Scarico a parete oa tetto degli impianti negli edifici: guida di
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Scarico a parete oa tetto degli impianti negli edifici: guida di
Scarico a parete o a tetto degli impianti negli edifici: guida di orientamento pratico Questo articolo è una guida di primo orientamento pratico per capire, alla luce degli ultimi aggiornamenti introdotti dal D.L. 63/2013 (convertito in legge dalla L. 90/2013) ed in vigore dal 01/09/2013, in quali casi la normativa (leggi e regolamenti nazionali, normativa tecnica e regolamenti locali) consentono l’installazione di sistemi di evacuazione fumi a parete, ed in quali casi invece è obbligatorio lo scarico oltre il tetto. Il tutto in base alle varie tipologie di impianti (tradizionali e a condensazione, stufe e caminetti, scaldaacqua monoutenza) e di edifici (villette e edifici isolati, condomini ed edifici multipiano). La lettura risulterà particolarmente utile per progettisti e installatori, chiamati a consigliare ai clienti soluzioni conformi alla regolamentazione in vigore, ed a tutti coloro che desiderano sapere quali sono i propri diritti e doveri in relazione alle corrette modalità di scarico dei fumi degli impianti. A cura di Dino de Paolis Fast Find©: per trovare tutta la normativa e le altre risorse utili sull’argomento 1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it 2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR853 PREMESSA Il D.L. 63/2013, convertito in legge dalla L. 90/2013, ha nuovamente sostituito, a pochi mesi di distanza dall’altro recente intervento sul punto operato dal D.L. 179/2012, il comma 9 dell’art. 5 del D.P.R. 412/1993, introducendo notevoli restrizioni alla possibilità di scarico direttamente a parete (o in facciata) dei fumi provenienti dai cosiddetti «impianti termici». Come si vedrà meglio più avanti, infatti, sono davvero pochi i casi in cui tale pratica risulta ancora consentita, pur rimanendo alcuni punti dubbi nella regolamentazione ora in vigore. Viene di seguito dettagliatamente descritta la situazione attuale, applicabile dal 01/09/2013, con i necessari accenni ai contenuti della normativa tecnica sull’argomento, di cui si riportano i riferimenti a beneficio di progettisti e installatori. LA PREVIGENTE DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.L. 179/2012 E RIMASTA IN VIGORE DAL 19/12/2012 AL 31/08/2013 - MOTIVAZIONI E PROBLEMI APPLICATIVI Il D.L. 179/2012 mirava a rendere effettive le novità contenute nella riforma del condominio L’assetto normativo sul punto definito dal D.L. 179/2012, convertito in legge dalla L. 221/2012, ed in vigore dallo scorso 19/12/2012 rispondeva alla necessità di rendere concretamente attuabile la novità Bollettino di Legislazione Tecnica 2/2014 — 117 Impiantistica già contenuta nella L. 220/2012 di riforma della legislazione in tema di condominio (entrata in vigore dal 17/06/2013), la quale, avendo modificato l’art. 1118, comma 4, del Codice Civile, consente, a determinate condizioni, di richiedere il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, restando il condomino richiedente obbligato solo a contribuire alle spese per la manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell’impianto. Art. 1118, comma 4, del Codice Civile Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizio namento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Nella prassi tuttavia, la previgente versione dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. 412/1993 costituiva un ostacolo alla possibilità di attuare la norma in commento, poiché prescriveva, in tutti casi di impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall’impianto centralizzato, l’obbligo di scaricare oltre il tetto dell’edificio i prodotti della combustione, tecnicamente spesso di realizzazione assai difficile, fatta eccezione per gli occupanti degli ultimi piani. Di qui l’introduzione, con il citato D.L. 179/2012, di una disposizione meno restrittiva, che consentiva lo scarico a parete in tutti i casi di installazione di caldaie a condensazione appartenenti alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, ed a condizione di rispettare le prescrizioni in merito ai sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione contenute nella norma UNI-CIG 