i documenti di trasporto
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Esistono documenti di trasporto di grande interesse storico ed artistico, quali i diari di bordo delle navi che consentirono le grandi esplorazioni oceaniche della metà dello scorso millennio. Un certo numero di documenti di trasporto ha utilità strettamente tecnica, d’esclusivo uso portuale o aeroportuale, per le fasi d’accosto della navi, ovvero quando salpano, il che vale anche per l’atterraggio ed il decollo degli aerei. Esistono anche particolari documenti di bordo che accompagnano il viaggio delle navi, degli aerei, dei treni e dei camion. Questi documenti esulano dallo scopo di questa trattazione, che è pensata per gli operatori che si servono dei mezzi di trasporto nella loro attività commerciale, ma che non hanno per oggetto della propria attività l’esercizio degli stessi. Ne consegue che si parlerà esclusivamente d’alcuni documenti di trasporto, che abbiano valenza verso l’esterno, e non di quelli che si utilizzano all’interno delle aziende che forniscono servizi di trasporto. Tutti gli altri documenti di trasporto rispondono in origine ad una semplicissima necessità: il caricatore deve comunicare al vettore gli estremi del servizio che gli richiede, indicando con precisione i termini della prestazione, nonché la descrizione del materiale che consegna, per il quale esige naturalmente una ricevuta. La quasi totalità dei documenti di trasporto risponde essenzialmente a queste due esigenze primarie, che sono le funzioni principali di qualsiasi documento di trasporto: - comunicare le istruzioni del caricatore, - che deve comunicare al vettore gli estremi dei materiali da trasportare, nonché le sue istruzioni per svolgere la prestazione; - fornire una ricevuta al caricatore da parte del vettore, - con la quale il vettore s’assume l’incarico del trasporto dei beni descritti, del cui buon esito si rende garante, a meno delle limitazioni delle sue responsabilità, che vedremo in seguito. Ciò facendo le parti si danno reciproca conferma dei termini del contratto di trasporto, qualora non l’abbiano fatto precedentemente. Considerando che il momento, nel quale viene sottoscritto il documento di trasporto per ricevuta, raramente coincide con il momento in cui si stipulano le condizioni del contratto, è buona regola che il contratto di trasporto sia concluso in forma scritta in luogo e data diversa, ove ci sia la disponibilità a trattarne le condizioni con calma, per concludere con piena consapevolezza delle obbligazioni assunte. Detto questo, come già accennato, nel tempo i documenti di trasporto hanno assunto una veste grafica ritualizzata, cercando in qualche modo di giungere ad uno standard che sia immediatamente riconoscibile da parte di tutti coloro che li maneggiano. Per loro natura i trasporti si mettono in relazione con l’esterno, spesso con paesi stranieri, dove non valgono le leggi e le consuetudini cui ciascuno è abituato. Di qui la capitale importanza del processo di standardizzazione, che consente anche a persone, che ben poco hanno in comune, di capirsi e di scambiare negozi in modo efficace. Inoltre, alcuni documenti, come vedremo, si fanno latori di funzioni collaterali, che rispondono alle esigenze di prestazioni accessorie, ovvero si prestano ad essere utilizzati come strumenti di certificazione e garanzia (ad esempio nei crediti documentari). Queste utilità collaterali a volte vengono impropriamente percepite come la ragione principale per cui i documenti vengono emessi (ad esempio per la negoziazione dei pagamenti e per l’apertura di lettere di credito). Pur essendo importanti, non sono questi i motivi per cui i documenti di trasporto sono emessi, ed è bene tenere presente che non è mai salutare snaturarne la funzione principale, per ottenere benefici accessori. Accade a volte che si richieda, nei crediti documentari, l’originale di documenti (ad es. la lettera di vettura), che devono seguire le merci. E’ ovvio ■ TUTTI I DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PREVISTI PER LEGGE IN TUTTI I DOCUMENTI DI TRASPORTO Tutti i documenti di trasporto devono riportare almeno i seguenti dati (stabilisce, infatti, l’art. 1683 del codice civile: “Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto. Se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le cose da trasportare”): • nome ed indirizzo del mittente, • nome ed indirizzo del destinatario, • il numero e l’aspetto dei colli, • il peso complessivo e quello netto, • il genere merceologico, e la nomenclatura combinata (per la dogana), • il valore delle merci, • le condizioni di