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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE_______________________ SITO: www.inps.it RICORSO AMMINISTRATIVO ON LINE Il sottoscritto avv. (C.F.: – pec) (in nome e per conto dell’avv. (nata a X il X e residente in X in via…………………….) che sottoscrive per adesione) RICORRE avverso il provvedimento prot. n…………..… del ………….… con cui l’INPS Gestione Separata sede di Andria ha proceduto sia alla iscrizione d’ufficio che all’illegittimo addebito dei contributi previdenziali, con decorrenza 1° gennaio 2009 per i seguenti MOTIVI: A) ILLEGITTIMITA’ DELLA ISCRIZIONE D’UFFICIO ALLA GESTIONE SEPARATA 1) la ricorrente è un avvocato libero professionista iscritta all'Albo degli Avvocati.......................dal.......... ed alla Cassa Nazionale Forense dal 2) Con lettera del__________ (ricevuta in data _______________) l'Inps – sede di ___________________ha comunicato di aver provveduto con decorrenza 01° gennaio 2009, all'iscrizione d'ufficio del/della ricorrente alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 L. 335/1995 e, conseguentemente, ha sollecitato il pagamento per l'anno 2009 della somma complessiva di €________________ (di cui € __________________ a titolo di contributi ed € __________________________ a titolo di sanzioni); 3) Il/la sottoscritta esercita esclusivamente attività di libero professionale di avvocato e non ha conseguito per l'anno 2009 redditi di natura diversa rispetto alla predetta attività; 4) Nell'anno 2009 e comunque anteriormente alla entrata in vigore della L. 247/2012, l'ente di categoria (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense) richiedeva, ai fini dell'iscrizione e della conservazione della iscrizione, il raggiungimento di determinati livelli di reddito e volumi di affari; 5) Gli avvocati che non superavano determinati livelli di reddito e volumi di affari, secondo l'ordinamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, erano esonerati dall'obbligo di iscrizione alla Cassa e quindi dal versamento del contributo soggettivo, ma erano pur sempre tenuti a corrispondere quello integrativo (art. 11 Legge 576/80). In particolare, ai sensi degli artt. 17 e 18 L. 576/1980 e artt. 9 e 10 L. 141/1992 la ricorrente ha comunicato alla Cassa Nazionale i redditi derivanti dall’esercizio esclusivo dell’attività di avvocato mediante invio del modello 5 e conseguentemente ha provveduto al pagamento del 1 contributo obbligatorio (costituito, nel caso di specie, dal contributo integrativo). Dunque, la mancata iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, non ha determinato il sorgere in capo alla ricorrente dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, in quanto il/la ricorrente è iscritto/a all'Albo professionale, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di , ed ha sempre corrisposto, sul reddito di carattere professionale prodotto, il contributo obbligatorio alla Cassa di previdenza (c.d. Contributo integrativo), sì come risulta dall’estratto contributivo alla ricorrente relativo; 6) Nel 1995, nell’ambito della riforma del sistema pensionistico è intervenuta la Legge n.335, che, per assicurare una tutela previdenziale a tutti i soggetti che esercitano in via abituale ma non esclusiva attività di lavoro autonomo e quindi privi di copertura previdenziale, ha istituito con l’art. 2 comma 26 la Gestione separata presso l’Inps a cui versare appunto contributi previdenziali. Per quanto il testo di legge non consenta d’individuare quali soggetti siano tenuti all’iscrizione “Gestione separata Inps” emerge chiaramente come tale “Gestione” debba essere intesa come fondo pensionistico “residuale”, destinato a tutelare i “soggetti privi di una propria cassa previdenziale”; 7) Nel 1996 il D.Lgs. 103, emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 2 comma 25 Legge 335/95, anziché dettare una norma di collegamento tra le discipline istitutive di Casse previdenziali (una privata, l’altra pubblica) ha, con il comma 2 art. 1, in modo distorto rispetto alla ratio della stessa legge delega, ampliato la sfera dei soggetti destinati all’assoggettamento all’obbligo contributivo alla gestione separata Inps, comprendendo, ad esempio, anche “coloro che esercitano contemporaneamente attività di lavoro dipendente”; 8) La mancanza di una qualsiasi norma di raccordo tra le disposizioni istitutive delle due Casse sopraccitate incomincia quindi, sin dal 1996, a generare grande confusione e disomogeneità di comportamenti, dovuti proprio a interpretazioni diverse ad ogni livello. Tuttavia, in materia previdenziale, come confermato da un chiaro e consolidato orientamento della giurisprudenza (vedasi sentenza Cassazione Sezione unite n. 3240/2010) vige il principio di “esclusività” in forza del quale l’iscrizione ad una gestione previdenziale esclude l’obbligo di contribuzione ad altro fondo per la stessa attività. 