Testo standard della proposta di rinegoziazione inviata
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Testo standard della proposta di rinegoziazione inviata
Middle – Back Office Finanziamenti Luogo e data ________________________ Oggetto: Proposta di rinegoziazione ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 126 del 24 luglio 2008, e della relativa Convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) il 19 giugno 2008 Con riferimento a quanto in oggetto, dichiaro di aver ricevuto la Vostra proposta datata e di aver attentamente letto la stessa e gli altri documenti allegati e/o messi comunque a disposizione per conoscere tutte le possibilità di scelta per i clienti interessati e comprendere appieno il meccanismo di operatività della rinegoziazione prevista dal Decreto e dalla Convenzione e i suoi riflessi in termini economici. Consapevole delle possibilità descritte nella Premessa C), desiderando accettare la Vostra proposta di rinegoziazione ai sensi della normativa in questione, ritrascrivo detta proposta firmata in segno di accettazione da tutti i Mutuatari unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata. “ Oggetto: Proposta di rinegoziazione ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito con modificazioni nella Legge n.126 del 26 luglio 2008, e della Convenzione attuativa stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) il 19 giugno 2008. Dati del mutuo Identificativo(di seguito “Mutuo”): Importo originario: Mutuatario/i(di seguito “Mutuatario”): Banca(di seguito “Banca”): CENTROBANCA S.p.A. Banca di Credito Finanziario e Mobiliare Premesso che A. B. tra la Banca e il Mutuatario è in essere il Mutuo sopra indicato, stipulato prima del 29 maggio 2008; la Banca ha aderito alla Convenzione conclusa, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 126/08 (di seguito, “Decreto”), il 19 giugno 2008 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ABI, che attribuisce ai titolari di mutui stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, anteriormente al 29 maggio 2008 la possibilità di procedere alla rinegoziazione degli stessi, alle condizioni ivi riportate, purché finalizzati all’acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’abitazione principale 1; Per “abitazione principale” si intende, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado dimorano abitualmente. La finalità deve essere attestata utilizzando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà qui allegata sottoscritta da parte di tutti i mutuatari. Detta sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445/2000 da Pubblico Ufficiale (Notaio, Segretario Comunale, Cancelliere). 1 COPIA PER IL CLIENTE 1 di 8 C. la stessa Convenzione ricorda la possibilità per i clienti interessati dall’applicazione del Decreto di: (i) continuare a rimborsare il mutuo secondo il piano di ammortamento in corso; (ii) proporre alla Banca presso la quale è in essere il rapporto una modifica contrattuale del tasso e/o della durata da concordare appositamente; (iii) avvalersi della normativa in tema della c.d. “portabilità” del mutuo trasferendolo presso altra banca; (iv) accettare la proposta di rinegoziazione qui di seguito formulata ai sensi dell’art. 3 del Decreto; (v) usufruire, se del caso, di più di una di tali diverse opportunità, in particolare cumulando la portabilità indicata sub (iii) con la rinegoziazione ai sensi dell’art. 3 del Decreto indicata sub (iv). In tutte le ipotesi sopra indicate non potranno essere addebitate al Mutuatario spese, commissioni o oneri di diverso genere, tutto ciò premesso precisato che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, la Banca formula al Mutuatario la seguente proposta di rinegoziazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato art. 3 del Decreto e della suindicata Convenzione attuativa, alle condizioni indicate in appresso. Art. 1 – Rinegoziazione La rinegoziazione assicura la riduzione dell’importo delle rate del Mutuo da corrispondere con scadenza successiva al 1° gennaio 2009. Per i finanziamenti stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, prima del 31 dicembre 2006 tale importo sarà pari a quello che si ottiene applicando all’importo ed alla scadenza originari del Mutuo il tasso di interesse risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto di Mutuo