apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE 1° CIVILE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
nella procedura cautelare n. 26242/12 R.G.
PROMOSSA DA:
LIMONTA SPORT TECHNOLOGIES SRL e LIMONTA SPORT SPA, difese
dagli avv.ti Cesare Galli, Marco Venturello, Giordano Balossi e Mariangela Bogni per
deleghe a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
GLI SPECIALISTI DEL VERDE SRL, difesa dagli avv.ti Alessandro Biletta, Lucio
Mazzotti, Simona Cazzaniga e Maria Grazia Belardinelli per delega a margine della
memoria di costituzione
RESISTENTE
Il giudice designato, dott.ssa Silvia Vitrò, sciogliendo la riserva che precede, pronuncia
la seguente
ORDINANZA
1) Con ricorso ex artt. 126 e ss. CPI e 700 c.p.c., depositato il 14/9/2012, le società
Limonta Sport Technologies srl e Limonta Sport spa hanno affermato:
.che il gruppo Limonta è leader a livello mondiale nella produzione di erba sintetica ad
elevato gradiente tecnologico e nella implementazione di essa nei più svariati impianti
sportivi;
.che, in particolare, le più importanti novità di questi ultimi anni sono rappresentate
dalle innovative tecnologie identificabili con i termini Live, Live2, Geo e Geoplus, la
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cui attuazione pratica ha dato vita al più moderno sistema di erba naturale rinforzata da
erba artificiale, denominato Football Green Live;
.che tale invenzione è coperta dai seguenti brevetti:
..Brevetto italiano n. 1.351.519 e domanda di Brevetto europeo n. EP 1.781.859,
avente ad oggetto un sistema costruttivo per la realizzazione di superfici sportive,
ricreative e/o ornamentali con l’impiego della tecnologia in erba artificiale combinata
con coperture vegetali viventi (le rivendicazioni principali, 1 e 10, descrivono il
procedimento e il prodotto);
..Domanda di brevetto internazionale 7271, estesa anche all’UE per mezzo della
domanda di brevetto europeo n. EP 09764293.8, avente ad oggetto un tappeto erboso
misto e metodo per la sua realizzazione (le rivendicazioni principali, 1 e 15, descrivono
il procedimento e il prodotto);
.che, in particolare, il primo brevetto riguarda un tappeto erboso caratterizzato da un
supporto flessibile non biodegradabile atto a fungere da barriera per radici, da una
pluralità di fibre in materiale artificiale collegate a detto supporto, da un materiale
granulare di riempimento che riempie lo spazio tra le fibre, mantenendo le stesse in
posizione verticale, da un materiale vegetale vivente disposto in detto materiale
granulare, formante un tappeto erboso naturale, che si estende verso l’alto oltre il
tappeto artificiale e che è radicato esclusivamente al di sopra del supporto flessibile
(con la conseguenza che il tappeto erboso può essere arrotolato e spostato);
.che il secondo brevetto prevede un tappeto erboso formato da una stuoia di materiale
flessibile, da una pluralità di fibre in materiale artificiale fissate a detta stuoia, da un
materiale sfuso di riempimento distribuito su detta stuoia, atto a mantenere le fibre
artificiali in posizione verticale, da un manto erboso naturale comprendente una
pluralità di piante radicate nel materiale sfuso di riempimento tra le fibre artificiali,
caratterizzato dal fatto che almeno una parte di detta pluralità di fibre artificiali ha una
forma sagomata comprendente un filo principale e almeno un lembo laterale che si
estende da detto filo principale e ha un profilo curvilineo in modo da formare un canale
sostanzialmente parallelo al filo principale;
.che le ricorrenti godono di licenze e sub licenze relativamente alle predette privative;
.che il carattere estremamente innovativo di questi bevetti emerge anche dagli
importanti riconoscimenti tecnico sportivi nazionali e internazionali ricevuti;
.che la validità delle predette privative emerge dal parere tecnico pro veritate dell’ing.
