85 AIUTI AI CONSORZI DI GARANZIA (CONFIDI) Osservazioni sulla
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85 AIUTI AI CONSORZI DI GARANZIA (CONFIDI) Osservazioni sulla
AIUTI AI CONSORZI DI GARANZIA (CONFIDI) Osservazioni sulla questione degli aiuti ai Confidi in generale Relativamente agli aiuti concessi ai Confidi la disciplina136 rilevante è contenuta nella Comunicazione della Commissione 11 marzo 2000 relativa all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. In particolare si ricorda che le garanzie, quando hanno natura d’aiuto, sono normalmente concesse ai mutuatari137, nella misura in cui il rischio viene assunto in tutto o in parte dallo Stato (punto 2.1.1). Le garanzie sono prestate direttamente dallo Stato o da imprese su cui le autorità pubbliche esercitano un’influenza dominante (punto 2.1.4). Il momento rilevante per valutare se una garanzia ha natura di aiuto e per calcolare il suo ammontare è quello in cui essa viene prestata (e non escussa – punto 2.1.3). Per le garanzie sui prestiti l’equivalente sovvenzione erogato nell’arco di un anno può essere calcolato o come riduzione del tasso di interesse pagato al mutuante grazie all’esistenza della 136 Si segnala che il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, all’art. 13 convertito con legge 24.11.03 n. 326, ha uniformato la disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, coordinando e abrogando vecchie disposizioni normative. Si evidenzia in particolare che, al comma 8, il D.L. precisa che i confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole. Al comma 10 si stabilisce segnatamente che gli enti pubblici e privati possono sostenere l’attività dei confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni, essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purchè la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all’assemblea. Ai sensi del comma 18 i confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio consorziato. Al comma 29 si prevede che l’esercizio dell’attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni “confidi”, “garanzia collettiva dei fidi” o entrambe. Ai commi 45 e 46 si precisa che i confidi si considerano enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi, e gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale. L’art. 13 opera anche alcuni richiami alla normativa nazionale precedente che, in linea generale, prevede la possibile erogazione di fondi pubblici per la copertura parziale dei fondi rischi e la prestazione di controgaranzie. 137 La Commissione non esclude che la prestazione di garanzie pubbliche possa beneficiare anche il mutuante (punto 2.2), ciò che si configurerebbe probabilmente come aiuto al suo funzionamento, di regola incompatibile (punto 5.4). 85 garanzia pubblica, o come riduzione (assenza) del premio pagato per ottenere la garanzia. Il primo criterio normalmente si applica alle garanzie individuali, il secondo ai regimi (punto 3.2). Al fine di indurre il mutuante a valutare l’affidabilità del mutuatario, e per non caricare troppo lo Stato dei rischi inerenti alle garanzie, la quota del prestito non garantita dev’essere di almeno il 20% (punto 3.4). Nel caso di regimi di aiuti, l’elemento di aiuto dev’essere valutato in base alle disposizioni, contenute nei regimi stessi, che disciplinano l’importo massimo e la durata dei prestiti, le categorie di imprese, i tipi di progetti ammissibili, le coperture richieste ai mutuatari, il corrispettivo dovuto da quest’ultimi per le garanzie nonché i tassi di interesse conseguiti (punto 3.5). Nella sezione 4 della Comunicazione, la Commissione ha premesso e ricordato che “le garanzie non costituiscono inoltre aiuti di Stato […] quando si tratti di provvedimenti che non pregiudicano gli scambi tra gli Stati membri”. Successivamente la Commissione ha elencato talune condizioni che, se soddisfatte, escludono l’esistenza di aiuti. In particolare, relativamente ai regimi, non vi è aiuto quando a) il regime non consente la concessione di garanzie a mutuatari che si trovano in difficoltà finanziarie; b) il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato; c) le garanzie sono connesse ad un’operazione finanziaria specifica, sono circoscritte ad un importo massimo predeterminato, non assistono più dell’80 % del prestito (salvo che si tratti di titoli obbligazionari o titoli analoghi) e non sono prorogabili; d) le modalità del regime sono basate su una valutazione 86 L’inosservanza di una delle condizioni sopra indicate non implica che il regime di garanzie debba considerarsi automaticamente come aiuto di Stato. In caso di dubbio, la Commissione invita a notificare (punto 4.4). La compatibilità