Testo standard della proposta di rinegoziazione inviata

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Testo standard della proposta di rinegoziazione inviata
Middle – Back Office Finanziamenti
Luogo e data ________________________
Oggetto:
Proposta di rinegoziazione ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 93 del 27
maggio 2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 126 del 24 luglio 2008, e
della relativa Convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze
e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) il 19 giugno 2008
Con riferimento a quanto in oggetto, dichiaro di aver ricevuto la Vostra proposta datata
e di aver attentamente letto la stessa e gli altri documenti allegati e/o messi comunque a
disposizione per conoscere tutte le possibilità di scelta per i clienti interessati e comprendere appieno il
meccanismo di operatività della rinegoziazione prevista dal Decreto e dalla Convenzione e i suoi riflessi
in termini economici.
Consapevole delle possibilità descritte nella Premessa C), desiderando accettare la Vostra
proposta di rinegoziazione ai sensi della normativa in questione, ritrascrivo detta proposta firmata in
segno di accettazione da tutti i Mutuatari unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
allegata.
“
Oggetto:
Proposta di rinegoziazione ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 93 del 27
maggio 2008, convertito con modificazioni nella Legge n.126 del 26 luglio 2008, e
della Convenzione attuativa stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) il 19 giugno 2008.
Dati del mutuo
Identificativo(di seguito “Mutuo”):
Importo originario:
Mutuatario/i(di seguito “Mutuatario”):
Banca(di seguito “Banca”): CENTROBANCA S.p.A. Banca di Credito Finanziario e Mobiliare
Premesso che
A.
B.
tra la Banca e il Mutuatario è in essere il Mutuo sopra indicato, stipulato prima del 29 maggio
2008;
la Banca ha aderito alla Convenzione conclusa, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 93/2008,
convertito con modificazioni dalla Legge 126/08 (di seguito, “Decreto”), il 19 giugno 2008 tra
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ABI, che attribuisce ai titolari di mutui stipulati o
accollati, anche a seguito di frazionamento, anteriormente al 29 maggio 2008 la possibilità di
procedere alla rinegoziazione degli stessi, alle condizioni ivi riportate, purché finalizzati
all’acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’abitazione principale 1;
Per “abitazione principale” si intende, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti entro il
terzo grado o gli affini entro il secondo grado dimorano abitualmente. La finalità deve essere attestata utilizzando la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà qui allegata sottoscritta da parte di tutti i mutuatari. Detta sottoscrizione dovrà essere
autenticata ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445/2000 da Pubblico Ufficiale (Notaio, Segretario Comunale, Cancelliere).
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C.
la stessa Convenzione ricorda la possibilità per i clienti interessati dall’applicazione del Decreto
di: (i) continuare a rimborsare il mutuo secondo il piano di ammortamento in corso; (ii)
proporre alla Banca presso la quale è in essere il rapporto una modifica contrattuale del tasso
e/o della durata da concordare appositamente; (iii) avvalersi della normativa in tema della c.d.
“portabilità” del mutuo trasferendolo presso altra banca; (iv) accettare la proposta di
rinegoziazione qui di seguito formulata ai sensi dell’art. 3 del Decreto; (v) usufruire, se del caso,
di più di una di tali diverse opportunità, in particolare cumulando la portabilità indicata sub (iii)
con la rinegoziazione ai sensi dell’art. 3 del Decreto indicata sub (iv). In tutte le ipotesi sopra
indicate non potranno essere addebitate al Mutuatario spese, commissioni o oneri di diverso
genere,
tutto ciò premesso
precisato che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, la
Banca formula al Mutuatario la seguente proposta di rinegoziazione ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dal citato art. 3 del Decreto e della suindicata Convenzione attuativa, alle condizioni indicate in
appresso.
