ZER M AND ATE

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ZER M AND ATE
ZER
MANDATE
orientarsi dentro e fuori dal carcere
IN USCITA
Le misure alternative
Sanzioni sostitutive
Misure di sicurezza
Pene accessorie
La Remissione del debito
La Riabilitazione
Una bussola delle misure/
sanzioni non detentive
La privazione delle libertà personali, non si limita
a pene detentive da scontare in un istituto penitenziario. L’ordinamento giuridico italiano prevede una serie di misure alternative, di sicurezza e
sanzioni sostitutive, che non rappresentano una
privazione totale della libertà, ma una limitazione
di essa. Misure introdotte per favorirne il reinserimento sociale della persona che ha o ha avuto
problemi di giustizia. Modalità diverse di esecuzione della pena, in cui comunque il carcere rimane
un aspetto, coinvolgendo anche figure prettamente operanti all’interno delle strutture penali, come
il Direttore e gli educatori.
Ruolo fondamentale in questo sistema articolato
e complesso assume così l’area penale esterna,
in particolar modo il Tribunale di Sorveglianza e
l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, il primo
in quanto organo con compiti di decisione sulla
concessione della misura/sanzione alternativa, il
secondo perchè struttura che collaborando con
il territorio, provvede all’esecuzione delle stesse.
Così come conoscere il territorio e i servizi può
risultare una valida risposta ai bisogni primari del
condannato, per permetterne una reale inclusione sociale e facilitarne la riuscita del “programma
di trattamento”.
Programmi che si attuano all’interno della comunità, ma che prevedono rigidi requisiti per potervi
accedere e il rispetto di una serie di condizioni e
obblighi che restringono le libertà personali dei
condannati.
Le misure alternative
Semilibertà
REQUISITI
Si tratta di una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il
soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell’ambiente libero è parziale, limitato alle ore della giornata in cui vengono svolte
attività lavorative o di studio o di volontariato. P. Può essere concessa
ai detenuti che abbiano scontato:
• almeno metà della pena per i reati minori;
• due terzi della pena se sia stata applicata la recidiva;
• aver scontato almeno tre quarti della pena se si tratta di un condannato per delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis dell’Ordinamento
Penitenziario;
• pena dell’arresto e pena della reclusione non superiore a sei mesi
se il condannato non è affidato al servizio sociali;
• essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva (internato);
• almeno vent’anni di espiazione della pena in caso di ergastolo
I detenuti per “reati associativi” possono essere ammessi solo se collaborano con la giustizia; per i reati di terrorismo, omicidio, rapina
aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe,
possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non
può essere ammesso alla semilibertà per 3 anni. Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato durante
un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una
misura alternativa.
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
PROCEDURA
Il detenuto – per usufruirne – deve aver dimostrato la propria volontà
di reinserimento nella vita sociale nel caso di detenuti con pena non
superiore a sei mesi, mentre per tutti gli altri casi andrà dimostrato di
aver compiuto dei progressi nel corso del trattamento. La richiesta
deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza.
Nel caso che il richiedente sia in libertà, l’istanza, corredata dalla documentazione necessaria, va indirizzata al Pubblico Ministero
della Procura che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della
pena, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente
per fissare l’udienza.
Nel caso di persona reclusa, direttamente al Magistrato di Sorveglianza, il quale può trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza,
sospendere l’esecuzione (sino alla decisione del Tribunale) in caso
di comportamenti tali da determinare la revoca della misura, oppure
ordinare la liberazione del condannato.
Nel caso di condannati con pena superiore a tre anni e internati,
l’istanza va presentata al Tribunale di Sorveglianza.
La semilibertà
Ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva
il piano di trattamento provvisorio, che il Direttore dell’Istituto di pena
deve predisporre entro cinque giorni dall’arrivo dell’ordinanza.
Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che
il condannato dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività
esterne. Durante la misura il programma di trattamento può essere
modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell’Istituto di pena.
Il rientro serale in carcere è obbligatorio, tranne che nei periodi in cui
si fruisce di permessi. Al soggetto in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, a titolo di
premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45
giorni annui, che vengono fruite in regime di libertà vigilata.
Se l’ammissione riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà.
