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IL FALLITO E UNA NUOVA ATTIVITÀ
Il fallito può intraprendere una nuova attività? A quali condizioni rispetto ai ricavi? Può
acquisire direttamente, se vittima riconosciuta di estorsione ed usura, le erogazioni previste dalle l.
n. 44/1999 e da quella 7 marzo 1996, n. 108?
Il giudice delegato presso la sezione fallimenti del Tribunale di Milano, dott. Domenico
Chindemi, ha emesso il 18 marzo 2002 il seguente provvedimento seguito agli interrogativi posti
dal curatore del fallimento G. di G.S.G. e B.A.
Pubblichiamo integralmente tale provvedimento, annotato dall'Avv. Salvatore Morvillo.
***
Il Tribunale di Milano, Sezione fallimentare
Il G.D. _ Esaminata l'istanza del curatore del fallimento G. di G.S.G. e B.A. diretta ad accertare se,
dopo il fallimento, i predetti possano o meno intraprendere una nuova attività professionale e se
possano acquisire direttamente l'erogazione concessa ai sensi della l. n. 44/1999.
Visto il parere del Comitato dei creditori;
Osserva:
1) L'istanza del curatore deve intendersi formulata, oltre che ai sensi della l. n. 44/1999, come
espressamente indicato nell'oggetto della stessa e nella richiesta di parere della Prefettura di Milano
in data 15 febbraio 2002, anche ai sensi della l. n. 108/1996, che prevede l'erogazione di un mutuo
alle vittime dell'usura, di cui si fa espressa menzione nell'istanza del curatore;
l'art. 1 della l. 23 febbraio 1999, n. 44 (recante «disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura») prevede l'elargizione, a favore di soggetti
danneggiati da attività estorsive, di una somma di denaro, a fondo perduto, «a titolo di contributo al
ristoro del danno patrimoniale subito», mentre l'art. 14 della l. 7 marzo 1996, n. 108, (recante
«disposizioni in materia di usura»), dispone che il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura
«provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore
di soggetti che esercitino attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o, comunque, economica,
ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e
risultino parti offese nel relativo procedimento penale» (Art. 14, comma 2);
«L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto
degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato» (Art. 14, comma 4).
2) Il primo quesito concernente la possibilità per i coniugi Gallo G.S.G. e B.A. di intraprendere
una nuova attività di impresa.
Occorre, al riguardo, rilevare che il fallimento non comporta, per il fallito, nè la perdita della
capacità giuridica, nè della capacità di agire e, quindi, in linea di principio, potrebbe anche
esercitare, dopo il fallimento, una nuova impresa o altra attività di lavoro o professionale, ma,
ovviamente, non con beni facenti già parte del suo patrimonio personale separato, sottratti alla sua
disponibilità per l'intervenuto fallimento, ma con beni strettamente personali, non compresi nel
fallimento, ai sensi dell'art. 46 n. 1 l. fall., o con beni altrui o, comunque, forniti da terzi, o anche
senza beni, ove riesca ad ottenere credito o soltanto col proprio lavoro personale, nel caso, ad
esempio, di lavoro dipendente.
Tale eventuale nuova impresa, gestita dal fallito, potrà essere diversa sia per attività che per
tipologia, da quella precedente, oggetto del fallimento, oppure potrà essere anche la stessa, purchè
gestita con nuovi beni aziendali e con mezzi diversi da quelli preesistenti, di cui il fallito ha perso la
disponibilità per effetto del fallimento.
Tuttavia l'esercizio di una nuova attività non costituisce un diritto soggettivo pieno ed esclusivo
del fallito, dovendo essere valutata, in concreto, l'opportunità di una nuova attività imprenditoriale,
anche in relazione al possibile interesse dei creditori della massa e a seconda della stessa
provenienza dei beni impiegati che, comunque, devono essere beni non compresi nel fallimento.
Il sig. G.S.G. ha dichiarato, in sede di convocazione, in data 13 marzo 2002, «di avere intenzione
di intraprendere una nuova attività lavorativa nel settore abbigliamento ed, al riguardo, dichiara di
avere già aperto la partita iva. Afferma che l'intenzione è di aprire un piccolo negozio di
abbigliamento in Provincia (di Milano), attività che potrà intraprendere solo dopo l'erogazione del
mutuo».
