UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI Corso di Laurea in Politiche e Relazioni Internazionali (L-15) Religione, economia e finanza islamica Tesi di Laurea Relatore: Candidata: Prof. Sergio Ferlito Maria Grazia Daniele Anno Accademico 2014/2015 1 Sommario ABSTRACT ........................................................................................................ p 6 INTRODUZIONE. ............................................................................................. p 8 CAPITOLO I ECONOMIA E FINANZA ISLAMICA: LE FONTI GIURIDICO RELIGIOSE 1.1Introduzione. .............................................................................................. p 13 1.2 Le Fonti del diritto islamico. .................................................................... p 14 1.3 Proprietà, lavoro ed equa distribuzione della ricchezza. .......................... p 16 1.4 Il ruolo dello Stato. ................................................................................... p 20 1.5 Concetti e principi basilari del sistema economico islamico. .................. p 21 1.5.1 Divieto di ribā.................................................................................... p 22 1.5.2 Divieto di ghārar (incertezza) e maysir (speculazione). ................... p 28 1.5.3 La zakāt. ............................................................................................. p 30 1.5.4 Il divieto di investire in attività proibite (haram). ............................. p 35 CAPITOLO II LA BANCA ISLAMICA. 2.1 Peculiarità e modelli di banche islamiche. ............................................... p 36 2.2 Le forme di raccolta ed erogazione del credito. ....................................... p 38 2.3 I modelli di intermediazione della banca islamica. .................................. p 42 2.3.1 Il modello two-tier mudarabah. ......................................................... p 43 2.3.2 il modello “two-windows”................................................................. p 44 2.4 I contratti. ............................................................................................... p 45 2.5 I contratti di scambio. ............................................................................... p 46 2.5.1 Murabahah......................................................................................... p 47 2.5.2 Salam. ................................................................................................ p 52 2 2.5.3 Istisna. ................................................................................................ p 53 2.6 I contratti partecipativi. ............................................................................ p 54 2.6.1 Mudarabah......................................................................................... p 55 2.6.2 Musharakah. ...................................................................................... p 60 2.7 I contratti di trasferimento dell'usufrutto: ijarah ...................................... p 64 2.8 Lo Sharia Supervisory Board. .................................................................. p 66 CAPITOLO III IL MERCATO DEI CAPITALI ISLAMICI 3.1 Introduzione. ............................................................................................. p 68 3.2 I fondi comuni islamici............................................................................. p 68 3.2.1 Equity funds ....................................................................................... p 70 3.3 I Sukuk. ..................................................................................................... p 73 3.3.1 Ijarah Sukuk ....................................................................................... p 77 3.3.2 Musharakah Sukuk ............................................................................. p 79 3.3.3 Mudarabah Sukuk. ............................................................................. p 81 3.3.4 Murabahah Sukuk. ............................................................................. p 82 3.3.5 Salam Sukuk. ...................................................................................... p 83 3.3.6 Istisna Sukuk. ..................................................................................... p 83 CAPITOLO IV IL TAKAFUL. 4.1 Introduzione. ............................................................................................. p 85 4.2 L’illiceità delle assicurazioni convenzionali ............................................ p 88 4.3 La formulazione di un’alternativa islamica: il Takaful. ............................ p 90 4.4 Gli scopi dell’assicurazione islamica. ...................................................... p 93 4.5 Il contratto di Takaful: i principi fondamentali. ....................................... p 94 4.6 La struttura dell’assicurazione islamica. .................................................. p 95 4.7 Le coperture assicurative. ......................................................................... p 97 3 4.7.1 Family Takaful. .................................................................................. p 97 4.7.2 General Takaful. .............................................................................. p 100 4.8 I modelli. ............................................................................................... p 101 4.9 Il re-Takaful. ........................................................................................... p 104 Bibliografia ..................................................................................................... p 106 4 5 ABSTRACT Islamic finance is a financial system that is coherent with the principles of Islamic law (Sharia). The Sharia indicates the basic rules of Islamic economics, such as property acquisition and wealth creation, and the basic principles of Islamic finance. One key principle is the prohibition of interest (ribā). In Islamic finance the rate of interest was replaced by financing arrangements based on the profit and loss sharing of an investment activity. Other principles include the prohibition of uncertainty in contractual terms and conditions (ghārar), the prohibition of speculation (maysir) and, finally, the prohibition of investment or financing of forbidden products and services such as alcohol, gambling, pork and pornography. Islamic finance is based on the concepts of brotherhood and solidarity and places special emphasis on social justice and redistribution of wealth. The salient instruments for redistribution are profit-sharing contracts, a social welfare tax (zakāt), charitable institutions (waqf) and interest-free loans (qard hasan). Islam, therefore, prohibits all activities involving uncertainty, speculation and the payment of interests such as banking and insurance conventions. This has important effects on the structure of the economic and financial system because it puts the need for an alternative to the conventional one. Islamic economists and jurists have realized financial institutions and contractual structures compliant to the Sharia. The principal Islamic financial instrument are Murabahah: a form of asset financing where an Islamic Finance Institution purchases an asset and then sells it to its client at a higher price (mark-up sale) with deferred payment terms, Mudarabah: a form of partnership where an investor gives money to an entrepreneur for investing in a commercial enterprise. The profits generated by the investment are shared in accordance with the terms of the mudarabah agreement while losses are 6 borne solely by the capital provider, unless the losses are due to the mudàrib’s misconduct, negligence, or breach of contractual terms, Musharakah: a contract where both partners contribute capital to the partnership. Profits are distributed between the partners in accordance with the ratios initially set, whereas loss is distributed in proportion to each one’s share in the capital, Ijarah: similar to a hire-purchase, the bank purchases the asset and allows the customer to use it for an agreed period and for an agreed rent; Salam: sale in which payment is made in advance by the buyer and the delivery of the goods is deferred by the seller, Istisna: a contract that refers to an agreement to sell to a customer a non-existent asset, which is to be manufactured or built according to the buyer’s specifications and is to be delivered on a specified date at a predetermined selling price, Sukuk: Shariah-compliant financial certificates of investment that are similar to asset-backed bonds and Takaful: a type of islamic insurance where members contribute money into an Takaful fund in order to guarantee each other against loss or damage. 7 Introduzione. Il processo di secolarizzazione in ambito economico ha prodotto una netta separazione tra religione, che nutre e alimenta lo spirito, ed economia, che riguarda gli aspetti prettamente materiali del vivere sociale. Tale distinzione ha avvalorato l’idea di autonomia e di autoreferenzialità del sistema economico regolato da leggi proprie e indipendenti dall’influenza di dottrine di natura etica, politica e religiosa. Tale processo di laicizzazione del concetto di economia si è sviluppato nel XVIII secolo in seguito alle teorie sviluppate da Bernard de Mandeville e da Adam Smith. Attraverso un provocatorio poema satirico, Mandeville si pone la seguente domanda: per avere una società economicamente prospera, occorre che gli individui che la compongono siano virtuosi? All’interno del poemetto l’autore descrive la vita di una società di api, resa opulenta e prospera dai traffici dei suoi abitanti, ciascuno dei quali si sforza di soddisfare le proprie passioni, guidato esclusivamente dall’interesse privato. Nonostante la prosperità, favorita dall’arte politica dei governanti, le api non la smettono di alimentarsi, ipocritamente, dei vizi che inevitabilmente si diffondono. Così Giove, esasperato, decide di intervenire, esaudendo il loro desiderio di moralizzazione. Il risultato è che nella nuova società, in cui regnano la frugalità e la temperanza, le attività e i commerci si bloccano, le api si impoveriscono e rimangono in poche, esponendosi così alla conquista da parte dei nemici esterni. La morale della favola, con cui Mandeville conclude, è chiara nel suo significato: «Cessate dunque di brontolare: soltanto i pazzi si sforzano di far diventare onesto un grande alveare. Godere dei piaceri del mondo, essere famosi in guerra, e pure vivere in pace, senza grandi vizi, è una vana utopia dell'intelletto. Frode, lusso e superbia debbono esistere fino a quando ne cogliamo i benefici. La fame è una piaga spaventosa, non c'è dubbio, ma senza d'essa, chi 8 digerisce e gode di buona salute? Non dobbiamo il vino alla vite misera e contorta che, fin quando cresceva liberamente, soffocava le altre piante e dava solo legna, ma ci allietò del suo nobile frutto quando fu legata e potata? Così il vizio diventa benefico quando è sfrondato e corretto dalla giustizia. Anzi, se un popolo aspira a essere grande, il vizio è necessario allo Stato quanto la fame per mangiare. La virtù da sola non può far vivere le nazioni nello splendore; coloro che vorrebbero far tornare l'età dell'oro insieme con l'onestà debbono accettare le ghiande». 1 In conclusione, dunque, i vizi privati garantiscono il benessere pubblico: se non vi fosse il lusso molte merci non sarebbero prodotte, se non vi fosse l’invidia non si desidererebbe di essere più ricchi degli altri e quindi diventare imprenditori o mercanti, e così via. Se volessimo ritornare all’età dell’oro dell’antichità, conclude Mandeville, dovremmo al tempo stesso accettare di vivere di ghiande, come i nostri progenitori, rinunciando al benessere e al progresso. Smith dal canto suo in “La ricchezza delle Nazioni” affermava che: «Dirigendo una particolare industria in modo da produrre il maggiore valore possibile, l’individuo persegue solo il proprio guadagno, ed egli è, in questo come in molti altri casi, guidato da una mano invisibile a promuovere una finalità che non è parte delle sue intenzioni (…). Ricercando il proprio interesse egli promuove frequentemente quello dell’intera società, più efficacemente di quando accadrebbe se nell’agire si proponesse di seguire l’interesse generale»2 Tuttavia, l’attuale crisi economica e finanziaria ci mostra chiaramente su quale pericoloso sentiero ci si venga a trovare quando morale ed etica 1 MANDEVILLE B., La favola delle api, ovvero vizi privati e benefici pubblici, Boringhieri, Torino, 1961, p. 36. 2 SMITH A.; La ricchezza delle nazioni, Newton Compton Editori, 2008, p.245 9 vengono esclusi dall’economia. Le popolazioni sono sempre più soggette alla precarizzazione, la globalizzazione ha inoltre amplificato i fallimenti e le diseguaglianze prodotte dalle istituzioni socio-economiche e dalle politiche locali. Alla luce di tali considerazioni una domanda sorge spontanea: è possibile realizzare un sistema economico-finanziario basato su principi etici come quelli della fratellanza e della solidarietà? È sulla base di tali riflessioni che ho deciso di centrare il mio lavoro di tesi sull’economia e finanza islamica. In modo particolare l’obiettivo che intendo perseguire è quello di osservare come i principi etico-religiosi prescritti dalla Sharia (la legge islamica) hanno influenzato lo sviluppo e l’organizzazione del sistema economico-finanziario islamico, un sistema i cui principi cardini sono quelli della giustizia e dell’equità. Il raggiungimento di tale obiettivo presuppone un’adeguata conoscenza dell’Islam e dei principali divieti coranici su cui si fonda il sistema finanziario Shariah-compliant (ribā, ghārar e maysir) ma anche di quei principi non direttamente connessi all’economia, ma che tuttavia ne influenzano lo sviluppo e l’organizzazione: il principio del tawhid, unicità di Allah, e del khilafah, vice reggenza sui beni materiali che sono stati messi a disposizione dell’essere umano. Tali principi permettono di comprendere come la cultura islamica abbia sostituito il concetto di “homo economicus” con quello di “homo islamicus”, il credente responsabile spinto nelle sue azioni dalla volontà di onorare Allah e di garantirsi la salvezza nell’Aldilà. Per questo motivo i teorici, musulmani e non, ritengono che l’azione dell’operatore musulmano debba essere analizzata assumendo una diversa prospettiva di “successo” e tenendo in mente una funzione temporale che consideri anche la vita ultra terrena. L’economia islamica si basa dunque su valori etici ed ha come obiettivo quello di realizzare una struttura sociale egualitaria. Particolarmente cara all’Islam è l’equa distribuzione della ricchezza. Il Corano afferma che Allah ha 10 creato ogni cosa nella giusta quantità per soddisfare i bisogni di ogni essere umano. Tuttavia, poiché tali risorse appartengono in ultima istanza a Dio, e poiché tutti gli uomini sono chiamati a svolgere il ruolo di khilafah, è importante che tali risorse vengano utilizzate in modo equo ed efficiente, per poter garantire a tutti (generazioni presenti e future) di godere di uno standard di vita accettabile per poter soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia. La scarsità delle risorse è, invece, frutto dell’avarizia e del desiderio di accumulazione; da ciò ne consegue che il monopolio e lo sfruttamento incontrollato delle risorse sono estremamente proibiti dall’Islam. Un altro principio cardine è l’eguaglianza fra gli uomini, così come aiutare chi ha bisogno senza spettarsi nulla in cambio. L’Islam incoraggia i credenti al lavoro, al guadagno economico e all’investimento. Per i musulmani gli affari sono importanti ma devono essere intrapresi nel nome di Allah e recare beneficio alla comunità: l’uomo d’affari non deve essere motivato solo dal profitto, ma anche dal desiderio di servire la sua comunità. Tuttavia, i musulmani non possono intraprendere qualsiasi attività lavorativa, ma solo quelle coerenti con i principi dettati dalla Sharia. Infatti, la legge islamica distingue tra ciò che è consentito (halal) da ciò che invece è vietato (haram). In particolare l’Islam vieta tutte quelle attività che comportano incertezza, speculazione e il pagamento d’interessi come ad esempio l’attività bancaria e l’assicurazione convenzionale. Tutto ciò ha importanti riflessi sulla strutturazione del sistema economico-finanziario in quanto pone la necessità di realizzare un sistema alternativo a quello convenzionale. Il lavoro svolto è diviso in quattro capitoli e seguono un procedimento deduttivo: nel primo capitolo si traccerà il pensiero economico islamico attraverso l’analisi delle fonti sacre e giuridiche. Si delineano inoltre gli obiettivi che si pone l'Islam nella sfera economica e vengono evidenziate le regole e gli obblighi fondamentali che vigono all’interno del sistema. 11 Successivamente nel secondo capitolo verranno illustrati nel dettaglio la struttura e le regole dei contratti commerciali più importanti e il funzionamento della banca islamica, evidenziandone le peculiarità rispetto alla banca convenzionale. Verrà trattato inoltre il ruolo dell'arbitrato e dei consigli consultativi sciaraitici. Nel terzo capitolo verranno illustrate le caratteristiche del mercato islamico dei capitali e in particolare il funzionamento delle obbligazioni islamiche (sukuk) e dei fondi comuni islamici. Infine, il quarto capitolo affronterà il sistema delle assicurazioni islamiche denominato Takaful e si cercherà di comprendere quali vantaggi può fornire lo sviluppo delle assicurazioni per i fedeli e per le istituzioni islamiche. 12 CAPITOLO I ECONOMIA E FINANZA ISLAMICA: LE FONTI GIURIDICO RELIGIOSE 1.1Introduzione. L' Islam non indica una religione, nel senso che si dà a questa parola in occidente, ma è «una concezione del mondo onnicomprensiva in un cui ha un ruolo determinante la dimensione del sacro» 3 . L'Islam regola ogni aspetto della vita quotidiana del credente, e di conseguenza anche ciò che riguarda la sfera economica. Interviene sul valore e sullo sfruttamento delle risorse naturali, indica le linee guida in materia di eredità, tassazione e attività bancaria. Il Corano costituisce la fonte primaria di tali principi, esso è seguito dalla Sunna (cioè gli atti e i detti del profeta Maometto), dalla Ijmà (il consenso dottrinale degli studiosi religiosi) e dalla Qiyàs (il ragionamento analogico). Queste fonti sono aperte all’interpretazione, ma i principi economici contenuti nel Corano sono immutabili in quanto espressione della volontà di Dio. Di conseguenza i valori economici basilari da esso indicati sono immutabili, eterni e indiscutibili. Il Libro Sacro condanna l'usura, l'alea, i guadagni smodati e le frodi e indica l'elemosina come pratica fondamentale del credente, al pari della preghiera del digiuno e del pellegrinaggio alla Mecca. 4 Insieme all'elemosina 3 CAMPANINI, M. - MEZRAN,K: Arcipelago Islam : tradizione, riforma e militanza in età contemporanea, Roma ; Bari, Laterza, 2007, cit. p IX 4 Il Corano fissa con chiarezza quali sono gli obblighi fondamentali per un credente musulmano. Essi sono comunemente chiamati i cinque pilastri dell'Islam, e sono: la testimonianza di fede, la preghiera, il pagamento dell'imposta coranica (zakāt),il digiuno durante il mese di Ramadan,Il pellegrinaggio a La Mecca almeno una volta nella vita per tutti quelli che siano in grado di affrontarlo. 13 vengono raccomandati anche la cura delle persone bisognose. Si tratta di una visione “paternalistica” della comunità, la quale è vista come una grande famiglia ai cui bisogni ciascuno contribuisce in base al proprio reddito.5 I due concetti chiave per comprendere l'economia islamica sono “giustizia ed equità”. La giustizia trova il proprio fondamento nella giustizia sociale e l'equità si esprime nella rimozione di tutti gli ostacoli che non permettono la creazione di pari opportunità all'interno del contesto economico. 