diritto di cittadinanza

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diritto di cittadinanza
DIRITTO DI CITTADINANZA
La cittadinanza è uno status soggettivo che denota l’appartenenza ad una comunità
ed ha come conseguenza la titolarità di una serie di diritti, riconosciuti e garantiti
dalla comunità medesima.
La cittadinanza, con il suo insieme di diritti, non va considerata come un concetto
astratto, ma bensì va necessariamente contestualizzata nella comunità di appartenenza
del soggetto, comunità formata da individui legati da rapporti di reciproco
riconoscimento e fiducia.
Studiosi affermano che “cittadinanza” è una nozione fondamentale e strategica per
studiare il funzionamento delle istituzioni democratiche, in quanto permette tramite
l’approccio giuridico a quello sociologico, di associare lo studio dei diritti soggettivi
a quello delle ragioni “preguiridiche”.
Inoltre, permette di analizzare la tensione che esiste tra il livello statutale della tutela
dei diritti e quello internazionale dal quale dipende oggi, la possibilà di un godimento
effettivo degli stessi diritti.
Il cittadino è una categoria importante ed è considerato “libero” vivendo in un paese
democratico.
Il cittadino è colui che appartiene, per discendenza familiare o connessione
territoriale, ad un certo stato nazionale.
Il cittadino si distingue dallo straniero perché è soggetto alla legislazione del proprio
stato: gode infatti dei diritti in essa stabiliti e deve adempiere agli obblighi che essa
pone.
E’ apolide colui che non ha alcuna cittadinanza.
Dal punto di vista sociologico, lo status di cittadinanza è stato definito da Marshall, il
quale scrisse nel 1950 “Cittadinanza e Classe Sociale”, come la “forma di
uguaglianza umana fondamentale connessa con il concetto di piena appartenenza ad
una comunità”, il cui contenuto è carattezizzato da una serie di diritti che lo stesso
suddivide, concettualmente e cronologicamente, in tre classi: diritti civili, diritti
politici e diritti sociali .
ACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA
La cittadinanza si può acquisire per:
•
ius sanguinis (diritto di sangue), per nascita da un genitore in possesso della
cittadinanza (per alcuni ordinamenti deve trattarsi del padre, salvo sia
sconosciuto);
• ius soli (diritto di suolo), per nascita sul territorio dello stato;
• contraendo matrimonio con un cittadino;
• naturalizzazione, a seguito di un provvedimento della pubblica autorità,
subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni (es. l’assenza di
procedimenti penali, rinuncia alla cittadinanza d’origine, essere residenti da un
lungo periodo di tempo sul territorio nazionale).
In Italia la cittadinanza per naturalizzazione si ottiene dopo aver risieduto
stabilmente nel territorio nazionale per almeno 10 anni, ridotti a 5 anni per i cittadini
di altri stati membri dell’Unione Europea.
La perdita della cittadinanza può essere prevista a seguito di: rinuncia ( me se si vorrà
riacquistarla, si potrà fare solo in seguito a matrimonio con un cittadino italiano o per
D.P.R.) , di acquisizione della cittadinanza di altro stato o di privazione per atto della
pubblica autorità in conseguenza di gravissime violazioni.
Il concetto di cittadinanza è associato alla titolarità di determinati diritti, detti diritti
di cittadinanza, enunciati nelle costituzioni e nelle dichiarazioni dei diritti.
Essi si distinguono in:
diritti civili, che comprendono la libertà personale, di associazione, di movimento, di
coscienza e religione ecc…;
diritti politici, relativi alla partecipazione dei cittadini al governo dello stato, sia
direttamente (attraverso referendum, petizioni) sia indirettamente, eleggendo i propri
rappresentanti e candidandosi alle relative elezioni;
diritti sociali, che comprendono il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto
all’istruzione ecc….
Scaturisce da questi ultimi il termine di “stato sociale”.
Inoltre in Italia la cittadinanza si può acquisire su concessione del Presidente della
Repubblica, per meriti particolari.
Nella Repubblica di San Marino si può acquisire la cittadinanza dopo 30 anni di
residenza nel territorio della Repubblica o sposando un cittadino sammarinese dopo
15 anni di matrimonio.
Nel Golfo Persico ed Arabia Saudita, non è possibile acquisire la cittadinanza né per
durata di residenza nè per nascita sul territorio.