nell’anno 2006. Per i contratti stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, dopo il 31 dicembre 2006, l’importo da corrispondere sarà pari a quello risultante sulla base dei parametri per il calcolo della prima rata di ammortamento successiva alla stipula, o all’accollo. L’importo della rata così calcolato rimarrà fisso per tutta la durata del Mutuo. Art. 2 – Conto di finanziamento accessorio La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento previsto prima della rinegoziazione (“rata pre-rinegoziazione”) e quello risultante in base al criterio di calcolo descritto all’art. 1 (“rata post-rinegoziazione”) verrà addebitata su un conto di finanziamento accessorio, appositamente acceso con l’accettazione della presente. Su tale conto di finanziamento accessorio saranno addebitate anche eventuali rate scadute e non pagate prima del 29 maggio 2008, nonché quant’altro dovuto in dipendenza del Mutuo sino alla Data di Rinegoziazione (vale a dire la data in cui l'accettazione scritta della presente proposta verrà ricevuta dalla Banca). Nel caso in cui, successivamente alla presente rinegoziazione, la differenza tra l’importo della rata prerinegoziazione e l’importo della rata post-rinegoziazione generi saldi a favore del Mutuatario, tale differenza verrà accreditata sul conto di finanziamento accessorio a riduzione del debito su tale conto. Qualora il debito del conto di finanziamento accessorio risulti interamente rimborsato a seguito degli accrediti effettuati, il rimborso del Mutuo avrà poi luogo secondo la rata pre-rinegoziazione o, se più favorevole per il Mutuatario, la rata post-rinegoziazione determinata in importo fisso ai sensi di quanto previsto all’art. 1. In quest’ultimo caso, resta peraltro inteso che, nell’ipotesi in cui successivamente la rata post-rinegoziazione ritornasse inferiore alla rata pre-rinegoziazione, le relative differenze saranno addebitate sul conto di finanziamento accessorio, applicandosi parimenti le medesime regole di cui al presente articolo2. Il conto di finanziamento accessorio produce interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso più favorevole per il Mutuatario tra quello che si ottiene in base all’indice IRS a dieci anni Per maggiori dettagli, anche esemplificativi, sul meccanismo di funzionamento del conto accessorio, si rimanda all’allegato “Documento esemplificativo degli effetti della rinegoziazione”. 2 COPIA PER IL CLIENTE 2 di 8 (secondo la quotazione pubblicata sul quotidiano “Il Sole 24 ore”, colonna “lettera”) e quello previsto nel contratto di Mutuo, entrambi come valorizzati alla Data di Rinegoziazione3. Tale tasso, una volta determinato secondo la regola sopradescritta, resterà fisso per tutta la durata del conto di finanziamento accessorio. A tale proposito vi segnaliamo che per il calcolo delle ipotesi di cui alle allegate Tab. 1 e 2 è stato utilizzato il tasso a Lei più favorevole tra il tasso IRS a dieci anni del 31 luglio c.a., pari al 4,85%, e quello ora in vigore previsto dal contratto di Mutuo. Alla data di originaria scadenza del Mutuo, l’eventuale debito risultante dal conto di finanziamento accessorio dovrà essere rimborsato dal Mutuatario sulla base di rate costanti di importo uguale all’ammontare della rata risultante dal presente atto di rinegoziazione. L’ammortamento sarà calcolato sulla base dello stesso tasso al quale è stato regolato il conto di finanziamento accessorio ai sensi del precedente comma o, se più favorevole al Mutuatario, ad un tasso fisso stabilito in misura pari a quella che risulterebbe determinata nel contratto di Mutuo alla data di originaria scadenza del Mutuo4 medesimo. Il pagamento delle rate dovrà essere regolato dal Mutuatario secondo le medesime modalità e periodicità previste nel contratto di Mutuo. Art. 3 – Rendicontazione periodica La Banca invierà annualmente al Mutuatario, all’indirizzo indicato nella presente o a quello, diverso, che il Mutuatario dovesse successivamente indicare in sostituzione del precedente, una comunicazione informativa, chiara completa e gratuita, sull’andamento della posizione nei confronti della Banca, nonché sul debito residuo relativo al Mutuo rinegoziato e sul saldo del conto di finanziamento accessorio. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di tali comunicazioni senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, le stesse si intenderanno senz'altro approvate dal Mutuatario con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze. Art. 4 – Garanzie Le garanzie già iscritte a fronte del Mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del complessivo debito che risulti alla data di scadenza del Mutuo stesso, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, fermo restando quanto previsto all’articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La stessa disposizione si applica altresì qualora, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del Mutuo nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del Mutuo. Art. 5 – Rimborso anticipato Sia il Mutuo che l’eventuale saldo debitore del conto di finanziamento accessorio possono essere anticipatamente rimborsati, in tutto o in parte, anche da parte di uno solo dei Mutuatari, senza l’applicazione di alcuna penale. Ad esempio, se al momento dell’accettazione il tasso contrattuale previsto dal Mutuo (ad es. Euribor a tre mesi + spread 0,80%) fosse pari al 5,80% (Euribor a tre mesi 5% + 0,80%), mentre il valore dell’IRS a dieci anni fosse rilevato al 5,10%, il conto di finanziamento accessorio sarebbe regolato al tasso fisso del 5,10%. Viceversa, qualora il valore dell’IRS lo stesso giorno fosse pubblicato al 6%, il tasso fisso del conto di finanziamento accessorio sarebbe pari al 5,80%. 4 Alla data di scadenza dell’ultima rata del Mutuo occorrerà confrontare il tasso al quale era regolato il conto di finanziamento accessorio (ad es., 5%) con il tasso contrattuale previsto dal Suo Mutuo come valorizzato a tale data (restando all’esempio della nota precedente: se l’Euribor a tre mesi fosse passato al 5,20% + 0,80% di spread=6%). In questo caso, l’eventuale debito residuo sul conto accessorio di finanziamento dovrà essere rimborsato ad un tasso d’interesse del 5%, mediante il pagamento di rate aggiuntive di ugual importo a quelle determinate post-rinegoziazione (il numero di queste rate aggiuntive dipende dall’entità dell’importo da rimborsare). L’ISC (indicatore sintetico di costo) di questo rapporto, in assenza di altre spese/oneri a carico del Mutuatario, corrisponderà al valore di questo tasso. 3 COPIA PER IL CLIENTE 3 di 8 In mancanza di espressa indicazione del mutuatario, eventuali rimborsi anticipati verranno imputati a decurtazione prima del saldo debitore del conto di finanziamento accessorio e poi del mutuo. Art. 6 – Gratuità della rinegoziazione La presente rinegoziazione è esente da imposte e tasse di qualsiasi genere. Il Mutuatario non sostiene alcun costo amministrativo, ivi incluse eventuali commissioni bancarie, conseguenti alle operazioni di rinegoziazione e per tutta la durata residua del Mutuo, anche sulle eventuali rate aggiuntive finali. Il Mutuatario non sostiene altresì costi notarili, ove necessari. Art. 7 – Altre disposizioni Sul conto di finanziamento accessorio non saranno consentite operazioni bancarie, né potranno essere attivati servizi o altri affidamenti, né effettuati addebiti e/o accrediti diversi da quelle previsti e disciplinati nel presente atto. Fatto salvo quanto previsto alla fine del primo comma dell’art. 2, gli addebiti/accrediti previsti ai sensi del presente atto saranno regolati con data valuta pari a quella di scadenza delle rate del Mutuo. Eventuali pagamenti in conto di debiti scaduti verranno imputati a deconto delle varie componenti del credito (interessi di mora, rate scadute, interessi corrispettivi, capitale e spese) in conformità a quanto previsto nel contratto di Mutuo. La stessa regola troverà applicazione per i pagamenti parziali delle singole rate effettuati ai sensi della presente proposta mediante addebito del correlativo importo sul conto di finanziamento accessorio. Nel caso previsto dal secondo comma del precedente art. 4 (rinegoziazione afferente a Mutuo oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti, per cui il titolare del conto di finanziamento accessorio è soggetto diverso dal cessionario del Mutuo), resta inteso che per effetto della presente rinegoziazione la Banca è fin d’ora autorizzata dal Mutuatario, e per questo obbligata, a trasferire immediatamente al cessionario del Mutuo, alle singole scadenze di rata e a parziale pagamento delle stesse, le somme pari alla differenza tra la “rata pre-rinegoziazione” e la "rata post-rinegoziazione" volta