diritto di cittadinanza
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DIRITTO DI CITTADINANZA La cittadinanza è uno status soggettivo che denota l’appartenenza ad una comunità ed ha come conseguenza la titolarità di una serie di diritti, riconosciuti e garantiti dalla comunità medesima. La cittadinanza, con il suo insieme di diritti, non va considerata come un concetto astratto, ma bensì va necessariamente contestualizzata nella comunità di appartenenza del soggetto, comunità formata da individui legati da rapporti di reciproco riconoscimento e fiducia. Studiosi affermano che “cittadinanza” è una nozione fondamentale e strategica per studiare il funzionamento delle istituzioni democratiche, in quanto permette tramite l’approccio giuridico a quello sociologico, di associare lo studio dei diritti soggettivi a quello delle ragioni “preguiridiche”. Inoltre, permette di analizzare la tensione che esiste tra il livello statutale della tutela dei diritti e quello internazionale dal quale dipende oggi, la possibilà di un godimento effettivo degli stessi diritti. Il cittadino è una categoria importante ed è considerato “libero” vivendo in un paese democratico. Il cittadino è colui che appartiene, per discendenza familiare o connessione territoriale, ad un certo stato nazionale. Il cittadino si distingue dallo straniero perché è soggetto alla legislazione del proprio stato: gode infatti dei diritti in essa stabiliti e deve adempiere agli obblighi che essa pone. E’ apolide colui che non ha alcuna cittadinanza. Dal punto di vista sociologico, lo status di cittadinanza è stato definito da Marshall, il quale scrisse nel 1950 “Cittadinanza e Classe Sociale”, come la “forma di uguaglianza umana fondamentale connessa con il concetto di piena appartenenza ad una comunità”, il cui contenuto è carattezizzato da una serie di diritti che lo stesso suddivide, concettualmente e cronologicamente, in tre classi: diritti civili, diritti politici e diritti sociali . ACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA La cittadinanza si può acquisire per: • ius sanguinis (diritto di sangue), per nascita da un genitore in possesso della cittadinanza (per alcuni ordinamenti deve trattarsi del padre, salvo sia sconosciuto); • ius soli (diritto di suolo), per nascita sul territorio dello stato; • contraendo matrimonio con un cittadino; • naturalizzazione, a seguito di un provvedimento della pubblica autorità, subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni (es. l’assenza di procedimenti penali, rinuncia alla cittadinanza d’origine, essere residenti da un lungo periodo di tempo sul territorio nazionale). In Italia la cittadinanza per naturalizzazione si ottiene dopo aver risieduto stabilmente nel territorio nazionale per almeno 10 anni, ridotti a 5 anni per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea. La perdita della cittadinanza può essere prevista a seguito di: rinuncia ( me se si vorrà riacquistarla, si potrà fare solo in seguito a matrimonio con un cittadino italiano o per D.P.R.) , di acquisizione della cittadinanza di altro stato o di privazione per atto della pubblica autorità in conseguenza di gravissime violazioni. Il concetto di cittadinanza è associato alla titolarità di determinati diritti, detti diritti di cittadinanza, enunciati nelle costituzioni e nelle dichiarazioni dei diritti. Essi si distinguono in: diritti civili, che comprendono la libertà personale, di associazione, di movimento, di coscienza e religione ecc…; diritti politici, relativi alla partecipazione dei cittadini al governo dello stato, sia direttamente (attraverso referendum, petizioni) sia indirettamente, eleggendo i propri rappresentanti e candidandosi alle relative elezioni; diritti sociali, che comprendono il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto all’istruzione ecc…. Scaturisce da questi ultimi il termine di “stato sociale”. Inoltre in Italia la cittadinanza si può acquisire su concessione del Presidente della Repubblica, per meriti particolari. Nella Repubblica di San Marino si può acquisire la cittadinanza dopo 30 anni di residenza nel territorio della Repubblica o sposando un cittadino sammarinese dopo 15 anni di matrimonio. Nel Golfo Persico