Regolamento contributi riscaldamento domestico
Transcript
Regolamento contributi riscaldamento domestico
Comunità montana del Torre, Natisone e Collio Regolamento per l’attuazione degli interventi mirati alla riduzione dei costi di riscaldamento per uso domestico nel territorio montano, ai sensi dell’articolo 22 della L.r. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Allegato alla deliberazione di Consiglio n. 08 dd. 24/05/2004 Regolamento per l’attuazione degli interventi mirati alla riduzione dei costi di riscaldamento per uso domestico nel territorio montano, ai sensi dell’articolo 22 della L.r. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi destinati alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nel territorio montano, mediante la concessione di contributi ai nuclei familiari per l’alloggio utilizzato come prima abitazione, ai sensi dell’articolo 22 della L.r. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2 (Area di intervento) 1. Gli interventi di cui all’articolo 1 interessano i seguenti territori: a. comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni ed integrazioni; b. porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l’appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. I territori interessati saranno specificati nell’apposito bando che verrà approvato dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento. 3. Per le finalità di cui all’articolo 1, lettera b), il provvedimento adottato dal Comune una volta divenuto efficace e reso noto mediante pubblici avvisi, è pubblicato a cura del Comune stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso alla competente Comunità Montana. 4. I Comuni sono tenuti a definire puntualmente, su apposita cartografia, i territori comunali individuati dai provvedimenti di cui al punto precedente. Art. 3 (Requisiti ed entità del contributo) 1. Sono destinatari del contributo i nuclei familiari, i cui componenti, alla data della domanda, risultino allo stesso tempo residenti, domiciliati ed iscritti all’anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nel territorio di cui all’articolo 2 del presente Regolamento. 2. La misura del contributo è fissata come segue: a) €. 310,00 per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a €. 10.000,00. b) €. 210,00 per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra €. 10.00,00 e €. 20.000,00. 3. Ai fini dell’individuazione dei limiti di reddito di cui al comma 2, si fa riferimento al reddito complessivo dichiarato ai fini dell’IRPEF, da tutti i componenti il nucleo familiare come risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all’anno oggetto del contributo che verrà definito con l’apposito bando. 4. Ai fini del presente Regolamento, per “nucleo familiare” deve intendersi la famiglia anagrafica così come risultante dallo stato di famiglia, dichiarato in sede di presentazione della domanda da parte dell’interessato e certificabile dal Comune di competenza . Art. 4 (Presentazione delle domande ed istruttoria) 1. Per l’assegnazione dei contributi è predisposto apposito Bando da parte dell’Ente, che deve prevedere in particolare ? l’ammontare delle risorse messe a bando; ? l’elenco dettagliato dei territori interessati; ? i requisiti dei beneficiari compresi i limiti di reddito; ? i limiti e l’entità del contributo; ? le modalità per la presentazione delle domande; per la formazione delle graduatorie e la concessione ed erogazione dei contributi. Detto bando deve essere trasmesso al compete nte Servizio regionale per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Le domande devono essere presentate presso la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, entro il termine perentorio fissato dal Bando, utilizzando l’apposito modello allegato al Bando di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le domande, ai sensi di legge, sono sottoscritte dal richiedente in presenza del funzionario addetto a riceverle, ovvero sottoscritte e presentate, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (Carta d’identità o documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 D.P.R. 445/2000), in corso di validità. 4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le domande devono pervenire all’ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all’ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. 5. La Comunità Montana provvede all’istruttoria delle domande presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilità di sospendere i termini per richiesta di ulteriore documentazione per un massimo di 15 giorni. 