504 - requisito dell`idoneità professionale per l`esercizio della

Transcript

504 - requisito dell`idoneità professionale per l`esercizio della
504 - REQUISITO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA
Mesirca dott.sa Giulia - funzionaria amministrativa DTT
Macera dott. Antonio - funzionario amministrativo DTT
Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente
Sommario:
504.0 QUADRO GENERALE
504.1 REQUISITO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE
504.1.1 Attestato di idoneità professionale
504.1.2 Dispensa dall’esame di idoneità professionale
504.1.3 Gestore di imprese che esercitano il trasporto merci su strada con autoveicoli di massa complessiva
superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t
504.2 GESTORE DEI TRASPORTI
504.2.1 Compiti del gestore dei trasporti
504.2.2 Profili di responsabilità
504.2.3 Trasferimento di funzioni al gestore dei trasporti
504.2.4 Perdita del requisito di idoneità professionale
504.3 I FAC-SIMILE
504.3.1 Domanda di dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada per conto di terzi
(merci e persone)
504.3.2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà per dispensa dall’esame di idoneità
professionale per il trasporto su strada per conto di terzi (merci e persone)
504.0
QUADRO GENERALE
Le imprese esercenti la professione di trasportatore su strada di persone o di merci, al fine del
possesso del requisito di idoneità professionale in capo ad esse, devono designare almeno un gestore dei
trasporti, soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, il quale, residente
nell'UE, sia in possesso dei requisiti di:
• onorabilità (v. inPratica 502), e
• idoneità professionale.
L’idoneità professionale è ritenuta sussistente qualora il soggetto che dirige l’attività di trasporto sia in
possesso di:
• attestato di idoneità professionale, ovvero
• attestato di frequenza di un corso di formazione professionale (v. inPratica 505.2), per i soggetti
designati gestori nelle imprese che esercitano l’autotrasporto di merci su strada con autoveicoli di massa
complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.
Tali documenti attestano la conoscenza da parte del titolare delle materie ritenute necessarie dalla
normativa dell’UE (2) e possono essere conseguiti:
• per quanto concerne l’attestato di idoneità professionale mediante:
- superamento di un esame (12) (v. inPratica 505.1), ovvero
- dimostrazione dell’esperienza di direzione dell’attività di trasporto su strada nei dieci anni precedenti il
4.12.2009, a condizione di aver svolto la predetta direzione anche alla data del 10.2.2012 (cd. attestato in
dispensa dall’esame) (37);
• per quanto concerne l’attestato di frequenza mediante dimostrazione dell’avvenuta regolare frequenza di
un corso di formazione professionale (2).
È necessario precisare che per le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di autotrasporto merci fra
il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, già iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori con il beneficio
dell’esenzione e che erano tenute ad adeguarsi ai tre requisiti di cui alla previgente normativa entro la data
del 17 agosto 2007, il provvedimento favorevole della Commissione di valutazione sul requisito di idoneità
professionale (45) non dava diritto al rilascio di alcuna attestazione in capo alla persona fisica. Tale
valutazione, infatti, veniva emessa nei confronti dell’impresa - previo invio di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio circa il mantenimento della situazione esistente nell’impresa dal 1998 - ai fini della continuazione
dell’esercizio dell’attività della stessa. Pertanto, qualora il soggetto risultante titolare o legale rappresentante
dell’impresa per la quale si era prodotta la dichiarazione sostitutiva validata dalla citata Commissione avesse
cessato la propria attività all’interno di detta impresa, egli, al fine di esercitare le mansioni di direzione
all’interno di altra impresa, non può beneficiare di tale provvedimento, ma è tenuto a conseguire l’attestato di
idoneità professionale secondo le ordinarie modalità. Inoltre, le imprese destinatarie di tali provvedimenti
avrebbero comunque dovuto dimostrare il requisito di idoneità professionale entro il 4.6.2012 (44).
504.1 REQUISITO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE
Il requisito di idoneità professionale di un'impresa di trasporto su strada sussiste se il gestore dei
trasporti da essa designato possiede i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale (v. inPratica 504.2)
(13). In particolare, un'impresa di trasporto su strada perde il requisito di idoneità professionale se il gestore
dei trasporti ha perso la propria idoneità professionale, essendo stato dichiarato inidoneo, dalla provincia o
dall'UMC rispettivamente se designato da un'impresa di trasporto su strada di merci o di persone.
La prima designazione da parte di un'impresa di trasporto su strada della persona che dirige in maniera
continuativa ed effettiva l'attività di trasporto su strada, residente nell'UE ed in possesso dell'idoneità
professionale e dell'onorabilità, deve essere resa nota (4), affinché l'impresa di trasporto possieda il requisito
dell'idoneità professionale, nel trasporto di:
• merci, alla Provincia nel momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo degli
autotrasportatori di cose,
• persone, all’UMC competente al momento della richiesta dell'autorizzazione all'esercizio della professione.
Vengono invece comunicate alle sopra indicate autorità, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali
successive designazioni di un gestore dei trasporti, che avvengono quando:
• ha termine il legame od il rapporto tra un gestore designato e l'impresa, nel caso in cui questa:
- rinnova l'incarico allo stesso gestore dei trasporti;
- sostituisce il predetto gestore con un soggetto diverso che rispetta le condizioni sopra indicate;
•
la stessa impresa intende designare un'ulteriore gestore dei trasporti.
504.1.1 Attestato di idoneità professionale
L'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci o di persone viene attualmente
rilasciato, a seguito di istanza prodotta entro il 3.6.2012 alla provincia di residenza, secondo il:
• DLG n. 395/2000, valido esclusivamente in ambito nazionale, a seguito dell'accertamento
dell'esperienza di direzione presso una o più imprese autorizzate al solo trasporto nazionale su strada, nei
dieci anni precedenti il 4.12.2009, a condizione di aver svolto predetta direzione anche il 10.2.2012 (37);
• regolamento (CE) n. 1071/2009, con validità in ambito sia nazionale che internazionale (3).
•
•
L'attestato è rilasciato:
dalla provincia a seguito dell'accertamento dell'esperienza di direzione presso una o più imprese
autorizzate anche al trasporto internazionale su strada, nei dieci anni precedenti il 4.12.2009, a
condizione di aver svolto predetta direzione anche il 10.2.2012 (37) (v. inPratica 504.1.1 e inPratica
505);
dalla commissione costituita presso la provincia (14) a seguito dell’accertamento della
conoscenza delle materie previste nell’allegato I del DLG n. 395/2000 con il superamento di un
esame scritto (17) (v. inPratica 505.2). Solo dopo l'emanazione delle disposizioni sulle nuove prove
di esame la provincia potrà effettuare i predetti esami secondo l'allegato I del regolamento (CE) n.
1071/2009.
504.1.2 Dispensa dall’esame di idoneità professionale
L'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci o di persone, può essere
rilasciato anche in dispensa dall’esame (37), ai soggetti che abbiano:
• esercitato, nei dieci anni, con una tolleranza del 20% (49), antecedenti il 4 dicembre 2009 all’interno di
una o più imprese, stabilite in Italia o in altro Stato membro dell'UE, mansioni direzionali;
• dimostrato che alla data del 10.2.2012 esercitavano le suddette mansioni (48);
• presentato la domanda di rilascio dell’attestato in dispensa dall’esame entro il 3.6.2012 (43).
Per mansioni direzionali s’intende l’aver ricoperto le cariche (47) di:
• titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
• amministratore unico, ovvero membro del consiglio d'amministrazione per le persone giuridiche
pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo quanto previsto nel successivo punto, per ogni altro
tipo di ente;
• socio illimitatamente responsabile nelle società di persone;
• lavoratore subordinato cui siano state espressamente conferite le relative attribuzioni;
• institore regolarmente in organico.
L'attestato di idoneità professionale in dispensa dall’esame viene rilasciato:
• con validità in ambito nazionale o nazionale e internazionale, in relazione a quanto comprovato
dall’interessato (19);
• dalla provincia di residenza del richiedente in esito anche alle verifiche presso gli UMC di quanto
dichiarato dall’interessato (18).
