Disposizioni relative alle commissioni d`esame

Transcript

Disposizioni relative alle commissioni d`esame
RIFERIMENTI
D.G.R. 31/2441
del 27/07/2011
D.Lgs. 165
del 30/03/2001
L. 190
del 06/11/2012
D.P.R. 62
del 16/04/2013
DISPOSIZIONI
relative alle
- commissioni d’esame finali costituite ai sensi della
D.G.R. 31/2441 del 27/07/2011
D.G.P. 318/111016
del 27/11/2013
D.D. 301/115815
del 10/12/2013
- commissioni d'esame finali costituite ai sensi della
D.G.R. 31-2441 del 27/07/2011 ed integrate con
ulteriori componenti
- commissioni disciplinate da normative di settore
Allegato “A” alla D.D. n. 41/14602 del 07/02/2014
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 2 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
INDICE
IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE – Funzioni
pag.3
ESPERTO DEL MONDO DEL LAVORO - Funzioni
pag.3
ESPERTO DELLA FORMAZIONE - Funzioni
pag.4
Par. 1 COMMISSIONI D'ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31-2441 DEL 27/07/2011
1.1 PRESIDENTI
Nomina di dipendenti pubblici
Comunicazioni previste dall’art. 53 comma 12 Dlgs. 165/2001 (così come
modificato dalla L. 190/2012)
1.2
Anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 24 L. 421/1991 - Adempimenti a carico
dell'agenzia formativa
ESPERTI DEL MONDO DEL LAVORO
Autorizzazione dell'ente di appartenenza per i dipendenti pubblici
Comunicazioni previste dall’art. 53 comma 12 Dlgs. 165/2001 (così come
modificato dalla L. 190/2012)
Anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 24 L. 421/1991 - Adempimenti a carico
dell'agenzia formativa
Par. 2 COMMISSIONI D'ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31-2441 DEL 27/07/2011 ED
INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI
SETTORE
pag.5
pag.5
pag.5
pag.5
pag.5
pag.6
pag.6
pag.6
pag.6
pag.7
2.1
PRESIDENTI – ESPERTI DEL MONDO DEL LAVORO
pag.7
2.2
Autorizzazioni, comunicazioni, anagrafe delle prestazioni
ALTRI COMPONENTI
Autorizzazioni, comunicazioni, anagrafe delle prestazioni
pag.7
Par. 3 NORME COMPORTAMENTALI
pag.7
pag.7
pag.8
APPENDICE – TIPOLOGIE DI COMMISSIONE
pag.10
Commissioni-tipo - D.G.R. 27/07/2011 n. 31-2441
pag.10
Commissioni-tipo integrate con ulteriori componenti come previsto dalla normativa di
settore
pag.10
Commissioni disciplinate da normative di settore
pag.12
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 3 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE - Funzioni
Ai sensi delle disposizioni di dettaglio sulle commissioni esaminatrici approvate con D.D. della
Regione Piemonte n. 58 del 07/02/2012 ai sensi della D.G.R. n. 31/2441 del 27/07/2011, il
Presidente nominato dalla Provincia:
è responsabile della corretta applicazione delle procedure previste per lo svolgimento
dell’esame;
coordina i commissari e si assicura che essi adempiano ai loro compiti;
gestisce eventuali criticità. In particolare:
- all’insediamento della Commissione, il Presidente prende atto della presenza di tutti i
componenti effettivi o supplenti nominati. L’esame non può avere inizio senza la presenza
di tutti i membri della Commissione. Nel caso in cui la commissione non risulti al completo,
il Presidente deve segnalare tempestivamente la situazione alla Provincia competente. La
presenza dei commissari è formalizzata dal Presidente attraverso la firma giornaliera del
modulo “Scheda di presenza dei Membri di Commissione”;
- il Presidente e i commissari prendono atto del verbale di ammissione all’esame, firmato
dal responsabile del corso, come elemento oggettivo, non soggetto ad ulteriori verifiche;
- il Presidente si accerta che sia verificata l’identità dei candidati;
- il Presidente deve verificare la corrispondenza fra la prova validata presente sul sistema
informativo regionale e quella somministrata, specie in caso di somministrazione cartacea;
- in fase di scrutinio il Presidente deve verificare la corretta compilazione dei verbali
d’esame e dei documenti relativi agli esami.