In Argentina bastano due anni di residenza per ottenere la cittadinanza.
RIFIUTO DELLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA
La cittadinanza può essere rifiutata se il consolato controllando la documentazione
verifica che sussiste qualche falso. In tal caso il richiedente rischia anche l’apertura di
un procedimento penale in Italia.
CITTADINANZA AUTOMATICA O SU RICHIESTA
La cittadinanza italiana si può acquistare a seguito di un automatismo previsto dalla
legge senza che l’interessato debba fare nulla, oppure su richiesta.
Essa si acquisisce automaticamente:
per filiazione;
per nascita sul territorio italiano, a condizione che i genitori siano ignoti o apolidi;
oppure che i genitori stranieri, sulla base delle della Legge dello Stato di
appartenenza, non trasmettano la propria cittadinanza al figlio;
disposizioni che il minore sia stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul
territorio italiano;
per adozione.
Essa si può richiedere:
Se discendente da cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado):
assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
risiedendo legalmente in Italia da almeno due anni dal raggiungimento della
maggiore età.
Se nato sul territorio italiano: risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla
nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
Se residente sul territorio italiano, dopo 6 mesi dal matrimonio con cittadino
italiano;
Se residente all’estero, dopo 3 anni dal matrimonio con cittadino italiano.
ADOZIONE E CITTADINANZA
.
Il Ministro parte dalla constatazione della differenza, in termini di cittadinanza, fra
l’adottato minorenne e quello maggiorenne.
La cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero maggiorenne che sia
adottato da cittadino italiano e risieda legalmente nel territorio della Repubblica,
Italiana da almeno 5 anni successivamente all’intervenuta adozione.
In ordine all’acquisto della cittadinanza italiana da parte dei maggiorenni adottati
mediante l’adozione ordinaria , per acquistare la cittadinanza, l’adottato maggiorenne
straniero non beneficia di alcun automatismo, ma può soltanto chiedere un decreto di
concessione al Presidente della Repubblica dopo 5 anni di “residenza legale” in Italia
successivamente all’adozione.
Il minore adottato acquisisce la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione
del provvedimento di adozione nei registri dello Stato Civile.
Al minore straniero che si trova nello Stato italiano in situazione di abbandono si
applica la legge italiana in materia di adozione.
Attualmente la rilevanza maggiore dell’adozione in materia di cittadinanza, si
riscontra proprio nell’adozione internazionale.
Sussistono tre forme di adozione internazionale:
• la prima forma prevede l’ipotesi che l’adozione pronunciata dallo stato
straniero risulti già perfezionata all’estero, risulti quindi rispondente alle
disposizioni della Convezione dell’Aja.
Il Tribunale dei Minorenni ordina la trascrizione del provvedimento straniero
nei registri dello stato civile e di conseguenza l’acquisto della cittadinanza
italiana da parte del minore, decorre dal giorno successivo a quello in cui
l’adozione è divenuta definitiva all’estero;
• la seconda forma di adozione internazionale prevede che l’adozione debba
perfezionarsi all’arrivo del minore in Italia.
In questo caso, il Tribunale per i Minorenni, se il provvedimento di adozione
straniero non è contrario ai principi fondamentali che regolano in l’Italia il
diritto di famiglia e dei monori, riconosce lo stesso provvedimento come
affidamento preadottivo e ne stabilisce in un anno la durata per poi pronunciare
direttamente e definitivamente l’adozione, se detto affidamento ha dato un
esito positivo conforme all’interesse del minore.
L’acquisizione automatico della cittadinanza italiana da parte del minore
adottato si verifica in questo caso nel giorno successivo alla data in cui la
sentenza di adozione del Tribunale per i Minori è passata in giudicato ed in tal
caso, atteso appunto l’automatismo dell’acquisto, si rende necessario l’attestato
del Sindaco;
• la terza forma di adozione internazionale si ha quando l’adozione sia stata
pronunciata all’estero in un Paese non aderente alla Convenzione dell’Aja e
neppure firmatario di accordi bilaterali.
In questo caso il provvedimento straniero viene dichiarato efficace in Italia
mediante sentenza del Tribunale per i Minorenni e gli effetti decorrono dalla
data in cui all’estero è passata in giudicato la sentenza con la conseguenza che
l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore, ha effetto dal giorno
successivo a quella data.
