Scarico a parete oa tetto degli impianti negli edifici: guida di

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Scarico a parete oa tetto degli impianti negli edifici: guida di
Scarico a parete o a tetto
degli impianti negli edifici:
guida di orientamento pratico
Questo articolo è una guida di primo orientamento pratico per
capire, alla luce degli ultimi aggiornamenti introdotti dal D.L.
63/2013 (convertito in legge dalla L. 90/2013) ed in vigore dal
01/09/2013, in quali casi la normativa (leggi e regolamenti nazionali,
normativa tecnica e regolamenti locali) consentono l’installazione di
sistemi di evacuazione fumi a parete, ed in quali casi invece è
obbligatorio lo scarico oltre il tetto. Il tutto in base alle varie
tipologie di impianti (tradizionali e a condensazione, stufe e
caminetti, scaldaacqua monoutenza) e di edifici (villette e edifici
isolati, condomini ed edifici multipiano).
La lettura risulterà particolarmente utile per progettisti e installatori,
chiamati a consigliare ai clienti soluzioni conformi alla
regolamentazione in vigore, ed a tutti coloro che desiderano sapere
quali sono i propri diritti e doveri in relazione alle corrette modalità
di scarico dei fumi degli impianti.
A cura di Dino de Paolis
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2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR853
PREMESSA
Il D.L. 63/2013, convertito in legge dalla L. 90/2013, ha nuovamente sostituito, a pochi mesi di distanza
dall’altro recente intervento sul punto operato dal D.L. 179/2012, il comma 9 dell’art. 5 del D.P.R.
412/1993, introducendo notevoli restrizioni alla possibilità di scarico direttamente a parete (o in
facciata) dei fumi provenienti dai cosiddetti «impianti termici». Come si vedrà meglio più avanti, infatti,
sono davvero pochi i casi in cui tale pratica risulta ancora consentita, pur rimanendo alcuni punti dubbi
nella regolamentazione ora in vigore.
Viene di seguito dettagliatamente descritta la situazione attuale, applicabile dal 01/09/2013, con i
necessari accenni ai contenuti della normativa tecnica sull’argomento, di cui si riportano i riferimenti a
beneficio di progettisti e installatori.
LA PREVIGENTE DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.L. 179/2012 E RIMASTA IN VIGORE
DAL 19/12/2012 AL 31/08/2013 - MOTIVAZIONI E PROBLEMI APPLICATIVI
Il D.L. 179/2012 mirava a rendere effettive le novità contenute nella riforma del condominio
L’assetto normativo sul punto definito dal D.L. 179/2012, convertito in legge dalla L. 221/2012, ed in
vigore dallo scorso 19/12/2012 rispondeva alla necessità di rendere concretamente attuabile la novità
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Impiantistica
già contenuta nella L. 220/2012 di riforma della legislazione in tema di condominio (entrata in vigore
dal 17/06/2013), la quale, avendo modificato l’art. 1118, comma 4, del Codice Civile, consente, a determinate condizioni, di richiedere il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, restando il
condomino richiedente obbligato solo a contribuire alle spese per la manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell’impianto.
Art. 1118, comma 4, del Codice Civile
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizio­
namento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa
per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole
spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Nella prassi tuttavia, la previgente versione dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. 412/1993 costituiva un ostacolo alla possibilità di attuare la norma in commento, poiché prescriveva, in tutti casi di impianti termici
individuali realizzati dai singoli previo distacco dall’impianto centralizzato, l’obbligo di scaricare oltre il
tetto dell’edificio i prodotti della combustione, tecnicamente spesso di realizzazione assai difficile, fatta
eccezione per gli occupanti degli ultimi piani.
Di qui l’introduzione, con il citato D.L. 179/2012, di una disposizione meno restrittiva, che consentiva
lo scarico a parete in tutti i casi di installazione di caldaie a condensazione appartenenti alla classe ad
alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di
prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, ed a condizione di rispettare le prescrizioni in
merito ai sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione contenute nella norma UNI-CIG 71293:2008 (Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione
e installazione - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione).
