Lo stoccaggio dei carburanti nelle aziende agricole
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Lo stoccaggio dei carburanti nelle aziende agricole
MACCHINE AGRICOLE Una diversa disciplina legislativa per depositi e distributori Lo stoccaggio dei carburanti nelle aziende agricole La prevenzione degli incendi Ai fini legislativi sono da distinguere i depositi dai distributori, in quanto sono soggetti ad una disciplina diversa. Depositi fissi soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco I depositi di liquidi infiammabili e di combustibili per uso agricolo, sono soggetti al controllo del servizio prevenzione incendi (Vigili del Fuoco) nel rispetto del Decreto Ministeriale 16-02-1982, se la loro capacità supera i 25.000 l. Con depositi superiori a tale volume è necessario richiedere il certificato di Lo stoccaggio dei prodotti petroliferi (carburanti) nell’azienda agricola deve essere gestito nel rispetto delle normative di prevenzione dagli incendi, di difesa dell’ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro a cura di: Elio Pasolli*, Maurizio Valer** * Servizio Antincendi e Protezione Civile – PAT, **Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale – PAT prevenzione incendi che ha una durata di 3 anni, al termine dei quali va rinnovato. Depositi fissi non soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ma mantenuti sotto la responsabilità del titolare dell’attività Sono depositi che devono rispettare le seguenti disposizioni di legge: - i quantitativi massimi di liquidi infiammabili consentiti non devono superare per la benzina 5 m3 e per gli oli lubrificanti 20 m3; - devono essere dotati di un bacino di contenimento pari ad almeno _ della loro capacità; - deve essere prevista un presa d’aria avente superficie pari ad almeno 1/40 della superficie in pianta del locale; - non possono essere dotati di distributore ed è quindi vietato il rifornimento diretto dei mezzi; la benzina deve essere stoccata in canestri omologati da 20 Litri. Distributori In applicazione delle norme di prevenzione incendi, la presenza in un deposito di carburante, indipendentemente dal volume dello stesso, di un qualsiasi sistema di erogazione del carburante configura la tipologia di impianto fisso di distribuzione. Questi impianti sono soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi come previsto dal succitato decreto di data 16-02-1982. In base alle disposizioni di tale decreto, gli impianti dotati di un sistema di erogazione devono avere il serbatoio interrato ed il TERRA TRENTINA Nel settore agricolo le aziende che riforniscono i loro mezzi con il carburante acquistato dai rivenditori all’ingrosso, mediante le assegnazioni UMA, sono nettamente prevalenti rispetto a quelle che fanno rifornimento diretto presso i distributori stradali. L’imprenditore agricolo che si avvantaggia delle agevolazioni fiscali concesse dallo Stato deve gestire lo stoccaggio di questi prodotti petroliferi nel rispetto delle normative di prevenzione degli incendi, di salvaguardia dell’ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro. 33 MACCHINE AGRICOLE distributore deve essere del tipo omologato ai sensi dell’art. 82 del Decreto Ministeriale del 31-07-1934. Il serbatoio interrato deve essere costruito, installato e condotto in conformità al Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2002 (Serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione – requisiti per la costruzione, l’installazione e l’esercizio). Quest’ultimo decreto fissa le caratteristiche tecniche dei serbatoi, che possono essere a doppia parete, oppure a parete singola se contenuti in una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente di materiale impermeabile e con sistema di monitoraggio in continuo delle perdite. I serbatoi la cui capacità massima è stabilita in 50 m3, devono essere provvisti di un dispositivo di sovrappieno e di incamiciatura delle tubazioni interrate. Sulla targhetta apposta sul serbatoio in posizione ben visibile devono essere indicati: gli estremi del costruttore, l’anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale di costruzione, nonché la pressione di progetto del serbatoio e dell’intercapedine. Il decreto prevede inoltre che da parte del conduttore venga effettuata una verifica annuale della funzionalità dei dispositivi, per assicurare il contenimento ed il rilevamento delle perdite. Contenitori-distributori mobili Le normative vigenti consentono l’installazione di serbatoi di rifornimento fuori terra solo se gli stessi sono del tipo contenitoridistributori mobili, regolamentati dal Decreto Ministeriale del 19/03/1990. In virtù dell’eccezione concessa ai distributori di carburanti liquidi del tipo mobile ad uso privato, destinati al rifor- TERRA TRENTINA I contenitori–distributori mobili ripresi nelle