n. 2 - Il Sistema Previdenziale per i dipendenti Pubblici

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n. 2 - Il Sistema Previdenziale per i dipendenti Pubblici
Previdenza e Assistenza
nel Pubblico impiego
Le schede di approfondimento della
Federazione Confsal-Unsa
A cura dell’Avv. Pasquale Lattari
n. 2
Il sistema previdenziale per i pubblici
dipendenti. Le competenze.
Il sistema previdenziale per i pubblici
dipendenti risulta
modificato con intensità negli ultimi decenni e da ultimo con la
riforma del rapporto di lavoro con la P.A. (vd d.lgs n. 165/2001 e n.
150 del 2009); peraltro la riforma è continua – si ripete
praticamente ad ogni manovra finanziaria – circa i requisiti per
accesso alle prestazioni previdenziali.
Il d.lgs. n. 479 del 94 ha istituito l’INPDAP – istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – che è
ente pubblico non economico soggetto alla vigilanza del Ministero
del lavoro e del Ministero dell’Economia competente per tutte le
prestazioni previdenziali per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche. La sede centrale dell’INPDAP è in Roma ed ha sedi
periferiche in ogni capoluogo di provincia.
L’INPDAP ha assorbito ed accorpato tutte le preesistenti gestioni
previdenziali (ENPAS ente nazionale previdenza ed assistenza per i
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dipendenti statali, ENPDEP per i dipendenti di diritto pubblico,
INADEL assistenza per i dipendenti enti locali) ed i vari istituti di
previdenza (CPS per i sanitari, CPDEL per i dipendenti di enti locali
CPI per gli insegnanti e CPUG per gli ufficiali giudiziari).
La legge n. 335 del ‘95 ha istituto presso
l’INPDAP la gestione separata dei
trattamenti pensionistici ai dipendenti
dello Stato (art. 2 co.1)
Attualmente l’INPDAP ha la gestione di
tutti i trattamenti pensionistici dei
dipendenti statali. La competenza per
tutti i dipendenti dei Ministeri è stata via
via acquisita nel tempo: nei primi anni
di entrata in vigore della riforma i
dipendenti percepivano un trattamento
provvisorio determinato dalla propria amministrazione che diventava
definitivo una volta determinato dall’INPDAP il dovuto.
A far data dal 1.10.2005 l’INPDAP è competente direttamente per
tutte le amministrazioni statali ed in tutti gli istituti previdenziali –
riscatto
computo,
ricongiunzione,
liquidazioni,
pensioni
subentrando alla gestione della
cassa trattamenti pensionistici
statali (CTPS) e per le indennità di fine servizio.
Attualmente il datore di lavoro certifica la posizione del dipendente a
mezzo il modello PA04 e l’INPDAP – non dovendo chiedere ulteriore
documentazione – ha tutto quanto necessario per determinare le
prestazioni in favore dei dipendenti.
Dal 2006 la posizione previdenziale ed assicurativa
dipendente è accessibile in tempo reale via internet.
di ciascun
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Testo a cura dell’Avv. Pasquale Lattari.
A norma della legge sul diritto di Autore e del codice civile è vietata la traduzione,
l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo nonché la memorizzazione
sono riservati per tutti i Paesi.
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L’INPDAP effettua ulteriori attività in favore dei dipendenti:
- Assicurazioni sulla vita per i dipendenti enti di diritto pubblico;
- Gestione centri vacanze estive e vacanze all’estero per i figli dei
dipendenti;
- Erogazione
borse di studio per i figli più meritevoli dei
dipendenti;
- Gestione case di soggiorno per pensionati;
- Eroga prestazioni creditizie agevolate in favore degli iscritti
(prestiti rimborsabili, prestiti garantiti erogati da istituti di
credito con garanzia INPDAP, mutui ipotecari per acquisto
prima casa);
Il sistema previdenziale per
contribuzione obbligatoria.
i
pubblici
dipendenti.
La
Il lavoratore con la sottoscrizione del contratto
di lavoro con un ente pubblico ha diritto ex
lege – con correlativo obbligo in capo al datore
di lavoro – all’iscrizione presso l’INPDAP.
Scatta da tale iscrizione l’obbligo del
versamento dei contributi nella misura fissata
dalla legge.