In ogni caso la norma del D.L. 179/2012 faceva salve le disposizioni contenute nei regolamenti edilizi locali,
e disponeva esplicitamente la non applicabilità di quanto in essa contenuto agli apparecchi non costituenti
«impianto termico» secondo la definizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera f), del D.P.R. 412/1993.
Art. 1, comma 1, lettera f), del D.P.R. 412/1993
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende:
f) per «impianto termico», un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti
con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata
di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
Criticità emerse dalla concreta applicazione del D.L. 179/2013
Già dalle prime settimane di applicazione delle nuove disposizioni del D.L. 179/2012, in combinato disposto
con quelle della riforma del condominio (quindi in pratica dopo il 17/06/2013, data di entrata in vigore di
queste ultime), sono emerse alcune criticità, sotto forma di innumerevoli richiesta di distacco dagli impianti
centralizzati, con probabile contenzioso essenzialmente dovuto alla difficoltà di certificare, da parte dei tecnici incaricati, l’assenza di «notevoli squilibri di funzionamento» ed al fatto che pressoché in tutti i casi si
verifichino «aggravi di spesa per gli altri condomini», se non altro perché il distacco comporta la diminuzione dei soggetti che contribuiscono alle ordinarie spese di conduzione e manutenzione dell’impianto.
LA
DISCIPLINA INTRODOTTA DAL
D.L. 63/2013
E VIGENTE DAL
01/09/2013
Le deroghe al divieto di scarico a parete vigenti dal 01/09/2013
Dalle criticità sopra segnalate deriva il «correttivo» introdotto dal legislatore del D.L. 63/2013, che ha
drasticamente ridotto le possibilità di scaricare i fumi a parete, poiché lo consente soltanto nei seguenti
casi, elencati dal nuovo comma 9-bis dell’art. 5 del D.P.R. 412/1993:
A. per le installazioni, esclusivamente se effettuate in sostituzione di altre preesistenti alla data
del 31/08/2013 e già dotate di scarico dei fumi a parete o in canna collettiva ramificata;
B. per le installazioni, sia nuove che in sostituzione di generatori preesistenti, nelle quali il
rispetto del vincolo di scarico a parete sia incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
dell’intervento;
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C. per le installazioni, sia nuove che in sostituzione di generatori preesistenti, nelle quali il tecnico progettista asseveri l’impossibilità tecnica a realizzare lo scarico oltre il colmo del tetto
(questo rappresenta il principale punto di incertezza della nuova disciplina, dal momento che
non è facile delineare i confini della «impossibilità tecnica» di installazione dello scarico a tetto,
concetto che sarebbe opportuno che la normativa definisse in termini più chiari).
Condizioni da rispettare per usufruire delle deroghe
In tutti e tre i casi di deroga sopra indicati, la nuova norma (comma 9-ter dell’art. 5 del D.P.R. 412/1993
introdotto dal D.L. 63/2013) prevede:
— che il generatore installato sia della tipologia al alto rendimento energetico ed a basso Nox
(Classe 4 o 5). Conseguentemente, non sono in nessun caso ammessi alla possibilità di deroga
allo scarico oltre il tetto i generatori di calore, anche se installati in sostituzione di altri preesistenti al 31/08/2013, che per valori di prestazione energetica e di emissioni appartengano alle
classi 1, 2 e 3 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 (1);
— che il terminale di tiraggio (ritenendo tale definizione equivalente a quella di «terminale di scarico»), come chiarito dal Ministero dello sviluppo economico con la nota prot. N. 0022963 del
25/11/2013, sia installato in conformità alla citata norma UNI EN 7129.
Quanto al requisito relativo ai valori di prestazione energetica e di emissioni, è stato sottoposto al Dipartimento per l’Energia del Ministero dello sviluppo economico il dubbio riguardante se tale requisito
fosse riferito unicamente alla classe di emissione di NOx o anche alla classe di rendimento. A tale incertezza è stata data risposta con la nota prot. n. 0024957 del 18/12/2013, ove è stato chiarito che in
tutti i casi di deroga all’obbligo di scarico sopra il tetto in precedenza descritti, i generatori di calore
installati devono rispettare i seguenti requisiti:
— possedere un rendimento termico utile maggiore o uguale a:
90 + 2log (Pn)
— in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termina utile nominale;
— appartenere alle classi 4 o 5 secondo la classificazione relativa alle emissioni di NOx indicata
dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502.
