Bollettino IVASS Agosto 2014
Transcript
Bollettino IVASS Agosto 2014
Bollettino mensile Nuova serie Anno II n. 8/2014 Pubblicato il 30 settembre 2014 (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione e Redazione presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Servizio Studi e Gestione Dati via del Quirinale 21 – 00187 ROMA tel. 06/42133.1 fax 06/42133.434 e-mail: [email protected] Direttore Responsabile: Dr. Giovanni CUCINOTTA Indice 1. PROVVEDIMENTI IVASS ............................................................................................................. 5 1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE ......................................................................... 7 Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014 ..................................................................... 7 Criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall’art. 150 del decreto legislativo 2005, n. 209, in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.Provvedimento ............................ 7 Provvedimento n. 19 del 5 agosto 2014 ................................................................... 13 Adeguamento all’inflazione dell’importo della quota di garanzia ai sensi dell’art. 66 sexies, comma 4, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’art. 81 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento ............................................................................... 13 Provvedimento n. 20 del 18 agosto 2014 ................................................................. 15 Contributo di vigilanza per l’anno 2014 a carico degli iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Provvedimento ...................................................... 15 1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE ........................................................... 18 Provvedimento n 51-14-001263 del 5 agosto 2014 .................................................. 18 BancAssurance Popolari S.p.A.. Inclusione di passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile. Provvedimento. .................................................................................. 18 Provvedimento n 51-14-001265 del 5 agosto 2014 .................................................. 19 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione alla modifica della documentazione contrattuale dei prestiti subordinati a scadenza fissa ai sensi dell’art. 22, comma 5, del Regolamento Isvap n. 19/2008. Provvedimento. .................................................................. 19 Provvedimento n 51-14-001267 del 5 agosto 2014 .................................................. 20 Arca Assicurazioni S.p.A. e ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, della fusione per incorporazione di ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A in Arca Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento. ..................................................................................................................... 20 1.3 MODIFICHE STATUTARIE ......................................................................................................... 21 Provvedimento n. 51-14-001252 del 1° agosto 2014 ............................................... 21 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento................................. 21 Provvedimento n. 51-14-001284 del 6 agosto 2014 ................................................. 22 SARA Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. .................................... 22 Provvedimento n. 51-14-001285 del 6 agosto 2014 ................................................. 23 Pramerica Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. ............................................. 23 Provvedimento n. 51-14-001296 dell’8 agosto 2014 ................................................ 24 AVIVA S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. .......................................................... 24 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI .......................................................................................... 25 2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE ...................................................... 27 2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI ...................................................... 107 Provvedimento n. 51-13-000785 dell’11 dicembre 2013 ........................................ 107 Sig. RAINONE Federico – Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ............................................................. 107 I Provvedimento n. 51-13-000842 del 19 dicembre 2013 ........................................ 108 Sig. SCARSELLA Claudio – Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ....................................................... 108 Provvedimento n. 51-13-000844 del 19 dicembre 2013 ........................................ 109 Sig. ZAMBERNARDI Alessandro. Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ................................................ 109 Provvedimento n. 51-14-000026 del 10 gennaio 2014 ........................................... 110 Sig. SALERNO Ugo. Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. .................................................................. 110 Provvedimento n. 51-14-000079 del 22 gennaio 2014 ........................................... 111 Sig. SABBATINI Sergio Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. .................................................................. 111 Provvedimento n. 51-14-000153 del 4 febbraio 2014............................................ 112 Sig. BOLLANI Luca Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. .................................................................. 112 Provvedimento n. 51-14-000155 del 4 febbraio 2014............................................ 113 Sig.ra RUSSO Susanna - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ............................................................. 113 Provvedimento n. 51-14-000181 del 6 febbraio 2014............................................ 114 Sig.ra CANZANO Caterina - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ....................................................... 114 Provvedimento n. 51-14-000294 del 28 febbraio 2014.......................................... 115 Sig. SCOCCO Bruno - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. .................................................................. 115 Provvedimento n. 51-14-000455 del 23 marzo 2014 ............................................. 116 Sig. BENINI Stefano - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. .................................................................. 116 Provvedimento n. 51-14-000456 del 23 marzo 2014 ............................................. 117 Sig. LIPPI Enrico - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. .................................................................. 117 Provvedimento n. 51-14-000481 del 1 aprile 2014 ................................................ 118 Sig. ABRAMO Nicolò - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ............................................................. 118 Provvedimento n. 51-14-000614 del 24 aprile 2014 .............................................. 119 Sig. GERLI Maurizio Maria - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ....................................................... 119 Provvedimento n. 51-14-000623 del 29 aprile 2014 .............................................. 120 Sig.ra CECERE Filomena Maria Rosalba - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ............................... 120 Provvedimento n. 51-14-000664 del 7 maggio 2014 ............................................. 121 Sig. SERATONI GUALDONI Raffaello - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. ............................... 121 Provvedimento n. 51-14-000716 del 20 maggio 2014 ........................................... 122 Sig. NERI Nicola - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. .................................................................. 122 3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO ............................. 123 3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA ................................ 125 4. IMPRESE IN LCA...................................................................................................................... 127 4.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI ................................................................................................... 129 Arfin s.p.a. con sede in Milano ............................................................................... 129 II 5. ALTRE NOTIZIE ........................................................................................................................ 131 5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO ................................................................................................................................. 133 Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Nationwide Life Limited (UK) a Legal and General Assurance Society Limited (UK), entrambe con sede nel Regno Unito. .............. 133 Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI Hannover International S.A. de Seguros y Reaseguros” (Spagna) alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG” (Germania). .......... 133 Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI-Gerling Verzekeringen NV” (Belgio) alla “HDIGerling Industrie Versicherung AG” (Germania)................................................................. 134 5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA ................ 135 Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse. ................................. 