La tipologia di attività che si intende intraprendere, la particolare condizione dei coniugi G.S.G. e
B.A., vittime di usura ed estorsione, anche in considerazione dell'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà sociale, a tutela dei diritti inviolabili della persona umana, previsti
dall'art. 2 della Costituzione, consente di ritenere, astrattamente autorizzabile, sotto il profilo
soggettivo, una nuova attività di impresa, soprattutto nel settore abbigliamento, che i predetti
intendono avviare.
In tal caso si realizzerebbe un patrimonio autonomo del fallito, ma gli eventuali utili verrebbero
acquisiti all'attivo del fallimento, previa detrazione dei costi e passività inerenti la gestione della
nuova impresa (art. 42, comma 2, l. fall.) e di quanto occorre per il mantenimento dei predetti e
della loro famiglia (art. 46, n. 2 l. fall.), la cui eventuale quantificazione, in relazione a tale ultimo
punto, sarà successivamente effettuata con decreto del G.D.
Occorrerà, tuttavia, prima dell'inizio di tale nuova attività, l'autorizzazione specifica del G.D.
previa individuazione di modalità, ubicazione, mezzi in concreto adoperati e la valutazione di
mancanza di danno per la procedura ed eventuale convenienza per i creditori.
G.S.G. e B.A., ove autorizzati ad intraprendere nuova attività lavorativa, avranno anche l'obbligo
di rendiconto nei confronti del curatore, in relazione alla nuova attività svolta.
3) Occorre anche accertare se possano essere utilizzate per l'esercizio di tale nuove attività le
somme eventualmente erogate dal Fondo di solidarietà per le vittime di estorsioni e usura, senza che
le stesse confluiscano nella massa fallimentare.
Vanno fatte, al riguardo, distinte valutazioni a seconda che le somme vengano erogate ai sensi
della l. 23 febbraio 1999, n. 44, oppure ai sensi della l. 7 marzo 1996, n. 108.
a) Nel primo caso trattasi, come già evidenziato, di elargizione di una somma «a fondo perduto» a
favore di soggetti danneggiati da attività estorsive, «a titolo di contributo al ristoro del danno
patrimoniale subito», indipendentemente dall'esercizio di una nuova attività; mentre la l. 7 marzo
1996, n. 108, prevede la possibilità di erogazione di mutui senza interesse esclusivamente a favore
di soggetti che esercitino attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o, comunque, economica,
ovvero una libera arte o professione.
In relazione all'elargizione di cui alla l. n. 44/1999, occorre accertare se essa abbia o meno natura
strettamente personale, al fine di ritenerla esclusa o compresa nel fallimento.
Tale somma viene elargita da soggetto terzo (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura), diverso dal danneggiante e costituisce un «contributo», al risarcimento del
danno.
Tale erogazione è, quindi, cumulabile, con l'ulteriore risarcimento del danno, patrimoniale e non
patrimoniale, eventualmente ottenibile dai responsabili del fatto illecito, con l'unico limite
dell'integrale risarcimento, non potendo, ovviamente, la parte lesa ottenere, per via del doppio
risarcimento, un importo maggiore del danno effettivamente subito.
I criteri di quantificazione del danno erogato dal predetto Fondo sono indicati nell'art. 9 comma 2
l.c. e tengono conto, nel caso di danno a beni mobili o immobili, della perdita subita e del mancato
guadagno, «salvo quanto previsto, dall'art. 7 comma 3» con possibilità, quindi di riconoscere, non
solo a terzi, vittime indirette dell'usura o di attività estorsive, ma anche al danneggiato diretto, oltre
al danno emergente, anche quello derivante da lesioni personali.
Ai sensi dell'art. 7, comma 3, «ai fini della quantificazione della elargizione si tiene conto del solo
danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali».