1.2 Le Fonti del diritto islamico. Etimologicamente, il termine Islam significa sottomissione ed è il nome che viene dato ai seguaci di Muhammad (Maometto). Quest'ultimi si chiamano muslim (i sottomessi). L'Islam, quindi, proclama la sottomissione dell'uomo alla volontà di Dio. L'ordinamento eticogiuridico islamico, fondato da Allah per guidare gli uomini verso la salvezza, si presenta come unitario. Tale carattere deriva dal principio cardine dell'Islam del tawhid, o unicità di Dio. La tensione verso l'unificazione del reale nel nome di Allah pervade ogni dimensione dell'attività umana, che deve assoggettarsi a Dio e alla sua Legge rivelata, e il tawhid è il momento di unità e unificazione di tutta la realtà. «Nessun settore dell'attività umana può essere autonomo: tutto è interdipendente, poiché tutto deve essere in stato di Islam, di abbandono alla volontà di Dio, manifestata esplicitamente nel Corano e nella Sunna, la tradizione profetica».6 5 ERSILIA F., Economia, religione e morale nell'Islam, Roma, Crocci editore, 2013, p.19 ATZORI D., Fede e mercato: verso una via islamica al capitalismo?, Bologna, Il Mulino, 2010, cit. p20 6 14 La Sharia, la legge islamica, è il percorso da seguire per giungere alla salvezza, regolando ogni aspetto della vita umana, sia individuale che collettiva. La maggior parte della Sharia si rinviene nel corpus del fiqh, al quale ci si riferisce talvolta con il termine di “scienza” giuridica, benché il suo significato letterale sia quello di “comprensione”. Da sempre la scienza giuridica islamica è intenta a conoscere ciò che Allah ha indicato come halal (lecito) oppure haram (illecito), valutando ogni singolo atto umano alla luce della Parola rivelata da Dio (Corano), dall'esempio dato dalla condotta del Profeta (Sunna), ma anche sulla base di tutte quelle regole giuridiche attorno alle quali si è formato il consenso dei più influenti giuristi delle diverse scuole giuridiche (Ijmà). Gli atti umani vengono qualificati, non solo come “obbligatori” (fard) o “vietati” (haram), ma anche come “atti raccomandati” (mansûh), “disapprovati” (makrûh) e “neutri” (mubâh). Il Corano è la prima fonte del diritto islamico, racchiude i fondamenti dell'Islam rivelati da Allah al Profeta Muhammad. Molti sostengono che il Corano contiene poco diritto, su circa 6.200 versetti solo 500 hanno una portata normativa. Poiché il Corano non tratta nei dettagli né i precetti della religione né le norme giuridiche, ma fornisce solo delle enunciazioni generali, esso trova completamento nelle altre fonti del diritto. Tutto ciò che deriva dal Libro Sacro può essere considerato come una spiegazione del Corano stesso, e naturalmente le spiegazioni più importanti sono quelle date dal Profeta. In quanto uomo la cui condotta è ispirata da Dio, ogni suo detto, fatto, e anche silenzio acquista efficacia normativa. L'insieme di quest'ultime costituiscono la Sunna, il cui contenuto si ritrova nelle tradizioni (hadìth), composti da due parti: il matn, l'enunciato normativo, e l'isnàd, la catena delle persone che successivamente si sono trasmesse il racconto. Lo studio delle tradizioni 15 si è principalmente concentrato sulla loro validità, a seconda dell'interruzione o continuità della trasmissione e dell’autorevolezza dei trasmettitori, così sono state classificate come: sahìh, sana, esente da vizio, e senza alcun anello mancante nella trasmissione, hasan, bella, con alcune imperfezioni, ma normativamente valida, da‘ìf, debole, senza carattere normativo e utilizzabile solo a scopo persuasivo. La terza fonte del diritto islamico è l’Ijmà, il consenso dottrinale, che trova la sua legittimazione in un detto attribuito al Profeta: “La mia Comunità non concorderà mai su un errore”. Infine, l'ultima fonte del diritto islamico è il Qiyàs, o ragionamento analogico. Con questo termine si indica la possibilità di creare una regola giuridica attraverso il ricorso al procedimento analogico, per cui da un caso disciplinato espressamente si trae il principio che serve a regolamentare un caso simile ma non previsto. 1.3 Proprietà, lavoro ed equa distribuzione della ricchezza. Le fondamenta del sistema economico islamico sono state formulate al fine di garantire: eguaglianza e stabilità sociale, sviluppo economico, contenimento e prevenzione della povertà. L’obiettivo fondamentale dell’Islam consiste nello sviluppare una struttura sociale egualitaria, dove tutti i credenti possano contribuire attivamente allo sviluppo economico e sociale della società. In una società islamica tutti gli individui sono considerati eguali, perché tutti gli esseri umani sono considerati khilafah di Dio, ovvero vicereggenti 16 sulla terra.7 Secondo l’Islam, Dio ha affidato le risorse naturali all’umanità perché ne possano trarre beneficio, ma nei limiti previsti dalla Sharia, dunque gli individui sono semplici affidatari dei beni elargiti da Dio. Strettamente connesso al concetto di khilafah è quello di proprietà privata. La legge islamica stabilisce che tutti gli individui hanno diritto alla proprietà privata, purché sia legalmente acquisita, rifiutando qualsiasi acquisizione che non provenga dal duro lavoro. Tale diritto è considerato inviolabile ma non assoluto, in quanto, nell'Islam, la proprietà assoluta di ogni cosa appartiene solo a Dio, creatore dell'Universo. Il credente viene invitato ad utilizzare tutte le risorse che Dio ha messo a sua disposizione, e uno scarso utilizzo corrisponde ad un comportamento ingrato nei confronti del Creatore. Tuttavia, poiché tali risorse appartengono in ultima istanza a Dio, e poiché tutti gli uomini sono chiamati a svolgere il ruolo di khilafah, è importante che tali risorse vengano utilizzate in modo equo ed efficiente, per poter garantire a tutti (generazioni presenti e future) di godere di uno standard di vita accettabile per poter soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia. Le risorse naturali, infatti, non sono illimitate, ma se utilizzate in modo equo ed efficiente sono in grado di soddisfare il benessere di tutti. Secondo la concezione islamica il problema della povertà è determinato da una cattiva gestione della ricchezza ed è per questa ragione il Corano esorta i fedeli ad adottare uno stile di vita umile, condannando l'avarizia, lo spreco e lo sfruttamento incontrollato delle risorse. L'Islam incoraggia i fedeli a guadagnarsi da vivere mediante il duro lavoro, considerato un elemento fondamentale per la corretta pratica della 7 .CHAPRA M.U., Islam and the Economic Challenge, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, Ryadh, 1992, p 206 17 fede. «Il lavoro è ritenuto dall’Islam l’aspetto più essenziale del successo economico, e il duro lavoro da parte di ciascun individuo rappresenta la miglior garanzia del progresso economico e sociale». 8 Chiunque possa lavorare deve farlo, impegnandosi al proprio meglio e in armonia con le proprie capacità. Nel riconoscere che la capacità di produrre di un individuo può variare in base al suo talento e alla sua abilità, l'Islam ammette la possibilità che un individuo guadagni più di un altro. l’Islam non richiede la perfetta uguaglianza del reddito, ma si impegna a correggere e prevenire disuguaglianze eccessive. La ricchezza che ogni individuo trae dal proprio lavoro deve essere impiegata, non solo per soddisfare gli interessi propri e della propria famiglia, ma anche per garantire un generale benessere della società. A tal fine si prevede che coloro che guadagnano più di quanto consumino, devono impiegare una parte di tale eccedenza a favore dei più svantaggiati della comunità, mediante il pagamento della zakāt9: la ricchezza è un dono di Dio, una grazia che coloro che stanno meglio devono riconoscere permettendo ai meno fortunati di goderne insieme a lui.10 La zakāt è una sorta di imposta-elemosina obbligatoria, prelevata annualmente a partire da un minimo imponibile (nisab), su determinati elementi del patrimonio e del reddito. Essa è destinata a favorire coloro che si trovano in difficoltà, come: i poveri, i disoccupati, i sottoccupati e gli inabili al lavoro. Scopo della zakāt è quello di purificare la ricchezza mediante l'atto della donazione, con rilevanti conseguenze sul piano 8 ASKARI H. e .TAGHAVI R., I fondamenti di principio di un’economia islamica, Moneta e Credito, vol. LVIII, n. 232, dicembre 2005, p.185 9 Oltre alla zakāt vi è un altro tipo di elemosina: la sadaqua, ovvero l'elemosina volontaria. All'interno del Corano troviamo un terzo tipo di atto di generosità la nafaq, il mantenimento che il fedele è tenuto a dare ai genitori e ai parenti che versano in uno stato di necessità. 10 ERSILIA F., op. cit., p.69 18 economico in quanto diviene uno strumento per la circolazione del capitale all'interno della comunità, permettendo a coloro che si trovano in uno stato di bisogno, pur essendo in grado di lavorare, di iniziare a risparmiare man mano che il loro tenore di vita migliora, e di tornare ad essere un elemento produttivo per la comunità. La zakāt, dunque, ha un preciso fine economico: mettere in circolazione la ricchezza, contribuire al raggiungimento di fondamentali obiettivi socio-economici e garantire un livello minimo di assistenza a tutti. La zakāt non è quindi solo un'elemosina, ma uno strumento economico funzionale alla realizzazione della giustizia sociale attraverso la redistribuzione della ricchezza. Un altro pilastro dell'assistenza e solidarietà sociale è rappresentato dal waqf di beneficenza.11 Il waqf è un istituto giuridico e religioso mediante il quale un individuo dona alcune delle sue proprietà a Dio per un scopo religioso o di beneficenza. In questo modo il waqf non è un bene né dello Stato né individuale, esso agisce come fondazione caritatevole al servizio della società, ed è considerata una forma di beneficenza al pari dell'elemosina. Il diritto musulmano definisce il waqf come: «la costituzione di usufrutto a scopo di beneficenza per effetto del quale il bene che ne è oggetto viene immobilizzato e diventa inalienabile, mentre il costituente si spoglia della facoltà di disporne e goderne rimanendone nudo domino»12. Principale funzione del waqf è quella di fornire servizi essenziali alla comunità e, in base alla volontà del donatore, possono essere distinti in specifici o generici: i primi sono quelli i cui beni devono essere devoluti a un scopo preciso, i secondi, invece, possono essere utilizzati per qualsiasi 11 Distinto dal waqf di famiglia costituiti al fine di eludere le norme coraniche in materia di successione 12 ERSILIA F.,op.cit.,p.103 19 scopo purché legittimo. Tra i servizi offerti, solo per citarne alcuni, possiamo ritrovare: la realizzazione di moschee e altri luoghi di culto, scuole, ospedali, case per disabili, strade, acquedotti, centri per la distribuzione del cibo e via dicendo. Il waqf, dunque, svolge un ruolo fondamentale all'interno del contesto islamico in quanto efficace strumento di lotta contro la povertà. 1.4 Il ruolo dello Stato. Secondo il pensiero politico islamico lo Stato svolge da sempre un ruolo rilevante nell'economia, in particolare, garantendo la sicurezza sociale, assicurando a tutti i cittadini la possibilità di lavorare e fornendo assistenza a coloro che sono inabili al lavoro. In particolare, il ruolo dello Stato è quello di garantire la preservazione, la coesione e il benessere generale della società, attraverso la corretta applicazione delle regole sociali ed economiche previste dalla Sharia. I doveri di uno Stato islamico possono essere così riassunti: assicurare il conseguimento degli obiettivi e doveri prescritti dalla Sharia per la collettività; garantire l'equa eguaglianza di opportunità di accesso e utilizzo delle risorse sociali, attraverso l'eliminazione degli ostacoli alla crescita economica mediante una serie di riforme; definire obiettivi, mezzi e progetti di sviluppo; vigila sull'andamento del mercato, verificando che siano mantenute le giuste condizioni di scambio; 20 Promuovere la creazione di capitale sociale e industriale, scoraggiando le concentrazioni monopolistiche e favorendo la piccola e media impresa; interviene per correggere la mal distribuzione delle risorse al fine di assicurare la mutua assistenza e la coesione sociale. Gli interventi di welfare devono essere modulati in base ai criteri di urgenza sociale: lotta alla povertà, famiglia, formazione e inserimento lavorativo.13 Lo Stato può realizzare strumenti di politica economica al fine di garantire il raggiungimento di tali obiettivi e, per poter far fronte alle spese connesse all'esecuzione di tali doveri, la Sharia consente allo Stato di imporre tasse e di gestire parte delle risorse naturali. 1.5 Concetti e principi basilari del sistema economico islamico. Come indicato in precedenza, il sistema economico islamico è un sistema basato sulla Sharia, di conseguenza le transazioni finanziarie sono soggette al rispetto dei principi della legge islamica. Una operazione finanziaria è considerata valida se soddisfa i requisiti base perché un contratto possa essere considerato legalmente valido e i divieti coranici di ribā (interessi), ghārar (incertezza) e maysir (gioco d'azzardo). Oltre a questi principi basilari ve ne sono altri da rispettare: il versamento zakāt, 13 SIAGH L., L’Islam e il mondo degli affari. Denaro, etica e gestione del business, Etas, Milano 2000,p 65 21 la condivisione dei rischi e delle perdite (Profit and Loss Sharing, PLS), divieto di investire in attività proibite (haram). 1.5.1 Divieto di ribā. Il divieto di ribā riveste un ruolo centrale in materia di obbligazioni e contratti e costituisce un principio fondamentale nel contesto economico islamico. Nel Corano troviamo un divieto di carattere generale del ribā che viene posto in antitesi all’elemosina: “Quel che voi prestate a ribā perché aumenti sui beni degli altri, non aumenterà presso Dio. Ma quello che date in elemosina, bramosi del volto di Dio, quello vi sarà raddoppiato!” (Cor. XXX, 39) Letteralmente il termine ribā significa accrescimento, aumento, eccedenza, ma nel contesto economico islamico viene generalmente tradotto con il termine di usura o interesse, comprendendo nel suo significato il lucro usuraio, qualsiasi aumento pattuito del capitale dato in prestito e ogni forma di arricchimento ingiustificato. 14 Il concetto di ribā è stato inizialmente studiato in relazione alla compravendita prima di essere esteso a tutte le operazioni giuridiche che implicano uno scambio. La compravendita costituisce, pertanto, il punto d'inizio per comprendere la portata del divieto in esame. Nel Corano vi sono dei versi che indicano la relazione tra i due istituti: “Coloro che praticano l'usura, il dì della Resurrezione sorgeran dai sepolcri come chi è reso epilettico dal contatto di Satana. Questo perché 14 PICCINELLI G.M., Banche islamiche in contesto non islamico: materiali e strumenti giuridici ,IPO, Roma, 1996, p 19 22 essi han detto: “la compravendita è come l'usura”. Ma Dio ha permesso la compravendita [tiğāra] e proibito l’usura[ribā]. […] Ma Dio distinguerà l’usura e moltiplicherà il frutto delle elemosine, […] o voi che credete! Temete Dio e lasciate ogni resto di usura, se siete credenti!” (Cor. II,275-278) In questi versi la compravendita è stata contrapposta all'usura, distinguendo in questo modo il profitto derivante da un'attività commerciale e quello derivante dagli interessi ricevuti per il prestito di capitali, considerando lecito il primo e vietato il secondo. Tale distinzione è da ricondurre ad uno dei principi cardini del pensiero economico islamico, secondo il quale l'uomo deve guadagnarsi da vivere mediante il duro lavoro, e qualsiasi forma di guadagno non derivate dall'operosa attività dell'uomo è da considerarsi un arricchimento ingiustificato. Il ribā, inoltre, viene considerato anche come un atto ingiusto in quanto considerato come una forma di sfruttamento economico-sociale in contrasto con l'idea di giustizia sociale: «il ribā è una qualsiasi forma di lucro iniquo in quanto non derivante dal lavoro e dalla attività dell’uomo (“il sudore della fronte”) ovvero che porti con sé conseguenze – valutate sotto il profilo etico- non conciliabili con i criteri di solidarietà e di equità».15 Pertanto l'eliminazione dell'interesse è destinato a promuovere un comportamento economico socialmente equo, ed eticamente e moralmente corretto. I giuristi islamici distinguono tra due forme di ribā: ribā' al-nas’iah (“ribā nel debito”), riferito al rapporto tra creditori e debitori, e la ribā al-fal (“ribā nello scambio”), conseguente allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. 15 PICCINELLI G.M., op.cit., cit.p.111 23 La Ribā al-nas’iah si riferisce a qualsiasi aumento del denaro preso in prestito. Questa prima forma di ribā trova una severa condanna nella seguente sura: “O voi che credete! Non praticate l’usura, doppiando e raddoppiando, e temete Dio sì che possiate essere felici.” (Cor. III, 130).16 Tale proibizione implica l'impossibilità di fissare a priori un incremento sul prestito come ricompensa legata al tempo di attesa della sua restituzione da parte del debitore.17 I giuristi islamici, infatti, considerano la moneta come un mezzo di scambio e unità di conto, ma rigettano la sua funzione di riserva di valore. La moneta è considerata come un capitale potenziale che diviene reale solo se impiegata in un processo produttivo o in una transazione. A tal proposito si prevede che il creditore ha diritto ad un profitto per il capitale concesso in mutuo solo se condivide il rischio derivante dall’attività di investimento intrapresa dal debitore. Tale ragionamento è alla base del principio di condivisione dei profitti e delle perdite (c.d. profit and loss sharing, PLS): chi concede un prestito avrà un ritorno che sarà commisurato all’effettiva bontà dell’investimento e non ad un ammontare prefissato. Alla base vi è una ragione equitativa che è stata così spiegata: «Se il mio debitore riesce, tramite il mio prestito, a conseguire un risultato economico positivo, non è equo che mi ripaghi tramite un livello già fissato, che potrebbe essere molto inferiore rispetto al risultato che è riuscito a conseguire e che non avrebbe raggiunto senza i miei fondi. 16 Tale divieto fa riferimento ad una pratica commerciale molto diffusa nell'Arabia pre-islamica che ammetteva di raddoppiare l’ammontare del debito in caso di ritardo o mancato pagamento alla scadenza. 17 DELL'ATTI A. –MIGLIETTA F., Fondi sovrani arabi e finanza islamica, EGEA S.p.a, Milano,2009,p 92 24 D’altra parte, se il mio debitore, in buona fede, non è riuscito a far fruttare il prestito e si trova dunque in difficoltà, non sembra giusto imporgli un altro fardello. Sarebbe forse meglio rimettere il debito monetario» 18 Tale principio deriva dal Corano: “Se il vostro debitore si trova in difficoltà, gli sia accordata una dilazione fino a che una facilità gli si presenti; ma se rimettete il debito, sarà meglio per voi, se sapeste!” (Cor. II, 280) Se da una lato l'Islam considera la compravendita come forma di arricchimento lecito, dell'altro non ha consentito qualunque cosa, indicando le regole da applicarsi in materia di scambio e prestazioni di servizi al fine di garantire la giustizia e la correttezza ed evitare qualunque forma di sfruttamento attraverso transazioni inique. È in questo contesto che si inserisce la proibizione del ribā al-faḍl che vieta ogni incremento rispetto a quanto sarebbe giustificato dal controvalore dell’oggetto della transazione.19 A tale divieto fa riferimento una tradizione profetica: «Vendi oro per oro, argento per argento, grano per grano, orzo per orzo; dattero per dattero, sale per sale, nella stessa specie, nella stessa quantità, faccia a faccia (contestualmente); se le merci differiscono, puoi vendere come desideri, purché lo scambio sia contestuale. Chi paga di più o riceve di più cade nel ribā. Chi prende e chi riceve è uguale (nella colpa)». Da questo hadìth si evince che lo scambio di medesime merci deve avvenire contestualmente (soprattutto quando lo scambio ha per oggetto 18 DELL'ATTI A. - MIGLIETTA F., op.cit, cit pp 93-94 HAMAUI R. - MAURI R., Economia e finanza islamica. Quando i mercati incontrano il mondo del Profeta, il Mulino, Bologna 2009, p. 23 19 25 beni che possono mutare facilmente di qualità e di valore) e per quantità e qualità uguali; qualora vengano scambiate merci di diversa specie non è richiesta l’uguaglianza nella quantità ma solo la simultaneità nello scambio. Se uno dei due contraenti riceve un vantaggio, rispetto alla quantità o al tempo della consegna, lo scambio è nullo in quanto è viziato da usura20. Questa forma di ribā vieta anche la possibilità di fissare in anticipo il prezzo e le condizioni per una transazione che avverrà nel futuro, perché la situazione potrebbe diventare svantaggiosa per una delle parti interessate. Con l'evolversi dei traffici commerciali si è avvertita l'esigenza di superare il divieto del ribā, che rischiava di incidere negativamente nello sviluppo dell'attività economica. Per poter soddisfare questa esigenza e osservare al contempo la proibizione religiosa si è dato vita a numerosi espedienti legali detti hiyal. Le hiyal possono essere definite come «l’utilizzazione di mezzi legali per raggiungere scopi-extra legali che, leciti o illeciti, non potrebbero essere ottenuti direttamente con gli strumenti forniti dalla Sharia» 21 . Gli espedienti legali costituiscono un metodo attraverso cui la legge religiosa mantiene un contatto con la realtà. Gli espedienti più noti per aggirare il divieto di ribā sono “la doppia vendita” (mukhātara), la vendita di un bene con patto di riscatto (bay‘ al-wafā', bay‘ al-‘uhda), il c.d. "contratto di vendita e mutuo" (bay' wa salaf), il mandato di pagamento (suftağa) e la cessione di debito (hawāla). 