ELEZIONI dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI nei CONSIGLI di
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ELEZIONI dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI nei CONSIGLI di
CONSIGLIO di CLASSE (D.lgs.vo 16.4.94 n°297; O.M. 15.07.91 n° 215) CONSIGLIO di CLASSE COMPONENTE ORDINARIA Dirigente scolastico Docenti della classe COMPONENTE ELETTIVA N° 2 Rappresentanti genitori N° 2 Rappresentanti studenti Il Consiglio di classe è un organo collegiale a struttura mobile che ha una doppia componente: 1. componente ordinaria (Dirigente scolastico e Docenti di classe); 2. componente elettiva (n° 2 Rappresentanti dei genitori e n° 2 Rappresentanti degli studenti) Può riunirsi nella sua struttura completa costituita da docenti+genitori+studenti e/o nella sua struttura ridotta (solo docenti e dirigente scolastico). 1. PRESIDENTE: Il Consiglio di classe è presieduto dal dirigente scolastico o da un docente suo delegato. La delega può essere esercitata di volta in volta, in occasione delle singole riunioni, oppure per l’intero anno scolastico. 2. SEGRETARIO: Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso. La designazione può essere formalizzata di volta in volta, in occasione delle singole riunioni, oppure per l’intero anno scolastico. 3. DURATA IN CARICA: Il Consiglio dura in carica un anno scolastico. 4. COMPETENZE: Il Consiglio di classe, riunito nella sua struttura completa (componente ordinaria + componente elettiva), ha potere consultivo e, pertanto, può esprimere proposte e/o pareri su: a. azioni educative e didattiche; b. iniziative di sperimentazione; c. scelta di attrezzature e sussidi; d. attività integrative ed extracurricolari; e. adozione di libri di testo; f. processi di agevolazione e sostegno dei rapporti tra docenti, genitori e alunni. COMITATO DEI GENITORI (Art. 33 Regolamento di Istituto) a) Il comitato dei genitori è costituito da tutti gli eletti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto ed ha sede nella scuola. Dopo l’elezione, il Dirigente Scolastico convoca l’assemblea che, verificata la compatibilità e la eleggibilità dei componenti, nomina il Presidente, il vice Presidente e il Segretario che insieme costituiscono la Giunta esecutiva, integrata, eventualmente, da un numero pari di membri eletti dall'assemblea. b) Il comitato dei genitori è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal suo collaboratore delegato anche su proposta del Dirigente Scolastico o di un terzo dei suoi componenti con apposito avviso scritto contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare, pubblicato all'albo della scuola o inviato anche tramite gli alunni. In caso di urgenza la convocazione può essere ad horas, nello stesso giorno; diversamente deve essere preceduta a un intervallo di tre giorni feriali. c) Il comitato dei genitori è momento di partecipazione alla vita della scuola della quale affronta le problematiche e di raccordo con le altre componenti; esso può proporre argomenti da trattare nel Consiglio di Istituto ed esprimere pareri, se richiesto, sugli atti di indirizzo, di programmazione o formulare proposte. d) Il comitato dei genitori dura in carica un anno e rimane in prorogatio fino all'insediamento del successivo anche se privo dei componenti che hanno perduto i requisiti di eleggibilità o compatibilità. e) Possono essere convocate dal comitato assemblee di classe o di tutti i genitori presiedute dal Presidente del comitato stesso o da un suo sostituto. f) A dette riunioni possono intervenire, se richiesti, il Dirigente Scolastico e/o alcuni rappresentanti delle altre componenti della comunità scolastica. ASSEMBLEE dei GENITORI I genitori possono riunirsi in assemblea. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. Non sono previste competenze specifiche; possono trattare qualsiasi argomento e, pertanto, possono esprimere richieste, osservazioni, ecc. da inoltrare al dirigente scolastico attraverso i rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe e d'istituto. L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti, mentre l’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato dei genitori, oppure di: a) n° 100 genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, b) n° 200 negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, c) n° 300 negli altri. COMITATO STUDENTESCO (Art. 35 Regolamento di Istituto) I rappresentati di classe degli studenti e i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto costituiscono il Comitato studentesco di Istituto che ha il compito di richiedere la convocazione dell'assemblea studentesca di istituto e di garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alla assemblea. Può assumere anche altri compiti (pareri. proposte, ecc.), ma non può, di norma, riunirsi e svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario di lezione salvo eccezioni autorizzate esclusivamente dal Capo d’Istituto. Il Dirigente Scolastico, previa delibera del Consiglio di Istituto, può consentire al comitato l'uso di un locale scolastico fuori dell'orario di lezione. ASSEMBLEE degli STUDENTI (Art. 36 Regolamento di Istituto) Le assemblee degli studenti devono essere articolate come segue: a) Le Assemblee di classe vengono effettuate su richiesta dei due rappresentanti di classe degli alunni e previo nullaosta dei docenti interessati. Nell’Ordine del Giorno, in aggiunta alle problematiche proposte, vi deve essere l'indicazione della tematica da trattare nell'assemblea di Istituto immediatamente successiva. Nella seconda decade del mese il Comitato Studentesco, sulla base delle risultanze delle assemblee di classe e sentito il parere del docente Funzione Strumentale dell’Area degli Studenti (Prof.ssa Maria Luce Cudazzo), formula l'Ordine del Giorno dell'assemblea di Istituto mensile. L'assemblea di classe è presieduta dal rappresentante più anziano, mentre l'altro fungerà da segretario verbalizzante. In loro assenza, l'assemblea elegge il Presidente che nominerà il segretario verbalizzante. b) Lo svolgimento democratico delle assemblee di classe è affidato