135 III 1. PROVVEDIMENTI IVASS Provvedimenti IVASS 1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014 Criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall’art. 150 del decreto legislativo 2005, n. 209, in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.Provvedimento L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l’articolo 13 recante ”Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto”; VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione; VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS; VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27; VISTO il Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private; VISTO il Regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private; 7 Bollettino IVASS n. 8/2014 CONSIDERATO che la legge 24 marzo 2012, n. 27, all’articolo 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto) attribuisce all’IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie, nonché il potere di stabilire annualmente il limite delle stesse; CONSIDERATO che il suddetto criterio è individuato al fine di incentivare l’efficienza produttiva delle imprese assicurative e in particolare di controllare i costi dei rimborsi e di individuare le frodi; CONSIDERATA la comunicazione interpretativa del 2 febbraio 2000 della Commissione Europea in materia di libera prestazione di servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni; adotta il seguente PROVVEDIMENTO Art. 1 (Definizioni) Ai fini del presente Provvedimento si intendono per: a) “CARD”: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254; b) “CARD-CID”: la parte seconda della CARD per l’indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli; c) “CARD-CTT”: la parte terza della CARD per l’esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle cose di proprietà dei terzi trasportati; d) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private; e) “impresa”: la società autorizzata ad esercitare l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli, con i limiti di cui all’articolo 150, comma 2 del decreto; f) “forfait”: costo medio del danno stabilito dal Comitato tecnico; g) “impresa debitrice”: l’impresa di assicurazione per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto; h) “impresa gestionaria”: l’impresa di assicurazione che effettua un risarcimento per conto dell’impresa debitrice; i) “IVASS”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 8 Provvedimenti IVASS j) “partita di danno”: l’insieme dei danni afferenti il medesimo danneggiato o assicurato o trattati nell’ambito della medesima tipologia di gestione; k) “risarcimento diretto”: la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; l) “sinistri CARD”: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall’impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto delle debitrici. Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; m) “sinistri CARD-CID”: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall’impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CID; n) “sinistri CARD-CTT”: i sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall’impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CTT; o) “Stanza di compensazione”: il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla CARD di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254. Art. 2 (Oggetto del Provvedimento) Il Provvedimento disciplina il criterio di calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie e stabilisce il limite alle stesse, in attuazione dell’articolo 29, commi 1 e 2 della legge del 24 marzo 2012, n. 27, nell'ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Art. 3 (Criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni CARD-CID) Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso dell’esercizio sulla base di un costo medio unico determinato annualmente. Il costo medio unico è calcolato sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell’esercizio precedente per i sinistri rientranti nell’ambito della CARD-CID in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione, per le seguenti grandi tipologie di veicolo: “ciclomotori e motocicli”; “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”. Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate le compensazioni sono differenziate, con riferimento a ciascuna grande tipologia di veicolo, in tre macroaree territorialmente omogenee. 9 Bollettino IVASS n. 8/2014 Le imprese che nell’esercizio hanno emesso premi in misura superiore alle soglie individuate ai sensi dell’articolo 5, per la macroclasse “ciclomotori e motocicli” o per la macroclasse “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”, integrano le compensazioni di cui al comma 1 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni determinati, secondo le modalità descritte nell’allegato 1 in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione. I valori degli incentivi e delle penalizzazioni sono calcolati, con riferimento a ciascuna generazione, in funzione dei costi medi differenziati per le grandi tipologie di veicolo e le macroaee territoriali di cui al comma 1, nonché in funzione della dinamica temporale dei costi e della velocità di liquidazione sinistri differenziata per le grandi tipologie di veicolo di cui al comma 1. Sono considerate nell’ambito di ciascuna macroclasse le sole imprese che superano la corrispondente soglia di cui al comma 2. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell’esercizio, determina i valori degli incentivi e delle penalizzazioni tenuto conto dei limiti stabiliti dall’IVASS ai sensi dell’articolo 5, comma 1. Art. 4 (Criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni CARD-CTT) Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà sono effettuate attraverso rimborsi basati sul valore dell’importo risarcito che può essere gravato da una franchigia, assoluta e/o percentuale. Le compensazioni di cui al comma 1 sono determinate distintamente per le seguenti grandi tipologie di veicolo: ciclomotori e motocicli; veicoli diversi da ciclomotori e motocicli. Art. 5 (Fissazione dei limiti per il calcolo delle compensazioni) Ai fini dell’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’articolo 3, l’IVASS in relazione alla CARD-CID fissa per la generazione di riferimento, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata, le soglie minime dei premi raccolti, la misura dei percentili utilizzati per la determinazione dell’importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nell’algoritmo di calcolo, nonché i valori massimi dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni adottati per la determinazione dei relativi importi. L’IVASS rende noti, entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet, i valori di cui al comma 1. Nel medesimo Provvedimento sono comunicati il livello degli importi minimi e massimi dei sinistri da includere nell’algoritmo di calcolo degli incentivi o penalizzazioni dell’anno di generazione in corso, determinato secondo le modalità descritte nell’allegato 1. 10 Provvedimenti IVASS Art. 6 (Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri per le imprese con sede legale in altri Stati membri) Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione: per le sole partite di danno CARD, dei registri dei sinistri di cui agli articoli da 22 a 26 del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso; del modulo 29A.2-SINISTRI CARD e dell’allegato 1 al modulo 29A.2, di cui al Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalità previste dal regolamento stesso. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei registri assicurativi di cui al comma 1, lettera a) e gli importi indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera b), secondo le istruzioni dettate nell’allegato 1, lettera C, del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza degli elementi che determinano gli eventuali disallineamenti. Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la propria sede in Italia. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 25 del decreto. Art. 7 (Informazioni sui sinistri di tipologia di gestione CARD) Ai fini della fissazione dei limiti di cui all’articolo 5, le imprese trasmettono all’IVASS i dati sui sinistri CARD, secondo gli schemi e le relative istruzioni di compilazione e trasmissione riportati negli allegati 2 e 3. L’invio dell’informativa richiesta avviene entro i termini previsti per la trasmissione delle anticipazioni dei dati del bilancio individuale delle imprese assicurative. Le imprese con sede legale in altri Stati membri provvedono nei medesimi termini alla trasmissione dei dati richiesti. Le imprese che, a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, hanno acquisito portafogli che hanno dato luogo a sinistri CARD, forniscono le informazioni con riferimento ai sinistri e ai relativi risarcimenti come se gli effetti dell’operazione straordinaria fossero sempre esistiti. Nei medesimi termini e con le medesime finalità di cui al comma 1, le imprese redigono una relazione nella quale sono illustrate le modalità operative seguite per l’elaborazione dei dati e riferiscono in merito all’analisi svolta per verificare che le differenze riscontrate, rispetto ai dati contenuti nella modulistica di vigilanza, siano giustificate dalle differenti modalità di rilevazione delle voci di costo. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate motivazioni in merito a ogni altro eventuale disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri, al modulo di cui all’articolo 6 comma 1, lettera b). 11 Bollettino IVASS n. 8/2014 La relazione di cui al comma 3 è sottoscritta, per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, dal responsabile dell’impresa e dall’attuario incaricato ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risaricimento diretto, comunicano all’IVASS il nominativo di un responsabile ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, entro dieci giorni dalla nomina e comunque entro un mese dall’entrata in vigore del presente Provvedimento. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 3 comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri. Art. 8 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile del 2008) Le istruzioni relative all’allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all’allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile del 2008, sono modificate come segue: con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase “La voce accoglie altresì i rimborsi spese costituiti dalle penalità che all’esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono attribuite all’impresa” è aggiunto “e gli incentivi contabilizzati, alla chiusura dell’esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.”; con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase “le altre penalità previste dalla CARD” è aggiunto “e le penalizzazioni contabilizzate, alla chiusura dell’esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.”. Art. 9 (Entrata in vigore) II presente Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d’Italia Gli allegati di cui al presente provvedimento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa/Provvedimenti. 