Regolamento contributi riscaldamento domestico

Transcript

Regolamento contributi riscaldamento domestico
Comunità montana del Torre,
Natisone e Collio
Regolamento
per l’attuazione degli interventi mirati alla
riduzione dei costi di riscaldamento per uso
domestico nel territorio montano, ai sensi
dell’articolo 22 della L.r. 33/2002 e successive
modifiche ed integrazioni.
Allegato alla deliberazione di Consiglio n. 08 dd. 24/05/2004
Regolamento per l’attuazione degli interventi mirati alla riduzione dei costi di
riscaldamento per uso domestico nel territorio montano, ai sensi dell’articolo 22
della L.r. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi
destinati alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico
nel territorio montano, mediante la concessione di contributi ai nuclei familiari per l’alloggio
utilizzato come prima abitazione, ai sensi dell’articolo 22 della L.r. 33/2002 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 2 (Area di intervento)
1. Gli interventi di cui all’articolo 1 interessano i seguenti territori:
a. comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive
modificazioni ed integrazioni;
b. porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l’appartenenza
alla zona climatica F secondo le procedure di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni;
2. I territori interessati saranno specificati nell’apposito bando che verrà approvato dopo
l’entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per le finalità di cui all’articolo 1, lettera b), il provvedimento adottato dal Comune una
volta divenuto efficace e reso noto mediante pubblici avvisi, è pubblicato a cura del
Comune stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso alla competente
Comunità Montana.
4. I Comuni sono tenuti a definire puntualmente, su apposita cartografia, i territori
comunali individuati dai provvedimenti di cui al punto precedente.
Art. 3 (Requisiti ed entità del contributo)
1. Sono destinatari del contributo i nuclei familiari, i cui componenti, alla data della
domanda, risultino allo stesso tempo residenti, domiciliati ed iscritti all’anagrafe comunale
della popolazione residente (APR) nel territorio di cui all’articolo 2 del presente
Regolamento.
2. La misura del contributo è fissata come segue:
a) €. 310,00 per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un
reddito complessivo non superiore a €. 10.000,00.
b) €. 210,00 per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un
reddito complessivo compreso fra €. 10.00,00 e €. 20.000,00.
3. Ai fini dell’individuazione dei limiti di reddito di cui al comma 2, si fa riferimento al
reddito complessivo dichiarato ai fini dell’IRPEF, da tutti i componenti il nucleo familiare
come risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all’anno oggetto del contributo che
verrà definito con l’apposito bando.
4. Ai fini del presente Regolamento, per “nucleo familiare” deve intendersi la
famiglia anagrafica così come risultante dallo stato di famiglia, dichiarato in sede di
presentazione della domanda da parte dell’interessato e certificabile dal Comune di
competenza .
Art. 4 (Presentazione delle domande ed istruttoria)
1. Per l’assegnazione dei contributi è predisposto apposito Bando da parte dell’Ente,
che deve prevedere in particolare
? l’ammontare delle risorse messe a bando;
? l’elenco dettagliato dei territori interessati;
? i requisiti dei beneficiari compresi i limiti di reddito;
? i limiti e l’entità del contributo;
? le modalità per la presentazione delle domande;
per la formazione delle graduatorie e la concessione ed erogazione dei contributi.
Detto bando deve essere trasmesso al compete nte Servizio regionale per la sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le domande devono essere presentate presso la Comunità Montana del Torre,
Natisone e Collio, entro il termine perentorio fissato dal Bando, utilizzando l’apposito
modello allegato al Bando di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le domande, ai sensi di legge, sono sottoscritte dal richiedente in presenza del
funzionario addetto a riceverle, ovvero sottoscritte e presentate, anche tramite servizio
postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore (Carta d’identità o documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 D.P.R.
445/2000), in corso di validità.
4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le
domande devono pervenire all’ufficio competente entro il termine stabilito.
Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine,
fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all’ufficio competente
entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
5. La Comunità Montana provvede all’istruttoria delle domande presentate entro 90
giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilità di
sospendere i termini per richiesta di ulteriore documentazione per un massimo di 15 giorni.
6. La Comunità Montana effettua annualmente, nel limite del 5%, il controllo a
campione dei dati contenuti nelle domande presentate.
Art. 5 (Graduatoria)
1. Per la formazione della graduatoria si fa riferimento al reddito medio del nucleo
familiare del richiedente, ricavato dividendo il reddito complessivo dichiarato ai fini
dell’IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare, per il numero dei componenti il nucleo
familiare stesso.
2. La Comunità Montana provvede alla redazione della graduatoria delle domande
pervenute, sulla base del reddito medio del nucleo familiare del richiedente, in ordine
crescente di importo.