Art. 1 – Rinegoziazione
La rinegoziazione assicura la riduzione dell’importo delle rate del Mutuo da corrispondere con
scadenza successiva al 1° gennaio 2009. Per i finanziamenti stipulati o accollati, anche a seguito di
frazionamento, prima del 31 dicembre 2006 tale importo sarà pari a quello che si ottiene applicando
all’importo ed alla scadenza originari del Mutuo il tasso di interesse risultante dalla media aritmetica dei
tassi applicati ai sensi del contratto di Mutuo nell’anno 2006. Per i contratti stipulati o accollati, anche a
seguito di frazionamento, dopo il 31 dicembre 2006, l’importo da corrispondere sarà pari a quello
risultante sulla base dei parametri per il calcolo della prima rata di ammortamento successiva alla stipula,
o all’accollo. L’importo della rata così calcolato rimarrà fisso per tutta la durata del Mutuo.
Art. 2 – Conto di finanziamento accessorio
La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento previsto prima
della rinegoziazione (“rata pre-rinegoziazione”) e quello risultante in base al criterio di calcolo
descritto all’art. 1 (“rata post-rinegoziazione”) verrà addebitata su un conto di finanziamento
accessorio, appositamente acceso con l’accettazione della presente. Su tale conto di
finanziamento accessorio saranno addebitate anche eventuali rate scadute e non pagate prima del 29
maggio 2008, nonché quant’altro dovuto in dipendenza del Mutuo sino alla Data di Rinegoziazione
(vale a dire la data in cui l'accettazione scritta della presente proposta verrà ricevuta dalla Banca).
Nel caso in cui, successivamente alla presente rinegoziazione, la differenza tra l’importo della rata prerinegoziazione e l’importo della rata post-rinegoziazione generi saldi a favore del Mutuatario, tale
differenza verrà accreditata sul conto di finanziamento accessorio a riduzione del debito su tale conto.
Qualora il debito del conto di finanziamento accessorio risulti interamente rimborsato a seguito degli
accrediti effettuati, il rimborso del Mutuo avrà poi luogo secondo la rata pre-rinegoziazione o, se più
favorevole per il Mutuatario, la rata post-rinegoziazione determinata in importo fisso ai sensi di quanto
previsto all’art. 1. In quest’ultimo caso, resta peraltro inteso che, nell’ipotesi in cui successivamente la
rata post-rinegoziazione ritornasse inferiore alla rata pre-rinegoziazione, le relative differenze saranno
addebitate sul conto di finanziamento accessorio, applicandosi parimenti le medesime regole di cui al
presente articolo2.
Il conto di finanziamento accessorio produce interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso
più favorevole per il Mutuatario tra quello che si ottiene in base all’indice IRS a dieci anni
Per maggiori dettagli, anche esemplificativi, sul meccanismo di funzionamento del conto accessorio, si rimanda all’allegato “Documento
esemplificativo degli effetti della rinegoziazione”.
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(secondo la quotazione pubblicata sul quotidiano “Il Sole 24 ore”, colonna “lettera”) e quello previsto
nel contratto di Mutuo, entrambi come valorizzati alla Data di Rinegoziazione3. Tale tasso, una
volta determinato secondo la regola sopradescritta, resterà fisso per tutta la durata del conto di
finanziamento accessorio.
A tale proposito vi segnaliamo che per il calcolo delle ipotesi di cui alle allegate Tab. 1 e 2 è stato
utilizzato il tasso a Lei più favorevole tra il tasso IRS a dieci anni del 31 luglio c.a., pari al 4,85%, e
quello ora in vigore previsto dal contratto di Mutuo.
Alla data di originaria scadenza del Mutuo, l’eventuale debito risultante dal conto di finanziamento
accessorio dovrà essere rimborsato dal Mutuatario sulla base di rate costanti di importo uguale
all’ammontare della rata risultante dal presente atto di rinegoziazione. L’ammortamento sarà
calcolato sulla base dello stesso tasso al quale è stato regolato il conto di finanziamento
accessorio ai sensi del precedente comma o, se più favorevole al Mutuatario, ad un tasso fisso
stabilito in misura pari a quella che risulterebbe determinata nel contratto di Mutuo alla data di
originaria scadenza del Mutuo4 medesimo. Il pagamento delle rate dovrà essere regolato dal
Mutuatario secondo le medesime modalità e periodicità previste nel contratto di Mutuo.