Ove si ritenesse che la possibilità di riconoscere il risarcimento delle lesioni personali spetti solo ai
terzi e non alle vittime dirette dell'estorsione e dell'usura, si verrebbe a creare una disparità di
trattamento di rilevanza costituzionale che impone di interpretare la norma nel senso conforme alla
Costituzione.
Nell'ambito delle lesioni personali vanno ricomprese non solo quelle strettamente fisiche, ma
anche quelle, comunque, pregiudizievoli dell'integrità psico-fisica o solo psichica del danneggiato.
Va, al riguardo, esclusa la possibilità di risarcire il danno morale che costituisce danno non
patrimoniale, escluso dalla normativa in esame.
Costituisce lesione psichica, suscettibile di elargizione risarcitoria da parte del Fondo, il cd.
«danno esistenziale», conseguente ad attività criminose, subito da entrambi i coniugi G.S.G. e B.A.,
per la modificazione peggiorativa della propria qualità della vita, conseguente a fatto illecito altrui
(consistente, principalmente, nel reato di usura ed estorsione) che ha certamente provocato una
alterazione del modo di essere di entrambi i coniugi, ledendo interessi meritevoli di tutela, quali il
diritto alla libera estrinsecazione della personalità.
Le ripercussioni negative subite dalla personalità dei danneggiati conseguenti al fallimento,
nell'ambito personale e familiare, il discredito conseguente a tale situazione, la modificazione
peggiorativa della qualità della vita dei coniugi G.S.G. e B.A., in tutti gli aspetti personali, familiari,
di intrattenimento, sociali, ecc. devono ritenersi provati, oltre che dalle risultanze dirette, anche
dalle ripetute richieste di intervento dei servizi sociali da parte del curatore, dalla minaccia di
suicidio del sig. Gallo Stampino e dal tentativo di suicidio posto in essere dalla sig.ra Bollino, come
evidenziato anche dagli articoli di giornali relativi alla vicenda.
Tale danno, consistente in una modificazione peggiorativa della qualità della vita, obiettivamente
apprezzabile, è diverso dal danno morale, consistente nel solo «pretium doloris» e dal danno
biologico, per il cui riconoscimento è necessaria l'esistenza di uno stato patologico consistente in
una malattia o uno shok psichico di natura patologica.
Il danno esistenziale è diverso dal danno biologico, in quanto non comporta l'insorgere di una
malattia in senso stretto, ma dà causa ad un'alterazione dei normali ritmi di vita che si riflettono
sulla personalità del soggetto danneggiato, alterandone le normali attività quotidiane e provocando
uno stato di malessere diffuso che provoca, tuttavia ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle
normali occupazioni, depressione, ecc.
Il danno esistenziale consiste, dunque, nell'alterazione delle normali attività dell'individuo, che si
traducono nella alterazione della personalità del soggetto, del relativo modo di essere, cui ciascun
soggetto ha diritto sia nell'ambito lavorativo, sia, a maggior ragione, nell'ambito familiare e privato.
A causa della lesione della sfera psichica di entrambi i coniugi devono ritenersi alterati, in misura
rilevante, i loro rapporti familiari sociali, culturali, affettivi, pur senza la prova dell'insorgenza di
una malattia psichica in senso stretto.
Può essere, quindi, riconosciuto, a favore di Gallo Stampino Guido e Bollino Arcangela una
lesione psichica consistente in una apprezzabile violazione del «diritto alla qualità della vita» e/o
«alla libera estrinsecazione della personalità», con modificazioni peggiorative nella sfera
personale di entrambi.
Ai fini del riconoscimento della lesione personale psichica, occorre anche la sussistenza degli
ulteriori elementi costituiti dalla ingiustizia del danno secondo gli usuali parametri dell'art. 2043 c.c.
ed il nesso di causalità tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi in un giudizio di
proporzionalità o adeguatezza tra il fatto illecito e le conseguenze dannose e la consecutività
temporale tra comportamento lesivo e danno.
La tutela costituzione della lesione psichica costituente il danno esistenziale va individuata nell'art.
2 della Costituzione che tutela i «diritti inviolabili dell'uomo, sia come singole che nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità».
