regolamento didattico generale
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regolamento didattico generale
QUASAR DESIGN UNIVERSITY REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE PREMESSA La QUASAR DESIGN UNIVERSITY, ente di diritto privato, svolge attualmente attività di ricerca e formazione in duplice forma: alcuni suoi corsi, di durata annuale, vengono svolti con autorizzazione della Regione Lazio a rilasciare titoli di QUALIFICA PROFESSIONALE; altri, di durata triennale, (Habitat Design, Grafica e Comunicazione visiva, Web & Interaction Design) vengono svolti con autorizzazione della Regione Lazio a rilasciare titoli di SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE. Altri programmi formativi comprendono Master non universitari (ma di struttura a quelli del tutto analoga) e corsi liberi. il presente regolamento, approvato dal CA e ratificato dal CdA, attualmente vigente (in attesa di poter mettere in atto la versione precedentemente esposta e totalmente aderente alla normativa AFAM) garantisce il rispetto della normativa della Regione Lazio per la formazione professionale post diploma secondo i cui programmi la QUASAR DESIGN UNIVERSITY attualmente opera Art. 0 ‐ Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento s’intende: a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; b) per istituzioni: le Accademie di Belle Arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, le facoltà universitarie; c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l’Alta formazione artistica e musicale; d) per ANVUR l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca; e) per sistema: il sistema dell’Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale; f) per legge: la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal Decreto‐Legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 268; g) per regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l’ordinamento dei singoli Corsi di studio, come previsto all’art. 13 dello Statuto di autonomia; h) per Corsi: i Corsi di Diploma accademico di I livello (CDA), Corsi di Diploma accademico di II livello (CDSA), i Corsi di Specializzazione (CSA), i Corsi accademici di Perfezionamento o Masters di I livello (MA1) e II livello (MA2), i Corsi accademici di Formazione alla Ricerca (Dottorato), come individuati nell’art. 3 del DPR 212/2005; i) per Titoli: quelli di qualifica professionale e di specializzazione professionale rilasciati dietro autorizzazione della Regione Lazio al termine dei corrispondenti Corsi di studio; j) per Scuola: l’insieme dei Corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee; k) per Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esso afferenti; l) per Credito Formativo Quasar (ovvero CFQ): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio ed esattamente corrispondente a quanto fissato dalla normativa del MIUR per i CFA; m) per obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato; n) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai Corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; o) per settori scientifico‐disciplinari: gli insiemi disciplinari e culturali affini tra loro di cui al Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 482; p) per curriculum: l’insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del Corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo; q) per ordinamento didattico di un Corso di studio: l’insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di studio; r) per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l’insieme di regole stabilite in ambito europeo, per il trasferimento e l’accumulo di crediti formativi in ambito europeo e per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità; s) per Diploma Supplement si intende il certificato redatto in doppia lingua e allegato al Diploma di ogni titolo di studio; t) per ISTITUTO: la QUASAR DESIGN UNIVERSITY u) per Statuto: lo Statuto di autonomia DELLA QUASAR DESIGN UNIVERSITY TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 ‐ Finalità 1. Il presente Regolamento Didattico contemplato dall’art. 14 dello Statuto di autonomia della QUASAR DESIGN UNIVERSITY è redatto ai sensi del D. P. R. 08/07/2005 n. 212, approvato dal Consiglio Accademico e adottato con Decreto del Direttore. a) disciplina l’ordinamento dei corsi di studio svolti nell’ISTITUTO per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale e di specializzazione professionale autorizzati dalla Regione Lazio aventi valore legale b) definisce l’ordinamento degli studi dei corsi annuali e triennali svolti dall’ISTITUTO c) detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall’ ISTITUTO d) disciplina la carriera accademica degli studenti. Art. 2 ‐ Titoli e corsi di studio 1. L’ ISTITUTO organizza i seguenti tipi di corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale: a) Corsi di qualifica professionale autorizzati dalla Regione Lazio b) Corsi di Specializzazione professionale autorizzati dalla Regione Lazio e inoltre Corsi di Perfezionamento, Master non universitari e Corsi liberi Pertanto l’ISTITUTO rilascia i seguenti titoli aventi valore ufficiale: a) Qualifica professionale di“arredatore d’interni” Conseguita al termine di un corso annuale e dopo superamento di esame finale b) Qualifica professionale di“arredatore di giardini” Conseguita al termine di un corso annuale e dopo superamento di esame finale c) Qualifica professionale di “disegnatore di interni, giardini e design” e successiva specializzazione professionale di “disegnatore progettista di interni, giardini e design” conseguite rispettivamente: al termine del secondo anno e al termine del corso triennale denominato “Habitat Design”, dopo superamento dei relativi esami finali. d) Qualifica professionale di “grafico pubblicitario” e successiva specializzazione professionale di “assistente art director” conseguite rispettivamente: al termine del secondo anno e al termine del corso triennale denominato “Grafica e Comunicazione visiva”, dopo superamento dei relativi esami finali. e) Qualifica professionale di “Tecnico dei sistemi multimediali” e successiva specializzazione professionale per “tecnico progettista dei sistemi multimediali” conseguite rispettivamente, al termine del secondo anno e al termine del corso triennale denominato “Web & Interaction Design”, dopo superamento dei relativi esami finali. 2. L’ ISTITUTO può inoltre organizzare altri tipi di corsi, non in contrasto con la normativa vigente, che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o partecipazione: a) Corsi di perfezionamento breve; b) Corsi di aggiornamento professionale; c) Corsi di preparazione agli esami di stato; d) Corsi di formazione, stages, seminari, workshops anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico‐culturali e di servizio, in ambito nazionale ed internazionale; e) Corsi intensivi e di orientamento per studenti; f) Corsi liberi. 3. L’ ISTITUTO può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente. 4. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 5. Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche di riferimento ed emanate dal Direttore con approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Art. 3 ‐ Crediti Formativi Quasar (CFQ) 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell’ ISTITUTO sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Quasar, di seguito denominati CFQ, quale misura dell’impegno di apprendimento dello studente. 2. Per Credito Formativo Quasar (in totale aderenza al Credito Formativo Accademico) s’intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. 3. I CFQ corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall’art. 10, comma 4, lettera d), del DPR 212/2005. 4. Ai CFQ corrispondono venticinque ore di lavoro per studente. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore, entro il limite del venti per cento, sono possibili, su parere del Consiglio Accademico, con specifico Decreto direttoriale. 5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo medio di 1500 ore di lavoro. 6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito dall’art. 6 del DPR 212/2005. 7. I DM, determinando la frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, assegnano di norma, rispetto all’impegno di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico‐laboratoriali il 50%, alle attività di laboratorio il 100%. 8. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l’ ISTITUTO può riconoscere agli studenti crediti a fronte della documentata certificazione dell’acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post‐secondario alla cui progettazione e realizzazione l’ ISTITUTO abbia concorso o sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati. 9. I regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche. 10. Essi possono altresì riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell’Unione Europea e di ulteriori conoscenze informatiche sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l’ ISTITUTO. Art. 4 ‐ Ordinamenti didattici dei corsi di studio 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell’art. 5 del DPR 212/2005 determinano: a) la denominazione del corso di studio; b) la Scuola e il Dipartimento di appartenenza; c) gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio; d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali; f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative di cui al successivo articolo; g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; h) la preparazione iniziale richiesta agli studenti; i) dove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi annuali e triennali anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva. Art. 5 ‐ Regolamenti didattici dei corsi di studio 1. Gli ordinamenti didattici dell’ ISTITUTO sono disciplinati dal presente Regolamento. 2. Tutti i corsi autorizzati al rilascio di qualifiche professionali, i Corsi di Specializzazione, i Master e i Corsi di Perfezionamento, e comunque ogni iniziativa didattico‐formativa, sono disciplinati da un Regolamento Didattico del Corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del Corso medesimo. 3. Il Regolamento Didattico del Corso di studio è adottato con decreto del Direttore dell’ ISTITUTO. È proposto con delibera dell’organo collegiale della struttura didattica competente ed è Approvato, sentita la Consulta degli Studenti, dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il Regolamento Didattico del Corso di studio determina, nel rispetto della libertà d’insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa: – il settore disciplinare di appartenenza dell’insegnamento; – il numero dei crediti formativi assegnati; – gli obiettivi formativi specifici; – l’eventuale articolazione in moduli; – le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità; – la tipologia delle forme didattiche; – la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti; – la denominazione e la struttura dei “curricula” offerti agli studenti; – le regole sugli obblighi della frequenza. Art. 6 ‐ Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio 1. L’ ISTITUTO attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio, con autonome deliberazioni, secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 2. La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al successivo comma 4, viene approvata dal Consiglio Accademico ed entra in vigore con decreto direttoriale a partire dall’inizio del successivo anno accademico. 3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di sua competenza, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi. 4. Un corso viene proposto sulla base di un progetto in cui siano specificati: a) La denominazione, gli obiettivi specifici e la durata del corso; b) Il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato; c) Le dimensioni della domanda studentesca potenziale; d) Il regolamento didattico del corso secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente regolamento; e) Il numero massimo di partecipanti previsto; f) Le modalità di accesso dei partecipanti; g) L’ammontare delle quote d’iscrizione previste; h) La sede di svolgimento del corso; i) Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili; j) Le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie; k) Il piano di fattibilità finanziario; l) Le risorse economiche disponibili; m) Il dipartimento o la scuola a di riferimento del corso. 5. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell’Istituzione (Corsi di studi interScuole) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studi interuniversitari). I regolamenti dei Corsi di studi interScuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Scuole o ad uno tra gli Atenei convenzionati l’iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni. 6. I Corsi di studio possono essere attivati dall’ISTITUTO anche in collaborazione con istituzioni di pari livello nazionale ed internazionale, enti esterni, pubblici o privati nazionali e internazionali. 7. Il Consiglio Accademico, sentiti i coordinatori dei corsi di studio e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto, e delibera in merito alla modifica o alla disattivazione dei corsi. 8. In caso di disattivazione di un corso di studi, l’ ISTITUTO garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi. TITOLO II STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA Art. 7 ‐ Strutture didattiche 1. Le strutture didattiche, di produzione e di ricerca di cui si avvale l’ ISTITUTO sono le seguenti: a) i Dipartimenti; b) le Scuole, con le loro articolazioni in Corsi di Diploma di Primo Livello, Diploma di Secondo livello e Corsi di Specializzazione; c) le Strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano formazione integrativa, di perfezionamento e di eccellenza. 2. Ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore, individuato con decreto direttoriale sentito il Consiglio Accademico. 3. Attraverso l’adozione di specifici Regolamenti, emanati con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico, per il funzionamento delle strutture didattiche potrà essere prevista, anche se non contemplata dallo Statuto dell’ ISTITUTO, l’istituzione di organi ristretti all’interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività. 4. L’offerta formativa dell’ ISTITUTO è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle seguenti scuole e dipartimenti: SCUOLA Nuove tecnologie dell’arte Progettazione artistica per l’impresa Tabella A DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA DAPL06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN HABITAT DESIGN Tipologia delle attività formative Attività Formative di base Attività Formative caratterizzant i Codice Settore artistico-scientificodisciplinare Campi Disciplinari ABPR15 Metodologia della progettazione ABST48 ABST50 Storia delle arti applicate Storia dell’architettura ABPR16 ABPR16 Disegno per la progettazione Disegno per la progettazione ABPR30 ABPR30 ABPR17 ABPR31 ABTEC41 Tecnologia dei materiali Tecnologia dei materiali Design Fotografia Tecniche della modellazione digitale Design Design Land Design Tecniche della modellazione digitale Design Design Sistemi interattivi Metodologia della progettazione Storia delle arti applicate Storia dell’architettura contemporanea Disegno tecnico e progettuale Fondamenti di disegno informatico Tipologia dei materiali Tecnologia dei nuovi materiali Design 1 Fotografia digitale Tecniche di modellazione digitale-computer 3D 1 Product Design 1 Design 2 Landscape Design Tecniche di modellazione digitale-computer 3D 2 Product Design 2 Design 3 Teorie e tecniche dell’interazione Installazioni multimediali ABPR17 ABPR17 ABPR18 ABTEC41 ABPR17 ABPR17 ABTEC42 * ABPR36 * Attività Formative integrative o affini ABVPA64 * ABPR19 * ABLE69 ABST58 ABVPA64 Tecniche performative per le arti visive Museografia e progettazione di sistemi espositivi Graphic Design Marketing e management Teoria della percezione e psicologia della forma Museografia e progettazione di sistemi espositivi Comunicazione espositiva Layout e tecniche di visualizzazione Design management Teoria della percezione e psicologia della forma Progettazione di allestimenti CFQ T.O.F M.V. Anno Ore 6 1 A-B 1 36 8 8 1 1 A-B A-B 1 1 48 48 2 2 B-C B-C 1 1 100 60 2 2 2 2 2 B-C B-C B-C B-C B-C 1 2 1 2 2 100 60 120 60 60 2 2 2 2 B-C B-C B-C B-C 2 2 2 3 60 80 80 60 6 10 4 2 2 1 B-C B-C A 3 3 60 100 24 6 2 B-C 60 2 B-C 40 2 B-C 40 6 6 1 1 A-B A-B 3 3 36 36 6 2 B-C 3 60 10 6 Totale CFQ 54 10 6 12 6 6 6 8 8 6 68 4 4 26 su 44 ABST46 A.F ulteriori A.F. a scelta dello studente A.F. prova finale e lingua straniera ABLIN71 Estetica Estetica delle arti visive Seminari interdisciplinari, workshop interdisciplinari, concorsi, abilità informatiche, tirocini Lingue Prova finale Lingua inglese 8 4 