Diapositiva 1 - ODCEC di Vigevano
Transcript
Diapositiva 1 - ODCEC di Vigevano
La procedura di voluntary disclosure Vigevano, 9 aprile 2015 La procedura di voluntary disclosure 1. La voluntary disclosure a) Contenuti normativi b) Il costo della regolarizzazione c) Tabelle di riferimento 2. La procedura di voluntary disclosure ed il ruolo degli intermediari 3. Strumenti di pianificazione patrimoniale a) La polizza assicurativa b) Il trust 4. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E/2015 2 1. La voluntary disclosure a) Contenuti normativi 3 La voluntary disclosure I requisiti soggettivi ed oggettivi • Il Legislatore ha disciplinato la voluntary disclosure introducendo nel corpo del D.L. 167/1990 (titolato “Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori”) gli articoli da 5-quater a 5septies. • La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (G.U. n. 292 del 17/12/2014) consente ai: soggetti tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti equiparati); soggetti diversi dai precedenti che intendono sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta. che abbiano commesso violazioni sino al 30 settembre 2014; di avvalersi della “procedura di collaborazione volontaria” che si compone delle seguenti fasi: 1. presentazione dell’istanza e della totalità della documentazione a supporto; 2. valutazione da parte dell’Agenzia delle entrate; 3. formulazione di un invito ad aderire ovvero avvio di un accertamento con adesione; 4. versamento (senza possibilità di compensazione) in unica soluzione oppure in tre rate mensili delle somme dovute. 4 La voluntary disclosure Principali novità introdotte rispetto al testo previgente • Il reato di autoriciclaggio che punisce l’autore o il concorrente di un delitto non colposo quando sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie i proventi del delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Il nuovo reato di autoriciclaggio riguarderà le condotte successive all’entrata in vigore della legge ma è prevista la non punibilità di colui che aderirà alla procedura di collaborazione volontaria. • Possibilità di accesso alla procedura a tutti i contribuenti (dunque anche le società di capitali) per sanare le violazioni degli obblighi dichiarativi (Voluntary Interna ). • Regime forfettario per il calcolo delle imposte limitatamente agli asset di minori dimensioni. Qualora la media degli ammontari delle attività finanziarie detenute all’estero risultanti al termine di ciascun periodo di imposta non sia superiore ai 2 milioni di euro, il dichiarante potrà chiedere la determinazione forfettaria, anziché analitica, dei rendimenti in misura pari al 5% della consistenza a fine anno alla quale verrà applicata un’aliquota del 27%. Scudo penale ampio 5 La voluntary disclosure Azionabilità della procedura • Il contribuente non può avvalersi della procedura qualora: abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività estere; la formale conoscenza delle circostanze di cui al punto precedente sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. • Per poter accedere alla procedura di voluntary disclosure il contribuente deve presentare specifica istanza all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 30 settembre 2015. • La richiesta di accesso alla voluntary disclosure non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. 6 1. La voluntary disclosure b) Il costo della regolarizzazione 7 La voluntary disclosure Le componenti del costo fiscale • DIVENTA RILEVANTE L’ANALISI DEL PERIODO DI GENESI DEL PATRIMONIO OGGETTO DI VD, LA TITOLARITÀ E LE MODALITÀ DI GENESI DELLO STESSO (REDDITI NON DICHIARATI, SUCCESSIONI, IMPOSTE E SANZIONI SULLA GENESI DEL PATRIMONIO DONAZIONI, ETC.); • ASSUME PRECIPUA IMPORTANZA L’ANALISI DEGLI EVENTUALI APPORTI AL CAPITALE EFFETTUATI NEI PERIODI ACCERTABILI (PATRIMONIO/REDDITO); • ALTRETTANTO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO, ANCHE AI FINI PENALI, PER QUANTO CONCERNE I PATRIMONI DETENUTI IN • È SANZIONI SUL MONITORAGGIO FISCALE PAESI BLACK LIST. RILEVANTE L’ANALISI DEL PERIODO DI GENESI DEL PATRIMONIO OGGETTO DI TITOLARITÀ DELLO STESSO SOGGETTI INTERPOSTI); • ANALISI DELLA NORMATIVA • DIVENTA DI ESTENSIONE E LA PROCURATORI, TRUST OPACHI E TRASPARENTI, O MENO DEL RADDOPPIO DEI TERMINI DI PAESI BLACK LIST. RILEVANTE L’ANALISI DEL PERIODO DI GENESI DEL PATRIMONIO OGGETTO DI MODALITÀ DI INVESTIMENTO DEL PATRIMONIO FINANZIARIO (ES. VD, LE FONDI DI INVESTIMENTO, POLIZZE) IN RELAZIONE ALLE DIVERSE IPOTESI DI TASSAZIONE E LA DIMENSIONE DEL PATRIMONIO STESSO; • LA PREVISIONE DI UN RENDIMENTO FORFETTARIO AL DELLO STESSO AL 27% 5% E DELLA TASSAZIONE FORFETTARIA DETERMINA L’INSORGERE DI UN TRADE OFF RISPETTO ALLA TASSAZIONE ANALITICA DI UN REDDITO CHE POTREBBE ESSERE INFERIORE E TASSATO CON LE ALIQUOTE SPECIFICHE DI TASSAZIONE 8 (COINTESTATARI, VD ACCERTAMENTO ANCHE AI FINI DEL MONITORAGGIO PER QUANTO CONCERNE I PATRIMONI DETENUTI IN IMPOSTE E SANZIONI SUI REDDITI PRODOTTI NEL PERIODO RILEVANTE L’ANALISI DELLA NORMATIVA DI ESTENSIONE O MENO DEL RADDOPPIO (12,50%, 20%, 26%, ALIQUOTA MARGINALE). La voluntary disclosure Le componenti di costo: approfondimenti • Raddoppio dei termini: Esiste incertezza in relazione al fatto che il mancato raddoppio dei termini (definito ordinariamente dall’art. 12, comma 2-bis, del DL n° 78/20109) riconosciuto ai fini dell’analisi dei periodi per i quali non sono scaduti i termini di accertamento ai fini dell’applicazione delle imposte/sanzioni sulla genesi del patrimonio, si possa estendere anche alla definizione dei periodi di imposta in relazione ai quali sono dovute le sanzioni del monitoraggio Fiscale (es. Monte Carlo). • Tassazione forfettaria: Trattasi in ogni caso di una facoltà riconosciuta ai soggetti con patrimoni medi, determinati dall’analisi dei valori esistenti al termine di ogni periodo di imposta, inferiore ai 2 Mio €. Al riguardo dovrebbe essere specificato, ai fini del calcolo, il trattamento di eventuali apporti o prelievi, della componente reddituale e della tassazione relativa. • Imposte estere e modalità di determinazione analitica delle imposte italiane Per quanto riguarda la definizione delle imposte dovute e determinate in maniera analitica dovrà essere chiarita la possibile detrazione di eventuali imposte pagate all’estero e/o di eventuali minusvalenze generatesi nell’ambito della determinazione analitica dei redditi diversi. Ciò al fine di garantire il rispetto dei principi di capacità contributiva e del divieto di doppia imposizione. 9 1. La voluntary disclosure c) Tabelle di riferimento 10 La voluntary disclosure Gli effetti premiali – profilo penale VIOLAZIONE REGIME ORDINARIO VOLUNTARY DISCLOSURE Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/2000) Reclusione da 1 a 3 anni Non punibilità Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/2000) Dichiarazione Fraudolenta (art. 2 e 3 D.Lgs 74/2000) Omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs 74/2000) Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.Lgs 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000) Reclusione da 1 a 3 anni Non punibilità Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni Non punibilità Reclusione da 6 mesi a 2 anni Non punibilità Reclusione da 6 mesi a 2 anni Non punibilità Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni Reclusione da 6 mesi a 5 anni Reclusione 6 mesi a 5 anni Reclusione da 6 mesi a 4 anni Reclusione da 6 mesi a 4 anni Reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493 (modificati limiti Riciclaggio (art. 648 bis Codice Penale) della multa, dal testo in esame, a euro 5.000 – 25.000) Reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza euro 1.032 a euro 15.493 illecita (art. 648 ter Codice Penale) (modificati limiti della multa, dal testo in esame, a euro 5.000 – 25.000) Reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 Codice Penale) euro 5.000 a euro 25.000 NB: Gli effetti premiali vengono estesi ai concorrenti nel reato (es.: consulenti). 11 Non punibilità Non punibilità Non punibilità I costi della regolarizzazione Gli addendi da considerare APPORTI IRPEF + ADDIZIONALI IVA FRUTTI Imposta dovuta sui redditi generati nel corso dei singoli anni fiscalmente accertabili. Non possono essere adottati regimi sostitutivi di tassazione ex artt. 6 o 7 ex D.Lgs. 461/1997 (regimi del risparmio amministrato/gestito) APPORTI Imposta corrispondente al patrimonio estero generato nell’anno di riferimento riconducibile ad attività professionali non fatturate. È possibile per il contribuente fornire la prova contraria. IVAFE Imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da calcolarsi per i soli anni 2012 e 2013 IVIE Imposta dovuta sul valore degli immobili siti all’estero da calcolarsi per i soli anni 2012 e 2013 IMPOSTE PATRIMONIALI SANZIONI Imposta corrispondente al patrimonio estero generato nell’anno di riferimento. È possibile per il contribuente fornire la prova contraria. Nell’ipotesi si tratti di asset ereditati, sarà dovuta l’imposta di successione MONITORAGGIO FISCALE INFEDELE OMESSA DICHIARAZIONE Omessa/infedele compilazione del quadro RW Omessa/infedele dichiarazione dei redditi da assoggettare ad IRPEF Omessa/infedele dichiarazione dei valori da assoggettare ad imposta patrimoniale INTERESSI su IRPEF, IVAFE ed IVIE 12 Tassi applicati: dal 01/07/2003 al 30/09/2009: dal 01/10/2009 2,75% annuo 4,00% annuo La voluntary disclosure Gli effetti premiali – profilo amministrativo VIOLAZIONE TIPOLOGIA Mancata compilazione RW Infedele IRPEF, IRES Omessa Infedele Omessa Infedele Omessa) IVA IRAP Infedele Omessa 13 IMPOSTA SUCCESSIONI SANZIONE MINIMA EDITTALE ABBATTIMENTO SANZIONI VD SANZIONE “ADESIONE” Paesi Black list 6% 25% dal 0,75% al 1,50% Paesi White list 3% Paesi Black list 200% 50% 25% Paesi White list 133% 25% Italia 100% Paesi Black list 240% Paesi White list 160% Italia 120% 100% 120% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 0,50% dal 25% al 50% dal 16,625% al 33,25% dal 12,50% al 25% dal 30% al 60% dal 20% al 40% dal 15% al 30% dal 20% al 40% dal 15% al 30% 100% 25% dal 12,50% al 25% 120% 25% dal 15% al 30% 100% - dal 16,66% al 33,33% 200% - dal 33,33% al 66,66% I periodi da comprendere Gli anni da considerare aperti ai fini dell’accertamento Termini ordinari • 14 Infedele dichiarazione 2013 2012 2011 2010 Omessa dichiarazione 2013 2012 2011 2010 2009 Termini raddoppiati Infedele dichiarazione 