Convegno: "Logistica Economica per la sicurezza stradale e

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Convegno: "Logistica Economica per la sicurezza stradale e
Segreteria On. Enrico Ferri
Parlamento Europeo, Rue Wiertz 60 B-1047 Bruxelles ASP 09E218
Tel: +32/22847461-22845461 Fax: +32/22849461 e.mail: [email protected]
Convegno: "Logistica Economica per la sicurezza
stradale e multimodale: strumenti di regolazione"
(Universitá dsegli Studi di Napoli "Federico II" Napoli
24-02-03).
Politica dei trasporti: normativa comunitaria
BASE GIURIDICA
L'articolo 3, lettera f), e titolo V [artt. 70-80 e 74-84 CE], in particolare:
1. L'articolo 71 (75), il quale:
- determina il contenuto della politica comune dei trasporti (PCT):
•
norme comuni applicabili ai trasporti internazionali che riguardano gli Stati
membri,
•
condizioni di ammissione di trasportatori non residenti ai trasporti nazionali in
uno Stato membro,
•
misure che consentano di migliorare la sicurezza dei trasporti;
-applica a tale settore la procedura di codecisione (modifica prevista dal trattato di
Amsterdam; mentre precedentemente veniva applicata la procedura di cooperazione),
salvo disposizioni che potrebbero compromettere gravemente il tenore di vita e
l'occupazione in determinate regioni nonché l'utilizzazione delle strutture e che rientrano
nel campo della procedura di consultazione e del principio di unanimità in seno al
Consiglio.
1
2. L'articolo 80 (84):
•
il quale limita l'applicazione di pieno diritto delle disposizioni del titolo ai
trasporti per ferrovia, su strada e per vie navigabili;
•
ma permette al Consiglio di decidere a maggioranza qualificata che vengano prese
disposizioni appropriate per il trasporto marittimo e il trasporto aereo.
OBIETTIVI
1. La politica comune dei trasporti deve innanzitutto realizzare gli obiettivi fissati dal
trattato, quali sono richiamati nella base giuridica e che consistono essenzialmente nella
realizzazione del mercato interno.
2. Indipendentemente da tale obiettivo, assegnatole inizialmente e oggi ampiamente
raggiunto, (salvo per quanto riguarda le ferrovie per le quali la legislazione è attualmente
in fase di elaborazione), essa si prefigge attualmente l'attuazione di un sistema di
mobilità sostenibile, vale a dire un'organizzazione dei trasporti che ottimizzi il consumo
di energia, i tempi, le percorrenze e le condizioni di trasporto. Corollari della mobilità
sostenibile sono l'internazionalizzazione dei costi d'infrastruttura, cioè l'eliminazione
di quelle distorsioni di concorrenza tra i modi di trasporto che discendono da una
scorretta imputazione dei costi al vettore, il trasporto combinato e l'interoperabilità.
TRASPORTI
TERRESTRI:LE
NORME
IN
MATERIA
DI
SICUREZZA
BASE GIURIDICA
A seguito della modifica introdotta dal Trattato di Maastricht, nelle competenze
comunitarie l'articolo 94 detta disposizioni per l'armonizzazione del mercato interno
anche nel settore dei trasporti e l'art. 71 (75) CE prevede la sicurezza dei trasporti.
Articolo 71 (ex articolo 75)
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1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 70 (obiettivo di una Politica Comune dei
Trasporti) e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce:
a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno
Stato membro o a destinazione di questo, o in tran-sito sul territorio di uno o più Stati
membri,
b) le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno
Stato membro,
c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti,
d) ogni altra utile disposizione.
Articolo 94 (ex articolo 100)
Il Consiglio, deliberando all'unanimitá su proposta della Commissione e previa
consultazione
del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri
che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato
comune.
OBIETTIVI:
Nel principio di "mobilità sostenibile" è implicitamente compresa la sicurezza che è
evidentemente una condizione essenziale della qualità del trasporto sia di persone, sia di
merci. La nozione di sicurezza si applica a due settori distinti: da un lato, le persone
(passeggeri e personale) e le merci trasportate; dall'altro, le persone e i luoghi (sotto il
profilo ambientale) esposti. La sicurezza attiene dunque, da una parte, alle condizioni e
alle caratteristiche del veicolo e, dall'altra, alle modalità del trasporto.
