Dentrolenotizie gennaio 2016 n. 1
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Dentrolenotizie gennaio 2016 n. 1
3-4-5 Marzo 2015 Elezioni RSU: liberiliberi e indipendenti con Pensieri in libera uscita, e indipendenti Notizie sindacali online a cura dei dipendenti Regioni e Autonomie Locali di Torino e Provincia - Gennaio 2016 n. 1 Lavoro e pensioni: per l'anno nuovo serve più coraggio In materia di previdenza al governo è mancata una vera spinta riformista. Nel 2016 bisogna rinnovare i contratti e dotarsi di un nuovo modello di relazioni industriali. Dal 18 gennaio al via consultazioni su nuovo Statuto "In questi giorni i giornali ricordano che con il nuovo scalone per le lavoratrici si compie un'altra delle ingiustizie della legge Monti Fornero sulle pensioni. Eppure, nonostante l'evidenza delta stortura delle norme e nonostante l'evidenza che un continuo allungamento dell'età pensionabile, in nome di un'aspettativa di vita che peraltro non cresce più, provoca solo maggiore disoccupazione, il governo ha scelto e voluto non affrontare il cambiamento del sistema previdenziale. La furia riformista si è fermata neanche di fronte alle ingiustizie che logorano molte, troppe, lavoratrici e lavoratori”. Riportiamo questa prima riflessione per il nuovo anno ed è una sintesi di quanto il Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso, ha dichiarato nel suo intervento pubblicato il 31 dicembre sulle pagine dell'Unità. Per la leader Cgil “è mancata la volontà di ripensare il sistema in termini di equità, di riconsiderarlo per dare risposte agli effetti reali determinati nel mercato del lavoro dai recenti cambiamenti normativi”. Anche le piccole piccole modifiche per coprire le urgenze, “come la norma giusta e da tempo invocata, che permette il part-time a tre anni dalla pensione, è assai distante da poter rappresentare una risposta sufficiente”. Per questo, scrive il leader della CGIL, il sindacato confederale italiano ha deciso di aprire una vera e propria vertenza sulle pensioni, per rideterminare un sistema equo a partine da due presupposti essenziali: bisogna riconoscere che il lavoro e l'aspettativa di vita non sono uguali per tutti e che il lavoro va valorizzato e rispettato anche per la sua fatica, difficoltà e umiltà; si deve restituire ai giovani e alle giovani la possibilità di avere una previdenza dignitosa”. Il sindacato italiano chiede pertanto al governo di essere convocate, “un vero confronto, una scelta di cambiamento senza cui inevitabile sarà la mobilitazione”. Il leader della CGIL ha poi indicato quelle che dovrebbero essere le priorità da affrontare per il nuovo anno: “pensioni e contratti da rinnovare, pubblici e privati, con un nuovo modello di relazioni industriali”. Questi temi “devono segnare una nuova stagione, che mette fine all'epoca della finanziarizzazione, dell'austerità, dello scaricare sui lavoratori i costi dei fallimenti delle politiche della destra, per ripartire dalla dignità, qualità e rispetto del lavoro”. In una fase di “capitalismo declinante”, “c'è bisogno, davvero e presto, di una nuova legittimazione del lavoro, del suo valore, della sua dignità, dei diritti delle persone che lavorano. Il nostro sguardo non è al passato, ma a come dare senso e traduzione ai diritti del lavoratore, includendoli tutti, nuovi e vecchi, subordinati e non, come pure il lavoro autonomo”. Proprio da questo bisogno è scaturita la proposta della Cgil della Carta dei diritti universali del lavoro. “Un nuovo Statuto per reimpostare positivamente la condizione del lavoratore dai diritti alla contrattazione inclusiva, applicando quegli articoli della Costituzione da tempo disattesi”. Dal 18 gennaio, ha ricordato la sindacalista, la Cgil consulterà le iscritte e gli iscritti, chiederà loro di esprimersi sulla Carta e sugli strumenti per sostenerla. Una scelta di democrazia, coinvolgimento, partecipazione, mobilitazione e responsabilità”. Una discussione, ha concluso il leader della CGIL, “ che non vogliamo limitata alla Cgil, ma che vuole interloquire con le altre Confederazioni, con le associazione delle professioni e dei precari, con giuristi e intellettuali. Una scelta che immagina un futuro in cui dignità e rispetto del lavoro sono il filo rosso che unisce il Paese”. n.d.r. Gennaio 2016 n. 1 dentrolenotizie.it pag. 2 Legge di stabilità 2016 e persone con disabilità Il Senato ha approvato in via definitiva la legge di stabilità per il 2016. Tentiamo, nel nostro piccolo, di analizziare i contenuti con attenzione alle novità introdotte che abbiano un impatto diretto sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie. I nuovi Fondi Il testo della nuova legge di stabilità affronta alcune emergenze ed alcuni fenomeni rilevanti costituendo specifici Fondi il cui impiego – in genere – sarà poi condizionato da altrettanti decreti applicativi e di riparto. La scelta strategica di preferire l’istituzione di Fondi “settoriali” alla definizione di politiche più complessive e fra loro organiche è oggetto di qualche critica. Per contro viene replicato come siano preferibili interventi concreti a interventi di riforma complessiva che potrebbero necessitare anni. In realtà l’efficacia delle misure si potranno rilevare solo nel medio periodo considerata anche la limitata consistenza finanziaria di alcuni di questi Fondi. Così è, ad esempio, per il “Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico” (art. 1, comma 401) istituito presso il Ministero della salute con una dotazione di 5 milioni di euro. Il Fondo dovrebbe essere finalizzato alla “compiuta attuazione” della legge 134/2015, la norma che ha fissato “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.” Al tempo dell’approvazione la norma era stata criticata per l’assenza di copertura finanziaria a fronte degli ambiziosi interventi previsti dall’articolo 3 (garantire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico) che vanno dalla formazione degli operatori, alla costituzione di specifiche équipes, al sostegno alle famiglie, alla garanzia di strutture semiresidenziali dedicate. Non di meno l’articolo 5 prevedeva la promozione di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e delle buone pratiche terapeutiche ed educative. Per questa serie di interventi ora il Legislatore prevede un Fondo appunto di 5 milioni di euro i cui criteri e le modalità per il suo impiego saranno definiti da un successivo decreto (Salute ed Economia). Il comma 400 dell’articolo 1 predispone, invece, l’istituzione di un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, “destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare.” Si tratta del Fondo noto per brevità per il “dopo di noi”. Come si potrà notare la definizione è piuttosto generica rispetto alla destinazione effettiva dello stanziamento che rimanda sbrigativamente a “interventi legislativi”. Dalla versione approvata è scomparso il riferimento alla condizione di “indigenza” degli interessati richiamata invece nel primo testo: rimangono invece le condizioni di “disabilità grave” e di essere “prive di sostegno familiare”. A chi conosce i paralleli lavori parlamentari su questo tema è noto come sia in discussione una specifica norma sul “dopo di noi” che ipotizza una serie di interventi di sostegno diretto, di agevolazioni fiscali (in particolare sul trust), ma anche sostegno di strutture residenziali. Gli eventuali decreti di riparto o applicativi necessari per l’impiego del Fondo non sono al momento esplicitati. Significativo – più culturalmente che nella sua fragile sussistenza – il nuovo sperimentale “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”. Istituito dal comma 441 (dell’articolo 1) il Fondo conta su una dotazione di 250mila euro per il 2016 che raddoppiano nell’anno successivo. L’applicazione delle procedure per l’accesso ai contributi inizierà sperimentalmente in alcuni Tribunali indicati da un successivo decreto. Vediamo di cosa si tratta. Le finalità sono rivolte al coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e “dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi”, qualora non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi è tenuto. Egli può rivolgere istanza (esente contributo unificato) alla cancelleria del tribunale di residenza per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. Il giudice, ritenute e accertate come sussistenti le motivazioni, valuta l’ammissibilità dell’istanza e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Nella sostanza provvede il Ministero ad anticipare l’assegno salvo rivalersi direttamente sul coniuge inadempiente. I Fondi “sociali” Rimane sostanzialmente stabile, rispetto all’annualità precedente, lo stanziamento verso i cosiddetti Fondi “sociali. Il Fondo per le non autosufficienze, con un incremento di 150 milioni rispetto ai 250 già previsti dalla legge si stabilità dello scorso anno, conta su 400 milioni come nel 2015. Stesso trend per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali che vede un accantonamento pari a 312 milioni e 589 mila euro per il 2016 (e per i due anni a seguire). Il riparto di entrambi i Fondi, come di consueto, sarà definito da altrettanti decreti sentite le indicazioni della Conferenza continua a pag. 3 Gennaio 2016 n. 1 dentrolenotizie.it Stato Regioni. Da ultimo confermati anche i finanziamenti per Fondo Nazionale per il servizio civile (115,730 milioni ) e per il Fondo Nazionale Infanzia e Adolescenza (28,794 milioni) Perde invece 15 milioni il Fondo per le politiche della famiglia. ] Vita indipendente Non è un vero e proprio fondo, invece, lo stanziamento, limitato al 2016, previsto dal comma 406. Il Legislatore, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità di attribuzione e di riparto, stanzia 5 milioni “al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162.” È da supporre, quindi, un inevitabile successivo intervento normativo rammentando tuttavia che la citata legge 162/1998, relativamente alla “vita indipendente”, si riferisce esplicitamente alla “(...) realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.” Giova ricordare che negli ultimi due anni una quota parte del Fondo per le non autosufficienze (20 milioni totali in due anni) è stata destinata al finanziamento di progetti sperimentali che avrebbero dovuto essere orientati dalle Regioni proprio in direzione della vita indipendente (come intesa dalla citata legge 162). Nell’immediato futuro sarà quindi da comprendere se tale nuovo stanziamento confluisca nel medesimo “capitolo” e quali siano i criteri e le modalità di riparto, questione forse ancora più rilevante della stessa limitata consistenza finanziaria del nuovo stanziamento. Altri stanziamenti Per completezza la legge di stabilità prevede anche altri finanziamenti a enti e organismi di varia natura. Fra questi segnaliamo il milione di euro (comma 403) riservato all’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (Onlus) di cui alla legge con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l’autonomia della persona sorda (CAPS) con sede in Roma. 500 mila euro vengono riservati al Comitato italiano paralimpico “al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport” in particolare per il “programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, «Special Olympics Italia».” Diventa più consistente invece il già previsto contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza che viene incrementato di altri 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Più ridotto invece il nuovo contributo alla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «BII Onlus»: 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Scuola e inclusione scolastica pag. 3 La legge di stabilità, complici anche notevoli