CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
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CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE MARCHE E I SOGGETTI ADERENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. La SUAM, codice fiscale 80008630420, avente sede in Ancona, via Palestro, 19, rappresentata dal proprio Direttore Dott. Ing. Michele Pierri, nato a Salerno, il 6 dicembre 1956, codice fiscale PRRMHL56T06H703R e domiciliato ai fini del presente atto presso la suddetta sede della SUAM; L’Azienda Sanitaria Unica Regionale, codice fiscale 02175860424, avente sede a Ancona in via Caduti del Lavoro, 40, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli, nato a Macerata, il 29 aprile 1950, codice fiscale CCCPRI50D29E783S e domiciliato ai fini del presente atto presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, avente sede a Ancona in via Caduti del Lavoro, 40; L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, codice fiscale 01464630423, avente sede a Ancona in via Conca, 71 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo Galassi, nato a Macerata, il 27 settembre 1953, codice fiscale GLSPLA53P27E783B e domiciliato ai fini del presente atto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, avente sede a Ancona in via Conca, 71; L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, codice fiscale 02432930416, avente sede a Pesaro piazzale Cinelli, 4, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Aldo Ricci, nato a Fano (PU), il 26 agosto 1952, codice fiscale RCCLDA52M26D488S e domiciliato ai fini del 1 presente atto presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, avente sede a Pesaro piazzale Cinelli, 4; L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA”, codice fiscale 00204480420, avente sede a Ancona in via Santa Margherita, 5, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Zuccatelli, nato a Ravenna, il 14 luglio 1944, codice fiscale ZCCGPP44L14D548Q e domiciliato ai fini del presente atto presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA”, avente sede a Ancona in via Santa Margherita, 5; PREMESSO CHE - l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano definite le modalità per promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale; - la stazione unica appaltante (SUA) con le funzioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, come richiamato dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, può svolgere un ruolo essenziale per promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un 2 costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi; VISTO - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie); CONSIDERATO CHE - l’articolo 1, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 dispone che sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attività di cui al medesimo decreto, aventi lo scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; - l’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 stabilisce che i rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni che prevedono, in particolare: - l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed 3 il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA; - gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento; - l’obbligo per l’ente aderente di trasmettere alla SUA l’elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede l’affidamento nonché l’obbligo per l’ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all’esecuzione dei medesimi contratti; - l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto; PRESO E DATO ATTO CHE - con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, in conformità del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie); - nell’ambito della SUAM opera l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici che esercita anche le funzioni di Sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, così come delegate dall’Autorità per la 4 vigilanza sui contratti pubblici; - l’articolo 4 della legge regionale n. 12/2012 disciplina i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM tra cui, per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a centomila euro, gli enti del Servizio sanitario regionale; - per gli enti del Servizio sanitario regionale la SUAM esercita anche le funzioni di cui all’articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010); - con Deliberazione 26 novembre 2012, n. 1670 la Giunta della Regione Marche ha, tra l’altro, costituito la SUAM a decorrere dal 1°dicembre 2012 e definito tempi modalità utili ad assicurarne l’operatività in fase di prima sperimentazione per il periodo dal 1°dicembre 2012 al 31 dicembre 2014; - la SUAM, nella fase di prima sperimentazione, deve, tra l’altro, curare la gestione delle procedure contrattuali per l’acquisizione di beni o servizi da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nei limiti definiti dal citato articolo 4 della legge regionale n. 12/2012; - gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dotati di personalità giuridica, nel prosieguo “enti aderenti”, sono l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA; - gli articoli 2 e 5 della citata legge regionale n. 12/2012 disciplinano, 5 rispettivamente, le competenze della SUAM e dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM; - la SUAM, tra l’altro: - deve valutare, sulla base dei programmi dei soggetti tenuti, la possibilità di unificazione o di articolazione per lotti delle procedure contrattuali; - deve definire, in collaborazione con i soggetti tenuti, la procedura di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le relative specificazioni; - deve redigere gli atti da porre a base della procedura contrattuale, ad eccezione del progetto tecnico ed estimativo; - deve nominare la commissione aggiudicatrice e giudicatrice; - deve adottare il provvedimento di avvio della procedura contrattuale; - deve