20 ERSILIA F., op cit., p.43 SCACHT J., Introduzione al diritto musulmano, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1995, cit. pp83-84 21 26 Agli inizi del 1900, con la nascita in Egitto del primo sistema bancario nazionale, i giuristi islamici hanno proceduto ad una rilettura del divieto di ribā per poter legittimare gli interessi bancari distinguendoli dall'usura. Tra i principali studiosi troviamo Muhammad ‘Abduh (Muftī d'Egitto dal 1989 al 1905) il quale si schierava in una famosa fatwa del 1903 (pubblicata nel 1905) a favore della liceità degli interessi pagati sui depositi delle casse di risparmio egiziane. Distinguendo tra usura e partecipazione ai profitti, egli considera l’interesse bancario come lecito a condizione che avesse natura di dividendo o profitto derivato dagli utili di gestione generale della cassa di risparmio.22 Successivamente, nel 1904 Rashid Rida emette una nuova fatwa con la quale afferma che l'usura vietata e condannata dal Corano è solo quella che prevede il raddoppio del capitale in cambio della novazione del credito. L'interesse bancario non può essere identificato con l’usura e i contratti di deposito presso le casse di risparmio egiziane devono essere considerati come contratti di società (shirkah).23 La discussione sulla liceità degli interessi bancari procede per tutto il XX secolo. Mahmūd Shaltūt, discepolo di Muhammad ‘Abduh, teorizzava la liceità degli interessi sui depositi bancari, attraverso argomentazioni di natura etica, miranti ad evidenziare la positività della raccolta del risparmio ed i vantaggi che da questa derivano per l'intera società, attraverso l'uso produttivo del denaro raccolto. Shaltūt afferma che: «colui che effettua un deposito sa bene che la banca impiegherà il suo denaro in operazioni commerciali, non solo redditizie, ma aventi una loro specifica valenza economica. Di questa potranno beneficiare, oltre al titolare dei fondi, anche i dipendenti e gli impiegati della banca, nonché lo Stato e 22 23 PICCINELLI G.M., op.cit., p 27 ERSILIA F., op.cit., p.176 27 l'intera società». 24 È pertanto legittimo che il musulmano partecipando con il proprio risparmio al benessere economico-sociale, possa conseguire anch'egli un profitto da tale operazione. Di recente, nel 1989, Muhammad Sayda Tantawì (il Muftī d'Egitto) ha riconfermato questa linea, affermando la liceità degli interessi pagati dallo Stato sui titoli di debito pubblico, in quanto, attraverso i fondi raccolti, lo Stato può perseguire obbiettivi di carattere sociale. Attraverso i fondi raccolti, infatti, lo Stato può finanziare piani di sviluppo nazionale e rafforzare la propensione al risparmio. In questo caso gli interessi riscossi sui titoli pubblici statali vengono classificati come utili, poiché rappresentano sia la quota di profitto spettante a ciascun risparmiatore sia un incentivo alla mobilitazione del capitale come strumento di solidarietà e cooperazione sociale. Dall'analisi di questo lungo dibattito quello che sembra evidente è il tentativo di realizzare un sistema economico che consenta da una parte il rispetto dei principi islamici e dall'altra di disporre di adeguati strumenti economici per poter far fronte alle esigenze dell'attuale contesto economico internazionale. 1.5.2 Divieto di ghārar (incertezza) e maysir (speculazione). La giurisprudenza commerciale islamica è molto attenta a come i contratti vengono redatti e strutturati, in quanto la presenza di forme di incertezza possono rendere nullo il contratto. All'incertezza è legato il divieto di ghārar («incertezza», «rischio») che si riferisce sia a condizioni di 24 PICCINELLI G.M., op cit., cit.p28 28 informazione incompleta (relativamente a un elemento essenziale della transizione) sia all’incertezza intrinseca nell’oggetto del contratto25. Esso si basa sulla stessa logica del divieto di ribā, dato che l'alea viola i principi religiosi e morali dell'Islam che impongono l'equità e l'equivalenza delle prestazioni. Attraverso il divieto ghārar si cerca di evitare che una delle parti contraenti possa trarre un ingiusto profitto sfruttando situazioni d'incertezza. L'incertezza, infatti, non rende possibile stabilire se al momento della conclusione del contratto vi sarà una perdita o un profitto. Nel Corano non c'è alcun verso espressamente dedicato all'argomento, ma i giuristi giustificano il divieto di alea facendo riferimento a dei versi coranici sul divieto di maysir, una sorta di gioco d’azzardo in uso presso gli arabi pre-islamici. Il termine maysir viene in genere tradotto in “gioco d'azzardo” e da qui, per estensione, i giuristi applicano il divieto a tutti i contratti aleatori: “Ti domanderanno del vino e del maysir. Rispondi: c'è peccato grave e ci sono vantaggi per gli uomini in ambo le cose: ma il peccato è più grande del vantaggio” (Cor. 219) Il maysir indica la possibilità di scommettere sull'esito di un evento futuro, esso è proibito in quanto contiene elementi d'incertezza, e in quanto si tratta di una forma di arricchimento ingiustificato. Perché un contratto possa essere considerato conforme alla Sharia è necessario determinare con chiarezza: l’oggetto del contratto e le sue caratteristiche, la sua 25 HAMAUI R. - MAURI R., op.cit, p. 26 29 esistenza ed effettivo possesso da parte del venditore, la quantità e qualità, il prezzo e le modalità di pagamento, i tempi e le condizioni di consegna. I giuristi islamici sono comunque consapevoli che non è possibile eliminare ogni forma d'incertezza ed è per questo motivo che distinguono tra ghārar eccessivo, che rende nullo il contratto, e ghārar trascurabile, che non rende nullo il contratto. 26 La distinzione tra i due tipi di ghārar si basa su un’analisi costi-benefici relativi al contratto: se l’incertezza è sostanziale, il contratto è nullo; se invece la necessità o il beneficio di un contratto sono superiori rispetto ai costi legati dell’incertezza, il contratto può essere stipulato. Questo criterio è alla base dei contratti di vendita di salam e istsina, che possono essere condotti su beni non ancora esistenti al momento della stipula del contratto. Tali contratti contengono evidenti elementi di ghārar, ma nonostante ciò sono stati considerati ammissibili dalla giurisprudenza classica in quanto i benefici che si possono ottenere dal finanziamento del credito agricolo sono maggiori rispetto alle condizioni di illiceità insite nei contratti.27 Come vedremo successivamente, la proibizione del ghārar e del maysir hanno delle implicazioni molto forti sia sulla definizione dell'assicurazione islamica sia sul divieto dei tradizionali strumenti finanziari. 1.5.3 La zakāt. 26 EL-GAMAL M.A., Islamic Finance Law, Economics, and Practice, Cambridge University Press, New York, 2006,p.58 27 A. DELL'ATTI-F.MIGLIETTA, op.cit,p 90. 30 La responsabilità sociale dell'Islam trova la sua massima espressione nella zakāt, l'elemosina rituale, il terzo pilastro dell'Islam. Essa, per il suo carattere obbligatorio, viene considerata una vera e propria imposta che il musulmano è tenuto a pagare annualmente, a partire da un minimo imponibile, su determinati beni tassabili. La zakāt si differenzia dalla sadaqua (l'elemosina volontaria) e dalla nafaq (il mantenimento che il fedele è tenuto a dare ai genitori e parenti che versano in condizioni di necessità). L'elemosina rituale svolge quindi la funzione di purificazione della ricchezza e dell'anima del credente, attraverso la donazione dei propri beni a favore dei poveri e dei diseredati della comunità.28 Nel Corano ritroviamo ripetuti inviti alla generosità: “O voi che credete! Donate parte dei beni che la Nostra provvidenza vi ha elargito, prima che sopravvenga il giorno in cui non ci saranno vendite, né amicizie, né intercessioni, e gli infedeli non saranno null'altro che iniqui” (Cor.II, 254). “E quando uno dona dei suoi beni sulla via di Dio è come un granello che fa germinare sette spighe, ognuna delle quali contiene cento granelli; così Dio darà il doppio a chi vuole, e Dio è ampio e sapiente” (Cor.II, 261). “Invece, di quelli che donano dei loro beni bramosi solo di soddisfare Iddio e di confermare se stessi, sarà come di un giardino sopra un'altura, che lo colpisce un acquazzone e produce i suoi frutti due volte tanti. E se non lo colpirà un acquazzone vi cadrà leggera la rugiada. Che Iddio ciò che fate lo osserva” (Cor.II, 265). 28 Ersilia Francesca, op.cit, pp 61-83. 31 Il Corano indica anche le categorie di beneficiari della zakāt: “Il frutto delle decime e delle elemosine appartiene ai poveri, ai bisognosi, e agli incaricati di raccoglierle, e a quelli di cui ci siam conciliati di cuore, e così anche per riscattare gli schiavi e i debitori, e per la lotta sulla via di Dio e pel viandante” (IX, 60). In base a quanto stabilito dal Corano, i frutti della zakāt devono essere distribuiti alle seguenti otto categorie di beneficiari: 1. Poveri; 2. Indigenti; 3. Esattori della zakāt; 4. Coloro i cui cuori devono essere conciliati, ovvero coloro che si convertono all'Islam; 5. Schiavi; 6. Debitori; 7. Coloro che combattono sulla via di Dio; 8. Viandanti. La giurisprudenza sulla base delle prescrizioni coraniche e delle tradizioni profetiche precisa quali sono i beni tassabili, il minimo imponibile (nisab), le aliquote dovute, il sistema di esazione e le norme di distribuzione. La zakāt viene applicata a tutti quei beni in proprietà (da più di un anno) che il credente non utilizza per la propria attività economica, e che eccedono una quantità minima (nisab). Sono soggetti a zakāt: il bestiame, i frutti della terra, i metalli preziosi e le mercanzie, ma non i beni immobili, 32 gli animali da lavoro e l’oro e l’argento impiegati nel commercio. Per ogni categoria di beni viene fissata la quantità minima e l’aliquota impositiva: così, per esempio, per i bovini, la zakāt è dovuta sui capi che eccedano i trenta e l'aliquota è del 10%; per l’oro il nisab varia, a seconda delle scuole, tra gli ottanta e i novanta grammi e l’aliquota è del 2,5%.29 Per ogni categoria di beneficiari i giuristi islamici hanno stabilito, anche se in modo diverso, le percentuali di distribuzione dei proventi della zakāt: secondo gli hanafiti e shafiiti i proventi devono essere distribuiti in percentuali uguali tra le otto categorie di beneficiari, mentre secondo buona parte dei giuristi malikiti è possibile devolvere l'intero ricavato anche ad una sola categoria. Nel passato la raccolta e distribuzione della zakāt era esclusiva responsabilità dello Stato. Oggi questa soluzione è limitata ad alcuni paesi (Arabia Saudita, Pakistan, Sudan) i quali hanno imposto l'elemosina rituale per legge, in altri non è obbligatoria ed è gestita da agenzie semigovernative, mentre in altri ancora è distribuita direttamente dal singolo fedele e viene pagata attraverso gli sportelli delle banche islamiche o organizzazioni volontarie di livello nazionale o locale. All'interno dello Stato moderno sono oggetto della zakāt anche la produzione degli impianti industriali, i profitti delle imprese, le ricchezze finanziarie e le risorse naturali. In questo caso la raccolta viene effettuata direttamente dallo Stato e, in base al bene, l'aliquota varia tra il 2,5% e il 10 %. 30 29 CAMPANINI M., voce: Elemosina, in: Dizionario dell'Islam, RCS Libri S.p.A., Milano, 2005 AMAUI R. - MAURI M., op. cit., p28 30 33 Per quanto riguarda i beneficiari, alcune categorie contemplate dalla giurisprudenza classica si considerano oggi decadute: gli schiavi, i debitori e coloro che si convertono all'Islam. La precedenza, invece, viene data alla categoria dei poveri e dei bisognosi. Secondo gli economisti islamici, se la zakāt venisse applicata in modo corretto ed efficiente essa si rivelerebbe un efficace strumento per contrastare la povertà. Tuttavia, nei paesi islamici che hanno istituzionalizzato l'elemosina rituale, essa non è riuscita a incidere efficacemente sulla lotta alla povertà a causa delle basse percentuali di versamenti, le scappatoie legali, nonché gli alti costi di amministrazione del sistema. Problemi si riscontrano anche sul lato della distribuzione a causa della difficoltà di raggiungere buona parte dei beneficiari. Di contro, più efficace sembra la distribuzione e la raccolta della zakāt in quei paesi dove non è stata istituzionalizzata, come nei paesi del Sud-est asiatico (Indonesia, Filippine, Singapore e Tailandia). In questi contesti l'attività di raccolta e distribuzione della zakāt viene effettuata da organismi più o meno autonomi o su base volontaristica, dimostrandosi più efficienti dello Stato nel trasferimento delle risorse e nell'individuazione dei beneficiari. Con l'avvento di Internet si è avuta un'ulteriore metamorfosi di questo pilastro dell'Islam: la zakāt calculators. Si tratta di formulari elettronici che permettono di calcolare e raccogliere la zakāt attraverso il pagamento on-line. Molti siti islamici, il più noto è www.al-islam.com, mettono a disposizione uno zakāt calculator per poter raccogliere fondi al fine di finanziare progetti assistenziali o sponsorizzare attività di studio sull'Islam. 34 1.5.4 Il divieto di investire in attività proibite (haram). Se da un lato l'Islam riconosce la libertà nell’attività imprenditoriale, dall’altro non tutte le attività sono consentite. Infatti, si distingue tra attività consentite (halal) e attività vietate(haram). La lista delle attività non conformi ai principi islamici è particolarmente lunga: la vendita di prodotti alcoolici, armi, tabacco, materiale pornografico; il gioco d'azzardo e le scommesse; l’allevamento, il consumo e il commercio di carne suina. Inoltre, non è possibile conseguire utili mediante il furto, la corruzione, l'inganno, l'omicidio o con qualsiasi altra modalità che arrechi danno ad un altro individuo. Tutto ciò ha delle conseguenze sul sistema economico e finanziario in quanto, come vedremo nei capitoli successivi, ciò pone la necessità di elaborare un sistema alternativo a quello convenzionale. 35 CAPITOLO II LA BANCA ISLAMICA. 2.1 Peculiarità e modelli di banche islamiche. Le banche islamiche sono intermediari finanziari il cui obiettivo è quello di massimizzare il loro profitto, svolgono le funzioni di raccolta del risparmio ed erogazione del credito, insieme ad altri servizi finanziari, come un qualsiasi istituto bancario. Ciò che differenzia le banche convenzionali dalle banche islamiche, è l'impegno di quest'ultime ad operare secondo i principi della Sharia. Il sistema bancario islamico si caratterizza per l'eliminazione degli interessi pecuniari da ogni loro operazione e la loro sostituzione con un sistema di partecipazione tra banca e cliente. A tal fine gli economisti e giuristi islamici si sono impegnati nell'individuazione e realizzazione di strumenti Sharia compliant, da una parte recuperando tutti quei contratti associativi “classici” che avrebbero potuto trovare applicazione nel sistema bancario, dall'altra si è cercato di adattare e rendere conformi tutti gli strumenti contrattuali in uso presso le banche di matrice occidentale 31 . La condivisione dei rischi e delle perdite rappresenta uno dei principi basilari del sistema economico islamico, sulla base di tale schema il risparmiatore, in quanto apportatore di capitali alla banca, non viene considerato un soggetto esterno all'istituto, ma ne diviene socio condividendo sia gli utili che gli eventuali rischi che derivano dall'attività di gestione e investimento della banca, secondo lo schema del profit-loss-sharing (PLS). 32 La condivisione del rischio legittima il profitto che ciascuna delle parti trae 31 PICCINELLI G.M., op.cit, p70 GIMIGLIANO G. – ROTONDO G., La banca islamica e la disciplina bancaria europea: atti del convegno internazionale di studi Napoli,. 8-9 aprile 2005, Giuffrè, Milano, 2006,p 20 32 36 dall’investimento del capitale, in quanto il profitto, diversamente dal tasso d'interesse, è incerto e variabile e rappresenta il premio per il rischio finanziario assunto. La legge islamica considera inaccettabile il fatto che si guadagni moneta dalla moneta. Il denaro è solo un mezzo di scambio, un capitale potenziale che diviene reale solo se impiegato in attività produttive e lecite.33 Altra caratteristica distintiva del sistema bancario è la presenza, a loro interno, dello Sharia Supervisory Board, un organo di supervisione e controllo, composto da esperti di diritto islamico, a cui spetta il compito di controllare che le attività e i servizi offerti dall’istituto siano conformi alla Sharia. Le banche islamiche possono essere distinte in due categorie: banche commerciali e banche di sviluppo. Le prime offrono gli stessi servizi offerti dalle banche occidentali, seguendo però i principi dettati dalla legge islamica. Le seconde, invece, vengano create al fine di promuovere lo sviluppo economico di specifiche aree attraverso il finanziamento di progetti e la creazione di fondi speciali per programmi di sviluppo. Da un punto di vista organizzativo, la banca islamica può operare essenzialmente attraverso tre modelli: Banca islamica pura: si tratta di una banca la cui attività è basata solo sui principi della legge islamica. Islamic windows: si tratta di sportelli aperti nell’ambito di banche convenzionali, dedicati a prodotti finanziari islamici. 33 IQBAL Z - Mirakhor A., An introduction to Islamic finance: Theory and practice. Second Edition., John Wiley & Sons, Singapore,2011, p10 37 Agenzia o filiale di una banca tradizionale: ovvero succursali di una banca convenzionale. Negli ultimi due casi, l'obbligo è quello di tenere separati i capitali derivanti dalle attività convenzionali da quelle propriamente islamiche. 2.2 Le forme di raccolta ed erogazione del credito. In conformità ai principi islamici che vietano il ribā, l’incertezza e la speculazione, gli economisti islamici si sono impegnati nella realizzazione di un insieme di strumenti per la raccolta e l’impiego del risparmio compatibili con tali principi. Il sistema bancario islamico si è decisamente caratterizzato per l'adozione di un sistema associativo, fondato sulla compartecipazione tra banca e cliente nel profitto e nelle eventuali perdite (PLS). Dal lato della raccolta, le banche islamiche offrono fondamentalmente due tipi di conti: i depositi gratuiti, per i quali non è prevista alcuna forma di remunerazione né alcun onere o spesa a carico del depositante, e i depositi partecipativi che sono remunerati sulla base di profitti derivanti dalle attività finanziaria della banca.34 Nella categoria dei depositi gratuiti rientrano i depositi in conto corrente e i depositi a risparmio. Questi depositi svolgono la tradizionale funzione di custodia sicura del denaro e di gestione e utilizzo della liquidità. La banca può impiegare i fondi depositati, ma la proprietà rimane in capo al depositario e dunque la banca ne garantisce la restituzione dell'intero ammontare in qualsiasi momento. Pur non essendovi alcuna forma di remunerazione, alla fine di ogni anno finanziario la banca può 34 G.M.PICCINELLI G.M., op.cit., pp 72-73 38 discrezionalmente decidere di ricompensare i clienti con doni in natura o in denaro, oppure con la possibilità di usufruire di condizioni vantaggiose nell'accesso al credito o per il supporto finanziario a piccoli progetti. I contratti su cui poggiano i depositi gratuiti sono quello di wadia, riconducibile al deposito con possibilità di utilizzo da parte del depositario, e il qard identificabile con il deposito gratuito a vantaggio della banca.35 Nella categoria dei depositi partecipativi si individuano i vari tipi di conti di investimento. In genere si tratta di depositi a termine, in quanto non è possibile prelevare le somme depositate prima della scadenza del contratto. In questo tipo di deposito il cliente, mediante un mandato (wakàla), mette a disposizione della banca i fondi che generalmente vengono impiegati per il finanziamento di un progetto. Il mandato può essere soggetto a restrizioni, in questo caso il depositante specifica il tipo di allocazione desiderata per le somme da lui depositate. In assenza di vincoli specifici al mandato, la banca impiega i fondi liberamente e si limita a indicare ai depositanti le linee d'investimento che intende eseguire. Nei depositi partecipativi la proprietà dei fondi si trasferisce alla banca e il depositante partecipa agli utili o alle perdite dell’affare finanziato secondo le percentuali definite in anticipo nel contratto, secondo lo schema PLS. Le strutture contrattuali che vengono utilizzate sono il mudarabah e la musharakah. Nel caso dei depositi di investimento basati sul mudarabah, la banca agisce da mudàrib, mentre il cliente assolve la funzione di rabb-ul-mal. In questo caso la banca ha il dovere di gestire le somme depositate in buona fede e non assume alcun obbligo di 35 PORZIO C., Banca e finanza islamica : contratti, peculiarità gestionali, prospettive di crescita in Italia, Banca editrice, Roma, 2009, p91 39 rimborso. Nel caso invece della musharakah i fondi vengono impiegati per prendere parte a società. Le critiche che vengono avanzate al sistema di raccolta e gestione del risparmio riguardano principalmente l'assenza di una coerente tutela dei depositanti in caso di risultato negativo. Tale sistema, infatti, manca di una garanzia di rimborso dei fondi raccolti, questo perché i sistemi di assicurazione dei depositi vengono considerati dalla dottrina islamica contrari alla Sharia, in quanto annullerebbero la condivisione del rischio da parte del depositante. A tal proposito è necessario distinguere tra tutela riguardante i depositi gratuiti, e quella relativa ai depositi partecipativi, in quanto solo quest’ultimi posso essere intaccati da eventuali perdite, ma solo se i capitali della banca e le riserve non sono sufficienti a coprirle. Il sistema di compartecipazione ha certamente maggiore rilievo nell'ambito dell'erogazione del credito. In questo contesto si distinguono tecniche di finanziamento direttamente partecipative, fondate sulla compartecipazione ai profitti e alle perdite dell'impresa o dell'affare (PLS), e forme di finanziamento di natura non partecipativa, basata sulla locazione o sulla vendita di beni. Gli strumenti direttamente partecipativi si basano sui contratti di musharakah e mudarabah. Si tratta di contratti societari già in uso nell'Arabia preislamica, e successivamente adattati alle necessità e alle tecniche dell'economia contemporanea. La musharakah è una società dove banca e cliente contribuiscono al finanziamento di un affare apportando capitale e partecipando alla conduzione dell'affare stesso. In questa tipologia contrattuale i profitti vengono ripartiti secondo modalità predefinite, mentre la compartecipazione alle perdite avviene in base alla quota di capitale posseduta. 