REVOCA DELLA CITTADINANZA. La perdita della cittadinanza italiana si
verifica automaticamente per l’adottato allorchè la revoca avvenga per fatto suo e
sempre che lo stesso adottato sia in possesso di altra cittadinanza oppure la riacquisti.
Se la revoca avviene per altre causali, l’adottato conserva la cittadinanza italiana, ma
se la revoca si verifica durante la maggiore età l’adottato, ove costui possegga o
riacquisti un’altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno
dalla revoca stessa.
In tal caso, la rinuncia consente all’interessato di poter successivamente acquistare la
cittadinanza italiana soltanto mediante decreto del Presidente della Repubblica.
Cittadinanza europea
I processi d’integrazione europea e l’abolizione delle frontiere interne la Comunità
hanno portato al necessario riconoscimento di uno status giuridico, nuovo ed
aggiuntivo, ai cittadini dei paesi membri. Uno status che li accorpasse e riconoscesse
loro una serie di diritti valevoli in tutta l’Unione europea.
Cittadino Europeo significa che esiste una nuova condizione giuridica, un nuovo
percorso d’integrazione, un nuovo soggetto politico, economico e giuridico.
L’istituzione nel 1993 della cittadinanza europea ha proiettato l’Unione e con essa gli
Stati membri su una nuova realtà operativa, indirizzandola verso le esigenze e il
sentire dei nuovi cittadini europei. Nasce come strumento per rafforzare la tutela dei
diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri, ma in realtà è sia un
importante traguardo nel complesso disegno di un’unione sempre più politica
dell’Europa, sia il superamento del tradizionale concetto di cittadinanza come lega
me esclusivo tra individuo e Stato.
La cittadinanza europea: un breve accenno storico
Già nel Trattato di Roma, istitutivo della C.E.E. si bandiva <<ogni discriminazione
basata sulla nazionalità>>, volendo dar voce ad un sentimento di maggiore unità della
neonata Comunità e segnando un percorso da seguire al fine di un’unione sempre più
stretta fra i popoli.
Il Trattato firmato a Roma nel 1957 introduceva il diritto di circolazione in tutto il
territorio CEE, ma lo legava all’esercizio di un’attività lavorativa, sia essa
commerciale o meno. Ne consegue che il diritto in questione era riservato nella
pratica solo ai lavoratori dipendenti ed autonomi.
Con l’Atto Unico Europeo (1986), si stabiliva la creazione di uno spazio senza
frontiere interne, ma soprattutto la
circolazione senza visti per tutte le persone
all’interno del territorio europeo. Il diritto trova una sua piena consacrazione però
solo nel 1992, con il Trattato sull’Unione Europea, laddove si sancisce l’esistenza
della cittadinanza europea.
Dopo di ciò toccherà al trattato di Amsterdam (1999) affermare che: <<la
cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e
non sostituisce quest’ultima>>.
I DIRITTI DEI CITTADINI EUROPEI
• Diritto di libera circolazione: la capacità di potersi muovere all’interno
dell’intero “spazio europeo” senza incontrare ostacoli (quali barriere
doganali). Questo diritto si fonda sulla necessità di eliminare qualsiasi
discriminazione sulla base della propria nazionalità e nasce storicamente
dai diritti economici legati alla realizzazione del mercato unico.
• Diritti di elettorato attivo e passivo: al cittadino europeo viene
riconosciuto il suo diritto di partecipare alle elezioni comunali all’interno
dello Stato dove stabilisce la sua residenza e a quelle europee.
Il cittadino italiano, ad esempio, trasferitosi in Francia partecipa alle
elezioni comunali francesi, sia votando sia potendo candidarsi, inoltre, sia
residente in Italia o in Francia, partecipa sempre e comunque alle elezione
dei rappresentanti nel Parlamento Europeo, potendo candidarsi anche lui
stesso quale europarlamentare.
