Le pensioni in CUMULO

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Le pensioni in CUMULO
Le pensioni in CUMULO
ART.1 COMMI 239-246 LEGGE 24.12.2012, N°228
LEGGE DI STABILITA’ 2013
RICONGIUNZIONE
Lavoratori iscritti
a due o più forme
di assicurazione:
TOTALIZZAZIONE
CUMULO
Chi può
utilizzarlo?
Gestione
separata INPS
AGO INPS - IVS
dipendenti e
autonomi
Forme sostitutive
ed esclusive
dell’ Ago INPS
Per ottenere
unica pensione
RICONGIUNZIONE
TOTALIZZAZIONE
CUMULO
Chi può
utilizzarlo?
Non possibile
utilizzare periodi
iscrizione presso casse
Libero professionali
Periodi non coincidenti
Regole
generali per il
cumulo dei
contributi
Non devono aver già dato luogo ad
una pensione
No diritto autonomo a pensione in una
delle gestioni che si intende cumulare
Vecchiaia
CUMULO per
ottenere
pensione di..
Inabilità
Superstiti ..deceduto prima diritto a
pensione
all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore
è, ovvero è stato, iscritto.
Presentazione
della domanda
di pensione in
cumulo
ente promuove il procedimento
pensione a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla
propria quota determinata dai rispettivi periodi di iscrizione
maturati
il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è
effettuato dall’Inps
COME SI CALCOLA
LA PENSIONE IN
CUMULO
SISTEMA DI
CALCOLO
 Il sistema di calcolo, misto o contributivo, è
determinato dall’anzianità contributiva
maturata al 31 dicembre 1995
 L’anzianità contributiva è quella
complessivamente maturata nelle diverse
gestioni assicurative interessate al cumulo
 purché tali periodi non siano sovrapposti
temporalmente
 Dal 01.01.2012 sistema contributivo
COME SI CALCOLA
LA PENSIONE IN
CUMULO
misura della
pensione
ai fini della misura del trattamento
pensionistico pro quota, vengono presi in
considerazione tutti i periodi assicurativi
accreditati nella singola gestione,
indipendentemente dalla loro eventuale
coincidenza con altri periodi accreditati
presso altre gestioni
Anzianità complessiva NON superiore a
40
COME SI CALCOLA
LA PENSIONE IN
CUMULO
misura della
pensione
altri istituti
 Perequazione automatica riferita al
trattamento complessivo
 Se tra le quote della pensione ve ne almeno
una a carico delle gestioni che prevedono…
 Trattamento minimo (sistema retributivo o
misto)
 Deroghe 503/92
 Quattordicesima
 Maggiorazione sociale
 Anf
Se diritto soddisfatto
Supplementi e
supplementare
 Supplementi: contributi accreditati
,successivamente alla titolarità della pensione
cumulata, presso una gestione interessata al
cumulo se tale gestione prevede l’istituto del
supplemento
 supplementare: titolare di pensione in cumulo
da contribuzione accredita in un fondo
esclusivo e/o sostitutiva , si iscriva per la prima
volta all’Ago INPS o gestione separata INPS
 Non deve perfezionare requisito autonomo
Cumulo per la
pensione di
VECCHIAIA
non titolari di trattamento pensionistico
diretto presso una delle gestioni interessate
al cumulo
con decorrenza
1 febbraio 2013
No diritto autonomo al trattamento
pensionistico in nessuna delle forme
assicurative oggetto del regime di cumulo
con i requisiti
anagrafici e
contributivi previsti
della legge n.
214/2011
Il cumulo deve riguardare tutti e per intero i
periodi assicurativi accreditati presso le
diverse gestioni assicurative
Cumulo per la
pensione di
INABILITÀ
La pensione di inabilità di cui all’articolo
2 della legge n. 222/1984, è stata estesa
dalla legge 335/95 anche agli:
iscritti alla gestione ex Inpdap *
iscritti al Fondo speciale dipendenti delle
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al
Fondo di Quiescenza Poste
.
 Non previsto cumulo per l’assegno ordinario
di invalidità (art.1 legge 222/84)*
Cumulo per la
pensione di
INABILITÀ
 È possibile e raccomandato chiedere in
subordine anche l’AOI.
 Se non riconosciuta inabilità il fascicolo viene
trasferito d’ufficio dalla gestione che non
prevede l’istituto dell’assegno di invalidità alla
gestione in cui viceversa trova applicazione.
Cumulo per la
pensione di
INABILITÀ
CONDIZIONI
 La pensione deve essere liquidata tenendo
conto di tutta la contribuzione disponibile nelle
gestioni interessate.
 Non disponibile contribuzione utilizzata per
liquidazione di un trattamento pensionistico
 Non disponibile contribuzione che potrebbe
essere utile per supplementi di pensione
 CUMULO ammesso anche se requisito
contributivo perfezionato in una sola delle
gestioni
Cumulo per la
pensione di
INABILITÀ
 La decorrenza della pensione di inabilità è
attribuita secondo i criteri vigenti nella
gestione nella quale il lavoratore è iscritto al
momento del verificarsi dello stato inabilitante,
 Comunque successiva al 1-1-2013.
