Diapositiva 1 - sviluppo filiera pesca

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Diapositiva 1 - sviluppo filiera pesca
REGOLAMENTO UE 404/2011
RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) 1224/2009
CHE ISTITUISCE UN REGIME DI CONTROLLO
COMUNITARIO PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE
NORME DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA
Considerazioni generali
I regolamenti prevedono un appesantimento generale degli obblighi
burocratici sia per i pescatori che per i commercianti e le
Amministrazioni competenti.
Si definiscono procedure che valgono per tutti gli Stati Membri (SM) a
prescindere dalle caratteristiche della pesca nei diversi bacini.
Sono incaricati dei controlli le Autorità Competenti (AC) ed i Centri di
Controllo della Pesca (CCP).
Motivazioni
Nei considerando iniziali si motiva il regolamento:
- un nuovo approccio comune per il controllo e O¶LVSH]LRQH quello attuale
non più sufficiente
- una cultura del rispetto delle norme per la salvaguardia delle risorse
- O¶HIIHWWLYD applicazione delle norme della PCP anche attraverso il
monitoraggio completo, dalle catture alla commercializzazione finale
- O¶LQWHJUD]LRQH con quanto previsto nel reg. (CE) 1005/2008 per
eliminare la pesca illegale (IUU)
Articoli 7 e 8
Art. 7: Autorizzazione di pesca
Rilasciata dallo Stato Membro sulla base dei piani pluriennali di gestione
dello sforzo di pesca.
(¶ legata alla validità della licenza di pesca.
Art. 8: Marcatura degli attrezzi da pesca
(¶ obbligatoria la marcatura e O¶LGHQWLILFD]LRQH dei pescherecci e dei loro
attrezzi (dal 1 gennaio 2012).
Marcatura di pescherecci
ed attrezzi
Dal 1 gennaio 2012 tutti i pescherecci dovranno essere contrassegnati
secondo le disposizioni del regolamento.
Dalla stessa data tutti gli attrezzi fissi (reti, nasse, palangari etc) dovranno
essere marcati conformemente a quanto stabilito dal regolamento con i
numeri identificativi del peschereccio che li utilizza.
Per i pescherecci operanti fuori dalle 12 miglia dovranno essere marcate
anche le boe segnaletiche.
Articoli 9 e 10
Art. 9: Sistema di controllo satellitare
Applicazione della blu-box anche sulle barche fra 12 e 15
metri dal 1 gennaio 2012
Esentabili dagli SM se < 15 metri a condizione che:
- operino esclusivamente nelle acque territoriali o
- non trascorrano mai oltre le 24 ore in mare
Art.10: Sistema di identificazione automatica
Sistema AIS obbligatorio per barche superiori ai 15 metri
con 3 scaglioni annuali (2012/2013/2014)
Sistema di controllo
satellitare
Tutte le imbarcazioni superiori ai 15 metri, e quelle fra i 12 ed i 15 metri
dal 1 gennaio 2012, devono avere installata a bordo una blue-box
funzionante, e non potranno uscire dal porto se O¶DSSDUHFFKLR non
funziona.
I CCP dovranno ricevere un segnale ogni 2 ore. In caso di rottura
GHOO¶DSSDUHFFKLDWXUD il peschereccio dovrà darne immediata
comunicazione al CCP, comunicando la posizione al massimo ogni 4
ore.
Se le rotture si ripresentano più di 3 volte O¶DQQR O¶DSSDUHFFKLDWXUD dovrà
essere controllata dalle AC dello SM.
Articoli 14 e 15
Art. 14: Giornale di pesca
Pescherecci comunitari > 10 metri FT tengono un giornale di pesca con
indicati: quantitativi per specie > 50 kg (+- 10%), identificativo barca,
data, ora, zona ed attrezzo, entrata ed uscita dal porto
Rigetti per specie > 50 kg
Trasmessa alle CC.PP. entro 48 ore dallo sbarco
Art 15: Registrazione elettronica e trasmissione dati
del giornale di pesca
Obbligatorio dal 1 luglio 2011 per barche >15 < 24 metri
Obbligatorio dal 1 gennaio 2012 per barche > 12 < 15 metri
Esentabili dagli SM se < 15 metri a condizione che:
- operino esclusivamente nelle acque territoriali o
- non trascorrano mai oltre le 24 ore in mare
5 Giornale di pesca e note
di sbarco
Tutte le imbarcazioni superiori ai 10 metri fuori tutto sono obbligate a
redigere un giornale di pesca e le note di sbarco: elettroniche se
sono dotate di sistema di trasmissione o cartacee negli altri casi.