svolgere gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all’aggiudicazione efficace; - deve fornire gli elementi per la definizione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale; - deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto; - deve raccogliere i dati relativi all’esecuzione dei contratti ed implementa il sistema informativo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 6 2004/18/CE); - deve curare la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici aventi un importo superiore ad un milione di euro per la realizzazione di lavori pubblici e superiore a centomila euro per l’acquisizione di beni e servizi; - deve effettuare il monitoraggio delle variazioni e del prolungamento dei termini di esecuzione dei contratti e la pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio dei programmi e dei bandi gestiti, provvede alla formazione di una banca dati dei prezzi relativi ai beni e ai servizi ed alla diffusione degli stessi dati; - deve curare i rapporti con la Prefettura - UTG del Governo; - i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM curano gli adempimenti propedeutici all’attività della SUAM, nonché quelli connessi all’esecuzione del contratto e, in particolare: - redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi; - comunicano alla SUAM il nominativo del responsabile unico del procedimento; - inviano alla SUAM, entro trenta giorni dall’approvazione, i progetti tecnici ed estimativi e il provvedimento relativo all’impegno di spesa per i costi di espletamento della procedura contrattuale; - stipulano ed eseguono il contratto; - effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle attività della SUAM; 7 VISTI - l’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n.190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”; - l’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – “1.Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 2… Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 8 del codice civile , e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.”; - l’articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.”; - l’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela 9 della concorrenza e del mercato – “ 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.” ; RITENUTO CHE - per il regolare svolgimento delle attività innanzi descritte sia necessario disciplinare nel dettaglio gli adempimenti a carico della SUAM e dei soggetti tenuti ad avvalersene; VISTA 10 - la Deliberazione 28 ottobre 2013, n. 1468 con la quale la Giunta della Regione Marche ha, tra l’altro, approvato, in forma di schema, la presente convenzione ed ha incaricato il Direttore della SUAM alla relativa sottoscrizione ; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Articolo 1 (Premesse) 1. Tutto quanto innanzi premesso, considerato, visto, ritenuto, preso e dato atto costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Articolo 2 (Oggetto) 1. La presente convenzione viene stipulata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214. 2. La presente convenzione regola i rapporti tra la SUAM e gli enti aderenti, relativamente all’espletamento delle procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a centomila euro, al netto dell’IVA, in attuazione della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 e della deliberazione della Giunta della Regione Marche 26 novembre 2012, n. 1670, alle quali si rinvia per quanto non espressamente disciplinato in questa sede. 3. La SUAM si impegna ad espletare esclusivamente le procedure preventivamente individuate dalla commissione tecnico sanitaria di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Marche 26 novembre 2012, n. 1670 e formalmente approvate dalla Giunta stessa. 11 4. Gli enti aderenti si impegnano ad inserire negli atti contrattuali conseguenti alle procedure gestite dalla SUAM le clausole impegnative e di risoluzione espressa già indicate nei bandi e nei disciplinari di gara e specificatamente quelle contenute nella presente convenzione. 5. Gli enti aderenti si impegnano alla trasmissione, su richiesta della SUAM, di ogni informazione relativa all'esecuzione dei contratti stipulati a seguito delle procedure gestite dalla SUAM. 6. Gli enti aderenti dovranno approvare e trasmettere alla SUAM i documenti propedeutici all’espletamento della procedura contrattuale in termini compatibili con gli atti programmatori di cui alla presente convenzione. 7. Gli enti aderenti si impegnano a stipulare i contratti conseguenti a procedure gestite dalla SUAM in conformità alla specifica disciplina descritta negli atti posti a base delle procedure stesse. 8. Gli enti aderenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il documento denominato “patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che si allega al presente atto sotto le lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale. 9. La SUAM non sarà in alcun modo responsabile di eventuali ritardi nell'avvio delle procedure contrattuali in caso di incompletezza o erroneità della documentazione di competenza degli enti aderenti. 10. Il flusso informativo di cui sopra avviene attraverso il sistema informativo di cui al presente atto. 12 Articolo 3 (Atti da porre a base delle procedure gestite dalla SUAM) 1. Gli atti tecnici, estimativi ed amministrativi da porre a base delle procedure contrattuali oggetto della presente convenzione sono redatti nel pieno rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nel seguito indicato come “Codice”, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Decreto legislativo n. 163/2006 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nel seguito indicato come “Regolamento”. 