POLIZZA VITA SERIE "VALUTA REALE" RENDITA VITALIZIA

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POLIZZA VITA SERIE "VALUTA REALE" RENDITA VITALIZIA
Fondata nel 1828
Sede Legale:
Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino (Italia)
tel. +39 0114 311 111 – fax +39 0114 350 966
tx 215105 Realto I – www.realemutua.it
Reg. Imp. Torino, Codice Fiscale e N. Partita
IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806
Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni a norma
dell’articolo 65 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966
POLIZZA VITA SERIE
"VALUTA REALE"
RENDITA VITALIZIA
IMMEDIATA
(TARIFFA 880)
CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE
MOD. 5286 VIT - Ed. 06/2005
1
INDICE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ............................................................................................................................ 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO...................................................................................... 3
DECORRENZA DEL CONTRATTO ........................................................................................................................... 3
FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO ............................................................... 3
PAGAMENTO DEL PREMIO .................................................................................................................................... 3
PRESTAZIONI........................................................................................................................................................ 3
RIVALUTAZIONE .................................................................................................................................................. 3
RISCATTO ............................................................................................................................................................ 4
ONERI FISCALI...................................................................................................................................................... 4
FORO COMPETENTE ............................................................................................................................................. 4
INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA ............................................................................................. 4
ESAME DEL RENDICONTO ANNUALE DEL FONDO "VALUTA REALE" ..................................................................... 4
REGOLAMENTO DEL FONDO "VALUTA REALE".................................................................................................... 4
GLOSSARIO..................................................................................................................................................................... 6
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1.1
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato nel modulo di
polizza e nella proposta, che costituiscono parte integrante del contratto.
Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, il contratto non è contestabile salvo il caso in cui
l'inesattezza delle dichiarazioni sia riconducibile a dolo o colpa grave.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle somme dovute in base
all'età reale.
1.2
Decorrenza del contratto
Il contratto si considera concluso e l'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il
premio, alle ore 24 del giorno in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
• la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;
• Reale Mutua abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto
comunicazione del proprio assenso.
Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore
prima delle ore 24 del giorno previsto sempreché sia stato pagato il premio.
1.3
Facoltà di revoca della proposta e di recesso dal contratto
Prima della sopraspecificata data di conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta di
assicurazione ed in tal caso verrà rimborsato l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
Dopo tale data ed entro 30 giorni il Contraente può recedere dal contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambi le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto e decorre
dalla data di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio.
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il
premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione.
1.4
Pagamento del premio
Il premio è dovuto per intero ed in unica soluzione al perfezionamento del contratto.
1.5
Prestazioni
Il contratto prevede, in base alla scelta del Contraente, le seguenti prestazioni:
1) rendita vitalizia immediata su una testa assicurata;
2) rendita vitalizia immediata certa per un periodo prefissato non superiore a 15 anni su una testa
assicurata;
3) rendita vitalizia immediata reversibile su una seconda testa assicurata.
Nel primo caso tale rendita verrà corrisposta all'Assicurato/beneficiario finché egli è in vita.
Nel secondo caso tale rendita verrà corrisposta in modo certo per periodo non superiore a 15 anni e,
successivamente, finché l'Assicurato/beneficiario sarà in vita.
Nel terzo e ultimo caso la rendita continuerà ad essere corrisposta successivamente al decesso
dell'Assicurato/beneficiario, al secondo assicurato designato alla stipulazione del contratto, nella
percentuale di reversibilità fissata e finché egli è in vita.
1.6
Rivalutazione
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali Reale Mutua
riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate.
A tal fine Reale Mutua gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo "VALUTA REALE",
attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
I) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE
Reale Mutua dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza
della polizza il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al
punto c) del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione che attualmente è pari all’85%.
3
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,5% la
differenza fra il rendimento annuo retrocesso ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del
premio.
II) RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ASSICURATA
Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante
aumento, a totale carico di Reale Mutua, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento
viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del precedente comma I), entro il
giorno 1 del mese che precede il suddetto anniversario.
1.7
Riscatto
La presente forma assicurativa non prevede valore di riscatto.
1.8
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pagamento della rendita assicurata sono a carico dell’Assicurato/beneficiario.
1.9
Foro competente
Il Foro competente, a scelta della Parte interessata, è esclusivamente quello del luogo di residenza – domicilio
del consumatore (Contraente o Beneficiari).