71293:2008 (Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione). In ogni caso la norma del D.L. 179/2012 faceva salve le disposizioni contenute nei regolamenti edilizi locali, e disponeva esplicitamente la non applicabilità di quanto in essa contenuto agli apparecchi non costituenti «impianto termico» secondo la definizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera f), del D.P.R. 412/1993. Art. 1, comma 1, lettera f), del D.P.R. 412/1993 1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende: f) per «impianto termico», un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; Criticità emerse dalla concreta applicazione del D.L. 179/2013 Già dalle prime settimane di applicazione delle nuove disposizioni del D.L. 179/2012, in combinato disposto con quelle della riforma del condominio (quindi in pratica dopo il 17/06/2013, data di entrata in vigore di queste ultime), sono emerse alcune criticità, sotto forma di innumerevoli richiesta di distacco dagli impianti centralizzati, con probabile contenzioso essenzialmente dovuto alla difficoltà di certificare, da parte dei tecnici incaricati, l’assenza di «notevoli squilibri di funzionamento» ed al fatto che pressoché in tutti i casi si verifichino «aggravi di spesa per gli altri condomini», se non altro perché il distacco comporta la diminuzione dei soggetti che contribuiscono alle ordinarie spese di conduzione e manutenzione dell’impianto. LA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.L. 63/2013 E VIGENTE DAL 01/09/2013 Le deroghe al divieto di scarico a parete vigenti dal 01/09/2013 Dalle criticità sopra segnalate deriva il «correttivo» introdotto dal legislatore del D.L. 63/2013, che ha drasticamente ridotto le possibilità di scaricare i fumi a parete, poiché lo consente soltanto nei seguenti casi, elencati dal nuovo comma 9-bis dell’art. 5 del D.P.R. 412/1993: A. per le installazioni, esclusivamente se effettuate in sostituzione di altre preesistenti alla data del 31/08/2013 e già dotate di scarico dei fumi a parete o in canna collettiva ramificata; B. per le installazioni, sia nuove che in sostituzione di generatori preesistenti, nelle quali il rispetto del vincolo di scarico a parete sia incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento; 118 — Bollettino di Legislazione Tecnica 2/2014 Impiantistica C. per le installazioni, sia nuove che in sostituzione di generatori preesistenti, nelle quali il tecnico progettista asseveri l’impossibilità tecnica a realizzare lo scarico oltre il colmo del tetto (questo rappresenta il principale punto di incertezza della nuova disciplina, dal momento che non è facile delineare i confini della «impossibilità tecnica» di installazione dello scarico a tetto, concetto che sarebbe opportuno che la normativa definisse in termini più chiari). Condizioni da rispettare per usufruire delle deroghe In tutti e tre i casi di deroga sopra indicati, la nuova norma (comma 9-ter dell’art. 5 del D.P.R. 412/1993 introdotto dal D.L. 63/2013) prevede: — che il generatore installato sia della tipologia al alto rendimento energetico ed a basso Nox (Classe 4 o 5). Conseguentemente, non sono in nessun caso ammessi alla possibilità di deroga allo scarico oltre il tetto i generatori di calore, anche se installati in sostituzione di altri preesistenti al 31/08/2013, che per valori di prestazione energetica e di emissioni appartengano alle classi 1, 2 e 3 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 (1); — che il terminale di tiraggio (ritenendo tale definizione equivalente a quella di «terminale di scarico»), come chiarito dal Ministero dello sviluppo economico con la nota prot. N. 0022963 del 25/11/2013, sia installato in conformità alla citata norma UNI EN 7129. Quanto al requisito relativo ai valori di prestazione energetica e di emissioni, è stato sottoposto al Dipartimento per l’Energia del Ministero dello sviluppo economico il dubbio riguardante se tale requisito fosse riferito unicamente alla classe di emissione di NOx o anche alla classe di rendimento. A tale incertezza è stata data risposta con la nota prot. n. 0024957 del 18/12/2013, ove è stato chiarito che in tutti i casi di deroga all’obbligo di scarico sopra il tetto in precedenza descritti, i generatori di calore installati devono rispettare i