40 Nella mudarabah, invece, il capitale viene interamente fornito della banca, svolgendo in questo modo il ruolo di rabb-ul-mal, mentre l'imprenditoremudàrib contribuisce alla realizzazione del progetto prestando la propria attività lavorativa e gestionale. Gli utili conseguiti vengono distribuiti secondo quote stabilite al momento della stipula del contratto. Per quanto riguarda le perdite, queste sono interamente supportate dalla banca, mentre il cliente non riceve alcuna remunerazione per l'attività svolta. Gli economisti islamici insistono sull'importanza del finanziamento partecipativo, in quanto sarebbe in grado di realizzare una maggiore equità ed efficienza socio-economica. Tuttavia, il loro utilizzo viene limitato a operazioni a breve termine, a causa della loro inapplicabilità ad alcune operazioni di finanziamento, della presenza di asimmetrie informative e i connessi problemi di moral hazard, ed infine a causa di problemi concorrenziali che potrebbero indurre le banche islamiche ad adeguare le proprie condizioni di offerta a quelle delle banche “tradizionali”, in particole in quegli ordinamenti statali dove convivono entrambi i modelli.36 In relazione a tali problemi gli istituti finanziari tendono a preferire le forme di finanziamento non partecipativo (non-PLS). Le più diffuse forme contrattuali di tale finanziamento, utilizzati principalmente per il credito al consumo e per il finanziamento a breve e medio termine, sono la murabahah (vendita a premio fisso o mark-up), l’ijarah (leasing), il salam (contratto di vendita a pagamento anticipato) e l’istisna (contratto di acquisto di un bene in fase di realizzazione). Tali contratti prevedono un rendimento predeterminato dell’investimento che viene inglobato nel 36 G.Gomel, Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale, Banca d'Italia, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), 2010, p. 41 prezzo d'acquisto o di locazione come corrispettivo di un servizio di intermediazione commerciale o dell’utilizzo di un bene.37 A causa della presenza di un profitto predeterminato molti studiosi occidentali sostengono che tali tecniche di finanziamento replicano nei fatti il prestito ad interesse utilizzato dal sistema bancario convenzionale. In realtà vi è una differenza tra profitto e interesse, non tanto sul piano economico, ma sul piano giuridico: l’interesse rappresenta il costo predeterminato e fisso di un capitale preso a prestito per un certo periodo. Diversamente il profitto è la remunerazione che spetta all'imprenditore per lo svolgimento della sua attività. Oltre alle tecniche PLS e non-PLS, il diritto islamico prevede un vero e proprio mutuo senza interessi (qard hasan). Tale mutuo svolge essenzialmente una funzione caritatevole ed è destinato ad individui o società in difficoltà finanziaria, ma anche al finanziamento di operazioni di beneficenza e non-profit.38 2.3 I modelli di intermediazione della banca islamica. La banca islamica, basandosi sui precetti della Sharia, riesce a svolgere il proprio ruolo economico di intermediario (allocazione e mobilitazione del risparmio) esattamente come una banca tradizionale. Formalmente sono due i modelli teorici proposti per la struttura di intermediazione bancaria islamica. Il primo modello è comunemente indicato come il modello “twotier mudarabah”, mentre il secondo modello è conosciuto come il modello “two-windows”. 37 38 G. Gomel, op.cit., p12 PICCINELLI G.M., op.cit., p.80 42 2.3.1 Il modello two-tier mudarabah. Questo primo modello viene così denominato perché il contratto di mudarabah viene utilizzato sia sul lato dell’attivo che su quello passivo della banca islamica. Questo modello si basa sul principio del “profit sharing”, in quanto prevede la possibilità per i depositanti di stipulare un contratto con la banca al fine di condividere i profitti derivati dalle attività condotte da quest'ultima. Lo schema di condivisione degli utili è applicabile sia alla raccolta e mobilitazione delle risorse, che per il loro investimento. Per quanto riguarda i soggetti coinvolti nello schema del profit sharing sono: i depositanti (o investitori), la banca e gli imprenditori finanziari. Partendo da questi presupposti possiamo analizzare i due “blocchi” che costituiscono il modello two-tier. Primo tier: il primo legame di mudarabah, mette in relazione il depositante e la banca. In questa prima fase, l’istituto finanziario assume il ruolo di mudàrib a cui l’investitore-depositante affida i propri fondi perché possano essere impiegati in attività che producano una remunerazione. La liquidità raccolta dalla banca viene collocata in un conto d’investimento (investment account), o depositi a vista (demand deposit). Entrambi i conti rientrano tra le passività della banca. Secondo tier: la banca dopo aver raccolto i fondi, procede alla stipulazione di un secondo contratto di mudarabah con l'imprenditore. In questo secondo step la banca svolge il ruolo di finanziatore mentre l'imprenditore svolge il ruolo di mudàrib. 43 In base alla percentuale stabilita in sede di contrattazione, l'imprenditore trasferirà alla banca una quota di profitti ottenuti mediante la gestione dell'attività finanziata. L'istituto procede alla raccolta dei profitti per poi condividerli con i depositanti e gli azionisti.39 La peculiarità del modello è quella di non dover accantonare alcuna riserva a fronte dei depositi a vista e dei conti d’investimento; inoltre in base alla progettazione, attività e passività di una banca sono completamente integrati, riducendo al minimo le necessità di una dinamica di asset and liability management per ridurre i rischi per la banca. 2.3.2 il modello “two-windows”. Come il modello two-tier anche questo seconda tipologia di gestione della banca islamica si concentra sui depositi. Il two-windows si distingue dal precedente in quanto la banca deve accantonare le riserve a fronte dei depositi che ottiene dai propri clienti. Il passivo viene diviso in due “finestre”, da qui il nome del modello. Nella prima finestra vengono inseriti e ricompresi i depositi a vista, che costituiscono le poste di bilancio chiamate transaction balances. La banca, secondo questo secondo modello, non può utilizzare tali fondi ma solamente custodirli, in quanto il denaro è depositato come amanah (per sicurezza), dunque la banca deve accantonare il 100% del valore dei depositi a vista che riceve. Su questi depositi vi è la possibilità da parte della banca 39 IQBAL Z - MIRAKOR A, op. cit., p 117 44 di applicare una commissione dovuta alla custodia del denaro depositato. La seconda finestra comprende i depositi di investimento. In questo caso i fondi verranno utilizzati dalla banca per investirli in progetti che comporteranno un certo grado di rischio. Il cliente è pienamente consapevole di ciò e dunque nessuna garanzia è giustificabile, e la banca non ha alcun obbligo di accantonare le riserve.40 2.4 I contratti. La comprensione del funzionamento della banca islamica e delle sue attività non può prescindere dall'analisi dei contratti che si basano sulla legge islamica. Infatti, le attività di raccolta e d'impiego sono riconducibili a strutture contrattuali che poggiano sul fiqh al-muamalat (la giurisprudenza commerciale islamica). Come ho accennato nel § 2.3 tali contratti possono essere distinti in partecipativi (musharakah e mudarabah) e indirettamente partecipativi (murabahah, salam, istisna e ijarah), a seconda delle relazioni che intercorrono tra i contraenti. Ma, per questioni di semplicità classificherò i contratti in tre categorie: I contratti di scambio: murabahah, salam e istisna; I contratti di partecipazione: mudarabah e musharakah; I contratti di trasferimento dell'usufrutto: ijarah 40 IQBAL Z. – MIRAKHOR A., op. cit., pp 117-118 45 2.5 I contratti di scambio. I contratti di scambio regolano il trasferimento della proprietà di un bene da un soggetto ad un altro, e devono rispettare le condizioni di validità e liceità relative alla vendita di un bene prescritte dalla Sharia, che possono essere così riassunte: Il bene deve essere lecito: così vengono esclusi tutti quei beni considerati haram, i beni che sono destinati al godimento comune, ed infine quelli che sono considerati non assoggettabili a un diritto di proprietà (i waqf e le res nullius);41 Per non incorrere nel divieto di ghārar o ribā è necessario che: - la vendita deve basarsi su beni già esistenti; - il bene oggetto di vendita deve essere di proprietà del venditore; - la vendita deve essere immediata e assoluta, dunque non devono esserci vincoli relativi ad eventi contingenti futuri; - il bene deve essere conosciuto e identificabile da parte dell'acquirente; - il prezzo del bene deve essere certo; - La consegna del bene venduto non può avvenire in una data successiva all'atto di vendita; 42 41 42 PICCINELLI G.M., op.cit., p 140 USMANI T., op.cit., 66-70 46 Gli unici due contratti che contravvengono alle regole relative all’esistenza ed al possesso del bene e che sono comunque permessi dalla giurisprudenza islamica sono quelli di salam e istisna. 2.5.1 Murabahah. Nella prassi bancaria la murabahah ("vendita a profitto o premio fisso a colui che ha commissionato l'acquisto”) costituisce il più diffuso strumento di credito alle imprese. Originariamente il contratto di murabahah era un particolare tipo di vendita, e può essere definito come la rivendita di un bene per un prezzo differito, con la determinazione da parte del venditore di un margine di profitto applicato nel prezzo iniziale di acquisto.43 Essendo il murabahah un contratto di vendita, è necessario che soddisfi tutte le condizioni necessaria perché la vendita possa essere considerata valida. Ciò che differenzia il murabahah dagli altri tipi di vendita è la circostanza che il venditore deve comunicare all'acquirente il costo sostenuto per l'acquisto del bene e che percentuale di profitto intende conseguire. Tutte le spese sostenute dal venditore per l'acquisizione del bene sono inclusi nel prezzo di costo, e un margine di profitto (chiamato anche mark-up) può essere applicato sul costo complessivo. Il contratto di murabahah è valido solo se l'esatto costo di acquisto del bene viene reso noto all’acquirente, specialmente nel caso in cui la banca abbia ottenuto una riduzione sul prezzo iniziale: questo perché, essendo il margine di 43 PICCINELLI G.M., op.cit., p 144 47 profitto calcolato sul prezzo d'acquisto netto, ogni sconto o ribasso ottenuto deve essere contabilizzato a vantaggio del cliente.44 Nonostante il murabahah si configura come un contratto di vendita, viene spesso utilizzato dagli istituti bancari come modalità di finanziamento per l'acquisto di beni reali su richiesta di un cliente, per operazioni di credito al consumo e per operazioni di investimento della liquidità45. La banca, in questo caso, può assumere o il ruolo di fornitore, se detiene i beni richiesti dal cliente in magazzino, oppure di finanziatore, procedendo all'acquisto di tali beni presso un fornitore indicato dallo stesso cliente. In questo secondo caso, perché il contratto sia valido, è importante che l’acquisto del bene venga effettuato presso rivenditori che non intrattengono rapporti d'affari con il richiedente, inoltre, prima di procedere alla vendita, è importante che il bene sia di proprietà della banca, in modo tale da giustificare il profitto conseguito dalla banca, come ricompensa per i rischi derivanti dal possesso di un bene fisico. 46 Dunque, mediante il murabahah la banca effettua un'attività di finanziamento a favore del cliente mediante una doppia vendita il cui pagamento può avvenire a rate o in un momento successivo alla consegna del bene (pagamento differito). Il finanziamento mediante murabahah può avvenire mediante tre strutture contrattuali a seconda del fabbisogno della clientela. La prima struttura contrattuale vede come parti contraenti da una parte la banca, investe di fornitore, e dall'altra il cliente, in questo caso la procedura adottata è la seguente: 44 AYUB M., Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons, Chichester, 2007,p 217 HMAUI R. - MAURI R., op.cit., p 82 46 HAMAUI R. – MAURI R., op.cit., p 84 45 48 Il cliente svolge un'attività di discovery, ovvero procede alla raccolta di tutte le informazioni sulla qualità, quantità, prezzo base e mark-up del prodotto; Banca e cliente stipulano un contratto di murabahah; Successivamente la banca trasferisce la proprietà del bene al cliente al prezzo stabilito in sede di contrattazione; Il cliente procede al pagamento che può essere differito o rateizzato, a condizione che non venga imposto alcun tasso d'interesse per il differimento del debito; in caso di pagamento rateizzato al murabahah si associa il contratto di bay ‘al muajjil. In questa prima struttura contrattuale la banca svolge la funzione di rivenditore, e non di finanziatore. Il mark-up è legittimato «dal rischio insito nella messa a disposizione di un magazzino prodotti che possono essere passibili di obsolescenza o di perdite connesse alla detenzione (rischio di mercato)».47 Generalmente la banca non svolge la funzione di fornitore diretto, ma di finanziatore, in questo caso le parti coinvolte sono tre: la banca che finanzia l'acquisto di un bene, il fornitore di un prodotto e l'acquirente finale. La transazione si svolge secondo le seguenti fasi: Il cliente individua e contatta un fornitore, e provvede con quest'ultimo ad individuare le caratteristiche del bene e il prezzo di vendita; 47 PORZIO C., op.cit. ,cit. p 63 49 Successivamente il cliente contatta la banca formalizzando una promessa d'acquisto su base differita; La banca procede all'acquisto del bene presso il fornitore individuato da quest'ultimo; Infine la banca trasferisce la proprietà del bene all'acquirente al prezzo comprensivo di un margine di profitto stabilito in sede di contrattazione. Infine, vi è una terza modalità di finanziamento, dove il cliente veste il ruolo di agente della banca per l'acquisto del bene. La struttura generale di questa variante del murabahah è la seguente: La banca e il cliente firmano un contratto preliminare di vendita, in base al quale la prima si impegna a vendere il bene e il cliente ad acquistarlo non appena la banca ne abbia la disponibilità; La banca, mediante un contratto di mandato, nomina il cliente come suo agente per provvedere direttamente alla scelta e all'acquisto del bene: Il cliente acquista la merce per conto e in nome della banca e quest'ultima procede al pagamento del fornitore; Infine la banca procede alla vendita del bene al cliente al prezzo concordato al momento della stipula del contratto.48 Nonostante il murabahah sia la principale modalità di finanziamento utilizzata dalle banche islamiche, tale struttura contrattuale è stata oggetto di svariate critiche. 48 PORZIO P., op.cit., pp 62-65 50 La più rilevante riguarda il margine di profitto. Secondo molti autori la vendita a profitto è un modo per mascherare un mutuo a interessi. I giuristi islamici rifiutano questa accusa affermando che il margine di profitto è giustificato dalla circostanza che, la banca acquistando la proprietà del bene assume il rischio di perimento fintanto che il bene rimane nella sua disponibilità, per cui il margine di profitto è una lecita ricompensa per il rischio assunto.49 Un'altra questione controversa riguarda la natura vincolante della promessa di riacquisto. Secondo il fiqh classico, le promesse non sono vincolanti, ma in proposito vi sono opinioni diverse tra i giuristi musulmani. Alcuni autori sostengono che per poter essere un buon musulmano è consigliabile adempiere ad una promessa, ma essa non ha carattere di vincolo assoluto, questo punto di vista è sostenuto da Imam Abu Hanifa, l'Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal e di alcuni giuristi malikiti. Altri, invece, sono del parere che la promessa è obbligatoria e un debitore ha un obbligo morale oltre che giuridico di mantenere la promessa. Infine, vi è un terzo punto di vista sostenuto da alcuni giuristi malikiti i quali sostengono che in condizioni normali la promessa non è vincolante, ma se il debitore ha promesso di sostenere alcune spese, intraprendere un lavoro o di assumersi una responsabilità, egli è obbligato a mantenerla. Nonostante tale diversità, l'opinione prevalente è la seguente: se le parti concordano che la promessa è vincolante, essa sarà giuridicamente vincolante; e se il promissario ha subito delle perdite a seguito del mancato rispetto della promessa, il debitore è tenuto a ricompensarlo. 49 HAMAUI R. – MAURI R., op.cit., p 84 51 2.5.2 Salam. Il salam è un contratto d'acquisto a pagamento immediato (il prezzo è pagato al momento della stipula del contratto) e consegna differita (i beni saranno consegnati in una data futura). Tale contratto si presenta come un'efficace modalità di finanziamento di piccole e medie imprese perché, vendendo in anticipo il prodotto finito, consente loro di comprare il materiale necessario per l'acquisto di materie prime e finanziare il processo produttivo. 50 In questo contesto la banca svolgerà il ruolo di finanziatore procedendo all'acquisto delle merci. È importante sottolineare che il contratto in esame rappresenta la vendita di un bene non ancora esistente, e dunque non effettivamente di proprietà del venditore, violando in questo modo due dei principi cardini previsti dalla Sharia in materia di contratti. Tuttavia, poiché i benefici di tale contratto sono superiori rispetto ai costi legati dell’incertezza, tale contratto è stato accettato non solo dalla giurisprudenza classica, ma principalmente dallo stesso Profeta in quanto, sin dai primi anni dell'Islam, ha permesso ai piccoli operatori agricoli di ottenere un finanziamento per far fronte alle spese di sostentamento e di lavoro sino al raccolto. Inoltre, è stato ampiamente utilizzato per le importazioni e le esportazioni, contribuendo allo sviluppo economico della società mercantile islamica. Poiché il contratto di salam rappresenta un'eccezione esso è sottoposto a regole molto rigide, in particolare: 50 HAMAUI R. – MAURI R., op.cit., p85 52 Il prezzo pattuito deve essere pagato per intero al momento della stipulazione del contratto; La qualità e quantità dei beni devono essere fissati con precisione; Il venditore e l'acquirente devono indicare con precisione l'esatto momento in cui avverrà la consegna dei beni; La proprietà si trasferisce al momento della consegna del bene, sino a quel momento i rischi gravano sul venditore. In ambito bancario è permesso fissare un prezzo inferiore rispetto al valore effettivo del bene, in questo modo la differenza rappresenta il profitto per la banca. In alcuni casi le merci acquistate dalla banca sono beni di facile deterioramento, ponendo seri problemi di ordine pratico. La banca islamica, per ovviare al problema, stipula con un terzo soggetto, che svolgerà il ruolo di acquirente, un salam parallelo sugli stessi beni.51 2.5.3 Istisna. Il contratto di istisna è la vendita di beni non ancora esistenti, viene utilizzato per la realizzazione di infrastrutture, per beni che devono essere costruiti su misura, per la costruzione di aerei, navi, macchinari pesanti e principalmente per l'acquisto di abitazioni in costruzione (sostituendo dunque il mutuo mobiliare). La caratteristica principale è la flessibilità nel pagamento. Infatti, diversamente dal contratto di salam, non è previsto che il prezzo venga pagato per intero alla stipula del contratto, di norma il pagamento avviene 51 PORZIO C., op.cit, p 117 53 in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Un'altra differenza è la possibilità concessa all'acquirente di poter rescindere il contratto a condizione che il produttore non abbia iniziato a costruire il manufatto. Infine nel contratto di istisna non è necessario stabilire il termine massimo 1entro cui deve essere consegnato il bene.52 2.6 I contratti partecipativi. Il partenariato commerciale era già una forma diffusa al tempo del Profeta, quando le attività commerciali si fondavano sull’autofinanziamento o sul finanziamento diretto tra il commerciante e il creditore. Per non incorrere nel divieto di ribā venivano stipulati contratti associativi misti di capitale e lavoro, denominati mudarabah, ma questa società è un caso particolare dell’istituto “società”, chiamata shirkah. 