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Omessa dichiarazione 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 I termini di accertamento ordinari vengono raddoppiati per l’accertamento: basato sulla presunzione di redditi sottratti a tassazione per importi corrispondenti agli assets detenuti in territori black list; dei redditi delle attività detenute in paesi black list; in caso di superamento delle soglie di punibilità penale. Quali sono gli stati “white list”? Gli elenchi forniti dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 38/E del 23/12/2013) Stati e territori inclusi nella white list (DM 04/09/1996) Albania Algeria Argentina Australia Austria Bangladesh Belgio Bielorussia Brasile Bulgaria Canada Cina Cipro Corea del Sud Costa d’Avorio Croazia Danimarca Ecuador Egitto Emirati Arabi Uniti Estonia Fed. Russa Filippine Finlandia Francia Germania Giappone Grecia India Indonesia Irlanda Islanda Israele Yugoslavia Kazakistan Kuwait Lettonia Lituania Lussemburgo Macedonia Malta Marocco Mauritius Messico Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Pakistan Polonia Portogallo Regno Unito Rep. Ceca Rep.Slovacca Romania San Marino Singapore Slovenia Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sud Africa Svezia Tanzania Thailandia Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Ucraina Ungheria Venezuela Vietnam Zambia Altri Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazione in base alle disposizioni di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni attualmente vigenti con l’Italia Arabia Saudita Armenia Azerbaijan Etiopia Georgia Ghana 15 Giordania Hong Kong (firmato protocollo) Moldova Mozambico Oman Quatar Senegal Siria Uganda Uzbekistan Gli early adopters Gli Stati che avvieranno lo scambio di informazioni su base automatizzata A partire dal 2017 – dati 2015 e precedenti Anguilla Argentina Belgio Bermuda Bulgaria British Virgin Isalnds Colombia Croazia Cipro Repubblica ceca Danimarca Estonia Isole Faroe Isole Cayman Finlandia Francia Germania Grecia Ungheria Isola di Man Gibiliterra Guernsey Jersey Islanda India Irlanda Italia Lettonia Lituania Malta Monserrat A partire dal 2018 Andorra Svizzera Monaco San Marino Leichtenstein NB: gli Stati Uniti hanno imposto il FATCA a partire dal 1 luglio 2014 16 Messico Olanda Norvegia Polonia Portogallo Romania Seychelles Regno Unito Rep. Slovacca Slovenia Sud Africa Spagna Svezia Stati “non black list” solo ai fini della procedura di VD Gli Stati firmatari degli accordi di scambio di informazione con l’Italia A partire dalla ratifica dell’Accordo stipulato con l’Italia Svizzera Liechtenstein Monaco Stati che hanno firmato con l’Italia una Tiea (Tax Information Exchange Agreement)* Bermuda Cayman Gibilterra Isole Cook Guernsey Isola di Man Jersey * NB: Occorrerà attendere la circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca l’assimilazione o meno di questi accordi ai bilaterali sottoscritti con la Svizzera e Liechtenstein 17 2. La procedura di voluntary disclosure ed il ruolo degli intermediari 18 Alternative a disposizione del contribuente Il comma 4 dell’art. 5 – quinquies del D.L. n. 167/1990 • Le sanzioni in tema di monitoraggio fiscale sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le ATTIVITÀ VENGONO TRASFERITE IN ITALIA o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) 19 se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria (c.d. waiver). Alternative a disposizione del contribuente I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E/2015 • Sono considerate “detenute all’estero” anche le attività finanziarie italiane detenute in Italia per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti. • Ai fini della verifica delle condizioni per fruire della riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, ai sensi dell’articolo 5-quinquies, comma 4, si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in ALTERNATIVA al RIMPATRIO FISICO, sia intervenuto o interverrà, ENTRO TERMINI CHE CONSENTANO DI TENER CONTO DI DETTI EFFETTI SULLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI NEI CORRISPONDENTI ATTI DELL’UFFICIO, l’AFFIDAMENTO delle attività finanziarie e patrimoniali IN GESTIONE O IN AMMINISTRAZIONE agli INTERMEDIARI RESIDENTI, SEMPRE CHE I FLUSSI FINANZIARI E I REDDITI DERIVANTI DA TALI ATTIVITÀ VENGANO ASSOGGETTATI A RITENUTA O IMPOSTA SOSTITUTIVA DAGLI INTERMEDIARI STESSI. In tal caso il trasferimento si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. • Di detto trasferimento il CONTRIBUENTE avrà cura di INFORMARE allo stesso modo TEMPESTIVAMENTE L’UFFICIO. 20 Alternative a disposizione del contribuente I chiarimenti forniti da Assofiduciaria con la comunicazione VOL.DISC.AUTORIC_COM_2014_045 • • • • 21 Il RIMPATRIO FISICO si perfeziona mediante il TRASFERIMENTO DEI BENI NEL TERRITORIO dello Stato attraverso un TRASFERIMENTO BANCARIO (da conto/dossier estero a conto/dossier italiano), per le attività depositate; ovvero mediante TRASFERIMENTO “AL SEGUITO” dei beni e la consegna all’intermediario dei beni e della relativa dichiarazione doganale. Con il RIMPATRIO cosiddetto GIURIDICO l’intermediario italiano – fiduciaria – assume formalmente in DEPOSITO, CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE O GESTIONE LE ATTIVITÀ DEPOSITATE O ESISTENTI ALL’ESTERO anche SENZA IL MATERIALE AFFLUSSO delle attività finanziarie e patrimoniali nel territorio dello Stato. Il contribuente diviene così titolare di un rapporto di deposito con l’intermediario residente il quale diviene intestatario del deposito estero. Come già in occasione delle operazioni di “scudo fiscale”, anche in questa occasione l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per effettuare il rimpatrio giuridico è necessario conferire all’intermediario un INCARICO CHE IMPLICHI GIÀ IN SÉ, IN FORZA DI UN MANDATO PROFESSIONALE, L’OBBLIGO DI EFFETTUARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI FORMALI E SOSTANZIALI CHE COMPETONO AL DOMINUS INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO DI EFFETTIVO DEPOSITO DELLE ATTIVITÀ. Questa è pertanto la ragione per cui le SOCIETÀ FIDUCIARIE, unico istituto che per legge è autorizzato ad amministrare beni per conto di terzi, è il SOGGETTO DEPUTATO AD EFFETTUARE IL RIMPATRIO GIURIDICO di tutti quei BENI CHE NON POTREBBERO ALTRIMENTI ESSERE RIMPATRIATI PER LA LORO STESSA NATURA. Il ruolo dell’intermediario Alternative a disposizione del contribuente • Il contribuente ha tre possibilità: 1) Rimpatrio fisico Le attività finanziarie vengono immesse nel normale circuito nazionale. Gli intermediari interverranno nella gestione della fiscalità. Perdita riservatezza. 2) Rimpatrio giuridico Gli asset vengono mantenuti all’estero, immettendole in un mandato conferito ad una fiduciaria residente (è, peraltro, l’unica soluzione praticabile per asset di natura immobiliare). 3) Mantenimento degli asset all’estero autorizzando la risposta dell’intermediario Determinazione analitica dei redditi generati dagli asset esteri e liquidazione delle imposte sui redditi (IRPEF ed imposte sostitutive se applicabili) e patrimoniali (IVAFE). Compilazione dei quadri RW, RM e RT del modello UNICO per ogni anno. 22 Il ruolo dell’intermediario Sviluppo temporale ed intervento dell’intermediario Ultimo periodo ricompreso nella VD 31/12/2013 • 23 Termine del primo periodo non ricompreso nella VD 31/12/2014 Presentazione dell’istanza di adesione Intervento dell’intermediario finanziario Presentazione della relazione accompagnatoria Chiusura della finestra di VD XX/XX/2015 XX/XX/2015 XX/XX/2015 30/09/2015 Sviluppo temporale del processo: il 31 dicembre 2013 rappresenta il termine finale di indicazione delle consistenze delle attività estere, o degli imponibili nazionali o esteri, oggetto di voluntary disclosure ; entro il 30 settembre 2015 deve essere inviata telematicamente l’Istanza di Adesione alla Procedura nella quale viene palesata all’Amministrazione la posizione estera, ed eventualmente interna, del contribuente. Entro i successivi 30 giorni (e, comunque, non oltre il 30 settembre 2015) il contribuente deve inviare mediante il professionista incaricato una relazione accompagnatoria di quanto indicato nell’istanza; l’intervento dell’intermediario, apertura dei mandati fiduciari o dei rapporti diretti presso una Banca o altro intermediario, potrà essere effettuata a seguito dell’invio dell’ Istanza di Adesione Coordinamento temporale Adempimenti dichiarativi “in itinere” • Indipendentemente dalla scelta operata (rimpatrio fisico, mantenimento degli asset all’estero, rimpatrio giuridico), il contribuente sarà comunque tenuto alla compilazione dei quadri RW, RM e RT del modello UNICO per i periodi: a) 1/1/2014 – 31/12/2014 (UNICO 2015) e b) 1/1/2015 – data di perfezionamento della procedura di adesione alla voluntary disclosure. (o data di possibile intervento dell’intermediario finanziario – siamo in attesa di chiarimenti). • Esiste uno sfasamento temporale fra la finestra concessa per l’adesione alla voluntary (1 gennaio – 30 settembre 2015) ed il periodo “coperto” dalla procedura stessa (fino al 31 dicembre 2013) che non consente di considerare dal 1 gennaio 2014 le attività finanziarie come amministrate da un intermediario residente. • A livello di Associazioni di Categoria è stato richiesto di ripristinare l’esimente per la compilazione del Quadro RW da parte dei soggetti che hanno aderito alla voluntary disclosure, come previsto nello Scudo Fiscale, ed eventualmente la possibilità di pagare, tramite l’intermediario residente depositario degli asset, le imposte sui redditi 2014 e 2015. 