6. La Comunità Montana effettua annualmente, nel limite del 5%, il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate. Art. 5 (Graduatoria) 1. Per la formazione della graduatoria si fa riferimento al reddito medio del nucleo familiare del richiedente, ricavato dividendo il reddito complessivo dichiarato ai fini dell’IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare, per il numero dei componenti il nucleo familiare stesso. 2. La Comunità Montana provvede alla redazione della graduatoria delle domande pervenute, sulla base del reddito medio del nucleo familiare del richiedente, in ordine crescente di importo. 3. A parità di reddito medio viene data preferenza al nucleo familiare con il numero più elevato di componenti. 4. Le singole Comunità Montane provvedono alla formulazione della graduatoria delle domande alle stesse pervenute, mediante l’attribuzione di punteggi predefiniti, tenendo conto dei seguenti criteri: a) hanno precedenza i “nuclei familiari” residenti nelle zone a più elevato svantaggio socioeconomico ai sensi degli articoli 21 e 40 della LR 33/2002; b) hanno precedenza i “nuclei familiari” con “reddito medio del nucleo familiare” più basso; c) hanno precedenza i “nuclei familiari” con più elevato numero di componenti. I punteggi vanno individuati in modo tale da permettere il finanziamento prioritario dei “nuclei familiari” risiedenti in zona C. e, soddisfatti questi, dei “nuclei fa miliari” residenti in zona B. 5. Le graduatorie così formulate sono inviate su supporto cartaceo e in via informatica, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, alla Direzione Centrale delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali – Servizio per la Montagna , che né curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 6 (Concessione ed erogazione dei contributi) 1. La concessione e l’erogazione dei contributi sono effettuate dalla Comunità Montana utilizzando le risorse finanziarie specificate sul Bando. 2. La Comunità Montana provvede altresì alle comunicazioni ai soggetti non utilmente collocati in graduatoria. Art. 7 (Controlli) 1. La Comunità Montana potrà disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti. Art. 8 (Norme di rinvio) 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla DGR n. 3070 del 10 ottobre 2003 pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 26.11.2003. COMUNE ZONE CLIMATICHE "F" n civici Limitatamente alle frazioni: Forame: ATTIMIS B.go Bombardier B.go Mattieligh B.go Pecol B.go Salandri B.go Scovertz Subit B.go Cancellier Porzus DRENCHIA Tutto il territorio comunale Limitatamente alle località: FAEDIS Canebola Clap Costalunga Costapiana Gradischiutta Pedrosa Piano delle Fraccadizze Valle Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale: GRIMACCO Arbida Brida di Sotto Brida di Sopra Canalaz Costne Grimacco Inferiore Grimacco Superiore Lombai Plataz Podlach Rucchin Scale Topolò LUSEVERA Tutto il territorio comunale NIMIS Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale: B.go di Mezzo Cergneu Superiore Chialminis Cloz Lase Monteprato Nongruella Pecolle di Sopra Pecolle di Sotto Ramandolo Tamar Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale: PREPOTTO Berda Castelmonte Codromaz Covacevizza Oborza San Pietro di Chiazzacco Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale: PULFERO Bardo Buttera Calla Cedarmas Clavora Clin di Bardo Coceanzi Dorbolò Flormi Goregnavas Ierep Iuretig Marseu Medves Montefosca Oballa Ossiach Paceida Parmirzi Pozzera Puller Scubina Spignon Stonder Sturam Tuomaz Uodgnach Zapatocco Zorza Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale: SAN PIETRO AL NATISONE Altovizza Costa Mezzana Podar Puoie Vernassino Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale: SAVOGNA SAVOGNA Barza Brizza Cepletischis Dus Gabrovizza Iellina Losaz Masseris Montemaggiore Pechinie Polava Stermizza Tercimonte STREGNA Tutto il territorio comunale TAIPANA Tutto il territorio comunale Limitatamente alle frazioni: Coia: via del Castello via Val di Non Malemaseria: via Malemaseria Sammardenchia: via Sammardenchia TARCENTO n. dispari dal n. 41 alla fine n. pari dal n. 82 alla fine interamente n. dispari dal n. 3 alla fine n. pari dal n. 4 alla fine n. dispari dal n. 29 alla fine n. pari dal n. 28 alla fine via Socret interamente Sediliis: via Bernadia solo n. pari dal 98 alla fine via Useunt interamente via Villin n. dispari dal n. 33 alla fine n. pari dal n. 34 alla fine via XXIX Settembre 1944 interamente via Zatrepi interamente Stella: via Stella interamente Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale: TORREANO Masarolis Tamoris Reant