Con ciò in pratica il Ministero ha chiarito che il riferimento di legge alle «classi 4 e 5» va inteso esclusivamente riferito ai livelli di emissione, mentre quanto ai valori della prestazione energetica si fa invece
riferimento a quanto stabilito dall’Allegato H del D. Leg.vo 192/2005 (2).
Va altresì precisato che le deroghe di cui ai punti A, B e C sopra elencati sono alternative tra di
loro e non complementari (in pratica, è sufficiente l’esistenza di una sola delle condizioni sopra riportate
per poter accedere alla deroga).
(1) Si ricorda che i livelli di emissione (concentrazione per kWh di potenza installata) per le caldaie a gas, conformemente agli standard europei di prova EN 297 e EN 483, sono i seguenti:
Classe NOx
Livello di emissione
1
fino a 260 mg/kWh
2
fino a 200 mg/kWh
3
fino a 150 mg/kWh
4
fino a 100 mg/kWh
5
fino a 70 mg/kWh
(2) Si segnala tuttavia che il punto D dell’Allegato H al D. Leg.vo 192/2995, che definisce il valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli, recita: «Il rendimento di combustione,
rilevato nel corso dei controlli di cui al comma 5 dell’allegato L, misurato alla massima potenza termica effettiva del
focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati di seguito:
1) Generatori di calore ad acqua calda
(…)
d) per i generatori di calore installati a partire dall’8 ottobre 2005, non inferiore di un punto percentuale rispetto al
valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito con la formula: X+2 log Pn; dove log Pn
è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le
caldaie a condensazione, e vale 88 per tutte le altre tipologie di caldaie. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica
il limite massimo corrispondente a 400 kW.».
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Infine si segnala che il nuovo comma 9-quater dell’art. 5 del D.P.R. «invita» i comuni ad adeguare i propri regolamenti edilizi alla disciplina sopra descritta.
La successione temporale della disciplina sullo scarico a parete è sintetizzata dallo schema riportato qui
di seguito.
Fino al 18/12/2012
Dal 19/12/2012 al 31/08/2013
Dal 01/09/2013
Scarico a parete consentito per le singole
ristrutturazioni di impianti termici
individuali già esistenti, siti in stabili
plurifamiliari.
Scarico a parete consentito in tutti i casi
di
installazione
di
caldaie
a
condensazione appartenenti alla classe
ad alta efficienza energetica.
Scarico a parete consentito in casi di
sostituzione di generatori di calore
preesistenti con altri ad alta efficienza e
basso NOx.
MODIFICHE
(IN VIGORE
RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVIGENTE
DAL 19/12/2012 AL 31/08/2013)
Sono esaminate di seguito le principali differenze tra la disciplina attualmente in vigore, derivante dal
D.L. 63/2013, e quella previgente, derivante dal D.L. 179/2013, precedute da una tabella che mette a
raffronto i testi dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. 412/1993 nelle due successive versioni.
Vecchia versione dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. 412/2013,
vigente dal 19/12/2012 al 31/08/2013
9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità
immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione,
con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto
periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas
a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di
emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla
classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI
EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei
terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma
tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.
Nuova versione dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. 412/2013,
vigente dal 01/09/2013,
comprensiva dei nuovi commi 9-bis, 9-ter e 9-quater
9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto
2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie
o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con
sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei
casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori
di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in
canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta
incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o
comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare
generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle
norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare
i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica
UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.
Obbligo di scarico a tetto esteso a tutte le tipologie di edifici
L’obbligo di scaricare a tetto, con le deroghe precedentemente esaminate, è ora esteso a tutte le tipologie di edificio, e non riguarda solamente, come da norma precedentemente in essere, gli edifici
costituiti da più unità immobiliari (precedente versione dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. 412/1993 introdotta dal D.L. 179/2012 - articolo 34, comma 53 - coordinato con la legge di conversione).
Possibilità di deroga allo scarico a tetto non limitata agli impianti a condensazione
Il nuovo testo dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. 412/1993, introdotta dall’art. 17-bis del D.L. 63/2013,
non prescrive più la necessità di ricorrere, per poter usufruire della deroga dallo scarico dei fumi a
parete, alla sola tipologia della caldaia a condensazione.