Al termine dell’esame, il Presidente deve consegnare agli uffici provinciali:
· un verbale d’esame con allegato il modulo riportante il dettaglio delle valutazioni (“Valutazioni
sottoprove”), firmati in originale dalla Commissione;
· una “Scheda di presenza dei Membri di Commissione” per ogni componente, controfirmata.
ESPERTO DEL MONDO DEL LAVORO - Funzioni
L’esperto del mondo del lavoro è uno specialista proveniente dal mondo del lavoro. Partecipa in
sede d’esame all’accertamento delle competenze professionali, attraverso una valutazione delle
evidenze (sottoprove), collaborando con l’esperto della formazione.
L’Esperto proviene dal settore di riferimento della qualifica/titolo professionale (diploma,
specializzazione, ecc.) in cui i candidati richiedono la certificazione.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 4 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
In particolare l’Esperto, nel corso dell’accertamento a fronte della prova d’esame attribuita, ne
individua gli aspetti peculiari e concorre, attraverso le proprie competenze specifiche (teorie,
metodi, tecniche e strumenti), con l’esperto della formazione alla gestione e valutazione della
prestazione dell’allievo.
Ha la funzione di:
· garantire la corretta somministrazione della prova pratica;
· garantire l’osservazione del candidato nell’esecuzione delle attività oggetto di prova;
· gestire il colloquio sulla base delle indicazioni contenute nella prova, esprimendo una valutazione
sulla prestazione del candidato;
· collaborare con l’esperto della formazione alla valutazione complessiva del candidato.
ESPERTO DELLA FORMAZIONE - Funzioni
L’esperto della formazione è un docente o formatore dell’ente, esperto della didattica e della
valutazione delle competenze. Nel corso dell’accertamento a fronte della prova attribuita, ne
individua gli aspetti peculiari in relazione al percorso formativo seguito dall’allievo e concorre,
attraverso le proprie competenze con l’esperto del mondo del lavoro, alla gestione e valutazione
della prestazione dell’allievo. Ha la funzione di:
· somministrare le prove;
· garantire l’osservazione del candidato nell’esecuzione delle attività oggetto di prova;
· gestire il colloquio sulla base delle indicazioni contenute nella prova, esprimendo una
valutazione sulla prestazione del candidato in collaborazione con l’esperto del mondo del lavoro.
L’esperto del lavoro e quello della formazione insieme al Presidente dovranno farsi parte attiva
per garantire correttezza e trasparenza durante la somministrazione delle prove, nelle valutazioni
delle sottoprove e nella formulazione del voto d’esame anche con l’ausilio dei docenti/formatori
competenti per materia.
Inoltre, ai sensi della nuova normativa, i compiti precedentemente affidati alla Commissione di
Collaudo, laddove prevista, sono svolti dall’esperto del lavoro insieme all’esperto della
formazione.
La commissione prima dei colloqui prende visione degli elaborati corretti. La correzione è di norma
eseguita dai docenti dell’ente competenti per materia.
In particolare la commissione:
- si esprime sulle valutazioni di elaborati che danno adito a diverse interpretazioni;
- laddove necessario, definisce criteri comuni di correzione degli elaborati, al fine di assicurare
valutazioni omogenee;
- sigla gli elaborati;
- esprime il giudizio finale, secondo criteri di imparzialità.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 5 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
1. Commissioni d'esame finali costituite ai sensi della D.G.R. 31-2441 del 27/07/2011
1.1. PRESIDENTI
a) Nomina di dipendenti pubblici
Ai sensi dell'art. 53 del Dlgs. 165/2001 e s.m.i, i dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione
di appartenenza.
L'incarico a presiedere commissioni d'esame è subordinato all'autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza, documento che il presidente deve preoccuparsi di
acquisire e consegnare all'agenzia formativa che erogherà il compenso.
