Eurodejalex n. 12 - Studio Legale De Berti Jacchia
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Eurodejalex n. 12 - Studio Legale De Berti Jacchia
EuroDejalex n. 12/2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria - D mbbrree Diicceem 22000055 • OSSERVATORIO PAG. 2 • FINESTRA FISCALITÀ PAG. 4 • CASELAW PAG. 5 • GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 7 Consiglio Europeo di Bruxelles: raggiunto il difficile compromesso sul bilancio UE per il periodo 2007-2013 In data 16 dicembre 2005 i capi di Stato e di governo dei 25 Stati membri dell’Unione hanno raggiunto un accordo sulle Prospettive finanziarie 2007-2013, che prevede una spesa complessiva, nell’arco di 7 anni, di 862,4 miliardi di euro, pari all’1,045% del Prodotto interno lordo (Pil) comunitario. Tale intesa, raggiunta a tarda notte sotto l’egida della presidenza britannica grazie alle concessioni reciproche dei principali leaders europei, ha evitato il crearsi di un ulteriore impasse per l’Unione, già provata dal rigetto del progetto di Costituzione europea, permettendole di disporre delle risorse finanziare necessarie per affrontare le sfide future, interne ed esterne, incluse quelle risultanti dalla disparità dei livelli di sviluppo in seguito all’allargamento. Decisivo è stato l’intervento della neo-cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha proposto di alzare il tetto del bilancio dall’1,03 % all’1,045 % del Pil comunitario, con il “regalo” in extremis di 100 milioni di euro di aiuti regionali, che erano in dotazione ai Lander tedeschi, ed ora destinati al finanziamento delle aree in ritardo di sviluppo in Polonia. La disponibilità della Germania ad aumentare il budget ha costretto la Gran Bretagna a cedere all’insistente richiesta dei partners di ridurre il rebate, ovvero il “rimborso” o “sconto” che tale Stato riceve dal 1984 per compensare i minori introiti ricevuti sul fronte agricolo; gli otto miliardi di euro già proposti come taglio del rebate dal premier britannico, nella versione definitiva del bilancio salgono quindi a 10,5, e verranno ridotti a partire dal 2009. Tuttavia, Tony Blair è riuscito a far valere la clausola che prevede l’anticipazione del dibattito di revisione della spesa per le PAC (politica agricola comune) prima della data prevista del 2013, ovvero nel 2008-2009, superando le pressioni contrarie provenienti in particolare dalla Francia, fortemente interessata a mantenere inalterato l’ingente contributo dell’Unione europea agli stanziamenti dei singoli Stati in tale settore (per modificare i sussidi agricoli sarà comunque necessario il voto all’unanimità). L’aumento del tetto complessivo del bilancio ha permesso poi di sbloccare anche il nodo dell’aumento delle risorse per i nuovi Stati membri, ai quali andranno nel complesso 150 miliardi in più, 50 miliardi solo alla Polonia. Risultati positivi anche per il nostro paese, che riceverà 1,9 miliardi di euro aggiuntivi destinati ai fondi strutturali per gli aiuti regionali, con un contribuito netto da versare a Bruxelles inferiore allo 0,35% del Pil nazionale. Guardando al bilancio nel suo complesso, va precisato come le spese siano state suddivise in cinque capitoli e relativi sottocapitoli, tenendo conto della probabile adesione all’Unione della Romania e Bulgaria nel 2007, per le quali sono stati rispettati gli importi previsti nei rispettivi trattati di adesione. In particolare, il capitolo I dovrebbe fornire un adeguato finanziamento alle iniziative comunitarie che rientrano nella strategia di Lisbona e concernono la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la politica sociale, il collegamento dell’UE attraverso le reti trans-europee, l’istruzione e la formazione, la politica sociale nonché la politica di coesione per la crescita e l’occupazione (per un totale di 379,7 miliardi di euro); il capitolo II concerne invece gli stanziamenti per la PAC, la pesca, lo sviluppo rurale ed il nuovo strumento finanziario per l’ambiente (per un totale di 371,2 miliardi di euro); il capitolo III copre una vasta gamma di materie che riguardano in modo particolare la protezione dei diritti dei cittadini, finanziando la cooperazione giudiziaria nell’ambito civile e penale e le azioni concernenti la cultura, i giovani, l’audiovisivo, la salute e tutela dei consumatori (per un totale di 1,9 miliardi di euro); il capitolo IV comprende poi l’azione esterna dell’Unione, finanziando gli strumenti di preadesione, stabilità e cooperazione allo sviluppo, partenariato e vicinato europeo, aiuti umanitari (per un totale di 8,1 miliardi di euro); infine il capitolo V stabilisce il tetto massimo di spese per l’amministrazione delle istituzioni europee (pari a 7,7 miliardi di euro). Nonostante l’accordo sul bilancio sia stato salutato con favore dalla Commissione e dal Parlamento europeo nel suo complesso e definito come “un’intesa positiva per l’Europa”, non sono tuttavia mancate le critiche alla ripartizione dei fondi, giudicata particolarmente carente per i programmi legati alla cultura, all’istruzione e alla formazione, alla ricerca e sviluppo nonché alla protezione dell’ambiente. In tali settori, il dibattito in seno al Parlamento europeo, che è