Convegno: "Logistica Economica per la sicurezza stradale e
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Convegno: "Logistica Economica per la sicurezza stradale e
Segreteria On. Enrico Ferri Parlamento Europeo, Rue Wiertz 60 B-1047 Bruxelles ASP 09E218 Tel: +32/22847461-22845461 Fax: +32/22849461 e.mail: [email protected] Convegno: "Logistica Economica per la sicurezza stradale e multimodale: strumenti di regolazione" (Universitá dsegli Studi di Napoli "Federico II" Napoli 24-02-03). Politica dei trasporti: normativa comunitaria BASE GIURIDICA L'articolo 3, lettera f), e titolo V [artt. 70-80 e 74-84 CE], in particolare: 1. L'articolo 71 (75), il quale: - determina il contenuto della politica comune dei trasporti (PCT): • norme comuni applicabili ai trasporti internazionali che riguardano gli Stati membri, • condizioni di ammissione di trasportatori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro, • misure che consentano di migliorare la sicurezza dei trasporti; -applica a tale settore la procedura di codecisione (modifica prevista dal trattato di Amsterdam; mentre precedentemente veniva applicata la procedura di cooperazione), salvo disposizioni che potrebbero compromettere gravemente il tenore di vita e l'occupazione in determinate regioni nonché l'utilizzazione delle strutture e che rientrano nel campo della procedura di consultazione e del principio di unanimità in seno al Consiglio. 1 2. L'articolo 80 (84): • il quale limita l'applicazione di pieno diritto delle disposizioni del titolo ai trasporti per ferrovia, su strada e per vie navigabili; • ma permette al Consiglio di decidere a maggioranza qualificata che vengano prese disposizioni appropriate per il trasporto marittimo e il trasporto aereo. OBIETTIVI 1. La politica comune dei trasporti deve innanzitutto realizzare gli obiettivi fissati dal trattato, quali sono richiamati nella base giuridica e che consistono essenzialmente nella realizzazione del mercato interno. 2. Indipendentemente da tale obiettivo, assegnatole inizialmente e oggi ampiamente raggiunto, (salvo per quanto riguarda le ferrovie per le quali la legislazione è attualmente in fase di elaborazione), essa si prefigge attualmente l'attuazione di un sistema di mobilità sostenibile, vale a dire un'organizzazione dei trasporti che ottimizzi il consumo di energia, i tempi, le percorrenze e le condizioni di trasporto. Corollari della mobilità sostenibile sono l'internazionalizzazione dei costi d'infrastruttura, cioè l'eliminazione di quelle distorsioni di concorrenza tra i modi di trasporto che discendono da una scorretta imputazione dei costi al vettore, il trasporto combinato e l'interoperabilità. TRASPORTI TERRESTRI:LE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA BASE GIURIDICA A seguito della modifica introdotta dal Trattato di Maastricht, nelle competenze comunitarie l'articolo 94 detta disposizioni per l'armonizzazione del mercato interno anche nel settore dei trasporti e l'art. 71 (75) CE prevede la sicurezza dei trasporti. Articolo 71 (ex articolo 75) 2 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 70 (obiettivo di una Politica Comune dei Trasporti) e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce: a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in tran-sito sul territorio di uno o più Stati membri, b) le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro, c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti, d) ogni altra utile disposizione. Articolo 94 (ex articolo 100) Il Consiglio, deliberando all'unanimitá su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune. OBIETTIVI: Nel principio di "mobilità sostenibile" è implicitamente compresa la sicurezza che è evidentemente una condizione essenziale della qualità del trasporto sia di persone, sia di merci. La nozione di sicurezza si applica a due settori distinti: da un lato, le persone (passeggeri e personale) e le merci trasportate; dall'altro, le persone e i luoghi (sotto il profilo ambientale) esposti. La sicurezza attiene dunque, da una parte, alle condizioni e alle caratteristiche del veicolo e, dall'altra, alle modalità del trasporto. REALIZZAZIONI 1. Politica generale a. La comunicazione della Commissione "Promuovere la sicurezza stradale nell'UE" - Programma per il periodo 1997-2001 (COM(97) 131) costituisce il 3 prolungamento di un precedente programma. (Si é in attesa della prossima comunicazione 2003-2010). b. La direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente