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ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
SEDE_______________________
SITO: www.inps.it
RICORSO AMMINISTRATIVO ON LINE
Il sottoscritto avv. (C.F.: – pec) (in nome e per conto dell’avv. (nata a X il X e residente in X in
via…………………….) che sottoscrive per adesione)
RICORRE
avverso il provvedimento prot. n…………..… del ………….… con cui l’INPS Gestione Separata
sede di Andria ha proceduto sia alla iscrizione d’ufficio che all’illegittimo addebito dei contributi
previdenziali, con decorrenza 1° gennaio 2009 per i seguenti
MOTIVI:
A) ILLEGITTIMITA’ DELLA ISCRIZIONE D’UFFICIO ALLA GESTIONE SEPARATA
1)
la
ricorrente
è
un
avvocato
libero
professionista
iscritta
all'Albo
degli
Avvocati.......................dal.......... ed alla Cassa Nazionale Forense dal
2)
Con lettera del__________ (ricevuta in data _______________) l'Inps – sede di
___________________ha comunicato di aver provveduto con decorrenza 01° gennaio 2009,
all'iscrizione d'ufficio del/della ricorrente alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 L.
335/1995 e, conseguentemente, ha sollecitato il pagamento per l'anno 2009 della somma
complessiva di €________________ (di cui € __________________ a titolo di contributi ed
€ __________________________ a titolo di sanzioni);
3)
Il/la sottoscritta esercita esclusivamente attività di libero professionale di avvocato e non ha
conseguito per l'anno 2009 redditi di natura diversa rispetto alla predetta attività;
4)
Nell'anno 2009 e comunque anteriormente alla entrata in vigore della L. 247/2012, l'ente di
categoria (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense) richiedeva, ai fini
dell'iscrizione e della conservazione della iscrizione, il raggiungimento di determinati livelli
di reddito e volumi di affari;
5)
Gli avvocati che non superavano determinati livelli di reddito e volumi di affari, secondo
l'ordinamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, erano esonerati
dall'obbligo di iscrizione alla Cassa e quindi dal versamento del contributo soggettivo, ma
erano pur sempre tenuti a corrispondere quello integrativo (art. 11 Legge 576/80). In
particolare, ai sensi degli artt. 17 e 18 L. 576/1980 e artt. 9 e 10 L. 141/1992 la ricorrente ha
comunicato alla Cassa Nazionale i redditi derivanti dall’esercizio esclusivo dell’attività di
avvocato mediante invio del modello 5 e conseguentemente ha provveduto al pagamento del
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contributo obbligatorio (costituito, nel caso di specie, dal contributo integrativo). Dunque, la
mancata iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense,
non ha
determinato il sorgere in capo alla ricorrente dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata
Inps, in quanto il/la ricorrente è iscritto/a all'Albo professionale, presso il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di , ed ha sempre corrisposto, sul reddito di carattere professionale
prodotto, il contributo obbligatorio alla Cassa di previdenza (c.d. Contributo integrativo), sì
come risulta dall’estratto contributivo alla ricorrente relativo;
6)
Nel 1995, nell’ambito della riforma del sistema pensionistico è intervenuta la Legge n.335,
che, per assicurare una tutela previdenziale a tutti i soggetti che esercitano in via abituale ma
non esclusiva attività di lavoro autonomo e quindi privi di copertura previdenziale, ha
istituito con l’art. 2 comma 26 la Gestione separata presso l’Inps a cui versare appunto
contributi previdenziali. Per quanto il testo di legge non consenta d’individuare quali soggetti
siano tenuti all’iscrizione “Gestione separata Inps” emerge chiaramente come tale “Gestione”
debba essere intesa come fondo pensionistico “residuale”, destinato a tutelare i “soggetti
privi di una propria cassa previdenziale”;
7)
Nel 1996 il D.Lgs. 103, emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 2 comma 25
Legge 335/95, anziché dettare una norma di collegamento tra le discipline istitutive di Casse
previdenziali (una privata, l’altra pubblica) ha, con il comma 2 art. 1, in modo distorto
rispetto alla ratio della stessa legge delega, ampliato la sfera dei soggetti destinati
all’assoggettamento all’obbligo contributivo alla gestione separata Inps, comprendendo, ad
esempio, anche “coloro che esercitano contemporaneamente attività di lavoro dipendente”;
8)
La mancanza di una qualsiasi norma di raccordo tra le disposizioni istitutive delle due
Casse sopraccitate incomincia quindi, sin dal 1996, a generare grande confusione e
disomogeneità di comportamenti, dovuti proprio a interpretazioni diverse ad ogni livello.
