Dentrolenotizie gennaio 2016 n. 1

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Dentrolenotizie gennaio 2016 n. 1
3-4-5 Marzo 2015
Elezioni RSU:
liberiliberi
e indipendenti
con
Pensieri
in libera
uscita,
e indipendenti
Notizie sindacali online a cura dei dipendenti Regioni e Autonomie Locali di Torino e Provincia - Gennaio 2016 n. 1
Lavoro e pensioni: per l'anno nuovo serve più coraggio
In materia di previdenza al governo è mancata una vera spinta riformista.
Nel 2016 bisogna rinnovare i contratti e dotarsi di un nuovo modello di
relazioni industriali. Dal 18 gennaio al via consultazioni su nuovo Statuto
"In questi giorni i giornali ricordano che
con il nuovo scalone per le lavoratrici si
compie un'altra delle ingiustizie della legge Monti Fornero sulle pensioni.
Eppure, nonostante l'evidenza delta stortura
delle norme e nonostante l'evidenza che un
continuo allungamento dell'età pensionabile,
in nome di un'aspettativa di vita che peraltro
non cresce più, provoca solo maggiore disoccupazione, il governo ha scelto e voluto non
affrontare il cambiamento del sistema previdenziale.
La furia riformista si è fermata neanche di
fronte alle ingiustizie che logorano molte,
troppe, lavoratrici e lavoratori”.
Riportiamo questa prima riflessione per il
nuovo anno ed è una sintesi di quanto il
Segretario Generale della CGIL, Susanna
Camusso, ha dichiarato nel suo intervento
pubblicato il 31 dicembre sulle pagine
dell'Unità.
Per la leader Cgil “è mancata la volontà di
ripensare il sistema in termini di equità, di
riconsiderarlo per dare risposte agli effetti
reali determinati nel mercato del lavoro dai
recenti cambiamenti normativi”.
Anche le piccole piccole modifiche per coprire le urgenze, “come la norma giusta e da
tempo invocata, che permette il part-time a
tre anni dalla pensione, è assai distante da
poter rappresentare una risposta sufficiente”.
Per questo, scrive il leader della CGIL, il
sindacato confederale italiano ha deciso
di aprire una vera e propria vertenza sulle
pensioni, per rideterminare un sistema equo
a partine da due presupposti essenziali: bisogna riconoscere che il lavoro e l'aspettativa di
vita non sono uguali per tutti e che il lavoro
va valorizzato e rispettato anche per la sua
fatica, difficoltà e umiltà; si deve restituire ai
giovani e alle giovani la possibilità di avere
una previdenza dignitosa”.
Il sindacato italiano chiede pertanto al governo di essere convocate, “un vero confronto,
una scelta di cambiamento senza cui inevitabile sarà la mobilitazione”.
Il leader della CGIL ha poi indicato quelle
che dovrebbero essere le priorità da affrontare per il nuovo anno: “pensioni e
contratti da rinnovare, pubblici e privati,
con un nuovo modello di relazioni
industriali”.
Questi temi “devono segnare una nuova stagione, che mette fine all'epoca della finanziarizzazione, dell'austerità, dello scaricare sui
lavoratori i costi dei fallimenti delle politiche
della destra, per ripartire dalla dignità, qualità
e rispetto del lavoro”.
In una fase di “capitalismo declinante”,
“c'è bisogno, davvero e presto, di una
nuova legittimazione del lavoro, del suo
valore, della sua dignità, dei diritti delle persone che lavorano.
Il nostro sguardo non è al passato, ma a come dare senso e traduzione ai diritti del lavoratore, includendoli tutti, nuovi e vecchi, subordinati e non, come pure il lavoro autonomo”.
Proprio da questo bisogno è scaturita la
proposta della Cgil della Carta dei diritti
universali del lavoro.
“Un nuovo Statuto per reimpostare positivamente la condizione del lavoratore dai diritti
alla contrattazione inclusiva, applicando
quegli articoli della Costituzione da tempo
disattesi”.
Dal 18 gennaio, ha ricordato la sindacalista, la Cgil consulterà le iscritte e gli
iscritti, chiederà loro di esprimersi sulla
Carta e sugli strumenti per sostenerla.
Una scelta di democrazia, coinvolgimento,
partecipazione, mobilitazione e responsabilità”. Una discussione, ha concluso il leader
della CGIL, “ che non vogliamo limitata
alla Cgil, ma che vuole interloquire con le
altre Confederazioni, con le associazione
delle professioni e dei precari, con giuristi e
intellettuali.
Una scelta che immagina un futuro in cui dignità e rispetto del lavoro sono il filo rosso
che unisce il Paese”.
n.d.r.
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Legge di stabilità 2016 e persone con disabilità
Il Senato ha approvato in via definitiva la legge di stabilità per il 2016. Tentiamo, nel nostro piccolo, di analizziare i contenuti con attenzione alle novità introdotte
che abbiano un impatto diretto sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie.
I nuovi Fondi
Il testo della nuova legge di stabilità affronta alcune
emergenze ed alcuni fenomeni rilevanti costituendo
specifici Fondi il cui impiego – in genere – sarà poi
condizionato da altrettanti decreti applicativi e di riparto. La scelta strategica di preferire l’istituzione di Fondi
“settoriali” alla definizione di politiche più complessive
e fra loro organiche è oggetto di qualche critica. Per
contro viene replicato come siano preferibili interventi
concreti a interventi di riforma complessiva che potrebbero necessitare anni. In realtà l’efficacia delle
misure si potranno rilevare solo nel medio periodo
considerata anche la limitata consistenza finanziaria
di alcuni di questi Fondi.
Così è, ad esempio, per il “Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico” (art. 1, comma 401) istituito presso il Ministero della salute con
una dotazione di 5 milioni di euro.