la designazione nonché la qualificazione professionale di consiglieri in materia di sicurezza per i trasporti su strada, per ferrovia o via navigabile di merci pericolose obbliga le imprese interessate a designare uno o più consiglieri alla sicurezza, che possiedano una determinata formazione, incaricati di far rispettare le norme. Altre disposizioni: 1) il controllo tecnico dei veicoli a motore (direttiva 77/143/CEE del 29 dicembre 1976, modificata a varie riprese); 2) l'uso obbligatorio della cintura di sicurezza per i veicoli di peso inferiore alle 3,5 tonnellate (direttiva 91/671/CEE del 16 dicembre 1991); 3) i limitatori di velocità per i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate resi obbligatori dalla direttiva 92/6/CEE del 10 febbraio 1992. 4) la direttiva 2000/30/CE (GU L 203, pagg. 1-8) introduce la possibilità di controlli tecnici stradali per i veicoli utilitari. 5) La Commissione ha creato una banca-dati per gli incidenti - "CARE" - che consentirà uno studio comparato delle situazioni che provocano incidenti, rendendo agevole la diffusione delle informazioni. RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO In numerose risoluzioni, il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza fondamentale della sicurezza come principale criterio di ogni provvedimento da adottare in materia. 4 Con riferimento alla sicurezza stradale, ha preso posizione sui programmi della Commissione ed in particolare, su quello del 1997-2001, con la sua risoluzione dell'11 marzo 1998. Il Parlamento ha accolto con favore, dunque, il programma proposto dalla Commissione per il periodo 1997–2001, pur sottolineandone alcune carenze e ha ritenuto opportuno incrementarne l'efficacia per quanto riguarda i seguenti aspetti: a) una normativa volta a garantire la produzione di automobili, camion, autobus, minibus, motocicli e biciclette più sicuri, compreso il miglioramento dei frontali delle automobili al fine di proteggere pedoni e ciclisti; l’introduzione di norme più adeguate in merito all’equipaggiamento e ai dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta per bambini, airbag e caschi) e di misure volte a garantire che tali dispositivi vengano effettivamente utilizzati; l’obbligo di dispositivi antisubmarining anteriori, posteriori e laterali e di dispositivi di protezione antincastro per i mezzi pesanti. È inoltre necessario fornire un sostegno finanziario al European New Car Assessment Programme – il programma europeo per stabilire il livello di sicurezza dei nuovi veicoli- in modo da istituire un sistema di valutazione della sicurezza dei veicoli che preveda l'obbligo di fornire informazioni obiettive e verificabili sui vari aspetti relativi alla sicurezza al momento della vendita di un veicolo; b) una maggiore sicurezza delle infrastrutture stradali, che comprenda segnatamente la formulazione di orientamenti comuni in materia di valutazione della sicurezza stradale, l'obbligo di valutare l’impatto sulla sicurezza stradale dei nuovi progetti per le infrastrutture di trasporto finanziati o co-finanziati dall’UE, orientamenti tecnici in materia di limitazione della velocità, misure a basso costo e monitoraggio della sicurezza; c) una normativa che, in linea con la proposta presentata dal Consiglio fin dal 1989, sia volta a limitare il tasso massimo consentito di alcolemia nel sangue a 0,5 mg di alcol 5 per ml e che preveda il divieto di vendere bevande alcoliche presso le stazioni di servizio delle autostrade nonché provvedimenti volti a garantire il rispetto di tale normativa e la normalizzazione delle apparecchiature per la misurazione del tasso di alcolemia nell’alito; d) una normativa volta a ridurre l’eccesso di velocità e armonizzare i limiti di velocità per le varie categorie di veicoli e di strade (comprese le zone residenziali urbane) e l’introduzione delle migliori pratiche per far rispettare tali limiti di velocità; e) una normativa e altre misure per migliorare la formazione dei conducenti e per l’introduzione in tutta l’UE di un sistema di punti di penalità per le patenti, nonché una normativa che preveda il divieto di usare telefoni cellulari durante la guida, a meno che non si tratti di telefoni fissi che lasciano libere entrambe le mani del guidatore; f) controlli più efficaci dei tempi di guida e di riposo degli autisti professionisti e misure volte a garantire che tali controlli abbiano l’effetto desiderato; fine delle deroghe per gli autotrasportatori