per volta addebitate sul conto di finanziamento accessorio. Il Mutuatario resta obbligato verso il cessionario del Mutuo per l’integrale rimborso dello stesso e verso la Banca, ai sensi del presente accordo, per il rimborso del debito risultante sul conto di finanziamento accessorio. Il Mutuatario prende atto che, qualora successivamente all’accettazione della presente intendesse avvalersi della c.d. “portabilità” per trasferire il Mutuo presso altra banca, l’importo dovuto ai fini della surrogazione per gli effetti di cui artt. 1202 cod.civ. e 8 del Decreto Legge 7/07 (c.d. Decreto Bersani bis, convertito con modificazioni nella Legge 40/07) sarà costituito dalla somma del debito residuo per il Mutuo e del debito risultante sul conto di finanziamento accessorio e che, stante l’unicità della garanzia ipotecaria che assiste i due rapporti ai sensi di legge, non potrà chiedersi la surrogazione in uno soltanto dei due debiti. Per la stessa ragione, le comunicazione e la quietanza di avvenuta estinzione dell’obbligazione e di cancellazione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 13 del summenzionato Decreto Legge 7/07 saranno trasmesse dalla Banca successivamente all’estinzione di entrambi i debiti. In eventuale modifica di quanto previsto nel contratto di Mutuo, le rate in scadenza dopo il 1° gennaio 2009 saranno in ogni caso ricalcolate secondo un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, ossia a rate posticipate costanti comprensive di quota capitale crescente e quota interessi decrescente, secondo la medesima periodicità originariamente prevista. Per il resto, rimangono confermate, con estensione anche al rapporto relativo al conto di finanziamento accessorio, tutte le obbligazioni, condizioni e garanzie assunte con il contratto di Mutuo non divenute incompatibili con quelle contenute nel presente atto, che costituisce mera pattuizione accessoria ai sensi dell’art. 1231 c.c. e dell’art. 3 del Decreto, in ogni caso escludendosi ogni e qualsiasi volontà novativa ad opera delle Parti. Resta infine inteso che, una volta accettata, l’operatività pattuita non potrà essere modificata o rinunciata senza il consenso della Banca. ***** COPIA PER IL CLIENTE 4 di 8 A titolo esplicativo e per consentirLe di meglio valutare gli effetti della rinegoziazione, si allega il documento “Documento esemplificativo degli effetti della rinegoziazione” nel quale sono illustrate un’ipotetica evoluzione del rimborso del Mutuo e del conto di finanziamento accessorio nel caso di tassi di mercato stabili e di pagamenti regolari delle rate alla data del 1° gennaio 2009, nonchè delle simulazioni standard sugli effetti che, in funzione di ipotetiche evoluzioni dei tassi di interesse, la rinegoziazione del Mutuo potrebbe avere in termini di rimodulazione dell’importo delle rate e di implicazioni sulla durata. Sempre in tale documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta, è riportato anche il raffronto tra l’importo della rata prima della rinegoziazione e quello della rata ridefinita ai sensi dell’art. 1 del presente atto. ***** Nel caso in cui desideri accettare la proposta di rinegoziazione qui formulataLe, La invitiamo a trasmettere a CENTROBANCA, corso Europa n. 16, 20122 Milano, entro e non oltre il 30/11/2008 compreso, la copia che vede acclusa contraddistinta come “copia per la Banca”, firmata per accettazione da tutti i Mutuatari unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà qui allegata, che dovrà anch’essa essere sottoscritta da parte di tutti i Mutuatari. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 445/2000, da Pubblico Ufficiale (Notaio, Segretario Comunale, Cancelliere). Secondo quanto previsto dalla Convenzione citata nell’oggetto, in caso di mancata allegazione della suddetta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di mancata sottoscrizione dei documenti previsti da parte di tutti i Mutuatari, ovvero ancora di mancato rispetto del termine sopra indicato, l’accettazione non potrà essere accolta dalla Banca per la mancanza dei requisiti previsti. Nel caso in cui non voglia accettare la presente proposta di rinegoziazione, non dovrà fare nulla e continuerà a rimborsare il Mutuo secondo il piano di ammortamento in corso, salvo il caso in cui intenda avvalersi delle altre possibilità indicate alla lettera C) delle