Il Fondo dovrebbe essere finalizzato alla “compiuta
attuazione” della legge 134/2015, la norma che ha
fissato “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.” Al tempo dell’approvazione la norma era stata criticata per l’assenza
di copertura finanziaria a fronte degli ambiziosi interventi previsti dall’articolo 3 (garantire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di
minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro
autistico) che vanno dalla formazione degli operatori,
alla costituzione di specifiche équipes, al sostegno
alle famiglie, alla garanzia di strutture semiresidenziali
dedicate.
Non di meno l’articolo 5 prevedeva la promozione di
progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e delle buone pratiche terapeutiche ed educative.
Per questa serie di interventi ora il Legislatore prevede un Fondo appunto di 5 milioni di euro i cui criteri e
le modalità per il suo impiego saranno definiti da un
successivo decreto (Salute ed Economia).
Il comma 400 dell’articolo 1 predispone, invece, l’istituzione di un Fondo presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione
di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016,
“destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di
persone con disabilità grave,
prive di sostegno familiare.”
Si tratta del Fondo noto per brevità per il “dopo di noi”. Come si
potrà notare la definizione è
piuttosto generica rispetto alla destinazione effettiva
dello stanziamento che rimanda sbrigativamente a
“interventi legislativi”. Dalla versione approvata è
scomparso il riferimento alla condizione di “indigenza”
degli interessati richiamata invece nel primo testo:
rimangono invece le condizioni di “disabilità grave” e
di essere “prive di sostegno familiare”.
A chi conosce i paralleli lavori parlamentari su questo
tema è noto come sia in discussione una specifica
norma sul “dopo di noi” che ipotizza una serie di interventi di sostegno diretto, di agevolazioni fiscali (in particolare sul trust), ma anche sostegno di strutture residenziali. Gli eventuali decreti di riparto o applicativi
necessari per l’impiego del Fondo non sono al momento esplicitati.
Significativo – più culturalmente che nella sua fragile
sussistenza – il nuovo sperimentale “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”. Istituito
dal comma 441 (dell’articolo 1) il Fondo conta su una
dotazione di 250mila euro per il 2016 che raddoppiano nell’anno successivo.
L’applicazione delle procedure per l’accesso ai contributi inizierà sperimentalmente in alcuni Tribunali indicati da un successivo decreto.
Vediamo di cosa si tratta.
Le finalità sono rivolte al coniuge in stato di bisogno
che non è in grado di provvedere al mantenimento
proprio e “dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi”, qualora non
abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi è tenuto.
Egli può rivolgere istanza (esente contributo unificato)
alla cancelleria del tribunale di residenza per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo
dell’assegno medesimo.
Il giudice, ritenute e accertate come sussistenti le motivazioni, valuta l’ammissibilità dell’istanza e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma. Il Ministero della giustizia si
rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle
risorse erogate. Nella sostanza provvede il Ministero
ad anticipare l’assegno salvo rivalersi direttamente sul
coniuge inadempiente.
I Fondi “sociali”
Rimane sostanzialmente stabile, rispetto all’annualità
precedente, lo stanziamento verso i cosiddetti Fondi
“sociali.
Il Fondo per le non autosufficienze, con
un incremento di 150 milioni rispetto ai
250 già previsti dalla legge si stabilità dello scorso anno, conta su 400 milioni come
nel 2015.
Stesso trend per il Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali che vede un accantonamento pari a 312 milioni e 589 mila euro
per il 2016 (e per i due anni a seguire).
Il riparto di entrambi i Fondi, come di consueto, sarà definito da altrettanti decreti
sentite le indicazioni della Conferenza
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Stato Regioni.
Da ultimo confermati anche i finanziamenti
per Fondo Nazionale per il servizio civile
(115,730 milioni ) e per il Fondo Nazionale
Infanzia e Adolescenza (28,794 milioni)
Perde invece 15 milioni il Fondo per le politiche della famiglia. ]
Vita indipendente
Non è un vero e proprio fondo, invece, lo
stanziamento, limitato al 2016, previsto dal
comma 406. Il Legislatore, senza fornire
ulteriori dettagli sulle modalità di attribuzione e di riparto, stanzia 5 milioni “al fine di
potenziare i progetti riguardanti misure atte
a rendere effettivamente indipendente la
vita delle persone con disabilità grave come previsto
dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n.
162.”
È da supporre, quindi, un inevitabile successivo intervento normativo rammentando tuttavia che la citata
legge 162/1998, relativamente alla “vita indipendente”,
si riferisce esplicitamente alla “(...) realizzazione di
programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.”
Giova ricordare che negli ultimi due anni una quota
parte del Fondo per le non autosufficienze (20 milioni
totali in due anni) è stata destinata al finanziamento di
progetti sperimentali che avrebbero dovuto essere
orientati dalle Regioni proprio in direzione della vita
indipendente (come intesa dalla citata legge 162).
Nell’immediato futuro sarà quindi da comprendere se
tale nuovo stanziamento confluisca nel medesimo
“capitolo” e quali siano i criteri e le modalità di riparto,
questione forse ancora più rilevante della stessa limitata consistenza finanziaria del nuovo stanziamento.
Altri stanziamenti
Per completezza la legge di stabilità prevede anche
altri finanziamenti a enti e organismi di varia natura.
Fra questi segnaliamo il milione di euro (comma 403)
riservato all’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (Onlus) di cui alla legge con vincolo
di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l’autonomia della
persona sorda (CAPS) con sede in Roma.
500 mila euro vengono riservati al Comitato italiano
paralimpico “al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo
sport” in particolare per il “programma internazionale
di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le
persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva,
«Special Olympics Italia».”
Diventa più consistente invece il già previsto contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi
«Regina Margherita» di Monza che viene incrementato di altri 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.