dell’aiuto con il mercato comune viene valutata dalla Commissione secondo le stesse norme vigenti per gli aiuti concessi in altre forme. I criteri concreti per la valutazione della compatibilità sono contenuti nelle normative specifiche relative agli aiuti di natura orizzontale, regionale o settoriale (punto 5.2)138. Dopo essere stata investita della notifica, la Commissione giudicherà ammissibili le garanzie solo se la loro attivazione è contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione di fallimento o all’avvio di procedure analoghe (punto 5.3). In materia di aiuti di Stato e confidi non mancano decisioni della Commissione, che spiegano come l’istituzione ha applicato a casi concreti i principi sopra esposti. Nella decisione su aiuto n. 181/2002139, la Commissione ha autorizzato aiuti alle PMI previa costituzione di un Fondo di garanzia al fine di agevolarle nell’affrontare i costi di cui al reg. 70/01 (investimenti in immobilizzazione materiali, immateriali, consulenza straordinaria e prima partecipazione a fiere). Il Fondo di garanzia è gestito da una società per azioni partecipata dalla Regione Toscana e dalle principali banche operanti in Toscana. Il fondo è costituito per il 70 % da risorse pubbliche e per il 30 % da risorse private. L’aiuto accordato dal Fondo è concesso sotto forma di garanzie su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine e su operazioni di leasing d’importo inferiore o pari a 1.5 milioni di euro e di durata decennale, eventualmente elevabile a 15 anni in caso di acquisizione, costruzione e ristrutturazione di immobili. Le garanzie accordate dal Fondo non coprono più dell’80 % delle operazioni in questione. Sulla base di taluni calcoli, le intensità d’aiuto delle garanzie risultano pari all’1.90 % per i finanziamenti a cinque anni, al 2.39 % per i finanziamenti a dieci anni e al 2,48 % per i finanziamenti a quindici anni. Il regime si applica a PMI toscane che non siano in difficoltà. Sono esclusi dall’applicazione del regime i settori sensibili, e cioè agricoltura e pesca, trasporti, carbone, siderurgia, costruzione navale, fibre sintetiche e industria automobilistica. 138 Nell’Invito a presentare osservazioni su aiuto n. C 21/04, GUCE C 52 del 2 marzo 2005, la Commissione ha analizzato una legge regionale siciliana che prevedeva l’erogazione di aiuti per costituire ovvero alimentare i fondi destinati alla prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti da parte di istituti di credito e enti parabancari alle imprese associate. La Commissione ha notato come “il fatto di concedere una garanzia a favore di una misura la cui ammissibilità è dubbia mette a sua volta in discussione l’ammissibilità della garanzia stessa.” 139 Decisione del 5 febbraio 2003, aiuti relativi al Docup, Misura 1.3 Toscana 87 Nella propria valutazione dell’aiuto in oggetto, la Commissione ha evidenziato come la quota dei capitali pubblici nel Fondo sia maggioritaria, e come il Fondo sia gestito da una società che è sostanzialmente un’emanazione della Regione Toscana, per cui il Fondo risulta essere un veicolo per trasferire risorse di Stato. Inoltre la Commissione ha evidenziato che l’aiuto sussiste perché le garanzie sono concesse a condizioni inferiori rispetto a quelle di mercato. Infatti l’1 % richiesto dal Fondo a titolo di contropartita della garanzia è inferiore al livello di mercato140. La Commissione ha anche valutato se le banche private che partecipano al Fondo beneficiano di un aiuto nel quadro di tale partecipazione. L’analisi dell’istituzione ha posto in luce che le partecipazioni delle banche sono remunerate in funzione dei profitti del Fondo, senza vantaggi particolari né remunerazione minima garantita dalla Regione. Inoltre, posto che le garanzie sono concesse a tassi inferiori rispetto a quelli di mercato, il rendimento del Fondo è inferiore a quello di mercato. La Commissione ha dunque escluso che il Fondo accordi un vantaggio alle banche. Analizzando gli aiuti alla luce della citata Comunicazione degli aiuti concessi sotto forma di garanzie, la Commissione evidenzia che le garanzie non possono coprire più dell’80 % delle operazioni di finanziamento, l’attivazione della garanzia è subordinata ad un reclamo preliminare presso il debitore e sono previste condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria di fallimento dell’impresa beneficiaria. Inoltre la Commissione ha accettato il calcolo dell’intensità d’aiuto: la Regione l’ha basato sulla frequenza di insolvenze prodottesi in passato per operazioni di finanziamento concesse in circostanze analoghe, (ossia relative a PMI in Toscana), sulla durata delle operazioni assistite dalle garanzie, sulle spese di gestione ovvero sulla remunerazione del capitale impiegato dallo Stato. La Commissione ha inoltre verificato che l’aiuto è stato strutturato esattamente sulla base del regolamento n. 70/01. 