Programma di Urbanistica Commerciale
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Programma di Urbanistica Commerciale
Comune di Quartu Sant’Elena Programma di Urbanistica Commerciale Quartu Sant’Elena, marzo 2012 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Sommario Parte 1 - Relazione introduttiva......................................................................................................................... 3 Parte 2 - Inquadramento normativo ................................................................................................................. 8 Parte 3 - Norme tecniche di Urbanistica Commerciale ................................................................................... 35 2 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Parte 1 - Relazione introduttiva Il presente Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena viene emanato in attuazione dell’art. 8 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 (Disciplina generale delle attività commerciali) e riguarda esclusivamente il commercio al dettaglio in sede fissa. Il Programma è stato definito in adeguamento al nuovo quadro normativo che si è andato delineando negli ultimi mesi, a partire da ottobre 2011, a seguito di alcuni importanti provvedimenti normativi nazionali e regionali; in particolare, deve essere citato l’art. 31 comma 2 della Legge nazionale 214/2011, come modificato dalla conversione in legge del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012. La scelta di fondo dell’Amministrazione comunale è stata quella di dare attuazione rapida a quanto disposto da tali provvedimenti, senza attendere il processo di adeguamento agli stessi del complesso e molto articolato quadro normativo regionale che la Regione Autonoma della Sardegna dovrà necessariamente realizzare, ma riservandosi la facoltà di ulteriori interventi di revisione del Programma comunale a seguito degli interventi della Regione. Tale scelta deriva direttamente dalla prescrizione dell’articolo 31 comma 2 della Legge Nazionale 214/2011 del 22 dicembre 2011, che è stato poi modificato dalla conversione in legge del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (Legge n.27 del 24.03.2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.71 del 24.03.2012); l’art. 31 comma 2, modificato come sopra descritto, prevede, infatti espressamente un adeguamento da parte degli Enti Locali entro il 30 settembre 2012. I principali cambiamenti del quadro normativo intervenuti di recente sono i seguenti: A) il Decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 presentato dal Governo Monti (cosiddetto “Salva Italia”) ed approvato dal Parlamento subito prima di Natale (Legge n.214 del 22 dicembre 2011), all’articolo 31 comma 2 prevede, anche in accordo con le norme europee, la completa <<libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali>>. La norma, dopo la modifica descritta poco sopra, prevede anche che le Regioni e gli Enti locali adeguino i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012. B) la Delibera di Giunta Regionale n. 40/26 del 6 ottobre 2011, che: ha abrogato i contingenti per le Grandi Strutture di Vendita stabiliti dalla DGR n. 55/108 del 29 dicembre 2000 (in recepimento della cosiddetta Bersani), in quanto i criteri di contingentamento delle superfici di vendita commerciali in essa contenuti sono in contrasto con i principi della libera 3 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena concorrenza contenuti nella Direttiva n. 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein) e nel D.Lgs. n. 59/2010 che la recepisce; ha introdotto un periodo transitorio in cui le nuove autorizzazioni per l’apertura, la variazione di settore, l’ampliamento, l’accorpamento e il trasferimento di GSV (non delle altre tipologie di esercizio commerciale) debbano rispettare i seguenti criteri: - Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale; - Compatibilità ambientale, con eventuale necessità di rilascio della VIA da parte degli uffici competenti; - Compatibilità paesaggistica, con autorizzazione da parte degli uffici competenti; - Compatibilità con la pianificazione territoriale per viabilità e trasporti, con rilascio dell’autorizzazione (o realizzazione degli interventi da parte del richiedente); ha nominato un Gruppo di lavoro regionale interassessoriale per predisporre il Piano per le GSV ex art. 10 L.R. 5/2006; in realtà i contenuti di questo Piano vengono di fatto modificati proprio dall'abrogazione dei criteri di contingentamento ad opera della stessa DGR e dal Decreto Monti "Salva Italia" di cui sopra; indica che i "criteri imperativi di interesse generale" richiamati come tali dalla Direttiva Bolkestein (47esimo "considerando") e che dovranno quindi essere il punto di riferimento per i Criteri di Urbanistica Commerciale Regionali (ex art. 8 della LR 5/2006) e per il Piano per le GSV (ex art. 10 di LR 5/2006) sono: 1) tutela dell’ambiente, 2) tutela del territorio in materia urbanistica, di viabilità, di trasporti, e di sicurezza e 3) salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale. Per una disamina completa dell’attuale quadro normativo rinviamo alla successiva Parte 2 del Programma. La decisione dell’Amministrazione di procedere all’adeguamento del Programma di Urbanistica Commerciale comunale deriva anche dal fatto che fosse necessario dotarsi di uno strumento di regolazione degli insediamenti commerciali adeguato allo sviluppo del settore. Va infatti evidenziato che il nuovo Programma esprime una maggiore coerenza rispetto all’evoluzione del commercio avvenuta dall’anno 2000 ad oggi e tiene conto che il disposto del DGR 55/108 del 2000, ancora in gran parte vigente, fosse stato modellato su una prospettiva di sviluppo del commercio in parte oramai completamente superata e in altra parte in piena fase di superamento. Per questa ragione il presente Programma può oggi assumere, per il Comune di Quartu Sant’Elena, la funzione di un più efficace strumento di governance dello sviluppo del settore in termini economici e di opportunità di occupazione, sia in termini di lavoro dipendente che derivanti da iniziative imprenditoriali (piccolo commercio). Alcuni esempi possono aiutare a comprendere quanto il quadro normativo regionale, ancora in parte vigente, sia da questo punto di vista obsoleto: 4 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena i criteri del DGR 55/108 del 2000 rendono assai difficile l’insediamento delle MSV Non Alimentari nelle Zone urbanistiche A, indebolendo la capacità competitiva delle aggregazioni commerciali dei centri storici; infatti, con le attuali disposizioni non è facile per un piccolo commerciante ampliare il proprio esercizio a 300 mq. (metratura già classificata con MSV); viceversa sono proprio i format di MSV da 300-500 mq. che stanno dando nuova linfa competitiva a molte aggregazioni commerciali dei centri storici delle città (i Distretti del Commercio previsti dalla DGR 40/26 del 6 ottobre 2011); le disposizioni del DGR 55/108 del 2000, in relazione ai parcheggi pertinenziali per la clientela, anche dopo l’integrazione avvenuta con la recente DGR 9/59 del 23 febbraio 2012, rendono molto complesso l’insediamento di MSV Alimentari (Supermercati) in alcune Zone urbanistiche (in particolare la Zona B) fortemente popolate da residenti oramai anziani che preferiscono, come numerose ricerche dimostrano, format commerciali di medie dimensioni (quali i Supermercati) in prossimità della propria residenza. Solo a seguito di un adeguamento delle prescrizioni regionali, che portino al superamento della vetustà della DGR 55/108 del 2000, si potrà ipotizzare di realizzare un Programma di Urbanistica Comunale pienamente – e non solo parzialmente – adeguato alla evoluzione del settore commerciale. Va inoltre ricordato che il Programma di Urbanistica Commerciale e le norme tecniche che ne costituiscono l’ossatura portante si inseriscono coerentemente anche nel quadro pianificatorio comunale vigente, essendo state definite anche sulla base del quadro conoscitivo socio-economico e demografico delineato dalle analisi che costituiscono parte integrante del Piano Strategico Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 10 giugno 2009 e delle Linee guida del Piano Strategico Intercomunale di Area vasta approvate lo scorso 5 novembre 2011. Il Programma di Urbanistica Commerciale comunale persegue fra gli altri i seguenti obiettivi: garantire il servizio commerciale a tutti i tipi di utenze, e in particolare alla popolazione residente e ai turisti, con la massima articolazione possibile dell'offerta in termini di tipologie di esercizi; ridurre al minimo i fenomeni di cosiddetta evasione commerciale, ovvero di acquisti realizzati dai residenti del Comune presso le reti commerciali di altri Comuni limitrofi; ciò può essere fatto anche attraverso la valorizzazione del commercio di prossimità e lo sviluppo dei Distretti del commercio previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 40/26 del 6 ottobre 2011; garantire, secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, nonché libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali, come individuati dalle norme comunitarie, nazionali e regionali. 5 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Le declinazione degli obiettivi sopra citati a livello di singole Zone Urbanistiche del Comune di Quartu Sant’Elena prevede queste macro indicazioni: nella zona urbanistica A si intende agevolare il presidio commerciale sia di vicinato (alimentare, non alimentare e misto) che da parte delle MSV, laddove possibile e opportuno; ciò per venire incontro alle esigenze della popolazione residente nel centro storico, per stimolare la capacità d’attrazione dello stesso centro nei confronti dei flussi turistici della costa e infine per evitare la sua desertificazione, con pericolose ricadute in termini anche di sicurezza dei luoghi e di loro fruizione sociale; dal punto di vista squisitamente commerciale, stante la situazione di fatto nella zona urbanistica A del territorio comunale, appare necessario che per conseguire l’obiettivo sopra enunciato si debba agevolare l’insediamento anche di nuove MSV e la loro localizzazione non solo in immobili di pregio; nelle zone e sottozone urbanistiche B, caratterizzate da edificazione totale o quasi totale e che coincidono con i popolosi quartieri cittadini, si intende agevolare soprattutto l’insediamento delle MSV che costituiscono il principale punto di riferimento commerciale dei quartieri; queste possono fungere da “ancora” di attrazione di altri esercizi commerciali e di servizi, contribuendo così in modo determinante alla creazione e sviluppo delle aggregazioni commerciali “di quartiere”, miranti ad evitare la riduzione di questi a meri “dormitori”; questa strategia mira a limitare al minimo i fenomeni di evasione commerciale, che rappresentano uno dei tratti peculiari del Comune e che l’Amministrazione intende combattere con determinazione; nelle zone e sottozone urbanistiche C, che presentano caratteristiche molto simili alle Zone B, seppure frutto di insediamenti più recenti, si intende stimolare l’insediamento delle MSV per le ragioni identiche a quelle descritte sopra, ma, al contempo, favorire anche l’insediamento e il consolidamento, laddove possibile in base alle nuove prescrizioni della DGR 40/26 del 2011, delle GSV; anche in questo caso la finalità principale dell’Amministrazione Comunale è limitare i fenomeni di evasione commerciale; nelle zone e sottozone urbanistiche D si intende favorire, laddove possibile e laddove valutato commercialmente opportuno dagli operatori economici, l’insediamento delle GSV; l’assetto specifico del territorio comunale in queste zone, la disponibilità di aree di ridotte dimensioni e ancor di più l’esigenza di garantire un servizio di vicinato alle popolazioni residenti implica che in tali zone urbanistiche, dal punto di vista squisitamente commerciale, debbano essere consentite anche nuove aperture di Esercizi di Vicinato e MSV; nelle zone e sottozone urbanistiche