2. Gli enti aderenti redigono ed approvano nelle forme previste dalle citate disposizioni legislative e regolamentari, nonché nel rispetto delle disposizioni concernenti il proprio ordinamento, tutti gli elaborati di tipo tecnico ed estimativo, ivi compresi quelli contenenti particolari disposizioni contrattuali peculiari del lavoro, del servizio o della fornitura oggetto della procedura e, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, forniscono elementi per l’individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, della ponderazione o dell’ordine decrescente di importanza dei criteri individuati, dei criteri motivazionali cui deve attenersi la commissione giudicatrice per assegnare a ciascun criterio di valutazione il punteggio tra il minimo ed il massimo previsto. 13 3. Nel caso di procedure avente ad oggetto servizi o forniture la redazione degli elaborati di competenza degli enti aderenti deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche e dei costi unitari preventivamente approvati dalla Giunta regionale. 4. La SUAM redige gli atti amministrativi residuali, ivi compresi bandi e avvisi, disciplinari dello svolgimento della procedura, moduli per la partecipazione alla procedura o per la formulazione dell’offerta. 5. Gli atti a base delle procedure gestite dalla SUAM dovranno prevedere espressamente l’obbligo dell’aggiudicatario di dare immediata comunicazione all’ente aderente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 6. Gli atti a base delle procedure gestite dalla SUAM e il conseguente contratto dovranno prevedere una clausola che disciplini la possibilità per l’ente aderente di procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. Articolo 4 (Avvio della procedura) 1. La SUAM provvede all’avvio della procedura entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento esecutivo di approvazione degli elaborati di cui al precedente articolo 3 da parte degli enti aderenti. 2. Il provvedimento esecutivo di approvazione degli elaborati da parte degli enti aderenti deve contenere, altresì: a) il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del codice, individuato nell’ambito degli enti aderenti. Nel caso in 14 cui sia prevista la stipulazione di distinti contratti da parte dei singoli enti aderenti, possono essere individuati altrettanti responsabili del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del codice; b) il quadro economico comprensivo di tutte le voci di spesa per l’esecuzione del contratto e per l’espletamento della procedura, ivi comprese quella relativa al contributo da versare all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e quella relativa all’eventuale quota pari all’uno per cento dell’importo posto a base della procedura contrattuale per la copertura dei costi connessi all’attività della SUAM; c) l’impegno della spesa complessiva derivante dal quadro economico d) il CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3; e) le capacità tecnico-professionali necessarie per l’eventuale costituzione della commissione e l’attestazione della disponibilità o meno di funzionari o dirigenti in possesso delle suddette capacità cui potere conferire l’incarico di commissario da espletare nel rispetto dei termini procedimentali determinati in sede di avvio della procedura. Articolo 5 (Responsabili del procedimento) 1. Il provvedimento di avvio della procedura deve contenere, tra l’altro, il nominativo del responsabile del procedimento della SUAM ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel seguito indicato come “responsabile del procedimento di affidamento”. 2. La SUAM, attraverso il responsabile del procedimento di affidamento, provvede all’acquisizione del CIG, al versamento del contributo previsto, all’abilitazione al sistema “AVCPass” dei soggetti 15 interessati ed agli oneri di comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici fino a quelli concernenti la scheda di aggiudicazione. 3. Il responsabile del procedimento di affidamento provvede, altresì: a) alla sottoscrizione degli atti concernenti la pubblicità preventiva e quella relativa agli esiti della procedura, in conformità al codice, nonché degli atti concernenti la pubblicità ulteriore disposta in sede di avvio della procedura stessa; b) all’adempimento degli oneri di pubblicità di cui alla precedente lettera a); c) allo svolgimento delle attività propedeutiche alla individuazione dei candidati idonei a ricevere l’invito a presentare offerta o a partecipare al dialogo competitivo, ivi comprese quelle finalizzate a limitare il numero di candidati idonei, nonché delle attività propedeutiche alla apertura delle buste delle offerte presentate. Dette attività sono svolte alla presenza di due dipendenti della SUAM in qualità di testimoni e nel termine indicato nel provvedimento di avvio della procedura; detto termine può essere interrotto qualora il responsabile del procedimento di affidamento debba acquisire documenti o informazioni necessari per stabilire l'ammissione o l'esclusione di uno o più concorrenti; d) alla redazione del verbale delle attività di cui alla precedente lettera c), con motivazione delle eventuali esclusioni, da sottoscrivere unitamente ai due testimoni; e) alla predisposizione e all’invio della lettera di invito, per tutte le procedure in cui essa è prevista dal codice, nel termine indicato nel 16 provvedimento di avvio della procedura; f) alla garanzia della segretezza degli elenchi degli operatori economici di cui all’articolo 13 del codice. Qualora, per ragioni strettamente connesse alla tipologia di fornitura o di servizio oggetto della gara, i concorrenti debbano effettuare sopralluoghi, nonché nel caso in cui il contratto da aggiudicare riguardi lavori pubblici, l'elenco degli operatori economici aventi diritto all’effettuazione del sopralluogo è trasmesso, a cura del responsabile del procedimento di affidamento, al responsabile del procedimento degli enti aderenti, che è tenuto agli adempimenti connessi all’effettuazione dei sopralluoghi ed alla conseguente attestazione, garantendo la segretezza dell’elenco; g) all’adempimento degli oneri di informazione e comunicazione di cui all’articolo 79 del codice; h) all’adempimento degli oneri finalizzati all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; i) agli adempimenti inerenti la verifica delle offerte anormalmente basse. 