9) Eloquente in tal senso è l’art. 18, comma 12 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge n. 111/2011, quale norma di interpretazione autentica, che ha chiarito che: “…i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai D. Lgs. nn. 509/1994 e 2 103/1996), in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11….”; 10) la circolare Inps n. 99 del 22 luglio 2011 e il successivo messaggio Inps n. 709 del 7 gennaio 2012 hanno sollecitato le diverse sedi provinciali a non “perseguire” i liberi professionisti iscritti agli Albi e alle relative Casse ed Enti previdenziali, proprio in quanto la Gestione Separata non ha titolo a ricevere dagli stessi la contribuzione previdenziale. La ratio della norma citata è infatti quella di delimitare l’ambito di applicazione della normativa relativa alla gestione separata INPS e di differenziarla dalle coperture assicurative delle attività il cui esercizio richiede l’iscrizione in un albo professionale. 11) Numerose sentenze di merito hanno infatti confermato quanto sin qui dedotto, statuendo che “Con tale disposizione il legislatore ha quindi chiarito che l’iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l’iscrizione ad appositi albi, ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un’attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti. La legge non pone alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è assoggettato, essenziale essendo che il reddito non “sfugga” ad una forma obbligatoria di contribuzione. Pertanto, non rileva che il reddito percepito dal ricorrente nel 2005 sia stato assoggettato, in base all’ordinamento della Cassa di categoria, al solo c.d. contributo integrativo, commisurato al volume di affari soggetto ad IVA, ai sensi degli artt. 10 l. n. 6 del 1981 e 23 dello Statuto della Cassa, e non anche al contributo soggettivo di cui agli artt. 9 della stessa legge e 22 dello Statuto.” (ex multis Trib. Roma 30.05.2013; Trib. Verbania 31.10.2014; Trib di Barcellona Pozzo di Gotto 12.11.2013; Trib. Lecce 12.11.2014) 12) Dunque, nel caso di specie non ricorre alcuno dei presupposti tassativi elencati dall'art. 18 comma 12 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge n. 111/2011, in quanto non risulta integrata né la prima ipotesi (attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad albi professionali), essendo l'esercizio dell'attività di avvocato certamente subordinato alla iscrizione all'albo professionale, né tanto meno la seconda (attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11), in quanto la Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense imponeva comunque il versamento di contributi integrativi sul reddito prodotto. 13) Fermo restando che il contributo integrativo è un contributo previdenziale a tutti gli effetti (come stabilito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 109 dell’11 luglio 1996), versare contemporaneamente il contributo integrativo all’INPS e alla propria Cassa equivale a pagare due volte il contributo di solidarietà (integrativo) in quanto parte dell’aliquota INPS 3 è contributo di solidarietà. L’INPS, ignorando la relativa ratio sintetizzabile nell’assioma “ad ogni attività una Cassa”, tesa a garantire a tutti i lavoratori autonomi una copertura prevendenziale, con un’interpretazione “di parte” a difesa della cosiddetta operazione Poseidone, giocando sul significato letterale delle parole, disconoscendo il precedente orientamento, sia pure informale, della non obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione separata di cui al punto 10), fa rientrare nel novero dei soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata “tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibile ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza o abbiano esercitato eventuale facoltà di non versamento/iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti”. 