chiamato a dare il suo accordo sulle prospettive finanziarie pluriennali ai sensi dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio (stipulato nel 1999 con Commissione e Consiglio), si preannuncia particolarmente acceso. La prima discussione nel merito dovrebbe avere luogo il 24 gennaio 2006, durante il semestre di presidenza austriaca del Consiglio, ed il presidente del Parlamento Josep Borell ha già anticipato come le sue richieste si focalizzeranno sulle politiche direttamente connesse alla protezione dei cittadini (capitolo III), per le quali gli stanziamenti sono considerati troppo bassi. L’accordo definitivo tra Parlamento e Consiglio è comunque atteso per la primavera 2006. Per maggiori informazioni relative alle prospettive finanziarie 2007-2013 si veda il sito http://www.europa.eu.int/comm/financial_perspective/index_en.htm -1- EuroDejalex n. 12/2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Osservatorio • MERCATO INTERNO – SETTORE FARMACEUTICO Passi avanti per le nuove regole sull’accesso ai medicinali e sui medicinali ad uso pediatrico (01-09.12.2005) In data 1° dicembre il Parlamento europeo ha approvato la proposta di regolamento della Commissione sulle licenze obbligatorie per l’esportazione di medicinali, che permetterà alle imprese di produrre copie di medicinali brevettati in vista dell’esportazione verso paesi in via di sviluppo, senza bisogno dell’approvazione del titolare del brevetto, rendendo così più agevole l’afflusso di medicinali generici meno cari verso tali paesi. Conformemente a quanto stabilito da una decisione del Consiglio generale dell’OMC dell’agosto 2003, col nuovo regolamento viene prevista una procedura di concessione di licenze obbligatorie per brevetti e certificati complementari di protezione concernenti la fabbricazione e la vendita di prodotti farmaceutici, se questi prodotti sono destinati all’esportazione verso paesi ammissibili in cui vi siano problemi di sanità pubblica. In base alle nuove norme, gli Stati membri concedono la licenza obbligatoria ad ogni soggetto che ne faccia domanda, ma essa è strettamente limitata a tutti gli atti necessari ai fini della fabbricazione del prodotto in questione per l’esportazione e la distribuzione nel paese o nei paesi indicati nella domanda. Inoltre, il 9 dicembre il Consiglio ha adottato una posizione comune concernente la proposta di regolamento sui medicinali ad uso pediatrico volta a risolvere il problema legato allo scarso numero dei suddetti medicinali che vengono sottoposti a test clinici prima del loro utilizzo: tale situazione, non assicurando qualità ed efficacia dei medicinali pediatrici, porta ad una scelta limitata per i medici al momento della prescrizione. La proposta, attraverso una serie di obblighi, misure di sostegno ed incentivi, dovrebbe migliorare la tutela della salute infantile favorendo la ricerca, lo sviluppo e le autorizzazioni dei medicinali ad uso pediatrico. Il testo sarà ora sottoposto al voto in seconda lettura del Parlamento e dovrebbe entrare in vigore nel 2007. Maggiori informazioni relative alla proposta di regolamento sull’accesso ai medicinali, che attende ora l’approvazione del Consiglio, sono reperibili al sito: http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/medecine/index_en.htm; le informazioni concernenti la proposta sui medicinali ad uso pediatrico sono disponibili al sito: http://pharmacos.eudra.org/F2/Paediatrics/index.htm. • IMPRESE – AUTOVEICOLI Il gruppo di esperti nel settore degli autoveicoli (c.d. “CARS 21” o Competitive Automotive Regulatory System for st the 21 Century) adotta un programma decennale per un’industria automobilistica competitiva (12.12.2005) Il gruppo CARS 21, composto da rappresentanti istituzionali e da esponenti dell’industria automobilistica e costituito nel gennaio 2005 dalla Commissione per affrontare una serie di tematiche relative allo sviluppo del settore automobilistico e proporre nuovi approcci sul piano regolatorio, ha presentato un corposo piano d’azione decennale. Tale documento contiene in sintesi una serie di raccomandazioni volte ad aumentare il livello di competitività globale dell’industria automobilistica, nonché ad armonizzare e semplificare la regolamentazione esistente, sempre garantendo sicurezza e rispetto dell’ambiente. Per quanto concerne la semplificazione del contesto regolamentare, il gruppo propone la sostituzione di 38 direttive europee attualmente in vigore (tra le quali la direttiva 71/320/CEE sui freni e la direttiva 92/23/CEE sui pneumatici) con regolamenti elaborati a livello dell’UNECE (United Nations Economic Commission for Europe, commissione regionale delle Nazione Unite per la cooperazione economica in Europa). Il gruppo raccomanda poi alla Commissione di presentare proposte volte a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti da parte dei veicoli leggeri e pesanti; per quanto concerne la riduzione dei gas CO2 nel settore del trasporto stradale, particolare attenzione dovrebbe essere rivolta ai biocarburanti di seconda generazione ed all’idrogeno, essendo quest’ultimo un’opzione promettente a lungo termine, che tuttavia necessita ancora importanti sforzi di ricerca e sviluppo. Relativamente