pressioni di associazioni e famiglie, torna sulla questione degli assistenti alla comunicazione e per l’autonomia cioè di quelle figure di supporto all’inclusione scolastica espressamente previste dalla legge 104/1992 (art. 13). Il loro intervento è particolarmente rilevante per gli alunni con disabilità sensoriali ma anche per quelli con forti limitazioni fisiche. La competenza di assicurare tali figure era affidata alle Province fino al riordino delle loro competenze avvenuto nel 2014 (art. 1, comma 89 della legge 56 del 7 aprile 2014). Nella stesura di quella norma l’attribuzione della competenza in parola non era ben chiara lasciando incertezze e generando conseguenti latitanze; secondo l’interpretazione prevalente e più logica toccava alle Regioni assumerla e indicare le competenze in capo alle città metropolitane e ai comuni (anche in orma associata). Alcune Regioni hanno provveduto in tal senso, altre no lamentando peraltro la mancata copertura dei relativi interventi. La legge di stabilità mette un po’ di ordine fissando esplicitamente – a partire dal 1 gennaio 2016 – le competenze in capo alle Regioni, a meno che non abbiano già provveduto a normare questi aspetti e a indicare le responsabilità in capo agli enti locali. Lo stesso comma (il 947) stabilisce, per l’esercizio di quelle funzioni, un contributo di 70 milioni di euro per l’anno 2016 (nel maxi-emendamento ne erano previsti 50, aumentati di 20 in sede di discussione alla Camera). Si ricorda che un primo intervento economico straordinario era già stato previsto nel luglio scorso per scongiurare la “paralisi” di questi servizi che si profilava nell’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico. Nell’analisi letterale del nuovo comma, tuttavia, non sono ribadite le competenze relative al trasporto scolastico degli alunni con disabilità, antica questione che si riteneva risolta. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come noto ha ridisegnato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispetto alle più importanti materie: attività produttive, infrastrutture, territorio, ambiente e servizi alla persona e alla comunità. Fra questi ultimi è compresa anche l'istruzione scolastica. L’articolo 139 precisava in modo netto quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni. Le Province si devono occupare dell’istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore. Fra le funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”. Quindi anche il trasporto scolastico. Spettava dunque alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori (articolo 139, Decreto Legislativo 112/1998). Spetta ai Comuni garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell’infanzia inclusa (il riferimento legislativo è lo stesso). Peraltro con la Decisione 2631, depositata il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha definitivamente sancontinua a pag. 4 Gennaio 2016 n. 1 dentrolenotizie.it cito l’obbligo (e la gratuità) del trasporto con assistenza anche alle scuole superiori a carico delle Province. Ma, come detto, né la legge 56 del 7 aprile 2014, né la più recente legge di stabilità mettono esplicitamente un punto fermo su tale aspetto, anche se lo spirito della norma e i principi costituzionali sul diritto allo studio più volte ribaditi non possono che portare ad equiparare i servizi previsti dall’articolo 13 della legge 104/1992 al trasporto scolastico. Quindi dovrebbero essere le Regioni, oltre ad assumersene la responsabilità generale, a normare la relativa gestione delle competenze. Un ruolo dirimente e di indirizzo in tale senso può essere svolto dai ministeri competenti. Povertà ed esclusione sociale Il ripetuto intento di affrontare l’emergenza della povertà e del rischio di impoverimento comprovati anche dalle rilevazioni statistiche ufficiali, trova alcuni presupposti di concretezza nella legge di stabilità che dedica alcuni densi commi (dal 386 in poi) a profilare contenuti e risorse destinate all’attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. La volontà sembra essere quella di ricomporre interventi già previsti o riconducibili al contrasto alla povertà, integrandoli con ulteriori misure in un quadro di politiche meno frammentate. Il Piano, triennale, dovrebbe essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. Il Piano dovrebbe individuare una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà. Vediamo innanzitutto le risorse previste che confluiscono in un specifico «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale»: 600 milioni di euro per l’anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. Le cifre riportate sono comunque indirizzate a diverse finalità, alcune delle quali già perseguite e finanziate da normative previgenti (che quindi confluiscono nel nuovo fondo). L’impiego del Fondo è diviso in fasi. La prima riguarda il 2016. Per il prossimo anno 220 milioni di euro saranno destinati ad incrementare l’autorizzazione di spesa necessaria per l’assegno di disoccupazione. I rimanenti 380 milioni dovrebbero consolidare la carta acquisti sperimentale garantendo in via prioritaria “interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili”, tenendo conto della presenza, all’interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata. Il tutto sarà regolamentato con decreto ministeriale. Dal 2017 – anno in cui inizia lo stanziamento di un miliardo di euro – è previsto un intervento ben più strutturale che da una veloce lettura del comma 388 pag. 4 potrebbe non essere così evidente. Viene prevista infatti l’introduzione di “un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta.” Ma per raggiungere questo obiettivo è imposto il riordino della normativa “in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all’estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali”. A ben vedere l’obiettivo è piuttosto