Più ridotto invece il nuovo contributo alla Biblioteca
Italiana per Ipovedenti «BII Onlus»: 100.000 euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Scuola e inclusione scolastica
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La legge di stabilità, complici anche notevoli
pressioni di associazioni e famiglie, torna sulla
questione degli assistenti alla comunicazione e
per l’autonomia cioè di quelle figure di supporto
all’inclusione scolastica espressamente previste
dalla legge 104/1992 (art. 13).
Il loro intervento è particolarmente rilevante per
gli alunni con disabilità sensoriali ma anche per
quelli con forti limitazioni fisiche. La competenza di assicurare tali figure era affidata alle Province fino al riordino delle loro competenze avvenuto nel 2014 (art. 1, comma 89 della legge
56 del 7 aprile 2014). Nella stesura di quella
norma l’attribuzione della competenza in parola
non era ben chiara lasciando incertezze e generando conseguenti latitanze; secondo l’interpretazione prevalente e più logica toccava alle Regioni assumerla e indicare le competenze in capo alle città
metropolitane e ai comuni (anche in orma associata).
Alcune Regioni hanno provveduto in tal senso, altre
no lamentando peraltro la mancata copertura dei relativi interventi.
La legge di stabilità mette un po’ di ordine fissando
esplicitamente – a partire dal 1 gennaio 2016 – le
competenze in capo alle Regioni, a meno che non
abbiano già provveduto a normare questi aspetti e a
indicare le responsabilità in capo agli enti locali.
Lo stesso comma (il 947) stabilisce, per l’esercizio di
quelle funzioni, un contributo di 70 milioni di euro per
l’anno 2016 (nel maxi-emendamento ne erano previsti
50, aumentati di 20 in sede di discussione alla Camera).
Si ricorda che un primo intervento economico straordinario era già stato previsto nel luglio scorso per scongiurare la “paralisi” di questi servizi che si profilava
nell’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico.
Nell’analisi letterale del nuovo comma, tuttavia, non
sono ribadite le competenze relative al trasporto scolastico degli alunni con disabilità, antica questione che
si riteneva risolta.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come noto
ha ridisegnato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispetto alle più importanti materie: attività produttive, infrastrutture, territorio, ambiente e servizi alla persona e alla comunità.
Fra questi ultimi è compresa anche l'istruzione scolastica.
L’articolo 139 precisava in modo netto quali siano i
compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai
Comuni. Le Province si devono occupare dell’istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno
competenza sulle scuole di grado inferiore.
Fra le funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche “i servizi di supporto organizzativo
del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o
in situazione di svantaggio”. Quindi anche il trasporto
scolastico.
Spettava dunque alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori
(articolo 139, Decreto Legislativo 112/1998). Spetta ai
Comuni garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di
istruzione, scuola dell’infanzia inclusa (il riferimento
legislativo è lo stesso).
Peraltro con la Decisione 2631, depositata il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha definitivamente sancontinua a pag. 4
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cito l’obbligo (e la gratuità) del trasporto
con assistenza anche alle scuole superiori a carico delle Province.
Ma, come detto, né la legge 56 del 7
aprile 2014, né la più recente legge di
stabilità mettono esplicitamente un punto
fermo su tale aspetto, anche se lo spirito
della norma e i principi costituzionali sul
diritto allo studio più volte ribaditi non
possono che portare ad equiparare i servizi previsti dall’articolo 13 della legge
104/1992 al trasporto scolastico. Quindi
dovrebbero essere le Regioni, oltre ad
assumersene la responsabilità generale,
a normare la relativa gestione delle competenze.
Un ruolo dirimente e di indirizzo in tale
senso può essere svolto dai ministeri competenti.
Povertà ed esclusione sociale
Il ripetuto intento di affrontare l’emergenza della povertà e del rischio di impoverimento comprovati anche
dalle rilevazioni statistiche ufficiali, trova alcuni presupposti di concretezza nella legge di stabilità che
dedica alcuni densi commi (dal 386 in poi) a profilare
contenuti e risorse destinate all’attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. La volontà sembra essere quella di ricomporre
interventi già previsti o riconducibili al contrasto alla
povertà, integrandoli con ulteriori misure in un quadro
di politiche meno frammentate.
Il Piano, triennale, dovrebbe essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza unificata.
Il Piano dovrebbe individuare una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.
Vediamo innanzitutto le risorse previste che confluiscono in un specifico «Fondo per la lotta alla povertà
e all’esclusione sociale»: 600 milioni di euro per l’anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017. Le cifre riportate sono comunque indirizzate a
diverse finalità, alcune delle quali già perseguite e
finanziate da normative previgenti (che quindi confluiscono nel nuovo fondo).
L’impiego del Fondo è diviso in fasi. La prima riguarda
il 2016.
Per il prossimo anno 220 milioni di euro saranno destinati ad incrementare l’autorizzazione di spesa necessaria per l’assegno di disoccupazione. I rimanenti
380 milioni dovrebbero consolidare la carta acquisti
sperimentale garantendo in via prioritaria “interventi
per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di
figli minori o disabili”, tenendo conto della presenza,
all’interno del nucleo familiare, di donne in stato di
gravidanza accertata. Il tutto sarà regolamentato con
decreto ministeriale.
Dal 2017 – anno in cui inizia lo stanziamento di un
miliardo di euro – è previsto un intervento ben più
strutturale che da una veloce lettura del comma 388
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potrebbe non essere così evidente.
Viene prevista infatti l’introduzione di “un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà,
correlata alla differenza tra il
reddito familiare del beneficiario
e la soglia di povertà assoluta.”
Ma per raggiungere questo
obiettivo è imposto il riordino
della normativa “in materia di
trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque
sottoposti alla prova dei mezzi,
anche rivolti a beneficiari residenti all’estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali”.
