Regolamento del Comitato Controllo e Rischi
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Regolamento del Comitato Controllo e Rischi
Regolamento del Comitato Controllo e Rischi 1. Oggetto 1.1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e la composizione del Comitato Controllo e Rischi (il “Comitato”) istituito in seno al Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. (la “Società”), nonché lo svolgimento delle sue adunanze. 2. Funzioni 2.1. Il Comitato ha i seguenti compiti e poteri: (i) compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche, (ii) poteri consultivi in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla procedura approvata da Banca Generali in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati e di operazioni di maggior rilievo (la “Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e di Operazioni di Maggior Rilievo”), ai sensi della normativa e regolamentazione vigente, e di seguito richiamati al successivo paragrafo 2.3, (iii) poteri consultivi ed istruttori nei confronti del Collegio Sindacale, in materia di revisione legale dei conti, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.4, (iv) nonché poteri consultivi e di supporto all’organo deliberante in materia di partecipazioni, in conformità alle previsioni della “Politica di gestione delle Partecipazioni” approvata da Banca Generali. 2.2. In questo quadro il Comitato con riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi: 2.2.1 supporta il Consiglio di Amministrazione nella determinazione degli indirizzi strategici, delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e delle politiche di governo dei rischi, ponendo particolare attenzione per tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del Risk Appetite Framework e delle politiche di governo dei rischi; 2.2.2 nell’ambito del Risk Appetite Framework svolge l’attività valutativa e propositiva necessaria affinché il Consiglio di Amministrazione possa definire ed approvare gli obiettivi di rischio (Risk Appetite) e la soglia di tolleranza (Risk Tolerance); 2.2.3 supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie in materia di rischi; 2.2.4 supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica periodica della adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia; 2.2.5 accerta, fermo restando le competenze del Comitato per la Remunerazione, che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della banca siano coerenti con il RAF; 2.2.6 individua e propone – avvalendosi del contributo del Comitato per le Nomine - i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare e si esprime in merito all’eventuale loro revoca; 2.2.7 monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza delle funzioni di internal audit, di compliance e di risk management; 2.2.8 assicura che le funzioni di internal audit, di compliance e di risk management siano dotate delle risorse adeguate all’espletamento delle proprie responsabilità; 2.2.9 esamina i programmi di attività e le relazioni annuali predisposte dai Responsabili delle funzioni di Compliance, di Internal Audit e di Risk Management, prima della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione; 2.2.10 verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee definite dal Consiglio di Amministrazione; 2.2.11 coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella redazione del documento di coordinamento previsto dal Titolo IV, Capitolo 3 della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013; 2.2.12 esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di Amministrazione sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l’organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all’attenzione gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere, valutando le eventuali proposte al riguardo del Direttore Generale; 2.2.13 contribuisce per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo nel rispetto della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, Titolo IV, Cap. 3; 2.2.14 esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali; 2.2.15 valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, sentiti il revisore legale ed il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; 2.2.16 richiede alle funzione di Internal Audit, di Compliance o di Risk Management (a seconda delle diverse specifiche competenze) lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale; 2.2.17 riferisce sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al Consiglio di Amministrazione, in occasione delle riunioni consiliari convocate per l’approvazione del progetto di bilancio e della relazione finanziaria semestrale; 2.2.18 può essere consultato per la valutazione di specifiche operazioni per le quali vi sia, direttamente o indirettamente, una situazione di conflitto di interessi; 2.2.19 svolge gli ulteriori compiti che il Consiglio di Amministrazione potrà, in seguito, attribuirgli; 2.3. Per quanto concerne le operazioni con parti correlate e soggetti collegati, in ossequio alle disposizioni del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato e integrato con delibera della Consob n. 17389 del 23 giugno 2010, e alle nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche – Circolare Banca d’Italia n. 263/2006, Titolo V, Capitolo 5 ed in conformità a quanto previsto dalla Procedura per Operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati ed Operazioni di Maggior Rilievo, il Comitato: 2.3.1. con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, come definite nella Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo, alle condizioni, modalità e termini stabiliti dalla predetta Procedura , esprime un parere non vincolante e motivato sull’interesse di Banca Generali al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; 2.3.2. con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, come definite nella Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo, (i) è coinvolto nelle fasi delle trattative ed istruttoria dell’operazione ed ha la facoltà di richiedere informazioni e/o formulare osservazioni ai soggetti che partecipano alle predette fasi; (ii) alle condizioni, modalità e termini stabiliti dalla predetta Procedura, esprime un parere vincolante in merito all’operazione e motivato sull’interesse di Banca Generali al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; 2.3.3. al fine del rilascio dei pareri di cui ai precedenti paragrafi 2.3.1 e 2.3.2, il Comitato può farsi assistere, a spese di Banca Generali, da uno o più esperti di propria scelta, purchè nel rispetto dei limiti di spesa, ove previsti, delle condizioni e dei termini stabiliti dalla Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo. 2.3.4. Per tutto quanto qui non espressamente previsto in materia di operazioni con parti correlate si rimanda alle disposizioni della Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo adottata dalla Società; 2.4. Ove richiesto dal Collegio Sindacale, il Comitato, inoltre, assiste, con poteri e funzioni istruttori e consultivi, lo stesso Collegio Sindacale nell’espletamento delle funzioni a quest’ultimo attribuite in materia di revisione legale dei conti dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, il Comitato: 2.4.1. ove richiesto dal Collegio Sindacale, valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, nel quadro della procedura societaria di conferimento degli incarichi di revisione contabile del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e delle relazioni semestrali, con particolare riferimento all’oggetto degli incarichi stessi ed al loro contenuto economico, e riferisce al Collegio Sindacale le risultanze della valutazione svolta; 2.4.2. ove richiesto dal Collegio Sindacale, valuta il piano di lavoro per la revisione, nonché i risultati esposti nella relazione della società di revisione e nella eventuale lettera di suggerimenti dalla medesima predisposta e riferisce al Collegio Sindacale le risultanze della valutazione svolta; 2.4.3. ove richiesto dal Collegio Sindacale, vigila sull’efficacia del processo di revisione legale dei conti e riferisce sull’attività svolta allo stesso Collegio Sindacale; 2.4.4. svolge gli ulteriori compiti che il Collegio Sindacale potrà, in seguito, attribuirgli in materia di revisione legale dei conti. 