ed Arabia Saudita, non è possibile acquisire la cittadinanza né per durata di residenza nè per nascita sul territorio. In Argentina bastano due anni di residenza per ottenere la cittadinanza. RIFIUTO DELLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA La cittadinanza può essere rifiutata se il consolato controllando la documentazione verifica che sussiste qualche falso. In tal caso il richiedente rischia anche l’apertura di un procedimento penale in Italia. CITTADINANZA AUTOMATICA O SU RICHIESTA La cittadinanza italiana si può acquistare a seguito di un automatismo previsto dalla legge senza che l’interessato debba fare nulla, oppure su richiesta. Essa si acquisisce automaticamente: per filiazione; per nascita sul territorio italiano, a condizione che i genitori siano ignoti o apolidi; oppure che i genitori stranieri, sulla base delle della Legge dello Stato di appartenenza, non trasmettano la propria cittadinanza al figlio; disposizioni che il minore sia stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano; per adozione. Essa si può richiedere: Se discendente da cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado): assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero; risiedendo legalmente in Italia da almeno due anni dal raggiungimento della maggiore età. Se nato sul territorio italiano: risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. Se residente sul territorio italiano, dopo 6 mesi dal matrimonio con cittadino italiano; Se residente all’estero, dopo 3 anni dal matrimonio con cittadino italiano. ADOZIONE E CITTADINANZA . Il Ministro parte dalla constatazione della differenza, in termini di cittadinanza, fra l’adottato minorenne e quello maggiorenne. La cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero maggiorenne che sia adottato da cittadino italiano e risieda legalmente nel territorio della Repubblica, Italiana da almeno 5 anni successivamente all’intervenuta adozione. In ordine all’acquisto della cittadinanza italiana da parte dei maggiorenni adottati mediante l’adozione ordinaria , per acquistare la cittadinanza, l’adottato maggiorenne straniero non beneficia di alcun automatismo, ma può soltanto chiedere un decreto di concessione al Presidente della Repubblica dopo 5 anni di “residenza legale” in Italia successivamente all’adozione. Il minore adottato acquisisce la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello Stato Civile. Al minore straniero che si trova nello Stato italiano in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione. Attualmente la rilevanza maggiore dell’adozione in materia di cittadinanza, si riscontra proprio nell’adozione internazionale. Sussistono tre forme di adozione internazionale: • la prima forma prevede l’ipotesi che l’adozione pronunciata dallo stato straniero risulti già perfezionata all’estero, risulti quindi rispondente alle disposizioni della Convezione dell’Aja. Il Tribunale dei Minorenni ordina la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile e di conseguenza l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore, decorre dal giorno successivo a quello in cui l’adozione è divenuta definitiva all’estero; • la seconda forma di adozione internazionale prevede che l’adozione debba perfezionarsi all’arrivo del minore in Italia. In questo caso, il Tribunale per i Minorenni, se il provvedimento di adozione straniero non è contrario ai principi fondamentali che regolano in l’Italia il diritto di famiglia e dei monori, riconosce lo stesso provvedimento come affidamento preadottivo e ne stabilisce in un anno la durata per poi pronunciare direttamente e definitivamente l’adozione, se detto affidamento ha dato un esito positivo conforme all’interesse del minore. L’acquisizione automatico della cittadinanza italiana da parte del minore adottato si verifica in questo caso nel giorno successivo alla data in cui la sentenza di adozione del Tribunale per i Minori è passata in giudicato ed in tal caso, atteso appunto l’automatismo dell’acquisto, si rende necessario l’attestato del Sindaco; • la terza forma di adozione internazionale si ha quando l’adozione sia stata pronunciata all’estero in un Paese non aderente alla Convenzione dell’Aja e neppure