Qualunque alterazione di diritti che costituiscono ostacolo alla realizzazione della libertà
individuale, sia nell'ambito familiare, ricreativo, sia nell'ambito lavorativo, costituiscono violazioni
di diritti personali, tutelati dall'ordinamento, soprattutto quando alla violazione consegue una
lesione psichica. Le gravi ripercussioni sulle attività non reddituali dei soggetti lesi, la necessaria
compromissione delle normali abitudini di vita, costituiscono le voci da porre a fondamento del
danno esistenziale.
Quanto alla natura giuridica del danno esistenziale, non appare rilevante, ai fini del
riconoscimento del contributo previsto dalla l. n. 44/1999, la natura della lesione, non sussistendo,
comunque, limitazioni risarcitorie qualora venga leso un diritto costituzionalmente tutelato, in base
al metodo sistematico interpretativo ricavabile dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale n.
184 del 14 luglio 1986 che non consente limitazioni di alcun genere alla tutela di valori
costituzionali.
Si legge, in particolare, in tale pronuncia che «se è vero che che l'art. 32 Cost. tutela la salute
come diritto fondamentale del privato e se è vero che tale diritto è primario e pienamente operante
anche nei rapporti tra privati, allo stesso modo come non sono configurabili limiti alla risarcibilità
del danno biologico, quali quelli posti dall'art. 2059 c.c., non è ipotizzabile limite alla risarcibilità
dello stesso danno, per sè considerato, ex artt. 2043 c.c. Il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
è sanzione esecutiva del precetto primario: ed è la minima (a parte il risarcimento ex art. 2058
c.c.) delle sanzioni che l'ordinamento appresta per la tutela di un interesse.
Quand'anche si sostenesse che il riconoscimento in un determinato ramo dell'ordinamento d'un
diritto subiettivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria ... va energicamente
sottolineato che ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi della Costituzione
dichiarati fondamentali. Il legislatore ordinario, rifiutando la tutela risarcitoria (minima) a seguito
della violazione del diritto costituzionalmente dichiarato fondamentale, non lo tutelerebbe affatto,
almeno nei casi esclusi dalla predetta tutela. La solenne dichiarazione della Costituzione si
ridurrebbe ad una lustra, nelle ipotesi escluse dalla tutela risarcitoria: il legislatore ordinario
rimarrebbe arbitro dell'effettività della predetta dichiarazione costituzionale. Con l'aggravante che,
mentre il combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. porrebbe il divieto primario, generale,
di ledere la salute, il fatto lesivo della medesima, per il quale non è previsto dalla legge ordinaria il
risarcimento del danno, assurdamente impedirebbe al precetto primario d'applicarsi (il
risarcimento del danno rientra, infatti, nelle sanzioni che la dottrina definisce esecutive) o,
dovrebbe ritenersi giuridicamente del tutto irrilevante.
Dalla correlazione tra gli artt. 32 Cost. e 2043 c.c. è posta, dunque, una norma che, per volontà
della Costituzione, non può limitare in alcun modo il risarcimento del danno biologico» (Corte
Cost.: 14 luglio 1986, n. 184).
Tale importante principio, evidenziato dalla Consulta in relazione agli artt. 32 Cost. e 2043 c.c.
risulta applicabile anche in tutti gli altri casi di lesioni di interessi o valori costituzionalmente
garantiti con estensione della metodologia adoperata dalla Corte Costituzionale.
Ogni lesione di un diritto costituzionalmente protetto non può, quindi, soffrire limitazioni
risarcitorie da parte del legislatore ordinario.
Il precetto costituzionale integra la norma di garanzia di cui all'art. 2043 c.c. e consente di fondare
un sistema completo di garanzia del principio generale del «neminem laedere», che comprende
anche la tutela del danno esistenziale, in quanto anche la lesione della qualità della vita, costituisce
diritto della personalità ed è tutelabile ex art. 2043 c.c.
La tutela della persona umana costituisce, peraltro, principio informatore di tutte le Costituzioni
europee e di quella Americana, la cui centralità di tutela è individuabile anche nella nostra
Costituzione negli artt. 2, 3 e 32 e non può subire limitazioni e condizionamenti da parte del
legislatore ordinario.
