Dichiarazioni di Conformità, per materiali plastici di riciclo post

Transcript

Dichiarazioni di Conformità, per materiali plastici di riciclo post
Dichiarazioni di Conformità,
per materiali plastici di riciclo postconsumo
Dario Dainelli
Federazione Gomma Plastica- Gruppo di lavoro
“Materiali ed oggetti per contatto con alimenti”
Il quadro legislativo:
zI
Reg. 1935/2004/EC e il Reg. 2023/2006/
EC (GMP) si applicano a tutti i materiali;
z Il Reg. 282/2008/EC è un emendamento
del Reg 2023/2006/EC (Buone Pratiche di
Fabbricazione).
z La Direttiva 2002/72/EC si applica solo ai
materiali plastici.
DARIO DAINELLI, 22.10.2010
La Dichiarazione di Conformità
z
L’obbligo di rilasciare una Dichiarazione di
Conformità è sancito dall’ Art. 16 del Reg.
1935/2004/CE
z
z
“Le misure specifiche di cui all’articolo 5 prevedono
che I materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono
siano corredati di una dichiarazione scritta che
attesti la loro conformità alle norme vigenti”
In quanto sottoposti a misure specifiche, le
plastiche post consumo sono oggetto di
Dichiarazione di Conformità
DARIO DAINELLI, 22.10.2010
Il ruolo della Dichiarazione di
Conformità -1z Rappresenta
lo strumento principale per
la trasmissione di informazioni tra gli
operatori della filiera;
z E’ l’unico documento trasversale alla
filiera ad avere una validità legale,
quindi definisce la responsabilità legale
dei componenti della filiera.
DARIO DAINELLI, 22.10.2010
Il ruolo della Dichiarazione di
Conformità -2z Chiarisce
quali informazioni sono
necessarie e sufficienti per comunicare
la conformità legislativa;
z Restringe (non annulla) lo spazio
interpretativo;
z Innesca processi e procedure
“standardizzabili” nella costruzione e
gestione della Documentazione di
Supporto.
DARIO DAINELLI, 22.10.2010
Integrazione della DoC per i
materiali plastici post-consumo
z
z
z
L’Art. 9 della Direttiva 2002/72/EC
(Dichiarazione di Conformità) si applica ai
materiali plastici;
L’Art. 12 del Reg. 282/2008/EC adotta e
integra l’Art. 9 della 2002/72/EC, assimilando
–come è logico- le plastiche post-consumo ai
materiali plastici;
L’integrazione della Dichiarazione di
Confomità di cui all’Art. 12 viene dettagliata
nell’ Allegato I.
DARIO DAINELLI, 22.10.2010
Aspetti della DoC che rimangono
inalterati
z
z
z
z
Informazioni generali sull’azienda, nome
commerciale del prodotto ecc.;
Informazioni sull’uso del prodotto (tipo di
alimento, conservazione, eventuali trattamenti
termici);
Responsabilità del fabbricante di garantire che
le varie restrizioni (LMG, LMS ecc.) sono
rispettate nelle condizioni d’uso comunicate al
cliente;
Comunicazione dell’eventuale presenza di
additivi alimentari o aromi presenti nel
prodotto.
DARIO DAINELLI, 22.10.2010
Allegato I: integrazione della
Dichiarazione di Conformità
DARIO DAINELLI, 22.10.2010
Corollario:
z
z
Poiché il Reg. 282/2008/EC si applica alle
plastiche post-consumo in diretto contatto,
anche la corrispondente DoC si applicherà
solo in questo caso;
Nel caso di plastiche post-consumo non in
diretto contatto (separate da una barriera
funzionale) si applica la DoC convenzionale
della Dir. 2002/72/EC.
DARIO DAINELLI, 22.10.2010
La documentazione di supporto
z Gli
elementi che compongono la
conformità con il Reg. 2023/2006/EC
(Assicurazione di Qualità, Controllo di
Qualità e Documentazione) devono
essere tali da provare che il processo è
in grado di garantire i requisiti per i quali
è stata ottenuta l’autorizzazione
(secondo il Reg. 282/2008/EC)
DARIO DAINELLI, 22.10.2010
Elementi della documentazione di
supporto (Allegato II Reg. 282)
z
z
z
z
z
z
Manuale della Qualità;
Pianificazione dei controlli di qualità, includendo le
procedure per il controllo delle forniture, qualificazione
dei fornitori e altre operazioni specifiche (separazione
all’ingresso, lavaggio…) con l’identificazione dei punti
critici del processo e relativi limiti di controllo;
Procedure gestionali e operative per il controllo
dell’intero processo;
Metodi per controllare l’efficienza del sistema di qualità
nell’ottenere la qualità desiderata del prodotto;
Protocolli analitici adottati, loro frequenza,
rintracciabilità della calibrazione della strumentazione;
Gestione del sistema documentale.
DARIO DAINELLI, 22.10.2010
Documentazione di supporto per plastiche di
riciclo non in diretto contatto con gli alimenti
z
z
z
Oltre alla documentazione convenzionale
usata per i materiali plastici, occorre provare
l’esistenza di una Barriera Funzionale;
Adozione di un “challenge test”, analogo a
quelli utilizzati nell’ambito del Reg. 282
(ovviamente senza richiesta di
autorizzazione);
Uso di materiali riconosciuti come Barriere
Funzionali, es. strato di alluminio di min. 8
micron.
DARIO DAINELLI, 22.10.2010
Conformità: un esercizio di filiera
z
z
z
La filiera della plastica per contatto con
alimenti prevede numerosi operatori: la
DD4
conformità è un meccanismo
delicato;
I materiali plastici post-consumo richiedono più
attenzione rispetto a quelli convenzionali,
DD5
soprattutto nel controllo
delle forniture;
La responsabilità delle aziende deve essere
attentamente valutata, in particolare nei casi in
cui il Reg. 282 non si applica, cioè in contatto
non diretto.
DARIO DAINELLI, 22.10.2010
Diapositiva 13
DD4
e' sufficiente che solo uno di tali operatori non ottemperi in maniera soddisfacente agli obblighi dettati dalla ddc che l'intero esercizio venga
svuotato di significato.
Dario Dainelli; 18/10/2008
DD5
questa iniziativa va nel verso giusto, perchè dà visibilità ad un lavoro intrapreso da tutte le associazioni di categoria coinvolte e parte dall'ISS e
dal Ministero, dando perciò un significato concreto alla collaborazione tra parti industriali e autorità d controllo.
Dario Dainelli; 18/10/2008