Qualora un’impresa, tenuta alla dimostrazione dei requisiti per l’accesso alla professione entro il
3.6.2012 (44), intenda designare come gestore dei trasporti un soggetto avente diritto al rilascio dell’attestato
di idoneità professionale in dispensa dall’esame, ai fini del requisito dell’idoneità professionale, è tenuta a
comunicare all'Autorità competente, entro sei mesi dal 3.6.2012 (44), l'avvenuto rilascio dell'attestato (43).
504.1.3 Gestore di imprese che esercitano il trasporto merci su strada con autoveicoli di massa
complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t
Le funzioni di gestore all’interno delle imprese che esercitano l’autotrasporto di merci su strada con
autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t possono essere esercitate mediante il
possesso di un attestato di frequenza di uno specifico corso preliminare di formazione professionale, con le
caratteristiche definite da specifica disciplina (v. inPratica 505.2.7) (38) che hanno fissato un particolare
regime temporaneo per coloro che svolgevano le funzioni di gestore nelle imprese sopra indicate (42).
Ai fini dell’iscrizione all’Albo sono ritenuti idonei gli attestati di frequenza relativi ai corsi per l’accesso
agli esami di autotrasportatore di merci iniziati entro il 6.4.2012, e comunque non anteriori a 5 anni rispetto
alla domanda di iscrizione all’Albo, purché il titolare non abbia svolto con esito negativo il relativo esame.
Gli attestati devono essere sempre consegnati in originale all’Albo degli autotrasportatori all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione (39).
504.2 GESTORE DEI TRASPORTI
Il soggetto designato alla direzione dell'attività di trasporto ne diviene responsabile.
L'incarico di gestore dei trasporti può essere ricoperto nell’ambito di una sola impresa (41).
Per quanto attiene ai gestori designati alla direzione di più imprese nel periodo compreso tra il
4.12.2011 e il 6.4.2012, l’idoneità professionale in capo a tali imprese permane fino alla prima scadenza del
contratto, indipendentemente dall’eventuale rinnovo, espresso o tacito, previsto dal contratto che lega il
gestore stesso alle imprese.
È inoltre ammissibile che un gestore di un’impresa associata a un consorzio o a una cooperativa a
proprietà divisa iscritta alla sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori ricopra il medesimo incarico nel
consorzio o nella cooperativa cui l’impresa stessa è associata (46).
Il gestore deve essere residente nell’UE e titolare dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale
e può essere:
• cosiddetto interno all'impresa, a condizione che:
- diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell'impresa (1);
- rivesta in essa una delle seguenti cariche o posizioni (20):
- titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- amministratore unico, ovvero uno dei membri del consiglio d'amministrazione, per le persone
giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto di cui al punto successivo, per
ogni altro tipo di ente;
- socio illimitatamente responsabile nelle società di persone;
- lavoratore subordinato cui siano state espressamente conferite le relative attribuzioni, avente qualifica
medio/alta (11), e più precisamente:
- per trasporto cose, non inferiore al 2° livello impiegati del CCNL trasporti e spedizioni merci;
- per trasporto persone, non inferiore al 2° livello CCNL autofiloferrotranvieri o al 10° livello CCNL
noleggio con conducente per il trasporto persone;
• cosiddetto esterno all'impresa, a condizione che:
- sia abilitato, in base a un contratto, a esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto di un'impresa,
con la precisazione dei compiti che deve svolgere effettivamente e continuativamente (v. inPratica
504.2.1) (30) e con l'indicazione delle sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti (v. inPratica
504.2.2);
- diriga, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un'unica impresa e comunque relative ad
un parco comprendente al massimo cinquanta veicoli immatricolati (3);
- non abbia legami con altre imprese di trasporto (40).
Si precisa, inoltre, che un soggetto non potrà essere designato quale gestore esterno in un’impresa,
qualora in altra impresa di trasporto egli sia:
• amministratore unico, ovvero membro del consiglio d’amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche,
per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
• socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
• titolare oppure institore di impresa individuale, collaboratore di impresa familiare;
• persona legata da rapporto di lavoro subordinato (28).
504.2.1 Compiti del gestore dei trasporti
Le numerose e complesse attività che gravano sul gestore dei trasporti, possono essere così
classificate:
• tecniche (allestimenti, manutenzione degli autoveicoli, scelta della tipologia veicolare, adempimenti legati al
rispetto della normativa su trasporti eccezionali, rifiuti, merci deteriorabili o pericolose, ecc.);
• civilistico/commerciali (contrattualistica, analisi dei costi, gestione del magazzino, logistica, organizzazione
dei trasporti, marketing, ecc.);
• amministrative (gestione pratiche di revisione e collaudo degli autoveicoli, altri adempimenti previsti dal
CDS, adempimenti legati al rispetto della normativa sull'accesso alla professione).
•
•
Il sintetico quadro tracciato consiglia l'opportunità di:
nominare più di un gestore, per imprese di trasporto di rilevanti dimensioni;
scindere la figura del gestore da quella dell'amministratore (attraverso la nomina di un dipendente),
anche in relazione ai possibili profili di responsabilità imputabili al dirigente dell'attività di trasporto (v.
inPratica 504.2.2).
504.2.2 Profili di responsabilità
Definire i profili di responsabilità del gestore dei trasporti, pur non agevole, è tuttavia necessario per
chiarire il quadro complessivo dei compiti e degli obblighi afferenti ai diversi attori dell'azienda di trasporto (5).
In capo al gestore dei trasporti possono essere individuate responsabilità di tipo:
• amministrativo,
• civile,
• penale.
Più in dettaglio:
• responsabilità amministrativa: è delineata dall'art. 5, c. 6, DLG n. 395/2000 che individua i casi in cui la
persona che dirige l'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità in conseguenza di violazioni
commesse dal lavoratore dipendente (conducente) (6) nell'esercizio dell'attività, qualora il fatto che ha dato
luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite dal gestore o a omessa vigilanza
dello stesso con riferimento a più precedenti violazioni (v. inPratica 502). Le violazioni individuate sono:
-
omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (21),
guida in stato di ebbrezza (22),
guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (23),
omissione di soccorso (24),
esercizio abusivo della professione (25) (7),
sospensione della patente di guida per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio (7),
eccedenza di carico superiore al dieci per cento della massa complessiva indicata nella carta di
circolazione (26) (7),
- violazioni di tempi di guida e riposo (29).
Nei predetti casi, la reiterata condotta omissiva o irresponsabile del conducente, poiché determina la perdita
del requisito dell'onorabilità in capo al gestore dei trasporti, che è uno dei soggetti tenuti alla sua
dimostrazione, rileva:
- per l'impresa di autotrasporto di cose nei confronti dell'Albo degli autotrasportatori, e conseguentemente
anche nei confronti dell'UMC che ne ha autorizzato l'esercizio alla professione;
- per l'impresa di trasporto su strada di persone nei confronti dell'UMC che ne ha autorizzato l'esercizio alla
professione;
• responsabilità civile: può annoverarsi tra le responsabilità professionali previste dall'art. 1176, c. 2, CC (8)
(imperizia, trascuratezza, negligenza, incompetenza) che possono procurare costi all'azienda di trasporto
(ad es. pagamento di sanzioni per mancata effettuazione della revisione periodica o mancato
aggiornamento della carta di circolazione, mancato rispetto della normativa di settore cui sia collegata una
sanzione o ancora per violazioni relative al periodo di guida, per non parlare di inadempimenti contrattuali).
Pur essendo, in questi casi, l'azienda di trasporto il soggetto responsabile per il pagamento delle sanzioni o
il risarcimento del danno causato al committente per l'inadempimento contrattuale, questa potrà rivalersi
nei confronti del gestore dei trasporti ove il medesimo risulti aver procurato, con la propria condotta non
professionale, il danno aziendale. Nei casi più gravi, l'azienda potrà valutare tale comportamento anche ai
fini della risoluzione del contratto di lavoro o della revoca dell'incarico (31).
