Bollettino IVASS Agosto 2014

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Bollettino IVASS Agosto 2014
Bollettino mensile
Nuova serie
Anno II n. 8/2014
Pubblicato il 30 settembre 2014
(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)
Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
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Direttore Responsabile: Dr. Giovanni CUCINOTTA
Indice
1.
PROVVEDIMENTI IVASS ............................................................................................................. 5
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE ......................................................................... 7
Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014 ..................................................................... 7
Criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali
vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della
procedura di risarcimento diretto disciplinato dall’art. 150 del decreto legislativo 2005,
n. 209, in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante
“disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.Provvedimento ............................ 7
Provvedimento n. 19 del 5 agosto 2014 ................................................................... 13
Adeguamento all’inflazione dell’importo della quota di garanzia ai sensi dell’art. 66
sexies, comma 4, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’art. 81 del
Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l’accesso e l’esercizio
dell’attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del Decreto Legislativo 7
settembre 2005, n. 209. Provvedimento ............................................................................... 13
Provvedimento n. 20 del 18 agosto 2014 ................................................................. 15
Contributo di vigilanza per l’anno 2014 a carico degli iscritti nel registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi. Provvedimento ...................................................... 15
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE ........................................................... 18
Provvedimento n 51-14-001263 del 5 agosto 2014 .................................................. 18
BancAssurance Popolari S.p.A.. Inclusione di passività subordinate nel margine di
solvibilità disponibile. Provvedimento. .................................................................................. 18
Provvedimento n 51-14-001265 del 5 agosto 2014 .................................................. 19
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione alla modifica della documentazione
contrattuale dei prestiti subordinati a scadenza fissa ai sensi dell’art. 22, comma 5, del
Regolamento Isvap n. 19/2008. Provvedimento. .................................................................. 19
Provvedimento n 51-14-001267 del 5 agosto 2014 .................................................. 20
Arca Assicurazioni S.p.A. e ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A. –
Autorizzazione, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e
del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, della fusione per incorporazione di
ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A in Arca Assicurazioni S.p.A..
Provvedimento. ..................................................................................................................... 20
1.3 MODIFICHE STATUTARIE ......................................................................................................... 21
Provvedimento n. 51-14-001252 del 1° agosto 2014 ............................................... 21
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento................................. 21
Provvedimento n. 51-14-001284 del 6 agosto 2014 ................................................. 22
SARA Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. .................................... 22
Provvedimento n. 51-14-001285 del 6 agosto 2014 ................................................. 23
Pramerica Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. ............................................. 23
Provvedimento n. 51-14-001296 dell’8 agosto 2014 ................................................ 24
AVIVA S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. .......................................................... 24
2.
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI .......................................................................................... 25
2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE ...................................................... 27
2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI ...................................................... 107
Provvedimento n. 51-13-000785 dell’11 dicembre 2013 ........................................ 107
Sig. RAINONE Federico – Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del
D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ............................................................. 107
I
Provvedimento n. 51-13-000842 del 19 dicembre 2013 ........................................ 108
Sig. SCARSELLA Claudio – Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331
del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ....................................................... 108
Provvedimento n. 51-13-000844 del 19 dicembre 2013 ........................................ 109
Sig. ZAMBERNARDI Alessandro. Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e
331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ................................................ 109
Provvedimento n. 51-14-000026 del 10 gennaio 2014 ........................................... 110
Sig. SALERNO Ugo. Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. .................................................................. 110
Provvedimento n. 51-14-000079 del 22 gennaio 2014 ........................................... 111
Sig. SABBATINI Sergio Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. .................................................................. 111
Provvedimento n. 51-14-000153 del 4 febbraio 2014............................................ 112
Sig. BOLLANI Luca Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. .................................................................. 112
Provvedimento n. 51-14-000155 del 4 febbraio 2014............................................ 113
Sig.ra RUSSO Susanna - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del
D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ............................................................. 113
Provvedimento n. 51-14-000181 del 6 febbraio 2014............................................ 114
Sig.ra CANZANO Caterina - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331
del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ....................................................... 114
Provvedimento n. 51-14-000294 del 28 febbraio 2014.......................................... 115
Sig. SCOCCO Bruno - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. .................................................................. 115
Provvedimento n. 51-14-000455 del 23 marzo 2014 ............................................. 116
Sig. BENINI Stefano - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. .................................................................. 116
Provvedimento n. 51-14-000456 del 23 marzo 2014 ............................................. 117
Sig. LIPPI Enrico - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. .................................................................. 117
Provvedimento n. 51-14-000481 del 1 aprile 2014 ................................................ 118
Sig. ABRAMO Nicolò - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del
D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ............................................................. 118
Provvedimento n. 51-14-000614 del 24 aprile 2014 .............................................. 119
Sig. GERLI Maurizio Maria - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331
del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ....................................................... 119
Provvedimento n. 51-14-000623 del 29 aprile 2014 .............................................. 120
Sig.ra CECERE Filomena Maria Rosalba - Procedimento disciplinare, ai sensi degli
artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ............................... 120
Provvedimento n. 51-14-000664 del 7 maggio 2014 ............................................. 121
Sig. SERATONI GUALDONI Raffaello - Procedimento disciplinare, ai sensi degli
artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ............................... 121
Provvedimento n. 51-14-000716 del 20 maggio 2014 ........................................... 122
Sig. NERI Nicola - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. .................................................................. 122
3.
ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO ............................. 123
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA ................................ 125
4.
IMPRESE IN LCA...................................................................................................................... 127
4.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI ................................................................................................... 129
Arfin s.p.a. con sede in Milano ............................................................................... 129
II
5.
ALTRE NOTIZIE ........................................................................................................................ 131
5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO
EUROPEO ................................................................................................................................. 133
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali
contratti per assicurati residenti in Italia, da Nationwide Life Limited (UK) a Legal and
General Assurance Society Limited (UK), entrambe con sede nel Regno Unito. .............. 133
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti
per assicurati residenti in Italia, da “HDI Hannover International S.A. de Seguros y
Reaseguros” (Spagna) alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG” (Germania). .......... 133
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti
per assicurati residenti in Italia, da “HDI-Gerling Verzekeringen NV” (Belgio) alla “HDIGerling Industrie Versicherung AG” (Germania)................................................................. 134
5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA ................ 135
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita
espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse. ................................. 135
III
1. PROVVEDIMENTI IVASS
Provvedimenti IVASS
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014
Criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei
quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della
procedura di risarcimento diretto disciplinato dall’art. 150 del decreto legislativo 2005,
n. 209, in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante
“disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.Provvedimento
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e
integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la
disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma
dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18
febbraio 2009, n. 28, in particolare l’articolo 13 recante ”Organizzazione e gestione del
sistema di risarcimento diretto”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 dicembre 2009,
concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di
assicurazione;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7
agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24
marzo 2012, n. 27;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli
schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese
di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I
(disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione
contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni
Private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei
registri assicurativi di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 –
Codice delle Assicurazioni Private;
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Bollettino IVASS n. 8/2014
CONSIDERATO che la legge 24 marzo 2012, n. 27, all’articolo 29 (Efficienza
produttiva del risarcimento diretto) attribuisce all’IVASS il potere di individuare un criterio per
il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite
le compensazioni tra compagnie, nonché il potere di stabilire annualmente il limite delle
stesse;
CONSIDERATO che il suddetto criterio è individuato al fine di incentivare l’efficienza
produttiva delle imprese assicurative e in particolare di controllare i costi dei rimborsi e di
individuare le frodi;
CONSIDERATA la comunicazione interpretativa del 2 febbraio 2000 della
Commissione Europea in materia di libera prestazione di servizi e interesse generale nel
settore delle assicurazioni;
adotta il seguente
PROVVEDIMENTO
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente Provvedimento si intendono per:
a) “CARD”: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la
regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi
degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto
del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
b) “CARD-CID”: la parte seconda della CARD per l’indennizzo diretto dei danni relativi
ai conducenti, ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari
dei veicoli;
c) “CARD-CTT”: la parte terza della CARD per l’esercizio del diritto di rivalsa per i
danni relativi ai terzi trasportati e alle cose di proprietà dei terzi trasportati;
d) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle
Assicurazioni Private;
e) “impresa”: la società autorizzata ad esercitare l’assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile autoveicoli, con i limiti di cui all’articolo 150, comma 2 del decreto;
f) “forfait”: costo medio del danno stabilito dal Comitato tecnico;
g) “impresa debitrice”: l’impresa di assicurazione per la quale i danni provocati, in tutto
o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto;
h) “impresa gestionaria”: l’impresa di assicurazione che effettua un risarcimento per
conto dell’impresa debitrice;
i) “IVASS”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
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Provvedimenti IVASS
j) “partita di danno”: l’insieme dei danni afferenti il medesimo danneggiato o assicurato
o trattati nell’ambito della medesima tipologia di gestione;
k) “risarcimento diretto”: la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli
articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) “sinistri CARD”: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di
risarcimento diretto, trattati dall’impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per
conto delle debitrici. Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento
diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire
dal 1° gennaio 2009;
m) “sinistri CARD-CID”: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di
risarcimento diretto, trattati dall’impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per
conto delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CID;
n) “sinistri CARD-CTT”: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di
risarcimento diretto, trattati dall’impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per
conto delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CTT;
o) “Stanza di compensazione”: il complesso di regolazioni contabili dei rapporti
economici tra imprese partecipanti alla CARD di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.
