Spesometro e Comunicazione Black List

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Spesometro e Comunicazione Black List
Altavilla Vicentina, 8 marzo 2016
Ai gentili Clienti
Loro sedi
soci
dottori commercialisti
pierpaolo baldinato
gabriele pantaleoni
claudia tonellotto
associati
dottori commercialisti
viviana gentile
gaia peloso
valentina rizzato
collaboratori
dottori commercialisti
Oggetto: SPESOMETRO E COMUNICAZIONE BLACK LIST
Si ricordano ai gentili Clienti le seguenti prossime scadenze fiscali per l’invio
telematico del modello polivalente meglio voto come “Spesometro” e per la
Comunicazione delle operazioni Black List riferite all’anno 2015:
Scadenza invio telematico:
annabella bedogni
10 aprile 2016 per contribuenti mensili Iva
20 aprile 2016 per contribuenti trimestrali Iva
dottori in economia
margherita gottin
collaboratori
florencia bianco
elisa gavioli
giovanna guerra
silvia trentin
Scadenza termine consegna documentazione allo Studio:
Per i clienti con contabilità esterna che intendano appoggiarsi allo Studio per detti
adempimenti è richiesta la consegna della necessaria documentazione entro e non
oltre:
25 marzo 2016 per contribuenti mensili Iva
05 aprile 2016 per contribuenti trimestrali Iva
Per i clienti con contabilità tenuta dallo Studio che abbiano già consegnato tutti i
documenti contabili del 2015, lo Studio provvederà direttamente all’adempimento.
1. REGOLE DI COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO PER L’ANNO 2015
Dopo le deroghe concesse nei primi anni di applicazione dell’adempimento, si
confermano anche con riferimento all’anno 2015 le regole di utilizzo e di
compilazione del modello polivalente definito “Spesometro”, entrate
definitivamente a regime con l’adempimento dello scorso anno.
Le nuove esclusioni dall’obbligo di presentazione dello “Spesometro”
Oltre ad una sostanziale conferma delle regole di compilazione già seguite nel
precedente adempimento, assume rilevanza da quest’anno una specifica ipotesi di
esclusione prevista per taluni soggetti che provvedono alla comunicazione dei dati
all’amministrazione finanziaria in virtù del nuovo obbligo di trasmissione telematica
funzionale alla realizzazione del progetto “Dichiarazione precompilata”.
Si tratta dell’invio al sistema tessera sanitaria (STS) dei dati delle prestazioni
sanitarie 2015.
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Con una specifica disposizione introdotta nella legge di Stabilità 2016 (la legge
n.208/2015) viene apportata una modifica “temporanea” alla disciplina delle
Spesometro tesa ad escludere dall’adempimento coloro che già provvedono alla
trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.
In particolare il comma 953 del citato provvedimento aggiunge all’articolo 21, D.L.
78/2010 un nuovo comma 1-quater che prevede quanto segue:
“Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale,
per l’anno 2016, l’obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è
escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014”.
Pertanto, l’invio dei dati tramite il STS esonera il medico/odontoiatra/struttura
sanitaria dalla comunicazione delle operazioni sanitarie esenti all’interno dello
Spesometro. Va tuttavia segnalato che qualora il cliente, per ragioni di privacy,
manifesti la propria opposizione all’acquisizione dei dati tramite il sistema STS, il
medico/odontoiatra/struttura
sanitaria
dovranno
comunque
comunicare
telematicamente tali prestazioni sanitarie all’Agenzia delle entrate nel modello di
comunicazione polivalente (c.d. Spesometro).
I diversi utilizzi dello “Spesometro”
Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo
Spesometro:
• può (facoltà) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività
di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture,
caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto del tracciato record
allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011. Nel
caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro;
• va (obbligo) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da
operatori sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in
modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
annotazione;
• va (obbligo) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni,
effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list;
• va (obbligo) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al
turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter, D.P.R. 633/1972,
nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e
comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello
Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello
Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Relativamente alla comunicazione delle operazioni da e verso operatori stabiliti in
Paesi black list occorre altresì ricordare che il Decreto Semplificazioni (articolo 21,
D.Lgs. 175/2014) ha modificato la normativa stabilendo che:
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•
la comunicazione debba essere inviata una volta l'anno e non mensilmente o
trimestralmente;
• solo se l'importo complessivo annuale eccede la soglia di 10.000 euro anziché
500 euro.