Parimenti, qualora l'operato del vettore dovesse causare a terzi un danno ingiusto (27) e, pertanto,
l'azienda di trasporto fosse tenuta a risarcire il danneggiato dei danni subiti, il gestore al quale sia
riconducibile l'evento dannoso potrebbe essere chiamato dall'azienda, a titolo di rivalsa, al pagamento delle
somme esborsate ai danneggiati;
responsabilità penale: (9) è l'elemento più difficile di cui delineare gli ambiti. Tuttavia, considerato
•
che il gestore dell'attività di autotrasporto è un soggetto, in possesso di specifiche cognizioni tecnicogiuridiche, delegato allo svolgimento di attività che per loro natura non possono essere svolte
direttamente dal titolare dell'azienda o dagli amministratori, può escludersi la responsabilità dei
predetti responsabili allorché questi abbiano affidato "in base a precise disposizioni preventivamente
adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami d'azienda o impianti a persone
dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale". Tale tipo di responsabilità, che si ricorda
essere di natura strettamente personale, può tuttavia delinearsi in caso la legge preveda casi di
responsabilità oggettiva.
504.2.3 Trasferimento di funzioni al gestore dei trasporti
A fronte delle responsabilità attribuite al gestore dei trasporti è previsto che esse siano conferite
espressamente dall'impresa, al fine di evitare che si abbiano delle persone, diverse dall'imprenditore,
nominalmente responsabili di alcune attività della vita aziendale e nel contempo sostanzialmente prive dei
poteri che consentono loro di dirigere le predette attività, di cui ad esse giuridicamente non può essere
attribuita alcuna responsabilità. Si è, pertanto, inteso da un lato evitare che in realtà non vi sia nessun
responsabile per alcune attività assai importanti e delicate per un'impresa di trasporto (v. inPratica 504.2.2) e
dall'altro garantire il responsabile prevedendo che l'impresa gli conceda poteri e strumenti idonei per dirigere
l'attività e quindi per assumersi le responsabilità stesse.
Un aspetto di rilievo concerne proprio la prova del trasferimento di funzioni (10).
Ai fini della corretta identificazione dei profili di responsabilità è comunque opportuno che agli atti
dell'azienda sia conservata la prova del conferimento dei compiti di direzione. Contratti, lettere d'incarico,
verbali del consiglio di amministrazione rappresentano alcuni esempi di documenti che possono contenere
indicazione e limiti delle funzioni e dei compiti trasferiti al gestore dei trasporti (32).
In concreto, nella specifica materia in esame, sarà necessario vedere non tanto se il contesto
imprenditoriale in cui si esercitano e si svolgono le attività offra determinate dimensioni aziendali, quanto
piuttosto se la relativa attività produttiva rivesta i caratteri della complessità, se l'adempimento degli obblighi
per un corretto esercizio della stessa richieda una specifica preparazione professionale e il possesso di
specifiche cognizioni, sì da rendere di fatto necessario e inevitabile il ricorso alla delega di funzioni (15).
504.2.4 Perdita del requisito di idoneità professionale
La cessazione dell'attività di gestore dei trasporti va comunicata (33), entro trenta giorni dal
verificarsi dell'evento, dall'impresa di trasporto di:
• merci, all'ufficio della Provincia deputato alla tenuta dell’Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che
tempestivamente a sua volta comunica l'evento all'UMC competente ad autorizzare l'impresa all'esercizio
della professione di trasportatore su strada;
• persone, all'UMC competente ad autorizzare all'esercizio della professione di trasportatore su strada.
Se entro due mesi dalla predetta comunicazione il gestore dei trasporti non viene sostituito (e quindi
reintegrato il requisito dell'idoneità professionale) l'UMC competente revoca (34) l'autorizzazione all'esercizio
della professione di trasportatore su strada, cancellando l’impresa dal Registro Elettronico Nazionale (REN),
con la conseguenza che l'impresa di:
• autotrasporto di merci viene cancellata dall'Albo;
• autotrasporto di persone è destinataria di un provvedimento di revoca per ciascun titolo abilitativo
all'esercizio dell'attività di trasporto.
Analogamente, in caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità
di agire del gestore dei trasporti, l'impresa è tenuta (35) a darne comunicazione, entro trenta giorni dal
verificarsi dell'evento (16), se esercita trasporto di:
• merci, all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che tempestivamente comunica a sua volta l'evento
all'UMC competente ad autorizzare l'impresa all'esercizio della professione di trasportatore su strada;
• persone, all'UMC competente ad autorizzare all'esercizio della professione di trasportatore su strada.
Se, in questi casi, l'impresa non ha provveduto a nominare un nuovo gestore dei trasporti onorabile e in
possesso dell'idoneità professionale, entro sei mesi, prorogabili di tre mesi, dalla data della prescritta
comunicazione, l'UMC competente ad autorizzare all'esercizio della professione di trasportatore su strada
provvede, entro trenta giorni, a revocare l'autorizzazione (36), cancellando l’impresa dal Registro Elettronico
Nazionale (REN),con la conseguenza che l'impresa di:
• autotrasporto di merci viene cancellata dall'Albo;
• autotrasporto di persone è destinataria di un provvedimento di revoca per ciascun titolo abilitativo
all'esercizio dell'attività di trasporto.
504.3 I FAC-SIMILE
504.3.1 Domanda di dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada per
conto di terzi (merci e persone)
Sostanzialmente conforme all’Allegato A al DD 20.4.2012
MARCA DA BOLLO
A ................................................... di ................................... [1]
Domanda di dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada per conto di
terzi, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (CE) 1071/2009 (DD 20.4.2012 del Capo Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici)
Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................
nato/a .................................................................................... il .........................
e residente a ......................................................................................................
in ........................................................................................................................
codice fiscale .................................................................... telefono ..................
avendo diretto l’attività di trasporto nazionale / nazionale e internazionale [2] secondo quanto disposto
dall’articolo 2, comma 3, del decreto dirigenziale in epigrafe, presso l’impresa/le imprese indicata/e,
unitamente al periodo di inserimento in organico e alla qualifica rivestita, nell’allegata dichiarazione
sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (Allegato B), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR
445/2000
chiede
la dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci / persone [2], nonché il
rilascio del relativo attestato di idoneità professionale in ambito nazionale / nazionale e internazionale [2].
[ Dichiara, inoltre, di essere consapevole che, in caso di titolarità dell’attestato di idoneità professionale in
] ambito nazionale, per conseguire l’idoneità professionale anche per il trasporto internazionale, deve
sostenere il corrispondente esame integrativo.
Luogo e data
Il richiedente [3]
Note
[1] Indicare l’ufficio competente della Provincia di residenza del richiedente.
[2] Cancellare la voce che non interessa.
[3] Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, c. 3, DPR n. 445/2000.
504.3.2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà per dispensa dall’esame di
idoneità professionale per il trasporto su strada per conto di terzi (merci e persone)
Sostanzialmente conforme all’Allegato B al DD 20.4.2012
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR
445/2000, di accompagnamento alla domanda (Allegato A) di dispensa dall’esame di idoneità
professionale per il trasporto su strada per conto di terzi (DD 20.4.2012 del Capo Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici)
Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................
nato/a a ................................................................................... il .......................
codice fiscale .....................................................................................................
e residente a ......................................................................................................
in ........................................................................................................................
telefono ..............................................................................................................
in applicazione del decreto dirigenziale in epigrafe, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali (Capo III del titolo VII - Libro II del CP) di cui all’articolo 76 del menzionato DPR 445/2000, in
caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, nonché, ai sensi dell’articolo 75 del DPR
stesso, della decadenza dal provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione
dichiara
di aver diretto l’attività di trasporto su strada di [1]
[ ] persone (con autobus) [ ] merci (con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t)
per un periodo totale effettivo, incluse eventuali interruzioni, di almeno dieci anni ai sensi dell’articolo 2,
comma 3 del decreto in epigrafe
presso la/le seguente/i impresa/e, regolarmente autorizzata/e in ambito nazionale / nazionale e
internazionale ed esercente/i effettivamente [2]:
- denominazione impresa
.................................................................................................................... [3]
con sede a .................................................. in ..............................................
quale [4] ............................................... dal ...................... al .........................
- denominazione impresa ................................….............................................
con sede a .................................................. in ..............................................
quale .................................................. dal ....................... al .........................