A ben vedere l’obiettivo è piuttosto ambizioso e investe potenzialmente una gamma estremamente ampia
di trattamenti attualmente in essere: dalla pensione
sociale agli assegni familiari, ad alcune provvidenze
riservate alle persone con disabilità, alle indennità per
disoccupazione …Quindi le prospettive di riforma in
tale ambito sono piuttosto consistenti.
Il comma in questione non precisa il procedimento di
riordino della normativa anche se è verosimile un successivo collegato che su questi temi attribuisca una
delega al Governo per legiferare su questa materia
assai delicata.
La Carta della Famiglia
Fra gli interventi di contrasto alla povertà è istituita,
dal 2016, la Carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri
regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico.
La Carta, emessa dai Comuni su richiesta degli interessati, non prevede trasferimenti monetari diretti, ma
consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti
pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa. I soggetti che partecipano all’iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, “possono valorizzare la
loro partecipazione all’iniziativa a scopi promozionali e
pubblicitari”.
Negli intenti del Legislatore la Carta famiglia nazionale
dovrebbe funzionale anche alla creazione di gruppi di
acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali,
sportivi, ludici, turistici e di altro tipo.
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile
I più recenti dati ISTAT riportano la presenza in Italia
di circa un milione e mezzo di minori in stato di povertà assoluta con ciò che ne deriva in termini di impatto
sociale.
È verosimilmente questa consapevolezza che ha
spinto il Legislatore ha profilare – sempre sperimentalmente - l’istituzione di uno specifico “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” anche se il
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relativo comma (il 392) quasi nulla dice
rispetto alle concrete finalità ai destinatari, alle modalità di erogazione le cui definizioni sono demandate ad un successivo decreto interministeriale. Vi saranno
“progetti” valutati e monitorati da
“valutatori indipendenti”.
A fronte di questa incertezza definitoria,
è invece ben chiara quale dovrebbe essere l’origine delle risorse: le Fondazioni
bancarie contribuiranno con versamenti
a sostegno dei progetti approvati. In
cambio otterranno un contributo in forma
di credito di imposta fino al 75% del versamento effettuato. Nella sostanza i tre quarti di ciò che avranno
versato potranno recuperarlo pagando meno imposte.
Attenzione, però: lo Stato copre quei crediti d’imposta
(per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018) solo fino a
100 milioni di euro totali e quindi potranno accedere
all’agevolazione le Fondazioni che avranno aderito
per prime.
Il trasporto pubblico
L’Unione Europea si è più volte espressa in materia di
diritto al trasporto e alla mobilità dei suoi cittadini ribadendo i principi antiscriminatori e le soluzioni tecnicoorganizzative che devono informare il trasporto aereo,
ferroviario, marittimo e lacuale oltre che su gomma
(urbano ed extraurbano).
Ad esempio il regolamento (CE) n. 181/2011 relativo
ai diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus, e
che fissa precise indicazioni per i passeggeri a mobilità ridotta, è entrato in vigore il primo marzo 2013. Non
elencheremo in questo articolo le difficoltà e le lacune
applicative che limitano l’applicazione di quelle disposizioni e di quelle previgenti.
In legge di stabilità (comma 866) un intervento di natura finanziaria potrebbe contribuire al rispetto di quelle indicazioni volte alle pari opportunitàVi viene infatti previsto che per il concorso dello Stato
al “raggiungimento degli standard europei del parco
mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l’accessibilità per persone a
mobilità ridotta”, presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio
dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.
Oltre alle risorse già previste dalla normativa vigente
confluiscono nel Fondo 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l’anno 2021 e 90 milioni di euro per l’anno 2022.
Spetterà al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
individuare con decreto le modalità innovative e sperimentali, anche per garantire l’accessibilità alle persone a mobilità ridotta
Teniamo a rammentare che nella normativa UE in
materia di trasporti la dizione “persone con mobilità
ridotta” include l’intera gamma delle limitazioni funzionali che possono influire nell’accesso e nella fruizione
dei servizi e dei mezzi.
La salvaguardia per gli “esodati”
La legge di stabilità prevede anche l’ennesima salva-
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guardia per i lavoratori “esodati”
che, in seguito alla cosiddetta
riforma Fornero, avevano perso
il lavoro nel 2011 senza al contempo contare sui requisiti per
poter andare in pensione con le
nuove regole.
Si tratta della settima salvaguardia con cui il Legislatore tenta di
porre rimedio ad un paradosso
normativo. In questo caso i lavoratori che potranno essere
ammesse al beneficio sono circa 26.000, ma la salvaguardia è differenziata per tipologia.
2000 di questi sono quei lavoratori in “congedo per
assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo
42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.
201 del 2011” (riforma Fornero), entro il sessantesimo
mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
I lavoratori interessati dovranno presentare la domanda per usufruire della tutela entro il 1° marzo 2016.
La sanità
Sono numerosi gli interventi in materia di salute, di
Servizio Sanitario Nazionale, di razionalizzazione della spesa, ma anche di orientamento delle stessa.
La complessiva spesa è di 111 miliardi, una delle voci
maggiori del bilancio dello Stato.
Numerosi commi (521 e seguenti) sono riservati all’efficientamento della spesa in particolare mirando le
disposizioni ai piani di rientro e riqualificazione degli
Enti del Servizio sanitario nazionale e Aziende sanitarie. Ciò significa in particolare imporre alle Regioni di
disciplinare procedure per conseguire miglioramenti
nella produttività e nell’efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario ma nel rispetto della garanzia dei
Lea (Livelli essenziali di assistenza). Tutti gli Enti del
Servizio sanitario nazionale devono attivare un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della
loro qualità, in coerenza con il Programma nazionale
valutazione esiti. Per la prima volta viene stabilito che
il mancato rispetto di questa disposizione costituisce
illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per
la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
Altri interventi riguardano – in particolare per le Regioni sottoposte a piano di rientro – il riferimento a costi
standard e allo scostamento delle spese da quelle
programmate.