140 Gli altri requisiti perché si configuri un aiuto esistono tutti: c’è selettività perché la misura favorisce le PMI della Toscana, e c’è incidenza sugli scambi intracomunitari posto che l’attività delle imprese beneficiarie può produrre effetti sul commercio internazionale. 88 Nella decisione su aiuto n. 265/02, la Commissione ha autorizzato un aiuto concesso alle PMI agricole sarde tramite taluni confidi141. La Regione Sardegna contribuisce cioè all’integrazione dei fondi di garanzia e/o dei fondi di rischio dei Confidi che sono utilizzati esclusivamente per la fornitura di garanzie e dei fondi dei Confidi che sono utilizzati esclusivamente per la fornitura d’assistenza tecnica agli agricoltori soci e non soci degli stessi. In particolare, l’aiuto è subordinato al fatto che i confidi non abbiano scopo di lucro, ma che mirino a favorire le PMI; che i confidi tengano una contabilità separata sia per l’attività di prestazione di garanzie sia per quella di assistenza tecnica, con esclusione del finanziamento di qualsiasi spesa di gestione e/o investimento da parte dei confidi. La normativa regionale prevede segnatamente che il confidi che non possiede una contabilità separata al momento della presentazione della domanda deve impegnarsi ad adeguare il proprio statuto, nel senso di tenere una contabilità separata prima della concessione del contributo pubblico. Le autorità hanno assicurato che le garanzie sono concesse dai confidi conformemente alla citata Comunicazione sugli aiuti concessi sotto forma di garanzie, che i beneficiari non sono in difficoltà finanziarie, e che le garanzie non assistono oltre l’80 % dell’obbligazione finanziaria sottostante. Il premio che i beneficiari vanno a pagare è dell’1 % dell’importo del rischio massimo garantito per le operazioni a medio-lungo termine, e dello 0,5 % per quelle a breve inferiori ai 12 mesi o per gli scoperti su conto corrente. Le autorità regionali hanno altresì assicurato che gli aiuti prestati sotto forma di garanzie sono destinati ad investimenti delle PMI agricole conformi agli Orientamenti comunitari per gli aiuti 89 Nella decisione su aiuto n. 307/99142, la Commissione ha autorizzato taluni aiuti alle PMI venete concessi anche tramite fondi di garanzia. Erogando un prestito garantito da un fondo, la società regionale Sviluppo spa era disposta a ridurre il tasso di interesse dello 0.5 %. La Commissione ha evidenziato che la garanzia era sussidiaria e accessoria; che per ottenere dal fondo di garanzia il rimborso del debito la banca doveva dimostrare di aver già agito nei confronti della PMI beneficiaria; che la garanzia poteva coprire fino ad un massimo del 50 % dei costi ammissibili del progetto; che le PMI beneficiarie erano scelte sulla base della loro solidità finanziaria. Nella decisione su aiuto n. 645/98143, la Commissione ha autorizzato aiuti a confidi nel settore agricolo. Inter alia, l’aiuto consisteva nella concessione di sovvenzioni per la formazione o l’aumento dei fondi di garanzia monetari e del patrimonio di garanzia, destinati a fornire garanzie ai soci sui finanziamenti e le operazioni finanziarie in corso presso banche, e in sovvenzioni destinate a ridurre il tasso di interesse dei prestiti contratti dai soci assistiti da garanzie concesse dai consorzi fidi. La Commissione, nella propria valutazione, ha considerato che le forme associative dei confidi, raggruppanti i singoli produttori nel loro interesse collettivo, permettevano di trasferire ai soci l’intero importo dell’aiuto erogato ai confidi. La modalità di calcolo dell’aiuto risultava conforme al criterio utilizzato dalla Commissione per il calcolo ex ante del valore delle garanzie di Stato (valore di mercato della garanzia all’atto dell’operazione, dato dalla differenza fra il tasso di mercato del prestito e il tasso effettivamente pagato dall’operatore beneficiario grazie alla garanzia pubblica, ridotto dell’importo del premio pagato per quest’ultima). In sintesi, nella misura in cui l’impresa garantita versa al Confidi un premio per la garanzia che sia di mercato, non si potrà parlare di aiuto (ma il Confidi, nel rilasciare la garanzia, dovrà rispettare le condizioni qui sopra elencate); se il premio versato dall’impresa garantita è inferiore ai costi di mercato, la differenza che rappresenta l’aiuto potrà rientrare nel regolamento 69/01 de minimis rispettandone le condizioni; oppure l’aiuto potrà rientrare nel regolamento 70/01 sulle PMI, rispettandone le condizioni, per cui le Camere dovranno comunicare alla Commissione gli aiuti concessi ai Confidi che non appartengono al settore agricolo. In altre parole, i regg. 68 e 70 del 2001 saranno le discipline di più frequente applicazione. 