Art. 3 – Rendicontazione periodica
La Banca invierà annualmente al Mutuatario, all’indirizzo indicato nella presente o a quello, diverso, che
il Mutuatario dovesse successivamente indicare in sostituzione del precedente, una comunicazione
informativa, chiara completa e gratuita, sull’andamento della posizione nei confronti della Banca,
nonché sul debito residuo relativo al Mutuo rinegoziato e sul saldo del conto di finanziamento
accessorio.
Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di tali comunicazioni senza che sia pervenuto alla
Banca per iscritto un reclamo specifico, le stesse si intenderanno senz'altro approvate dal Mutuatario
con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze.
Art. 4 – Garanzie
Le garanzie già iscritte a fronte del Mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso,
secondo le modalità convenute, del complessivo debito che risulti alla data di scadenza del Mutuo
stesso, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto
all’articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
La stessa disposizione si applica altresì qualora, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di
finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del Mutuo nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il
compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell’integrale
soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del Mutuo.
Art. 5 – Rimborso anticipato
Sia il Mutuo che l’eventuale saldo debitore del conto di finanziamento accessorio possono essere
anticipatamente rimborsati, in tutto o in parte, anche da parte di uno solo dei Mutuatari, senza
l’applicazione di alcuna penale.
Ad esempio, se al momento dell’accettazione il tasso contrattuale previsto dal Mutuo (ad es. Euribor a tre mesi + spread 0,80%) fosse
pari al 5,80% (Euribor a tre mesi 5% + 0,80%), mentre il valore dell’IRS a dieci anni fosse rilevato al 5,10%, il conto di finanziamento
accessorio sarebbe regolato al tasso fisso del 5,10%. Viceversa, qualora il valore dell’IRS lo stesso giorno fosse pubblicato al 6%, il tasso
fisso del conto di finanziamento accessorio sarebbe pari al 5,80%.
4 Alla data di scadenza dell’ultima rata del Mutuo occorrerà confrontare il tasso al quale era regolato il conto di finanziamento accessorio
(ad es., 5%) con il tasso contrattuale previsto dal Suo Mutuo come valorizzato a tale data (restando all’esempio della nota precedente: se
l’Euribor a tre mesi fosse passato al 5,20% + 0,80% di spread=6%). In questo caso, l’eventuale debito residuo sul conto accessorio di
finanziamento dovrà essere rimborsato ad un tasso d’interesse del 5%, mediante il pagamento di rate aggiuntive di ugual importo a quelle
determinate post-rinegoziazione (il numero di queste rate aggiuntive dipende dall’entità dell’importo da rimborsare).
L’ISC (indicatore sintetico di costo) di questo rapporto, in assenza di altre spese/oneri a carico del Mutuatario, corrisponderà al valore di
questo tasso.
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In mancanza di espressa indicazione del mutuatario, eventuali rimborsi anticipati verranno imputati a
decurtazione prima del saldo debitore del conto di finanziamento accessorio e poi del mutuo.
Art. 6 – Gratuità della rinegoziazione
La presente rinegoziazione è esente da imposte e tasse di qualsiasi genere. Il Mutuatario non
sostiene alcun costo amministrativo, ivi incluse eventuali commissioni bancarie, conseguenti alle
operazioni di rinegoziazione e per tutta la durata residua del Mutuo, anche sulle eventuali rate
aggiuntive finali. Il Mutuatario non sostiene altresì costi notarili, ove necessari.