Stringenti divengono anche le disposizioni (commi
549 e seguenti) in materia di acquisizione di beni e
servizi degli Enti del Servizio sanitario nazionale: gli
enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad
approvvigionarsi, in via esclusiva, dalla Consip, attraverso il meccanismo/strumento delle “centrali di committenza”. Nel caso queste non siano disponibili gli
enti devono approvvigionarsi avvalendosi, in via
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Legge di stabilità 2016 e persone con disabilità
esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco in un apposito elenco. L’intento è quello di
“aggregare” gli acquisti perchè siano meno costosi e
più trasparenti il tutto gestito da una unica “Cabina di
regia”. Questo è rilevante perchè riguarda una mole
notevole di prodotti fra i quali soprattutto i dispositivi
medici.
Aggiornamento dei LEA
Siamo forse ad una svolta per quanto riguarda la revisione dei LEA cioè Livelli essenziali dell’assistenza
(commi 553 e seguenti).
Viene, infatti, stabilito che entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di stabilità si deve
provvedere all’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Definizione
dei livelli essenziali di assistenza”.
L’iter è chiaro: la definizione e l’aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato Regioni.
Per l’applicazione dei nuovi LEA sono riservati, per il
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(continua da pagina 5)
2016, 800 milioni a valere sulla quota indistinta del
fabbisogno sanitario standard nazionale (cioè si prendono da Fondo Sanitario Nazionale).
Presso il il Ministero della salute viene istituita una
“Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea
e la promozione dell’appropriatezza nel Ssn” cui viene
anche affidato il compito di valutare che l’applicazione dei Lea sia omogenea in tutte le regioni per qualità
e prestazioni.
Malattie rare
Il comma 409 eleva l’attuale destinazione di quota del
Fondo sanitario nazionale alla “cura di malattie rare”:
1 a 2 milioni di euro per il 2017 e da 2 a 4 milioni di
euro per l’anno successivo.
L’aumento è finalizzato allo svolgimento di sperimentazioni cliniche concernenti l’impiego di medicinali per
terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura
di malattie rare.
La selezione di questi progetti sperimentali avverrà
con procedura ad evidenza pubblica coordinata dall’Agenzia italiana del farmaco e dall’Istituto superiore di
sanità anche avvalendosi nella valutazione di esperti
esterni.
Legge di stabilità e riforma pensioni: cosa accadrà nel 2016
Nel 2016 ci saranno importanti (e pesanti) novità per
chi vuole andare in pensione. La legge di Stabilità ha
previsto infatti solo aspetti marginali per il regime pensionistico e l'anno prossimo quindi scatterà sia il gradino previsto dalla legge Fornero per la pensione di
vecchiaia delle donne, sia l'aumento di 4 mesi per tutti
legato alla speranza di vita, sia la revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.
Età pensione donne
Per donne dipendenti del settore privato l'età di uscita
per vecchiaia passerà dai 63 anni e 9 mesi del 2015 a
65 anni e 7 mesi (compreso l'innalzamento di 4 mesi
dell'aspettativa di vita), mentre le autonome potranno
prendere l'assegno solo dopo aver compito 66 anni e
un mese. La legge di stabilità prevede la possibilità
per le donne che compiono entro il 2015 57 anni e 3
mesi di età (58 le autonome) e 35 di contributi di uscire dal lavoro anche l'anno prossimo una volta atteso il
periodo previsto dalla finestra mobile (un anno per le
lavoratrici dipendenti, un anno e mezzo per le autonome).
La classe di età più penalizzata è quella delle donne
nate nel 1953 dato che si ritroveranno a rincorrere la
pensione fino al 2020 (nel 2018, quando compiranno
65 anni e 7 mesi sarà scattato un nuovo scalino mentre nel 2019 ci sarà nuovo aumento della speranza di
vita). Per le donne nate nel 1952 invece è prevista
un'eccezione che consente a fronte di 20 anni di contributi l'uscita a 64 anni più l'aspettativa di vita.
L'aumento dell'aspettativa di vita definito a partire dal
2016 è di 4 mesi e quindi dall'anno prossimo gli uomini andranno in pensione di vecchiaia a 66 anni e sette
mesi (66 anni e 3 mesi fino a fine 2015), mentre per la
pensione anticipata saranno necessari 42 anni e 10
mesi di contributi (compreso l'incremento di 4 mesi
della speranza di vita rispetto al 2015).
Per le donne sarà possibile andare in pensione prima
dell'età di vecchiaia solo in presenza di 41 anni e 10
mesi di contributi. Il nuovo adeguamento sulla speranza di vita verrà deciso per il 2019. Nel 2018 le donne
avranno un nuovo scalino per l'età di vecchiaia e andranno in pensione alla stessa età degli uomini, ovvero a 66 anni e sette mesi.
Le dipendenti pubbliche (già allineate all'età degli uomini sin dal 1° gennaio 2012) nel 2016 andranno in
pensione di vecchiaia alla stessa età degli uomini (66
anni e sette mesi).
Coefficiente trasformazione pensione
Nel 2016 scatteranno anche i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo. La sola quota
contributiva dell'importo pensionistico quindi a parità
di età di uscita risulterà più basso perchè sarà moltiplicato per un coefficiente inferiore.
Per gli uomini, la riduzione del coefficiente per la quota contributiva della pensione di vecchiaia - calcola
Antonietta Mundo, già coordinatore generale statistico
attuariale dell'Inps - è dello 0,99% (tra il coefficiente
relativo a 66 anni e 3 mesi del 2013 e quello relativo
alla nuova età 66 anni e 7 mesi del 2016).
Per le donne del settore privato invece la quota contributiva della pensione di vecchiaia aumenta del 4,09%,
perché i 22 mesi di lavoro in più e quindi l'uscita con
un coefficiente di età più elevato è più che sufficiente
a compensare la generale riduzione dei coefficienti.
n.d.r.
