Ruolo giuridico del medico e consenso informato del paziente
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Ruolo giuridico del medico e consenso informato del paziente
Lezione 3.: Ruolo giuridico del medico e consenso informato del paziente 3 novembre 2009 Prof. Paolo Danesino Dipartimento di Medicina Legale “Antonio Fornari” STORIA DELLA MEDICINA LEGALE EGIZI: 2780 aC. Papiri :impiccati,sopralluoghi,visite fiscali. SUMERI 2500 aC.:aborto , lesioni personali codice di Hammurabi (1728 a.C.) ITTITI 1460 aC. :aborto,strupro,omicidio, risarc. del danno ASSIRI 1112 a.C : codice severissimo per la ricerca della prova del reato EBREI 1000 aC : precetti morali (deontologia) INDIANI 500 a.C. Codice Manù :simulazioni di malattia GRECI: IPPOCRATE codice deontologico ROMANI:culla del Diritto: Leggi e codici (Lex Aquilia : punivano i medici responsabili della morte di un loro assistito. Medico-legale dell’epoca interveniva a verificare le cause della morte (Antistio/Cesare Augusto ) Medio Evo: dal 1200 il medico interviene nel processo (pareri giurati di medici per il riconoscimento di ferite, violenze in genere.) Accertamento tecnico preventivo di oggi (ATP) CINA 1204-1247 trattato di m. l. ( Shi-Yang-Lu) PARE’(1575) -INGRASSIA (1578) -CODRONCHI (1597) ZACCHIA (1612 ) Quaestiones medico-legales Rivoluzione industriale :Ramazzini : de morbis artificium diatriba LOMBROSO (1835-1908). MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE PENALISTICA OSTETRICIA FORENSE ODONTOIATRIA “ SESSUOLOGIA “ PSICOPATOLOGIA “ TRAUMATOLOGIA “ MEDICINA LEGALE CIVILISTICA MEDICINA LEGALE CANONISTICA MEDICINA LEGALE ASSICURATIVA / PENSIONISTICA MEDICINA LEGALE MILITARE MEDICINA GIURIDICA: CONTRIBUISCE ALLA FORMAZIONE DI NUOVE LEGGI AFFINCHE’ LE NUOVE LEGGI SI ADEGUINO AI PROGRESSI DELLE SCIENZE BIOLOGICHE MEDICINA FORENSE :APPLICAZIONE PRATICA DELLE NOZIONI MEDICHE NECESSARIE A RISOLVERE CASI CONCRETI DELLA ATTIVITA’ GIUDIZIARIA A CHI FACCIAMO RIFERIMENTO? • COSTITUZIONE • CODICE PENALE • CODICE DI PROCEDURA PENALE • CODICE CIVILE • CODICE DI PROCEDURA CIVILE • CODICE DEONTOLOGICO QUANDO SI PUO’ FARE IL MEDICO? • LAUREA • ESAME DI STATO • ISCRIZIONE ALL’ORDINE • SPECIALITA’: RADIOLOGI/ANESTESISTI • PROFESSIONE INTELLETTUALE • La medicina è un’arte • Solo nella relazione clinica l’arte può esprimersi • La medicina è una professione intellettuale ( ART 2229 c.c.) DISCREZIONALITA’ • NON OBBLIGO DEL RISULTATO MA OBBLIGO DEI MEZZI IN CHE MODO SI PUO’ ESSERE MEDICI • PUBBLICO UFFICIALE (357 CP) • INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (358 CP) • ESERCENTE SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ (359 CP) • LIBERO PROFESSIONISTA ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ • OGNI MEDICO REGOLARMENTE ABILITATO CHE ESERCITI LA PROFESSIONE INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO • Medico che svolge la propria attività nel contesto del SSN ( dipendente , convenzionato , incaricato) PUBBLICI UFFICIALI • I MEDICI CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITA‘ NELL’AMBITO ED ALLE DIPENDENZE DELLO STATO ( medici della Polizia,sanità militare, amministrazione penitenziaria, sanità marittima,aerea,ferrovie, medici di frontiera,dipendenti ministero salute,medici di Enti previdenziali,medici universitari o di altre amministrazioni ) Ricetta: prescrizione di farmaci o di preparati galenici • Ricetta non ripetibile: utilizzabile una sola volta , validità trenta giorni • Ricetta ripetibile:valida tre mesi; acquisto non più di cinque volte • Ricetta limitata:solo su prescrizione ospedaliera. • Ricetta di emergenza:malattie croniche: assunzione non può essere rimandata oltre le 24 ore (notte - fine settimana). • Va redatta su carta intestata o su ricettario Come si compila una ricetta C • Carta