Scheda etichettatura nel biologico - Delizie

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Scheda etichettatura nel biologico - Delizie
Etichettatura Biologica
Breve vademecum
Generalità
Leggere con attenzione l'etichetta di un prodotto consente di acquisire in breve tempo tutte le
informazioni che ci interessano sul prodotto stesso, permettendoci di acquistare quello più idoneo
al soddisfacimento dei nostri bisogni e delle nostre esigenze. Una corretta consultazione
dell'etichetta permette un confronto tra diversi prodotti, e attraverso la verifica della
composizione e degli ingredienti utilizzati, è possibile formulare un rapporto qualità/prezzo utile
alla scelta d'acquisto.
Affinché possano effettivamente rispondere alle nostre esigenze, le etichette devono essere
scritte o tradotte in lingua italiana (obbligatorio per legge per tutti i prodotti commercializzati in
Italia), chiaramente leggibili, con caratteri di dimensioni adeguati. Devono inoltre essere indelebili,
e chiare: nulla deve rimanere vago o incomprensibile.
In agricoltura biologica
In agricoltura biologica l'etichetta ci fornisce la garanzia che il prodotto che stiamo per acquistare
sia effettivamente proveniente da un metodo di coltivazione che soddisfi tutti i requisiti richiesti
dalla normativa vigente.
La normativa
Regolamento CE 834/07 e CE
Regolamenti attualmente in vigore per l’Agricoltura biologica
889/08
Regolamento CE 271/10
Decreto n. 18354 del
27/11/2009
Regolamento che definisce l’uso del nuovo logo europeo e
modifica alcune norme di etichettatura
Disposizioni nazionali per l'attuazione dei regolamenti CE 834/07 e
CE 889/08 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti le
produzioni biologiche e l'etichettatura dei prodotti biologiche
Cosa si intende per etichetta
Il termine “etichetta” va ad indicare: le fascette, le etichette, gli imballaggi primari e secondari che
accompagnano il prodotto fino al consumatore finale.
Le indicazioni relative al metodo di produzione biologico presenti in etichetta, devono sempre
rispettare quanto previsto dai regolamenti CE 834/07 e CE 889/08 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché quanto stabilito dalla normativa nazionale. Le etichette devono inoltre
essere autorizzate dall'organismo di controllo dell'operatore che intende avvalersene.
Indicazione del metodo di produzione sui prodotti
Per verificare se siamo di fronte ad un prodotto biologico dobbiamo leggere attentamente
l'etichetta. Ogni denominazione riferita al metodo di produzione biologico o ad abbreviazioni quali
“bio”, eco, organico, può essere apposta sull’etichetta del prodotto solo se quest’ultimo risponde
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alle prescrizioni del regolamento CE n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici.
L'etichetta dei prodotti biologici deve riportare, oltre al nome e indirizzo dell’operatore (se diverso
da quest’ultimo, del proprietario o venditore del prodotto), il nome del prodotto e soprattutto le
indicazioni del metodo di produzione biologico. Tali informazioni vengono inserite nel modo
seguente:
1. nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, se almeno il 95% in peso
degli ingredienti di origine agricola è biologico;
2. soltanto nell'elenco degli ingredienti per quei prodotti che presentano meno del 95% di
ingredienti “bio”. In tal caso deve essere riportata la % totale degli ingredienti “bio” in
proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola;
3. nell'elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, se
il principale ingrediente è un prodotto della caccia o della pesca e tutti gli altri ingredienti
di origine agricola sono biologici;
4. il termine “in conversione all’agricoltura biologica” può essere riportato nella
denominazione di vendita del prodotto che deve essere composto di un solo ingrediente
vegetale di origine agricola.
Nel caso di un prodotto agricolo vivo o non trasformato, in etichetta si possono ovviamente usare i
termini riferiti al metodo di produzione biologico, solamente se tali prodotti sono stati ottenuti
secondo le norme e procedure stabilite dai regolamenti CE 834/07 e CE 889/08.
Il termine che fa riferimento al metodo di produzione biologico va inserito nella denominazione di
vendita, accanto al nome del prodotto oppure nello stesso campo visivo dello stesso.
I riferimenti al metodo di produzione biologico quindi possono essere riportati, con modalità
differenti, sulle etichette delle seguenti categorie di prodotti alimentari: prodotti agricoli vivi o non
trasformati biologici, prodotti trasformati biologici, prodotti con alcuni ingredienti biologici,
prodotti il cui ingrediente principale proviene dalla caccia o dalla pesca, prodotti in conversione
all’agricoltura biologica, lieviti biologici e prodotti a base di lievito biologici, prodotti biologici
importati da paesi terzi e prodotti d'acquacoltura biologici.