ambizioso e investe potenzialmente una gamma estremamente ampia di trattamenti attualmente in essere: dalla pensione sociale agli assegni familiari, ad alcune provvidenze riservate alle persone con disabilità, alle indennità per disoccupazione …Quindi le prospettive di riforma in tale ambito sono piuttosto consistenti. Il comma in questione non precisa il procedimento di riordino della normativa anche se è verosimile un successivo collegato che su questi temi attribuisca una delega al Governo per legiferare su questa materia assai delicata. La Carta della Famiglia Fra gli interventi di contrasto alla povertà è istituita, dal 2016, la Carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La Carta, emessa dai Comuni su richiesta degli interessati, non prevede trasferimenti monetari diretti, ma consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa. I soggetti che partecipano all’iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, “possono valorizzare la loro partecipazione all’iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari”. Negli intenti del Legislatore la Carta famiglia nazionale dovrebbe funzionale anche alla creazione di gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile I più recenti dati ISTAT riportano la presenza in Italia di circa un milione e mezzo di minori in stato di povertà assoluta con ciò che ne deriva in termini di impatto sociale. È verosimilmente questa consapevolezza che ha spinto il Legislatore ha profilare – sempre sperimentalmente - l’istituzione di uno specifico “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” anche se il continua a pag. 5 Gennaio 2016 n. 1 dentrolenotizie.it relativo comma (il 392) quasi nulla dice rispetto alle concrete finalità ai destinatari, alle modalità di erogazione le cui definizioni sono demandate ad un successivo decreto interministeriale. Vi saranno “progetti” valutati e monitorati da “valutatori indipendenti”. A fronte di questa incertezza definitoria, è invece ben chiara quale dovrebbe essere l’origine delle risorse: le Fondazioni bancarie contribuiranno con versamenti a sostegno dei progetti approvati. In cambio otterranno un contributo in forma di credito di imposta fino al 75% del versamento effettuato. Nella sostanza i tre quarti di ciò che avranno versato potranno recuperarlo pagando meno imposte. Attenzione, però: lo Stato copre quei crediti d’imposta (per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018) solo fino a 100 milioni di euro totali e quindi potranno accedere all’agevolazione le Fondazioni che avranno aderito per prime. Il trasporto pubblico L’Unione Europea si è più volte espressa in materia di diritto al trasporto e alla mobilità dei suoi cittadini ribadendo i principi antiscriminatori e le soluzioni tecnicoorganizzative che devono informare il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e lacuale oltre che su gomma (urbano ed extraurbano). Ad esempio il regolamento (CE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus, e che fissa precise indicazioni per i passeggeri a mobilità ridotta, è entrato in vigore il primo marzo 2013. Non elencheremo in questo articolo le difficoltà e le lacune applicative che limitano l’applicazione di quelle disposizioni e di quelle previgenti. In legge di stabilità (comma 866) un intervento di natura finanziaria potrebbe contribuire al rispetto di quelle indicazioni volte alle pari opportunitàVi viene infatti previsto che per il concorso dello Stato al “raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l’accessibilità per persone a mobilità ridotta”, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Oltre alle risorse già previste dalla normativa vigente confluiscono nel Fondo 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l’anno 2021 e 90 milioni di euro per l’anno 2022. Spetterà al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individuare con decreto le modalità innovative e sperimentali, anche per garantire l’accessibilità alle persone a mobilità ridotta Teniamo a rammentare che nella normativa UE in materia di trasporti la dizione “persone con mobilità ridotta” include l’intera gamma delle limitazioni funzionali che possono influire nell’accesso e nella fruizione dei servizi e dei mezzi. La salvaguardia per gli “esodati” La legge di stabilità prevede anche l’ennesima salva- pag. 5 guardia per i lavoratori “esodati” che, in seguito alla cosiddetta riforma Fornero, avevano perso il lavoro nel 2011 senza al contempo contare sui requisiti per poter andare in pensione con le nuove regole. Si tratta della settima salvaguardia con cui il Legislatore tenta di porre rimedio ad un paradosso normativo. In questo caso i lavoratori che potranno essere ammesse al beneficio sono circa 26.000, ma la salvaguardia è differenziata per tipologia. 2000 di questi sono quei lavoratori in “congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011” (riforma Fornero), entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. I lavoratori interessati dovranno presentare la domanda per usufruire della tutela entro il 1° marzo 2016. La sanità Sono numerosi gli interventi in materia di salute, di Servizio Sanitario Nazionale, di razionalizzazione della spesa, ma anche di orientamento delle stessa. La complessiva spesa è di 111 miliardi, una delle voci maggiori del bilancio dello Stato. Numerosi commi (521 e seguenti) sono riservati all’efficientamento della spesa in particolare mirando le disposizioni ai piani di rientro e riqualificazione degli Enti del Servizio sanitario nazionale e Aziende sanitarie. Ciò significa in particolare imporre alle Regioni di disciplinare procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell’efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario ma nel rispetto della garanzia dei Lea (Livelli essenziali di assistenza). Tutti gli Enti del Servizio sanitario nazionale