Intestata • Data H • • Nome Del Paziente I • A • Nome Del Farmaco (Commerciale o Attivo) R • • Posologia -via di somministrazione • Firma A Principio TERAPIA FARMACOLOGICA • RAPPORTO RISCHIO- BENEFICIO • PRIMUM NON NOCERE • ALLERGIE • IDIOSINCRASIA • MANOVRE RIANIMATORIE CERTIFICATO OBBLIGO DI CERTIFICARE Certus facere Certificare vuol dire affermare con certezza Attestazione di un fatto di natura tecnica destinato a provare la verità IL CERTIFICATO VIENE RILASCIATO , NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI , SU RICHIESTA DELLA PERSONA ASSISTITA CERTIFICATI OBBLIGATORI PER IL MEDICO CERTIFICATI OBBLIGATORI PER IL PAZIENTE CERTIFICATI FACOLTATIVI:su richiesta della persona assistita REFERTO (ART 365 CP) Chiunque , avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio (224 c.p.), omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata dall’art.361, è punito con la multa fino a 1 milione QUESTA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA QUANDO ESPORREBBE LA PERSONA ASSISTITA A PROCEDIMENTO PENALE Entro 48 ore o , in caso di pericolo nel ritardo , immediatamente al P.M. o A.G. QUANDO DA CHI SI E’ STATI CHIAMATI A CHI SI E ‘ PRESTATA ASSISTENZA GENERALITA’ LUOGO NOTIZIE CHE SERVONO A STABILIRE LE CIRCOSTANZE DEL FATTO, I MEZZI CON I QUALI E’ STATO COMMESSO, GLI EFFETTI CHE HA CAUSATO SE PIU’ PERSONE HANNO PRESTATO LA LORO ASSISTENZA NELLA MEDESIMA OCCASIONE, SONO TUTTE OBBLIGATE AL REFERTO, CON FACOLTA’ DI REDIGERE E SOTTOSCRIVERE UN UNICO ATTO. PRESTAZIONI A CARATTERE ASSISTENZIALE ASSISTENZA : prestazioni tecniche a carattere continuativo OPERA: prestazione occasionale e saltuaria DELITTI: il medico non deve fare il poliziotto: se è certo fa il referto se ha dei dubbi è consigliabile fare il referto se non ha elementi per ipotizzare un delitto non fa il referto DELITTI PERSEGUIBILI DI UFFICIO Il Medico , come ogni cittadino, non può addurre , a propria scusante, il fatto di non conoscere le leggi (art. 5 c.p.) REATI Delitti e contravvenzioni ,seconda delle diverse specie delle pene per essi rispettivamente stabilite dal codice Delitti: reclusione (15 g - 24 a) e della multa (10.000-10.000.000) Contravvenzioni :arresto (5 g a 3 a) e ammenda (4.000-2.000.000) DELITTI PERSEGUIBILI D’UFFICIO delitti contro la vita (omicidio- istigazione al suicidio, infanticidio, lesioni personali, omissione di soccorso, abbandono di minore o di incapace delitti contro l’assistenza famigliare (maltrattamenti , abuso di mezzi di correzione) delitti contro la libertà personale ( violenza sessuale di GRUPPOinferiore ai 14 anni-genitore o tutore- PU-o incaricato P. S.se il fatto è connesso ad altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio delitti contro la pietà dei defunti ESIMENTI DEL REFERTO • ESPORREBBE LA PERSONA ASSISTITA A PROCEDIMENTO PENALE (Rissaduello-rapina-furto) • PER SALVARE SE STESSO O UN FAMIGLIARE (è lui che ha ferito) Come va fatto un referto • Carta intestata – data – da chi si è stati chiamati- luogo-ora – generalità della persona (se la si conosce) – tipologia delle lesioni- ed eventualmente il mezzo che le ha prodotte – giudizio prognostico circa<la durata ed evoluzione dei postumi. • firma RAPPORTO L’ATTO CON IL QUALE IL PUBBLICO UFFICIALE E L’INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO ,DENUNCIANO ALL’A.G. UN REATO PERSEGUIBILE D’UFFICIO DI CUI HANNO AVUTO NOTIZIA NELL’ESERCIZIO OD A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI O DEL SERVIZIO CONSENSO • ART 32 COSTITUZIONE: La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività . . . . . . . . nessuno può essere obbligato ad un determinato atto sanitario se non per disposizione di Legge. La Legge non può violare , in nessun caso, i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Consenso • C. personale • C. spontaneo • C. consapevole cosciente ,in grado di prendere decisioni) • C. attuale INFORMATO C. implicito C. limitato C. allargato Esimenti • Adempimento di un dovere ( art 51 c.p.) • Stato di necessità (art 54 c.p.) • Consenso dell’avente diritto ( art 50 c,p.) • Esporre la persona assistita a procedimento penale Casi particolari • Persona incapace • Bambino • Richiesta di assistenza di minore all’insaputa dei genitori • Opposizione dei genitori alla scelta di salute più vantaggiosa per il minore • Richiesta di assistenza di minore all’insaputa dei genitori : a) accertarsi dello stato di maturità in relazione al problema; b) farsi carico dell’asistenza solo se c’è questa maturità ; c) se attivtà assistenziale medica , coinvolgere il medico ; d) avvisare il giovane della decisione presa e fargli presente che se i problemi di salute assumessero caratteristiche tali da non poter essere gestiti dal ragazzo si avviseranno i genitori • Opposizione dei genitori alla scelta di salute più vantaggiosa o opportune per il minore : giudice tutelare Cosa e’ il consenso •Attestazione “scritta” che il paziente ha compreso l’atto diagnostico-terapeutico che verrà eseguito e acconsente che questo venga ad essere effettuato. In tremila anni. . . . • Dalla medicina paternalistica ( realizzare il bene del paziente senza prendere atto della sua volontà) al paziente che decide il suo futuro • DETERIORAMENTO DEL RAPPORTO MEDICO / PAZIENTE • CONSENSO COME ATTO DI MEDICINA DIFENSIVISTICA INVECE CHE STRRUMENTO DI ALTO VALORE ETICO-DEONTOLOGICO FONDAMENTI ETICO-DEONTOLOGICI E GIURISPRUDENZIALI DEL CONSENSO INFORMATO • CNB nel 1992 pone il principio del consenso al • centro dell’attività medico-chirurgica : prima i • diritti del paziente e poi i doveri del medico CODICE DEONTOLOGICO 06 • Art. 33: informazione al cittadino • Il medico deve fornire al paziente la più • • • • • idonea informazione - sulla diagnosi, sulla prognosi, - sulle prospettive e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, - sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; - dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuovere la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Art.: 35 • Il medico non deve intraprendere l’attività diagnostico-terapeutica SENZA l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente . • Il consenso è integrativo e NON sostitutivo della informazione Art.35 • I procedimenti diagnostico-terapeutici che possono comportare grave rischio per l’incolumità della persona devono essere intrapresi solo in casi di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze. • Il rifiuto del paziente CAPACE DI INTENDERE E VOLERE a sottoporsi ad atti diagnostico/curativi deve essere rispettato • Il medico deve intervenire , IN SCIENZA E COSCIENZA, nei confronti del malato incapace , nel rispetto della dignità della persona e della QUALITA’ della Vita, evitando accanimento terapeutico • Art 13 Costituzione :la libertà personale è inviolabile • Art.: 32 la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della Società CONVENZIONE DI OVIEDO 04.04.97 • ART. 5 Qualsiasi intervento in ambito sanitario non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dati il proprio consenso libero ed informato. La persona riceve preventivamente una informazione adeguata in merito allo scopo e alla natura dell’intervento ,nonché alle conseguenze e rischi. La persona interessata può ritirare il proprio consenso. Codice penale • Art.: 50 : non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto , col consenso della persona che può validamente disporne” • Art.: 54 stato di necessità “EMERGE SEMPRE PIU’ INDEROGABILMENTE L’ESIGENZA DI REDIGERE PER CIASCUN PAZIENTE UNA DOCUMENTAZIONE DI STUDIO CHE COMPRENDA NON SOLO GLI ASPETTI