Art. 2
(Oggetto del Provvedimento)
Il Provvedimento disciplina il criterio di calcolo dei valori dei costi e delle eventuali
franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie e stabilisce
il limite alle stesse, in attuazione dell’articolo 29, commi 1 e 2 della legge del 24 marzo 2012,
n. 27, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall'articolo 150 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 3
(Criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni CARD-CID)
Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni al
veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del
conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso dell’esercizio sulla base
di un costo medio unico determinato annualmente. Il costo medio unico è calcolato sulla
base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell’esercizio precedente per i sinistri
rientranti nell’ambito della CARD-CID in base alle rilevazioni contabili della Stanza di
compensazione, per le seguenti grandi tipologie di veicolo:
“ciclomotori e motocicli”;
“veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”.
Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate le compensazioni
sono differenziate, con riferimento a ciascuna grande tipologia di veicolo, in tre macroaree
territorialmente omogenee.
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Bollettino IVASS n. 8/2014
Le imprese che nell’esercizio hanno emesso premi in misura superiore alle soglie
individuate ai sensi dell’articolo 5, per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” o per la
macroclasse “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”, integrano le compensazioni di cui al
comma 1 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni determinati, secondo le modalità
descritte nell’allegato 1 in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione.
I valori degli incentivi e delle penalizzazioni sono calcolati, con riferimento a ciascuna
generazione, in funzione dei costi medi differenziati per le grandi tipologie di veicolo e le
macroaee territoriali di cui al comma 1, nonché in funzione della dinamica temporale dei
costi e della velocità di liquidazione sinistri differenziata per le grandi tipologie di veicolo di
cui al comma 1. Sono considerate nell’ambito di ciascuna macroclasse le sole imprese che
superano la corrispondente soglia di cui al comma 2.
La Stanza di compensazione, alla chiusura dell’esercizio, determina i valori degli
incentivi e delle penalizzazioni tenuto conto dei limiti stabiliti dall’IVASS ai sensi dell’articolo
5, comma 1.
Art. 4
(Criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni CARD-CTT)
Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni alla
persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà sono effettuate attraverso rimborsi
basati sul valore dell’importo risarcito che può essere gravato da una franchigia, assoluta e/o
percentuale.
Le compensazioni di cui al comma 1 sono determinate distintamente per le seguenti
grandi tipologie di veicolo:
ciclomotori e motocicli;
veicoli diversi da ciclomotori e motocicli.
Art. 5
(Fissazione dei limiti per il calcolo delle compensazioni)
Ai fini dell’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’articolo 3, l’IVASS in relazione alla
CARD-CID fissa per la generazione di riferimento, sulla base dell'andamento effettivo dei
costi e dell'esperienza maturata, le soglie minime dei premi raccolti, la misura dei percentili
utilizzati per la determinazione dell’importo minimo e di quello massimo dei sinistri da
includere nell’algoritmo di calcolo, nonché i valori massimi dei differenziali percentuali tra
incentivi e penalizzazioni adottati per la determinazione dei relativi importi.
L’IVASS rende noti, entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di riferimento,
con Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet, i valori di cui al comma 1.
Nel medesimo Provvedimento sono comunicati il livello degli importi minimi e massimi
dei sinistri da includere nell’algoritmo di calcolo degli incentivi o penalizzazioni dell’anno di
generazione in corso, determinato secondo le modalità descritte nell’allegato 1.
10
Provvedimenti IVASS
Art. 6
(Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri per le imprese con
sede legale in altri Stati membri)
Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di
risarcimento diretto sono tenute alla compilazione:
per le sole partite di danno CARD, dei registri dei sinistri di cui agli articoli da 22 a 26
del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, secondo le modalità previste dal
regolamento stesso;
del modulo 29A.2-SINISTRI CARD e dell’allegato 1 al modulo 29A.2, di cui al
Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.
Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui al
comma 1, lettera a) e gli importi indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera b), secondo le
istruzioni dettate nell’allegato 1, lettera C, del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008.
Le imprese conservano evidenza degli elementi che determinano gli eventuali
disallineamenti.
Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i registri assicurativi e il
modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la propria sede in Italia.
Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano i registri
assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la sede del
rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 25 del decreto.
Art. 7
(Informazioni sui sinistri di tipologia di gestione CARD)
Ai fini della fissazione dei limiti di cui all’articolo 5, le imprese trasmettono all’IVASS i
dati sui sinistri CARD, secondo gli schemi e le relative istruzioni di compilazione e
trasmissione riportati negli allegati 2 e 3. L’invio dell’informativa richiesta avviene entro i
termini previsti per la trasmissione delle anticipazioni dei dati del bilancio individuale delle
imprese assicurative. Le imprese con sede legale in altri Stati membri provvedono nei
medesimi termini alla trasmissione dei dati richiesti.
Le imprese che, a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o
parziale di portafoglio, hanno acquisito portafogli che hanno dato luogo a sinistri CARD,
forniscono le informazioni con riferimento ai sinistri e ai relativi risarcimenti come se gli effetti
dell’operazione straordinaria fossero sempre esistiti.
Nei medesimi termini e con le medesime finalità di cui al comma 1, le imprese
redigono una relazione nella quale sono illustrate le modalità operative seguite per
l’elaborazione dei dati e riferiscono in merito all’analisi svolta per verificare che le differenze
riscontrate, rispetto ai dati contenuti nella modulistica di vigilanza, siano giustificate dalle
differenti modalità di rilevazione delle voci di costo. Nel documento sono, inoltre, fornite
adeguate motivazioni in merito a ogni altro eventuale disallineamento rispetto alla
modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri, al modulo di
cui all’articolo 6 comma 1, lettera b).
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Bollettino IVASS n. 8/2014
La relazione di cui al comma 3 è sottoscritta, per le imprese di assicurazione
autorizzate in Italia, dal responsabile dell’impresa e dall’attuario incaricato ai sensi
dell’articolo 34, comma 1, del decreto.
Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di
risaricimento diretto, comunicano all’IVASS il nominativo di un responsabile ai fini
dell’adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, entro dieci giorni
dalla nomina e comunque entro un mese dall’entrata in vigore del presente Provvedimento.
Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 3
comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese
operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del
rappresentante per la gestione dei sinistri.
Art. 8
(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile del 2008)
Le istruzioni relative all’allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilità civile
autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all’allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile
del 2008, sono modificate come segue:
con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase “La voce accoglie altresì i rimborsi
spese costituiti dalle penalità che all’esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono
attribuite all’impresa” è aggiunto “e gli incentivi contabilizzati, alla chiusura dell’esercizio, per
la regolazione delle compensazioni CARD-CID.”;
con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase “le altre penalità previste dalla CARD”
è aggiunto “e le penalizzazioni contabilizzate, alla chiusura dell’esercizio, per la regolazione
delle compensazioni CARD-CID.”.
Art. 9
(Entrata in vigore)
II presente Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS, entra in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 2015.
Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d’Italia
Gli allegati di cui al presente provvedimento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella
sezione Normativa/Provvedimenti.
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Provvedimenti IVASS
Provvedimento n. 19 del 5 agosto 2014
Adeguamento all’inflazione dell’importo della quota di garanzia ai sensi dell’art. 66
sexies, comma 4, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’art. 81 del
Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l’accesso e l’esercizio
dell’attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del Decreto Legislativo 7
settembre 2005, n. 209. Provvedimento
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7
agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l’art. 66 sexies, comma
4, il quale dispone che l’importo della quota di garanzia dell’impresa di riassicurazione è
aumentato annualmente in base all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo
pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento e che
l’IVASS comunica con provvedimento la misura dell’incremento;
VISTO il regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l’accesso e
l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l’art. 81;
VISTI i provvedimenti ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 e n. 3031 del 19 dicembre
2012;
VISTA la comunicazione 2013/C 208/06 della Commissione Europea riguardante
l’adeguamento all’inflazione degli importi stabiliti all’art. 40, paragrafo 2, della direttiva
2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e
92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/Ce e 2002/83/CE, che fissa l’importo
della quota di garanzia in 3.600.000 euro;
adotta il seguente
PROVVEDIMENTO
Art. 1
(Adeguamento dell’importo della quota di garanzia dell’impresa di riassicurazione)
13
Bollettino IVASS n. 8/2014
L’importo minimo della quota di garanzia dell’impresa di riassicurazione fissato dall’art.
66 sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in euro 3.000.000, ed
elevato, da ultimo dal Provvedimento ISVAP n. 3031 del 19 dicembre 2012 ad euro
3.400.000, è aumentato ad euro 3.600.000, al fine di tener conto delle variazioni dell’indice
europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
Art. 2
(Entrata in vigore)
Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento a decorrere dal
31 dicembre 2014.
Art. 3
(Pubblicazione)
II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.
Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d’Italia
14
Provvedimenti IVASS
Provvedimento n. 20 del 18 agosto 2014
Contributo di vigilanza per l’anno 2014 a carico degli iscritti nel registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi. Provvedimento
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni,
recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l’art. 109 concernente
l’istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l’art. 336
concernente la disciplina dell’obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da
parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e
integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all’art.
183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS - Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo
Statuto dell’IVASS;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 189 del 16
agosto 2014, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto
all’IVASS, per l’anno 2014, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI
demandando all’IVASS l’individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del
contributo;
DISPONE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e
riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30
maggio 2014.
Art. 2
(Misura del contributo)
15
Bollettino IVASS n. 8/2014
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 6 agosto 2014 la misura del contributo a carico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:
sezione A (agenti di assicurazione)
a1) persone fisiche €
a2) persone giuridiche €
51,00
287,00
sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
b1) persone fisiche €
b2) persone giuridiche €
51,00
287,00
sezione C (produttori diretti) €
20,00
sezione D (banche intermediari finanziari,SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)
d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane
10.000,00
€
d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro € 9.500,00
d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro € 7.200,00
d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro € 6.000,00
d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari € 2.400,00
finanziari e SIM.
Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)
Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del
presente provvedimento.
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento
esclusivamente attraverso bonifico bancario o bollettino MAV. L’ordine di bonifico e il
bollettino MAV precompilati sono disponibili esclusivamente attraverso il sito
https://servizi.popso.it/ivass, digitando il proprio codice fiscale/partita IVA e il codice RUI (10
caratteri compresa la lettera iniziale). Il bollettino MAV, in particolare, è pagabile con le
seguenti modalità:
presso gli sportelli bancari presenti sul territorio nazionale;
presso gli uffici postali;
presso i punti vendita collegati alla rete Sisal e Lottomatica;
16
Provvedimenti IVASS
tramite l’internet banking della propria banca;
con carta di credito o PayPal, collegandosi al sito internet www.scrignopagofacile.it.
Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento del contributo
dovuto selezionando nel sito https://servizi.popso.it/ivass la misura contributiva
corrispondente alla classe di appartenenza, stabilita in funzione dell’ammontare dei premi
raccolti nel 2013.
Ai fini dell’elaborazione delle fasce di raccolta premi è stata utilizzata la voce 3300
sottovoce 73 della matrice dei conti (cfr. Circolare 272 della Banca d’Italia) con la
qualificazione del “Tipo prodotto/servizio” uguale a “Prodotti assicurativi”, corrispondente al
codice 152 degli archivi.
Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella
sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che
se ne avvalgono.
I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate
non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
Attraverso il predetto sito https://servizi.popso.it/ivass è possibile verificare l’eventuale
morosità pregressa e pagare i contributi arretrati ancora dovuti.
Art. 4
(Cancellazione dal RUI - Riscossione coattiva)
In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine
di pagamento, l’IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi
dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005.
Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di
riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.
Art. 5
(Pubblicazione)
Il presente Provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell’IVASS ed è reso disponibile
sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it).
Il Presidente
17
Bollettino IVASS n. 8/2014
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE
Provvedimento n 51-14-001263 del 5 agosto 2014
BancAssurance Popolari S.p.A.. Inclusione di passività subordinate nel margine di
solvibilità disponibile. Provvedimento.
Con comunicazione del 10 febbraio 2014, successivamente integrata in data 30
giugno e 8 luglio 2014, BancAssurance Popolari S.p.A., ha comunicato preventivamente
l’intenzione di emettere un prestito subordinato, per un importo fino a € 4.950.000, da
includere tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità individuale dell’impresa.
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria ed accertata la sostenibilità finanziaria
dell’operazione, anche tenuto conto dei profili di onerosità in relazione alla durata della
stessa, si autorizza, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli
artt. 15 e 22 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, l’inserimento del suddetto
prestito subordinato tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell’impresa fino al
limite massimo del 25% del minor valore tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine
di solvibilità richiesto.
Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d’Italia
Delibera n. 105 del 5 agosto 2014
18
Provvedimenti IVASS
Provvedimento n 51-14-001265 del 5 agosto 2014
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione alla modifica della documentazione
contrattuale dei prestiti subordinati a scadenza fissa ai sensi dell’art. 22, comma 5, del
Regolamento Isvap n. 19/2008. Provvedimento.
Con lettera del 16 giugno 2014 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha comunicato
l’intenzione di integrare, con la determinazione economica intervenuta tra le parti, la clausola
“costi aggiuntivi” inclusa nei contratti relativi ai prestiti subordinati a scadenza determinata
concessi da Mediobanca nel periodo 2003-2006, per complessivi € 700 milioni.
Ad esito dell’istruttoria svolta si autorizza, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento ISVAP
del 14 marzo 2008 n. 19, la richiamata integrazione contrattuale.
Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d’Italia
Delibera n. 106 del 5 agosto 2014
19
Bollettino IVASS n. 8/2014
Provvedimento n 51-14-001267 del 5 agosto 2014
Arca Assicurazioni S.p.A. e ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A. –
Autorizzazione, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e
del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, della fusione per incorporazione di
ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A in Arca Assicurazioni S.p.A..
Provvedimento.
Con lettera del 23 maggio 2014 Arca Assicurazioni S.p.A. e ISI Insurance-Compagnia
di Assicurazioni S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi
dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 24 del Regolamento
Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di ISI InsuranceCompagnia di Assicurazioni S.p.A in Arca Assicurazioni S.p.A. .
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 201 del
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio
2008, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione alla fusione in oggetto.
In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo
7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione
per incorporazione di ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A in Arca Assicurazioni
S.p.A. ed approva le correlate modifiche da apportare allo statuto dell’impresa incorporante.
Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d’Italia
Delibera n. 107 del 5 agosto 2014
20
Provvedimenti IVASS
1.3 MODIFICHE STATUTARIE
Provvedimento n. 51-14-001252 del 1° agosto 2014
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.
Con lettera del 9 luglio 2014, pervenuta il 10 luglio 2014, UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. ha trasmesso copia del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 25
giugno 2014 ed ha chiesto l’approvazione della modifica dell’articolo 6 (Misura del capitale)
dello Statuto sociale.
La modifica statutaria è apportata allo scopo di adeguare il contenuto del citato articolo
alle disposizioni di cui all’art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell’11 marzo 2008 le quali
prevedono che le imprese multiramo con sede in Italia riportino nello Statuto sociale
l’importo relativo a poste del patrimonio netto, espressamente indicate, distintamente
attribuito alla gestione vita ed alla gestione danni.
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio
2008, che le modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e
prudente gestione.
Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione
del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.
Per delegazione del Direttorio Integrato
21
Bollettino IVASS n. 8/2014
Provvedimento n. 51-14-001284 del 6 agosto 2014
SARA Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.
Con lettera del 22 luglio 2014, pervenuta il successivo 25 luglio, SARA Assicurazioni
S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria del 17 luglio 2014 ed ha
chiesto l’approvazione delle modifiche dell’art. 18 dello statuto sociale.
Le modifiche in esame sono state apportate allo scopo di: a) adeguare lo statuto al
dettato di cui all’art. 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale stabilisce
che lo statuto degli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine deve
prevedere i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari; b) sostituire alla parola “ISVAP” le parole
“Autorità di Vigilanza”.
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta ai sensi dell’art. 196 del
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio
2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della
sana e prudente gestione.
Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione
dello stesso notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in
argomento.
Per delegazione del Direttorio Integrato
22
Provvedimenti IVASS
Provvedimento n. 51-14-001285 del 6 agosto 2014
Pramerica Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.
Con comunicazione del 24 luglio 2014, successivamente integrata in data 30 luglio
2014, Pramerica Life S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria
degli azionisti del 10 luglio 2014 ed ha chiesto l’approvazione della modifica degli articoli 2 e
6 dello statuto sociale.
Le modifiche statutarie riguardano l’ampliamento dell’oggetto sociale con inclusione
nel medesimo dell’esercizio delle assicurazioni nei rami Infortuni e Malattia, l’aumento del
capitale sociale da € 10.000.000 ad € 12.500.000, la costituzione di un fondo a copertura
delle spese di impianto pari a € 500.000 e l’attribuzione degli elementi di patrimonio netto
alle gestioni vita e danni.
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria ed accertato che le modifiche
statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio di sana e prudente gestione, si
approvano ai sensi dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 4
del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 le suindicate modifiche dello statuto
sociale.
Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione
del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in
argomento.
Il Presidente
23
Bollettino IVASS n. 8/2014
Provvedimento n. 51-14-001296 dell’8 agosto 2014
AVIVA S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.
Con lettera pervenuta in data 31 luglio 2014 AVIVA S.p.A. ha trasmesso copia del
verbale dell’assemblea straordinaria del 29 luglio 2014 ed ha chiesto l’approvazione della
modifica dell’articolo 7 dello statuto sociale.
In particolare la modifica apportata riguarda l’inserimento nell’articolo 7 dello statuto
della delibera dell’assemblea straordinaria del 29 luglio 2014 concernente la riduzione del
capitale sociale da 429,7 a 247 milioni di euro, da eseguirsi subordinatamente al decorso del
termine di novanta giorni, di cui all’art. 2445, comma 3, del codice civile, senza opposizione
dei creditori sociali.
Ciò posto, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del
decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio
2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e
prudente gestione.
Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione
del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.
Il Presidente
24
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
Provvedimenti Sanzionatori
2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE
ORDINANZA N. 1890/14 DEL 6 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Olivo Luciano, presso la residenza in Talmassons (UD).
combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento
ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP
5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei
confronti degli assicurati in n. 128 occasioni.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 138.000,00 (centotrentottomila/00).
ORDINANZA N. 1891/14 DEL 6 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Assicurazioni Vita s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto dell’art. 101, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 10,
11, 13, 15 e 16 del regolamento ISVAP 27/2008, degli artt. 36, comma 1, del
d.lgs. 209/2005 e 30 del regolamento ISVAP 21/2008, degli artt. 36 del d.lgs.
209/2005 e 26 del regolamento ISVAP 21/2008 e degli artt. 30 del d.lgs.
209/2005, 4 e 14 del regolamento ISVAP 20/2008, in relazione alle seguenti
fattispecie:
- irregolare tenuta dei registri assicurativi dei rami vita in n. 6 occasioni;
- mancata iscrizione nel bilancio 2011 di riserve tecniche riferite ai contratti e ai
relativi premi emessi all’inizio del 2012 con decorrenza 2011;
- mancato rispetto dei principi attuariali di calcolo delle riserve tecniche del
bilancio 2011 in n. 3 occasioni;
- disfunzioni e carenze dei controlli sulla qualità e sicurezza dei dati e sulle
procedure di determinazione delle riserve tecniche e utilizzo di sistemi
informatici non appropriati rispetto alle dimensioni e all’attività dell’impresa.
art. 310, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 82.000,00 (ottantaduemila/00).
ORDINANZA N. 1892/14 DEL 6 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Arca Vita s.p.a., con sede in Verona.
combinato disposto dell’art. 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e degli
artt. 5, comma 1, lettera a), e 7, comma 2, lettera a), del regolamento ISVAP
20/2008 - carenze dell’assetto organizzativo dell’azienda, dell’implementazione
e formalizzazione delle procedure adottate per l’adempimento degli obblighi
previsti dal d.lgs. 231/2007, nonché dei processi di controllo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00).
27
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 1893/14 DEL 6 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
combinato disposto dell’art. 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e degli
artt. 5, comma 1, 6, comma 2, 23, commi 1 e 3, e 21, comma 1, lettera c), del
regolamento ISVAP 20/2008 e dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e degli
artt. 27, commi 1 e 4, 28, comma 2, e 32, comma 1, del regolamento ISVAP
16/2008, in relazione alle seguenti fattispecie:
- carenze inerenti all’attività dell’Organo Amministrativo;
- disfunzioni organizzative del Comitato per il Controllo Interno;
- carenze inerenti all’attività della Funzione di compliance;
- carenze inerenti all’attività della Funzione di Risk Management;
- mancato confronto, in sede di determinazione della riserva sinistri del ramo
r.c. generale degli esercizi 2010 e 2011, tra le stime attuariali e le valutazioni
analitiche espresse dalla rete liquidativa;
- non corretto utilizzo, in sede di riservazione dei sinistri del ramo r.c. auto, del
criterio del costo medio applicato alla generazione corrente dell’anno 2010;
- inadeguatezza dei criteri di stima adottati per i sinistri tardivi r.c. auto in sede
di bilancio 2010.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 90.000,00 (novantamila/00).