Il giornale/nota cartaceo deve essere redatto giornalmente e
consegnato DOO¶$& entro 48 ore dallo sbarco, quello elettronico deve
essere redatto giornalmente e trasmesso DOO¶DXWRULWj competente
entro le ore 24.00 di ogni giorno di pesca e comunque prima
GHOO¶HQWUDWD in porto anche in caso di assenza di catture. /¶$& deve
inviare un messaggio di conferma di ricezione.
MODELLO DI GIORNALE DI PESCA E DI
DICHIARAZIONE DI SBARCO/ TRASBORDO
DELL'UNIONE EUROPEA (MAR MEDITERRANEO)
A L L E G A T O VII
M O D E L L O D I G I O R N A L E D I P ESC A E D I D I C H I A R A Z I O N E D I SB A R C O/ T R ASB O R D O D E L L'U N I O N E
EUROPE A
(M A R M E D I T E R R A N E O)
N.
Nome del o dei
pescherecci (1) (7)
N. interno dello schedario della flotta
Indicativo
di chiamata
(1) (7)
Identificazione
esterna (2) (7)
N. giornale di pesca
Giorno
(4) (5) (6)
(7) (11)
Nome del
comandante (3)
Anno :
Mese (4)
(5) (6) (7)
(11)
N. della bordata
Ora (4) (5) (6) (7)
(11)
Porto (4)(5)(6)
Partenza (4)
Peschereccio
trainante a coppia
Trasbordo (7)
Indirizzo
Arrivo
(5)(6)(7)
Sbarco
(5)(6)(7)
15 MODELLO DI GIORNALE DI PESCA E DI
DICHIARAZIONE DI SBARCO/ TRASBORDO
DELL'UNIONE EUROPEA (MAR MEDITERRANEO)
Catture per specie detenute a bordo e sbarcate/trasbordate in chilogrammi di equivalente peso vivo (15)
Specie in chilogrammi (17)
Attrezzo
(8)
Dimensioni
(10)
Numero
Dimensioni
di maglia
(9)
N. di
operazioni di
pesca (12)
Tempo di
traino/immersione
(13)
Zona di
pesca
(14) (22)
Rigetti (16)
Presentazione del pescato
Osservazioni
Firma
Il sottoscritto certifica che tutti i dati riportati sono completi, esatti e veritieri.
Data:
Firma (20)(21)
13 Articolo 17
Art 17: Notifica preventiva
Imbarcazioni impegnate in pesca di specie oggetto di piani pluriennali
devono dare comunicazione alle CC. PP. almeno 4 ore prima GHOO¶RUD
di arrivo in porto, salvo autorizzazione anticipata:
- identificazione, autorizzazione, ora di arrivo
- data e zona della bordata
- quantitativi di ciascuna specie a bordo e da sbarcare
La Commissione può concedere deroghe temporali rinnovabili
dipendenti dalle specie pescate, dalle zone di pesca e dalle distanze
dei pescherecci dalle zone di registrazione e di sbarco.
6 Articoli 23 e 24
Art. 23: Dichiarazione di sbarco
I pescherecci comunitari > 10 metri FT redigono una dichiarazione di
sbarco con indicazione dei quantitativi pescati e sbarcati per specie,
luogo di cattura e porto di sbarco. La dichiarazione è trasmessa
entro 48 ore alle CCP.
Art. 24: Dichiarazione elettronica di sbarco
Comunicata per via elettronica entro 24 ore dallo sbarco:
Obbligatorio dal 1 luglio 2011 per barche >15 < 24 metri
Obbligatorio dal 1 gennaio 2012 per barche >12< 5 metri
Esentati dagli SM se < 15 metri a condizione che:
- operino esclusivamente nelle acque territoriali o
- non trascorrano mai oltre le 24 ore in mare
7 Articoli 38 e 40
Art. 38: Capacità di pesca
Gli SM sono responsabili della verifica della capacità totale (GT o kW)
attraverso:
-
registrazione pescherecci
-
controllo stazza
-
controllo potenza
-
tipo numero e caratteristiche attrezzi
Art. 40: Certificazione della potenza
Gli SM sono responsabili per la certificazione della potenza dei motori
superiori a 120 KW (dal 1 gennaio 2013)
10 Articolo 41
Art. 41: Verifica potenza del motore
Motori solo con potenza massima continua corrispondente a
quella indicata nella licenza di pesca e riportata nel certificato del
motore
Verranno effettuate verifiche incrociate sulla base di un piano di
campionamento.
Dal 1 gennaio 2012 nei casi dubbi si procederà al controllo fisico
della potenza.