Marco Celestino;
.che le ricorrenti hanno di recente scoperto l’attività della Specialisti del Verde srl, che
propone al mercato un sistema di realizzazione di campi da gioco in erba rinforzata,
denominato Power Grass, con il quale sta invadendo il mercato di offerte commerciali e
pubblicità;
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.che la resistente risulta garantire alla propria clientela un prato armato con l’erba
artificiale professionale idonea per tutte le categorie Figc nazionali e internazionali,
senza che invece ad oggi risulti che sia stata concessa l’omologazione (necessaria per
tutti i campi non costituiti esclusivamente da erba naturale) né da parte della Fifa, né da
parte della Lega Calcio, tanto che recentemente la Lega pare essere intervenuta per
ricordare alla resistente le regole sull’omologabilità;
.che la resistente offre un sistema tecnicamente identico a quello delle ricorrenti, ma ad
un prezzo assai inferiore, destabilizzando così il mercato delle ricorrenti.
La parte ricorrente ha sostenuto che nel comportamento della resistente ricorrano
gli estremi di:
.contraffazione dei brevetti n. 859 (e 519) e 293, di cui sono riprese letteralmente o per
equivalenti le caratteristiche tecniche di prodotto e di procedimento;
.concorrenza sleale per scorrettezza professionale e per autoattribuzione mendace di
pregi:
La ricorrente ha chiesto disporsi:
.descrizione, inaudita altera parte, del campo di calcio realizzato dalla resistente nel
Comune di Verbania (che dai quotidiani appare essere costituito da un fondo in erba
naturale e rinforzo in sintetico), dei materiali ivi utilizzati e della relativa
documentazione tecnica e contabile;
.con l’ordinanza di conferma della descrizione, inibitoria cautelare dell’ulteriore
produzione e commercializzazione dei prodotti e/o metodi contraffatori e costituenti
concorrenza sleale, sequestro di prodotti, materiale pubblicitario e scritture contabili,
penale e pubblicazione dell’emanando provvedimento su giornali;
Con provvedimento inaudita altera parte del 21/9/2012 il giudice ha così deciso:
“- Rilevato che il fumus boni iuris inerente agli illeciti contestati dalla parte ricorrente alla resistente appare risultare:
.dal parere dell’ing. Marco Celestino (doc. 11 attoreo), relativo sia alla validità dei brevetti attorei, sia alla presunta
contraffazione posta in essere dal sistema Power Grass realizzato dalla resistente;
.dal confronto, comunque, tra le rivendicazioni principali e subordinate dei brevetti attorei con le caratteristiche del
sistema Power Grass, come emergenti dalle offerte commerciali, dalla pubblicità, dagli articoli di giornale relativi al
prodotto della resistente e dalle fotografie prodotte dalle ricorrenti (doc. 12, 13, 14, 16, 18, 19);
- Rilevato che il periculum in mora appare derivare dallo sviamento di clientela a danno delle ricorrenti, difficilmente
quantificabile in futuro;
- Rilevato che il provvedimento di descrizione può essere concesso inaudita altera parte (art. 129, co. 2°, CPI), sussistendo
il pericolo che la convocazione della controparte possa pregiudicarne l’attuazione in relazione, fra l’altro, allo
smantellamento del manto erboso del campo da gioco di Verbania;
P.Q.M.
Visti gli artt. 129 e 130 CPI, provvedendo inaudita altera parte,
- Autorizza, come richiesto, la descrizione:
.del campo da calcio realizzato nel Comune di Verbania da parte della Specialisti del Verde srl, dei materiali utilizzati per
la realizzazione di esso e della relativa documentazione tecnica e contabile, da eseguirsi anche presso il proprietario e/o
gestore dell’impianto sportivo predetto e presso il vivaio dove sono stati allevati i rotoli di erba naturale rinforzata
utilizzati per il predetto campo;
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.Dispone che la descrizione sia eseguita a mezzo di Ufficiale Giudiziario, autorizzando lo stesso ad avvalersi di un
consulente tecnico (che indica fin d’ora nella persona dell’ing. Paolo Garavelli, via Servais 27, Torino) e ad impiegare
mezzi fotografici o altri mezzi tecnici di accertamento;
- Dispone che nel corso delle operazioni siano adottate tutte le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni
riservate;
- Autorizza la ricorrente a presenziare alle operazioni anche a mezzo dei propri legali e di un consulente tecnico di fiducia;
- Fissa udienza di comparizione delle parti ex art. 129, co, 4, CPI e art. 669 sexies, co. 2, c.p.c., ai fini della conferma,
modifica o revoca della descrizione e per la decisione sulle altre istanze cautelari delle parti ricorrenti, per il 28/9/2012
ore 10.50, mandando le parti ricorrenti a notificare ricorso e decreto alla controparte entro il 26/9/2012”.