Premesse, nel qual caso è a sua disposizione il seguente indirizzo di posta elettronica [email protected] . Cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti. CENTROBANCA S.p.A. Banca di Credito Finanziario e Mobiliare COPIA PER IL CLIENTE 5 di 8 Allegato n. 1 Documento esemplificativo degli effetti della rinegoziazione Gentile Cliente, come riportato nella proposta (di seguito “Proposta di rinegoziazione”), di cui il presente allegato forma parte integrante e sostanziale, a titolo esplicativo e per consentirLe di meglio valutare gli effetti della rinegoziazione, si illustra di seguito un’ipotetica evoluzione del rimborso del Mutuo e del conto di finanziamento accessorio nel caso di tassi di mercato stabili, nonchè delle simulazioni standard sugli effetti che, in funzione di ipotetiche evoluzioni dei tassi di interesse, la rinegoziazione del Mutuo potrebbe avere in termini di rimodulazione dell’importo delle rate e di implicazioni sulla durata. Sempre in tale documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta, è riportato anche il raffronto tra l’importo della rata prima della rinegoziazione e quello della rata ridefinita ai sensi dell’art. 1 della Proposta. La preghiamo di tener presente che: • la situazione dei pagamenti delle rate è stata aggiornata al 31 luglio 2008; • si presume che le rate scadenti dall'1/8/2008 alla "Data di Rinegoziazione" vengano regolarmente pagate alla loro scadenza; • qualora a tutto il 31 luglio 2008 vi siano rate impagate il complessivo saldo, unitamente ai relativi interessi di mora, dovrà essere inserito nel conto di finanziamento accessorio con valuta pari alla Data di Rinegoziazione, mentre nella presente simulazione è stato inserito –a titolo meramente esemplificativo- con valuta 1/1/2009 e senza tener conto degli interessi di mora che matureranno dall'1/8/2008 alla Data di Rinegoziazione. Raffronto tra importo della rata pre-rinegoziazione e quello della rata ridefinita postrinegoziazione Importo originario Prima rata prevista dal piano di ammortamento contrattuale nel 2009 Importo residuo effettivo al Media dei tassi applicati nel 2006 o corrispondente al periodo di riferimento ai sensi art. 3 Convenzione Importo Rata rinegoziata Tasso attualmente applicato Differenza addebitata sul conto accessorio Ipotetica evoluzione del rimborso del Suo Mutuo e del conto di finanziamento accessorio in caso di tassi di mercato stabili Nell’ipotesi in cui i tassi di interesse (incluso l’IRS a dieci anni) si mantengano ai medesimi livelli attuali, che non intervengano rinegoziazioni, riduzioni di capitale o altri eventi modificativi del piano di ammortamento e tenuto conto delle avvertenze sopra riportate per il caso in cui sussistano eventuali importi impagati alla data del 01/01/2009, il debito risultante sul conto accessorio di finanziamento che COPIA PER IL CLIENTE 6 di 8 verrebbe acceso, calcolato secondo i criteri indicati nell’art. 2 della Proposta di rinegoziazione, dovrebbe avere scadenza , fermo l’importo della rata fissa sopra indicato. Vengono in allegato forniti il dettaglio del piano di ammortamento del Suo Mutuo (tabella 1) e del conto di finanziamento accessorio (tabella 2), secondo questo ipotetico calcolo “a situazione invariata” rispetto all’odierna. Tabella 1 – Ipotesi nuovo piano di ammortamento del Mutuo e quantificazione del saldo del conto di finanziamento accessorio, il tutto come specificato nell’ All. 1 - Tab.1. Tabella 2 – Piano di ammortamento del saldo del conto di finanziamento accessorio, il tutto come specificato nell’ All. 1 – Tab.2 Va da sé che in caso di incremento dei tassi di mercato, fermo l’importo della rata da corrispondere al valore sopra indicato, maggiore sarà la differenza che verrà addebitata sul conto di finanziamento accessorio. Viceversa, in caso di riduzione dei tassi di mercato, minore sarà la differenza addebitata sul conto, fino al limite che si generino saldi favorevoli al Mutuatario, accreditati sul conto a riduzione del debito ivi risultante fino al suo eventuale azzeramento. Di seguito si forniscono alcune simulazioni che aiutano a comprendere le possibili implicazioni dell’evoluzione dei tassi di interesse sulla durata del mutuo qualora questo sia oggetto di rinegoziazione. Simulazioni standard e riflessi in termini di durata Si è provveduto a simulare l’impatto che la rinegoziazione