formato pdf - Comune di Castelfranco Emilia

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ISTANZA RCR: caratteristiche tecnico - procedurali
[Richiesta Contributo alla Ricostruzione]
L’art. 4 dell’Ordinanza n. 29 definisce:
- dati richiesti nel modulo Richiesta Contributo alla Ricostruzione (RCR);
- obbligatorietà di trasmissione in digitale tramite piattaforma informatica.
L’art. 5 dell’Ordinanza n. 29 afferma che:
- l’istanza RCR costituisce comunicazione di inizio lavori per ricostruzione;
- il contributo spettante è verificato dal Comune sulla base degli elementi allegati all’istanza.
Modalità di presentazione
L’istanza va presentata tramite il Modello Unico Digitale per l’Edilizia MUDE, strumento istituito con la
Legge n. 80/2006.
Per la presentazione di istanze MUDE è obbligatorio il preventivo accreditamento con “Business Key” sul
sito web http://www.mude.piemonte.it/cms/muder.html .
La presentazione di un’istanza viene subordinata dal sistema alla preventiva verifica formale della stessa.
Sono elementi costitutivi dell’istanza MUDE:
▪ copertina
[adempie allo scopo normativo oggetto principale della istanza di “richiesta”, “segnalazione” o
“comunicazione” e contiene il riepilogo dei dati fondamentali per lo svolgimento della istruttoria]
▪ quadri
[adempiono allo scopo di raccolta delle informazioni, quali dati e dichiarazioni e sono suddivisi in:
A – Localizzazione;
B – Ruoli e Soggetti;
C – Dati Generali;
D – Trasformazione;
E1 – Dichiarazioni;
E2 – Asseverazioni.]
▪ allegati
[documenti associati alla istanza, obbligatoriamente in formato pdf e firmati digitalmente].
Il progettista firma per conto dell’avente titolo in virtù della procura speciale contenuta nell’istanza.
Elementi significativi dell’istanza MUDE
B – Ruoli e Soggetti:
▪ l’intestatario è obbligatorio e deve essere un unico soggetto, che rappresenta tutti per procura da
allegare;
▪ l’impresa è obbligatoria e deve essere unica.
C – Dati Generali:
▪ è obbligatorio indicare il codice richiesta della scheda AeDES e la classificazione AeDES risultante
dal sopralluogo.
D – Trasformazione:
▪ la scheda ‘UNITA’ IMMOBILIARE’ va ripetuta per ogni UI presente nel fabbricato oggetto
d’intervento.
E1 – Dichiarazioni:
▪ per fruire dei contributi è obbligatorio che il richiedente alleghi la delega della proprietà; se vi è
costituito un condominio, deve essere allegata copia del verbale dell’assemblea condominiale.
E2 – Asseverazioni:
▪ le opere eccedenti la riparazione e/o ripristino del danno sono subordinate a titolo abilitativo
edilizio; pertanto il progettista si impegna, entro il termine di 60 giorni dall’inizio dei lavori, a
presentare la documentazione non già allegata all’istanza per la richiesta del titolo abilitativo
edilizio, così come previsto ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.L. n. 74/2012;
▪ il progetto esecutivo delle strutture allegato all’istanza vale anche come deposito ai sensi della L.R.
n. 19/2008.
Z – Allegati:
▪ Sono sempre obbligatori:
- Procura speciale;
- Documenti di identità richiedenti;
- Planimetrie per controlli delle superficie;
- Perizia asseverata danni comprendente dati della Scheda AeDES;
- Computo metrico estimativo per la riparazione danni;
- Documentazione fotografica danni;
- Elaborati progettuali strutture - valenza di deposito ai fini sismici;
- Relazione vulnerabilità edificio.
La perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione - che nel caso di immobili aventi
destinazione d’uso produttiva deve essere giurata - deve attestare obbligatoriamente:
1. la descrizione del danno e degli interenti che sono necessari per rimuovere l’inagibilità certificati
nell’ordinanza comunale;
2. il nesso di casualità tra danni rilevati e l’evento sismico;
3. il computo metrico - estimativo dei lavori di riparazione e di rafforzamento locale e delle rifiniture
redatto sulla base del prezziario regionale + spese tecniche distinte per ciascuna prestazione
professionale;
4. documentazione fotografica del danno subito dall’edificio e delle relative pertinenze esterne;
5. progetto degli interventi strutturali, comprensivo dei particolari costruttivi.
▪ Possono essere necessari in funzione delle casistiche dichiarate nel modulo d’istanza:
- Nulla osta comproprietari UI (a presentare la istanza);
- Nulla osta comproprietari edificio (per parti comuni);
- Verbale assemblea condominiale;
- Piano di lavoro per amianto;
- Autorizzazione lavori amianto;
- Autorizzazione paesaggistica;
- Autorizzazione soprintendenza.