Gennaio 2016 n 1
dentrolenotizie.it
pag. 7
Inps, riscatti e prestiti: nuove procedure online per i dipendenti pubblici
Pagamenti in unica soluzione ed esonero
dei versamenti per l'onere di riscatto: accelerati i tempi per il riconoscimento del
contributo nella posizione assicurativa
del dipendente pubblico ma anche per le
richieste di interruzione delle rate.
Pagamenti in unica soluzione Con il messaggio del
29 dicembre 2015 n. 7646 l'Inps informa che per il
versamento in unica soluzione dell'onere di riscatto è
stato introdotto l'utilizzo del preavviso di riscossione:
sarà generata una chiave di pagamento indicata nelle
«Avvertenze del provvedimento» in neretto nel campo
A. L'operatore dell'Inps potrà visualizzare, al momento
della verifica, i provvedimenti per i quali sia stato effettuato un pagamento in unica soluzione con F24 e l'utilizzo della chiave.
Al termine della «Verifica versamento» i periodi relativi
al provvedimento pagato con preavviso di riscossione
«saranno riconosciuti sulla posizione assicurativa
dell'iscritto».
Per i pagamenti effettuati prima dell'introduzione del
preavviso di riscossione è stata invece sviluppata una
funzione che permetterà, all'apertura di un qualunque
adempimento nella fase degli esiti, una visualizzazione di tutti i versamenti effettuati in unica soluzione.
Se tra questi l'operatore riterrà «che ce ne sia uno di
interesse» potrà chiudere la pratica con il riconoscimento del periodo sulla posizione assicurativa del
dipendente.
Interruzione pagamenti Con una domanda online il
dipendente potrà invece chiedere di interrompere il
pagamento delle rate non scadute di un piano di ammortamento per il riscatto a fini pensionistici.
La domanda di esonero, che comporterà il riconoscimento nella posizione assicurativa in via proporzionale del solo periodo che è stato pagato, potrà in casi
eccezionali essere ricevuta anche in forma cartacea.
L'operatore nel caso di domanda online troverà una
nuova cartella «Interruzione pagamento riscatti» per
la fase di verifica mentre nell'ipotesi cartacea dovrà
prima acquisire la domanda e poi procedere come per
la procedura telematica.
Prestiti Simulatore personalizzato, consultazione
estratto conto e precalcolo per anticipata estinzione:
anche per i prestitil'Inps con un comunicato informa
che sono stati attivati servizi telematici accessibili autenticandosi con Pin online nell'Area riservata agli
iscritti dell'Istituto. I servizi sono raggiungibili attraverso il percorso: Servizi Online > Servizi per il cittadino
> Servizi ex-Inpdap> Per area tematica > Credito.
Per i pensionati della gestione dipendenti pubblici sono presenti i dati del trattamento rilevante ai fini del
calcolo della quota cedibile e della prestazione richiesta.
Disponibile anche un nuovo servizio per la simulazione dei prestiti senza Pin che permette di visualizzare
gli importi massimi, minimi e anche quelli ottenibili
impostando una rata mensile ideale oppure una precisa somma da ottenere.
Isee, arriva il nuovo modello per la dichiarazione sostitutiva
Il trasferimento di soldi dal conto corrente del padre a quello del figlio all'interno dello stesso nucleo familiare è assimilato a un trasferimento titoli, perché altrimenti per il gioco delle giacenze e dei saldi si avrebbe un doppio conteggio
degli importi. È questa una delle novità che caratterizzano il modello di dichiarazione sostitutiva unica da utilizzare a
partire da domani per richiedere l'Isee.
Il provvedimento
Alla fine del 2015, infatti, il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale 363/2015contenente l'aggiornamento del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica e delle istruzioni per la compilazione perché, come si legge
nel provvedimento, «a seguito del primo anno di operatività» si è ritenuto opportuno «modificare e aggiornare alcune
sezioni del modello e delle istruzioni, al fine di rendere più agevole la compilazione agli interessati, ferme restando le
modalità di rilascio dell'attestazione». «Si tratta di poco più di una manutenzione ordinaria - afferma Raffaele Tangorra,
direttore generale per l'inclusione e le politiche sociali del ministero del Lavoro -, non ci sono novità sostanziali, ma
alcune modifiche e correzioni anche relative a segnalazioni a cui abbiamo risposto con le Faq nel corso dell'anno».
Le carte prepagate
Altra novità riguarda il debutto nella prima sezione del patrimonio mobiliare delle carte prepagate che hanno un Iban.
«Nel 2015 - spiega Tangorra - non le abbiamo considerate al pari dei conti correnti o di deposito perché le banche non
registravano la giacenza media su questi strumenti. Ora, a seguito di un accordo con gli istituti di credito, questi ultimi
rilasceranno il valore della giacenza media ai clienti». Quelle senza Iban, invece, vanno inserite nella sezione 2 del
patrimonio mobiliare. È stato inoltre deciso che i contributi per spese per collaboratori domestici e addetti all'assistenza
personale devono essere indicati perché questi importi, anche se rendicontati, sono detratti dall'Inps in via automatica.
Tutte le modifiche sono state elencate dall'Inps nel messaggio 7665/2015 pubblicato sul sito dell'istituto di previdenza.
Novità ulteriori in arrivo
Ulteriori novità, sempre sul fronte del patrimonio mobiliare, potrebbero arrivare nel corso del 2016. Infatti si sta lavorando affinché il sistema acquisisca automaticamente tramite l'agenzia delle Entrate il valore della giacenza media. Con il
vecchio Isee questo era uno dei valori più falsificati. «Oltre il 75% delle Dsu indicava un patrimonio mobiliare nullo,
mentre in base ai dati degli ultimi mesi dovremo attestarci sotto il 10%» sottolinea Tangorra (era il 20% nel primo semestre). Quanto all'impatto che le nuove regole e procedure hanno avuto sui cittadini, i dati testimoniano un trend positivo. «All'inizio - spiega Tangorra - ci sono state molte duplicazioni di dichiarazioni per errori non tanto dei cittadini
quanto dei Caf, che intermediano la quasi totalità delle dichiarazioni. Ma poi abbiamo osservato un calo sostanziale
delle dichiarazioni ripetute nel corso dell'anno».
