AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CANILE COMUNALE

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AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CANILE COMUNALE
AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CANILE COMUNALE “RIFUGIO DEL CANE”
Situato in Arezzo Loc. La Cella
Capitolato Speciale di Gara
Art. l
Il presente Capitolato individua gli elementi fondamentali per la gestione del “Rifugio del
cane” situato in Arezzo, loc. La Cella ed in particolare per l’erogazione delle seguenti prestazioni:
a) mantenimento dei cani attualmente ricoverati, in attesa di eventuale affidamento a cittadini che
ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento;
b) ritiro dei cani, nell' ambito della competenza territoriale del Comune di Arezzo, ricoverati nel
Canile Sanitario gestito dalla AUSL 8, in rapporto con le capacità ricettive e lo spazio
disponibile del Canile Rifugio in questione. Il trasferimento dovrà comunque avvenire previo
tatuaggio e trattamento profilattico contro la rabbia, echinococcosi e altre malattie trasmissibili,
ai sensi del comma 5°, art. 2 della L. 281/91;
c) Assistenza medico-veterinaria ordinaria ed espletamento del servizio di pronto soccorso per i
cani detenuti presso il Rifugio.
d) pulizia del canile rifugio e razionale alimentazione degli animali.
e) disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature del canile rifugio da espletarsi sotto
la vigilanza del Servizio Sanità Animale della AUSL 8.
f) propaganda zoofila educativa verso i proprietari degli animali e a favore della sterilizzazione,
nonché iniziative dirette alla sensibilizzazione della cittadinanza e della popolazione scolastica.
Art. 2
L’affidatario si impegna ad espletare gli adempimenti di cui al precedente art.1 in maniera
efficiente assicurandone la continuità durante l'intero anno, garantendo la disponibilità di un numero
di volontari aderenti e di un numero di dipendenti non inferiori a quelli sotto indicati, assicurando la
loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono preposti.
RUOLO
VOLONTARI
DIPEND.
Addetti alla conduzione
27
3
Addetti attività di controllo e sorveglianza
6
0
Addetti attività promozionale e raccolta fondi
25
0
Addetti all’Amministrazione
3
0
Addetti al controllo medico-veterinario
5 (tra cui n. 1 convenzionato)
I volontari, soci dell’ Associazione, dovranno essere prevalenti per numero e prestazioni
rispetto ai dipendenti.
Il personale di cui sopra sarà impiegato con le seguenti modalità e tempi:
1) i dipendenti, quotidianamente, per la sola pulizia e distribuzione cibo, coadiuvati dai volontari;
2) i volontari, mensilmente per le attività promozionali;
3) i volontari ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Tutto il personale volontario operante nell’Organizzazione di gestione dovrà essere
regolarmente assicurato ai sensi degli artt. 4 e 7, 3° comma, della Legge 11.8.1991 n. 266 e relativi
decreti ministeriali attuativi.
Il rapporto con il personale dipendente dovrà essere regolato dai contratti di lavoro in vigore,
dalle normative previdenziali e fiscali e da quelle antinfortunistiche vigenti in materia.
L’affidatario garantirà la tempestiva comunicazione all’Ente contraente di eventuali
variazioni concernenti il numero, le modalità e i tempi di impiego dei volontari, dei professionisti e
dei dipendenti adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto del capitolato e dei nominativi dei
responsabili.
Art. 3
L’affidatario provvederà ad informare l'Amministrazione Comunale in merito alla
programmazione delle attività educative e di sensibilizzazione programmate e descritte nel progetto
presentato, inviando altresì una preventiva relazione sulle eventuali nuove iniziative che intendesse
intraprendere.
L’affidatario si impegna inoltre, in riferimento a quanto previsto dalla lett. f) dell’art. 1, a
collaborare con eventuali altre associazioni protezionistiche, che ne facciano espressa richiesta, nel
limite degli interventi programmati.