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REVOCA
Il provvedimento di ordinanza della semilibertà può essere revocato
dal Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:
• se il soggetto si dimostra non idoneo alla misura o se il soggetto
si assenta dall’Istituto senza un giustificato motivo per non più di
12 ore;
• sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva
che faccia decadere i requisiti per l’ammissione, il Magistrato di
Sorveglianza (trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza
per le decisioni) in questo caso può anche decidere per la sospensione;
• se l’internato si assenta per oltre tre ore dall’Istituto di pena senza
giustificato motivo
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall’Ufficio Esecuzione
Penale Esterna (UEPE), in quanto:
• partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità
(per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per
soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare
al Tribunale di Sorveglianza;
• cura la vigilanza e l’assistenza del condannato nell’ambiente libero;
• collabora con la Direzione dell’Istituto, che rimane titolare della
responsabilità del trattamento;
• riferisce periodicamente al Direttore dell’Istituto di pena sull’andamento della semilibertà e sulla situazione di vita del condannato;
• fornisce al Direttore dell’Istituto ogni informazione rilevante ai fini
di un’eventuale modifica del programma di trattamento.
Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
La detenzione domiciliare
REQUISITI
La misura consiste nell’esecuzione della pena nella propria abitazione
o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.
Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiore ai due anni,
nei seguenti casi:
• non esistano i presupposti per accedere all’affidamento in prova al
servizio sociale
• per evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
• non si sia stati condannati per delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4
bis dell’Ordinamento Penitenziario
Pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena:
• in caso di soggetto agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della
condanna da eseguire
Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiori ai quattro
anni, nei seguenti casi:
• donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei
convivente;
• padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci
con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
• persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
• persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
• persona minore degli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia
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Per pene anche superiori ai quattro anni, quando potrebbe essere
disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena
per i seguenti casi:
• donna incinta (rinvio obbligatorio);
• donna che ha partorito da meno di sei mesi (rinvio obbligatorio);
• persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo
stato di detenzione (rinvio obbligatorio);
• presentazione di una domanda di grazia (rinvio facoltativo);
• condizione di grave infermità fisica (rinvio facoltativo);
• donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno,
e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre (rinvio
facoltativo)
I detenuti per reati “associativi” possono ottenere la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia, per i reati di terrorismo,
omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia
commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.
Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
Procedura
La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza, che
è l’organo competente per la concessione della misura alternativa.
Nel caso che il richiedente sia in libertà va indirizzata al Pubblico
Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell’esecuzione della pena, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza
competente per fissare l’udienza.
Nel caso di persona reclusa, l’istanza va inoltrata direttamente al
Magistrato di Sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, quando siano presenti i requisiti necessari al godimento della stessa. Quindi lo stesso magistrato trasmetterà immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare
l’udienza.
Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l’istanza deve
essere corredata da idonea certificazione attestante lo stato di salute
della persona richiedente la misura alternativa.
Nel caso l’istanza non venga accolta, si da inizio o riprende l’esecuzione della pena.
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La detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui è notificata l’ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti.
Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell’esecuzion per i soggetti in libertà, quello che ha
giurisdizione sull’istituto penitenziario in cui è ristretto l’interessato al
momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
E’ sempre il Tribunale di Sorveglianza a stabilire le prescrizioni per gli arresti domiciliari, a determinare e impartire le disposizioni per gli interventi dell’ UEPE, ordinamenti che possono modificati da parte del Magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
Chi usufruisce della detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario e può godere dei benefici previsti dalla normativa
per tutti i detenuti, in particolare la liberazione anticipata. Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da
altra malattia particolarmente grave, dopo gli opportuni accertamenti,
è possibile usufruire della non applicazione del divieto di concessione
dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i
reati dell’art.4-bis della 354/75.
Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
Sospensione e Revoca
Il provvedimento di ordinanza della detenzione domiciliare può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti
al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:
• se cessano i requisiti indispensabili per beneficiare della misura;
• se il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
• se il soggetto viene denunciato per evasione;
• quando l’UEPE informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo
titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le
condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura
Il Tribunale di Sorveglianza fissa l’udienza per il procedimento di revoca e decide sull’accoglimento o il rigetto della proposta.