6 6 4 10 2 10 2 10 Crediti obbligatori da conseguire nell’ambito delle attività di base (54) e caratterizzanti (68) Totale crediti previsti nel triennio 1 A-B 2 2 3 48 1 D A-C 2 3 12 10 122 180 DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA DAPL06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN GRAFICA E COMUNICAZIONE VISIVA Tipologia delle attività formative Attività Formative di base Attività Formative caratterizzanti Codice Settore artistico-scientificodisciplinare Campi Disciplinari ABPR15 Metodologia della progettazione ABPR16 Disegno per la progettazione ABPST4 7 ABTEC3 8 ABST48 ABPR30 Stile, Storia dell’arte e del costume Applicazioni digitali per le arti visive Storia delle arti applicate Tecnologia dei materiali Tecniche di rappresentazione dello spazio Tecniche e tecnologie del disegno Storia dell’arte Informatica per la grafica 10 ABPC65 Teoria e metodo dei massmedia Graphic design Graphic design Graphic design Design Metodologia progettuale della comunicazione visiva Metodologia progettuale della comunicazione visiva Graphic design Metodologia progettuale della comunicazione visiva Graphic design Fotografia Teoria della percezione e psicologia della forma Design Graphic design Storia del design Tecnologia dei materiali per la grafica Fenomenologia dei media ABPR19 ABPR19 ABPR19 ABPR17 ABTEC3 7 ABTEC3 7 ABPR19 ABTEC3 7 ABPR19 ABPR31 ABST58 ABPR17 ABPR19 Attività Formative integrative o affini A.F ulteriori ABST46* ABLE70* ABTEC4 2* ABPR36 * ABVPA6 4* ABLE69* ABLE69* Estetica Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo Sistemi interattivi T.O.F. M.V. Anno Ore 10 2 A-B 1 100 6 2 A-B 1 60 8 1 A 1 48 2 A-B 1 100 8 4 1 1 A A 2 2 48 24 8 1 A 3 48 Lettering Graphic design Design per l’editoria Product design Brand design 10 10 12 6 6 2 2 2 2 2 A-B A-B-C A-B-C A-C A-C 1 1 2 2 2 100 100 120 60 60 Packaging 6 2 A-C 2 60 Web design Art direction 8 4 2 2 A-C A-C 3 3 80 40 Progettazione grafica Fotografia digitale Teoria della percezione e psicologia della forma Design system Layout e tecniche di visualizzazione Estetica delle arti visive Diritto dell’informazione e della comunicazione digitale Teorie e tecniche dell’interazione Installazioni multimediali 8 6 6 2 2 1 A-C A-B A 3 3 1 80 60 36 6 6 2 2 A-C A-B 3 2 60 60 1 1 A A 48 24 1 A 24 6 2 B-C 60 4 2 B-C 40 6 6 6 4 4 6 2 10 1 1 A A 36 36 Tecniche performative per le arti visive Museografia e progettazione di Comunicazione espositiva sistemi espositivi Marketing e management Net marketing Marketing e management Design management Seminari interdisciplinari, workshop interdisciplinari, concorsi, abilità informatiche, tirocini CFQ 8 4 4 A.F. a scelta dello studente A.F. prova ABLIN71 Lingue Lingua inglese finale e lingua Prova finale straniera Crediti obbligatori da conseguire nell’ambito delle attività di base (54) e caratterizzanti (70) Totale crediti previsti nel triennio Totale CFQ 54 70 24 su 62 10 10 2 10 1 D A-C 2 3 2 3 2 3 12 124 180 DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE PER L’ARTE DAPL08 - DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN INTERACTION DESIGN Tipologia delle attività formative Codice Settore artistico-scientifico-disciplinare Campi Disciplinari CF Q ABTEC 38 Applicazioni digitali per le arti visive Informatica per la grafica 10 ABTEC 38 Applicazioni digitali per le arti visive Computer graphic ABTEC 38 Applicazioni digitali per le arti visive ABTEC 38 To tal e CF Q T . O . F M.V. A n n o Or e 2 B-C 1 10 0 8 2 B-C 1 80 Elaborazione digitale dell'immagine 6 2 B-C 1 60 Applicazioni digitali per le arti visive Tecnologie e applicazioni digitali 6 2 B-C 2 60 ABPC6 5 Teoria e metodo dei mass media Teoria e metodo dei mass media 6 1 A-BC 2 36 ABPR3 1 Fotografia Fotografia digitale 4 2 B-C 2 40 ABTEC 40 Progettazione multimediale Progettazione multimediale 8 2 B-C 2 80 ABTEC 42 Sistemi interattivi Uso dei software per il web 12 2 B-C 1 12 0 ABTEC 42 Sistemi interattivi Teorie e tecniche dell’interazione 8 1 A-C 1 48 ABTEC 42 Sistemi interattivi Interaction design 10 2 B-C 2 10 0 ABTEC 42 Sistemi interattivi Progettazione di software interattivi 10 2 B-C 2 10 0 ABTEC 42 Sistemi interattivi Sistemi interattivi 10 2 B-C 3 10 0 ABTEC 43 Linguaggi e tecniche dell’audiovisivo Tecniche dei nuovi media integrati 6 1 A-BC 3 36 ABTEC 44 Sound design Progettazione spazi sonori 4 2 B-C 3 40 ABST45 Teoria delle arti multimediali Comunicazione multimediale 8 1 B-C 1 48 ABPR1 6 Disegno per la progettazione Tecniche e tecnologie del disegno 4 2 B-C 1 40 1 A 1 24 1 A-B 2 36 40 Attività Formative di base 76 Attività Formative caratterizzant i Attività Formative integrative o affini 32 ABLE70 Legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo Diritto dell’informazione e della comunicazione digitale 4 ABLE69 Marketing e management Net marketing 6 di ABPR3 6 Tecniche performative per le arti visive Installazioni multimediali 10 ABVPA 64 Museografia e progettazione di sistemi espositivi Comunicazione espositiva ABPR1 7* Design ABST48 * 2 B-C 3 10 0 8 2 B-C 3 80 Product design 1 6 2 B-C 2 60 Storia delle arti applicate Storia del design 8 1 A 2 48 ABPR3 0* Tecnologia dei materiali Tecnologia dei materiali per la grafica 4 1 A 2 24 ABVPA 64* Museografia e progettazione di sistemi espositivi Progettazione di allestimenti 6 2 B-C 3 60 ABST46 * Estetica Estetica delle arti visive 8 1 A-B 3 48 ABST58 * Teoria della percezione e psicologia della forma Teoria della percezione e psicologia della forma 6 1 A-B 2 36 ABTEC 37* Metodologia progettuale della comunicazione visiva Packaging 6 2 A-C 2 60 4 A.F. ulteriori 76 2 10 Seminari interdisciplinari, workshop interdisciplinari, concorsi, abilità informatiche, tirocini 6 4 A.F. a scelta dello studente A.F. prova finale e lingua straniera 3 2 10 6 ABLIN 71 Lingue Prova finale Lingua inglese 2 3 12 10 Crediti obbligatori da conseguire nell’ambito delle attività di base (40) e caratterizzanti (76) 11 6 Totale crediti previsti nel triennio 18 0 2 D 2 2 A-C 3 5. I Corsi di studi istituiti presso le Scuole dell’ ISTITUTO sono quelli di cui agli allegati ordinamenti didattici. Il funzionamento dei corsi è disciplinato dai relativi regolamenti. 6. Le modifiche all’ordinamento delle strutture didattiche sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori delle strutture didattiche competenti. 7. Corsi di studi interScuole ed interAccademia possono essere attivati in base ad appositi accordi e convenzioni, che ne disciplinano il funzionamento. 8. L’ ISTITUTO assicura le attività di orientamento nelle forme e con le modalità di cui al successivo art. 18. 9. L’ ISTITUTO persegue l’accreditamento dei suoi Corsi di studi ed adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche. Le funzioni di valutazione sono svolte da un organo, denominato “Nucleo di Valutazione”. TITOLO III MASTER NON UNIVERSITARI Art. 8 – Master Quasar 1. Il Corso di Master Quasar è un Corso di Perfezionamento artistico e di alta formazione permanente, la cui durata può essere semestrale, annuale, biennale a seconda del progetto didattico ‐ professionale. Art. 8/1 ‐ Ammissione 1. L’ ISTITUTO può attivare Master, destinati a studenti in possesso di Diploma accademico di I livello o di Laurea o altro Titolo equipollente, e Master di II livello, destinati a studenti in possesso di Diploma accademico di II livello o della Laurea magistrale o altro Titolo equipollente. Art. 8/2 ‐ Conseguimento del Diploma di Master Quasar 1. Per conseguire il Diploma di Master Quasar lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 20 CFA relativamente alla durata annuale o biennale del Master, in aggiunta a quelli già acquisiti allo studente, fatte salve diverse disposizioni ministeriali. 2. La prova finale consiste nella realizzazione di un progetto artistico ‐ culturale finalizzato agli obiettivi formativi del Master approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico o scrittografico, che dimostri l’acquisita preparazione artistico ‐ professionale inerente alle finalità del corso. La discussione avrà luogo pubblicamente davanti ad una commissione di almeno tre docenti designati dalla struttura competente e nominata dal Direttore dell’ ISTITUTO. 