- denominazione impresa .................................................................................
con sede a .................................................. in ..............................................
quale ................................................. dal ....................... al ...................... [5]
Luogo e data
Il dichiarante [6]
Note
[1] Barrare il caso che ricorre.
[2] Cancellare la voce che non interessa.
[3] Indicare relativamente all’impresa di autotrasporto di persone o di merci (anche comunitaria, ricorrendo il caso), presso la quale è stata/viene
svolta la direzione dell’attività di trasporto: la denominazione/ragione sociale, la partita IVA e nel caso di impresa italiana di trasporto di
merci, il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cui alla legge n. 298/1974.
[4] Indicare la qualifica rivestita dal richiedente nell’impresa, secondo quanto specificato all’articolo 2, comma 1, del decreto dirigenziale in
epigrafe.
[5] Proseguire nell’elencazione, riportando gli stessi dati, se il numero delle imprese da indicare è superiore a tre.
[6] Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, c. 3, del DPR n. 445/2000, che prevedono tra l'altro la produzione unitamente alla domanda di
copia di un documento di identità in corso di validità.
__________
(1) In precedenza, vigente la direttiva comunitaria 96/26/CE, come modificata dalla direttiva 98/76/CE, che prevedeva anch'essa la continua ed
effettiva direzione dell'attività di trasporto, già prevista nelle direttive precedenti e nella previgente disciplina. Si confermava "la possibilità
che l'attività del preposto possa essere svolta da un soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo parziale - a prescindere dalle ore
settimanalmente svolte - instaurato nelle forme e nei modi normativamente ammessi, ferma restando l'esclusività di tale prestazione in
favore di una sola impresa" (circolare Comitato centrale 1.12.2009 n. 3/2009/CC prot. n. 3633/12). Ancor prima la DGAPC, rispondendo a
un quesito posto da un ufficio provinciale (con nota 25.3.2003 n. 777 P/Q) aveva ritenuto inammissibile un inserimento del preposto alla
direzione dell'attività di autotrasporto con rapporto di lavoro part-time, in quanto contrastante con i contenuti dell'art. 8 DM n. 198/1991 che,
a fronte della necessità di un impegno permanente ed effettivo del preposto (in analogia, l'art. 3, c. 1, DLG n. 395/2000 dispone la direzione
continuativa ed effettiva dell'attività) non prevedeva l'inserimento dello stesso con contratto part-time. A tal riguardo si ritiene opportuno
operare una differenziazione tra part-time verticale e orizzontale. Nel secondo caso, infatti, l'attività, pur limitata in relazione all'ordinario
orario di lavoro previsto dal contratto, risulta continuativa. Non verrebbero pertanto meno, in tali casi, i requisiti della continuità e
dell'effettività. Pur non facendo riferimento al part-time, il DM n. 198/1991 - prima - e il DLG n. 395/2000 - poi - nulla dispongono in relazione
all'intensità dell'impegno del preposto alla direzione dell'attività in seno all'azienda di trasporto. D'altra parte, è chiaro che piccole imprese di
autotrasporto possano avere difficoltà a stipendiare un preposto a tempo pieno, a fronte di un'attività fortemente limitata che, nella pratica
quotidiana, non necessita dell'operato di un dipendente presente negli uffici per 40 ore alla settimana.
(2) V. allegato I, parte II, regolamento (CE) n. 1071/2009.
(3) Il DLG n. 478/2001 ha precisato, aggiungendo all'art. 3 DLG n. 395/2000 il comma 2 bis, che la persona deve dirigere l'attività in una sola
impresa.
(4) In vigenza del precedente regime normativo le imprese di autotrasporto di cose e di persone per conto di terzi indicavano all'autorità
competente al rilascio del titolo legale per l'accesso al mercato o per l'iscrizione all'Albo, al momento della presentazione della domanda, la
persona, in possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale, che dirigeva in maniera continuativa ed effettiva l'attività di
trasporto.
(5) Nell'ambito degli enti collettivi e delle imprese, non è sempre agevole procedere alla individuazione del soggetto-persona fisica suscettivo di
essere chiamato a rispondere di reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa e pare risentire del fatto che, specialmente
all'interno delle imprese di certe dimensioni, quel soggetto che appare formalmente titolare dei numerosi obblighi di condotta penalmente
sanzionati (l'imprenditore) non è sempre in grado di potervi adempiere personalmente.
(6) L'art. 5, c. 6, DLG n. 395/2000 ha tentato di creare un collegamento tra le violazioni commesse dai conducenti in organico all'impresa di
trasporto ed il ruolo del direttore dell'attività e lo fa attraverso due nessi causali, tra essi alternativi:
a) il fatto che la violazione sia riconducibile alle direttive date dal preposto (oggi gestore);
b) l'omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni, quindi evidenziando una culpa in vigilando.
La valutazione del configurarsi delle fattispecie sopra elencate spetta all'UMC competente al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della
professione per le imprese di trasporto su strada di persone e per quelle di merci all'ufficio trasporti della provincia, cui tuttavia difettano quei
poteri istruttori ed investigativi necessari per la corretta definizione della responsabilità del gestore dei trasporti.
(7) L'ipotesi è indicata dall'art. 5, c. 1, lettera f), DLG n. 395/2000) che recita testualmente: "Abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della
sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo
della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui
all'articolo 167, comma 10, del decreto legislativo n. 285 del 1992".
(8) "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell'attività esercitata" (art. 1176, c. 2, CC).
(9) L'estrema importanza della questione nasce dal fatto che, a fronte della circostanza che gli illeciti caratteristici del diritto penale dell'impresa
sono in gran parte reati propri, o illeciti a questi assimilabili come i reati omissivi, che possono essere commessi solo da determinati
soggetti, destinatari dell'obbligo di attivarsi, accade sempre più frequentemente che, per imprescindibili ed ineludibili esigenze organizzative,
sia dato assistere alla delega di funzioni penalmente rilevanti ad un soggetto diverso dall'originario titolare; di conseguenza, il fenomeno
della delega può assumere rilevanza penale, sia sotto il profilo di una eventuale esenzione da responsabilità del titolare originario, sia sotto
quello di una assunzione di responsabilità da parte del nuovo soggetto di fatto preposto all'adempimento.
Il prevalente orientamento giurisprudenziale di questi ultimi anni mostra consapevolezza delle moderne esigenze organizzative dell'impresa,
e tende a risolvere il problema dell'applicazione della norma penale in chiave di adeguamento ad una realtà imprenditoriale a volte molto
complessa ed articolata. Di tale preoccupazione si sono fatte carico quelle decisioni secondo cui "quando si tratta di individuare i
responsabili delle infrazioni alle norme della prevenzione degli infortuni sul lavoro avvenuti nell'ambito di enti o di imprese ad organizzazione
complessa e differenziata, occorre fare riferimento alla ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze, con la conseguenza
che le disposizioni e le norme antinfortunistiche non debbano essere ritenute violate dal presidente o dai capi degli enti e delle imprese,
bensì dai preposti ai diversi rami dell'attività. Ai capi, invece, possono essere addebitate per negligenza, imperizia, imprudenza o
inottemperanza di norme e di regolamenti solo quelle violazioni a livello direttivo, specificamente contemplate dalle norme, dai regolamenti e
dagli statuti che governano i singoli enti o le singole imprese".
In questa ottica, la rilevanza penale della delega pare incontrare sempre più il favore dei giudici che assegnano alla ripartizione dei compiti e
delle funzioni un effetto costitutivo della responsabilità del delegato e, nel contempo, liberatorio per il delegante.
La prevalente giurisprudenza, partendo dalla realistica considerazione che l'imprenditore non possa adempiere personalmente a tutti quei
numerosissimi obblighi, pare condizionare la rilevanza penale della delega di funzioni alla presenza dei seguenti requisiti:
a) l'impresa deve essere di grandi dimensioni (peraltro, in ordine al requisito delle notevoli dimensioni, vi è chi, in dottrina, si è espresso in
senso critico, rilevando come anche nelle imprese di dimensioni più modeste sia in realtà possibile che l'imprenditore individuale o gli
amministratori, se si tratta di società, non siano in grado o non ritengano opportuno, in relazione all'attività economica svolta, di provvedere
personalmente a tutti quegli adempimenti loro imposti dalla legge);
b) la ripartizione delle funzioni a seguito della delega non deve avere carattere fraudolento. In tale ottica, la delega deve essere vera ed
effettiva, e non costituire un escamotage per consentire all'imprenditore di eludere facilmente le proprie responsabilità scaricandole su
persone a tale fine precostituite. Le altre ulteriori condizioni richieste dalla giurisprudenza, rispondono indubbiamente alle finalità di garantire
la effettività e la serietà della delega.