Art. 4
L’affidatario assicurerà la presenza presso il Canile Rifugio di un Medico Veterinario libero
professionista almeno una volta alla settimana ed ogni volta che ne sia richiesta la presenza per lo
svolgimento di particolari interventi sanitari, di interventi di pronto soccorso, e/o per la
soppressione nei casi previsti dall’art. 6 della L.R. 43/95, esclusivamente in maniera indolore, dei
cani gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
La soppressione dovrà essere effettuata alla presenza e in accordo con il medico veterinario
della A.USL 8.
Art. 5
L’affidatario dovrà tenere un registro giornaliero di carico e scarico degli animali,
preferibilmente anche in versione informatica, con modalità da concordare con l’Ufficio
Amministrativo dell’Area Ambiente e Sanità, dal quale risulti: il numero di tatuaggio, la data di
ingresso, la data e il tipo di vaccinazione, l’eventuale data di uscita, il numero progressivo della
scheda di affidamento.
All’atto della cessione dell’animale, dovrà essere compilata una scheda di affido riportante
in modo chiaro i seguenti elementi identificativi dell’animale: razza, mantello, sesso, età
approssimativa, tatuaggio, nonché la dichiarazione sottoscritta dall’affidatario che s’impegna a
mantenere l’animale in buone condizioni presso di sé e a non cederlo se non previa comunicazione
alla AUSL competente. L’affidatario dovrà fornire l'esatto recapito dove l’animale sarà mantenuto,
che deve essere riportato sulla scheda assieme agli altri dati (nome, cognome, residenza, telefono,
numero del documento di
riconoscimento valido e luogo del rilascio). Copia della scheda dovrà essere conservata presso il
canile Rifugio.
Tale documentazione sarà mostrata al personale Veterinario della AUSL ogni qual volta ne
farà richiesta.
Alla fine di ogni bimestre dovrà essere inviato un resoconto al Comune e alla AUSL in
ordine al numero degli animali introdotti, riscattati, ceduti o abbattuti secondo le disposizioni di cui
al precedente art. 4. Da tale resoconto dovrà emergere, anche ai fini della liquidazione del relativo
corrispettivo, come previsto dal successivo art. 16, la consistenza giornaliera dei cani.
Alla fine di ogni anno dovrà altresì essere presentata una relazione contenente:
1. le modalità di gestione, i tempi ed i risultati conseguiti
2. le attività svolte nel campo educativo e promozionale
3. la rendicontazione delle entrate e delle spese
Art. 6
L’affidatario si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni che potessero derivare,
durante lo svolgimento dei loro servizi, al veterinario, agli addetti e ai volontari, da aggressioni o
morsicature nell’ambito del perimetro del Canile Rifugio.
Ugualmente l’affidatario si assume la responsabilità per eventuali danni a terzi per le cause
sopra indicate nell’ambito del recinto e nelle immediate vicinanze del Canile Rifugio.
Art. 7
L’affidatario si impegna a non effettuare entro il perimetro del Canile Rifugio, alcun
commercio di animali, che dovranno essere ceduti gratuitamente a terzi, previo rimborso delle
spese, secondo le norme regolamentari, fermo restando che L’affidatario potrà accettare eventuali
offerte volontarie da parte di privati rilasciandone debita ricevuta da riportare nel proprio bilancio.
Art. 8
Sono a carico del Comune di Arezzo le seguenti spese:
a) lavori di straordinaria manutenzione delle strutture;
b) spese per l’erogazione di acqua;
c) spese relative alle forniture elettriche e gas metano;
d) spese per il periodico spurgo delle fosse biologiche;
e) spese per incenerimento carcasse;
f) spese per la nettezza urbana;
Art. 9
Sono a carico dell' affidatario le seguenti spese:
a) arredamenti e rifiniture, manutenzione ordinaria della struttura;
b) spese telefoniche;
c) spese per l’ordinaria amministrazione dello stabile e delle attrezzature;
d) spese per l’assistenza veterinaria.