Art. 7 – Altre disposizioni
Sul conto di finanziamento accessorio non saranno consentite operazioni bancarie, né potranno essere
attivati servizi o altri affidamenti, né effettuati addebiti e/o accrediti diversi da quelle previsti e
disciplinati nel presente atto. Fatto salvo quanto previsto alla fine del primo comma dell’art. 2, gli
addebiti/accrediti previsti ai sensi del presente atto saranno regolati con data valuta pari a quella di
scadenza delle rate del Mutuo.
Eventuali pagamenti in conto di debiti scaduti verranno imputati a deconto delle varie componenti del
credito (interessi di mora, rate scadute, interessi corrispettivi, capitale e spese) in conformità a quanto
previsto nel contratto di Mutuo. La stessa regola troverà applicazione per i pagamenti parziali delle
singole rate effettuati ai sensi della presente proposta mediante addebito del correlativo importo sul
conto di finanziamento accessorio.
Nel caso previsto dal secondo comma del precedente art. 4 (rinegoziazione afferente a Mutuo oggetto
di un’operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti, per cui il titolare del conto di
finanziamento accessorio è soggetto diverso dal cessionario del Mutuo), resta inteso che per effetto
della presente rinegoziazione la Banca è fin d’ora autorizzata dal Mutuatario, e per questo obbligata, a
trasferire immediatamente al cessionario del Mutuo, alle singole scadenze di rata e a parziale pagamento
delle stesse, le somme pari alla differenza tra la “rata pre-rinegoziazione” e la "rata post-rinegoziazione"
volta per volta addebitate sul conto di finanziamento accessorio. Il Mutuatario resta obbligato verso il
cessionario del Mutuo per l’integrale rimborso dello stesso e verso la Banca, ai sensi del presente
accordo, per il rimborso del debito risultante sul conto di finanziamento accessorio.
Il Mutuatario prende atto che, qualora successivamente all’accettazione della presente intendesse
avvalersi della c.d. “portabilità” per trasferire il Mutuo presso altra banca, l’importo dovuto ai fini della
surrogazione per gli effetti di cui artt. 1202 cod.civ. e 8 del Decreto Legge 7/07 (c.d. Decreto Bersani
bis, convertito con modificazioni nella Legge 40/07) sarà costituito dalla somma del debito residuo per
il Mutuo e del debito risultante sul conto di finanziamento accessorio e che, stante l’unicità della
garanzia ipotecaria che assiste i due rapporti ai sensi di legge, non potrà chiedersi la surrogazione in uno
soltanto dei due debiti. Per la stessa ragione, le comunicazione e la quietanza di avvenuta estinzione
dell’obbligazione e di cancellazione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 13 del summenzionato Decreto Legge
7/07 saranno trasmesse dalla Banca successivamente all’estinzione di entrambi i debiti.
In eventuale modifica di quanto previsto nel contratto di Mutuo, le rate in scadenza dopo il 1°
gennaio 2009 saranno in ogni caso ricalcolate secondo un piano di ammortamento c.d. “alla
francese”, ossia a rate posticipate costanti comprensive di quota capitale crescente e quota
interessi decrescente, secondo la medesima periodicità originariamente prevista. Per il resto,
rimangono confermate, con estensione anche al rapporto relativo al conto di finanziamento accessorio,
tutte le obbligazioni, condizioni e garanzie assunte con il contratto di Mutuo non divenute incompatibili
con quelle contenute nel presente atto, che costituisce mera pattuizione accessoria ai sensi dell’art. 1231
c.c. e dell’art. 3 del Decreto, in ogni caso escludendosi ogni e qualsiasi volontà novativa ad opera delle
Parti.
Resta infine inteso che, una volta accettata, l’operatività pattuita non potrà essere modificata o
rinunciata senza il consenso della Banca.