N.B. L’agenzia formativa erogherà il compenso solo in presenza della sopraccitata
autorizzazione.
b) Comunicazioni previste dall’art. 53 comma 12 Dlgs. 165/2001 (così come modificato dalla
L. 190/2012)
I presidenti, appena ricevuta la lettera di nomina, devono comunicare alla propria
amministrazione l'oggetto dell'incarico, il calendario d'esame e il compenso lordo ove previsto
ai fini delle comunicazioni previste dal comma 12 dell'art. 53 del Dlgs. 165/2001, così come
modificato dalla L. 190/12.
c) Anagrafe
delle
prestazioni
di
cui
Adempimenti a carico dell'agenzia formativa
all'art.
24
L.
421/1991
-
Le agenzie formative sono tenute a conservare tutta la documentazione inerente la
commissione d'esame ed in particolare, nel caso di componenti della commissione d'esame
dipendenti di enti pubblici, le autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza, anche ai
fini della liquidazione del gettone, ove previsto.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 6 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
Inoltre, le agenzie nel quadro degli adempimenti connessi all'istituzione dell' "Anagrafe delle
prestazioni" di cui all'art. 24 della l. 421/91, in quanto soggetti che erogano compensi a
dipendenti pubblici, devono comunicare alle amministrazioni di appartenenza l'ammontare dei
compensi corrisposti entro 15 giorni dall'erogazione, come previsto dalla Legge 190/12.
1.2. ESPERTI DEL MONDO DEL LAVORO
a) Autorizzazione dell'ente di appartenenza per i dipendenti pubblici
Ai sensi dell'art. 53 del Dlgs. 165/2001 e s.m.i, i dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di
appartenenza.
L'incarico a svolgere la funzione di esperto è subordinato all'autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza, documento che l'Esperto deve preoccuparsi di acquisire
e consegnare all'agenzia formativa che erogherà il compenso.
N.B. L’agenzia formativa erogherà il compenso solo in presenza della sopraccitata
autorizzazione.
b) Comunicazioni previste dal comma 12 dell'art. 53 del Dlgs. 165/2001 così come
modificato dalla Legge 190/12
•
Gli esperti convocati in esame, appena ricevuta la lettera di nomina, devono comunicare
alla propria amministrazione l'oggetto dell'incarico, il calendario d'esame e il compenso
lordo ove previsto ai fini delle comunicazioni previste dal comma 12 dell'art. 53 del Dlgs.
165/2001, così come modificato dalla L. 190/12.
c) Anagrafe
delle
prestazioni
di
cui
Adempimenti a carico dell'agenzia formativa
all'art.
24
L.
421/1991
-
Le agenzie formative sono tenute a conservare tutta la documentazione inerente la
commissione d'esame ed in particolare, nel caso di componenti della commissione d'esame
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 7 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
dipendenti di enti pubblici, le autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza, anche ai
fini della liquidazione del gettone, ove previsto.
Inoltre, le agenzie nel quadro degli adempimenti connessi all'istituzione dell' "Anagrafe delle
prestazioni" di cui all'art. 24 della l. 421/91, in quanto soggetti che erogano compensi a
dipendenti pubblici, devono comunicare alle amministrazioni di appartenenza l'ammontare dei
compensi corrisposti entro 15 giorni dall'erogazione, come previsto dalla Legge 190/12.
2.
Commissioni d'esame finali costituite ai sensi della D.G.R. 31-2441 del 27/07/2011
ed integrate con ulteriori componenti e commissioni disciplinate da normative di settore
2.1. PRESIDENTI - ESPERTI DEL MONDO DEL LAVORO
a) Autorizzazioni, comunicazioni, anagrafe delle prestazioni
Per quanto riguarda i Presidenti e gli esperti del mondo del lavoro, vale quanto sopra riportato per
le commissioni d’esame finali costituite ai sensi della D.G.R. 31-2441 del 27/07/2011.
2.2 ALTRI COMPONENTI
a) Autorizzazioni, comunicazioni, anagrafe delle prestazioni
Gli Enti che individuano, segnalano, designano dipendenti pubblici in qualità di esperti o propri
rappresentanti nelle commissioni d'esame devono verificare che la persona incaricata adempia a
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di incarichi conferiti a pubblici dipendenti.