• Diritto di protezione diplomatica e consolare comune in tutti i Paesi
Terzi: laddove il cittadino europeo si trovi in un paese terzo e abbia
necessità di tutela da parte della propria ambasciata, in mancanza di
questa, una qualsiasi delle ambasciate e dei consolati degli Stati Membri
ha il dovere di fornire aiuto. Ciò assume particolare rilievo in
considerazione del fatto che fino ad oggi i Paesi terzi presso cui sono
rappresentati tutti gli Stati membri sono solamente Russia, Stati Uniti,
Giappone, Cina e Svizzera
• Diritto di petizione al Parlamento Europeo: il cittadino può,
individualmente o insieme ad altri cittadini, presentare petizioni al
Parlamento Europeo.
• Diritto d’accesso al Mediatore Europeo: è designato dal Parlamento
europeo ed è un istituto di controllo sugli atti amministrativi.
Si tratta di un ulteriore meccanismo di tutela stragiudiziale dei diritti dei
cittadini. Il Mediatore indaga in piena autonomia, e talvolta anche di
propria iniziativa, sui casi di cattiva amministrazione che si verificano
nelle attività delle istituzioni o degli organi comunitari.
• Diritto di scrivere alle istituzioni o agli organi della Comunità in una
delle lingue degli Stati membri: Si costituisce così un ulteriore diritto di
petizione rispetto a quelli precedentemente visti, inoltre il cittadino può
svolgere un’azione diretta alla Corte Giustizia o al Tribunale di Primo
Grado.
• Diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione, secondo condizioni definite, da parte di ogni
cittadino e di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro;
• Diritto ad una buona amministrazione: diritto di essere ascoltato prima
dell’emanazione di provvedimenti che rechino pregiudizio e diritto di
accedere ai fascicoli che lo riguardano; obbligo all’Amministrazione di
motivare le proprie decisioni; diritto di risarcimento dei danni cagionati
dalle Istituzioni.
• Diritto di rivolgersi in una delle lingue previste dai Trattati e di ricevere
risposta nella stessa.
LA CITTADINANZA EUROPEA DI RESIDENZA
Attualmente la residenza è legata al possesso della cittadinanza di uno
degli Stati membri, ma in attesa di ciò un soggetto usufruisce della
“cittadinanza europea di residenza”. Il problema assume maggiore
rilevanza laddove la si connette all’esclusione d’accesso ai lavoratori
migranti non europei che risiedano un tempo sufficientemente lungo nello
Stato membro, non raggiungendo così le condizioni onde poter ottenere
l’acquisizione della cittadinanza. In tal senso, nel contributo in questione,
si propone il concetto di “cittadinanza europea di residenza”, come
soluzione al problema appena delineato, volendo proporre di fissare una
durata di residenza sul suolo dell’Unione onde poter permettere a tutti gli
stranieri di poter accedere all’istituto.
DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA
I fenomeni migratori in atto in Europa non sono semplici spostamenti di
individui o di gruppi. È in corso una risistemazione della popolazione del
mondo guidata da fattori economici, demografici e politici destinati a
permanere nel medio periodo. Sviluppo economico internazionale
diseguale, crescente divaricazione tra aree di benessere e aree di miseria,
boom demografico dei paesi poveri e denatalità di quelli più
industrializzati, guerre e conflitti etnici e religiosi sono il motore di questo
fenomeno. L’avvento di una società multietnica rende centrale la questione
del diritto, cioè delle regole che presiedono a ingresso, stabilizzazione,
diritti e doveri degli immigrati.
Il decreto sulla sicurezza approvato definitivamente dal Senato il 2 luglio
2009 riflette un atteggiamento politico avverso all’immigrazione e
all’integrazione dei cittadini stranieri largamente diffuso in Europa, come
dimostrato anche dai risultati delle recenti elezioni europee. La legge
ormai promulgata, oltre ad istituire il reato di clandestinità presenta
anche alcuni articoli che sanciscono un inasprimento delle condizioni per
l’acquisizione della
cittadinanza. Nella
fattispecie, le istanze o
dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza sono ora soggette al pagamento di un contributo di 200 euro.
Diventa inoltre più difficile acquisire la cittadinanza tramite matrimonio:
se residente in Italia, lo straniero può diventare cittadino italiano solo se
risiede legalmente nel nostro paese da almeno 2 anni (mentre la precedente
disposizione richiedeva solo 6 mesi). La tendenza che emerge dal Decreto
è verso l’esclusione.