3. A parità di reddito medio viene data preferenza al nucleo familiare con il numero
più elevato di componenti.
4. Le singole Comunità Montane provvedono alla formulazione della graduatoria
delle domande alle stesse pervenute, mediante l’attribuzione di punteggi predefiniti,
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) hanno precedenza i “nuclei familiari” residenti nelle zone a più elevato svantaggio socioeconomico ai sensi degli articoli 21 e 40 della LR 33/2002;
b) hanno precedenza i “nuclei familiari” con “reddito medio del nucleo familiare” più basso;
c) hanno precedenza i “nuclei familiari” con più elevato numero di componenti.
I punteggi vanno individuati in modo tale da permettere il finanziamento prioritario
dei “nuclei familiari” risiedenti in zona C. e, soddisfatti questi, dei “nuclei fa miliari” residenti
in zona B.
5. Le graduatorie così formulate sono inviate su supporto cartaceo e in via
informatica, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle
domande, alla Direzione Centrale delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali – Servizio per
la Montagna , che né curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6 (Concessione ed erogazione dei contributi)
1. La concessione e l’erogazione dei contributi sono effettuate dalla Comunità
Montana utilizzando le risorse finanziarie specificate sul Bando.
2. La Comunità Montana provvede altresì alle comunicazioni ai soggetti non
utilmente collocati in graduatoria.
Art. 7 (Controlli)
1. La Comunità Montana potrà disporre controlli ispettivi e chiedere la
presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.
Art. 8 (Norme di rinvio)
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute
nella legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
alla DGR n. 3070 del 10 ottobre 2003 pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 26.11.2003.
COMUNE
ZONE CLIMATICHE "F"
n civici
Limitatamente alle frazioni:
Forame:
ATTIMIS
B.go Bombardier
B.go Mattieligh
B.go Pecol
B.go Salandri
B.go Scovertz
Subit
B.go Cancellier
Porzus
DRENCHIA
Tutto il territorio comunale
Limitatamente alle località:
FAEDIS
Canebola
Clap
Costalunga
Costapiana
Gradischiutta
Pedrosa
Piano delle Fraccadizze
Valle
Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale:
GRIMACCO
Arbida
Brida di Sotto
Brida di Sopra
Canalaz
Costne
Grimacco Inferiore
Grimacco Superiore
Lombai
Plataz
Podlach
Rucchin
Scale
Topolò
LUSEVERA
Tutto il territorio comunale
NIMIS
Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale:
B.go di Mezzo
Cergneu Superiore
Chialminis
Cloz
Lase
Monteprato
Nongruella
Pecolle di Sopra
Pecolle di Sotto
Ramandolo
Tamar
Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale:
PREPOTTO
Berda
Castelmonte
Codromaz
Covacevizza
Oborza
San Pietro di Chiazzacco
Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale:
PULFERO
Bardo
Buttera
Calla
Cedarmas
Clavora
Clin di Bardo
Coceanzi
Dorbolò
Flormi
Goregnavas
Ierep
Iuretig
Marseu
Medves
Montefosca
Oballa
Ossiach
Paceida
Parmirzi
Pozzera
Puller
Scubina
Spignon
Stonder
Sturam
Tuomaz
Uodgnach
Zapatocco
Zorza
Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale:
SAN PIETRO AL NATISONE
Altovizza
Costa
Mezzana
Podar
Puoie
Vernassino
Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale:
SAVOGNA
SAVOGNA
Barza
Brizza
Cepletischis
Dus
Gabrovizza
Iellina
Losaz
Masseris
Montemaggiore
Pechinie
Polava
Stermizza
Tercimonte
STREGNA
Tutto il territorio comunale
TAIPANA
Tutto il territorio comunale
Limitatamente alle frazioni:
Coia:
via del Castello
via Val di Non
Malemaseria:
via Malemaseria
Sammardenchia:
via Sammardenchia
TARCENTO
n. dispari dal n. 41 alla fine
n. pari dal n. 82 alla fine
interamente
n. dispari dal n. 3 alla fine
n. pari dal n. 4 alla fine
n. dispari dal n. 29 alla fine
n. pari dal n. 28 alla fine
via Socret
interamente
Sediliis:
via Bernadia
solo n. pari dal 98 alla fine
via Useunt
interamente
via Villin
n. dispari dal n. 33 alla fine
n. pari dal n. 34 alla fine
via XXIX Settembre 1944
interamente
via Zatrepi
interamente
Stella:
via Stella
interamente
Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale:
TORREANO
Masarolis
Tamoris
Reant