La normativa precedente distingueva l’obbligo
contributivo in ragione del tipo di rapporto lavorativo: la P.A. era
obbligata all’iscrizione solo per il personale utilizzato per i soli
servizi
dell’ente;
successivamente
l’iscrizione
è
divenuta
obbligatoria anche per il personale utilizzato dalla P.A. per eventi
eccezionali o straordinario o supplenza o attività non istituzionali
e/o in servizio anche non direttamente dell’ente pubblico ma di
agenzie che allo stesso fanno riferimento costituenti articolazioni
dell’Ente.
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Testo a cura dell’Avv. Pasquale Lattari.
A norma della legge sul diritto di Autore e del codice civile è vietata la traduzione,
l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo nonché la memorizzazione
sono riservati per tutti i Paesi.
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L’INPDAP eroga prestazioni – per lo più erogazioni economiche con i contributi previdenziali a carico degli enti pubblici – datori di
lavoro – e dei dipendenti iscritti e con i proventi delle attività
finanziarie dei fondi INPDAP.
La misura della contribuzione a carico dei soggetti è stabilita ex
lege. Per i dipendenti pubblici (ex CTPS) il limite fissato è del 33%
della retribuzione, suddivisa in ragione del
24,20 a carico del datore di lavoro e del 8,80
a carico del dipendente. (vd nota INPDAP 16
del 2004 relativamente alla contribuzione
sulla retribuzione accessoria ex art. 2 co.9 e
10 lex 335/95).
La retribuzione imponibile su cui va calcolato
il contributo obbligatorio dovuto è il
trattamento fisso e continuativo percepito dal
lavoratore o meglio, a far data dalla cd legge
Dini (n.335 del 95) costituisce la retribuzione
imponibile tutto ciò che il lavoratore
percepisce dal datore di lavoro in ragione della dipendenza in denaro
o natura tranne quanto è escluso ex lege (vd art. 12 lex 335
riformulato dal d.leg.vo 314 del 97).
A tale obbligo sono correlati anche adempimenti accessori.
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Testo a cura dell’Avv. Pasquale Lattari.
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l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo nonché la memorizzazione
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I datori di lavoro pubblici sono obbligati alla compilazione della parte
previdenziale del modello 770, quali sostituti d’imposta del
lavoratore. Le amministrazioni trasmettono una copia del modello
770 all’INPDAP ai fini dell’aggiornamento e verifica della posizione
previdenziale ed assistenziale del
lavoratore e gli stessi dati sono
riportati nel CUD consegnato al
lavoratore. I dati inviati sono
riassuntivi
dei
dati
trasmessi
mensilmente
(DMA
denuncia
mensile
analitica)
e
telematicamente
dal datore di
lavoro
all’INPDAP
ai
fini
pensionistici, del tfr e sono relativi al pagamento dei contributi
effettuati che vanno pagati entro il 15 del mese successivo cui si
riferiscono. Tuttavia l’INPDAP ha chiarito (con nota 3 del 2008) che il
tutto verrà sostituito dal modello 770 divenuto obbligatorio dal
2011.
Ai fini dei controlli della posizione contributiva il dipendente ha
diritto a ricevere l’estratto conto individuale in cui sono indicati i dati
relativi alla contribuzione, alla posizione assicurativa.
La legge Dini (art. 3 co. 9 e 10 ha previsto la revisione della
prescrizione dei pagamenti a titolo contributivo. L’obbligo a versare
il dovuto si prescrive entro 10 anni per i contributi relativi ai periodi
sino al 31.12.95 ed in cinque anni per i periodi successivi. Inoltre i
contributi prescritti non possono essere più versati.
Sanzioni civili sono previste in caso di inadempienza contributiva (vd
determinazione 228 del 2010).
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Testo a cura dell’Avv. Pasquale Lattari.
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Il sistema previdenziale per
contribuzione non obbligatoria.
i
pubblici
dipendenti.
La
La prestazione lavorativa comporta la retribuzione e la
corrispondente contribuzione obbligatoria.
Ma durante il rapporto lavorativo il dipendente può attivare ed
affiancare alla contribuzione obbligatoria varie
tipologie di
contribuzione non obbligatoria e/o facoltativa.
Il lavoratore – in costanza del rapporto di lavoro – può beneficiare
di ulteriori periodi contributivi– unitamente ai periodi di
contribuzione obbligatoria - ai fini del servizio ritenuto utile ai fini di
quiescenza ed ai fini del calcolo della pensione stessa. (vd di
seguito)
Si tratta degli istituti della contribuzione volontaria, della
contribuzione figurativa e della contribuzione da riscatto. (vd
seguito)
Strumentali alle finalità di gestione unica del
rapporto contributivo sono gli istituti della
ricongiunzione e della cd totalizzazione.(vd
seguito).
Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico è
essenziale il cd. “servizio utile” prestato;
sussistono
peraltro
delle
cd.
“anzianità
convenzionali” determinate ex lege in ragione della tipologia
peculiare del servizio svolto. (vd seguito)
La cd contribuzione integrativa e/o complementare - non
concorrendo a formare il servizio utile - integra la misura della
pensione.(vd seguito)
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A - La contribuzione volontaria
La legge 184 del 97 ha esteso ai lavoratori iscritti all’INPDAP la
normativa sulla contribuzione volontaria. (lex n. 1432 del ‘71 e n.47
del 1983).
I lavoratori che per diverse cause vedono sospeso, interrotto o
cessato il rapporto di lavoro possono continuare il rapporto
previdenziale con versamenti volontari a carico ai fini di raggiungere
i requisiti per l’accesso al diritto a pensione.
La contribuzione volontaria non è consentita ed è impedita dal
maturare dei requisiti richiesti ex lege (età anagrafica e requisiti
contributivi) per la pensione.
Tuttavia se il lavoratore ha maturato la pensione - sia sotto il profilo
del requisito anagrafico che contributivo - a domanda può
continuare
a
versare
contributi
volontariamente al fine di incrementare la
misura del trattamento pensionistico.
Le ragioni della interruzione della
obbligatorietà della contribuzione in capo
al datore di lavoro si verifica in caso di:
- aspettative per motivi di studio;
- aspettative per motivi di famiglia;
- i periodi “vuoti” nei lavori a tempo parziale, orizzontale
verticale.
e
Particolare è la situazione dei dipendenti pubblici che usufruiscono
della legge 112/2008 (art. 72) per attività di volontariato che
consente l’esonero dal servizio per il massimo di 5 anni con
percezione ridotta della retribuzione. In tali casi permane l’obbligo
contributivo a carico del datore di lavoro.
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In caso di ripresa del rapporto lavorativo non è possibile la
contribuzione volontaria vigendo la contribuzione obbligatoria.
Medesima impossibilità sussiste per i periodi in cui è consentito il
riconoscimento della contribuzione figurativa.
I lavoratori per l’accesso alla contribuzione volontaria debbono
avanzare richiesta all’INPDAP di competenza ed è considerata
domanda idonea anche la richiesta di pensione respinta al lavoratore
carente dei requisiti previsti ex lege (età e contribuzione).
La legge n. 388/2000 art. 69 co.10 ha modificato i requisiti previsti
che consentono l’autorizzazione in caso di possesso alternativo di
- Versamento di 3 anni di contribuzione negli ultimi 5 anni;
- Versamento di almeno 5 anni di contribuzione a prescindere
dall’epoca del versamento della contribuzione.
La contribuzione deve essere effettiva e relativa alla prestazione
lavorativa retribuita e quindi al relativo versamento contributivo o a
periodi lavorativi riscattati o ricongiunti. (vd in seguito)
Sono esclusi dal conteggio e non
possono essere considerati periodi di
contribuzione effettiva:
- i periodi relativi alla contribuzione
figurativa;
- il periodo
corrispondente al
servizio militare;
- i periodi relativi a congedi per maternità, parentali per
puerperio e gravidanza;
- I periodi relativi al godimento di pensione di inabilità in seguito
revocata.
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- il calcolo dei contributi ed il versamento.
La ratio della contribuzione volontaria è far proseguire al lavoratore
il rapporto contributivo “come se” avesse svolto la prestazione
lavorativa.
Ne consegue che le somme da pagare corrispondono a quelle che
avrebbero pagato il datore di lavoro ed il lavoratore; il calcolo si
effettua sulla media della retribuzione percepita nell’ultimo anno di
lavoro antecedente alla domanda.
In
sostanza
l’importo
retributivo
imponibile annuale – aggiornato secondo
gli indici ISTAT - va diviso per 52
settimane ed a tale importo va riferito la
percentuale di contribuzione obbligatoria
dovuta (sommando quella a carico del
datore di lavoro e quella a carico del
lavoratore).
Ove vi siano state interruzioni lavorative
nell’ultimo anno occorre comunque retrocedere al fine di costituire
un anno lavorativo utile sotto il profilo contributivo.