REALIZZAZIONI
1. Politica generale
a. La comunicazione della Commissione "Promuovere la sicurezza stradale
nell'UE" - Programma per il periodo 1997-2001 (COM(97) 131) costituisce il
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prolungamento di un precedente programma. (Si é in attesa della prossima
comunicazione 2003-2010).
b. La direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente la
designazione nonché la qualificazione professionale di consiglieri in materia di
sicurezza per i trasporti su strada, per ferrovia o via navigabile di merci pericolose
obbliga le imprese interessate a designare uno o più consiglieri alla sicurezza, che
possiedano una determinata formazione, incaricati di far rispettare le norme.
Altre disposizioni:
1) il controllo tecnico dei veicoli a motore (direttiva 77/143/CEE del 29 dicembre 1976,
modificata a varie riprese);
2) l'uso obbligatorio della cintura di sicurezza per i veicoli di peso inferiore alle 3,5
tonnellate (direttiva 91/671/CEE del 16 dicembre 1991);
3) i limitatori di velocità per i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate resi obbligatori
dalla direttiva 92/6/CEE del 10 febbraio 1992.
4) la direttiva 2000/30/CE (GU L 203, pagg. 1-8) introduce la possibilità di controlli
tecnici stradali per i veicoli utilitari.
5) La Commissione ha creato una banca-dati per gli incidenti - "CARE" - che consentirà
uno studio comparato delle situazioni che provocano incidenti, rendendo agevole la
diffusione delle informazioni.
RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO
In numerose risoluzioni, il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza fondamentale
della sicurezza come principale criterio di ogni provvedimento da adottare in materia.
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Con riferimento alla sicurezza stradale, ha preso posizione sui programmi della
Commissione ed in particolare, su quello del 1997-2001, con la sua risoluzione dell'11
marzo 1998.
Il Parlamento ha accolto con favore, dunque, il programma proposto dalla Commissione
per il periodo 1997–2001, pur sottolineandone alcune carenze e ha ritenuto opportuno
incrementarne l'efficacia per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a) una normativa volta a garantire la produzione di automobili, camion, autobus,
minibus, motocicli e biciclette più sicuri, compreso il miglioramento dei frontali
delle automobili al fine di proteggere pedoni e ciclisti; l’introduzione di norme più
adeguate in merito all’equipaggiamento e ai dispositivi di sicurezza (cinture di
sicurezza, sistemi di ritenuta per bambini, airbag e caschi) e di misure volte a
garantire che tali dispositivi vengano effettivamente utilizzati; l’obbligo di dispositivi
antisubmarining anteriori, posteriori e laterali e di dispositivi di protezione
antincastro per i mezzi pesanti. È inoltre necessario fornire un sostegno finanziario al
European New Car Assessment Programme – il programma europeo per stabilire il
livello di sicurezza dei nuovi veicoli- in modo da istituire un sistema di valutazione
della sicurezza dei veicoli che preveda l'obbligo di fornire informazioni obiettive e
verificabili sui vari aspetti relativi alla sicurezza al momento della vendita di un
veicolo;
b) una maggiore sicurezza delle infrastrutture stradali, che comprenda segnatamente la
formulazione di orientamenti comuni in materia di valutazione della sicurezza
stradale, l'obbligo di valutare l’impatto sulla sicurezza stradale dei nuovi progetti per
le infrastrutture di trasporto finanziati o co-finanziati dall’UE, orientamenti tecnici in
materia di limitazione della velocità, misure a basso costo e monitoraggio della
sicurezza;
c) una normativa che, in linea con la proposta presentata dal Consiglio fin dal 1989, sia
volta a limitare il tasso massimo consentito di alcolemia nel sangue a 0,5 mg di alcol
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per ml e che preveda il divieto di vendere bevande alcoliche presso le stazioni di
servizio delle autostrade nonché provvedimenti volti a garantire il rispetto di tale
normativa e la normalizzazione delle apparecchiature per la misurazione del tasso di
alcolemia nell’alito;
d) una normativa volta a ridurre l’eccesso di velocità e armonizzare i limiti di velocità
per le varie categorie di veicoli e di strade (comprese le zone residenziali urbane) e
l’introduzione delle migliori pratiche per far rispettare tali limiti di velocità;
e) una normativa e altre misure per migliorare la formazione dei conducenti e per
l’introduzione in tutta l’UE di un sistema di punti di penalità per le patenti, nonché
una normativa che preveda il divieto di usare telefoni cellulari durante la guida, a
meno che non si tratti di telefoni fissi che lasciano libere entrambe le mani del
guidatore;
f)
controlli più efficaci dei tempi di guida e di riposo degli autisti professionisti e
misure volte a garantire che tali controlli abbiano l’effetto desiderato; fine delle
deroghe per gli autotrasportatori nella direttiva sul tempo di lavoro;
g) oltre a tali iniziative, sono necessarie misure e orientamenti per incrementare
l’assistenza medica alle vittime degli incidenti stradali e migliorare l’assistenza in
campo legale e sociale alle vittime e alle loro famiglie;
h) la riduzione del traffico su strada, prevedendo mezzi di trasporto collettivi più sicuri.