E, seppure destinate prevalentemente alle attività agricole, in considerazione della oramai consolidata presenza residenziale, si intende favorire l’insediamento di esercizi di vicinato che possano garantire un servizio commerciale di base; 6 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena nelle zone e sottozone urbanistiche F si intende favorire l’insediamento di servizi commerciali coerenti alla destinazione turistica di queste zone; nelle zone e sottozone urbanistiche G l’Amministrazione Comunale intende perseguire obiettivi simili a quanto descritto per le Zone D; anche in questo caso, l’assetto specifico del territorio comunale e ancor di più l’esigenza di garantire un servizio di vicinato alle popolazioni residenti implica che in tali zone urbanistiche, dal punto di vista squisitamente commerciale, debbano essere consentite anche nuove aperture di Esercizi di Vicinato e MSV; nelle zone urbanistiche H, essendo zone di salvaguardia, non si prevede l’insediamento commerciale. Il presente Programma di Urbanistica Commerciale, che sostituisce quello precedente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 18 ottobre 2006, ha la durata di 5 anni dalla data di sua esecutività e potrà essere ulteriormente modificato: a seguito e nei tempi e modi previsti dall’intervento della Regione Autonoma della Sardegna di adeguamento alle disposizioni dell’art. 31 comma 2 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche e/o dell’intervento della Regione Autonoma della Sardegna di attuazione del disposto della Delibera di Giunta Regionale n. 40/26 del 6 ottobre 2011; in conseguenza di nuove disposizioni europee, nazionali e regionali; successivamente alla ridefinizione e/o nuova perimetrazione delle zone urbanistiche che dovesse intervenire a seguito dell’approvazione del nuovo strumento di pianificazione urbanistica. Il Programma si articola in tre distinte sezioni, che riportano quanto emerso nel corso delle fasi operative che hanno portato alla sua elaborazione: la prima sezione, costituita dalla presente Relazione introduttiva, riprende le finalità del processo attivato e le evoluzioni dello scenario normativo ed economico che lo hanno generato; la seconda sezione è costituita dalla descrizione del nuovo quadro normativo, a seguito del quale l’Amministrazione ha inteso procedere con urgenza all’adeguamento del Programma; la terza sezione è costituita dalle nuove Norme tecniche di Urbanistica Commerciale emanate in attuazione dell’art. 31 comma 2 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche e che tengono conto del disposto della Delibera di Giunta regionale n. 40/26 del 6 ottobre 2011; le Norme tecniche sono parte integrante del Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena ex art. 8 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 (Disciplina generale delle attività commerciali). 7 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Parte 2 - Inquadramento normativo Alcuni recenti interventi normativi nazionali e regionali hanno modificato radicalmente il quadro normativo di regolazione del commercio al dettaglio in sede fissa nella regione Sardegna. Si tratta in particolare di: la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 40/26 del 6 ottobre 2011; l’art. 31 comma 2 della Legge Nazionale n. 214 del 22 dicembre 2011 (conversione in legge del D.L. 201 del 6 dicembre 2011) e successive modifiche; il D.L. del 24 gennaio 2012 cosiddetto Decreto Monti "Cresci Italia" in materia di Sviluppo e Liberalizzazioni, come convertito in legge, con approvazione definitiva della Camera del 22 marzo 2012. Peraltro, questi atti normativi erano stati preceduti da alcuni importanti interventi giurisprudenziali europei, nazionali e regionali che ne avevano sostanzialmente anticipato i contenuti. Per questi si rinvia all’ultimo paragrafo di questa Parte del Programma. La sezione del Programma illustra in modo ragionato il nuovo quadro normativo, riportando ove necessario il dettato delle norme ancora vigenti. I testi vengono qui riportati a soli fini descrittivi e per essi si rinvia comunque a quelli pubblicati riportati nelle Gazzette Ufficiali. 1. L.R. 5/2006 del 18 maggio 2006 ("Disciplina generale delle attività commerciali") La Legge Regionale n. 5/2006 costituisce la principale norma di riferimento per la regione Sardegna, poiché contiene la disciplina generale per l’intero settore commerciale e per i pubblici esercizi. Per quanto concerne in particolare il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e in relazione alle finalità specifica di questo Programma, gli articoli rilevanti sono i numeri 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 19, che qui riportiamo. ART. 2 – REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÁ COMMERCIALE 1. Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per 8 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza. 2. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa. 3. L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. 4. Per l’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti: a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale; b) esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all’INPS, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s’intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione; c) essere stato iscritto nell’arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio). 5. Nel caso di società i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all’attività. 9 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena 6. Ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n.229 del 2002, sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio. Art. 3 – DEFINIZIONI 1. Il commercio all’ingrosso è l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad altri utilizzatori professionali o in grande. Tale attività non è soggetta al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 4. 2. Il commercio al dettaglio è l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale; l’esercizio di tale attività è disciplinato dall’articolo 4. 3. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata all’esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita esclusivamente quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché quella antistante la barriera casse quando non ospiti prodotti destinati alla vendita. 4. La galleria è lo spazio di passaggio tra gli esercizi commerciali che compongono il centro commerciale nella quale è vietata ogni forma di vendita. 5. Il centro commerciale è la grande struttura di vendita, promossa o progettata o realizzata o gestita con una politica commerciale unitaria, con più esercizi commerciali, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate, anche se separate da strade o spazi pubblici, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dall’eventuale presenza di altre tipologie di attività. 6. La superficie di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in esso presenti. L’autorizzazione all’apertura e all’ampliamento del centro commerciale deve indicare specificamente i singoli esercizi in esso inseriti; per l’attivazione di questi ultimi deve essere rilasciata apposita autorizzazione subordinata alla prima e le relative autorizzazioni non possono essere trasferite al di fuori dello stesso centro commerciale. 7. La variazione del settore merceologico da non alimentare ad alimentare è soggetta al procedimento per le nuove istanze. 10 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena 8. Sono forme speciali di vendita: gli spacci interni, gli apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, la vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori. Tali attività sono soggette a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale per le società, nonché, per gli spacci interni ed i distributori automatici, al comune competente per territorio. L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in cui deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e il settore merceologico. 9. É vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio. Tale divieto non opera per la vendita di: a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio, l’artigianato; b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferramenta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; f) articoli da riscaldamento, combustibili; g) strumenti scientifici e di misura; h) macchine per ufficio e relativi accessori; i) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio; l) materiale per l’edilizia, legnami. Art. 4 – TIPOLOGIE DI ESERCIZI COMMERCIALI 1. Gli esercizi commerciali si distinguono in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita. 2. Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L’apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni e non oltre i centoventi giorni dal ricevimento da parte del comune della comunicazione, in cui deve essere dichiarata: a) la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e il settore merceologico; b) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso e di agibilità dei locali; c) l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio. 3. Le medie strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 2 e fino a: a) 800 mq nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti; 11 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena b) 1.200 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a 10.000 abitanti; c) 1.800 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a 50.000 abitanti; d) 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti. L’apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui all’articolo 8. 4. La superficie di vendita, che ha ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie auto, nautica, legnami, materiali per l’edilizia e similari), è computata nella misura di: - un ottavo della superficie lorda parcabile quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti nei casi di cui al comma 2; - un terzo della superficie lorda coperta parcabile, e comunque non superiore a 6.000 mq, quando questa sia superiore ai predetti limiti nei casi di cui al comma 3. La deroga di cui al presente comma è comprensiva degli accessori relativi alle merci ingombranti. 5. Le grandi strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 3. L’apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui agli articoli 8 e 10, previo parere favorevole di una conferenza di servizi composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la provincia e il comune. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, che lo esprime secondo gli obiettivi di cui agli articoli 8 e 10. La conferenza si svolge in seduta pubblica, presso la sede della Regione, e ad essa partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative e delle associazioni sindacali dei lavoratori. Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra provincia, la conferenza ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione. 6. L’istanza per l’apertura di una grande struttura di vendita deve essere inviata contemporaneamente a Regione, provincia e comune. Quest’ultimo svolge l’istruttoria nel termine di trenta giorni, salvo richieste d’integrazioni per non più di una volta e per un ulteriore termine di trenta giorni, e nei successivi sessanta giorni convoca la conferenza di servizi. La data di svolgimento deve essere concordata tra Regione e comune e non può svolgersi prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla conclusione dell’istruttoria. I lavori della conferenza devono svolgersi in un termine massimo di sessanta giorni. 