In caso sia versata somma inferiore verrà accreditato dall’Ente
previdenziale un periodo inferiore ai fini contributivi corrispondente
all’importo effettivamente versato.
L’equiparazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria è
totale sicché anche sotto il profilo fiscale le somme versate sono
deducibili totalmente dal reddito IRPEF. (vd art. 13 d.lgs n.
47/2000)
Il versamento va effettuato trimestralmente a mezzo appositi
bollettini rilasciati dall’INPDAP entro il trimestre successivo a quello
cui si riferiscono i periodi assicurativi (per il primo trimestre il
versamento va effettuato entro il 30 giugno, etc…).
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I termini sono perentori e se non rispettati i contributi non vengono
accreditati e restituiti al lavoratore, salvo l’accredito al periodo di
competenza con inevitabile scopertura del periodo precedente per
cui risulta omesso il versamento.
B - La contribuzione figurativa
L’obbligatorietà della contribuzione è strettamente legata allo
svolgimento della prestazione lavorativa.
In alcuni eventi durante il rapporto lavorativo è previsto che –
nonostante non si presti attività lavorativa o la stessa sia ridotta – il
lavoratore possa beneficiare di contribuzione c.d. figurativa (fittizia)
nonostante
l’assenza
della
prestazione
lavorativa
e,
conseguentemente, dell’assenza di versamenti contributivi.
La legge consente – in alcuni e tassativi casi e per periodi
determinati – tale riconoscimento d’ufficio o a domanda del
lavoratore con il pagamento a carico dell’Ente di previdenza.
In ragione della
particolare rilevanza sociale l’ordinamento
riconosce tale tutela in casi –tassativi
nella tipologia e nella durata– al fine di
evitare pregiudizi al lavoratore.
Gli eventi ed i periodi riconosciuti
coperti da contribuzione figurativa
sono:
- il periodo del servizio militare
obbligatorio o il periodo a quello
equiparato;
- il periodo di assenza obbligatoria
e facoltativa dal servizio per
puerperio e gravidanza. Tale periodo può essere conteggiato
anche se gli eventi sono avvenuti al di fuori del rapporto di
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lavoro purché sussista almeno una contribuzione minima di 5
anni in costanza di rapporto lavorativo;(art. 25 d.leg.vo
151/2001)
- permesso di tre giorni mensile per il lavoratore padre o madre
di bambino minore affetto da handicap in situazione di gravità
non ricoverato;
- permesso di tre giorni mensile per il lavoratore che assiste a
tempo pieno un parente e/o affine entro il terzo grado affetto
da handicap in situazione di gravità non ricoverato;
- i periodi di astensione facoltativa dal lavoro per malattia del
figlio sino all’ottavo anno di età;
- i periodi di 4 mesi ogni anno di servizio per i lavoratori non
vedenti;
- i periodi di due mesi per ogni anno di servizio per i lavoratori
sordomuti o invalidi con menomazione maggiore del 74%;
- i periodi di inabilità con percezione pensione in caso di
recupero della capacità lavorativa successiva;
- i periodi di aspettativa dei dipendenti eletti a funzioni pubbliche
(art.3 lex 564/96) o nominati a cariche sindacali; (art.31 lex
300/70).
Per i trattamenti
pensionistici determinati esclusivamente
secondo il sistema contributivo, sono
riconosciuti i seguenti periodi di accredito
figurativo: a) assenza dal lavoro per periodi
di educazione e assistenza dei figli fino al
sesto anno di eta' in
ragione
di
centosettanta giorni per ciascun figlio; b)
assenza dal lavoro per assistenza a figli dal
sesto anno di
eta', al coniuge e al
genitore purché conviventi, nel
caso
ricorrano le condizioni previste dall'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
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per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite
massimo complessivo di ventiquattro mesi; c) a prescindere
dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi
dell'evento maternità, e' riconosciuto alla lavoratrice un anticipo
di età - rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia
- pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici
mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per
la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione
del
moltiplicatore, relativo all'età di accesso al trattamento
pensionistico, maggiorato
di
un
anno in caso di uno o due figli, e
maggiorato di due anni in caso di tre
o più figli.(art. 1 co.40 lex 335 del
1995).