La resistente Gli Specialisti del Verde srl, costituitasi nel giudizio cautelare con
memoria del 27/9/2012, ha contestato le richieste cautelari osservando:
- che il prodotto Power Grass è ben diverso da quanto rivendicato nei brevetti Limonta,
in quanto l’erba naturale viene seminata nel terreno che è posto sia sopra la rete di
sostegno che sotto di essa, e la stessa radica non immersa in materiale granulare, ma
sotto la rete di sostegno, nel terreno sottostante, consentendo così una migliore resa
dell’erba naturale stessa, che si innesta sempre più in profondità nel terreno;
- che l’omologazione è necessaria solo per i campi integralmente realizzati in materiale
sintetico;
- che non sussisteva l’urgenza sostenuta dalla ricorrente.
All’udienza del 28/9/2012 il giudice ha confermato il provvedimento di
descrizione emesso in data 21/9/2012 e ha disposto CTU, invitando l’ing. Rinaldo
Plebani ad esprimere parere in ordine al quesito se il prodotto della resistente, oggetto
di descrizione o anche in altre situazioni realizzato e/o commercializzato, costituisca o
meno contraffazione dei brevetti Limonta n. 519, 859 e 293.
2) Il ricorso va respinto.
2.1) Il brevetto italiano n. 0001351 519 delle ricorrenti (doc. 3 attoreo):
- descrive un manto in erba artificiale con una copertura vegetale vivente, realizzandosi
una superficie tecnica sempre verde indipendentemente da: sottofondo di appoggio,
modalità e intensità di utilizzo e condizioni meteo climatiche; sul supporto costituito da
matrice e componenti inerti e/organici viene insediata per seme e/o per propagazione
vegetativa una copertura vegetale vivente; il sistema verrà utilizzato per la realizzazione
o rigenerazione di qualsiasi tipi di superficie in erba, fissa o mobile, per qualsiasi
impiego o uso, applicabile su ogni tipologia di sottofondo di appoggio;
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- rivendica: “L’abbinamento di un manto erboso naturale che vive nello spessore delle
componenti di un tappeto erboso artificiale a prescindere dal sottofondo di appoggio;
il sistema può essere itinerante senza compromettere le sue caratteristiche peculiari”.
La domanda attorea di brevetto europeo n. EP 1781 859 (doc. 5 attoreo), così
come lievemente modificata durante l’iter di concessione (v. pag. 10 CTU), rivendica:
- rivendicazione 1 di metodo: “
.”1. Metodo per realizzare un tappeto erboso per attività sportive, ricreative e/o con
finalità ornamentali comprendente le fasi di:
i. predisposizione di un supporto;
ii. fissaggio di una pluralità di fibre in materiale artificiale a detto supporto, in modo
da formare un tappeto di fibre artificiali da un lato di detto supporto;
iii. disposizione di detto supporto su un piano;
iv. distribuzione su detto supporto di materiale granulare di riempimento che riempie
lo spazio tra le fibre, detto materiale granulare di riempimento essendo atto a
mantenere in posizione sostanzialmente verticale dette fibre, lasciando le fibre
emergere per almeno 10 mm verso l’alto;
v. introduzione di materiale vegetale vivente in detto materiale granulare per
formare un tappeto erboso naturale che si estende verso l’alto più di detto tappeto
artificiale,
caratterizzato dal fatto che:
vi. detto supporto è flessibile, non biodegradabile. E opera da barriera per le radici
dell’erba, permettendo una radicazione di detto materiale vegetale vivente
esclusivamente sopra detto supporto, detta radicazione trattenendo stabilmente detto
materiale granulare di riempimento e rendendolo solidale a dette fibre;
vii. Per cui è consentito il trasporto, arrotolamento, capovolgimento di detto tappeto
senza spargimento di detto materiale granulare, e la sua disposizione in qualsiasi
momento su qualsiasi superficie per un uso immediato per qualsiasi attività e/o finalità,
e la rimozione in un momento desiderato data l’assenza di radicazione sotto detto
supporto”;
- rivendicazione 10 di prodotto:
“10. Un tappeto erboso per attività sportive, ricreative e/o con finalità ornamentali,
ottenuto con un procedimento come da rivendicazione 1, comprendente:
viii. un supporto;
ix. una pluralità di fibre in materiale artificiale connesse a detto supporto, in modo
da formare un tappeto di fibre artificiali da un lato di detto supporto;
x. un materiale granulare di riempimento che riempie lo spazio tra le fibre, detto
materiale granulare di riempimento essendo atto a mantenere in posizione
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sostanzialmente verticale dette fibre, lasciando le fibre emergere per almeno 10 mm
verso l’alto;
xi. un materiale vegetale vivente in detto materiale granulare per formare un tappeto
erboso naturale che si estende verso l’alto più di detto tappeto artificiale,
caratterizzato dal fatto che:
xii. detto supporto è flessibile, non biodegradabile. E opera da barriera per le radici
dell’erba, permettendo una radicazione di detto materiale vegetale vivente
esclusivamente sopra detto supporto, detta radicazione trattenendo stabilmente detto
materiale granulare di riempimento e rendendolo solidale a dette fibre;
xiii. per cui è consentito il trasporto, arrotolamento, capovolgimento di detto tappeto
senza spargimento di detto materiale granulare, e la sua disposizione in qualsiasi
momento su qualsiasi superficie per un uso immediato per qualsiasi attività e/o finalità,
e la rimozione in un momento desiderato data l’assenza di radicazione sotto detto
supporto”.
