deliberazione 22/2015 - Comune di Bari Sardo
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deliberazione 22/2015 - Comune di Bari Sardo
COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA OGLIASTRA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 di Reg. OGGETTO: Quantificazione dei diritti di rogito da attribuire al Segretario Comunale a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 10 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014. Data 23.02.2015 L’anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di febbraio, alle ore 12,30 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: Fanni Paolo Sebastiano Agus Antonio Boi Mauro Vargiu Giampaola SINDACO Assessore Assessore Assessore Presenti Assenti x x x x Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, il Segretario Comunale Dr. Giacomo Mameli LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che l’art. 10 del Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni con la Legge n. 114 del 2014, ha abrogato l’art. 41, comma 4, della Legge n. 312 del 1980 e modificato l’art. 30, comma 2, della Legge n. 734 del 1973 disponendo che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia; RICHIAMATO il comma 2 bis del citato art. 30 che introduce un eccezione al principio generale della spettanza all'Ente dei succitati proventi, e nello specifico precisa che “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”; DATO ATTO che, a seguito delle suddette modifiche è stata abolita la quota dei diritti di segreteria (rogito) in favore dei segretari comunali, con le seguenti eccezioni: a) Segretari che non hanno la qualifica dirigenziale; b) Segretari che operano negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale; CHE pertanto nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 dell'articolo sopraccitato, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento; CONSIDERATO che, pertanto, i diritti di rogito nella misura di cui al precedente punto, spettano: - ai Segretari operanti nei comuni di classe IV, III, II e finanche nei comuni di classe IB che hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale; - ai Segretari comunali appartenenti alla fascia C (operanti in comuni di classe IV) dell'attuale ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale. EVIDENZIATO che i Comuni di Bari Sardo, Gairo Sant’Elena e Ussassai hanno stipulato una convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale, rispettivamente con atto consigliare n. 2 del 16/01/2015, atto consigliare n.62 del 23/12/2014 e atto consigliare n.20 del 15/12/2014 e che, pertanto, viene classificata come unica sede di Segreteria Comunale di classe III, (popolazione compresa dai 3.000 ai 10.000 abitanti) in assenza di dipendenti con qualifica dirigenziale; CONSIDERATO che il legislatore, all'art. 10, comma 2 bis, laddove riconosce al Segretario la corresponsione dei diritti di rogito, non ne definisce la misura ad esso spettante ma si limita genericamente a stabilire che gli viene attribuita una quota dei proventi spettanti al Comune lasciando all'Ente la determinazione dell'esatta quantificazione; ACCERTATO che si rende necessario procedere a determinare la percentuale dei diritti di competenza del segretario comunale; RICHIAMATA a tal proposito la deliberazione 194 del 14.11.2014 della Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana, la quale, aderendo alla pronuncia della Corte dei Conti della Lombardia (deliberazione n. 275 del 29 ottobre 2014) ha stabilito che “ L’espressione adottata dal legislatore, riferita al “provento annuale”, induce a ritenere che gli importi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell’ente locale per essere erogati, al termine dell’esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento del segretario comunale, ove spettante. Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale.” CONSIDERATO che nel Comune di Bari Sardo non ci sono dipendenti con qualifica dirigenziale e pertanto è attribuibile al Segretario comunale l’intero provento per diritti di segreteria spettante al Comune per l’attività rogatoria da questi prestata fino al raggiungimento del limite del quinto dello stipendio in godimento; RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dalla succitata delibera n. 194 del 28 ottobre 2014 della Corte dei Conti per la Sicilia, prevedere che il provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 e s.m., per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, venga corrisposto integralmente al Segretario Comunale fino ad un massimo di un quinto dello stipendio; DATO ATTO che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna ha affrontato in sede consulenziale la tematica relativa all’applicazione dell’art.1, comma 208 – della Legge Finanziaria per il 2006 concernente il contenimento degli oneri di personale a carico degli Enti; RITENUTO di dover conferire atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario di tener conto della suddetta norma e delle determinazioni assunte dall’organo politico con il presente atto, per la liquidazione dei diritti di rogito a favore del segretario comunale; VISTO il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 31.7.2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge; DATO ATTO che il Bilancio di Previsione del corrente Esercizio Finanziario 2015 non è ancora stato approvato; VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il quale ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, é differito al 31 marzo 2015; VISTI il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge, DELIBERA 1) Di prendere atto di quanto esposto in premessa: 2) Di dare atto che il Comune di Bari Sardo non ha dipendenti con qualifica dirigenziale; 3) Di prendere atto che spetta al Segretario comunale l’intero provento per diritti di segreteria spettante al Comune per l’attività rogatoria da questi prestata fino al raggiungimento del limite del quinto dello stipendio in godimento; 4) Di precisare che le predette somme verranno introitate dal Comune di Bari Sardo ed erogate al segretario mensilmente con erogazione delle competenze stipendiali, previa comunicazione da parte del Servizio Amministrativo, degli atti rogati fino al raggiungimento di predetto limite; 5) Di dare atto, altresì, che superata la suddetta soglia, i diritti rimarranno introitati per intero nelle casse dell’Ente; 6) Di formulare al Responsabile del Servizio Finanziario le direttive nel senso sopra esposto finalizzate a tener conto per la liquidazione dei diritti di rogito a favore del segretario comunale e della suddetta norma e delle determinazioni assunte dall’organo politico con il presente atto; dopodiché LA GIUNTA COMUNALE con separata ed unanime votazione DELIBERA di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. Letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO Fanni Paolo Sebastiano IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giacomo Mameli Quantificazione dei diritti di rogito da attribuire al Segretario Comunale a OGGETTO: seguito delle modifiche introdotte dall'art. 10 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014. PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 FAVOREVOLE per presa d’atto sulla base della previsione della deliberazione n. 194/2014 della Corte dei Conti, Sez. regione Sicilia. Data, 18.02.2015 Il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott.ssa Emilia Taccori PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 FAVOREVOLE Data, 18.02.2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Silvia Congiu ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, all’Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna, 26.2.2015 Bari Sardo, lì 26.2.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE ( Dott. Giacomo Mameli ) ________________________________________________________________________________ ESECUTIVITA’ La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta esecutiva: 1) in data _______________________essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione; 2) in data odierna essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. Bari Sardo, lì IL SEGRETARIO COMUNALE ________________________________________________________________________________ la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 Bari Sardo, lì IL SEGRETARIO COMUNALE E’ copia conforme all’originale Bari Sardo, lì IL FUNZIONARIO INCARICATO ________________________________