Dichiarazioni di Conformità, per materiali plastici di riciclo post
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Dichiarazioni di Conformità, per materiali plastici di riciclo post
Dichiarazioni di Conformità, per materiali plastici di riciclo postconsumo Dario Dainelli Federazione Gomma Plastica- Gruppo di lavoro “Materiali ed oggetti per contatto con alimenti” Il quadro legislativo: zI Reg. 1935/2004/EC e il Reg. 2023/2006/ EC (GMP) si applicano a tutti i materiali; z Il Reg. 282/2008/EC è un emendamento del Reg 2023/2006/EC (Buone Pratiche di Fabbricazione). z La Direttiva 2002/72/EC si applica solo ai materiali plastici. DARIO DAINELLI, 22.10.2010 La Dichiarazione di Conformità z L’obbligo di rilasciare una Dichiarazione di Conformità è sancito dall’ Art. 16 del Reg. 1935/2004/CE z z “Le misure specifiche di cui all’articolo 5 prevedono che I materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti” In quanto sottoposti a misure specifiche, le plastiche post consumo sono oggetto di Dichiarazione di Conformità DARIO DAINELLI, 22.10.2010 Il ruolo della Dichiarazione di Conformità -1z Rappresenta lo strumento principale per la trasmissione di informazioni tra gli operatori della filiera; z E’ l’unico documento trasversale alla filiera ad avere una validità legale, quindi definisce la responsabilità legale dei componenti della filiera. DARIO DAINELLI, 22.10.2010 Il ruolo della Dichiarazione di Conformità -2z Chiarisce quali informazioni sono necessarie e sufficienti per comunicare la conformità legislativa; z Restringe (non annulla) lo spazio interpretativo; z Innesca processi e procedure “standardizzabili” nella costruzione e gestione della Documentazione di Supporto. DARIO DAINELLI, 22.10.2010 Integrazione della DoC per i materiali plastici post-consumo z z z L’Art. 9 della Direttiva 2002/72/EC (Dichiarazione di Conformità) si applica ai materiali plastici; L’Art. 12 del Reg. 282/2008/EC adotta e integra l’Art. 9 della 2002/72/EC, assimilando –come è logico- le plastiche post-consumo ai materiali plastici; L’integrazione della Dichiarazione di Confomità di cui all’Art. 12 viene dettagliata nell’ Allegato I. DARIO DAINELLI, 22.10.2010 Aspetti della DoC che rimangono inalterati z z z z Informazioni generali sull’azienda, nome commerciale del prodotto ecc.; Informazioni sull’uso del prodotto (tipo di alimento, conservazione, eventuali trattamenti termici); Responsabilità del fabbricante di garantire che le varie restrizioni (LMG, LMS ecc.) sono rispettate nelle condizioni d’uso comunicate al cliente; Comunicazione dell’eventuale presenza di additivi alimentari o aromi presenti nel prodotto. DARIO DAINELLI, 22.10.2010 Allegato I: integrazione della Dichiarazione di Conformità DARIO DAINELLI, 22.10.2010 Corollario: z z Poiché il Reg. 282/2008/EC si applica alle plastiche post-consumo in diretto contatto, anche la corrispondente DoC si applicherà solo in questo caso; Nel caso di plastiche post-consumo non in diretto contatto (separate da una barriera funzionale) si applica la DoC convenzionale della Dir. 2002/72/EC. DARIO DAINELLI, 22.10.2010 La documentazione di supporto z Gli elementi che compongono la conformità con il Reg. 2023/2006/EC (Assicurazione di Qualità, Controllo di Qualità e Documentazione) devono essere tali da provare che il processo è in grado di garantire i requisiti per i quali è stata ottenuta l’autorizzazione (secondo il Reg. 282/2008/EC) DARIO DAINELLI, 22.10.2010 Elementi della documentazione di supporto (Allegato II Reg. 282) z z z z z z Manuale della Qualità; Pianificazione dei controlli di qualità, includendo le procedure per il controllo delle forniture, qualificazione dei fornitori e altre operazioni specifiche (separazione all’ingresso, lavaggio…) con l’identificazione dei punti critici del processo e relativi limiti di controllo; Procedure gestionali e operative per il controllo dell’intero processo; Metodi per controllare l’efficienza del sistema di qualità nell’ottenere la qualità desiderata del prodotto; Protocolli analitici adottati, loro frequenza, rintracciabilità della calibrazione della strumentazione; Gestione del sistema documentale. DARIO DAINELLI, 22.10.2010 Documentazione di supporto per plastiche di riciclo non in diretto contatto con gli alimenti z z z Oltre alla documentazione convenzionale usata per i materiali plastici, occorre provare l’esistenza di una Barriera Funzionale; Adozione di un “challenge test”, analogo a quelli utilizzati nell’ambito del Reg. 282 (ovviamente senza richiesta di autorizzazione); Uso di materiali riconosciuti come Barriere Funzionali, es. strato di alluminio di min. 8 micron. DARIO DAINELLI, 22.10.2010 Conformità: un esercizio di filiera z z z La filiera della plastica per contatto con alimenti prevede numerosi operatori: la DD4 conformità è un meccanismo delicato; I materiali plastici post-consumo richiedono più attenzione rispetto a quelli convenzionali, DD5 soprattutto nel controllo delle forniture; La responsabilità delle aziende deve essere attentamente valutata, in particolare nei casi in cui il Reg. 282 non si applica, cioè in contatto non diretto. DARIO DAINELLI, 22.10.2010 Diapositiva 13 DD4 e' sufficiente che solo uno di tali operatori non ottemperi in maniera soddisfacente agli obblighi dettati dalla ddc che l'intero esercizio venga svuotato di significato. Dario Dainelli; 18/10/2008 DD5 questa iniziativa va nel verso giusto, perchè dà visibilità ad un lavoro intrapreso da tutte le associazioni di categoria coinvolte e parte dall'ISS e dal Ministero, dando perciò un significato concreto alla collaborazione tra parti industriali e autorità d controllo. Dario Dainelli; 18/10/2008