alla sicurezza stradale, la Commissione dovrebbe introdurre una serie di innovazioni riguardanti la tecnologia dei veicoli, prescrivendo, tra l’altro, l’obbligatorietà di sistemi quali il controllo di stabilità elettronico, l’aiuto alla frenata, nonché l’accensione diurna dei fari. Infine, per quanto riguarda il commercio estero, il gruppo ritiene vada migliorata la competitività dell’industria europea e l’accesso ai mercati dei paesi terzi, con particolare attenzione al mercato cinese. La Commissione dovrebbe presentare nel corso del 2006 alcune proposte per dar seguito ai suggerimenti contenuti nella relazione, il cui testo è consultabile al sito: http://europa.eu.int/comm/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf. • SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE “Televisione senza frontiere”: proposte regole più moderne attraverso modifiche alla direttiva del 1989 (13.12.2005) La Commissione ha presentato una proposta di aggiornamento delle regole per la TV ed i servizi di tipo televisivo dell’era digitale attraverso modifiche alla direttiva 89/552/CEE (c.d. direttiva “Televisione senza frontiere”). La proposta mira a snellire la normativa cui sono sottoposti gli operatori del settore televisivo e a rendere più flessibile il finanziamento dei contenuti audiovisivi con nuove forme di pubblicità. La direttiva modificata dovrebbe operare una distinzione tra i servizi “lineari” (trasmissione programmata via la TV tradizionale, Internet o telefoni cellulari, che inviano i contenuti agli utenti) e i servizi “non lineari”, quali quei prodotti televisivi (come film o notiziari) che l’utente richiede da una rete. Le regole che attualmente disciplinano le trasmissioni televisive sarebbero applicate ai servizi “lineari” in un contesto più moderno e flessibile, mentre per i servizi “non lineari” si imporrebbero soltanto alcune regole di base, quali ad esempio quelle volte alla tutela dei minori ed a vietare la pubblicità occulta. Importanti novità sono poi previste in tema di pubblicità: in base alla nuova direttiva non verrebbero definite nei dettagli la frequenza e l’intensità delle interruzioni pubblicitarie durante i programmi e le emittenti potrebbero scegliere il momento migliore per gli spot pubblicitari, senza essere più obbligate a rispettare intervalli di 20 minuti. La proposta incentiva poi nuove forme di advertising, quali lo schermo ripartito, la pubblicità virtuale e la pubblicità interattiva. La direttiva escluderebbe dal suo campo d’applicazione la radio, le edizioni elettroniche di giornali e riviste ed i siti web che non forniscano principalmente contenuti audiovisivi. Grazie all’armonizzazione delle regole a livello comunitario i fornitori di media audiovisivi dovranno attenersi solo alle norme dello Stato membro di stabilimento e non anche a tutte -2- EuroDejalex n. 12/2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles quelle degli Stati destinatari dei loro servizi. Il testo della proposta di modifica della direttiva è reperibile al sito: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/regul_en.htm#4. • CONCORRENZA La Commissione pubblica nuove norme sull’accesso al fascicolo nelle procedure di concorrenza ed avvia una consultazione sulla riforma dell’abuso di posizione dominante (13-19.12.2005) L’esecutivo comunitario ha adottato una nuova comunicazione relativa all’accesso al fascicolo della Commissione nell’ambito delle procedure di concorrenza, volta ad aggiornare e sostituire la precedente comunicazione del 1997, migliorando la trasparenza delle procedure. Il nuovo testo precisa che l’accesso è consentito soltanto ai destinatari di una comunicazione degli addebiti. La Commissione riconosce tuttavia un diritto distinto di accesso parziale a coloro che denunciano l’esistenza di intese o di abusi di posizione dominante ed alle altre parti nell’ambito delle procedure relative alle concentrazioni. In base alla nuova normativa soltanto due tipi di informazioni non sono accessibili: da un lato, i “documenti interni” (documenti interni alla Commissione e documenti scambiati tra la Commissione ed altri poteri pubblici) e, dall’altro lato, i “segreti d’affari” (informazioni relative all’attività professionale di un’impresa, quali il know-how o i segreti e processi di fabbricazione) e le “altre informazioni confidenziali” (informazioni coperte da un’esigenza legittima di riservatezza, come quelle in grado di permettere alle parti di identificare i denuncianti o altri terzi che abbiano richiesto di rimanere anonimi). È confermata la possibilità per la Commissione di concedere l’accesso in forma elettronica ovvero cartacea ed è definita in maniera più dettagliata la procedura di risoluzione delle controversie relative alle richieste di trattamento confidenziale. Nel periodo di riferimento, la Commissione ha poi avviato una consultazione pubblica relativamente alla riforma della propria politica in tema di abuso di posizione dominante, mediante la pubblicazione di un documento di lavoro che apre un dibattito sulla specifica questione delle pratiche esclusive (volte ad eliminare i concorrenti dal mercato) messe in atto dalle imprese che detengono una posizione dominante. Il