142 Decisione del 5 gennaio 2000, Veneto, aiuti agli investimenti delle PMI nel settore del turismo. 143 90 Confidi agricoltura Le note decisioni 62/01 e 241/01 coprono anche gli aiuti concessi alle imprese agricole tramite i Consorzi Fidi144. La Commissione ha convenuto con le Camere che gli aiuti non vengono concessi ai Confidi, bensì alle PMI agricole tramite i Confidi stessi145. Per quanto riguarda l’inquadramento della materia dato dalla Commissione, è preferibile rimandare alla decisione 62/01; qui ci si limita a sottolineare solo gli aspetti più rilevanti soprattutto per le conseguenze operative. Per le Camere è importante ricordare quanto segue: a) gli aiuti non devono essere sussidi al funzionamento dei Confidi; b) le Camere si sono impegnate a contribuire esclusivamente alla creazione-integrazione dei “fondi di garanzia” o “fondi rischi”, ad esclusione di qualsiasi altra destinazione, e gli eventuali profitti derivanti da tali risorse devono avere la medesima destinazione; c) le Camere devono controllare che i Confidi finanziati non realizzino obiettivi speculativi o economici146; d) le Camere dovranno concedere aiuti a tutti i Confidi che soddisfano le condizioni fissate dalla Commissione147. Al fine di responsabilizzare i Confidi circa il rispetto delle norme in tema di aiuti di Stato, è stato predisposto anche uno schema di convenzione tra i Confidi e le Camere 144 I finanziamenti camerali vengono di fatto donati dalle Camere ai Confidi per l’incremento dei fondi garanzia, senza contropartite; rari sono i casi in cui vi sia un ritorno dai Confidi alle Camere delle risorse finanziarie a suo tempo conferite ai Confidi. Sulla natura di aiuti degli interventi camerali concessi alle imprese per mezzo dei Confidi la Commissione si era pronunciata con lettera all’Eurosportello veneto del 12 settembre 2000. 145 Trattandosi di aiuti al settore agricolo, al tempo delle decisioni nn 62/01 e 241/01 non era applicabile l’esenzione de minimis. Al di fuori dei settori sensibili, gli aiuti concessi tramite i Confidi dovrebbero agevolmente rientrare entro la soglia de minimis, trattandosi di importi ridotti (pari al mancato o minor premio pagato per ottenere la garanzia del Confidi, oppure al tasso di favore versato alla banca mutuante grazie all’esistenza della garanzia). 146 I Confidi devono tenere una contabilità separata per le operazioni realizzate con sussidi pubblici. 147 I Confidi non dovranno garantire soggetti in difficoltà finanziaria e dovranno adire ogni via legale per recuperare la garanzia prestata per il debitore inadempiente. 91 Come risulta dalla decisione 62/01, l’esistenza dell’aiuto si ricava sostanzialmente dal tasso agevolato pagato al Confidi dall’impresa garantita da questo. Secondo la Commissione si può ragionevolmente stimare che il prezzo normalmente pagato sul mercato per una garanzia su mutui sia pari all’1% dell’importo garantito. Se le imprese garantite versano meno dell’1%, tale differenza costituisce l’aiuto. Va tuttavia ricordato che questo tasso varia nel tempo e può differire fra diverse aree economiche (ad es. i premi al Nord, Centro e Sud Italia non sono omogenei). L’aiuto può altresì essere rappresentato dal tasso agevolato sul finanziamento (e cioè il tasso pagato dall’impresa mutuataria alla banca), essendo tale finanziamento garantito dai Confidi. E’ importante che le Camere abbiano ben presenti le informazioni che devono essere contenute nella relazione annuale sull’attuazione del regime di aiuti, in particolare148: a) i dati relativi alle spese sostenute dai Confidi per prestare le garanzie; b) l’importo totale delle garanzie concesse, compresa un’indicazione dei tipi e obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia (es, prestiti a breve, medio e lungo termine per investimenti), precisando inoltre se tali operazioni siano oggetto di ulteriore aiuto (ad es., garanzia accessoria a mutuo per investimento agevolato); c) dati sull’importo totale delle garanzie in essere e relative al contributo camerale; d) i casi di inadempimento su tutti i prestiti garantiti; e) l’importo pagato con risorse pubbliche per i debitori inadempienti, al netto dei fondi eventualmente recuperati; f) i corrispettivi versati per le garanzie e i loro beneficiari. Dette informazioni devono essere trasmesse dai Confidi alle Camere, possibilmente entro la fine di aprile di ciascun anno, per consentire la redazione del rapporto annuale richiesta dalla 92