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna con interventi che riguardano il sostegno, e non il controllo, che invece è effettuato dagli organi di polizia, in particolare:
• partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale
(per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da
inviare al Tribunale di Sorveglianza;
• cura gli aspetti legati all’assistenza del condannato nell’ambiente
libero, stabilendo validi collegamenti con i servizi socio assistenziali del territorio;
• svolge attività di sostegno e di controllo circa l’attuazione del programma
Affidamento in prova ai Servizi Sociali
Requisiti
Considerata la misura alternativa per eccellenza, l’affidamento in prova ai Servizi Sociali, si svolge interamente sul territorio, al di fuori
delle mura carcerarie, per un periodo che non superi tre anni.
Può essere concessa ai detenuti che abbiano:
• una pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore
a tre anni;
• un beneficio dall’esecuzione della misura alternativa, in particolar
modo contribuendo alla rieducazione e assicurando la prevenzione del pericolo di nuovi reati, dopo un’attenta osservazione della
personalità, condotta collegialmente in istituto;
• tenuto un comportamento tale da ritenere che il godimento della
misura alternativa contribuisca alla rieducazione e prevenga nuovi reati da parte del condannato, anche senza procedere all’osservazione in istituto
Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che l’affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche oltre i limiti di pena previstI
I detenuti per reati associativi possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali solo se collaborano con la giustizia; i detenuti
per reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo
se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi
abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio,
il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
Procedura e misura
La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza, che
è l’organo competente per la concessione della misura alternativa.
Nel caso che il richiedente sia in libertà va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell’esecuzione
della pena, entro trenta giorni dalla notifica, il quale la trasmetterà al
Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l’udienza.
Nel caso di persona reclusa, l’istanza va inoltrata direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che può sospendere l’esecuzione, ordinare
la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al
Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l’udienza. Nel caso
in cui siano offerte concrete indicazioni circa:
• l’esistenza dei presupposti necessari per l’ammissione;
• l’esistenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione;
• l’assenza di un pericolo di fuga.
Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l’istanza deve essere corredata da idonea certificazione attestante lo
stato di salute della persona richiedente la misura alternativa.
Nel caso l’istanza non venga accolta, si da inizio o riprende l’esecuzione della pena.
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Affidamento in prova ai Servizi Sociali
L’affidamento in prova ai Servizi Sociali ha inizio dal momento in cui è
notificata l’ordinanza di concessione della misura da parte degli organi
competenti. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell’esecuzione per i soggetti in libertà, quello
che ha giurisdizione sull’istituto penitenziario in cui è ristretto l’interessato
al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
Ha inizio con la sottoscrizione da parte del soggetto a cui è stata
concessa la misura alternativa del verbale delle prescrizioni, e con
l’assunzione dell’impegno a rispettarle:
• se il condannato è in libertà, davanti al Direttore dell’UEPE;
• se il soggetto è detenuto, davanti al Direttore dell’Istituto penitenziario
Le prescrizioni sono relative ai seguenti aspetti:
• rapporti con l’UEPE;
• dimora;
• libertà di movimento;
• divieto di frequentare determinati locali;
• lavoro;
• divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati
A volte possono anche riguardare: il divieto di soggiorno in parte, in uno o in più comuni, l’obbligo di soggiorno in un comune determinato, l’adempimento degli obblighi di assistenza familiare, l’opera in favore della vittima del reato commesso.
Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni raccolte dall’UEPE.
Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
Revoca e UEPE
Il provvedimento di ordinanza della detenzione domiciliare può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti
al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:
• quando l’UEPE informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo
titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le
condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo
pena inferiore a tre anni)
• se il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
• conclusione della misura
Mentre può essere revocato nel caso in cui:
• il comportamento del soggetto sia contrario alla legge o alle prescrizioni dettate;
• si verifichi la opravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena
detentiva che determini un residuo pena superiore a tre anni
Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.
L’affidamento termina con l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza
che estingue la pena e ogni altro effetto penale.
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Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:
• partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità
(per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per
soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare
al Tribunale di Sorveglianza;
• aiuta il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita
sociale al fine di favorire il suo reinserimento;
• controlla la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni;
• svolge azione di tramite tra l’affidato, la sua famiglia e gli altri suoi
ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali,
delle A.S.L. e del privato sociale;
• riferisce periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di Sorveglianza sull’andamento dell’affidamento ed invia
allo stesso una relazione finale alla conclusione della misura;
• fornisce al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante
sulla situazione di vita del soggetto e sull’andamento della misura
(ai fini di un’eventuale modifica delle prescrizioni, ecc.);
• prosecuzione della misura
Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
Casi particolari
Oltre ai casi sin qui descritti è possibile richiedre l’affidamento in
prova terapeutico. Una particolare forma di affidamento in prova rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.