fine ultimo cui mira il documento di riflessione è quello di creare uno strumento pratico e operativo che permetta alle autorità della concorrenza (Commissione e autorità nazionali) di prendere decisioni convergenti ed alle imprese in posizione dominante di sapere se e quando il proprio comportamento è in contrasto con la normativa comunitaria. Il documento propone un approccio economico, che prenda in considerazione i fatti e le circostanze specifiche di ogni caso e tenga anche presente gli effetti postivi (i.e. aumento dell'efficienza) del comportamento dell'impresa nonché gli effetti dello stesso sui consumatori. L’esecutivo europeo invita le parti interessate a sottoporre entro il 31 marzo 2006 le loro osservazioni e prevede di organizzare nella primavera 2006 un’audizione pubblica sui comportamenti abusivi, da cui potrebbero nascere le tante attese guidelines in materia. Il testo della nuova comunicazione sull’accesso al fascicolo è reperibile al sito: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/c_325/c_32520051222it00070015.pdf. Il documento di riflessione è disponibile al sito: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/discpaper2005.pdf. • MERCATO INTERNO – LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI La Commissione mette in mora l’Italia per la normativa sulle acquisizioni di partecipazioni bancarie (14.12.2005) La Commissione europea ha chiesto formalmente all’Italia di presentare osservazioni sulle disposizioni della normativa italiana che disciplinano le decisioni delle autorità di vigilanza relative all’acquisizione di partecipazioni in banche italiane da parte di istituti di altri Stati membri. L’indagine della Commissione ha preso il via a seguito dell’atteggiamento tenuto dalle autorità di vigilanza italiane a fronte dei tentativi di scalata alla Banca Nazionale del Lavoro (BNL) da parte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ed alla Banca Antonveneta da parte dell’olandese ABN AMRO. La normativa italiana che disciplina la materia è costituita principalmente dal testo unico in materia bancaria (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e dalle istruzioni di vigilanza per le banche, che si basano sull’art. 2359 c.c. e su una deliberazione del competente comitato interministeriale. Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria in materia di procedure di autorizzazione, la normativa di settore deve fornire agli investitori chiare indicazioni sulle specifiche condizioni alle quali l’autorizzazione preventiva è accordata o rifiutata. La regolamentazione italiana, ad avviso della Commissione, é fonte di incertezze giuridiche, in quanto consente l’esercizio di una vigilanza prudenziale che può portare al rifiuto dell’autorizzazione per ragioni poco trasparenti, quali la “stabilità del governo societario”. Tale impostazione scoraggia gli investimenti nel settore bancario italiano da parte degli operatori comunitari, in violazione della libertà di circolazione dei capitali e del diritto di stabilimento (artt. 56 e 43 Tr. CE). Maggiori informazioni sulle procedure di infrazione avviate dalla Commissione sono reperibili al sito: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm. • DIRITTO DELLE IMPRESE Il Parlamento europeo giunge ad un accordo per la razionalizzazione della direttiva “Macchine” (15.12.2005) Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere positivo in seconda lettura sulla proposta della Commissione del 2003 per la semplificazione e la chiarificazione della direttiva “Macchine” (98/37/CE), che fa parte delle c.d. “direttive nuovo approccio” elaborate a livello comunitario per l’armonizzazione e le standardizzazioni tecniche dei prodotti destinati ad essere messi sul mercato per la prima volta nel territorio dell’Unione. Tale disciplina si applica ad una pluralità di prodotti, da quelli di piccole dimensioni destinati ai consumatori (quali gli strumenti elettronici portatili) fino alle strumentazioni di grandi dimensioni per uso professionale (quali le macchine per la produzione della carta o le gru a torre). Tali prodotti possono circolare liberamente nel mercato comune nella misura in cui rispettino le esigenze essenziali per la salute e la sicurezza enunciate nella direttiva al fine di proteggere consumatori e lavoratori. La proposta approvata dal Parlamento precisa il campo di applicazione ed il significato della direttiva ed elimina quelle ambiguità che hanno in passato condotto ad interpretazioni divergenti. Essa rende inoltre più efficace la vigilanza del mercato e degli organismi di certificazione dei prodotti, intensificando il coordinamento a livello comunitario ed i controlli a livello nazionale. Ulteriori informazioni sulla direttiva “Macchine” e sulla proposta di revisione, per la cui adozione definitiva è ora attesa l’approvazione del Consiglio in seconda lettura, sono reperibili al sito: http://europa.eu.int/comm/enterprise/mechan_equipment/machinery/index.htm. -3- EuroDejalex n. 12/2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla fiscalità La Commissione europea approva agevolazioni fiscali ai fini IRAP per la creazione di posti di lavoro (07.12.2005) La Commissione europea ha autorizzato, in