3. Il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico. TITOLO IV CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE Art. 9 ‐ Attività didattiche speciali e integrative 1. I corsi di cui all’art. 2 comma 2 del presente regolamento hanno l’obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari. 2. I corsi possono avere una durata massima di un’annualità, per un numero max. di 60 CFA e si caratterizzano per la flessibilità del loro ordinamento. 3. Le modalità di accesso ai corsi, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, l contributo per l’accesso e la frequenza, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico. 4. I corsi sono istituiti con decreto del direttore previa approvazione del Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, del Consiglio di Amministrazione. 5. A conclusione dei corsi, agli iscritti che hanno svolto le attività previste dal programma didattico ‐ formativo ed abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel Decreto istitutivo del Corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell’Accademia. TITOLO V ATTIVITÀ DIDATTICHE E INTEGRATIVE Art. 10/1 ‐ Attività di tirocinio post‐diploma 1. L’ ISTITUTO può attivare attività di tirocinio post‐diploma negli ambiti formativi di propria competenza. Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire: a) criteri e modalità di iscrizione ai tirocini; b) criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini; c) obblighi di partecipazione ed adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio; d) rilascio dell’attestato di partecipazione; e) eventuali cause di invalidità del tirocinio. Art. 10/2 ‐ Corsi e attività di perfezionamento all’estero 1. L’ ISTITUTO organizza corsi di studio ed attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione internazionale. Un’apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, valuterà la concessione di borse di studio a concorso per la frequenza a tali attività. Art. 10/3 ‐ Attività culturali ed integrative 1. L’ ISTITUTO organizza attività culturali di produzione e di ricerca nonché attività espositive ed editoriali finalizzate alla valorizzazione dell’istituzione. Un’apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, predispone annualmente la programmazione delle attività che saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione; detta Commissione si doterà di un proprio regolamento. TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA Capo I ‐ PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA Art. 11 ‐ Programmazione didattica 1. il Consiglio Accademico è l’organo preposto al piano di sviluppo triennale dell’attività didattico ‐ culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale ed all’approvazione del Manifesto degli Studi. 2. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli Studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche, dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi, nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i tempi necessari all’avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione: a) integrazioni e modifiche al piano di studi annuale; b) piano di copertura degli insegnamenti; c) piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario; d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative; e) piano delle prove di accesso, delle verifiche d’esame e delle prove finali. 3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d’anno in caso di situazioni non prevedibili all’atto della loro approvazione. Art. 11/1 ‐ Incompatibilità 1. L’incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Accademico. Art. 11/2 ‐ Piano degli studi annuale 1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento. 2. Il piano di studi annuale è approvato dal Consiglio Accademico e definito, ogni anno, nel rispetto dell’ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento Didattico del corso di studio. Art. 11/3 ‐ Piano di copertura degli insegnamenti 1. Il Direttore, con delibera del Consiglio Accademico, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce le modalità d’individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l’A.A. di riferimento. 2. Sulla base del piano, il Direttore, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce il bando per gli affidamenti delle discipline che non risultano coperte, distinto fra affidamenti interni e affidamenti esterni. Di norma il bando ha validità triennale. 3. Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con l’indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire. Art. 11/4 ‐ Piano di utilizzo degli spazi e degli orari 1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio nonché i rispettivi orari di utilizzo. 2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l’orario e l’aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e l’indirizzo di posta elettronica. Art. 11/5 ‐ Manifesto annuale degli Studi 1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli Studi che comprende: a) il piano annuale di ciascun Corso di studio; b) le modalità di accesso degli studenti; c) le modalità di immatricolazione e d’iscrizione; d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione; e) i termini e le modalità dell’eventuale accertamento della preparazione iniziale; f) l’ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti. 2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettera a), b), d) ed e) del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni A.A. per le opportune deliberazioni. 3. Il Manifesto annuale degli Studi viene pubblicato all’Albo dell’ ISTITUTO e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni A.A. Art. 11/6 ‐ Coordinamento delle attività didattiche 1. Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d’insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività. 2. Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico. 3. A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli Studi, il Consiglio Accademico potrà essere esteso, a titolo consultivo, e solo in alcuni casi, ai responsabili delle diverse strutture didattiche. Art. 11/7 ‐ Verifica dei risultati delle attività formative 1. L’ ISTITUTO si pone l’obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni. 2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni critiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti. 3. I docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative, individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d’esame e dei giudizi degli studenti sull’efficacia dei corsi. Capo II ‐ ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI Art. 12 ‐ Forme didattiche 1. Le attività didattiche svolte dall’ ISTITUTO possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione della sperimentazione didattica prevista. 2. In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, di moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio. Art. 12/1 ‐ Corsi d’insegnamento 1. I corsi ufficiali d’insegnamento, di base, caratterizzanti, affini e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 e dalla successiva decretazione in materia. 2. Le discipline che costituiscono i corsi d’insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità. 3. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all’interno del programma d’insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati. Art. 12/2 ‐ Esercitazioni e laboratori didattici 1. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppino esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni. 2. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico. 3. A motivo dell’alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma, rappresentando momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente. Art. 12/3 ‐ Seminari didattici 1. Il seminario didattico è un’attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente. Art. 12/4 ‐ Tirocini 1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell’Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d’insegnamento. 2. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell’insegnamento o delle finalità formative del corso di studio. 3. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore. 4. La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico. Art. 12/5 ‐ Compiti didattici dei docenti 1. I compiti didattici dei docenti consistono in: a) lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni; b) assistenza individuale agli studenti; c) accertamento del profitto degli studenti; d) attività di tutorato e di orientamento; e) assolvimento dei compiti organizzativi interni; f) partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio. 2. Alla luce del profilo professionale dei docenti dell’ISTITUTO e degli obblighi connessi alla funzione docente, tutti i docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal piano di studio. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. 3. I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento approvate dal Consiglio Accademico. 4. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro, vidimato dal Direttore, delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente. 5. Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, deve essere consegnato alla Direzione entro quindici giorni successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibire il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi. Capo III ‐ ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI Art. 13 ‐ Accertamento della preparazione degli studenti 1. L’accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti: a) prove di ammissione ai corsi di studio; b) prove di accertamento della preparazione iniziale; c) prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto; d) prove finali. 2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento. 3. In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all’inizio di ogni corso, i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste. 4. L’accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l’esame. L’accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell’esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste. 5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell’ISTITUTO. 6. L’accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d’esame che deve prevedere almeno due sessioni distribuite nel corso dell’A.A. approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare la data d’inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno trenta giorni prima del loro svolgimento. Di norma, le sessioni d’esame sono: sessione estiva (giugno‐luglio); sessione invernale (febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell’A.A. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno venti giorni tra un appello e l’altro. 7. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all’albo e per via informatica almeno dieci giorni prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza maggiore. 8. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno sette giorni prima. Gli studenti hanno diritto d’accesso agli elaborati prodotti della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione. 9. L’esame finale di profitto deve svolgersi all’interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento. 10. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno sette giorni dopo la conclusione o tre giorni dopo la sospensione dell’ordinaria attività didattica. 11. Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Consiglio Accademico può autorizzare lo svolgimento di pre‐appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre‐appelli devono comunque rientrare all’interno della sessione degli esami di profitto che potrà, in tal caso, essere anticipata. 12. L’attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative comporta una valutazione unitaria e contestuale. 13. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale. 14. L’esame finale di profitto s’intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo (30/30) può essere concessa la lode. Art. 13/1 ‐ Ammissione agli esami di profitto 1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve: a) essere in regola con l’iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi; b) essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso. 2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo. 3. Lo studente può sostenere, nel corso dell’A.A., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente. 4. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell’A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso, lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d’esame. 5. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l’esame nell’appello immediatamente successivo. 6. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa può essere annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale. 7. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l’esame prima della sua conclusione viene riportata esclusivamente sul verbale la notazione: “ritirato”. 8. Nel caso in cui lo studente venga “respinto”, non potrà sostenere l’esame nell’appello successivo della medesima sessione. Art. 13/2 ‐ Commissione degli esami di profitto 1. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell’ ISTITUTO. 2. In caso di prove d’esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente. 3. I lavori della Commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente. Il Presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso, la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale. 4. La verbalizzazione dell’esito dell’esame finale di profitto è effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta. 5. La valutazione conclusiva dell’esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente Art. 13/3 ‐ Ammissione ai corsi di studio 1. Per accedere ai corsi di studio della QUASAR DESIGN UNIVERSITY è necessario aver conseguito un titolo di Scuola superiore quinquennale; in via transitoria, e fino alla chiusura dei contingenti, possono accedere ai corsi di studio dell’ ISTITUTO studenti in possesso del Diploma di Maturità artistica quadriennale: in tale caso l’ ISTITUTO potrà quantificare debiti formativi che lo studente dovrà assolvere entro il primo anno di corso. 2. I corsi di studio presso la QUASAR DESIGN UNIVERSITY sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato, comunque, a prerequisiti riconosciuti attraverso prove di accesso. 3. I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti. L’ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall’ ISTITUTO previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove. 4. Ai fini del miglioramento dell’offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e non docente, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi: a) disponibilità dei docenti; b) disponibilità di aule e laboratori; c) monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi cinque anni; d) monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi cinque anni; 5. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli Studi. Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti. I risultati di ammissione sono pubblicati all’Albo dell’Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell’esito dell’ammissione. 6. I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione. Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero e possono stabilire contingenti di candidati esentati dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti: il Diploma quinquennale ISA e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto. Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi; 7. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è proposta dal responsabile della struttura didattica competente ed approvata dal Direttore dell’ ISTITUTO. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione che vengono altresì pubblicate sul sito dell’Istituto almeno trenta giorni prima del loro svolgimento. 8. I risultati di ammissione prevedono tre valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il primo anno accademico. 9. I risultati di ammissione sono pubblicati sull’Albo dell’Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell’esito dell’ammissione. Art. 13/4 ‐ Accertamento della preparazione iniziale 1. I Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l’ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze ed abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, ed individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l’accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi. Art. 13/5 ‐ Prova finale di Diploma 1. I contenuti e le caratteristiche artistico‐culturali delle prove finali di Diploma di I e II livello, di Specializzazione, di Perfezionamento, di Corsi di Formazione alla Ricerca artistica, di Master Accademici, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato dal Consiglio Accademico. 