12 Provvedimenti IVASS Provvedimento n. 19 del 5 agosto 2014 Adeguamento all’inflazione dell’importo della quota di garanzia ai sensi dell’art. 66 sexies, comma 4, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’art. 81 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l’art. 66 sexies, comma 4, il quale dispone che l’importo della quota di garanzia dell’impresa di riassicurazione è aumentato annualmente in base all’incremento dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento e che l’IVASS comunica con provvedimento la misura dell’incremento; VISTO il regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernente l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l’art. 81; VISTI i provvedimenti ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 e n. 3031 del 19 dicembre 2012; VISTA la comunicazione 2013/C 208/06 della Commissione Europea riguardante l’adeguamento all’inflazione degli importi stabiliti all’art. 40, paragrafo 2, della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/Ce e 2002/83/CE, che fissa l’importo della quota di garanzia in 3.600.000 euro; adotta il seguente PROVVEDIMENTO Art. 1 (Adeguamento dell’importo della quota di garanzia dell’impresa di riassicurazione) 13 Bollettino IVASS n. 8/2014 L’importo minimo della quota di garanzia dell’impresa di riassicurazione fissato dall’art. 66 sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in euro 3.000.000, ed elevato, da ultimo dal Provvedimento ISVAP n. 3031 del 19 dicembre 2012 ad euro 3.400.000, è aumentato ad euro 3.600.000, al fine di tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat. Art. 2 (Entrata in vigore) Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento a decorrere dal 31 dicembre 2014. Art. 3 (Pubblicazione) II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d’Italia 14 Provvedimenti IVASS Provvedimento n. 20 del 18 agosto 2014 Contributo di vigilanza per l’anno 2014 a carico degli iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Provvedimento L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l’art. 109 concernente l’istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l’art. 336 concernente la disciplina dell’obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi; VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all’art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005; VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell’IVASS; VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 189 del 16 agosto 2014, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all’IVASS, per l’anno 2014, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI demandando all’IVASS l’individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo; DISPONE Art. 1 (Ambito di applicazione) Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2014. Art. 2 (Misura del contributo) 15 Bollettino IVASS n. 8/2014 Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 6 agosto 2014 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue: sezione A (agenti di assicurazione) a1) persone fisiche € a2) persone giuridiche € 51,00 287,00 sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione) b1) persone fisiche € b2) persone giuridiche € 51,00 287,00 sezione C (produttori diretti) € 20,00 sezione D (banche intermediari finanziari,SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta) d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane 10.000,00 € d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro € 9.500,00 d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro € 7.200,00 d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro € 6.000,00 d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari € 2.400,00 finanziari e SIM. Art. 3 (Termini e modalità di pagamento) Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente attraverso bonifico bancario o bollettino MAV. L’ordine di bonifico e il bollettino MAV precompilati sono disponibili esclusivamente attraverso il sito https://servizi.popso.it/ivass, digitando il proprio codice fiscale/partita IVA e il codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale). Il bollettino MAV, in particolare, è pagabile con le seguenti modalità: presso gli sportelli bancari presenti sul territorio nazionale; presso gli uffici postali; presso i punti vendita collegati alla rete Sisal e Lottomatica; 16 Provvedimenti IVASS tramite l’internet banking della propria banca; con carta di credito o PayPal, collegandosi al sito internet www.scrignopagofacile.it. Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento del contributo dovuto selezionando nel sito https://servizi.popso.it/ivass la misura contributiva corrispondente alla classe di appartenenza, stabilita in funzione dell’ammontare dei premi raccolti nel 2013. Ai fini dell’elaborazione delle fasce di raccolta premi è stata utilizzata la voce 3300 sottovoce 73 della matrice dei conti (cfr. Circolare 272 della Banca d’Italia) con la qualificazione del “Tipo prodotto/servizio” uguale a “Prodotti assicurativi”, corrispondente al codice 152 degli archivi. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono. I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge. Attraverso il predetto sito https://servizi.popso.it/ivass è possibile verificare l’eventuale morosità pregressa e pagare i contributi arretrati ancora dovuti. Art. 4 (Cancellazione dal RUI - Riscossione coattiva) In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l’IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005. Art. 5 (Pubblicazione) Il presente Provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell’IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it). Il Presidente 17 Bollettino IVASS n. 8/2014 1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE Provvedimento n 51-14-001263 del 5 agosto 2014 BancAssurance Popolari S.p.A.. Inclusione di passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile. Provvedimento. Con comunicazione del 10 febbraio 2014, successivamente integrata in data 30 giugno e 8 luglio 2014, BancAssurance Popolari S.p.A., ha comunicato preventivamente l’intenzione di emettere un prestito subordinato, per un importo fino a € 4.950.000, da includere tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità individuale dell’impresa. Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria ed accertata la sostenibilità finanziaria dell’operazione, anche tenuto conto dei profili di onerosità in relazione alla durata della stessa, si autorizza, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli artt. 15 e 22 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, l’inserimento del suddetto prestito subordinato tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell’impresa fino al limite massimo del 25% del minor valore tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto. Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d’Italia Delibera n. 105 del 5 agosto 2014 18 Provvedimenti IVASS Provvedimento n 51-14-001265 del 5 agosto 2014 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione alla modifica della documentazione contrattuale dei prestiti subordinati a scadenza fissa ai sensi dell’art. 22, comma 5, del Regolamento Isvap n. 19/2008. Provvedimento. Con lettera del 16 giugno 2014 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha comunicato l’intenzione di integrare, con la determinazione economica intervenuta tra le parti, la clausola “costi aggiuntivi” inclusa nei contratti relativi ai prestiti subordinati a scadenza determinata concessi da Mediobanca nel periodo 2003-2006, per complessivi € 700 milioni. Ad esito dell’istruttoria svolta si autorizza, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento ISVAP del 14 marzo 2008 n. 19, la richiamata integrazione contrattuale. Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d’Italia Delibera n. 106 del 5 agosto 2014 19 Bollettino IVASS n. 8/2014 Provvedimento n 51-14-001267 del 5 agosto 2014 Arca Assicurazioni S.p.A. e ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A. – Autorizzazione, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, della fusione per incorporazione di ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A in Arca Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento. Con lettera del 23 maggio 2014 Arca Assicurazioni S.p.A. e ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 24 del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di ISI InsuranceCompagnia di Assicurazioni S.p.A in Arca Assicurazioni S.p.A. . Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione alla fusione in oggetto. In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell’art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per incorporazione di ISI Insurance-Compagnia di Assicurazioni S.p.A in Arca Assicurazioni S.p.A. ed approva le correlate modifiche da apportare allo statuto dell’impresa incorporante. Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d’Italia Delibera n. 107 del 5 agosto 2014 20 Provvedimenti IVASS 1.3 MODIFICHE STATUTARIE Provvedimento n. 51-14-001252 del 1° agosto 2014 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. Con lettera del 9 luglio 2014, pervenuta il 10 luglio 2014, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2014 ed ha chiesto l’approvazione della modifica dell’articolo 6 (Misura del capitale) dello Statuto sociale. La modifica statutaria è apportata allo scopo di adeguare il contenuto del citato articolo alle disposizioni di cui all’art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell’11 marzo 2008 le quali prevedono che le imprese multiramo con sede in Italia riportino nello Statuto sociale l’importo relativo a poste del patrimonio netto, espressamente indicate, distintamente attribuito alla gestione vita ed alla gestione danni. Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento. Per delegazione del Direttorio Integrato 21 Bollettino IVASS n. 8/2014 Provvedimento n. 51-14-001284 del 6 agosto 2014 SARA Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. Con lettera del 22 luglio 2014, pervenuta il successivo 25 luglio, SARA Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria del 17 luglio 2014 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche dell’art. 18 dello statuto sociale. Le modifiche in esame sono state apportate allo scopo di: a) adeguare lo statuto al dettato di cui all’art. 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale stabilisce che lo statuto degli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine deve prevedere i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; b) sostituire alla parola “ISVAP” le parole “Autorità di Vigilanza”. Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta ai sensi dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione dello stesso notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento. Per delegazione del Direttorio Integrato 22 Provvedimenti IVASS Provvedimento n. 51-14-001285 del 6 agosto 2014 Pramerica Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. Con comunicazione del 24 luglio 2014, successivamente integrata in data 30 luglio 2014, Pramerica Life S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 10 luglio 2014 ed ha chiesto l’approvazione della modifica degli articoli 2 e 6 dello statuto sociale. Le modifiche statutarie riguardano l’ampliamento dell’oggetto sociale con inclusione nel medesimo dell’esercizio delle assicurazioni nei rami Infortuni e Malattia, l’aumento del capitale sociale da € 10.000.000 ad € 12.500.000, la costituzione di un fondo a copertura delle spese di impianto pari a € 500.000 e l’attribuzione degli elementi di patrimonio netto alle gestioni vita e danni. Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria ed accertato che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio di sana e prudente gestione, si approvano ai sensi dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 le suindicate modifiche dello statuto sociale. Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento. Il Presidente 23 Bollettino IVASS n. 8/2014 Provvedimento n. 51-14-001296 dell’8 agosto 2014 AVIVA S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. Con lettera pervenuta in data 31 luglio 2014 AVIVA S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell’assemblea straordinaria del 29 luglio 2014 ed ha chiesto l’approvazione della modifica dell’articolo 7 dello statuto sociale. In particolare la modifica apportata riguarda l’inserimento nell’articolo 7 dello statuto della delibera dell’assemblea straordinaria del 29 luglio 2014 concernente la riduzione del capitale sociale da 429,7 a 247 milioni di euro, da eseguirsi subordinatamente al decorso del termine di novanta giorni, di cui all’art. 2445, comma 3, del codice civile, senza opposizione dei creditori sociali. Ciò posto, avuto presente l’esito dell’istruttoria, si accerta, ai sensi dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento. Il Presidente 24 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI Provvedimenti Sanzionatori 2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE ORDINANZA N. 1890/14 DEL 6 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Olivo Luciano, presso la residenza in Talmassons (UD). combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 128 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 138.000,00 (centotrentottomila/00). ORDINANZA N. 1891/14 DEL 6 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Assicurazioni Vita s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto dell’art. 101, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 10, 11, 13, 15 e 16 del regolamento ISVAP 27/2008, degli artt. 36, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 30 del regolamento ISVAP 21/2008, degli artt. 36 del d.lgs. 209/2005 e 26 del regolamento ISVAP 21/2008 e degli artt. 30 del d.lgs. 209/2005, 4 e 14 del regolamento ISVAP 20/2008, in relazione alle seguenti fattispecie: - irregolare tenuta dei registri assicurativi dei rami vita in n. 6 occasioni; - mancata iscrizione nel bilancio 2011 di riserve tecniche riferite ai contratti e ai relativi premi emessi all’inizio del 2012 con decorrenza 2011; - mancato rispetto dei principi attuariali di calcolo delle riserve tecniche del bilancio 2011 in n. 3 occasioni; - disfunzioni e carenze dei controlli sulla qualità e sicurezza dei dati e sulle procedure di determinazione delle riserve tecniche e utilizzo di sistemi informatici non appropriati rispetto alle dimensioni e all’attività dell’impresa. art. 310, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005. euro 82.000,00 (ottantaduemila/00). ORDINANZA N. 1892/14 DEL 6 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Arca Vita s.p.a., con sede in Verona. combinato disposto dell’art. 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 5, comma 1, lettera a), e 7, comma 2, lettera a), del regolamento ISVAP 20/2008 - carenze dell’assetto organizzativo dell’azienda, dell’implementazione e formalizzazione delle procedure adottate per l’adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007, nonché dei processi di controllo. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00). 27 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 1893/14 DEL 6 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. combinato disposto dell’art. 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 5, comma 1, 6, comma 2, 23, commi 1 e 3, e 21, comma 1, lettera c), del regolamento ISVAP 20/2008 e dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 27, commi 1 e 4, 28, comma 2, e 32, comma 1, del regolamento ISVAP 16/2008, in relazione alle seguenti fattispecie: - carenze inerenti all’attività dell’Organo Amministrativo; - disfunzioni organizzative del Comitato per il Controllo Interno; - carenze inerenti all’attività della Funzione di compliance; - carenze inerenti all’attività della Funzione di Risk Management; - mancato confronto, in sede di determinazione della riserva sinistri del ramo r.c. generale degli esercizi 2010 e 2011, tra le stime attuariali e le valutazioni analitiche espresse dalla rete liquidativa; - non corretto utilizzo, in sede di riservazione dei sinistri del ramo r.c. auto, del criterio del costo medio applicato alla generazione corrente dell’anno 2010; - inadeguatezza dei criteri di stima adottati per i sinistri tardivi r.c. auto in sede di bilancio 2010. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 90.000,00 (novantamila/00). ORDINANZA N. 1894/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1895/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 28 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 1896/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Gescap s.r.l., con sede in Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Fovi Claudio, presso la residenza sempre in Rieti. combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.000,00 (duemila/00). ORDINANZA N. 1897/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. art. 37, comma 1, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto dell’obbligo di costituzione, per i contratti del portafoglio italiano, di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione (ingiustificato abbattimento delle riserve sinistri dell’esercizio 2011). art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 15.000,00 (quindicimila/00). ORDINANZA N. 1898/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1899/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). 29 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 1900/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 1901/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1902/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1903/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 30 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 1904/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1905/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 1906/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 1907/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 31 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 1908/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1909/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 1910/14 DEL 7 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1911/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). 32 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 1912/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di solvibilità. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 1913/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Avipop Vita s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di solvibilità. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 1914/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Avipop Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di solvibilità. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). 33 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 1915/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di solvibilità. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 1916/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Previdenza s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di solvibilità. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 1917/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Vita s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di solvibilità. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). 34 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 1918/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Assicurazioni Vita s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di solvibilità. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 1919/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Life s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di solvibilità. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 1920/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 2, del regolamento ISVAP 43/2012 - mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre per la trasmissione della situazione aggiornata del margine di solvibilità alla data del 31 dicembre 2012, in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 4, comma 1, del suddetto regolamento, avendo utilizzato la riserva indisponibile quale elemento costitutivo dello stesso margine di solvibilità. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). 35 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 1921/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 1922/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 1.500,00 (millecinquecento/00). ORDINANZA N. 1923/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 1924/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 1.500,00 (millecinquecento/00). 36 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 1925/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 1926/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazioni sullo stato del rischio per n. 2 polizze. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 9.000,00 (novemila/00). ORDINANZA N. 1927/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1928/14 DELL’8 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). 37 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 1929/14 DELL’11 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 1930/14 DELL’11 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Revi & Service di Dell’Ali Angelo e Dell’Ali Riccardo s.n.c., con sede in Pachino (SR). combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 1.000,00 (mille/00). ORDINANZA N. 1931/14 DELL’11 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1932/14 DELL’11 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 38 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 1933/14 DELL’11 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1934/14 DELL’11 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1935/14 DELL’11 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1936/14 DELL’11 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 39 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 1937/14 DELL’11 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 1938/14 DELL’11 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1939/14 DELL’11 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1940/14 DELL’11 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 40 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 1941/14 DELL’11 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1942/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1943/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1944/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 41 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 1945/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con sede in Milano. art. 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 1946/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con sede in Milano. art. 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1947/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1948/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). 42 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 1949/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1950/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). ORDINANZA N. 1951/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1952/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d’azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). 