Peraltro si verifichi lo schema riportato più avanti che, tenendo conto della normativa nazionale in coor-
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Impiantistica
dinamento con quanto riportato dalle pertinenti norme UNI per le caldaie a condensazione e non, chiarisce di fatto in quali limitati casi si possa fare ricorso all’installazione di impianti non a condensazione.
Nuova definizione di «Impianto termico»
È importante far notare che il D.L. 63/2013 ha introdotto anche una modifica della definizione di
impianto termico, riportata di seguito (nuova lettera l-tricies dell’art. 2, comma 1, del D. Leg.vo
192/2005), che in parte innova quella già contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera f), del D.P.R. 412/1993
e che chiarisce il divieto di scaricare a parete anche per gli apparecchi a pellet e legna quali stufe, caminetti, ecc. La nuova definizione è riportata di seguito.
Art. 2, comma 1, lettera l-tricies, del D. Leg.vo 192/2005
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
«impianto termico»: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici
gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:
stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se
fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del
focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua
calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
A proposito dei generatori di calore a legna si segnala peraltro che il divieto di scarico a parete poteva
già considerarsi vigente visto il riferimento contenuto nel D.M. 37/2008 all’obbligo, ai fini della sicurezza, di installare gli impianti termici, incluso il sistema di evacuazione fumi, «a regola d’arte». Con
riguardo ai generatori di calore a legna, la «regola dell’arte» coincide con la norma UNI 10683:2012
(Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e
manutenzione), la quale prevede che lo scarico dei prodotti della combustione sia realizzato a tetto,
vietando senza eccezioni lo scarico a parete.
CENNI SULLA NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO PER GLI APPARECCHI
A CONDENSAZIONE E NON A CONDENSAZIONE
Apparecchi non a condensazione - Norma UNI-CIG 7129-3:2008
La terza parte della norma UNI-CIG 7129 definisce i criteri dei sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione collegati ad apparecchi aventi singola portata termica nominale fino a 35 kW, ad
esclusione di:
— apparecchi a condensazione o affini, per i quali il riferimento è alla norma UNI-CIG 11071:2003
(Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini - Criteri per
la progettazione, l’installazione, la messa in servizio e la manutenzione);
— apparecchi per la ristorazione e ospitalità professionale, per i quali il riferimento è la norma UNICIG 8723:2010 (Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare - Prescrizioni
di sicurezza).
La UNI 7129 prevede come regola generale che lo scarico dei prodotti della combustione deve
avvenire a tetto. In caso di impossibilità di scarico a tetto, ove consentito, possono essere adottati
altri sistemi di scarico. In particolare, gli apparecchi di tipo B e C (3) possono:
— utilizzare nuovi sistemi fumari;
(3) Si definiscono rispettivamente:
— caldaia tipo B: a camera aperta con canna fumaria a tiraggio naturale (installata utilizzando l’apposito terminale per l’aspirazione dell’aria direttamente dal luogo in cui è installata la caldaia);
— caldaia tipo C: a camera chiusa con canna fumaria a tiraggio forzato (installata utilizzando tubi concentrici
o altri tipi di condotti previsti per caldaie a camera stagna per l’aspirazione dell’aria e l’espulsione dei fumi).
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Impiantistica
— utilizzare sistemi fumari esistenti, secondo quanto indicato nella UNI-CIG 10845:2000 (Impianti
a gas per uso domestico - Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad
apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento);
— scaricare direttamente all’esterno (scarico a parete o scarico diretto a tetto) nel rispetto della
legislazione vigente e delle prescrizioni della medesima norma UNI 7129.
La norma contiene inoltre dettagliate disposizioni per il posizionamento dei terminali di tiraggio,
distanze da balconi, finestre ed aperture di aerazione/ventilazione, differenziate a seconda della
potenza, del tipo di apparecchio e della presenza o meno di ventilatore.