24 Esimenti oggettive agli obblighi di monitoraggio Contenuto normativo • 25 Nella versione da ultimo modificata dalla Legge n. 186/2014, il comma 3 dell’articolo 4 del D.L. 167/1990 prevede che “gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.” Esimenti oggettive agli obblighi di monitoraggio Chiarimenti di prassi • 26 (1/2) Con la circolare 19/E del 27 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “l’esonero è previsto: 1. per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti; 2. per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali ; 3. per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari residenti. In tutti e tre i casi l’esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973 o in altre disposizioni. Ad esempio, nel caso di polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, l’esonero dalla compilazione del quadro RW spetta non soltanto nel caso di applicazione opzionale dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte della compagnia estera, ma anche qualora il contribuente abbia incaricato l’intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all’applicazione della predetta imposta sostitutiva. Ai fini dell’esonero, non è infatti sufficiente il mero intervento di un intermediario residente, essendo stabilito che è necessaria l’applicazione delle imposte da parte dello stesso. Esimenti oggettive agli obblighi di monitoraggio Chiarimenti di prassi (2/2) Per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d’imposta non hanno prodotto reddito, l’esonero compete sempreché affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito) che ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. In mancanza di tale affidamento, il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d’imposta o che sono infruttifere. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alle partecipazioni qualificate di diritto estero che possono usufruire dell’esonero da monitoraggio, nonostante sia stata abrogata la richiamata ritenuta a titolo d’acconto, a condizione che le partecipazioni siano detenute nell’ambito di un rapporto di amministrazione o gestione con l’intermediario residente in virtù del quale quest’ultimo applica la ritenuta a titolo d’acconto sui relativi dividendi ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973. Inoltre, in assenza di un’imposizione sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni qualificate, l’intermediario residente deve in ogni caso effettuare la segnalazione dell’operazione nell’ambito del 770, quadro SO. In mancanza di tale rapporto con l’intermediario – che non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede l’instaurazione di un rapporto duraturo – il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW. Rimane fermo che il contribuente sarà oggetto di segnalazione all’Amministrazione finanziaria all’atto della chiusura dei predetti rapporti e, comunque, nel caso di fuoriuscita delle attività dal circuito degli intermediari residenti. 27 3. Strumenti di pianificazione patrimoniale a) La polizza assicurativa 28 La polizza assicurativa Caratteristiche • L’assicurazione sulla vita è un contratto tra un soggetto contraente e un’impresa di assicurazione, che si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi dell’evento assicurato (morte, sopravvivenza). Il contraente può designare uno o più beneficiari della prestazione in caso di decesso dell’assicurato. La designazione può essere in qualsiasi momento revocata o modificata dal contraente in vita. • Il contraente è la persona che perfeziona il contratto con l’assicuratore, definisce il contenuto della polizza (durata, gestione dell’attivo, clausola beneficiaria), paga il/i premio/i, agisce sul contratto. • L’assicurato è la persona fisica sulla quale è basato il rischio/evento. • I beneficiari: a. in caso di vita sono coloro che riceveranno le prestazioni in caso di vita dell’assicurato alla scadenza del contratto (presenti solo in caso di un contratto “a durata determinata”). b. in caso di decesso sono coloro che riceveranno le prestazioni in caso di decesso dell’assicurato prima della scadenza del contratto. 29 La polizza assicurativa Aspetti normativi • • • 30 Protezione del patrimonio: impignorabilità e insequestrabilità I capitali non possono essere sottoposti ad azione esecutiva o cautelare (se i conferimenti sono eseguiti da oltre un anno rispetto all’apertura di un eventuale fallimento). Inoltre la polizza può costituire garanzia per operazioni di finanziamento (sulla base di una richiesta esplicita del contraente). Dall’art. 1923 del Codice Civile si evince che: - l’impignorabilità e l’insequestrabilità si consolidano dal primo minuto della polizza per quanto riguarda i frutti del capitale conferito in polizza; - per quanto riguarda il capitale valgono i termini della revocatoria ordinaria e fallimentare e le condizioni di cui sopra si consolidano al momento in cui risultano trascorsi i periodi definiti dalle norme. Riservatezza Ulteriore protezione nel caso in cui si utilizzi una società fiduciaria come contraente. In caso di sottoscrizione di polizza estera l’utilizzo di una società fiduciaria come contraente ed il deposito della polizza in deposito amministrato presso una banca esonerano il contribuente dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale. Flessibilità: - nel riscatto della polizza; - nella modifica dei beneficiari in qualunque momento. Vengono fatti salvi in ogni caso i diritti dei legittimari; - nella scelta degli strumenti utilizzabili. La polizza assicurativa Aspetti fiscali • • • Le imposte relative all’incremento di valore della Polizza (capital gain) e le imposte di bollo si pagano al momento di riscatto della polizza o in caso di decesso dell’assicurato. In caso di decesso dell’assicurato, i capitali incassati dai beneficiari sono esenti da imposta di successione (art. 12 D.Lgs. n. 346/90: le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forze di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto non concorrono a formare l’attivo ereditario). Il fenomeno del differimento della tassazione crea un vantaggio finanziario di capitalizzazione composta: 500 400 300 Gestione Gestione in Polizza 200 100 0 31 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 Anni 3. Strumenti di pianificazione patrimoniale b) Il trust 32 Il trust Lineamenti generali • Il trust è un rapporto in virtù del quale un soggetto (disponente) trasferisce la proprietà di determinati beni ad un terzo (trustee) affinché quest’ultimo li amministri e gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo, talora sotto la supervisione di un guardiano. • Funzione dell’istituto: attraverso il trust sono perseguibili svariate finalità che spaziano dalla tutela di patrimoni al passaggio generazionale di beni e aziende familiari fino ad arrivare all’assistenza di soggetti deboli. • Chi può istituire il trust: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica. • Oggetto del trust: tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un soggetto (ad es. titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni di aziende di famiglia, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni di investimento, azioni quotate in Italia o all’Estero, immobili). • In Italia il trust trova legittimazione giuridica a seguito dell’adesione del nostro Paese alla Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1° gennaio 1992. 33 Il trust I vantaggi • Segregazione patrimoniale: il patrimonio del trust risulta separato rispetto a quello personale del disponente, del trustee e dei beneficiari. La conseguenza più importante di un simile stato di fatto è che qualunque vicenda personale e patrimoniale possa colpire queste figure non travolge mai i beni segregati in trust. • Unitarietà e continuità di gestione di un patrimonio: il trustee, essendo l’unico proprietario del fondo in trust, può assicurare una gestione unitaria e continua nel tempo dello stesso, in conformità agli scopi e nel rispetto dei limiti individuati dal disponente nell’atto istitutivo di trust. • Ultrattività: attraverso il trust il disponente può perseguire determinate finalità il cui orizzonte temporale di realizzazione è svincolato dalla sua esistenza in vita, attribuendo così certezza all’attuazione degli scopi che potrebbe, invece, essere frustrata dalla sua morte e che, quindi, non sono raggiungibili attraverso gli istituti giuridici tradizionali. • Garanzia di riservatezza: poiché il trust determina l’insorgenza di una nuova situazione proprietaria in capo ad un soggetto (il trustee) diverso dal disponente, si può ricorrere al suo utilizzo qualora si vogliano compiere determinate operazioni in piena riservatezza. 34 Il trust La residenza fiscale del trust • • • • 35 La residenza è particolarmente rilevante per il trust in quanto nel caso di trust residente tutti i suoi redditi, ovunque prodotti, sono imponibili in Italia, mentre per il trust non residente l’imponibilità in Italia trova ingresso solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Per determinare la residenza, a fini fiscali, del trust si applicano, in primo luogo, i criteri generali del TUIR, secondo cui si considerano residenti i contribuenti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno la sede legale o dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività svolta nel territorio dello Stato. Date le caratteristiche del trust, di norma i criteri di collegamento con il territorio dello Stato sono la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale dell’attività. La sede dell’amministrazione caratterizza i trust che si avvalgono di apposite strutture organizzative. In mancanza, tale sede potrà coincidere con il domicilio fiscale del trustee. L’oggetto principale è strettamente connesso con la tipologia del trust per cui se l’oggetto del trust sono beni immobili situati in Italia la residenza sarà, ovviamente, in Italia mentre se gli immobili sono localizzati in Stati diversi occorrerà far riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari o misti l’oggetto principale dell’attività svolta dovrà essere identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata. Ai fini dell’individuazione della residenza del trust si può far riferimento, se del caso, anche alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e, in tale ambito, il trust va considerato – quando non menzionato nelle singole convenzioni – come “una persona diversa da un persona fisica” di cui all’art. 4, comma 3, del modello Ocse. Il trust La residenza fiscale del trust – interpretazioni antielusive • • • • • 36 A scopo antielusivo sono stati individuati due casi in cui la residenza del trust è da considerarsi (salvo prova contraria) attratta nel territorio dello Stato. Per i trust istituiti in paesi diversi da quelli compresi nella white list : a) quando almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato; b) quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettua, in favore del trust, un’attribuzione che comporti il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. La residenza fiscale del disponente rileva nel periodo di imposta in cui egli ha effettuato l’atto di disposizione a favore del trust. Pertanto, eventuali cambiamenti di residenza in periodi di imposta diversi devono essere considerati irrilevanti. La residenza fiscale del beneficiario se individuato, invece, attrae in Italia la residenza del trust anche se questa si verifica in un periodo di imposta successivo a quello in cui il disponente ha posto in essere il suo atto dispositivo a favore del trust. Nel caso di trust opachi, la norma opera solo in relazione al disponente. Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche le disposizioni in materia di esterovestizione delle società di cui al TUIR sono applicabili ai trust e, in particolare, a quelli istituti o comunque residenti in paesi compresi nella white list, limitatamente – è da ritenere – al caso in cui la gestione di fatto del trust venga effettuata da residenti. Trust e monitoraggio fiscale Nuova normativa: le principali novità • • 37 (1/2) Sono tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Sono da considerarsi titolari effettivi la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti. Il criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. Sono soggetti agli obblighi dichiarativi la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: - se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica; - se i beneficiari dell’entità giuridica non sono ancora state determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica; - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica; - in assenza delle ipotesi precedenti, il trustee stesso come detentore dei beni. Trust e monitoraggio fiscale Nuova normativa: le principali novità • • • • • • 38 (2/2) Per quanto riguarda in particolare i trust è stata creata una nuova categoria di soggetto obbligato alla redazione del quadro RW e cioè il “titolare effettivo di un patrimonio detenuto da un trust estero”. L’obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate e gestite da entità giuridiche diverse (es. trust) siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici o equiparate, in qualità di titolari effettivi delle attività stesse. Tali ipotesi di obbligo di individuazione di un titolare effettivo riguardano le fattispecie in cui i soggetti esteri non siano considerati meramente interposti. Con riferimento ai trust esteri con beneficiari individuati residenti in Italia, questi ultimi sono tenuti al monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero dal trust quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del Trust secondo la normativa antiriciclaggio. Il beneficiario di un trust estero che risulti “titolare effettivo” deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile. Qualora i beneficiari/titolari effettivi del patrimonio detenuto in trust non siano ancora individuati (ma definiti es.) in genere come categoria), il quadro RW dovrà essere compilato dal trust. Considerazioni operative: effettiva conoscenza a parte dei beneficiari della loro qualità di beneficiari/titolari effettivi, obblighi di comunicazione da parte del Trustee, definizione comportamenti univoci da parte dei diversi beneficiari/titolari effettivi. Trust e voluntary disclosure Trust White List Trust Black List • Per i trust gestiti da trustee residenti in un paese WL dovrà essere effettuata l’analisi dell’atto costitutivo al fine di verificare l’effettività del trust stesso e le modalità di gestione del trustee. • Per riguarda i trust gestiti da trustee residenti in un paese BL dovrà essere effettuata l’analisi dell’atto costitutivo al fine di verificare l’effettività del trust stesso e le modalità di gestione del trustee. • Qualora a seguito dell’analisi dell’atto di trust e delle modalità operative poste in essere dal trustee, il trust possa essere considerato effettivo, il trust non avrà obblighi di voluntary disclosure diretti ma dovranno essere valutate anche le posizioni personali degli eventuali beneficiari individuati/titolari effettivi ai fini del monitoraggio fiscale. • Nell’ipotesi in cui il trust sia considerato interposto, la procedura di voluntary disclosure dovrà essere esperita dal disponente del trust, titolare effettivo dei fondi. • In ipotesi di effettività del trust potrebbe essere valutata la possibilità, da attuarsi mediante attribuzione ad un trustee residente dell’incarico a gestire, di trasferire in Italia il trust ed eliminare gli eventuali obblighi dichiarativi ai fini del monitoraggio fiscale dei beneficiari/titolari effettivi. • Qualora il trust possa essere considerato effettivo, l’operazione di voluntary disclosure potrebbe essere attuata per sanare le sanzioni sull’esterovestizione del trust e sulle dichiarazioni dei redditi. • Dovranno essere valutate anche le posizioni personali degli eventuali beneficiari individuati/titolari effettivi ai fini del monitoraggio fiscale. Risulterà rilevante verificare il trattamento ai fini della voluntary disclosure dei TIEA firmati da Jersey, Guersey, etc. • É possibile, a conclusione dell’operazione di voluntary disclosure , operare il trasferimento del trust mediante variazione del trustee. 39 4. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E/2015 40 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Il contenuto della circolare (1/5) • Venerdì 13 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 10/E avente ad oggetto “Legge • I principali chiarimenti hanno avuto ad oggetto: 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria”. 1) Residenza voluntary internazionale. Non è necessario che il contribuente sia residente nel momento in cui presenta l'istanza; è rilevante invece il fatto che sia stato residente in Italia negli anni interessati dalla procedura. La residenza deve essere determinata ricorrendo ai principi sostanziali dettati dalle norme convenzionali e dalle indicazioni contenute nel TUIR. 2) Soggetti interposti. A conferma delle indicazioni fornite in sede di scudo fiscale, l’interposto fittizio non rileva, come nel caso della società black list priva di struttura. Può presentare l'istanza anche chi, come interposto, aveva la disponibilità di fondi di terzi. È da valutare se questa apertura possa ricomprendere il caso della persona fisica che detiene conti esteri su incarico di una società italiana, consentendo un'esclusione dalla percezione dei dividendi. 41 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Il contenuto della circolare (2/5) 3) Cointestatari L'istanza va presentata pro quota da tutti i soggetti cointestatari, anche in presenza di una semplice delega a operare sui conti. Se la disclosure viene fatta integralmente (o comunque in percentuale diversa) da uno dei cointestatari, occorre che l'imputazione integrale delle attività sia idoneamente documentata. Si può quindi ritenere che la relazione di accompagnamento, in molti casi, potrebbe semplicemente spiegare che il delegato non ha diritti, ma solo compiti di sostituzione del titolare in casi di necessità. 4) Attività regolarizzabili Gioielli e opere d'arte sono espressamente richiamati tra le attività rilevanti, ma occorre capire come possano essere “imputati” temporalmente, ossia attribuiti ad anni precedenti o compresi nel periodo di disclosure. È confermato che per la completezza della domanda occorre indicare (in caso di sanatoria internazionale) anche i maggiori imponibili derivanti da violazioni domestiche. 42 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Il contenuto della circolare (3/5) 5) Paese rilevante Viene introdotto un “criterio di occultamento”. Il Paese da considerare ai fini della disclosure, nei casi di intestazione indiretta, è quello del veicolo che è stato costituito per occultare la detenzione. Se per esempio una società interposta è black list e l'attività è in paesi collaborativi, la disclosure deve essere fatta con riferimento allo stato black list. Come corollario del criterio appena enunciato, se la localizzazione delle attività già di per sé costituisce un occultamento, la localizzazione del veicolo non rileva più. Il risultato pratico è che nel caso tipico di conti correnti svizzeri intestati a società black list (per evitare l'euroritenuta) si procederà a sanare la posizione con riguardo alla Svizzera, con i benefici che ne conseguono. 6) Documentazione Per le attività detenute all'estero senza soluzione di continuità prima degli anni interessati dalla disclosure, e quindi in periodi non più accertabili, sarà sufficiente documentare l'esistenza, senza dover spiegare l'origine delle somme. 43 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Il contenuto della circolare (4/5) 7) Rendimento delle attività finanziarie Se il contribuente avrà la reale impossibilità di produrre la documentazione estera, i rendimenti saranno calcolabili con la presunzione dell'articolo 6 del D.L. sul monitoraggio (tasso ufficiale di rendimento medio annuo). L’opzione per la determinazione forfetaria dei rendimenti si deve applicare a tutti i periodi oggetto di sanatoria e per la determinazione delle consistenze si dovrà tener conto delle regole di valorizzazione ai fini del quadro RW applicabili nell'anno di detenzione. Per il calcolo della media delle consistenze si devono sommare le consistenze finali di tutti gli anni interessati dalla disclosure e si divide per il numero degli anni. Non si tiene conto di eventuali cointestazioni, quindi le somme imputabili a più soggetti vanno considerate integralmente nel calcolo. 8) Cause ostative L’avvio di indagini finanziarie rivolte agli intermediari non impedisce l'accesso alla procedura di collaborazione. In caso di esistenza di cause riferite a un solo periodo o a imposte diverse da quelle previste dalla normativa della disclosure è possibile la disclosure per tutti gli altri anni e nessuna limitazione è applicabile se l'istruttoria è relativa a tributi diversi rispetto a quelli della procedura. Se eventuali accertamenti (o altre cause ostative) riguardano solo un comparto (nazionale o internazionale) la sanatoria per l'altro comparto è ancora possibile, così come la definizione degli accertamenti e, in generale, la rimozione delle cause ostative consente l'accesso alla disclosure. . 