43 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 1953/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Mazzini Massimiliano, presso la residenza in Monteporzio Catone (RM); Phoenix Gestioni s.r.l., con sede in Roma e con domicilio eletto presso l’avv. Malandrino Gianluigi, sempre in Roma (in concorso). combinato disposto degli artt. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 24 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento Isvap 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - sottoscrizione di un contratto di collaborazione non consentito, inerente la promozione di servizi assicurativi, tra la Phoenix Gestioni s.r.l. e il sig. Mazzini Massimiliano, trattandosi di soggetti iscritti entrambi nella sezione E del RUI; - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 6.000,00 (seimila/00) - per Mazzini Massimiliano; euro 2.000,00 (duemila/00) - per Phoenix Gestioni s.r.l. ORDINANZA N. 1954/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). ORDINANZA N. 1955/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). ORDINANZA N. 1956/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Marconi Progetti Assicurativi e Finanziari s.r.l., con sede in Pescara. combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00). 44 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 1957/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 1958/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 20.000,00 (ventimila/00). ORDINANZA N. 1959/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 1960/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d’azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). 45 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 1961/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1962/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 1963/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Genertel s.p.a., con sede in Trieste. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1964/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 46 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 1965/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1966/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1967/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1968/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 47 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 1969/14 DEL 13 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 1970/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1971/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1972/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 48 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 1973/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1974/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 1975/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 1976/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 49 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 1977/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1978/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Systema Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1979/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1980/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00). 50 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 1981/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1982/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1983/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Zuritel s.p.a., con sede in Milano. artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 1.500,00 (millecinquecento/00). ORDINANZA N. 1984/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Zuritel s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). 51 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 1985/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Tua Assicurazioni s.p.a. (già Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a.), con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1986/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Ergo Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1987/14 DEL 14 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Fata Assicurazioni Danni s.p.a., con sede in Roma. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1988/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Cavallo Ivana, con domicilio eletto presso lo studio dell’ avv. Scanga Adriano, in Torino; GGLL Assicurazioni di Laudati Giorgio, Laudati Luca Maria, Poppa Gaetano & C. s.a.s., con sede in Torino (in concorso). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00) - per Cavallo Ivana; euro 1.000,00 (mille/00) - per GGLL Assicurazioni di Laudati Giorgio, Laudati Luca Maria, Poppa Gaetano & C. s.a.s. 52 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 1989/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione GGLL Assicurazioni di Laudati Giorgio, Laudati Luca Maria, Poppa Gaetano & C. s.a.s., con sede in Torino. combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 1.000,00 (mille/00). ORDINANZA N. 1990/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Monteduro Rocco, presso la residenza in Gagliano del Capo (LE). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 1991/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Crucioli Angelo, presso la residenza in Teramo e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Malandrino Gianluigi, in Roma. combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 10.000,00 (diecimila/00). ORDINANZA N. 1992/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Iovannitti Giacomo, presso la residenza in Ciampino (RM). combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 12.000,00 (dodicimila/00). 53 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 1993/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Tagini Paola Rosangela, presso la residenza in Lesa (NO). combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 12.000,00 (dodicimila/00). ORDINANZA N. 1994/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Palmeri Paolo, presso la residenza in Castagneto Carducci (LI). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 1995/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1996/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 54 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 1997/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1998/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 1999/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 2000/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). 55 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2001/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 2002/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 2003/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione BCC Vita s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 191, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005 e dell’art. 35, comma 5, del regolamento ISVAP 36/2011 mancato inserimento di titoli strutturati nella comunicazione trimestrale relativa ai titoli derivati e strutturati riferita al IV trimestre 2012. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 2004/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 56 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2005/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2006/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2007/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2008/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). 57 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2009/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 2010/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 2011/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2012/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). 58 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2013/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Ergo Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 2014/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Genertel s.p.a., con sede in Trieste. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 2015/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 2016/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 59 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2017/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA N. 2018/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2019/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2020/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 60 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2021/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 2022/14 DEL 19 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2023/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 2024/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600.00 (seicento/00). 61 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2025/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600.00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2026/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2027/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600.00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2028/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 62 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2029/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2030/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). ORDINANZA N. 2031/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 2.100,00 (duemilacento/00). ORDINANZA N. 2032/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 63 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2033/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Direct Line Insurance s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 1.500,00 (millecinquecento/00). ORDINANZA N. 2034/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Fata Assicurazioni Danni s.p.a., con sede in Roma. artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 2035/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a. con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 2036/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600.00 (seicento/00). 64 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2037/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Genertel s.p.a., con sede in Trieste. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 2038/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 1.500,00 (millecinquecento/00). ORDINANZA N. 2039/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2040/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). 