Disciplinare concernente l`orario di lavoro del personale dipendente

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Disciplinare concernente l`orario di lavoro del personale dipendente
1)
COMUNE DI MONTEPULCIANO
(Provincia di Siena)
UFFICIO PERSONALE
DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE
TITOLO I
MODULI ORARI: CARATTERISTICHE ESSENZIALI
L'orario di lavoro, fermo restando l'obbligo dell'effettuazione delle 36 ore settimanali, potrà essere articolato dal
Responsabile, o dal Dirigente di ciascun Servizio come di seguito individuato.
Art .1
MODULO l- Orario di lavoro, articolato su cinque giorni settimanali
dal lunedì al venerdì
a) Per i giorni martedì-giovedi-venerdì
Flessibilità in entrata
Presenza obbligatoria
Flessibilità in uscita
7,30 - 8,30
8,30 -13,30
13,30 - 14,30
b) Per i giorni lunedì e mercoledì
Orario antimeridiano:
Flessibilità in entrata
Presenza obbligatoria
Flessibilità in uscita
7,30 - 8,30
8,30 -13,30
13,30 - 14,30
Interruzione obbligatoria fra l'uscita antimeridiana ed il rientro pomeridiano di almeno 30 minuti da
effettuarsi tra le ore 13,30 e le ore 15,00.
Orario pomeridiano:
Flessibilità in entrata
Presenza obbligatoria
Uscita
Sabato: festivo
14,30 - 15,00
15,00 – 18,00
18,00 – 18,30
,
,
Art. 2
MODULO 2 - Orario di lavoro su cinque giorni settimanali in strutture che assicurano l'apertura del
Servizio per 6 giorni. la settimana, compreso il sabato mattina.
Valgono le stesse caratteristiche di cui all'art. 1 lettere a) e b) per quanto concerne i giorni settimanali dal lunedì
al venerdì.
a) Per la giornata del sabato
Flessibilità in entrata
Presenza
obbligatoria
Flessibilità in uscita
7,30 - 8,30
8,30 - 13,30
13,30 - 14,30
Art. 3
MODULO 3 - Orario di lavoro articolato su sei giorni
a) dal Lunedì al sabato
Flessibilità in entrata
Presenza
obbligatoria
Flessibilità in uscita
7,30 - 8,30
8,30 - 13,00
13,30 -14,30
Art. 4
Servizi con particolari tipologie di orario
a) Personale esterno addetto alla manutenzione, servizio R.S,U, e frazioni
L'orario è articolato su sei giorni:
dal lunedì al sabato
7,00 – 13,00 oppure 6,00 – 12,00
I
Per il personale esterno, il cui lavoro non è organizzato in squadre o in coppia con altri dipendenti e
comunque compatibilmente alle esigenze del servizio è consentito l’utilizzo dell’istituto della
flessibilità in entrata e in uscita di 30 minuti
Al personale esterno, nei rientri pomeridiani, qualora fosse impossibilitato nella timbratura, viene
considerata una pausa pranzo forfettaria di un’ora, salvo diversa espressa autorizzazione.
c) Operatori Scolastici-Autisti Scuola-Bus
Orario di servizio
7,00 - 18,00
articolazione ed orari da definire secondo le esigenze del servizio
d) Servizio di PoIizia Municipale
Orario di servizio
8,00 - 14,00 14,00 – 20,00
Orari da definire secondo le esigenze del servizio in turni.
e) Educatori/trici Asilo Nido
Orario di servizio
7,30 - 18,30
Orari da definire secondo le esigenze del servizio da stabilire annualmente in sede di definizione del
calendario scolastico.
f) Centro Socializzazione
da lunedì a venerdì
8,15 – 15,30
g) Farmacia
articolazione definita su esigenze del Servizio dal Dirigente.
Art. 5
Norme comuni
L'Orario di lavoro convenzionale è di 36 ore settimanali, per i servizi articolati in turni è di 35 ore
settimanali.
Art. 6
Personale con figli in età prescolare
Le dipendenti o i dipendenti con figli in età prescolare , tenuti ad effettuare gli orari di lavoro di cui agli artt.
1, 2 e 3 e che non usufruiscono delle particolari deroghe per le situazioni di cui all' art. 7 del presente
disciplinare, possono, a richiesta e compatibilmente con le esigenze del servizio, godere di una flessibilità in
entrata fino alle ore 9,00, producendo la documentazione prevista dal terz'ultimo comma dell'art. 7.