53 L'AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) definisce la shirkah come “un accordo tra due o più persone con lo scopo di mettere in comune i loro beni, lavoro e responsabilità col proposito di ottenere un profitto”.54 Esistono due varianti di questo istituto in base all'estensione del mandato: la prima caratterizzata da un mandato generale tra i soci e denominata shirkah al-mufawadah (società universale), mentre la seconda pone dei limiti al mandato, alla quota di capitale investito e allo scopo della società, ed è nota con il nome di shirkah al-inan. 52 DELL'ATTI A. – MIGLIETTA F., op.cit., p 118 e p120 53 DELL'ATTI A. – MIGLIETTA F., op.cit., p 106. AAOIFI, 2004–5a, Standard on Shirkah (Musharakah), clause 2/1, p. 200, citato in: AYUB M., op.cit., p. 309 54 54 Dalla shirkah al-inan si sviluppa il contratto di musharakah, dove i partner partecipano alla società conferendo capitale e lavoro, condividendone sia i profitti che le perdite Tali contratti, dunque, si basano sul principio di PLS divenendo in questo modo gli strumenti più idonei alla realizzazione di un arricchimento lecito giustificato dall'assunzione di un rischio imprenditoriale e finanziario effettivo. Nella moderna prassi bancaria questi contratti sono considerati i principali strumenti partecipativi di credito e di investimento al di fine di finanziare imprese e progetti anche a dimensione internazionale. 2.6.1 Mudarabah. Il contratto di mudarabah è un contratto associativo di capitale e lavoro, e rappresenta un particolare tipo di società costituita dal rabb-ul-mal (il capitalista o finanziatore) e il mudàrib (l'imprenditore o agente). Il primo partecipa alla società apportando il capitale, mentre la gestione dell'affare e il lavoro è una responsabilità del mudàrib. In particolare, il rabb-ulmal, affida un finanziamento al mudàrib affinché lo gestisca e lo investa secondo gli accordi prestabiliti, restituendo il capitale, al termine dell'attività, con la quota di profitti pattuita, trattenendo la restante parte degli introiti come compenso per il proprio lavoro. Nel contratto originario di mudarabah, dunque, è previsto che le parti contraenti siano generalmente due, ma la tale circostanza impedisce la possibilità di utilizzo di tale struttura contrattuale qualora vi siano più finanziatori che vogliano contribuire ad un progetto comune. A tal proposito gli Sharia scholars hanno previsto la possibilità di configurare 55 il mudarabah come un contratto multilaterale. Analoga possibilità è stata attribuita ai mudàrib, in particolare, accordandogli la possibilità di stipulare contratti di sub-mudarabah al fine di poter coinvolgere più gestori.55 Il contratto di mudarabah si perfeziona con la consegna effettiva del capitale nelle mani dell'imprenditore. Il contratto, però, diviene obbligatorio solo con l'inizio dell'attività da parte del mudàrib. Il rabb-ulmal una volta conferito il capitale non può successivamente intervenire nella gestione dell'affare, assumendo in questo modo la caratteristica di silent partner. Alcuni studiosi discutono se il capitale del mudarabah possa essere costituito anche da beni mobili o immobili. Secondo alcuni autori tale ipotesi è da escludere a causa delle variazioni del valore di mercato di tali beni, le quali costituirebbero fonte d'incertezza, e di conseguenza di alea, sull'esatto ammontare nel tempo del capitale sia fisso sia operativo. La maggioranza ritiene che, per non incorrere a tali problemi, è possibile vendere il bene in questione e impiegare il guadagno per finanziare l'attività. Il mudarabah è un contratto di tipo fiduciario poiché si basa sulla fiducia che il capitalista accorda all'agente, considerato fiduciario del capitale e, di conseguenza, non responsabile per le perdite subite durante lo svolgimento dell'affare; in quanto socio, egli diviene responsabile solo nel caso di violazione di tale fiducia.56 In questo tipo di contratto è possibile che il finanziatore imponga dei limiti all’attività dell’imprenditore, configurando in questo modo un contratto a 55 DELL'ATTI A.– MIGLIETTA F., op.cit., p113 56 PICCINELLI G.M, op.cit., p104 56 mandato vincolato, oppure che lo lasci libero d'agire, stipulando così un contratto a mandato illimitato. Se al termine dell'attività il progetto ha generato dei profitti, quest'ultimi devono essere distribuiti secondo le percentuali stabilite in sede di contrattazione. Per non incorrere nel divieto di ribā è fondamentale che le parti si accordino solo sulle percentuali di divisione dei profitti, e non su di una somma fissa a favore di qualcuno, somme che costituirebbero, nei fatti, un interesse.57 Nel caso in cui l’affare non vada a buon fine, il rischio finanziario è interamente a carico del socio finanziatore, mentre l'agente non supporta alcun onere finanziario oltre al mancato guadagno. Il mudàrib, dunque, non supporta alcun danno patrimoniale, tranne nei casi in cui abbia agito in male fede oppure al di là delle competenze previste dal mandato. Sulla cessazione del mudarabah non tutte le scuole sono concordi: in linea generale ciascuna delle parti può decidere di recedere unilateralmente dal contratto, ad eccezione dei casi in cui le parti concordano su una certa durata del contratto, in questo caso non è possibile porre fine all'accordo prima della scadenza, salvo un nuovo accordo. I malikiti, invece, non prevedono la possibilità di recessione unilaterale del contratto quando il mudàrib ha già iniziato l’attività, e neanche la possibilità di fissare un termine massimo di durata del contratto. Le scuole coraniche sono concordi sulla circostanza che l'imprenditore possa recedere dal contratto nel momento in cui ritiene che vi siano dubbi sul risultato dell'operazione o nel momento in cui giunge a conoscenza di fatti che possono pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti 58 . Non tutte invece 57 DELL'ATTI A. – MIGLIETTA F., op.cit., p108 58 PICCINELLI G.M., op.cit, p 107 57 annoverano la morte dell'agente come causa di cessazione dell'accordo, come la scuola malikita e sciafiita. Tali scuole affermano che in questa circostanza spetta al capitalista decidere se far cessare l'accordo o continuare con il soggetto precedentemente designato dall'agente come successore nel contratto. In ambito bancario il contratto di mudarabah viene in genere utilizzato per il credito alle imprese, ma può anche essere utilizzato a scopo d'investimento. Nel primo caso la banca svolge il ruolo di finanziatore, rabb-ul-mal, conferendo ad un imprenditore, mudàrib, il capitale necessario per la realizzazione di dato progetto. Nel secondo caso, invece, assume il ruolo di mudàrib, mentre il ruolo di finanziatore è svolto dal cliente che affida il proprio risparmio alla banca o ad una impresa di gestione, affinché lo gestisca in conformità al mandato conferito. La banca a sua volta può stipulare un contratto di submudarabah per poter delegare l'attività di gestione ad un professionista. Il contratto di mudarabah, inoltre, come vedremo successivamente trattando dei fondi Takaful, è utilizzato anche in capo assicurativo. La mudarabah, rappresenta uno degli strumenti utilizzati dalle banche per l'erogazione del credito alle imprese: la banca in veste di rabb-ul-mal fornisce all'imprenditore il capitale necessario per il finanziamento di un dato progetto. Nel contesto islamico, e diversamente da quanto accade in occidente, la banca non riceve una quota predeterminata e fissa per il credito conferito, ma partecipa alla divisione dei profitti generati dall'attività, secondo modalità pre-concordate. Nel caso in cui, al termine dell'attività, l'impresa 58 non genera alcun profitto, il debitore è tenuto solo alla restituzione del capitale, invece, nel caso in cui si verificano delle perdite, il debitore è tenuto solo alla restituzione delle somme residue e non ha diritto ad alcuna remunerazione. Ai fini dell'erogazione di un credito la banca per prima cosa si accerta sulla possibilità di successo del progetto, e successivamente esamina la posizione finanziaria dell'imprenditore prima di affidargli i fondi, svolgendo un'accurata valutazione al fine di ridurre i problemi di asimmetria informativa derivante dalla selezione avversa. Poiché le perdite ricadono solo sul finanziatore, la banca effettua un'attività di monitoraggio durante la fase di esecuzione del progetto, per evitare problemi di moral hazard, ovvero di utilizzo inopportuno dei fondi. Per tutelarsi da comportamenti inopportuni, nel sistema occidentale vengono richieste garanzie a fronte dell'ammontare degli interessi sul capitale. Ciò non è possibile nel contesto islamico, infatti, secondo la tradizionale disciplina del contratto di mudarabah, il capitalista non ha alcun diritto di richiedere al all'imprenditore il rilascio di garanzie né per la copertura di un'eventuale mancanza di profitti né per la copertura di un mancato rimborso del capitale. Nonostante il divieto, alcune banche islamiche, richiedono garanzie per il recupero del capitale, soprattutto nel caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto da parte della banca. Le garanzie più utilizzate sono: le lettere di compensazione, le obbligazioni sul patrimonio, e le polizze assicurative sull'oggetto realizzato o da realizzarsi mediante il finanziamento in mudarabah.59 59 PICCINELLI G.M., op.cit., p112 59 2.6.2 Musharakah. La musharakah può essere definita come una società costituita da due o più soggetti che apportano capitale e lavoro per la realizzazione di un progetto, condividendone sia gli utili che le perdite. In questa tipologia contrattuale tutte le parti hanno il diritto di intervenire nella gestione dell'affare, assumendo gli stessi diritti e doveri. Perché il contratto possa essere considerato conforme alla Sharia, la percentuale di profitto spettante ad ogni partner deve essere stabilita al momento della stipulazione del contratto, e deve essere determinata in proporzione agli utili effettivamente maturati dall'impresa. Per non incorrere nel divieto di ribā, le parti contraenti non devono fissare un importo forfettario a favore di uno dei partner, o una qualsiasi percentuale di profitto legato al suo investimento. Tra i giuristi musulmani vi sono opinioni discordanti sulla determinazione delle percentuali di distribuzione dei profitti. Dal punto di vista dei malikiti e degli shafiiti, perché la musharakah possa essere considerata valida è necessario che i profitti spettanti a ciascun socio siano esattamente proporzionali all'investimento da essi effettuato. Altri giuristi, al contrario, sostengono che se le parti sono d'accordo, la percentuale del profitto può essere diversa da quella di investimento. Il terzo punto di vista è quello espresso dagli hanafiti, i quali sostengono che la percentuale di profitto non necessariamente devono coincidere con quella degli investimenti. Tuttavia, se un socio ha espressamente dichiarato nel contratto che assumerà il ruolo di silent partner, cioè contribuisce alla società solo con il proprio capitale e non con il proprio 60 lavoro, la sua parte di profitto non può essere superiore alla percentuale del suo investimento.60 Sulla distribuzione delle perdite, invece, vi è un consenso unanime tra i giuristi: ogni socio partecipa alle perdite in proporzione alla quota di capitale conferito. Per quanto riguarda la natura del capitale oggetto di conferimento, il contratto di musharakah standard prevede che il capitale investito da ogni partner deve essere in forma monetaria, e dunque non può essere costituito da nessun tipo di bene. Tuttavia non vi è un opinione unanime tra le diverse scuole coraniche su questo secondo aspetto: i malikiti e gli hanbaliti sostengono che la liquidità del capitale non è condizione necessaria per la validità del contratto di musharakah, accettando il conferimento in natura a condizione che il valore dei beni venga stimato in base al prezzo di mercato prevalente al momento di stipulazione dell'accordo; Gli hanafiti accettano solo il contributo di tipo monetario; gli shafiiti, invece, sostengono la possibilità di conferimento in beni, ma solo se questi sono fungibili, in caso di beni non fungibili questi non possono far parte del capitale dell'impresa. 61 La musharakah si considera risolto in uno qualsiasi dei seguenti casi: Ogni socio ha il diritto di recedere dalla musharakah in qualsiasi momento, in questo caso è necessario solo che il partner metta 60 USMANI T., op.cit., p24 61 USMANI T., op.cit, p 26-27 61 a conoscenza gli altri soci. Se il conferimento del musharakah è stato effettuato in denaro, questi verranno distribuiti proporzionalmente tra i soci. Nei casi in cui il conferimento è avvenuto mediante beni, i partner possono decidere sia di vendere i beni sul mercato, e successivamente procedere alla distribuzione dei proventi, oppure possono decidere che tali beni vengano distribuiti tra i partner. Tuttavia, se i beni per loro nature non possono essere distribuiti, come ad esempio i macchinari, allora devono essere venduti e i proventi distribuiti; In caso di morte di un partner la società può considerarsi sciolta, tranne nel caso in cui gli eredi decidano di continuare con il contratto di musharakah; La società può cessare anche nel caso in cui uno dei partner perde la capacità legale; Se uno dei partner vuole uscire dalla società è necessario raggiungere un accordo basato sul mutuo consenso di tutti i soci. I partner che desiderano continuare l'attività possono acquistare la quota del partner che vuole terminare la sua collaborazione. Tuttavia, in questo caso, il valore della quota del partner uscente deve essere determinata di comune accordo, se tale accordo non viene raggiunto, il partner uscente può costringere gli altri a liquidare o distribuire i beni. Tuttavia, poiché la liquidazione obbligatoria può causare danni a i soci che intendono continuare con l'attività, i giuristi negano tale possibilità e raccomandano alle parti di mettere per iscritto le condizioni di liquidazione nel momento della costituzione stessa della società. Le tecniche di finanziamento alle imprese mediante musharakah sono omologabili agli strumenti di credito partecipativo denominati "equity 62 financing", volendo con ciò sottolineare il loro scopo di partecipazione nel capitale delle imprese. Nella prassi bancaria islamica, il contratto di musharakah è un tipo di “venture capital” mediante il quale la banca (“musarik”, cioè socio) assume partecipazioni temporanee nelle imprese finanziate (anch'esse “musarik”). I titoli rappresentativi di questa partecipazione (sanadàt qard, obbligazioni, debentures) vengono acquistati per essere successivamente trasferiti all'impresa o collocati sul mercato. Tramite il contratto di musharakah si possono realizzare anche operazioni di cofinanziamento assieme ad altre banche (islamiche e non) o organi finanziari internazionali in progetti in cui la banca “agente” provvede, generalmente, anche al monitoraggio dell’operazione, all'assistenza tecnica e amministrativa necessaria. La banca decide la quota di partecipazione nel progetto finanziato in considerazione della situazione finanziaria della singola impresa, del contesto economico e giuridico nazionale e dei risultati che si intendono ottenere. Infine, il contratto di musharakah viene utilizzato dalla banca anche come modalità di credito all'importazione o all'esportazione di merci. In questo caso le parti aprono un conto nel quale verranno depositati le quote di partecipazione di ciascun partner e dove verranno versati i profitti della vendita delle merci. La banca provvederà a vendere le merci e a fornire resoconti periodici. 62 Un'altra forma di musharakah è rappresentato dal contratto di musharakah (o partnership) decrescente. Nella musharakah decrescente, banca e cliente si accordano per partecipare alla comproprietà di un immobile, materiale, o in un'impresa commerciale, a condizione che la banca ceda 62 PICCINELLI G.M.,op.cit., pp 123-125 63 progressivamente al beneficiario la propria quota di partecipazione ad un prezzo concordato e nei tempi stabiliti. La quota della banca verrà suddivisa in un numero di unità che verranno acquistate periodicamente dal cliente, aumentando così la sua quota di partecipazione fino a quando riacquista la piena disponibilità della proprietà, o dell'impresa commerciale. 2.7 I contratti di trasferimento dell'usufrutto: ijarah Nella giurisprudenza islamica il termine ijarah viene impiegato per indicare due fattispecie contrattuali: 1. la prima corrisponde al contratto di lavoro stipulato tra un datore di lavoro (musta'jir) e un lavoratore (ajir) per lo svolgimento di una mansione predeterminata e remunerata con un salario (ujirah) pagato su base periodica. 2. La seconda riguarda l'usufrutto di beni e proprietà. In questo contesto il termine ijarah è sinonimo di locazione (leasing), in particolare si riferisce al trasferimento dell'usufrutto di una proprietà dal locatore (mu'jir) al locatario (musta'jir), in cambio del pagamento di un canone periodico (ujirah). La seconda fattispecie, quella di cui intendo occuparmi, viene configurata dai giuristi islamici come un contratto di vendita, poiché in entrambi i casi si ha il trasferimento di qualcosa da un soggetto ad un altro in cambio di un corrispettivo. L'unica differenza tra vendita e ijarah è che nel primo caso ciò che viene trasferito è la proprietà di un bene, mentre nel secondo caso il bene rimane di proprietà del locatore e ciò che viene trasferito al locatario è l'usufrutto del bene. Considerato che ciò che viene trasferito è 64 solo il diritto di usare il bene, tutte le passività relative alla proprietà sono a carico del locatore, mentre il locatario è tenuto a sostenere tutti i costi derivati dall'uso della proprietà. Perché il contratto non contenga elementi di ribā è necessario che l'oggetto del contratto possa avere un uso reale e che da esso possa derivare un beneficio per l'utilizzatore. Per questa ragione non possono essere oggetto di locazione i beni consumabili. Per escludere elementi di ghārar è necessario che in sede di contrattazione vengano fissati ed identificati con chiarezza il periodo di locazione, il bene da allocare e il corrispettivo dovuto al locatore, quest'ultimo può essere variabile, secondo i periodi considerati. Il bene oggetto del contratto può essere consegnato in una fase successiva alla firma, ma deve essere accompagnato anche da un rinvio del pagamento del canone d’affitto.63 Alla scadenza del contratto si può prevedere che il locatore possa assumere o riscattare la proprietà del bene, in questo caso il contratto di locazione assume il nome di ijarah wa iqtina. Nella forma base (ijarah), la banca svolge il ruolo di finanziatore acquistando un bene per poi affittarlo all’imprenditore, il quale ha l'obbligo di corrisponde un canone periodico. Nella Ijarah wa Iqtina, l’imprenditore assume la responsabilità di acquistare il bene alla fine del periodo d’affitto, in questo caso i canoni pagati periodicamente dal finanziatore costituiscono parte del prezzo d’acquisto alla scadenza dell’affitto. Il contratto di ijarah wa iqtina è utilizzato presso le banche islamiche come strumento di credito, ed è caratterizzato da un rapporto trilaterale tra: un finanziatore-locatore (una banca o una società finanziaria) che concede all'imprenditore-locatario 63 DELL'ATTI A.