La contribuzione figurativa per l’evento
e per il periodo previsto ex lege
comporta l’assimilazione al servizio
lavorativo effettivo e quindi al regime
della contribuzione obbligatoria; è utile, quindi, ai fini del diritto alla
pensione ed ai fini della quantificazione.
La contribuzione figurativa va calcolata in ragione della retribuzione
per ciascuna settimana riconosciuta sulla media delle retribuzioni
dell’anno in cui va a collocarsi l’evento di cui si chiede il
riconoscimento. Tuttavia esistono regolamentazioni specifiche per
diversi eventi suindicati. Si osserva.
- Per l’astensione facoltativa dopo il terzo anno di vita del
bambino il valore della retribuzione da attribuire alla
contribuzione figurativa è limitato al valore pari al doppio della
pensione sociale;
- Per l’assistenza a soggetti portatori di handicap ai sensi lex
104/92 è consentita la contribuzione figurativa fino ad un
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massimo di €.36.151,98 (VD. 42 CO.5 LEX 151/2001). Tale
periodo non è valutabile ai fini del Tfr.
- Per i soggetti eletti a cariche elettive per funzioni pubbliche
(eletti al parlamento o assemblee regionali etc.) che maturano
il diritto ad un assegno vitalizio o ad un incremento
contributivo sono obbligati a versare l’equivalente dei contributi
a carico del lavoratore relativamente al periodo di aspettativa
concessa. Il versamento va effettuato all’organo elettivo che
provvede a destinarlo alla gestione previdenziale di
appartenenza. Il mancato versamento impedirà la copertura
figurativa del periodo di aspettativa (vd art. 38 lex 488/99 e
art.3 lex 564 del 1996).
C - La contribuzione da riscatto
Il lavoratore può vedersi riconosciuti periodi - ritenuti meritevoli di
tutela dall’Ordinamento – per coprire periodi sforniti di copertura
assicurativa obbligatoria con il pagamento a carico – come per la
contribuzione volontaria – a mezzo il cd riscatto.
Tra le varie tipologie di periodi riscattabili senz’altro più diffuso è il
periodo relativo al corso di laurea o titoli equiparati o corsi di studio
previsti dalla legge (vd dottorato di ricerca, corsi abilitanti personale
scuola ecc.).
I
lavoratori
iscritti
all’INPDAP
possono
riscattare il periodo corrispondente al corso
legale degli studi universitari per il quale sia
stato conseguito: diploma di laurea, diploma
universitario, diploma di specializzazione,
dottorato di ricerca.
Il riscatto rende utilizzabili i periodi di
riferimento ai fini dei requisiti contributivi che
ai fini della misura della pensione.
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In ragione delle tipologie di riscatto diversi sono i termini (due anni
prima del raggiungimento del limite di età e/o entro 90 gg dalla data
di risoluzione del rapporto di lavoro).
La laurea o il titolo equiparato riconosciuto è riscattabile se il titolo
sia stato utile ai fini della carriera del pubblico dipendente.
La somma dovuta a titolo di riscatto è determinata in ragione del
periodo da riscattare con applicazione della aliquota di contribuzione
in vigore alla data di domanda di riscatto rapportata alla
retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria.
L’art. 150 DPR 1092 del 73 disciplina il riscatto per i dipendenti della
P.A. con possibilità di versamento in unica soluzione e/o pagamento
con trattenute sullo stipendio o sulla pensione.
Possono essere riscattati i periodi corrispondenti a:
- assenza facoltativa per gravidanza e
puerperio (con almeno 5 anni di
contribuzione).
Tale
periodo
è
riscattabile in alternativa al riscatto
per
la
laurea
non
essendo
sovrapponibili
i
periodi
di
contribuzione;
- congedo per assistenza familiare a
disabili;
- i periodi non effettuati di attività lavorativa in part-time
orizzontale verticale o a ciclo. Tale periodo non è riscattabile in
caso di contribuzione volontaria per i medesimi periodi.
- Frequenza di corsi di formazione per l’ammissione in servizio;
- il servizio all’estero non coperto da assicurazione obbligatoria
riconosciuta in Italia;
- aspettativa per seguire il coniuge in servizio all’estero.
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D - La ricongiunzione è lo strumento che consente al lavoratore
che ha prestato attività lavorativa in diversi settori di lavoro e,
quindi, con
enti previdenziali e regimi diversi e separati, di
unificare – sotto un unico ente previdenziale e con identico regime
giuridico ed economico – i diversi trattamenti previdenziali ai fini del
riconoscimento del diritto pensionistico. Il trattamento pensionistico
ricongiunto ha un uniforme regime giuridico ed unico ente
previdenziale erogante.