base alle regole di concorrenza del trattato CE, gli incentivi fiscali a favore delle imprese adottati dall'Italia con il decreto-legge competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35). Il regime dovrebbe favorire nuove assunzioni, in particolare nelle regioni meridionali, riducendo i costi del lavoro a carico delle imprese tramite deduzioni fiscali ai fini IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). La misura è composta di due parti. In primo luogo, la deduzione si applica su tutto il territorio italiano alle società di tutte le dimensioni operanti in qualsiasi settore economico, che creano occupazione. La misura prevede una deduzione annuale dalla base imponibile IRAP del costo sostenuto per ogni nuova assunzione, per un importo non superiore a 20.000 EUR dalla data della decisione della Commissione fino al 31.12.2007, in ciascuno dei periodi d’imposta dal 2005 al 2008. In secondo luogo, le imprese che operano nelle aree assistite possono fruire di maggiori deduzioni; nel Mezzogiorno (regione ove il tenore di vita è anormalmente basso, oppure si ha una grave forma di sottoccupazione, come recita l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato), la deduzione può elevarsi a 100.000 EUR per ogni nuova assunzione, e nelle altre aree assistite (regioni in cui l'aiuto è destinato ad agevolarne lo sviluppo, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, come prevede l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato) le imprese possono applicare una deduzione fino a 60.000 EUR. Per il calcolo dell’incremento occupazionale netto, la misura considera soltanto i contratti a tempo indeterminato, garantendo così che i posti di lavoro creati siano mantenuti stabilmente per un periodo ragionevolmente lungo. Un elenco delle decisioni della Commissione relative agli incentivi fiscali è disponibile al seguente sito: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/register/ii/by_instrument_tax_relief.html. *** Il Parlamento chiede una base imponibile comune per le imprese europee (13.12.2005) Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione accogliendo le proposte della Commissione riguardanti l'instaurazione di una base imponibile comune consolidata a livello europeo per le grandi società e l'applicazione sperimentale e ponderata del sistema della "tassazione dello Stato di residenza" alle PMI. Per quanto concerne il primo punto, la Commissione si dice convinta che l'introduzione di una base imponibile comune consolidata per le società stabilite sul territorio di almeno due Stati membri - che permetta di determinare il reddito imponibile secondo un insieme di regole comuni definite a livello europeo applicabili al singolo gruppo societario «costituisca la soluzione migliore per affrontare efficacemente gli ostacoli fiscali posti alle attività transfrontaliere delle imprese». L'introduzione di una base imponibile comune consolidata non pregiudicherà in alcun modo le prerogative fondamentali degli Stati membri in materia fiscale e, in particolare, il loro diritto a fissare le aliquote delle imposte societarie nazionali. Più dettagliatamente, il Parlamento propone «un approccio graduale» per la riforma: inizialmente si consentirebbe alle imprese di scegliere facoltativamente tra le basi imponibili nazionali esistenti e la base imponibile comune consolidata a livello europeo; mentre, solo in un secondo momento, si procederebbe a vagliare l'opportunità di un passaggio ad una base imponibile comune consolidata obbligatoria. Per quanto riguarda il secondo punto, invece, il Parlamento constata che le PMI «non riescono a godere pienamente dei vantaggi derivanti dal mercato interno» e che il loro potenziale di crescita «si scontra con gli ostacoli derivanti dalla complessità amministrativa e dagli elevati costi di conformità dei diversi sistemi fiscali nazionali» che incidono proporzionalmente in modo molto maggiore sulle PMI che sulle grandi imprese. È opinione del Parlamento, pertanto, che si possa giungere ad una notevole semplificazione attraverso l'applicazione del sistema della “tassazione dello Stato di residenza”, ovvero dando la possibilità alle PMI di calcolare l'utile imponibile della società madre e di tutte le filiali e controllate stabilite in altri Stati membri partecipanti al progetto, applicando le norme fiscali vigenti nel proprio Stato di residenza. Tale meccanismo prevedrebbe, tra l’altro, di riservare alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra gli Stati membri tutte le questioni tecniche nonché la determinazione del meccanismo di ripartizione del gettito fiscale tra le varie amministrazioni fiscali nazionali interessate onde evitare una concorrenza fiscale dannosa. Il testo della risoluzione è reperibile al sito: http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?TYPE-DOC=TA&REF=P6-TA-20050511&MODE=SIP&L=IT&LSTDOC=N. *** -4- EuroDejalex n. 12/2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza FISCALITÀ comportamento delle istituzioni comunitarie e il carattere speciale e anormale del danno subito. Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto insussistente la terza condizione, in quanto il danno subito dalle ricorrenti non andava oltre i limiti dei rischi economici inerenti alle attività del settore. *** CONCORRENZA – MERGERS È in linea di principio compatibile col diritto comunitario un regime di sgravio di gruppo che non consente ad una società controllante di dedurre dalla sua base imponibile le perdite delle sue controllate stabilite all’estero Corte di Giustizia, sentenza del 13 dicembre 2005, causa C446/03, Marks & Spencer Il Tribunale conferma la decisione della Commissione che vietava a General Electric di acquisire Honeywell nonostante gli errori di valutazione dell’esecutivo “… Gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano alla normativa di uno Stato membro che esclude in modo generalizzato la possibilità, per una controllante residente, di dedurre dal suo reddito imponibile perdite subite in un altro Stato membro da una controllata registrata sul territorio di quest’ultimo, mentre riconosce tale possibilità per le perdite subite da una controllata residente …”. Tribunale di Prima Istanza, sentenze del 14 dicembre 2005, cause T-209/01 e T-210/01, Honeywell/Commissione e General Electric/Commissione “… Il ricorso è respinto …”. N.B.: La controversia prende le mosse dall’impugnazione della decisione della Commissione del 3 luglio 2001 con la quale veniva vietata la concentrazione tra le società americane Honeywell International e General Electric Company (GE). Il Tribunale ha condiviso le valutazioni dell’esecutivo in merito agli effetti orizzontali della fusione, ritenendo che la stessa avrebbe creato o rafforzato posizioni dominanti sul mercato dei motori a reazione per aeromobili da trasporto regionale di grandi dimensioni, su quello dei motori a reazione per aeromobili d’affari e su quello delle turbine a gas marine di piccole dimensioni. I giudici hanno tuttavia precisato che la Commissione ha commesso alcuni errori manifesti nella sua analisi, seppur inidonei a inficiare la validità della decisione, in particolare per quanto riguarda gli effetti della sovrapposizione verticale risultanti dalla concentrazione tra i dispositivi di avviamento per motori a reazione della Honeywell e i motori a reazione della GE, gli effetti riconducibili all’esistenza di una conglomerata ad opera della concentrazione come risultato del potere finanziario e dell’integrazione verticale della GE e come risultato di vendite abbinate. *** AIUTI DI STATO N.B.: La causa a quo trae origine da una controversia sorta tra la società britannica Marks & Spencer plc e l’amministrazione tributaria britannica in merito al rigetto opposto da quest’ultima alla domanda di sgravio fiscale presentata dalla detta società per dedurre dal suo reddito imponibile nel Regno Unito talune perdite sofferte dalle sue controllate aventi sede in altri Stati membri. La Corte, dopo aver sostenuto che la normativa britannica contestata è legittima in quanto persegue obiettivi compatibili con il Trattato CE e rientranti tra motivi imperativi di interesse generale, ha precisato tuttavia come sia contrario alla libertà di stabilimento escludere la possibilità, per la controllante residente, di dedurre dal suo reddito imponibile le perdite subite dalle controllate non residenti, se essa dimostra che tali perdite non sono state e non possono essere prese in considerazione nello Stato di residenza delle dette controllate. *** RELAZIONI ESTERNE La Comunità può essere tenuta a risarcire un danno extracontrattuale causato dalle sue istituzioni anche se queste non hanno posto in essere comportamenti illeciti Tribunale di Prima Istanza, sentenze del 14 dicembre 2005, cause T-69/00, T-151/00, T-301/00, T-320/00, T-383/00 e T135/01, Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Spa (FIAMM) e FIAMM Technologies e a./Consiglio e Commissione e Beamglow Ltd/Parlamento, Consiglio e Commissione La Corte conferma la decisione della Commissione che condanna il regime di aiuti a favore del settore bancario in Italia “… Il ricorso è respinto …”. “… Il ricorso è respinto …”. N.B.: La pronuncia in esame fa seguito al ricorso introdotto da sei imprese comunitarie operanti in diversi settori e volto ad ottenere la condanna della Commissione e del Consiglio europeo al risarcimento del danno da esse subito a causa dell’applicazione di alcune sovrattasse doganali, il cui prelievo da parte degli Stati Uniti d’America sulle importazioni dei prodotti delle ricorrenti è stato autorizzato dall’organo per la risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a seguito dell’accertamento dell’incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con l’accordo che istituisce l’OMC. Il Tribunale, non riscontrando comportamenti illeciti delle istituzioni comunitarie in quanto gli accordi OMC non figurano tra le norme alla luce delle quali viene effettuato il controllo di legittimità degli atti comunitari, ha tuttavia dichiarato che le imprese che sopportano una parte sproporzionata degli oneri derivanti da un comportamento delle istituzioni la cui illiceità non può essere accertata, hanno diritto di ottenere il risarcimento del danno subito se sussistono tre condizioni cumulative: l’effettività del danno, il nesso di causalità tra il danno e il N.B.: Le cause in esame nascono dalla