Conseguentemente:
c) il delegato deve possedere una provata competenza tecnica ed essere persona idonea e qualificata per potere assolvere l'incarico; inoltre, il
delegato deve possedere una propria autonomia e deve essere dotato dei necessari poteri organizzativi. Correlativamente, l'imprenditore
delegante deve astenersi da ogni ingerenza.
(10) In tale ampio ed articolato contesto la delega può assumere rilevanza penale sia sotto il profilo di una esenzione di responsabilità
dell'imprenditore-titolare originario a delegare l'adempimento di determinati obblighi a propri collaboratori, sia sotto quello di una
assunzione di responsabilità da parte del nuovo soggetto di fatto preposto all'adempimento.
Quanto sopra va completato con l'ulteriore precisazione che "non avendo la delega una rilevanza scriminante in ordine alla posizione del
dante causa, questi conserva la propria qualità di garante in ordine al rispetto della normativa, muta semplicemente il contenuto dell'obbligo
che diviene quello di vigilare affinché i dipendenti non si sottraggano all'adempimento delle prescrizioni e degli ordini ricevuti".
Questo è un aspetto di particolare importanza e su cui attentamente deve riflettersi in linea generale e nel settore che qui interessa, in
particolare. Non v'è infatti dubbio che in ogni caso alla delega di funzioni non può attribuirsi una vera e completa efficacia liberatoria, dal
momento che, come giustamente si è sottolineato, "non delegabile è il potere-dovere del quale la delega stessa è espressione, vale a dire
il potere-dovere di organizzare l'impresa in modo adeguato alla salvaguardia di quegli interessi messi in gioco dallo svolgimento dell'attività
imprenditoriale, e perciò oggetto della garanzia dovuta dall'imprenditore". A tale compito l'imprenditore deve provvedere precostituendo
una apposita, articolata ed idonea organizzazione aziendale ed imprenditoriale; il che significa che lo stesso imprenditore deve attivarsi ed
intervenire laddove possa riscontrare disfunzioni di quell'apparato organizzativo ed aziendale da lui predisposto. Significa, in altri termini,
che è preciso obbligo dell'imprenditore predisporre e mantenere efficiente ed idonea la struttura organizzativa, e che un tale obbligo non
può essere trasferito, e quindi delegato, se non, come acutamente messo in luce, "abdicando alla qualità di imprenditore".
(11) Per il combinato disposto dell'art. 3, lettera. d), DLG n. 395/2000 con il testo dei CCNL di settore. La circolare n. 156/1991, con riferimento
all'esenzione dall'esame prevista per coloro che avessero dimostrato un'esperienza direzionale quinquennale in un'impresa di
autotrasporto cose, precisava che "l'attività direzionale non presuppone necessariamente l'inquadramento a livello dirigenziale
dell'interessato". Pur non prevedendo ancora, i CCNL, la figura del gestore, è possibile tuttavia ritenere, anche in coerenza con quanto
previsto dalla circolare 9.11.2006 n. 5/2006/APC, che l'inquadramento debba essere medio/alto e pertanto non inferiore ai livelli indicati.
(12) V. l'allegato I, parte I, regolamento (CE) n. 1071/2009.
(13) In vigenza del DLG n. 395/2000 non era richiesta la dimostrazione del requisito di idoneità professionale da parte delle imprese di
autotrasporto di:
• cose, che esercitavano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto terzi esclusivamente mediante autoveicoli di massa complessiva
a pieno carico non superiore a 1,5 t, dovendo esse dimostrare il solo requisito dell'onorabilità;
• persone e cose, già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977.
(14) Autorità individuata dall'art. 105, c. 3 lettera g), DLG n. 112/1998 e richiamata dall'art. 8, c. 6, DLG n. 395/2000.
(15) Propendendo per tale ultima impostazione che non attribuisce valore decisivo e determinante alle dimensioni aziendali, sarà necessario,
perché l'imprenditore delegante vada esente da conseguenze penali, che il responsabile specificatamente delegato sia persona
professionalmente "capace ed idonea" all'assolvimento dell'incarico affidatogli e, per lo svolgimento dello stesso, gli sia stata attribuita la
necessaria autonomia tecnico-decisionale. Considerata la specificità dei compiti affidati al gestore, l'attività svolta in genere non subisce
ingerenze da parte dell'imprenditore delegante, ciò costituendo un ulteriore elemento a supporto dell'attribuzione al dirigente l'attività di
autotrasporto di responsabilità penalmente rilevanti.
Si ritiene infatti non del tutto condivisibile l'assunto che la dimensione dell'impresa costituisca un presupposto imprescindibile per una
necessaria ripartizione dei compiti e per una conseguente validità della delega. In effetti un tale criterio (dimensione aziendale) ispirato
dalla necessità di evitare facili aggiramenti ed elusioni della norma, e giustificato con la considerazione che nelle aziende di piccole
dimensioni è comunque possibile il controllo diretto da parte dell'obbligato nei confronti del delegato, è stato criticato da parte di attenta
dottrina non solo perché introduce evidenti disparità di trattamento, ma anche e soprattutto in quanto sovente la necessità della delega può
scaturire dalla natura estremamente specialistica della materia che può non consentire al soggetto obbligato di adempiere da solo agli
obblighi posti dalla legge. Il problema si è posto, ad esempio, nel settore tributario.
Peraltro non v'è dubbio che anche il corretto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla materia in oggetto richieda una specifica
preparazione professionale, aggiornamenti e cognizioni tecniche incompatibili (o comunque difficilmente conciliabili) con l'esercizio di tutte
quelle altre attività in cui si articola l'attività di impresa e che devono essere necessariamente poste in essere dall'imprenditore, pena una
paralisi della stessa attività di impresa. Cosicché pare privo di giustificazione alcuna il fatto che la delega ad un esperto non possa avere
efficacia se riferita ad aziende di piccole dimensioni. Molto più logica appare la soluzione di condizionare la rilevanza penale della delega
all'esistenza di "esigenze effettive e costanti dell'azienda" (in tale senso si è peraltro espressa parte della giurisprudenza).
Un'ulteriore riflessione va operata in merito al rapporto intercorrente tra responsabilità amministrativa del gestore, così come prevista
dall'art. 5, c. 6, DLG n. 395/2000, e profili di responsabilità penale allo stesso imputabili. Il fatto che il legislatore delegato abbia previsto il
venire meno del requisito dell'onorabilità in capo al preposto (oggi gestore), nei casi previsti dalla precitata norma, non significa
necessariamente che il magistrato penale in sede di giudizio debba ritenere responsabile il gestore al manifestarsi delle medesime
fattispecie. Certamente il legislatore delegato ha sancito un principio, riconoscendo, a determinate condizioni, una responsabilità soggettiva
del preposto per la commissione da parte di un terzo dei reati indicati nel citato art., 5, c. 6, DLG n. 395/2000. Trattasi tuttavia di
responsabilità amministrativa. Sarà il competente UMC per le imprese di trasporto di persone o per quelle di merci l'ufficio trasporti della
provincia a valutare la fattispecie concreta ai fini del venire meno del requisito dell'onorabilità, secondo il criterio fissato dall’art. 13 del
regolamento (CE) n. 1071/2009, in base al quale l’Autorità competente deve procedere a valutare se il provvedimento che determina la
perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata rispetto alla sanzione o alla condanna inflitta all’impresa; così come sarà il
magistrato, in sede penale, a valutare gli elementi in fatto e in diritto eventualmente rilevanti ai fini dell'attribuzione di responsabilità penale
in capo al gestore dei trasporti, senza che la valutazione effettuata dall'autorità amministrativa possa influenzare direttamente il giudizio
penale.