11 Potenza dei motori
A partire dal 1 gennaio 2013 tutte le imbarcazioni che sostituiranno o
modificheranno il motore dovranno possedere una certificazione della
potenza motrice continua massima.
Su imbarcazioni con motori superiori a 120KW gli SM sono obbligati
ad effettuare delle verifiche a campione su gruppi di barche, divisi per
stazza, lunghezza tipo di attrezzo o specie bersaglio, per controllare
O¶HIIHWWLYD potenza massima continua dei motori DOO¶DVVH. I valori
debbono essere corrispondenti a quelli riportati in licenza.
Articoli 47, 48 e 49
Art. 47: Attrezzi da pesca
Se un peschereccio è autorizzato a detenere a bordo più
attrezzi, quello che non viene utilizzato deve essere
staccato dagli eventuali pannelli o cavi di traino, le reti
assicurate sul ponte ed i palangari sotto coperta.
Devono essere registrati sul giornale di bordo quantitativi
catturati con attrezzi diversi (Art. 49) e vanno segnalati
eventuali attrezzi perduti (Art. 48).
12 Articolo 58
Art. 58: Tracciabilità (dal 1 gennaio 2012)
Per ogni partita ³TXDQWLWDWLYR di prodotti di una specie catturati/allevati dalla stessa
barca/impianto, nella stessa zona e con lo stesso WUDWWDPHQWR´ devono essere
fornite indicazioni :
-numero di identificazione della partita
-nome commerciale e scientifico
-peso vivo in kg
-data della cattura / raccolta
-unità produttiva (peschereccio / acquacoltura)
-nome ed indirizzo fornitori
-zona geografica, metodo di produzione, se fresco/surgelato
Sono esonerati quantitativi di prodotti venduti direttamente al consumatore purché
non superino i 50 ¼/giorno/acquirente.
14 Tracciabilità
Ogni ³SDUWLWD´ deve essere contrassegnata con un sistema di
identificazione (codice a barre, chip elettronico o sistemi
corrispondenti). /¶LGHQWLILFD]LRQH deve rimanere la stessa dalla
produzione alla trasformazione ed alla distribuzione. Entreranno in
vigore dal 1 gennaio 2015 i sistemi non cartacei.
Il sistema identificativo dovrà contenere: numero della partita,
numero e nome della barca, codice FAO alfa3 di ogni specie, data
della cattura/produzione, quantità in Kg o numero di individui oltre
alle informazioni obbligatorie per i consumatori già attualmente in
vigore (reg CE 2065/2001).
Articoli 60 e 61
Artt. 60 e 61: Pesatura dei prodotti
‡Sistemi di pesatura approvati dallo SM.
‡La pesatura è effettuata allo sbarco o, su autorizzazione, a
bordo del peschereccio
‡Gli acquirenti registrati, i centri G¶DVWD o gli altri organismi
autorizzati sono responsabili della pesatura
‡Gli SM possono autorizzare la pesatura dopo il trasporto in
un centro G¶DVWD o acquirente autorizzato purché sul territorio
nazionale
13 Pesatura
La pesatura deve avvenire comunque sempre prima della prima
vendita.
I risultati della pesatura devono corrispondere a quelli della nota di
sbarco e del documento di trasporto ed essere riportati in appositi
registri da conservare per 3 anni.
In caso di presenza di acqua e ghiaccio, questi andranno rimossi
prima della pesatura. Per le specie pelagiche è prevista una
detrazione massima del 2% per acqua/ghiaccio.
Attività successive allo sbarco
Note di vendita trasmesse per via elettronica alle AC dagli acquirenti
registrati o da centri G¶DVWD registrati. Contengono tutti i dati delle note di
sbarco.
Dichiarazione di assunzione in carico per vendite successive.
Documento di trasporto se viene commercializzato altrove.
Tutti documenti vanno notificati alle AC.
La Commissione può esentare dalla nota di vendita quantitativi <50 kg per
specie sbarcati da pescherecci <10 metri purché gli SM abbiano un piano di
campionamento per il loro controllo.
Sono esentati gli acquirenti per quantitativi < 30 kg per consumo privato.