devono attivare un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in coerenza con il Programma nazionale valutazione esiti. Per la prima volta viene stabilito che il mancato rispetto di questa disposizione costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione. Altri interventi riguardano – in particolare per le Regioni sottoposte a piano di rientro – il riferimento a costi standard e allo scostamento delle spese da quelle programmate. Stringenti divengono anche le disposizioni (commi 549 e seguenti) in materia di acquisizione di beni e servizi degli Enti del Servizio sanitario nazionale: gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, in via esclusiva, dalla Consip, attraverso il meccanismo/strumento delle “centrali di committenza”. Nel caso queste non siano disponibili gli enti devono approvvigionarsi avvalendosi, in via continua a pag. 6 Gennaio 2016 n 1 Dentrolenotizie.it Legge di stabilità 2016 e persone con disabilità esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco in un apposito elenco. L’intento è quello di “aggregare” gli acquisti perchè siano meno costosi e più trasparenti il tutto gestito da una unica “Cabina di regia”. Questo è rilevante perchè riguarda una mole notevole di prodotti fra i quali soprattutto i dispositivi medici. Aggiornamento dei LEA Siamo forse ad una svolta per quanto riguarda la revisione dei LEA cioè Livelli essenziali dell’assistenza (commi 553 e seguenti). Viene, infatti, stabilito che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità si deve provvedere all’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”. L’iter è chiaro: la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni. Per l’applicazione dei nuovi LEA sono riservati, per il pag. 6 (continua da pagina 5) 2016, 800 milioni a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale (cioè si prendono da Fondo Sanitario Nazionale). Presso il il Ministero della salute viene istituita una “Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea e la promozione dell’appropriatezza nel Ssn” cui viene anche affidato il compito di valutare che l’applicazione dei Lea sia omogenea in tutte le regioni per qualità e prestazioni. Malattie rare Il comma 409 eleva l’attuale destinazione di quota del Fondo sanitario nazionale alla “cura di malattie rare”: 1 a 2 milioni di euro per il 2017 e da 2 a 4 milioni di euro per l’anno successivo. L’aumento è finalizzato allo svolgimento di sperimentazioni cliniche concernenti l’impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare. La selezione di questi progetti sperimentali avverrà con procedura ad evidenza pubblica coordinata dall’Agenzia italiana del farmaco e dall’Istituto superiore di sanità anche avvalendosi nella valutazione di esperti esterni. Legge di stabilità e riforma pensioni: cosa accadrà nel 2016 Nel 2016 ci saranno importanti (e pesanti) novità per chi vuole andare in pensione. La legge di Stabilità ha previsto infatti solo aspetti marginali per il regime pensionistico e l'anno prossimo quindi scatterà sia il gradino previsto dalla legge Fornero per la pensione di vecchiaia delle donne, sia l'aumento di 4 mesi per tutti legato alla speranza di vita, sia la revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. Età pensione donne Per donne dipendenti del settore privato l'età di uscita per vecchiaia passerà dai 63 anni e 9 mesi del 2015 a 65 anni e 7 mesi (compreso l'innalzamento di 4 mesi dell'aspettativa di vita), mentre le autonome potranno prendere l'assegno solo dopo aver compito 66 anni e un mese. La legge di stabilità prevede la possibilità per le donne che compiono entro il 2015 57 anni e 3 mesi di età (58 le autonome) e 35 di contributi di uscire dal lavoro anche l'anno prossimo una volta atteso il periodo previsto dalla finestra mobile (un anno per le lavoratrici dipendenti, un anno e mezzo per le autonome). La classe di età più penalizzata è quella delle donne nate nel 1953 dato che si ritroveranno a rincorrere la pensione fino al 2020 (nel 2018, quando compiranno 65 anni e 7 mesi sarà scattato un nuovo scalino mentre nel 2019 ci sarà nuovo aumento della speranza di vita). Per le donne nate nel 1952 invece è prevista un'eccezione che consente a fronte di 20 anni di contributi l'uscita a 64 anni più l'aspettativa di vita. L'aumento dell'aspettativa di vita definito a partire dal 2016 è di 4 mesi e quindi dall'anno prossimo gli uomini andranno in pensione di vecchiaia a 66 anni e sette mesi (66 anni e 3 mesi fino a fine 2015), mentre per la pensione anticipata saranno necessari 42 anni e 10 mesi di contributi (compreso l'incremento di 4 mesi della speranza di vita rispetto al 2015). Per le donne sarà possibile andare in pensione prima dell'età di vecchiaia solo in presenza di 41 anni e 10 mesi di contributi. Il nuovo adeguamento sulla speranza di vita verrà deciso per il 2019. Nel 2018 le donne avranno un nuovo scalino per l'età di vecchiaia e andranno in pensione alla stessa età degli uomini, ovvero a 66 anni e sette mesi. Le dipendenti pubbliche (già allineate all'età degli uomini sin dal 1° gennaio 2012) nel 2016 andranno in pensione di vecchiaia alla stessa età degli uomini (66 anni e sette mesi). Coefficiente trasformazione pensione Nel 2016 scatteranno anche i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo. La sola quota contributiva dell'importo pensionistico quindi a parità di età di uscita risulterà più basso perchè sarà moltiplicato per un coefficiente inferiore. Per gli uomini, la riduzione del coefficiente per la quota contributiva della pensione di vecchiaia - calcola Antonietta Mundo, già coordinatore generale statistico attuariale dell'Inps - è dello 0,99% (tra il coefficiente relativo a 66 anni e 3 mesi del 2013 e quello relativo alla nuova età 66 anni e 7 mesi del 2016). Per le donne del settore privato invece la quota contributiva della