14) L’INPS fonda quindi la sua pretesa contributiva su un’arbitraria distinzione tra contributo soggettivo e contributo integrativo che nella norma non è dato rinvenire, vanificando così l’intenzione del legislatore di intervenire per fare chiarezza e ridurre l’ampio numero di contenziosi in corso; né si preoccupa di rivedere la propria posizione alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione anche a Sezioni unite che ribadiscono il divieto di doppia imposizione contributiva in presenza di contributi da versare al Fondo della Gestione Separata INPS. 15) Ulteriormente, l’attuale richiesta contributiva dell’Inps, contraria quindi alla posizione precedente, priva di preventiva istruttoria con il ricorrente, nasce da circolari interne che disattendendo il vero significato delle norme regolatrici della materia, si ostinano a dare interpretazioni non corrette non riferite al momento dell’emanazione, ma con effetto, addirittura, “retroattivo” chiedendo una iscrizione per l’anno 2009, che, confrontata all’attualità (nell’attuale sistema previdenziale è obbligatoria l’iscrizione alla Cassa di Previdenza ed Assistenza forense) è priva di causa e di effetti giuridici per l’interessato. In altri termini, ammesso e non concesso che il sottoscritto confermi la volontà di iscriversi all’INPS Gestione separata per l’anno 2009, tutte le somme eventualmente versate non avranno alcun effetto, non potendosi dar luogo a ricongiunzione dei periodi contributivi e non potendo produrre alcun beneficio previdenziale a breve o a lungo termine. In altri termini, si chiede la corresponsione di somme senza che vi sia (nel passato, nel presente o in futuro) una controprestazione da parte dell’Ente previdenziale che giustifichi e sorregga tale richiesta, con la conseguenza che il pagamento costituirebbe un ingiustificato arricchimento dell’INPS non ammissibile alla luce di una lettura sistematica delle norme e dell’Ordinamento Giuridico. B) NULLITA’ DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D’UFFICIO ALLA GESTIONE SEPARATA 4 16) Si pone all’attenzione, oltretutto, l’aspetto dell’iscrizione d’ufficio all’INPS “Gestione separata”, avvenuta al di fuori di tutte le elementari regole poste a presidio della tutela individuale nei confronti dell’attività amministrativa. Ciò che si vuole sottolineare è che non vi è stata alcuna istruttoria preventiva tra l’Ente Pubblico Previdenziale e l’odierno ricorrente, finalizzata a costituire un contraddittorio endoprocedimentale all’esito del quale prendere ogni eventuale provvedimento, e, senza del quale, ogni provvedimento amministrativo lesivo della sfera patrimoniale soggettiva dell’odierno ricorrente deve considerarsi insanabilmente nullo. Il principio della obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, è stato enucleato dalla Giurisprudenza amministrativa ed è ormai stato positivizzato in disposizioni normative vincolanti per la Pubblica Amministrazione, intesa anche in senso allargato, (cfr. art. 7 della legge n. 241 del 1990) e trae origine e fondamento in norme Costituzionali (cfr. art. 97 Cost,: principio di buon andamento ed imparzialità della PA ed art. 24 Cost.: diritto di difesa) e dalla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo. Sul piano del diritto interno la Corte costituzionale ha riconosciuto, in un primo tempo, che il principio del contraddittorio debba trovare piena attuazione nei procedimenti amministrativi con valenza sanzionatoria (come nel caso che ci occupa, in cui la sanzione comminata ha addirittura superato l’importo del contributo asseritamente non corrisposto), e, più di recente, la medesima Corte ha affermato la sussistenza del principio del giusto procedimento amministrativo, da raccordarsi all’Art. 97 della Costituzione, come espressione del principio di buon andamento ed imparzialità della PA. Ha, infine, riconosciuto che il contraddittorio con il destinatario del provvedimento costituisce esplicazione e contenuto necessario del principio del giusto procedimento (cfr. Corte Cost. 28.11.2008 n 390 - Corte Cost. 23.03.2008 n. 103.). Tale impostazione ha trovato, infine, riconoscimento anche nella Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha anche essa confermato che il diritto al contraddittorio (effettivo, e non meramente formale), ossia il diritto del destinatario dell’atto ad essere sentito prima che venga emesso un provvedimento lesivo dei suoi interessi realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’Art.24 della Costituzione e dall’art. 97 della Costituzione. Pertanto, il provvedimento di iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS va annullato in autotutela perché, allorquando l’Ente Pubblico agisca in maniera del tutto autonoma e svincolata da ogni contraddittorio con la parte interessata si viola il principio, garantito dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo, dalla Costituzione e dalla norma di cui all’Art. 7 della Legge n. 241 del 1990, di essere sottoposti ad un giusto procedimento amministrativo. Di tale annullamento va data, peraltro, adeguata comunicazione al sottoscritto interessato. 