2.5. Per quanto concerne le partecipazioni, in conformità a quanto previsto dalla “Politica di gestione delle partecipazioni” approvata da Banca Generali, il Comitato: 2.5.1. svolge un ruolo consultivo nelle diverse fattispecie indicate esprimendo, quando richiesto, pareri preventivi in merito (i) alla concessione di affidamenti rilevanti ad imprese in cui la banca detiene una partecipazione qualificata, (ii) all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un’impresa a cui sono stati concessi finanziamenti rilevanti, (iii) all’acquisizione di partecipazioni in imprese considerate fornitori strategici e (iv) all’acquisizione di partecipazioni in imprese debitrici e finalizzate al recupero del credito. 2.6 Il Direttore Generale, il Responsabile della Funzione di Compliance, il Responsabile della Funzione di Internal Audit ed il Responsabile della Funzione di Risk Management possono sottoporre al Comitato argomenti o questioni di cui ritengano utile l’istruttoria per la successiva approvazione/informazione al Consiglio di Amministrazione. 2.7 Fermi restando i poteri dei singoli componenti il Comitato nella qualità di Amministratori della Società, nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato avrà facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati – ivi inclusa la possibilità di interloquire, ove necessario, direttamente con le funzioni di revisione interna, controllo dei rischi e conformità alle norme e dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l’indipendenza operativa nei termini e nei limiti di spesa eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 2.8 Il Comitato ed il Collegio Sindacale scambiano tutte le informazioni di reciproco interesse e, ove opportuno, si coordinano per lo svolgimento dei rispettivi compiti. 2.9 Il Comitato identifica altresì tutti gli ulteriori flussi informativi che ad esso devono essere indirizzati in materia di rischi. 3. Composizione e durata 3.1. Il Comitato è composto da quattro membri del Consiglio di Amministrazione, tutti indipendenti. I membri del Comitato devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della banca. Almeno un componente del Comitato possiede un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutare da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. 3.2. Il Comitato decade all’atto della cessazione del Consiglio di Amministrazione. 3.3. Qualora uno o più membri vengano a mancare per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propri membri che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.1. 3.4. Relativamente ai pareri richiesti in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, qualora uno o più membri del Comitato risultino a loro volta correlati, operano i meccanismi di sostituzione previsti nella Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo. 4. Adunanze 4.1. Il Comitato si raduna, su invito del suo Presidente o di chi ne fa le veci, nel luogo da lui fissato a mezzo apposito avviso trasmesso a tutti i suoi membri. 4.2. Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci. A tal fine, l’avviso di convocazione è trasmesso anche al Presidente del Collegio Sindacale 4.3. Ai lavori del Comitato partecipa il Direttore Generale e su invito del Presidente, possono inoltre partecipare alle adunanze altri membri del Consiglio di Amministrazione, i membri dell’Alta Direzione, il Responsabile della funzione di Compliance, il Responsabile della funzione di Internal Audit, il Responsabile della funzione di Risk Management, i responsabili di altre funzioni aziendali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile. 4.4. La convocazione deve essere fatta almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere più breve, purché la convocazione sia effettuata a mezzo e-mail, telefax o altro strumento idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata. 4.5. Il Comitato deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda dal Presidente del Collegio Sindacale. 4.6. Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, almeno quattro volte l’anno e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione, e/o, ove richiesto ai fini di quanto previsto dal precedente paragrafo 2.4, al Collegio Sindacale. 4.7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica. 4.8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 4.9. Di ogni riunione viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. 4.10. E’ ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza, nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. 4.11. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni per lo svolgimento delle proprie funzioni. 5. Presidente del Comitato 5.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato. 5.2. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro del Comitato più anziano d’età. 5.3. Il Presidente presiede le adunanze del Comitato; ne prepara i lavori; dirige, coordina e modera la discussione; rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, potendo altresì sottoscrivere a nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente garantisce l’efficacia del dibattito e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Comitato siano il risultato di un’adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi membri. 5.4. Il Presidente è assistito da un Segretario, individuato, salvo impedimento, nel Segretario del Consiglio di Amministrazione. 6. Spese e compenso 6.1. Ai membri del Comitato spetta il rimborso delle spese incontrate per lo svolgimento dell’incarico, nonché un compenso annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 7. Disposizioni finali 7.1 Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate, in quanto applicabili, le norme di legge e statutarie riguardanti il Consiglio di Amministrazione della Società, nonché, per quanto attiene specificamente al funzionamento e alle funzioni del Comitato, (i) il Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nella versione approvata nel luglio 2015, come di tempo in tempo modificato e integrato, (ii) la Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, (iii) la Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo (iv) il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e (v) la Politica di gestione delle partecipazioni adottata dalla Società.