resa (se possibile, utilizzando gli Incoterms ICC), • i vincoli e le prescrizioni particolari. È bene che il documento di trasporto venga compilato sulla scorta dell’incarico del committente, possibilmente impartito per iscritto. Il documento fornito dal committente, ad es. la fattura, il rimesso (D.D.T.) o lettera di vettura, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative vigenti (artt. 1678 e segg. c.c.), dovrà contenere tutti i dati necessari ad una corretta compilazione del documento, il che prelude ad una corretta esecuzione della spedizione. II che lo stesso documento non può contemporaneamente seguire le merci ed essere negoziato per banca. Nella pratica si può ovviare anche a queste incongruenze, ma la varietà dei documenti di trasporto è tale che non necessita costringere l’operatore a districarsi tra procedure assurde. Basterà richiedere un documento sostanzialmente equivalente, nella fattispecie un estratto della lettera di vettura, ovvero un certificato di presa in consegna, o ancora un delivery order. È appena il caso di far notare che la stragrande maggioranza delle spedizioni disguidate nascono per carenza d’istruzioni, ovvero perché le istruzioni sono impartite in modo impreciso, solo verbalmente, senza la minima garanzia che vengano correttamente comprese. Vero è che il contratto di trasporto non necessita di forma scritta dal punto di vista legale, ciò non toglie che i mezzi di comunicazione moderni consentono comunicazioni scritte assai più rapide di quelle verbali (fax, email, EDI). I documenti di trasporto sono ampiamente descritti e citati nel nostro ordinamento, segnatamente nel Codice Civile e nel Codice della Navigazione. Per chi opera nel campo degli scambi e del commercio internazionale, l’importanza dei documenti di trasporto è lampante. Giova ricordare che i documenti di trasporto, al pari dei documenti di pagamento, sono fra i più ritualizzati e collaudati tra tutti i documenti che s’emettono nell’attività aziendale esterna, eccezion fatta per le comunicazioni formali alla pubblica amministrazione, dove la legge si fa carico di proporre formulari rigorosi ed univoci. Giova osservare che lo storico processo di ritualizzazione dei documenti di trasporto ha contribuito all’adozione di norme d’ordine pubblico internazionale, tra le quali sono importanti le Convenzioni Internazionali di Trasporto, che descrivono i documenti stessi, così come le caratteristiche salienti della loro compilazione. Esse forniscono altresì un quadro di riferimento certo, per coloro che operano sul territorio e nell’ambito in cui vale la Convenzione di cui si tratta. Non guasta citare la convenzione, cui si vuole ricorrere, tra le clausole del contratto di trasporto che s’intende stipulare, il che ne garantisce l’applicabilità, ove sussistessero dubbi. ■ LA POLIZZA DI CARICO Si tratta indiscutibilmente del “principe” dei documenti di trasporto. È di gran lunga il più antico (la prima di cui si ha nozione risale agli Egizi), è utilizzata e riconosciuta come titolo rappresentativo delle merci praticamente in tutto il mondo. È passata indenne attraverso la storia, senza modificare la propria natura in modo sostanziale, e conosce recentemente una nuova giovinezza, quale primo documento di trasporto trattato per via telematica. Si tratta di un documento che si deve emettere esclusivamente per il trasporto maritti- Diritto & Pratica della vendita IL PROBLEMA: I DOCUMENTI DI TRASPORTO mo. Impropriamente (dal punto di vista del valore del titolo) si chiamano polizze di carico le lettere di vettura aerea, che non sono titoli rappresentativi o, peggio, quelle ferroviarie o stradali. Il trasporto moderno è squisitamente frutto dell’integrazione di più modalità di trasporto. Ne consegue che l’esistenza di una polizza di carico multimodale faciliterebbe non poco gli operatori. Purtroppo tutti i tentativi esperiti a livello internazionale, per raggiungere un accordo in questo senso, sono finora risultati privi d’effetto. Non essendo mai entrata in vigore la Convenzione per il Trasporto Multimodale, (United Nations convention on International Multimodal Transport of Goods, Ginevra 24 maggio 1980), non esistono titoli equivalenti per il trasporto multimodale, anche se alcuni, ad esempio la Fiata Multimodal Bill of Lading (FBL), sono di largo uso. La FBL ha il pregio di essere congegnata in modo sinergico alle regole UNCTAD (UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents, pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi – ICC nr. 481 – nel 1992. Ne consegue che il suo utilizzo garantisce una certa “visibilità” del