pensione di vecchiaia aumenta del 4,09%, perché i 22 mesi di lavoro in più e quindi l'uscita con un coefficiente di età più elevato è più che sufficiente a compensare la generale riduzione dei coefficienti. n.d.r. Gennaio 2016 n 1 dentrolenotizie.it pag. 7 Inps, riscatti e prestiti: nuove procedure online per i dipendenti pubblici Pagamenti in unica soluzione ed esonero dei versamenti per l'onere di riscatto: accelerati i tempi per il riconoscimento del contributo nella posizione assicurativa del dipendente pubblico ma anche per le richieste di interruzione delle rate. Pagamenti in unica soluzione Con il messaggio del 29 dicembre 2015 n. 7646 l'Inps informa che per il versamento in unica soluzione dell'onere di riscatto è stato introdotto l'utilizzo del preavviso di riscossione: sarà generata una chiave di pagamento indicata nelle «Avvertenze del provvedimento» in neretto nel campo A. L'operatore dell'Inps potrà visualizzare, al momento della verifica, i provvedimenti per i quali sia stato effettuato un pagamento in unica soluzione con F24 e l'utilizzo della chiave. Al termine della «Verifica versamento» i periodi relativi al provvedimento pagato con preavviso di riscossione «saranno riconosciuti sulla posizione assicurativa dell'iscritto». Per i pagamenti effettuati prima dell'introduzione del preavviso di riscossione è stata invece sviluppata una funzione che permetterà, all'apertura di un qualunque adempimento nella fase degli esiti, una visualizzazione di tutti i versamenti effettuati in unica soluzione. Se tra questi l'operatore riterrà «che ce ne sia uno di interesse» potrà chiudere la pratica con il riconoscimento del periodo sulla posizione assicurativa del dipendente. Interruzione pagamenti Con una domanda online il dipendente potrà invece chiedere di interrompere il pagamento delle rate non scadute di un piano di ammortamento per il riscatto a fini pensionistici. La domanda di esonero, che comporterà il riconoscimento nella posizione assicurativa in via proporzionale del solo periodo che è stato pagato, potrà in casi eccezionali essere ricevuta anche in forma cartacea. L'operatore nel caso di domanda online troverà una nuova cartella «Interruzione pagamento riscatti» per la fase di verifica mentre nell'ipotesi cartacea dovrà prima acquisire la domanda e poi procedere come per la procedura telematica. Prestiti Simulatore personalizzato, consultazione estratto conto e precalcolo per anticipata estinzione: anche per i prestitil'Inps con un comunicato informa che sono stati attivati servizi telematici accessibili autenticandosi con Pin online nell'Area riservata agli iscritti dell'Istituto. I servizi sono raggiungibili attraverso il percorso: Servizi Online > Servizi per il cittadino > Servizi ex-Inpdap> Per area tematica > Credito. Per i pensionati della gestione dipendenti pubblici sono presenti i dati del trattamento rilevante ai fini del calcolo della quota cedibile e della prestazione richiesta. Disponibile anche un nuovo servizio per la simulazione dei prestiti senza Pin che permette di visualizzare gli importi massimi, minimi e anche quelli ottenibili impostando una rata mensile ideale oppure una precisa somma da ottenere. Isee, arriva il nuovo modello per la dichiarazione sostitutiva Il trasferimento di soldi dal conto corrente del padre a quello del figlio all'interno dello stesso nucleo familiare è assimilato a un trasferimento titoli, perché altrimenti per il gioco delle giacenze e dei saldi si avrebbe un doppio conteggio degli importi. È questa una delle novità che caratterizzano il modello di dichiarazione sostitutiva unica da utilizzare a partire da domani per richiedere l'Isee. Il provvedimento Alla fine del 2015, infatti, il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale 363/2015contenente l'aggiornamento del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica e delle istruzioni per la compilazione perché, come si legge nel provvedimento, «a seguito del primo anno di operatività» si è ritenuto opportuno «modificare e aggiornare alcune sezioni del modello e delle istruzioni, al fine di rendere più agevole la compilazione agli interessati, ferme restando le modalità di rilascio dell'attestazione». «Si tratta di poco più di una manutenzione ordinaria - afferma Raffaele Tangorra, direttore generale per l'inclusione e le politiche sociali del ministero del Lavoro -, non ci sono novità sostanziali, ma alcune modifiche e correzioni anche relative a segnalazioni a cui abbiamo risposto con le Faq nel corso dell'anno». Le carte prepagate Altra novità riguarda il debutto nella prima sezione del patrimonio mobiliare delle carte prepagate che hanno un Iban. «Nel 2015 - spiega Tangorra - non le abbiamo considerate al pari dei conti correnti o di deposito perché le banche non registravano la giacenza media su questi strumenti. Ora, a seguito di un accordo con gli istituti di credito, questi ultimi rilasceranno il valore della giacenza media ai clienti». Quelle senza Iban, invece, vanno inserite nella sezione 2 del patrimonio mobiliare. È stato inoltre deciso che i contributi per spese per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale devono essere indicati perché questi importi, anche se rendicontati, sono detratti dall'Inps in via automatica. Tutte le modifiche sono state elencate dall'Inps nel messaggio 7665/2015 pubblicato sul sito dell'istituto di previdenza. Novità ulteriori in arrivo Ulteriori novità, sempre sul fronte del patrimonio mobiliare, potrebbero arrivare nel corso del 2016. Infatti si sta lavorando affinché il sistema acquisisca automaticamente tramite l'agenzia delle Entrate il valore della giacenza media. Con il vecchio Isee questo era uno dei valori più falsificati. «Oltre il 75% delle Dsu indicava un patrimonio mobiliare nullo, mentre in base ai dati degli ultimi mesi dovremo attestarci sotto il 10%» sottolinea