duplice contestazione, da parte della Repubblica Italiana attraverso un ricorso e della Commissione tributaria di Genova attraverso un rinvio pregiudiziale, della decisione della Commissione del dicembre 2001, che condannava il regime di aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione a favore delle banche in base alla legge n. 461/98 e al decreto legislativo n. 153/99, in quanto incompatibili con il mercato comune. Nella loro pronuncia, i giudici comunitari confermano come le misure fiscali italiane costituiscono un aiuto di Stato, sono selettive, in quanto si applicano alle imprese che svolgono determinate operazioni nel settore bancario e nuocciono alle imprese di altri settori economici. Tali misure possono influenzare gli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza, poiché il vantaggio conferito agli operatori stabiliti in Italia è tale da rendere più difficile l'inserimento nel mercato italiano di operatori di altri Stati membri. Di conseguenza, la Corte ha valutato come legittima la misura nazionale che prescrive la restituzione degli aiuti, in esecuzione della decisione della Commissione. *** Corte di Giustizia, sentenze del 15 dicembre 2005, cause C66/02 e C-148/04, Italia/Commissione e Unicredito Italiano/Agenzia delle entrate, Ufficio di Genova 1 -5- EuroDejalex n. 12/2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea fornitura di gas ed elettricità in svariati paesi europei. In Ungheria, E.ON opera principalmente sui mercati al dettaglio del gas e dell’elettricità, nei quali controlla svariate società di distribuzione regionale. La Commissione temeva inizialmente gli effetti anticompetitivi dell’operazione nei mercati ungheresi della vendita all’ingrosso e al dettaglio di gas ed elettricità, in ragione del potere detenuto da MOL ed E.ON sui rispettivi mercati. Le misure correttive proposte da E.ON determinano una separazione completa delle strutture partecipative, da un lato, delle attività di produzione e di trasporto del gas (conservate da MOL) e, dall’altro lato, delle attività commerciali (acquisite da E.ON). Secondo la Commissione, l’operazione, nella versione così rivista, non presenta più rischi concorrenziali. ANTITRUST – INTESE La Commissione chiude l’inchiesta avviata nei confronti dell’European Telecommunications Standardisation Institute (ETSI) a seguito di modifiche delle sue regole in materia di diritti di proprietà intellettuale (12.12.2005) La Commissione ha posto fine all’inchiesta relativa alla regolamentazione dell’ETSI, istituto ufficialmente incaricato della standardizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in Europa, a seguito delle modifiche apportate dallo stesso alle sue norme di standardizzazione. In particolare, l’esecutivo aveva avviato un’inchiesta ritenendo che gli standards dell’ETSI non fornissero garanzie sufficienti ad evitare il rischio di patent ambush nell’ambito delle procedure di standardizzazione. Il patent ambush si verifica nel caso in cui, al momento dell’elaborazione di uno standard, un’impresa dissimula deliberatamente il fatto che essa detiene dei diritti di proprietà intellettuale essenziali per lo standard in questione e ne dichiara l’esistenza soltanto una volta che lo standard è stato adottato. Tale atteggiamento permette all’impresa di controllare le norme di standardizzazione ed ha l’effetto di eliminare artificialmente la possibilità di sviluppare nuove tecnologie e falsare il gioco della concorrenza. Con le modifiche ora adottate, la divulgazione rapida dei diritti di proprietà intellettuale essenziali alla realizzazione di uno standard dovrebbe essere garantita ed il rischio di patent ambush minimizzato. AIUTI DI STATO Aperta un’indagine sui contributi concessi in Italia agli acquirenti di decoder per il digitale terrestre (21.12.2005) La Commissione ha avviato un’inchiesta approfondita sui contributi concessi dal governo italiano ai consumatori, nel 2004 e 2005, per l’acquisto di decoder digitali in grado di ricevere i programmi trasmessi con la tecnologia digitale terrestre, senza che la misura le fosse notificata. L’esecutivo, sollecitato da due denunce di operatori televisivi terrestri e satellitari, intende ora stabilire se tali contributi, che ammontano ad un importo superiore a 200 milioni di euro, pur formalmente agevolando i consumatori finali, costituiscano tuttavia un vantaggio indiretto per le attuali emittenti televisive terrestri e per gli operatori terrestri di rete e se, come sembra, favoriscano gli operatori terrestri già presenti sul mercato a svantaggio degli operatori satellitari. La Commissione fa presente che, sebbene l’intervento dello Stato possa essere utile per il passaggio alla tecnologia digitale, nel caso di specie essa non è convinta che il contributo italiano rappresenti lo strumento più adatto, sia limitato al minimo indispensabile e non falsi indebitamente la concorrenza. La decisione della Commissione di avviare l’indagine verrà a breve pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione. MERGER & ACQUISITION Avviata un’inchiesta sull’acquisizione da parte di Cargill del ramo alimentare di Degussa (14.12.2005) La Commissione ha aperto un’inchiesta approfondita ai sensi