4. Il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 10 del codice nell’ambito degli enti aderenti, provvede all’acquisizione di un CIG per ogni rapporto contrattuale stipulato secondo la modalità “CIG derivato”, alla compilazione della “scheda adesione” del SIMOG, a tutti i successivi oneri di comunicazione nei confronti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nonché a tutti i compiti e le attribuzioni assegnatigli dal codice e dal regolamento ad eccezione, unicamente, di quelli innanzi elencati svolti dal responsabile del 17 procedimento di affidamento. Articolo 6 (Attività di affidamento) 1. Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, le relative attività sono presiedute dal direttore della SUAM ovvero da un dirigente dallo stesso espressamente delegato. Le attività sono svolte alla presenza di almeno due dipendenti in qualità di testimoni. 2. Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le relative attività sono presiedute dal presidente della commissione giudicatrice di cui al presente atto. 3. L'autorità che presiede le attività di affidamento dichiara l'aggiudicazione provvisoria. Articolo 7 (Commissione giudicatrice) 1. Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice è nominata dal direttore della SUAM. 2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, la cui entità è stabilita nel provvedimento di nomina in relazione alla motivata esigenza dedotta nel provvedimento stesso con riferimento alla specificità del contratto da concludere. L’atto di nomina della commissione può prevedere anche la nomina di membri supplenti. 3. Le funzioni di presidente della commissione sono svolte da un dirigente della SUAM. 4. Nel caso di procedure articolate in lotti, ai sensi dell’articolo 29, 18 commi 7 e 8, del codice, è possibile nominare commissioni distinte per ogni singolo lotto. In tale caso, un medesimo soggetto può rivestire la carica di presidente o di commissario di più commissioni. Le ragioni della necessità di nominare distinte commissioni ai sensi del presente comma devono essere dettagliatamente illustrate nel provvedimento di nomina. Devono comunque essere garantiti i tempi del procedimento definiti dal provvedimento di avvio della procedura. 5. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra funzionari della SUAM o degli enti aderenti. La carenza organica di adeguate professionalità di cui all’articolo 84, comma 8, del codice viene accertata dal responsabile del procedimento di affidamento della SUAM e dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del codice individuato nell’ambito degli enti aderenti. La SUAM provvede agli adempimenti conseguenti al suddetto accertamento. 6. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono svolte da un commissario individuato dal presidente in sede di prima seduta. Articolo 8 - (Sistema informativo) 1. La SUAM provvede ad approntare un sistema informatizzato, anche implementando quello finalizzato all’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che consenta il costante flusso informativo ai sensi della presente convenzione, tra la SUAM medesima, e gli enti aderenti ai quali saranno garantiti specifici 19 accessi riservati. Articolo 9 - (Contenzioso relativo alle procedure contrattuali) 1. Il contenzioso derivante dall’espletamento delle procedure affidate alla SUAM è dalla stessa gestito, attraverso le competenti strutture della Giunta regionale delle Marche. 2. La SUAM e gli enti aderenti convengono che le spese relative alla gestione del contenzioso siano cosi distribuite: a) la Regione Marche risponde, per conto della SUAM, degli eventuali oneri connessi alla materiale gestione della fase di espletamento delle procedure contrattuali affidatele, con esclusivo riferimento ad errori nella redazione dei propri atti posti a base delle procedure stesse o nell’adempimento di obblighi normativamente previsti a proprio carico; b) gli enti aderenti rispondono degli oneri cagionati da errori o omissioni progettuali, con particolare riferimento agli elaborati tecnici, estimativi e amministrativi di propria competenza, ovvero da errori, omissioni o insufficienti informazioni rese alla SUAM. 3. Gli enti aderenti rispondono della gestione e dei relativi oneri concernenti tutti i contenziosi nascenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto. Articolo 10 (Durata e cause di scioglimento) 1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata triennale. La stessa può essere rinnovata a ogni scadenza per un periodo identico a quello iniziale. 2. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per scioglimento consensuale, mediante adozione 20 dei rispettivi atti della Regione Marche e degli enti aderenti, contenenti la motivazione condivisa dalle parti. 3. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sua sottoscrizione. Articolo 11 (Rendicontazione dell’attività svolta dalla SUAM) 1. La SUAM si impegna a redigere e trasmettere agli enti aderenti il rendiconto dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi sostenuti e finanziati dagli enti stessi. 2. La relazione di cui al comma 1 è corredata da copia degli atti posti in essere dalla SUAM per l’espletamento della procedura. 