Gli iscritti o i loro eredi, in caso di pensione ai superstiti, possono
chiedere all’INPDAP la ricongiunzione di tutti i periodi di
contribuzione obbligatoria e periodi assimilati (figurativa e
volontaria) esistenti presso altre gestioni.
Le gestioni trasferiscono all’INPDAP tutti i contributi del lavoratore
con interessi che vengono trattati unitariamente dall’INPDAP
secondo le proprie regole e pagati al lavoratore con un unico regime
e trattamento pensionistico in ragione della normativa vigente per il
pubblico dipendente.
La ricongiunzione è onerosa.(art.2 lex
n.29 del ‘79)
Il contributo dovuto dal lavoratore è
dato dalle somme che
l’ente
previdenziale dovrà pagare in più al
lavoratore per effetto dei maggiori
periodi ricongiunti.
La quantificazione del costo della
ricongiunzione è effettuato secondo un
complicato calcolo: le somme contributive in capo al lavoratore di
cui si chiede la ricongiunzione vanno detratte dalle somme dovute
secondo una cd riserva matematica - ex art. 13 legge 1338 del 62
determinata da una tabella - adeguata in ragione delle diverse
riforme previdenziali - in vigore al momento della domanda.(vd
legge 122 del 2010 e DM 31 agosto 2007). Il contributo dovuto dal
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lavoratore aumenta in ragione dell’avvicinarsi all’età della pensione.
Il pagamento è effettuato in unica soluzione o a rate.
E - La totalizzazione.
La totalizzazione è lo strumento che consente al lavoratore – che ha
prestato servizio con diversi datori di lavoro e regimi previdenziali
differenti – di sommare i trattamenti contributivi che mantengono
la regolamentazione di ciascuna gestione previdenziale, a differenza
della ricongiunzione in cui vi è anche la unificazione del regime
giuridico.
Il trattamento pensionistico
totalizzato è unificato solo
sotto il profilo dell’unico
pagamento.
Il lavoratore – o i suoi eredi
superstiti
possono
totalizzare
più
periodi
contributivi non sovrapposti
cronologicamente.
La totalizzazione deve essere effettuata per tutti i periodi
assicurativi e non per parte di essi; può essere cumulato il
trattamento previdenziale con durata di almeno 3 anni (per periodi
inferiori è possibile la ricongiunzione a pagamento).
Il lavoratore richiedente deve avere 65 anni ed una contribuzione
cumulata nei diversi enti previdenziali e possedere almeno 20 anni
o, in alternativa, 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età.
La domanda va presentata alla gestione a cui è iscritto il lavoratore
nell’ultimo periodo di servizio.
La totalizzazione è gratuita in quanto i contributi non vedono
modificato il regime giuridico previsto dall’ente previdenziale di
appartenenza ed i contributi materialmente restano accreditati nelle
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gestioni previdenziali di appartenenza. La somma erogata al
lavoratore corrisponde alla quota di pensione calcolata secondo il
trattamento previdenziale di appartenenza.
In caso con la totalizzazione non si raggiunga il
minimo
pensionistico il trattamento è integrato dall’ente previdenziale con
contribuzione maggiore.
La totalizzazione è incompatibile con la ricongiunzione per le
evidenti differenze sostanziali.
A seguito della legge n. 122 del 30 luglio 2010 i trattamenti
pensionistici di vecchiaia e anzianità derivanti dalla totalizzazione
maturati dopo il 1.1.2011 decorrono decorsi 18 mesi dalla
maturazione.
Per le pensioni maturate nel periodo
precedente e comunque per le pensioni di
inabilità o ai superstiti la decorrenza è dal
primo giorno del mese successivo alla
decorrenza della pensione.
Il
lavoratore
potrà
scegliere
la
ricongiunzione o la totalizzazione in ragione
della concreta convenienza economica non
potendosi prevedere a priori i vantaggi
comparative tra i due istituti derivanti e
dipendenti dalla concreta posizione soggettiva e contributiva.
F - Il servizio utile ai fini contributivi e le anzianità
convenzionali.
Ai fini dell’anzianità contributiva per accedere al trattamento
pensionistico ed anche ai fini della liquidazione giova solamente il
cd. servizio utile.