Tuttavia, in materia previdenziale, come confermato da un chiaro e consolidato orientamento
della giurisprudenza (vedasi sentenza Cassazione Sezione unite n. 3240/2010) vige il
principio di “esclusività” in forza del quale l’iscrizione ad una gestione previdenziale esclude
l’obbligo di contribuzione ad altro fondo per la stessa attività.
9)
Eloquente in tal senso è l’art. 18, comma 12 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con
legge n. 111/2011, quale norma di interpretazione autentica, che ha chiarito che: “…i soggetti
che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo
tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti
che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi
professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11 (gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai D. Lgs. nn. 509/1994 e
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103/1996), in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al
comma 11….”;
10) la circolare Inps n. 99 del 22 luglio 2011 e il successivo messaggio Inps n. 709 del 7
gennaio 2012 hanno sollecitato le diverse sedi provinciali a non “perseguire” i liberi
professionisti iscritti agli Albi e alle relative Casse ed Enti previdenziali, proprio in quanto la
Gestione Separata non ha titolo a ricevere dagli stessi la contribuzione previdenziale. La ratio
della norma citata è infatti quella di delimitare l’ambito di applicazione della normativa
relativa alla gestione separata INPS e di differenziarla dalle coperture assicurative delle
attività il cui esercizio richiede l’iscrizione in un albo professionale.
11) Numerose sentenze di merito hanno infatti confermato quanto sin qui dedotto, statuendo
che “Con tale disposizione il legislatore ha quindi chiarito che l’iscrizione alla Gestione
separata ha carattere residuale essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che
esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l’iscrizione ad appositi albi,
ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un’attività non soggetta a versamento
contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti. La legge non pone alcuna
distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito frutto della libera
professione è assoggettato, essenziale essendo che il reddito non “sfugga” ad una forma
obbligatoria di contribuzione. Pertanto, non rileva che il reddito percepito dal ricorrente nel
2005 sia stato assoggettato, in base all’ordinamento della Cassa di categoria, al solo c.d.
contributo integrativo, commisurato al volume di affari soggetto ad IVA, ai sensi degli artt.
10 l. n. 6 del 1981 e 23 dello Statuto della Cassa, e non anche al contributo soggettivo di cui
agli artt. 9 della stessa legge e 22 dello Statuto.” (ex multis Trib. Roma 30.05.2013; Trib.
Verbania 31.10.2014; Trib di Barcellona Pozzo di Gotto 12.11.2013; Trib. Lecce 12.11.2014)
12) Dunque, nel caso di specie non ricorre alcuno dei presupposti tassativi elencati dall'art. 18
comma 12 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge n. 111/2011, in quanto non risulta
integrata né la prima ipotesi (attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad albi
professionali), essendo l'esercizio dell'attività di avvocato certamente subordinato alla
iscrizione all'albo professionale, né tanto meno la seconda (attività non soggette al
versamento contributivo agli enti di cui al comma 11), in quanto la Cassa di Previdenza ed
Assistenza Forense imponeva comunque il versamento di contributi integrativi sul reddito
prodotto.
13) Fermo restando che il contributo integrativo è un contributo previdenziale a tutti gli effetti
(come stabilito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 109 dell’11 luglio 1996),
versare contemporaneamente il contributo integrativo all’INPS e alla propria Cassa equivale
a pagare due volte il contributo di solidarietà (integrativo) in quanto parte dell’aliquota INPS
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è contributo di solidarietà. L’INPS, ignorando la relativa ratio sintetizzabile nell’assioma “ad
ogni attività una Cassa”, tesa a garantire a tutti i lavoratori autonomi una copertura
prevendenziale, con un’interpretazione “di parte” a difesa della cosiddetta operazione
Poseidone, giocando sul significato letterale delle parole, disconoscendo il precedente
orientamento, sia pure informale, della non obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione
separata di cui al punto 10), fa rientrare nel novero dei soggetti tenuti all’iscrizione alla
gestione separata “tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibile ad appositi albi
professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di
appartenenza o abbiano esercitato eventuale facoltà di non versamento/iscrizione in base alle
previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti”.
14) L’INPS fonda quindi la sua pretesa contributiva su un’arbitraria distinzione tra contributo
soggettivo e contributo integrativo che nella norma non è dato rinvenire, vanificando così
l’intenzione del legislatore di intervenire per fare chiarezza e ridurre l’ampio numero di
contenziosi in corso; né si preoccupa di rivedere la propria posizione alla luce delle recenti
sentenze della Corte di Cassazione anche a Sezioni unite che ribadiscono il divieto di doppia
imposizione contributiva in presenza di contributi da versare al Fondo della Gestione
Separata INPS.