15 Sorveglianza
‡ Avvistamenti mediante unità navali ed aeromobili
‡ Sistema VMS (blue-box)
‡ Osservatori (rapporto di sorveglianza trasmesso allo SM)
‡ La sorveglianza può essere effettuata anche su barche di
un altro SM che opera nelle acque territoriali
16 Articoli 74 e 75
Art. 74: Ispezioni
I funzionari incaricati controllano in particolare:
- legalità delle catture
- legalità degli attrezzi
- informazioni sul motore
Art. 75: Obblighi GHOO¶RSHUDWRUH
/¶RSHUDWRUH agevola O¶DFFHVVR ai funzionari in condizioni di
sicurezza alla nave, al veicolo di trasporto o al locale di
conservazione/vendita del prodotto e non ostacola o interferisce
col controllo
17 Articolo 79
Art. 79: Ispettori comunitari
Gli ispettori comunitari sono funzionari di uno Stato Membro,
della Commissione o GHOO¶$JHQ]LD ed effettuano ispezioni sul
territorio degli SM e nelle acque comunitarie. Hanno le stesse
competenze degli ispettori nazionali ed applicano le norme
nazionali e comunitarie.
I provvedimenti conseguenti ad eventuali infrazioni contestate,
sono a carico degli SM.
18 Articolo 90
Art. 90: Sanzioni
Per infrazioni gravi gli SM impongono sanzioni amministrative
effettive, proporzionate e dissuasive, anche calcolate in base al
valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo O¶LQIUD]LRQH.
Gli SM possono imporre sanzioni penali effettive.
La sanzione è stabilita dagli SM tenendo conto GHOO¶HQWLWj del danno
arrecato alle risorse della pesca ed DOO¶DPELHQWH marino interessati.
19 Articolo 92
Art. 92: SISTEMA DEI PUNTI per infrazioni gravi
Assegnazione di un numero adeguato di punti di penalità al titolare
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH di pesca che ha commesso infrazione, su una base
stabilita dallo SM.
Se i punti di penalità superano il numero di punti assegnato al titolare,
O¶DXWRUL]]D]LRQH è sospesa per 2 mesi. Se O¶LQIUD]LRQH è per la seconda volta
O¶DXWRUL]]D]LRQH è sospesa per 4 mesi, per 8 mesi se per la terza, e 1 anno
se per la quarta volta. (¶ revocata definitivamente se per la quinta volta.
I punti di penalità seguono la barca anche in caso di vendita o cambio di
proprietà.
20 Sistema a punti per
infrazioni gravi
Le AC istituiscono il sistema di assegnazione dei punti per ogni
infrazione grave secondo quanto stabilito nell'allegato XXX.
Il sistema entrerà in vigore dal 1 gennaio 2012.
Il sistema di punti è assegnato al titolare della licenza e rimangono
comunque in capo DOO¶LPEDUFD]LRQH anche in caso di vendita.
La somma dei punti per infrazioni gravi contemporanee non potrà
superare i 12 punti.
Se si raggiungono 18 punti scatta la sospensione della licenza per 2
mesi. Se si raggiungono 36, 54 o 72 punti scattano rispettivamente la
seconda (4 mesi), terza (8 mesi) e quarta (12 mesi) sospensione. Se si
raggiunge la quinta sospensione (90 punti o più) scatta la revoca della
licenza.
Gli SM possono istituire un sistema di penalità per i comandanti
Sistema a punti per
infrazioni gravi
Le AC comunicano immediatamente la sospensione della licenza e
controllano che O¶LPEDUFD]LRQH rientri in porto immediatamente. Le
stesse devono comunicare con 2 settimane di anticipo la fine del
periodo di sospensione.
Se un peschereccio opera durante il periodo di sospensione o con la
licenza cancellata, questo viene inserito nella lista delle navi IUU.
Se non si commettono infrazioni gravi per 3 anni dall'ultima, tutti i punti
sono annullati.
I punti di penalità possono essere cancellati anche in ragione di 2 per
volta per situazioni particolarmente virtuose (partecipazione a ricerche,
autoriduzione delle quote, etichettatura ecologica, etc.). Di tutto questo
i proprietari/armatori debbono essere informati dalle Autorità
competenti.
Allegato XXX
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI
N.
I nf r azione gr ave
Punti
1
I nosse r vanza degli obblighi in mate r ia di r egist r azione e
dichia r azione dei dati r el ativi alle cattu r e o dei dati
connessi, comp r esi i dati da t r asmette r e att r ave rso il
sistema di cont rol lo dei pesche r ecci via satellite
3
(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in
FRPELQDWR GLVSRVWR FRQ O¶DUWLFROR SDUDJUDIR OHWWHUD D H
l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.
1005/2008)
2
Uso di att r ezzi da pesca
nor mat iva dell' U nione
vietati
o
non
confor m i
alla
4
(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in
FRPELQDWR GLVSRVWR FRQ O¶DUWLFROR SDUDgrafo 1, lettera a), e
l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n.