documento, oltre a godere di un riconoscimento internazionale esteso, anche se non universale. La polizza di carico oceanica è, e rimane per ora, l’unico titolo rappresentativo di merci, che sia un documento di trasporto, universalmente riconosciuto. Nella polizza di carico, prevale l’aspetto di ricevuta per la consegna delle merci, rispetto alla funzione didascalica d’impartire istruzioni per il trasporto. La tradizione vuole che il caricatore compili un documento con il quale rende contezza al vettore dei materiali che gli consegna e che l’incaricato del vettore (il cartolario d’antica memoria) ■ TUTTI I DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PREVISTI PER LEGGE NELLA POLIZZA DI CARICO Le caratteristiche ed il valore della polizza di carico sono descritte agli artt. 458 e segg. del Codice della Navigazione; nella legge italiana, essa deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) il nome ed il domicilio del vettore, b) il nome ed il domicilio del caricatore, c) il luogo di destinazione e, quando la polizza è nominativa, il nome ed il domicilio del destinatario, d) la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano, e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi, f) il luogo e la data di consegna g) il nome della nave e la sua nazionalità h) il luogo e la data di caricazione. Sono inoltre generalmente indicati: - il porto d’imbarco e quello di sbarco, - il nome o numero del viaggio, - l’identificativo del contenitore se la merce è containerizzata, - il nome dell’agente o del raccomandatario, qualora la polizza sia da lui emessa (prassi comune). ne trascriva i dati sul manifesto di carico della nave, quindi una copia del documento venga sottoscritta per ricevuta dal Comandante o dal rappresentante del vettore e sia rilasciato al caricatore; nella storia questo processo s’è in parte modificato, come risulta chiaro da quanto segue. Si tratta di un documento che nel tempo è divenuto ciò che oggi conosciamo come polizza di carico. A livello internazionale esistono diverse norme d’ordine pubblico che dettagliano gli elementi che caratterizzano la polizza d carico, nonché le obbligazioni che sottende. Si tratta in genere di successive modifiche alla Convenzione nota come Regole dell’Aia (International Convention for the Unification of Certain Rules fo Law relating to Bills of Lading, Brussels 25 agosto 1924, limiti di responsabilità con unità di conto: sterlina oro), modificata nel 1968 dal protocollo così detto dell’Aia-Visby (Protocol to amend the Brussels International Convention of 25th August 1924 for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading, 23 febbraio 1968, limiti di responsabilità con unità di conto: franco Poincaré), nel 1979 (Protocol (SDR) amending the (omissis) Bills of Lading, 25th august 1924, as amended by the Protocol of 23rd February 1968, Brussels, 21 dicembre 1979, limiti di responsabilità in diritti speciali di prelievo) e recentemente riformulata nelle Regole d’Amburgo (United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, in vigore dal 1 novembre 1992). La prerogativa d’essere titolo rappresentativo consiste nel fatto che il possessore ha diritto alla consegna delle merci ivi descritte. Egli detiene il possesso delle medesime e ne dispone mediante il mero trasferimento del documento cartaceo. Cioè, chi legittimamente presenta la polizza di carico al vettore ritira le merci (cfr. polizza emessa “all’ordine” e girata). Da questa considerazione segue che l’affidamento incauto di una polizza può creare non pochi problemi. In tempi antichi la trasferibilità del titolo consentì un’agilità commerciale tale da determinarne il successo in tutto il mondo. In tempi più recenti, con sistemi di trasporto estremamente più celeri e con tecniche di vendita più sofisticate, la stessa prerogativa, che ne aveva determinato il successo, causa pesanti limitazioni nell’utilizzo, giacché non è infrequente il caso che materiali, oggettivamente sbarcati e disponibili, non possano essere ritirati per mancanza del titolo, che ha ancora terminato il suo iter di recapito (in genere per via bancaria); esistono sistemi che consentono di entrare in possesso delle merci, mediante lettere di garanzia o documenti equivalenti, il cui utilizzo è però macchinoso ed economicamente sconsigliabile. Recentemente l’adozione di procedure di scambio elettronico dei dati ha consentito l’adozione su larga scala della “polizza di carico elettronica”, che ovvia brillantemente a tutti problemi che lo scambio del documento cartaceo presenta (cfr. Progetto III “Bolero”). L’utilizzo di questo sistema, abbinato