La Posizione della Commissione Europea
Oltre alla Comunicazione sul Programma 1996-2001, la
Commissione Europea ha
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presentato nel 2000 una comunicazione dal titolo: "Le priorità della sicurezza stradale
nell'Unione europea – Relazione di avanzamento e classificazione delle azioni" che
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Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale
e al Comitato delle regioni - Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea – Relazione di
avanzamento e classificazione delle azioni (COM(2000) 125 – C5-0248/2000 – 2000/2136(COS))
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risponde alla richiesta da parte del Parlamento di ricevere una relazione sui progressi
realizzati per quanto riguarda i programmi d’azione e una graduatoria delle misure in
materia di sicurezza stradale in base al loro potenziale di riduzione degli incidenti, al fine
di rafforzare il carattere operativo del programma d’azione.
Onde incrementare l’efficacia delle misure, la Commissione propone che le autorità
procedano ad una loro valutazione quantitativa per poi concentrare le iniziative sulle
misure che possono contribuire a ridurre progressivamente il numero delle vittime.
Nell’ottica di tale approccio, la Commissione ha effettuato un’analisi del rapporto costiefficacia delle varie misure destinate a migliorare la sicurezza stradale.
Ha inoltre effettuato un'analisi qualitativa multi-criteri per individuare le misure che
offrono il più alto valore aggiunto a livello europeo e il più alto grado di accettabilità
sociale da parte dei cittadini cui sono destinate.
Su tali basi, la Commissione ha individuato le seguenti sei misure prioritarie:
a) continuazione e sviluppo del programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di
veicoli (European New Car Assessment Programme, EuroNCAP).
b) campagne e legislazione sull'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini;
c) raccomandazione agli Stati membri sui livelli massimi di alcol nel sangue durante la
guida;
d) legislazione sui limiti di velocità sui veicoli commerciali leggeri;
e) elaborazione di orientamenti per la gestione dei punti critici e progettazione di zone
non pericolose ai margini delle strade (in modo da ridurre la probabilità di lesioni in
caso d'incidente);
f) legislazione su frontali di automobili più sicuri per pedoni e ciclisti.
Oltre a queste priorità la comunicazione elenca altre cinque misure per le quali sono
necessarie ulteriori ricerche:
1) parametri medici per il rilascio delle patenti
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2) disposizioni sugli esami per il conseguimento della patente
3)uso di luci durante il giorno
4)effetti dei farmaci sulla guida
5) trattamento delle vittime di incidenti.
Tre misure d'accompagnamento hanno anch'esse ricevuto un'attenta considerazione: la
base di dati statistici "CARE" sugli incidenti, un sistema integrato di informazione e la
ricerca sulle norme e sulla telematica applicabili ai veicoli.
Infine, la comunicazione contiene una raccomandazione della Commissione volta a
incoraggiare i governi e le autorità locali e regionali degli Stati membri a tener conto
sistematicamente dei costi e degli effetti delle misure in materia di sicurezza stradale, ad
incrementare gli investimenti in queste misure e ad aumentarne l’impatto sulla società.
Il Libro Bianco della Commissione Europea sulla Politica dei
Trasporti (12 settembre 2001)2.
Con il nuovo "Libro bianco sulla politica dei trasporti," la Commissione ha proposto un
vero proprio piano d'azione per migliorare sensibilmente la qualità e l'efficacia dei
trasporti europei, prevedendo fra l'altro le risorse per slegare progressivamente l'aumento
della domanda di mobilità dalla crescita economica, così da ridurre pressioni
sull'ambiente e congestioni pur salvaguardando la competitività economica dell'Unione
europea.
Le misure proposte, una sessantina in tutto, sono intese a sviluppare una politica dei
trasporti che sia concretamente al servizio dei cittadini europei.