7. Non si procede a convocazione qualora la Regione respinga l’istanza nei trenta giorni successivi alla sua 12 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena presentazione. Il provvedimento di rigetto deve essere comunicato al soggetto istante, al comune e alla provincia. ART. 8 – PROGRAMMAZIONE URBANISTICO-COMMERCIALE 1. La Giunta regionale adotta, su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di commercio e di urbanistica, i criteri di urbanistica commerciale sulla base dei seguenti principi: a) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1; b) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva dei centri urbani, nelle zone interne, rurali e montane, con particolare riguardo ai centri minori; c) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualità dei comuni, la rivitalizzazione dei centri urbani, la riqualificazione ed il riuso di aree urbane sottoutilizzate, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, anche attraverso l’integrazione fra attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi e attività ricreative; d) favorire lo sviluppo del commercio nelle aree di valore storico, archeologico, ambientale e turistico; e) individuare linee generali per favorire lo sviluppo dei centri commerciali naturali; f) promuovere progetti di riqualificazione commerciale di aree urbane colpite da processi di spopolamento. 2. I comuni, sulla base dei provvedimenti regionali di cui al comma 1 e nei limiti di discrezionalità da essi concessi, adottano il proprio programma di urbanistica commerciale. La mancata adozione di atti comunali non costituisce motivo di sospensione o rigetto delle istanze relative a: nuove aperture, variazione del settore merceologico, trasferimenti o ampliamenti di esercizi commerciali. 3. Fino all’adozione degli atti comunali, nonché in caso di adozione contrastante con i criteri regionali, hanno applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con le deliberazioni della Giunta regionale, comprese quelle di cui all’articolo 19. Gli uffici comunali provvedono alla valutazione delle domande sulla base della corrispondenza dell’istanza ai criteri regionali. 4. Per i procedimenti di cui al presente articolo sono sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative sul piano regionale e dei sindacati dei lavoratori. ART. 9 – COMPETENZE COMUNALI 1. I comuni stabiliscono, nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 8, la localizzazione della funzione commerciale nel proprio territorio e adottano un regolamento sulla procedura per il rilascio delle autorizzazioni necessarie. 13 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena 2. Qualora ai fini dell’apertura di una media o grande struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposito permesso o autorizzazione edilizia, l’istante deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l’apertura dell’esercizio. Il comune predispone contemporaneamente le fasi istruttorie dei due procedimenti, edilizio e commerciale, e il rilascio di concessione e autorizzazione è disposto con un unico provvedimento firmato dai responsabili del procedimento del settore edilizio e di quello commerciale. ART. 10 – PIANO REGIONALE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 1. L’Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede all’elaborazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita, ai sensi dell’articolo della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di commercio). ART. 19 – DISCIPLINA TRANSITORIA 1. Per le parti non contrastanti con la presente legge o con i successivi provvedimenti regionali d’attuazione, si applicano le disposizioni statali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni. L’Assessorato regionale competente in materia di commercio provvede all’emanazione di circolari per la corretta applicazione della presente legge. 2. Fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi si applicano, per le parti non contrastanti con la presente legge, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché la normativa statale e regionale non contrastante con la presente legge. L’abaco delle compatibilità, di cui alla medesima deliberazione, si applica per la parte non contrastante con le disposizioni della presente legge. 3. Fino all’emanazione di nuove disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 15 marzo 1995, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni provinciali mantengono piena validità. I comuni competenti per territorio provvedono alle successive modifiche e variazioni. In relazione allo stato di attuazione di questa legge regionale si evidenzia che non sono stati ad oggi emanati i Criteri di Urbanistica Commerciale regionale ex art. 8 e il Piano regionale per le Grandi Strutture di Vendita ex art. 10, che costituirebbero i provvedimenti attuativi della stessa legge. Perciò, come previsto dal comma 2 dell’art. 19, <<si applicano, per le parti non contrastanti con la presente legge, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni>>. Quindi, tale Delibera regionale costituisce di fatto ancora oggi, salvo quanto disposto dai DGR 40/26 del 2011 e dalla Legge Nazionale n.214/2011, il provvedimento attuativo della L.R. 5/2006. 14 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena 2. Modifiche alla L.R. 5/2006: L.R. 17/2006 e L.R. 3/2010 In relazione alla regolazione del commercio al dettaglio in sede fissa e più precisamente ai temi oggetto di questo Programma di Urbanistica commerciale, la L.R. 5/2006 è stata oggetto di due interventi di modifica. Il primo si è avuto con la L.R. n. 17 del 6 dicembre 2006, i cui interventi correttivi, relativi agli art. 2 e 4, sono già inclusi nel testo sopra riportato. Il secondo intervento di modifica si è concretizzato con la L.R. n. 3 del 22 gennaio 2010, ma non riporta interventi rilevanti rispetto alle finalità di questo Programma. 3. L.R. 5/2005 del 25 febbraio 2005 ("Disposizioni urgenti in materia di Commercio") La Legge Regionale n. 5 del 25 febbraio 2005, precedente alla emanazione della Legge Regionale 5/2006 e contenente “Disposizioni urgenti in materia di Commercio”, consta di due soli articoli ed è quasi interamente dedicata al Piano Regionale per le Grandi Strutture di Vendita. Essa introduce proprio questo strumento di pianificazione commerciale della Regione, poi richiamato anche nella L.R. generale del 2006. Con riferimento invece alle competenze dei Comuni, non vi sono previsioni specifiche e ancora vigenti, se non la definizione di Centro Commerciale Naturale contenuta nell’ultimo comma dell’art. 1: <<E’ definito Centro Commerciale Naturale, e non considerato grande struttura di vendita, l’insieme prevalentemente già esistente di piccole attività commerciali, artigianali e di servizi, comunque distinte e al solo fine di valorizzare le zone urbane, che svolgono attività integrate individuate giuridicamente nelle forme del consorzio o dell’associazione.>> 4. Delibera di Giunta RAS 55/108 del 29 dicembre 2000 La DGR fu emanata in attuazione dell’“intervento sostitutivo nei confronti della Regione Sardegna per il mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 (cosiddetto Decreto Bersani) art. 31, comma 1”. In assenza degli interventi attuativi regionali previsti dagli articoli 8 (Criteri di Urbanistica Commerciale) e 10 (Piano Regionale per le Grandi Strutture di Vendita) della Legge Regionale 5/2006, gran parte del disposto di questo DGR è ancora vigente. Parte delle disposizioni sono state abrogate espressamente dal DGR 40/26 del 6 ottobre 2011 in tema di Grandi Strutture di Vendita; altre sono da considerarsi sicuramente contrarie - e quindi non più applicabili all’art. 31 della Legge Nazionale 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche; infine, altre ancora appaiono in possibile contrasto con lo stesso art. 31 della L.N. 214/2011, ma in attesa dell’adeguamento 15 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena alla stessa norma nazionale da parte della Regione Sardegna, possono prudenzialmente essere considerate ancora vigenti. Si richiamano qui di seguito le prescrizioni del DGR 55/108 del 29 dicembre 2000 considerabili ancora in vigore. 5.3 CRITERI DI URBANISTICA RIFERITI AL SETTORE COMMERCIALE EX ART. 6 DEL D.LGS. 114/1998 I criteri di urbanistica riferiti al settore commerciale, in attuazione dell’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 114/98, devono: a) dettare regole per l’individuazione delle aree destinate agli insediamenti commerciali, con particolare riguardo alle MSV e GSV; b) definire i limiti a cui sono sottoposti: • gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché dell’arredo urbano; • le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale; c) fissare i vincoli di natura urbanistica, con particolare riguardo alla disponibilità di spazi pubblici o ad uso pubblico ed alla dotazione di parcheggi: d) regolamentare la correlazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali ed edilizia (laddove si prevedano interventi edilizi) per le MSV e GSV. 5.3.1.1 – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE AGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI I criteri sono differenziati sulla base di: settore merceologico (alimentare o non alimentare); tipologia di struttura commerciale (Esercizio Singolo o Centro Commerciale); superficie di vendita della struttura commerciale; dimensione demografica del Comune (Comuni con meno di 10.000 abitanti; Comuni con più di 10.000 abitanti); zonizzazione prevista negli strumenti urbanistici vigenti (zone omogenee di cui al D.A. del 20 dicembre 1983 n° 2266/U); a tale riguardo si precisa che alle zone ex D.M. 1444/1968, sono equiparate “le aree, gli immobili o il compresso di immobili di particolare pregio storico, archeologico, artistico o ambientale”, individuate dai Comuni in applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.P.C.M. 6/10 2000. I criteri definiscono la “compatibilità” tra: 16 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena • le caratteristiche delle strutture commerciali (definite in base a: settore merceologico, tipologia, superficie di vendita); • le caratteristiche urbanistico/insediative delle aree di attuale o nuova localizzazione delle strutture commerciali (zona omogenea, dimensione demografica del Comune). Nota: si omette in questa illustrazione la tabella “Abaco delle compatibilità” riportata a pag. 21 dell’allegato alla DGR 55/108, in quanto si tratta di mera ripetizione del testo che segue. Alla verifica di compatibilità è subordinato il rilascio dell’autorizzazione commerciale per: apertura, trasferimento, ampliamento di una struttura di vendita (anche nei casi di “autorizzazione dovute”); modifica del settore merceologico (alimentare, non alimentare) e/o del mix di superficie di vendita tra alimentare e non alimentare. La parte prevalente dei criteri definiti dall’ “abaco delle compatibilità” ha carattere vincolante: essi devono essere integralmente recepiti dagli Strumenti Urbanistici Comunali. Gli indirizzi a carattere non vincolante possono essere, sulla base di adeguate motivazioni, modificati ovvero disattesi dagli Strumenti Urbanistici Generali (o di Variante). Tali modifiche devono essere comunque conformi alla ratio sottesa a criteri; tale ratio si evince dalla qualificazione del modello di rete che si pone alla base della definizione dei criteri. Anche i criteri non vincolanti assumono, comunque, carattere vincolante sino a quando non si disponga diversamente lo Strumento Urbanistico. A chiarimento ed integrazione delle regole fissate nell’”abaco delle compatibilità” si precisa quanto segue. ZONA A Nelle Zona A ed assimilate è consentito l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento (compresi i casi di “autorizzazioni dovute”) esclusivamente di: EV – è prevista un’ulteriore limitazione di superficie di vendita massima pari a 100 mq per gli esercizi esclusivamente alimentari; MSV (nella forma di esercizi singoli o centri commerciali) non alimentari al cui interno possano coesistere strutture alimentari con superfici di vendita inferiori ai 100 mq realizzate in immobili di pregio esclusivamente a seguito di trasferimenti, concentrazioni o ampliamenti. I criteri traguardano i seguenti obiettivi (modello di rete): a) salvaguardare e valorizzare l’offerta commerciale di tipo diffuso, cui si riconosce alta valenza sociale sotto i profili occupazionale, delle relazioni sociali, della valorizzazione ed animazione del tessuto urbano; b) impedire la realizzazione di medi