3. Gli enti aderenti provvedono, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta rendicontazione, a versare gli importi delle spese sostenute e dell’eventuale quota pari all’uno per cento dell’importo posto a base della procedura contrattuale per la copertura dei costi connessi all’attività della SUAM, secondo le modalità indicate dalla Regione Marche. Articolo 12 (Trattamento dei dati) 1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 gli enti aderenti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano il proprio incondizionato consenso al trattamento dei loro dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’attività posta in essere dalla SUAM incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate 21 giornalistiche individuate dalla SUAM, nonché per fini statistici. Articolo 13 (Controversie e foro competente) 1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Ancona. Articolo 14 (Spese di convenzione) 1. La presente convenzione, redatta in unico esemplare detenuto dalla SUAM, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 3. La SUAM rilascia copia conforme della presente convenzione agli enti aderenti che ne facciano richiesta. Articolo 15 (norma finale) 1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito nel presente atto si rinvia alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, statali e regionali, in materia di SUA. - Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - Direttore Dott. Ing. Michele Pierri - Azienda Sanitaria Unica Regionale - Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli 22 - Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona Direttore Generale Dott. Paolo Galassi - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord - Direttore Generale Dott. Aldo Ricci - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA - Direttore Generale Dott. Giuseppe Zuccatelli 23 ALLEGATO “A” PATTO DI INTEGRITÀ PREVENZIONE E E DISPOSIZIONI REPRESSIONE DELLA IN MATERIA DI CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OGGETTO: procedura di affidamento …… PREMESSE VISTA la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 con la quale è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, in conformità del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie); VISTI gli articoli 2 e 5 della citata legge regionale n. 12/2012 che disciplinano, rispettivamente, le competenze della SUAM e dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM; PRESO E DATO ATTO che la SUAM, tra l’altro: - deve valutare, sulla base dei programmi dei soggetti tenuti, la possibilità di unificazione o di articolazione per lotti delle procedure contrattuali; - deve definire, in collaborazione con i soggetti tenuti, la procedura di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le relative specificazioni; - deve redigere gli atti da porre a base della procedura contrattuale, ad eccezione del progetto tecnico ed estimativo; 24 - deve nominare la commissione aggiudicatrice e giudicatrice; - deve adottare il provvedimento di avvio della procedura contrattuale; - deve svolgere gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all’aggiudicazione efficace; deve fornire gli elementi per la definizione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale; - deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto; - deve raccogliere i dati relativi all’esecuzione dei contratti ed implementa il sistema informativo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); - deve curare la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici aventi un importo superiore ad un milione di euro per la realizzazione di lavori pubblici e superiore a centomila euro per l’acquisizione di beni e servizi; - deve effettuare il monitoraggio delle variazioni e del prolungamento dei termini di esecuzione dei contratti e la pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio dei programmi e dei bandi gestiti; - provvede alla formazione di una banca dati dei prezzi relativi ai beni e ai servizi ed alla diffusione degli stessi dati; - deve curare i rapporti con la Prefettura - UTG del Governo; PRESO E DATO ATTO, altresì, che i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM curano gli adempimenti propedeutici all’attività della SUAM, nonché quelli connessi all’esecuzione del contratto e, in particolare: - redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi; 25 comunicano alla SUAM il nominativo del responsabile unico del procedimento; - inviano alla SUAM, entro trenta giorni dall’approvazione, i progetti tecnici ed estimativi e il provvedimento relativo all’impegno di spesa per i costi di espletamento della procedura contrattuale; - stipulano ed eseguono il contratto; - effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle attività della SUAM; VISTI - L’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, del suddetto decreto che dispone che “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai 26 titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.” e il successivo articolo 17 che dispone che “Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di dell'amministrazione. imprese fornitrici di L'amministrazione, servizi in contestualmente favore alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.”. PRESO E DATO ATTO CHE la Regione Marche, con nota n. 387557 in data 12/6/2013 del Dirigente della P.F. Organizzazione, Amministrazione del Personale e Scuola regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, ha disposto che “fino all’adozione di 27 uno specifico regolamento di comportamento, lo stesso Codice rappresenta il parametro di riferimento direttamente applicabile.”. VISTA la delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). VISTI, in particolare, il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto “Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori”, che dispone che “Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”. VISTO, altresì, il successivo punto 3.1.9 del PNA che disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) disponendo che “Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché: - nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche 28 mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; - sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”. VISTO, infine, il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” che dispone che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”. VISTO l’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – che dispone che “1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: che si 29 trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 2… Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile , e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.”