuna MIL-#1167129-v3 comunicazione. MIL-#1167129-v3
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