44 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Il contenuto della circolare (5/5) 9) Soggetti collegati e liquidazione di imposte Per i soggetti collegati la circolare fa riferimento alla richiesta di “sintetiche informazioni”, cosa che potrebbe avere una valenza tranquillizzante, ma nelle esemplificazioni si limita a riportare le casistiche già evidenziate nelle istruzioni ai modelli di richiesta di accesso. Inoltre dal 2012 si richiedono i dati per liquidare IVAFE e IVIE. 10) Sanzioni quadro RW Se le attività riguardano stati diversi, l'analisi deve essere fatta anno per anno. Nel caso black list, occorre considerare anche gli anni meno recenti, dal 2004 al 2009. La riduzione delle sanzioni al 50% si applica anche in caso di rimpatrio giuridico (attività affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti). . 45 I chiarimenti NON forniti Punti da chiarire i. Trattamento per gli “ex black list” Cipro, Lussemburgo, Malta e San Marino sono stati eliminati dagli elenchi black list a partire dal 2010. Non è chiaro se questi territori possano essere considerati ai fini della voluntary disclosure non black list da sempre o a decorrere dall’anno di cancellazione. ii. Il credito per le imposte assolte all’estero La circolare n. 9/E/2015 ne ha sancito la recuperabilità qualora il contribuente ricorra all’istituto del ravvedimento operoso. La circolare 10/E/2015 nulla dispone in ambito di voluntary disclosure. iii. I prelievi Nulla è stato affermato circa l’evidenza documentale da produrre con riferimento ai prelievi effettuati nel corso degli anni oggetto di voluntary disclosure, né, tantomeno, con riferimento alla (eventuale) rilevanza reddituale degli stessi. iv. Chiusura della procedura Nulla viene disposto con riferimento al lasso temporale intercorrente fra la ricezione dell’istanza e della successiva relazione e l’invio dell’invito al contraddittorio da parte dell’Ufficio. 46 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Residenza fiscale • • • • 47 Possono accedere alla procedura coloro che hanno violato gli obblighi dichiarativi previsti in tema di monitoraggio fiscale, ovvero: persone fisiche; enti non commerciali (ivi inclusi trust e fondazioni); società semplici ed associazioni equiparate; fiscalmente residenti nel territorio italiano. Per aderire non è necessario che il soggetto interessato sia fiscalmente residente nel territorio dello Stato al momento della presentazione della richiesta di accesso alla procedura, ma è sufficiente che questi fosse fiscalmente residente in Italia in almeno uno dei periodi d’imposta per i quali è attivabile la procedura. Per la determinazione della residenza fiscale occorre far riferimento all’art. 2 del TUIR in base al quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anag rafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Possono pertanto accedere anche coloro i quali che, pur non essendo stati iscritti all’anagrafe della popolazione residente, abbiano comunque, di fatto, fissato il proprio domicilio o la residenza ai sensi del codice civile nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta (es.: sportivo straniero). Possono altresì aderire i cittadini italiani che, pur essendosi iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), abbiano comunque mantenuto nel territorio dello Stato il proprio domicilio o abbiano, di fatto, continuato a dimorare abitualmente in Italia (cosiddetti estero residenti fittizi). I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E I soggetti esterovestiti ed interposti • • • • • 48 Alla procedura possono inoltre aderire i cittadini italiani che sono considerati residenti ai sensi del comma 2-bis dell’art. 2 del TUIR, ovvero coloro i quali siano cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori black list. La Legge Comunitaria 2013 ha profondamente innovato la disciplina del monitoraggio fiscale, estendendo, con decorrenza dal 2013, gli obblighi dichiarativi in capo ai titolari effettivi. Potranno pertanto accedere, con riferimento al periodo 2013, anche quei soggetti che, pur non essendo possessori formali delle attività estere ne sono i titolari effettivi. La procedura può essere attivata anche dai cosiddetti “trust esterovestiti” ovvero da quei trust la cui residenza nel territorio dello Stato venga determinata ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR (si considerano residenti qualora, per la maggior parte del periodo di imposta, abbiano la sede legale o dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività svolta nel territorio dello Stato). Può avvalersi della procedura altresì il contribuente che detiene attività all’estero senza esserne formalmente intestatario avendo fatto ricorso ad un soggetto interposto o a intestazioni fiduciarie estere. Secondo l’Agenzia delle Entrate si deve considerare soggetto fittiziamente interposto “una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata , non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili , in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio”. Anche il soggetto interposto può fare ricorso alla procedura. Si tratta dei contribuenti che hanno avuto la disponibilità a qualunque titolo o che comunque avevano la possibilità di movimentare attività finanziarie all’estero pur non essendone i beneficiari effettivi. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Eredi e cointestatari • • • 49 Nel novero dei soggetti che si possono avvalere della procedura vi sono anche gli eredi di investimenti e attività di natura finanziaria detenute all’estero dal de cuius in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale La procedura può riguardare anche attività illecitamente detenute all’estero cointestate a più soggetti o nella disponibilità di più soggetti. In tal caso, l’istanza deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati per la quota parte di propria competenza. La richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, quindi, deve essere presentata in maniera autonoma e distinta dai cointestatari e produrrà effetti, al perfezionarsi della stessa, solo nei confronti dei singoli richiedenti. La norma prevede che, ai soli fini della procedura di voluntary disclosure , la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si consideri, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d’imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità. La presunzione è applicabile, oltre che alle ipotesi di cointestazione delle attività, anche in tutte le altre fattispecie in cui più soggetti abbiano la disponibilità di una attività finanziaria o patrimoniale. È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano deleghe di firma ad operare su un conto. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E I beni ed i flussi regolarizzabili • • • 50 Oggetto della procedura, per tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, è individuabile in: gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale; i redditi connessi ovvero i redditi che servirono per costituire o acquistare tali investimenti e attività finanziarie nonché quelli derivanti dalla loro utilizzazione a qualunque titolo o dismissione, che sono stati sottratti a tassazione; i maggiori imponibili non connessi con gli investimenti e le attività illecitamente costituiti o detenuti all’estero, agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute. L’attivazione della procedura internazionale comprende necessariamente i redditi non dichiarati connessi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all’estero oggetto della medesima procedura e comporta l’estensione all’ambito nazionale, dovendosi ritenere che la stessa, al di là degli aspetti connessi al monitoraggio fiscale, non può che riguardare l’intera posizione fiscale del contribuente che la richiede. L’attivazione della procedura internazionale esercita quindi un effetto attrattivo dell’ambito nazionale con riguardo ai soli periodi d’imposta che coinvolgono quello della procedura internazionale. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E I beni patrimoniali • Possono costituire oggetto di regolarizzazione i beni patrimoniali collocati o detenuti all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, come, ad esempio: gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (usufrutto / nuda proprietà) o quote di essi (comproprietà / multiproprietà). Sono stati considerati detenuti all’estero anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero; gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza); le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all’estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che, pur non essendo iscritti nei predetti registri, avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. • A partire dal periodo d’imposta 2009 l’obbligo dichiarativo in materia di monitoraggio fiscale per gli investimenti esteri non resta più confinato agli investimenti che hanno effettivamente prodotto redditi imponibili in Italia, ma deve essere esteso a tutti gli investimenti detenuti all’estero per i quali “sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall’alienazione, dall’utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d’impresa ”. 