La domanda di brevetto n. EP 12155 131.1, presentata dalla parte resistente in
data 13/2/2012 (allegato A22 al terza memoria del CTP in sede peritale):
- descrive un manto erboso misto che sia resistente e con caratteristiche qualitative
elevate;
- rivendica:
.”1. Un manto erboso n misto, disposto su un terreno e comprendente: un manto
erboso sintetico, erba naturale disposta all’interno di detto manto erboso sintetico,
detto manto erboso sintetico comprendendo filamenti sintetici atti a simulare fili d’erba
e un supporto costituito da una membrana atta a sostenere detti filamenti sintetici,
detto manto erboso misto essendo caratterizzato dal fatto che: detto supporto è
sostanzialmente per la sua totalità drenante e traspirante e consente l’attraversamento
dell’apparato radicale di detta erba naturale e dal fatto che detto supporto non è
biodegradabile;
2. Manto erboso misto secondo la rivendicazione 1, in cui detto supporto comprende
almeno una georete e almeno un geotessile”.
In via preliminare sembra potersi sostenere:
- che il brevetto attoreo n. 519 sia caratterizzato dal fatto che l’erba naturale possa
vivere all’interno del tappeto erboso artificiale, senza che vi sia la necessità che essa
affondi le radici nel sottofondo di appoggio (il quale, pertanto, può essere di qualunque
tipo, anche del tutto inidoneo ad ospitare radici), così interpretandosi le espressioni
“indipendentemente” e “a prescindere”, sopra riportate;
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- che la domanda di brevetto attoreo n. 859 sia caratterizzata dal fatto che il supporto
flessibile non biodegradabile, sui cui appoggia il manto erboso misto, sia idoneo a
fungere da barriera alle radici dell’erba naturale, che devono svilupparsi esclusivamente
sopra detto supporto, in modo tale che il tappeto erboso possa essere trasportato,
arrotolato, rimosso e riposizionato in altra sede facilmente, senza bisogno di macchine
che taglino le radici sottostanti e lo puliscano;
- che la domanda di brevetto della resistente è invece caratterizzata dalla presenza di un
supporto che sostanzialmente per la sua totalità deve essere drenante e traspirante e
deve poter consentire l’attraversamento delle radici di erba naturale, essendo questa
diversa soluzione tecnica diretta allo scopo di assicurare la realizzazione di un manto
erboso che sia resistente e ancorato al suolo.
Pertanto, la soluzione tecnica rivendicata dalla domanda di brevetto della
resistente e le finalità dello stesso appaiono essere diverse da quelle dei brevetti attorei
n. 519 e 85.
Tuttavia, nel presente giudizio va accertato, in via sommaria, se il prodotto
PowerGrass che la resistente ha iniziato concretamente a realizzare corrisponda alle
finalità della sua domanda di brevetto oppure costituisca contraffazione delle soluzioni
brevettuali attoree.