e) spese per l’informazione, educazione, sensibilizzazione e propaganda zoofila di cui al punto f)
dell’art. 1.
f) spese per l’alimentazione dei cani ospiti della struttura, per i medicinali e per i presidi sanitari
occorrenti;
Art. l0
Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione l’Ente contraente concede
in comodato all’affidatario i locali e le attrezzature comprese nella struttura situata in loc. La Cella
nel Comune di Arezzo, composta da una area di superficie complessiva di 2723 mq, di cui 1100 mq
coperta da n. 28 box, 1000 mq di piazzale scoperto e 623 mq di superficie coperta adibita a servizi
per la gestione (un ufficio, una infermeria, un deposito/autorimessa, uno spogliatoio, due sevizi
igienici, un vano centrale termica, un vano autoclave)
L’affidatario si impegna a prestare la necessaria collaborazione all’Amministrazione
Comunale relativamente all’introduzione di meccanismi gestionali finalizzati ad agevolare la
eventuale realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione sulla base di
preventivi accordi con il Comune incaricato di eseguire i lavori medesimi, fermo restando il
corrispettivo di cui al successivo art. 17 e fatto salvo, al termine dei lavori, il rispetto da parte
dell’E.N.P.A. degli adempimenti igienico-sanitari e ambientali previsti dalla normativa vigente.
Art. l1
Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti l’affidatario mette a
disposizione i beni e le attrezzature necessarie in regola circa la normativa vigente in materia di
sicurezza.
Art. l2
L’affidatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del
personale impegnato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi
pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza, e del rispetto di tutte le norme nazionali e
regionali in materia, di interesse della presente convenzione.
Art. l3
L’orario di apertura del Rifugio del Cane dovrà essere il seguente:
• dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle 19 nei giorni feriali;
• dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni festivi.
Art. l4
L’affidatario, nella cura e nella custodia degli animali, si impegna a rispettare gli indirizzi
generali di comportamento per il rispetto delle norme sanitarie che dovranno essere impartiti dal
Servizio di Sanità Animale dell’Azienda USL 8, ai sensi del comma 11° dell’art. 2 della L. 281/91.
Art. 15
Ai fini della verifica gestionale , oltre alla presentazione del movimento dei cani, nelle forme
previste dal sopraccitato art. 5, l’affidatario dovrà inviare con cadenza semestrale
all’Amministrazione Comunale una relazione contenente le modalità con cui l’attività è stata svolta,
i risultati raggiunti e la rendicontazione delle entrate e spese gestionali.
Art. 16
La gestione del canile sarà regolata da apposita convenzione con validità effettiva dal
01/01/2008 al 31.12.2009, salvo recessioni delle parti contraenti.
La suddetta scadenza potrà comunque essere anticipata nel caso che fosse realizzata
entro il suddetto periodo la struttura del nuovo canile, attualmente in programmazione.
Art. 17
Il Comune, per il servizio di cui trattasi, effettivamente svolto secondo le prescrizioni della
presente convenzione, riconosce al gestore affidatario un corrispettivo lordo omnicomprensivo
calcolato sulla base dell’offerta economica proposta dallo stesso in ambito di gara.
Il corrispettivo verrà erogato attraverso liquidazioni bimestrali, sulla base dei resoconti di
cui al precedente art. 5, subordinando l'ultima liquidazione alla verifica di gestione sulla base della
relazione di cui agli ultimi due commi del medesimo art. 5.
Art. l8
Il Comune, fatta salva l’eventuale scadenza anticipata per i motivi di cui al precedente art.
16, potrà revocare la convenzione qualora l’affidatario non adempia a quanto previsto nel presente
atto o comunque svolga iniziative incompatibili con l’ordinamento vigente dell’Ente contraente.
Dell’intenzione di recessione verrà data tempestiva comunicazione scritta.
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Il Direttore
Ufficio Ambiente
(Dr. Alfredo Grandini)