foto, per essere messi in opera a norma di legge, dovranno rispettare i seguenti requisiti di corretta installazione: • essere collegati alla messa terra; • disporre di idonea copertura in materiale incombustibile per evitare che le precipitazioni atmosferiche si depositino nella vasca di contenimento; 34 nimento di macchine ed automezzi nelle aziende agricole, gli stessi sulla base del telegramma circolare prot. N. 4113/170 dell’ 11 aprile non sono soggetti alla richiesta del certificato di prevenzione incendi. Questi serbatoi per essere a norma di legge devono rispondere ai seguenti requisiti: • capacità volumetrica non superiore a 9.000 litri; • si possono utilizzare solo per combustibili di classe C, vale a dire, gasolio e oli minerali; • il contenitore deve essere approvato dal Ministero dell’Interno e provvisto di dichiarazione di conformità al tipo approvato; • la targhetta di identificazione punzonata alla struttura deve indicare: - nome ed indirizzo del costruttore; - anno di costruzione e numero di matricola; • avere a disposizione nelle vicinanze tre estintori portatili da 6 kg di polvere estinguente (non inferiore a 39A 144B-C) ed idonei anche all’utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica; • essere collocati in un area completamente sgombra e priva di vegetazione per una distanza minima di tre metri dall’impianto, al fine di evitare il pericolo d’incendio. Fatti/previsioni P I cinghiali presenti in Vallagarina nella zona compresa tra il torrente Ala e Val Cipriana e ultimamente anche nelle valli di Trambileno e Vallarsa provengono, a detta dei tecnici del Servizio foreste e fauna della Provincia di Trento, dal Veneto. Più precisamente dalla provincia di Vicenza per quanto riguarda Trambileno e Vallarsa e dalla provincia di Verona ed in particolare dai monti Lessini per la Bassa Vallagarina. P L’attività commerciale della Federazione provinciale allevatori di Trento nel 2007 è riassunta nei seguenti dati: 6 mila 200 vitelli ritirati dalle stalle di associati; 3 mila 500 vacche a fine carriera o incidentate avviate alla macellazione; 1.250 vitelloni e femmine scottone da carne macellati e venduti tramite il Centro carni e il Sait; 1000 capi bovini da riproduzione venduti tramite le aste. Il fatturato conseguente a tale attività ammonta a 11 milioni di euro. P Dal Piano di sviluppo rurale 2007-2013 della Provincia di Trento la Commissione Europea ha cancellato due misure riguardanti le foreste. Si tratta del contributo ai comuni che vendono legname su strada e dell’intervento sulle spese per l’effettuazione dei piani economici decennali per i boschi di proprietà pubblica o collettiva. Entrambe le misure soppresse saranno sostituite da interventi diretti a sensi di leggi provinciali vigenti: la numero 3 del 1986 e la numero 48 del 1978. P Per dimostrare l’efficacia della lotta obbligatoria contro il mal degli scopazzi del melo attuata mediante trattamenti insetticidi contro le due specie di psilla che fungono da vettori e l’estirpazione delle piante sintomatiche, i tecnici dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige si affidano alle cifre. Nel 2001 sono state controllate 579 mila piante. La malattia era presente su 14 mila 503 con una incidenza pari al 2,5 per cento. Nel 2007 le piante sintomatiche erano 9 mila 937 su un totale di 1 milione e 82 segnando una incidenza pari allo 0,9 per cento. TERRA TRENTINA - la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore; - la pressione di collaudo del contenitore; - gli estremi dell’atto di approvazione; • devono prevedere un bacino di contenimento a terra per una capacità corrispondente almeno alla metà del serbatoio; • sopra il serbatoio deve esserci una copertura di materiale incombustibile per la protezione dagli eventi atmosferici; • l’impianto deve essere collegato con la messa a terra; • l’area dove viene collocato deve essere completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo d’incendio per una distanza minima di 3 metri dall’impianto; • devono essere presenti nelle vicinanze 3 estintori portatili da 6 kg di polvere, con capacità estinguente non inferiore a 39A 144B-C, idonei anche all’utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica; • gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere conformi alla legge 1° marzo 1968, n. 186; • l’ installazione è vietata in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti locali chiusi ed inoltre non possono essere collocati nei ricoveri di trattori. Se l’azienda è soggetta all’applicazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, perché impiega lavoratori subordinati, si rende necessaria la valutazione dei rischi e l’adozione delle relative misure come la designazione degli addetti alla prevenzione incendi e l’applicazione della relativa segnaletica di sicurezza. 35