al comportamento responsabile degli studenti. c) I docenti delle classi interessate e che dovrebbero tenere lezione durante tali ore sono delegati a vigilare per assicurare il normale svolgimento della assemblea che potrà essere interrotta dagli stessi nel caso che non sia rispettato il responsabile comportamento di cui sopra. d) E’ fatto divieto agli insegnanti di svolgere attività didattica nelle ore riservate alle assemblee. e) L'assemblea d’Istituto è convocata dal comitato studentesco o dal 10% degli alunni con apposito Ordine del Giorno scritto. f) L’ordine del giorno delle assemblee deve essere concordato dal Comitato Studentesco con il docente Funzione Strumentale dell’Area degli Studenti. g) Le assemblee dovranno avere sempre carattere di dibattito con la presenza di esperti esterni autorizzati dal Consiglio d’Istituto ovvero di approfondimento e/o ricerca guidata da uno o più docenti interni, con un criterio di rotazione in base alle competenze richieste, secondo un regolamento organizzativo approvato dal Consiglio d’Istituto. h) L'assemblea d’Istituto è presieduta dal presidente del comitato studentesco; funge da verbalizzante il segretario del comitato medesimo. In loro assenza, sotto la presidenza temporanea dello studente più anziano, l'assemblea procede preliminarmente alla elezione del presidente che nomina il segretario. i) Le assemblee studentesche, come deliberato dal Consiglio d’Istituto, ove non aventi carattere di dibattito o approfondimento o ricerca guidata non investiranno più l’intera giornata di lezione, limitandosi a partire, a seconda dell’O.d.G. in discussione, dalla terza ovvero quarta ora di lezione. j) L’attività di ricerca con la partecipazione di esperti relativamente alle problematiche da trattare, le forme tipiche del seminario di studio, oppure ancora, l’organizzazione di lavori di gruppo legittima gli alunni ad impegnare l’intera giornata senza obbligo di recupero per il raggiungimento dei previsti 200 giorni di attività didattica ( D.L. vo n° 297/94 e testo unico comma 7 art. 13, circ. prot. n° 4733 del 26/12/2003). k) Il Comitato Studentesco all’inizio dell’anno scolastico è obbligato a presentare al Consiglio d’Istituto il regolamento di svolgimento dell’assemblea studentesca d’Istituto ed inoltre il programma dell’intero anno che andranno approvati dal Consiglio stesso. l) L'assemblea mensile di norma si svolgerà all'interno del Liceo o, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, in spazi alternativi individuati dagli alunni stessi senza onere per il Liceo, fermo restando che il Consiglio di Istituto, nell'ambito delle sue prerogative e delle sue disponibilità finanziarie, potrà erogare in casi eccezionali eventuali contributi. m) Per la partecipazione all’assemblea studentesca d’Istituto gli alunni dovranno portare, entro il termine stabilito nella circolare di convocazione, apposita dichiarazione di conoscenza da parte del genitore circa l’O.d.G., l’ora e il giorno della stessa. Gli alunni sprovvisti di tale prescritta dichiarazione svolgeranno regolare orario di lezione. n) I docenti, nel numero di uno per classe e secondo il proprio orario di servizio per ogni assemblea mensile, coadiuveranno la presidenza per assicurare un sereno svolgimento della stessa. o) In caso di svolgimento irregolare, l'assemblea sarà sciolta dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori e gli alunni saranno tenuti a riprendere l’attività didattica secondo il previsto orario di lezione. p) L'O.d.G. delle assemblee di classe e di Istituto deve essere comunicato al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima (salvo casi di natura eccezionale) per la prescritta autorizzazione che può essere rilasciata anche da un collaboratore delegato. q) Dell'assemblea d’Istituto si dovrà redigere regolare verbale, sottoscritto dai rappresentanti di classe, da consegnare al Presidente perché venga conservato agli atti della scuola. r) Nel mese di maggio non possono essere richieste assemblee d’Istituto. ORGANO di GARANZIA (D.P.R. 249/98; D.P.R. 235/07) È stato introdotto dal D.P.R. 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), poi è stato definito in modo più dettagliato dal D.P.R. 235/07 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo statuto delle studentesse e degli studenti) e infine recepito dal Regolamento di disciplina del Liceo A. Vallone (Artt. 3 e 4). 1. L’ORGANO DI GARANZIA interno alla scuola è composto da: Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, N° 1 docente; N° 1 un genitore; N° 1 studente; designati dal Consiglio d’Istituto. 2. Per ciascuna componente di cui sopra, ad esclusione del Presidente, viene designato anche un membro supplente che subentrerà al membro titolare in caso di assenza ovvero di incompatibilità di quest’ultimo. 3. La designazione dei componenti dell’Organo di garanzia è annuale ed avviene da parte degli Organi Collegiali competenti entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico. 4. Fino a tale nuova designazione annuale dei propri componenti, l’Organo di Garanzia rimane in carica con i componenti eletti nell’anno scolastico precedente. 5. L’Organo di Garanzia decide in merito a: - eventuali ricorsi contro sanzioni disciplinari disposte nei confronti degli alunni; - applicazione del Regolamento di disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti. COMITATO di VALUTAZIONE dei DOCENTI (Comma 129, Legge 13 luglio 2015, n. 107) La Legge n° 107/2015 (La buona scuola) modifica composizione, durata e competenze del Comitato di valutazione dei docenti che, a partire dall’anno in corso (2015/16), coinvolge anche docenti e studenti. In particolare: - ha durata triennale; - è composto da: Dirigente scolastico che lo presiede, N° 3 docenti (di cui 2 scelti dal Collegio e 1 scelto dal Consiglio d’Istituto, N° 1 rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio d’Istituto, N° 1 rappresentante degli studenti scelto dal Consiglio d’Istituto, N° 1 componente esterno individuato dall'ufficio Scolastico Regionale; - ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.