▪ Gli allegati devono essere prodotti obbligatoriamente in formato PDF firmato digitalmente; il
sistema ammette l’inserimento nel fascicolo digitale di un unico file per tipologia di allegato,
verificando contestualmente che siano presenti tutti e soli gli allegati obbligatori e quelli risultanti
necessari in relazione alle dichiarazioni asseverate dal professionista nella specifica istanza.
Beneficiari del finanziamento
Possono presentare domanda di contributo per edifici dichiarati temporaneamente inagibili o parzialmente
inagibili (schede AeDES con esito B e C):
a) i proprietari di almeno una unità abitativa nella quale risiedono anagraficamente o lo stesso
proprietario o l’usufruttuario o il titolari di diritti reali di garanzia o l’affittuario con contratto di
locazione registrato;
ovvero
a1) l’usufruttuario o il titolare di diritti reali di garanzia nel caso in cui eseguono direttamente i lavori di
riparazione;
b) i proprietari di una attività produttiva oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea (totale
o parziale) recuperabile con misure di pronto intervento, o di inagibilità parziale;
c)
l’amministratore del condominio o altro soggetto delegato dai proprietari nel caso di edifici costituiti
da unità immobiliari di proprietari diversi.
Intestatario dell’istanza
L’intestatario dell’istanza deve essere obbligatoriamente una persona fisica (ad es. privato cittadino,
amministratore del condominio, legale rappresentante della Ditta) e deve essere unico, non essendo
previsti cointestatari dell’istanza.
Il modello richiede che venga precisato se soggetto che presenta l’istanza sia legittimato “in proprio” o
come “persona giuridica”.
Per quegli immobili plurifamiliari per i quali non è obbligatoria ai sensi di legge la nomina di un
amministratore, i condomini devono delegare (in carta libera) alla presentazione un unico soggetto.
Nel caso in cui il soggetto intestatario possieda la firma digitale, può utilizzarla per firmare la procura
speciale di conferimento del mandato al progettista, che dovrà comunque essere digitalmente
controfirmata anche da parte del tecnico incaricato.
Opere ammesse a finanziamento
Sono ammesse i lavori relativi le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell’edificio
interessato e le pertinenze esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini di proprietà
dei titolari delle unità immobiliari danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità e non facenti parti di altro
edificio ammesso a finanziamento.
Contributo concedibile per unità immobiliari aventi destinazione diversa da abitazione principale o attività
produttiva
Se in un edificio ci sono unità immobiliari aventi destinazione diversa da quella di abitazione principale o
attività produttiva, il contributo è relativo solo alle riparazioni ed al rafforzamento locale delle sole
strutture comuni, alle opere di finitura relative alle pareti esterne, agli androni di ingresso ed alle scale
comuni.
Vincoli alla destinazione del contributo
Il contributo deve essere destinato per almeno il 70% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e
per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse.
Modalità di calcolo del Costo Ammissibile d’intervento
1) L'importo massimo del contributo regionale per un edificio non coperto da polizza assicurativa è pari
80% del costo ammissibile (CA) e cioè:
Contributo massimo = CA x 80%.
2) L'importo massimo del contributo regionale per un edificio coperto da polizza assicurativa per
risarcimento dei danni da eventi sismici è pari all’80% della differenza fra CA e risarcimento assicurativo
(RA) e cioè:
Contributo massimo = (CA – RA) x 80%.
dove:
CA = < tra il costo intervento (CI) e costo convenzionale (CC);
CI = computo metrico – estimativo redatto sulla base del prezziario regionale al lordo delle spese
tecniche e dell’IVA se non recuperabile;
CC = Euro/mq 370 + IVA x SC (superficie complessiva) fino a 120 mq;
Euro/mq 200 + IVA x SC (superficie com.) > 120 fino a 200 mq;
Euro/mq 100 + IVA x SC (superficie complessiva) > di 200 mq.
Il CC aumenta:
- del 20% nel caso di edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 e vincolati ai sensi
dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 o individuati ai sensi art. A-9 della LR 20/2000;
- del 10 % nel caso di edifici vincolati ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
▪ E’ pubblicata sul BUR n. 131 del 31 luglio 2012 la D.G.R. n. 1048 del 23 luglio che contiene l’Elenco
regionale dei prezzi delle opere pubbliche.
▪ La SC (superficie complessiva) = SU (superficie utile) +
SA (superficie accessoria delle pertinenze interne + la quota parte delle
superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza)
è da determinarsi ai sensi dell’allegato A della Delibera di A.L. n. 279/2010.
Determinazione del Costo Ammissibile (CA)
Costo Ammissibile (CA) =
costo degli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle
strutture delle unità immobiliari dichiarate inagibili e delle parti comuni
dell’edificio al lordo delle spese tecniche
+
costo delle opere di finitura connesse agli interventi strutturali.