firmatario di accordi bilaterali. In questo caso il provvedimento straniero viene dichiarato efficace in Italia mediante sentenza del Tribunale per i Minorenni e gli effetti decorrono dalla data in cui all’estero è passata in giudicato la sentenza con la conseguenza che l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore, ha effetto dal giorno successivo a quella data. REVOCA DELLA CITTADINANZA. La perdita della cittadinanza italiana si verifica automaticamente per l’adottato allorchè la revoca avvenga per fatto suo e sempre che lo stesso adottato sia in possesso di altra cittadinanza oppure la riacquisti. Se la revoca avviene per altre causali, l’adottato conserva la cittadinanza italiana, ma se la revoca si verifica durante la maggiore età l’adottato, ove costui possegga o riacquisti un’altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa. In tal caso, la rinuncia consente all’interessato di poter successivamente acquistare la cittadinanza italiana soltanto mediante decreto del Presidente della Repubblica. Cittadinanza europea I processi d’integrazione europea e l’abolizione delle frontiere interne la Comunità hanno portato al necessario riconoscimento di uno status giuridico, nuovo ed aggiuntivo, ai cittadini dei paesi membri. Uno status che li accorpasse e riconoscesse loro una serie di diritti valevoli in tutta l’Unione europea. Cittadino Europeo significa che esiste una nuova condizione giuridica, un nuovo percorso d’integrazione, un nuovo soggetto politico, economico e giuridico. L’istituzione nel 1993 della cittadinanza europea ha proiettato l’Unione e con essa gli Stati membri su una nuova realtà operativa, indirizzandola verso le esigenze e il sentire dei nuovi cittadini europei. Nasce come strumento per rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri, ma in realtà è sia un importante traguardo nel complesso disegno di un’unione sempre più politica dell’Europa, sia il superamento del tradizionale concetto di cittadinanza come lega me esclusivo tra individuo e Stato. La cittadinanza europea: un breve accenno storico Già nel Trattato di Roma, istitutivo della C.E.E. si bandiva <<ogni discriminazione basata sulla nazionalità>>, volendo dar voce ad un sentimento di maggiore unità della neonata Comunità e segnando un percorso da seguire al fine di un’unione sempre più stretta fra i popoli. Il Trattato firmato a Roma nel 1957 introduceva il diritto di circolazione in tutto il territorio CEE, ma lo legava all’esercizio di un’attività lavorativa, sia essa commerciale o meno. Ne consegue che il diritto in questione era riservato nella pratica solo ai lavoratori dipendenti ed autonomi. Con l’Atto Unico Europeo (1986), si stabiliva la creazione di uno spazio senza frontiere interne, ma soprattutto la circolazione senza visti per tutte le persone all’interno del territorio europeo. Il diritto trova una sua piena consacrazione però solo nel 1992, con il Trattato sull’Unione Europea, laddove si sancisce l’esistenza della cittadinanza europea. Dopo di ciò toccherà al trattato di Amsterdam (1999) affermare che: <<la cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima>>. I DIRITTI DEI CITTADINI EUROPEI • Diritto di libera circolazione: la capacità di potersi muovere all’interno dell’intero “spazio europeo” senza incontrare ostacoli (quali barriere doganali). Questo diritto si fonda sulla necessità di eliminare qualsiasi discriminazione sulla base della propria nazionalità e nasce storicamente dai diritti economici legati alla realizzazione del mercato unico. • Diritti di elettorato attivo e passivo: al cittadino europeo viene riconosciuto il suo diritto di partecipare alle elezioni comunali all’interno dello Stato dove stabilisce la sua residenza e a quelle europee. Il cittadino italiano, ad esempio, trasferitosi in Francia partecipa alle elezioni comunali francesi, sia votando sia potendo candidarsi, inoltre, sia residente in Italia o in Francia, partecipa sempre e comunque alle elezione dei rappresentanti nel Parlamento Europeo, potendo candidarsi anche lui stesso quale europarlamentare. • Diritto di protezione diplomatica e consolare comune in tutti i Paesi Terzi: laddove il cittadino europeo si trovi in un paese terzo e abbia