CLINICI DELLE VARIE FASI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE MA ANCHE QUELLI AMMINISTRATIVI “ • Dario Betti-Daniele Bordignon-Antonella Massara Riv. Ital. Med. Leg. XVI 4, 94 ,1111 CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA - SEZ. I Civile – n.23 del 15 gennaio 1998 Causa Achilli/USL Ravenna • …omissis … Il paziente ha diritto di essere informato sulla natura e • qualità delle terapie e degli interventi proposti, nonché sulle possibili conseguenze sfavorevoli o negativamente incidenti sulla vita di relazione, e del conseguente dovere dei sanitari di provvedere a fornirgli tutte le informazioni opportune e necessarie. Occorre precisare che l’obbligo di informazione si estende ai rischi specifici rispetto a determinate scelte alternative, in modo che il paziente, con l’ausilio tecnico-scientifico del sanitario, possa determinarsi verso l’una o l’altra delle scelte possibili, attraverso una cosciente valutazione dei rischi relativi e dei corrispondenti vantaggi (Cass. 15 gennaio 1997 n.364). CONSENSO INFORMATO • “L’ONERE PROBATORIO CIRCA L’ASSOLVIMENTO DEL DOVERE DI INFORMAZIONE GRAVA SUL MEDICO ( Cass. N.7027/2001) : sara’ sufficiente la mera allegazione dell’inadempimento da parte del creditore –paziente . • Il medico dovrà provare l’avvenuto assolvimento dell’obbligo contrattuale posto a suo carico (Cass.13533/01) TRIBUNALE DI MILANO sentenza 3520 del 29.03.05 • UN CONSENSO “IRREGOLARE” NON VUOL DIRE COLPA DEL SANITARIO : CI DEVE ESSERE UNA SPECIFICA COLPA DEL MEDICO E DEVE ESSERE CONSEGUITO UN EFFETTIVO PREGIUDIZIO DELLA SALUTE DEL PAZIENTE. Sentenza 03.04.07 Corte di Appello di Genova I° sezione • Il medico non può esimersi dalla responsabilità di cure non adeguate adducendo insistenze del paziente. Rientra nei doveri professionali del sanitario il rifiuto degli interventi lesivi della salute anche se richiesti dal paziente medesimo Da non dimenticare • Il CONSENSO PRESTATO DAL PAZIENTE NON SOTTRAE MAI IL MEDICO ODONTOIATRA DALLE SUE RESPONSABILITA’ GIURIDICHE E MORALI CHI DEVE PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO? FINO AI 14 ANNI GENITORI (ma è utile coinvolgere soprattutto in ortodonzia) DAI 14 AI DICIOTTO ANNI COINVOLGIMENTO DEL PAZIENTE: POSSIBILITA’ DI DISSENTIRE SULLA VOLONTA’ DEI GENITORI • SI DIVENTA MAGGIORENNI E RESPONSABILI DELLE DECISIONI PRESE COSCIENTE CAPACE DI INTENDERE E VOLERE no si T. LEGALE AMM. DI SOSTEGNO CONSENSO • Paziente incosciente •Ipertrofia del concetto di consenso Sta cambiando il concetto di consenso? • ALCUNI Magistrati ed Avvocati sostengono che il CONSENSO ,così come oggi inteso , non sia da considerarsi come una reale e concreta presa di posizione del paziente dopo corretta informazione ma . . . LA LEGGE . . . . . . • Responsabilità professionale Imperizia civile Risarcimento del danno Imprudenza Negligenza penale Lesione personale • Giudizio penale : L’ATTIVITA’ MEDICA TROVA FONDAMENTO E GIUSTIFICAZIONE NON TANTO NEL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO ( ART. 50 CP) BENSI’ IN QUANTO ESSA STESSA LEGITTIMA , AI FINI DELLA TUTELA DI UN BENE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO , QUALE IL BENE DELLA SALUTE, CUI IL MEDICO E’ ABILITATO DALLO STATO” • Non aver agito in difetto di consenso ma CONTRO il consenso • Giudizio civile : ancorato alla informazione ed alla acquisizione del CONSENSO LE I NFORMAZIONI RACCOLTE DURANTE IL COLLOQUIO , GLI ESAMI E LE INDAGINI SVOLTE DOVREBBERO ESSERE REGISTRATE IN CARTELLA CLINICA . IL PAZIENTE DEVE ESSERE AL CORRENTE CHE TUTTE LE INFORMAZIONI RACCOLTE CHE SARANNO CONSIDERATE RISERVATE. NEI CASI LUNGHI E COMPLESSI È FONDAMENTALE LA PRESENTAZIONE AL PAZIENTE DI UN PIANO DI TRATTAMENTO SCRITTO PRIMA DI INIZIARE UN TRATTAMENTO È NECESSARIO OTTENERE UN CONSENSO INFORMATO.