e grandi attrattori di mobilità veicolare, quali si qualificano le Medie e GSV Alimentari; ciò anche in relazione alla struttura viabilistica nella ZONE A ed 17 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena all’oggettiva difficoltà di rispettare in esse gli standard di dotazione di parcheggio per la clientela previsti per tali tipologie di strutture; c) favorire la riqualificazione di immobili di pregio, grazie all’insediamento in essi di MSV esclusivamente non alimentari; si rileva che, diversamente dalle Alimentari, queste strutture di vendita non implicano necessariamente una prevalente modalità di accesso del cliente “con auto”: pertanto, qualora esse risultino localizzate in zone pedonali o a traffico limitato, non è richiesta una dotazione di parcheggi alla clientela né di aree pertinenziali per la movimentazione delle merci. Le limitazioni riferite a: obbligo di realizzare le MSV esclusivamente non alimentari soltanto in immobili di pregio, possibilità di realizzare le MSV esclusivamente non alimentari soltanto mediante trasferimenti, concentrazioni o ampliamenti, costituiscono i soli criteri (riferiti alle ZONE A) aventi carattere di indirizzo. Nella ZONA OMOGENEA A devono essere rispettate le normative relative alla tutela del patrimonio storico e ambientale in essa presenti. In particolare sono proibiti gli ampliamenti delle aperture (finestre, ingressi e similari di qualsiasi natura esistenti sulla muratura), sia che prospettino su spazi pubblici che privati. Eventuali nuove aperture potranno essere consentite purché rispettino le dimensioni delle aperture presenti nell’edificio e vengano sottoposte alla valutazione dell’Amministrazione Comunale in coerenza con gli indirizzi del Piano Attuativo. A questo scopo dovranno essere presentati i prospetti interessati dalle modifiche ed i prospetti degli edifici adiacenti e frontalieri. Le insegne devono essere conformi alle tipologie proposte nel Regolamento Edilizio del Piano Particolareggiato del centro storico; nel caso di mancanza di regolamentazione devono adeguarsi alle tipologie presenti ed essere congruenti con il periodo di realizzazione dell’immobile interessato alla modifica. Negli allacciamenti dei servizi, quali acqua, luce, telefono e simili, non sono consentivi vani per contatori con sportelli prospicienti al pubblica via. ZONA B Nelle ZONE B è consentito l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento (compresi i casi di “autorizzazioni dovute” ) esclusivamente di EV e di MSV alimentari e non alimentari, nella forma di esercizi singoli o centri commerciali. Il modello di rete sotteso a tali criteri esclude la presenza di: GSV Alimentari, poiché la natura di zone residenziali sature delle ZONE B non configura l’esistenza di condizioni ottimali (sotto il profilo topologico e viabilistico) per la realizzazione di tali grandi attrattori di traffico; la diversificazione dell’offerta commerciale nel settore 18 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena alimentare (presenza della grande distribuzione) in tali zone è conseguibile mediante supermercati di idonea potenzialità; GSV Non Alimentari, poiché obiettivo centrale in tale comparto è traguardare obiettivi di razionalizzazione territoriale e di riorganizzazione funzionale dell’offerta commerciale non alimentare, mediante suo insediamento in specifiche aree attrezzate (Distretti Commerciali e zone D e G). Tutti i criteri riferiti alle zone B hanno carattere vincolante. ZONE C e ZONE F Per le ZONE C e per le ZONE F si ripropongono gli stessi criteri e le stesse considerazioni riferite alle ZONE B, con una sola rilevante eccezione: sono consentite le GSV in forma di Centri Commerciali esclusivamente o prevalentemente alimentari nei Comuni maggiori (quelli con oltre 10.000 abitanti), a condizione che: non eccedono i 5.000 mq di SV la consistenza del Centro Commerciale comprenda un supermercato con una SV non superiore al 60% della globale SV la SV residua sia integralmente destinata ad EV posti nella galleria del Centro Commerciale. L’eccezione è esclusivamente motivata dal ruolo (che il modello definito di Centro Commerciale può svolgere nelle ZONE C e nelle ZONE F) di luogo idoneo a costituire punto di aggregazione e polarizzazione delle relazioni sociali. Discendono da questa fondamentale caratterizzazione le seguenti ulteriori indicazioni, anche esse a carattere vincolante: l’importante funzione urbana attribuita al Centro Commerciale deve essere sottolineata da un’elevata qualità architettonica e dall’integrazione funzionale del nuovo insediamento con il contesto urbano (il Centro Commerciale deve essere localizzato in posizione baricentrica rispetto agli insediamenti residenziali); a tale funzione deve conformarsi al strutturazione degli spazi coperti e scoperti e la scelta delle funzioni integrative di quella commerciale; occorrerà, pertanto. Prevedere piazze e vie interne, pubblici esercizi, servizi di interesse pubblico (ad esempio: uffici, banca, ufficio postale, ambulatorio, centro sociale,..) spazi ed attrezzature per la ricreazione ed il tempo libero, eventuali attività artigianali. Tutti i criteri riferiti alle ZONE C e F hanno carattere vincolante. ZONE D e ZONE G Nelle ZONE D e nelle ZONE G è consentito effettuare l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento (compresi i casi di “autorizzazione dovute”) esclusivamente di: 19 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena strutture di vendita prevalentemente o esclusivamente non alimentari, sia nella forma di esercizio singolo che di Centro Commerciale; GSV prevalentemente o esclusivamente alimentari realizzati nella forma di esercizi singoli, con una SV massima di 2.500 mq, nei Comuni fino a 10.000 abitanti, e di 7.000 mq, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti; GSV prevalentemente o esclusivamente alimentari, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti, realizzate nella forma di Centro Commerciale caratterizzato da: – SV totale compresa tra 5.000 e 10.000 mq – Presenza di un super/ipermercato con SV almeno pari al 70% della SV complessivamente autorizzata. La SV minima di 5.000 mq è il solo criterio a carattere di indirizzo non vincolante tra tutti quelli riferiti alle ZONE D e G. Il modello di rete sotteso a tali criteri prevede che: a) nelle ZONE D e G (o , più correttamente, in zone a specifica destinazione commerciale quale si qualificano i Distretti Commerciali) sia concentrata l’offerta non alimentare di grande dimensione, al fine di traguardare obiettivi di razionalizzazione territoriale e di riorganizzazione funzionale dell’offerta commerciale; b) nelle ZONE D e G sia localizzata la nuova offerta alimentare di grande dimensione (ipermercato), preferibilmente nella forma di esercizio singolo ovvero di centro commerciale fortemente connotato da tale presenza; in esse esclusa la presenza di MSV alimentari, poiché è opportuno che esse siano localizzate nelle zone (le B e le C) a forte carico di residenza. I criteri definiti escludono la possibilità di realizzare grandissimi centri commerciali caratterizzati dalla contestuale presenza di ipermercato e galleria di notevole dimensione. Tali operazioni sono giudicate: • di scala assolutamente non coerente con le caratteristiche del territorio e dei fenomeni di sua antropizzazione; • di impatto negativo sotto i profili urbanistico e commerciale: alla penalizzazione dell’offerta commerciale diffusa da esse indotta (cui conseguirebbe un diradamento della presenza commerciale – a volte anche la scomparsa della funzione di “presidio”-. Soprattutto nei centri minori e nelle periferie), si accompagnerebbe, infatti, la creazione di attrattori “artificiali”, estranei al tessuto delle città e che a queste sottraggono motivi di interesse. Esse nel traguardare interessi (immobiliari prima ancora che commerciali) del privato possono creare, infatti, danno sociale: 20 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena • l’interesse del “cittadino” in quanto consumatore si sostanzia, infatti, nell’avere a disposizione un’offerta commerciale differenziata; ad esempio, nel comparto alimentare: il piccolo esercizio commerciale vicino alla proprio abitazione, ovvero di tipo specializzato in – cui trovare un servizio “personalizzato” e prodotti particolari; Il supermercato di quartiere, grazie al quale razionalizzare il modo di effettuare la spesa – quotidiana o temporaneamente ravvicinata; – Il discount, particolarmente conveniente quanto a politica di prezzo; – l’ipermercato, il cui mix di offerta e la cui competitività politica di prezzo “meritano” l’effettuazione di uno spostamento in automobile a volte di non trascurabile durata; • L’interesse del “cittadino in quanto persona che vive sul territorio” si sostanzia, infine, nel vivere in un tessuto urbano quanto più possibile vitale e ricco di funzioni. IN TUTTE LE ZONE OMOGENEE, ivi comprese le ZONE A, è consentita la realizzazione di centri commerciali urbani di via o di strada non alimentari costituiti mediante l’associazione degli esercizi di vendita esistenti nella via e nelle immediate adiacenze. La realizzazione deve essere estesa all’intera strada o via interessata o ad almeno una sua porzione non inferiore alla lunghezza di metri 100. Le eventuali opere necessario per identificare il centro commerciale di via o di strada devono essere proposte all’esame dell’Amministrazione Comunale con un piano di arredo nel quale siano previsti centri di incontro e di aggregazione, parcheggi, verde ed opere complementari quali quelle di abbellimento (fregi, fontane, sculture) e di protezione (tettorie e coperture, vetrate, gallerie). La realizzazione di gallerie, tettoie e coperture non costituisce volume ai fini della verifica dell’indice di edificabilità, purché i nuovi spazi (chioschi per informazioni, bar, etc) non superino il 5% della superficie complessiva di via. L’approvazione del piano di arredo segue l’iter di approvazione previsto dall’articolo 21 della L.R. 45/89. 5.3.2 – DOTAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI PER LA CLIENTELA Sono definiti valori di minima dotazione (standard) di parcheggi differenziati per: • settore merceologico (alimentari, non alimentari), distinguendo inoltre il caso delle strutture di vendita miste (ossia autorizzate a commercializzare prodotti sia alimentari che non alimentari), • superficie di vendita della struttura di vendita, • zona di insediamento, come definita ai sensi del D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983. Per ciascuna combinazione settore merceologico, superficie di vendita, zona di insediamento sono definiti due distinti valori di soglia riferiti a: • PA = n° di stalli di parcheggio riservati alla clientela, 21 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena • SP = superficie di parcamento (area destinata al parcheggio, comprensiva della viabilità interna al parcheggio e delle zone di manovra). Tali distinti valori di soglia sono, in effetti, tra di loro correlati, nell’assunzione che 1 PA = 25 mq di SP. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale per: • apertura, trasferimento, ampliamento di una struttura di vendita (anche nei casi di “autorizzazioni dovute” ), • modifica del settore merceologico (alimentare, non alimentare) e/o del mix di superficie di vendita tra alimentare e non alimentare, è subordinato al rispetto degli standard di dotazione di parcheggi per la clientela. Devono essere verificati entrambi gli standard, ossia: PAstruttura_di_vendita ≥PAstandard SPstruttura_di_vendita ≥ SPstandard La superficie di vendita assunta a riferimento per la verifica degli standard è quella totale della struttura di vendita ottenuta sommando le superfici di vendita dei diversi esercizi. Detta dotazione di parcheggi potrà, in riferimento alle zone B, essere oggetto di riduzione da parte dell’Amministrazione Comunale. Gli standard definiti sono da considerarsi incrementali alla dotazione di spazi pubblici richiesta dal D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983. Essi hanno valore di indirizzo e possono essere modificati, sulla base di idonee motivazioni, dal Comune in sede di Strumento Urbanistico Generale o di sua Variante. Ha invece carattere vincolante il seguente ulteriore criterio: i parcheggi alla clientela devono essere localizzati in aree contigue alla struttura di vendita, ovvero collegate ad almeno un ingresso pedonale per la clientela senza alcuna interposizione (tra il parcheggio e l’ingresso) di barriere architettoniche o viabilità diversa da quella interna al parcheggio. 