alla certificazione del messaggio e dell’identità del mittente, ad esempio con la firma digitale, presenta caratteristiche di rapidità e certezza tali da garantire contro qualsiasi malversazione. Nella pratica odierna la polizza viene rilasciata, su istruzione del caricatore, dal vettore marittimo (o dal suo agente di piazza) a fronte delle merci caricate, senza riserve, se le merci sono apparentemente in buono stato, e riporta la descrizione delle merci (spesso con la clausola “said to contain” o “shippers’ stow and count” nel caso di carico di containers, perché lo stivaggio del contenitore avviene spesso fuori dal porto), indica altresì il porto di caricazione e quello di destino, il nome della nave, il numero del viaggio, i dati del vettore e le prescrizioni di nolo (prepaid o collect) eventualmente riportando le spese a carico del destinatario, se ce ne sono. Riporta in genere il nome e l’indirizzo del destinatario, salvo quando è emessa all’ordine, nonché tutte le istruzioni che il caricatore ritiene d’impartire, spesso gli estremi di un “notify party”, cui va dato avviso dell’arrivo delle merci a destinazione a cura del vettore. La polizza viene sottoscritta dal Comandante della nave, dal vettore marittimo o dal suo agente di piazza (cfr. Camera di Commercio Internazionale, NUU/UCP 500). Per comodità di recapito è normalmente emessa in tre originali ed alcune copie “ad un solo effetto” (la notazione rituale inglese è “issued in N originals and n copies, the first being accomplished, the others stand void”). Com’è logico, il vettore rilascia la merce alla presentazione del primo originale. Si tratta di una soluzione empirica (e forse criticabile) per risolvere il problema reale del rischio di viaggio del documento. Per le sue caratteristiche, la polizza di carico è il documento più comunemente rilasciato a fronte dell’apertura di un credito documentario e nelle documentate d’incasso, giacché, negoziando il documento tramite banca, il venditore si garantisce contro il rischio che le merci vengano ritirate dal destinatario, senza che il pagamento sia stato effettuato. ■ ALCUNI ALTRI DOCUMENTI DI TRASPORTO D’USO COMUNE Oltre alla polizza di carico, il cui utilizzo rituale dovrebbe essere limitato al caso di un carico di merce per via marittima dal porto d’imbarco a quello di sbarco e non altrimenti, esistono un gran numero d’altri documenti, che non sono titoli rappresentativi di merci. Essi assolvono in via principale alla funzione d’impartire istruzioni per il trasporto, specie quando la prestazione avviene con più di una modalità (ad es. terra-mare, gommaferro ecc.), proprio perché una serie di scambi documentali avvengono in tempi e luoghi diversi, spesso lontani dal caricatore o dal destinatario, le Diritto & Pratica della vendita IL PROBLEMA: I DOCUMENTI DI TRASPORTO cui volontà devono essere chiare e percettibili per tutti coloro che agiscono sulla catena del trasporto, consegnando e ritirando le merci da una modalità all’altra o da una tratta all’altra. Le istruzioni originarie non devono mai andare perse, né venire modificate, pena il cattivo esito della spedizione. Normalmente esiste un documento principale, che si stipula con stretto riferimento ad una specifica modalità di trasporto (ad es. la Lettera di vettura ferroviaria per il trasporto via ferro, la lettera di vettura camionistica per il trasporto su gomma e quella aerea per il trasporto via aerea) ed alcuni documenti secondari, che rispondono a specifiche necessità di servizio (ad es. House air waybills, per spedizioni consolidate aeree, bordereaux istruzioni per spedizioni via camion o per impartire istruzioni ai corrispondenti, FCR, FCT ecc. per fornire prova delle prestazioni svolte a chi spetta). La FIATA, Federazione mondiale degli spedizionieri (Baumackerstrasse 24, CH 8050 ZURICH, Svizzera, www.fiata.com), ha curato una raccolta di documenti-tipo (FIATA, Documents and Forms, Zurigo 1997). Esistono altresì diversi organismi internazionali che si occupano di standardizzazione di modelli e documenti di trasporto, quali l’UNECE, l’ISO, il CEN, l’UNCITRAL, la Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC), ecc. La loro attività si concentra oggi in special modo nella definizione dei protocolli di trasmissione e dei dati che vanno scambiati per via elettronica, nella speranza che questa nuova via risolva definitivamente sia i problemi di comunicazione, sia quelli dell’adozione di standard comuni. Lo scopo è ottenere un ambiente di lavoro condiviso in gran parte del mondo, perché le merci possano viaggiare scortate da documenti elettronici agili, sicuri