L’IMPATTO DEI FLUSSI MIGRATORI
Nel caso dell’Italia, la legge del 1992 attualmente in vigore prevede che il
figlio di stranieri nato in Italia possa inoltrare domanda di cittadinanza
una volta raggiunta la maggiore età, entro un anno di tempo e a condizione
che abbia risieduto in Italia senza interruzioni dalla nascita.
Da uno studio in merito all’evoluzione delle leggi della cittadinanza nel
periodo tra il 1948 e il 2001, un aumento dei flussi migratori ha prodotto
un inasprimento delle condizioni che sanciscono l’acquisizione della
cittadinanza nei paesi che adottano lo jus soli o un regime misto. Allo
stesso tempo, in quei paesi di tradizione jus sanguinis che hanno
sperimentato rilevanti flussi migratori, emerge una tendenza a introdurre
elementi di jus soli. La spinta verso l’inclusione è tuttavia molto più
debole di quella verso l’esclusione, poiché i paesi più liberali tendono a
restringere mentre i paesi più restrittivi tendono ad essere più inclusivi ma
solo molto lentamente. Un aumento dei flussi migratori si dimostra quindi
un fattore che influisce sulla legislazione rendendola più restrittiva. Le
modifiche introdotte dal decreto sicurezza in Italia sono in linea con questa
tendenza. Anche se ciò va in contrapposizione alle continue affermazioni
che in Italia “ c’è bisogno forte di immigrazione, di braccia e di bambini”.
ESCLUSIONE E INCLUSIONE
Per quanto riguarda il futuro dell’Italia, è quindi possibile prevedere
un’ulteriore spinta restrittiva determinata dal probabile incremento dei
flussi migratori. Tale spinta potrebbe essere mitigata dalla presenza di
confini politici largamente sedimentati, da un basso tasso di fertilità e da
una stabile democrazia, ma potrebbe anche inasprirsi se a livello politico si
sedimenterà un orientamento verso politiche migratorie rigide tese ad
ostacolare l’inclusione degli immigrati nella società civile. Il decreto
sicurezza non solo avalla atteggiamenti ostili all’inclusione, ma addirittura
potrebbe istigare una loro ulteriore radicalizzazione, innescando un
meccanismo a catena diretto all’esclusione.
Sostenere e/o prevenire la lotta contro ogni forma di discriminazione, di
qualsiasi origine essa sia o per qualsiasi ragione ne sia determinata;
sensibilizzare l’attenzione dei cittadini sui vantaggi della diversità e
informarli sul loro diritto a godere di uguale trattamento e di una vita di
discriminazioni sono uno dei principi fondamentali delle pari opportunità.
La dignità è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata “ cita l’art. 1
della Carta dei Diritti Umani dell’Unione Europea. La libertà di ogni
essere umano è un diritto costituzionale.
Il rispetto reciproco per ogni opinione, culto, tradizioni, modo di essere, è
il dovere di qualsiasi cittadino, e, chi governa non deve lasciarsi
influenzare dai criteri che non rispettano l’uguaglianza, ma, deve
mantenere una linea coerente per i diritti di tutti i cittadini, non
dimenticando il rispetto della legalità e della sicurezza.
Come spesso accade nel progetto di vita dei migranti, la loro presenza in
Italia vorrebbe essere temporanea, mentre in realtà sono numerosi gli
stranieri inseriti da tempo nel nostro territorio e la prassi quasi ovvia è il
ricongiungimento familiare.
Le crescenti dimensioni del fenomeno hanno avuto inevitabilmente delle
ripercussioni su tutti i fronti: dall’incremento progressivo degli alunni
stranieri inseriti nelle scuole cittadine, all’incremento nel mondo
economico – lavorativo – commerciale, alla necessità di cure socioassistenziale, all’esigenza di luoghi di incontro di culto e ricreativi,
all’osservanza delle norme vigenti per i lavoratori ecc..
L’Italia favorisce l’integrazione lavorando sul territorio con enti ed
associazioni e vanta delle collaborazioni dei centri di volontariato come la
Caritas con la quale è stato sottoscritto un protocollo di intesa per favorire
i primi sostegni e informazioni al cittadino straniero; organizza corsi di
lingua italiana per stranieri con il supporto degli Assessori alla Pubblica
Istruzione
con
manifestazioni
e
iniziative
comunicazione tra alunni italiani e alunni stranieri.
che
favoriscano
la