5.3.2.1. – Gli standard base, ossia riferiti a strutture di vendita solo alimentari o solo non alimentari Gli standard base sono specificati nella tabella che segue. (omissis) Si rileva che alcune delle combinazioni segnalate come possibili negli abachi della tabella potrebbero sembrare, ad una prima lettura, incoerenti con i criteri della tabella 1 (ndr. abaco delle compatibilità) riferiti alle compatibilità tra insediamenti commerciali e zone ex D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983. Ad esempio nel caso delle superfici alimentari in zona D e G sono previsti standard di parcheggio anche per le MSV, quando invece nelle Zone D e G non possono essere realizzate MSV alimentari. Tali apparenti incongruenze risultano superate quando si consideri il criterio di calcolo dello standard di parcheggio per le strutture miste esposto al punto 5.3.2.2. 22 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Si precisa che: • alle zone A ex D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983, sono equiparate “le aree, gli immobili o il complesso di immobili … di particolare pregio storico, archeologico, artistico o ambientale”, individuate dai Comuni in applicazione dell’art 7, comma 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2000; • nelle zone A si distingue il caso di MSV di tipo non alimentare localizzate in zone pedonali o a traffico limitato (ossia il cui ingresso pedonale principale si affacci su viabilità solo pedonale o a traffico limitato): per queste strutture è richiesta la dotazione di parcheggi solo per l’ampliamento; • per le zone B sono definiti due distinti blocchi di standard, differenziati in funzione del “livello di dipendenza (dell’attività di acquisto) dall’automobile”; le zone B ad “alta dipendenza da auto” ed a “media dipendenza da auto” sono individuate dal Comune in sede di Strumento Urbanistico Generale (o di sua Variante); nelle more di tale individuazione si assume il valore di 20.000 residenti a kmq, come soglia che discrimina l’alta dipendenza (zone in cui tale indice assume valori inferiori a detta soglia) dalla media dipendenza (zone in cui tale indice assume valori superiori a detta soglia) dall’auto. 23 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena 5.3.2.2.- il caso delle Strutture miste alimentari + non alimentari. Per una struttura commerciale mista sono configurabili due casi: a) L’autorizzazione commerciale specifica le SV per la vendita di alimentari e non alimentari. In questo caso, gli standard di parcheggio (S) da applicare (sia per i posti auto [S=PA] che per l’area destinata a parcheggio [S=SP]) è dato dalla formula dove: Salim = Standard calcolato, applicando le relazioni degli abachi di tabella 2, assumendo convenzionalmente che tutta la SV sia alimentare Snonalim = Standard calcolato, applicando le relazioni degli abachi di tabella 2, assumendo convenzionalmente che tutta la SV sia non alimentare Svalim = Superficie di Vendita Alimentare SVnonalim = Superficie di Vendita Non Alimentare Svtot = Totale Superficie di Vendita Ogni modifica degli originali valori di Svalim e SVnonalim richiede la verifica (e l’eventuale adeguamento) degli standard. b) L’autorizzazione commerciale è per la vendita di alimentari e non alimentari (ossia in essa è specificata solo la globale SV). Lo standard di parcheggio (S) da applicare (sia per i posti auto che per l’area destinata a parcheggio) è dato dalla formula In altri termini si applica la formula definita per il caso a), assume un rapporto convenzionale tra Svalim e SVnonalim pari a 2. 5.3.3 – DOTAZIONE DI AREE DI SOSTA E MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI MERCI Ogni MSV e GSV deve essere dotata di area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci (nel seguito definita SPmov) ad essa pertinenziale, ad eccezione delle MSV non alimentari localizzate in ZONA A in aree pedonali o a traffico limitato. Per le strutture di vendita con SV <= 2.500 mq, deve essere verificata la seguente relazione: SPmov >= 0,18 x SV + 48 [mq] 24 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Al fine di evitare che il conteggio di SPmov comprenda prevalentemente spazi residuali non utilizzabili per la funzione di sosta e movimentazione, SPmov deve avere una forma tale da consentire di potere inscrivere in essa un rettangolo di misure non inferiori a 5x10 [ml]. Per esercizi con SV > 2.500 mq, SPmov deve essere comunque maggiore di 500 mq. SPmov deve essere: contigua all'esercizio commerciale, adibita ad uso esclusivo per la sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento dell'esercizio commerciale. Solo nel caso di MSV con SV ≤ 600 mq è consentito l'utilizzo (a fini della sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci) dell'area destinata a parcheggio pertinenziale per la clientela; contestualmente è richiesto un incremento della dotazione di spazi destinati a parcheggio per la clientela, ossia devono essere verificate entrambe le seguenti condizioni: – la superficie destinata a parcheggio (SP) deve soddisfare la relazione SP≥SPstandard+50 [mq] – il numero di posti auto (PA) deve soddisfare la relazione PA ≥ PAstandard+2. L'accesso ad SPmov dalla viabilità pubblica deve essere idoneo alla manovra dei veicoli adibiti al trasporto delle merci. Per esercizi con SV > 2.500 mq è richiesta la separazione degli accessi veicolari al parcheggio riservato alla clientela ed all'area di sosta e movimentazione dei veicoli commerciali. I criteri esposti hanno carattere vincolante. Al loro rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione commerciale per l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento di una struttura di vendita (anche nei casi di “autorizzazione dovute” ). In ogni caso, per la verifica del rispetto dei criteri proposti, occorre sempre riferirsi alla totalità della superficie di vendita. 5.3.4 – PARAMETRAZIONE TRA SUPERFICIE DI VENDITA (SV) E SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (SLP) Il termine SV (Superficie di vendita) è tipico della regolamentazione commerciale. Esso è estraneo alla pianificazione urbanistica, che, invece, si esprime nei termini di SLP (Superficie Lorda di Pavimento) o in quelli equivalenti di SLA (Superficie Lorda Agibile) o SU (Superficie Utile). Gli strumenti Urbanistici, nell’individuare le aree a specifica destinazione commerciale, utilizzeranno un rapporto di perimetrazione tra SV e SLP pari ad un valore non superiore a 0,75. In altri termini a 1.000 mq. di SLP a destinazione commerciale potrà corrispondere un valore di SV non superiore a 750 mq. 5.4 – VERIFICHE DELLE CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ 25 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Sono previsti tre distinti livelli di verifica, da espletarsi per le strutture di vendita che, per la loro dimensione, si qualificano come importanti attrattori di mobilità: • verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale, ossia riferite all’interfaccia tra viabilità ed area di insediamento della struttura di vendita; • verifica di impatto trasportistico a livello di rete; • verifica della compatibilità ambientale. Il riferimento normativo è individuato nell’art. 6, comma 1, punto c) del D.Lgs. 31/3/98 n° 114. I criteri definiti per l’espletamento delle verifiche sono anche funzionali all’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali da parte degli strumenti urbanistici [riferimento art. 6, comma 2, punto a)]. 5.4.1 – CASI IN CUI SONO RICHIESTE LE VERIFICHE ED ASPETTI PROCEDURALI La verifica delle condizioni di accessibilità a livello puntuale deve essere prodotta per tutte le MSV e GSV. La superficie di vendita assunta a riferimento, quale criterio discriminante l’obbligo di produrre la verifica, è quella totale della struttura di vendita. La verifica di impatto trasportistico a livello di rete deve essere prodotta per le sole strutture di vendita con una dotazione di parcheggio alla clientela superiore a 100 posti auto. Il Comune ha la facoltà di abbassare la soglia di 100 posti auto in sede di Strumento Urbanistico. La dotazione di parcheggi assunta a riferimento, quale criterio discriminante l’obbligo di produrre la verifica, è quella che corrisponde al maggiore valore tra dotazione effettiva e dotazione a standard. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale è subordinato al positivo esito delle verifiche di accessibilità. Le verifiche devono accompagnare la richiesta di autorizzazione per: • l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento di una struttura di vendita (anche nei casi di “autorizzazioni dovute”); • la modifica del settore merceologico (alimentare, non alimentare) e/o del mix di superficie di vendita tra alimentare e non alimentare. Le verifiche, nei casi previsti, devono essere prodotte dal richiedente l’autorizzazione all’atto della richiesta e devono essere autocertificate da un ingegnere o architetto o dal responsabile di una società di ingegneria, iscritto all’albo professionale e che, in virtù di precedenti studi e progetti, si qualifichi come esperto di pianificazione e regolamentazione del traffico. 5.4.2 – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ A LIVELLO PUNTUALE Le aree di sosta (parcheggio per la clientela ed area di movimentazione delle merci) della struttura di vendita devono essere opportunamente raccordate alla viabilità, in modo tale da non determinare, nelle 26 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena situazioni di massimo utilizzo delle aree di sosta, condizioni di intralcio alla circolazione sulla viabilità (ad esempio la formazione di code sulla sede stradale destinata alla circolazione). In particolare, nel caso strutture di vendita con una dotazione di parcheggio alla clientela maggiore di 100 posti auto è richiesta una specifica regolamentazione dell’immissione/uscita al/dal parcheggio, con la verifica della/delle intersezioni. Il Comune in sede di strumento urbanistico ha la facoltà di abbassare la soglia di 100 posti auto. 5.4.3 – VERIFICA DI IMPATTO TRASPORTISTICO A LIVELLO DI RETE La verifica di impatto deve prendere in considerazione tutta la rete stradale compresa entro un’area di raggio pari ad almeno 1,5 km, incentrata sul punto di accesso al parcheggio per la clientela della struttura di vendita. La metodologia da assumere a riferimento è quella del HCM (Highway Capacity Manual). La verifica preliminarmente individua le sezioni, poste sugli itinerari principali di accesso alla struttura di vendita, maggiormente caricate, ovvero quelle che presentano le più pesanti situazioni di criticità. Il flusso orario veicolare a tale fine considerato è dato dalla portata oraria di servizio, stimata sulla base di rilievi di traffico relativi alla situazione “attuale” (ossia senza struttura di vendita) del traffico relativi alla situazione “attuale” (ossia senza struttura di vendita). La verifica è sviluppata con riferimento a queste sezioni (sezioni monitorate). Il flusso orario veicolare a tale fine considerato è dato dalla somma di: • portata oraria di servizio, come sopra definita, • quota parte, attribuita alla sezione, del totale traffico orario addizionale generato dalla struttura di vendita, convenzionalmente posto pari al doppio dei posti auto del parcheggio riservato alla clientela; il riparto del totale traffico orario addizionale tra le sezioni monitorate è definito sulla base di ipotesi di indirizzamento dei flussi tenuto conto delle caratteristiche del bacino di mercato della struttura di vendita. La verifica deve dimostrare che, tenuto conto della capacità delle sezioni monitorate, in nessuna si determina il livello di servizio E “Flusso instabile”, come definito dall’ HCM. 5.4.4 – VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE L’individuazione di nuove aree da destinare a medie e grandi strutture di vendita da parte delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, deve essere accompagnata da uno studio di compatibilità ambientale riferito al circostante territorio. 