Per la concessione della misura alternativa o di comunità sono richiesti i seguenti requisiti:
• pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a sei
anni;
• il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso o che intende sottoporsi ad un programma di recupero
Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato tale
stato, e l’andamento del programma concordato.
Se il Tribunale di sorveglianza dispone l’affidamento, tra
le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma.
Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all’autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la
sospensione.
Liberazione condizionale
Requisiti
La misura consiste nella possibilità di concludere la pena all’esterno del carcere in regime di libertà vigilata. I requisiti per la concessione sono di tipo sia giurdico (quanto periodo di pena si è scontato),
sia soggettivi (comporatamento tenuto nel periodo detentivo), nello
specifico avere scontato:
• almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena, se la
pena residua non superi i cinque anni;
• avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre
quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
• avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna
all’ergastolo;
• aver scontato almeno due terzi della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e limiti, se si tratta di un condannato per delitti indicati
nel comma 1 dell’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario
Il detenuto – per usufruirne – deve aver dimostrato la propria volontà
di reinserimento nella vita sociale, tenendo un comportamento adeguato durante la detenzione e assolto le obbligazioni civili derivanti
dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità
di adempierle.
I condannati che hanno commesso il reato da minorenni possono
chiedere la liberazione condizionale in qualunque momento dell’esecuzione.
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
Procedura
L’istanza deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria, al Direttore del carcere. Il Direttore del carcere trasmette al
Tribunale di Sorveglianza, che ha giurisdizione sull’istituto penitenziario in cui è ristretto l’interessato al momento della presentazione
della richiesta, la domanda o la proposta di liberazione condizionale.
Una volta deciso sulla concessione o meno della misura, il Tribunale di Sorveglianza comunica l’esito al Magistrato di Sorveglianza
ed all’UEPE del luogo dove eventualmente sarà eseguita la libertà
vigilata.
Se la liberazione non viene concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima di sei mesi
dalla data in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
La liberazione condizionale
Si conclude automaticamente una volta trascorso il tempo della pena
inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all’ergastolo, sempre
che non sia intervenuta alcuna causa di revoca
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Revoca
Il provvedimento di ordinanza della liberazione condizionale può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli
atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:
• se la persona liberata commette un reato o una contravvenzione
della stessa indole;
• se la persona in misura alternativa trascgredisce gli obblighi previsti dalla libertà vigilata
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), partecipando e svolgendo, oltre gli interventi
previsti per il regime di libertà vigilata, alcuni specifici interventi per le
persone detenute in attesa della decisione in merito alla richiesta di
liberazione condizionale:
• partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità;
• svolge l’inchiesta di servizio sociale per elaborare la relazione di
sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza.
Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
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Le Sanzioni Sostitutive
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
La libertà controllata
Le sanzioni sostitutive rappresentano uno strumeno alternativo alla
pena detentiva nei casi di minore allarme sociale.
Il giudice può sostituire la pena detentiva con la libertà controllata
quando:
• ritiene che essa non debba essere superiore ai sei mesi
Il Magistrato di Sorveglianza può inoltre convertire in libertà controllata le pene pecuniarie:
• la multa per un periodo massimo di un anno e l’ammenda di sei
mesi, dopo che abbia accertato una situazione di insolvibilità da
parte del condannato
La libertà controllata è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva,
ecc.) ed oggettivi (reati ostativi), nel caso sia il Magistrato di Sorveglianza a disporla è lui stesso a determinare le modalità della libertà
controllata, sentendo il condannato stesso ed acquisendo informazioni anche tramite l’ U.E.P.E.
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Procedure e sanzione
Se il condannato è detenuto copia dell’ordinanza va trasmessa al
direttore dell’Istituto di pena che informa gli organi di polizia della dimissione, la cui pena sostitutiva decorrerà dal giorno successivo
alla dimissione.
I soggetti in libertà controllata possono beneficiare di sospensioni della pena per motivi di studio, lavorativi o familiari per non più di sette
giorni. Nel caso si usufruisca di una pena sostitutiva non è possibile
ottenere le misure alternative alla detenzione.