nella direttiva sul tempo di lavoro; g) oltre a tali iniziative, sono necessarie misure e orientamenti per incrementare l’assistenza medica alle vittime degli incidenti stradali e migliorare l’assistenza in campo legale e sociale alle vittime e alle loro famiglie; h) la riduzione del traffico su strada, prevedendo mezzi di trasporto collettivi più sicuri. La Posizione della Commissione Europea Oltre alla Comunicazione sul Programma 1996-2001, la Commissione Europea ha 1 presentato nel 2000 una comunicazione dal titolo: "Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea – Relazione di avanzamento e classificazione delle azioni" che 1 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea – Relazione di avanzamento e classificazione delle azioni (COM(2000) 125 – C5-0248/2000 – 2000/2136(COS)) 6 risponde alla richiesta da parte del Parlamento di ricevere una relazione sui progressi realizzati per quanto riguarda i programmi d’azione e una graduatoria delle misure in materia di sicurezza stradale in base al loro potenziale di riduzione degli incidenti, al fine di rafforzare il carattere operativo del programma d’azione. Onde incrementare l’efficacia delle misure, la Commissione propone che le autorità procedano ad una loro valutazione quantitativa per poi concentrare le iniziative sulle misure che possono contribuire a ridurre progressivamente il numero delle vittime. Nell’ottica di tale approccio, la Commissione ha effettuato un’analisi del rapporto costiefficacia delle varie misure destinate a migliorare la sicurezza stradale. Ha inoltre effettuato un'analisi qualitativa multi-criteri per individuare le misure che offrono il più alto valore aggiunto a livello europeo e il più alto grado di accettabilità sociale da parte dei cittadini cui sono destinate. Su tali basi, la Commissione ha individuato le seguenti sei misure prioritarie: a) continuazione e sviluppo del programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di veicoli (European New Car Assessment Programme, EuroNCAP). b) campagne e legislazione sull'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini; c) raccomandazione agli Stati membri sui livelli massimi di alcol nel sangue durante la guida; d) legislazione sui limiti di velocità sui veicoli commerciali leggeri; e) elaborazione di orientamenti per la gestione dei punti critici e progettazione di zone non pericolose ai margini delle strade (in modo da ridurre la probabilità di lesioni in caso d'incidente); f) legislazione su frontali di automobili più sicuri per pedoni e ciclisti. Oltre a queste priorità la comunicazione elenca altre cinque misure per le quali sono necessarie ulteriori ricerche: 1) parametri medici per il rilascio delle patenti 7 2) disposizioni sugli esami per il conseguimento della patente 3)uso di luci durante il giorno 4)effetti dei farmaci sulla guida 5) trattamento delle vittime di incidenti. Tre misure d'accompagnamento hanno anch'esse ricevuto un'attenta considerazione: la base di dati statistici "CARE" sugli incidenti, un sistema integrato di informazione e la ricerca sulle norme e sulla telematica applicabili ai veicoli. Infine, la comunicazione contiene una raccomandazione della Commissione volta a incoraggiare i governi e le autorità locali e regionali degli Stati membri a tener conto sistematicamente dei costi e degli effetti delle misure in materia di sicurezza stradale, ad incrementare gli investimenti in queste misure e ad aumentarne l’impatto sulla società. Il Libro Bianco della Commissione Europea sulla Politica dei Trasporti (12 settembre 2001)2. Con il nuovo "Libro bianco sulla politica dei trasporti," la Commissione ha proposto un vero proprio piano d'azione per migliorare sensibilmente la qualità e l'efficacia dei trasporti europei, prevedendo fra l'altro le risorse per slegare progressivamente l'aumento della domanda di mobilità dalla crescita economica, così da ridurre pressioni sull'ambiente e congestioni pur salvaguardando la competitività economica dell'Unione europea. Le misure proposte, una sessantina in tutto, sono intese a sviluppare una politica dei trasporti che sia concretamente al servizio dei cittadini europei. Per quanto riguarda la questione della sicurezza stradale, nel 2000 oltre 41 000 europei hanno perso la vita in incidenti stradali. La Commissione intende investire tutte le proprie 2 COM(2001) 370 8 energie per dimezzare il numero di morti entro il 2010. Essa avanzerà inoltre delle proposte per migliorare la