del Reg. (CE) n. 139/2004 relativamente al progetto di acquisizione da parte del gruppo americano Cargill delle attività nel settore degli ingredienti alimentari della società tedesca Degussa AG. In base ai dati emersi dall’indagine preliminare, la Commissione ritiene che l’operazione potrebbe creare problemi concorrenziali sui mercati della lecitina, un emulsionante naturale utilizzato principalmente nella produzione alimentare, in particolare nel settore del cioccolato ed in panetteria-pasticceria. Tanto il ramo Food Ingredients di Degussa che Cargill sono attivi su scala mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di molteplici prodotti alimentari quali gli emulsionanti, la pectina e gli aromi. L’inchiesta della Commissione ha finora evidenziato specifici problemi sul mercato della lecitina, nel quale si raggiungerebbe un elevato grado di concentrazione; l’operazione ridurrebbe poi ulteriormente la scelta di fornitori possibili per i produttori alimentari. La Commissione dispone ora di 90 giorni lavorativi (fino al 3 maggio 2006) per concedere o meno il via libera definitivo all’operazione. ANTITRUST – INTESE Inflitta un’ammenda di 75,86 milioni di euro alle imprese partecipanti al cartello nel settore dei prodotti chimici per la lavorazione della gomma (21.12.2005) La Commissione ha inflitto ammende per un ammontare complessivo di 75,86 milioni di euro alle imprese Flexsys, Bayer e Crompton (divenuta Chemtura), che si sono accordate per scambiarsi informazioni sui prezzi e/o aumentare i prezzi di certi prodotti chimici per la lavorazione della gomma sui mercati dello Spazio Economico Europeo (SEE) ed a livello mondiale, dal 1996 fino ad almeno il 2001. General Quimica, anch’essa sanzionata, ha partecipato a tali intese soltanto nel 1999 e 2000. I prodotti oggetto dell’intesa sono prodotti chimici sintetici od organici che migliorano la fabbricazione delle gomme destinate a molteplici applicazioni, tra le quali la fabbricazione di pneumatici per automobili ed altri veicoli. L’inchiesta è stata avviata a seguito della denuncia e concomitante richiesta di immunità dalle ammende da parte della Flexsys nel 2002; successivamente anche le altre imprese hanno introdotto una richiesta di trattamento favorevole. La Commissione, che ha ritenuto provata l’esistenza dell’accordo solo per il periodo 1996-2001, ha valutato l’infrazione come molto grave. Tutte le imprese hanno però beneficiato di una riduzione delle ammende in virtù della loro cooperazione ai sensi della leniency notice; Flexsys, che aveva denunciato l’intesa per prima, ha ottenuto l’immunità totale. MERGER & ACQUISITION Autorizzazione condizionata all’acquisto delle attività di MOL nel settore del gas da parte di E.ON (21.12.2005) All’esito dell’indagine approfondita avviata nello scorso luglio (cfr. EuroDejalex n. 7/2005) la Commissione ha dato la propria autorizzazione, subordinata al rispetto di determinate condizioni, all’acquisizione di MOL WMT e MOL Storage (filiali di MOL, operatore storico nel settore petrolifero e del gas in Ungheria) da parte di E.ON Ruhrgas (E.ON), operatore energetico tedesco. MOL è presente in Ungheria nella produzione (MOL E&P), nel trasporto (MOL Transmission), nello stoccaggio (MOL Storage) e nella vendita all’ingrosso e negoziazione del gas (MOL WMT). E.ON è invece un grande operatore integrato dell’energia in Germania: è presente nel campo della produzione e della -6- EuroDejalex n. 12/2005 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di dicembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano in particolare: Assicurazione Direttiva relativa alla riassicurazione (Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, GUUE L 323 del 09.12.2005) Appalti pubblici Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (Comunicazione 2005/C 312/01 della Commissione, GUUE C 312 del 09.12.2005) Concorrenza Comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all'applicazione degli art. 81 e 82 Tr. CE (Comunicazione della Commissione 2005/C 325, GUUE C 325 del 22.12.2005) Principi contabili Regolamento che modifica il reg. n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al reg. n. 1606/2002, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39 (Regolamento (CE) n. 2106/2005 della Commissione, del 21 dicembre 2005, GUUE L 337 del 22.12.2005) Tra gli eventi comunitari del mese di gennaio 2006, si segnalano in particolare: Lunedì 09 Vienna Meeting tra la Commissione europea e la Presidenza austriaca del Consiglio europeo Martedì 10 Lussemburgo Corte di giustizia: sentenza, causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze – Concorrenza Martedì 17 – Mercoledì 18 Strasburgo Sessione plenaria del Parlamento europeo Giovedì 19 Lussemburgo Corte di giustizia: conclusioni Avv. generale, cause C-289/04P, Showa Denko/Commissione; C301/04P, Commissione/SGL Carbon AG; C308/04P, SGL Carbon/Commissione – Concorrenza Martedì 24 Bruxelles Consiglio Ecofin Lunedì 30 – Martedì 31 Bruxelles Consiglio Affari Generali e Relazioni esterne NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare: E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138 -7-
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