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A titolo esplicativo e per consentirLe di meglio valutare gli effetti della rinegoziazione, si allega il
documento “Documento esemplificativo degli effetti della rinegoziazione” nel quale sono illustrate
un’ipotetica evoluzione del rimborso del Mutuo e del conto di finanziamento accessorio nel caso di
tassi di mercato stabili e di pagamenti regolari delle rate alla data del 1° gennaio 2009, nonchè delle
simulazioni standard sugli effetti che, in funzione di ipotetiche evoluzioni dei tassi di interesse, la
rinegoziazione del Mutuo potrebbe avere in termini di rimodulazione dell’importo delle rate e di
implicazioni sulla durata. Sempre in tale documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente proposta, è riportato anche il raffronto tra l’importo della rata prima della rinegoziazione e
quello della rata ridefinita ai sensi dell’art. 1 del presente atto.
*****
Nel caso in cui desideri accettare la proposta di rinegoziazione qui formulataLe, La invitiamo a
trasmettere a CENTROBANCA, corso Europa n. 16, 20122 Milano, entro e non oltre il 30/11/2008
compreso, la copia che vede acclusa contraddistinta come “copia per la Banca”, firmata per
accettazione da tutti i Mutuatari unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà qui
allegata, che dovrà anch’essa essere sottoscritta da parte di tutti i Mutuatari. La sottoscrizione della
dichiarazione sostitutiva dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 445/2000, da Pubblico
Ufficiale (Notaio, Segretario Comunale, Cancelliere).
Secondo quanto previsto dalla Convenzione citata nell’oggetto, in caso di mancata allegazione
della suddetta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di mancata sottoscrizione dei
documenti previsti da parte di tutti i Mutuatari, ovvero ancora di mancato rispetto del termine
sopra indicato, l’accettazione non potrà essere accolta dalla Banca per la mancanza dei
requisiti previsti.
Nel caso in cui non voglia accettare la presente proposta di rinegoziazione, non dovrà fare nulla
e continuerà a rimborsare il Mutuo secondo il piano di ammortamento in corso, salvo il caso in cui
intenda avvalersi delle altre possibilità indicate alla lettera C) delle Premesse, nel qual caso è a sua
disposizione il seguente indirizzo di posta elettronica [email protected] .
Cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.
CENTROBANCA S.p.A.
Banca di Credito Finanziario e Mobiliare
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Allegato n. 1
Documento esemplificativo degli effetti della rinegoziazione
Gentile Cliente,
come riportato nella proposta (di seguito “Proposta di rinegoziazione”), di cui il presente allegato forma
parte integrante e sostanziale, a titolo esplicativo e per consentirLe di meglio valutare gli effetti della
rinegoziazione, si illustra di seguito un’ipotetica evoluzione del rimborso del Mutuo e del conto di
finanziamento accessorio nel caso di tassi di mercato stabili, nonchè delle simulazioni standard sugli
effetti che, in funzione di ipotetiche evoluzioni dei tassi di interesse, la rinegoziazione del Mutuo
potrebbe avere in termini di rimodulazione dell’importo delle rate e di implicazioni sulla durata. Sempre
in tale documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta, è riportato
anche il raffronto tra l’importo della rata prima della rinegoziazione e quello della rata ridefinita ai sensi
dell’art. 1 della Proposta.
La preghiamo di tener presente che:
• la situazione dei pagamenti delle rate è stata aggiornata al 31 luglio 2008;
• si presume che le rate scadenti dall'1/8/2008 alla "Data di Rinegoziazione" vengano regolarmente
pagate alla loro scadenza;
• qualora a tutto il 31 luglio 2008 vi siano rate impagate il complessivo saldo, unitamente ai
relativi interessi di mora, dovrà essere inserito nel conto di finanziamento accessorio con valuta pari
alla Data di Rinegoziazione, mentre nella presente simulazione è stato inserito –a titolo meramente
esemplificativo- con valuta 1/1/2009 e senza tener conto degli interessi di mora che matureranno
dall'1/8/2008 alla Data di Rinegoziazione.