27 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena 5. Delibera di Giunta RAS 15/35 del 28 maggio 2003 La Giunta Regionale ha deliberato di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/ 108 del 29 dicembre 2000, relativamente alle disposizioni sulle ZONE URBANISTICHE D e G, e più precisamente al punto 5.3.1.1 “Criteri per l'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali”. La Delibera di Giunta in questione prevede che: Al punto 5.3.1.1 ZONE D e G, dopo le parole "strutture di vendita prevalentemente o esclusivamente non alimentari, sia nella forma di esercizio singolo che di Centro Commerciale," è aggiunta la seguente disposizione: • MSV prevalentemente o esclusivamente alimentari sia nella forma di esercizio singolo che di Centro Commerciale; al punto 5.3.1.1 ZONE D e G sono soppressi i seguenti periodi: “II modello di rete sotteso a tali criteri prevede che: a) nelle zone D e G (o, più correttamente, in zone a specifica destinazione commerciale quale si qualificano i Distretti Commerciali) sia concentrata l'offerta non alimentare di grande dimensione, al fine (come specificato al punto 5.2) di traguardare obiettivi di razionalizzazione territoriale e di riorganizzazione funzionale dell’offerta commerciale; b) nelle ZONE D e G sia localizzata la nuova offerta alimentare di grande dimensione (ipermercato), preferibilmente nella forma di esercizio singolo ovvero di centro commerciale fortemente connotato da tale presenza; in esse è esclusa la presenza di MSV alimentari, poiché è opportuno che esse siano localizzate nelle ZONE (le B e le C) a forte carico di residenza.” Il punto 5.3.1.1 ZONE D e ZONE G della DGR 55/108 del 2000 risulta quindi così formulato: • ZONE D e ZONE G - Nelle ZONE D e nelle ZONE G è consentito effettuare l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento (compresi i casi di “autorizzazioni dovute”) di: – strutture di vendita prevalentemente o esclusivamente non alimentari, sia nella forma di esercizio singolo che di Centro Commerciale; – MSV prevalentemente o esclusivamente alimentari sia nella forma di esercizio singolo che di Centro Commerciale; – GSV prevalentemente o esclusivamente alimentari realizzati nella forma di esercizi singoli, con una SV massima di 2.500 mq, nei Comuni fino a 10.000 abitanti, e di 7.000 mq, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti; – GSV prevalentemente o esclusivamente alimentari, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti, realizzate nella forma di Centro Commerciale caratterizzato da: 28 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena SV totale compresa tra 5.000 e 10.000 mq, presenza di un super/ipermercato con SV almeno pari al 70% della SV complessivamente autorizzata. La SV minima di 5.000 mq è il solo criterio a carattere di indirizzo non vincolante tra tutti quelli riferiti alle ZONE D e G. I criteri definiti escludono la possibilità di realizzare grandissimi centri commerciali caratterizzati dalla contestuale presenza di ipermercato e galleria di notevole dimensione. 6. Delibera di Giunta RAS 9/59 del 23 febbraio 2012 Tale recentissima Delibera di Giunta interviene su un punto specifico della DGr 55/108 del 2000: il punto 5.3.2. Più precisamente il deliberato prevede: <<di approvare, in conformità alla proposta e, per l’effetto, che il punto 5.3.2 della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 55/108, Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2000, è integrato con il seguente criterio, avente carattere immediatamente vincolante: “Nelle zone territoriali omogenee A (centro storico) e B (di completamento residenziale), i parcheggi per la clientela delle Medie Strutture di Vendita possono essere localizzati in aree asservite o nella disponibilità della medesima struttura ed entro un raggio di 250 metri, a condizione che siano adeguatamente collegati, da idonei percorsi pedonali, con l’ingresso della struttura destinato alla clientela e senza l’interposizione di barriere architettoniche”.>> 7. Delibera di Giunta RAS 4/1 del 6 febbraio 2004 Tale Delibera di Giunta introduce delle modifiche alla facoltà di programmazione commerciale da parte delle Province contenute nel DGR 55/108 del 2000. Tale attività di programmazione provinciale risulta non più esistente sulla base della successiva L.R. 5/2006 di cui abbiamo già detto. In ogni caso si tratta di prescrizioni che non riguardano direttamente le competenze di programmazione urbanistica commerciale del Comune. 8. D.L. 223/2006 (cosiddetto Decreto Bersani), convertito con la Legge 48/2006 Il Decreto, all’articolo 3, prevede che: 29 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena 1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare; d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007. 30 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena 9. Delibera di Giunta RAS n. 40/26 del 6 ottobre 2011 Questa recente Delibera di Giunta modifica radicalmente, in relazione alle sole Grandi Strutture di Vendita, norme regionali preesistenti e in contrasto con i principi della libera concorrenza contenuti nella Direttiva n. 2006/123/CE e nel D.Lgs. n. 59/2010. In particolare La Giunta ha deliberato: - in conformità e per l'effetto di abrogare le disposizioni contenute nella delibera della Giunta regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000 non coerenti con quanto in premessa nonché, con riferimento ai criteri di contingentamento delle superfici di vendita commerciali, in contrasto con i principi della libera concorrenza contenuti nella Direttiva n. 2006/123/CE e nel D.Lgs. n. 59/2010; - di assumere, quali "motivi imperativi di interesse generale" la tutela dell'ambiente e dell'assetto del territorio in materia di urbanistica, viabilità, trasporti, sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale ed ambientale; - di istituire un gruppo di lavoro interassessoriale, costituito dagli Assessorati del Turismo, Artigianato e Commercio, della Difesa dell’Ambiente, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e dei Trasporti, incaricato di elaborare, entro 90 giorni dalla approvazione della presente deliberazione, una bozza del Piano per le Grandi Strutture di Vendita ai sensi del citato articolo 10 della L.R. n. 5/2006, compatibile ed adeguato alla normativa regionale, statale e comunitaria e basato su un’apposita ed aggiornata analisi della situazione esistente; - di integrare - fino all'approvazione del Piano di cui all'alinea precedente e per il periodo necessario alla conclusione dell'iter di approvazione definitiva - la deliberazione della Giunta regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000, subordinando il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali per l'apertura, la variazione del settore merceologico, l'ampliamento, l’accorpamento, il trasferimento di grandi strutture di vendita al rispetto dei seguenti criteri: 1. Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale; 2. Compatibilità ambientale con l'eventuale necessità del rilascio della VIA da parte degli uffici regionali competenti; 3. Compatibilità paesaggistica, con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte degli uffici competenti; 4. Compatibilità con i principi di pianificazione territoriale in materia di viabilità e trasporti con il rilascio di autorizzazione da parte degli uffici competenti. Le predette condizioni di compatibilità, ove non sussistenti nello stato di fatto all'atto della presentazione dell'istanza, sono assicurate con la realizzazione, ad integrale onere del soggetto attuatore, delle opere a tal fine necessarie, il cui completamento, garantito con idonea fideiussione all'atto del rilascio dell'autorizzazione, deve intervenire quale condizione per l'attivazione dell'esercizio commerciale. 31 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Inoltre, il deliberato, con riferimento al tema dei Distretti del Commercio, conferisce <<mandato all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, in accordo con le Associazioni di categoria, per l’analisi e la predisposizione degli atti relativi alla istituzione dei "distretti urbani del commercio", anche nell'ottica di favorire l'accesso ai fondi comunitari dei Centri Commerciali Naturali per le infrastrutture dirette alla riqualificazione dei centri urbani e la valorizzazione e l'implementazione del commercio di prossimità, inteso quale fattore di integrazione e di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere le attività economico-sociali, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle relative polarità commerciali. Ciò al fine di consentire ai Comuni, alle associazioni di categoria e ai soggetti economici del territorio, operando in modo integrato, di favorire l'aggregazione sociale, culturale e commerciale dei centri urbani, così contribuendo a ridare vigore al settore del piccolo commercio.>> 10. Legge Nazionale n.214 del 22 dicembre 2011 Il secondo recente intervento normativo che modifica radicalmente il quadro di riferimento, in questo caso riferendosi a tutte le tipologie di esercizi commerciali, è la Legge Nazionale n.214 del 22 dicembre 2011 (di conversione del cosiddetto Decreto Monti “Salva Italia”). La Legge al comma 2 dell’art. 31, incluso nel Titolo IV – Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza, prevede: <<Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.>> Al proposito evidenziamo che il termine di adeguamento degli ordinamenti regionali e degli Enti Locali previsto nel testo originario della legge era diverso; la scadenza del 30 settembre 2012 è stata introdotta dal art. 1 comma 4 ter della Legge n. 27 del 24.03.2012 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.71 del 24.03.2012. Si ricorda che il Presente Programma di Urbanistica Commerciale Comunale viene emanato proprio in adeguamento al disposto normativo sopra riportato. 32 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena 11. Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (cosiddetto “Cresci Italia”) Proprio il Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (cosiddetto Decreto Monti “Cresci Italia”), come convertito in legge, in termini più generali, prevede all’art. 1 che: << 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità' economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. 2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità' di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. 3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed 33 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente. 4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.>> 12. L.R. n. 3/2008 (SUAP) e direttiva applicativa (DGR 39/55 del 23 settembre 2011) Per completare il quadro di riferimento normativo ricordiamo che per quanto attiene alle procedure di rilascio della autorizzazioni la norma di riferimento è la L.R. n. 3 del 2008, con il suo provvedimento attuativo contenuto nella DGR n. 39/55 del 23 settembre 2011. 13. Più rilevanti interventi giurisprudenziali Infine, per completare il quadro di riferimento, si richiamano i più importanti interventi giurisprudenziali sulle tematiche oggetto del presente Programma di Urbanistica Commerciale comunale: Sentenza Corte Giustizia UE C-400/08 del 24 marzo 2011; Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V del 31 marzo 2011, n. 1975; Sentenza TAR Sardegna del 10 ottobre 2011. 