1.10 Inoltro delle comunicazioni a Reale Mutua
Le comunicazioni di revoca della proposta e recesso dal contratto devono essere inviate dal Contraente alla
Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Le comunicazioni di decesso dovranno essere inviate all’Agenzia competente.
In alternativa, può essere inviata la comunicazione alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite
raccomandata con avviso di ricevimento.
1.11 Esame del rendiconto annuale del fondo "Valuta Reale"
A maggior tutela degli Assicurati, Reale Mutua sottopone annualmente ad esame da parte di una Società di
Revisione iscritta nell’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 il rendiconto annuale della gestione del
Fondo "VALUTA REALE" redatto in base alle norme del regolamento e riportante l’indicazione del tasso
medio di rendimento realizzato e dell’aliquota di retrocessione stabilita per quell’esercizio.
1.12 Regolamento del Fondo "Valuta Reale"
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quelle delle altre attività di Reale
Mutua, che viene contraddistinta con il nome "VALUTA REALE".
a)Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le
assicurazioni la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.
La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni
private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive
disposizioni.
b)Il rendiconto annuale del Fondo "VALUTA REALE" è mensilmente sottoposto ad esame da parte di una
Società di Revisione iscritta all'albo di cui all’art. 161 del D.Lgs 58/1998, il quale attesta la corretta
valutazione delle attività attribuite alla gestione all’inizio e al termine del periodo, la corretta
determinazione del rendimento del Fondo "VALUTA REALE" quale descritto al seguente punto c) e
l’adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Reale Mutua sulla base delle
riserve matematiche.
c)Il rendimento annuo del Fondo "VALUTA REALE" per il periodo di osservazione relativo all’esame
mensile si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quel periodo al valore medio del
Fondo stesso.
Il risultato finanziario del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli utili e le perdite
di realizzo per la quota di competenza) al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese
specifiche degli investimenti.
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Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle
corrispondenti attività nel Fondo "VALUTA REALE" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova
acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell'iscrizione nel Fondo, per i beni già di proprietà di Reale
Mutua.
Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario
presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza
media annua di ogni altra attività.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione
nel Fondo stesso.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo "VALUTA REALE" l’esercizio relativo alla
sua verifica è quello che fa riferimento ai dodici mesi di calendario precedenti il 3° mese antecedente la
ricorrenza anniversaria di polizza.
d) Reale Mutua si riserva di apportare al punto c) del presente Regolamento, quelle modifiche che si
rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
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GLOSSARIO
ASSICURATO/BENEFICIARIO
La persona sulla cui vita è stipulato il contratto e designata a riscuotere la rendita.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
DECORRENZA
Il momento dal quale decorrono le prestazioni assicurative.
FONDO "VALUTA REALE"
Le attività finanziarie separate dagli altri investimenti di Reale Mutua, in cui vengono investite le
riserve matematiche delle polizze "VALUTA REALE".
ISVAP
L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con la legge n.
576 del 12/8/1982, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21 Tel. 06.421.331, fax 0642.133.206.
PARTI
Il Contraente e Reale Mutua.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
PREMIO NETTO
L’importo versato al netto delle spese di emissione, pari a 10 euro.
PREMIO UNICO
L'importo dovuto dal Contraente a Reale Mutua al momento della stipulazione del contratto.
PROPOSTA
Il documento con cui il Contraente sottoscrive la sua volontà a stipulare il contratto, dando
indicazione dell'importo che intende versare e della periodicità dei versamenti successivi.
REALE MUTUA
L’Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n°
966 R.E.A. Torino n° 9806, con sede in Torino (Italia) via Corte d’Appello n. 11, Tel. 0114.311.111.
REGOLAMENTO FONDO "VALUTA REALE"
L'insieme di norme che disciplinano il tipo e la valutazione delle attività finanziarie, nonché il metodo
di determinazione del rendimento annuo.
RENDIMENTO ANNUO RETROCESSO
La quota parte della resa percentuale del Fondo "VALUTA REALE" attribuita al contratto,
attualmente pari all’85%.
REVOCA/RECESSO
La facoltà di ripensamento concessa al Contraente rispettivamente dopo la firma della proposta o la
stipula del contratto (D. Lgs. 174/95 artt.111 e 112).
RISERVA MATEMATICA
L'importo accantonato da Reale Mutua per far fronte in ogni momento ai suoi obblighi contrattuali.
RIVALUTAZIONE
La maggiorazione delle prestazioni assicurate effettuata in base al rendimento annuo retrocesso.
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