Pertanto per gli stessi la presenza obbligatoria in servizio è limitata alla seguente fascia oraria: 9,00-13,00,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 7
Individuazione delle situazioni di svantaggio per articolazioni orarie agevolate
Può fruire di agevolazioni di orario il personale dipendente che si trovi in una delle seguenti condizioni:
A - dipendenti portatori di handicap, in situazioni di gravità accertata ai sensi dell' art. 4 della Legge
5.2.1992, n. 104 (qualora non usufruiscano dei permessi previsti dall'art. 39 della citata Legge n. 104/1992);
B - dipendenti che devono assistere il coniuge, i figli, gli ascendenti, i suoceri, i fratelli o conviventi non
autosufficienti, anche temporaneamente;
c -
dipendenti che svolgono attività di volontariato a favore delle organizzazioni iscritte nel registro
regionale di cui all'art. 6 della Legge 11.8.1991 n. 266, che operino nel campo socio sanitario, ambientale,
ecologico e della protezione civile;
D - dipendenti che si trovino in altre particolari documentate circostanze comprese quelle di chi ha figli in età
prescolare o frequentanti la scuola elementare.
Per fruire dell' orario agevolato di cui al precedente art. 6 e di altre tipologie di orario il dipendente interessato
deve presentare al Dirigente del Servizio di assegnazione apposita domanda corredata dalla documentazione di
seguito specificata; l'agevolazione verrà concesso compatibilmente con le esigenze di servizio
CATEGORIA
Dipendenti portatori di handicap in situazioni di
gravità
Dipendenti che devono assistere i soggetti dì cui
alla lettera B)
Dipendenti che svolgono
attività di volontariato
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Certificato
di accertamento
della
gravità
dell'handicap
rilasciato
dalla
Commissione
prevista dall'art. 4 della L.104/92
Certificato del medico curante attestante la non
autosufficienza dei soggetti di cui alla lettera B);
Autocertificazione attestante l'impossibilità, I
anche temporanea di altri parenti o affini di!
assistere i predetti soggetti.
Documentazione
da cui risulti
l'iscrizione
dell' Associazione di appartenenza al registro
regionale di cui all'art. 6 della L. 226/91;
Attestazione di iscrizione all'associazione di cui
1:opra a firma del Presidente della stessa;
Articolazione delle attività effettivamente svolte,
con le indicazioni dei giorni e degli orari in cui il
dipendente è effettivamente impegnato.
Per il personale che si trovi nelle condizioni di cui alla lett. D) la documentazione sarà indicata di volta in volta
dal dirigente competente, con esclusione dell'ipotesi del dipendente con figli in età prescolare e frequentanti la
scuola elementare per i quali i documenti da richiedere sono i seguenti:
1) autocertificazione concernente lo stato di famiglia;
2) autocertificazione del coniuge o del convivente, in ordine: all'attività lavorativa prestata e alla mancata
fruizione da parte dello stesso/a di agevolazioni orarie.
Il Dirigente di Area, in relazione alle esigenze della struttura e sulla base della documentazione presentata,
autorizza il dipendente ad effettuare l'orario agevolato.
I dipendenti autorizzati a fruire dell'orario agevolato sono tenuti a comunicare al Dirigente, il venire meno delle
cause che hanno determinato la concessione del beneficio.
TITOLO II
ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO
Art. 8
Inizio del Servizio
Per il personale che effettua orario di lavoro secondo i Moduli orari 1 - 2 - 3
a. l'entrata in servizio deve avvenire nella fascia oraria 7,30 - 8,30.
Per il dipendente che entra in servizio nella fascia oraria ed omette di timbrare può regola rizzare la propria
posizione mediante sanatoria da effettuarsi da parte del Dirigente del Servizio di assegnazione. Ove
quest'ultimo non ritenga di dover regolarizzare la mancata timbratura dovrà esplicitarne-i motivi per
iscritto.
In mancanza di regolarizzazione il dipendente è considerato assente. Tale assenza può essere sanata a
richiesta del dipendente con la fruizione delle ferie. In caso contrario l'assenza è da ritenersi ingiustificata e
dà luogo alla trattenuta sullo stipendio, all'attiva::ione da parte del Dirigente del procedimento disciplinare.
b. E' possibile, in via eccezionale, l'inizio del servizio dopo le 8,30 e non oltre le 10, previa convalida del
servizio da parte del dirigente del Settore competente, nelle forme di seguito indicate:
L'inizio del servizio, oltre il limite della flessibilità consentita deve essere convalidato da predetto Dirigente,
nella medesima giornata. Nel caso di mancata successiva convalida (che dovrà essere motivata dal
Dirigente), l'ingresso oltre le ore 8,30 sarà considerato ritardo senza possibilità di recupero e si procederà
alla riduzione dello stipendio proporzionalmente al servizio non prestato dalle ore 8,30 all'ora di effettivo
inizio del servizio, come risultanti dalla timbratura.