(16) Invece il previgente art. 13 DLG n. 395/2000 aveva previsto tempi brevissimi per la comunicazione alla competente autorità di cui all'art. 3,
c. 1, DLG n. 395/2000 al competente ufficio trasporti della provincia della cessata attività del gestore.
(17) V. art. 8, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1071/2009, art. 8, c. 2, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
(18) V. DD 20.4.2012. n. 40 (DTT), il quale prevede, per gli attestati rilasciati in seguito ad esperienza in ambito nazionale ed internazionale, il
rilascio dell'attestato di idoneità professionale, conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, con l’inserimento della data del
rilascio e dell'annotazione: “dispensato dall'esame conformemente alle disposizioni dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed all'art. 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito
con legge 4 aprile 2012, n. 35”; mentre per gli attestati rilasciati in seguito ad esperienza in ambito solo nazionale, debba essere rilasciato
l'attestato di idoneità professionale conforme al modello di cui all'allegato II del DLG 22.12.2000 n. 395, integrato dall'annotazione: “Il
presente attestato viene rilasciato a soggetto dispensato dall'esame in relazione alla esperienza maturata conformemente alle disposizioni
dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed dell'art. 11, comma 6, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, ed è valido esclusivamente per l'esercizio
dell'autotrasporto nel territorio italiano”.
(19) V. Allegati A e B del DD 20.4.2012 n. 40 (DTT) e art. 2, cc. 5 e 6, del citato DD 20.4.2012, il quale recita:
Comma 5. Ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano maturato l'esperienza in ambito nazionale ed internazionale ai sensi del comma 4,
viene rilasciato l'attestato di idoneità professionale, conforme all'allegato III del richiamato regolamento (CE) 1071/2009, opportunamente
compilato inserendo nel campo relativo all'identificazione dell'esame (anno ..., sessione ...) la data del rilascio e l'annotazione: "dispensato
dall'esame conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, ed all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35", che
in relazione all'attività svolta nel periodo decennale di cui al comma 2 attesta l'idoneità professionale del soggetto, necessaria per essere
designato gestore dei trasporti di persone o di merci.
Comma 6. Ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano maturato l'esperienza nel solo ambito nazionale, viene rilasciato l'attestato di
idoneità professionale conforme al modello di cui all'allegato II del DLG 22.12.2000 n. 395, integrato dall'annotazione: "Il presente attestato
viene rilasciato a soggetto dispensato dall'esame in relazione alla esperienza maturata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ed dell'articolo 11, comma 6, del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, ed è valido esclusivamente per l'esercizio dell'autotrasporto nel
territorio italiano".
(20) V. art. 4 DD 25.11.2011 prot. n. 291.
(21)
V. art. 589, c. 2, CP.
(22)
V. art. 186, c. 2, CDS.
(23)
V. art. 187, c. 4, CDS.
(24)
V. art. 189, cc. 6 e 7, CDS.
(25)
V. art. 26 legge n. 298/1974 o altra norma.
(26)
V. art. 167, c. 10, CDS.
(27)
V. ex art. 2043 CC.
(28)
V. nota ministeriale 7.6.2012.
(29)
La disposizione (art. 174, c. 18, CDS) è stata introdotta dall'art. 30, c. 1, legge 29.7.2010 n. 120 che ha riformulato l'art. 174
CDS.
(30)
I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e
dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica
delle procedure di sicurezza. V. art. 4, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1071/2009.
(31)
Chiaramente l'eventualità descritta può profilarsi anche nei casi in cui il maggior costo aziendale derivi da un provvedimento
amministrativo inibitorio emanato dalla PA in conseguenza di azioni o comportamenti omissivi posti in essere dal gestore dei
trasporti e giudicati rilevanti al fine del configurarsi di una condizione ostativa alla conservazione di un titolo abilitativo. È
appunto il caso dell'arresto dell'attività (se pur temporaneo) in conseguenza di provvedimenti di sospensione o cancellazione
dell'impresa di autotrasporto di cose dall'Albo degli autotrasportatori o di sospensione e revoca dei titoli legali abilitanti
all'attività di trasportatore di persone su strada a seguito della sospensione o revoca dell'AEP rilasciata dagli UMC a seguito
della Direzione Generale del di quanto previsto dall'art. 13, regolamento (CE) n. 1071/2009.
(32)
In tale senso pare essere orientata quella parte della giurisprudenza secondo la quale "tanto la delega quanto la volontaria
assunzione delle attribuzioni devono risultare da atti inequivoci e devono essere specificamente provate".
(33)
V. art. 4, c. 3, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
(34)
V. art. 4, c. 4, DD 25.11.2011 prot. n. 291 e art. 13, regolamento (CE) n. 1071/2009.
(35)
V. art. 4, c. 5, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
(36)
V. art. 4, c. 6, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
(37)
V. art. 11, c. 6, secondo periodo, DL 9.2.2009 n. 5, convertito nella legge 4.4.2012 n. 35, che esercita la facoltà di scelta
prevista all'art. 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e attuato dal DD 20.4.2012.
(38)
V. art. 11, comma 6 bis, terzo periodo, DL 9.2.2009 n. 5, convertito nella legge 4.4.2012 n. 35,
(39)
V. circolare 30.4.2012 prot. 10670 della Direzione generale per il trasporto e per l’intermodalità, paragrafo 1, lettera B), numero
3), nella quale si precisa che qualora il titolare dell’attestato di frequenza “intendesse utilizzarlo per sostenere l’esame, in caso
di esito negativo l’impresa viene a perdere il requisito dell’idoneità professionale. Nel caso l’originale di detto attestato fosse
agli atti di una Commissione esaminatrice, quest’ultima dovrà riconsegnarlo all’interessato, su sua richiesta, attestandovi la
non effettuazione dell’esame. Il titolare dell’attestato in questione dovrà dichiarare comunque, insieme al possesso dei requisiti
di onorabilità per l’iscrizione all’Albo, anche la circostanza di non aver effettuato esami con esito negativo”.
(40)
V. circolare 30.4.2012, prot. 10670, della Direzione generale per il trasporto e per l’intermodalità, nonché nota ministeriale
23.5.2012 prot. n. 12374.
(41)
V. art. 11, c. 6 quater, DL 9.2.2009 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4.4.2012 n. 35, i chiarimenti di cui alla
circolare MIT 30.4.2012 prot. 10670 e alla nota ministeriale 23.5.2012 prot. n. 12374.
(42)
V. circolare 30.4.2012, prot. 10670, paragrafo 1, lettera B), numero 3) c), della Direzione generale per il trasporto e per
l’intermodalità.
(43)
V. DD 20.4.2012 n. 40 (DTT), nonché nota 18.5.2012 prot. n. 12029.
(44)
Cadendo di domenica il 3.6.2012 il termine è prorogato di legge al 4.6.2012.
(45) V. circolare n.
1/2007/APC.
(46)
In proposito v., da ultimo, nota della DG per il trasporto stradale e per l’intermodalità 30.11.2012 prot. n. 26964, la quale
richiama il comma 5 dell’art. 1 legge 6.6.1974 n. 298 e l'art. 4 DPR n. 155/1990. Tuttavia, poiché il consorzio intestatario di
veicoli è da considerare come un’impresa a sé stante, suscita qualche perplessità la previsione che le funzioni di gestore
del consorzio o della cooperativa a proprietà divisa possano essere svolte dal gestore di una delle imprese associate o
consorziate; tale disposizione, infatti, appare in contrasto con quanto previsto dal DL 9.2.2012 n. 5, convertito nella legge
4.4.2012 n. 35, in tema di possibilità che il gestore dei trasporti ricopra tale ruolo in una sola impresa. Si auspica, pertanto,
un apposito intervento normativo al riguardo.
(47)
V. DD del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20.4.2012.
Con circolare della Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità 30.4.2012 è stato, inoltre, precisato
che, ai fini del rilascio dell’attestato in dispensa dall’esame valido in ambito nazionale ed internazionale, oltre ad indicare gli
estremi della licenza comunitaria relativa all’impresa nella quale l’interessato ha operato, è sufficiente riportare
nell’apposito modulo di richiesta gli estremi di una fattura per anno ovvero lettere CMR o qualsiasi altro documento idoneo
a comprovare l’esecuzione di tali tipi di trasporti (autorizzazioni internazionali, permessi, ecc.).