e di facile comprensibilità per chiunque, a dispetto delle differenze di lingua, cultura, consuetudini, ecc. Vediamo ora le caratteristiche dei principali documenti di trasporto, che non sono titoli rappresentativi. ■ MULTIMODAL BILL OF LADING Si tratta d’un documento esteticamente molto simile alla polizza di carico oceanica, spesso emesso in corrispondenza di un trasporto containerizzato, il cui tragitto avviene con più di una modalità di trasporto (ad es. il comunissimo strada-nave). Come abbiamo già visto, non si tratta di un titolo rappresentativo di merci propriamente detto, ma non si può neppur dire che si tratti di un documento d’importanza trascurabile. Il trasporto moderno è per larghissima parte containerizzato e multimodale e spesso il caricatore si rapporta, per propria comodità, con un interlocutore unico, che si occupa d’organizzare tutte le fasi del trasporto dal ritiro fino alla consegna finale delle merci, avvalendosi di svariati sistemi di vezione (si tratta di “vettore contrattuale”, spesso definito MTO, Multimodal Transport Operator, che può essere ricondotto alla definizione di spedizioniere-vetto- re che si trova all’art. 1741 c.c.), fornendo sia la trazione, sia il contenitore dove il caricatore stiva le merci. A differenza della polizza di carico, emessa correttamente dal porto d’imbarco a quello di sbarco, il documento multimodale si può emettere dal primo punto di carico alla destinazione finale. Trattandosi inoltre di sistema multimodale di trasporto, è molto raro che tutti i mezzi di trasporto vi siano identificati, salvo l’identificativo del container. Nel caso di trasporto in parte marittimo, è generalmente specificato il nome della nave che imbarca per la tratta principale. Il Fiata Multimodal Bill of Lading (il cui modello è riprodotto al riquadro giallo a pag. VI) è sicuramente il più estesamente utilizzato e riconosciuto di tutti i documenti multimodali, emessi da vettori contrattuali. Nel verso del documento sono riportate le condizioni generali che trattano: - le definizioni, - l’applicabilità, - l’emissione, - la negoziabilità del titolo, - le merci pericolose e l’indennità, - la descrizione delle merci, l’imballo ed il controllo, - le responsabilità dello spedizioniere-vettore, e le limitazioni, - le clausole che riguardano norme cogenti, - il metodo di trasporto, la consegna, i noli e le spese, - i vincoli alla consegna - l’avaria generale, - la prescrizione, la legge applicabile, la giurisdizione e le avvertenze. La nota saliente, per la quale il documento FBL è molto apprezzato, consiste nel fatto che è fatto obbligo al vettore contrattuale di stipulare una forma di assicurazione adeguata ai rischi connessi al trasporto ivi descritto e tale copertura deve essere concordata con il caricatore. Inoltre l’elaborazione del documento, curata dalla Fiata, di concerto con la Camera di Commercio Internazionale di Parei, alla luce delle Regole UNCTAD (UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents, ICC n° 481, 1992), conferisce a questo documento un crisma di ufficialità che altri non hanno, pur trattandosi di un’ufficialità, per così dire, figlia del libero arbitrio, giacché le regole UNCTAD si applicano su base di accettazione volontaria (caso di “Model Rules”, istituto che s’avvale del principio di adesione volontaria, in assenza di norme di ordine pubblico internazionale). Con queste caratteristiche l’FBL è entrato nell’uso comune anche per le pratiche di credito documentario e per gli incassi documentati, come documento negoziabile. Ricapitolando, si tratta di un documento che si prefigge di riassumere in un unico titolo tutto il tragitto percorso dalle merci dalla partenza alla destinazione finale, senza tener conto del cambio IV di modalità. È bene rilevare peraltro che si tratta dell’unico documento che può essere legittimamente emesso a coprire l’intero tragitto delle merci attraverso più di una modalità, giacché il titolo rappresentativo può essere legittimamente emesso solo dal detentore delle merci, obbligato alla sua riconsegna, vale a dire il vettore. Nel trasporto multimodale il vettore effettivo è destinato a cambiare più volte, il che porta a ritenere conveniente che il titolo venga emesso da colui che si qualifica come “vettore contrattuale” multimodale. ■ EXPRESS BILLS OF LADING E SEA WAYBILL Si tratta di documenti che non sono titoli rappresentativi di merci e che altro non sono, se non qualcosa di simile ad una lettera di vettura, con la quale le istruzioni del caricatore sono portate a conoscenza di chi maneggia le merci; forniscono la prova dell’esistenza di un