Raffronto tra importo della rata pre-rinegoziazione e quello della rata ridefinita postrinegoziazione
Importo originario
Prima rata prevista dal piano di
ammortamento contrattuale nel
2009
Importo residuo effettivo al
Media dei tassi
applicati nel 2006 o
corrispondente al
periodo di riferimento
ai sensi art. 3
Convenzione
Importo Rata rinegoziata
Tasso attualmente applicato
Differenza
addebitata sul conto
accessorio
Ipotetica evoluzione del rimborso del Suo Mutuo e del conto di finanziamento accessorio in
caso di tassi di mercato stabili
Nell’ipotesi in cui i tassi di interesse (incluso l’IRS a dieci anni) si mantengano ai medesimi livelli attuali,
che non intervengano rinegoziazioni, riduzioni di capitale o altri eventi modificativi del piano di
ammortamento e tenuto conto delle avvertenze sopra riportate per il caso in cui sussistano eventuali
importi impagati alla data del 01/01/2009, il debito risultante sul conto accessorio di finanziamento che
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verrebbe acceso, calcolato secondo i criteri indicati nell’art. 2 della Proposta di rinegoziazione, dovrebbe
avere scadenza
, fermo l’importo della rata fissa sopra indicato.
Vengono in allegato forniti il dettaglio del piano di ammortamento del Suo Mutuo (tabella 1) e del
conto di finanziamento accessorio (tabella 2), secondo questo ipotetico calcolo “a situazione invariata”
rispetto all’odierna.
Tabella 1 – Ipotesi nuovo piano di ammortamento del Mutuo e quantificazione del saldo del conto di
finanziamento accessorio, il tutto come specificato nell’ All. 1 - Tab.1.
Tabella 2 – Piano di ammortamento del saldo del conto di finanziamento accessorio, il tutto
come specificato nell’ All. 1 – Tab.2
Va da sé che in caso di incremento dei tassi di mercato, fermo l’importo della rata da corrispondere al
valore sopra indicato, maggiore sarà la differenza che verrà addebitata sul conto di finanziamento
accessorio. Viceversa, in caso di riduzione dei tassi di mercato, minore sarà la differenza addebitata sul
conto, fino al limite che si generino saldi favorevoli al Mutuatario, accreditati sul conto a riduzione del
debito ivi risultante fino al suo eventuale azzeramento.
Di seguito si forniscono alcune simulazioni che aiutano a comprendere le possibili implicazioni
dell’evoluzione dei tassi di interesse sulla durata del mutuo qualora questo sia oggetto di
rinegoziazione.
Simulazioni standard e riflessi in termini di durata
Si è provveduto a simulare l’impatto che la rinegoziazione ai sensi dell’art. 3 del Decreto avrebbe su un
ipotetico mutuo a tasso variabile1, in funzione della possibile evoluzione dei tassi a partire da gennaio
‘09, nonché di differenti ipotesi di durata residua.
Sono stati analizzati tre differenti scenari di evoluzione della curva dei tassi:
1) Scenario 1: si ipotizza che, a partire dall’inizio del 2009, i tassi di interesse aumentino di un punto
percentuale, rimanendo su tale livello per tutta la durata del mutuo2;
2) Scenario 2: si ipotizza che i tassi si mantengano sui livelli attuali fino a fine 2010, con un aumento
di un punto percentuale a partire da gennaio 2011, in seguito al quale il livello dei tassi rimane
costante3;
3) Scenario 3: si ipotizza che i tassi si mantengano sui livelli attuali fino a fine 2010, con una riduzione
di un punto percentuale a partire da gennaio 2011 , in seguito alla quale il livello del tassi rimane
costante4.