Il servizio utile è il periodo del servizio prestato dal lavoratore alla
dipendenza dello Stato (e con conseguente obbligo di iscrizione all’
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Testo a cura dell’Avv. Pasquale Lattari.
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INPDAP
in precedenza cassa speciale presso INPS) a cui si
aggiungono i periodi con durata corrispondente a:
a)
il servizio cumulabile;
b)
il servizio ricongiungibile;
c)
il servizio riscattato o riscattabile;
d)
il servizio corrispondente alla
contribuzione figurativa;
e)
il servizio corrispondente alla
contribuzione volontaria.
Non può essere conteggiato il periodo
di servizio in cui vi è stata
sospensione dal servizio o dalla
funzione
con
privazione
dello
stipendio o vi è stata detenzione per
condanna penale.
Il legislatore in ragione di particolari servizi attribuisce al pubblico
dipendente aumenti del periodo di servizio effettivo cd. “anzianità
convenzionali”.
Lavoratori non vedenti ed i centralinisti non vedenti aumentano
4 mesi di contribuzione ogni anno di servizio effettivo;
I lavoratori che prestano la loro opera in paesi disagiati o
particolarmente disagiati aumentano – rispettivamente – di sei
dodicesimi e nove dodicesimi il servizio effettivo; (lex 49/87 e
288/91)
I lavoratori esposti all’amianto incrementano l’anzianità
contributiva (in caso di malattia professionale derivante
dall’esposizione all’amianto o in caso di sola esposizione all’amianto
per almeno 10 anni); (vd lex 326 del 2003)
Lavoratori a cui sia stata riconosciuta invalidità superiore al
74% hanno una maggiorazione di due mesi di contribuzione
figurativa per ciascun anno di servizio effettivo fino ad un massimo
di 5 anni; (vd art. 80 lex 388/2000)
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Testo a cura dell’Avv. Pasquale Lattari.
A norma della legge sul diritto di Autore e del codice civile è vietata la traduzione,
l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo nonché la memorizzazione
sono riservati per tutti i Paesi.
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Il personale della Polizia di Stato beneficia di un aumento della
contribuzione in ragione di un quinto del servizio fino ad un
massimo di cinque anni per
servizio di navigazione o su
costa, per servizio di volo o di
confine, per il servizio di istituto
ed il servizio all’estero prestato
in
sedi
disagiate
e
particolarmente disagiate. Per il
servizio penitenziario il corpo di
polizia
penitenziaria
ed
i
dirigenti del DAP –personale
civile non appartenenti al corpo
di polizia - percepiscono medesimo aumento per il servizio d’istituto
penitenziario.
I lavoratori familiari di vittime del terrorismo (lex 206/2006)
beneficiano di vantaggi previdenziali e fiscali vari;
Gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa percepiscono
un aumento dello stipendio in caso d’infermità dipendente da causa
di servizio (vd tabella A dpr 915 del 78) (ex lege 133/2008 art. 70).
Per i restanti dipendenti è stata abrogata dal 2009 fatto salvo il
diritto all’equo indennizzo (vd seguito)
La normativa comunitaria in materia pensionistica
I lavoratori pubblici che hanno prestato attività lavorativa con
contribuzione in altri paesi CEE possono cumulare i periodi di lavoro
utile a fini pensionistici. La domanda va rivolta all’INPDAP
competente per l’istruttoria della posizione previdenziale. Nuovi
regolamenti comunitari sono in vigore dal 2010 (883 del 2004, 988
del 2009, 987 del 2009) che, attuando i principi di uguaglianza e
parificazione e sicurezza sociale, estendono al lavoratore italiano che
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sono riservati per tutti i Paesi.
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ha svolto servizio lavorativo in stati esteri il
medesimo trattamento dei cittadini di tale
Stato.
La regola seguita per il cumulo dei diversi
servizi lavorativi è in linea di massima
quella della totalizzazione delle diverse
posizioni previdenziali.
BIBLIOGRAFIA
M.Persiani – Diritto e Previdenza Sociale - Padova
M.Persiani – G.Proia– Diritto del Lavoro – Padova
A.Di Stasi – Diritto del lavoro e della previdenza Sociale – Milano
S. Merz – G.Martorana – Manuale pratico della Previdenza
e Assicurazione Sociale – Padova
G.S.Passatelli - diritto del lavoro e della previdenza Sociale Roma
T.Bussino - Previdenza - Milano
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