1005/2008)
3
F alsi ficazione o occult amento
immat r icola zione
di
ma r catu r e,
identità
o
5
(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in
combinato disposto con O¶DUWLFROR SDUDJUDIR OHWWHUD D H
l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n.
1005/2008)
4
O ccultamento, manomissione o eliminazione di elementi di
SURYDUHODWLYLDXQ¶LQGDJLQH
5
(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in
FRPELQDWR GLVSRVWR FRQ O¶DUWLFROR SDUDJUDIR OHWWHUD D H
l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n.
1005/2008)
5
I mba r co, t r asbor do o sba r co di pesci di taglia infe r ior e alla
tagl ia mi nima i n violazione dell a nor mat iva in vigor e
5
(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in
FRPELQDWR GLVSRVWR FRQ O¶DUWLFROR SDUDJUDIR OHWWHUD D H
l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n.
1005/2008)
6
E se r ci zio, nell a zona di competenza GL XQ¶RUJDQL]]D]LRQH
r egionale pe r la pesca, di att ivit à di pesca non confor mi alle
misu r e
di
conse r vazione
e
di
gest ione
di
tale
organizza zione, o che violano tali misu r e
(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in
combinato disposto con O¶DUWLFROR SDUDJUDIR OHWWHUD D H
l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n.
1005/2008)
5
16 Allegato XXX
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI
7
3HVFD VHQ]D SRVVHVVR GL XQD OLFHQ]D GL XQ¶DXWRUL]]D]LRQH R
di un pe r messo in corso di validità, r ilasciato dallo Stato di
bandie r a o dallo Stato costie ro competente
7
(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in
FRPELQDWR GLVSRVWR FRQ O¶DUWLFROR SDUDJUDIR OHWWHUD D H
l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n.
1005/2008)
8
Pesca in una zona di divieto o du r ante un pe r iodo di
divieto, senza dispor r e di un contingente o dopo ave r
esau r ito il contingente o al di là della p rofondità consentita
6
(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in
FRPELQDWR GLVSRVWR FRQ O¶DUWLFROR SDUDJUDIo 1, lettera a), e
l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n.
1005/2008)
9
Pesca di r etta di uno stoc k pe r il quale essa è stata sospesa o
vietata
7
(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in
FRPELQDWR GLVSRVWR FRQ O¶DUticolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n.
1005/2008)
10
,QWUDOFLRDOO¶DWWLYLWjGHJOLLVSHWWRULGHOODSHVFDQHOO¶HVHUFL]LR
delle loro funzioni di cont rollo del r ispetto delle vigenti
misu r e di conse r vazione e di gestione o a quella degli
RVVHUYDWRULQHOO¶HVHUFL]LRGHOOHORURIXQ]LRQLGLVRUYHJOLDQ]D
GHOULVSHWWRGHOOHQRUPHDSSOLFDELOLGHOO¶8QLRQH
7
(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in
FRPELQDWR GLVSRVWR FRQ O¶DUWLFROR SDUagrafo 1, lettera a), e
l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n.
1005/2008)
11
O pe r azioni di t r asbor do o pa r tecipazione a ope r azioni di
pesca congiunte con pesche r ecci sor p r esi a ese r cita r e pesca
I N N ai sensi del r egolamento ( C E ) n. 1005/2008, in
SDUWLFRODUH FRQ TXHOOL LQFOXVL QHOO¶HOHQFR GHOO¶8QLRQH GHOOH
QDYL,11RQHOO¶HOHQFRGHOOHQDYL,11GLXQ¶RUJDQL]]D]LRQH
r egionale pe r la pesca, o p r estazione di assistenza o
r ifor nimento a tali navi
(Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in
FRPELQDWR GLVSRVWR FRQ O¶DUWLFROR SDUDJUDIR OHWWHUD D H
l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n.
1005/2008)
7
17 Valutazione e controllo da
parte della Commissione
La Commissione può realizzare audit dei sistemi di controllo degli SM.
Misure nei confronti degli SM
Sospensione e soppressione GHOO¶DLXWR finanziario della Comunità (es. fondi
FEP). (art. 103)
Chiusura della pesca per inadempimento degli obiettivi della PCP. (art. 104)
Detrazione dei contingenti proporzionale ai livelli di superamento (se
soggetti a quote). (art. 105)
22 Misure per assicurare il
rispetto dei controlli
In caso di mancato rispetto delle norme previste nei
regolamenti sui controlli da parte di uno SM, la Commissione
può decidere di interrompere, sospendere o cancellare un
contributo finanziario (il FEP). Le tre misure verranno attivate a
seconda della gravità del non funzionamento del sistema dei
controlli e della mancata risposta alle richieste della
Commissione di mettere in atto misure correttive.