necessità di tutela da parte della propria ambasciata, in mancanza di questa, una qualsiasi delle ambasciate e dei consolati degli Stati Membri ha il dovere di fornire aiuto. Ciò assume particolare rilievo in considerazione del fatto che fino ad oggi i Paesi terzi presso cui sono rappresentati tutti gli Stati membri sono solamente Russia, Stati Uniti, Giappone, Cina e Svizzera • Diritto di petizione al Parlamento Europeo: il cittadino può, individualmente o insieme ad altri cittadini, presentare petizioni al Parlamento Europeo. • Diritto d’accesso al Mediatore Europeo: è designato dal Parlamento europeo ed è un istituto di controllo sugli atti amministrativi. Si tratta di un ulteriore meccanismo di tutela stragiudiziale dei diritti dei cittadini. Il Mediatore indaga in piena autonomia, e talvolta anche di propria iniziativa, sui casi di cattiva amministrazione che si verificano nelle attività delle istituzioni o degli organi comunitari. • Diritto di scrivere alle istituzioni o agli organi della Comunità in una delle lingue degli Stati membri: Si costituisce così un ulteriore diritto di petizione rispetto a quelli precedentemente visti, inoltre il cittadino può svolgere un’azione diretta alla Corte Giustizia o al Tribunale di Primo Grado. • Diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo condizioni definite, da parte di ogni cittadino e di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro; • Diritto ad una buona amministrazione: diritto di essere ascoltato prima dell’emanazione di provvedimenti che rechino pregiudizio e diritto di accedere ai fascicoli che lo riguardano; obbligo all’Amministrazione di motivare le proprie decisioni; diritto di risarcimento dei danni cagionati dalle Istituzioni. • Diritto di rivolgersi in una delle lingue previste dai Trattati e di ricevere risposta nella stessa. LA CITTADINANZA EUROPEA DI RESIDENZA Attualmente la residenza è legata al possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri, ma in attesa di ciò un soggetto usufruisce della “cittadinanza europea di residenza”. Il problema assume maggiore rilevanza laddove la si connette all’esclusione d’accesso ai lavoratori migranti non europei che risiedano un tempo sufficientemente lungo nello Stato membro, non raggiungendo così le condizioni onde poter ottenere l’acquisizione della cittadinanza. In tal senso, nel contributo in questione, si propone il concetto di “cittadinanza europea di residenza”, come soluzione al problema appena delineato, volendo proporre di fissare una durata di residenza sul suolo dell’Unione onde poter permettere a tutti gli stranieri di poter accedere all’istituto. DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA I fenomeni migratori in atto in Europa non sono semplici spostamenti di individui o di gruppi. È in corso una risistemazione della popolazione del mondo guidata da fattori economici, demografici e politici destinati a permanere nel medio periodo. Sviluppo economico internazionale diseguale, crescente divaricazione tra aree di benessere e aree di miseria, boom demografico dei paesi poveri e denatalità di quelli più industrializzati, guerre e conflitti etnici e religiosi sono il motore di questo fenomeno. L’avvento di una società multietnica rende centrale la questione del diritto, cioè delle regole che presiedono a ingresso, stabilizzazione, diritti e doveri degli immigrati. Il decreto sulla sicurezza approvato definitivamente dal Senato il 2 luglio 2009 riflette un atteggiamento politico avverso all’immigrazione e all’integrazione dei cittadini stranieri largamente diffuso in Europa, come dimostrato anche dai risultati delle recenti elezioni europee. La legge ormai promulgata, oltre ad istituire il reato di clandestinità presenta anche alcuni articoli che sanciscono un inasprimento delle condizioni per l’acquisizione della cittadinanza. Nella fattispecie, le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono ora soggette al pagamento di un contributo di 200 euro. Diventa inoltre più difficile acquisire la cittadinanza tramite matrimonio: se residente in Italia, lo straniero può diventare cittadino italiano solo se risiede legalmente nel nostro paese da almeno 2 anni (mentre la precedente disposizione