seguenti requisiti: — possedere un rendimento termico utile maggiore o uguale a: 90 + 2log (Pn) — in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termina utile nominale; — appartenere alle classi 4 o 5 secondo la classificazione relativa alle emissioni di NOx indicata dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502. Con ciò in pratica il Ministero ha chiarito che il riferimento di legge alle «classi 4 e 5» va inteso esclusivamente riferito ai livelli di emissione, mentre quanto ai valori della prestazione energetica si fa invece riferimento a quanto stabilito dall’Allegato H del D. Leg.vo 192/2005 (2). Va altresì precisato che le deroghe di cui ai punti A, B e C sopra elencati sono alternative tra di loro e non complementari (in pratica, è sufficiente l’esistenza di una sola delle condizioni sopra riportate per poter accedere alla deroga). (1) Si ricorda che i livelli di emissione (concentrazione per kWh di potenza installata) per le caldaie a gas, conformemente agli standard europei di prova EN 297 e EN 483, sono i seguenti: Classe NOx Livello di emissione 1 fino a 260 mg/kWh 2 fino a 200 mg/kWh 3 fino a 150 mg/kWh 4 fino a 100 mg/kWh 5 fino a 70 mg/kWh (2) Si segnala tuttavia che il punto D dell’Allegato H al D. Leg.vo 192/2995, che definisce il valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli, recita: «Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui al comma 5 dell’allegato L, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati di seguito: 1) Generatori di calore ad acqua calda (…) d) per i generatori di calore installati a partire dall’8 ottobre 2005, non inferiore di un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito con la formula: X+2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a condensazione, e vale 88 per tutte le altre tipologie di caldaie. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.». Bollettino di Legislazione Tecnica 2/2014 — 119 Impiantistica Infine si segnala che il nuovo comma 9-quater dell’art. 5 del D.P.R. «invita» i comuni ad adeguare i propri regolamenti edilizi alla disciplina sopra descritta. La successione temporale della disciplina sullo scarico a parete è sintetizzata dallo schema riportato qui di seguito. Fino al 18/12/2012 Dal 19/12/2012 al 31/08/2013 Dal 01/09/2013 Scarico a parete consentito per le singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari. Scarico a parete consentito in tutti i casi di installazione di caldaie a condensazione appartenenti alla classe ad alta efficienza energetica. Scarico a parete consentito in casi di sostituzione di generatori di calore preesistenti con altri ad alta efficienza e basso NOx. MODIFICHE (IN VIGORE RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVIGENTE DAL 19/12/2012 AL 31/08/2013) Sono esaminate di seguito le principali differenze tra la disciplina attualmente in vigore, derivante dal D.L. 63/2013, e quella previgente, derivante dal D.L. 179/2013, precedute da una tabella che mette a raffronto i testi dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. 412/1993 nelle due successive versioni. Vecchia versione dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. 412/2013, vigente dal 19/12/2012 al 31/08/2013 9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni. Nuova versione dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. 412/2013, vigente dal 01/09/2013, comprensiva dei nuovi commi 9-bis, 9-ter e 9-quater 9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter. Obbligo di scarico a tetto esteso a tutte le tipologie di edifici L’obbligo di scaricare a tetto, con le deroghe precedentemente esaminate, è ora esteso a tutte le tipologie di edificio, e non riguarda solamente, come da norma precedentemente in essere, gli edifici costituiti da più unità immobiliari (precedente versione dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. 412/1993 introdotta dal D.L. 179/2012 - articolo 34, comma 53 - coordinato con la legge di conversione). Possibilità di deroga allo scarico a tetto non limitata agli impianti a condensazione Il nuovo testo dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. 