– MIGLIETTA F., op.cit.,p119 65 l'uso del bene che ha richiesto e scelto, in nome e per conto del finanziatore, presso un venditore. In questa seconda struttura contrattuale l'inizio del rapporto di locazione deve essere compreso tra il momento dell'acquisto e quello della consegna del bene al locatore. Se il contratto iniziasse in un momento precedente all'acquisto, il locatario concederebbe in locazione beni di cui non è ancora proprietario; se successivo alla consegna, il locatario godrebbe dei beni senza alcun titolo, in entrambi i casi si avverrebbe un illecito arricchimento e quindi un ribā 64. In entrambe le forme di leasing la risoluzione del contratto si ha in caso di mancato adempimento degli obblighi da parte di una delle parti. Gli obblighi del finanziatore consistono nel consegnare il bene oggetto del contratto e, nel caso dell’ijarah wa iqtina rispettare, nel caso in cui sia richiesto, l'impegno di vendere il bene locato al momento pattuito, il locatario, invece è tenuto a pagare il canone d'affitto e a utilizzare il bene secondo la sua destinazione. Alla scadenza del contratto, oltre alla restituzione del bene, sono possibili altre soluzioni: innanzitutto la proroga del contratto o il suo rinnovo, oppure, nell’ijarah wa iqtina, il locatario può esercitare l'opzione di acquisto del bene. In questo caso la prassi non prevede il pagamento di un prezzo, ma il versamento di una somma a titolo di profitto che svolge la duplice funzione di conferma della volontà del locatario di acquistare il bene e di compenso per la banca a fronte del trasferimento della proprietà. 2.8 Lo Sharia Supervisory Board. Lo Sharia Supervisory Board, prima indicato tra gli elementi peculiari della banca islamica, è l’organo responsabile per l’implementazione e il 64 PICCINELLI G.M., op.cit, p 159-160 66 funzionamento delle misure di corporate governance. Lo Sharia Supervisory Board è un organismo indipendente che opera accanto all’assemblea degli azionisti e agli amministratori con la funzione di controllare che l’attività bancaria venga svolta seguendo i dettami della Sharia. Poiché i suoi pareri (fatwa) sono vincolanti per la banca, il Board costituisce parte integrante della corporate governance. È composto da almeno tre membri scelti tra giuristi altamente qualificati e specializzati in interpretazione e applicazione della Sharia nelle istituzioni finanziarie. Le funzioni e responsabilità dello Sharia Supervisory Board principalmente sono: • Assicurare che i prodotti, i servizi erogati e gli investimenti effettuati dall'istituto bancario siano conformi alla legge islamica; • Verificare che la gestione della banca avvenga in conformità con i valori morali islamici; • Fornire pareri (fatwa) al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea degli Azionisti su questioni relative alla Sharia. Il ruolo svolto da questi comitati è rilevante, in quanto, attraverso consigli opportuni sui prodotti e servizi da offrire, possano contribuire al successo della banca. 65 65 BIANCONE P.P.,Il bilancio della banca islamica e la rappresentazione dei principali contratti finanziari, Franco Angeli, Milano,2012, pp 33-36 67 CAPITOLO III IL MERCATO DEI CAPITALI ISLAMICI. 3.1 Introduzione. Negli ultimi anni, per poter soddisfare le esigenze economiche delle banche e degli investitori, la finanza islamica ha focalizzato la propria attenzione su alcuni importanti strumenti di mercato come le obbligazioni, le azioni e gli strumenti derivati, e ne ha elaborato versioni coerenti con i principi islamici. In questo capitolo verranno analizzate le due aree (i sukuk e i fondi comuni islamici) che hanno avuto un maggiore sviluppo e che presentano le migliori prospettive di crescita nei prossimi anni. 3.2 I fondi comuni islamici. I fondi comuni islamici sono strumenti di raccolta e di investimento del risparmio specializzati in operazioni che hanno come oggetto attività conformi ai principi della Sharia. Inizialmente questi fondi sono nati come schemi collettivi di investimento da associare ai conti correnti e ai depositi bancari, per poi svilupparsi in un sistema caratterizzato dalla presenza di vere e proprie società di gestione che si occupano della selezione e gestione delle attività del portafoglio di investimento.66 Normalmente un fondo comune si articola su due soggetti: l’insieme dei sottoscrittori, che sono i partecipanti-beneficiari del fondo, e la società di gestione, che si occupa della gestione del fondo. Con riguardo al rapporto tra risparmiatore e gestore del fondo, nella maggior parte dei casi è regolato da un contratto di mudarabah, altre volte 66 PORZIO C., op.cit, p46 68 da un contratto di agenzia (wakàla). Nel primo caso l’agenzia di gestione partecipa al fondo come mudàrib, condividendo i risultati della gestione con gli altri partecipanti al fondo. Nel secondo caso il gestore non partecipa ai profitti ma riceve una commissione per l’attività svolta.67 L'investimento mediante fondi comuni avviene generalmente nel seguente modo: Il gestore del fondo fissa l'importo totale da sottoscrivere, propone l'investimento ai suoi clienti e si occupa della raccolta dei fondi. Gli investitori che intendono partecipare all’investimento procedono all’acquisto di particolari certificati rappresentativi della partecipazione del fondo, i quali conferiscono ai loro sottoscrittori il diritto a ricevere parte dei profitti conseguiti dal fondo stesso. Le somme raccolte vengono successivamente investite dalla Società di Gestione generalmente nel capitale di rischio di medie o piccole imprese, ma anche in operazioni di credito al commercio mediante murabahah o ijarah wa iqtina. Alla scadenza prefissata il fondo viene liquidato e i guadagni ripartiti tra i sottoscrittori. Perché gli investimenti possano essere considerati leciti sotto il profilo sciaraitico devono essere soddisfatte delle condizioni basilari: per non incorrere nel divieto di ribā, non è possibile garantire ai sottoscrittori un rendimento fisso. Il rendimento è legato al profitto effettivamente ottenuto o alle perdite subite dal fondo. i fondi devono essere investiti in attività halal; 67 SALVINI A.-MIGLIETTA N.: Principi di finanza islamica, Cacucci editore, Bari,2014, pp154-155 69 affinché si possa definire conforme alle regole islamiche, l’attività di gestione deve essere monitorata dallo Sharia Board. L’intervento del comitato spazia dalla strutturazione del prodotto, all’approvazione dei titoli in cui il fondo può investire, sino alla periodica revisione dell’attività di gestione per assicurare agli investitori che l’attività d’investimento venga svolta nel rispetto della Sharia. Il loro apporto è fondamentale poiché, nell’ambito dell’asset management islamico, l’elemento reputazionale legato alla conformità coranica è un fattore di importanza pari, se non addirittura superiore, alle performance del gestore. In base alla strategia d'investimento si possono distinguere diverse tipologie di fondi: equity funds, ijarah funds, commodity funds, murabahah funds e fondi misti. Tra questi quelli più diffusi sono gli equity funds. 3.2.1 Equity funds Negli ultimi anni la finanza islamica è entrata nel campo della gestione degli investimenti e dell’offerta di sevizi finanziari attraverso la costituzione degli equity funds. Questa tipologia di fondi investe in azioni di società quotate e rispondono ai tradizionali obiettivi di protezione del capitale, massimizzazione i profitti, ricerca di un adeguato rapporto rischio-rendimento, il tutto in conformità con i principi della Sharia. Perché il processo di selezione di un fondo avvenga in modo lecito gli operatori effettuano un'attività di screening che si caratterizza per due filtri principali legati alla business industry e al rispetto di alcuni financial ratios. 70 Il primo filtro (business industry) consiste nel determinare quali settori sono halal e quali al sono haram. Il portafoglio Sharia-compliant deve escludere società le cui attività principali siano legate ai seguenti settori: bancario, finanziario e assicurativo poiché le società operano in base al tasso di interesse e gestiscono l'incertezza; produzione, commercializzazione e distribuzione di alcool e suoi derivati; produzione, commercializzazione e distribuzione di carne suina e suoi derivati; produzione, commercializzazione e distribuzione di tabacco; produzione di armamenti; leisure and entertainment in senso lato, escludendo le società che possiedono casinò o partecipazioni in attività come l'editoria pornografica, società legate alla musica e ai cinema;68 Tuttavia, nella prassi finanziaria viene generalmente accettata la possibilità di investire in società non pienamente halal, purché gli introiti derivanti dalle attività illecite non superino la soglia del 5%.69 Una volta individuati i settori ammissibili, affinché una società possa essere inclusa nel portafoglio è necessario che rispetti anche determinati ratios finanziari necessari per garantire la conformità al divieto di ribā. In particolare è richiesto che: il debito delle società non superi il 33% del valore di mercato della stessa; 68 69 PORZIO C., op.cit, p 49 SALVINI A. – MIGLIETTA N., op. cit, p162 71 la somma tra la liquidità e le attività fruttifere di interesse non sia superiore 33% del valore di mercato della società; crediti e liquidità devono essere inferiori al 50% del valore di mercato della società; Sulla base di tali indicazioni, non è dunque possibile includere nel portfglio società che svolgono le proprie attività basandosi sul tasso d’interesse anche se le loro attività principali sono halal. Tuttavia, poiché oggi sempre più imprese ricorrono a forme di finanziamento interest based, i giuristi islamici hanno assunto posizioni meno rigide in relazione al divieto di ribā. Infatti, molti studiosi ritengono ammissibile una modesta presenza di interessi sul debito o di assets fruttiferi, purché la percentuale di introiti illeciti sia sottoposta ad un’attività di purificazione mediante atti di donazione.70 La purificazione è imposta non solo su tutti gli utili ottenuti mediante attività haram, ma anche sugli eventuali capital gains. Per procedere alla purificazione la società di gestione, dopo aver identificato le componenti haram, ha due alternative riassunte nelle formule: deduct o inform. Nel primo caso il fondo è tenuto a devolvere in opere caritatevoli la parte di guadagno o di capital gain proibito consegnando al sottoscrittore un profitto già netto; nel secondo caso, invece, il ruolo del gestore o della società si esaurisce una volta che ha informato l'investitore della quantità che necessita di essere purificata.71 Al fine di fornire agli investitori islamici criteri decisionali che permettano loro di effettuare investimenti conformi alla legge islamica sono stati realizzati alcuni indici islamici che fungono da benck-mark per la gestione. Gli indici più utilizzati sono il Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) ed il Global Islamic Index. 70 71 SALVINI A. – MIGLIETTA N., op cit., p 164 PORZIO C., op.cit., p 52 72 Una volta stabilite le modalità a cui attenersi per l'inclusione dei titoli in portafoglio, il gestore dovrà osservare scrupolosamente delle regole per la relativa gestione e l’utilizzazione degli strumenti finanziari. In particolare, non è possibile utilizzare strumenti di copertura quali futures, swap, opzioni, e altri strumenti e tecniche finanziarie tipiche dei fondi tradizionali, in quanto presentano, secondo la dottrina islamica, elementi di eccessiva incertezza (ghārar) e di speculazione (maysir)72. 3.3 I Sukuk. I sukuk nascono negli anni novanta come alternativa lecita alle obbligazioni tradizionali che, a fronte del divieto di ribā, non possono essere considerati ammissibili nel contesto finanziario islamico. L’obbligazione classica è un titolo di debito emesso da società o enti pubblici per poter reperire liquidità al fine di finanziare un dato progetto. Tali titoli attribuiscono all’obbligazionista il diritto all’ottenimento di un rendimento periodico (detto cedola) indipendentemente dall’andamento economico degli asset sottostanti, e alla restituzione del valore nominale del capitale alla scadenza del certificato. In questo modo gli obbligazionisti si configurano come creditori e non si assumono il rischio d’impresa. Questa struttura non è accettabile da un punto di vista islamico per due ragioni: Non vi è alcuna condivisione dei profitti e delle perdite. L’obbligazionista è titolare di un diritto finanziario a un flusso di cassa indipendente dall'andamento degli asset sottostanti. 72 MARIANI M., Impresa e finanza islamica, Egea, Milano, 2012, p. 118 73 L’investitore conosce solo in modo generico come l’impresa utilizzerà i fondi. Quest’ultima, infatti, non è sottoposta ad alcun vincolo in relazione all'utilizzo delle risorse raccolte, potendo dunque gestire i fondi anche in modo non conforme alla Sharia.73 Consapevoli sia dell'importanza che della non conformità delle obbligazioni, i giuristi islamici hanno creato degli strumenti obbligazionari coerenti con la Sharia, basati sul principio del PLS e che riproducono i medesimi cash flow di un bond: i sukuk. Questi strumenti pur riproducendo i flussi di cassa di un titolo obbligazionario, sono privi della ribā, finanziano solo progetti Shariacompliant e rappresentano una asset class a sé rispetto alle obbligazioni di matrice occidentale.74 L'AAOIFI definisce i sukuk come: «certificati di ugual valore che rappresentano quote indivise nella proprietà di beni tangibili, usufrutto o servizi oppure nella proprietà di beni di alcuni progetti specifici o attività di investimento predeterminate». 75 I sukuk sono dunque certificati di investimento rappresentativi della partecipazione alla proprietà di un determinato bene o pool di beni, negoziabili sul mercato secondario e che attribuiscono ai sukuk holders una quota di proprietà dell'attività sottostante. 73 MIGLIETTA F., I bond islamici alla conquista dei mercati Opportunità, rischi e sfide dei sukuk, EGEA, Milano, 2012, p26 74 La soluzione è un adattamento moderno di uno strumento già in uso nel mondo islamico medievale: il sakk, certificato rappresentativo della proprietà di un bene con il quale venivano pagati i funzionari governativi. 75 AAOIFI, Shariah Standards for Financial Institutions, 2, 2008, p. 307. 74 «La titolarità pro-quota dei beni, e quindi l’esposizione ai rischi connessi alla proprietà, giustifica l’esistenza di un profitto periodico che dipenderà del rendimento dell'asset sottostante».76 La modalità di emissione dei sukuk è simile ad un'operazione di cartolarizzazione, infatti viene creato uno “Special Purpose Vehicle” (SPV), dotato di propria soggettività giuridica e con sede in un paese con favorevoli condizioni fiscali, il quale riceverà, da colui che necessita di capitali (originator), la proprietà di asset a fronte dei quali emetterà i certificati sukuk che verranno venduti agli investitori. Il capitale raccolto servirà a finanziare progetti conformi alla Sharia. L’ente SPV stipulerà un contratto islamico con l’originator, sviluppando diversi tipi di sukuk. Alla scadenza dei sukuk la proprietà del bene sarà riconsegnata all’originario proprietario e gli investitori saranno remunerati a un prezzo tale da poter rimborsare i certificati al valore nominale. I sukuk sono regolati da un contratto di mudarabah tra investitori e intermediario che agirà come mudàrib, occupandosi della corretta amministrazione del portafoglio titoli e della gestione degli assetti sottostanti. Nella realtà finanziaria, essi vengono spesso assimilati ai bond islamici, ma tale paragone è tecnicamente scorretto, infatti, pur rispondendo alla stessa esigenza economica, i sukuk si differenziano dai titoli obbligazionari convenzionali in quanto: fanno riferimento a un sottostante reale e non finanziario. Non può esistere per la legge islamica un sukuk che abbia ad oggetto un debito ovvero sia rappresentativo del capitale di terzi, poiché si incorrerebbe nel divieto di ribā; 76 PORZIO C., op cit, cit p 81 75 conferiscono al titolare un diritto di proprietà e non un diritto finanziario a un flusso di cassa, dunque non può esistere un sukuk che garantisca il rimborso del capitale e autorizzi il pagamento degli interessi; non stabiliscono un rapporto di credito tra l’emittente e l’investitore ma un rapporto contrattuale che dipende dalla struttura contrattuale utilizzata; il loro rendimento non dipende dalle aspettative sui movimenti dei tassi di interesse ma dal rendimento del progetto finanziato; l’emittente ha vincoli all’utilizzo delle risorse raccolte. 77 Questi strumenti grazie alla loro articolata struttura si prestano a diverse finalità, per cui esistono tanti sukuk quante sono le tipologie di contratti riconosciute dalla Sharia. 78 Proprio in base alla tipologia di contratto utilizzato l’AAOIFI ha standardizzato 15 differenti tipologie di sukuk, ma le tipologie di sukuk a cui si fa maggior ricorso sono quelli che si basano sui contratti islamici di musharakah, mudarabah, murabahah, ijarah, salam e istisna. Tali contratti sono tutti conformi alla Sharia ma non tutti sono commerciabili sul mercato secondario. La non commerciabilità deriva da un giudizio espresso dalla Fiqh Academy, la quale ha affermato che: tutti i certificati che rappresentano la proprietà in un gruppo di beni composto da denaro o contratti di debito non possano essere negoziati. 79 Le differenti modalità di emissione hanno conseguenze fondamentali in campo legale in quanto attribuiscono ai sukuk holders diritti differenti in caso di default. A tal proposito si tende a distinguere tra: 77 HAMAUI R.-MAURI M., op.cit. ,pp 112-114 PORZIO C., op.cit., p 83 79 MIGLIETTA F., op.cit, p 29 78 76 sukuk asset backed: il cedente trasferisce al veicolo la proprietà effettiva dei beni e i possessori di certificati in caso di default possono rivalersi sui flussi di cassa provenienti dai beni o sui beni stessi, nel caso in cui i flussi fossero insufficienti; sukuk asset based: il cedente trasferisce al veicolo un beneficial interest. In questo caso, non essendovi un vero trasferimento di proprietà, i possessori dei certificati in caso di default possono rivalersi solo sul cedente e non sui beni, pertanto essi sono considerati creditori dell’originator, al pari di un comune obbligazionista.80 L’AAOIFI sostiene le strutture asset backed, ma nonostante ciò la maggior parte delle emissioni sono asset based a causa dell’impossibilità di realizzare in molti casi un effettivo trasferimento della proprietà dal cedente agli emittenti, specie se gli emittenti sono incorporati in giurisdizioni estere. 3.3.1 Ijarah Sukuk Gli ijarah sukuk sono i certificati più popolari e diffusi al mondo grazie alla loro struttura semplice e all’ampio consenso che trovano presso gli Sharia Board. Sono titoli a rendimento fisso o variabile che possono essere scambiati su tutti i mercati finanziari, in particolare si tratta: «di uno strumento finanziario che offre al suo detentore la proprietà di un bene definito nell’oggetto, esistente e ammesso dalla Sharia, il quale viene concesso in 80 MIGLIETTA F., op cit, p 51 77 usufrutto dietro pagamento di una somma, corrispondente ad un canone di locazione»81. L’operazione può essere descritta sinteticamente come segue: • Il soggetto che necessita dell’asset (l’originator) procede all’acquisto del bene per poi rivenderlo allo SPV ad un prezzo pari a quello d’acquisto; Quest’ultimo, per disporre delle risorse finanziarie necessarie al perfezionamento dell’operazione d’acquisto, procede alla vendita dei certificati che verranno sottoscritti dagli investitori. 82 • La società veicolo, in veste di fiduciario, stipula con l’emittente il contratto di ijarah, quest’ultimo assume il ruolo di locatario e, in quanto tale, si impegna a pagare periodicamente i canoni di locazione che rappresentano la remunerazione degli investitori. • Parallelamente al contratto di leasing SPV e originator stipulano un contratto di Service Agency Agreement. Sulla base di tale accordo il veicolo nomina il cedente come suo agente per svolgere tutta una serie di attività necessarie alla gestione dei beni come la stipulazione di contratti di manutenzione, di assicurazione sui beni e di pagamento delle imposte. I costi di tali servizi vengono addebitati all’originator-locatario sotto forma di pagamenti addizionali (canoni supplementari), ma dal momento che l’originator svolge anche il ruolo di agente egli ha diritto ad un compenso per l’attività svolta, in questo modo i 81 MARIANI M., op.cit, cit.p 109 Ciò avviene sulla base del sale and purchase agreement (accordi di vendita e di acquisto). Dal punto di vista del veicolo (in veste di seller), questo è il documento che gli permette di assumere la proprietà di beni generatori di entrate. Dal punto di vista dell’originator (in veste di seller), questo è il documento con il quale riceve finanziamenti. 82 78 costi supplementari sostenuti dall’originator vengono compensati.83 • A scadenza del sukuk lo SPV rivende gli asset al locatario ad un prezzo predeterminato, per poi distribuire i proventi ottenuti ai detentori del sukuk. Il riacquisto avviene sulla base del purchase undertaking (promessa di acquisto) garantita dal cedente in veste di obbligato a favore del veicolo. Con questo accordo l’originator assicura che a scadenza dei certificati o in caso di default riacquisterà i beni, consentendo in questo modo allo SPV di liquidare il valore nominale dei certificati. 