34 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Parte 3 - Norme tecniche di Urbanistica Commerciale Art. 1 Riferimenti normativi Le norme tecniche sono parte integrante del presente Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena, previsto dall’art. 8 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 (Disciplina generale delle attività commerciali). Le presenti norme vengono emanate anche per dare attuazione dell’art. 31 comma 2 della Legge n.214 del 22 dicembre 2011 (conversione in legge del D.L. 201 del 6 dicembre 2011) e successive modifiche, che prevede l’adeguamento degli ordinamenti degli Enti locali alle prescrizioni in esso contenute, e tengono conto anche del disposto della Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 40/26 del 6 ottobre 2011. Art. 2 Ambito di applicazione Le presenti norme tecniche hanno per oggetto esclusivamente il commercio al dettaglio in sede fissa e non riguardano il commercio all’ingrosso, il commercio al dettaglio su aree pubbliche e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Art. 3 Periodo di validità Le presenti norme tecniche sono valide dal momento della esecutività della Delibera di Giunta di loro approvazione. Esse potranno essere adeguate a seguito e nei tempi e modi previsti dall’intervento della Regione Autonoma della Sardegna di adeguamento alle disposizioni dell’art. 31 comma 2 della Legge n.214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche e/o dell’intervento della stessa Regione Autonoma della Sardegna di attuazione del disposto della Delibera di Giunta Regionale n. 40/26 del 6 ottobre 2011. Potranno essere adeguate anche in conseguenza di nuove disposizioni europee, nazionali e regionali. In ogni caso, le presenti norme tecniche hanno la durata di 5 anni dal momento della loro esecutività, eventualmente prorogabile per motivate ragioni. 35 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Art. 4 Obiettivi Il Programma di Urbanistica Commerciale e le presenti norme tecniche, in quanto strumenti comunali di indirizzo e governo della rete commerciale al dettaglio in sede fissa del Comune, perseguono i seguenti obiettivi: garantire il servizio commerciale, in quanto servizio essenziale, perlomeno per la popolazione residente e i turisti, tenendo conto per entrambe le utenze dell'articolazione socio demografica e della distribuzione territoriale delle residenze e delle strutture ricettive turistiche di qualsiasi tipologia; garantire, a vantaggio dell'utenza, la massima articolazione possibile dell'offerta in termini di tipologie di esercizi, ovvero in termini di esercizi di vicinato, Medie e Grandi Strutture di vendita, sia per il comparto alimentare che per quello non alimentare, in considerazione del fatto che ogni tipologia di esercizio garantisce all’utenza stessa un diverso tipo di servizio; ridurre al minimo i fenomeni di cosiddetta evasione commerciale, ovvero di acquisti realizzati dai residenti del Comune presso le reti commerciali dei Comuni limitrofi; favorire lo sviluppo dei Distretti Urbani del Commercio previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 40/26 del 6 ottobre 2011 e favorire l'evoluzione dei Centri Commerciali Naturali verso questo nuovo istituto di valorizzazione del commercio di prossimità; garantire la massima integrazione possibile della rete commerciale in sede fissa con le altre forme di offerta del settore commerciale (somministrazione, tabelle speciali, commercio su suolo pubblico), con gli altri servizi pubblici e privati e con le attività economiche che erogano servizi alle persone, quali ad esempio le imprese artigiane di servizio alle persone; garantire, secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, il libero esercizio dell’attività imprenditoriale e la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali, come individuati dalle norme comunitarie, nazionali e regionali; contribuire a perseguire i principi e le finalità generali previste dalla L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 (Disciplina generale delle attività commerciali) agli art. 1 (finalità) e 8 (principi a cui si debbono uniformare i Criteri di Urbanistica Commerciale regionali). 36 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Art. 5 Requisiti per l’esercizio del commercio, definizioni, tipologie di esercizi e competenze I requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale sono definiti dall’art. 2 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 e sue successive modifiche. Le definizioni contenute nell’art. 3 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 costituiscono parte integrante delle presenti norme tecniche di urbanistica commerciale. Le definizioni di tipologie di esercizi commerciali e le prescrizioni contenute nell’art. 4 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 e sue successive modifiche costituiscono parte integrante delle presenti norme tecniche. Le definizioni contenute al punto 2 (“Definizioni”) della Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.55/108 del 29 dicembre 2000, nella parte non contrastante con il disposto degli articoli 3 e 4 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006, e sue successive modifiche, costituiscono parte integrante delle presenti norme tecniche. La competenza comunale e regionale per il rilascio delle autorizzazioni, laddove previste, per le diverse tipologie di esercizi commerciali, e le procedure di rilascio delle stesse sono quelle determinate dal combinato disposto dagli articoli 4, 8, 9 e 10 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006, e loro successive modifiche, dalla L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 (Sportello Unico delle Attività Produttive), dalla Delibera di Giunta regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011 (Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive). Art. 6 Localizzazione della funzione commerciale nel territorio del Comune di Quartu Sant’Elena Questo articolo disciplina l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e la variazione di settore merceologico delle diverse tipologie di esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa nel territorio del Comune di Quartu Sant’Elena. Le disposizioni fanno riferimento alle zone e sottozone urbanistiche come individuate dal Piano Urbanistico Comunale vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11 gennaio 2000. Nella zona urbanistica A sono consentite l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e la variazione di settore merceologico di: Esercizi di Vicinato esclusivamente Alimentari con superficie di vendita fino a 100 mq; Esercizi di Vicinato Misti (alimentari e non alimentari) con superficie di vendita fino a 250 mq; Esercizi di Vicinato esclusivamente Non alimentari con superficie di vendita fino a 250 mq; Medie Strutture di Vendita esclusivamente Non alimentari, sia singole che in forma di Centri Commerciali, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.. 37 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Nelle zone e sottozone urbanistiche B sono consentite l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e la variazione di settore merceologico di: • Esercizi di vicinato Alimentari e Non alimentari con superficie di vendita fino a 250 mq.; • Medie Strutture di Vendita Alimentari e Non alimentari, sia singole che in forma di Centri Commerciali, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.. Nelle zone e sottozone urbanistiche C sono consentite l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e la variazione di settore merceologico di: • Esercizi di vicinato Alimentari e Non alimentari con Superficie di vendita sino a 250 mq.; • Medie Strutture di Vendita Alimentari e Non alimentari, in forma di esercizio singolo, con superficie di vendita fino a 2.500 mq; • Medie Strutture di Vendita o Grandi Strutture di vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, nella forma del Centro Commerciale, con superficie di vendita fino a 5.000 mq., con obbligatoriamente al proprio interno un supermercato di superficie di vendita non maggiore del 60% della superficie di vendita totale del Centro e con la superficie di vendita residua integralmente destinata ad esercizi di vicinato posti all’interno della galleria del Centro Commerciale; • Medie Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, nella forma del Centro Commerciale, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.. Nelle zone e sottozone urbanistiche D sono consentite l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e la variazione di settore merceologico di: per esercizi esclusivamente o prevalentemente Alimentari, • Medie Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, in forma di esercizio singolo o di Centro Commerciale, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.; • Grandi Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, in forma di esercizio singolo, con superficie di vendita fino a 7.000 mq.; • Grandi Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, in forma di Centri Commerciali, con superficie di vendita fino a 10.000 mq. e con la presenza di un ipermercato o supermercato con superficie di vendita superiore al 70% della superficie di vendita complessivamente autorizzata; per esercizi esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, • Esercizi di vicinato esclusivamente o prevalentemente Non alimentari con Superficie di vendita fino a 250 mq.; • Medie Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, in forma di esercizio singolo o di Centro Commerciale, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.; 38 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena • Grandi Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, in forma di esercizio singolo o di Centro Commerciale. Nelle zone e sottozone urbanistiche E, seppure destinate prevalentemente ad attività agricola, in considerazione della necessità di garantire il servizio commerciale di base agli insediamenti abitativi presenti, sono consentite l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e la variazione di settore merceologico di: • Esercizi di vicinato Alimentari, Non alimentari e Misti con Superficie di vendita sino a 250 mq.; Nelle zone e sottozone urbanistiche F sono consentite l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e la variazione di settore merceologico di: • Esercizi di vicinato Alimentari e Non alimentari con Superficie di vendita sino a 250 mq.; • Medie Strutture di Vendita Alimentare e Non alimentare, in forma di esercizio singolo, con superficie di vendita fino a 2.500 mq; • Medie Strutture di Vendita o Grandi Strutture di vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, nella forma del Centro Commerciale, con superficie di vendita fino a 5.000 mq., con obbligatoriamente al proprio interno un supermercato di superficie di vendita non maggiore del 60% della superficie di vendita totale del Centro e con la superficie di vendita residua integralmente destinata ad esercizi di vicinato posti all’interno della galleria del Centro Commerciale; • Medie Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, nella forma del Centro Commerciale, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.. Nelle zone e sottozone urbanistiche G sono consentite l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e la variazione di settore merceologico di: per esercizi esclusivamente o prevalentemente Alimentari, • Medie Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, in forma di esercizio singolo o di Centro Commerciale, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.; • Grandi Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, in forma di esercizio singolo, con superficie di vendita fino a 7.000 mq.; • Grandi Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, in forma di Centri Commerciali, con superficie di vendita fino a 10.000 mq. e con la presenza di un ipermercato o supermercato con superficie di vendita superiore al 70% della superficie di vendita complessivamente autorizzata; per esercizi esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, • Esercizi di vicinato esclusivamente o prevalentemente Non alimentari con Superficie di vendita fino a 250 mq.; 39 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Medie Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, in forma di • esercizio singolo