2.2) Per quanto riguarda le risultanze processuali, si osserva che:
- in occasione della descrizione eseguita presso il campo di calcio di Verbania (il cui
manto erboso è stato posato dalla resistente) il 27/9/2012, il CTU Ing. Garavelli ha
rilevato:
..”Il campo di calcio è costituito da un tappeto erboso per attività sportive
comprendente:
1) Un supporto flessibile atto a fungere da barriera per le radici;
2) Una pluralità di fibre in materiale artificiale fissate al supporto in modo da
formare un tappeto da un lato di tale supporto;
3) Un materiale granulare di riempimento che è disposto tra le fibre,
4) Materiale vegetale (erba) disposto nel materiale granulare, formante un tappeto
erboso naturale che supera in altezza le fibre artificiali, il materiale vegetale essendo
radicato esclusivamente nello spessore sovrastante il supporto.
Con questa configurazione, illustrata nelle fotografie scattate, è consentito
l’arrotolamento e il capovolgimento del tappeto e la sua disposizione in qualsiasi
momento su una superficie di appoggio, nonché la sua immediata rimozione”;
- la parte resistente sostiene (in maniera credibile) che in questo caso non vi era
formazione di radici sottostanti il supporto perché il tappeto era stato trasportato a
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Verbania solo a settembre, dopo che, per rimuoverlo dal luogo in cui era stato formato,
era stata usata una macchina cavazolle per tagliare le radici sottostanti, e che queste non
era ancora ricresciute;
- da altri sopralluoghi ed elementi emerge invece che il tappeto erboso PowerGrass ha
prodotto, nei mesi successivi, una sia pur limitata radicazione (pag. 45 e ss. CTU ing.
Plebani):
.dal rilievo operato il 15/10/2012 risulta una radicazione sotto il supporto, seppure
scarsa e irregolare” (e il CTU osserva che non si può stabilire fuori da ogni dubbio se
tale radicazione sia dovuta al fatto che il supporto non è atto a fungere da barriera per le
radici, oppure al fatto che le radici siano passate attraverso fori di drenaggio o parti
danneggiate del supporto);
.dal sopralluogo effettuato dal CTU sul campo di Verbania il 12/11/2012 risulta che il
tappeto erboso PowerGrass ha prodotto una quantità di radici sottostanti il supporto non
diversa da quella prodotta nello stesso campo da una zolla di erba naturale, per cui il
CTU ha rilevato che la situazione sottostante le zolle del campo di Verbania non sembra
tanto da imputarsi alle caratteristiche del supporto usato per PowerGrass, quanto alla
natura del terreno del substrato sottostante (sabbia silicea, non favorevole
all’abbondante sviluppo di radici dell’erba naturale); il CTU ha altresì rilevato che la
distribuzione non uniforme dell’apparato radicale sul campione sollevato a Verbania il
12/11/2012 può dipendere dallo strappo causato dal sollevamento del tappeto erboso
(pag. 81 e 82 CTU);
.la parte resistente ha fatto riferimento inoltre al disegno P.5.2, rinvenuto nel corso
della descrizione tenutasi a Milano (v. pag. 20 CTU Plebani), il quale illustra il prodotto
della resistente come implicante lo sviluppo di radici sotto il supporto del tappeto
erboso;
.presso la Master Green di Locate di Triulzi il CTU Plebani ha eseguito un
sopralluogo in data 12/11/2012, rinvenendo tra l’altro rotoli di sfrido di lavorazione di
prodotto PowerGrass rimasti in tale luogo e presentanti radici ormai secche e erba
naturale ormai secca e morta (è dunque stata comunque rilavata la presenza di radici,
pag. 74 e 77 CTU Plebani).
Per quanto riguarda il supporto utilizzato dalla resistente per la realizzazione
concreta del prodotto PowerGrass, si osserva che il CTU (pag. 71 e ss.) ha rilevato:
- che dalle risultanze in atti emerge che il supporto non è biodegradabile, è flessibile, è
composto da diversi strati (due reti, due feltri in tessuto no tessuto, uno strato di collante
a caldo grazie al quale sono ancorati i fili d’erba sintetica) e non è penetrabile da oggetti
appuntiti;
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- che il supporto della PowerGrass è il Mondoturf, prodotto dalla ditta Mondo, che è
costituito da polipropilene/poliestere ed è altamente permeabile senza l’uso di fori
(valori di permeabilità indicati come maggiori di 360 mm di acqua, come riportato nelle
schede tecniche prodotte dalle parti);
- che se le radici passano il filtro 111 dell’anteriorità US5489317, allora dovrebbero
passare anche attraverso il supporto permeabile e continuo Mondoturf, cosa che il CTU
afferma possa essere assunta “in via di accertamento sommario come vera in assenza di
prove contrarie”.