15)
Ulteriormente, l’attuale richiesta contributiva dell’Inps, contraria quindi alla posizione
precedente, priva di preventiva istruttoria con il ricorrente, nasce da circolari interne che
disattendendo il vero significato delle norme regolatrici della materia, si ostinano a dare
interpretazioni non corrette non riferite al momento dell’emanazione, ma con effetto,
addirittura, “retroattivo” chiedendo una iscrizione per l’anno 2009, che, confrontata
all’attualità (nell’attuale sistema previdenziale è obbligatoria l’iscrizione alla Cassa di
Previdenza ed Assistenza forense) è priva di causa e di effetti giuridici per l’interessato. In
altri termini, ammesso e non concesso che il sottoscritto confermi la volontà di iscriversi
all’INPS Gestione separata per l’anno 2009, tutte le somme eventualmente versate non
avranno alcun effetto, non potendosi dar luogo a ricongiunzione dei periodi contributivi e
non potendo produrre alcun beneficio previdenziale a breve o a lungo termine. In altri
termini, si chiede la corresponsione di somme senza che vi sia (nel passato, nel presente o in
futuro) una controprestazione da parte dell’Ente previdenziale che giustifichi e sorregga tale
richiesta, con la conseguenza che il pagamento costituirebbe un ingiustificato arricchimento
dell’INPS non ammissibile alla luce di una lettura sistematica delle norme e
dell’Ordinamento Giuridico.
B) NULLITA’ DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D’UFFICIO ALLA GESTIONE
SEPARATA
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16) Si pone all’attenzione, oltretutto, l’aspetto dell’iscrizione d’ufficio all’INPS “Gestione
separata”, avvenuta al di fuori di tutte le elementari regole poste a presidio della tutela
individuale nei confronti dell’attività amministrativa. Ciò che si vuole sottolineare è che non
vi è stata alcuna istruttoria preventiva tra l’Ente Pubblico Previdenziale e l’odierno
ricorrente, finalizzata a costituire un contraddittorio endoprocedimentale all’esito del quale
prendere ogni eventuale provvedimento, e, senza del quale, ogni provvedimento
amministrativo lesivo della sfera patrimoniale soggettiva dell’odierno ricorrente deve
considerarsi insanabilmente nullo. Il principio della obbligatorietà del contraddittorio
endoprocedimentale, è stato enucleato dalla Giurisprudenza amministrativa ed è ormai stato
positivizzato in disposizioni normative vincolanti per la Pubblica Amministrazione, intesa
anche in senso allargato, (cfr. art. 7 della legge n. 241 del 1990) e trae origine e fondamento
in norme Costituzionali (cfr. art. 97 Cost,: principio di buon andamento ed imparzialità della
PA ed art. 24 Cost.: diritto di difesa) e dalla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo. Sul piano
del diritto interno la Corte costituzionale ha riconosciuto, in un primo tempo, che il principio
del contraddittorio debba trovare piena attuazione nei procedimenti amministrativi con
valenza sanzionatoria (come nel caso che ci occupa, in cui la sanzione comminata ha
addirittura superato l’importo del contributo asseritamente non corrisposto), e, più di
recente, la medesima Corte ha affermato la sussistenza del principio del giusto procedimento
amministrativo, da raccordarsi all’Art. 97 della Costituzione, come espressione del principio
di buon andamento ed imparzialità della PA. Ha, infine, riconosciuto che il contraddittorio
con il destinatario del provvedimento costituisce esplicazione e contenuto necessario del
principio del giusto procedimento (cfr. Corte Cost. 28.11.2008 n 390 - Corte Cost.
23.03.2008 n. 103.). Tale impostazione ha trovato, infine, riconoscimento anche nella
Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha anche essa confermato che il
diritto al contraddittorio (effettivo, e non meramente formale), ossia il diritto del destinatario
dell’atto ad essere sentito prima che venga emesso un provvedimento lesivo dei suoi interessi
realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’Art.24 della Costituzione
e dall’art. 97 della Costituzione. Pertanto, il provvedimento di iscrizione d’ufficio alla
gestione separata INPS va annullato in autotutela perché, allorquando l’Ente Pubblico agisca
in maniera del tutto autonoma e svincolata da ogni contraddittorio con la parte interessata si
viola il principio, garantito dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo, dalla Costituzione e dalla
norma di cui all’Art. 7 della Legge n. 241 del 1990, di essere sottoposti ad un giusto procedimento
amministrativo. Di tale annullamento va data, peraltro, adeguata comunicazione al
sottoscritto interessato.