51 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Le attività finanziarie • 52 Le attività estere di natura finanziaria regolarizzabili sono quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera: attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri); obbligazioni estere e titoli similari; titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero; titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri); valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui i finanziamenti, i riporti, i pronti contro termine ed il prestito titoli; polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Peculiarità concernenti i beni regolarizzabili • Rientrano nell’ambito oggettivo della procedura anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. • Sono considerate “detenute all’estero” anche le attività finanziarie italiane detenute in Italia per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti. (es.: contribuente italiano soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale dispone di quote rappresentative del capitale sociale di una società di capitali italiana, attraverso una struttura costituita da soggetti esteri anche reali, al cui apice vi è uno o più soggetti interposti). • Con riferimento al valore da attribuire a ciascuno degli investimenti e delle attività finanziarie oggetto della procedura, bisogna fare riferimento alle regole vigenti per il periodo d’imposta nel corso del quale è stata commessa la violazione (si deve quindi far riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO dei periodi d’imposta interessati dalla procedura). • Per la conversione in Euro del valore degli asset esteri occorre far riferimento ai tassi di cambio medi mensili approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 53 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Il luogo di detenzione • Fino al periodo d’imposta 2012 rileva la detenzione al termine di ciascun periodo d’imposta, per il 2013 la detenzione nel corso del periodo d’imposta. • Il principio generale valorizza la localizzazione dell’attività ove è ubicata la stessa. Qualora, però, venga utilizzato un veicolo per garantire l’occultamento della reale disponibilità, è la sede di quest’ultimo che determina il paese di detenzione dell’attività. Pertanto, anche in presenza di una detenzione effettiva dell’attività presso un paese collaborativo, quello che rileva ai fini del regime applicabile è lo stato in cui ha sede il veicolo interposto. • Il principio generale non opera in tutte le ipotesi in cui la localizzazione dell’attività sia stata già idonea a garantire l’occultamento al fisco italiano della reale detenzione. Esempi: un immobile ubicato in Francia o addirittura in Italia, la cui effettiva disponibilità in capo ad un contribuente italiano è stata schermata attraverso la fittizia intestazione ad una società panamense, si considera detenuto in Panama; le attività finanziarie illecitamente detenute da un contribuente italiano presso un istituto di credito con sede in Svizzera, si considerano ivi detenute a prescindere dal fatto che la relazione bancaria sia stata fittiziamente intestata ad una società localizzata in un paese black list. In tal caso, la semplice allocazione delle attività finanziarie in Svizzera era, grazie al segreto bancario ivi vigente, già di per sé in grado di garantire sufficientemente l’occultamento al fisco italiano della disponibilità delle stesse in capo al contribuente nazionale. 54 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E I redditi connessi agli asset esteri • • • 55 Relativamente ai redditi evasi che servirono per acquistare o costituire gli investimenti o le attività finanziarie illecitamente detenuti all’estero, questi possono essere sia di fonte nazionale che estera ed appartenere a qualsiasi categoria di reddito. Il DL 78/2009 ha introdotto una presunzione legale relativa in base alla quale si considerano costituiti con redditi sottratti alla tassazione gli investimenti e le attività finanziarie costituiti o detenuti, in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, in territori black list. Nella procedura di voluntary disclosure, proprio in virtù dei principi di spontaneità, completezza e veridicità ai quali deve essere improntato il comportamento del contribuente, la presunzione è confermata dalla indicazione di redditi sottratti a tassazione, in quanto il contribuente è chiamato a dare conto, per tutti i periodi d’imposta accertabili, di ogni singolo elemento aggiuntivo del proprio patrimonio detenuto all’estero dimostrandone la valenza reddituale o meno. Resta impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di applicare la presunzione, sia nei casi in cui si configuri in maniera evidente l’impossibilità per il contribuente di dar conto adeguatamente dell’elemento aggiuntivo del proprio patrimonio detenuto all’estero, sia, ovviamente, fuori dal perimetro della procedura di collaborazione volontaria, nei casi in cui la medesima non si realizzi o non si perfezioni. Per gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero, senza soluzione di continuità, già a partire da periodi d’imposta per i quali è decaduta la potestà di accertamento, il contribuente non dovrà puntualmente spiegarne l’origine, ma sarà sufficiente che fornisca documentazione attestante la precedente esistenza. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E I redditi derivanti dalla utilizzazione o dismissione • I redditi evasi derivanti dalla utilizzazione o dismissione degli investimenti e delle attività finanziarie illecitamente detenute all’estero, che devono essere oggetto della procedura per tutti i periodi d’imposta ancora accertabili, sono principalmente costituiti, per ciò che concerne gli investimenti, da canoni di locazione e da redditi diversi mentre, per ciò che concerne quelli derivanti dalle attività finanziarie, si tratta principalmente di redditi riconducibili alle categorie dei redditi di capitale e dei redditi diversi. • La regola generale è che i redditi imponibili devono essere determinati analiticamente secondo le regole in vigore nel periodo d’imposta al quale si fa riferimento. • Nei soli casi in cui si configuri in maniera evidente l’impossibilità per il contribuente di produrre il corredo documentale ed informativo resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di far valere la presunzione legale relativa di redditività delle attività finanziarie estere in misura pari al TUR medio vigente in ciascun periodo di imposta. 56 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E La determinazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività finanziarie • • • • • • 57 Esiste la possibilità che, nell’ambito della procedura, il contribuente possa avvalersi di una specifica forma di determinazione forfetaria dei soli rendimenti delle attività finanziarie detenute all’estero in violazione delle disposizioni in ambito di monitoraggio fiscale. Si tratta di un regime opzionale vincolante per tutti i periodi d’imposta oggetto di voluntary disclosure. L’opzione potrà essere esercitata solo nei casi in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro. Ai fini della determinazione della consistenza delle attività finanziarie al termine di ciascun periodo d’imposta si dovrà tener conto, per ciascuna attività, delle regole di valorizzazione ai fini della compilazione del quadro RW applicabili nello specifico anno di detenzione. Nella rilevazione delle consistenze delle attività non si tiene conto della presunzione legale di ripartizione della disponibilità fra più cointestatari. I rendimenti sono quantificati applicando la percentuale del 5% al valore della consistenza del totale delle attività finanziarie, puntualmente rilevato alla fine di ciascun anno. Il sistema forfetario non si estende ai redditi che servirono per acquistarle o costituirle né a quelli derivanti da attività diverse da quelle di natura finanziaria (ad es. immobili, imbarcazioni etc.), che conseguentemente dovranno essere in ogni caso determinati analiticamente. Sui redditi così determinati, le imposte dovute saranno calcolate applicando l’aliquota fissa del 27%. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E La voluntary disclosure nazionale in breve • La ratio sottesa all’ampliamento all’ambito domestico della procedura di collaborazione volontaria deve essere ricondotta alla finalità di venire incontro a due esigenze principali: evitare che alla emersione di imponibili sottratti a società italiane e detenuti all’estero potesse seguire un automatico accertamento fiscale su tali società e evitare disparità di trattamento, difficilmente sostenibili, tra i contribuenti che trasferiscono gli imponibili all’estero e quelli che lasciano tali imponibili in Italia. • In sostanza, con l’estensione della procedura di collaborazione volontaria viene riconosciuta la possibilità a chi ha commesso violazioni, negli ambiti impositivi indicati dalla norma, di regolarizzare la propria posizione fiscale, indipendentemente dalla circostanza che questa riguardi anche consistenze illecitamente detenute all’estero, fermo restando il pagamento delle imposte dovute nonché delle relative sanzioni, per quanto, queste ultime, siano dovute in misura ridotta. 58 Ambito soggettivo Chi può aderire alla procedura Voluntary disclosure Voluntary disclosure Persone fisiche SI SI Enti non commerciali SI SI Società semplici ed associazioni equiparate SI SI Trust SI SI Società in nome collettivo NO SI Società in accomandita semplice NO SI Società a responsabilità limitata NO SI Società per azioni NO SI Società in accomandita per azioni NO SI INTERNAZIONALE 59 NAZIONALE I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Cause di inammissibilità • • • • 60 Le procedure sono finalizzate a permettere al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando dei consistenti effetti premiali, sia in termini di riduzione delle sanzioni tributarie sia sotto il profilo penale Sono state pertanto introdotte alcune cause di inammissibilità che precludono l’accesso alle procedure qualora l’autore della violazione abbia avuto la formale conoscenza: dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche; dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento; della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie. La preclusione opera qualora le suddette attività e condizioni siano relative all’ambito oggettivo delle procedure. Non sono ricomprese fra le cause di inammissibilità: le richieste di indagini finanziarie rivolte agli intermediari finanziari (richieste tramite PEC); le comunicazioni aventi ad oggetto il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi; le comunicazioni aventi ad oggetto il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi. L’effetto preclusivo riguarda soltanto le annualità interessate dall’avvio di tali attività di accertamento amministrativo. Le altre annualità, pertanto, potranno essere oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche se riguardano la medesima fattispecie oggetto di controllo. L’effetto preclusivo, infine, non si realizza se l’attività istruttoria è relativa ad un tributo diverso da quello oggetto della procedura. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Cause di preclusione • • • 61 La causa di preclusione rileva solo con riguardo alla singola procedura interessata. In particolare, nel caso il contribuente abbia intenzione di attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale ma sia stato interessato dall’avvio di attività di accertamento amministrativo relative ad imponibili non connessi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero, sarà preclusa la procedura con riferimento al solo ambito nazionale della stessa, ferma restando la possibilità di accedere con riguardo all’ambito oggettivo degli investimenti e dalle attività di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero e dei redditi non dichiarati connessi a tali investimenti ed attività. Il contribuente che abbia avuto formale conoscenza dell’inizio di una attività di accertamento amministrativo per violazione di norme tributarie, relative all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, potrà avvalersene anche per gli anni cui si riferiscono tali attività, nel caso in cui queste si siano concluse con un atto impositivo che sia stato definito o con uno di archiviazione dell’istruttoria, precedente alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura. Le cause di inammissibilità potranno comunque essere rimosse attraverso gli istituti offerti dall’ordinamento tributario, quali il ravvedimento, l’adesione ai verbali di constatazione o gli altri strumenti definitori della pretesa tributaria e partecipativi del contribuente al procedimento di accertamento, nonché quelli deflattivi del contenzioso. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Adempimenti a carico del contribuente • • • • 62 I contribuenti che intendono accedere al programma di collaborazione volontaria devono presentare esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre 2015 apposita richiesta di accesso alla procedura, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Nella ricevuta che verrà prodotta dall’Agenzia delle Entrate verrà riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata delle Direzioni Regionali e delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano a cui dovrà essere inviata la documentazione e le informazioni per la determinazione delle sanzioni, dei redditi e degli altri imponibili oggetto di definizione nell’ambito delle procedura di collaborazione volontaria. Con lo stesso provvedimento di approvazione del modello di richiesta di adesione alla procedura di regolarizzazione è stato approvato anche il contenuto standard di una relazione accompagnatoria da trasmettere entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, ma comunque non oltre il 30 settembre 2015. Per consentire al contribuente l’accesso alla procedura in un contesto in cui la piena disponibilità della relativa documentazione, soprattutto nel caso debba essere acquisita presso soggetti esteri, potrebbe essere successiva, se non addirittura conseguente alla richiesta di accesso alla medesima procedura di collaborazione volontaria e, quindi, alla manifestazione di voler aderire alla procedura, il provvedimento ha consentito l’integrazione dell’istanza, entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l’efficacia della stessa. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Il contenuto della relazione accompagnatoria • • 63 Il contribuente che accede alla procedura unisce alla documentazione una relazione di accompagnamento, parte integrante della richiesta di accesso alla procedura, idonea a rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità d’imposta oggetto di collaborazione, i dati schematicamente riportati nella richiesta e che fornisca tutte le notizie di supporto atte a rendere gli stessi intellegibili. In particolare la relazione deve comprendere: l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona; la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all’estero. Nella relazione devono essere altresì fornite adeguate informazioni in ordine ai soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura e deve essere trasmessa contestualmente tutta la documentazione, a supporto di quanto riportato nella relazione, utile alla ricostruzione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero nonché alla determinazione dei maggiori imponibili. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Peculiarità della relazione accompagnatoria • • 64 La relazione deve contenere: indicazioni in merito ai soggetti collegati (sono tali coloro i quali rivestono una posizione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione o che presentano un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione) anche al fine di consentire la ripartizione delle disponibilità tra gli stessi; informazioni utili al fine di illustrare la tipologia, la composizione, l’ubicazione e le modalità di custodia delle attività estere, approfondendo compiutamente le modalità di controllo dell’eventuale presenza di soggetti interposti; in caso di deleghe o procure, dovrà esserne evidenziato il sostanziale utilizzo, al fine di meglio definire la presunzione di possesso in quote parti uguali tra i soggetti aventi la disponibilità dell’attività estera; il dettaglio degli incrementi e dei decrementi del valore patrimoniale di tali attività, evidenziandone la rilevanza o irrilevanza ai fini della normativa tributaria o del monitoraggio fiscale; la corretta individuazione del paese di detenzione, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, in merito all’appartenenza o meno a una delle tre categorie (paesi black list, black list con accordo, non black list) anche alla luce del riconoscimento degli effetti premiali sanzionatori. Deve essere fornita la documentazione atta a comprovare la formazione delle attività estere qualora tali disponibilità si siano formate in annualità ancora accertabili. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E La voluntary disclosure del de cuius • Nel caso in cui l’autore della violazione deceda: anteriormente all’avvio della procedura di collaborazione volontaria, l’erede potrà accedere alla stessa, presentando una istanza in qualità di erede. Va da sé che nel caso in cui l’erede sia egli stesso autore di ulteriori violazioni sanabili con la collaborazione volontaria, potrà a sua volta presentare in proprio una autonoma e distinta richiesta di accesso, con riguardo alla propria posizione nel suo complesso, eventualmente comprensiva anche della quota ereditata; dopo che l’autore della violazione ha presentato richiesta di accesso alla procedura, sarà in facoltà dell’erede concludere la procedura già avviata ovvero abbandonarla, presentando una nuova istanza in qualità di erede, anche sulla base delle nuove informazioni e documentazione eventualmente acquisite rispetto a quanto originariamente presentato dal de cuius. • In ogni caso, non trovano applicazione le sanzioni, per effetto di quanto disposto in tema di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997. 65 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Anni da ricomprendere nella procedura • La richiesta di collaborazione volontaria internazionale deve riguardare le violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale nonché le infedeltà dichiarative afferenti gli imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, commesse fino al 30 settembre 2014, per tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. • L’obbligo di estendere la procedura agli eventuali maggiori imponibili non connessi con le attività estere sussiste per i periodi d’imposta in cui sono state commesse infedeltà dichiarative relative a redditi connessi ad attività costituite o detenute all’estero. 66 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Anni accertabili ai fini del monitoraggio fiscale • 67 Bisogna distinguere, in linea di principio fra: Paesi non black list; Paesi black list con accordo di collaborazione sottoscritto entro lo scorso 2 marzo; Paesi black list. Paese non black list Paese black list con accordo Paese black list 2013 SI SI SI 2012 SI SI SI 2011 SI SI SI 2010 SI SI SI 2009 SI SI SI 2008 NO NO SI 2007 NO NO SI 2006 NO NO SI 2005 NO NO SI 2004 NO NO SI I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Non operatività del raddoppio per i paesi black list collaborativi • 68 (1/2) Devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il paese black list presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria ha stipulato con l’Italia, entro il 2 marzo 2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all’articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE, anche con riferimento al periodo tra la data della stipula e quella dell’entrata in vigore dell’accordo; 2) il contribuente che ha attivato la procedura e che vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria nel paese black list ove già le deteneva deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver) ed allegare copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria in relazione ai periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all’effettiva operatività dello scambio di informazioni conforme al predetto articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE (c.d. monitoraggio rafforzato); I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Non operatività del raddoppio per i paesi black list collaborativi nel caso in cui il contribuente trasferisca, successivamente all’attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale avviene il trasferimento. Qualora gli investimenti e le attività finanziarie siano stati oggetto di trasferimento in diversi Paesi black list, con riferimento ai periodi d’imposta dal 2004 al 2013, affinché operi la non applicazione del raddoppio dei termini in parola, tutti i suddetti paesi devono aver sottoscritto l’accordo (Svizzera, Monaco e Liechtenstein). Ad esempio, se un contribuente nel corso del 2004 ha costituito delle attività finanziarie a Panama depositandole presso un intermediario locale e, nel 2008, ha trasferito dette attività presso un intermediario svizzero, dal momento che per le annualità dal 2004 al 2007 le attività sono state illecitamente detenute in un Paese che non ha stipulato l’accordo, per tali periodi d’imposta le violazioni in materia di monitoraggio fiscale dovranno essere oggetto della procedura, operando in tali casi il raddoppio dei termini ex D.L. n. 78 del 2009. Qualora non operi il raddoppio dei termini, la documentazione che dovrà essere prodotta con riferimento alle violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale riguarderà la riconducibilità e la localizzazione dell’attività in capo al contribuente ed il valore delle attività che doveva essere indicato nel quadro RW nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta dal 2009 al 2013. 