Con il D.M. 12 febbraio 2014, è stata prevista l'uscita di San Marino dalla black
list, pertanto, le operazioni effettuate dal 24 febbraio 2014 in poi, non devono
essere ricomprese fra quelle da indicare nella comunicazione black list mentre il
modello polivalente, deve essere presentato solo per gli acquisti effettuati da
soggetti passivi italiani presso operatori economici di San Marino con pagamento
Iva tramite autofattura. Per tale comunicazione, occorre effettuare una
comunicazione analitica in quanto la comunicazione aggregata Spesometro 2016,
non è consentita quando l'oggetto riguarda:
• acquisti effettuati da operatori di San Marino;
• acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ai sensi dell'ex
articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
• acquisto di beni o prestazioni relativi al turismo.
Le operazioni interessate
Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle
importanti semplificazioni introdotte dall’articolo 2, comma 6, D.L. 16/2012 (che
ha modificato l’originaria disposizione contenuta nell’articolo 21, D.L. 78/2010).
Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:
• operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: in relazione alle
quali:
- non è più presente l’originaria soglia di 3.000 euro e quindi vanno spediti i
dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione in
merito ai collegamenti tra le varie fatture emesse/ricevute;
- la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte
economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che
di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati).
• operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali invece rimane
l’originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell’Iva), il che porta a
concentrare l’attenzione solo sulle operazioni veramente significative
(escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).
Con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore,
cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso, il
provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 al paragrafo 3.2. chiarisce che
l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale,
determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di
importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'imposta sul valore
aggiunto. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti),
sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.
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Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato provvedimento 2
agosto 2013, al paragrafo 3.3 aveva concesso limitatamente agli anni 2012 e
2013, per motivi di semplificazione, che in fase di prima applicazione delle nuove
disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e
74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. 633/1972, potevano comunicare le sole
operazioni attive per le quali veniva emessa fattura, di importo unitario pari o
superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Tale
facoltà è stata poi estesa anche all’anno 2014 con il comunicato stampa datato 31
marzo 2015 nel quale l’Agenzia delle entrate ha affermato che “Dettaglianti e
operatori turistici (articoli 22 e 74-ter, D.P.R. 633/1972) non devono comunicare le
operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva,
effettuate nel 2014. Una semplificazione che, ponendosi in continuità con quanto
già stabilito per gli anni 2012 e 2013 (provvedimento del 2 agosto 2013), tiene
conto delle difficoltà segnalate dagli operatori del settore”.
N.B.
Resta quindi da verificare se anche per l’anno 2015, l’Agenzia delle
entrate disporrà tale semplificazione oppure se, per la prima volta, tali
operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall’importo
e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva, dovranno
essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel
modello e trasmesse in via telematica.
I termini di presentazione
Con riferimento ai termini di presentazione si evidenzia che il richiamato
provvedimento datato 2 agosto 2013 ha differenziato il termine di presentazione
dello Spesometro a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai
contribuenti per l’annualità oggetto di comunicazione.
Le istruzioni attualmente disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate fanno
riferimento all’invio delle “comunicazioni relative all’area e al periodo di
riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal provvedimento” e posto
che il provvedimento 2 agosto 2013 al paragrafo 8.2 fa riferimento alle
“comunicazioni relative al 2013 e successivi…”, anche per l’anno 2015, come per
il 2014, i soggetti tenuti all’adempimento dovranno trasmettere il modello:
•
entro il 10 aprile 2016 se nel 2015 hanno effettuano liquidazioni Iva mensili;
•
entro il 20 aprile 2016 se nel 2015 hanno effettuano liquidazioni Iva
trimestrali.
Da ultimo vi è la scadenza del 30 aprile 2016 (ancora da confermare) per gli
operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti superiori a 3.600 euro
pagati con bancomat o carte di credito.
2. COMUNICAZIONE BLACK LIST PER L’ANNO 2015
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Nuovo modello per la comunicazioni black list per i contribuenti Soggetti passivi
IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, con operatori commerciali
economici con sede, residenza o domicilio in uno dei paesi black list. A tal
proposito, si ricorda che i paesi compresi nella lista nera italiana, sono individuati
da specifici decreti ministeriali, ossia, quello del 4 maggio 1999 e del 21 novembre
2001.
I contribuenti pertanto che intrattengono relazioni commerciali con soggetti
economici che appunto risiedono o hanno una sede o domicilio in uno dei paesi
presenti nell'elenco, devono effettuare specifica comunicazione black list. per via
telematica all'Agenzia delle Entrate secondo le nuove modalità introdotte dalla
riforma fiscale 2015. Il decreto semplificazioni, pubblicato in GU, ha previsto infatti
che tale obbligo, a partire dal 2014 è per i soggetti che hanno
effettuato operazioni, e quindi cessioni di beni e delle prestazioni di servizi,
complessivamente superiori a 10 mila euro e non più a 500 euro.