Il principio ispiratore della Consulta è individuabile nella tutela integrale di tutti i diritti della
personalità, intesi anche come diritti dell'individuo che, pertanto, vanno risarciti senza limitazione
alcuna.
In tal caso il precetto costituzionale, improntato alla piena tutela della persona, prevale su
eventuali limitazioni risarcitorie imposte dal legislatore ordinario.
Il criterio risarcitorio, provata l'esistenza del danno, non può, allo stato, che essere equitativo, e, ai
fini della determinazione del «quantum», si deve tenere conto della personalità del soggetto leso,
delle attività svolte, delle alterazioni familiari, sociali, lavorative provocate dal fatto illecito e delle
loro ripercussioni in tali ambiti.
Il danno esistenziale, per tutte le argomentazioni espresse, appartiene alla sfera dei diritti
strettamente personali, esclusi dal fallimento, mentre le somme riconosciute a titolo di perdita subita
o mancato guadagno, trovando la loro fonte in fatti antecedenti al fallimento, non possono essere
considerati beni strettamente personali e non possono essere sottratti alla massa.
Poichè la l. n. 44/1999 non prevede il caso del fallimento della vittima dell'usura o delle attività
estorsive, nel concedere l'elargizione occorre che il Commissario per il Coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura, nel decreto previsto dall'art. 14 l. n. 44/1999, oltre a tener conto
della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli
presupposti positivi e negativi, stabiliti dalla legge, indichi espressamente gli importi erogati a titolo
di risarcimento del danno a beni mobili e immobili, comprendente la perdita subita e il mancato
guadagno, che vanno ricompresi nel fallimento, nonchè specifichi la somma liquidata a titolo di
contributo al risarcimento della lesione conseguente al danno esistenziale.
Tale ultima voce, ove liquidata e riconosciuta come tale nel decreto citato, costituisce bene
strettamente personale, escluso dal fallimento, ai sensi dell'art. 46 l. fall.
b) Nel caso, invece, di erogazione, da parte del «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura», ai
sensi dell'art. 14 l. 7 marzo 1996, n. 108 di «mutui senza interessi» a favore delle vittime
dell'usura, alle condizioni previste dalla legge, la possibilità in concreto di tale erogazione è
collegata all'osservanza del piano di «investimento ed utilizzo delle somme richieste che risponda
alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nell'economia legale» (Art. 14
comma 5, l. n. 108/1996).
Eventuali diversi impieghi delle somme erogate a titolo di mutuo o provvisionale, rispetto al piano
di investimento ed utilizzo, costituiscono causa di revoca del provvedimento di erogazione.
Appare, quindi, evidente, che in tanto tale erogazione può essere effettuata in quanto il
danneggiato si impegni ad utilizzarla in base al predetto piano.
Ove tali somme fossero acquisite alla massa fallimentare verrebbe mano la stessa causale e «ratio»
dell'elargizione del mutuo che dovrebbe essere revocato «ex lege».
Trattandosi di mutuo senza interesse, erogato dal Fondo, la fattispecie può essere equiparata ed
assimilata a quella di esercizio di nuova attività imprenditoriale da parte del fallito utilizzando beni
altrui, comunque non compresi nel fallimento.
Vi è anche, in relazione ad entrambe le fattispecie esaminate, una valutazione di convenienza dei
creditori, in quanto difficilmente il Commissario antiracket erogherà somme di danaro a favore del
fallito, vittima dell'usura, ove queste dovessero essere apprese dal fallimento, ostandosi, anche, il
chiaro disposto, nel caso del mutuo, dell'art. 14, comma 9, mentre i creditori potrebbero giovarsi
degli eventuali utili conseguenti alla nuova attività commerciale eventualmente intrapresa dal
fallito, con le somme erogate, avendo diritto di acquisire gli utili netti della nuova attività, detratto
quanto necessario per il mantenimento del fallito e della sua famiglia.
Inoltre i creditori non avrebbero alcun interesse ad acquisire la somma erogata a titolo di mutuo,
dovendo, comunque, restituirla, sia pure senza interessi, trattandosi di un finanziamento con
conseguente obbligo di rimborso.