Per quanto riguarda la questione della sicurezza stradale, nel 2000 oltre 41 000 europei
hanno perso la vita in incidenti stradali. La Commissione intende investire tutte le proprie
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COM(2001) 370
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energie per dimezzare il numero di morti entro il 2010. Essa avanzerà inoltre delle
proposte per migliorare la segnaletica nei punti particolarmente pericolosi, per lottare, a
livello professionale, contro i periodi di guida eccessivamente lunghi, per armonizzare a
livello europeo le sanzioni nel campo dei trasporti stradali e per incrementare
sensibilmente l'impiego delle nuove tecnologie: nuovi veicoli più sicuri, maggiore
protezione degli occupanti in caso di collisione e definizione di norme di sicurezza per la
progettazione della parte anteriore degli autoveicoli.
La Commissione intende, in termini più generali, fare in modo che la sicurezza sia in
ogni occasione considerata un aspetto prioritario. Si tratti di trasporti aerei, marittimi o
ferroviari, ai cittadini europei va garantito il più elevato grado possibile di sicurezza,
grazie ad un'adeguata normativa corredata da un sistema severo di controllo e di sanzioni.
Posizione del Parlamento sul Libro Bianco dei Trasporti
Il Parlamento Europeo ha approvato nel corso dell'ultima sessione plenaria di
Strasburgo (10-13/02/03) la Relazione Izquierdo Collado sul Libro Bianco dei
Trasporti presentato dalla Commissione Europea.
1) SICUREZZA DEI TRASPORTIAspetti di sicurezza nei trasporti europei (terrestri-ferroviari-aerei)
Il Parlamento Europeo ha effettuato nella "Relazione sul Libro Bianco sulla Politica
dei Trasporti" le seguenti riflessioni sul tema della sicurrezza:
Trasporti Terrestri:
1. ritiene che la sicurezza nei trasporti europei deve sopravanzare tutte le altre priorità e
invita la Commissione a presentare proposte concrete per il raggiungimento degli
ambiziosi obiettivi indicati nel Libro bianco;
2. appoggia l'obiettivo individuato dalla Commissione europea di ridurre i decessi per
incidenti stradali del 50% entro l'anno 2010 (20.000 decessi) e osserva che, per
raggiungere i risultati perseguiti in termini di sicurezza , occorrerà ottenere livelli
finora mai raggiunti nell'applicazione di misure basate su prove a livello UE,
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nazionale e locale;
3. ritiene che, con il coordinamento dell'Unione, ciascuno Stato membro debba porsi
obiettivi e cifre concrete di riduzione del numero di incidenti nei vari modi di
trasporto, fissando termini precisi e presentando proposte di bilancio adeguate alla
realizzazione di detti obiettivi;
4. invita la Commissione ad adottare al più presto il terzo Programma di azione in
materia di sicurezza stradale (2002-2010) in cui sia indicato in modo chiaro quali
misure UE contribuiranno a ridurre il numero di decessi e lesioni gravi provocate da
incidenti stradali; chiede inoltre alla Commissione di proporre un'ampia gamma di
misure di cui sia possibile dimostrare l'efficacia, con un elevato potenziale in termini
di sicurezza, da applicare nel breve e medio termine;
5. incoraggia la Commissione a presentare proposte per programmi pluriennali e
puntuali di sicurezza stradale finanziati a partire dalla linea di bilancio concernente la
sicurezza dei trasporti e comprendenti aspetti quali la raccolta, l'analisi e la diffusione
di dati concernenti la sicurezza stradale, orientamenti in merito alle migliori pratiche,
sostegno a programmi d'informazione dei consumatori di cui sia possibile dimostrare
l'efficacia;
6. propone di creare un’Agenzia europea della sicurezza stradale, con la quale si attui un
piano globale di sicurezza, negoziato con le autorità nazionali, regionali e locali, con
la partecipazione delle associazioni dei cittadini allo scopo di fornire sostegno
politico, accelerare gli sviluppi in materia di sicurezza stradale, predisporre e fornire
accesso ai dati in tale settore e all'informazione in merito alle migliori pratiche in
tutto il territorio dell'UE;
7. appoggia pienamente il piano della Commissione di portare avanti l'armonizzazione a
livello UE dei controlli e delle sanzioni nel settore della circolazione stradale, al fine
di garantire una migliore cooperazione tra le autorità amministrative e di polizia degli
Stati membri UE come pure nei paesi candidati all'adesione ai fini della repressione
delle infrazioni al codice stradale;
8. suggerisce la sperimentazione del divieto di sorpasso dei TIR in punti particolarmente
trafficati della rete autostradale europea;
9. chiede, tenuto conto dell’importanza del fattore umano nella sicurezza e nel
conseguimento degli obiettivi del trasporto europeo, la revisione e il miglioramento