L’impatto sull’allungamento della durata del finanziamento, stimato nell'ipotesi in cui non
intervengano ulteriori rinegoziazioni, riduzioni di capitale, o altri eventi modificativi del piano
1
Si è ipotizzato che il mutuo sia indicizzato all’Euribor a 3 mesi e che presenti, a gennaio ’09, un’anzianità di 5 anni
(mutuo acceso a gennaio ’04)
2
Livello dei tassi utilizzati per le simulazioni (Euribor a 3 mesi): 5.96 % da gennaio ’09 fino a scadenza
3
Livello dei tassi utilizzati per le simulazioni (Euribor a 3 mesi): 4.96% da gennaio ’09 fino a dicembre ’10; 5.96% a
partire da gennaio ’11, costante per gli anni successivi
4
Livello dei tassi utilizzati per le simulazioni (Euribor a 3 mesi): 4.96 % da gennaio ’09 fino a dicembre ’10; 3.96 % a
partire da gennaio ’11, costante per gli anni successivi
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di ammortamento del mutuo, viene riassunta nella Tabella 3 sotto riportata5 (tali evidenze
sono invarianti rispetto all’importo del mutuo).
Tabella 3 – Impatto della variazione dei tassi sulla durata del mutuo
Durata residua del mutuo dopo la rinegoziazione
Durata residua del
mutuo prima della
rinegoziazione
5 anni
10 anni
15 anni
20 anni
25 anni
Scenario 1: aumento dei
tassi di 1% a partire da
gennaio ‘09
5 anni e 6 mesi
12 anni e 0 mesi
20 anni e 2 mesi
31 anni e 10 mesi
54 anni e 2 mesi
Scenario 2: aumento dei
tassi di 1% a partire da
gennaio ‘11
5 anni e 5 mesi
11 anni e 8 mesi
19 anni e 8 mesi
30 anni e 8 mesi
50 anni e 4 mesi
Scenario 3: riduzione dei
tassi di 1% a partire da
gennaio ‘11
5 anni e 3 mesi
10 anni e 11 mesi
17 anni e 0 mesi
23 anni e 9 mesi
31 anni e 7 mesi
Si invita il cliente a valutare gli effetti che l’allungamento della durata residua può comportare
rispetto alla propria situazione economico/finanziaria attuale e futura.
Si precisa come gli scenari rappresentati siano da intendersi a mero scopo illustrativo e non
rappresentino eventi che necessariamente si verificheranno in futuro. Le analisi riportate nella tabella
3, inoltre, si riferiscono ad un caso ipotetico di mutuo non rappresentativo della situazione specifica
del cliente.
”
5
Le analisi sono state condotte ipotizzando che il conto di finanziamento accessorio sia regolato ad un tasso fisso pari a
4,85 % (IRS a 10 anni senza alcuna maggiorazione di spread)
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Allegato n. 1
(Tabella 1)
Dati del mutuo
Identificativo(di seguito “Mutuo”):
Importo originario:
Mutuatario/i(di seguito “Mutuatario”):
Banca(di seguito “Banca”): CENTROBANCA S.p.A. Banca di Credito Finanziario e Mobiliare
Tabella 1 – Ipotesi nuovo piano di ammortamento del Mutuo e quantificazione del saldo del conto di
finanziamento accessorio
N.Rata Scadenza
Rata
Debito
Residuo
Teorico
dall’
01/01/2009
Rata da
Piano di
Amm.to
Originario
Rata
Rinegoziata
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Differenza tra
Rata del
Piano e Rata
Rinegoziata
ed eventuali
impagati al
31/07/2008
Saldo conto
accessorio
comprensivo
degli
interessi
capitalizzati
annualmente
Allegato n. 1
(Tabella 2)
Dati del mutuo
Identificativo(di seguito “Mutuo”):
Importo originario:
Mutuatario/i(di seguito “Mutuatario”):
Banca(di seguito “Banca”): CENTROBANCA S.p.A. Banca di Credito Finanziario e Mobiliare
Tabella 2 – Piano di ammortamento del saldo del conto di finanziamento accessorio:
Saldo al
€.
Vedi allegato n. 1 (Tabella 1)
N.Rata Scadenza
Rata
Quota
Capitale
Quota
Interessi
Totale Rata
di Rimborso
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Debito
Residuo