65 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2041/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600.00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2042/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2043/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). ORDINANZA N. 2044/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 66 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2045/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 2046/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 2047/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2048/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 67 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2049/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 2050/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 2051/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 2052/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 68 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2053/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2054/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 2055/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). ORDINANZA N. 2056/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 69 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2057/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 6.000,00 (seimila/00). ORDINANZA N. 2058/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 2059/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 2060/14 DEL 20 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 70 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2061/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 900,00 (novecento/00). ORDINANZA N. 2062/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Liguria Società di Assicurazioni s.p.a., con sede Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 1.500,00 (millecinquecento/00). ORDINANZA N. 2063/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 2064/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 71 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2065/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. artt. 125, comma 5 bis, e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2066/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 4.666,67 (quattromilaseicentosessantasei/67). ORDINANZA N. 2067/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. artt. 317, comma 3, e 315, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.800,00 (duemilaottocento/00). ORDINANZA N. 2068/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). 72 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2069/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2070/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). ORDINANZA N. 2071/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA N. 2072/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 73 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2073/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 2074/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2075/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 2076/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00). 74 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2077/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 2.100,00 (duemilacento/00). ORDINANZA N. 2078/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 2079/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 2080/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 75 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2081/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00). ORDINANZA N. 2082/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l., con sede in Roma. art. 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). ORDINANZA N. 2083/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d’azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2084/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d’azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 76 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2085/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 2086/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2087/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 2088/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Direct Line Insurance s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 77 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2089/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 2090/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00). ORDINANZA N. 2091/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 2092/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). 78 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2093/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2094/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2095/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2096/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 79 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2097/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2098/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2099/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Uniqa Protezione s.p.a., con sede in Udine. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2100/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 80 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2101/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2102/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2103/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2104/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). 81 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2105/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 2106/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Genova. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 2107/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 2108/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). 82 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2109/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600.00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2110/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2111/14 DEL 21 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2112/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 83 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2113/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 2114/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2115/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2116/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). 84 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2117/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2118/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2119/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2120/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 85 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2121/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2122/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00). ORDINANZA N. 2123/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA N. 2124/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). 86 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2125/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2126/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Genialloyd s.p.a., con sede in in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2127/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Genertel s.p.a., con sede in Trieste. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2128/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). 87 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2129/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l’Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 2130/14 DEL 25 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, e 148, comma 8, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2131/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2132/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). 88 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2133/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 2134/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 2135/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2136/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 89 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2137/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2138/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2139/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 2140/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). 90 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2141/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2142/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2143/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA N. 2144/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). 91 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2145/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). ORDINANZA N. 2146/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00). ORDINANZA N. 2147/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 2148/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 92 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2149/14 DEL 26 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 2150/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 2151/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, c/o Fiditalia s.p.a. con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2152/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). 93 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2153/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Assimoco s.p.a. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2154/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2155/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N 2156/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Direct&Quixa Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza Generale per l’Italia (già Quixa s.p.a.), con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 94 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2157/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 2158/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 2159/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2160/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). 95 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2161/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2162/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 2163/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2164/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 2.100,00 (duemilacento/00). 96 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2165/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allianz s.p.a., con sede in Trieste. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1,800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2166/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 6.000,00 (seimila/00). ORDINANZA N. 2167/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Fata Assicurazioni Danni s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2168/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). 