contratto di trasporto e delle condizioni pattuite, ma non legittimano il portatore al possesso delle merci. Esteticamente non sono molto differenti dalle polizze di carico, e riportano grosso modo le stesse indicazioni, pur non essendo titoli negoziabili. Per loro stessa natura però, non ha senso emetterli “all’ordine”, in quanto sono emesse per altra funzione: descrivono la merce oggetto del trasporto e ne indicano la destinazione, specificando chiaramente il luogo di consegna. Per questi motivi seguono normalmente le merci con la postanave (documenti che viaggiano a bordo nave o seguono le merci nel viaggio), come un semplice bordereau d’istruzioni. Possono funzionare, e sono estesamente utilizzate, in tutti casi e sui mercati dove fanno parte della consuetudine, purché non sussistano problemi d’incasso. Sul mercato degli Stati Uniti e del Giappone sono estesamente utilizzate per evitare attese all’arrivo delle merci, giacché gran parte delle spedizioni avvengono con pagamenti che sono concordati a prescindere dalle operazioni connesse al trasporto. Le polizze di carico espresso sono state adottate in buona sostanza per evitare il problema che la merce giungesse a destinazione prima delle polizze e non potesse essere consegnata. Con l’adozione delle polizze di carico elettroniche e delle polizze di carico multimodali elettroniche, che risolvono il problema in modo ancor più radicale, a parere dello scrivente, il loro destino è segnato, almeno come documenti a se stanti. ■ LETTERA DI VETTURA AEREA (AIR WAYBILL) La lettera di vettura aerea è un documento assai complesso ed articolato, che riporta gran parte dei dati contenuti in tutti gli altri documenti di trasporto ed, in aggiunta, può contenere un certo Diritto & Pratica della vendita IL PROBLEMA: I DOCUMENTI DI TRASPORTO numero di dati relativi all’instradamento, al numero del volo ed agli aeroporti toccati, ma in genere non riporta il tipo d’aeromobile, né il suo identificativo. Riporta anche un elenco piuttosto dettagliato degli addebiti che gravano sulla spedizione, specie nel caso di trasporto aereo con nolo pagabile a destino (spedizione “collect”). Non sempre i campi degli addebiti vengono compilati, specie nella spedizioni consolidate. A dispetto di tutti i tentativi d’equiparare la polizza aerea a quella marittima, rendendola rappresentativa delle merci (codice della Navigazione italiano), tale prerogativa per ora non è stata universalmente accettata, anzi le Convenzioni Internazionali espressamente negano questa possibilità. Pertanto la LTA non è titolo rappresentativo a livello internazionale. Nel caso di vettori aerei aderenti alla IATA (lo sono quasi tutti) riporta anche, oltre al nome del vettore, il numero identificativo della spedizione, che inizia con il codice IATA del vettore, seguito da un codice numerico univoco con il quale la spedizione può essere rintracciata e riconosciuta ovunque nel mondo. Inoltre, è comunemente scritto nel corpo della lettera di vettura il codice IATA dell’agente, che rappresenta il vettore, per conto del quale egli emette la lettera di vettura e con il quale intrattiene i rapporti contabili. È prassi comune, specie in Europa, che la merce per via aerea venga in realtà spedita via strada fino all’aeroporto principale, dove inizia la tratta internazionale o intercontinentale, anche quando la merce viene consegnata in aeroporto localmente (si tratta dei cosiddetti “voli camionati”). E’ altresì prassi comune, anche se presenta non poche controindicazioni, che venga in questi casi stipulata una polizza aerea fin dal primo aeroporto, dove la merce in realtà non parte per via aerea. In questo modo si utilizza la LTA impropriamente come documento multimodale. La prassi non è rigorosa e non sono poche le contestazioni, nel caso ci siano danni, mancanze o lamentele. Le regole internazionali del trasporto aereo sono dettate da una Convenzione Internazionale, detta di Varsavia (Convention for the Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air, Varsavia, 12 ottobre 1929), stipulata per il trasporto aereo in generale, quindi anche per i passeggeri ed il bagaglio. Oltre alle altre prescrizioni nella convenzione sono elencati gli elementi essenziali che costituiscono la lettera di vettura aerea. Sono successivamente entrati in vigore i Protocolli di Montreal, di cui segnatamente il nr. 4 (entrato in vigore il 14.6.1998) consente l’emissione di polizze aeree per via elettronica. La nuova Convenzione di Montreal (1999) è destinata altresì a cambiare il volto del documento del trasporto aereo futuro, rispetto a quello che conosciamo per esperienza. ■ HOUSE AIR WAYBILL Le lettere di vettura aerea propriamente dette sono documenti di trasporto che descrivono gli estremi del contratto di trasporto tra il caricatore ed il vettore aereo e dettagliano le merci oggetto del contratto stesso. In alcuni casi le merci di cui si tratta consistono in una spedizione consolidata di più spedizioni differenti, spedite raggruppate in modo da ottenere vantaggi tariffari. È altresì vero che ogni singola spedizione per via aerea deve dar luogo all’emissione di una lettera di vettura, anche per recepire le disposizioni dei singoli mittenti. Nella prassi, per evitare confusioni e duplicazioni, nonché per evitare che informazioni di mero interesse del consolidatore vengano in mano ad altri soggetti, il problema è stato risolto con l’adozione di un sistema, tipico delle consolidazioni, di “master” e “house”, intendendo per master il vettore effettivo, che rilascia la polizza per la spedizione consolidata, e per house il vettore contrattuale “di casa”, con il quale i singoli caricatori stipulano singoli contratti. Cioè un lettera di vettura master descrive la spedizione che il consolidatore spedisce, con un certo vettore aereo, ad un suo incaricato a destinazione, perché sia deconsolidata. Le lettere di vettura singole (house air waybills) descrivono invece le caratteristiche delle singole spedizioni e possono fungere da ricevuta ai singoli mittenti, recependone anche le singole istruzioni. È ovvio che il consolidatore che agisce in questo modo si colloca nella veste di vettore contrattuale rispetto al proprio committente. Non di rado infatti le House vengono utilizzate anche come documenti multimodali, benché questa prassi sia davvero poco rigorosa. ■ LETTERA DI VETTURA FERROVIARIA È il documento con il quale il vettore ferroviario assume l’incarico del trasporto su ferro. In Europa, fatto salvo il blocco ex-Sovietico che ha diverso scartamento ed una convenzione a se stante, il documento di trasporto ferroviario risponde ai requisiti stabiliti nelle convenzioni internazionali per il trasporto ferroviario (CIM: International Convention concerning the Carriage of Goods by Rail, Berna 7.2.1970, e COTIF: Convention concerning International carriage by Rail, Berna 9.5.1980). Si tratta di un documento che riporta i dati contenuti anche negli altri documenti di trasporto, ma oltre a questi elenca un rilevante numero d’informazioni d’interesse del vettore, principalmente l’identificativo del vagone, informazioni sull’instradamento e sulle stazioni, la classificazione ferroviaria delle merci (NHM: si tratta di una classificazione curata dalle ferrovie, pubbli- V cata e reperibile presso le Ferrovie dello Stato, che coincide, per le prime cifre, con la classificazione merceologica doganale detta nomenclatura di Bruxelles), le condizioni di resa, il porto delle varie stazioni dalla prima in avanti, l’itinerario e le istruzioni per la dogana. È bene ricordare che il documento ferroviario gode della particolare prerogativa di poter recepire le “indicazioni doganali” in casella 35, il che consente di apporre il “visto uscire dallo stato” sulla bolletta d’esportazione, una volta che la merce sia stata presa in carico dall’amministrazione ferroviaria con l’apposizione del timbro in casella 92. ■ LETTERA DI CAMIONISTICA VETTURA La gran diffusione del trasporto stradale ha reso alla lettera di vettura camionistica tutta la polarità di cui gode. È probabilmente il documento più conosciuto dagli operatori commerciali, perché infallibilmente si sono imbattuti con un autista che brandisce un documento che chiama CMR e che pretende venga sottoscritto dal mittente. È a tutti gli effetti un documento come altri, svolge contemporaneamente la funzione di ricevuta per il carico e d’istruzione, che viene impartita al vettore compilando le relative caselle a ciò adibite. Nella forma ritualizzata dalla convenzione internazionale per il trasporto stradale (CMR: Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Ginevra 19 maggio 1956) è il documento di uso praticamente universale in Europa e nel vicino oriente. Il trasporto stradale è praticamente l’unico in cui la caricazione possa essere eseguita da personale diverso da quello del vettore o da lui incaricato, giacché ben si comprende che il carico degli aerei e delle navi sia affare trattato con la massima accuratezza, pena il mettere a repentaglio il carico e la vita delle persone. Nel trasporto ferroviario esistono precise disposizioni dettagliate che esauriscono l’argomento della caricazione dei vagoni. Merita perciò spendere una parola su questo tema ora, in considerazione