segnaletica nei punti particolarmente pericolosi, per lottare, a livello professionale, contro i periodi di guida eccessivamente lunghi, per armonizzare a livello europeo le sanzioni nel campo dei trasporti stradali e per incrementare sensibilmente l'impiego delle nuove tecnologie: nuovi veicoli più sicuri, maggiore protezione degli occupanti in caso di collisione e definizione di norme di sicurezza per la progettazione della parte anteriore degli autoveicoli. La Commissione intende, in termini più generali, fare in modo che la sicurezza sia in ogni occasione considerata un aspetto prioritario. Si tratti di trasporti aerei, marittimi o ferroviari, ai cittadini europei va garantito il più elevato grado possibile di sicurezza, grazie ad un'adeguata normativa corredata da un sistema severo di controllo e di sanzioni. Posizione del Parlamento sul Libro Bianco dei Trasporti Il Parlamento Europeo ha approvato nel corso dell'ultima sessione plenaria di Strasburgo (10-13/02/03) la Relazione Izquierdo Collado sul Libro Bianco dei Trasporti presentato dalla Commissione Europea. 1) SICUREZZA DEI TRASPORTIAspetti di sicurezza nei trasporti europei (terrestri-ferroviari-aerei) Il Parlamento Europeo ha effettuato nella "Relazione sul Libro Bianco sulla Politica dei Trasporti" le seguenti riflessioni sul tema della sicurrezza: Trasporti Terrestri: 1. ritiene che la sicurezza nei trasporti europei deve sopravanzare tutte le altre priorità e invita la Commissione a presentare proposte concrete per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi indicati nel Libro bianco; 2. appoggia l'obiettivo individuato dalla Commissione europea di ridurre i decessi per incidenti stradali del 50% entro l'anno 2010 (20.000 decessi) e osserva che, per raggiungere i risultati perseguiti in termini di sicurezza , occorrerà ottenere livelli finora mai raggiunti nell'applicazione di misure basate su prove a livello UE, 9 nazionale e locale; 3. ritiene che, con il coordinamento dell'Unione, ciascuno Stato membro debba porsi obiettivi e cifre concrete di riduzione del numero di incidenti nei vari modi di trasporto, fissando termini precisi e presentando proposte di bilancio adeguate alla realizzazione di detti obiettivi; 4. invita la Commissione ad adottare al più presto il terzo Programma di azione in materia di sicurezza stradale (2002-2010) in cui sia indicato in modo chiaro quali misure UE contribuiranno a ridurre il numero di decessi e lesioni gravi provocate da incidenti stradali; chiede inoltre alla Commissione di proporre un'ampia gamma di misure di cui sia possibile dimostrare l'efficacia, con un elevato potenziale in termini di sicurezza, da applicare nel breve e medio termine; 5. incoraggia la Commissione a presentare proposte per programmi pluriennali e puntuali di sicurezza stradale finanziati a partire dalla linea di bilancio concernente la sicurezza dei trasporti e comprendenti aspetti quali la raccolta, l'analisi e la diffusione di dati concernenti la sicurezza stradale, orientamenti in merito alle migliori pratiche, sostegno a programmi d'informazione dei consumatori di cui sia possibile dimostrare l'efficacia; 6. propone di creare un’Agenzia europea della sicurezza stradale, con la quale si attui un piano globale di sicurezza, negoziato con le autorità nazionali, regionali e locali, con la partecipazione delle associazioni dei cittadini allo scopo di fornire sostegno politico, accelerare gli sviluppi in materia di sicurezza stradale, predisporre e fornire accesso ai dati in tale settore e all'informazione in merito alle migliori pratiche in tutto il territorio dell'UE; 7. appoggia pienamente il piano della Commissione di portare avanti l'armonizzazione a livello UE dei controlli e delle sanzioni nel settore della circolazione stradale, al fine di garantire una migliore cooperazione tra le autorità amministrative e di polizia degli Stati membri UE come pure nei paesi candidati all'adesione ai fini della repressione delle infrazioni al codice stradale; 8. suggerisce la sperimentazione del divieto di sorpasso dei TIR in punti particolarmente trafficati della rete autostradale europea; 9. chiede, tenuto conto dell’importanza del fattore umano nella sicurezza e nel conseguimento degli obiettivi del trasporto europeo, la revisione e il miglioramento dello status, della formazione, della struttura delle qualifiche e delle condizioni lavorative degli operatori nei settori dei trasporti e della sicurezza e l'introduzione di una