3.3.2 Musharakah Sukuk «I musharakah sukuk sono basati sulla conversione del patrimonio di una società commerciale in titoli; vengono utilizzati per finanziare progetti che assorbono elevata liquidità e la loro commerciabilità sul mercato secondario è subordinata alla trasformazione di una percentuale minima di liquidità in beni tangibili».84 Il contratto di musharakah consente all’originator e all’emittente di finanziare un determinato progetto mediante la costituzione di una joint venture. Il sottostante di questo certificato è costituito da un accordo di partnership (musharakah), fra impresa e società veicolo, il quale prevede che l'imprenditore partecipi alla società apportando risorse materiali e la propria esperienza manageriale, mentre lo SPV debba occuparsi di 83 84 MIGLIETTA F., op.cit., p 33 ERSILIA.F., op.cit., cit p187 79 apportare i capitali necessari all'implementazione delle attività mediante l'emissione di sukuk musharakah85: • L’emittente collocherà i sukuk presso gli investitori rendendo loro noto il contributo ad essi richiesto al capitale della società sottostante e il rapporto di ripartizione degli utili (come nel musharakah). • Con i proventi dell’emissione l’emittente finanzia la società ricevendo tante quote in proporzione alla sua partecipazione al capitale della società. Contemporaneamente, anche l’originator, in quanto socio, contribuisce alla stessa società ricevendo, anch’esso, un numero di quote in proporzione al capitale versato. A questo punto la joint venture è formata ed è posseduta sia dai sottoscrittori dei certificati (per il tramite della società fiduciaria-SPV) che dall’originator, in veste di socio. • Parallelamente al contratto di musharakah il veicolo e originator stipulano un management agreement. Mediante tale accordo lo SPV assegna la gestione della società al cedente sulla base di un piano di business concordato. • Nelle date predefinite per il pagamento, i profitti attesi vengono distribuiti tra i due soci in proporzione alle percentuali stabilite in sede di contrattazione, mentre eventuali perdite devono essere divise in proporzione al contributo versato. • Il fiduciario successivamente distribuisce i proventi ai sottoscrittori dei sukuk. Questi pagamenti avvengono sotto forma di acconto di quanto poi verrà effettivamente corrisposto 85 SALVI A.- MIGLIETTA N., op.cit., pp 93-94 80 allo scioglimento della società e sono dunque soggetti ad aggiustamenti qualora non fossero in linea con l’effettivo guadagno. • A scadenza dei certificati lo SPV venderà all’originator le sue quote nella musharakah al valore di mercato per rimborsare i possessori dei sukuk il prezzo dei certificati (dissolution amount). 3.3.3 Mudarabah Sukuk. Come i certificati musharakah, anche i certificati mudarabah consentono di finanziare un determinato progetto attraverso la costituzione di una joint venture realizzata mediante la stipulazione di un accordo di partnership (il mudarabah), tra impresa e società veicolo. I vari passaggi che concorrono a formare un certificato mudarabah possono essere sintetizzati come segue: 1. In una prima fase il veicolo procede all’emissione dei certificati e ne incassa i proventi; 2. Successivamente la società veicolo stipula un contratto di mudarabah con l’originator. Sulla base di tale accordo il veicolo assume il ruolo di rabb-ul mal, mentre l’originator di mudàrib. 3. Nel momento in cui la società inizia ad operare, i profitti eventualmente realizzati vengono distribuiti tra i due partner sotto forma di acconto. Successivamente lo SPV procede alla 81 distribuzione degli utili agli investitori in proporzione al numero di quote possedute; 4. Allo scioglimento della società, l’originator sulla base purchase undertaking acquista dal veicolo i beni oggetto del contratto al loro valore di mercato, e il veicolo, a sua volta, restituirà il valore dei certificati ai possessori 3.3.4 Murabahah Sukuk. La murabahah, come abbiamo già visto, si configura come una vendita a profitto con pagamento differito, dove il venditore è titolare di un diritto di credito. Tale struttura non permette la negoziabilità dei relativi sukuk sui mercati secondari, in quanto rappresenterebbe il trasferimento di un debito. Nel murabahah sukuk si possono identificare le seguenti fasi: Le prime fasi sono analoghe a quelle già viste nei casi precedenti, con il veicolo che emette i certificati e gli investitori che trasferiscono i fondi al veicolo; Successivamente il veicolo provvede ad acquistare per il cliente il bene dal fornitore pagando il prezzo di costo e ricevendo in cambio tale bene. Giunti a questo punto viene stipulato un contratto di murabahah sulla base del quale il bene e la sua proprietà vengono trasferiti all’originator, e quest’ultimo si impegna a pagare il bene a rate ad un prezzo che è pari al costo maggiorato della quota di profitto spettante all’emittente. 82 Il murabahah si conclude con la distribuzione ai possessori dei certificati delle quote rateizzate e comprensive del profitto. 3.3.5 Salam Sukuk. Il salam, come precedentemente descritto, è un contratto d'acquisto a pagamento immediato e consegna differita. Il contratto di salam offre una formula utile per mettere appunto certificati caratterizzati da un orizzonte temporale limitato, permettendo così di emettere sukuk che hanno per oggetto beni di facilmente deperibili.86 Perché l’emissione dei salam sukuk possa essere considerata conforme alla Sharia è necessario che l’originator ceda al veicolo un pool di assets omogeneo alfine di non incorrere nel divieto di ghārar. L’emittente, successivamente, procede all’emissione dei sukuk, e con i proventi raccolti dalla vendita finanzia l’originator attraverso l’acquisto del pool di assets che verranno consegnati a scadenze predefinite. Mano a mano che i beni vengono consegnati, essi vengono rivenduti allo stesso originator che procede immediatamente al pagamento, permettendo così al veicolo di versare l’importo periodico dovuto ai possessori dei certificati. 3.3.6 Istisna Sukuk. Questo tipo di certificato è generalmente conosciuto come il project bond islamico in quanto permette di strutturare una emissione al fine di reperire capitali necessari alla realizzazione di infrastrutture e impianti. Istisna sukuk non ha avuto un grande successo, sia per la sua complessità, sia la sua non negoziabilità fintantoché il bene risulti in fase di realizzazione. 86 PORZIO C., op.cit., p87 83 Nella pratica, per ovviare a tale problema, il contratto di istisna viene spesso associato ad un contratto ijarah: il bene, prima ancora che sia consegnato, può essere ceduto in leasing all’originator dando origine al forward lease. Il locatario, in questo caso, anticipa i canoni dovuti che vengono distribuiti agli acquirenti dei certificati. 87 87 MIGLIETTA F., op.cit., pp 47-48. 84 CAPITOLO IV IL TAKAFUL. 4.1 Introduzione. L’assicurazione è quel contratto il cui fine principale è quello di cautelare il singolo dalle conseguenze dannose derivanti da eventi imprevedibili della vita. La sua ragion d’essere poggia proprio sulla consapevolezza che l’attività umana è caratterizzata da un’ineludibile componente di rischio. In materia assicurativa per rischio deve intendersi la probabilità che un danno incerto si verifichi come conseguenza del prodursi di un evento sfavorevole. Esso rappresenta l’elemento essenziale del contratto assicurativo tanto da derivarne la nullità nel caso in cui si provasse la sua mancanza al momento della conclusione dell’accordo. Il sistema assicurativo si configura di conseguenza come uno strumento di gestione del rischio. Contratti e accordi latamente assicurativi hanno caratterizzato la storia dell’uomo sino ai giorni nostri, infatti è possibile trovare esempi di meccanismi finalizzati a mitigare il peso delle conseguenze negative di un evento dannoso in quasi tutte le culture ed epoche, e dunque anche nelle società islamiche. Una prima forma rudimentale di assicurazione islamica viene fatta risalire da alcuni studiosi all’istituto dell’Aqilah in uso presso le antiche tribù arabe pre-islamiche. Tale istituto prevedeva che: nel caso in cui un membro di una tribù fosse stato ucciso da un altro soggetto appartenente ad una tribù differente, i parenti della vittima potevano esigere un’indennità da parte dei membri della tribù del responsabile. Il pagamento della somma, il cui esatto ammontare costituiva oggetto di un pervio accordo tra le parti, oltre a consentire agli eredi del de cuius di 85 godere di un indennizzo economico, garantiva anche i membri della tribù dell’omicida contro vendette indiscriminate e recriminazioni di vario genere. La liceità di un siffatto meccanismo, avente natura mutualistica e finalità compensatoria ed assicurativa, verrà confermata dallo stesso Profeta. Successivamente, nel corso del IX secolo con l’intensificarsi degli scambi commerciali tra Medio Oriente, India e Asia Sudorientale i mercanti arabi, incorrendo spesso in ingenti perdite, istituirono società di mutua cooperazione, in nome dei principi coranici di cooperazione e solidarietà, per tutelarsi in caso di incidenti o perdite legati ai traffici commerciali. A tal fine i membri procedevano all’istituzione di un fondo di mutua assistenza dal quale attingere per il pagamento dell’indennizzo a beneficio di coloro che subivano un danno. Nonostante tali esempi storici, lo sviluppo effettivo del Takaful risale alla seconda metà del Novecento, poiché ha rappresentato per lungo tempo, per motivi religiosi e culturali, una delicata questione giuridica.88 Per lungo tempo i giuristi musulmani hanno considerato il contratto assicurativo come illecito a causa di un fraintendimento del concetto di tawakkul (rimettere la fiducia nelle mani di Allah). Molti sostenevano che il futuro è nelle mani di Allah, ogni accadimento è una manifestazione del suo volere e nessuna azione protettiva può essere intrapresa al fine di cambiare il corso degli eventi. Da quanto detto ne consegue che ogni musulmano ha il dovere di accettare le sfortune della vita, in quanto espressione del volere divino. Ciò, tuttavia, è in contrasto con alcuni versi del Corano e con quanto viene raccomandato dal Profeta. All’interno del Libro Sacro è possibile rintracciare un chiaro esempio di prevenzione e gestione del rischio: 88 DELL'ATTI A. – MIGLIETTA F., op.cit, p 163 86 “Disse il re: “Invero, vidi [in sogno] sette vacche grasse che sette vacche magre divoravano, e sette spighe verdi e sette altre secche. O notabili! interpretatemi la mia visione, se siete capaci di interpretare i sogni!”. Risposero: “Incubi confusi. Non sappiamo interpretare gli incubi”. Quello dei due che era stato liberato, si ricordò infine di lui ed esclamò: “Io vi rivelerò il significato! Lasciate che vada”. [Disse]: “O Yusuf o veridico, spiegaci [il significato] di sette vacche grasse che sette magre divorano, e di sette spighe verdi e di sette altre secche. Ché io possa tornare a quella gente, ed essi possano sapere”. Rispose: “Coltiverete per sette anni, come è vostra consuetudine. Tutto quello che avrete raccolto lasciatelo in spiga, eccetto il poco che consumerete. Verranno poi sette anni di carestia che consumeranno tutto quello che avrete risparmiato, eccetto quel poco che conserverete. Dopo di ciò verrà un'annata in cui gli uomini saranno soccorsi e andranno al frantoio”. (Cor. XII: 43-49). Anche lo stesso Profeta esortava i fedeli di prendere tutte le azioni necessarie per evitare eventi spiacevoli. Un hadìth narra che un giorno il Profeta Muhammad chiese a un beduino che aveva lasciato il suo cammello slegato, "Perché non leghi il tuo cammello? "Il beduino rispose:" Io rimetto la mia fede in Allah. Il Profeta rispose, "lega prima il tuo cammello poi abbi fede in Allah”. Dai versi coranici e dalle parole dette dal Profeta si può evincere come l'adozione di misure precauzionali, per mitigare gli effetti negativi degli eventi, non è vietato dall’Islam. Nel Corano, inoltre, troviamo ripetuti inviti alla solidarietà nel bisogno e alla cooperazione: “ma piuttosto aiutatevi l'un l'altro a praticare la pietà divina, e non appoggiatevi gli uni agli altri per commettere iniquità e prevaricazioni” (Cor. V: 2), 87 Ciò nonostante, uno strumento assicurativo accettabile per i musulmani fu autorizzato alla fine del secolo scorso, quando, nel 1985, il Gran Consiglio dei Giuristi islamici dell’OCI, riunitosi in Arabia Saudita, dichiarò ufficialmente l’impossibilità di praticare i contratti assicurativi convenzionali e istituì il Takaful, strumento assicurativo a carattere mutualistico. 4.2 L’illiceità delle assicurazioni convenzionali. La storia moderna del rapporto tra Islam e assicurazione ha inizio nel 1836, quando il giurista hanafita Sayed Ibn Abdin si occupò dell’analisi della legittimità dei contratti di assicurazione marittima di matrice occidentale che venivano offerti ad alcuni mercanti arabi. Il responso del giurista fu che tali contratti, poiché contenevano elementi di incertezza, non potevano essere considerati ammissibili dal punto di vista sciaraitico. L’assicurazione convenzionale, e in special modo quella sulla vita, è stata poi ripetutamente dichiarata illegittima perché non conforme ai principi di solidarietà e reciproca cooperazione indicati dalla legge islamica. La conseguenza di tutto ciò non è stata la totale negazione della pratica assicurativa, ma la necessità di introdurre un tipo di assicurazione che fosse in line con i principi islamici. Per mettere in evidenza quegli elementi che fanno dell’assicurazione convenzionale un prodotto incompatibile con la Sharia è utile delineare brevemente quelli che sono gli elementi basilari del sistema assicurativo convenzionale. L’assicurazione è il contratto con il quale un soggetto (l’assicuratore) dietro il pagamento di una somma di denaro (il premio), si obbliga a rivalere un altro soggetto (l’assicurato), entro i limiti convenuti nel contratto stesso, del danno ad esso arrecato da un certo evento (il 88 sinistro), oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.). Da questa definizione si evince che il contratto assicurativo persegue una duplice finalità: la tutela di un interesse dell’assicurato da un rischio aleatorio, dietro il versamento di un premio, e il reintegro di eventuali perdite patrimoniali. Per mezzo del contratto assicurativo il rischio viene trasferito dall’assicurato all’assicuratore il quale lo assume su di sé facendovi fronte mediante la sua organizzazione tecnica. Da ultimo, le assicurazioni convenzionali sono generalmente società di capitali che cercano di massimizzare i profitti (realizzando costantemente un surplus di fondi) a beneficio degli azionisti. I problemi riscontrati dagli esperti musulmani nell'assicurazione convenzionale riguardano la presenza di elementi di ribā, eccessiva incertezza (ghārar) e di natura speculativa (maysir). L’incertezza riguarda l’effettuazione del risarcimento, il suo ammontare e il tempo in cui verrà effettuato: di norma l’assicurato paga un premio certo per un beneficio incerto, che può essere nullo, nel caso in cui il rischio non si verifica, in caso contrario di gran lunga superiore al premio complessivo versato. L’elemento speculativo differisce a seconda del verificarsi o meno dell’evento assicurato: nel primo caso consiste nella possibile sproporzione tra il risarcimento ottenuto dall’assicurato e i premi versati; se l’evento non si verifica, invece, è la compagnia assicurativa ad ottenere un arricchimento ingiusto. Infine, le attività di investimento delle compagnie assicurative convenzionali contravvengono al divieto di ribā imposto dalla Sharia. Infatti, in un contratto convenzionale, le compagnie di 89 assicurazioni si impegnano a concedere all’assicurato parte degli interessi maturati mediante l’attività d’investimento dei premi raccolti.89 Sulla base delle considerazioni appena esposte, nel 1985, il Grande Consiglio dei Giuristi islamici dell’OCI, dichiarò quanto segue: Il contratto di assicurazione commerciale, con un premio assicurativo fisso, come praticato dalle compagnie di assicurazione commerciale, contiene elementi di ghārar e maysir, rendendo il contratto illecito. Di conseguenza è legalmente proibito. Il contratto che opera nel rispetto dei principi finanziari islamici è quello di assicurazione cooperativa, in quanto si basa sui principi di partecipazione volontaria e collaborazione reciproca. Lo stesso vale per la riassicurazione, la quale dovrebbe essere costruita sui principi di reciproca collaborazione. L’accademia, infine, invita i paesi islamici ad effettuare uno sforzo per la realizzazione di enti assicurativi di mutua cooperazione, così come istituti di riassicurazione di mutua cooperazione, in modo da rendere l’economia islamica libera da ogni forma di sfruttamento e da tutti gli elementi proibiti dalla legge islamica.90 4.3 La formulazione di un’alternativa islamica: il Takaful. Al fine di superare il limite derivante dal divieto di stipulare contratti aleatori i giuristi ed economisti islamici hanno messo a punto un’opzione Sharia compliant: un sistema assicurativo basato sulla mutua cooperazione ed assistenza (ta'awun) e sul sistema partecipativo, creando 89 90 HAMAUI R.- MAURI M., op.cit., p 124 EL-GAMAL M.A., op.cit., pp 147-148 90 in questo modo un sistema assimilabile all'esperienza delle tradizionali mutue di assicurazione, dove l'elemento solidaristico prevale sulla componente speculativo aleatoria. Il termine arabo Takaful deriva dalla radice del verbo kafl (“responsabilità” e “garanzia”) e significa solidarietà o mutua assistenza, ed indica un contratto mediante il quale gli individui appartenenti ad un gruppo si garantiscono l’un l’altro contro i danni e le perdite che possono subire. La legge malese sulla Takaful del 1984 lo definisce come: “un sistema basato sulla fratellanza, solidarietà e mutua assistenza che prevede aiuti finanziari reciproci e assistenza ai partecipanti in caso di necessità, e dove i partecipanti di comune accordo contribuiscono a tale scopo” (Takaful Act del 1984, sezione 2). Da tale definizione si evince che la finalità di una compagnia di Takaful è quella di garantire il benessere della comunità dei partecipanti; questo obiettivo è raggiunto mediante l’adozione del principio ta'awun (mutua cooperazione). Sulla base di tale principio gli assicurati cooperano per la creazione di un fondo dal quale attingere per il pagamento dell’indennizzo a beneficio di quei membri della collettività degli assicurati che hanno subito un sinistro. Il fondo viene impiegato per sostenere i costi di gestione e per il finanziamento delle prestazioni assicurative correnti e future. Il fondo rischi, inoltre, può essere in parte impiegato in attività d’investimento dalla quale ne possono derivare dei profitti. All’interno del sistema assicurativo islamico non vi è quindi una compravendita di garanzie, come nell’assicurazione convenzionale, poiché il proprietario del fondo e l’assicurato sono la medesima persona, da ciò ne consegue che: nel caso in cui emergono dei surplus questi devono essere distribuiti tra i partecipanti, mentre nel caso in cui emergono dei deficit gli assicurati sono tenuti a corrispondere 91 un’integrazione del premio. In questo secondo caso, tuttavia, oggi prevale la prassi per cui è l’operatore Takaful ad intervenire in caso di deficit erogando un prestito senza interessi (detto qard hasan) che sarà poi ripagato con i surplus che si genereranno in futuro. Da quanto è stato appena esposto si può osservare che la forma organizzativa del Takaful richiama nelle sue linee essenziali la muta assicurazione convenzionale, ma l’assicurazione islamica differisce anche da quest’ultima, evidenziando così la sua peculiarità. Le assicurazioni mutue convenzionali sono libere da maysir, in quanto il fine è quello della mutua cooperazione e non il perseguimento di un profitto speculativo, ma non sono libere dal ghārar in quanto l’elemento d’incertezza circa i benefici rimane presente. Per superare tale problema gli studiosi islamici, in particolar modo la scuola Malikita, hanno elaborato il concetto di tabarru (donazione). Il tabarru rappresenta un principio di responsabilità condivisa e garanzia congiunta ed è una transazione unilaterale finalizzata all’aiuto dei membri del gruppo. In particolare, nel contesto del Takaful, esso rappresenta il contratto mediante il quale ciascun partecipante si impegna a donare una percentuale predeterminata del proprio contributo al fondo Takaful per fornire assistenza ai partecipanti che hanno subito un danno. Secondo i malikiti il ghārar non sussiste nei contratti gratuiti e dunque donare secondo la forma del tabarru parte della propria contribuzione fa sì che il contratto di Takaful non sia caratterizzato da incertezza. Infine il contratto di Takaful, diversamente dal sistema assicurativo convenzionale, è conforme al divieto di investire in attività haram e al divieto di ribā. Infatti, di norma, le assicurazioni convenzionali investono i premi raccolti in strumenti a reddito fisso che pagano un tasso d’interesse. Il contratto assicurativo islamico, invece, non comporta elemento di ribā in quanto si basa sul principio di profit-loss-sharing e su 92 quello di agenzia e, inoltre, non contravviene al divieto di investire in attività haram in quanto i fondi vengono investiti in attività conformi alla Sharia.91 4.4 Gli scopi dell’assicurazione islamica. Come è stato già evidenziato nel §1.2, le fondamenta del sistema economico islamico sono state formulate al fine di garantire: eguaglianza e stabilità sociale, sviluppo economico e contenimento e prevenzione della povertà. L’obiettivo fondamentale dell’Islam consiste nello sviluppare una struttura sociale egualitaria, dove tutti i credenti possano contribuire attivamente allo sviluppo economico e sociale della società. Secondo il Prof. Dr. Ma'sum Billah l’assicurazione islamica può contribuire alla realizzazione di tali obiettivi92 affermando che il possesso di una polizza assicurativa contribuisce a: Aiutare coloro che si trovano in difficoltà mediante l’adozione del principio di mutua cooperazione. In questo modo l’assicurazione islamica soddisfa i principi di solidarietà, unità e cooperazione raccomandati dalla Sharia. Ridurre i tassi di povertà: è possibile, infatti, che a causa di un evento dannoso un individuo potrebbe trovarsi in condizioni di povertà. Il possesso di una polizza assicurativa, dunque, garantisce all’assicurato una sicurezza contro perdite o rischi imprevisti. Realizzare una società autosufficiente: la polizza assicurativa garantendo all’assicurato una protezione contro perdite o danni, 91 HAMAUI R.