ORDINANZA N. 1894/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1895/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
28
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 1896/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Gescap s.r.l., con sede in Rieti, in persona del legale rappresentante pro
tempore, sig. Fovi Claudio, presso la residenza sempre in Rieti.
combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento
ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e
trasparenza nei confronti degli assicurati.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.000,00 (duemila/00).
ORDINANZA N. 1897/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
art. 37, comma 1, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto dell’obbligo di
costituzione, per i contratti del portafoglio italiano, di riserve tecniche sufficienti a
far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione (ingiustificato
abbattimento delle riserve sinistri dell’esercizio 2011).
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 15.000,00 (quindicimila/00).
ORDINANZA N. 1898/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1899/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
29
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 1900/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 1901/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1902/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1903/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
30
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 1904/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1905/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 1906/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 1907/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
31
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 1908/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1909/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 1910/14 DEL 7 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1911/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
32
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 1912/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del
regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla
chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del
margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della
facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la
riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di
solvibilità.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 1913/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Avipop Vita s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del
regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla
chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del
margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della
facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la
riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di
solvibilità.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 1914/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Avipop Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del
regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla
chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del
margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della
facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la
riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di
solvibilità.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
33
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 1915/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del
regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla
chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del
margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della
facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la
riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di
solvibilità.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 1916/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Previdenza s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del
regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla
chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del
margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della
facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la
riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di
solvibilità.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 1917/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Vita s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del
regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla
chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del
margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della
facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la
riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di
solvibilità.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
34
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 1918/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Assicurazioni Vita s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del
regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla
chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del
margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della
facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la
riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di
solvibilità.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 1919/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Life s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del
regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla
chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del
margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della
facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la
riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di
solvibilità.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 1920/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del
regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla
chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del
margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della
facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la
riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di
solvibilità.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
35
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 1921/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 1922/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
ORDINANZA N. 1923/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 1924/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
36
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 1925/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 1926/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazioni sullo stato del rischio per n. 2 polizze.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 9.000,00 (novemila/00).
ORDINANZA N. 1927/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1928/14 DELL’8 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
37
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 1929/14 DELL’11 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 1930/14 DELL’11 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Revi & Service di Dell’Ali Angelo e Dell’Ali Riccardo s.n.c., con sede in Pachino
(SR).
combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento
ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.000,00 (mille/00).
ORDINANZA N. 1931/14 DELL’11 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1932/14 DELL’11 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
38
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 1933/14 DELL’11 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1934/14 DELL’11 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1935/14 DELL’11 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1936/14 DELL’11 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
39
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 1937/14 DELL’11 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 1938/14 DELL’11 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1939/14 DELL’11 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con
sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 1940/14 DELL’11 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con
sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
40
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 1941/14 DELL’11 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 1942/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1943/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1944/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
41
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 1945/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con
sede in Milano.
art. 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 1946/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con
sede in Milano.
art. 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 1947/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 1948/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
42
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 1949/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1950/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con
sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 1951/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1952/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d’azienda di
Assicurazioni Generali s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
43
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 1953/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Mazzini Massimiliano, presso la residenza in Monteporzio Catone (RM);
Phoenix Gestioni s.r.l., con sede in Roma e con domicilio eletto presso l’avv.
Malandrino Gianluigi, sempre in Roma (in concorso).
combinato disposto degli artt. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 24 del
regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del
regolamento Isvap 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- sottoscrizione di un contratto di collaborazione non consentito, inerente la
promozione di servizi assicurativi, tra la Phoenix Gestioni s.r.l. e il sig. Mazzini
Massimiliano, trattandosi di soggetti iscritti entrambi nella sezione E del RUI;
- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 6.000,00 (seimila/00) - per Mazzini Massimiliano;
euro 2.000,00 (duemila/00) - per Phoenix Gestioni s.r.l.
ORDINANZA N. 1954/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con
sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 1955/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con
sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 1956/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Marconi Progetti Assicurativi e Finanziari s.r.l., con sede in Pescara.
combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento
ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00).
44
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 1957/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 1958/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 1959/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 1960/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d’azienda di
Assicurazioni Generali s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
45
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 1961/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 1962/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 1963/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genertel s.p.a., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 1964/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
46
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 1965/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1966/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1967/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1968/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
47
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 1969/14 DEL 13 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 1970/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1971/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1972/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
48
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 1973/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 1974/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 1975/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 1976/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
49
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 1977/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 1978/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Systema Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 1979/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 1980/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).
50
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 1981/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 1982/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 1983/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zuritel s.p.a., con sede in Milano.
artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP 13/2008 - mancato
rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno
relativi ad una polizza r.c. auto.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
ORDINANZA N. 1984/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zuritel s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
51
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 1985/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Tua Assicurazioni s.p.a.
(già Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a.), con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1986/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ergo Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 1987/14 DEL 14 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fata Assicurazioni Danni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1988/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Cavallo Ivana, con domicilio eletto presso lo studio dell’ avv. Scanga Adriano, in
Torino;
GGLL Assicurazioni di Laudati Giorgio, Laudati Luca Maria, Poppa Gaetano &
C. s.a.s., con sede in Torino (in concorso).
combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento
ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e
trasparenza nei confronti degli assicurati.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00) - per Cavallo Ivana;
euro 1.000,00 (mille/00) - per GGLL Assicurazioni di Laudati Giorgio, Laudati
Luca Maria, Poppa Gaetano & C. s.a.s.
52
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 1989/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
GGLL Assicurazioni di Laudati Giorgio, Laudati Luca Maria, Poppa Gaetano &
C. s.a.s., con sede in Torino.
combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento
ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e
trasparenza nei confronti degli assicurati.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.000,00 (mille/00).
ORDINANZA N. 1990/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Monteduro Rocco, presso la residenza in Gagliano del Capo (LE).
combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento
ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e
trasparenza nei confronti degli assicurati.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 1991/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Crucioli Angelo, presso la residenza in Teramo e con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Malandrino Gianluigi, in Roma.
combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento
ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.000,00 (diecimila/00).
ORDINANZA N. 1992/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Iovannitti Giacomo, presso la residenza in Ciampino (RM).
combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento
ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP
5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei
confronti degli assicurati.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 12.000,00 (dodicimila/00).
53
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 1993/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Tagini Paola Rosangela, presso la residenza in Lesa (NO).
combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento
ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP
5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:
- mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale;
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei
confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 12.000,00 (dodicimila/00).
ORDINANZA N. 1994/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Palmeri Paolo, presso la residenza in Castagneto Carducci (LI).
combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento
ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e
trasparenza nei confronti degli assicurati.
art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 1995/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1996/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
54
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 1997/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 1998/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 1999/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 2000/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
55
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2001/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 2002/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 2003/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
BCC Vita s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 191, comma 1, lettera d), del
d.lgs. 209/2005 e dell’art. 35, comma 5, del regolamento ISVAP 36/2011 mancato inserimento di titoli strutturati nella comunicazione trimestrale relativa ai
titoli derivati e strutturati riferita al IV trimestre 2012.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 2004/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a.
(già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
56
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2005/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2006/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2007/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2008/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
57
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2009/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 2010/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 2011/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2012/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
58
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2013/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ergo Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 2014/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genertel s.p.a., con sede in Trieste.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 2015/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 2016/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
59
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2017/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 2018/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2019/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2020/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
60
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2021/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 2022/14 DEL 19 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2023/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 2024/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600.00 (seicento/00).