Alla persona in stato di libertà controllata sono imposte prescrizioni,
da parte del Magistrato di Sorveglianza, idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati come:
• divieto di allontanarsi dal comune di residenza salvo autorizzazione;
• obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate
presso l’ufficio di Pubblica Sicurezza territorialmente competente;
• divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi;
• sospensione della patente di guida, qualora sia necessaria per
l’attività lavorativa il Magistrato di Sorveglianza può regolamentare tale sospensione;
• ritiro del passaporto, nonché sospensione della validità ai fini
dell’espatrio di ogni altro documento equipollente;
• obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine fissato, la copia dell’ordinanza del
Magistrato di Sorveglianza nella quale sono indicate le modalità di
esecuzione della pena sostitutiva e delle eventuali modificazioni
Gli organi competenti per il controllosono l’Ufficio di pubblica sicurezza o il comando dell’Arma dei carabinieri.
Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
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La Riabilitazione
Revoca e Uepe
Particolare importanza nell’applicazione della sanzione sostitutiva è
ricoperta dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) in quanto:
• svolge, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, interventi di sostegno al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato
Revoca
Nel caso di violazione delle prescrizioni, la Pubblica Sicurezza informa il Magistrato di Sorveglianza e questi, a sua volta, il Tribunale
di Sorveglianza, che può convertire la libertà controllata in:
• se la libertà controllata è stata concessa in sostituzione di pene
detentive brevi: il resto della pena si converte nella pena detentiva
sostituita;
• se la libertà controllata è una conseguenza della conversione di
una pena pecuniaria: la parte ancora da eseguire viene convertita
in un uguale periodo di reclusione o di arresto a seconda della
specie di pena pecuniaria precedentemente inflitta (multa o ammenda),
• notifica di un ordine di carcerazione o di consegna;
• arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato
o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
Le misure di sicurezza
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La libertà vigilata
Le misure di sicurezza sono provvedimenti previsti dall’ordinamento
penale italiano, quando si verificano due condizioni l’esistenza di un
reato e la pericolosità sociale del reo.
La sua durata è prevista dalla legge nel minimo, ma resta indefinita
nel massimo. La misura viene rinnovata nel caso in cui la pericolosità
sociale del reo persiste, mentre in caso contrario può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza competente anche prima dei termini
di scadenza.
Le misure di sicurezza possono essere detentive (assegnazione ad
una colonia agricola ocasa di lavoro, o casa di cura e di custodia, o
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario), patrimoniali (cauzione,
confisca dei beni) e non detentive (libertà vigilata).
La libertà vigilata può essere concessa nei seguenti casi:
• se è inflitta una pena non inferiore a dieci anni;
• se è stata disposta la liberazione condizionale;
• se il contravventore abituale o professionale commette un nuovo
reato che sia manifestazione di “abitualità” o “professionalità”;
• se il Magistrato di Sorveglianza, in sede di accertamento o riesame della pericolosità sociale dispone la trasformazione di una
misura di sicurezza detentiva in libertà;
• in altri casi determinati da varie disposizioni di legge, in maniera
obbligatoria o in maniera discrezionale
• in caso di ammissione di una licenza agli internati;
• in caso di ammissione di una licenza ai semiliberi
Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
Procedura e misura
La libertà vigilata consiste nella concessione della libertà al condannato, che è affidato alla pubblica sicurezza, per la sorveglianza, ed
all’UEPE, per il sostegno e l’assistenza.
Per l’ammissione possono essere competento o il giudice che infligge la condanna principale, in alcuni casi, in altri il Magistrato di
Sorveglianza in sede di primo esame o di riesame della pericolosità
sociale del condannato. In caso di libertà vigilata da liberazione condizionale è competente il Tribunale di Sorveglianza.
Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.