o di Centro Commerciale, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.; Grandi Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, in forma di • esercizio singolo o di Centro Commerciale; Nella zone urbanistiche H, anche in accordo con le disposizioni della Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.55/108 del 29 dicembre 2000, non si prevede nessuna disciplina commerciale in quanto destinate alla funzione prioritaria di tutela del territorio nel suo complesso e dei suoi singoli ambiti. Nelle zone S, in quanto trattasi di ambiti destinati a soddisfare il fabbisogno di verde e di servizi per le zone urbanistiche residenziali A, B e C, sono consentite l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e la variazione di settore merceologico di esercizi commerciali della stessa tipologia e con i medesimi vincoli, sia di superficie massima che di altra natura, indicati in queste stesse norme tecniche rispettivamente per le zone urbanistiche A, B e C. A ciascuna zona S si applicano le prescrizioni previste per la zona urbanistica a cui essa è collegata. L’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e la variazione di settore merceologico consentite nelle diverse zone urbanistiche, come previste in questo articolo, sono riassunte nella tabella che segue. Zona Urbanistica (incluse tutte le eventuali sottozone) Sono consentite l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e la variazione di settore merceologico di: Esercizi di Vicinato esclusivamente Alimentari con superficie di vendita fino a 100 mq; Esercizi di Vicinato Misti (alimentari e non alimentari) con superficie di vendita A fino a 250 mq; Esercizi di Vicinato esclusivamente Non alimentari con superficie di vendita fino a 250 mq; Medie Strutture di Vendita esclusivamente Non alimentari, sia singole che in forma di Centri Commerciali, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.. Esercizi di vicinato Alimentari e Non alimentari con superficie di vendita fino a B 250 mq.; Medie Strutture di Vendita Alimentari e Non alimentari, sia singole che in 40 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena forma di Centri Commerciali, con superficie di vendita fino a 2.500 mq. Esercizi di vicinato Alimentari e Non alimentari con Superficie di vendita sino a 250 mq.; Medie Strutture di Vendita Alimentari e Non alimentari, in forma di esercizio singolo, con superficie di vendita fino a 2.500 mq; Medie Strutture di Vendita o Grandi Strutture di vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, nella forma del Centro Commerciale, con C superficie di vendita fino a 5.000 mq., con obbligatoriamente al proprio interno un supermercato di superficie di vendita non maggiore del 60% della superficie di vendita totale del Centro e con la superficie di vendita residua integralmente destinata ad esercizi di vicinato posti all’interno della galleria del Centro Commerciale; Medie Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, nella forma del Centro Commerciale, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.. Per esercizi esclusivamente o prevalentemente Alimentari, • Medie Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, in forma di esercizio singolo o di Centro Commerciale, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.; • Grandi Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, in forma di esercizio singolo, con superficie di vendita fino a 7.000 mq.; • Grandi Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, in forma di Centri Commerciali, con superficie di vendita fino a 10.000 mq. e con la presenza di un ipermercato o supermercato con superficie di D vendita superiore al 70% della superficie di vendita complessivamente autorizzata; Per esercizi esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, • Esercizi di vicinato esclusivamente o prevalentemente Non alimentari con Superficie di vendita fino a 250 mq.; • Medie Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, in forma di esercizio singolo o di Centro Commerciale, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.; • Grandi Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, in forma di esercizio singolo o di Centro Commerciale; 41 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena E Esercizi di vicinato Alimentari, Non alimentari e Misti con Superficie di vendita sino a 250 mq.; Esercizi di vicinato Alimentari e Non alimentari con Superficie di vendita sino a 250 mq.; Medie Strutture di Vendita Alimentare e Non alimentare, in forma di esercizio singolo, con superficie di vendita fino a 2.500 mq; Medie Strutture di Vendita o Grandi Strutture di vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, nella forma del Centro Commerciale, con F superficie di vendita fino a 5.000 mq., con obbligatoriamente al proprio interno un supermercato di superficie di vendita non maggiore del 60% della superficie di vendita totale del Centro e con la superficie di vendita residua integralmente destinata ad esercizi di vicinato posti all’interno della galleria del Centro Commerciale; Medie Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, nella forma del Centro Commerciale, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.. Per esercizi esclusivamente o prevalentemente Alimentari, • Medie Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, in forma di esercizio singolo o di Centro Commerciale, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.; • Grandi Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, in forma di esercizio singolo, con superficie di vendita fino a 7.000 mq.; • Grandi Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Alimentari, in forma di Centri Commerciali, con superficie di vendita fino a 10.000 mq. G e con la presenza di un ipermercato o supermercato con superficie di vendita superiore al 70% della superficie di vendita complessivamente autorizzata; Per esercizi esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, • Esercizi di vicinato esclusivamente o prevalentemente Non alimentari con Superficie di vendita fino a 250 mq.; • Medie Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Non alimentari, in forma di esercizio singolo o di Centro Commerciale, con superficie di vendita fino a 2.500 mq.; • Grandi Strutture di Vendita esclusivamente o prevalentemente Non 42 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena alimentari, in forma di esercizio singolo o di Centro Commerciale; H Nessuna disciplina commerciale. Art. 7 Clausola di salvaguardia Le presenti norme tecniche considerano consolidati, e quindi non soggetti alle prescrizioni di cui all’articolo precedente, gli insediamenti commerciali legittimamente assentiti già presenti sul territorio e/o in piani attuativi già adottati. Art. 8 Accorpamento di Medie Strutture di Vendita già esistenti senza incremento di superficie di vendita L’accorpamento di Medie Strutture di Vendita già esistenti o autorizzate, se realizzato senza alcun incremento della superficie di vendita complessiva autorizzata e senza trasferimento, è consentito in ciascuna zona urbanistica nella misura in cui la struttura commerciale risultante sia ammessa nella stessa zona urbanistica, sia in termini di superficie di vendita massima che di altre eventuali prescrizioni. Nel caso in cui l’accorpamento determini la creazione di una Grande Struttura di Vendita, sino alla emanazione del Piano per le Grandi Strutture di Vendita ex art. 10 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006, come previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 40/26 del 6 ottobre 2011, si applicano i criteri di compatibilità previsti dalla stessa Delibera di Giunta regionale n. 40/26. Successivamente alla conclusione dell’iter di approvazione definitiva del Piano di cui sopra si applicheranno le disposizioni previste dallo stesso Piano e/o dalle norme regionali in quel momento in vigore. Art. 9 Esercizi commerciali aventi per oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili e a consegna differita Ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali per l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e la variazione di settore merceologico di cui alle presenti norme tecniche, la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio che ha per oggetto la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie auto, nautica, legnami, materiali per l’edilizia e similari) è computata come indicato all’art. 4 comma 4 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006. Art. 10 Cessazione di attività di vendita al dettaglio precedentemente autorizzate – casi particolari 43 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Nei casi in cui avviene la cessazione di attività di vendita al dettaglio, senza sub ingresso per atto tra vivi o mortis causa, di esercizi commerciali precedentemente e legittimamente autorizzati, ma localizzati in zone urbanistiche in cui le prescrizioni delle presenti norme tecniche non consentano più esplicitamente, sia in termini di superficie che di altri vincoli, l’insediamento commerciale con le medesime caratteristiche, non sarà più possibile riavviare l’attività commerciale se non rispettando le prescrizioni previste all’art. 6 delle presenti norme tecniche. I locali ad uso commerciale in cui veniva svolta l’attività di vendita al dettaglio cessata come sopra descritto, potranno essere comunque riutilizzati per attività di commercio in sede fissa all’ingrosso e/o per attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista nella zona urbanistica. Art. 11 Disposizioni relative ai Centri Commerciali Naturali e ai Distretti Urbani del Commercio La creazione e il proseguimento delle attività dei Centri Commerciali Naturali già esistenti e la creazione di Distretti Urbani del Commercio ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 40/26 del 6 ottobre 2011 è possibile in tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme e delle disposizioni attuative regionali. Art. 12 Prescrizioni per le Medie Strutture di Vendita e le Grandi Strutture di Vendita Nel caso di Grande Struttura di Vendita, sino alla emanazione del Piano per le Grandi Strutture di Vendita ex art. 10 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006, come previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 40/26 del 6 ottobre 2011, si applicano i criteri di compatibilità previsti dalla stessa Delibera di Giunta regionale n. 40/26. Successivamente alla conclusione dell’iter di approvazione definitiva del Piano di cui sopra, si applicheranno le disposizioni previste nello stesso Piano e/o dalle norme regionali in quel momento in vigore. Per le Medie e Grandi Strutture di vendita si applicano, sino alla loro abrogazione o modifica, anche i Criteri di programmazione Urbanistica commerciale della Delibera di Giunta regionale n. 55/108 del 29 dicembre 2000, individuati nella stessa Delibera come “Dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela”, “Dotazione di aree di sosta e di movimentazione dei veicoli merci”, “Parametrazione tra superficie di vendita e Superficie Lorda di pavimento” e “Verifica delle condizioni di compatibilità”. Questi Criteri ex Delibera di Giunta Regionale 55/108 si applicano per le Grandi Strutture di Vendita nella misura in cui sono compatibili con la Delibera di Giunta Regionale n. 40/26 del 6 ottobre 2011. Art. 13 Norme finali 44 Programma di Urbanistica Commerciale del Comune di Quartu Sant’Elena Il Programma di Urbanistica Commerciale del Comune approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 18 ottobre 2006 è abrogato a partire dalla data di entrata in validità delle presenti norme tecniche e del presente Programma di Urbanistica Commerciale comunale. Il periodo di validità delle presenti norme tecniche e del Programma di Urbanistica commerciale è disciplinato dall’art. 3. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di adeguare le norme tecniche successivamente alla nuova definizione e/o perimetrazione delle zone urbanistiche che dovessero intervenire a seguito della approvazione del nuovo strumento di pianificazione urbanistica. 45