I soggetti designati dovranno:
•
•
•
acquisire la preventiva autorizzazione dell'Ente di appartenenza;
consegnare l'autorizzazione all'agenzia formativa;
comunicare alla propria amministrazione, appena ricevuto l'incarico, l'oggetto dello stesso,
il calendario d'esame e il compenso lordo presunto ai fini delle comunicazioni previste dal
comma 12 dell'articolo 53 del Dlgs. 165/2001 così come modificato dalla Legge 190/12.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 8 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
Anche in questo caso le agenzie, nel quadro degli adempimenti connessi all'istituzione
dell'"Anagrafe delle prestazioni" di cui all'articolo 24 della Legge 421/91, in quanto soggetti che
erogano compensi a dipendenti pubblici, devono comunicare alle amministrazioni di appartenenza
l'ammontare dei compensi corrisposti entro 15 giorni dall'erogazione, come previsto dalla Legge
190/12.
3.
Norme comportamentali
I dipendenti pubblici nominati nelle commissioni d’esame in qualità di presidenti e/o esperti
devono attenersi a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 (Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165), emanato in attuazione della L. 190/2012 (legge anticorruzione) nel quale vengono
individuati i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono
tenuti ad osservare.
Di seguito si sintetizzano i contenuti di alcune tra le principali disposizioni del Regolamento:
AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2)
Il nuovo codice si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del D.Lgs. n. 165/2001 e, come norma di principio, per quanto compatibile, anche ai
collaboratori, professionisti, titolari di incarichi ed addetti delle imprese che operano con la PA.
Pertanto viene sancito l’obbligo di inserire, negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti con
queste categorie di soggetti, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del
rapporto, qualora dovessero venire violati gli obblighi previsti dal codice.
REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITA’ (art. 4)
E’ in generale vietato al pubblico dipendente di accettare regali o altre utilità da terzi, salvo quelli
d’uso di modico valore, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Il
codice fissa la misura orientativa massima del “modico valore” in 150 euro.
I regali eventualmente ricevuti al di fuori dei casi consentiti devono essere messi a disposizione
dell’Amministrazione, per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
COLLABORAZIONI (art.4)
Si stabilisce il divieto per i dipendenti in servizio di assumere incarichi di collaborazione conferiti da
parte di soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nell’ultimo biennio, un interesse economico
significativo in decisioni o attività inerenti l’ufficio di appartenenza.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 9 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
CONFLITTI DI INTERESSE E OBBLIGO DI ASTENSIONE (art.7)
Il dipendente ha l’obbligo di astenersi dall’adozione di decisioni o dallo svolgere attività in tutti i
casi di conflitto di interesse anche potenziale, come previsto dalla Legge n. 190/2012. Il conflitto
può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, o di propri congiunti e
affini.
COMPORTAMENTO IN SERVIZIO (art. 11)
I dipendenti devono rispettare il vincolo della conclusione dei procedimenti amministrativi; non
possono frapporre ritardi o far ricadere su altri il compimento di attività o l’adozione di decisioni di
propria spettanza. Devono utilizzare il materiale e le attrezzature d’ufficio nel rispetto dei vincoli
posti dall’Amministrazione.
Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’amministrazione solo per ragioni istituzionali,
astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio; è tenuto a rispettare il segreto
d’ufficio e le norme sulla tutela della privacy.
RESPONSABILITA’ (art. 16)
La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamento contrario ai doveri d'ufficio.
Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dà luogo anche a responsabilità
disciplinare a carico del dipendente, da accertarsi all'esito del relativo procedimento.
Riferimenti normativi
•
•
•
Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165- articolo 53
Legge 06/11/2012 n. 190 Articolo 16 comma 42
D.P.R. n. 62 del 16/04/2013
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 10 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
APPENDICE
TIPOLOGIE DI COMMISSIONE
COMMISSIONI-TIPO - D.G.R. 27/07/2011 n. 31-2441
•
•
•
Presidente
Esperto del mondo del lavoro
Esperto della formazione
Le Commissioni sono regolarmente costituite in presenza di tutti i 3 componenti o dei loro
sostituti.