Alcune condizioni da rispettare
• il prodotto deve essere costituito principalmente da ingredienti di origine agricola;
• il prodotto e i suoi ingredienti sono stati ottenuti senza l’impiego di OGM o di prodotti
derivati o ottenuti da OGM;
• nella composizione del prodotto un ingrediente biologico non deve essere presente
congiuntamente al medesimo ingrediente di origine convenzionale;
• eventuali ingredienti di origine agricola non biologici devono essere presenti nell’allegato
IX del Reg. CE 889/08;
• eventuali additivi e ausiliari di fabbricazione devono essere presenti nell’allegato VIII del
Reg. CE 889/08;
• eventuali preparazioni a base di microrganismi ed enzimi devono essere quelli
normalmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;
• gli aromi o le preparazioni aromatiche devono essere di origine naturale.
Il logo europeo
Dal 1 luglio 2010 per i prodotti biologici preconfezionati deve esserci in etichetta anche il logo UE,
di cui l'art. 25, par. 1 del Regolamento CE 834/2007.
Nel Regolamento CE 271 del 2010 è possibile trovare alcune regole circa le caratteristiche che il
logo stesso deve possedere in termini di colori, dimensioni e modalità d'uso.
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Dove può essere utilizzato il logo europeo
Il logo europeo si può apporre solo se il prodotto risulta conforme ai requisiti stabiliti dalla
normativa europea e si deve apporre ai prodotti chiusi confezionati ed etichettati che presentano
le seguenti caratteristiche: gli ingredienti biologici sono almeno il 95% in peso degli ingredienti di
origine agricola; eventuali ingredienti di origine agricola non biologici devono essere elencati
nell’allegato IX del Reg. CE 889/2008 o autorizzati temporaneamente dallo stato membro.
Facoltativo apporlo nei prodotti con medesime caratteristiche che provengono da Paesi terzi.
L'uso del logo è ovviamente vietato nei prodotti che presentano una percentuale di ingredienti di
origine agricola biologici inferiore al 95%.
Cosa deve comparire in etichetta di un prodotto biologico
• nella denominazione di vendita devono comparire i riferimenti al metodo di produzione
biologico, e dove presente, nella lista degli ingredienti in riferimento a quelli biologici;
• nello stesso campo visivo del logo europeo deve comparire il codice dell’Organismo di
Controllo e l’indicazione di origine delle materie prime. Per i prodotti destinati al mercato
nazionale compaiono anche le diciture previste dal DM 18354 del 27/11/2009.
Organismo di controllo autorizzato da MiPAAF
Operatore controllato n.
IT BIO 000
XXX
Agricoltura UE oppure
per prodotti coltivati in uno dei
paesi comunitari
Agricoltura non UE oppure
prodotti coltivati in paesi terzi
Agricoltura UE/non UE
prodotti contenenti ingredienti
provenienti in parte in paesi terzi
•
•
•
•
IT = identificativo del paese
BIO = identificativo del metodo di produzione
000 = codice identificativo dell’organismo di controllo
XXX = codice operatore attribuito dall'organismo di controllo
Seguono esempi.
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Alcuni esempi di etichette:
Se un prodotto è costituito di ingredienti coltivati solo in Italia, la dicitura può essere sostituita da:
“ Agricoltura Italia”
1. Etichettatura prodotto agricolo vivo o non trasformato biologico
Prodotto da
Az. Agr. Il Sambuco
Via Campagnola 13
San Bonifacio (VR)
ORIGINE: Regione o località
CAT: II Peso: 5 kg
MELE varietà Florina
da Agricoltura Biologica
tutte le altre indicazioni
richieste dalla normativa
generale in materia di prodotti
agroalimentari
Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF
IT BIO 000
Agricoltura Italia
Operatore controllato n. XXX
2. Etichettatura prodotto trasformato con almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine
agricola biologici
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Prodotto da
Az. Agr. Il Sambuco
Via Campagnola 13
San Bonifacio (VR)
Sciroppo di lampone
da Agricoltura Biologica
tutte le altre indicazioni
richieste dalla normativa
generale in materia di prodotti
agroalimentari
Ingredienti: succo di
lampone*, zucchero di
canna*, acqua.
* da agricoltura biologica
Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF
IT BIO 000
Agricoltura Italia
Operatore controllato n. XXX
3. Etichettatura prodotto trasformato con meno del 95% in peso di ingredienti di origine agricola
biologici
Prodotto da
Il buon forno
Via Delizie 15
Bolzano (BZ)
Dolce alle nocciole
tutte le altre indicazioni
richieste dalla normativa
generale in materia di prodotti
agroalimentari
Ingredienti: farina di grano
tenero*, uova*, nocciole*
(8%), lievito, fruttosio, olio di
mais, sale marino.
* ingredienti biologici sul totale
di ingredienti di origine
agricola (85%)
Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF
IT BIO 000
Operatore controllato n. XXX
4. Etichettatura prodotto della caccia o della pesca
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Prodotto da
Il tonno rosa
Via del mare 16
Ravenna (RA)
Tonno
all'olio extra vergine di oliva
tutte le altre indicazioni
richieste dalla normativa
generale in materia di prodotti
agroalimentari
Ingredienti: tonno, olio extra
vergine di oliva*, sale marino,
spezie*.
* ingredienti biologici sul totale
di ingredienti di origine
agricola (20%)
Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF
IT BIO 000
Operatore controllato n. XXX
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