del fatto che la sottoscrizione della lettera di vettura stradale non è un esercizio di routine come molti credono. Nel caso del trasporto terreste, benché il Codice della Strada e le Convenzioni Internazionali trattino l’argomento, nella maggior parte dei casi la caricazione viene eseguita ad opera del caricatore, in genere con l’accordo del conducente. Trattandosi di un fatto di rilievo capitale, suscettibile di causare effetti talvolta devastanti, quando il carico non è eseguito in perfetta regola, è bene tenere ben presente che le parti (il caricatore ed il conducente, in rappresentanza del vettore) hanno diritto a manifestare le proprie riserve sul carico, se non sono convinti della bontà dello stesso. Non è raro che le Diritto & Pratica della vendita IL PROBLEMA: I DOCUMENTI DI TRASPORTO riserve vengano apposte in forma scritta sulla lettera di vettura, al pari di quelle che si prendono per l’apparente cattivo condizionamento delle merci. In presenza di riserve, è bene tenere presente che le responsabilità che nascono dalla caricazione ricadono su chi carica, salvo che il carico sia stato accettato senza manifestare riserve, il che responsabilizza altresì il vettore. È assolutamente sconsigliabile procedere alla spedizione, se il conducente ha manifestato importanti riserve sul carico, ancorché voglia partire, perché non vi sarebbe nessuna garanzia della buon’esecuzione della prestazione. ■ BORDEREAU ISTRUZIONI (WAYBILL) Si tratta dell’unico documento di cui merita trattare in questa sede, le cui funzioni si esplichino all’interno degli operatori di trasporto. E’ un documento di così largo uso, specie nelle consolidazioni stradali (groupage o collettame, che dir si voglia), che spesso perviene in mano d’altri soggetti da coloro per i quali è stato scritto. Molto sovente una copia o un estratto del bordereau viene rilasciata al mittente, quale certificato dell’avvenuta spedizione, in considerazione del fatto che raccoglie la quasi totalità delle informazioni necessarie ad identificarla in modo certo ed univoco, nonché del fatto che riporta normalmente anche i dati del mezzo di trasporto e dell’instradamento. Nel bordereau l’operatore del trasporto raccoglie tutti i dati salienti che descrivono la spedizione, cioè quelli che abbiamo già visto in altri documenti di trasporto, ma aggiunge a questi dettagli assolutamente rilevanti una composizione remunerativa della consolidazione: l’ingombro delle merci, le marcature dei colli, gli eventuali addebiti assegnati a destino, le istruzioni suppletive per le prestazioni accessorie (ad esempio i vincoli). Un estratto del bordereau viene generalmente utilizzato per la dichiarazione doganale, ove occorra, incaricando di ciò il personale proprio, ovvero ricorrendo a professionisti o aziende esterne (spedizionieri doganali, oggi definiti doganalisti). È buona regola che i dati contenuti nel bordereau, ovvero il bordereau stesso, siano preavvisati a destino (di solito via fax o via e-mail) per predisporre lo smistamento delle merci. A maggior ragione quando si tratta di spedizioni consolidate, che devono essere riconosciute e separate prima di andare in consegna. Il gran numero di spedizioni che un collettamista maneggia giornalmente richiede oggi alla tecnica nuovi supporti e nuovi strumenti: ecco che il bordereau istruzioni, al pari della polizza di carico, si è trasformato in un documento elettronico, che gli operatori si scambiano con protocolli di trasmissione condivisi e sta man mano abbandonando la forma cartacea. ■ BOLLETTINO DI CONSEGNA O RIMESSO È davvero necessario abituarsi ad accompagnare sempre la merce con istruzioni scritte chiare e, potendo, direttamente con la fattura di vendita e da una lista degli imballi (packing list). A parte quanto stabilito dal Codice Civile (art. 1683), è ovvio che non si può prescindere da un documento emesso dal caricatore con il quale egli consegna le merci al vettore e delle quali esige ricevuta, mediante sottoscrizione del documento stesso. Nulla vieta che il documento possa assumere forma elettronica, né che la ricevuta possa essere data elettronicamente. Anni addietro, per ragioni fiscali, era obbligatorio l’uso di una Bolla d’Accompagnamento, in seguito abbandonata. È rimasto l’obbligo però di fornire un documento di trasporto (DDT) che deve contenere gli estremi della spedizione, né più e né meno di quanto è previsto dal C.C. e deve essere sottoscritto dal vettore. In alternativa si può utilizzare la fattura accompagnatoria. Ha collaborato alla redazione di questo numero Marco Sorgetti.
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