Novità Soglia operazioni a 10.000 euro
Una delle più importanti novità introdotte nell'ambito della comunicazione
operazioni black list 2015, riguarda la nuova soglia limite che fissa l'obbligo o
l'esclusione dal dover inviare la comunicazione di tutte le operazioni con paesi
black list per via telematica all'Agenzia. Il decreto “Semplificazioni” ha infatti
previsto che, l'obbligo di comunicazione tramite modello polivalente, debba essere
trasmesso solo qualora venga superata complessivamente la nuova soglia di
10.000 euro all'anno.
Al di sotto di tale limite, quindi ora c'è l'esclusione dall'obbligo di comunicazione
delle operazioni con i paesi black list.
Nella norma precedente, invece, la soglia limite per la comunicazione, era di tutte
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a partire da 500 € qualora effettuate e
ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in
Paesi black list.
Si ricorda che, rispetto agli anni precedenti, sono stati esclusi dalla lista dei paesi
black list soggetti alla presente comunicazione San Marino, Cipro e Malta.
L’elenco dei paesi black list rilevanti ai fini della comunicazione con il modello
polivalente è indicata in allegato alla presente circolare.
Periodicità annuale di presentazione
Altra novità importante, oltre alla nuova soglia di 10.000 euro, riguarda la
periodicità delle comunicazioni operazioni balck list 2015 da inviare per via
telematica all'Agenzia delle Entrate che diventa annuale.
I termini per l'invio coincidono con quelli dello spesometro, con conseguente
eliminazione dell’obbligo di presentare le comunicazioni mensili e trimestrali.
Per cui i contribuenti che nel corso del 2015, hanno intrattenuto rapporti
commerciali con soggetti passivi residenti in uno dei paesi black list, effettuando
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cessioni o prestazioni complessivamente superiori a 10 mila euro, devono assolvere
l'obbligo annuale comunicazione black list 2016, mediante la compilazione e
l'invio per via telematica all'Agenzia delle Entrate, del modello polivalente entro il
10 o 20 aprile 2016, scadenza variabile a seconda che il contribuente sia tenuto
alla liquidazione IVA mensile o trimestrale.
Contenuto della comunicazione
Tutti i soggetti con partita Iva, quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che
intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata
devono obbligatoriamente comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni
economiche effettuate se la soglia complessiva è pari e oltre i 10.000 euro.
Tale Comunicazione deve, pertanto, riportare le operazioni economiche stabilite
dal D.L. 25.3.2010, n. 40, ed, in particolare, l’art. 1, co. 1, che sono intercorse con
soggetti, imprese, società aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità
agevolata, i cosiddetti Paesi Black List.
Le operazioni incluse nella comunicazione black list sono:
• Acquisto di merce da fornitore black list extra Ue con sdoganamento della
merce in Ue;
• cessioni di beni;
• prestazioni di servizi effettuate e ricevute;
• prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione;
• Importazione per cui l’Iva non è dovuta a seguito della presentazione in
Dogana della lettera di intento;
• Importazione senza Iva;
• Fattura del fornitore registrata in contabilità prima della bolletta doganale;
Tali operazioni, per essere incluse nell'obbligo, devono essere compiute nei
confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Stati “black
list” da parte di soggetti passivi IVA residenti in Italia, imprese e lavoratori
autonomi, fatta eccezione per i contribuenti minimi e per i contribuenti nel regime
forfettario.
Non vanno comunicate le operazioni Iva dei soggetti in trasferta in Paesi elencati
sulla black list, le prestazioni correttamente classificate nel costo del personale
secondo i principi contabili adottati dall’impresa, relative a:
• trasporti;
• alberghiere;
• tutte le spese relative alla trasferta.
Nel modello di comunicazione andranno inseriti i seguenti elementi:
1. codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo
comunicazione;
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tenuto
alla
2. numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è
intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito,
residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
3. in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e
data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita,
residente o domiciliata;
4. in
caso
di
controparte
diversa
dalle
persone
fisiche,
denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede
amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o
domiciliata;
5. periodo di riferimento della comunicazione;
6. per ciascuna controparte, l’importo complessivo delle operazioni
attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non
imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
7. per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili,
l’importo complessivo della relativa imposta;
8. per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute
relative ad annualità precedenti, l’importo complessivo delle
operazioni e della relativa imposta.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Lo Studio eAssociati
Allegato - Elenco paesi black list (comunicazione polivalente anno 2016):
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Barbuda;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Costa Rica (Repùblica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repúplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
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Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guatemala;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Herm (Isole del Canale)
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Isole Vergini statunitensi,
Jersey;
Kiribati (ex Isole Gilbert),
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Lussemburgo (per le operazioni effettuate fino al 6.1.2015)
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Nuova Caledonia;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panamà);
Polinesia Francese (Polynésie Française);
Monaco (Principautè de Monaco);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Salomone,
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Sant'Elena;
Sark (Isole del Canale):
Seychelles;
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu);
Samoa (Indipendent State of Samoa).
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