Le prescrizioni sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza,
che può successivamente modificarle o limitarle. Tra gli obblighi rientrano:
• obbligo di conservazione della carta precettiva e di presentazione
ad ogni richiesta;
• reperibilità;
• divieto di trasferire la residenza da Comune a Comune senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza e nell’ambito del Comune senza preavvisare l’organo di polizia e l’UEPE;
• obbligo di presentarsi secondo precise modalità presso gli uffici di
pubblica sicurezza
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Trasgressioni e Uepe
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) in quanto:
• svolge un’inchiesta di servizio sociale, richiesta, a seconda dei
casi, dal Magistrato di Sorveglianza, dal direttore dell’istituto penitenziario, o dal Tribunale di Sorveglianza, finalizzata a fornire
elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato in merito
all’ambiente e alle risorse sociali, familiari, personali, relazionali;
• riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sui risultati
degli interventi effettuati;
• svolge attività di sostegno e assistenza
Trasgressioni
Se la persona in libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il
Magistrato di Sorveglianza può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta e nel caso che quest’ultima non venga saldata, o la trasgressione sia di particolare gravità o ripetuta sostituire
alla libertà vigilata l’assegnazione ad una colonia agricola, o ad una
casa di lavoro.
Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
Le Pene accessorie
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
Sono le pene che seguono automaticamente alla condanna penale,
sono previste sia per la commissi0ne di reati, sia per contravvenzioni:
Per i delitti consistono in:
• interdizione dai pubblici uffici: il condannato viene privato del diritto
di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico, da ogni
pubblico ufficio e di ogni incarico. Può essere temporanea (ha una
durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni) o perpetua (consegue alla reclusione non inferiore a cinque anni);
• interdizione da una professione o da un’arte: consiste nella
perdita della capacità di esercitare, per tutto il tempo dell’interdizione, una professione o un’arte per cui è necessario uno speciale
permesso o abilitazione. Non può avere una durata inferiore a
un mese né superiore a cinque anni. Decorso il periodo di interdizione, le licenze e/o i permessi possono essere dal soggetto
riottenuti;
• interdizione legale: è la pena accessoria per i delitti di maggiore
gravità che priva il condannato della capacità di agire. Salvo che
il Giudice disponga diversamente, tale misura priva anche della capacità genitoriale. È automatica con la condanna alla pena
dell’ergastolo e della reclusione non inferiore a cinque anni;
• interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese: la sanzione è stata introdotta al fine di aumentare il
peso sanzionatorio a quei reati tipici dei cd. colletti bianchi ovvero
quei reati strettamente legati all’esercizio di un’attività imprenditoriale. La sua durata è connessa alla durata della pena principale;
• incapacità di contrattare con le Pubbliche amministrazioni:
comporta l’incapacità di concludere contratti con la PA salvo che
per ottenere servizi di pubblica utilità;
• decadenza dalla potestà genitoriale: comporta la decadenza
dalla potestà dei genitori nonché di ogni altro diritto sui figli che
spetta al genitore. Viene prevista automaticamente con la pena
dell’ergastolo e con quella della reclusione per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni
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Per le contravvenzioni sono previste:
• sospensione dall’esercizio di una professione o un’arte: contrariamente alla interdizione dall’esercizio di una professione la
misura si limita alla sospensione della capacità di esercitare una
professione. Non può avere una durata inferiore a quindici giorni
e superiore a due anni;
• sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese: la sanzione è stata introdotta al fine di aumentare il peso sanzionatorio a quei reati tipici dei cd. colletti bianchi
ovvero quei reati strettamente legati all’esercizio di un’attività imprenditoriale. Non può avere una durata inferiore a quindici giorni
e superiore a due anni
La pena accessoria comune sia ai delitti che alle contravvenzioni, è
quella relativa alla pubblicazione della sentenza di condanna. La
misura viene disposta dal Giudice in sentenza che può ordinare la
pubblicazione in uno o più giornali a spese del condannato.
In caso di ergastolo la sentenza viene pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello in cui fu commesso
il delitto e in quello in cui il condannato aveva l’ultima residenza.
Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
La remissione del debito
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Le Misure Alternative
Sanzioni Sostitutive
Misure Di Sicurezza
Pene Accessorie
La Remissione Del Debito
La Riabilitazione
Le persone condannate e internate che hanno scontato una pena detentiva, nel caso si trovino in disagiate condizioni economiche e abbiano mantenuto una condotta regolare durante la carcerazione, possono
chiedere l’esenzione dal pagamento delle spese del procedimento
giudiziario e del mantenimento in carcere. Per chi sia stato condannato ad una pena non detentiva, se sussistono i medesimi requisiti, è
possibile richiedere solo l’esenzione dal pagamento delle spese del
procedimento giudiziario.
