Patto di non concorrenza: l`opzione

Transcript

Patto di non concorrenza: l`opzione
LEGALE
d i D A N I E L A L A Z Z AT I
Avvocato
Patto di non concorrenza:
l’opzione
I
l Tribunale di Milano, con un’interessante ordinanza del
1/8/2009, si è pronunciato su un aspetto particolare del
patto di non concorrenza: l’opzione.
Si tratta di un elemento accessorio al patto, con il quale si
attribuisce al datore di lavoro la facoltà di decidere, in
corso di rapporto, se avvalersi o meno del patto di non
concorrenza per il periodo successivo alla cessazione
dello stesso. Il caso posto all’esame del Tribunale di
Milano, riguardava un datore di lavoro che, dopo aver
ricevuto le dimissioni di un proprio dipendente e nel
corso del periodo di preavviso, attivava il patto di non
concorrenza, esercitando la relativa opzione nel termine
previsto dalla clausola contrattuale.
Una volta cessato il rapporto di lavoro, l’ex dipendente
iniziava a prestare attività lavorativa in favore di un concorrente, con conseguente richiesta al Tribunale - da parte
dell’ex datore - di inibire allo stesso l’attività lavorativa
presso il concorrente, in forza del patto divenuto efficace
a seguito dell’esercizio dell’opzione.
Il ricorso veniva rigettato.
Il Tribunale di Milano, rilevava infatti che “Il patto di non
concorrenza può essere oggetto di opzione, purché sia in
esso previsto un termine che renda definitivo il patto stesso
anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro. Ove
manchi tale termine, il patto di non concorrenza si risolve
un un’indiretta elusione dell’art. 2125 c.c. e dell’assetto
degli interessi regolato in modo inderogabile da questa
norma. L’operazione va quindi ritenuta nulla per frode
alla legge, ai sensi dell’art. 1344 c.c. Dalla dichiarazione
di nullità della clausola di opzione deriva la nullità dell’intero patto di non concorrenza, essendo dimostrato che
il datore di lavoro non lo avrebbe concluso senza l’inserimento di quella clausola”.
Secondo il Tribunale, infatti, la clausola di opzione – del
tutto illegittimamente - prevedeva un termine di esercizio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro: veniva
infatti esercitata nel corso del periodo di preavviso, che il
dipendente prestava dopo aver rassegnato le dimissioni.
In tal modo, si era reso temporalmente indeterminabile
l’obbligo di non concorrenza assunto dal lavoratore; quest’ultimo, invece, doveva esser messo nella possibilità di
conoscere preventivamente la vigenza temporale dell’obbligo di non concorrenza e del relativo compenso spettantegli.
La clausola contenente l’opzione veniva pertanto dichiarata nulla e detta nullità si estendeva all’intero patto,
essendo emerso nel corso del giudizio che il datore di
lavoro non lo avrebbe concluso senza l’inserimento della
clausola di opzione.
L’ordinanza riportata assume un particolare interesse, in
quanto non sono molte le decisioni che riguardano questo aspetto particolare del patto di non concorrenza; e ciò
in quanto, generalmente, tale patto viene stipulato all’inizio del rapporto di lavoro, ovvero in corso di rapporto, ad
esempio quando il mutamento delle mansioni del lavoratore, determini un interesse del datore a limitare/controllare la sua attività futura.
L’opzione non è invece così frequente. Del resto sulla possibilità che il patto di non concorrenza potesse formare
oggetto di opzione, si era molto discusso in passato, per
poi giungere ad affermare la validità di una siffatta clausola in presenza di un interesse apprezzabile del datore di
lavoro a svincolarsi dal patto in corso di rapporto, al verificarsi di circostanze che lo rendono, ad esempio, inutile
o, comunque, non più necessario.
Inoltre, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l’opzione è valida se viene esercitata nel corso del
rapporto di lavoro e non successivamente alla sua cessazione.
E ciò in quanto il lavoratore, nel momento in cui rassegna
le dimissioni, deve sapere se la sua attività futura sarà limitata dal patto oppure no; l’esercizio successivo dell’opzione non consente tutto ciò, con evidente nocumento del
lavoratore che pensa di non avere vincoli ed invece si
trova un patto di non concorrenza da dover rispettare.
Il Tribunale di Milano ha pertanto liberato l’ex dipendente da ogni obbligo di non concorrenza nei confronti dell’ex datore di lavoro.
F I LO D I R E T TO D I R I G E N T I D I C E M B R E 2 0 0 9
7