412/1993, introdotta dall’art. 17-bis del D.L. 63/2013, non prescrive più la necessità di ricorrere, per poter usufruire della deroga dallo scarico dei fumi a parete, alla sola tipologia della caldaia a condensazione. Peraltro si verifichi lo schema riportato più avanti che, tenendo conto della normativa nazionale in coor- 120 — Bollettino di Legislazione Tecnica 2/2014 Impiantistica dinamento con quanto riportato dalle pertinenti norme UNI per le caldaie a condensazione e non, chiarisce di fatto in quali limitati casi si possa fare ricorso all’installazione di impianti non a condensazione. Nuova definizione di «Impianto termico» È importante far notare che il D.L. 63/2013 ha introdotto anche una modifica della definizione di impianto termico, riportata di seguito (nuova lettera l-tricies dell’art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 192/2005), che in parte innova quella già contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera f), del D.P.R. 412/1993 e che chiarisce il divieto di scaricare a parete anche per gli apparecchi a pellet e legna quali stufe, caminetti, ecc. La nuova definizione è riportata di seguito. Art. 2, comma 1, lettera l-tricies, del D. Leg.vo 192/2005 1. Ai fini del presente decreto si definisce: «impianto termico»: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. A proposito dei generatori di calore a legna si segnala peraltro che il divieto di scarico a parete poteva già considerarsi vigente visto il riferimento contenuto nel D.M. 37/2008 all’obbligo, ai fini della sicurezza, di installare gli impianti termici, incluso il sistema di evacuazione fumi, «a regola d’arte». Con riguardo ai generatori di calore a legna, la «regola dell’arte» coincide con la norma UNI 10683:2012 (Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione), la quale prevede che lo scarico dei prodotti della combustione sia realizzato a tetto, vietando senza eccezioni lo scarico a parete. CENNI SULLA NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO PER GLI APPARECCHI A CONDENSAZIONE E NON A CONDENSAZIONE Apparecchi non a condensazione - Norma UNI-CIG 7129-3:2008 La terza parte della norma UNI-CIG 7129 definisce i criteri dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione collegati ad apparecchi aventi singola portata termica nominale fino a 35 kW, ad esclusione di: — apparecchi a condensazione o affini, per i quali il riferimento è alla norma UNI-CIG 11071:2003 (Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini - Criteri per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione); — apparecchi per la ristorazione e ospitalità professionale, per i quali il riferimento è la norma UNICIG 8723:2010 (Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare - Prescrizioni di sicurezza). La UNI 7129 prevede come regola generale che lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto. In caso di impossibilità di scarico a tetto, ove consentito, possono essere adottati altri sistemi di scarico. In particolare, gli apparecchi di tipo B e C (3) possono: — utilizzare nuovi sistemi fumari; (3) Si definiscono rispettivamente: — caldaia tipo B: a camera aperta con canna fumaria a tiraggio naturale (installata utilizzando l’apposito terminale per l’aspirazione dell’aria direttamente dal luogo in cui è installata la caldaia); — caldaia tipo C: a camera chiusa con canna fumaria a tiraggio forzato (installata utilizzando tubi concentrici o altri tipi di condotti previsti per caldaie a camera stagna per l’aspirazione dell’aria e l’espulsione dei fumi). Bollettino di Legislazione Tecnica 2/2014 — 121 Impiantistica — utilizzare sistemi fumari esistenti, secondo quanto indicato nella UNI-CIG 10845:2000 (Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento); — scaricare direttamente all’esterno (scarico a parete o scarico diretto a tetto) nel rispetto della legislazione vigente e delle prescrizioni della medesima norma UNI 7129. La norma contiene inoltre dettagliate disposizioni per il posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi, finestre ed aperture di aerazione/ventilazione, differenziate a seconda della potenza, del tipo di apparecchio e della presenza o meno di ventilatore. Apparecchi a condensazione - Norma UNI-CIG 11071:2003 Quanto agli apparecchi a condensazione, la norma UNI 11071 prevede a sua volta che l’evacuazione dei prodotti da combustione possa avvenire in uno dei seguenti modi: — in camino/canna