DECORRENZA
Cumulo per la
pensione di
 Dal 1 gennaio 2013 la pensione di inabilità in
cumulo potrà essere richiesta anche dai titolari
di AOI.
INABILITÀ
 Non potrà essere richiesta dagli stessi soggetti
dichiarati inabili entro il 31.12.2012, visto che la
decorrenza della inabilità in cumulo non può
essere 1.1.2013
DECORRENZA
Cumulo per la
pensione di
INABILITÀ
requisito
contributivo
 Requisito contributivo-art.4 comma 1 e 2
della legge 222/1984
 5 anni di contribuzione di cui 3 negli ultimi 5
precedenti la domanda
 Può essere perfezionato utilizzando tutta la
contribuzione accreditata in due o più forme
di assicurazione
 Per diritto periodi non coincidenti
Cumulo per la
pensione di
INABILITÀ
requisito
sanitario
art.2 comma 1 della legge 222/1984
 Assoluta e permanente impossibilità a
svolgere qualsiasi attività lavorativa
Cumulo per la
pensione di
INABILITÀ
Altri requisiti
 Requisito contributivo e requisito sanitario fondativi del
diritto alla pensione
 Altri requisiti:art.2 comma 2 legge 222/84
 Cessazione di qualsiasi attività lavorativa, cancellazione dagli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, dagli elenchi
nominativi dai lavoratori autonomi e dagli albi professionali,
rinuncia ai trattamenti a carico ago contro la disoccupazione
e ad ogni trattamento sostitutivo o integrativo della
retribuzione
 NON sono CAUSE OSTATIVE al riconoscimento
dell’Inabilità ma mero impedimento all’erogazione
della prestazione pensionistica
Cumulo per la
pensione di
INABILITÀ
La misura della
pensione
la
maggiorazione
convenzionale
 Per determinare la misura della pensione di inabilità
vengono utilizzati anche i periodi di contribuzione
coincidenti
 L’anzianità contributiva complessiva NON può superare
i 4oanni
 La pensione di inabilità, come previsto dall’art.2
comma 3 della legge 222/1984, è costituita dalla
somma di due quote:
 1ma quota:
riferita all’anzianità contributiva maturata
dall’assicurato fino alla data di decorrenza
della pensione di inabilità
Cumulo per la
pensione di
INABILITÀ
La misura della
pensione
la
maggiorazione
convenzionale
2da quota:
con la maggiorazione convenzionale calcolata
secondo le regole del sistema contributivo,
aggiungendo al montante individuale dei
contributi, posseduto all'atto del
pensionamento, un'ulteriore quota di
contribuzione riferita al periodo compreso tra la
data di decorrenza della pensione e la data di
compimento del 60mo anno di età
dell'interessato, computata in relazione alla
media delle basi annue pensionabili possedute
negli ultimi cinque anni di contribuzione e
rivalutate indipendentemente dal sesso
dell'assicurato e dalla gestione a carico della
quale viene liquidata la pensione
Liquidazione
della pensione
di inabilità
 La pensione di inabilità viene liquidata ed
erogata dalla gestione nella quale il lavoratore
è iscritto al momento del verificarsi dello stato
inabilitante con le modalità da questa previste.
 Il pagamento sarà effettuato da INPS che
stipulerà convenzioni, ove necessario, con gli
enti interessati al regime di cumulo.
Si applica le norme della gestione che
liquida ed eroga la pensione per
Altre norme su
Inabilità
 Incumulabilità con rendita INAIL per stesso
evento inabilitante
 Le revisioni
Revoca della
pensione
inabilità in
cumulo
 In caso di cessazione del diritto alla pensione di
inabilità conseguente al solo recupero della capacità
di lavoro, è attribuito il riconoscimento della
contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il
quale l'interessato ha usufruito della pensione ( art 4.
comma 4, della legge n. 222 del 1984)
 la contribuzione figurativa dovrà essere accreditata
nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era
iscritto al momento del verificarsi dello stato
inabilitante.
Decesso di
titolare di
inabilità in
cumulo
L’inabilità in cumulo è reversibile
Nel caso di mancata liquidazione della
pensione:
 per intervenuto decesso , (comunque
successivo al riconoscimento)
 Per cause ostative, e successivo decesso,
verrà riconosciuta la pensione indiretta
con attribuzione della maggiorazione
convenzionale
Pensione ai
superstiti in
cumulo
 La facoltà di cumulo di cui al comma 239
dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 può
essere esercitata per la liquidazione della
pensione indiretta ai familiari superstiti di
soggetto assicurato, deceduto prima di aver
acquisito il diritto a pensione presso una delle
Gestioni assicurative interessate al cumulo e
per decessi avvenuti a decorrere dal 1° gennaio
2013.
 Prima decorrenza possibile 1.2.2013
APPROFONDIMENTI
 CIRCOLARE INPS 120 DEL 6 AGOSTO 2013
 CIRCOLARE INPS 140 DEL 3 OTTOBRE 2013
 LEGGE 12 giugno 1984, n. 222
 Revisione della disciplina della invalidità pensionabile
 LEGGE 24.12.2012 N°228 -ART.1 COMMI da239 a 246