5 17) Esiste inoltre nell’impugnata lettera dell’Inps una palese violazione non solo dell’art. 3 c.4 della L.241/90 sull’obbligo “di indicare in ogni atto notificato al destinatario il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”, ma anche una violazione e falsa applicazione degli art.7 e 8 L.241/90 e art.97 Costituzione con conseguente vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento. Se non fosse stata negata al ricorrente la possibilità di essere ascoltato, il provvedimento conclusivo dell’Inps avrebbe potuto avere contenuto diverso. Tutto ciò senza considerare, peraltro, che la suddetta lettera è anche priva degli elementi essenziali previsti dal su citato art.8 quale ad esempio l’indicazione del responsabile del procedimento (soggetto diverso dal sottoscrittore) ossia dall’autore . Quest’ultima circostanza rende l’atto “nullo”, sì come espressamente previsto dall’art.21-septies L.241/90. Non bisogna dimenticare che la tassatività dell’indicazione del responsabile del procedimento è posta a tutela dei valori costituzionali sintetizzabili in “trasparenza dell’azione amministrativa, piena informazione del cittadino,e garanzia del diritto di difesa.” C) PRESCRIZIONE DEL CREDITO 18) Si eccepisce l’intervenuta prescrizione quinquennale maturatasi il 16.06.2015. Invero, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal giorno in cui doveva esser versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento (per il 2009 unico 2010) ovvero il 16.06.2010. L’esigibilità del credito previdenziale non è condizionata né alla presentazione della dichiarazione fiscale né alla veridicità della stessa ma dipende solo dal verificarsi delle condizioni normativamente previste. E’ ulteriormente palesemente erronea l’indicazione della data del 06.07.2010 come data di scadenza del contributo previdenziale richiesto poiché detto termine riguardava solo i soggetti tenuti alla compilazione degli studi di settore e non i soggetti “minimi” come il ricorrente. D) ILLEGITTIMITA’ DELLA SANZIONE 19) L’INPS ha applicato erroneamente la sanzione massima prevista dall’art. 116 co. 8 della L. 388/2000. L’elemento soggettivo è determinante al fine di stabilire se, in una specifica fattispecie, vi sia stata o meno l’intenzione di evadere. Ciò si evince anche dalla ratio della disposizione di cui al c. 5, art.2 dlgs.218/1997 che così recita: ” sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al c.3 non si applicano sanzioni e interessi”. E’ evidente la preoccupazione del legislatore volta a garantire che, nelle varie forme di accertamento, il comportamento del contribuente assurga sempre a elemento imprescindibile di valutazione; nella fattispecie mancano fatti concludenti che possano prefigurare a carico del ricorrente qualsiasi forma di responsabilità o colpa tali da comportare l’immediata irrogazione di sanzioni. Di fatto inoltre nessuna intenzione elusiva può ascriversi alla 6 ricorrente che ha denunciato il proprio reddito compilando il modello 5. Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, RICORRE avverso il provvedimento con cui l'INPS Gestione Separata, sede di Andria, ha proceduto sia alla iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, che all'illegittimo addebito dei contributi previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, e per l’effetto chiede l’accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) In via principale: a) dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, la nullità assoluta della lettera dell’Inps di ……………………, n ……………………, con il presente ricorso impugnata, e comunque l’illegittimità in quanto in aperto contrasto con la disciplina vigente a riguardo; b) sospendere il pagamento delle somme richieste al fine di evitare un danno grave, ingiusto e irreparabile per il ricorrente; c) dichiararsi la nullità della pretesa contenuta nella impugnata lettera per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere; 2) In via subordinata a) annullarsi le sanzioni applicate e ciò per l’accertata insussistenza di un comportamento doloso o colposo dello stesso ricorrente. Quanto sopra con l’obbligo di notifica dell’avvenuta esecuzione della cancellazione con avvertenza che trascorso invano il termine di cui alla L.241/90, seguirà costituzione nelle sedi più idonee per la tutela dei propri diritti con Vs addebito degli oneri tutti correlati, ravvisando estremi di lite temeraria. Elegge domicilio per comunicazioni e notificazioni presso la propria residenza come sotto riportato e chiede comunque di essere sentito allorché verrà esaminato il presente ricorso. Il sottoscritto, ai fini del presente procedimento elegge domicilio______ Si allegano: 1) copia documento di identità; 2) Copia raccomandata n.___________________________; 3) Copia estratto contributivo Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. 7 4) Certificato di iscrizione all’Ordine forense di 5) Copia modello 5 anno 2010. Luogo , ______________ ------------------------------- 8