Relativamente alla direzione dell’attività in imprese non tenute al possesso della licenza comunitaria (fino all’attuazione del
regolamento (CE) n. 1071/2009 erano esenti le imprese esercitanti con autoveicoli di portata massima fino a 3,5 t e di
massa complessiva fino a 6 t), è sufficiente comprovare l’esecuzione dei trasporti internazionali riportando gli estremi di
una fattura per anno ovvero lettere CMR o qualsiasi altro documento idoneo a comprovare l’esecuzione di tali tipi di
trasporti (autorizzazioni internazionali, permessi, ecc.).
(48)
Si ritiene che per l’interessato, qualora chieda il rilascio dell’attestato in dispensa dall’esame valido in ambito nazionale ed
internazionale, sia sufficiente dimostrare, alla prevista data del 10.2.2012, di essere alla direzione di un’impresa abilitata ad
esercitare il trasporto internazionale, senza che egli debba provare l’esecuzione in tale data di un trasporto internazionale.
(49)
Al previsto periodo di dieci anni precedenti il 4.12.2009 si applica una tolleranza del venti per cento per eventuali
interruzioni nell’attività esercitata. Tale tolleranza si riferisce sia ad eventuali interruzioni nell’ambito del decennio da
considerare, sia ad un eventuale periodo anteriore all’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività da parte dell’impresa, purché
il periodo di effettiva direzione dell’attività corrisponda, al netto delle interruzioni, ad almeno otto anni (V. circolare
30.4.2012 prot. n. 10670 della DG per il trasporto stradale e per l’intermodalità).
La ratio della previsione della tolleranza del venti per cento risiede nella necessità di evitare che una o più eventuali
interruzioni, nell’arco di un periodo notevolmente ampio come quello dal 4.12.1999 al 4.12.2009, privassero il soggetto del
diritto di ottenere l’attestato in dispensa, pur potendo egli vantare una vasta esperienza nella direzione dell’attività di
autotrasporto. Detta tolleranza, del resto, risulta essere pari massimo a due anni, termine quest’ultimo che all’interno della
disciplina dell’autotrasporto ricorre più volte quale periodo di tolleranza nell’ambito della sospensione o dell’interruzione
dell’attività stessa (v. termine massimo di sospensione dall’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, pari appunto a due
anni).
Disposizioni, giurisprudenza e bibliografia collegate:
• circolare 7.6.2012, n. 0013693 (DTT) "Accesso alla professione di trasportatore su strada - Adeguamento ai requisiti";
• lettera ministeriale 31.5.2012, n. 0013027 (DTT) "Accesso alla professione di autotrasportatore - Art. 12, commi 4 e 5 del Decreto del Capo del
Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. 291 del 25 novembre 2011";
• lettera ministeriale 30.5.2012, n. 0012989 (DTT) "Accesso alla professione di autotrasportatore - Art. 12, commi 4 e 5 del Decreto del Capo del
Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. 291 del 25 novembre 2011";
• circolare 23.5.2012, n. 0012374/23.13.01 (DTT) "Chiarimenti. Professione di trasportatore su strada per il trasporto di persone. Accesso alla
professione. Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada";
• circolare 18.5.2012, n. 0012029 (DTT) "Accesso alla professione di trasportatore su strada - Chiarimenti relativi alla circolare prot. 10670 del
30/4/2012";
• circolare 30.4.2012, n. 0010670 (DTT) "Ulteriori chiarimenti per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di
terzi";
• DD 20.4.2012 (DTT) "Disposizioni applicative dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile
2012, n. 35, in materia di trasporto su strada";
• legge 4.4.2012, n. 35 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo";
• circolare 27.2.2012, n. 0005303 (DTT) "Immatricolazione dei veicoli per il trasporto di cose per conto di terzi";
• DL coord. legge conv. 9.2.2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";
• DD 25.1.2012 (DTT) "Disposizioni applicative dell'articolo 5 del Decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici, per il requisito di "stabilimento" di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada
e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio";
• circolare 20.1.2012, n. RU1606 (DTT) "Modifiche al DPR 445/2000 ("decertificazione") - autorizzazione all'esercizio alla professione (Reg. CE
1071/2009) - certificati di iscrizione al REN";
• circolare 7.12.2011, n. 4/2011/TSI (DTT) "Applicazione DD 25.11.2011 n. 291 al trasporto merci conto terzi - ndr";
• circolare 2.12.2011, n. 2/2011/TSI (DTT) "Professione di trasportatore su strada di persone. - Accesso alla professione. - Regolamento (CE)
1071/2009. Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011 (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28.11.2011)";
• circolare 2.12.2011, n. 26141 (DTT) "Regolamento CE n. 1071/2009 - Esami per l'idoneità professionale per l'accesso alla professione di
autotrasportatore per conto di terzi - Prime indicazioni procedurali";
• DD 25.11.2011, n. 291 (DTT) "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la
direttiva 96/26/CE del Consiglio";
• DM 22.7.2010 (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 7-quinquies, della legge 26
febbraio 2010 n. 25, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"";
• legge 26.2.2010, n. 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative";
• DL coord. legge conv. 30.12.2009, n. 194 "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative";
• circolare 1.12.2009, n. 3/2009/CC (Comitato centrale Albo autotrasportatori) "Iscrizione all'Albo degli autotrasportatori";
• regolamento (CE) 21.10.2009, n. 1071/2009/CE (Parlamento europeo e Consiglio) "che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare
per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio";
• DD 14.1.2008, n. 126 (DTT) "Prove di esame per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci o di viaggiatori - quesiti e tipi di
esercitazione";
• circolare 9.11.2006, n. 5/2006/APC (DTT) "Corsi di formazione ed esami d'idoneità professionale autotrasportatori di merci e viaggiatori per
conto di terzi";
• DM 28.4.2005, n. 161 (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci";
• legge reg. Lazio 8.11.2004, n. 13 (Regione Lazio) "Interventi per la mobilità sostenibile, iniziative di car sharing (ICS)";
• legge reg. Emilia Romagna 13.5.2003, n. 9 (Regione Emilia Romagna) "Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile";
• lettera ministeriale 29.4.2003, n. 1395/PA (DTTSIS) "Attestato capacità professionale in esenzione d'esame";
• legge 1.8.2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";
• circolare 15.2.2002, n. 2/2002/CC (Comitato centrale Albo autotrasportatori) "D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112; decentramento di funzioni alle
Province";
• accordo Stato-regioni 14.2.2002 (Conferenza permanente Stato-Regioni) "Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e
procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
• decreto legislativo 22.12.2000, n. 395 "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa
della Direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il
riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel
settore dei trasporti nazionali ed internazionali";
• legge 18.2.2000, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23
dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità";
• DL coord. legge conv. 20.12.1999, n. 484 "Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione
dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità";
• circolare 13.10.1999, n. 3-BIS/99/APC (DTT) "Disposizioni applicative del punto 3 della circolare D.G. n. 87 del 23.4.1998";
• circolare 1.10.1999, n. 6/99/APC (DTT) "Ulteriori disposizioni interpretative in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori
su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali";
• decisione 4.5.1999, n. 1999/590/CE (Commissione europea) "relativa alle misure per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalità (legge n. 454 del 23 dicembre 1997) alle quali l'Italia intende dare esecuzione";
• legge 23.12.1997, n. 454 "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità";
• circolare 28.1.1997, n. 224 - D.C. III n. 1 (MCTC) "Accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, scadenza esonero previsto