COMMISSIONI-TIPO INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI COME PREVISTO DALLA
NORMATIVA DI SETTORE
Le Commissioni sono regolarmente costituite in presenza di tutti i 3 componenti previsti dalla
commissione-tipo e dai componenti integrativi secondo quanto previsto dalla normativa di
riferimento.
o OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S. 1000 ore - 400 ore)
L. 12/12/1978 n. 845 art. 14
L.R. 06/08/2009 n. 22 art. 59 (in sostituzione art. 24 - L.R. 13/04/1995 n. 63)
D.G.R. 25/03/2002 n. 26 -5662
D.G.R. 27/07/2011 n. 31-2441
•
•
•
•
•
•
Presidente
Esperto del mondo del lavoro
Esperto della formazione
Un Esperto del settore sociale designato dalla Provincia e individuato dall’Ente gestore
socio-assistenziale titolare del corso
Un esperto dell’ Assessorato Regionale alla Sanità
Il Responsabile del corso
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 11 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
o ADDETTO RIMOZIONE BONIFICA SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
RESPONSABILE TECNICO RIMOZIONE BONIFICA SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI
AMIANTO
o RESPONSABILE TECNICO RIMOZIONE BONIFCA SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI
AMIANTO
L. 12/12/1978 n. 845 art. 14
L.R. 06/08/2009 n. 22 art. 59 (in sostituzione art. 24 – L.R. 13/04/1995 n. 63)
D.G.R. 05/02/2000 n. 51-2180,
D.G.R. 23/04/2007 n. 1-5736
D.G.R. 27/07/2011 n. 31-2441
•
•
•
•
Presidente
Esperto del mondo del lavoro
Esperto della formazione
Un rappresentante del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SP.re.SAL.)
o ESTETISTA (900 ore – 300 ore)
L. 12/12/1978 n. 845 art. 14
L. 04/01/1990 n. 1 - Art. 6 , comma 4,
L.R. 09/12/1992 n. 54 - Art. 11, comma 4
L.R. 06/08/2009 n. 22 art. 59 (in sostituzione art. 24 – L.R. 13/04/1995 n. 63)
L.R. 23/04/2013 n. 5
D.G.R. 27/07/2011 n. 31-2441
Nota Regione Piemonte Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro Settore
Standard Formativi 12/01/2012 prot. n. 1413/DB15.03
•
•
•
•
•
Presidente
Esperto del mondo del lavoro
Esperto della formazione
Un esperto designato dalle organizzazioni provinciali delle Organizzazioni della categoria a
struttura nazionale
Un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più
rappresentative a livello nazionale
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 12 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
•
•
Il presidente della Commissione Provinciale per l’Artigianato o un suo delegato
(componente non più previsto a seguito della soppressione delle CPA – L.R. n. 5/2013)
Un docente delle materie fondamentali del corso
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE
o CORSI DI FORMAZIONE PER L’ACCESSO E L’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER L’ACCESSO ALL’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO RELATIVAMENTE AL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE (Idoneità)
L.R. 12/11/1999 n. 28 e s.m.i., art. 17
L.R. 29/12/2006 n. 38 e s.m.i., art. 5
D.G.R. 24/05/2011 N. 13-2089
•
•
•
•
un dirigente o un funzionario della competente CCIAA, da questa designato e nominato
dalla Provincia in qualità di Presidente
un esperto in materia di igiene e sicurezza alimentare scelto nell’ambito del Dipartimento
di prevenzione delle ASL , designato da parte del direttore del Dipartimento di prevenzione
dell’ASL territorialmente competente
Un docente di scuola secondaria di tecnica commerciale designato dalla CCIAA competente
Un esperto di merceologia designato dalla CCIAA competente
La commissione è integrata da un rappresentante della struttura formativa con le funzioni di
segretario, il segretario non concorre al raggiungimento del numero legale necessario alla
costituzione della commissione stessa. La commissione è validamente costituita con la presenza
della metà più uno dei suoi componenti oltre il Presidente.
o AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (Idoneità)
D.G.R. 12/07/2012 n. 33-4150
•
un dirigente o un funzionario della competente CCIAA, da questa designato e nominato
dalla Provincia in qualità di Presidente
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 13 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
•
•
un docente di scuola secondaria di secondo grado di diritto, designato dalla CCIAA
competente
un docente di scuola secondaria di secondo grado di diritto commerciale o tecnica
commerciale, designato dalla CCIAA competente
La commissione è supportata da un rappresentante della struttura formativa che ha organizzato il
relativo corso e che svolge funzioni di segretario. La commissione d’esame è legalmente costituita
con la presenza di tutti e tre i suoi componenti.
o RESPONSABILE
TECNICO
PER
LA
GESTIONE
DEI
RIFIUTI
(Idoneità)
(per l’iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti)
D.G.R. 11/10/1999 n. 36-28343
D.G.R. 08/11/2004 N. 31-1388
•
•
•
•
Un funzionario dell’Amministrazione Provinciale con compiti di Presidente
Un funzionario dell’Amministrazione Provinciale in qualità di esperto in materia ambientale
Un rappresentante del personale didattico designato dall’Ente gestore
Un rappresentante designato dal Presidente della sezione regionale dell’Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Per la validità della commissione devono essere presenti almeno tre rappresentanti compreso il
Presidente.
o CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI (Idoneità)
D.G.R. 14/06/2010 N. 1-157
•
•
Il Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia competente per territorio o un suo
delegato, con funzioni di Presidente
Tre esperti nelle materie oggetto del corso di cui:
o uno designato dall’Agenzia Regionale per la protezione Ambientale del Piemonte
o uno designato dalla Direzione Regionale del Ministero Lavoro e Politiche Sociali
o uno designato dall’ente gestore del corso
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 14 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
La commissione si intende validamente costituita con la metà più uno dei componenti, tra cui
necessariamente il Presidente.
PROFESSIONI TURISTICHE
L.R . 26/11/2001 n. 33 e s.m.i.
D.G.R. 22/06/2009 n. 27-11643 e s.m.i.
o GUIDA TURISTICA (Abilitazione)
•
•
•
•
Un dirigente della Provincia o suo delegato, con funzioni di Presidente
Tre esperti nelle materie indicate nel programma d’esame:
1. uno designato dalla Provincia
2. uno designato dall’ente organizzatore del corso scelto, di norma, tra i docenti del
corso
3. uno designato congiuntamente dalle Soprintendenze competenti per il territorio
piemontese
Un docente per ciascuna delle lingue straniere oggetto dell’esame
Un segretario designato dall’ente organizzatore del corso.
Gli esperti chiamati a far parte della Commissione dovranno avere un titolo di studio attinente alla
propria materia o, in alternativa, un’esperienza almeno triennale nel settore. Nella Commissione
deve essere necessariamente presente almeno un esperto nella materia "Il territorio e le sue
risorse". Qualora i nominativi degli esperti indicati dalle Soprintendenze non vengano comunicati
in tempo utile per la nomina della commissione d’esame la Provincia provvede alla nomina di
esperti che possono essere scelti anche tra i docenti del corso.
o ACCOMPAGNATORE TURISTICO (Abilitazione)
•
•
Un dirigente della Provincia o suo delegato, con funzioni di Presidente
Tre esperti nelle materie indicate nel programma d’esame:
1. uno designato dalla Provincia
2. uno designato dall’ente organizzatore del corso scelto, di norma, tra i docenti del
corso
3. uno designato dalle associazioni di categoria delle agenzie di viaggio e turismo
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 15 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
•
•
Un docente per ciascuna delle lingue straniere oggetto dell’esame;
Un segretario designato dall’ente organizzatore del corso.