2.3) A questo punto, va valutato in modo più specifico (anche se sempre in via
sommaria) l’ambito di protezione dei brevetti attori.
Per quanto riguarda il brevetto italiano n. 519, si nota:
- che il CTU correttamente ha interpretato lo stesso alla luce dell’arte anteriore, essendo
questa necessaria per capire l’ambito di un brevetto, indipendentemente dalla
valutazione sulla validità o meno dello stesso (non contestata nel presente giudizio dalla
parte resistente);
- che, allora, avendo il CTU rilevato (pag. 40 e ss. e pag. 83, 84) che già nel brevetto
US5489317 era descritto un tappeto erboso misto in cui vi era erba naturale presente
sopra il supporto flessibile e non biodegradabile, le cui radici si estendevano, attraverso
i fori di drenaggio del supporto, sotto lo stesso, la novità e originalità del brevetto 519
dovrebbe consistere nel fatto di avere un supporto che crea barriera verso le radici, per
permettere la posa e rimozione del tappeto in qualsiasi momento;
- che, cioè, la limitazione (presente nella rivendicazione del brevetto n. 519) “a
prescindere dal sottofondo di appoggio” non dovrebbe avere solo il suo significato
letterale (nel senso che l’erba naturale può vivere nello spessore del manto sintetico,
eventualmente indipendentemente dalla presenza di radici sottostanti al manto
sintetico), ma dovrebbe essere interpretata come richiedente che, contrariamente al
brevetto US5448317, il sottofondo di appoggio non deve essere usato dall’erba
naturale, cioè che le radici non passano oltre il supporto e sono limitate esclusivamente
sopra il supporto.
Ugualmente, la domanda di brevetto europeo n. 859 prevede che il tappeto erboso
sia caratterizzato dal fatto che la radicazione è consentita esclusivamente sopra il
supporto, in modo che sia consentita la facile rimozione del manto.
Così definito l’ambito di protezione dei brevetti attorei, il tappeto erboso
PowerGrass non appare costituire contraffazione degli stessi, dal momento che non
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riproduce la loro parte caratterizzante consistente nell’assenza di radicazione sottostante
al supporto, essendo emerso dalle risultanze sopra esposte che nel prodotto PowerGrass
sono presenti radici che attraversano il supporto.
Il CTU Plebani, infatti, ha rilevato (pag. 86):
- “La radicazione è stata evidenziata in misure largamente variabili in estensione,
uniformità e lunghezza, ma è comunque un dato di fatto che nei prodotti esaminati è
presente;
- il supporto del prodotto PowerGrass è il prodotto Mondoturf, che è permeabile ed è
costituito da strati di geotessile e georeti uniti per termosaldatura;
- laddove le superfici inferiori dei supporti PowerGrass appaiono pulite, non si può
sapere se questo sia dovuto a trattamenti che le stesse hanno subito o ad un
impedimento al passaggio delle radici esercitato dal supporto;
- un impedimento al passaggio delle radici e alla loro crescita dovuto al supporto si
deve dedurre che non esiste nel sistema PowerGrass per il fatto che il supporto è
permeabile e per effetto delle prove portate dalla resistente, tra le quali anche le
produzioni in atti depositate con la terza memoria, incluso il parere del prof. Prisco e i
documenti che dimostrano come fogli di geotessile siano adatti ad essere attraversati
dalle radici;
- nel campo di Verbania lo sviluppo radicale del manto di erba naturale circostante il
campo e di quello misto in PowerGrass costituente il campo stesso appare
confrontabile”.
2.4) La conclusione non cambia neppure nel caso in cui si decida di interpretare i
brevetti attorei in modo più ampio, e cioè nel senso che:
- il brevetto n. 519 non esclude la formazione di radici sottostanti il supporto, ma si
limita a indicarle come non necessarie (si può prescindere dalle stesse, l’erba naturale
può vivere anche solo nella parte sovrastante), anche se lo scopo di tale brevetto appare
comunque essere quello di limitare la formazione di radici sottostanti, perchè,
altrimenti, non avrebbero senso il riferimento, nella formulazione della domanda
brevettuale, alla possibilità di utilizzare qualsiasi tipologia di sottofondo di appoggio
(dunque anche sottofondi non idonei al radicamento dell’erba) e la rivendicazione B
relativa alla capacità “itinerante” del manto erboso;
- il brevetto n. 859 richiede che il supporto faccia da barriera allo sviluppo radicale,
indipendentemente dal fatto di avere poi una minima radicazione sotto il supporto
stesso.