Non si può chiedere la “remissione del debito”, cioè l’annullamento per
le pene pecuniarie e per debiti di natura civile.
La domanda può essere presentata dall’interessato, dal Consiglio
di disciplina o dai congiunti, indirizzandola al Magistrato di sorveglianza con giurisdizione sull’istituto in cui l’interessato è detenuto al
momento della richiesta, oppure, se l’interessato è libero, al Magistrato
di sorveglianza competente per il luogo in cui ha la residenza o il domicilio.
L’istanza deve contenere:
• generalità e indirizzo del richiedente;
• indicazione precisa delle sentenze per le quali si chiede il beneficio
(la mancanza di tali riferimenti può essere causa di inammissibilità);
• periodo e luogo di detenzione;
• motivazione delle disagiate condizioni economiche (mancanza di
lavoro, problemi di salute, ecc);
• indizazione dell’eventuale possesso di beni mobili, immobili e composizione del nucleo familiare;
• dichiarazione di condotta regolare
La decisione sulla remissione del debito è presa dal Magistrato di sorveglianza dopo aver esaminato gli atti e sentito le parti in udienza camerale.
La riabilitazione
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Requisiti
La persona che è stata condannata con sentenza penale passata in
giudicato ha diritto a chiedere la riabilitazione al Tribunale di sorveglianza, cioè la cancellazione del reato d al casellario giudiziario.
Per la legislazione italiana la riabilitazione è possibile solo nel caso
in cui chi è stato condannato abbia dimostrato, nel tempo, prove effettive di buona condotta, non abbia commesso altri reati e abbia
pagato le spese di giustizia relative al processo penale o l’eventuale
risarcimento del danno.
Può essere concessa:
• quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno dell’esecuzione
della pena, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di
buona condotta;
• il termine è invece di almeno otto anni se si tratta di reati commessi da recidivi come indicati nell’art. 99 del Codice Penale;
• il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa
di lavoro
La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:
• è stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di
espulsione dello straniero dallo stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
• non ha compiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo
che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.
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La Riabilitazione
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Pene Accessorie
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La Riabilitazione
Procedura
Il Tribunale di Sorveglianza inizia l’esame della domanda e fissa dopo
alcuni mesi un’udienza che viene comunicata al richiedente e nella
quale è necessario farsi assistere da un Avvocato di fiducia o d’ufficio. In caso di parere positivo, si procede alla cancellazione del reato
nell’archivio telematico del Casellario Giudiziale. Se la richiesta e’ respinta per difetto del requisito della buona condotta, la stessa non può
essere ripropostra.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti a pena
d’inammissibilità:
• certificato di residenza in carta semplice oppure dichiarazione sostitutiva se presentata dall’interessato;
• estratto della sentenza di condanna con indicazione della data di
passaggio in giudicato;
• certificato di espiata pena in caso di carcerazione;
• certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia o di avvenuto passaggio dell’articolo di campione alla tavola alfabetica;
• se nel commesso reato vi è stata parte lesa, prova dell’avvenuto
risarcimento del danno alla parte lesa, o dichiarazione liberatoria
della parte lesa(di non aver nulla a pretendere)
È utile comunicare al Tribunale di sorveglianza notizie o certificazioni
relative al motivo per il quale l’interessato intende richiedere la riabilitazione (ad esempio per motivi di lavoro).
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Beneficio di legge e revoca
Il termine di riferimento decorre dal giorno in cui la pena principale
sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo.
E’ possibile che la pena inflitta non venga eseguita, ad esempio perché
viene condonata da un indulto o per altre cause che ne impediscono
l’esecuzione. In questi casi il termine per la riabilitazione decorre da
quando la pena – che non è stata eseguita – si è estinta. Tuttavia, nel
caso di condanna a pena sospesa, il termine per poter chiedere la
riabilitazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e non
dal momento il cui il reato si estingue.
Il Tribunale di Sorveglianza decide sulla riabilitazione, tuttavia se è
stata comminata la interdizione perpetua dai pubblici uffici, questa
rimane per sempre.
Revoca
Nel caso la persona riabilitata commetta un delitto non colposo entro sette anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un
tempo non inferiore a due anni, od un’altra pena piu` grave, la sentenza di riabilitazione viene revocata.
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