A tale ultimo proposito, ai fini della competenza dirigenziale ad adottare provvedimenti disciplinari, si
richiama la previsione dell'art. 24, comma 3, lettera e) del C.C.N.L. del 6.7.1995.
Art. 9
Presenza in servizio
Nella fascia oraria di presenza obbligatoria il dipendente può assentarsi nei seguenti casi:
Accertamenti medici:
Il dipendente che effettua visite mediche specialistiche, prestazioni specialistiche, accertamenti diagnostici
può usufruire del trattamento di malattia per l'intera giornata, ove non sia oggettivamente possibile effettuare
detti trattamenti fuori dell'orario di servizio, a condizione che produca la seguente documentazione:
1. attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione, con indicazione dell' orario
di effettuazione della prestazione stessa;
2.
attestazione della struttura sanitaria o autodichiarazione del dipendente ai sensi della Legge n. 15 del
1968, in ordine alla impossibilità di effettuare i citati trattamenti terapeutici al di fuori dell' orario di
lavoro e in ordine all' impossibilità di prendere servizio per la particolare durata e complessità dell'
accertamento sanitario.
Nel caso in cui il dipendente non produca la documentazione di cui al punto 2., può usufruire sia di un
permesso a recupero, producendo la documentazione di cui al punto 1., sia di un peffi1esso per motivi
personali, di cui all'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. del 1995, frazionato ad ore.
In entrambi i casi il dipendente è tenuto ad avvisare preventivamente il Dirigente del Servizio, o in caso di
urgenza o imprevedibilità a regolarizzare la propria posizione.
Uscita per indisposizione:
Il dipendente che per motivi di salute deve cessare il servizio prima del termine della presenza obbligatoria
(ore 13,30 antimeridiane -ore 17,30 pomeridiane) dovrà compilare apposita richiesta. A cura del Servizio
Personale verrà computato nel monte orario di servizio il numero delle ore intercorrenti tra la timbratura in
entrata e l'oraria di uscita. Sarà computata l'intera giornata lavorativa qualora venga inviato un certificato
medico redatto per il giorno di uscita anticipata.
Art.l0
Termine del servizio
E' consentito di terminare l'orario di lavoro nella fascia oraria 13,30-14,30.
Il dipendente che cessa il servizio nella fascia oraria 13,30-14,30 e omette la timbratura deve regolarizzare la
propria posizione mediante sanatoria da effettuarsi il giorno successivo da parte del Dirigente del Servizio di
assegnazione.
Qualora il Dirigente non ritenga di dover regolarizzare la mancata timbratura dovrà chiarirne i motivi per
iscritto.
In mancanza di sanatoria il dipendente è considerato assente. Tale assenza segue la disciplina di cui all'art. 8,
lett. a.
Art. 11
Limite massimo di orario di lavoro continuativo
Non è consentito prestare servizio per più di 8,00 ore giornaliere senza avere effettuato l'interruzione di
almeno 30 minuti salvo espressa autorizzazione del Dirigente, anche a sanatoria, comunque non dovrà
superare di norma le 48 ore settimanali (salvo eventi eccezionali).
In mancanza della prescritta autorizzazione il plus orario dovuto al protrarsi dell'attività lavorativa oltre le
8,00 ore consecutive non verrà computato nel monte ore mensile.
Art. 12
Rientri pomeridiani
1. I rientri pomeridiani obbligatori sono effettuati nei giorni di lunedì e mercoledì alle seguenti condizioni:
a) il rientro può avvenire solo dopo l'interruzione di almeno 30 minuti dell'attività lavorativa effettuata tra
le ore 13.30 e le ore 15.00;
'.
b) i rientri pomeridiani non possono avvenire oltre le ore 15.00 e non possono protrarsi oltre le ore 18,30,
salvo quanto previsto al successivo comma 2 lett. a);
c) i dipendenti che rientrano in servizio devono garantire un minimo di presenza continuativa di due ore.