Anche in questo caso non appare provata la contraffazione (e l’onere della prova
incombe su chi agisce per far dichiarare la contraffazione, art. 121 CPI), non essendo, in
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particolare, provato che il prodotto PowerGrass sia idoneo a limitare in maniera
rilevante la formazione di radici sottostanti.
Non è, cioè, provato, che il supporto PowerGrass sia realizzato in modo tale da
ostacolare la radicazione, pur senza impedire che un qualche fenomeno del genere possa
limitatamente verificarsi.
Non è, infatti, dimostrato che la scarsezza della radicazione riscontrata nel corso delle
operazioni peritali dipenda dalle caratteristiche del supporto e non, invece, dalle
condizioni climatiche e dalle qualità del substrato sottostante (v. CTU pag. 49).
In tal senso il CTU Plebani (pag. 87, 88):
- la contraffazione diretta appare assente, perchè “l supporto Mondoturf in geotessile
non appare in grado, almeno sulla base di un accertamento sommario basato sulle
risultanze in atti, di fare barriera atta a impedire lo sviluppo radicale sotto il supporto,
a mano di non chiudere le porosità, cosa questa affermata ma non dimostrata da parte
ricorrente e che è in contrasto con la permeabilità di Mondoturf”;
- ma non è provata neppure la contraffazione per equivalenti, perchè, anche se il
supporto Mondoturf è costituito da uno strato continuo, verosimilmente in grado quanto
meno di limitare lo sviluppo radicale, almeno nei primi tempi della semina, tale
situazione non appare comunque sufficiente a conseguire gli scopi dei brevetti attorei
(cioè la capacità del manto di essere posato e rimosso agevolmente da qualsiasi
superficie), perché “non è stato dimostrato dalla ricorrente che il prodotto PowerGrass
sia adatto a venire posato su superfici senza creare dopo qualche tempo irregolarità
dovute alla presenza di radici e/o senza che il manto risenta del fatto che le radici si
sviluppano verso una superficie non adatta ad accoglierle”.
2.5) Appare poi anche da escludere la contraffazione del brevetto attoreo n. 293,
considerate le coerenti valutazioni del CTU (pag. 57, 58):
- “I risultati delle descrizioni giudiziarie eseguite il 27/9/2012 non sono stati dirimenti
nei riguardi della forma dei filamenti di erba, limitandosi ad accertare che gli stessi
presentavano una sezione trasversale che a vista e al tatto risulta dotata di una
nervatura longitudinale”;
- “Sulla base dei risultati del contraddittorio delle parti…lo scrivente CTU
ritiene…che:
.la forma accertata dei filamenti di erba sintetica usati nel sistema PowerGrass sia
quella mostrata dal brevetto Mondo n. WO201127235A1;
.in tali filamenti non si possono ritrovare dei lembi a profilo curvilineo che delimitano
di per se stessi un canale;
.conseguentemente, anche qualora dell’acqua possa raccogliersi sui risalti di cui sono
dotati tali filamenti, non viene mai definito un canale di raccolta, per cui l’interferenza,
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sia diretta che per equivalenti, con le rivendicazioni principali del brevetto Live 2 può
essere esclusa. In particolare, un risalto non può, a parere del sottoscritto CTU, essere
ritenuto equivalente…ad un canale”.
Tali osservazioni sono ribadite dal CTU anche alle pag. 88 e 89 della sua
relazione.
P.Q.M.
Il giudice designato,
Respinge le istanze cautelari delle ricorrenti Limonta Sport Technologies srl e
Limonta Sport spa di inibitoria, sequestro, imposizione di penale e pubblicazione del
provvedimento su giornali;
Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla resistente Gli
Specialisti del Verde srl le spese del giudizio cautelare, che liquida in €. 5.000, oltre Iva
e Cpa, ponendo a carico delle parti ricorrenti anche le spese di CTU, così come
liquidate con provvedimento del G.D. in atti.
Torino, 1/2/2013.
Si comunichi.
Il G.I.
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