Gennaio 2016 n. 1
dentrolenotizie.it
pag. 8
Relazione di fine mandato, amministratori sanzionati solo quando l'atto non è stato preparato
Quando la relazione di fine mandato non è
stata adottata, il sindaco obbligato a sottoscriverla è sanzionabile soltanto se l'atto non è
stato redatto dai dirigenti dell'ente chiamati a
farlo, ovvero il responsabile del servizio finanziario o il segretario generale.
A chiarirlo è laCorte dei conti del Molise –
sezione controllo, delibera n. 196/2015–, seppur dichiarando «inammissibile» un parere richiesto da un Comune
sull'applicazione di una norma prevista dai «meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni» (articolo 4 del Dlgs n. 149/2011) fissati nell'ambito delle
deleghe sul "federalismo fiscale" (legge 42/2009).
Gli obblighi La norma - articolo 4, comma 1 – obbliga Province e Comuni a redigere una relazione di fine mandato
«al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica,
il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica,
il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa (…)», e prevede – comma 2 – che la relazione sia sottoscritta dal presidente della Provincia o dal sindaco «(…)
non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» e che «entro e non oltre dieci giorni
dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello
stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali». In base
alla disposizione, il rapporto del Tavolo tecnico e la relazione devono essere poi pubblicati sui rispettivi siti istituzionali
degli enti, e se non viene redatto – comma 6 - il presidente
della Provincia o il sindaco devono motivarne le ragioni sugli
stessi siti.
Le sanzioni Nel caso in esame, come già accertato dalla
stessa sezione (delibera 179/2015), l'ente non aveva redatto la relazione e, su ordine della Corte, aveva sanzionato
soltanto l'allora responsabile finanziario del Comune, decidendo di non contestare la mancata sottoscrizione al vicesindaco allora «vicario» del primo cittadino deceduto.
Il Comune, in ogni caso, aveva chiesto di precisare la responsabilità del sindaco nel caso di mancata preparazione
dell'atto nei tempi di legge, gli eventuali poteri di sottoscrizione del vicesindaco o del commissario straordinario in
caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale o
provinciale, l'eventualità di calcolo della sanzione in base
alla durata dell'incarico.
La Corte, seppur giudicando inammissibile il parere in
quanto «rivolto ad ottenere (…) indicazioni specifiche destinate a ripercuotersi sull'attività gestionale concreta», ha
però spiegato che «in virtù dell'interpretazione letterale
dell'articolo 4, comma 6 del Dlgs 6 settembre 2011 n. 149,
l'applicazione della sanzione pecuniaria nei confronti del
sindaco viene subordinata al solo ‘mancato adempimento
dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato', pertanto
rendendo essa una conseguenza diretta ed immediata
dell'inadempimento dell'obbligo ricadente sul responsabile
del servizio finanziario del Comune o sul segretario generale, come previsto dal comma 2».
I magistrati contabili hanno poi precisato che «non si rinviene alcun fondamento normativo dell'avanzata ipotesi relativa alla determinazione della misura della sanzione secondo un criterio proporzionale al reale periodo temporale di
investitura», e che per il vicesindaco vale l'orientamento
del Consiglio di Stato (parere n. 501/2001) che ha affermato come «il vicesindaco possa svolgere con pienezza di
poteri tanto le funzioni di vertice politico dell'amministrazione quanto quelle di ufficiale di governo, in quanto è ‘il
"vicario" del sindaco, e cioè l'organo-persona fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare in ogni
caso di sua mancanza, assenza o impedimento».
A cura di Roberto Loiacono
Disabili: assistenza completa al centro riabilitativo, garantisce il Comune
Con sentenza 15 dicembre 2015, n. 2649, la III Sezione del Tar Lombardia, Milano, ha chiarito che laddove un minore non sia
affatto in grado di gestirsi autonomamente, necessitando “di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, si impone la presenza di un assistente ad personam - avente una funzione diversa rispetto agli insegnanti di sostegno - che la supporti materialmente per tutto il tempo in cui frequenta il centro riabilitativo.
Spettando la competenza a garantire tale assistenza al Comune - in ragione del grado di scuola frequentato - va riconosciuto in
capo al Comune l’obbligo di garantire l’assistenza ad personam per l’intero orario di frequenza del centro riabilitativo.
Il caso Nella specie, veniva impugnata la nota con cui un Comune dichiarava di non garantire il supporto educativo per l’intero
orario di frequenza di un minore ad un centro riabilitativo, ma solo per un numero limitato di ore 12 settimanali.
Argomenti, spunti e considerazioni La decisione del Tar Lombardia persuade. Il diritto del minore all’assistente ad personam resta distinto dal diritto all’insegnante di sostegno, anche se le due misure sono strettamente connesse ai fini dell’effettivo esercizio
del diritto fondamentale all’istruzione, distinzione emergente sia sul piano oggettivo, in relazione alla diversa funzione delle due
figure, sia sul piano soggettivo, stante la diversa imputazione dell’obbligo di provvedere alla soddisfazione delle differenti pretese.
In tal senso, l’articolo 13, comma 3, della legge 1992, n. 104, prevede che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai
sensi del Dpr 24 luglio 1977, n. 616, l'obbligo per gli Enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
Tale norma pone la distinzione tra il sostegno educativo didattico – assicurato da insegnanti specializzati inquadrati nei ruoli del
ministero della Pubblica Istruzione – e l’assistenza materiale tesa a sviluppare l’autonomia e la comunicazione, fornita da personale non docente messo a disposizione dai Comuni o dalle Province.