politica sociale europea nel settore dei trasporti; chiede che nella programmazione, nella normativa e negli investimenti dell'Unione si tenga conto degli interessi specifici dei disabili; 10. sottolinea che occorre accordare la priorità a misure d'accompagnamento che possano essere controllate e applicate nella pratica; esorta, in quest'ottica, gli Stati membri a investire sufficientemente sia nella qualità che nella quantità dei diversi servizi di 10 ispezione; 11. appoggia la proposta di una direttiva che garantisca l'interoperabilità dei mezzi di pagamento sulla rete stradale transeuropea; 12. ritiene che, a vantaggio della sicurezza, le infrastrutture debbano restare pubbliche, ricevendo un canone da parte degli utenti per la loro manutenzione; 13. si compiace dell'iniziativa della Commissione volta a proporre una nuova direttiva sull'armonizzazione dei livelli minimi di sicurezza per i tunnel stradali e ferroviari; ritiene che, nell'elaborare tale proposta, si debba esaminare con attenzione la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in cui si propone di classificare i tunnel in base al loro livello di sicurezza per il trasporto di sostanze pericolose; NB: La Direzione Generale Trasporti della Commissione Europea si accinge a presentare una nuova comunicazione sul "Programma in materia di sicurezza stradale per il periodo 2000-2010" che dovrebbe essere essere pubblicata nel mese di marzo 2003. Trasporto Arereo: 1. sottolinea che il trasporto aereo è uno dei modi di trasporto a crescita più rapida e che per tale motivo occorre migliorarne nettamente l'efficienza e compatibilità ambientale; 2. appoggia inoltre il Cielo Unico (inclusa la creazione di segmenti funzionali di spazio aereo a carattere transnazionale), l’utilizzazione flessibile civile e militare dello spazio aereo, il mantenimento di standard ottimali di sicurezza, la necessità di una voce unica europea in seno agli organismi internazionali e il Programma Galileo; chiede in tale contesto l’adesione quanto più rapida della Comunità a Eurocontrol; osserva che vi è molto da fare per rispettare la scadenza obiettivo del 2004; 3. propone che l’Agenzia per la sicurezza aerea sia anche competente in materia di navigabilità. Trasporti Ferroviari: Discussione congiunta – Trasporti Pacchetto ferroviario: Trattasi di cinque proposte legislative, che comprendono una direttiva in materia di sicurezza ferroviaria, una direttiva che modifica le direttive esistenti (96/48 e 2001/16) 11 in materia di interoperabilità, la costituzione di un'Agenzia ferroviaria, una modifica della direttiva 91/440, come modificata dalla direttiva 2001/12, in materia di apertura del traffico merci nazionale, una decisione del Consiglio che demanda alla Commissione la negoziazione per l'adesione della Comunità all'OTIF (Organizzazione Intergovernativa per il Trasporto Internazionale su ferrovia). La direttiva sulla sicurezza ferroviaria mira a superare l'eterogeneità delle regolamentazioni nazionali ed a sviluppare metodi comuni di sicurezza, che saranno alla base dei certificati di sicurezza che danno accesso alla rete. E' prevista inoltre la creazione di un'Autorità nazionale per la sicurezza e di organismi indipendenti cui affidare le inchieste sugli incidenti. La modifica delle direttive sull'interoperabilità (la direttiva 2001/16 non è ancora stata recepita negli Stati Membri) è proposta dalla Commissione per renderle coerenti con le altre proposte del pacchetto, in particolare quelle sulla sicurezza e sulla costituzione dell'Agenzia, nonchè per rispondere all'esigenza di realizzare l'interoperabilità sull'intera rete in coincidenza con l'apertura del mercato. L'Agenzia, secondo quanto proposto dalla Commissione, avrà il compito di condurre e coordinare i lavori su interoperabilità e sicurezza, ma sarà priva di poteri decisionali, svolgendo più funzioni di consulenza tecnica e di sostegno alle Autorità nazionali, coordinandone anche le attività di cooperazione. Difficoltà emerse in merito alla direttiva sulla sicurezza riguardano in particolare la relazione tra il livello dei previsti Obiettivi Comuni di Sicurezza (Common Safety Targets -CST) e gli standards nazionali, considerata la possibilità che in uno Stato membro esistano o si adottino requisiti più elevati di quelli stabiliti a livello comunitario. . Segreteria On. Enrico Ferri Parlamento Europeo, Rue Wiertz 60 B-1047 Bruxelles ASP 09E218 Tel: +32/22847461 Fax: +32/22849461 e.mail: [email protected] 12