fumaria collettiva operante in depressione; — in camino operante con pressione positiva rispetto all’ambiente di installazione collocato all’esterno dell’unità abitativa e non addossato ad essa; — tramite un condotto per intubamento funzionante con pressione positiva rispetto all’ambiente di installazione collocato in vani tecnici dell’edificio; — tramite un condotto per intubamento operante in depressione; — diretto a parete (nei casi consentiti) o a tetto a mezzo di terminale. Scaldaacqua unifamiliari Tale tipologia di apparecchi risulta esclusa dalla definizione di «impianto termico», come fornita sia dal D.P.R. 412/1993 che dal D. Leg.vo 192/2005. Per questi dunque non si applicano le disposizioni appena citate, mentre resta valido, in ogni caso quanto stabilito per i sistemi fumari dalla specifica norma di installazione, e cioè, come già chiarito: — la UNI 7129-3:2008 se apparecchio non a condensazione; — la UNI 11071:2003 se apparecchio a condensazione. SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI CASI IN CUI È POSSIBILE LO SCARICO A PARETE A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO Coordinando le prescrizioni contenuti nella regolamentazione nazionale e nella pertinente normativa tecnica, si riporta una tabella che chiarisce in quali casi lo scarico a parete è consentito, sempre che tale possibilità sia contemplata dalle norme regionali e dai regolamenti edilizi locali, a seconda che l’impianto sia di tipo tradizionale o a condensazione, e sempre ovviamente nel rispetto delle condizioni di deroga previste dal nuovo comma 9-ter dell’art. 5 del D.P.R. 412/1993. Casistica deroga Impianto tradizionale Impianto a condensazione Installazioni, esclusivamente se effettuate in sostituzione di altre preesistenti alla data del 31/08/2013 e già dotate di scarico dei fumi a parete o in canna collettiva ramificata. NO SI Installazioni, sia nuove che in sostituzione di generatori preesistenti, nelle quali il rispetto del vincolo di scarico a parete sia incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento. NO SI Installazioni, sia nuove che in sostituzione di generatori preesistenti, nelle quali il tecnico progettista asseveri l’impossibilità tecnica a realizzare lo scarico oltre il colmo del tetto. SI SI Si evidenzia in pratica come l’impianto non a condensazione, nel rispetto delle altre condizioni previste, può essere installato esclusivamente nel caso in cui il progettista certifichi l’impossibilità tecnica di evacuazione dei fumi sopra il tetto (certificazione, come si è detto, estremamente difficile da fornire), dal momento che la pertinente norma UNI 7129 prevede esclusivamente tale possibilità. 122 — Bollettino di Legislazione Tecnica 2/2014 Impiantistica LA DISCIPLINA CODICISTICA SULLE IMMISSIONI Si consideri infine che le possibilità di scarico a parete vanno considerate anche in relazione alla disciplina del Codice civile e del Codice penale, ove in sostanza si prevede che le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni provenienti dalla proprietà del vicino non debbano superare la «normale tollerabilità». Il Codice penale prevede altresì una sanzione pecuniaria nel caso di emissioni di gas, vapori o fumo provocati in difformità dalle leggi vigenti. In pratica quindi, prima di effettuare una installazione con evacuazione dei fumi a parete, occorre accertarsi che non vi sia in alcun modo possibilità di arrecare fastidio ad altri. CODICE CIVILE Art. 844 - Immissioni Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso. Art. 890 - Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. CODICE PENALE Art. 674 - Getto pericoloso di cose Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206. FONTI COLLEGATE Utilizza il «Fast find» tramite il campo di ricerca posizionato sulla testata del sito per trovare velocemente la normativa di interesse. FAST FIND ESTREMI TITOLO NN12303 D.L. 04/06/2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. NN11781 D.L. 18/10/2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. NN8999 D. Min. Sviluppo Econ. 22/01/2008, n. 37 NN7403 D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. NN2164 D. P.R. 26/08/1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4,comma 4, della L.10/91. Bollettino di Legislazione Tecnica 2/2014 — 123