Si tratta della c.d. assistenza ad personam, che – pur costituendo un diritto fondamentale riconosciuto a favore dei soggetti in
difficoltà per la piena esplicazione del diritto allo studio – non consiste nell’erogazione di prestazioni didattiche, ma solo di tipo
assistenziale. La giurisprudenza ha già chiarito che le figure professionali preposte all’assistenza alla persona devono affrontare i
problemi di autonomia e di comunicazione degli utenti con adeguati stimoli all’apprendimento delle abilità.
Costoro aiutano l’alunno a partecipare alle attività proposte dall’insegnante, favoriscono il rapporto con il resto del gruppo di classe – per promuovere relazioni positive con i compagni – collaborano con gli insegnanti assistendo alla programmazione delle
attività didattiche e cooperano con la famiglia per attivare un proficuo reciproco scambio a vantaggio del minore in difficoltà.
Sul piano dell’imputazione soggettiva dell’obbligo di fornire un insegnante di sostegno e un assistente alla persona, va osservato
che, mentre il primo incombe sul ministero dell’Istruzione, il secondo grava sugli Enti locali, ai sensi dell’articolo 139 del Dlgs
1998 n. 112.
Gennaio 2016 n. 1
dentrolenotizie.it
pag. 9
Polizia locale, al servizio del territorio con modelli etici e organizzativi moderni
Negli ordinamenti militari lo spirito di
corpo costituisce il valore e lo strumento che tiene uniti gli appartenenti al corpo, un collante in grado di accrescere
l'apprezzamento dei cittadini verso l'istituzione. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle
tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i
membri di una stessa unità al fine di mantenere elevato ed accrescere il prestigio del corpo cui appartengono: così il Regolamento di disciplina militare (Dpr 11
luglio 1986 n. 545) all'articolo 16.
Le peculiarità della Polizia locale
La Polizia locale non fa parte di un'organizzazione di
tipo militare e non è neppure strutturata in un unico
corpo nazionale o regionale, si articola piuttosto in
struttura o servizio, singolo o associato, di tipo paramilitare locale. Nella sua configurazione giuridica presenta caratteri propri peculiari rispetto agli altri uffici e
servizi degli Enti e delle Autonomie locali in cui il servizio di polizia locale è incardinato.
Si consideri solamente come tale servizio sconta il
fatto di essere contemporaneamente subordinato a
più di un'autorità, quella politica ed amministrativa,
quella giudiziaria, quella di pubblica sicurezza. In certi
frangenti è la stessa Polizia locale che tende incomprensibilmente a volersi differenziare da quella del
Comune limitrofo, contribuendo ad alimentare criticità
a danno dei cittadini, spiazzati da modi di operare inspiegabilmente diversi rispetto ad un fatto identico.
Il senso di appartenenza come valore e leva per
l'apprezzamento della collettività
Il senso di appartenenza al comando di Polizia locale
e alla comunità per cui per cui svolgono servizio è un
valore a cui tutti i corpi e servizi possono far riferimento. Un sentimento produttivo di effetti concreti e misurabili in termini di leva per accrescere l'apprezzamento
della collettività verso la Polizia locale, a patto, ovviamente, che sia guidato da una concezione moderna
dell'organizzazione della Polizia locale e del ruolo
stesso del poliziotto locale.
Gli appartenenti a qualsivoglia Comando devono quindi sentirsi protagonisti di un gruppo, artefici, per le
proprie mansioni e per la propria parte, di cambiamenti assunti da essi stessi come inderogabili, poiché rivolti al bene comune e orientati a soddisfare le domande di legalità e di ordinamento vivere civile del
cittadino.
In questo modo la scarsa e frammentaria attenzione
che il legislatore nazionale mostra verso gli appartenenti ai corpi-servizi di Polizia locale, sia pure con un
innegabile sforzo aggiuntivo che gli stessi dovranno
fare, potrà tradursi nella creazione di una programmazione, una gestione e una resa del servizio, verosimilmente ottimale per ambiti d'intervento e per risultati
conseguiti.
Tale mutamento di qualità sarà certamente capace di
collocare il corpo di Polizia locale di un Comune, di
una Convenzione o Unione, come un unicum all'interno della collettività e del territorio, apprezzato e ricercato da parte degli utenti.
Non più "il vigile che fa la multa", bensì il poliziotto
locale, maggiormente prossimo ai consociati, professionalmente preparato e orientato al servizio, interprete vero dell'unità organizzativa e operativa in cui agisce.
Il rapporto con le altre polizie
Forse così, senza agire perché mossi da malcelati e
dannosi desideri di emulazione dei contigui e differenti
corpi di Polizia nazionali, la Polizia locale potrà giustamente ricavarsi un proprio spazio riconosciuto e ricercato, dal momento che lavora costantemente negli
ambiti in cui l'intervento dei colleghi delle Forze di Polizia statuali è sensibilmente minore.
Si pensi, anzitutto, a quello della polizia amministrativa, dell'educazione alla sicurezza stradale e della medesima sicurezza urbana in tutte le sue declinazioni
possibili, tanto per citare gli
esempi maggiormente eclatanti.
Insomma, il ritorno alle tradizioni, interpretate alla luce di modelli etici ed organizzativi del
presente, la considerazione autentica del legislatore e degli
amministratori locali di una Polizia locale avvertita quale faro di
legalità e di ordinato vivere civile, le consentiranno di non essere più ingiustamente intesa quale polizia residuale e minore.
I suoi appartenenti avvertiranno
se stessi quali membri di un'unità più estesa rispetto a quella
delimitata dal comando di
Polizia locale a cui appartengono: la comunità territoriale di
riferimento.