Va, conseguentemente, autorizzato il curatore, in caso di erogazione del mutuo, a non acquisirlo
alla massa, in quanto contestuale debito di pari importo.
Il controllo sull'utilizzazione del mutuo e delle eventuali altre somme specificate spetterà
all'autorità erogante.
Appare, comunque, auspicabile una modifica legislativa che espressamente preveda la sorte delle
elargizioni o dei mutui concessi dal Fondo in costanza di fallimento del soggetto danneggiato,
fattispecie non prevista dalla normativa vigente.
P.Q.M. _ dichiara che: a) G.S.G. e B.A. possono esercitare nuova attività di impresa, previa
espressa autorizzazione del G.D.
b) gli importi erogati, nel decreto previsto dall'art. 14 l. n. 44/1999, a titolo di risarcimento del
danno a beni mobili e immobili, comprendenti la perdita subita e il mancato guadagno, siano
ricompresi nel fallimento;
c) la somma erogata, nel decreto previsto dall'art. 14 l. n. 44/1999, a titolo di risarcimento del
danno per la lesione conseguente al danno esistenziale, costituisce bene strettamente personale e
come tale, va esclusa dal fallimento, ai sensi dell'art. 46 l. fall.
d) il mutuo eventualmente erogato, ai sensi dell'art. 14 l. 7 marzo 1996, n. 108, non va acquisito
alla massa.
Autorizza il curatore, in caso di erogazione del mutuo, ai sensi della l. n. 108/1996, a non
acquisirlo alla massa, in quanto contestuale debito di pari importo.
Dispone che a) eventuali utili derivanti dalla gestione della nuova impresa verranno acquisiti
all'attivo del fallimento, previa detrazione dei costi e passività e di quanto occorre per il
mantenimento del fallito e della sua famiglia (art. 46, n. 2 l. fall.), la cui eventuale quantificazione,
in relazione a tale ultimo punto, sarà successivamente effettuata, con decreto del G.D.
Dispone la comunicazione del provvedimento a G.S.G. e B.A., al curatore del Fallimento rag.
Luigi Pagliuca, al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative
antiracket ed antiusura, dott. Rino Monaco, al sig. Prefetto di Milano ed al comitato dei creditori.
Il curatore di un fallimento ha posto al suo Giudice Delegato due quesiti: i) se il fallito, malgrado
tale stato, possa intraprendere una nuova attività; ii) se egli possa acquisire direttamente
l'erogazione che la l. n. 44/1999 prevede a favore delle vittime di estorsioni.
Nel suo provvedimento il Giudice Delegato ha opportunamente ricordato che, in realtà, due sono
le norme alle quali occorre fare riferimento:
a) l'art. 1 della l. 23 febraio 1999, n. 44 («disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura») dove, a favore dei soggetti danneggiati da attività
estorsive, è prevista l'erogazione di denaro, a fondo perduto, «a titolo di contributo al ristoro del
danno patrimoniale subito»;
b) l'art. 14 della l. 7 marzo 1996, n. 108 («disposizioni in materia di usura») che dispone che il
Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura «provvede alla erogazione di mutui senza interesse di
durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitino attività imprenditoriale,
commerciale, artigiana o, comunque, economica, ovvero una libera arte o professione, i quali
dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento
penale» (art. 14, comma 2). «L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del
delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del
reato» (art. 14, comma 4).
Così puntualizzati i riferimenti normativi e ricordato come il debitore, pur in pendenza del suo
fallimento, possa svolgere una nuova attività commerciale, salvo dover riservare l'utile a favore dei
creditori concorsuali (sul tema cfr. da ultimo G. Uberto Tedeschi, Manuale di diritto fallimentare,
Padova, 2001, p. 257 ss.) il decidente ha affrontato i quesiti: i) se la somma che, a sensi della l. 23
febbraio 1999, n. 44, il Fondo di solidarietà per le vittime di estorsioni e usura può erogare a fondo
perduto, a titolo di «contributo al ristoro del danno patrimoniale subito», ed anche
indipendentemente dall'esercizio di una nuova attività, abbia a confluire all'attivo fallimentare; ii) se
il mutuo senza interessi che la l. 7 marzo 1996, n. 108 prevede a favore di soggetti che esercitino
attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o comunque economica ovvero una libera arte o
professione possa essere utilizzato dal fallito per l'esercizio di nuova attività, senza dover confluire
all'attivo fallimentare.