ai sensi dell’art. 3 del Decreto avrebbe su un ipotetico mutuo a tasso variabile1, in funzione della possibile evoluzione dei tassi a partire da gennaio ‘09, nonché di differenti ipotesi di durata residua. Sono stati analizzati tre differenti scenari di evoluzione della curva dei tassi: 1) Scenario 1: si ipotizza che, a partire dall’inizio del 2009, i tassi di interesse aumentino di un punto percentuale, rimanendo su tale livello per tutta la durata del mutuo2; 2) Scenario 2: si ipotizza che i tassi si mantengano sui livelli attuali fino a fine 2010, con un aumento di un punto percentuale a partire da gennaio 2011, in seguito al quale il livello dei tassi rimane costante3; 3) Scenario 3: si ipotizza che i tassi si mantengano sui livelli attuali fino a fine 2010, con una riduzione di un punto percentuale a partire da gennaio 2011 , in seguito alla quale il livello del tassi rimane costante4. L’impatto sull’allungamento della durata del finanziamento, stimato nell'ipotesi in cui non intervengano ulteriori rinegoziazioni, riduzioni di capitale, o altri eventi modificativi del piano 1 Si è ipotizzato che il mutuo sia indicizzato all’Euribor a 3 mesi e che presenti, a gennaio ’09, un’anzianità di 5 anni (mutuo acceso a gennaio ’04) 2 Livello dei tassi utilizzati per le simulazioni (Euribor a 3 mesi): 5.96 % da gennaio ’09 fino a scadenza 3 Livello dei tassi utilizzati per le simulazioni (Euribor a 3 mesi): 4.96% da gennaio ’09 fino a dicembre ’10; 5.96% a partire da gennaio ’11, costante per gli anni successivi 4 Livello dei tassi utilizzati per le simulazioni (Euribor a 3 mesi): 4.96 % da gennaio ’09 fino a dicembre ’10; 3.96 % a partire da gennaio ’11, costante per gli anni successivi COPIA PER IL CLIENTE 7 di 8 di ammortamento del mutuo, viene riassunta nella Tabella 3 sotto riportata5 (tali evidenze sono invarianti rispetto all’importo del mutuo). Tabella 3 – Impatto della variazione dei tassi sulla durata del mutuo Durata residua del mutuo dopo la rinegoziazione Durata residua del mutuo prima della rinegoziazione 5 anni 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni Scenario 1: aumento dei tassi di 1% a partire da gennaio ‘09 5 anni e 6 mesi 12 anni e 0 mesi 20 anni e 2 mesi 31 anni e 10 mesi 54 anni e 2 mesi Scenario 2: aumento dei tassi di 1% a partire da gennaio ‘11 5 anni e 5 mesi 11 anni e 8 mesi 19 anni e 8 mesi 30 anni e 8 mesi 50 anni e 4 mesi Scenario 3: riduzione dei tassi di 1% a partire da gennaio ‘11 5 anni e 3 mesi 10 anni e 11 mesi 17 anni e 0 mesi 23 anni e 9 mesi 31 anni e 7 mesi Si invita il cliente a valutare gli effetti che l’allungamento della durata residua può comportare rispetto alla propria situazione economico/finanziaria attuale e futura. Si precisa come gli scenari rappresentati siano da intendersi a mero scopo illustrativo e non rappresentino eventi che necessariamente si verificheranno in futuro. Le analisi riportate nella tabella 3, inoltre, si riferiscono ad un caso ipotetico di mutuo non rappresentativo della situazione specifica del cliente. ” 5 Le analisi sono state condotte ipotizzando che il conto di finanziamento accessorio sia regolato ad un tasso fisso pari a 4,85 % (IRS a 10 anni senza alcuna maggiorazione di spread) COPIA PER IL CLIENTE 8 di 8 Allegato n. 1 (Tabella 1) Dati del mutuo Identificativo(di seguito “Mutuo”): Importo originario: Mutuatario/i(di seguito “Mutuatario”): Banca(di seguito “Banca”): CENTROBANCA S.p.A. Banca di Credito Finanziario e Mobiliare Tabella 1 – Ipotesi nuovo piano di ammortamento del Mutuo e quantificazione del saldo del conto di finanziamento accessorio N.Rata Scadenza Rata Debito Residuo Teorico dall’ 01/01/2009 Rata da Piano di Amm.to Originario Rata Rinegoziata COPIA PER IL CLIENTE Differenza tra Rata del Piano e Rata Rinegoziata ed eventuali impagati al 31/07/2008 Saldo conto accessorio comprensivo degli interessi capitalizzati annualmente Allegato n. 1 (Tabella 2) Dati del mutuo Identificativo(di seguito “Mutuo”): Importo originario: Mutuatario/i(di seguito “Mutuatario”): Banca(di seguito “Banca”): CENTROBANCA S.p.A. Banca di Credito Finanziario e Mobiliare Tabella 2 – Piano di ammortamento del saldo del conto di finanziamento accessorio: Saldo al €. Vedi allegato n. 1 (Tabella 1) N.Rata Scadenza Rata Quota Capitale Quota Interessi Totale Rata di Rimborso COPIA PER IL CLIENTE Debito Residuo