3) • • 69 (2/2) I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Anni accertabili ai fini delle imposte sui redditi Termini ordinari Infedele dichiarazione Omessa dichiarazione Infedele dichiarazione Omessa dichiarazione 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006 Termini raddoppiati 2005 2004 • 70 I termini di accertamento ordinari vengono raddoppiati per l’accertamento: basato sulla presunzione di redditi sottratti a tassazione per importi corrispondenti agli assets detenuti in territori black list; dei redditi delle attività detenute in paesi black list; in caso di superamento delle soglie di punibilità penale. Il raddoppio, in questo specifico caso, opera a prescindere dal fatto che il perfezionarsi della procedura comporti la non punibilità per il reato penalmente rilevante. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Non operatività del raddoppio per i paesi black list collaborativi • 71 (1/2) Devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il paese black list presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria ha stipulato con l’Italia, entro il 2 marzo 2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all’articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE, anche con riferimento al periodo tra la data della stipula e quella dell’entrata in vigore dell’accordo; 2) il contribuente che ha attivato la procedura e che vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria nel paese black list ove già le deteneva deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver) ed allegare copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria in relazione ai periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all’effettiva operatività dello scambio di informazioni conforme al predetto articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE (c.d. monitoraggio rafforzato); I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Non operatività del raddoppio per i paesi black list collaborativi 3) 72 (2/2) nel caso in cui il contribuente trasferisca, successivamente all’attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale avviene il trasferimento. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Principi generali • Le sanzioni in tema di monitoraggio fiscale ammontano a: in via generale, dal 3,00% al 15,00% dell’ammontare degli importi non dichiarati; dal 6,00% al 30,00% dell’ammontare degli importi non dichiarati (o tra il 5,00% il 25,00%, applicabile per le violazioni commesse fino al 4 agosto 2009), con riferimento alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori black list. • Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le citate violazioni in materia di monitoraggio fiscale nei casi di detenzione nei Paesi black list, è fissata al 3,00% dell’ammontare degli importi non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che hanno stipulato con l’Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell’accordo. • I medesimi effetti si producono anche nel caso di accordi vigenti alla data di entrata in vigore della legge, con Stati e territori inclusi nei decreti ministeriali sopra citati, i quali prevedano uno scambio di informazioni conforme all’articolo 26 dello standard OCSE 2005 almeno a partire da tale data (vale a dire dal 1 gennaio 2015). 73 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Sanzioni da monitoraggio fiscale – principi generali • 74 Bisogna distinguere, in linea di principio fra: Paesi non black list; Paesi black list con accordo di collaborazione sottoscritto entro lo scorso 2 marzo; Paesi black list. Paese non black list Paese black list con accordo Paese black list 2013 3,00 % 3,00 % 6,00% 2012 3,00 % 3,00 % 6,00% 2011 3,00 % 3,00 % 6,00% 2010 3,00 % 3,00 % 6,00% 2009 3,00 % 3,00 % 6,00% 2008 - - 6,00% 2007 - - 5,00% 2006 - - 5,00% 2005 - - 5,00% 2004 - - 5,00% I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Riduzioni delle sanzioni in ambito di monitoraggio fiscale • • • 75 È prevista la riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale in presenza, alternativamente, delle seguenti condizioni: le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; l’autore della violazione rilascia all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. waiver), controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Ai fini della verifica delle condizioni per fruire della riduzione in misura pari alla metà del minimo edittale, si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell’Ufficio, l’affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, sempreché i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Se tali condizioni non dovessero sussistere, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Sanzioni da monitoraggio fiscale – riduzione ad un mezzo del minimo edittale • 76 Bisogna distinguere, in linea di principio fra: Paesi non black list; Paesi black list con accordo di collaborazione sottoscritto entro lo scorso 2 marzo; Paesi black list. Paese non black list Paese black list con accordo Paese black list 2013 1,50% 1,50% 3,00% 2012 1,50% 1,50% 3,00% 2011 1,50% 1,50% 3,00% 2010 1,50% 1,50% 3,00% 2009 1,50% 1,50% 3,00% 2008 - - 3,00% 2007 - - 2,50% 2006 - - 2,50% 2005 - - 2,50% 2004 - - 2,50% I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E La definizione delle sanzioni in tema di monitoraggio • In caso di collaborazione volontaria da parte del contribuente il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale può essere definito entro il termine stabilito per la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione. • Ai fini delle procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali si considera, salvo prova contraria, ripartita in quote uguali tra coloro che al termine di ciascun periodo d’imposta avevano la disponibilità delle attività. Tale previsione opera indipendentemente dalle concrete fattispecie di esercizio dei diritti di disposizione esercitabili sul patrimonio e sulle attività finanziarie. • Il beneficio è riconosciuto esclusivamente a coloro che presentano l’istanza, dunque in presenza di più soggetti, dei quali solo alcuni abbiano aderito alla procedura di collaborazione volontaria, la sanzione sarà irrogata pro-quota (determinata tenendo conto di tutti coloro che ne avevano la disponibilità) solo nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla procedura. È, ad esempio, il caso di contribuenti che abbiano deleghe di firma ad operare su un conto; anche in tale ipotesi il delegato ed il delegante saranno sanzionati ciascuno per quote uguali, facendo salva la possibilità di dimostrare un diversa ripartizione. 77 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E La definizione delle sanzioni in sede di accertamento (1/2) • A seguito della presentazione della richiesta per l’accesso alla procedura e successivamente della documentazione a corredo della medesima, la competente struttura dell’Agenzia delle Entrate procede ad invitare al contraddittorio il contribuente il quale, se ritiene di aderire ai contenuti dell’invito, può definirlo versando le somme dovute in base allo stesso, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. L’adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio rende applicabili le sanzioni nella misura di un sesto del minimo previsto dalla legge. • Nel caso in cui il contribuente ritenga di non dover accettare in toto quanto contenuto nell’invito può presentarsi al contraddittorio, a conclusione del quale, qualora lo stesso intenda definire la propria posizione, potrà sottoscrivere un atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa che disciplina tale istituto, restando applicabili le sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. • La disciplina della voluntary disclosure dispone che la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. 78 I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E La definizione delle sanzioni in sede di accertamento • 79 (2/2) In relazione alle violazioni di omessa o infedele dichiarazione delle imposte dirette riguardanti i redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi; pertanto, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, per tali violazioni la riduzione dovrà applicarsi al minimo edittale, aumentato di un terzo. Le medesime sanzioni sono raddoppiate qualora i redditi siano prodotti in Paesi black list.. Tuttavia, in presenza di Stati e territori inclusi nei decreti ministeriali che consentono un effettivo scambio di informazioni non opera tale raddoppio. I chiarimenti contenuti nella circolare 10/E Effetti ai fini penali • • • • • 80 Nei confronti di coloro che aderiscono alla collaborazione volontaria è prevista, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria, l’esclusione della punibilità per i reati di: dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; omesso versamento di ritenute certificate; omesso versamento di IVA Non sarà punibile chi commette il reato di infedele dichiarazione utilizzando fatture false, mentre permane la punibilità per emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti del terzo che emette fatture false, nei riguardi del quale sarà inoltrata la corrispondente denuncia penale. La norma ha inoltre escluso la punibilità per i reati di riciclaggio e di reimpiego ove le relative condotte siano state commesse in relazione ai reati tributari espressamente individuati dalla norma. Sempre se commesse in relazione ai suddetti delitti, non sono inoltre punibili le condotte previste dal reato di autoriciclaggio. La punibilità per tale fattispecie è esclusa relativamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria ove il reato venga commesso fino alla data del 30 settembre 2015. L’esclusione della punibilità opera anche nei confronti di tutti coloro che hanno concorso a commettere i delitti sin qui indicati. Disclaimer “I dati e le informazioni contenuti nel presente documento sono stati specificamente selezionati per il soggetto cui la presentazione viene illustrata e non possono essere utilizzati o scorporati dal presente documento che non può pertanto i) essere riprodotto, fotocopiato o duplicato, né integralmente né parzialmente, in alcuna forma o maniera ii) nè essere in alcun modo oggetto di distribuzione o divulgazione a terzi in qualsiasi forma. La Banca non assume alcuna responsabilità circa un eventuale utilizzo dei dati, informazioni e valutazioni contenuti nel presente documento che, in ogni caso, non costituisce in alcun modo un’offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè attività di consulenza o ricerca in materia di investimenti. Alcuni dati e informazioni contenute nel presente documenti sono stati elaborati e ricevuti da fonti esterne - puntualmente indicate – ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili” 81