Gli esperti chiamati a far parte della Commissione dovranno avere un titolo di studio attinente alla
propria materia o, in alternativa, un’esperienza almeno triennale nel settore. Nella Commissione
deve essere necessariamente presente almeno un esperto in geografia turistica e in tecnica
turistica. Qualora il nominativo dell’esperto indicato dalle associazioni di categoria delle agenzie di
viaggio e turismo non venga comunicato in tempo utile per la nomina della commissione d’esame,
la Provincia provvede alla nomina di un esperto che può essere scelto anche tra i docenti del
corso.
o ACCOMPAGNATORE
(Abilitazione)
•
•
•
NATURALISTICO
O
GUIDA
ESCURSIONISTICA
AMBIENTALE
Un dirigente della Provincia o suo delegato, con funzioni di Presidente
Tre esperti nelle materie indicate nel programma d’esame:
1. uno designato dalla Provincia
2. uno designato dall’ente organizzatore del corso scelto, di norma, tra i docenti del
corso
3. uno designato dagli Enti di gestione dei parchi e riserve naturali ed eventuali Parchi
nazionali presenti sul territorio provinciale
Un segretario designato dall’ente organizzatore del corso
Gli esperti chiamati a far parte della Commissione dovranno avere un titolo di studio attinente alla
propria materia o, in alternativa, un’esperienza almeno triennale nel settore. Nella Commissione
deve essere necessariamente presente almeno un esperto nelle materie contenute nel modulo
“Scienze naturali”. Qualora il nominativo dell’esperto indicato dai Parchi non venga comunicato in
tempo utile per la nomina della commissione d’esame, la Provincia provvede alla nomina di un
esperto che può essere scelto anche tra i docenti del corso.
o ACCOMPAGNATORE DI TURISMO EQUESTRE (Abilitazione)
•
•
Un dirigente della Provincia o suo delegato, con funzioni di Presidente;
Tre esperti nelle materie indicate nel programma d’esame:
1. uno designato dalla Provincia
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 – COMMISSIONI
D’ESAME FINALI COSTITUITE AI SENSI DELLA D.G.R. 31/2441 DEL 27/07/2011 ED INTEGRATE CON ULTERIORI COMPONENTI E
COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVE DI SETTORE .
PROVINCIA DI ALESSANDRIA – DIREZIONE ECONOMIA SVILUPPO AGRICOLTURA WELFARE
pag. 16 di 16
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
2. uno designato dall’ente organizzatore del corso scelto, di norma, tra i docenti del
•
corso
3. uno designato dalla/e ATL presente/i sul territorio provinciale
Un segretario designato dall’ente organizzatore del corso
Gli esperti chiamati a far parte della Commissione dovranno avere un titolo di studio attinente alla
propria materia o, in alternativa, un’esperienza almeno triennale nel settore. Nella Commissione
devono essere necessariamente presenti almeno due esperti nelle materie equestri. Qualora il
nominativo dell’esperto indicato dalla/e ATL non venga comunicato in tempo utile per la nomina
della commissione d’esame, la Provincia provvede alla nomina di un esperto che può essere scelto
anche tra i docenti del corso. Ai fini del conseguimento congiunto di patenti federali la
Commissione può essere integrata in base alla normativa FISE.
o ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO (Abilitazione)
•
•
•
Un dirigente della Provincia o suo delegato, con funzioni di Presidente
Tre esperti nelle materie indicate nel programma d’esame:
1. uno designato dalla Provincia
2. uno designato dall’ente organizzatore del corso scelto, di norma, tra i docenti del
corso
3. uno designato dalla/e ATL presente/i sul territorio provinciale
Un segretario designato dall’ente organizzatore del corso
Gli esperti chiamati a far parte della Commissione dovranno avere un titolo di studio attinente alla
propria materia o, in alternativa, un’esperienza almeno triennale nel settore. Nella Commissione
devono essere necessariamente presenti un esperto della materia “territorio e sue risorse” ed un
esperto della materia “tecnica ciclistica”. Qualora il nominativo dell’esperto indicato dalla/e ATL
non venga comunicato in tempo utile per la nomina della commissione d’esame, la Provincia
provvede alla nomina di un esperto che può essere scelto anche tra i docenti del corso. Ai fini del
conseguimento congiunto di patenti federali la Commissione può essere integrata in base alla
normativa FCI.