Tangorra (era il 20% nel primo semestre). Quanto all'impatto che le nuove regole e procedure hanno avuto sui cittadini, i dati testimoniano un trend positivo. «All'inizio - spiega Tangorra - ci sono state molte duplicazioni di dichiarazioni per errori non tanto dei cittadini quanto dei Caf, che intermediano la quasi totalità delle dichiarazioni. Ma poi abbiamo osservato un calo sostanziale delle dichiarazioni ripetute nel corso dell'anno». Gennaio 2016 n. 1 dentrolenotizie.it pag. 8 Relazione di fine mandato, amministratori sanzionati solo quando l'atto non è stato preparato Quando la relazione di fine mandato non è stata adottata, il sindaco obbligato a sottoscriverla è sanzionabile soltanto se l'atto non è stato redatto dai dirigenti dell'ente chiamati a farlo, ovvero il responsabile del servizio finanziario o il segretario generale. A chiarirlo è laCorte dei conti del Molise – sezione controllo, delibera n. 196/2015–, seppur dichiarando «inammissibile» un parere richiesto da un Comune sull'applicazione di una norma prevista dai «meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni» (articolo 4 del Dlgs n. 149/2011) fissati nell'ambito delle deleghe sul "federalismo fiscale" (legge 42/2009). Gli obblighi La norma - articolo 4, comma 1 – obbliga Province e Comuni a redigere una relazione di fine mandato «al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa (…)», e prevede – comma 2 – che la relazione sia sottoscritta dal presidente della Provincia o dal sindaco «(…) non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» e che «entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali». In base alla disposizione, il rapporto del Tavolo tecnico e la relazione devono essere poi pubblicati sui rispettivi siti istituzionali degli enti, e se non viene redatto – comma 6 - il presidente della Provincia o il sindaco devono motivarne le ragioni sugli stessi siti. Le sanzioni Nel caso in esame, come già accertato dalla stessa sezione (delibera 179/2015), l'ente non aveva redatto la relazione e, su ordine della Corte, aveva sanzionato soltanto l'allora responsabile finanziario del Comune, decidendo di non contestare la mancata sottoscrizione al vicesindaco allora «vicario» del primo cittadino deceduto. Il Comune, in ogni caso, aveva chiesto di precisare la responsabilità del sindaco nel caso di mancata preparazione dell'atto nei tempi di legge, gli eventuali poteri di sottoscrizione del vicesindaco o del commissario straordinario in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale o provinciale, l'eventualità di calcolo della sanzione in base alla durata dell'incarico. La Corte, seppur giudicando inammissibile il parere in quanto «rivolto ad ottenere (…) indicazioni specifiche destinate a ripercuotersi sull'attività gestionale concreta», ha però spiegato che «in virtù dell'interpretazione letterale dell'articolo 4, comma 6 del Dlgs 6 settembre 2011 n. 149, l'applicazione della sanzione pecuniaria nei confronti del sindaco viene subordinata al solo ‘mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato', pertanto rendendo essa una conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento dell'obbligo ricadente sul responsabile del servizio finanziario del Comune o sul segretario generale, come previsto dal comma 2». I magistrati contabili hanno poi precisato che «non si rinviene alcun fondamento normativo dell'avanzata ipotesi relativa alla determinazione della misura della sanzione secondo un criterio proporzionale al reale periodo temporale di investitura», e che per il vicesindaco vale l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 501/2001) che ha affermato come «il vicesindaco possa svolgere con pienezza di poteri tanto le funzioni di vertice politico dell'amministrazione quanto quelle di ufficiale di governo, in quanto è ‘il "vicario" del sindaco, e cioè l'organo-persona fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare in ogni caso di sua mancanza, assenza o impedimento». A cura di Roberto Loiacono Disabili: assistenza completa al centro riabilitativo, garantisce il Comune Con sentenza 15 dicembre 2015, n. 2649, la III Sezione del Tar Lombardia, Milano, ha chiarito che laddove un minore non sia affatto in grado di gestirsi autonomamente, necessitando “di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, si impone la presenza di un assistente ad personam - avente una funzione diversa rispetto agli insegnanti di sostegno - che la supporti materialmente per tutto il tempo in cui frequenta il centro riabilitativo. Spettando la competenza a garantire tale assistenza al Comune - in ragione del grado di scuola frequentato - va riconosciuto in capo al Comune l’obbligo di garantire l’assistenza ad personam per l’intero orario di frequenza del centro riabilitativo. Il caso Nella specie, veniva impugnata la nota con cui un Comune dichiarava di non garantire il supporto educativo per l’intero orario di frequenza di un minore ad un centro riabilitativo, ma solo per un numero limitato di ore 12 settimanali. Argomenti, spunti e considerazioni La decisione del Tar Lombardia persuade. Il diritto del minore all’assistente ad personam resta distinto dal diritto all’insegnante di sostegno, anche se le due misure sono strettamente connesse ai fini dell’effettivo esercizio del diritto fondamentale all’istruzione, distinzione emergente sia sul piano oggettivo, in relazione alla diversa funzione delle due figure, sia sul piano soggettivo, stante la diversa imputazione dell’obbligo di provvedere alla soddisfazione delle differenti pretese. In tal senso, l’articolo 13, comma 3, della legge 1992, n. 104, prevede che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del Dpr 24 luglio 1977, n. 616, l'obbligo per gli Enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Tale norma pone la distinzione tra il sostegno educativo didattico – assicurato da insegnanti specializzati inquadrati nei ruoli del ministero della Pubblica Istruzione – e l’assistenza materiale tesa a sviluppare l’autonomia e la comunicazione, fornita da personale non docente messo a disposizione dai Comuni o dalle Province. Si tratta della c.d. assistenza ad personam, che – pur costituendo un diritto fondamentale riconosciuto a favore dei soggetti in difficoltà per la piena esplicazione del diritto allo studio – non consiste nell’erogazione di prestazioni didattiche, ma solo di tipo assistenziale. La giurisprudenza ha già chiarito che le figure professionali preposte all’assistenza alla persona devono affrontare i problemi di autonomia e di comunicazione degli utenti con adeguati stimoli all’apprendimento delle abilità. Costoro aiutano l’alunno a partecipare alle attività proposte dall’insegnante, favoriscono il rapporto con il resto del gruppo di classe – per promuovere relazioni positive con i compagni – collaborano con gli insegnanti assistendo alla programmazione delle attività didattiche e cooperano con la famiglia per attivare un proficuo reciproco scambio a vantaggio del minore in difficoltà. Sul piano dell’imputazione soggettiva dell’obbligo di fornire un insegnante di sostegno e un assistente alla persona, va osservato che, mentre il primo incombe sul ministero dell’Istruzione, il secondo grava sugli Enti locali, ai sensi dell’articolo 139 del Dlgs 1998 n. 112. Gennaio 2016 n. 1 dentrolenotizie.it pag. 9 Polizia locale, al servizio del territorio con modelli etici e organizzativi moderni Negli ordinamenti militari lo spirito di corpo costituisce il valore e lo strumento che tiene uniti gli appartenenti al corpo, un collante in grado di accrescere l'apprezzamento dei cittadini verso l'istituzione. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unità al fine di mantenere elevato ed accrescere il prestigio del corpo cui appartengono: così il Regolamento di disciplina militare (Dpr 11 luglio 1986 n. 545) all'articolo 16. Le peculiarità della Polizia locale La Polizia locale non fa parte di un'organizzazione di tipo militare e non è neppure strutturata in un unico corpo nazionale o regionale, si articola piuttosto in struttura o servizio, singolo o associato, di tipo paramilitare locale. Nella sua configurazione giuridica presenta caratteri propri peculiari rispetto agli altri uffici e servizi degli Enti e delle Autonomie locali in cui il servizio di polizia locale è incardinato. Si consideri solamente come tale servizio sconta il fatto di essere contemporaneamente subordinato a più di un'autorità, quella politica ed amministrativa, quella giudiziaria, quella di pubblica sicurezza. In certi frangenti è la stessa Polizia locale che tende incomprensibilmente a volersi differenziare da quella del Comune limitrofo, contribuendo ad alimentare criticità a danno dei cittadini, spiazzati da modi di operare inspiegabilmente diversi rispetto ad un fatto identico. Il senso di appartenenza come valore e leva per l'apprezzamento della collettività Il senso di appartenenza al comando di Polizia locale e alla comunità per cui per cui svolgono servizio è un valore a cui tutti i corpi e servizi possono far riferimento. Un sentimento produttivo di effetti concreti e misurabili in termini di leva per accrescere l'apprezzamento della collettività verso la Polizia locale, a patto, ovviamente, che sia guidato da una concezione moderna dell'organizzazione della Polizia locale e del ruolo stesso del poliziotto locale. Gli appartenenti a qualsivoglia Comando devono quindi sentirsi protagonisti di un gruppo, artefici, per le proprie mansioni e per la propria parte, di cambiamenti assunti da essi stessi come inderogabili, poiché rivolti al bene comune e orientati a soddisfare le domande di legalità e di ordinamento vivere civile del cittadino. In questo modo la scarsa e frammentaria attenzione che il legislatore nazionale mostra verso gli appartenenti ai corpi-servizi di Polizia locale, sia pure con un innegabile sforzo aggiuntivo che gli stessi dovranno fare, potrà tradursi nella creazione di una programmazione, una gestione e una resa del servizio, verosimilmente ottimale per ambiti d'intervento e per risultati conseguiti. Tale mutamento di qualità sarà certamente capace di collocare il corpo di Polizia locale di un Comune, di una Convenzione o Unione, come un unicum all'interno della collettività e del territorio, apprezzato e ricercato da parte degli utenti. Non più "il vigile che fa la multa", bensì il poliziotto locale, maggiormente prossimo ai consociati, professionalmente preparato e orientato al servizio, interprete vero dell'unità organizzativa e operativa in cui agisce. Il rapporto con le altre polizie Forse così, senza agire perché mossi da malcelati e dannosi desideri di emulazione dei contigui e differenti corpi di Polizia nazionali, la Polizia locale potrà giustamente ricavarsi un proprio spazio riconosciuto e ricercato, dal momento che lavora costantemente negli ambiti in cui l'intervento dei colleghi delle Forze di Polizia statuali è sensibilmente minore. Si pensi, anzitutto, a quello della polizia amministrativa, dell'educazione alla sicurezza stradale e della medesima sicurezza urbana in tutte le sue declinazioni possibili, tanto per citare gli esempi maggiormente eclatanti. Insomma, il ritorno alle tradizioni, interpretate alla luce di modelli etici ed organizzativi del presente, la considerazione autentica del legislatore e degli amministratori locali di una Polizia locale avvertita quale faro di legalità e di ordinato vivere civile, le consentiranno di non essere più ingiustamente intesa quale polizia residuale e minore. I suoi appartenenti avvertiranno se stessi quali membri di un'unità più estesa rispetto a quella delimitata dal comando di Polizia locale a cui appartengono: la comunità territoriale di riferimento.