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17) Esiste inoltre nell’impugnata lettera dell’Inps una palese violazione non solo dell’art. 3 c.4
della L.241/90 sull’obbligo “di indicare in ogni atto notificato al destinatario il termine e
l’autorità cui è possibile ricorrere”, ma anche una violazione e falsa applicazione degli art.7
e 8 L.241/90 e art.97 Costituzione con conseguente vizio di eccesso di potere per difetto di
istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento. Se non fosse stata negata al
ricorrente la possibilità di essere ascoltato, il provvedimento conclusivo dell’Inps avrebbe
potuto avere contenuto diverso. Tutto ciò senza considerare, peraltro, che la suddetta lettera
è anche priva degli elementi essenziali previsti dal su citato art.8 quale ad esempio
l’indicazione del responsabile del procedimento (soggetto diverso dal sottoscrittore) ossia
dall’autore . Quest’ultima circostanza rende l’atto “nullo”, sì come espressamente previsto
dall’art.21-septies L.241/90. Non bisogna dimenticare che la tassatività dell’indicazione del
responsabile del procedimento è posta a tutela dei valori costituzionali sintetizzabili in
“trasparenza dell’azione amministrativa, piena informazione del cittadino,e garanzia del
diritto di difesa.”
C) PRESCRIZIONE DEL CREDITO
18) Si eccepisce l’intervenuta prescrizione quinquennale maturatasi il 16.06.2015. Invero, il
termine di prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal giorno in cui doveva esser
versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento (per il 2009
unico 2010) ovvero il 16.06.2010. L’esigibilità del credito previdenziale non è condizionata
né alla presentazione della dichiarazione fiscale né alla veridicità della stessa ma dipende
solo dal verificarsi delle condizioni normativamente previste. E’ ulteriormente palesemente
erronea l’indicazione della data del 06.07.2010 come data di scadenza del contributo
previdenziale richiesto poiché detto termine riguardava solo i soggetti tenuti alla
compilazione degli studi di settore e non i soggetti “minimi” come il ricorrente.
D) ILLEGITTIMITA’ DELLA SANZIONE
19) L’INPS ha applicato erroneamente la sanzione massima prevista dall’art. 116 co. 8 della L.
388/2000. L’elemento soggettivo è determinante al fine di stabilire se, in una specifica
fattispecie, vi sia stata o meno l’intenzione di evadere. Ciò si evince anche dalla ratio della
disposizione di cui al c. 5, art.2 dlgs.218/1997 che così recita: ” sulle somme dovute a titolo
di contributi previdenziali e assistenziali di cui al c.3 non si applicano sanzioni e interessi”.
E’ evidente la preoccupazione del legislatore volta a garantire che, nelle varie forme di
accertamento, il comportamento del contribuente assurga sempre a elemento imprescindibile
di valutazione; nella fattispecie mancano fatti concludenti che possano prefigurare a carico
del ricorrente qualsiasi forma di responsabilità o colpa tali da comportare l’immediata
irrogazione di sanzioni. Di fatto inoltre nessuna intenzione elusiva può ascriversi alla
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ricorrente che ha denunciato il proprio reddito compilando il modello 5.
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,
RICORRE
avverso il provvedimento con cui l'INPS Gestione Separata, sede di Andria, ha proceduto sia alla
iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, che all'illegittimo addebito dei contributi previdenziali,
con decorrenza dal 1° gennaio 2009, e per l’effetto
chiede
l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
1)
In via principale:
a)
dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, la nullità assoluta della lettera dell’Inps di
……………………,
n ……………………,
con il presente ricorso impugnata, e comunque
l’illegittimità in quanto in aperto contrasto con la disciplina vigente a riguardo;
b)
sospendere il pagamento delle somme richieste al fine di evitare un danno grave, ingiusto e
irreparabile per il ricorrente;
c)
dichiararsi la nullità della pretesa contenuta nella impugnata lettera per intervenuta
prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
2)
In via subordinata
a) annullarsi le sanzioni applicate e ciò per l’accertata insussistenza di un comportamento doloso o
colposo dello stesso ricorrente.
Quanto sopra con l’obbligo di notifica dell’avvenuta esecuzione della cancellazione con avvertenza
che trascorso invano il termine di cui alla L.241/90, seguirà costituzione nelle sedi più idonee per la
tutela dei propri diritti con Vs addebito degli oneri tutti correlati, ravvisando estremi di lite
temeraria.
Elegge domicilio per comunicazioni e notificazioni presso la propria residenza come sotto riportato
e chiede comunque di essere sentito allorché verrà esaminato il presente ricorso.
Il sottoscritto, ai fini del presente procedimento elegge domicilio______
Si allegano:
1) copia documento di identità;
2) Copia raccomandata n.___________________________;
3) Copia estratto contributivo Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
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4) Certificato di iscrizione all’Ordine forense di
5) Copia modello 5 anno 2010.
Luogo , ______________
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