dello status, della formazione, della struttura delle qualifiche e delle condizioni
lavorative degli operatori nei settori dei trasporti e della sicurezza e l'introduzione di
una politica sociale europea nel settore dei trasporti; chiede che nella
programmazione, nella normativa e negli investimenti dell'Unione si tenga conto
degli interessi specifici dei disabili;
10. sottolinea che occorre accordare la priorità a misure d'accompagnamento che possano
essere controllate e applicate nella pratica; esorta, in quest'ottica, gli Stati membri a
investire sufficientemente sia nella qualità che nella quantità dei diversi servizi di
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ispezione;
11. appoggia la proposta di una direttiva che garantisca l'interoperabilità dei mezzi di
pagamento sulla rete stradale transeuropea;
12. ritiene che, a vantaggio della sicurezza, le infrastrutture debbano restare pubbliche,
ricevendo un canone da parte degli utenti per la loro manutenzione;
13. si compiace dell'iniziativa della Commissione volta a proporre una nuova direttiva
sull'armonizzazione dei livelli minimi di sicurezza per i tunnel stradali e ferroviari;
ritiene che, nell'elaborare tale proposta, si debba esaminare con attenzione la
relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in cui si
propone di classificare i tunnel in base al loro livello di sicurezza per il trasporto di
sostanze pericolose;
NB: La Direzione Generale Trasporti della Commissione Europea si accinge a
presentare una nuova comunicazione sul "Programma in materia di sicurezza
stradale per il periodo 2000-2010" che dovrebbe essere essere pubblicata nel mese di
marzo 2003.
Trasporto Arereo:
1. sottolinea che il trasporto aereo è uno dei modi di trasporto a crescita più rapida e che
per tale motivo occorre migliorarne nettamente l'efficienza e compatibilità
ambientale;
2. appoggia inoltre il Cielo Unico (inclusa la creazione di segmenti funzionali di spazio
aereo a carattere transnazionale), l’utilizzazione flessibile civile e militare dello
spazio aereo, il mantenimento di standard ottimali di sicurezza, la necessità di una
voce unica europea in seno agli organismi internazionali e il Programma Galileo;
chiede in tale contesto l’adesione quanto più rapida della Comunità a Eurocontrol;
osserva che vi è molto da fare per rispettare la scadenza obiettivo del 2004;
3. propone che l’Agenzia per la sicurezza aerea sia anche competente in materia di
navigabilità.
Trasporti Ferroviari:
Discussione congiunta – Trasporti Pacchetto ferroviario:
Trattasi di cinque proposte legislative, che comprendono una direttiva in materia di
sicurezza ferroviaria, una direttiva che modifica le direttive esistenti (96/48 e 2001/16)
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in materia di interoperabilità, la costituzione di un'Agenzia ferroviaria, una modifica della
direttiva 91/440, come modificata dalla direttiva 2001/12, in materia di apertura del
traffico merci nazionale, una decisione del Consiglio che demanda alla Commissione la
negoziazione per l'adesione della Comunità all'OTIF (Organizzazione Intergovernativa
per il Trasporto Internazionale su ferrovia).
La direttiva sulla sicurezza ferroviaria mira a superare l'eterogeneità delle
regolamentazioni nazionali ed a sviluppare metodi comuni di sicurezza, che saranno alla
base dei certificati di sicurezza che danno accesso alla rete. E' prevista inoltre la
creazione di un'Autorità nazionale per la sicurezza e di organismi indipendenti cui
affidare le inchieste sugli incidenti.
La modifica delle direttive sull'interoperabilità (la direttiva 2001/16 non è ancora stata
recepita negli Stati Membri) è proposta dalla Commissione per renderle coerenti con le
altre proposte del pacchetto, in particolare quelle sulla sicurezza e sulla costituzione
dell'Agenzia, nonchè per rispondere all'esigenza di realizzare l'interoperabilità sull'intera
rete in coincidenza con l'apertura del mercato.
L'Agenzia, secondo quanto proposto dalla Commissione, avrà il compito di condurre e
coordinare i lavori su interoperabilità e sicurezza, ma sarà priva di poteri decisionali,
svolgendo più funzioni di consulenza tecnica e di sostegno alle Autorità nazionali,
coordinandone anche le attività di cooperazione.
Difficoltà emerse in merito alla direttiva sulla sicurezza riguardano in particolare la
relazione tra il livello dei previsti Obiettivi Comuni di Sicurezza (Common Safety
Targets -CST) e gli standards nazionali, considerata la possibilità che in uno Stato
membro esistano o si adottino requisiti più elevati di quelli stabiliti a livello comunitario.
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Segreteria On. Enrico Ferri
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