. VISTO l’articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – che dispone che “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti 30 in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.”. VISTO l’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale “ 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni 31 equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”. PRESO E DATO ATTO CHE 1.ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate: a) SUAM ……; b) committente …..; c) operatore economico ……; 2. il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 2. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto; 4. la mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento. TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 – Disposizioni generali 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 32 2. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica. 3. La SUAM e il committente si impegnano a rispettare a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della SUAM e del committente comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto. 4. La SUAM si impegna a rendere pubblici i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura. ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico 1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ad osservare e a far osservare ai propri 33 collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice” stesso. A tal fine l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del “Codice”, la SUAM ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l’accessibilità all’indirizzo web OPZIONE. L’operatore economico si impegna a trasmettere copia del “Codice” ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto. 2. L’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SUAM e del committente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto. 3. L’operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e 34 subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili. 4. L’operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l’esclusione della candidatura e dell’offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. È fatto salvo il caso in cui l’operatore economico dimostri, allegando, a pena di inammissibilità, già in sede di offerta o di candidatura, la documentazione atta a comprovare l’impossibilità di partecipare alla procedura, in generale, nella modalità dell’associazione temporanea e, in particolare, in quella sola peculiare modalità integrante il sovradimensionamento. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 5. L’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, l’operatore economico è consapevole ed accetta che il committente sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a: a) intrecci personali tra gli assetti societari b) valore delle offerte in generale c) distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro 35 concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili d) provenienza territoriale delle offerte e) modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura f) modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura Resta, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 6. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta del committente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. ARTICOLO 3 - Sanzioni 1. La SUAM e il committente si impegnano ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo OPZIONE. 2. L’operatore economico si impegna a segnalare alla SUAM e al committente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto 36 interessato o addetto allo svolgimento ed all’esecuzione predetti e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L’impegno si estende anche all’esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l’obbligo di segnalazione degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. La SUAM e il committente accertano le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i principi propri dell’autotutela decisoria. 3. La SUAM e il committente, verificata l’eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contestano per iscritto all’operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 4 La SUAM e il committente, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all’esecuzione del contratto, procedono immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale. 5. La SUAM e il committente si impegnano, nell’ipotesi in cui l’applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero 37 la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della nuova procedura di affidamento. 6. L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni: a) esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con il committente b) escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta e per l’esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli c) esclusione dalle procedure indette dalla SUAM e dal committente per un periodo di tre anni d) penale pari all’importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell’applicazione delle predette sanzioni. 7. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate. ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti 1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l’esecuzione del contratto aggiudicato a seguito 38 della procedura in oggetto. 2. L’operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente. 3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati dall’operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti del committente. LA SUAM IL COMMITTENTE L’OPERATORE ECONOMICO 39