61
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2025/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600.00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2026/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2027/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600.00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2028/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
62
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2029/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2030/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 2031/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 2.100,00 (duemilacento/00).
ORDINANZA N. 2032/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
63
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2033/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Direct Line Insurance s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
ORDINANZA N. 2034/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fata Assicurazioni Danni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP 13/2008 - mancato
rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno
relativi ad una polizza r.c. auto.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 2035/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a. con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 2036/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600.00 (seicento/00).
64
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2037/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genertel s.p.a., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 2038/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genialloyd s.p.a., con sede in Milano.
artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP 13/2008 - mancato
rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno
relativi ad una polizza r.c. auto.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
ORDINANZA N. 2039/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genialloyd s.p.a., con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2040/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
65
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2041/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600.00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2042/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2043/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 2044/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
66
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2045/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 2046/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a.
(già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 2047/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a.
(già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2048/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a.
(già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
67
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2049/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 2050/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 2051/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 2052/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
68
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2053/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2054/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 2055/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 2056/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
69
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2057/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 6.000,00 (seimila/00).
ORDINANZA N. 2058/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 2059/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 2060/14 DEL 20 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
70
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2061/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
ORDINANZA N. 2062/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Liguria Società di Assicurazioni s.p.a., con sede Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
ORDINANZA N. 2063/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 2064/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
71
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2065/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2066/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.666,67 (quattromilaseicentosessantasei/67).
ORDINANZA N. 2067/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
artt. 317, comma 3, e 315, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.800,00 (duemilaottocento/00).
ORDINANZA N. 2068/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).
72
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2069/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2070/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione
dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 2071/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 2072/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
73
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2073/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 2074/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2075/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 2076/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
74
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2077/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 2.100,00 (duemilacento/00).
ORDINANZA N. 2078/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 2079/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 2080/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
75
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2081/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
ORDINANZA N. 2082/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del dott.
Coppitelli Paolo di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l., con sede in
Roma.
art. 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 2083/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d’azienda di
Assicurazioni Generali s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV).
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2084/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d’azienda di
Assicurazioni Generali s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
76
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2085/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 2086/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2087/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 2088/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Direct Line Insurance s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
77
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2089/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con
sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 2090/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con
sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).
ORDINANZA N. 2091/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 2092/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
78
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2093/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2094/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2095/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2096/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
79
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2097/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2098/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genialloyd s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2099/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Uniqa Protezione s.p.a., con sede in Udine.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2100/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione
dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
80
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2101/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a.
(già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2102/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a.
(già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2103/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2104/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
81
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2105/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 2106/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 2107/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 2108/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
82
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2109/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600.00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2110/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione
dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2111/14 DEL 21 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a.
(già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2112/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
83
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2113/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 2114/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2115/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2116/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
84
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2117/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2118/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2119/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2120/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
85
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2121/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2122/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
ORDINANZA N. 2123/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 2124/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
86
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2125/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione
dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2126/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genialloyd s.p.a., con sede in in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2127/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genertel s.p.a., con sede in Trieste.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2128/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
87
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2129/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione
dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 2130/14 DEL 25 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
art. 125, comma 5 bis, e 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto,
per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2131/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2132/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
88
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2133/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 2134/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 2135/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2136/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
89
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2137/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2138/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2139/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 2140/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
90
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2141/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2142/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2143/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a.
(già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 2144/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
91
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2145/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 2146/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 2147/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 2148/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
92
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2149/14 DEL 26 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 2150/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con
sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 2151/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con
sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2152/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
93
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2153/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assimoco s.p.a. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento
Cooperativo, con sede in Segrate (MI).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2154/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2155/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N 2156/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Direct&Quixa Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza Generale per
l’Italia
(già Quixa s.p.a.), con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
94
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2157/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 2158/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 2159/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2160/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
95
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2161/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2162/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 2163/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2164/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 2.100,00 (duemilacento/00).
96
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2165/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allianz s.p.a., con sede in Trieste.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1,800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2166/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 6.000,00 (seimila/00).
ORDINANZA N. 2167/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fata Assicurazioni Danni s.p.a., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2168/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
97
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2169/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 2170/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2171/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 2172/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).
98
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2173/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 2174/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 2175/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 2176/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
99
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2177/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 2178/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 2179/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2180/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
100
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2181/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
UnipolSai s.p.a.
(già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2182/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 2183/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 2184/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
101
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2185/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 6.000,00 (seimila/00).
ORDINANZA N. 2186/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida
comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, della richiesta di
accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2187/14 DEL 27 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2188/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).
102
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2189/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 2190/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida
comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, della richiesta di
accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 2191/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 2192/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
103
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2193/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida
comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, della richiesta di
accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.000,00 (cinquemila/00).
ORDINANZA N. 2194/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 2195/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
ORDINANZA N. 2196/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del dott.
Coppitelli Paolo di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l., con sede in
Roma.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
104
Provvedimenti Sanzionatori
ORDINANZA N. 2197/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genialloyd s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
ORDINANZA N. 2198/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.
art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 6.000,00 (seimila/00).
ORDINANZA N. 2199/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Allenza Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.
209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al
reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.000,00 (duemila/00).
ORDINANZA N. 2200/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
105
Bollettino IVASS n. 8/2014
ORDINANZA N. 2201/14 DEL 29 AGOSTO 2014
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,
entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di
un sinistro r.c. auto.
art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
106
Provvedimenti Sanzionatori
2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI
Provvedimento n. 51-13-000785 dell’11 dicembre 2013
Sig. RAINONE Federico – Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del
D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera l’ISVAP (ora IVASS), ha comunicato al sig. RAINONE Federico l’avvio di
un procedimento disciplinare per la violazione delle norme del D. Lgs. 7 settembre 2005, n.
209 e della relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I - nell’adunanza del 15
ottobre 2013, ha assunto la deliberazione n. 2174/I, le cui esaurienti motivazioni, che sono
da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare
avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. RAINONE Federico.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 117 del Codice delle
Assicurazioni private e degli articoli 54 e 62, comma 2, lett. a), punti 4), 5 bis) e 7), del
Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. RAINONE
Federico della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1,
lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
107
Bollettino IVASS n. 8/2014
Provvedimento n. 51-13-000842 del 19 dicembre 2013
Sig. SCARSELLA Claudio – Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331
del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera del 30 gennaio 2013, l’IVASS, ha comunicato al sig. SCARSELLA Claudio
l’avvio di un procedimento disciplinare per la violazione delle norme del D. Lgs. 7 settembre
2005, n. 209 e della relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II - nell’adunanza del 14
novembre 2013, ha assunto la deliberazione n. 2196/II, le cui esaurienti motivazioni, che
sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare
avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SCARSELLA Claudio.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle
Assicurazioni private e degli artt. 47, 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento
ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. SCARSELLA Claudio della
sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del
Codice delle Assicurazioni Private.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
108
Provvedimenti Sanzionatori
Provvedimento n. 51-13-000844 del 19 dicembre 2013
Sig. ZAMBERNARDI Alessandro. Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e
331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera in data 21 dicembre 2012, l’ISVAP (ora IVASS), ha comunicato al sig.
ZAMBERNARDI Alessandro l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme
del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 24
ottobre 2013, ha assunto la deliberazione n. n. 2179/II le cui esaurienti motivazioni, che sono
da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare
avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. ZAMBERNARDI Alessandro.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione dell’articolo 117 del Codice delle
assicurazioni private, degli articoli 54 e 62 comma 2, lett. a), punto 4, del Regolamento
ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. ZAMBERNARDI Alessandro
della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2,
del Codice delle Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
109
Bollettino IVASS n. 8/2014
Provvedimento n. 51-14-000026 del 10 gennaio 2014
Sig. SALERNO Ugo. Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera in data 2 dicembre 2012, l’ISVAP (ora IVASS), ha comunicato al sig.