Per rispondere al quesito riassunto sub i) il Giudice Delegato ha dovuto chiedersi se le elargizioni
di cui alla l. n. 44/1999 possano o meno rientrare nella categoria dei beni e diritti «di natura
strettamente personale» che l'art. 46 l. fall. dichiara «non ... compresi nel fallimento». A tale
domanda egli ha fornito risposta affermativa ma solo limitatamente alla parte di elargizione che
possa ritenersi destinata a risarcire il danno esistenziale.
E poichè la l. n. 44/1999 non prevede espressamente il caso del fallimento della vittima dell'usura
o delle attività estorsive il G.D. ha suggerito che, nel concedere l'elargizione, il Commissario per il
Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nel decreto previsto dall'art. 14 l. n. 44/1999,
oltre «a tener conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di
causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi» stabiliti dalla legge, abbia a indicare
espressamente gli importi erogati a titolo di risarcimento del danno a beni mobili e immobili,
comprendente la perdita subita e il mancato guadagno (che vanno ricompresi nel fallimento) e
quanto invece erogato a risarcimento del danno esistenziale.
Con riferimento al quesito sopra riassunto sub ii) (erogazione a sensi dell'art. 14 l. 7 marzo 1996,
n. 108 di mutuo senza interessi) il G.D. ha accortamente osservato a) che lo scopo del mutuo
(reinserimento della vittima nell'economia legale) sarebbe frustrato dalla acquisizione delle somme
all'attivo del fallimento talchè l'acquisizione dovrebbe essere revocata ex lege e così risultare inutile
per i creditori concorrenti; b) che la fattispecie comunque andrebbe omologata a quella dell'utilizzo
di beni altrui nell'esercizio della nuova attività.
Con argomentazione persuasiva il G.D. ha quindi dichiarato che
_ gli importi erogati col decreto previsto dall'art. 14 l. n. 44/1999, per risarcire il danno a beni
mobili e immobili, comprendenti la perdita subita e il mancato guadagno, sono da ricomprendere
nel fallimento;
_ la somma erogata, invece, sempre col decreto previsto dall'art. 14 l. n. 44/1999, a titolo di
risarcimento del danno per la lesione conseguente al danno esistenziale, costituisce bene
strettamente personale e come tale, va esclusa dal fallimento, ai sensi dell'art. 46 l. fall.
_ il mutuo eventualmente erogato, ai sensi dell'art. 14 l. 7 marzo 1996, n. 108, non va acquisito
alla massa.
L'interesse della decisione sembra possa rinvenirsi soprattutto nella utilizzazione, ai fini della
applicazione dell'art. 46 l. fall., della nozione di danno esistenziale. In merito a tale figura di danno
(riflesso di una vita quotidiana gravemente perturbata e compromessa nella sua qualità e regolarità,
con privazioni, depressioni e ansia) lo stesso Giudice si era espresso con sentenze 8 giugno 2000 e
15 giugno 2000 (rispettivamente in Resp. civ. e prev., 2000, 923 e 2001, 461, entrambe ricordate da
V. Minucci in nota a Trib. Napoli 19 dicembre 2001-12 febbraio 2002, anch'esso in tema, cui adde
Trib. Milano 1° aprile 1999, in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, p. 4 con nota di D. Chindemi).
Qualche perplessità rimane con riferimento al fatto: i) che l'autore del decreto di cui all'art. 14 l. n.
44/1999 possa quantificare separatamente il danno esistenziale; ii) che la quantificazione da parte
sua possa avere alcun valore vincolante; iii) che, di fronte all'insufficienza della somma a coprire
l'intero danno, possa restare incerta la proporzione da istituire (a meno di dare assoluta precedenza
al danno esistenziale).
(annotazione dell'avv. Salvatore Morvillo)