2. Non sono considerati utili e quindi non computabili ai fini dell'orario di lavoro:
a) il servizio dopo le ore 18,00 salvo che il servizio stesso, preventivamente autorizzato, ovvero sanato dal
Dirigente del Servizio, sia connesso all'attività degli organi politici istituzionali:
- ovvero prestato in missione;
- ovvero connesso ad eventi eccezionali (da motivare)
- presenza di pubblico in ufficio.
TITOLO III
GESTIONE DELL'ORARIO
Art. 13
Mancato rispetto del monte orario mensile obbligatorio
Alla fine di ogni mese saranno conteggiate le eventuali differenze positive o negative del monte orario
mensile obbligatorio e consegnate ai dipendenti entro 10 gg. del mese successivo. Le differenze orarie
dovranno essere recuperate entro tre mesi attraverso l’utilizzo delle ore di flessibilità accumulate e/o le ore
di lavoro straordinario regolarmente autorizzate.
Art. 14
Permessi personali
Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro. Tali permessi non possono essere di durata superiore
alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purchè questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive e non
possono comunque superare le 36 ore annue.
Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la
richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della
giornata lavorativa salvo casi di particolare urgenza o necessità.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le modalità
individuate dal dirigente. In caso di mancato recupero, se dovuto a causa di forza maggiore, verrà concordato
il recupero nei mesi successivi.
Le ore non recuperate, senza giustificato motivo, secondo le modalità di cui al precedente comma, andranno
a determinare la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Art. 15
Orario di lavoro dei/delle lavoratori/trici madri e padri durante il primo anno di
vita del bambino
Durante il primo anno di vita del bambino i dipendenti hanno diritto, senza decurtazione dello stipendio e
previa presentazione di specifica comunicazione, di fruire, rispetto all' orario lavorativo giornaliero di una
riduzione di due ore.
Eventuali rientri pomeridiani possono essere effettuati anche per il completamento dell'orario giornaliero,
dopo l'interruzione dell'orario di servizio di almeno mezz'ora, non prima delle ore 14,30 e con una
permanenza minima obbligatoria di un'ora.
Art. 16
Missioni
Le missioni devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente del Servizio di assegnazione.
Il tempo di viaggio e le ore di servizio prestato in missione, verranno computate nel monte orario mensile se
concordate con il Dirigente che ha autorizzato la missione. Per le eventuali eccedenze all' orario di lavoro
convenzionale sarà data facoltà del dipendente richiedere in luogo agli straordinari il recupero compensativo,
Art. 17
Attività lavorativa effettuata fuori sede
Il dipendente che si assenta dal complesso immobiliare ove ha sede l'Ufficio per esigenze di servizio è
tenuto ad annotare nell'apposito registro l'ora di uscita e quella di rientro.
Il dipendente che - a causa di attività lavorativa, esterna alla propria sede di servizio - non è in grado di
timbrare l'inizio del servizio antimeridiano o pomeridiano, è tenuto:
a consegnare, il giorno precedente nel primo caso o il giorno stesso nel secondo, al Servizio Personale
l'autorizzazione del Dirigente del Servizio di assegnazione;
ad effettuare, in entrambi i casi, a sanatoria, sull'apposito registro le relative annotazioni orarie.
Il dipendente, che - uscito per servizio nella fascia oraria antimeridiana o pomeridiana - non è in grado di
timbrare il termine dell'orario di servizio, è tenuto:
•
•
ad inviare al Servizio Personale, il giorno successivo la prescritta autorizzazione del Dirigente del
Servizio di assegnazione annotando l'ora di uscita;
ad effettuare il giorno successivo l'annotazione sul registro sia l'ora del termine del servizio
antimeridiano o pomeridiano, sia delle ore di inizio e termine dell'eventuale servizio. pomeridiano.
Art. 18
Monte ore flessibilità
Il monte ore accumulato per effetto dell’orario flessibile può essere utilizzato, a richiesta del lavoratore, per
permessi brevi o recuperi a giorni interi (massimo tre) per 36 ore annue.
La flessibilità giornaliera positiva o negativa non può superare le ore 10 nel mese; le ore così accumulate non
fanno maturare retribuzioni per lavoro straordinario.
Art. 19
Norma transitoria
Nel caso in cui il monte ore relativo alla flessibilità in più e quello relativo allo straordinario non liquidato
risultante al 31/12/2006 sia superiore a 30 ore, le stesse dovranno essere recuperate mediante la flessibilità,
senza vincolo di ore mensili, entro il mese di giugno 2007.
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