SALERNO Ugo l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7
settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 5
dicembre 2013, ha assunto la deliberazione n. n. 2216/II le cui esaurienti motivazioni, che
sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare
avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SALERNO Ugo.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione dell’articolo 117 del Codice delle
assicurazioni private, degli articoli 54 e 62 comma 2, lett. a), punto 4, del Regolamento
ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. SALERNO Ugo della sanzione
disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2, del Codice
delle Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
110
Provvedimenti Sanzionatori
Provvedimento n. 51-14-000079 del 22 gennaio 2014
Sig. SABBATINI Sergio Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera in data 21 gennaio 2013 l’IVASS ha comunicato al sig. SABBATINI Sergio
l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005
n. 209 e delle relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I-, nell’adunanza del 10
dicembre 2013, ha assunto la deliberazione n. 2222/I le cui esaurienti motivazioni, che sono
da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare
avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SABBATINI Sergio.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117 e 183 del Codice delle
assicurazioni private, degli articoli 47, comma 1, lett. a), b) e c), 54 e 62, comma 2, lett. a),
punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig.
SABBATINI Sergio della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329,
commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
111
Bollettino IVASS n. 8/2014
Provvedimento n. 51-14-000153 del 4 febbraio 2014
Sig. BOLLANI Luca Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera in data 30 gennaio 2013 l’IVASS ha comunicato al sig. BOLLANI Luca
l’avvio di un procedimento disciplinare per la violazione delle norme del D. Lgs. 7 settembre
2005, n. 209 e della relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II - nell’adunanza del 21
novembre 2013, ha assunto la deliberazione n. 2202/II, le cui esaurienti motivazioni, che
sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare
avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. BOLLANI Luca.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 62, comma 2, lett. a), punto 7),
del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. BOLLANI
Luca della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera
c) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
112
Provvedimenti Sanzionatori
Provvedimento n. 51-14-000155 del 4 febbraio 2014
Sig.ra RUSSO Susanna - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del
D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera in data 21 gennaio 2013 l’IVASS, ha comunicato alla sig.ra RUSSO
Susanna l’avvio di un procedimento disciplinare per la violazione delle norme del D. Lgs. 7
settembre 2005, n. 209 e della relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I - nell’adunanza del 3
dicembre 2013, ha assunto la deliberazione n. 2212/I, le cui esaurienti motivazioni, che sono
da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare
avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig.ra RUSSO Susanna.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 117 del Codice delle
Assicurazioni private e degli artt. 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4, del Regolamento
ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti della sig.ra RUSSO Susanna della
sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c), e 2 del
Codice delle Assicurazioni Private.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
113
Bollettino IVASS n. 8/2014
Provvedimento n. 51-14-000181 del 6 febbraio 2014
Sig.ra CANZANO Caterina - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331
del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera in data 5 dicembre 2012, l’ISVAP (ora IVASS) ha comunicato alla sig.ra
CANZANO Caterina l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 23
gennaio 2014, ha assunto la deliberazione n. 2251/II le cui esaurienti motivazioni, che sono
da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare
avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig.ra CANZANO Caterina.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione dell’articolo 117 del Codice delle
assicurazioni private, degli articoli 54 e 62 comma 2, lett. a), punto 4, del Regolamento
ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti della sig.ra CANZANO Caterina della
sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lett. c) e 2 del
Codice delle Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessata ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessata ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
114
Provvedimenti Sanzionatori
Provvedimento n. 51-14-000294 del 28 febbraio 2014
Sig. SCOCCO Bruno - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera del 19 marzo 2013, l’IVASS, ha comunicato al sig. SCOCCO Bruno l’avvio
di un procedimento disciplinare per la violazione delle norme del D. Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 e della relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II - nell’adunanza del 13
febbraio 2014, ha assunto la deliberazione n. 2263/II, le cui esaurienti motivazioni, che sono
da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare
avviato nei confronti del sig. SCOCCO Bruno.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 109, commi 2, lettera b) e 4, del
Codice delle Assicurazioni private e degli artt. 8, 24, comma 1, 35 comma 2, 62, commi 1 e
2, lettera a), punti 1) e 10), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei
confronti del sig. SCOCCO Bruno della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi
dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2, del Codice delle Assicurazioni Private.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
115
Bollettino IVASS n. 8/2014
Provvedimento n. 51-14-000455 del 23 marzo 2014
Sig. BENINI Stefano - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera in data 19 aprile 2013, l’IVASS ha comunicato sig. BENINI Stefano l’avvio
di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209
e delle relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 18
febbraio 2014, ha assunto la deliberazione n. 2269/I le cui esaurienti motivazioni, che sono
da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare
avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. BENINI Stefano.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 117 del Codice delle
assicurazioni private e degli artt. 49, comma 2, lettere a) e a bis), 52, 54, 62, comma 2, lett.
a), punto 4) e lett. b), punto 16), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione
nei confronti del sig. BENINI Stefano della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi
dell’articolo 329, commi 1, lett. c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
116
Provvedimenti Sanzionatori
Provvedimento n. 51-14-000456 del 23 marzo 2014
Sig. LIPPI Enrico - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs.
7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera in data 4 ottobre 2013, l’IVASS ha comunicato sig. LIPPI Enrico l’avvio di
un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e
delle relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 18
febbraio 2014, ha assunto la deliberazione n. 2269/I le cui esaurienti motivazioni, che sono
da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare
avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. LIPPI Enrico.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 117 del Codice delle
assicurazioni private e degli artt. 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento
ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. LIPPI Enrico della sanzione
disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lett. c) e 2 del Codice delle
Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
117
Bollettino IVASS n. 8/2014
Provvedimento n. 51-14-000481 del 1 aprile 2014
Sig. ABRAMO Nicolò - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera in data 6 maggio 2013, l’IVASS ha comunicato al sig. ABRAMO Nicolò
l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005
n. 209 e delle relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 20
marzo 2014, ha assunto la deliberazione n. 2298/II le cui esaurienti motivazioni, che sono da
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato
nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. ABRAMO Nicolò.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione dell’articolo 117 del Codice delle
assicurazioni private, degli articoli 54, commi 1 e 2 e 62 comma 2, lett. a), punto 4, del
Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. ABRAMO Nicolò
della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lett. c) e 2
del Codice delle Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
118
Provvedimenti Sanzionatori
Provvedimento n. 51-14-000614 del 24 aprile 2014
Sig. GERLI Maurizio Maria - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331
del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera in data 28 maggio 2013 l’IVASS ha comunicato al sig. GERLI Maurizio
Maria l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre
2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 18
marzo 2014, ha assunto la deliberazione n. 2295/I le cui esaurienti motivazioni, che sono da
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato
nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. GERLI Maurizio Maria.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione dell’articolo 117 del Codice delle
assicurazioni private e dell’articolo 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP
n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. GERLI Maurizio Maria della sanzione
disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c), e 2, del Codice
delle Assicurazioni private e la cancellazione della società “ASSIFUTURA s.r.l.”, ai sensi
dell’art. 330, comma 2, del medesimo Codice.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
119
Bollettino IVASS n. 8/2014
Provvedimento n. 51-14-000623 del 29 aprile 2014
Sig.ra CECERE Filomena Maria Rosalba - Procedimento disciplinare, ai sensi degli
artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera in data 23 maggio 2013 l’IVASS ha comunicato alla sig.ra CECERE
Filomena Maria Rosalba l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del
D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e delle relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 18
marzo 2014, ha assunto la deliberazione n. 2291/I le cui esaurienti motivazioni, che sono da
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato
nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig.ra CECERE Filomena Maria Rosalba.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione degli articolo 117 del Codice delle
assicurazioni private e degli articoli 54, commi 1 e 2, e 62, comma 2, lett. a), punto 4), del
Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti della sig.ra CECERE
Filomena Maria Rosalba della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo
329, commi 1, lettera c), e 2, del Codice delle Assicurazioni private nonché la cancellazione
della società “C. & M. Assicurazioni s.a.s. di Cecere Filomena Maria Rosalba”, ai sensi
dell’art. 330, comma 2 del medesimo codice.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessata ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessata ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
120
Provvedimenti Sanzionatori
Provvedimento n. 51-14-000664 del 7 maggio 2014
Sig. SERATONI GUALDONI Raffaello - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt.