Apparecchi a condensazione - Norma UNI-CIG 11071:2003
Quanto agli apparecchi a condensazione, la norma UNI 11071 prevede a sua volta che l’evacuazione
dei prodotti da combustione possa avvenire in uno dei seguenti modi:
— in camino/canna fumaria collettiva operante in depressione;
— in camino operante con pressione positiva rispetto all’ambiente di installazione collocato
all’esterno dell’unità abitativa e non addossato ad essa;
— tramite un condotto per intubamento funzionante con pressione positiva rispetto all’ambiente
di installazione collocato in vani tecnici dell’edificio;
— tramite un condotto per intubamento operante in depressione;
— diretto a parete (nei casi consentiti) o a tetto a mezzo di terminale.
Scaldaacqua unifamiliari
Tale tipologia di apparecchi risulta esclusa dalla definizione di «impianto termico», come fornita sia dal
D.P.R. 412/1993 che dal D. Leg.vo 192/2005. Per questi dunque non si applicano le disposizioni appena
citate, mentre resta valido, in ogni caso quanto stabilito per i sistemi fumari dalla specifica norma di
installazione, e cioè, come già chiarito:
— la UNI 7129-3:2008 se apparecchio non a condensazione;
— la UNI 11071:2003 se apparecchio a condensazione.
SCHEMA
RIEPILOGATIVO DEI CASI IN CUI È POSSIBILE LO SCARICO A PARETE
A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO
Coordinando le prescrizioni contenuti nella regolamentazione nazionale e nella pertinente normativa
tecnica, si riporta una tabella che chiarisce in quali casi lo scarico a parete è consentito, sempre che tale
possibilità sia contemplata dalle norme regionali e dai regolamenti edilizi locali, a seconda che l’impianto
sia di tipo tradizionale o a condensazione, e sempre ovviamente nel rispetto delle condizioni di deroga
previste dal nuovo comma 9-ter dell’art. 5 del D.P.R. 412/1993.
Casistica deroga
Impianto
tradizionale
Impianto a
condensazione
Installazioni, esclusivamente se effettuate in sostituzione di altre preesistenti alla data del
31/08/2013 e già dotate di scarico dei fumi a parete o in canna collettiva ramificata.
NO
SI
Installazioni, sia nuove che in sostituzione di generatori preesistenti, nelle quali il rispetto
del vincolo di scarico a parete sia incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
dell’intervento.
NO
SI
Installazioni, sia nuove che in sostituzione di generatori preesistenti, nelle quali il tecnico
progettista asseveri l’impossibilità tecnica a realizzare lo scarico oltre il colmo del tetto.
SI
SI
Si evidenzia in pratica come l’impianto non a condensazione, nel rispetto delle altre condizioni previste, può essere installato esclusivamente nel caso in cui il progettista certifichi l’impossibilità
tecnica di evacuazione dei fumi sopra il tetto (certificazione, come si è detto, estremamente difficile
da fornire), dal momento che la pertinente norma UNI 7129 prevede esclusivamente tale possibilità.
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Impiantistica
LA
DISCIPLINA CODICISTICA SULLE IMMISSIONI
Si consideri infine che le possibilità di scarico a parete vanno considerate anche in relazione alla disciplina del Codice civile e del Codice penale, ove in sostanza si prevede che le immissioni di fumo o di
calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni provenienti dalla proprietà del vicino
non debbano superare la «normale tollerabilità». Il Codice penale prevede altresì una sanzione pecuniaria nel caso di emissioni di gas, vapori o fumo provocati in difformità dalle leggi vigenti.
In pratica quindi, prima di effettuare una installazione con evacuazione dei fumi a parete, occorre accertarsi che non vi sia in alcun modo possibilità di arrecare fastidio ad altri.
CODICE CIVILE
Art. 844 - Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i
rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la
normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione
con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Art. 890 - Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini,
magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo
nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare
le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini
da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
CODICE PENALE
Art. 674 - Getto pericoloso di cose
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o
di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti
dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.
FONTI
COLLEGATE
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ESTREMI
TITOLO
NN12303 D.L. 04/06/2013, n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea,
nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
NN11781 D.L. 18/10/2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni
in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
NN8999
D. Min. Sviluppo Econ.
22/01/2008, n. 37
NN7403
D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
NN2164
D. P.R. 26/08/1993, n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art.4,comma 4, della L.10/91.
Bollettino di Legislazione Tecnica 2/2014 —
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