97 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2169/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 2170/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2171/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 2172/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). 98 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2173/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 2174/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA N. 2175/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA N. 2176/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 99 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2177/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 2178/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 2179/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2180/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Linear Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). 100 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2181/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.), con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2182/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). ORDINANZA N. 2183/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA N. 2184/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 101 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2185/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 6.000,00 (seimila/00). ORDINANZA N. 2186/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2187/14 DEL 27 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2188/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 102 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2189/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 2190/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 2191/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 2192/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). 103 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2193/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00). ORDINANZA N. 2194/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 2195/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). ORDINANZA N. 2196/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Alpha Insurance A/S - Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del dott. Coppitelli Paolo di IFC Insurance and Financial Consultant s.r.l., con sede in Roma. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 104 Provvedimenti Sanzionatori ORDINANZA N. 2197/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA N. 2198/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 6.000,00 (seimila/00). ORDINANZA N. 2199/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Allenza Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.000,00 (duemila/00). ORDINANZA N. 2200/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). 105 Bollettino IVASS n. 8/2014 ORDINANZA N. 2201/14 DEL 29 AGOSTO 2014 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 106 Provvedimenti Sanzionatori 2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI Provvedimento n. 51-13-000785 dell’11 dicembre 2013 Sig. RAINONE Federico – Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera l’ISVAP (ora IVASS), ha comunicato al sig. RAINONE Federico l’avvio di un procedimento disciplinare per la violazione delle norme del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e della relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I - nell’adunanza del 15 ottobre 2013, ha assunto la deliberazione n. 2174/I, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. RAINONE Federico. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni private e degli articoli 54 e 62, comma 2, lett. a), punti 4), 5 bis) e 7), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. RAINONE Federico della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 107 Bollettino IVASS n. 8/2014 Provvedimento n. 51-13-000842 del 19 dicembre 2013 Sig. SCARSELLA Claudio – Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera del 30 gennaio 2013, l’IVASS, ha comunicato al sig. SCARSELLA Claudio l’avvio di un procedimento disciplinare per la violazione delle norme del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e della relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II - nell’adunanza del 14 novembre 2013, ha assunto la deliberazione n. 2196/II, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SCARSELLA Claudio. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni private e degli artt. 47, 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. SCARSELLA Claudio della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 108 Provvedimenti Sanzionatori Provvedimento n. 51-13-000844 del 19 dicembre 2013 Sig. ZAMBERNARDI Alessandro. Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera in data 21 dicembre 2012, l’ISVAP (ora IVASS), ha comunicato al sig. ZAMBERNARDI Alessandro l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 24 ottobre 2013, ha assunto la deliberazione n. n. 2179/II le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. ZAMBERNARDI Alessandro. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’articolo 117 del Codice delle assicurazioni private, degli articoli 54 e 62 comma 2, lett. a), punto 4, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. ZAMBERNARDI Alessandro della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2, del Codice delle Assicurazioni private. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 109 Bollettino IVASS n. 8/2014 Provvedimento n. 51-14-000026 del 10 gennaio 2014 Sig. SALERNO Ugo. Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera in data 2 dicembre 2012, l’ISVAP (ora IVASS), ha comunicato al sig. SALERNO Ugo l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 5 dicembre 2013, ha assunto la deliberazione n. n. 2216/II le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SALERNO Ugo. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’articolo 117 del Codice delle assicurazioni private, degli articoli 54 e 62 comma 2, lett. a), punto 4, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. SALERNO Ugo della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2, del Codice delle Assicurazioni private. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 110 Provvedimenti Sanzionatori Provvedimento n. 51-14-000079 del 22 gennaio 2014 Sig. SABBATINI Sergio Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera in data 21 gennaio 2013 l’IVASS ha comunicato al sig. SABBATINI Sergio l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I-, nell’adunanza del 10 dicembre 2013, ha assunto la deliberazione n. 2222/I le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SABBATINI Sergio. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117 e 183 del Codice delle assicurazioni private, degli articoli 47, comma 1, lett. a), b) e c), 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. SABBATINI Sergio della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 111 Bollettino IVASS n. 8/2014 Provvedimento n. 51-14-000153 del 4 febbraio 2014 Sig. BOLLANI Luca Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera in data 30 gennaio 2013 l’IVASS ha comunicato al sig. BOLLANI Luca l’avvio di un procedimento disciplinare per la violazione delle norme del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e della relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II - nell’adunanza del 21 novembre 2013, ha assunto la deliberazione n. 2202/II, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. BOLLANI Luca. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 62, comma 2, lett. a), punto 7), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. BOLLANI Luca della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 112 Provvedimenti Sanzionatori Provvedimento n. 51-14-000155 del 4 febbraio 2014 Sig.ra RUSSO Susanna - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera in data 21 gennaio 2013 l’IVASS, ha comunicato alla sig.ra RUSSO Susanna l’avvio di un procedimento disciplinare per la violazione delle norme del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e della relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I - nell’adunanza del 3 dicembre 2013, ha assunto la deliberazione n. 2212/I, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig.ra RUSSO Susanna. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni private e degli artt. 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti della sig.ra RUSSO Susanna della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c), e 2 del Codice delle Assicurazioni Private. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 113 Bollettino IVASS n. 8/2014 Provvedimento n. 51-14-000181 del 6 febbraio 2014 Sig.ra CANZANO Caterina - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera in data 5 dicembre 2012, l’ISVAP (ora IVASS) ha comunicato alla sig.ra CANZANO Caterina l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 23 gennaio 2014, ha assunto la deliberazione n. 2251/II le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig.ra CANZANO Caterina. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’articolo 117 del Codice delle assicurazioni private, degli articoli 54 e 62 comma 2, lett. a), punto 4, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti della sig.ra CANZANO Caterina della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lett. c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessata ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessata ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 114 Provvedimenti Sanzionatori Provvedimento n. 51-14-000294 del 28 febbraio 2014 Sig. SCOCCO Bruno - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera del 19 marzo 2013, l’IVASS, ha comunicato al sig. SCOCCO Bruno l’avvio di un procedimento disciplinare per la violazione delle norme del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e della relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II - nell’adunanza del 13 febbraio 2014, ha assunto la deliberazione n. 2263/II, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti del sig. SCOCCO Bruno. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 109, commi 2, lettera b) e 4, del Codice delle Assicurazioni private e degli artt. 8, 24, comma 1, 35 comma 2, 62, commi 1 e 2, lettera a), punti 1) e 10), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. SCOCCO Bruno della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2, del Codice delle Assicurazioni Private. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 115 Bollettino IVASS n. 8/2014 Provvedimento n. 51-14-000455 del 23 marzo 2014 Sig. BENINI Stefano - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera in data 19 aprile 2013, l’IVASS ha comunicato sig. BENINI Stefano l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 18 febbraio 2014, ha assunto la deliberazione n. 2269/I le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. BENINI Stefano. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 117 del Codice delle assicurazioni private e degli artt. 49, comma 2, lettere a) e a bis), 52, 54, 62, comma 2, lett. a), punto 4) e lett. b), punto 16), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. BENINI Stefano della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lett. c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 116 Provvedimenti Sanzionatori Provvedimento n. 51-14-000456 del 23 marzo 2014 Sig. LIPPI Enrico - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera in data 4 ottobre 2013, l’IVASS ha comunicato sig. LIPPI Enrico l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 18 febbraio 2014, ha assunto la deliberazione n. 2269/I le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. LIPPI Enrico. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 117 del Codice delle assicurazioni private e degli artt. 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. LIPPI Enrico della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lett. c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 117 Bollettino IVASS n. 8/2014 Provvedimento n. 51-14-000481 del 1 aprile 2014 Sig. ABRAMO Nicolò - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera in data 6 maggio 2013, l’IVASS ha comunicato al sig. ABRAMO Nicolò l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione II, nell’adunanza del 20 marzo 2014, ha assunto la deliberazione n. 2298/II le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. ABRAMO Nicolò. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’articolo 117 del Codice delle assicurazioni private, degli articoli 54, commi 1 e 2 e 62 comma 2, lett. a), punto 4, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. ABRAMO Nicolò della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lett. c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 118 Provvedimenti Sanzionatori Provvedimento n. 51-14-000614 del 24 aprile 2014 Sig. GERLI Maurizio Maria - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera in data 28 maggio 2013 l’IVASS ha comunicato al sig. GERLI Maurizio Maria l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 18 marzo 2014, ha assunto la deliberazione n. 2295/I le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. GERLI Maurizio Maria. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’articolo 117 del Codice delle assicurazioni private e dell’articolo 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. GERLI Maurizio Maria della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c), e 2, del Codice delle Assicurazioni private e la cancellazione della società “ASSIFUTURA s.r.l.”, ai sensi dell’art. 330, comma 2, del medesimo Codice. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 119 Bollettino IVASS n. 8/2014 Provvedimento n. 51-14-000623 del 29 aprile 2014 Sig.ra CECERE Filomena Maria Rosalba - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera in data 23 maggio 2013 l’IVASS ha comunicato alla sig.ra CECERE Filomena Maria Rosalba l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e delle relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 18 marzo 2014, ha assunto la deliberazione n. 2291/I le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig.ra CECERE Filomena Maria Rosalba. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articolo 117 del Codice delle assicurazioni private e degli articoli 54, commi 1 e 2, e 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti della sig.ra CECERE Filomena Maria Rosalba della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c), e 2, del Codice delle Assicurazioni private nonché la cancellazione della società “C. & M. Assicurazioni s.a.s. di Cecere Filomena Maria Rosalba”, ai sensi dell’art. 330, comma 2 del medesimo codice. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessata ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessata ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 120 Provvedimenti Sanzionatori Provvedimento n. 51-14-000664 del 7 maggio 2014 Sig. SERATONI GUALDONI Raffaello - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera in data 27 giugno 2013 l’IVASS ha comunicato al sig. SERATONI GUALDONI Raffaello l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e delle relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione I, nell’adunanza del 29 aprile 2014, ha assunto la deliberazione n. 2336/I le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SERATONI GUALDONI Raffaello. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117 e 183 del Codice delle assicurazioni private, degli articoli 47, comma 1, lett. a) e b), 54 e 62, comma 2, lett. a), punti 2), 4) e 7), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. SERATONI GUALDONI Raffaello della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2, del Codice delle Assicurazioni private. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 121 Bollettino IVASS n. 8/2014 Provvedimento n. 51-14-000716 del 20 maggio 2014 Sig. NERI Nicola - Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. Con lettera in data 9 aprile 2013, l’IVASS ha comunicato al sig. NERI Nicola l’avvio di un procedimento disciplinare per violazione di norme del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e delle relative norme di attuazione. Il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sez. I, nell’adunanza del 29 aprile 2014, ha assunto la deliberazione n. 2334/I le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. NERI Nicola. Pertanto questo Istituto, ritenuto che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117 del Codice delle Assicurazioni Private, 54 e 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone l’applicazione nei confronti del sig. NERI Nicola della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lett. c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private. Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato ed alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso incarichi o collaborazioni. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione. Per delegazione del Direttorio Integrato 122 3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo 3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA DESCRIZIONE DELL’ATTO C 254 del 5 agosto 2014. Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7298 — UNIQA Insurance Group/UNIQA Life) (2014/C 254/01). L 239 del 12 agosto 2014. Decisione della Commissione del 20 marzo 2013 sulle misure SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) attuate dall'Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di SACE BT S.p.A. - notificata con il numero C(2013)1501 (2014/525/UE). L 242 del 14 agosto 2014. Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 305/13/COL del 10 luglio 2013 sulla ricapitalizzazione della società di assicurazione Sjóvá (Islanda). C 286 del 27 agosto 2014. Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: “Assicurazioni e libertà di scelta” e “Riforma della RC auto: danno per gli automobilisti e per le carrozzerie”. L 257 del 28 agosto 2014. Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012. C 288 del 28 agosto 2014. Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: “RC Auto in Italia”. 125 4. IMPRESE IN LCA Imprese in lca 4.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI Arfin s.p.a. con sede in Milano Ai sensi dell'art. 252, comma 9, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) si da notizia che il commissario liquidatore di Arfin s.p.a., con sede in Milano, Viale Nazario Sauro 14, in liquidazione coatta amministrativa, dott. Angelo Cremonese, ha provveduto in data 28 luglio 2014 al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano dello stato passivo della suddetta società. 129 5. ALTRE NOTIZIE Altre notizie 5.1 TRASFERIMENTI DI ECONOMICO EUROPEO PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Nationwide Life Limited (UK) a Legal and General Assurance Society Limited (UK), entrambe con sede nel Regno Unito. L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza inglese – Prudential Regulation Authority - ha comunicato l’approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Nationwide Life Limited (UK) a Legal and General Assurance Society Limited (UK), entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 31 luglio 2014. Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. ***** Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI Hannover International S.A. de Seguros y Reaseguros” (Spagna) alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG” (Germania). L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza spagnola ha comunicato l’approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI Hannover International S.A. de Seguros y Reaseguros” (Spagna) alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG” (Germania), con effetto 27 giugno 2014. Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. 133 Bollettino IVASS n.8/2014 Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI-Gerling Verzekeringen NV” (Belgio) alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG” (Germania). L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza belga ha comunicato l’approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da “HDI-Gerling Verzekeringen NV” (Belgio) alla “HDI-Gerling Industrie Versicherung AG” (Germania), con effetto 16 giugno 2014. Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. 134 Altre notizie 5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse. Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 (Valori percentuali) Mese di rilevazione 2011 m ag giu lug ago set ott nov dic 2012 gen feb m ar apr m ag giu lug ago set ott nov dic 2013 gen feb m ar apr m ag giu lug ago set ott nov dic 2014 gen feb m ar apr m ag giu lug Rendim ento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni TMO (1) (2) 4,756 4,816 5,463 5,271 5,746 5,972 7,057 6,812 6,537 5,546 5,049 5,676 5,783 5,904 5,996 5,882 5,254 4,953 4,851 4,542 4,208 4,493 4,640 4,278 3,964 4,379 4,418 4,419 4,541 4,248 4,095 4,114 3,866 3,651 3,399 3,228 3,123 2,920 2,794 4,360 4,419 4,539 4,661 4,818 4,999 5,239 5,423 5,574 5,546 5,049 5,676 5,783 5,901 5,946 5,882 5,254 4,953 4,851 4,542 4,208 4,493 4,640 4,278 3,964 4,379 4,418 4,419 4,474 4,248 4,095 4,155 3,866 3,651 3,399 3,228 3,123 2,920 2,794 60%TMO Tasso m assim o garantibile (TMG) 2,616 2,652 2,723 2,797 2,891 3,000 3,143 3,254 3,344 3,328 3,029 3,406 3,470 3,541 3,567 3,529 3,152 2,972 2,911 2,725 2,525 2,696 2,784 2,567 2,378 2,627 2,651 2,651 2,684 2,549 2,457 4,155 2,320 2,191 2,039 1,937 1,874 1,752 1,676 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,25 2,25 2,25 2,25 1,75 75%TMO Tasso m assim o garantibile (TMG) 3,270 3,314 3,404 3,496 3,614 3,750 3,929 4,067 4,180 4,160 3,787 4,257 4,337 4,426 4,459 4,412 3,941 3,715 3,638 3,407 3,156 3,370 3,480 3,209 2,973 3,284 3,314 3,314 3,355 3,186 3,071 3,086 2,900 2,738 2,549 2,421 2,342 2,190 2,096 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 2,50 2,50 2,50 2,50 (3) (4) (1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari Mercato finanziario -Tavola n. 7, Indicatore S167005D". (2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi. (3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore. (4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore. 135 Bollettino mensile Nuova serie Anno II n. 3/