330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera in data 27 giugno 2013 l’IVASS ha comunicato al sig. SERATONI
GUALDONI Raffaello l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D.
Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e delle relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 29
aprile 2014, ha assunto la deliberazione n. 2336/I le cui esaurienti motivazioni, che sono da
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato
nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SERATONI GUALDONI Raffaello.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117 e 183 del Codice delle
assicurazioni private, degli articoli 47, comma 1, lett. a) e b), 54 e 62, comma 2, lett. a), punti
2), 4) e 7), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig.
SERATONI GUALDONI Raffaello della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi
dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2, del Codice delle Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
121
Bollettino IVASS n. 8/2014
Provvedimento n. 51-14-000716 del 20 maggio 2014
Sig. NERI Nicola - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D.
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.
Con lettera in data 9 aprile 2013, l’IVASS ha comunicato al sig. NERI Nicola l’avvio di
un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e
delle relative norme di attuazione.
Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sez. I, nell’adunanza del 29 aprile
2014, ha assunto la deliberazione n. 2334/I le cui esaurienti motivazioni, che sono da
condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato
nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. NERI Nicola.
Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del
procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117 del Codice delle
Assicurazioni Private, 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP n.
5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. NERI Nicola della sanzione disciplinare
della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lett. c) e 2 del Codice delle
Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli
intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
comunicazione.
Per delegazione del Direttorio Integrato
122
3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL
SETTORE ASSICURATIVO
Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA
DESCRIZIONE DELL’ATTO
C 254 del 5 agosto 2014.
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione
notificata (Caso M.7298 — UNIQA Insurance
Group/UNIQA Life) (2014/C 254/01).
L 239 del 12 agosto 2014.
Decisione della Commissione del 20 marzo 2013 sulle
misure SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) attuate
dall'Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di SACE BT
S.p.A. - notificata con il numero C(2013)1501 (2014/525/UE).
L 242 del 14 agosto 2014.
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n.
305/13/COL del 10 luglio 2013 sulla ricapitalizzazione
della società di assicurazione Sjóvá (Islanda).
C 286 del 27 agosto 2014.
Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari
europei e relative risposte date dalla Commissione
europea: “Assicurazioni e libertà di scelta” e “Riforma
della RC auto: danno per gli automobilisti e per le
carrozzerie”.
L 257 del 28 agosto 2014.
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al
miglioramento del regolamento titoli nell’Unione
europea e ai depositari centrali di titoli e recante
modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012.
C 288 del 28 agosto 2014.
Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari
europei e relative risposte date dalla Commissione
europea: “RC Auto in Italia”.
125
4. IMPRESE IN LCA
Imprese in lca
4.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI
Arfin s.p.a. con sede in Milano
Ai sensi dell'art. 252, comma 9, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
Assicurazioni) si da notizia che il commissario liquidatore di Arfin s.p.a., con sede in Milano,
Viale Nazario Sauro 14, in liquidazione coatta amministrativa, dott. Angelo Cremonese, ha
provveduto in data 28 luglio 2014 al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano
dello stato passivo della suddetta società.
129
5. ALTRE NOTIZIE
Altre notizie
5.1 TRASFERIMENTI DI
ECONOMICO EUROPEO
PORTAFOGLIO
DI
IMPRESE
DELLO
SPAZIO
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali
contratti per assicurati residenti in Italia, da Nationwide Life Limited (UK) a Legal and
General Assurance Society Limited (UK), entrambe con sede nel Regno Unito.
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza inglese – Prudential Regulation Authority - ha comunicato l’approvazione del
trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati
residenti in Italia, da Nationwide Life Limited (UK) a Legal and General Assurance Society
Limited (UK), entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 31 luglio 2014.
Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che
hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della
Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente comunicazione.
*****
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi
contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI Hannover International S.A. de
Seguros y Reaseguros” (Spagna) alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG”
(Germania).
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza spagnola ha comunicato l’approvazione del trasferimento del portafoglio
assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI Hannover
International S.A. de Seguros y Reaseguros” (Spagna) alla “HDI-Gerling Industrie
Versicherung AG” (Germania), con effetto 27 giugno 2014.
Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che
hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della
Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente comunicazione.
133
Bollettino IVASS n.8/2014
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi
contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI-Gerling Verzekeringen NV” (Belgio)
alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG” (Germania).
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di
Vigilanza belga ha comunicato l’approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo
danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI-Gerling Verzekeringen NV”
(Belgio) alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG” (Germania), con effetto 16 giugno
2014.
Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che
hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della
Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente comunicazione.
134
Altre notizie
5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI
VITA
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita
espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.
Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008
(Valori percentuali)
Mese di rilevazione
2011 m ag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2012 gen
feb
m ar
apr
m ag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2013 gen
feb
m ar
apr
m ag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2014 gen
feb
m ar
apr
m ag
giu
lug
Rendim ento Lordo del
titolo di Stato guida
BTP a 10 anni
TMO
(1)
(2)
4,756
4,816
5,463
5,271
5,746
5,972
7,057
6,812
6,537
5,546
5,049
5,676
5,783
5,904
5,996
5,882
5,254
4,953
4,851
4,542
4,208
4,493
4,640
4,278
3,964
4,379
4,418
4,419
4,541
4,248
4,095
4,114
3,866
3,651
3,399
3,228
3,123
2,920
2,794
4,360
4,419
4,539
4,661
4,818
4,999
5,239
5,423
5,574
5,546
5,049
5,676
5,783
5,901
5,946
5,882
5,254
4,953
4,851
4,542
4,208
4,493
4,640
4,278
3,964
4,379
4,418
4,419
4,474
4,248
4,095
4,155
3,866
3,651
3,399
3,228
3,123
2,920
2,794
60%TMO
Tasso m assim o
garantibile
(TMG)
2,616
2,652
2,723
2,797
2,891
3,000
3,143
3,254
3,344
3,328
3,029
3,406
3,470
3,541
3,567
3,529
3,152
2,972
2,911
2,725
2,525
2,696
2,784
2,567
2,378
2,627
2,651
2,651
2,684
2,549
2,457
4,155
2,320
2,191
2,039
1,937
1,874
1,752
1,676
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,25
2,25
2,25
2,25
1,75
75%TMO
Tasso m assim o
garantibile
(TMG)
3,270
3,314
3,404
3,496
3,614
3,750
3,929
4,067
4,180
4,160
3,787
4,257
4,337
4,426
4,459
4,412
3,941
3,715
3,638
3,407
3,156
3,370
3,480
3,209
2,973
3,284
3,314
3,314
3,355
3,186
3,071
3,086
2,900
2,738
2,549
2,421
2,342
2,190
2,096
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
2,50
2,50
2,50
2,50
(3)
(4)
(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari Mercato finanziario -Tavola n. 7, Indicatore S167005D".
(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP
a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.
(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese
detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso
massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.
(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione
sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli
impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono
trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.
135
Bollettino mensile
Nuova serie
Anno II n. 3/