2. Le prove finali di Diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche: a) un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d’indirizzo; b) un aspetto di ricerca storico‐teorica o metodologica, ovvero tecnico‐artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico. 3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno due appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell’A.A. successivo. 4. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve: a) aver frequentato il rispettivo corso di studio, avendo superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto e maturato conseguentemente il corrispondente numero di crediti; b) aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall’Ordinamento didattico del Corso di Studio con il relativo conseguimento dei CFA; c) essere in regola con il pagamento delle tasse d’iscrizione e dei contributi. 5. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento dell’indennità della prova finale di Diploma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno venti giorni prima della data di discussione delle tesi. 6. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da almeno tre docenti, di una copia della tesi che deve essere consegnata presso la Segreteria didattica dell’ ISTITUTO entro il termine stabilito dal Direttore completa delle firme del docente della tesi e del docente responsabile del progetto. 7. La prova finale di Diploma consiste in: a) una tesi di carattere artistico‐progettuale consistente nella produzione di elaborati su un tema specificamente assegnato dal docente del corso della disciplina d’indirizzo cui lo studente risulta iscritto; b) una tesi di carattere storico‐teorico o metodologico o tecnico‐artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L’eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere della tesi. 8. La prova finale del Master consiste nella realizzazione di un progetto tecnico‐artistico e teorico‐ critico finalizzato agli obiettivi formativi del Master, approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico‐scrittografico sotto la cura di un relatore, che dimostri l’acquisita preparazione artistico‐professionale inerente le finalità dal corso, e discusso davanti ad una commissione di almeno tre docenti. 9. Il Relatore della prova finale deve essere, o essere stato al momento dell’assegnazione della tesi, un docente dell’ISTITUTO. 10. Il Docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico‐critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva. 11. Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento contemplerà la possibilità che, per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennalizzata. 12. Per la prova finale di Diploma di I e II livello, l’argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore all’inizio dell’ultimo anno accademico. 13. Per la prova finale di Diploma di I e II livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso, un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina. 14. Nello svolgimento dell’argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l’impianto metodologico‐culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente, o i docenti relatori, a ritirare l’argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento. 15. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo da zero a dieci punti che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici viene assegnato per il cinquanta per cento alla tesi di carattere artistico‐espressivo e per il cinquanta per cento alla tesi di carattere storico‐ teorico o metodologico. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su proposta del Presidente e su parere unanime della Commissione giudicatrice, può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della dignità di pubblicazione, che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per i riconoscimenti di merito. 16. Le Commissioni giudicatrici sono composte da docenti del corso da almeno tre docenti compresi i docenti relatori e vengono nominate dal Direttore dell’Accademia. Per ogni commissione viene nominato inoltre un docente supplente. 17. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della Commissione fanno sempre parte i professori relatori. 18. La prova finale è sempre individuale. Il docente relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino ad un massimo di due studenti) sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso, il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque una valutazione individuale. 19. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi. 20. I verbali dell’esame finale di Diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei professori relatori e della Commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta. 22. Lo studente che abbia concluso il proprio ciclo di esami e debba sostenere esclusivamente l’esame finale dovrà pagare una quota annua fissata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, comunque inferiore a quella ordinaria. Capo IV ‐ QUALITÀ DELLA DIDATTICA Art. 14 ‐ Attività di orientamento 1. L’attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all’interesse e alla vocazione dell’utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomati, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio. 2. L’attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da uno specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall’ ISTITUTO ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi e, in uscita, con attività di tirocinio e stages presso Istituti e aziende attinenti gli ambiti d’interesse dell’ ISTITUTO, previa stipula di convenzioni. 3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti. 4. L’ ISTITUTO organizza altresì attività di tutorato dirette a: a) contribuire all’orientamento degli studenti nel corso degli studi; b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento; c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso, migliorando, nell’insieme, le caratteristiche qualitative della didattica; d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un’attiva partecipazione ai processi formativi accademici. 5. L’attività di tutorato viene svolta sinergicamente all’attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da uno specifico servizio di orientamento e di tutorato attivato dall’ ISTITUTO ed approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da un apposito gruppo di lavoro e secondo le modalità di cui al precedente comma 2. 6. Annualmente il Consiglio Accademico approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti. 7. Le attività aggiuntive per attività di orientamento possono essere attribuite solo ai docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti. 8. le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate da collaboratori amministrativi. Capo V ‐ RESPONSABILITÀ DIDATTICHE Art. 15 ‐ Individuazione delle responsabilità 1. Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell’ ISTITUTO. 2. Le responsabilità sono attribuite: a) al Consiglio Accademico, per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative didattiche; b) ai Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio; c) ai docenti per lo svolgimento delle attività d’insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi dalle strutture didattiche competenti. TITOLO VII STUDENTI Capo I ‐ NORME GENERALI Art. 16 ‐ Rapporto formativo 1. Con l’iscrizione lo studente s’impegna a versare tasse, contributi ed indennità previste dal Manifesto degli Studi per l’intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione d’accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l’impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell’ ISTITUTO. 2. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell’ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai Master e ai corsi di Perfezionamento. 3. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 3 sono esclusi dall’elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici. 4. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di qualifica, o di specializzazione, né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diverso livello. 5. Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso triennale in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi. Art. 17 ‐ Immatricolazioni 1. Le domande di immatricolazione ai corsi sono indirizzate al Direttore dell’ ISTITUTO e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi. 2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo. Art. 17/1 ‐ Iscrizioni e libretti accademici personali 1. Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo studente rinnova l’iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica ed il versamento entro il termine stabilito pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi. 2. Il rinnovo dell’iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell’ ISTITUTO. 3. Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione, o l’iscrizione ad anni accademici successivi a quelli d’immatricolazione non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi ed indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente. 4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in ISTITUTO in qualità di studente ed efficace come: a) documento di riconoscimento all’interno dell’ ISTITUTO e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio; b) documento contenente il percorso didattico dello studente; c) documento comprovante l’iscrizione all’ ISTITUTO. 5. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti. 6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica. 7. Lo studente che non abbia ottenuto l’immatricolazione, o l’iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica. 8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione, o iscrizione, sono nulli. Art. 17/2 ‐ Immatricolazione in base a titolo di studio straniero 1. L’ ISTITUTO applica le disposizioni generali sull’ammissione ai corsi dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR. 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico: a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali; b) approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso; c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica. 3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni: a) che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio risulti che il titolo di studio conseguito consenta l’accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in ISTITUTO; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest’ultimo caso, allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il primo anno di iscrizione; b) che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell’ammissione agli studi accademici. 4. Apposita Commissione di valutazione, composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico, provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l’ammissione ai corsi dell’ ISTITUTO. Le risultanze sono soggette all’approvazione del Consiglio Accademico. Art. 17/3 ‐ Iscrizione di Diplomati 1. I Diplomati da un corso di qualifica o di specializzazione professionali, possono chiedere iscrizione ad altro Corso di qualifica, non è possibile invece accedere al corso di specializzazione professionale se non in possesso della qualificazione professionale che lo precede e ne è propedeutica. Il Consiglio Accademico procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi. 2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie. 3. Non è consentita l’iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto. 4. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i già diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d’indirizzo. Art. 17/4 ‐ Iscrizione a corsi d’insegnamento singoli 1. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli fino ad un massimo di cinque per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie. 2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l’indicazione degli esami sostenuti e dei CFQ acquisiti. 3. L’iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 4. È possibile l’iscrizione a singoli corsi come uditori. Una tassa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, darà diritto alla frequenza di massimo cinque corsi. Art. 17/5 ‐ Curricula e piani di studio individuali 1. L’Ordinamento didattico di Corso di Studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i “curricula”. 2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel primo anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l’Ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l’intera durata del corso di studi cui si riferisce. 3. Durante il percorso di studio triennale lo studente può modificare il piano di studi iniziale soltanto nel settore delle discipline affini o integrative. Le modifiche non potranno superare i tre corsi. L’approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente. 4. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi. Capo II ‐ MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA Art. 18 ‐ Trasferimento ad altre Istituzioni 1. Lo studente può trasferirsi ad altra Istituzione presentando domanda al Direttore didattico all’inizio di ogni anno accademico (entro il 30 settembre) purché l’istanza sia accompagnata, ove richiesto dall’ Istituto di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell’ Istituto ospitante ad accogliere la domanda. 2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Istituzione lo studente interrompe la carriera scolastica presso la QUASAR DESIGN UNIVERSITY, salvo che non abbia ritirato l’istanza prima dell’inoltro del foglio di trasferimento. 3. L’accettazione del trasferimento ad altra Istituzione non comporta alcun rimborso di tasse, contributi ed indennità versate dallo studente. 4. Lo studente trasferito ad altra Istituzione porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFQ acquisiti. Art. 18/1 ‐ Trasferimenti da altre Istituzioni 1. La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire alla QUASAR DESIGN UNIVERSITY entro il 30 settembre di ogni anno accademico. 2. Alla domanda di trasferimento da altra Istituzione deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Potrà inoltre essere richiesto di allegare alla domanda, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento. 3. Il Consiglio Accademico, che ha facoltà di nominare una apposita commissione, delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l’Istituzione di provenienza, con l’indicazione: a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso la QUASAR DESIGN UNIVERSITY b) di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dalla QUASAR DESIGN UNIVERSITY. 4. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l’accesso ai diversi indirizzi. 5. I crediti formativi vengono conformati ai CFQ della QUASAR DESIGN UNIVERSITY. Art. 18/2 ‐ Passaggi di corso 1. È consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell’ ISTITUTO entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi. 2. Il passaggio da un indirizzo all’altro è consentito solo in senso orizzontale. I CFQ acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l’obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l’intera durata del nuovo indirizzo. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di una prova di ammissione e regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo. 3. Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi. Art. 19 ‐ Riconoscimento degli studi pregressi 1. È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni: a) in possesso di titolo universitario; b) in possesso di titoli accademici conseguiti all’estero; c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici. 2. L’eventuale riconoscimento deve avvenire mediante: a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l’indicazione degli esami di profitto sostenuti; b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto; c) presentazione della certificazione ufficiale dell’istituzione equipollente di provenienza. 3. Il riconoscimento può avvenire mediante: a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico‐ formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell’ ISTITUTO, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto; b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico‐formative, senza convalida dell’esame di profitto conseguito, con l’obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita. 4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente. 5. Ogni riconoscimento deve essere confermato dal Consiglio Accademico (o da una struttura da questi delegata). Art. 20 ‐ Sospensione e interruzione temporanea degli studi 1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Istituzioni straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di Specializzazione o di Dottorato di ricerca. 2. Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l’intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto. 3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentare domanda al Direttore dell’ ISTITUTO allegando: a) curriculum accademico svolto; b) versamento di una quota di tasse e contributi, stabilita dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per ogni annualità di interruzione di studi; c) versamento di tasse, contributi ed oneri dovuti per l’anno accademico in cui viene presentata la domanda (qualora l’interruzione degli studi superi i tre anni l’amministrazione dell’ ISTITUTO potrà definire una somma di rientro forfetaria). Art. 20/1 ‐ Rinuncia agli studi 1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso. 2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative. 3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell’inefficacia della carriera a seguito della rinuncia. Art. 20/2 ‐ Decadenza della qualifica di studente 1. Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di studi accademici per cinque anni decade dalla qualifica di studente. 2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per l’anno in corso. 3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l’informazione sulla decadenza nella quale è in corso lo studente. 4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l’obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati. 5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gi esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati. Art. 20/3 ‐ Cessazione della qualifica di studente 1. La qualifica di studente iscritto all’ ISTITUTO cessa per: a) conseguimento del titolo di studio; b) trasferimento ad altra Istituzione; c) rinuncia agli studi; d) decadenza. Capo III ‐ TITOLI Art. 21 ‐ Rilascio dei Diplomi 1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dalla QUASAR DESIGN UNIVERSITY vengono rilasciati dal Direttore. 2. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi. Art. 21/1 ‐ Riconoscimento di titoli accademici stranieri 1. Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l’equiparazione dei titoli dei due paesi, l’ ISTITUTO procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall’accordo ed all’emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento a condizione che il piano di studi non sia difforme per un numero di discipline superiore ad un terzo. In questo caso l’ammissione avverrà con l’identificazione delle discipline e dei crediti suppletivi da acquisire. 2. La richiesta di equipollenza è limitata ai corsi triennali. 3. In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1, il riconoscimento viene effettuato dall’ ISTITUTO attraverso procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento. 4. Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore in qualunque periodo dell’anno. 5. L’interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione in lingua italiana, altri documenti di rito: a) certificazione degli esami di profitto sostenuti con l’indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti; b) programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico ‐ formativa seguita; c) il titolo di Scuola superiore che ha consentito l’iscrizione all’ ISTITUTO. 6. Apposita Commissione di valutazione, designata dal Consiglio Accademico, provvede all’esame delle domande ed alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell’equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico delibera in via definiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell’equipollenza. 7. Qualora il riconoscimento dell’equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi. Art. 21/2 ‐ Rilascio di titoli congiunti 1. L’ ISTITUTO, previa autorizzazione da parte dell’Autorità di controllo, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere. 2. L’ ISTITUTO, sentito il MIUR, definisce le modalità didattico‐organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFQ/CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l’ ISTITUTO e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico. 3. Il titolo viene conferito dalle ISTITUZIONI convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato, congiuntamente, dai rispettivi Direttori o vertici accademici. Art. 21/3 ‐ Certificazioni dei titoli di studio 1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all’interessato l’attestato di qualifica o di specializzazione professionali della Regione Lazio in originale. Art. 21/4 – Altre Certificazioni 1. La Segreteria studenti rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa. 2. L’ ISTITUTO rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato redatto in duplice lingua (in italiano e in inglese) e riporta le principali indicazioni relative al “curriculum” specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo, nonché la valutazione secondo la scala ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Il modello di “Diploma Supplement” è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea, recepito dalla normativa italiana ed eventuali successive modifiche. Capo IV ‐ SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI Art. 22 ‐ Sanzioni disciplinari 1. Spetta al Direttore ed al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell’ ISTITUTO quando questi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore dell’istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. 2. Le sanzioni che possono essere comminate al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti: a) ammonizione; b) interdizione temporanea da uno o più corsi; c) sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo; d) espulsione temporanea dall’ ISTITUTO, fino ad un massimo di tre anni, con conseguente perdita degli appelli d’esame; e) radiazione dall’ ISTITUTO. 3. Le sanzioni di cui alla lettera a) del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) spettano al Consiglio Accademico a seguito di una relazione del Direttore. 4. Nei casi previsti di cui alle lettere b), c), d) ed e), lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione. 5. Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto. 6. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente. TITOLO VIII DIRITTO ALLO STUDIO Art. 23 ‐ Diritto allo studio 1. L’ ISTITUTO persegue l’obiettivo di agevolare l’acceso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l’organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica. 2. L’ ISTITUTO provvede all’attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti. 3. L’ ISTITUTO disciplina le modalità di concessione delle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, attraverso: a) bandi di concorso per attività di collaborazione part‐time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture accademiche (aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi); b) bandi di concorso per l’esonero totale o parziale del pagamento dei contributi di frequenza. 4. La regolamentazione di cui al precedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale. Art. 24 ‐ Studenti diversamente abili L’ ISTITUTO garantisce la partecipazione alle attività didattico‐formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti. TITOLO IX COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ Art. 25 ‐ Comunicazione 1. L’ ISTITUTO, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d’informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti. 2. Il Consiglio Accademico, su proposta del Servizio di tutorato e orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell’utenza reale e potenziale. 3. Le informazioni vengono fornite mediante: a) comunicazioni scritte a cura degli uffici dell’ ISTITUTO; b) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal Servizio tutorato e orientamento; c) comunicazioni mediante mezzi d’informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell’ ISTITUTO; d) comunicazioni per via telematica a cura del Servizio tutorato e orientamento. TITOLO X ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI Art. 26 ‐ Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni 1. Il presente Regolamento, è deliberato dal Consiglio Accademico ed è ratificato dal CA. il Regolamento è adottato con decreto del Direttore ed entra in vigore con la pubblicazione all’Albo dell’ ISTITUTO. 2. All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso. 3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore. 4. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio Accademico, ed emanate con decreto del Direttore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore. il Direttore Benedetto Todaro