dall'art. 19 del D.M. n. 448 del 20.12.1991";
• legge 30.5.1995, n. 204 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di
trasporti";
• legge reg. Marche 12.4.1995, n. 45 (Regione Marche) "Interventi a favore del porto di Ancona e delle infrastrutture del trasporto merci";
• DL coord. legge conv. 1.4.1995, n. 98 "Interventi urgenti in materia di trasporti";
• circolare 20.1.1995, n. 3014 - D.C. III n. 6 (MCTC) "Ulteriori disposizioni esplicative in materia di accesso alla professione di autotrasportatore
di cose per conto di terzi";
• circolare 10.10.1994, n. 129/94 (MCTC) "Attestato di idoneità alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori (D.M. n. 448/91)";
• legge reg. Emilia Romagna 20.12.1993, n. 44 (Regione Emilia Romagna) "Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore
del trasporto delle merci";
• lettera ministeriale 17.9.1993, n. 3972 AI/CEE/562/74 (MCTC) "Rilascio carta di circolazione per autobus. Titolo alla professione di
trasportatore - ";
• DM 27.4.1993, n. 605 (Ministro dei trasporti e della navigazione) "Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 16 maggio 1991,
n. 198, recante l'approvazione del regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989
che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada
nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali";
• circolare 15.4.1993, n. 54/93 (MCTC) "Immatricolazione di autobus e possesso del titolo abilitativo alla professione di trasportatore.";
• DM 29.5.1992 (Ministro dei trasporti) "Individuazione delle autorità e degli organismi designati dagli Stati membri delle Comunità europee ai fini
del rilascio della documentazione necessaria alla dimostrazione dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti per lo
svolgimento delle attività di autotrasportatore di merci su strada e modalità applicative dei criteri stabiliti dall'art. 14 della legge 29 dicembre
1990, n. 428.";
• DLG 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada":
- art. 88 "Servizio di trasporto di cose per conto terzi";
- art. 87 "Servizio di linea per trasporto di persone";
• circolare 16.7.1991, n. 123/A1/130-A 16/68 (Ministero dell'interno) "Prevenzione e repressione di rapine e furti in danno di automezzi pesanti
adibiti al trasporto merci.";
• DM 16.5.1991, n. 198 (Ministro dei trasporti) "Regolamento di attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 438 del 21
giugno 1989 che modifica la Direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di
merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.";
• circolare 23.3.1991, n. 48/91 (MCTC) "Applicazione penultimo comma art. 8 D.M. 5.11.1987, n. 508";
• circolare 24.1.1990, n. 12/90 (MCTC) "Rilascio attestato capacità professionale";
• avviso di rettifica 6.11.1989 (Ministero degli affari esteri) "che modifica la Direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, la Direttiva n. 74/562/CEE riguardante l'accesso alla
professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e la Direttiva n. 77/796/CEE per il
riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada e che comporta
misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori.";
• lettera ministeriale 27.9.1989, n. 1872/CT29/13/561 (MCTC) "Rettifica alla circ. D.C. III n. 29/89 del 16.9.1989.";
• circolare 27.6.1989, n. 106/89 (MCTC) "Modifica circolare D.G. n. 72/89 del 28.4.1989. - (Attestato di capacità professionale - n.d.r.)";
• DM 28.10.1988, n. 2910 (Ministro dei trasporti) "Ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada
nel settore dei trasporti nazionali e internazionali";
• lettera ministeriale 23.2.1988, n. 710 CT29/13/561 (MCTC) "Quesiti D.M. 5.11.1987 articolo 9 - secondo comma";
• direttiva europea 16.12.1976, n. 76/914/CEE (Consiglio europeo) "Livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto
su strada.";
• Bandini dott. Claudio "L'autotrasporto di merci (5 volumi aggiornabili)", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - inizio 1989;
• Gamba dott.sa proc. Gabriella, Lobina dott. Camillo, Marcoccia dott. Giuseppe, Riguzzi prof. avv. Maurizio, Coli dott. Giuliano, Mesirca dott.sa
Giulia, Protospataro dott. Giandomenico, Scardaci dott. Salvatore, Bandini dott. Claudio, Faggi ins. Silvio, Ferrannini dott.sa proc. Giuseppina,
Biagetti ing. Emanuele e Costa p.i. Biagio "Autotrasporto di merci", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2010/04;
• Callegari ing. Giorgio, Foresta dott. Francesco e Bottoli ing. Stefano "Accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori", ESSEBI
ITALIA srl - Milano - 2009;
• Callegari ing. Giorgio, Foresta dott. Francesco e Bottoli ing. Stefano "Accesso alla professione di trasportatore su strada di merci", ESSEBI
ITALIA srl - Milano - 2009;
• Redazionale "Quiz ed esercitazioni pratiche relative all'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci", ESSEBI
ITALIA srl - Milano - 2009;
• Redazionale "Quiz ed esercitazioni pratiche relative all'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori", ESSEBI
ITALIA srl - Milano - 2009;
• Gamba dott.sa proc. Gabriella, Biagetti ing. Emanuele, Albertini dott. Andrea, Cannarella dott. Corrado, Caprino dott. Maurizio, Coli dott.
Giuliano, Goffredo dott. Felice, Marcoccia dott. Giuseppe e Protospataro dott. Giandomenico "Accesso all'autotrasporto di merci con quiz per
argomento", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2007/05;
• Mesirca dott.sa Giulia, Coli dott. Giuliano, Protospataro dott. Giandomenico, Biagetti ing. Emanuele, Marcoccia dott. Giuseppe, Corbi dott.
Vincenzo, Marianella dott. Pietro, Cortesi dott. Francesco, Albertini dott. Andrea, Goffredo dott. Felice, Cannarella dott. Corrado, Garrisi ing.
Roberto, Dalla Chiara prof. ing. Bruno, Greco dott. Francesco, Carmagnani avv. Pierguido, Strippoli dott. Vincenzo, Garlisi dott. Alfonso,
Riguzzi prof. avv. Maurizio, Lobina dott. Camillo, D'Anzi ing. Vincenzo (+) e De Angelis ing. Mario Sante "Accesso all'autotrasporto di persone
con quiz per argomento", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2007/05;
• Gamba dott.sa proc. Gabriella, Marcoccia dott. Giuseppe, Riguzzi prof. avv. Maurizio, Coli dott. Giuliano, Mesirca dott.sa Giulia, Protospataro
dott. Giandomenico, Scardaci dott. Salvatore, Bandini dott. Claudio, Ferrannini dott.sa proc. Giuseppina e Biagetti ing. Emanuele
"L'autotrasporto nazionale di merci", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2007/04;
• Lobina dott. Camillo, Protospataro dott. Giandomenico, Scardaci dott. Salvatore, Bandini dott. Claudio, Faggi ins. Silvio, Biagetti ing. Emanuele
e Costa p.i. Biagio "L'autotrasporto internazionale di merci", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2007/03;
• Fortunato dott. Francesco, De Bartolomeo dr. Antonio, Spina dott.sa Stefania e Virgilio ing. Antonello "Manuale per l'accesso alla professione di
trasportatore di viaggiatore su strada", EDIZIONI PROMOBUS - Roma - 2007;
• Bandini dott.sa Silvia "Accesso all'autotrasporto di merci - Quiz ed esercitazioni", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2006/10;
• Bandini dott.sa Silvia "Accesso all'autotrasporto di viaggiatori - Quiz ed esercitazioni", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2006/10;
• La Fata dott. Salvatore "La sicurezza stradale per l'autotrasporto", EDIZIONI LAURUS ROBUFFO - Roma - 2003;
• Redazionale "Transpotec & Logitec 96 Atti dei convegni", Fiera di Verona - 1996;
• Re Dionigi Ennio "Accesso alla professione per l'autotrasporto (manuale)", SET srl - Roma - 1989;
• Borgia dott. Ruggiero "La formazione dei conducenti: elemento essenziale nel sistema dell'autotrasporto merci", Dispensa prodotta dall'autore
in fotocopia o ciclostile - 1981;
• Cagliozzi prof Roberto "Infrastrutture di trasporto e sviluppo del Mezzogiorno", GIUFFRE' - Milano - 1975;
• Dente dr Alessandro "Analisi del trasporto intermodale viaggiatori.", ACINNOVA srl - Milano;
• Sapia dr Roberto A "Le problematiche giuridiche del trasporto multimodale in una "giornata di studio" a Milano", L'EDITRICE
DELL'AUTOMOBILE - Roma;
• Silingardi prof. avv. Gabriele "Il sistema interportuale: dalla progettazione economica alla regolamentazione normativa", L'EDITRICE
DELL'AUTOMOBILE - Roma.