- MAURI M., op.cit, pp 124-125 BILLAH M., Development & Applications of Islamic Insurance (Takaful), in: http://www.panoramassicurativo.ania.it/get_file.php?id=14523 pp 39-40 92 93 fa si che nel caso in cui tali eventi sfavorevoli si verifichino esso non dovrà dipendere dalla comunità. Realizzare transazioni economiche eque e giuste: ciò è possibile in quanto i contratti assicurativi non contengono elementi di ribā, ghārar e maysir. 4.5 Il contratto di Takaful: i principi fondamentali. Il Takaful è un contratto consensuale, che ha come obiettivo quello di garantire l’individuo contro i danni e le perdite che può subire. Tale contratto si basa sui seguenti principi: Principio di buona fede: ogni parte contraente ha l’obbligo di divulgare, sia in sede di contrattazione che durante l’esecuzione del contratto, tutte le informazioni rilevanti inerenti al rischio oggetto di copertura alfine di non trarre in inganno la controparte. Principio indennitario: la compagnia assicurativa ha l’obbligo di corrispondere all'assicurato un risarcimento nel caso in cui si verifichi il rischio previsto dal contratto al fine di ristabilire la situazione patrimoniale di cui l’assicurato godeva prima del verificarsi dell’evento dannoso. Principio di surrogazione: l’operatore Takaful, dopo aver liquidato il sinistro, può rivalersi nei confronti del terzo responsabile del sinistro stesso. Principio di ta'awun (mutua cooperazione): gli assicurati devono cooperare tra loro per il conseguimento del bene comune. A tal fine ciascun assicurato corrisponde un contributo per poter sostenere quei membri del gruppo assicurativo che necessitano di assistenza. 94 Principio di Tabarru: rappresenta un principio di responsabilità condivisa e garanzia congiunta ed è una transazione unilaterale finalizzata all’aiuto dei membri del gruppo. Principi di mirath (eredità) e wasiyah (disposizioni di ultima volontà): sulla base di tali principi si prevede che il beneficiario, nominato dall’assicurato, non ha diritto all’acquisizione del risarcimento in caso di morte di quest’ultimo, ma è solo un fiduciario che svolge il ruolo di esecutore testamentario. Egli, dunque, una volta ricevuta la somma corrisposta dalla compagnia di Takaful ha il dovere di far confluire tali fondi nel patrimonio del defunto. Poi, con il patrimonio complessivo deve provvedere in primo luogo al pagamento di eventuali debiti del defunto e successivamente procedere alla distribuzione della restante parte agli eredi, nelle proporzioni stabilite dalla legge islamica. 93 4.6 La struttura dell’assicurazione islamica. I Takaful possono distinguersi in base alla struttura, alla tipologia di rischio oggetto di copertura e, infine, in base alla modalità organizzativa con la quale viene garantita la copertura assicurativa. Da un punto di vista strutturale una Takaful company può assumere due distinti modelli organizzativi: il modello no-profit (denominato waqf) o il modello commerciale (denominato ta’awuni). Nel primo caso non vi è alcuna forma d’investimento e l’attività viene svolta su base puramente mutualistica o cooperativa. In questa forma mutua i partecipanti danno vita ad un solo fondo (il fondo Takaful) di cui sono proprietari. Essendo i partecipanti sia assicurati che proprietari, all’interno di questo modello 93 BILLAH M., op cit,pp 95 non vi è alcun acquisto o vendita d’indennità; di conseguenza i premi di polizza, e gli eventuali indennizzi pagati, possono essere fatti rientrare a pieno titolo nello schema donativo del tabarru. Da un punto di vista amministrativo il fondo Takaful è gestito da un comitato interno, i cui membri vengono selezionati tra gli stessi partecipanti. Nel modello noprofit eventuali profitti di gestione non vengono distribuiti tra i partecipanti, ma vengono inglobati nel fondo assicurativo per compensare possibili annualità con saldi di gestione negativi. Infine in caso di deficit gli assicurati procedono al versamento di contributi integrativi.94 Sensibilmente diversa è la strutturazione della Takaful company nel modello commerciale. In questo secondo caso l’obiettivo dell’impresa di Takaful è quello di conseguire un profitto mediante l’attività d’investimento. Da un punto di vista operativo l’impresa opera per mezzo di un ente commerciale esterno costituito in società a responsabilità limitata con capitale azionario (operatore Takaful), il quale si occupa della gestione e dell’investimento del fondo Takaful. Quest’ultimo, a sua volta, è un fondo unico e mutuo nella Takaful danni (general), mentre è duplice nella Takaful vita (family). Nella family Takaful, dunque, il premio versato dal sottoscrittore si compone di due parti: il conto dei partecipanti (PA) e il conto speciale dei partecipanti (PSA). Il PA costituisce un insieme di conti personali di investimento, investiti in modo professionale e in strumenti Sharia compliant. Il secondo, invece, ha una funzione caritativa e viene impiegato per pagare gli indennizzi agli assicurati che hanno subito un sinistro. In caso di deficit del fondo e in assenza di riserve sufficienti, il gestore interviene per coprire i saldi negativi fornendo prestiti senza interesse (qard hasan), somme che saranno successivamente restituite all’operatore attraverso i saldi positivi di gestione realizzati in annualità 94 FREDDI A.- FREDDI A.- SCAFA C., Takaful: l'assicurazione islamica , Periodico: Assicurazioni 2008 - Vol75-3, p367 96 successive. 95 Il modello commerciale è quindi una via di mezzo tra l’assicurazione convenzionale e la mutua assicurazione. Infatti, come in una mutua assicurazione, i fondi di sottoscrizione appartengono agli assicurati mentre la presenza del gestore con proprio capitale e propri azionisti è tipica di un’assicurazione convenzionale. 4.7 Le coperture assicurative. Come nelle assicurazioni convenzionali, anche il Takaful si articola in un ramo danni (general Takaful) e in un ramo vita (family Takaful). Il primo si riferisce all’assicurazione contro i danni a persone e cose e include prodotti non dissimili da quelli offerti dall’assicurazione convenzionale. Il secondo ramo è una combinazione tra un piano di risparmio e una copertura da rischio di premorienza. Nonostante siano numerosi i gestori di Takaful autorizzati ad operare contemporaneamente sia nel ramo di vita che nel ramo danni, le due attività sono solitamente svolte in maniera disgiunta. Ciò premesso, vengono di seguito esaminati le caratteristiche salienti delle due tipologie di coperture assicurative offerte dall’assicurazione islamica. 4.7.1 Family Takaful. Un piano family Takaful è il risultato di una combinazione tra un investimento a lungo termine e uno schema di assistenza finanziaria mutua. Gli obiettivi di questo piano sono essenzialmente tre: 1) risparmiare regolarmente per un determinato lasso di tempo; 95 FREDDI A.- FREDDI A.- SCAFA C, op.cit, p 368 97 2) incassare profitti di un investimento in accordo con i principi islamici; 3) ottenere una copertura, in caso di morte prima della scadenza del contratto, da uno schema di esistenza mutua. Il contributo pagato da ciascun partecipante è diviso ed accreditato nei due fondi già citati, ovvero: il fondo PSA che svolge la funzione assicurativo-indennitaria; il fondo PA finalizzata solo al risparmio e all’investimento. Il contratto di family Takaful in genere si estingue al compimento del sessantesimo anno di età. Al raggiungimento di tale età anagrafica, il partecipante se rimasto in vita può scegliere se recedere dal contratto, in questo caso ha diritto alla restituzione del capitale versato nel fondo PA insieme alla parte dei rendimenti ottenuti nel corso degli anni, oppure continuare a investire nel fondo. In caso di premorienza, invece, gli eredi hanno diritto al capitale assicurato (prelevato dal fondo PSA) insieme a quanto ottenuto dall'investimento del fondo PA. 96 Diversamente da quanto accade nell’ambito assicurativo convenzionale, alcuni contratti assicurativi islamici prevedono che la causa che ha determinato il decesso non inficia i diritti dei congiunti del de cuius, da ciò ne consegue che: i beneficiari del contratto di Takaful hanno il diritto di richiedere il pagamento di quanto dovuto sia in caso di suicidio, sia nel caso in cui il decesso è derivato dal compimento di un crimine. La ragione sottostante a questa regola è di tipo religioso: il giudice supremo è Allah ed è il solo che può giudicare l'anima; per questa ragione la supposta illiceità della condotta non deve influire sul diritto dei parenti. Tuttavia, si 96 PORZIO C., op.cit, p 40 98 tratta di una ipotesi non frequentemente praticata; infatti, nella generalità dei casi, i contratti di adesione al fondo prevedono alcune condizioni particolari affinché l'erede possa ricevere le somme di cui ha diritto. Così, è richiesto che la morte del partecipante sia dovuta a ragioni diverse da suicidio o dall'esecuzione di una pena capitale; che la morte non sia avvenuta per mano degli eredi e, in caso che il colpevole sia uno di essi, egli solo sarà escluso dal pagamento senza pregiudizio per gli altri.97 I fondi family Takaful offrono le seguenti coperture: family Takaful ordinari: prodotti destinati alla copertura di bisogno di risparmio indennitario. Tali coperture possono essere stipulate sia su base individuale che collettiva e comprendono le seguenti tipologie contrattuali: - assicurazioni temporanee caso morte o invalidità: che offrono una copertura assicurativa per un periodo di tempo determinato e prevedono il pagamento di una somma di denaro in caso di morte o di invalidità totale o permanente dall'assicurato. È molto frequente la combinazione di tale copertura con dei piani di investimento finanziario con generiche finalità previdenziali e/o finalizzate al finanziamento delle spese di istruzione dei figli, di matrimonio o di viaggio alla Mecca; - assicurazioni morte o invalidità vita intera: offrono coperture assicurative per l'intera durata della vita dell'assicurato, il quale è tenuto al versamento di premi periodici e che prevedono il 97 PICCINELLI G.M., Banche islamiche in contesto non islamico…, pp 118-119 99 pagamento di una somma di denaro alla morte dell'assicurato o in caso di invalidità totale e permanente; - home finance Takaful: ossia assicurazione vita temporanea caso morte a protezione del credito, con la finalità di ridurre il rischio di credito, sostituendosi nel pagamento di una o più rate o del debito residuo nel momento in cui il creditore è soggetto ad un evento coperto dalla garanzia. 98 Il Takaful rawat: questa è una polizza che offre una copertura sanitaria nel caso in cui l'assicurato, o uno dei suoi familiari, venga colpito da una malattia prevista nella polizza. Il Takaful ma’asy plan (fondo pensione islamico): il suo scopo è quello di garantire l'erogazione di una somma agli assicurati a partire da una certa età e fino, al massimo, al compimento del centesimo anno di età dell'assicurato. 99 Prodotti investment linked: tali prodotti prevedono che il premio versato sia impiegato per l'acquisto di una copertura caso morte e di quote di un fondo di investimento gestito dalla compagnia assicurativa. Le prestazioni corrisposte dipendono dal valore delle quote alla scadenza della polizza al momento del risarcimento o, infine, alla morte dell'assicurato. 4.7.2 General Takaful. Lo schema general Takaful è finalizzato a fornire un aiuto finanziario su un breve periodo, in genere un anno. Il contributo che un partecipante versa nel fondo Takaful è interamente considerato come una donazione. 98 99 DELL’ATTI A.- MIGLIETTA F., op.cit, p 171 FREDDI A.- FREDDI A.- SCAFA C, op.cit,p374 100 Le principali coperture offerte dai fondi Takaful comprendono: Rischio trasporto (veicoli marini e veicoli aerei) Rischio incendio; Autoveicoli ; Rischi del costruttore e rischi tecnologici; Infortuni; Altri rischi (responsabilità civile professionale, responsabilità civile del datore di lavoro, viaggio, malattia, furto, trasferimento di denaro, ecc.)100 All'interno del ramo danni, in relazione all'arco temporale che intercorre tra il momento in cui si è verificato l'evento assicurato e il momento in cui vengono effettuati i risarcimenti, si distingue tra: rischi long-tailed e rischi short-tailed. Nel primo caso i risarcimenti posso essere pagati vari anni dopo che l'evento assicurato si è realizzato, nel secondo caso la quasi totalità dei risarcimenti vengono effettuati in un periodo di tempo relativamente breve101. 4.8 I modelli. In linea generale il ruolo dell’operatore di Takaful è quello di gestire le operazioni assicurative e di investire i premi versati dagli assicuratori (fondo Takaful), che restano di proprietà di quest’ultimi. L’operatore, infatti, non assume il rischio, che viene ripartito tra gli assicurati, e ciò costituisce una delle differenze sostanziali tra assicurazione islamica e assicurazione convenzionale. L’operatore, per l’attività svolta riceve un compenso, ma la natura dei flussi finanziari che lo riguardano variano in base alla forma organizzativa utilizzata. In quest'ambito per forma 100 101 DELL’ATTI A.- MIGLIETTA F.,, op.cit, p 172 FREDDI A.- FREDDI A.- SCAFA C, op.cit., p 377 101 organizzativa si intende il sistema delle responsabilità e delle forme di remunerazione riconosciute dagli assicurati al gestore Takaful. Esistono quattro modelli organizzativi che un'impresa di Takaful commerciale può adottare per operare, ovvero: 1. il modello mudarabah 2. il modello wakàla 3. il modello misto 4. il modello waqf. Nel modello organizzativo wakàla, il rapporto assicurato-gestore è regolato da un contratto di agenzia (contratto wakàla) sia per l’attività assicurativa vera e propria sia per l’attività di investimento. Secondo tale modello il gestore agisce come agente (wakil) dei partecipanti sia per gestire che per investire il fondo Takaful. All’interno del modello wakàla tutti i rischi sono sostenuti dal fondo ed ogni surplus operativo appartiene esclusivamente ai partecipanti. L’agente, a fronte del servizio svolto, riceve un pagamento complessivo denominato commissione wakàla la quale è stabilita in anticipo ed è generalmente una percentuale dei premi versati. Essendo la remunerazione dell’agente stabilita in anticipo, e dunque indipendente dalla performance dell’agente, in alcuni casi per massimizzare l’efficienza della gestione del fondo è possibile addebitare al fondo stesso una commissione di performance, caricato su ogni surplus, che va ad integrare la commissione di gestione. Nel modello organizzativo basato sul contratto di mudarabah il gestore del fondo agisce come mudàrib e gli assicurati (che versano le somme di denaro) come rabb-ul-mal. Secondo tale modello entrambi i soggetti partecipano ai guadagni risultanti dall’attività di investimento, mentre le perdite gravano solo sui partecipanti al fondo (in quanto rabb-ul-mal) salvo il caso in cui la perdita sia da attribuirsi a negligenza o dolo del 102 gestore. Tuttavia eventuali perdite possono essere coperte da prestiti privi d’interesse concessi dal gestore e che devono essere rimborsati dai successivi surplus del fondo. In alcuni schemi di mudarabah il gestore Takaful vanta anche un diritto su una parte dell’underwriting surplus. Alcuni studiosi islamici pongono delle obiezioni a tale soluzione, ritenendo che il surplus assicurativo non equivale ad un profitto e in quanto tale non dovrebbe essere distribuito all’operatore Takaful. Questo perché «in una assicurazione mutua il valore atteso del surplus assicurativo, valutato su un orizzonte temporale molto esteso, per la legge dei grandi numeri, se i rischi sono indipendenti e i premi equi sono stati calcolati correttamente, è uguale a zero (quindi i surplus e i deficit dovrebbero compensarsi nel tempo)».102 Questo modello, infine, potrebbe incentivare l’operatore assicurativo a puntare su sostanziali surplus solo per incrementare la propria remunerazione e non nell’interesse dei partecipanti al fondo, creando così un evidente conflitto con il concetto di assicurazione mutua103. La terza forma organizzativa è una commistione dei due precedenti schemi e per questa ragione prende il nome di “modello misto”. In questo modello l’underwriting activity è regolata dal contratto di wakàla, mentre l’investiment activity è regolata dal contratto di mudarabah; pertanto il gestore riceverà oltre ad un pagamento prefissato in qualità di wakil, anche una quota delle entrate ottenute sugli investimenti finanziati in quanto mudàrib. Da ultimo, nell’assicurazione islamica si distingue un ultimo modello detto waqf. Il termine waqf in riferimento a questo modello sindica il contratto di Takaful che sottolinea l'accordo o il consenso del partecipante che il contributo versato deve essere accreditato dall’operatore nel fondo 102 103 FREDDI A.- FREDDI A.- SCAFA C, op.cit., p 371 HAMAUI R.-MAURI M., op.cit, p128 103 Takaful in base al principio di waqf o di donazione. A tal fine, l’operatore Takaful procede all’apertura di un conto waqf attraverso il versamento di un contributo, e sarà oggetto d’investito. Il fondo waqf si adopera per raggiungere i seguenti obiettivi: a) Per estendere l'assistenza finanziaria ai suoi membri in caso di perdite. b) Per estendere i benefici ai suoi membri in conformità con il Deed waqf. Tutte le spese relative alla sottoscrizione e costi operativi di Takaful sono imputate al fondo. Come nel precedente modello, anche nel modello waqf l’operatore svolgerà sia la funzione di agente che di mudàrib. 4.9 Il re-Takaful. Accanto agli operatori Takaful, esistono anche società di riassicurazione islamica denominate re-Takaful che assicurano i rischi delle Takaful company. La riassicurazione consente alle assicurazioni di prevenire perdite straordinarie nel caso del c.d. worst case scenario. La riassicurazione serve per limitare le passività su rischi specifici e per accrescere la stabilità patrimoniale delle assicurazioni date le ampie fluttuazioni a cui può essere soggetto il mercato assicurativo. La società che gestisce il fondo di Takaful paga un premio, prelevato dal fondo, con il quale acquista una protezione riassicurativa che può coprire un singolo rischio oppure una classe di rischi. La società di re-Takaful, a sua volta, investe il fondo in attività conformi alla Sharia. Lo schema di re-Takaful può essere basato sia su un presupposto solidaristico (no-profit) che su uno schema commerciale. In questo 104 secondo caso, lo schema base è simile a quello relativo ai contratti di Takaful. I passaggi operativi rilevanti sono i seguenti: tutti gli operatori contribuiscono con il versamento di un premio alla costituzione del fondo. Il premio ha carattere di gratuità e viene prelevato direttamente dal fondo Takaful; per ogni rischio assicurato, tutte le società di Takaful sono soggette al pagamento di un premio uguale è confrontabile; la società che gestisce il fondo viene remunerata secondo lo schema PLS; l'operatore di re-Takaful si assume la responsabilità investire il fondo in strumenti conformi alla legge coranica; se si verifica un evento assicurato, l'operatore indennizza la società assicurata attingendo ai premi versati, alle riserve costituite e al profitto tenuto sull'investimento; nel caso in cui l'operatore di Takaful si trovasse in condizioni di insolvenza, la società di riassicurazione mette a disposizione un mutuo per coprire le richieste da parte degli assicurati dello schema di Takaful.104 104 PORZIO C., op.cit, pp 43-45 105 Bibliografia AHMED, H. (2004). Role of Zakah and Awqaf in poverty alleviation. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank. 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