Le spese tecniche devono essere considerate per un ammontare massimo del 10% dell’importo dei lavori
ammessi a contributo.
Modalità di istruttoria delle istanze
Eventuale documentazione integrativa può essere richiesta dal Comune per una sola volta, entro 20 giorni
dalla scadenza di presentazione della domanda, e deve essere trasmessa, pena la decadenza dell’istanza,
entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, utilizzando l’apposito modello.
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il Comune:
- verifica l’ammissibilità al finanziamento;
- calcola il contributo ammissibile, al netto dell’eventuale risarcimento assicurativo
- comunica al richiedente, all’Istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato l’importo del
contributo.
Modalità di erogazione del contributo
Il contributo è erogato dalla Banca indicata nella domanda, scelta tra quelle che hanno aderito al
protocollo, alla Imprese esecutrice dei lavori ed ai tecnici secondo le percentuali indicate nel computo
metrico come segue:
- 40% del contributo entro 10 giorni dalla presentazione alla banca dello stato di avanzamento dei lavori,
asseverato dal direttore lavori che attesti che i lavori sono stati eseguiti per almeno il 50% di lavori
ammessi;
- 60% a saldo entro 10 giorni dalla presentazione alla banca della documentazione prevista asseverata dal
direttore dei lavori. Tale documentazione deve essere trasmessa alla banca entro 60 giorni dalla data di
ultimazione lavori, pena la decadenza;
oppure
- a richiesta del beneficiario in una unica soluzione a fine lavori.
Comunicazione di inizio / fine lavori
La presentazione dell’istanza RCR, completa dei documenti allegati, costituisce comunicazione di inizio
lavori per la ricostruzione.
I lavori devono essere ultimati entro 8 mesi dalla data di presentazione dell’istanza RCR, pena la decadenza;
per giustificati motivi i Comuni possono autorizzare una proroga dei termini di fine lavori per un massimo di
4 mesi.
Il Comune nel caso in cui i lavori non vengano iniziati o ultimati entro i termini stabiliti procede alla revoca
del contributo concesso previa diffida al beneficiario ad adempievi entro un termine massimo di 60 giorni.
Interventi già iniziati
Gli interventi iniziati prima del 28/8/2012 possono essere rimborsati purché siano rispettate le condizioni,
le finalità previste dalla ordinanza relativamente a:
- lavori eseguiti;
- contenuto della domanda;
- contenuto della perizia asseverata dal progettista;
ed inoltre
- siano stati conservati i documenti tecnico - contabili e le ricevute originali delle spese.
Il Comuni verificano l’ammissibilità, determinano il contributo spettante.
La banca eroga il contributo a lavori ultimati in una unica soluzione.
Nel caso in cui i lavori non sono ultimati la banca eroga con le stesse modalità previste nella ordinanza.
Obblighi a carico dei beneficiari
I beneficiari decadono dal contributo dei contributi nei seguenti casi:
- modificano la destinazione d’uso prima che siano decorsi 2 anni dalla data di ultimazione lavori;
- vendano l’immobile a soggetti diversi da parenti o affini entro il quarto grado o all’affittuario prima della
data di fine lavori ovvero prima di due anni dalla data di fine lavori nel caso di alloggio locato;
- non sospendano i contratti di locazione, nel caso di alloggio dato in locazione, durante l’esecuzione dei
lavori. Tali contratti devono riprendere efficacia dopo ultimazione dei lavori alle stesse condizioni, che
devono rimanere inalterate per i 2 anni successivi.
Esclusione dal contributo
Sono esclusi dal contributo gli immobili interessati da interventi abusivi senza che sia intervenuta sanatoria.
Revoca e decadenza dal contributo
Il beneficiario del contributo sarà dichiarato decaduto dal finanziamento o lo stesso gli verrà revocato nei
seguenti casi:
DECADENZA
1. non trasmetta al Comune entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, la eventuale documentazione
integrativa relativa alla domanda di contributo presentata;
2. modifichi la destinazione d’uso prima che siano decorsi 2 anni dalla data di ultimazione lavori;
3. venda l’immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado o dall’affittuario , prima della
data di ultimazione dei lavori o prima di due anni dalla data di ultimazione lavori nel caso di alloggio
affittato;
4. non termini i lavori entro 8 mesi dalla data di presentazione dell’istanza;
5. non trasmetta la documentazione prevista per ottenere il saldo del contributo entro 60 giorni dalla data
di ultimazione lavori.
REVOCA
a) non inizi o termini i lavori entro i termini stabiliti ovvero entro il entro il termine massimo di 60 giorni
stabilito dal Comune a seguito di diffida a adempiervi.
La decadenza e la revoca comporta la restituzione delle somme percepite e nel caso 3), 4), a) anche
dell’importo degli interessi legali.