richiedeva solo 6 mesi). La tendenza che emerge dal Decreto è verso l’esclusione. L’IMPATTO DEI FLUSSI MIGRATORI Nel caso dell’Italia, la legge del 1992 attualmente in vigore prevede che il figlio di stranieri nato in Italia possa inoltrare domanda di cittadinanza una volta raggiunta la maggiore età, entro un anno di tempo e a condizione che abbia risieduto in Italia senza interruzioni dalla nascita. Da uno studio in merito all’evoluzione delle leggi della cittadinanza nel periodo tra il 1948 e il 2001, un aumento dei flussi migratori ha prodotto un inasprimento delle condizioni che sanciscono l’acquisizione della cittadinanza nei paesi che adottano lo jus soli o un regime misto. Allo stesso tempo, in quei paesi di tradizione jus sanguinis che hanno sperimentato rilevanti flussi migratori, emerge una tendenza a introdurre elementi di jus soli. La spinta verso l’inclusione è tuttavia molto più debole di quella verso l’esclusione, poiché i paesi più liberali tendono a restringere mentre i paesi più restrittivi tendono ad essere più inclusivi ma solo molto lentamente. Un aumento dei flussi migratori si dimostra quindi un fattore che influisce sulla legislazione rendendola più restrittiva. Le modifiche introdotte dal decreto sicurezza in Italia sono in linea con questa tendenza. Anche se ciò va in contrapposizione alle continue affermazioni che in Italia “ c’è bisogno forte di immigrazione, di braccia e di bambini”. ESCLUSIONE E INCLUSIONE Per quanto riguarda il futuro dell’Italia, è quindi possibile prevedere un’ulteriore spinta restrittiva determinata dal probabile incremento dei flussi migratori. Tale spinta potrebbe essere mitigata dalla presenza di confini politici largamente sedimentati, da un basso tasso di fertilità e da una stabile democrazia, ma potrebbe anche inasprirsi se a livello politico si sedimenterà un orientamento verso politiche migratorie rigide tese ad ostacolare l’inclusione degli immigrati nella società civile. Il decreto sicurezza non solo avalla atteggiamenti ostili all’inclusione, ma addirittura potrebbe istigare una loro ulteriore radicalizzazione, innescando un meccanismo a catena diretto all’esclusione. Sostenere e/o prevenire la lotta contro ogni forma di discriminazione, di qualsiasi origine essa sia o per qualsiasi ragione ne sia determinata; sensibilizzare l’attenzione dei cittadini sui vantaggi della diversità e informarli sul loro diritto a godere di uguale trattamento e di una vita di discriminazioni sono uno dei principi fondamentali delle pari opportunità. La dignità è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata “ cita l’art. 1 della Carta dei Diritti Umani dell’Unione Europea. La libertà di ogni essere umano è un diritto costituzionale. Il rispetto reciproco per ogni opinione, culto, tradizioni, modo di essere, è il dovere di qualsiasi cittadino, e, chi governa non deve lasciarsi influenzare dai criteri che non rispettano l’uguaglianza, ma, deve mantenere una linea coerente per i diritti di tutti i cittadini, non dimenticando il rispetto della legalità e della sicurezza. Come spesso accade nel progetto di vita dei migranti, la loro presenza in Italia vorrebbe essere temporanea, mentre in realtà sono numerosi gli stranieri inseriti da tempo nel nostro territorio e la prassi quasi ovvia è il ricongiungimento familiare. Le crescenti dimensioni del fenomeno hanno avuto inevitabilmente delle ripercussioni su tutti i fronti: dall’incremento progressivo degli alunni stranieri inseriti nelle scuole cittadine, all’incremento nel mondo economico – lavorativo – commerciale, alla necessità di cure socioassistenziale, all’esigenza di luoghi di incontro di culto e ricreativi, all’osservanza delle norme vigenti per i lavoratori ecc.. L’Italia favorisce l’integrazione lavorando sul territorio con enti ed associazioni e vanta delle collaborazioni dei centri di volontariato come la Caritas con la quale è stato sottoscritto un protocollo di intesa per favorire i primi sostegni e informazioni al cittadino straniero; organizza corsi di lingua italiana per stranieri con il supporto degli Assessori alla Pubblica Istruzione con manifestazioni e iniziative comunicazione tra alunni italiani e alunni stranieri. che favoriscano la